COMUNE DI RUSSI
COMUNE DI RUSSI
Regolamento comunale per l’Istituzione dell’Albo del volontariato civico individuale
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 26/04/2018
INDICE
Art. 1 – Definizione di volontariato civico individuale .........................................................
Art. 2 - Valorizzazione del volontariato ................................................................................
Art. 3 - Oggetto del regolamento ..........................................................................................
Art. 4 - Ambito di applicazione ............................................................................................
Art. 5 - Istituzione dell’Albo del volontariato civico individuale .........................................
Art. 6 - Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici ..........................................................
Art. 7 - Iscrizione all’albo .....................................................................................................
Art. 8 - Cancellazione dall’albo .............................................................................................
Art. 9 - Disciplina applicativa ...............................................................................................
Art.10 - Disposizioni transitorie e finali ……………………………………………………..
Art. 1 - Definizione di volontariato civico individuale
ll volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo: può essere strumento per l’individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.
Il volontariato individuale, così come disciplinato dal seguente regolamento, viene definito come quell’insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore della comunità, di singole persone o di gruppi.
Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe, indicativamente, le attività di cui al successivo art. 4, che rientrano nelle finalità istituzionali del Comune per norma di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare, ma non sostituire, il servizio erogato dall'ente in forma diretta.
Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte di singoli cittadini, non attiene pertanto l’attività di volontariato svolta dalle relative organizzazioni di volontariato la quale resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e dai criteri regolamentari per l’assegnazione di provvidenze per interventi nell’area culturale, ricreativa, sportiva ed ambientale e
socio-assistenziale.
E’ escluso dalle competenze di questo regolamento il Servizio di supporto alel attività di Protezione Civile;
L'’attività di volontariato è libera. Ogni singolo individuo può intraprendere in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni ambito.
Art. 2 - Valorizzazione del volontariato
Il Comune di Russi:
• riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;
• promuove, altresì, il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;
• sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, con il coinvolgimento dei volontari.
Art. 3 - Oggetto del regolamento
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'apporto, in qualità di singoli volontari di persone residenti nel Comune di Russi e/o nei comuni limitrofi, per scopi di pubblico interesse, indicati nel successivo articolo 4. L'attività è resa a supporto del Comune di Russi e a favore della popolazione del territorio comunale per consentire alle persone l’espressione della responsabilità sociale e civile e favorire attività solidaristiche integrative.
Art. 4 - Ambito di applicazione
I cittadini volontari prestano il servizio civico, a titolo esemplificativo, nelle seguenti aree:
• area socio-assistenziali, scolastica ed educativa culturale/sportiva/ricreativa, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e la valorizzazione della cultura, della solidarietà e dell’integrazione tra i popoli, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell’utenza;
• area civile/ambientale relativa ad attività inerenti la tutela e il miglioramento della vita, la tutela dell’ambiente, la protezione del paesaggio e della natura, la vigilanza di edifici scolastici, aree verdi pubbliche ed in generale in materia di tutela ambientale, parchi gioco, assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l’ingresso e l’uscita dei bambini da scuola, accompagnamento casa-scuola dei bambini (piedibus), servizi di pubblica utilità più in generale quali ad esempio: manutenzione e tutela aree verdi, piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici di proprietà e/o in uso del Comune
(biblioteca, scuole…);
• area gestionale relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune e di quelle ad essa conferite (es. apertura e chiusura di proprietà comunali durante iniziative politico-istituzionali e/o mostre organizzate da associazioni di volontariato, scuole).
La Giunta comunale,ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.
I Responsabili dei vari servizi interessati dalle attività di volontariato hanno il compito di impostare un percorso di attività che tenga conto delle esigenze progettuali, delle azioni proprie del servizio, delle disponibilità del volontario.
L’Amministrazione comunale ha la facoltà, di volta in volta, di pubblicizzare l’attivazione dei singoli progetti per favorire la realizzazione degli stessi mediante l’iscrizione, all’albo di cui al successivo art. 5, di nuovi volontari interessati allo svolgimento dell’attività.
Art. 5 - Istituzione dell’Albo del volontariato civico individuale
E’ istituito presso l’Amministrazione Comunale un Albo, suddiviso per area di attività, nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 4.
La gestione dell’Albo è affidata, per tutto l’Ente, ad un'Area/Settore che curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi, a titolo esemplificativo, all’iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell’Albo stesso.
Art. 6 - Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici
I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
• età non inferiore ai 18 anni;
• idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico;
• assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l’accesso all’impiego presso la Pubblica Amministrazione;
• residenza nel Comune di Russi o nei comuni limitrofi;
• i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
Possono svolgere il servizio suddetto anche i cittadini diversamente abili o pensionati per invalidità, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. Il loro utilizzo sarà compatibile con la loro condizione fisica.
Al momento dell’attivazione di un singolo progetto di volontariato, potrà essere richiesto al volontario, se necessario, la presentazione di un certificato attestante l’idoneità psico-fisica allo svolgimento del progetto stesso nonché opportuno libretto sanitario nel caso in cui l’attività da espletare lo richieda espressamente.
Art. 7 - Iscrizione all’Albo
1. Nella domanda di iscrizione il volontario è tenuto a fornire:
• le generalità complete del volontario e la sua residenza;
• autodichiarazione indicante l’assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l’accesso all’impiego presso la Pubblica Amministrazione;
• le opzioni espresse all’atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo.
Art. 8 - Cancellazione dall’Albo
La cancellazione dei volontari dall’Albo potrà avvenire per le seguenti cause:
• rinuncia;
• accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione;
• negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle loro attività;
• protratta e immotivata indisponibilità a svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità;
• mancato rispetto delle modalità di intervento stabilite dal Responsabile dell'Area interessata.
Art. 9 - Disciplina applicativa
L’Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile dell’Area interessata. In nessun caso l’attività del volontario, nel contesto previsto dal presente regolamento, potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell’Ente o supplire carenze di organico. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune. Il servizio di volontariato di cui al presente regolamento non dà vita, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato con l’Ente ma si inserisce, in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari. Le mansioni affidate non comportano l’esercizio di poteri repressivi o impositivi. L’incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell’interessato in relazione ai requisiti richiesti per l’accesso all’incarico medesimo.
All’atto dell’instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l’Amministrazione e singoli volontari, questi ed i Responsabili dei Servizi interessati preposti, sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi.
Tali accordi devono prevedere:
per l’Amministrazione
• la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
• la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
• la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l’Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
• l’assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
• l’impegno a rimborsare ai volontari esclusivamente le spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Responsabile del progetto, direttamente connesse all’attività espletata ed oggettivamente necessarie; al fine del rimborso dette spese dovranno essere
adeguatamente documentate;
per i volontari
• la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
• l’accettazione espressa di operare nell’ambito dei programmi impostati dall’Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l’adeguata continuità dell’intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
• la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l’attività.
I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l’Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell’Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l’immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell’utenza o comunque della cittadinanza.
L’Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l’esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi
registri ed albi, affinché gli stessi volontari possano liberalmente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con esse.
L’Amministrazione si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
L’Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell’Albo che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi, esclusivamente in ordine ad attività che non siano aderenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.
Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali
Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.
Con l’approvazione del presente regolamento vengono superate tutte le norme precedentemente adottate in materia.
Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.