Contract
Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016
CONVENZIONE TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 E LA SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO S.P.A.
L’anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di aprile:
(23 aprile 2021)
TRA
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con sede in Roma - in persona dell’On. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nominato con DPCM del 14 febbraio 2020 e confermato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201;
E
la Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. con sede legale in Roma, Via Mentore Maggini 48/C, Codice Fiscale e Partita IVA 05851091008, per la quale interviene il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale, che agisce in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione giusta delibera del 28 febbraio 2019;
CONCORDATO CHE
salvo diversa esplicita indicazione, i termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola avranno nel presente atto e nei suoi allegati il significato di seguito indicato:
Accordo: indica l’Accordo di cooperazione tra Amministrazioni pubbliche concluso, come da decreto n. 175 del 22 aprile 2021 del Commissario Straordinario, tra il Commissario Straordinario stesso e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Sede istituzionale Palazzo Valentini, xxx XX Xxxxxxxx, 000/x - 00000 Xxxx tel. 00 00000000
Sede operativa Roma Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx tel. 00 00000000 Sede operativa Rieti Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxx tel. 0000 0000000 xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx0000@xxx.xxxxxxx.xx - xxxxxxxxxxx.xxxxx0000@xxxxxxx.xx
Codice: indica il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e xx.xx. ii.;
Convenzione: indica il presente atto tra le Parti;
Comitato di coordinamento: il Comitato di coordinamento di cui all’articolo 3, comma 2, della presente Convenzione;
Commissario Straordinario: indica il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Parte: indica, a seconda dei casi, il Commissario Straordinario o SOSE; Parti: indica congiuntamente il Commissario Straordinario e SOSE;
Piano di lavoro: indica il piano che è stato predisposto dalle Parti, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 3, per l’esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione;
Progetti: indica i progetti che saranno, di volta in volta, predisposti da SOSE di concerto con il Commissario Straordinario per l’attuazione della presente Convenzione;
Regolamento UE: indica il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e successive rettifiche in materia di protezione dei dati;
Sisma: indica l’evento sismico che a decorrere dal 24 agosto 2016 ha colpito i Comuni all’interno e all’esterno del cosiddetto “cratere del terremoto” ubicati nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
SOSE: indica la Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., come in epigrafe;
Strutture MEF: indica il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
PREMESSO CHE
a) ai sensi del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario Straordinario, in particolare, assicura la ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal Sisma programmando l’uso delle risorse finanziarie, opera una ricognizione e determina il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno, disciplina, attraverso proprie ordinanze, il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione ed il ripristino degli edifici pubblici e, infine, predispone e approva un piano
delle opere pubbliche, dei beni culturali e per la gestione delle macerie, quantifica i danni e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
b) il Commissario Straordinario necessita di un supporto nelle attività di censimento e relative analisi al fine di individuare la stima complessiva dei costi della ricostruzione dei beni pubblici danneggiati dal Sisma, anche attraverso la elaborazione ed erogazione, agli interlocutori istituzionali, di questionari;
c) con l’Accordo, stipulato ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parti stipulanti hanno inteso attuare una collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse pubblico comune, quali, per il Commissario Straordinario, la quantificazione dei danni relativi alla ricostruzione pubblica e il coordinamento e il monitoraggio delle attività di ricostruzione, e, per le Strutture MEF, il reperimento delle informazioni necessarie alla individuazione della corretta quantificazione delle risorse pubbliche necessarie a finanziare la ricostruzione pubblica;
d) l’articolo 3 dell’Accordo dispone che le attività previste in capo alle Strutture MEF siano svolte da SOSE;
e) SOSE è la società costituita, ai sensi dell’articolo 10, comma 12, della Legge 8 maggio 1998, n. 146, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per, tra l’altro, l’elaborazione in concessione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale - ISA, che opera quale società “in house” del medesimo Ministero, di cui è partner metodologico;
f) XXXX, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) e lettera d), del Codice, riveste la qualifica rispettivamente di amministrazione aggiudicatrice e di organismo di diritto pubblico in quanto soddisfa interamente i requisiti ivi previsti per tale riconoscimento;
g) nell’espletamento degli incarichi suddetti, nonché nelle attività per la elaborazione degli ISA, XXXX ha maturato una significativa esperienza e conoscenza che le hanno conferito la capacità, pressoché unica, di trattare, elaborare ed interpretare grandi masse di dati;
h) le Parti intendono cooperare per condurre in comune le attività volte a realizzare un censimento delle opere pubbliche, danneggiate dal Sisma, e un sistema per la gestione dello stesso, nonché analizzare e valutare la stima complessiva del relativo danno;
i) XXXX ha uno specifico interesse a collaborare in quanto le attività per il censimento contribuiranno a migliorare le proprie metodologie a vantaggio delle Strutture MEF e,
conseguentemente, ad affinare le attività svolte alla determinazione dei costi e fabbisogni standard degli Enti territoriali e per l’elaborazione degli ISA;
j) lo sviluppo di xxxxxxxx e collaborazioni è particolarmente utile nell’ambito del sistema pubblico ed è interesse delle Parti avviare una collaborazione finalizzata a contribuire alla gestione ottimale della spesa pubblica in quanto può consentire di valutare il rapporto costi-benefici di interventi di ripristino connessi ad eventi similari e a verificare la replicabilità delle metodologie messe a punto da SOSE;
k) ai sensi dell’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le Amministrazioni pubbliche e i soggetti pubblici possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
l) la presente Convenzione non rientra nell’ambito di applicazione del Codice in quanto le Parti, con la sottoscrizione dello stesso, dichiarano di soddisfare tutte le condizioni di cui all’articolo 5, comma 6 e seguenti del sopracitato Codice;
m) le Parti, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali, consapevoli che la creazione di sinergie tra le attività istituzionali da esse svolte può soddisfare criteri di economicità ed evitare la duplicazione di costi organizzativi e strutturali, migliorando l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, intendono instaurare una fattiva collaborazione, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico-strumentali disponibili presso le proprie strutture;
premesso quanto sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 OGGETTO
1. Con la presente Convenzione le Parti, nell’ambito delle competenze istituzionali proprie di ciascuna di esse, intendono disciplinare un rapporto di cooperazione avente ad oggetto lo svolgimento congiunto di attività di rilevazione di dati, analisi e confronto degli stessi finalizzati a censire le opere pubbliche danneggiate dal Sisma, nonché a determinare la stima complessiva del relativo danno.
2. In particolare, nell’ambito della cooperazione, il Commissario Straordinario:
a) metterà a disposizione la banca dati acquisita attraverso il portale “opere pubbliche sisma 2016”, nonché le banche dati degli Uffici Speciali per la Ricostruzione;
b) provvederà alla definizione di una scheda contenente il set di informazioni necessarie per l’univoca identificazione: della platea di opere, del nesso di causalità del danno con il sisma, del grado di danneggiamento e della stima economica per il ripristino delle opere stesse;
c) definirà i costi parametrici per individuare la stima del danno;
d) presterà supporto alla definizione delle analisi di cui al successivo comma 3, lettera a);
3. XXXX a sua volta provvederà a:
a) effettuare un’analisi delle informazioni e dei sistemi esistenti con la finalità di verificare l’utilizzabilità degli stessi e l’integrazione tra le banche dati;
b) svolgere le analisi al fine di garantire l’interoperabilità con i dati già presenti;
c) prestare supporto alla definizione della scheda di cui al precedente comma 2, lettera b);
d) effettuare una rilevazione preliminare per alimentare un sistema di gestione informatica del censimento;
e) individuare e implementare una piattaforma informatica per la gestione del censimento, comprendendo la profilazione degli utenti attraverso credenziali o SPID, l’assistenza per problemi di registrazione e l’invio dell’archivio dei dati;
f) effettuare analisi statistiche quantitative e qualitative con il fine di verificare la coerenza dei dati raccolti, implementare un sistema di validazione delle informazioni anche tramite l’ausilio di recall, individuare la stima del danno, attraverso i costi parametrici definiti dal Commissario Straordinario.
4. Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che:
a) la presente Convenzione, conclusa ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s. m. e i. e dell’art. 5, comma 6, del Codice, realizza una cooperazione tra
amministrazioni aggiudicatrici, finalizzata a perseguire obiettivi di efficienza nel contesto della spesa pubblica;
b) ciascuna delle Parti non svolge sul mercato aperto le attività e i servizi interessati dalla cooperazione in misura superiore a quella prevista dall’art. 5, comma 6, del Codice.
ARTICOLO 2 DURATA
1. La presente Convenzione, che decorrerà dal giorno successivo a quello in cui l’ultima delle Parti avrà proceduto alla sua sottoscrizione in forma digitale, terminerà al completamento delle attività previste al precedente articolo 1, comma 1, così come disciplinate nell’allegato sub 1) al presente atto, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
2. Le Parti si danno atto che la presente Convenzione potrà essere rinnovata mediante atto scritto.
ARTICOLO 3
PIANO DI LAVORO E COMITATO DI COORDINAMENTO
1. Il Piano di lavoro, recante i termini e le modalità delle attività da svolgere, è riportato nell’allegato sub 1).
2. Il Piano di lavoro potrà essere aggiornato d’intesa tra le Parti qualora si verifichino
esigenze particolari, non prevedibili all’atto della stipula della presente Convenzione.
3. Al fine di assicurare il necessario raccordo tra le Parti per l’attuazione della presente Convenzione, entro 5 (cinque) giorni dalla sua decorrenza, le Parti provvederanno a costituire il Comitato di coordinamento, composto da rappresentanti di ciascuna di esse, il quale, oltre che fungere da luogo di stabile consultazione per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero emergere nell’esecuzione e nella gestione delle attività previste dalla presente Convenzione, provvederà a:
a) verificare l’andamento della cooperazione prevista dalla presente Convenzione e, in particolare, il rispetto di quanto indicato nel Piano di lavoro;
b) favorire e stimolare l’attuazione degli obiettivi della cooperazione prevista dalla presente Convenzione.
4. Di ogni riunione del Comitato di coordinamento, che potrà riunirsi anche in via telematica, dovrà essere redatto apposito verbale da portare a conoscenza delle Parti.
5. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i componenti del Comitato di coordinamento, dandone tempestiva comunicazione all’altra Parte, fermo restando che la sostituzione avrà effetto al momento del ricevimento della comunicazione.
ARTICOLO 4 RIMBORSI
1. Fermo restando che la presente Convenzione, finalizzata a realizzare una cooperazione reciproca tra le Parti, volta a conseguire l’interesse pubblico comune di valutare strumenti di efficienza della spesa pubblica, non prevede corrispettivi a beneficio delle Parti stesse, il Commissario Straordinario rimborserà a SOSE i costi diretti e indiretti sostenuti per la realizzazione delle attività, fra cui si intende compresa la remunerazione delle risorse professionali direttamente impegnate nella realizzazione delle attività.
2. Gli oneri di cui sopra, determinati in base agli effettivi costi diretti e indiretti sostenuti da SOSE in relazione a parametri quantitativi e temporali, già oggetto di congruità da parte delle Strutture MEF, saranno rimborsati sulla base di un apposito rendiconto finanziario e di documentazione a giustificazione della spesa relativa alle risorse strumentali acquisite. Il rimborso sarà liquidato in un’unica soluzione previa attestazione di regolare esecuzione delle attività, da rilasciarsi da parte del responsabile del procedimento entro 60 giorni decorrenti dal compimento dell’ultima fase di lavoro, relativa alle “Analisi statistiche quantitative e qualitative delle informazioni”.
3. Resta inteso che, comunque, l’ammontare massimo dei rimborsi previsti dal presente articolo non potrà eccedere l’importo di €. 185.425, 62, oltre l’IVA, come per legge.
4. Le Parti si danno atto che i rimborsi di cui sopra tengono conto della effettiva ripartizione di compiti, attività e responsabilità facenti capo a ciascuna di esse per l’esecuzione della presente Convenzione.
ARTICOLO 5
DIRITTI DI PROPRIETA’
1. Le Parti convengono che, fatti salvi i diritti morali, i diritti di utilizzazione economica sugli eventuali prodotti realizzati in esecuzione della presente Convenzione competeranno in parti uguali a ciascuna di esse, mentre l’impianto metodologico utilizzato rimarrà di esclusiva proprietà di SOSE.
ARTICOLO 6 RISERVATEZZA
1. I risultati delle attività di rilevazione e analisi avranno carattere riservato. Il Commissario potrà utilizzare i dati raccolti per la pubblicazione web e/o a stampa e per eventi divulgativi e informativi per i propri fini istituzionali coinvolgendo l’altra Parte come coautore della pubblicazione.
2. XXXX, a sua volta, qualora voglia utilizzare i risultati dovrà informare espressamente il Commissario Straordinario, nonché richiedergli l’approvazione indicando la pubblicazione o l’evento che sarà utilizzato per la divulgazione, le modalità e il contenuto della divulgazione, indicando il Commissario stesso come coautore della pubblicazione.
ARTICOLO 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Per l’esecuzione della presente Convenzione, SOSE tratterà i dati messi a sua disposizione dal Commissario Straordinario.
2. Nell’ipotesi in cui si rendesse necessario, per il migliore svolgimento della cooperazione prevista dalla presente Convenzione, l’uso di dati di pertinenza di enti e organismi pubblici, ovvero privati, le Parti si impegnano, rispettivamente, a richiederli ai titolari, ovvero ad acquisirli, in quest’ultimo caso apportando i necessari aggiornamenti al Piano di lavoro.
3. Le Parti, inoltre, si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non
ai fini dell’esecuzione della presente Convenzione o nei casi espressamente previsti dalla
legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione e per tutta la sua durata, SOSE assume la qualifica di responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, fermo restando che, l’atto giuridico di cui al medesimo art. 28, paragrafo 3, verrà definito entro 10 (dieci giorni) dalla stipula della presente Convenzione.
5. Il responsabile potrà trattare i dati personali di cui sopra soltanto su istruzione documentata del titolare ed esclusivamente per finalità strettamente connesse all’esecuzione della presente Convenzione.
6. In particolare, il responsabile si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti in materia di protezione dei dati personali, e alle istruzioni impartite dal titolare del trattamento dei dati personali con lo specifico atto giuridico sottoscritto ai sensi del citato art. 28 del Regolamento UE.
ARTICOLO 8 CONTROVERSIE
1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all’altra l’oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione bonaria entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. Resta inteso che, in caso di esito negativo della composizione bonaria di cui al precedente comma 2, competente in via esclusiva a decidere delle controversie sarà il Foro di Roma.
ARTICOLO 9
ONERI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico di SOSE le spese relative alla presente Convenzione, ad eccezione di quelle che, per legge, fanno carico al Commissario Straordinario.
ARTICOLO 10 COMPOSIZIONE DELLA CONVENZIONE
1. La presente Convenzione, composta di 10 (dieci) articoli e sottoscritta digitalmente dalle
Parti costituisce la manifestazione integrale di ogni intesa raggiunta tra le Parti stesse.
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 X.xx digitalmente
On. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx
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Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx