Assicurazione Viaggio
Assicurazione Viaggio
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: IMA Italia Assistance S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA Assistance (n. iscrizione
all’Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 -00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX) Prodotto Assicurazione viaggio singolo I4T PLATINO MBA SPECIAL EDITION
Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire una sintesi della copertura principale e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nella documentazione della Polizza.
Che tipo di assicurazione è?
L’Assicurazione viaggio singolo I4T PLATINO Special Edition è un’assicurazione Travel. Questa assicurazione è rivolta a coloro che intendono avere un’assistenza ed una copertura dei rischi che possono insorgere nel corso di un viaggio.
Che cosa non è assicurato?
Sono esclusi dall’assicurazione i danni
derivanti da:
🗶 dolo, colpa grave, incuria dell’Assicurato;
🗶 eventi sociodemografici straordinari;
🗶 eventi naturali calamitosi;
🗶 derivanti dalla detenzione o impiego di sostanze illecite e/o pericolose;
🗶 infortuni derivanti dallo svolgimento di attività pericolose;
🗶 atti di temerarietà;
🗶 le malattie infettive se l’intervento d’assistenza è impedito da norme nazionali o internazionali;
🗶 eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza.
🗶 malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci; turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuro-psichiatriche, stati d‘ansia, stress o depressione;
🗶 malattie correlate alla gravidanza, al puerperio; aborto terapeutico; parto;
🗶 viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
🗶 viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale;
🗶 suicidio e tentato suicidio;
🗶 quarantene.
Sono inoltre escluse:
🗶 le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; entro il limite massimo di € 1.500;
🗶 le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
🗶 le rotture o danni al bagaglio se non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
🗶 le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
🗶 le perdite, i danni o le spese mediche
Che cosa è assicurato?
Le principali prestazioni fornite sono le seguenti a seconda del livello di copertura prescelto:
I4T PLATINO MBA Smart e Safe
✓ Assistenza In Viaggio (Incluse Malattie Preesistenti). Nel caso in cui l’assicurato si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito;
✓ Assistenza Famigliari A Casa. Nel caso in cui si trovassero in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito durante il viaggio dell’assicurato;
✓ Assistenza All’abitazione (In Italia) per la durata del viaggio. Nel caso del verificarsi di un sinistro che colpisca l’abitazione dell’Assicurato, mentre è in viaggio;
✓ Spese Mediche In Viaggio (Incluse Malattie Preesistenti). Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, dovesse necessitare di cure non rimandabili al rientro;
✓ Bagaglio. La Società rimborsa le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, gli oggetti indossati, nonché le perdite conseguenti a mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio;
✓ Ritardata Partenza (aereo/nave) superiore ad 8 ore di ritardo. La Società eroga un indennizzo all’Assicurato in caso di ritardo del vettore;
✓ Annullamento Viaggio (Incluse Malattie Preesistenti). La Società rimborserà l’importo della penale di annullamento o di modifica.
✓ Annullamento Viaggio Per Insolvenza della compagnia aerea, treno o nave. La Società rimborserà la penale addebitatagli dall’Operatore Turistico;
✓ Annullamento Full - Special edition. La Società rimborserà le penali di recesso (escluse le tasse aeroportuali rimborsabili da parte del vettore) a seguito di annullamento intervenuto fino a 13 giorni di calendario prima della partenza per qualsiasi causa che non rientri nella precedente garanzia Annullamento viaggio.
I4T PLATINO MBA Safe, oltre alle garanzie elencate sopra:
✓ Annullamento Viaggio Per Gravi Eventi Nel Luogo
Di Destinazione. La Società rimborserà la penale
addebitatagli dall’Operatore Turistico;
I4T PLATINO MBA Top, oltre alle garanzie elencate sopra:
✓ Assistenza Veicolo. In caso di sinistro al veicolo, durante il percorso da e per raggiungere il luogo di partenza del viaggio o inizio del soggiorno;
✓ Rinuncia Al Viaggio per ritardata partenza oltre 18 ore. La Società rimborserà la quota di partecipazione al viaggio pagata dall’assicurato qualora intenda rinunciare al viaggio a seguito del ritardo oltre 18 ore;
✓ Perdita Del Volo/Nave. La Società rimborsa il 50% del maggior costo di riprotezione sostenuto per l’acquisto di nuovi biglietti sostitutivi per raggiungere il luogo di destinazione;
✓ Interruzione Viaggio. La Società rimborsa la quota di costo del viaggio non utilizzata;
denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti.
Ci sono limiti di copertura?
! L’Assicurazione non vale per le persone di età superiore a 75 anni al momento della sottoscrizione;
! Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo cronico, A.I.D.S. conclamato, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. In ogni caso l’assicurazione cessa, per l’Assicurato, al manifestarsi di tali affezioni entro trenta giorni successivi alla data di cessazione dell’assicurazione. La Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali;
! La polizza assicura le persone residenti o domiciliate in Italia; residenti all’estero ma domiciliate temporaneamente in Italia. In questo caso le prestazioni e le garanzie si intendono tuttavia sempre riferite e limitate al domicilio in Italia e non al Paese estero di residenza;
! Non è consentita la stipulazione di più polizze con IMA Italia Assistance S.p.A. a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso; Inoltre,
indipendentemente dalla durata del viaggio, non è consentito all’Assicurato stipulare la presente Polizza
a Viaggio iniziato;
! La Società non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale
è prestata l’assistenza;
! Le prestazioni di Assistenza e le garanzie sono operanti per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio o di affari, escluso qualsiasi lavoro pericoloso che comporti o meno attività manuali, di durata non superiore a 100 giorni.
Dove vale la copertura?
L’assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio come indicato nel Certificato di Assicurazione e dove l’Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla conclusione del viaggio. Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, l’assicurazione è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza.
Che obblighi ho?
• Contattare la Struttura Organizzativa prima di prendere una qualsiasi iniziativa in merito al Sinistro
• Comunicare alla Società ogni circostanza che può aggravare il rischio, nonché la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.
Quando o come devo pagare?
Il premio deve essere pagato per intero ed in via anticipata all’Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento previsti e nel rispetto della normativa vigente.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La durata della polizza è quella scelta dal Contraente ed indicata nel Certificato di Assicurazione sempreché sia stato corrisposto il relativo premio. Le coperture sono prestate nei limiti dei capitali/massimali e delle prestazioni nel luogo ove si è verificato l’evento, sempre che questo sia compreso nella “Destinazione” per cui è stata emessa la polizza. Le garanzie “Annullamento Viaggio”, “Annullamento per gravi eventi nel luogo di destinazione” e “Annullamento Viaggio Per Insolvenza della compagnia aerea”, decorrono dalle ore 24.00 del giorno di emissione della polizza e terminano il giorno della partenza del viaggio al momento in cui l’Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico acquistato. Le altre garanzie sono valide durante il periodo del viaggio, come riportato nel Certificato di Assicurazione. Le garanzie “Annullamento Viaggio”, “Annullamento per gravi eventi nel luogo di destinazione” e “Annullamento Viaggio per Insolvenza della Compagnia Aerea, Treno o Nave” esplicano la loro piena efficacia a condizione che la polizza sia sottoscritta: Oltre trenta giorni di calendario dalla data prevista di prima partenza, ovvero in alternativa entro tre giorni dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio. La garanzia “Annullamento Full - Special edition” decorre dalle ore 24.00 del giorno di emissione della polizza ed è operante fino al tredicesimo giorno di calendario prima della partenza, come riportato nel Certificato di Assicurazione.
La garanzia “Annullamento Full - Special edition” esplica la sua piena efficacia a condizione che la polizza sia sottoscritta entro tre giorni dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza indicata in polizza senza che sia necessario inviare la disdetta.
Assicurazione Viaggio
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: IMA Italia Assistance S.p.A.
Prodotto: polizza Assicurazione viaggio singolo I4T PLATINO MBA SPECIAL EDITION Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile, Ed. 08/2020
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
IMA Italia Assistance S.p.A. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx; x. xxxxxx 00; -00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX); tel. x00 00 00 000 (1); sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx ; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ; PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.
IMA Italia Assistance S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA Assistance (n. iscrizione all’Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 -00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX); tel. x00 00 00 000 (1), sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, Autorizzata all’esercizio con Decreto Ministeriale del 01/10/1993 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 11/10/1993, Numero di iscrizione all’albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione 1.00114. |
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (I dati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’anno 2019) . Ammontare complessivo del patrimonio netto : 22.128.210,52 €; Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: 3.856.985,00 €; Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: 17.662.668,70 €. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile al sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx nell’area comunicati. Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 15.135.164,14 €; Requisito patrimoniale minimo (MCR): 6.095.063,73 €; Fondi propri a copertura (eligible own funds): 25.579.519,69 €; Indice di solvibilità (solvency ratio), che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente: 169,01 % |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: CONSULENZA MEDICA TELEFONICA (Per tutti i livelli di copertura) Servizio di assistenza medica qualora l’Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Struttura Organizzativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: INVIO MEDICINALI (Per tutti i livelli di copertura) Quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali per i quali sia in possesso di regolare prescrizione medica e che risultino irreperibili sul posto, la Struttura provvede all’invio di suddetti medicinali. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: TRASPORTO SANITARIO (Per tutti i livelli di copertura) Organizzazione e presa in carico del Trasporto sanitario qualora il servizio medico della Struttura Organizzativa consigli il trasporto sanitario dell’Assicurato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato in loco. Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società. Il trasporto sanitario dell’Assicurato avviene con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO (Per tutti i livelli di copertura) Organizzazione e presa in carico del rientro sanitario dell’Assicurato, con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa, al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE (Per tutti i livelli di copertura) Organizzazione e presa in carico delle spese di rientro con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa, dell’Assicurato convalescente, qualora il suo stato di salute gli abbia impedito di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio. La prestazione non prevede massimali. È altresì compreso il rimborso delle spese supplementari di soggiorno, entro il limite massimo di Euro 60,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni, sostenute dopo la data prevista di rientro, se rese necessarie dallo stato di salute dell’Assicurato. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO DEI FAMIGLIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO (Per tutti i livelli di copertura) Organizzazione e presa in carico delle spese per rientro anticipato dei famigliari o di un Compagno di Viaggio, purché Assicurati, con il mezzo più idoneo a causa di Trasporto/Rientro Sanitario o Decesso dell’Assicurato. Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: € 1.500,00. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE (Per tutti i livelli di copertura) Quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale, per un periodo superiore a 3 giorni e qualora non sia già presente sul posto un famigliare maggiorenne, viene organizzato e preso in carico il biglietto aereo in classe turistica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno e le spese di soggiorno, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. Tale Prestazione opera anche al fine di assistere un eventuale minore o un diversamente abile in viaggio con l’Assicurato ricoverato. Massimale per persona e per periodo assicurativo: 1) € 800,00 per Costo Viaggio; 2) Soggiorno fino a 10gg per un massimo di €80,00/gg. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO (Per tutti i livelli di copertura) Organizzazione e presa in carico delle spese di rientro, alla propria residenza, dell’Assicurato in caso di: A) improvviso decesso o improvviso ricovero ospedaliero di un famigliare in pericolo di vita; B) improvviso ricovero di famigliare minorenne o diversamente abile con prognosi superiore a 2 gg. Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: € 5.000,00. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: PROLUNGAMENTO SOGGIORNO (Per tutti i livelli di copertura) Organizzazione e presa in carico delle spese di prolungamento del soggiorno qualora l’Assicurato sia impossibilitato a intraprendere il viaggio di rientro a seguito di malattia o infortunio (comprovata da certificato medico) o a causa dello smarrimento o furto dei documenti necessari al rimpatrio (comprovata da denuncia alle Autorità Locali). Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: 6gg; max €120,00/gg |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: SEGNALAZIONE DI UN LEGALE, ANTICIPO SPESE DI DIFESA, EVENTUALE CAUZIONE PENALE (Per tutti i livelli di copertura) Quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa, previo ricevimento di adeguata garanzia bancaria, segnala il nominativo di un legale, anticipa i costi per la difesa e l’eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice. I massimali sotto indicati sono da intendersi per persona e per periodo assicurativo. 1) Segnalazione di un legale: inclusa 2) Eventuale anticipo spese di difesa: € 2.500,00 3) Eventuale cauzione penale: € 15.000,00 |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: INTERPRETE A DISPOSIZIONE (Per tutti i livelli di copertura) Quando l’Assicurato a seguito di ricovero o di procedura giudiziaria per fatti colposi avvenuti all'estero trovi difficoltà a comunicare, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il tempo strettamente necessario. Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: € 1.500,00 |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ (Per tutti i livelli di copertura) Se l’Assicurato ne avesse bisogno la Struttura Organizzativa provvederà a saldare eventuali fatture o ad anticipare la somma di denaro necessaria. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: € 5.000,00. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI (Per tutti i livelli di copertura) Qualora l’Assicurato fosse impossibilitato a trasmettere messaggi di prima necessità a persone residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIMPATRIO SALMA (Per tutti i livelli di copertura) Organizzazione e presa in carico del trasporto della salma dell’Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di residenza. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIMBORSO SPESE TELEFONICHE (Per tutti i livelli di copertura) Rimborso delle spese telefoniche documentate sostenute dall’Assicurato per contattare la Struttura Organizzativa. Massimale per persona e periodo assicurativo fino a: € 150,00 |
ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA: CONSULTO MEDICO TELEFONICO (Per tutti i livelli di copertura) Servizio di assistenza medica qualora il famigliare necessiti di informazioni e/o consigli medici. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Struttura Organizzativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA: INVIO URGENTE DI MEDICINALI (Per tutti i livelli di copertura) Dopo aver ritirato la ricetta presso il paziente e qualora questi fosse impossibilitato a reperire direttamente i farmaci necessari in conseguenza delle gravi condizioni di salute come risultante dalla certificazione del medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire e recapitare allo stesso i farmaci prescritti, entro 24h. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA: INVIO DI UN MEDICO (Per tutti i livelli di copertura) Qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi, la Struttura Organizzativa giudichi necessario l’intervento del medico ed il paziente abbia difficoltà a reperirlo, verrà inviato un medico convenzionato o, in alternativa, verrà organizzato gratuitamente il trasferimento in ambulanza al centro medico idoneo più vicino. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE (Per tutti i livelli di copertura) Qualora il famigliare abbia subito un ricovero ospedaliero e a seguito delle sue condizioni risultasse necessario da certificazione medica, verrà messo a disposizione dalla Struttura Organizzativa un servizio di assistenza infermieristica domiciliare sino al giorno successivo il rientro degli Assicurati. Massimale per persona e periodo assicurativo fino a: € 500,00 |
ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE (IN ITALIA) PER LA DURATA DEL VIAGGIO: INVIO DI UN FABBRO (Per tutti i livelli di copertura) A seguito di furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l’accesso all’abitazione; furto o tentato furto che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso all’abitazione in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa; La Società terrà a proprio carico il costo sino ad un massimo di: € 150,00 per persona e per periodo assicurativo |
ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE (IN ITALIA) PER LA DURATA DEL VIAGGIO: INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA (Per tutti i livelli di copertura) Per sorvegliare l’abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti a causa di furto o tentato furto. La Società tiene a proprio carico il costo sino ad un tempo massimo di: 10 ore di sorveglianza per persona e sinistro |
ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE (IN ITALIA) PER LA DURATA DEL VIAGGIO: INVIO DI UN IDRAULICO (Per tutti i livelli di copertura) A seguito di allagamento o infiltrazione, mancanza d’acqua nella casa o in quella dei vicini provocate da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature dell’impianto idraulico, mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico- sanitari provocato da una otturazione alle tubature di scarico dell'impianto idraulico. La Società terrà a proprio carico il costo sino ad un massimo di: € 150,00 per persona e per periodo assicurativo |
ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE (IN ITALIA) PER LA DURATA DEL VIAGGIO: INVIO DI UN ELETTRICISTA (Per tutti i livelli di copertura) A seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente. La Società terrà a proprio carico il costo sino ad un massimo di: € 150,00 per persona e per periodo assicurativo |
ASSISTENZA VEICOLO: SOCCORSO STRADALE (MBA Top) Qualora il veicolo sia immobilizzato in seguito a incidente stradale, la Struttura Organizzativa invia un mezzo di soccorso sul luogo di immobilizzo per trainare il veicolo fino all’officina più vicina. La prestazione “soccorso stradale” sarà erogata per un massimo di € 250,00 per veicolo e per periodo assicurativo. |
ASSISTENZA VEICOLO: SPESE DI PERNOTTAMENTO O NOLEGGIO DI UN’AUTO SOSTITUTIVA (MBA Top) Qualora il veicolo sia immobilizzato in seguito a incidente stradale, e si renda necessaria una riparazione di almeno 8 ore di manodopera certificate dall’officina, l’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa la presa a carico delle spese sostenute per il pernottamento forzato in attesa della riparazione, o alternativamente un’autovettura sostitutiva per il tempo necessario a raggiungere la destinazione del viaggio. Massimale per periodo assicurativo fino a: € 250,00. |
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (INCLUSE MALATTIE PREESISTENTI) (Per tutti i livelli di copertura) La Garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni Sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, fatte salve le “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni” ed al netto di eventuali scoperti o franchigie di seguito riportate, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, secondo i Xxxxxxxxx e le Condizioni relative al livello di copertura scelto dal Contraente. I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio ed al livello di copertura scelto, e sono da intendersi per persona e per periodo assicurativo: Livello delle coperture I4T PLATINUM MBA Top - MBA Safe - MBA Smart Mondo compreso Usa Canada: € 5.000.000,00 - € 5.000.000,00 - € 5.000.000,00 Mondo escluso Usa – Canada: € 2.000.000,00 - € 2.000.000,00 - € 2.000.000,00 Europa: € 1.000.000,00 - € 1.000.000,00 - € 1.000.000,00 Italia: € 3.000,00 - € 2.000,00 - € 1.000,00 |
Nell’ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili anche senza preventiva autorizzazione: Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: Livello delle coperture I4T PLATINUM MBA Top - MBA Safe - MBA Smart SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE : € 3.000,00 - € 2.000,00 - € 1.000,00 SPESE PER CURE AL RIENTRO, € 500,00 - € 300,00 - € 300,00 INCLUSE QUELLE FISIOTERAPICHE CONSEGUENTI AD INFORTUNIO SPESE ODONTOIATRICHE URGENTI € 500,00 - € 300,00 - € 150,00 |
XXXXXXXX (Per tutti i livelli di copertura) La Società rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato. Livello delle coperture I4T PLATINUM MBA Top - MBA Safe - MBA Smart Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: € 1.500,00 - € 1.000,00 - € 750,00 Limite massimo per singolo oggetto: € 200,00 - € 200,00 - € 200,00€ (50% della somma assicurata con il massimo di) Nell’ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili: Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: Livello delle coperture I4T PLATINUM MBA Top - MBA Safe - MBA Smart SPESE DI PRIMA NECESSITÀ: € 300,00 - € 200,00 - € 150,00 RIFACIMENTO DOCUMENTI: € 200,00 - € 200,00 - € 200,00 OGGETTI DI VALORE: € 200,00 - € 200,00 - € 200,00 |
RITARDATA PARTENZA (Per tutti i livelli di copertura) La Società indennizza una somma fissa se il primo mezzo di trasporto in partenza dall’Italia (Aereo, Nave) previsto dal contratto di viaggio dovesse partire con un ritardo superiore al numero di 8 ore rispetto all’orario indicato nel biglietto di viaggio oppure nell’ultimo foglio di convocazione/programma trasmesso dall’Operatore Turistico al Contraente/Assicurato. Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: Livello delle coperture I4T PLATINUM MBA Top - MBA Safe - MBA Smart € 100,00 - € 80,00 - € 50,00 |
RINUNCIA AL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA (MBA Top) La garanzia opera in alternativa alla precedente garanzia RITARDATA PARTENZA e prevede il rimborso del 70% della quota di partecipazione al viaggio pagata, al netto delle quote di iscrizione e/o assicurazione, nel caso in cui l’Assicurato decida di rinunciare definitivamente al viaggio a seguito di ritardata partenza del volo di andata o della nave dal primo porto di imbarco, superiore a 18 ore, rispetto all’ultimo aggiornamento dell’orario di partenza comunicato ufficialmente dall’Operatore Turistico all’Assicurato, fino al giorno precedente la partenza. La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di viaggio siano stati emessi/rilasciati al Contraente/Assicurato così come risulterà dall’estratto conto di Prenotazione. Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: Mondo compreso Usa Canada: € 2.000,00 Mondo escluso Usa – Canada: € 2.000,00 Europa: € 1.000,00 I Massimali che seguono sono da intendersi per evento in caso di evento che coinvolga più assicurati con la presente polizza. Mondo compreso Usa Canada: € 4.000,00 Mondo escluso Usa – Canada: € 4.000,00 Europa: € 2.000,00 |
PERDITA DEL VOLO/NAVE (MBA Top) La Società, nel caso di una qualsiasi causa o evento documentabile che colpisca l’Assicurato direttamente o un suo famigliare, socio contitolare o del diretto superiore, che determini il ritardato arrivo sul luogo di partenza, rimborsa il 50% del maggior costo di riprotezione sostenuto per la modifica o il costo di acquisto di nuovi biglietti di viaggio sostitutivi, resisi necessari per raggiungere il luogo di destinazione del viaggio programmato comunque con il massimo del 50% del valore del viaggio programmato ed entro il limite massimo per persona ed evento indicato nella tabella che segue. Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: Mondo compreso Usa Canada: € 300,00 Mondo escluso Usa – Canada: € 200,00 Europa: € 150,00 |
INTERRUZIONE VIAGGIO (MBA Top) La garanzia assicura il rimborso della quota di costo del viaggio dei soli servizi a terra non utilizzati nel caso in cui l’Assicurato, i suoi famigliari o il Compagno di Viaggio, siano costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi: • Rientro sanitario dell’Assicurato per motivi di salute, predisposto e organizzato dalla Struttura Organizzativa. • Ricovero in ospedale dell’Assicurato, superiore alle 24 ore, che causi l’interruzione anche parziale del viaggio. • Rientro anticipato dell’Assicurato alla sua residenza a causa del decesso di un famigliare non partecipante al viaggio, suo o del Compagno di viaggio. • Rientro anticipato dei familiari e di un solo Compagno di viaggio a seguito del decesso dell’Assicurato. Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: Mondo compreso Usa Canada: € 1.000,00 Mondo escluso Usa – Canada: € 750,00 Europa: € 500,00 Massimali per evento e periodo assicurativo in caso di sinistro che coinvolga più Assicurati con la presente polizza: Mondo compreso Usa Canada: € 5.000,00 Mondo escluso Usa – Canada: € 2.000,00 Europa: € 2.000,00 Conteggio dell’importo risarcibile: Per tutti i Motivi Assicurati e nei limiti dei Massimali applicabili, il rimborso è pari al costo dei giorni non goduti del viaggio originariamente Assicurato, calcolato dividendo il costo totale del viaggio al netto delle quote d’iscrizione/assicurazione, per i giorni di durata del viaggio: la quota così ottenuta verrà moltiplicata per i giorni non usufruiti. |
ANNULLAMENTO VIAGGIO (Per tutti i livelli di copertura) La Società rimborserà all’Assicurato, alle condizioni e nei limiti successivamente indicati, le penali di recesso (esclusi i diritti di iscrizione e le tasse aeroportuali rimborsabili da parte del vettore), addebitategli dagli Operatori Turistici in base alle condizioni generali di vendita dagli stessi applicate, a seguito di annullamento o modifica intervenuti prima dell’inizio del viaggio. La garanzia è operante esclusivamente se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio o è costretto a modificarlo per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto: 1) decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato; 2) decesso, malattia o infortunio del “Compagno di Viaggio” dell’Assicurato purché anch’egli Assicurato, dei famigliari dell’Assicurato, del socio contitolare della ditta dell’Assicurato o del diretto superiore; 3) infortunio e malattia che subisca/no l’Assicurato/i e che comportino almeno una notte di ricovero in un istituto di cura o una frattura ossea; 4) danni materiali all’abitazione, allo studio od all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; 5) impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali; 6) guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’Assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; 7) convocazione dell’Assicurato a titolo di Giudice Popolare o come Testimone innanzi all’ Autorità Giudiziaria, avvenute successivamente alla Prenotazione; 8) furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza; 9) impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di revoca da parte del datore di lavoro, nuova assunzione o licenziamento; 10) impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea; 11) impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, la garanzia si intende operante oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto, per i suoi familiari e per uno solo dei Compagni di Viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati. Massimale per persona e per viaggio fino a: |
Livello delle coperture I4T PLATINUM MBA Top - MBA Safe - MBA Smart € 5.000,00 - € 3.000,00 - € 1.500,00 Massimali per evento che coinvolga più assicurati con la presente Polizza: Livello delle coperture I4T PLATINUM MBA Top - MBA Safe - MBA Smart € 16.000,00 - € 10.000,00 - € 6.000,00 |
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER GRAVI EVENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE (MBA Top, MBA Safe) La Società rimborserà all’Assicurato, alle condizioni e nei limiti successivamente indicati, le penali di recesso, addebitategli, se decide di annullare la Prenotazione a seguito di determinati gravi avvenimenti imprevedibili al momento della Prenotazione del viaggio. Massimale per persona e per viaggio: Livello delle coperture I4T PLATINUM MBA Top - MBA Safe € 5.000,00 - € 3.000,00 Massimale per evento che coinvolga più assicurati con la presente polizza: Livello delle coperture I4T PLATINUM MBA Top - MBA Safe € 16.000,00 - € 10.000,00 |
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER INSOLVENZA DELLA COMPAGNIA AEREA, TRENO o NAVE (Per tutti i livelli di copertura) La Società, in base alle condizioni della presente polizza, rimborserà all’Assicurato il cui nome sia riportato sul documento di viaggio, i costi successivamente descritti, alle condizioni e nei limiti successivamente indicati, in caso di: • insolvenza della compagnia aerea, treno o nave • che non sia parte di un pacchetto predefinito, con le modalità di seguito definite ed a seguito di uno dei seguenti gravi avvenimenti: a) In caso di insolvenza intervenuta prima della data di partenza prevista verranno rimborsati gli importi relativi al viaggio non recuperabili e già versati b) In caso di insolvenza intervenuta dopo la partenza verranno rimborsati: • I costi aggiuntivi in pro-rata sostenuti dall’assicurato per la sostituzione della tratta o del servizio interessati con altri di livello analogo, oppure • Nel caso in cui l’interruzione della vacanza o del viaggio sia inevitabile, il costo sostenuto per il viaggio di rientro al punto di partenza contrattualmente previsto con un servizio di livello analogo a quello previsto nel programma di viaggio, |
Massimale per persona e per viaggio fino a: Livello delle coperture I4T PLATINUM MBA Top - MBA Safe - MBA Smart € 2.500,00 - € 1.500,00 - € 750,00 Massimali per evento che coinvolga più assicurati con la presente Polizza: Livello delle coperture I4T PLATINUM MBA Top - MBA Safe - MBA Smart € 8.000,00 - € 5.000,00 - € 3.000,00 |
ANNULLAMENTO FULL - SPECIAL EDITION (Per tutti i livelli di copertura) La Società rimborserà all’Assicurato le penali di recesso (escluse le tasse aeroportuali rimborsabili da parte del vettore), addebitategli dagli Operatori Turistici in base alle condizioni generali di vendita dagli stessi applicate, a seguito di annullamento intervenuto fino a 13 giorni di calendario prima della partenza per qualsiasi causa che non rientri in quanto assicurato dalle garanzie previste per ANNULLAMENTO VIAGGIO. Questa garanzia decorre dalla prenotazione del pacchetto, termina 13 giorni di calendario prima della partenza e copre le penali di annullamento per modifica del viaggio prenotato addebitate dall’Operatore Turistico in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio, comunque fino a massimo risarcimento di Euro 1.500,00 per persona, con il massimo di Euro 5.000,00 in caso di sinistro che coinvolga più persone riferibili alla medesima pratica di prenotazione. |
L’assicurazione è operante se il cliente deve annullare la prenotazione per qualsiasi causa che non rientri in quanto assicurato dalla garanzia ANNULLAMENTO VIAGGIO. Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: € 1.500,00 In particolare, nel caso di evento che coinvolga più assicurati con la presente Polizza, il Massimale della garanzia ANNULLAMENTO FULL - SPECIAL EDITION, è prestato nella misura massima di € 5.000,00 (cinquemila), per singolo evento e per tutti gli assicurati coinvolti. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | A precisazione di quanto indicato nel DIP, quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è obbligata per tutti i sinistri provocati o dipendenti da: a) dolo, colpa grave, incuria dell’Assicurato; b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di vandalismo; c) atti di terrorismo. La presente esclusione non è operante per le garanzie Assistenza in Viaggio e Spese Mediche in Viaggio; d) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, eruzioni vulcaniche; e) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; f) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), sport aerei in genere; guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendii ed assimilabili; corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; guidoslitta, xxx, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia. Per bob, Xxxxxxxxxxx e immersioni con autorespiratore l’esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui detta attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale; Si intendono comunque esclusi tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale. g) atti di temerarietà; h) le malattie infettive qualora l’intervento d’assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali; i) svolgimento di attività che implichino l’utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco; j) eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. Al riguardo si intendono Paesi in stato di belligeranza quelli segnalati tali sul sito del Ministero degli Esteri. k) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuro- psichiatriche, stati d‘ansia, stress o depressione; l) malattie preesistenti; m) malattie correlate alla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e correlate al puerperio; aborto terapeutico; parto; n) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico; o) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale. Sono inoltre escluse: p) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di € 1.500; q) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari; r) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore; s) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento; t) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti. |
Ci sono limiti di copertura? |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: CONSULENZA MEDICA TELEFONICA Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall’Assicurato. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: INVIO MEDICINALI In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell’Assicurato. La prestazione opera sempreché i medicinali siano commercializzati in Italia. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: TRASPORTO SANITARIO L’eventuale utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO Il trasporto dai Paesi extra Europei, eccettuati quelli del Bacino del Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea su classe economica, eventualmente barellato. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: SEGNALAZIONE DI UN LEGALE, ANTICIPO SPESE DI DIFESA, EVENTUALE CAUZIONE PENALE La garanzia viene erogata previo ricevimento di adeguata garanzia bancaria. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA’ La prestazione è soggetta alla condizione che sia fornita adeguata garanzia bancaria. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIMPATRIO SALMA Sono escluse le spese funerarie e l’eventuale recupero e ricerca della salma. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO, per le sole Prestazioni: TRASPORTO SANITARIO; RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO; RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE; RIENTRO DEI FAMIGLIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO; VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE; RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO; RIMPATRIO SALMA; qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore, si sia organizzato in proprio, la Società, a seguito di presentazione di idonea certificazione medica e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro l’importo massimo indicato nel Certificato di Assicurazione e nella misura strettamente necessaria a giudizio della Struttura Organizzativa. Per gli stranieri residenti in Italia o domiciliati temporaneamente in Italia, le Garanzie/Prestazioni: TRASPORTO SANITARIO; RIENTRO SANITARIO DELL’ ASSICURATO; RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE; RIENTRO DEI FAMIGLIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO; RIMPATRIO SALMA; sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro/trasporto in Italia. |
ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA: CONSULTO MEDICO TELEFONICO Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dal famigliare. |
ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA: INVIO URGENTE DI MEDICINALI Il Costo dei farmaci è interamente a carico dell’Assicurato. |
ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE (IN ITALIA) PER LA DURATA DEL VIAGGIO Per le prestazioni INVIO DI UN FABBRO; INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA; INVIO DI UN IDRAULICO; INVIO DI UN ELETTRICISTA: 1. tutti i costi relativi al materiale per la riparazione restano a carico dell'Assicurato. 2. per poter usufruire della prestazione è necessario che presso l'abitazione sia presente una persona indicata dall'Assicurato. Inoltre ad integrazione delle esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni, sono esclusi: a) i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; b) l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio; c) il trabocco dovuto a rigurgito di fogna; d) l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari; e) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato; f) guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte del contatore. |
ASSISTENZA VEICOLO: SOCCORSO STRADALE È a carico dell’Assicurato la spesa di riparazione effettuata dall’officina. Sono altresì a carico dell’assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o privata o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada). |
ASSISTENZA VEICOLO: SPESE DI PERNOTTAMENTO O NOLEGGIO DI UN’AUTO SOSTITUTIVA L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, drop-off e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa. |
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (INCLUSE MALATTIE PREESISTENTI) L’estensione malattie preesistenti avrà valore solo a seguito di presentazione della certificazione rilasciata sul posto da un organismo sanitario di pubblico soccorso (ospedale, guardia medica) e non da medici privati, che ne imponga la necessità . Si intende garantita anche la prestazione di medici privati a condizione che ne consegua il ricovero presso una struttura sanitaria di pubblico soccorso o il ricorso a prestazioni di pronto soccorso I rimborsi tutti saranno effettuati con l’applicazione della franchigia di € 50,00 per sinistro. |
BAGAGLIO L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Il rimborso è limitato alla percentuale della somma assicurata indicata per gli oggetti: a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore; b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi, tablet, smartphone ed apparecchiature elettroniche la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto ed il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata con il massimo indicato nel relativo livello di copertura. I corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto. Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento. Dall’ammontare del danno risarcibile verrà detratta una franchigia di € 50,00 per sinistro. Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal vettore. In tale caso l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l’intero ammontare del danno. L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento. |
RITARDATA PARTENZA Ad integrazione delle Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni, sono esclusi dalla garanzia i ritardi causati da: overbooking; eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato; insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggi o e/o a i fornitori di servizi; dolo e colpa grave dell’organizzatore del viaggio e del passeggero; infortunio e malattia; mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non osservanza dei “connecting time”; annullamento da parte dell’Operatore Turistico anche in conseguenza di un evento Assicurato. L’Assicurato si impegna a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e/o ente in relazione agli eventi oggetto della copertura; tale impegno sarà ottemperato solo ad avvenuto indennizzo nei confronti degli assicurati. |
RINUNCIA AL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA La garanzia non opera per fatti conosciuti o avvenuti o per scioperi conosciuti o programmati fino al giorno precedente la partenza. Sono altresì esclusi: gli eventi connessi ad insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio Assicurato e/o dolo e colpa grave dell’organizzatore del viaggio organizzato e del passeggero; i casi di cancellazione definitiva di voli che non vengano riprotetti. L’Assicurato si impegna a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione agli eventi oggetto della copertura. |
ANNULLAMENTO VIAGGIO L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti: a) Sono assicurabili le sole persone residenti in Italia; b) Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi famigliari e/o con altre persone, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei Compagni di Viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati. Ad integrazione di quanto indicato nelle singole garanzie, sono escluse dalla garanzia gli annullamenti avvenuti in conseguenza di: atti di belligeranza, terrorismo, eventi sociopolitici, calamità naturali, manifestatisi nel luogo di destinazione del viaggio nonché dal timore che detti eventi possano manifestarsi; infortunio, malattia o decesso di persone di età superiore a 75 anni che non siano un genitore, un fratello, una sorella, o un suocero/a dell’Assicurato o Compagno di viaggio; qualsiasi causa, che abbia determinato l’annullamento, verificatasi anteriormente al momento della Prenotazione e/o al momento dell’iscrizione al viaggio e/o al momento della sottoscrizione della polizza; malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche; smarrimento dei documenti di viaggio; patologie della gravidanza insorte precedentemente alla data di decorrenza della garanzia; malattia in atto al momento della Prenotazione del viaggio e/o sottoscrizione della polizza. La garanzia esplica la sua piena efficacia a condizione che la polizza sia sottoscritta: a) oltre trenta giorni di calendario dalla data prevista di prima partenza, ovvero in alternativa b) entro tre giorni dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio. Nel caso in cui la polizza sia sottoscritta oltre tre giorni dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio ed a meno di 30 giorni di calendario prima della partenza, la garanzia opererà esclusivamente nei soli casi di infortunio e malattia che subisca/no l’Assicurato/i e che comportino almeno una notte di ricovero in un istituto di cura o una frattura ossea. In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata ai sensi dell’Art. K1 “Oggetto della garanzia”, da ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni o decesso, la penale sarà rimborsata senza applicazione di alcuno scoperto. In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ogni altra causa, la penale sarà rimborsata con l’applicazione di uno scoperto pari al 15% dell’importo indennizzabile con il minimo di € 100,00 per sinistro. Nel caso di denuncia oltre 5 giorni dall’evento, dall’ammontare del danno risarcibile verrà detratto uno scoperto pari al 30% dell’importo indennizzabile con il minimo di € 100,00 per sinistro. Resta ferma la facoltà della Società di considerare decaduto il diritto al rimborso. |
Nel caso di modifica o forzata rinuncia al viaggio determinata da malattia o infortunio, la Società potrà provvedere, con il consenso dell’Assicurato, all’invio di un medico fiduciario per valutare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da rendere impossibile la partecipazione al viaggio. Qualora l’Assicurato rifiuti l’accertamento medico richiesto dalla Struttura organizzativa, la Società rimborserà la penale con uno scoperto pari al 25% dell’importo indennizzabile, con il minimo di € 150,00 per sinistro. L’Assicurato si impegna a consegnare alla Società i titoli di viaggio non utilizzati. |
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER GRAVI EVENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE La garanzia non opera nei seguenti casi: a) se in conseguenza dei gravi avvenimenti indicati in garanzia gli Operatori Turistici hanno l’obbligo di annullare con la restituzione del prezzo pagato o modificare il viaggio in applicazione delle leggi e normative vigenti; b) in relazione ad eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni; c) se non sono stati rispettati i termini di “Cosa fare in caso di sinistro”; sono altresì esclusi i casi in cui l’Assicurato non fornisca idonea documentazione probatoria in relazione al diritto al risarcimento. La garanzia esplica la sua piena efficacia a condizione che la polizza sia sottoscritta: a) entro tre giorni dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio; b) oltre tre giorni dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio, a condizione che la polizza sia sottoscritta al più tardi 30 giorni di calendario prima della partenza. La Società rimborserà la penale con uno scoperto pari al 15% dell’importo indennizzabile, con il minimo di € 100,00 per persona. L’Assicurato si impegna a consegnare alla Società i titoli di viaggio non utilizzati. |
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER INSOLVENZA DELLA COMPAGNIA AEREA, TRENO o NAVE La garanzia non opera nei seguenti casi: a) Trasporto non prenotato dall’Italia prima della data di partenza prevista; b) Qualsiasi fornitore di servizi che sia insolvente, o per il quale siano note prospettive di insolvenza alla data di sottoscrizione della polizza da parte di uno dei seguenti soggetti: Assicurato, agente di viaggio, organizzatore di viaggi, agenzia di prenotazione o consolidatore tramite il quale l’assicurato ha prenotato il volo o servizio di viaggio; c) Qualsiasi perdita o danno che nel momento dell’accadimento dell’evento sia già garantita da una polizza esistente o possa essere recuperato tramite altro soggetto (es. banche o società di carte di credito) o qualsiasi altro mezzo legale; d) Il fallimento di un agente di viaggio, organizzatore di viaggi, agenzia di prenotazione o consolidatore tramite il quale l’assicurato ha prenotato il volo o servizio di viaggio; e) Eventuali perdite non direttamente correlate all’evento che ha costituito motivo di richiesta di risarcimento per l’Assicurato. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdite dovute all’impossibilità di raggiungere l’albergo prenotato a causa del fallimento della Compagnia Aerea; f) Se viene accettata la proposta di ri-protezione offerta dal Vettore Aereo o da altre autorità pubbliche; g) Eventi riguardanti i voli charter e/o voli privati; h) Voli operati da una compagnia aerea che non sia debitamente autorizzata. |
ANNULLAMENTO FULL - SPECIAL EDITION (Per tutti i livelli di copertura) Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali assicurazioni. L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero: a) Si conferma che sono assicurabili le sole persone residenti in Italia; b) Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi famigliari e/o con altre persone, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei Compagni di Viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati. L’assicurazione è operante solo se sono stati rispettati i termini previsti dall’articolo N9 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO. Nel caso di annullamento di una locazione appartamento/residence, resta inteso che la garanzia non sarà operante se la richiesta di risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per la medesima unità locativa. Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali assicurazioni. Non sono assicurate le pratiche gruppi. La garanzia esplica la sua piena efficacia a condizione che la polizza sia sottoscritta entro tre giorni dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio. Nel caso in cui la polizza sia sottoscritta oltre tre giorni dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio, la garanzia non opera. In caso operatività della presente garanzia la penale sarà rimborsata con l’applicazione di uno scoperto pari al 25,00% dell’importo indennizzabile fermi i limiti di risarcimento previsti nell’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Per le seguenti prestazioni di Assistenza: | |
ASSISTENZA IN VIAGGIO; | |
ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA; | |
ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE (IN ITALIA) PER LA DURATA DEL VIAGGIO (Per questa prestazione l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa durante il viaggio, o nelle 24 ore successive al suo rientro); | |
ASSISTENZA VEICOLO. | |
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, il seguente numero telefonico della Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24 | |
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO | |
+39 02.24128523 | |
Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 00.00000000 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX). | |
Avvertenza: Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa. | |
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (INCLUSE MALATTIE PREESISTENTI) La Società, preventivamente contattata, chiamando la Struttura Organizzativa al: | |
Cosa fare in caso di sinistro? | NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA +39 02.24128523 |
rilascia un numero di pratica all’assicurato e provvede al pagamento diretto delle Spese Ospedaliere e Chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l’Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, sulla base di un parere medico ufficiale fornito alla Società, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera. Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcuna preventiva autorizzazione della Struttura Organizzativa. La mancanza di un numero di pratica si assume come mancanza di contatto con la struttura, salvo prova contraria. In caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C. In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico tempestivo con la Struttura Organizzativa e solo dopo aver preso precisi accordi con la Struttura stessa, l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia attraverso una delle seguenti modalità: • collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxxxxxxx.x0x.xx; in alternativa • via mail all’indirizzo xxxxxxxx@x0x.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa • in originale con raccomandata AR indirizzata a: | |
X.X.Xxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000, XXXXXX; Tel. 000.000.00.00 – Fax 000.000.00.00 | |
Inviando: - nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; - numero di polizza; - certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell’infortunio subito; |
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica; - originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse; - prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati; - la Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l’Assicurato sarà tenuto a trasmettere. BAGAGLIO In caso di danni o perdite al bagaglio, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, attraverso una delle seguenti modalità: • collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxxxxxxx.x0x.xx; in alternativa • via mail all’indirizzo xxxxxxxx@x0x.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa • in originale con raccomandata AR indirizzata a: X.X.Xxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000, XXXXXX; Xxx. 000.000.00.00 – Fax 000.000.00.00 La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti: a) Cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale, dati identificativi della polizza, codice IBAN; b) Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro; c) Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità; d) In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l'ufficio “Lost and Found” dell'Ente Aeroportuale e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo l’Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. In tal caso la Società liquiderà l'indennizzo dovuto a termini di polizza previa applicazione della franchigia. Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del Vettore medesimo. L’Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente dovuti; e) In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore: copia del reclamo debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta; f) In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo. ristorante. autorimessa. etc.) e loro risposta; g) In caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati. ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO: l’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento. RITARDATA PARTENZA (AEREO/NAVE) In caso di Ritardata Partenza superiore alle 8 ore, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, attraverso una delle seguenti modalità: • collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxxxxxxx.x0x.xx; in alternativa • via mail all’indirizzo xxxxxxxx@x0x.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa • in originale con raccomandata AR indirizzata a: X.X.Xxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000, XXXXXX; el. 000.000.00.00 – Fax 000.000.00.00 La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti: • descrizione dettagliata dell’avvenimento; • cognome, nome, xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, codice IBAN; • operativo Voli; • copia di tutti i documenti di viaggio originariamente previsti. RINUNCIA AL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA OLTRE 18 ORE L’Assicurato, entro 10 giorni dalla rinuncia definitiva al viaggio, dovrà denunciare il sinistro alla Società, attraverso una delle seguenti modalità: • collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxxxxxxx.x0x.xx; in alternativa • via mail all’indirizzo xxxxxxxx@x0x.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa • in originale con raccomandata AR indirizzata a: X.X.Xxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000, XXXXXX; Tel. 000.000.00.00 – Fax 000.000.00.00 La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti: • descrizione dettagliata dell’avvenimento; • cognome, nome, xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, codice IBAN; • operativo Voli; |
• copia di tutti i documenti di viaggio originariamente previsti.PERDITA DEL VOLO/NAVE L’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 5 giorni dalla data del rientro. PERDITA DEL VOLO/NAVE L’Assicurato, entro 5 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, attraverso una delle seguenti modalità: • collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxxxxxxx.x0x.xx; in alternativa • via mail all’indirizzo xxxxxxxx@x0x.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa • in originale con raccomandata AR indirizzata a: X.X.Xxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000, XXXXXX; Tel. 000.000.00.00 – Fax 000.000.00.00 La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti: • copia di tutti i documenti di viaggio originariamente previsti; • originali dei titoli di viaggio inutilizzabili; • copia dei titoli di viaggio acquistati in sostituzione nonché le ricevute dei pagamenti effettuati; • estremi della polizza; • cognome, nome, xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, codice IBAN; • operativo Voli; • descrizione dettagliata dell'avvenimento. INTERRUZIONE VIAGGIO Per il rientro sanitario dell’Assicurato dovuto a motivi di salute, l'Assicurato dovrà preventivamente contattare la Struttura Organizzativa al NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO +39 02.24128523 comunicando il numero di polizza a mani dell’Assicurato. La Struttura Organizzativa predisporrà il rientro sanitario sulla base delle prestazioni fornite dalla polizza. Successivamente l’assicurato dovrà inviare i documenti inerenti la Prenotazione del viaggio debitamente quietanzati alla Società. Per gli altri Motivi Assicurati, l’Assicurato dovrà inviare alla Società, entro 15 giorni dalla data del rientro, la relativa denuncia corredata dei seguenti documenti: - nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio; - la certificazione medica; - i documenti inerenti la Prenotazione del viaggio debitamente quietanzati ed altri documenti comprovanti i motivi dell’interruzione del viaggio/noleggio/locazione; - codice IBAN. Le comunicazioni di cui sopra, inerenti il rientro sanitario e/o le altre garanzie, potranno essere inviate attraverso una delle seguenti modalità: • collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxxxxxxx.x0x.xx; in alternativa • via mail all’indirizzo xxxxxxxx@x0x.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa • in originale con raccomandata AR indirizzata a: X.X.Xxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000, XXXXXX; Tel. 000.000.00.00 – Fax 000.000.00.00 ANNULLAMENTO VIAGGIO, ANNULLAMENTO VIAGGIO PER GRAVI EVENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE ed ANNULLAMENTO VIAGGIO PER INSOLVENZA DELLA COMPAGNIA AEREA Obblighi dell’Assicurato - Nel caso si verifichi un evento che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi: • annullare immediatamente la Prenotazione all’Operatore Turistico al fine di fermare la misura delle penali applicabili; • denunciare l’annullamento alla Società entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento, pena la decadenza al diritto al rimborso. La denuncia deve essere effettuata direttamente alla Società attraverso una delle seguenti modalità: • collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxxxxxxx.x0x.xx; in alternativa • via mail all’indirizzo xxxxxxxx@x0x.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa • in originale con raccomandata AR indirizzata a: X.X.Xxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000, XXXXXX; Tel. 000.000.00.00 – Fax 000.000.00.00 |
Tale denuncia dovrà obbligatoriamente contenere tutte le seguenti informazioni: • nome, cognome, codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo dove l’Assicurato (e/o il Compagno di viaggio” dell’Assicurato, il famigliare dell’Assicurato o del Compagno di viaggio, il socio contitolare della ditta dell’Assicurato o il diretto superiore) risulta reperibile, per consentire l’eventuale visita medico legale o gli altri accertamenti predisposti dalla Società; • riferimenti del viaggio e della copertura: estratto conto di Prenotazione o altra documentazione attestante l’acquisto dei servizi turistici; • estremi della polizza; • eventuale nome dell’Operatore Turistico e indicazione della data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare; • descrizione delle circostanze che costringono l’Assicurato ad annullare; • certificazione medica (obbligatoriamente con indicazione della patologia occorsa e della prognosi; in caso di ricovero ospedaliero la cartella clinica) o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altra documentazione comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio. Anche successivamente (se non immediatamente disponibili) e con le stesse modalità dovranno comunque essere forniti: • copia integrale dei documenti di viaggio, completa delle condizioni di recesso applicate dall’Operatore Turistico; • copia dell’estratto conto di penale o altro documento dell‘Operatore Turistico che attesti l’addebito della penale; • ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento delle penali addebitate; • certificato che attesti il grado di parentela dei viaggiatori con l’ammalato/deceduto; • consenso al trattamento dei dati personali; • coordinate bancarie, complete del codice IBAN e codice fiscale del beneficiario al rimborso. ANNULLAMENTO FULL - SPECIAL EDITION Obblighi dell’Assicurato - Nel caso si verifichi un evento che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi: • annullare immediatamente la Prenotazione all’Operatore Turistico al fine di fermare la misura delle penali applicabili; .in ogni caso la Società rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si è verificata la causa che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato. • denunciare l’annullamento alla Società immediatamente al verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento e comunque “entro il tredicesimo giorno di calendario prima della partenza”. La denuncia deve essere effettuata direttamente alla Società attraverso una delle seguenti modalità: • collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxxxxxxx.x0x.xx; in alternativa • via mail all’indirizzo xxxxxxxx@x0x.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa • in originale con raccomandata AR indirizzata a: X.X.Xxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000, XXXXXX; Tel. 000.000.00.00 – Fax 000.000.00.00 Tale denuncia dovrà obbligatoriamente contenere tutte le seguenti informazioni: • nome, cognome, codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo dove l’Assicurato (e/o il Compagno di viaggio” dell’Assicurato, il famigliare dell’Assicurato o del Compagno di viaggio, il socio contitolare della ditta dell’Assicurato o il diretto superiore) risulta reperibile, per consentire l’eventuale visita medico legale o gli altri accertamenti predisposti dalla Società; • riferimenti del viaggio e della copertura: estratto conto di Prenotazione o altra documentazione attestante l’acquisto dei servizi turistici; • estremi della polizza; • eventuale nome dell’Operatore Turistico e indicazione della data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare; • descrizione delle circostanze che costringono l’Assicurato ad annullare; Anche successivamente (se non immediatamente disponibili) e con le stesse modalità dovranno comunque essere forniti: |
• copia integrale dei documenti di viaggio, completa delle condizioni di recesso applicate dall’Operatore Turistico; • copia dell’estratto conto di penale o altro documento dell‘Operatore Turistico che attesti l’addebito della penale; • ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento delle penali addebitate; • consenso al trattamento dei dati personali; • coordinate bancarie, complete del codice IBAN e codice fiscale del beneficiario al rimborso. | |
Assistenza diretta/in convenzione: non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia. | |
Prescrizione: Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 c.c. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni/Garanzie nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di Assicurazione, nonché dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. |
Obblighi dell’impresa | l’indennizzo è corrisposto all’Assicurato entro il termine di 30 gg. dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta dall’Ufficio Gestione Sinistri |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello indicato nel contratto e/o nell’eventuale preventivo e comunque indicato all’esito del processo di vendita a distanza determinato secondo le condizioni di assicurazione. Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate e alla durata contrattuale della polizza. Dovrà essere corrisposto, in un’unica soluzione, per tutta la durata contrattuale alla Società da parte del Contraente anticipatamente rispetto a ciascun Periodo di Assicurazione. L’intermediario potrà accettare qualsiasi mezzo di pagamento conforme alle vigenti norme, accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso. La Società o l’intermediario possono applicare sconti di premio sulla base di eventuali specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale. Non sono previsti adeguamenti del premio. Il premio deve essere pagato per intero ed in via anticipata all’Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento previsti e nel rispetto della normativa vigente. |
Rimborso | Per questa polizza non è previsto il rimborso del premio e pertanto non si applicano le relative trattenute previste per legge. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | - La durata della polizza è quella scelta dal Contraente ed indicata nel Certificato di Assicurazione sempreché sia stato corrisposto il relativo premio. - Le coperture sono prestate nei limiti dei capitali/massimali e delle prestazioni nel luogo ove si è verificato l’evento, sempre che questo sia compreso nella “DESTINAZIONE” per cui è stata emessa la polizza. - La garanzia ANNULLAMENTO VIAGGIO decorre dalle ore 24.00 del giorno di emissione della polizza e terminano il giorno della partenza del viaggio al momento in cui l’Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico acquistato. - La garanzia ANNULLAMENTO FULL - SPECIAL EDITION decorre dalla data di prenotazione/conferma documentata del viaggio o dalla data di stipula della polizza, se avvenuta successivamente alla Prenotazione del viaggio ed è operante fino al tredicesimo giorno di calendario prima della partenza. La Polizza non opera per gli eventi che occorrono dal dodicesimo giorno di calendario prima della partenza. - Le altre garanzie sono valide durante il periodo del viaggio, come riportato nel Certificato di Assicurazione. - La garanzia ANNULLAMENTO VIAGGIO esplica la sua piena efficacia a condizione che la polizza sia sottoscritta oltre trenta giorni di calendario dalla data prevista di prima partenza, ovvero in alternativa entro tre giorni dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio. |
- ATTENZIONE: In relazione alla sola garanzia “ANNULLAMENTO VIAGGIO”, nel caso in cui la polizza sia sottoscritta oltre tre giorni di calendario dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio ed a meno di 30 giorni di calendario prima della partenza, la garanzia “ANNULLAMENTO VIAGGIO” opererà esclusivamente nei soli casi di infortunio e malattia che subisca/no l’Assicurato/i e che comportino almeno una notte di ricovero in un istituto di cura o una frattura ossea. - La garanzia ANNULLAMENTO FULL - SPECIAL EDITION esplica la sua piena efficacia a condizione che la polizza sia sottoscritta entro tre giorni dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio. - ATTENZIONE: nel caso in cui la polizza sia sottoscritta oltre tre giorni dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio, la garanzia ANNULLAMENTO FULL - SPECIAL EDITION non opera. - La garanzia decorre dal momento della sottoscrizione della polizza nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo N5 “Norme per la Sottoscrizione” e termina il giorno della partenza con la fruizione del primo servizio turistico contrattualmente previsto. - ANNULLAMENTO VIAGGIO PER GRAVI EVENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE e ANNULLAMENTO VIAGGIO PER INSOLVENZA DELLA COMPAGNIA AEREA, TRENO o NAVE La garanzie esplicano la loro piena efficacia a condizione che la polizza sia sottoscritta: entro tre giorni dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio; oltre tre giorni dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio, a condizione che la polizza sia sottoscritta al più tardi 30 giorni di calendario prima della partenza. | |
Sospensione | Per questa polizza non sono previste particolari ipotesi di sospensione delle garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | - Per le sole polizze stipulate per i contratti a distanza, l’Assicurato dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente: a) dalla data della conclusione del contratto; b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 67-undecies del D.Lgs n. 209 del 07 settembre 2005, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a). Il diritto di recesso non si applica alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese. Per esercitare il diritto di recesso, l’Assicurato deve inviare, prima dello scadere del termine, una comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale dell’Impresa all’indirizzo poco sopra richiamato, dichiarando, con questa comunicazione, che in tale periodo non siano avvenuti sinistri di alcun tipo. Qualora si sia effettivamente verificato un sinistro, il diritto al recesso non potrà essere esercitato. Nel caso di dichiarazione non rispondente alla realtà dei fatti, l’Impresa avrà diritto di rivalersi nei confronti dell’Assicurato per ogni spesa e/o onere sostenuto direttamente e/o indirettamente connesso. Nei confronti dell’Assicurato che esercita il diritto di recesso l’Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Qualora l’Assicurato non eserciti il diritto di recesso, il contratto troverà piena ed integrale applicazione nei termini pattuiti. |
Risoluzione | Non sono previsti casi ulteriori che legittimano la risoluzione del contratto. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
A tutte le persone che intendono assicurarsi contro i principali rischi che possono verificarsi nel corso di un viaggio. |
Quali costi devo sostenere? |
La provvigione media è pari al 30,00% del premio imponibile. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. IMA Italia Assistance S.p.A è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa” La funzione aziendale incaricata dell’esame dei reclami ricevuti è l’Ufficio Reclami di IMA Italia Assistance S.p.A. In ottemperanza alle vigenti disposizioni la risposta al reclamo avverrà entro 45 giorni dal suo ricevimento. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”
informiamo di quanto segue:
IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., Sede Legale: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, XXX 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx, Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano N. 09749030152, di seguito IMA, raccoglie, in qualità di Titolare al Trattamento, le categorie dei seguenti dati, nel quadro della sottoscrizione, la gestione e l’esecuzione del vostro contratto:
• dati relativi all’identificazione delle parti, di persone interessate o di altre parti coinvolte nel contratto;
• dati relativi alla situazione famigliare (se il contratto prevede l’estensione al nucleo famigliare);
• dati necessari alla stipula, l’esecuzione del contratto e alla gestione dei sinistri;
• informazioni relative alla determinazione o alla valutazione del rischio;
• dati di localizzazione delle persone e/o dei beni in relazione ai rischi assicurati;
• dati sanitari per l’esecuzione del contratto per i quali l’assicurato ha dato il suo consenso (solo polizze
assistenza medica).
I suoi dati saranno impiegati da IMA per la sola esecuzione dei servizi richiesti ed in particolare per:
• la stipula del contratto;
• la gestione del contratto;
• l’esecuzione del contratto;
• l’elaborazione delle statistiche e degli studi attuariali;
• l’esercizio di azioni giudiziarie, la gestione dei reclami e del contenzioso in genere;
• tutte le operazioni relative alla gestione dei clienti compreso il monitoraggio dell’assistenza fornita (es:
customer care);
• l’implementazione di meccanismi di controllo, in particolare di contrasto a frodi e corruzione;
• gestione delle richieste di diritto d’accesso, di rettifica e di opposizione;
• l’esecuzione di disposizioni legali, regolamentari ed amministrative.
Questi dati possono essere trasmessi a intermediari assicurativi incaricati della gestione del portafoglio e/o ai fornitori di IMA, ad altre società del Gruppo IMA, e/o autorità pubbliche e/o associazioni di categoria e/o ogni altro soggetto verso il quale ne sussiste l’obbligo in relazione al contratto stipulato. Tali dati sono suscettibili d’esser trasmessi fuori dell’Unione Europea in caso di un evento che si verifichi fuori della UE . Essi possono essere accessibili o trasmessi a Responsabili Esterni del Trattamento “tecnici” di IMA per le operazioni di amministrazione e di manutenzione informatica.
La richiesta d’esecuzione delle garanzie comporta la Sua autorizzazione espressa ad IMA, a comunicare le informazioni sanitarie suscettibili d’esser raccolte a ogni professionista che le debba conoscere per eseguire l’incarico conferitogli da IMA. In relazione a ciò, Xxx accetta di liberare i professionisti medico sanitari dal loro obbligo di segreto professionale sulle proprie informazioni mediche (solo per polizze di assistenza medica).
IMA può effettuare registrazioni delle sue conversazioni telefoniche per finalità di formazione, miglioramento della qualità, prevenzione delle liti. Queste registrazioni sono destinate alle sole persone autorizzate dal
Titolare del Trattamento. Lei si può opporre segnalandolo in occasione del contatto telefonico con il nostro operatore. I suoi dati sono conservati per la durata del rapporto assicurativo, fermi eventuali termini di legge.
Il beneficiario può, in ogni momento, ritirare il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali previo invio di un documento identificativo da presentare a IMA Italia Assistance S.p.A., Ufficio Protezione Dati, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX), oppure a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Tali strutture operano in qualità di corrispondente del DPO (Responsabile della Protezione Dati) del Gruppo Inter Mutuelles Assistance, con sede in Niort (Francia). In tal caso egli accetta di non beneficiare più della copertura assicurativa. Con la stessa modalità può esercitare il proprio diritto d’accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione per motivo legittimo.
Lei ha diritto di sporgere reclamo presso l’Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali qualora
ritenga che il trattamento che la concerne costituisca una violazione delle disposizioni di legge.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI VIAGGIO SINGOLO
denominata
Assicurazione viaggio singolo I4T PLATINO MBA SPECIAL EDITION
Medico - Bagaglio - Annullamento
IMA Italia Assistance S.p.A. Gruppo IMA ITALIA Assistance
Glossario
Il presente paragrafo contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di Assicurazione.
Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.
Assicurato: nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
Assicuratore: La Società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.
Assicurazione: l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un
rischio al quale egli è esposto.
Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Danno indennizzabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia: l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il
quale l’Assicuratore non riconosce l’indennizzo.
Indennizzo: la somma dovuta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di sinistro.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Massimale: l’obbligazione massima dell’Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.
Polizza: il documento che prova l'esistenza del contratto.
Premio: il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Risarcimento: la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Rivalsa: il diritto che spetta all’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato e che consente all’Assicuratore di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Surrogazione: la facoltà dell’Assicuratore che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’Assicurato nei
diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INDICE
Definizioni 5
Norme comuni a tutte le prestazioni e garanzie 9
Sezione A - Assistenza in viaggio 15
Sezione B - Assistenza famigliari a casa 20
Sezione C - Assistenza all’abitazione (in Italia) per la durata del viaggio 21
Sezione D - Assistenza veicolo 23
Sezione E - Spese mediche in viaggio (INCLUSE MALATTIE PREESISTENTI) 25
Sezione F - Bagaglio 28
Sezione G - Ritardata partenza 30
Sezione H - Rinuncia al viaggio a seguito di ritardata partenza 31
Sezione I - Perdita del volo/nave 32
Sezione J - Interruzione viaggio 33
Sezione K - Annullamento viaggio 35
Sezione L - Annullamento viaggio per gravi eventi nel luogo di destinazione 38
Sezione M - Annullamento viaggio per insolvenza della compagnia aerea, treno o nave 40
Sezione N - Annullamento Full - Special edition 41
Tabella riepilogativa delle garanzie 45
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:
• Abitazione: l’insieme dei locali costituenti l’intero fabbricato uni famigliare oppure una unità immobiliare, destinati a civile abitazione, ove l’Assicurato ha il proprio domicilio e/o residenza anagrafica.
• Aeromobile: macchina per trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti.
• Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
• Assicurato: il soggetto, indicato in Polizza, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
• Assicurazione: il contratto di assicurazione.
• Assistenza: l’aiuto tempestivo in natura o in denaro previsto dalla Polizza, fornito all’Assicurato che si trovi
in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.
• Atto di Terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
• Bagaglio: l’insieme dei capi di vestiario e dei beni di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indossa e/o
porta con sé, compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere, esclusi valori.
• Beneficiario: gli eredi dell’Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte dell’Assicurato.
• Calamità Naturali: alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, uragani, trombe d’aria ed altri fenomeni naturali aventi carattere di eccezionalità, che producano gravi danni materiali oggettivamente constatabili e documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente riconosciuti.
• Certificato di Assicurazione: il documento rilasciato dalla Società al Contraente che sottoscrive la Polizza.
• Connecting time: l’intervallo di tempo stabilito dalle Società aeroportuali e dai vettori aerei, intercorrente fra l’orario di atterraggio e la partenza del volo successivo necessari per raggiungere la destinazione.
• Compagno di Viaggio: la persona Assicurata con la presente Polizza che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso.
• Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula l’Assicurazione a favore degli Assicurati e ne assume i
relativi oneri.
• Convalescente: la persona fisica che si trova nello stato intermedio tra la malattia ormai superata ed il
recupero completo dell’organismo.
• Cose: oggetti materiali.
• Day Hospital: la degenza esclusivamente diurna, ancorché non ininterrotta, in Istituto di Cura, documentata da Cartella clinica e Scheda di Dimissione Ospedaliera dalle quali risultino i giorni di effettiva presenza.
• Destinazione: la località riportata sul contratto di viaggio/estratto conto di Prenotazione dell’Operatore
Turistico come meta del soggiorno e/o la prima tappa, in caso di Viaggio che preveda un pernottamento.
• Documenti di viaggio: contratto stipulato con l’Operatore Turistico, biglietti di viaggio, voucher alberghieri o altri Voucher per le vacanze, passaporti, carte d’identità, patenti, altri documenti personali validi per l’espatrio.
• Documentazione sanitaria: gli originali della cartella clinica e/o di tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografi e, da esami strumentali e diagnostici e dalla documentazione di spesa (comprese notule e ricevute dei farmaci).
• Domicilio: il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
• Esercente: il soggetto che assume l’esercizio dell’aeromobile, ai sensi dell’Art. 874 del Codice della
Navigazione.
• Europa: tutti i Paesi dell’Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo e le Isole
Canarie.
• Evento: il verificarsi di un fatto dannoso che determina uno o più sinistri.
• Famiglia: l’Assicurato e i suoi conviventi, come indicati dall’art. 4 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e risultanti
da certificato Anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente.
• Famigliare: coniuge, convivente, figli, genitori, genero o nuora, fratelli, cognati, suoceri, xxxxx, zii, nipoti dell’Assicurato, nonché quant’altri con lui stabilmente convivente, purché risultante da regolare certificazione.
• Franchigia: importo che rimane a carico dell’Assicurato espresso in cifra che viene detratta dall’importo
del danno indennizzabile.
• Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
• Garanzia: copertura assicurativa che non rientra nella definizione di “Assistenza”, per la quale la Società procede direttamente al rimborso del danno subito dall’Assicurato, purché il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto.
• Guasto meccanico: l’evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Sono considerati guasti: rottura o foratura del pneumatico, errore di carburante, esaurimento batteria, blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer.
• Incendio: Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi ed auto propagarsi.
• Incidente stradale: l’evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l’urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l’immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.
• Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
• Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una invalidità temporanea.
• Invalidità permanente: perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità
fisica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
• Istituto Di Cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità estetiche e dietologiche.
• IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
• Italia: Italia, incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
• Malattia: l’alterazione dello stato di salute che non dipende da un Infortunio .
• Malattia Preesistente: situazione patologica cronica/recidivante, diagnosticata antecedentemente la data di sottoscrizione della Polizza.
• Massimale/Somma Assicurata: la somma massima, stabilita nella Polizza, per la quale la Società si impegna a prestare la Garanzia e/o l’Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o più sinistri avvenuti durante il viaggio.
• Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico.
• Medico curante sul posto: il medico che presta le cure necessarie presso la struttura sanitaria locale dove
è ricoverato l’Assicurato.
• Mondo intero compreso USA/Canada: tutti i Paesi non rientranti nelle definizioni di “Italia” e ”Europa” e “Mondo Intero escluso USA/Canada”.
• Mondo intero escluso USA/Canada: qualunque regione del mondo ad esclusione di Stati Uniti d’America,
Canada.
• Overbooking: sovra Prenotazione dei posti disponibili per un servizio turistico (es. vettore aereo, hotel) rispetto alla effettiva capacità/disponibilità.
• Operatore Turistico: tour operator (anche “T.O.”), agenzia di viaggi, hotel, compagnia di navigazione aerea
o altro operatore legalmente riconosciuto ed autorizzato alla prestazione di servizi turistici.
• Passeggero: soggetto trasportato a bordo di mezzi di trasporto gestiti da Vettori.
• Pericolo di vita: quando previa valutazione da parte dei medici della Struttura Organizzativa, in contatto con i Xxxxxx curanti del paziente, la situazione clinica e diagnostica possa far prevedere, con buona attendibilità, l’evento morte.
• Periodo assicurativo: periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa.
• Polizza: il documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, che prova l’Assicurazione.
• Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società secondo quanto previsto in Polizza.
• Prenotazione: la transazione e/o l’insieme delle singole transazioni che, complessivamente, compongono
il viaggio a copertura del quale è stata emessa la Polizza.
• Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
• Prestazione: l’Assistenza da erogarsi in natura ovvero l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, per il tramite della Struttura Organizzativa a condizione che il Premio sia stato regolarmente corrisposto.
• Preziosi: gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle
naturali o di coltura.
• Primo mezzo: il mezzo di trasporto che effettua la prima tratta qualora il viaggio dovesse prevedere più tratte per il raggiungimento della prima destinazione.
• Rapina: il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante
violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé
o ad altri un ingiusto profitto.
• Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale.
• Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.
• Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.
• Xxxxxx: il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
• Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in percentuale del danno indennizzabile.
• Sinistro: il singolo fatto/avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell’Assicurazione e che determina la richiesta di Assistenza o di Garanzia, l’indennizzo del danno subito o il risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei termini di Polizza.
• Società: l’Impresa assicuratrice, IMA Italia Assistance S.p.A.
• Spese Di Prima Necessità: l’acquisto di beni dei quali si ha materialmente bisogno e dei quali non si può oggettivamente fare a meno. Non sono considerati beni di prima necessità i beni che verrebbero comunque acquistati anche in assenza di Sinistro.
• Struttura Organizzativa: è la Struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. - Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX), costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
• Terzi: qualunque persona non rientrante nella definizione di “famigliare”.
• Valore Commerciale: il valore delle cose assicurate determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
• Valori: valuta a corso legale, titolo di credito in genere, buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni carta, anche in formato elettronico, rappresentante un valore certo e spendibile.
• Veicolo: ogni motoveicolo superiore ai 125 cc ed ogni autoveicolo veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, ad uso privato, di ogni marca, immatricolato in Italia, di proprietà dell’Assicurato, utilizzato per il Viaggio.
• Viaggio: il trasferimento, soggiorno o locazione risultante da relativo contratto o altro valido titolo o documento di viaggio, che preveda uno spostamento dal luogo di residenza.
• Viaggio Iniziato: l’intervallo di tempo che decorre dal momento in cui l’ Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto e termina al completo espletamento dell’ultimo servizio previsto dal contratto stesso.
NORME COMUNI A TUTTE LE PRESTAZIONI E GARANZIE
Quando non risultino espressamente derogate valgono le seguenti condizioni di polizza:
Art. 1.1 - Premessa
La polizza assicura le persone:
• residenti o domiciliate in Italia;
• residenti all’estero ma domiciliate temporaneamente in Italia.
In questo caso le prestazioni e le garanzie si intendono tuttavia sempre riferite e limitate al domicilio in Italia e non al Paese estero di residenza.
La Polizza deve essere stipulata per l’intera durata del viaggio e prima della partenza dal luogo di residenza in
Italia.
La data di decorrenza e di scadenza della Polizza sono specificate nel Certificato di Assicurazione.
La data di partenza deve coincidere con la data originariamente prevista per l’Inizio del Viaggio, coincidente
con la data di partenza dal luogo di residenza in Italia.
La data di ritorno, deve coincidere con la data originariamente prevista di Fine Viaggio, coincidente con il rientro al luogo di residenza in Italia.
Non è consentito sottoscrivere la presente Polizza a Viaggio iniziato, né per assicurare un viaggio con partenza da un luogo diverso da quello di residenza in Italia.
Art. 1.2 - Inizio e termine delle garanzie/prestazioni
La durata della polizza è quella scelta dal Contraente ed indicata nel Certificato di Assicurazione sempreché sia stato corrisposto il relativo premio.
Le coperture sono prestate nei limiti dei capitali/massimali e delle prestazioni nel luogo ove si è verificato
l’evento, sempre che questo sia compreso nella “DESTINAZIONE” per cui è stata emessa la polizza.
Le garanzie di cui alle sezione K - “ANNULLAMENTO VIAGGIO”, L - ANNULLAMENTO VIAGGIO PER GRAVI EVENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE e M - ANNULLAMENTO VIAGGIO PER INSOLVENZA DELLA COMPAGNIA
AEREA, TRENO o NAVE decorrono dalle ore 24.00 del giorno di emissione della polizza e terminano il giorno della partenza del viaggio al momento in cui l’Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico acquistato.
Le altre garanzie sono valide durante il periodo del viaggio, come riportato nel Certificato di Assicurazione.
Le garanzie di cui alle sezione K - “ANNULLAMENTO VIAGGIO”, L - ANNULLAMENTO VIAGGIO PER GRAVI EVENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE e M - ANNULLAMENTO VIAGGIO PER INSOLVENZA DELLA COMPAGNIA
AEREA, TRENO o NAVE esplicano la loro piena efficacia a condizione che la polizza sia sottoscritta:
a) Oltre trenta giorni di calendario dalla data prevista di prima partenza, ovvero in alternativa
b) entro tre giorni dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio.
ATTENZIONE: In relazione alla sola sezione K - “ANNULLAMENTO VIAGGIO” , nel caso in cui la polizza sia sottoscritta oltre tre giorni di calendario dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio ed a meno di 30 giorni di calendario prima della partenza, la garanzia K - “ANNULLAMENTO VIAGGIO” opererà esclusivamente nei soli casi di infortunio e malattia che subisca/no l’Assicurato/i e che comportino almeno una notte di ricovero in un istituto di cura o una frattura ossea.
Art. 1.3 - Limite di età
L’Assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni al momento della sottoscrizione.
Art. 1.4 - Estensione territoriale
L’assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio come indicato nel Certificato di Assicurazione e dove l’Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione.
Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza
(aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla conclusione del viaggio.
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, l’assicurazione è valida ad oltre 50 Km dal luogo di
residenza.
Art. 1.5 - Periodo di assicurazione e operatività della Polizza
Il contratto è stipulato in forma temporanea e cessa automaticamente alla data indicata nel Certificato di Assicurazione, senza tacito rinnovo.
Le prestazioni di Assistenza e le garanzie sono operanti per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio o di affari, escluso qualsiasi lavoro pericoloso che comporti o meno attività manuali, di durata non superiore a 100 giorni.
Ad eccezione delle sezioni K - “ANNULLAMENTO VIAGGIO”, L - ANNULLAMENTO VIAGGIO PER GRAVI EVENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE e M - ANNULLAMENTO VIAGGIO PER INSOLVENZA DELLA COMPAGNIA AEREA,
TRENO o NAVE le garanzie potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di operatività della polizza, fermo restando che l’importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.
Art. 1.6 - Pagamento del premio
Il premio deve essere pagato per intero ed in via anticipata all’Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento previsti e nel rispetto della normativa vigente.
Art. 1.7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni/Garanzie nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 1.8 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.9 - Diritto di surroga
Ai sensi dell’Art. 1916 Codice Civile, la Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a
dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
Art. 1.10 - Limitazione di responsabilità
La Società non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
Art. 1.11 - Esclusione di compensazioni alternative
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o
prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 1.12 - Limiti di sottoscrizione
Non è consentita la stipulazione di più polizze con IMA Italia Assistance S.p.A. a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso.
Inoltre, indipendentemente dalla durata del viaggio, non è consentito all’Assicurato stipulare la presente
Polizza a Viaggio iniziato.
Art. 1.13 - Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate.
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile.
Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.
Art. 1.14 - Segreto professionale
L’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del
sinistro.
Art. 1.15 - Valuta di pagamento
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
Art. 1.16 - Persone non assicurabili
Si premette che non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo cronico, A.I.D.S. conclamato, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
In ogni caso l’assicurazione cessa, per l’Assicurato, al manifestarsi di tali affezioni entro trenta giorni successivi alla data di cessazione dell’assicurazione. La Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.
Art. 1.17 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Art. 1.18 - Foro competente
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o
dell’Assicurato.
Art. 1.19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Art. 1.20 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l’indennizzo è stato pagato od il
sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l’Impresa possono recedere dal contratto.
Il recesso ha effetto:
• nel caso di recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione;
• nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell’Assicurato della comunicazione inviata dall’Impresa;
In caso di recesso esercitato dall’Impresa, quest’ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.
Art. 1.21 - Diritto di recesso (valido per le sole polizze stipulate per i contratti a distanza)
L’Assicurato dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto;
b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 67- undecies del D.Lgs n. 209 del 07 settembre 2005, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a).
Il diritto di recesso non si applica alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese.
Per esercitare il diritto di recesso, l’Assicurato deve inviare, prima dello scadere del termine, una comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale dell’Impresa all’indirizzo poco sopra richiamato, dichiarando, con questa comunicazione, che in tale periodo non siano avvenuti sinistri di alcun tipo.
Qualora si sia effettivamente verificato un sinistro, il diritto al recesso non potrà essere esercitato. Nel caso di dichiarazione non rispondente alla realtà dei fatti, l’Impresa avrà diritto di rivalersi nei confronti dell’Assicurato per ogni spesa e/o onere sostenuto direttamente e/o indirettamente connesso.
Nei confronti dell’Assicurato che esercita il diritto di recesso l’Impresa trattiene la frazione di premio relativa al
periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Qualora l’Assicurato non eserciti il diritto di recesso, il contratto troverà piena ed integrale applicazione nei termini pattuiti.
Art. 1.22 - Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni
Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è obbligata per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
a) dolo, colpa grave, incuria dell’Assicurato;
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di vandalismo;
c) atti di terrorismo. La presente esclusione non è operante per le garanzie Assistenza in Viaggio e Spese Mediche in Viaggio (INCLUSE MALATTIE PREESISTENTI);
d) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, eruzioni vulcaniche;
e) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
f) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), sport aerei in genere; guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendii ed assimilabili; corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia. Per bob, Xxxxxxxxxxx e immersioni con autorespiratore l’esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui detta attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale;
Si intendono comunque esclusi tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.
g) atti di temerarietà;
h) le malattie infettive qualora l’intervento d’assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o
internazionali;
i) svolgimento di attività che implichino l’utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco;
j) eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. Al riguardo si intendono Paesi in stato di belligeranza quelli segnalati tali sul sito del Ministero degli Esteri.
k) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuro-psichiatriche, stati d‘ansia, stress o depressione;
l) malattie preesistenti;
m) malattie correlate alla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e correlate al puerperio; aborto terapeutico; parto;
n) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
o) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale.
Sono inoltre escluse:
p) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute da
Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di € 1.500;
q) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
r) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
s) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
t) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
A) ASSISTENZA IN VIAGGIO
Prestazioni operanti per tutti i livelli di copertura.
Art. A1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società s’impegna ad
erogare tramite la Struttura Organizzativa.
Avvertenza: Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, il seguente numero telefonico della Struttura Organizzativa , in
funzione 24 ore su 24
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
+39 02.24128523
Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 00.00000000 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX).
Art. A1.1 - ESTENSIONE MALATTIE PREESISTENTI
A parziale deroga dell’Art. 1.22 “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni” delle “Norme comuni a tutte le prestazioni e garanzie”, si dispone che le prestazioni si intendono operanti anche nel caso di riacutizzazione di malattie preesistenti all’inizio del viaggio.
Tale estensione avrà valore solo a seguito di presentazione della certificazione rilasciata sul posto da un organismo sanitario di pubblico soccorso (ospedale, guardia medica) e non da medici privati, che imponga la necessità di usufruire delle Prestazioni fornite dalla presente Polizza.
PRESTAZIONI:
Illimitato
Illimitato
Illimitato
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
MBA Smart:
MBA Safe:
MBA Top:
Livello delle coperture
1-CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Servizio di assistenza medica qualora l’Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici.
Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza
dall’Assicurato.
Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Struttura Organizzativa valuterà
l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.
Illimitato
Illimitato
Illimitato
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
MBA Smart:
MBA Safe:
MBA Top:
Livello delle coperture
2-INVIO MEDICINALI
Invio medicinali quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali per i quali sia in possesso di regolare prescrizione medica e che risultino irreperibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell’Assicurato.
Illimitato
Illimitato
Illimitato
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
MBA Smart:
MBA Safe:
MBA Top:
Livello delle coperture
3-TRASPORTO SANITARIO
Organizzazione e presa in carico del Trasporto sanitario qualora il servizio medico della Struttura Organizzativa consigli il trasporto sanitario dell’Assicurato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato in loco.
Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società.
Il trasporto sanitario dell’Assicurato avviene con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa,
l’eventuale utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
Illimitato
Illimitato
Illimitato
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
MBA Smart:
MBA Safe:
MBA Top:
Livello delle coperture
4-RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO
Organizzazione e presa in carico del rientro sanitario dell’Assicurato, con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa, al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto.
Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria.
Il trasporto dai Paesi extra Europei, eccettuati quelli del Bacino del Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea su classe economica, eventualmente barellato.
Illimitato
Illimitato
Illimitato
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
MBA Smart:
MBA Safe:
MBA Top:
Livello delle coperture
5-RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE
a) Organizzazione e presa in carico delle spese di rientro con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa, dell’Assicurato convalescente, qualora il suo stato di salute gli abbia impedito di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio.
b) È altresì compreso il rimborso delle spese supplementari di soggiorno, entro il limite massimo di Euro 60,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni, sostenute dopo la data prevista di rientro, se rese necessarie dallo stato di salute dell’Assicurato.
I massimali sotto indicati si intendono quale limite massimo di esborso per le su indicate prestazioni a) e b).
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
MBA Smart:
MBA Safe:
MBA Top:
Livello delle coperture
6-RIENTRO DEI FAMIGLIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO
Organizzazione e presa in carico delle spese per rientro anticipato dei famigliari o di un Compagno di Viaggio,
purché Assicurati, con il mezzo più idoneo a causa di Trasporto/Rientro Sanitario o Decesso dell’Assicurato.
7-VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE Quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale, per un periodo superiore a 3 giorni e qualora non sia già presente sul posto un famigliare maggiorenne, viene organizzato e presa in carico il biglietto aereo in classe turistica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno e le spese di soggiorno, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. Tale Prestazione opera anche al fine di assistere un eventuale minore o un diversamente abile in viaggio con l’Assicurato ricoverato. | |||
Livello delle coperture | MBA Top: | MBA Safe: | MBA Smart: |
Massimale per persona e | Costo Viaggio fino a | Costo Viaggio fino a | Costo Viaggio fino a |
per periodo assicurativo | €800,00. | €800,00. | €800,00. |
fino a: | Soggiorno fino a 10gg | Soggiorno fino a 10gg | Soggiorno fino a 10gg |
per un massimo di | per un massimo di | per un massimo di | |
€80,00/gg. | €80,00/gg. | €80,00/gg. |
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
MBA Smart:
MBA Safe:
MBA Top:
Livello delle coperture
8-RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO
Organizzazione e presa in carico delle spese di rientro, alla propria residenza, dell’Assicurato in caso di:
a) improvviso decesso o di improvviso ricovero ospedaliero di un famigliare con imminente pericolo di vita;
b) improvviso ricovero di famigliare minorenne o diversamente abile con prognosi superiore a 2 gg.
6gg; max €120,00/gg
6gg; max €120,00/gg
6gg; max €120,00/gg
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
MBA Smart:
MBA Safe:
MBA Top:
Livello delle coperture
9-PROLUNGAMENTO SOGGIORNO
Organizzazione e presa in carico delle spese di prolungamento del soggiorno (sistemazione in camera e prima colazione) qualora l’Assicurato sia impossibilitato a intraprendere il viaggio di rientro a seguito di malattia o infortunio (comprovata da certificato medico) o a causa dello smarrimento o furto dei documenti necessari al rimpatrio (comprovata da denuncia alle Autorità Locali).
10-SEGNALAZIONE DI UN LEGALE, ANTICIPO SPESE DI DIFESA, EVENTUALE CAUZIONE PENALE Quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa, previo ricevimento di adeguata garanzia bancaria, segnala il nominativo di un legale, anticipa i costi per la difesa e l’eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice. I massimali sotto indicati sono da intendersi per persona e per periodo assicurativo. | |||
Livello delle coperture | MBA Top: | MBA Safe: | MBA Smart: |
Segnalazione di un legale: | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
Eventuale anticipo spese di difesa fino a: | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
Eventuale cauzione penale fino a : | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
MBA Smart:
MBA Safe:
MBA Top:
Livello delle coperture
11-INTERPRETE A DISPOSIZIONE
Quando l’Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale.
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
MBA Smart:
MBA Safe:
MBA Top:
Livello delle coperture
12-ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
Se l’Assicurato ne avesse necessità a causa di eventi imprevisti di comprovata gravità e non dipendenti dalla propria volontà, previo ricevimento di adeguata garanzia bancaria, la Struttura Organizzativa provvederà a saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria.
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso.
Illimitato
Illimitato
Illimitato
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
MBA Smart:
MBA Safe:
MBA Top:
Livello delle coperture
13-TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
Qualora l’Assicurato fosse impossibilitato a trasmettere messaggi di prima necessità a persone residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.
Illimitato
Illimitato
Illimitato
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
MBA Smart:
MBA Safe:
MBA Top:
Livello delle coperture
14-RIMPATRIO SALMA
Organizzazione e presa in carico del trasporto della salma dell’Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di
residenza. Sono escluse le spese funerarie e l’eventuale recupero e ricerca della salma.
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
MBA Smart:
MBA Safe:
MBA Top:
Livello delle coperture
15-RIMBORSO SPESE TELEFONICHE
Rimborso delle spese telefoniche documentate sostenute dall’Assicurato per contattare la Struttura Organizzativa.
Art. A2 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa ed a Suo insindacabile giudizio.
Per le sole Prestazioni di cui ai punti: 3-TRASPORTO SANITARIO; 4-RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO; 5- RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE; 6-RIENTRO DEI FAMIGLIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO; 7-VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE; 8-RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO; 14-RIMPATRIO SALMA; qualora
l’Assicurato per motivi di forza maggiore oggettivi e documentabili, si sia organizzato in proprio sostenendo le
relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul
posto da struttura ospedaliera e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l’importo massimo indicato nel Certificato di Assicurazione e comunque nella misura strettamente necessaria ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa.
A parziale deroga dell’Art. 1.1-“Premessa” delle “Norme comuni a tutte le prestazioni e garanzie”, per gli stranieri residenti in Italia o domiciliati temporaneamente in Italia, le Garanzie/Prestazioni di cui di cui ai punti: 3-TRASPORTO SANITARIO; 4-RIENTRO SANITARIO DELL’ ASSICURATO; 05-RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE; 6-RIENTRO DEI FAMIGLIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO; 14-RIMPATRIO SALMA;
sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro/trasporto in Italia.
L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni
godute.
B) ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA
Prestazioni operanti per tutti i livelli di copertura.
Art. B1- OGGETTO DELLA GARANZIA
Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società s’impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, qualora nel corso del viaggio dell’ Assicurato, un suo famigliare a casa in Italia dovesse trovarsi in difficoltà a seguito di improvvisa malattia o infortunio.
Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, il seguente numero telefonico della Struttura Organizzativa , in
funzione 24 ore su 24
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA
+39 02.24128523
Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 00.00000000 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX).
PRESTAZIONI
Illimitato
Illimitato
Illimitato
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
MBA Smart:
MBA Safe:
MBA Top:
Livello delle coperture
1-CONSULTO MEDICO TELEFONICO:
Servizio di assistenza medica qualora il famigliare necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dal famigliare. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Struttura Organizzativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.
Illimitato
Illimitato
Illimitato
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
MBA Smart:
MBA Safe:
MBA Top:
Livello delle coperture
2-INVIO URGENTE DI MEDICINALI:
Dopo aver ritirato la ricetta presso il paziente e qualora questi fosse impossibilitato a reperire direttamente i farmaci necessari in conseguenza delle gravi condizioni di salute come risultante dalla certificazione del medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire e recapitare allo stesso i farmaci prescritti, entro 24h. Il Costo dei farmaci è interamente a carico dell’Assicurato.
Illimitato
Illimitato
Illimitato
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
MBA Smart:
MBA Safe:
MBA Top:
Livello delle coperture
3-INVIO DI UN MEDICO:
Qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi, la Struttura Organizzativa giudichi necessario l’intervento del medico ed il paziente abbia difficoltà a reperirlo, verrà inviato un medico convenzionato, o in alternativa, verrà organizzato gratuitamente il trasferimento in ambulanza al centro medico idoneo più vicino.
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
Massimale per persona e per
evento:
MBA Smart:
MBA Safe:
MBA Top:
Livello delle coperture
4-ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE:
Qualora il famigliare abbia avuto un ricovero ospedaliero e a seguito delle sue condizioni risultasse necessario da certificazione medica, verrà messo a disposizione dalla Struttura Organizzativa un servizio di assistenza infermieristica domiciliare sino al giorno successivo il rientro degli Assicurati.
C) ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE (IN ITALIA) PER LA DURATA DEL VIAGGIO
Prestazioni operanti per tutti i livelli di copertura.
Art. C1- OGGETTO DELLA GARANZIA
Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società s’impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato necessitasse di assistenza alla sua abitazione, per un intervento di emergenza occorso alla stessa, durante il periodo del viaggio, o nelle 24 ore successive al suo rientro.
Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, il seguente numero telefonico della Struttura Organizzativa , in
funzione 24 ore su 24:
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA
+39 02.24128523
Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 00.00000000 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX).
PRESTAZIONI
1-INVIO DI UN FABBRO: A seguito di furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l’accesso all’abitazione; furto o tentato furto che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso all’abitazione in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa. La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera sino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. | |||
Livello delle coperture | MBA Top: | MBA Safe: | MBA Smart: |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | € 150,00 | € 150,00 | € 150,00 |
2-INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA: | |||
Per sorvegliare l’abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti a causa di furto o tentato furto. La Società tiene a proprio carico il costo sino ad un tempo massimo di 10 ore di sorveglianza. | |||
Livello delle coperture | MBA Top: | MBA Safe: | MBA Smart: |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | 10 ore | 10 ore | 10 ore |
3-INVIO DI UN IDRAULICO: | |||
A seguito di allagamento o infiltrazione, mancanza d’acqua nella casa o in quella dei vicini provocate da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature dell’impianto idraulico, mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari provocato da una otturazione alle tubature di scarico dell'impianto idraulico. La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera sino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. Livello delle coperture MBA Top: MBA Safe: MBA Smart: Massimale per persona e per € 150,00 € 150,00 € 150,00 periodo assicurativo fino a: |
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
MBA Smart:
MBA Safe:
MBA Top:
Livello delle coperture
4-INVIO DI UN ELETTRICISTA:
A seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente. La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera sino ad un massimo di € 150,00 per sinistro.
1. tutti i costi relativi al materiale per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.
2. per poter usufruire della prestazione è necessario che presso l'abitazione sia presente una persona indicata dall'Assicurato.
Art. C2 - ESCLUSIONI
Ad integrazione dell’Art 1.22 “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni” delle “Norme comuni a tutte le prestazioni e garanzie”, dalla garanzia sono esclusi:
a) i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
b) l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio;
c) il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
d) l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari;
e) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
f) guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte del contatore.
D) ASSISTENZA VEICOLO
Prestazioni operanti se viene opzionato il livello di copertura MBA Top.
Art. D1- OGGETTO DELLA GARANZIA
Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società s’impegna ad
erogare tramite la Struttura Organizzativa.
Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, il seguente numero telefonico della Struttura Organizzativa , in
funzione 24 ore su 24:
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA
+39 02.24128523
Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 00.00000000 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX).
PRESTAZIONI
Esclusa
Esclusa
€ 250,00
Massimale per veicolo e per
periodo assicurativo fino a:
MBA Smart:
MBA Safe:
MBA Top:
Livello delle coperture
1-SOCCORSO STRADALE
Qualora il veicolo sia immobilizzato in seguito a incidente stradale, la Struttura Organizzativa invia un mezzo di soccorso sul luogo di immobilizzo per trainare l’auto il veicolo fino all’officina più vicina. Sono a carico dell’Assicurato la spesa di riparazione effettuata dall’officina. Sono altresì a carico dell’assicurato le spese per il traino qualora l’auto il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o privata o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).
La prestazione “soccorso stradale” sarà erogata per un massimo di € 250,00 per autoveicolo e per periodo
assicurativo.
2- SPESE DI PERNOTTAMENTO O NOLEGGIO DI UN’AUTO SOSTITUTIVA
Qualora il veicolo sia immobilizzato in seguito a incidente stradale, e si renda necessaria una riparazione di almeno 8 ore di manodopera certificate dall’ officina, l’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa la presa a carico delle spese sostenute per il pernottamento forzato in attesa della riparazione, o alternativamente un’ autovettura sostitutiva per il tempo necessario a raggiungere la destinazione del viaggio. La Società prende a carico per la presente prestazione, fino ad un massimo di € 250,00 complessivi per periodo assicurativo.
L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito.
Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, drop-off e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.
Livello delle coperture MBA Top: MBA Safe: MBA Smart:
Massimale per periodo assicurativo fino a:
€ 250,00 Esclusa Esclusa
E) SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (INCLUSE MALATTIE PREESISTENTI)
Garanzia operante per tutti i livelli di copertura. Art. E1- OGGETTO DELLA GARANZIA
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni Sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, fatte salve le Esclusioni indicate nel presente contratto all’art 1.22. “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni” delle “Norme comuni a tutte le prestazioni e garanzie” ed al netto di eventuali scoperti o franchigie di seguito riportate, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, secondo i Massimali e le Condizioni relative al livello di copertura scelto dal Contraente.
Art. E1.1 - Estensione Malattie Preesistenti
A parziale deroga dell’Art 1.22 “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni” delle “Norme comuni a tutte le prestazioni e garanzie”, la garanzia si intende operante anche nel caso di riacutizzazione di malattie preesistenti all’inizio del viaggio. La presente estensione avrà valore solo a seguito di presentazione della certificazione rilasciata sul posto da un organismo sanitario di pubblico soccorso (ospedale, guardia medica) e non da medici privati.
Si intende garantita anche la prestazione di medici privati a condizione che ne consegua il ricovero presso una struttura sanitaria di pubblico soccorso o il ricorso a prestazioni di pronto soccorso
Art. E2- MASSIMALE PER PERSONA E PERIODO ASSICURATIVO SPESE OSPEDALIERE E CHIRURGICHE
La Società, preventivamente contattata, chiamando la Struttura Organizzativa al numero di Milano
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA
+39 02.24128523
rilascia un numero di pratica all’assicurato e provvede al pagamento diretto delle Spese Ospedaliere e Chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l’Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, sulla base di un parere medico ufficiale fornito alla Società, in condizioni di essere rimpatriato.
La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.
Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato.
Nessun rimborso è previsto senza alcuna preventiva autorizzazione della Struttura Organizzativa.
La mancanza di un numero di pratica si assume come mancanza di contatto con la struttura, salvo prova contraria.
In caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C.
I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio e sono da intendersi per persona e per periodo assicurativo:
Livello delle coperture MBA Top: MBA Safe: MBA Smart: | |||
Italia | € 3.000,00 | € 2.000,00 | € 1.000,00 |
Europa | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 |
Mondo escluso USA - Canada | € 2.000.000,00 | € 2.000.000,00 | € 2.000.000,00 |
Mondo compreso Usa - Canada | € 5.000.000,00 | € 5.000.000,00 | € 5.000.000,00 |
Nell’ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili anche senza preventiva autorizzazione:
a) Spese mediche e farmaceutiche. Rimborso delle spese per visite mediche, cure ambulatoriali e/o di primo farmaceutici corredate da prescrizione medica e sostenute in viaggio. | soccorso, | day hospital, | prodotti |
Livello delle coperture MBA Top: MBA Safe: Massimale per persona e € 3.000,00 € 2.000,00 per periodo assicurativo fino a | MBA Smart: € 1.000,00 |
€ 300,00
€ 300, 00
€ 500,00
Massimale per persona e
per periodo assicurativo fino a
MBA Smart:
MBA Safe:
MBA Top:
Livello delle coperture
b) Spese per cure al rientro, incluse quelle fisioterapiche conseguenti ad infortunio.
Rimborso delle spese per cure, incluse quelle fisioterapiche sostenute al rientro al luogo di residenza, purché siano conseguenti ad infortunio occorso durante il viaggio per il quale sia stata contattata la Struttura Organizzativa e siano sostenute nei 30 giorni successivi all’infortunio stesso.
€ 150,00
€ 300,00
€ 500,00
Massimale per persona e
per periodo assicurativo fino a
MBA Smart:
MBA Safe:
MBA Top:
Livello delle coperture
c) Spese odontoiatriche urgenti.
Rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti durante il viaggio e non rimandabili al rientro.
Art. E3 - FRANCHIGIA APPLICATA
I rimborsi tutti saranno effettuati con l’applicazione della franchigia di € 50,00 per sinistro.
Art. E4 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico tempestivo con la Struttura Organizzativa e solo dopo aver preso precisi accordi con la Struttura stessa, l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxxxxxxx.x0x.xx; in alternativa
• via mail all’indirizzo xxxxxxxx@x0x.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a:
X.X.Xxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000, XXXXXX;
Tel. 000.000.00.00 – Fax 000.000.00.00
inviando
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
- numero di polizza;
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi
medica che certifichi la tipologia e le modalità dell’infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali
acquistati;
- la Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore
documentazione che l’Assicurato sarà tenuto a trasmettere.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
F) BAGAGLIO
Garanzia operante per tutti i livelli di copertura.
Art. F1- OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.
Art. F2- MASSIMALE PER PERSONA E PERIODO ASSICURATIVO
I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio e sono da intendersi per persona.
Livello delle coperture
MBA Top:
MBA Safe:
MBA Smart:
Massimale
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 750,00
Limite massimo per singolo oggetto (vedi anche Art. F 3) 50% della somma assicurata con il
massimo di € 200,00.
Nell’ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili:
a) SPESE DI PRIMA NECESSITÀ In caso di ritardata riconsegna del bagaglio non inferiore alle 8 ore o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata sotto indicata le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio. | |||
Livello delle coperture | MBA Top: | MBA Safe: | MBA Smart: |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a | € 300,00 | € 200,00 | € 150,00 |
b) RIFACIMENTO DOCUMENTI | |||
Il rimborso delle spese per il rifacimento/duplicazione del passaporto, carta di identità e della patente di guida in conseguenza degli avvenimenti previsti all’Art. F1 “Oggetto della Garanzia”. Livello delle coperture MBA Top: MBA Safe: MBA Smart: Massimale per persona e € 200,00 € 200,00 € 200,00 per periodo assicurativo fino a |
Art. F3 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi.
Il rimborso è limitato alla percentuale della somma assicurata indicata all’Art. F2) “Massimale per Persona e Periodo Assicurativo”. Per gli oggetti:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-tele-visivi, tablet, smartphone ed apparecchiature elettroniche
la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto ed il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata con il massimo di €200,00.
I corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.
Art. F4 - FRANCHIGIA
Dall’ammontare del danno risarcibile verrà detratta una franchigia di € 50,00 per sinistro.
Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal vettore. In tale caso l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l’intero ammontare del danno.
Art. F5 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di danni o perdite al bagaglio, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxxxxxxx.x0x.xx; in alternativa
• via mail all’indirizzo xxxxxxxx@x0x.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a:
X.X.Xxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000, XXXXXX; Tel. 000.000.00.00 – Fax 000.000.00.00
La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
a) Cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale, dati identificativi della polizza, codice IBAN;
b) Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
c) Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
d) In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l'ufficio “Lost and Found” dell'Ente Aeroportuale e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo l’Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. In tal caso la Società liquiderà l'indennizzo dovuto a termini di polizza previa applicazione della franchigia indicata all’Art. F4 “Franchigia”. Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del Vettore medesimo. L’Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente dovuti;
e) In caso di xxxxxxx affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore: copia del reclamo debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;
f) In caso di xxxxxxx non consegnati: copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo. ristorante. autorimessa. etc.) e loro risposta;
g) In caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.
Art. F6 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.
G) RITARDATA PARTENZA
Garanzia operante per tutti i livelli di copertura.
Art. G1- OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società indennizza se il “primo mezzo” di trasporto in partenza dall’Italia (Aereo, Nave) previsto dal contratto di viaggio dovesse partire con un ritardo superiore al numero di 8 ore rispetto all’orario indicato nel biglietto di viaggio oppure nell’ultimo foglio di convocazione/programma trasmesso dall’Operatore Turistico al Contraente/Assicurato.
I Massimali che seguono sono da intendersi per persona e per periodo assicurativo fino a:
MBA Top: | MBA Safe: | MBA Smart: |
€ 100,00 Per ritardo superiore a 8 ore | € 80,00 Per ritardo superiore a 8 ore | € 50,00 Per ritardo superiore a 8 ore |
Art. G2- ESCLUSIONI
Ad integrazione dell’Art 1.22 “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni” delle “Norme comuni a tutte le prestazioni e garanzie”, sono esclusi dalla garanzia i ritardi causati da:
1. overbooking;
2. eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato;
3. insolvenza morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore
del viaggi o e/o a i fornitori di servizi;
4. dolo e colpa grave dell’organizzatore del viaggio e del passeggero;
5. infortunio e malattia;
6. mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non osservanza dei “connecting time”;
7. annullamento da parte dell’Operatore Turistico anche in conseguenza di un evento Assicurato.
Art. G3- COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di Ritardata Partenza, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxxxxxxx.x0x.xx; in alternativa
• via mail all’indirizzo xxxxxxxx@x0x.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a:
X.X.Xxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000, XXXXXX; Tel. 000.000.00.00 – Fax 000.000.00.00 La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
• descrizione dettagliata dell’avvenimento;
• cognome, nome, xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, codice IBAN;
• operativo Voli;
• copia di tutti i documenti di viaggio originariamente previsti.
Art. G4- RECUPERI
L’Assicurato si impegna a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e/o ente in relazione agli eventi oggetto della copertura; tale impegno sarà ottemperato solo ad avvenuto indennizzo nei confronti degli assicurati.
H) RINUNCIA AL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA
Garanzia operante solo se viene opzionato il livello di copertura MBA Top.
Art. H1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La garanzia opera in alternativa alla garanzia G -“RITARDATA PARTENZA” e prevede il rimborso del 70% della quota di partecipazione al viaggio pagata, al netto delle quote di iscrizione e/o assicurazione, nel caso in cui l’Assicurato decida di rinunciare definitivamente al viaggio a seguito di ritardata partenza del volo di andata o della nave dal primo porto di imbarco, superiore a 18 ore complete, rispetto all’ultimo aggiornamento dell’orario di partenza comunicato ufficialmente dall’Operatore Turistico all’Assicurato, fino al giorno precedente la partenza.
La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di viaggio siano stati emessi/rilasciati al
Contraente/Assicurato così come risulterà dall’estratto conto di Prenotazione.
I Massimali che seguono sono da intendersi per persona e per periodo assicurativo fino a:
Livello delle coperture | MBA Top: | MBA Safe: | MBA Smart: |
Europa | € 1.000,00 | Esclusa | Esclusa |
Mondo escluso USA - Canada | € 2.000,00 | Esclusa | Esclusa |
Mondo compreso Usa - Canada | € 2.000,00 | Esclusa | Esclusa |
I Massimali che seguono sono da intendersi per evento in caso di evento che coinvolga più assicurati con la presente polizza.
Livello delle coperture | MBA Top: | MBA Safe: | MBA Smart: |
Europa | € 2.000,00 | Esclusa | Esclusa |
Mondo escluso USA - Canada | € 4.000,00 | Esclusa | Esclusa |
Mondo compreso Usa - Canada | € 4.000,00 | Esclusa | Esclusa |
Art. H2 - ESCLUSIONI
La garanzia non opera per fatti conosciuti o avvenuti od per scioperi conosciuti o programmati fino al giorno precedente la partenza. Sono altresì esclusi:
- gli eventi connessi ad insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio Assicurato e/o dolo e colpa grave dell’organizzatore del viaggio organizzato e del passeggero;
- i casi di cancellazione definitiva di voli che non vengano riprotetti.
Art. H3 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato, entro 10 giorni dalla rinuncia definitiva al viaggio, dovrà denunciare il sinistro alla Società, attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxxxxxxx.x0x.xx; in alternativa
• via mail all’indirizzo xxxxxxxx@x0x.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a:
X.X.Xxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000, XXXXXX; Tel. 000.000.00.00 – Fax 000.000.00.00
La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
• descrizione dettagliata dell’avvenimento;
• cognome, nome, xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, codice IBAN;
• operativo Voli;
• copia di tutti i documenti di viaggio originariamente previsti.
Art. H4 - RECUPERI
L’Assicurato si impegna a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione agli eventi oggetto della copertura.
I) - PERDITA DEL VOLO/NAVE
Garanzia operante solo se viene opzionato il livello di copertura MBA Top.
Art.I1- OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società, nel caso di una qualsiasi causa o evento documentabile che colpisca l’Assicurato direttamente o un suo famigliare, socio contitolare o del diretto superiore, che determini il ritardato arrivo sul luogo di partenza, rimborsa il 50% del maggior costo di riprotezione sostenuto per la modifica o il costo di acquisto di nuovi biglietti di viaggio sostitutivi, resisi necessari per raggiungere il luogo di destinazione del viaggio programmato comunque con il massimo del 50% del valore del viaggio programmato ed entro il limite massimo per persona indicato nella tabella che segue.
I Massimali che seguono sono da intendersi per persona e per periodo assicurativo fino alla somma indicata. | |||
Livello delle coperture | MBA Top: | MBA Safe: | MBA Smart: |
Europa | € 150,00 | Esclusa | Esclusa |
Mondo escluso USA - Canada | € 200,00 | Esclusa | Esclusa |
Mondo compreso Usa - Canada | € 300,00 | Esclusa | Esclusa |
Art. I2- COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato, entro 5 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxxxxxxx.x0x.xx; in alternativa
• via mail all’indirizzo xxxxxxxx@x0x.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a:
X.X.Xxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000, XXXXXX; Tel. 000.000.00.00 – Fax 000.000.00.00
La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
• copia di tutti i documenti di viaggio originariamente previsti;
• originali dei titoli di viaggio inutilizzabili;
• copia dei titoli di viaggio acquistati in sostituzione nonché le ricevute dei pagamenti effettuati;
• estremi della polizza;
• cognome, nome, xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, codice IBAN;
• operativo Voli;
• descrizione dettagliata dell'avvenimento.
J) INTERRUZIONE VIAGGIO
Garanzia operante solo se viene opzionato il livello di copertura MBA Top.
Art. J1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La garanzia assicura il rimborso della quota di costo del viaggio dei soli servizi a terra non utilizzati nel caso in cui l’Assicurato, i suoi famigliari o il Compagno di Viaggio, siano costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi :
Motivi Assicurati/ Livello delle coperture | MBA Top: | MBA Safe: | MBA Smart: |
a) Rientro sanitario dell’Assicurato per motivi di salute, predisposto e organizzato dalla Struttura Organizzativa. | Inclusa | Esclusa | Esclusa |
b) Ricovero in ospedale dell’Assicurato, superiore alle 24 ore, che causi l’interruzione anche parziale del viaggio. | Inclusa | Esclusa | Esclusa |
c) Xxxxxxx anticipato dell’Assicurato alla sua residenza a causa del decesso di un famigliare non partecipante al viaggio, suo o del Compagno di viaggio. | Inclusa | Esclusa | Esclusa |
d) Xxxxxxx anticipato dei familiari e di un solo Compagno di viaggio a seguito del decesso dell’Assicurato. | Inclusa | Esclusa | Esclusa |
Per i Motivi Assicurati si applicano i seguenti limiti:
Massimali per persona e per periodo assicurativo: | Massimale |
Europa | € 500,00 |
Mondo escluso USA - Canada | € 750,00 |
Mondo compreso Usa - Canada | € 1.000,00 |
Massimali per evento e periodo assicurativo | |
in caso di sinistro che coinvolga più Assicurati con la presente polizza: | |
Europa | € 2.000,00 |
Mondo escluso USA - Canada | € 2.000,00 |
Mondo compreso Usa - Canada | € 5.000,00 |
Conteggio dell’importo risarcibile: Per tutti i Motivi Assicurati e nei limiti dei Massimali applicabili, il rimborso è pari al costo dei giorni non goduti del viaggio originariamente Assicurato, calcolato dividendo il costo totale del viaggio al netto delle quote d’iscrizione/assicurazione, per i giorni di durata del viaggio: la quota così ottenuta verrà moltiplicata per i giorni non usufruiti. |
Art. J2 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso di interruzione, la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei Compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
Non sono ammesse alla garanzia le richieste relative ad interruzioni del soggiorno per “Rientro Sanitario dell’Assicurato” non organizzati dalla Struttura Organizzativa.
Art. J3 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Per il rientro sanitario dell’Assicurato dovuto a motivi di salute (Motivo Assicurato lettera a), l'Assicurato dovrà preventivamente contattare la Struttura Organizzativa al
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
+39 02.24128523
comunicando il numero di polizza a mani dell’Assicurato.
La Struttura Organizzativa predisporrà il rientro sanitario sulla base delle prestazioni fornite dalla polizza.
Successivamente l’assicurato dovrà inviare i documenti inerenti la Prenotazione del viaggio debitamente quietanzati alla Società.
Per gli altri Motivi Assicurati (Motivi Assicurati lettere b, c, d) l’Assicurato dovrà inviare alla Società, entro
15 giorni dalla data del rientro, la relativa denuncia corredata dei seguenti documenti:
- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio;
- la certificazione medica;
- i documenti inerenti la Prenotazione del viaggio debitamente quietanzati ed altri documenti comprovanti
i motivi dell’interruzione del viaggio/noleggio/locazione;
- codice IBAN.
Le comunicazioni di cui sopra, inerenti il rientro sanitario e/o le altre garanzie, potranno essere inviate attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxxxxxxx.x0x.xx; in alternativa
• via mail all’indirizzo xxxxxxxx@x0x.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a:
X.X.Xxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000, XXXXXX; Tel. 000.000.00.00 – Fax 000.000.00.00
K) ANNULLAMENTO VIAGGIO
Garanzia operante per tutti i livelli di copertura.
Art.K1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società, in base alle condizioni della presente polizza, rimborserà all’Assicurato, alle condizioni e nei limiti successivamente indicati, le penali di recesso (esclusi i diritti di iscrizione e le tasse aeroportuali rimborsabili da parte del vettore), addebitategli, dagli Operatori Turistici in base alle condizioni generali di vendita dagli stessi applicate, a seguito di annullamento o modifica intervenuti prima dell’inizio del viaggio.
La garanzia è operante esclusivamente se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio o è costretto a modificarlo per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto:
1) decesso, malattia o infortunio dell’ Assicurato;
2) decesso, malattia o infortunio del “Compagno di Viaggio” dell’Assicurato purché anch’egli Assicurato, dei famigliari dell’Assicurato, del socio contitolare della ditta dell’Assicurato o del diretto superiore;
3) infortunio e malattia che subisca/no l’Assicurato/i e che comportino almeno una notte di ricovero in un istituto di cura o una frattura ossea;
4) danni materiali all’abitazione, allo studio od all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano
indispensabile e indifferibile la sua presenza;
5) impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali;
6) guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’Assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo
di partenza del viaggio;
7) convocazione dell’Assicurato a titolo di Giudice Popolare o come Testimone innanzi all’Autorità
Giudiziaria, avvenute successivamente alla Prenotazione;
8) furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità
materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza;
9) impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di revoca da parte del datore di lavoro, nuova assunzione o licenziamento;
10) impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea;
11) impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico;
12) negato imbarco dopo che l'assicurato o il compagno di viaggio abbia effettuato o tentato di effettuare le operazioni preliminari di imbarco (c.d. check in) per il servizio di trasporto e/o negato ingresso nella struttura ricettiva se l’Assicurato o il compagno di viaggio presentano una temperatura corporea al di sopra di 37,5 gradi Celsius.
Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, la garanzia si intende operante oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto, per i suoi familiari e per uno solo dei Compagni di Viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
Art.K.2- DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) Si conferma quanto previsto all’Art. 1.1 “Premessa” delle Condizioni Generali di Assicurazione che sono
assicurabili le sole persone residenti in Italia;
b) Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi famigliari e/o con altre persone, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei Compagni di Viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
c) Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio.
Sono compresi gli annullamenti derivanti dall’impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova
assunzione o di licenziamento non determinato da giusta causa.
Art. K3 - ESCLUSIONI
Fermo quanto indicato all’Art 1.22 “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni” delle “Norme comuni a tutte le prestazioni e garanzie” e ad integrazione di quanto indicato nelle singole garanzie, sono escluse dalla garanzia gli annullamenti avvenuti in conseguenza di:
• atti di belligeranza, terrorismo, eventi sociopolitici, calamità naturali, manifestatisi nel luogo di destinazione del viaggio nonché dal timore che detti eventi possano manifestarsi;
• infortunio, malattia o decesso di persone di età superiore a 75 anni che non siano un genitore, un fratello, una sorella o un suocero/a dell’Assicurato o Compagno di viaggio;
• qualsiasi causa, che abbia determinato l’annullamento, verificatasi anteriormente al momento della Prenotazione e/o al momento dell’iscrizione al viaggio e/o al momento della sottoscrizione della polizza;
• malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
• smarrimento dei documenti di viaggio;
• patologie della gravidanza insorte precedentemente alla data di decorrenza della garanzia;
• malattia in atto al momento della Prenotazione del viaggio e/o sottoscrizione della polizza.
Art. K4 - DECORRENZA E OPERATIVITÀ
La garanzia decorre dalla data di prenotazione/conferma documentata del viaggio o dalla data di stipula della polizza, se avvenuta successivamente alla Prenotazione del viaggio ed è operante fino alla fruizione del primo servizio turistico contrattualmente previsto.
Art. K5 - NORME PER LA SOTTOSCRIZIONE
La garanzia esplica la sua piena efficacia a condizione che la polizza sia sottoscritta:
a) oltre trenta giorni di calendario dalla data prevista di prima partenza, ovvero in alternativa
b) entro tre giorni dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio.
Nel caso in cui la polizza sia sottoscritta oltre tre giorni dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio ed a meno di 30 giorni di calendario prima della partenza, la garanzia opererà esclusivamente nei soli casi di infortunio e malattia che subisca/no l’Assicurato/i e che comportino almeno una notte di ricovero in un istituto di cura o una frattura ossea.
Art. K6 - MASSIMALE
Viene rimborsata per intero la penale addebitata all’Assicurato fino a concorrenza del massimale indicato di
seguito:
Livello delle coperture
MBA Top:
MBA Safe:
MBA Smart:
Massimale per persona e per viaggio:
€ 5.000,00
€ 3.000,00
€ 1.500,00
Massimale per evento che coinvolga
più assicurati con la presente polizza:
€ 16.000,00
€ 10.000,00
€ 6.000,00
Art .K7 - MODALITÀ DI RIMBORSO
Il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata
l’insorgenza della malattia o del motivo che ha dato luogo all’annullamento.
L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, in conseguenza di un ritardo dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento, resterà a carico dell’Assicurato stesso.
In caso il massimale assicurato risulti insufficiente, si applicherà quanto previsto all’Art. 1907 del Codice Civile e l’indennizzo verrà quindi corrisposto nella proporzione esistente tra il valore complessivo del viaggio ed il valore effettivamente assicurato.
Questa limitazione non si applica se il massimale assicurabile ed assicurato è inferiore al costo del viaggio.
Art. K8 - SCOPERTO
In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata ai sensi dell’Art. K1 “Oggetto della garanzia”, da ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni o decesso, la penale sarà rimborsata senza applicazione di alcuno scoperto.
In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ogni altra causa, la penale sarà rimborsata con l’applicazione di uno scoperto pari al 15% dell’importo indennizzabile con il minimo di € 100,00 per sinistro.
Nel caso di denuncia oltre 5 giorni dall’evento, dall’ammontare del danno risarcibile verrà detratto uno scoperto pari al 30% dell’importo indennizzabile con il minimo di € 100,00 per sinistro. Resta ferma la facoltà della Società di considerare decaduto il diritto al rimborso.
Nel caso di modifica o forzata rinuncia al viaggio determinata da malattia o infortunio, la Società potrà provvedere, con il consenso dell’Assicurato, all’invio di un medico fiduciario per valutare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da rendere impossibile la partecipazione al viaggio.
Qualora l’Assicurato rifiuti l’accertamento medico richiesto dalla Struttura organizzativa, la Società rimborserà la penale con uno scoperto pari al 25% dell’importo indennizzabile, con il minimo di € 150,00 per sinistro.
L’Assicurato si impegna a consegnare alla Società i titoli di viaggio non utilizzati.
Art. K9 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Obblighi dell’Assicurato - Nel caso si verifichi un evento che renda impossibile la partecipazione al viaggio,
l’Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:
• annullare immediatamente la Prenotazione all’Operatore Turistico al fine di fermare la misura delle penali
applicabili;
• denunciare l’annullamento alla Società entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento ma non oltre le 24 ore successive alla data di prevista partenza, pena la decadenza al diritto al rimborso.
La denuncia deve essere effettuata direttamente alla Società attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxxxxxxx.x0x.xx; in alternativa
• via mail all’indirizzo xxxxxxxx@x0x.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a:
X.X.Xxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000, XXXXXX; Tel. 000.000.00.00 – Fax 000.000.00.00
Tale denuncia dovrà obbligatoriamente contenere tutte le seguenti informazioni:
• nome, cognome, codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo dove l’Assicurato (e/o il Compagno di viaggio” dell’Assicurato, il famigliare dell’Assicurato o del Compagno di viaggio, il socio contitolare della ditta dell’Assicurato o il diretto superiore) risulta reperibile, per consentire l’eventuale visita medico legale o gli altri accertamenti predisposti dalla Società;
• riferimenti del viaggio e della copertura: estratto conto di Prenotazione o altra documentazione attestante
l’acquisto dei servizi turistici;
• estremi della polizza;
• eventuale nome dell’Operatore Turistico e indicazione della data di prevista partenza del viaggio a cui si
deve rinunciare;
• descrizione delle circostanze che costringono l’Assicurato ad annullare;
• certificazione medica (obbligatoriamente con indicazione della patologia occorsa) o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altra documentazione comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio.
Anche successivamente (se non immediatamente disponibili) e con le stesse modalità dovranno comunque essere forniti:
• copia integrale dei documenti di viaggio, completa delle condizioni di recesso applicate dall’Operatore
Turistico;
• copia dell’estratto conto di penale o altro documento dell‘Operatore Turistico che attesti l’addebito della
penale;
• ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento delle penali addebitate;
• certificato che attesti il grado di parentela dei viaggiatori con l’ammalato/deceduto;
• consenso al trattamento dei dati personali;
• coordinate bancarie, complete del codice IBAN e codice fiscale del beneficiario al rimborso.
L) ANNULLAMENTO VIAGGIO PER GRAVI EVENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE
Garanzia operante per i livelli di copertura MBA Top e MBA Safe.
Art. L1 - OGGETTO DELLA GARANZIA:
La Società, in base alle condizioni della presente polizza, rimborserà all’Assicurato, alle condizioni e nei limiti successivamente indicati, le penali di recesso, addebitategli, dagli Operatori Turistici in base alle condizioni generali di vendita dagli stessi applicate, se il cliente decide di annullare la Prenotazione a seguito di uno dei seguenti gravi avvenimenti:
a) gli eventi bellici o attentati terroristici;
b) terremoti, alluvioni, o altre calamità naturali che abbiano colpito le strutture ove avrebbe dovuto svolgersi il soggiorno
imprevedibili al momento della Prenotazione del viaggio ed avvenuti nel luogo di destinazione del viaggio prima della partenza.
Si intende luogo di destinazione del viaggio ai fini della presente garanzia l’area compresa nel raggio di 50 Km dal luogo ove era previsto il soggiorno (alloggio) prenotato.
In caso di acquisto di sola biglietteria ai fini dell’applicabilità della garanzia si conviene che verrà assunto quale luogo di soggiorno l’aeroporto di arrivo.
Art. L2 - ESCLUSIONI
La garanzia non opera nei seguenti casi:
a) se in conseguenza dei gravi avvenimenti indicati al precedente Art. L.1 - “Oggetto della Garanzia” gli Operatori Turistici hanno l’obbligo di annullare con la restituzione del prezzo pagato o modificare il viaggio in applicazione delle leggi e normative vigenti;
b) in relazione ad eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni;
c) se non sono stati rispettati i termini di “Cosa fare in caso di sinistro”; sono altresì esclusi i casi in cui l’Assicurato non fornisca idonea documentazione probatoria in relazione al diritto al risarcimento.
Art. L3 - DECORRENZA E OPERATIVITÀ
La garanzia decorre dal momento della sottoscrizione della polizza nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo L.4 “Norme per la Sottoscrizione” e termina il giorno della partenza con la fruizione del primo servizio turistico contrattualmente previsto.
Art. L4 - NORME PER LA SOTTOSCRIZIONE
La presente garanzia esplica la sua piena efficacia a condizione che la polizza sia sottoscritta:
a) entro tre giorni dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio;
b) oltre tre giorni dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio, a condizione che la polizza sia sottoscritta al più tardi 30 giorni di calendario prima della partenza.
Art. L5 - MASSIMALE
Viene rimborsata la penale applicata dall’Operatore Turistico fermi limiti sotto indicati.
Livello delle coperture MBA Top: MBA Safe: MBA Smart: | |||
Massimale per persona e per viaggio: | € 5.000,00 | € 3.000,00 | Esclusa |
Massimale per evento che coinvolga più assicurati con la presente polizza: | € 16.000,00 | € 10.000,00 | Esclusa |
Art. L6 - SCOPERTO
La Società rimborserà la penale con uno scoperto pari al 15% dell’importo indennizzabile, con il minimo di €
100,00 per persona.
L’Assicurato si impegna a consegnare alla Società i titoli di viaggio non utilizzati.
Art. L7 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
vedi “Sezione K”
M) ANNULLAMENTO VIAGGIO PER INSOLVENZA DELLA COMPAGNIA AEREA, TRENO O NAVE
Garanzia operante per tutti i livelli di copertura.
Art. M1 - OGGETTO DELLA GARANZIA:
La Società, in base alle condizioni della presente polizza, rimborserà all’Assicurato il cui nome sia riportato sul documento di viaggio, i costi successivamente descritti, alle condizioni e nei limiti successivamente indicati, in caso di
• insolvenza della compagnia aerea, treno o nave
• che non sia parte di un pacchetto predefinito, con conseguente impossibilità manifesta del vettore di prestare i servizi concordati a seguito di insolvenza occorsa,
con le modalità di seguito definite ed a seguito di uno dei seguenti gravi avvenimenti:
a) In caso di insolvenza intervenuta prima della data di partenza verranno rimborsati gli importi relativi al viaggio non recuperabili e già versati;
b) In caso di insolvenza intervenuta dopo la partenza verranno rimborsati:
• I costi aggiuntivi in pro-rata sostenuti dall’assicurato per la sostituzione della tratta del viaggio interessata con altri di livello analogo, oppure
• Nel caso in cui l’interruzione della vacanza o del viaggio sia inevitabile, il costo sostenuto per il viaggio di rientro al punto di partenza contrattualmente previsto con un servizio di livello analogo a quello previsto dal programma di viaggio.
Art. M2 - ESCLUSIONI
La garanzia non opera nei seguenti casi:
a) Trasporto non prenotato dall’Italia prima della data di partenza prevista;
b) Qualsiasi fornitore di trasporto che sia insolvente, o per il quale siano note prospettive di insolvenza alla data di sottoscrizione della polizza da parte di uno dei seguenti soggetti: Assicurato, agente di viaggio, organizzatore di viaggi, agenzia di prenotazione o consolidatore tramite il quale l’assicurato ha prenotato il volo, il treno o la nave;
c) Qualsiasi perdita o danno che nel momento dell’accadimento dell’evento sia già garantita da una polizza esistente o possa essere recuperato tramite altro soggetto (es. banche o società di carte di credito) o qualsiasi altro mezzo legale;
d) Il fallimento di un agente di viaggio, organizzatore di viaggi, agenzia di prenotazione o consolidatore
tramite il quale l’assicurato ha prenotato il volo, il treno o la nave;
e) Eventuali perdite non direttamente correlate all’evento che ha costituito motivo di richiesta di risarcimento per l’Assicurato. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdite dovute all’impossibilità di raggiungere l’albergo prenotato a causa del fallimento della Compagnia Aerea;
f) Se viene accettata la proposta di ri-protezione offerta dal Vettore Aereo, Ferroviario, Navale o da altre autorità pubbliche;
g) Eventi riguardanti i voli charter e/o voli privati, tratte ferroviarie o di navigazione non di linea;
h) Voli operati da una compagnia aerea che non sia debitamente autorizzata,
Art. M3 - DECORRENZA E OPERATIVITÀ
La garanzia decorre dal momento della sottoscrizione della polizza nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo M.4 “Norme per la Sottoscrizione” e termina il giorno della partenza con la fruizione del primo servizio turistico contrattualmente previsto.
Art. M4 - NORME PER LA SOTTOSCRIZIONE
La presente garanzia esplica la sua piena efficacia a condizione che la polizza sia sottoscritta:
a) entro tre giorni dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio;
b) oltre tre giorni dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio, a condizione che la polizza sia sottoscritta al più tardi 30 giorni di calendario prima della partenza.
Art.M.5 - MASSIMALE
Viene rimborsata la penale applicata dall’Operatore Turistico fermi limiti sotto indicati.
Livello delle coperture | MBA Top: | MBA Safe: | MBA Smart: |
Massimale per persona e per viaggio: | € 2.500,00 | € 1.500,00 | € 750,00 |
Massimale per evento che coinvolga più assicurati con la presente polizza: | € 8.000,00 | € 5.000,00 | € 3.000,00 |
Art. M6 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO |
vedi “Sezione K”
N) ANNULLAMENTO FULL - SPECIAL EDITION
Garanzia operante per tutti i livelli di copertura.
Art. N1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE:
La Società, in base alle condizioni della presente polizza, rimborserà all’Assicurato, le penali di recesso (escluse le tasse aeroportuali rimborsabili da parte del vettore), addebitategli, dagli Operatori Turistici in base alle condizioni generali di vendita dagli stessi applicate, a seguito di annullamento intervenuto fino a 13 giorni di calendario prima della partenza per qualsiasi causa che non rientri in quanto assicurato dalle garanzie previste all’articolo K) ANNULLAMENTO VIAGGIO.
Questa garanzia decorre dalla prenotazione del pacchetto, termina 13 giorni di calendario prima della partenza e copre le penali di annullamento per modifica del viaggio prenotato addebitate dall’Operatore Turistico in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio, comunque fino a massimo risarcimento di Euro 1.500,00 per persona, con il massimo di Euro 5.000,00 in caso di sinistro che coinvolga più persone riferibili alla medesima pratica di prenotazione.
L’assicurazione è operante se il cliente deve annullare la prenotazione per qualsiasi causa che non rientri in quanto assicurato all’articolo K) ANNULLAMENTO VIAGGIO.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali assicurazioni.
Art. N2- DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) Si conferma quanto previsto all’Art. 1.1 “Premessa” delle Condizioni Generali di Assicurazione che sono
assicurabili le sole persone residenti in Italia;
b) Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi famigliari e/o con altre persone, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei Compagni di Viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
Art. N3 - ESCLUSIONI
Non è applicabile alla garanzia N) ANNULLAMENTO FULL - SPECIAL EDITION l’Art 1.22 “Esclusioni valide per
tutte le garanzie e prestazioni” delle “Norme comuni a tutte le prestazioni e garanzie”. Tale articolo si intende derogato.
L’assicurazione è operante solo se sono stati rispettati i termini previsti dall’articolo L9 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.
Nel caso di annullamento di una locazione appartamento/residence, resta inteso che la garanzia non sarà operante se la richiesta di risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili assicurazioni. Non sono assicurate le pratiche gruppi.
Art. N4 - DECORRENZA E OPERATIVITÀ
La garanzia decorre dalla data di prenotazione/conferma documentata del viaggio o dalla data di stipula della polizza, se avvenuta successivamente alla Prenotazione del viaggio ed è operante fino al tredicesimo giorno di calendario prima della partenza.
La Polizza non opera per gli eventi che occorrono dal dodicesimo giorno di calendario prima della partenza.
Art. N5 - NORME PER LA SOTTOSCRIZIONE
La garanzia esplica la sua piena efficacia a condizione che la polizza sia sottoscritta entro tre giorni dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio.
Nel caso in cui la polizza sia sottoscritta oltre tre giorni dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio, la garanzia non opera.
Art. N6 - MASSIMALE
Viene rimborsata per intero la penale addebitata all’Assicurato fino a concorrenza del massimale Euro 1.500,00 per persona e per viaggio
In particolare, nel caso di evento che coinvolga più assicurati con la presente Polizza, il Massimale della garanzia N) Annullamento Full - Special edition, è prestato nella misura massima di € 5.000,00 (cinquemila), per singolo evento e per tutti gli assicurati coinvolti.
Art. N7 - MODALITÀ DI RIMBORSO
Il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata
l’insorgenza della malattia o del motivo che ha dato luogo all’annullamento.
L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, in conseguenza di un ritardo dell’Assicurato nel segnalare
l’annullamento all’operatore turistico, resterà a carico dell’Assicurato stesso.
Art. N8 - SCOPERTO
In caso operatività della presente garanzia la penale sarà rimborsata con l’applicazione di uno scoperto pari al 25,00% dell’importo indennizzabile fermi i limiti di risarcimento previsti all’ Art. N1 ”OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE”.
Art. N9 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Obblighi dell’Assicurato - Nel caso si verifichi un evento che renda impossibile la partecipazione al viaggio,
l’Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:
• annullare immediatamente la Prenotazione all’Operatore Turistico al fine di fermare la misura delle penali
applicabili;
• in ogni caso la Società rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si è verificata la causa
che ha dato origine alla rinuncia;
• l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
• denunciare l’annullamento alla Società immediatamente al verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento e comunque “entro il tredicesimo giorno di calendario prima della partenza”.
La denuncia deve essere effettuata direttamente alla Società attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxxxxxxx.x0x.xx; in alternativa
• via mail all’indirizzo xxxxxxxx@x0x.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a:
X.X.Xxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000, XXXXXX; Tel. 000.000.00.00 – Fax 000.000.00.00
Tale denuncia dovrà obbligatoriamente contenere tutte le seguenti informazioni:
• nome, cognome, codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo dove l’Assicurato (e/o il Compagno di viaggio” dell’Assicurato, il famigliare dell’Assicurato o del Compagno di viaggio, il socio contitolare della ditta dell’Assicurato o il diretto superiore) risulta reperibile, per consentire l’eventuale visita medico legale o gli altri accertamenti predisposti dalla Società;
• riferimenti del viaggio e della copertura: estratto conto di Prenotazione o altra documentazione attestante
l’acquisto dei servizi turistici;
• estremi della polizza;
• eventuale nome dell’Operatore Turistico e indicazione della data di prevista partenza del viaggio a cui si
deve rinunciare;
Anche successivamente (se non immediatamente disponibili) e con le stesse modalità dovranno comunque essere forniti:
• copia integrale dei documenti di viaggio, completa delle condizioni di recesso applicate dall’Operatore
Turistico;
• copia dell’estratto conto di penale o altro documento dell‘Operatore Turistico che attesti l’addebito della
penale;
• ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento delle penali addebitate;
• consenso al trattamento dei dati personali;
• coordinate bancarie, complete del codice IBAN e codice fiscale del beneficiario al rimborso.
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE GARANZIE SPECIAL EDITION
SPECIAL EDITION
Viaggio singolo della durata massima di 100 giorni.
MASSIMALI
SPECIAL EDITION
Livello di copertura
MASSIMALI
SPECIAL EDITION
Livello di copertura
FRANCHIGIE
MASSIMALI
SPECIAL EDITION
Livello di copertura
Sezione
Garanzie di assicurazione / Prestazioni |
I4T MBA Top
I4T MBA Safe
I4T MBA Smart
A
Assistenza in viaggio |
Consulenza medica telefonica |
Invio medicinali |
Trasporto sanitario |
Rientro sanitario |
Rientro del convalescente |
Rientro familiari / compagno di viaggio |
Viaggio di un famigliare: costo viaggio |
Viaggio di un famigliare: soggiorno |
Rientro anticipato dell'assicurato |
Prolungamento soggiorno |
Segnalazione di un legale |
Anticipo spese difesa |
Eventuale cauzione penale |
Interprete a disposizione |
Anticipo spese prima necessità |
Trasmissione messaggi urgenti |
Rimpatrio salma |
Rimborso spese telefoniche |
Inclusa |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
€ 1.500,00 |
€ 800,00 |
10gg per 80€/gg. |
€ 5.000,00 |
fino a 6gg; max 120€/gg |
Inclusa |
€ 2.500,00 |
€ 15.000,00 |
€ 1.500,00 |
€ 5.000,00 |
Illimitato |
Illimitato |
€ 150,00 |
Inclusa |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
€ 1.500,00 |
€ 800,00 |
10gg per 80€/gg. |
5.000,00 € |
fino a 6gg; max 120€/gg |
Inclusa |
2.500,00 € |
15.000,00 € |
1.500,00 € |
5.000,00 € |
Illimitato |
Illimitato |
€ 150,00 |
Inclusa |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
€ 1.500,00 |
€ 800,00 |
10gg per 80€/gg. |
5.000,00 € |
fino a 6gg; max 120€/gg |
Inclusa |
€ 2.500,00 |
€ 15.000,00 |
€ 1.500,00 |
€ 5.000,00 |
Illimitato |
Illimitato |
€ 150,00 |
NO Franchigia
B
Assistenza famigliari a casa |
Consulto medico |
Invio di medicinali urgenti |
Invio di un medico |
Assistenza infermieristica domiciliare |
Inclusa |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
€ 500,00 |
Inclusa |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
€ 500,00 |
Inclusa |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
€ 500,00 |
NO Franchigia
C
Assistenza abitazione (in Italia) per la durata del viaggio |
Fabbro |
Guardia giurata |
Idraulico |
Elettricista |
Inclusa |
€ 150,00 |
10 ore |
€ 150,00 |
€ 150,00 |
Inclusa |
€ 150,00 |
10 ore |
€ 150,00 |
€ 150,00 |
Inclusa |
€ 150,00 |
10 ore |
€ 150,00 |
€ 150,00 |
NO Franchigia
D
Assistenza veicolo |
Spese di traino |
Spese di pernottamento o noleggio di un'auto sostitutiva |
Inclusa |
€ 250,00 |
€ 250,00 |
Esclusa
Esclusa
NO Franchigia
E
Spese Mediche in Viaggio Incluse MALATTIE PREESISTENTI |
Mondo intero compreso USA/Canada |
Mondo intero esclusoUSA/Canada |
Europa |
Italia |
Sottolimite: Spese mediche e farmaceutiche |
Sottolimite: Spese per cure al rientro |
Sottolimite: Spese odontoiatriche urgenti |
Inclusa |
€ 5.000.000,00 |
€ 2.000.000,00 |
€ 1.000.000,00 |
€ 3.000,00 |
€ 3.000,00 |
€ 500,00 |
€ 500,00 |
Inclusa |
€ 5.000.000,00 |
€ 2.000.000,00 |
€ 1.000.000,00 |
€ 2.000,00 |
€ 2.000,00 |
€ 300,00 |
€ 300,00 |
Inclusa |
€ 5.000.000,00 |
€ 2.000.000,00 |
€ 1.000.000,00 |
€ 1.000,00 |
€ 1.000,00 |
€ 300,00 |
€ 150,00 |
€ 50,00
F | Bagaglio | Inclusa | Inclusa | Inclusa | € 50,00 | ||||
Danni da smarrimento e danneggiamento | € 1.500,00 | € 1.000,00 | € 750,00 | ||||||
Sottolimite: Spese di prima necesità (ritardo oltre 8 ore) | € 300,00 | € 200,00 | € 150,00 | ||||||
Sottolimite: Rifacimento documenti | € 300,00 | € 200,00 | € 200,00 | ||||||
Sottolimite: Limite singolo oggetto | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 |
SPECIAL EDITION
Viaggio singolo della durata massima di 100 giorni.
MASSIMALI
SPECIAL EDITION
Livello di copertura
MASSIMALI
SPECIAL EDITION
Livello di copertura
FRANCHIGIE
MASSIMALI
SPECIAL EDITION
Livello di copertura
Sezione | Garanzie di assicurazione / Prestazioni |
I4T MBA Top
I4T MBA Safe
I4T MBA Smart
G | Ritardata partenza (aereo, nave) superiore ad 8 ore |
€ 100
€ 80
€ 50
NO Franchigia
H | Rinuncia al viaggio per ritardata partenza oltre 18 ore |
Mondo intero compreso USA/Canada | |
Mondo intero escluso USA/Canada | |
Europa |
Inclusa |
€ 2.000,00 per persona / € 4.000,00 per evento |
€ 2.000,00 per persona / € 4.000,00 per evento |
€ 1.000,00 per persona / € 2.000,00 per evento |
Esclusa
Esclusa
NO Franchigia
I | Perdita del volo/nave |
Mondo intero compreso USA/Canada | |
Mondo intero escluso USA/Canada | |
Europa |
Inclusa |
€ 300,00 |
€ 200,00 |
€ 150,00 |
Esclusa
Esclusa
NO Franchigia
J | Interruzione del viaggio |
Mondo intero compreso USA/Canada | |
Mondo intero escluso USA/Canada | |
Europa |
Inclusa |
€ 1.000,00 per persona / € 5.000,00 per evento |
€ 750,00 per persona / € 2.000,00 per evento |
€ 500,00 per persona / € 2.000,00 per evento |
Esclusa
Esclusa
NO Franchigia
K | Annullamento viaggio |
Massimale per Persona | |
Massimale per Evento |
Inclusa |
€ 5.000,00 |
€ 16.000,00 |
Inclusa |
€ 3.000,00 |
€ 10.000,00 |
Inclusa |
€ 1.500,00 |
€ 6.000,00 |
15% (minimo 100€), salvo casi di decesso e ricovero oltre 3 giorni
L | Annullamento per gravi eventi nel luogo di destinazione |
Massimale per Persona | |
Massimale per Evento |
Inclusa |
€ 5.000,00 |
€ 16.000,00 |
Inclusa |
€ 3.000,00 |
€ 10.000,00 |
Esclusa
15% (minimo 100€)
M | Annullamento per insolvenza della compagnia aerea, treno o nave |
Per persona | |
Massimale per Evento |
Inclusa |
€ 2.500,00 |
€ 8.000,00 |
Inclusa |
€ 1.500,00 |
€ 5.000,00 |
Inclusa |
€ 750,00 |
€ 3.000,00 |
NO Franchigia
N | Annullamento Full - Special edition | Inclusa | Inclusa | Inclusa | 25,00% | ||||
Per persona | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | ||||||
Massimale per Evento | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
NOTE:
• I massimali operano per persona e per viaggio.
• Limiti per evento. Ad integrazione dei Massimali per persona e per viaggio sono previsti massimali per evento nelle seguenti garanzie: H; J; K; L, M, N
• Sottolimiti. Sono previsti sottolimiti per le seguenti garanzie: E; F.
• Franchigie.