Contratto di Assicurazione
FINGAAI-001062016-20160601 pag. 1 di 25
Nobis Compagnia di Assicurazioni
Garanzie Accessorie All Inclusive
Fascicolo Informativo
EDIZIONE: Giugno 2016
VERSIONE: 001.06.2016 IN VIGORE DAL 01.06.2016
Il presente Fascicolo Informativo, contenente
a) la Nota Informativa (comprensiva del Glossario),
b) le Condizioni di assicurazione,
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
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Cumulativa
Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione
P
Modello: Infortuni
EDIZIONE: Novembre
2012
Versione: 11.12.01
Il presente Fascicolo Informativo,
contenente:
a) La Nota
Informativa
(comprensiva del Glossario)
b) Le Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al
contraente prima della
sottoscrizione del
contratto o, dove prevista, della di
A1. NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA RAMI DANNI PER L’AUTOVEICOLO (Art.
185 Decreto Legislativo 7 settembre 2005 N. 2009)
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PREMESSA
Dal 1° gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP a seguito del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. Ogni riferimento, contenuto nel presente fascicolo informativo, ad Isvap, deve intendersi al nuovo Istituto Ivass.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Sono operanti solo le garanzie specificamente richiamate nel Modulo di polizza/Certificato di assicurazione.
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) e all’Assicurato (il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall’Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005) affinché pervenga ad un fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi contrattuali.
Naturalmente la presente Nota Informativa non sostituisce le condizioni di polizza di cui l’Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.
A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1 – Informazioni generali Sede Legale ed Operativa
Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) Telefono 000 0000000
Fax 000 0000000
Sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Pec xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx Email xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento Isvap n° 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell’albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168; Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A. Il contratto è concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
2 – Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Sulla base del Bilancio 2015 il Patrimonio Netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta a 12,08 milioni di Euro di cui 8,0 milioni per capitale sociale e 4,08 milioni per totale di riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità, rappresentato dal rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2015, è di 3,21.
B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
3 – Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’art. 180 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica Italiana.
Le parti comunque possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative previste dall’Ordinamento italiano.
Se il rischio assicurato è ubicato in altro Stato membro, il contratto è regolato dalla legislazione del medesimo Stato.
Qualora il rischio assicurato sia ubicato in uno Stato terzo, il contratto è regolato dalle disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con Xxxxx 18 dicembre 1984 n. 975.
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4 – Durata del contratto
Il contratto ha durata poliennale senza tacito rinnovo. Le singole coperture possono avere durata annuale o poliennale senza tacito rinnovo.
5 – Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni
La polizza individua limitazioni ed esclusioni. A tal fine leggere attentamente i seguenti articoli: Art. 2.1 Garanzia Mobilità – Art. 2.2 Garanzia Kasko Pneumatici - Art. 2.3 Malus Protetto– Art. 2.4 Sinistro Protetto – Art. 2.5 Fattura Rimborsata – Art. 2.6 Mini Collisione – Art. 2.7 Grandine – Art. 2.8 Diaria da ricovero da Infortunio –Art. 2.9 Infortunio Conducente – Art. 2.10 Cliente Soddisfatto o Dealer Rimborsato – Art. 2.11 Merce Trasportata - prestazioni di Assistenza stradale (vedere Sezione 4 – ASSISTENZA STRADALE Premessa, Definizioni e artt. 4.1 e successivi)
AVVERTENZE:
A) Sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative o condizioni di sospensione delle garanzie stesse che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Gli articoli delle condizioni di assicurazione da leggere attentamente a tal riguardo sono i seguenti: Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio – Art. 1.2 Assicurazione presso diversi assicuratori - Art. 1.3 Decorrenza dell’assicurazione – Pagamento del premio – Art. 1.3 Bis Polizza Cumulativa/collettiva ad adesione - Art.
1.4 Durata del contratto cumulativo e delle singole coperture – Senza tacito rinnovo – Art. 1.4 Bis Comunicazione per l’operatività della polizza Art. 1.5 Facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro – Art. 1.6 Aggravamento del rischio – Art. 1.7 Forza probatoria del contratto – Validità delle variazioni – Forma delle comunicazioni – Art. 1.8 Validità – Art. 1.12 Estensione Territoriale – Art. 1.15 Sospensione del contratto - Art.
1.17 Forma delle comunicazioni – Reclami – Art. 2.3 Malus Protetto – Art. 2.4 Sinistro Protetto – Art. 2.5 Fattura Rimborsata – Art. 2.6 Mini Collisione – Art. 2.7 Grandine – Art. 2.9 Infortunio Conducente – Art. 2.10 Cliente Soddisfatto o Dealer Rimborsato – Art. 2.11 Merce Trasportata - Art. 4.3 Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza
B) Sono presenti limiti di indennizzo e massimali. A tal riguardo vedere i seguenti articoli: Art. 2.1 Garanzia Mobilità – Art. 2.2 Garanzia Kasko Pneumatici – Art. 2.3 Malus Protetto – Art. 2.4 Sinistro Protetto – Art. 2.5 Fattura Rimborsata – Art. 2.6 Mini Collisione – Art. 2.7 Grandine – Art. 2.8 Diaria da Ricovero da Infortunio – Art. 2.9 Infortunio Conducente – Art. 2.10 Cliente Soddisfatto o Dealer Rimborsato – Art. 2.11 Merce Trasportata - Sezione Assistenza 4.1 – Oggetto dell’assicurazione; 4.2 – Prestazioni di assistenza
C) Sono presenti franchigie e scoperti. A tal riguardo vedere i seguenti articoli: Art. 2.7 Grandine – Art. 2.8 Diaria da ricovero da Infortunio – Art. 2.9 Infortunio Conducente – Art. 2.10 Cliente Soddisfatto o Dealer Rimborsato – Art. 2.11 Merce Trasportata - 4.2 – Prestazioni di assistenza
6 – Dichiarazioni da parte dell’assicurato in merito alle circostanze del rischio – nullità AVVERTENZE:
Eventuali dichiarazioni false e reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo o la stessa cessazione dell’assicurazione. A tal proposito leggere attentamente l’articolo 1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio per le conseguenze e gli articoli del codice civile richiamati.
Ai sensi dell’art. 1895 c.c. – Inesistenza del Rischio – il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
7 – Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare ogni aggravamento o diminuzione del rischio come prescritto dall’art. 1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio. La mancanza di comunicazione delle cause di aggravamento può comportare la cessazione dell’assicurazione o la perdita parziale dell’indennizzo.
8 – Premi
Il pagamento del premio poliennale deve essere versato in unica soluzione. Non è consentito frazionare il pagamento del premio.
Il pagamento del premio risultante dal cumulo delle singole coperture di ogni singolo mese deve essere versato in unica soluzione entro ogni mese successivo, a tal fine leggere attentamente l'Art. 1.3 bis - Polizza cumulativa/collettiva ad adesione.
AVVERTENZA: non sono previsti sconti di premio.
Per informazioni relative al premio, vedere l’articolo 1.3 delle Condizioni di polizza e il Modulo di polizza.
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9 – Diritto di recesso
AVVERTENZA: Nobis Garanzie Accessorie prevede il diritto di recesso sia per il Contraente/ Assicurato che per Nobis Compagnia di Assicurazioni
S.p.A. a seguito di sinistro (art. 1.5 – Facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro). Per recedere è necessario dare preavviso di 30 giorni tramite raccomandata. Il diritto di recesso è esercitabile fino al 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo.
10 – Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Il Contraente/Assicurato sono gli unici soggetti legittimati a richiedere, tramite lettera raccomandata A.R., l’indennizzo entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.
Annualmente durante l’istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente/Assicurato, ai fini dell’indennizzo, deve dare comunicazione, tramite
raccomandata all’Intermediario e/o all’Impresa di assicurazione, della volontà di interrompere i termini prescrizionali. L’Impresa di assicurazione inoltre ha diritto ad esigere il pagamento delle rate di premio entro un anno dalle singole scadenze.
11 – Lingua in cui è redatto il contratto
Il presente contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.
12 – Regime fiscale
Al contratto vengono applicate le seguenti aliquote fiscali: del 13,50% per le garanzie CVT di cui 1% di antiracket; del 2,5% per le garanzie Infortuni;
del 10% per le prestazioni Assistenza;
del 21,25% per le garanzie perdite pecuniarie.
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13 – Sinistri – liquidazione dell’indennizzo AVVERTENZE:
Esistono modalità e termini per la denuncia del sinistro. A riguardo leggere attentamente gli articoli 3.1 e successivi della Sezione 3 – oltre che gli articoli 2.9 Infortunio Conducente e successivi c) Criteri di indennizzabilità e) Modalità di valutazione del danno – Sezione Assistenza 4.1 - Oggetto della garanzia.
Per l’erogazione delle PRESTAZIONI ASSISTENZA, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza, si avvale di FILO DIRETTO SERVICE SPA con sede in Agrate Brianza (MB) Centro Direzionale Colleoni – Via Paracelso
n.14. Leggere attentamente la sezione 4 (Assistenza stradale) artt. 4.1 e successivi.
14 – Reclami
Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. UFFICIO RECLAMI
Xxx Xxxxx, 00 00000 - Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) Tel: 000 0000000
Fax: 000 0000000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Nel caso l’esponente (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi) non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi a:
IVASS
Servizio Tutela Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXX
Oppure Fax 00-00000000/00-00000000
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Il reclamo presentato, all’Impresa di assicurazione o all’IVASS, deve contenere:
a) nome, cognome e domicilio della reclamante,
b) l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato,
c) breve descrizione del motivo di lamentela,
d) copia del reclamo presentato all‘Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa,
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata adita l’Autorità Giudiziaria. Si ricorda che permane la facoltà, in capo all’esponente, di adire l’Autorità Giudiziaria.
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore vanno invece presentati direttamente all’IVASS. L’IVASS riporta sul suo sito Internet - xxx.xxxxx.xx - le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico al quale i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie in merito alla trattazione del reclamo.
Informativa in corso di contratto
L’Impresa di assicurazione si impegna nei confronti del Contraente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale L’Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxx
A2. GLOSSARIO (vedere anche altre definizioni in “Premessa” nella sezione 4 – Assistenza stradale)
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
ASSICURAZIONE | |
AUTORITÀ | Autorità di pubblica sicurezza. |
COLLISIONE | Xxxxx derivanti da collisione con un altro veicolo identificato durante la circolazione |
CONTRAENTE | Il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio o di altre persone. |
CU | Classe di conversione universale |
DANNO PARZIALE | Ogni danno il cui ammontare sia inferiore al 90% del valore del veicolo al momento del sinistro |
DANNO TOTALE | Ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari al 90% del valore del veicolo al momento del sinistro |
DEALER | L’Azienda venditrice dell’Autoveicolo assicurato. Sono parificate al dealer anche le altre So |
FRANCHIGIA | Somma espressa in cifra fissa o percentuale, che viene dedotta dall’ammontare del danno e che rimane a carico del Contraente/ Assicurato. |
FURTO | Reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. |
IMPRESA ASSICURATRICE | Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. |
INCENDIO | La combustione con sviluppo di fiamma |
INDENNIZZO | La somma dovuta da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di sinistro. |
INFORTUNIO | L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. |
INTERMEDIARIO | Il soggetto – persona fisica o giuridica – iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa. |
Reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della
cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri
GLOSSARIO pag.1 di 3
IVASS (già Isvap) | Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. |
KASKO PNEUMATICO | Forma di assicurazione che copre i danni di sostituzione o riparazione del pneumatico. |
MODULO DI POLIZZA | Il documento che prova l’assicurazione. |
PERIODO DI OSSERVAZIONE RCA | Il periodo contrattuale relativo alla RCA rilevante ai fini dell’annotazione nell’attestazione dello stato del rischio dei sinistri provocati. |
PREMIO | La somma dovuta dal Contraente alla Impresa assicuratrice. |
PROPRIETARIO DEL VEICOLO | L’Intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà |
RAPINA | La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona |
RESIDENZA | Il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico |
RETE CONVENZIONATA | Il centro convenzionato con l’Impresa per le riparazioni (autofficina o carrozzeria). |
RISCHIO | La probabilità che si verifichi il sinistro. |
SCOPERTO | La parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’assicurato. |
SINISTRO | Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. |
SINISTRO RCA | L’evento dannoso avvenuto durante la circolazione del veicolo, garantito dalla polizza RCA |
SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE | Il limite massimo dell’indennizzo o del risarcimento contrattuale stabilito. |
USURA | forma di deterioramento, avuto riguardo al grado di consumo normale, alle condizioni del veicolo, al chilometraggio, alla data di immatricolazione, alla manutenzione effettuata, alle condizioni del componente. Sono imputabili ad usura guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti. |
VALORE COMMERCIALE | Il valore di mercato del veicolo desunto dalle quotazioni aggiornate di “Quattroruote” o, in assenza, delle riviste specializzate. |
VALORE DI INDENNIZZO | E’ il valore di quanto indennizzabile, al lordo dell’applicazione di scoperti o franchigie. |
GLOSSARIO pag.2 di 3
VALORE DI FATTURA | Corrispettivo pagato dal proprietario del veicolo a fronte di riparazioni elettromeccaniche o per acquisto di ricambi |
VEICOLO | Autovettura a uso privato, motoveicolo, autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri. Per parti del veicolo si intendono, ai fini della presente assicurazione, le parti stabilmente fissate al veicolo stesso. Non rientrano nella definizione di parte del veicolo le antenne avvitate ed i tergivetro anteriori e posteriori. |
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag.1 di 3
In ottemperanza a quanto previsto dall’ articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7 /9/2005 n. 209) le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere “grassetto” e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.
Sommario:
• 1. Condizioni generali di assicurazione
• 2. Garanzie Previste
• 3. Sezione Sinistri
• 4. Sezione Assistenza Stradale
1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 c.c.).
Art. 1.2 Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. E’ facoltà dell’assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Art. 1.3 Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento fermi le successive scadenze ed il diritto della Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
Art. 1.3Bis Polizza cumulativa / collettiva ad adesione
La presente copertura è rilasciata in forma cumulativa, oppure collettiva ad adesione, il Contraente provvede a consegnare agli Assicurati l’estratto delle condizioni ed in caso di collettiva ad adesione, anche i certificati di adesione alle singole coperture e si impegna a comunicare giornalmente all’agenzia che ha in carico il contratto i relativi dati; la mancata comunicazione corrisponde a mancata copertura. L’agenzia trasmette giornalmente alla Compagnia le singole coperture ed alla fine del mese provvede ad inoltrarle giusto documento riepilogativo. La Nobis entro il 5 del mese successivo produce un’appendice per l’incasso dei premi dovuti agli inserimenti avvenuti nel mese precedente. Il Contraente dovrà procedere al pagamento dell’appendice entro 10 giorni dall’emissione. Le singole coperture hanno durata annuale o poliennale e non si rinnovano tacitamente alla scadenza.
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Art. 1.4 Durata del contratto cumulativo e delle singole coperture – Senza tacito rinnovo
Le presente polizza collettiva ha durata poliennale e non si rinnova tacitamente alla scadenza. Le singole coperture hanno durata annuale o poliennale e non si rinnovano tacitamente alla relativa scadenza.
Art. 1.4 Bis Comunicazione per l’operatività della polizza
Il Contraente provvederà a comunicare alla Compagnia i seguenti dati relativi alle Coperture attivate:
-
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- Targa del veicolo.
- Dati dell’Assicurato.
- Inizio della copertura.
- Fine della copertura.
tramite canale “Web Services” implementato dall’Impresa.
Resta dunque espressamente inteso tra le Parti che l’omessa, incompleta o ritardata comunicazione da parte del Contraente dei dati relativi agli Assicurati aventi diritto alle prestazioni, non potrà in alcun modo essere imputata alla Compagnia la quale, fermo quanto disposto dall’Art.
1.3 bis, verrà comunque tenuta indenne dal Contraente per ogni ulteriore e diversa pretesa che le venisse avanzata dagli Assicurati medesimi o loro aventi causa, ivi compresi eventuali richieste di risarcimento danni e delle spese legali.
Art. 1.5 Facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, Nobis Compagnia di Assicurazioni
S.p.A. o il Contraente/Assicurato possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni, da inoltrarsi tramite raccomandata. In caso di recesso esercitato da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 1.6 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 1.7 Forza probatoria del contratto - Validità delle variazioni – Forma delle comunicazioni
Il Modulo di polizza firmato è il solo documento che attesta le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti. Le eventuali variazioni dell’assicurazione devono essere provate per scritto dalle Parti.
Le comunicazioni che il contraente intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Tecnica dell’Impresa Assicuratrice.
Art. 1.8 Validità
Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti condizioni generali di assicurazione, dal Modulo di polizza nonché dalle specifiche condizioni di copertura allegate al modulo stesso. In caso di discordanza, queste ultime condizioni sono prevalenti rispetto alle condizioni generali di assicurazione.
Art. 1.9 Trasferimento della proprietà del veicolo
A seguito del trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli determina la risoluzione del contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della vendita del veicolo.
Nel caso in cui la copertura sia di durata annuale, il premio rimane acquisito interamente dall’Impresa, mentre nel caso in cui la durata sia poliennale, l’Impresa rimborserà proporzionalmente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso acquisito dalla stessa il premio relativo all’annualità in corso.
Art. 1.10 Risoluzione del contratto per furto/rapina
Nel caso di risoluzione del contratto per furto/rapina del veicolo assicurato, il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24,00 del giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza.
Nel caso in cui la copertura sia di durata annuale, il premio rimane acquisito interamente dall’Impresa, mentre nel caso in cui la durata sia
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poliennale, l’Impresa rimborserà proporzionalmente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso acquisito dalla stessa il premio relativo all’annualità in corso.
Il Contraente deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza.
Art. 1.11 Cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato
In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente/Assicurato è tenuto darne immediata comunicazione all’Impresa.
Il Contraente/Assicurato, inoltre, deve consegnare all’Impresa:
• in caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, l’attestazione del PRA certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
• in caso di demolizione o rottamazione, copia del certificato di cui all’art. 46, comma 4, del DLGS 5/2/1997 n. 22, rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.
Il contratto si risolve dal momento della consegna della documentazione indicata al primo e secondo xxxxx.
Nel caso in cui la copertura sia di durata annuale, il premio rimane acquisito interamente dall’Impresa, mentre nel caso in cui la durata sia poliennale, l’Impresa rimborserà proporzionalmente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso acquisito dalla stessa il premio relativo all’annualità in corso.
Art. 1.12 Estensione Territoriale
L’assicurazione vale per il territorio degli Stati dell’Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Croazia, della Svizzera del Principato di Monaco e di Andorra, Liechtenstein, Bosnia – Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (zona Europea).
L’assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
Art. 1.13 Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto, l’Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale dell’Assicurato, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.
Art. 1.14 Oneri fiscali ed amministrativi
Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all’esecuzione del presente contratto sono a carico del Contraente/Assicurato.
Art. 1.15 – Sospensione del contratto
Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.
Art. 1.16 Rinvio alle norme di Legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.
Art. 1.17 Forma delle comunicazioni - Reclami
Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono farsi con raccomandata, telegramma, fax o E-Mail. Se hanno lo scopo di introdurre modifiche contrattuali, queste debbono risultare da dichiarazione firmata dalle Parti.
Art. 1.18 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Nel caso in cui la Polizza sia stata stipulata tramite un Broker, si intende richiamata la presente clausola:
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo indicata sul Modulo di Polizza. Pertanto, agli effetti delle Condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all’altra Parte. L’Impresa Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker all’Impresa Assicuratrice.
2. GARANZIE PREVISTE (si intendono operanti esclusivamente le garanzie indicate sul modulo di polizza)
GARANZIE PREVISTE pag.1 di 5
Art. 2.1 Mobilità
In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell’Assicurato (escluso il caso di furto) di condurre il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l’Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro il massimo di € 1.500,00 per l’intera copertura assicurativa, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall’assicurato:
- Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate per un massimo giornaliero di € 35,00;
- Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo;
- Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo per un massimo di € 500,00;
- Rimborso delle spese di deposito del veicolo.
Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la vita della polizza ed il sinistro deve essere denunciato alla Compagnia entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall’assicurato della quale è richiesto il rimborso.
Art. 2.2 Kasko Pneumatici
La garanzia copre l’Assicurato dei costi di sostituzione o riparazione del pneumatico, al netto del deterioramento dovuto ad usura, a seguito di danno accidentale dovuto a circolazione del veicolo. Tale garanzia è attivabile solo ed esclusivamente in caso di acquisto del pneumatico presso uno dei centri convenzionati con Nobis. La garanzia viene prestata con il limite di un pneumatico per anno e di € 500,00 per sinistro/anno.
Al fine di poter ottenere il rimborso/l’indennizzo delle spese suindicate, le richieste circa l’esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione in originale/copia conforme all’originale.
Art. 2.3 Malus Protetto
La garanzia copre la perdita pecuniaria sofferta dall’Assicurato nel caso in cui lo stesso sia Contraente di una copertura di Responsabilità Civile Autoveicoli e che la stessa, al rinnovo della copertura RCA anche presso assicuratore diverso, abbia comportato l’aumento di classe Bonus/Malus dovuto ad un sinistro avvenuto e pagato nel periodo di osservazione RCA ed a condizione che l’avvenimento ed il pagamento avvenga in vigenza della presente polizza.
La somma assicurata è pari all’ammontare dell’importo dovuto dall’Assicurato all’Assicuratore RCA per l’applicazione del malus con il limite massimo di 300,00 (trecento) Euro.
È assicurabile ciascuna persona fisica o giuridica che rivesta la qualifica di Contraente per la Responsabilità Civile Auto con Nobis o presso altro Assicuratore con formula tariffaria Bonus/Malus a condizione che Il veicolo indicato nel Modulo di Polizza, al momento della sottoscrizione del presente contratto, dall’attestato di rischio risulti collocato tra la prima e la dodicesima Classe Ministeriale CU (Classe di Conversione Universale).
Al momento della sottoscrizione della presente polizza, il Contraente dovrà consegnare copia del libretto di circolazione dell’Autoveicolo, nonché copia della polizza RCA e del relativo attestato di rischio che diventeranno parte integrante del contratto.
L’Assicurazione non comprende le perdite pecuniarie conseguenti a:
- dolo da parte del Contraente/Assicurato;
- sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa;
- irregolarità amministrative, errori o omissioni, inerenti l’attestato di rischio RCA;
- pagamento del premio della copertura RCA effettuato da soggetti diversi dal Contraente della presente polizza;
- contestazioni in merito alla attribuzione della CU da parte dell’assicuratore RCA;
- violazioni di legge o amministrative.
Art. 2.4 Sinistro Protetto
L’Assicurazione, sottoscritta per conto altrui da parte del Contraente, copre il danno materiale e diretto all’autoveicolo, in conseguenza di collisione verificatasi in caso di circolazione su strada pubblica, con altro veicolo identificato ma non assicurato per la Responsabilità Civile Auto.
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L’Impresa, nei limiti convenuti, con un massimale di €4.000,00, si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal veicolo assicurato purché la relativa riparazione sia avvenuta presso la Rete Convenzionata Nobis (l’elenco dei riparatori è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Viene considerata “convenzionata” la struttura riparativa indicata dal Dealer.
a) Requisiti di assicurabilità
È assicurabile ciascuna persona fisica o giuridica che sia proprietario del veicolo in copertura.
b) Esclusioni
L’Assicurazione non comprende i danni subiti dal veicolo conseguenti a:
- dolo da parte del Contraente/Assicurato;
- sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa;
- violazioni di legge o amministrative.
- incidenti contro veicoli non identificati
- sinistri verificatisi su strade non pubbliche
- incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti.
Art. 2.5 Fattura Rimborsata
In caso di furto totale o di rapina senza ritrovamento di un veicolo per il quale il proprietario possiede una fattura di spese sostenute per riparazioni o acquisto ricambi effettuati, al suddetto veicolo, presso il contraente nei 12 mesi precedenti il furto o la rapina l’Impresa indennizza il relativo importo.
La garanzia è soggetta al limite di indennizzo di 1.000,00 Euro per ciascuna fattura.
a) Modalità per rendere operante la garanzia
Per ogni fattura devono essere indicati i dati identificativi del cliente, la data di emissione, il numero, l’importo (Iva compresa) della fattura nonché la descrizione dei servizi resi e dei beni ceduti.
b) Premio
Il premio convenuto è uguale per ogni fattura, unico per tutta la durata della copertura, indipendente dal valore della fattura assicurata o del veicolo oggetto dell’intervento o della localizzazione del rischio.
c) Esclusioni e limitazioni
La garanzia è valida a condizione che:
1. La fattura oggetto di rimborso:
• Sia stata emessa nei 12 mesi precedenti il sinistro da un centro autorizzato dalla casa madre in relazione al veicolo riparato
• Non sia già stata rimborsata a seguito del medesimo sinistro;
• Risulti regolarmente annotata dal Contraente nel Registro delle fatture emesse (ai sensi dell’art. 23 del DPR 633/72);
2. Il Contraente abbia pagato il premio nei termini previsti.
L’Impresa non indennizza i sinistri causati da:
3. Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
4. Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
5. Dolo dell’assicurato e dei suoi famigliari conviventi;
6. Colpa grave dell’assicurato e dei suoi famigliari conviventi.
Art. 2.6 Mini Collisione
L’assicurazione copre il danno materiale e diretto all’autoveicolo, in conseguenza di uno scontro, dovuto a responsabilità dell’Assicurato, con un altro veicolo identificato. L’Impresa rimborsa le spese di riparazione rimaste a carico dell’Assicurato fino all’importo per sinistro indicato sul Modulo di Adesione e Certificato (500,00 Euro o 1.000,00 Euro), alla condizione che la riparazione venga effettuata presso la Rete Convenzionata. La garanzia è limitata ad un sinistro per anno assicurativo.
L’assicurazione opera anche in caso di concorso di colpa.
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a) Esclusioni e Limitazioni
La garanzia non è valida:
• Nel caso di autoveicoli destinati alla locazione senza conducente;
• Nel caso in cui il conducente dell'autoveicolo assicurato non sia munito di regolare patente;
• Per i sinistri cagionati da dolo del conducente dell'autoveicolo assicurato;
• In caso di partecipazione a gare o competizioni sportive e/o alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi;
• Qualora non sia operante l'assicurazione obbligatoria di RC Auto.
Art. 2.7 Grandine
L’Impresa è tenuta a indennizzare fino a 1.000 euro per sinistro e per anno i danni subiti dal veicolo assicurato per grandine.
Questa garanzia è subordinata alla condizione che l’assicurato ripari presso la Rete Convenzionata ed opera a secondo rischio su eventuale altra copertura CVT per il medesimo veicolo, compresa l’eventuale franchigia presente sulla stessa.
Nel caso in cui non ci sia un’altra copertura CVT che comprenda la copertura grandine, questa garanzia viene prestata a primo rischio e l’indennizzo verrà erogato con una franchigia di 150,00 euro per sinistro presso la Rete Convenzionata e 250,00 euro per sinistro se la riparazione viene effettuata da un soggetto non appartenente alla Rete Convenzionata.
a) Esclusioni e limitazioni
L’Impresa non indennizza i danni causati all’autoveicolo da:
1. Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
2. Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell’autoveicolo;
4. Dolo dell’assicurato e dei suoi famigliari conviventi
Art. 2.8 Diaria da Ricovero da Infortunio
L’Impresa, in caso di comprovato ricovero in Istituto di cura a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, corrisponderà l’indennità stabilita per ogni giorno di degenza per una durata massima di 20 (venti) giorni con il massimo di 50 €/giorni.
L’Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto all'Assicurato ai termini di polizza, dietro presentazione in originale di regolare attestato di degenza nell'Istituto di cura.
Il pagamento dell'indennità verrà effettuato a cura ultimata.
La diaria verrà corrisposta a partire dal 7° giorno successivo a quello del ricovero stesso.
Art. 2.9 Infortunio Conducente
L’Impresa nel limite della somma assicurata di € 35.000,00 quale Capitale di Invalidità Permanente assicura gli infortuni che il Conducente del veicolo assicurato subisca durante il periodo di validità della polizza alla guida del veicolo ed in relazione alle operazioni necessarie, nel caso di fermata, per la ripresa della marcia.
Sono compresi in garanzia:
a) asfissia di origine non morbosa;
b) l'annegamento;
c) l'assideramento o il congelamento;
d) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza sempreché non determinati da abuso di alcolici, psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti od allucinogene.
e) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attivamente;
E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente.
a) Esclusioni (per garanzie al paragrafo 2.8 e 2.9)
L'assicurazione non è operante:
a1) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
a2) per gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose, provocazioni, imprese temerarie, nonché durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità dell'A.C.I. o dalla F.M.I., o di gimkane trattoristiche indette da “organi sindacali” dei produttori agricoli;
a3) per gli infortuni subiti alla guida di veicoli in stato di ubriachezza, derivanti dall’abuso di psicofarmaci o sotto l’effetto di stupefacenti ed allucinogeni;
a4) per le persone affette da apoplessia, epilessia, paralisi, infermità mentali, delirium tremens, alcolismo o da qualsiasi infermità o menomazioni gravi permanenti;
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a5) per gli infortuni occorsi in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazione di particelle atomiche;
a6) a seguito di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
a7) per gli infortuni occorsi in occasione di atti di guerra, insurrezione, di occupazione militare, di invasione.
b) Persone non assicurabili (per garanzie al paragrafo 2.8 e 2.9)
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza,
A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche celebrali, forme maniaco-depressive, disturbi schizofrenici, stati o disturbi paranoidi. L’assicurazione cessa dal momento in cui si è manifestata una delle predette alterazioni patologiche e l’Impresa si impegna a rimborsare all’assicurato la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
c) Criteri di indennizzabilità
L'impresa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al successivo paragrafo d) sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
d) Invalidità Permanente
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica- anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio. L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali di valutazione stabilite dalla tabella al DPR
n. 1124 del 30/06/65 (INAIL) e successive sue modificazioni, con rinuncia da parte degli assicuratori all’applicazione della franchigia relativa, prevista dalla legge stessa e con l’intesa che l’indennizzo verrà effettuato in capitale e non in forma di rendita. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un arto o di un organo viene considerata come perdita anatomica dello stesso. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più arti o organi è prevista l'applicazione di un percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente Totale. Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di invalidità previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro valgono per l'arto superiore sinistro e viceversa. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella citata tabella, l'indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.
e) Modalità di valutazione del danno
Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dal paragrafo c) sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o in caso contrario dal Consiglio dell'Ordine dei Medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato o al luogo di
residenza del Mandatario. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per la metà delle spese e competenza per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
f) Franchigia assoluta per invalidità permanente
A parziale deroga del paragrafo d) è stabilito che: sulla somma assicurata di € 35.000,00 per invalidità permanente pari o inferiore al 15%, non è dovuto alcun indennizzo; per invalidità superiore al 15%, l'indennizzo viene liquidato solo per l’aliquota dì invalidità permanente eccedente il 15%.
Art. 2.10 Cliente Soddisfatto o Dealer Xxxxxxxxxx
Nel caso in cui il cliente del contraente restituisca per qualunque motivo un veicolo, nuovo o usato, acquistato da meno di 30 giorni (per il computo dei giorni si prende in considerazione la data di fattura ed i 30 giorni successivi) e che abbia percorso meno di 1.000 km, il contraente riceverà un indennizzo pari al 20% del prezzo di acquisto in fattura, comprendendo nella base di calcolo anche quanto pagato dal cliente per costi e spese di immatricolazione iva inclusa, esclusi altri costi aggiuntivi quali assicurazioni, estensioni di garanzia, spese per finanziamenti o per adesioni a programmi di postvendita. Nel caso di restituzione di veicolo per la compravendita del quale il cliente abbia ceduto una propria auto usata, valutata ai fini del minor prezzo pagato dal cliente per il veicolo in copertura, la base di calcolo dell’indennizzo comprenderà anche tale valutazione.
E’ indispensabile che il cliente riacquisti un nuovo veicolo, analogo o di categoria superiore a quello restituito.
Sono esclusi dalla copertura veicoli adibiti a taxi, veicolo destinati a autoscuola, veicoli venduti a corrieri o usati per consegne; veicoli destinati a noleggio a terzi; veicoli usati per competizioni o rally su strada o fuori strada; veicoli immatricolati dal contraente.
La garanzia è soggetta al limite di risarcimento di 10.000,00 Euro.
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a) Premio
Il premio convenuto è unico per tutta la durata della copertura, indipendente dal valore della fattura o del veicolo o della localizzazione del rischio.
b) Data di attivazione e durata della garanzia
La garanzia di ogni applicazione ha effetto dalla data della fattura e cessa dopo 30 giorni o al raggiungimento dei 1.000 km percorsi, purché ne sia stato pagato il premio.
c) Esclusioni e Limitazioni
La garanzia è valida ai fini dell’indennizzo a condizione che:
la fattura di vendita:
- sia stata emessa nei 30 gg precedenti la restituzione al contraente;
- risulti regolarmente annotata dal Contraente nel Registro delle fatture emesse (ai sensi dell’art. 23 del DPR 633/72); il Contraente:
- abbia pagato il premio nei termini previsti;
- abbia comunicato l’applicazione con le modalità previste; il veicolo:
- non abbia subito danni da circolazione o da eventi sociopolitici o naturali
- non presenti difetti di fabbricazione in serie L’Impresa non indennizza i sinistri causati da:
- atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo dell’assicurato e dei suoi famigliari conviventi;
- colpa grave dell’assicurato e dei suoi famigliari conviventi. Art. 2.11 Merce Trasportata
L’assicurazione comprende il furto della merce trasportata – di proprietà dell’assicurato o a lui affidata nell’ambito dell’attività svolta, escluso il trasporto a titolo oneroso – avvenuto congiuntamente al furto o alla rapina del veicolo sopra indicato.
L’Impresa corrisponde all’Assicurato a titolo di indennizzo 1.000,00 Euro.
a) Esclusioni e Limitazioni
La garanzia è operante a condizione che:
- la merce sia riposta all’interno del bagagliaio del veicolo;
- il veicolo sia dotato di carrozzeria rigida e munito di blocco elettromeccanico a chiave del volante o dell’accensione;
- le portiere siano chiuse a chiave e i vetri rialzati quando il veicolo rimane incustodito.
Qualora l’antifurto satellitare del quale sia stata dichiarata l’esistenza alla stipulazione dell’assicurazione non sia attivato al momento del sinistro, o non sia installato, il risarcimento dovuto è ridotto del 35%.
3. SEZIONE SINISTRI
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Art. 3.1 Avviso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza alla Direzione – Servizio Sinistri ‐ di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxx, Fax: 000 0000000, E‐Mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) entro 5 (cinque) giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.
Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità.
Denuncia della garanzia Mobilità
Il sinistro deve essere denunciato alla Compagnia entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall’assicurato della quale è richiesto il rimborso.
Obblighi in caso di sinistro garanzia Kasko Pneumatici
Al fine di poter ottenere il rimborso/l’indennizzo delle spese di sostituzione o riparazione del pneumatico, le richieste circa l’esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione in originale/copia conforme all’originale.
Denuncia della garanzia Malus Protetto
Alla denuncia di Xxxxxxxx deve essere allegata, pena la non indennizzabilità del sinistro, la seguente documentazione:
a) copia dell’attestato di rischio rilasciato dall’Assicuratore RCA (30 giorni prima, per legge, della scadenza);
b) copia della polizza RCA rinnovata entro il termine di vigenza della copertura di cui alla presente polizza;
c) originale della contabile/quietanza di incasso della polizza di cui al punto b).
Obblighi in caso di sinistro della garanzia Sinistro Protetto
In caso di sinistro, all’Assicurato è fatto inoltre obbligo di far pervenire all’Impresa la seguente documentazione:
a) modulo di constatazione amichevole (Xxxxxx XXX) (se compilato)
b) copia della denuncia di sinistro presentata alla propria assicurazione RC Auto;
c) copia della carta di circolazione;
d) dichiarazione/denuncia dalla quale sono desumibili i dati del veicolo e le generalità del conducente del veicolo non coperto da polizza RC obbligatoria.
Obblighi in caso di sinistro garanzia fattura rimborsata
d) Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’assicurato, entro 5 giorni, deve:
A. Fornire precisazioni all’Intermediario al quale è assegnato il contratto riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni;
L’assicurato deve inviare quanto segue:
B. Copia del Libretto di circolazione del veicolo rubato oggetto della fattura di cui chiede rimborso, qualora ne sia in possesso;
C. Copia della denuncia del furto o della rapina del veicolo alle competenti Autorità;
D. Copia della fattura oggetto di rimborso;
E. Dichiarazione di detraibilità o indetraibilità dell'IVA.
Obblighi in caso di sinistro garanzia Mini Collisione
In caso di sinistro, l’Assicurato dovrà inoltrare all’Intermediario i seguenti documenti:
• Modulo di constatazione amichevole (Modulo CAI);
• Copia della denuncia di sinistro presentata alla propria assicurazione RC;
• Copia del libretto circolazione;
• Copia della fattura pagata per la riparazione del danno al proprio veicolo
Obblighi in caso di sinistro garanzia grandine
In caso di sinistro l’assicurato, entro 5 giorni, deve:
X. Presentare denuncia scritta all’Autorità competente (Carabinieri, Polizia, ecc.).
SEZIONE SINISTRI pag.2 di 4
B. Fornire precisazioni all’Intermediario al quale è assegnato il contratto riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni.
L’assicurato deve inviare quanto segue:
1. copia della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. copia della denuncia di sinistro presentata alla propria assicurazione CVT; in assenza, copia della polizza RC Auto e dichiarazione che non è stata sottoscritta una copertura CVT;
3. copia della fattura di acquisto dell’autoveicolo assicurato;
4. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
6. dichiarazione sottoscritta dall’assicurato indicante se è un soggetto in grado di recuperare l’IVA sull’autoveicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72;
7. copia dell’indennizzo ricevuto dalla propria assicurazione CVT.
L’assicurato non deve provvedere a far riparare l’autoveicolo prima che il danno sia stato accertato dall’Impresa, salvo le riparazioni di prima urgenza.
In caso di sinistro verificatosi all’estero l’assicurato deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.
Danno parziale garanzia grandine
Non dovranno essere effettuate riparazioni dell'autoveicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), nei 10 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso dell’Impresa. Trascorso il termine di 10 giorni, l’assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione dell’Impresa i residui e le tracce del sinistro (fotografie e pezzi sostituiti).
Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza dell'autoveicolo (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l’assicurato dovrà lasciare a disposizione della società i residui e le tracce del sinistro.
L’assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.
La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui l’Impresa sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l’ammontare del costo delle stesse. In caso di riparazioni effettuate presso la rete convenzionata, la liquidazione verrà effettuata dall’Impresa direttamente alla stessa.
L’assicurato, perciò, al momento del ritiro dell’autoveicolo, rilascerà benestare per il pagamento dell’indennizzo alla Rete.
Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato, o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto all’Intermediario tramite il quale l’assicurazione è stata perfezionata entro 5 giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato o da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile.
La denuncia dell'infortunio indicherà luogo, giorno, ora e causa dell'evento e sarà corredata dal certificato medico.
Il decorso delle lesioni dovrà essere documentato da ulteriori certificati medici. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione. L'Assicurato, o in caso di morte il beneficiario, devono consentire agli Assicuratori le indagini e gli accertamenti necessari a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.
Obblighi in caso di sinistro Cliente Soddisfatto o Dealer Rimborsato
In caso di sinistro l’assicurato, entro 5 giorni dal reso, deve:
• deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza alla Direzione – Servizio Sinistri ‐ di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxx, Fax: 000 0000000, E‐Mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• fornire precisazioni riguardanti la data di restituzione, del veicolo, della fattura di compravendita;
L’assicurato deve poi inviare quanto segue:
• copia della fattura oggetto di rimborso con il dettaglio analitico delle voci di costo che la compongono;
• copia del documento di riordino di un altro veicolo sottoscritto dal medesimo cliente che ha effettuato il reso
• dichiarazione di assenza di danni del veicolo reso.
L’Assicurato dovrà offrire all’Impresa la priorità di scelta se acquistare per sé o propri fornitori, il veicolo reso. L’Impresa comunicherà entro due mesi se intende esercitare l’opzione.
Ai fini del pagamento di quanto spettante, la documentazione da inviare a Nobis Compagnia di Assicurazioni SpA dovrà essere completata con il nome e l’indirizzo della Banca alla quale il contraente desidera che sia effettuato l’accredito, il numero IBAN (formato da IT + 25 caratteri), il codice BIC/XXXXX e il nome del titolare del conto.
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Obblighi in caso di sinistro Merce Trasportata
In caso di sinistro, l’Assicurato dovrà inoltrare all’Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza alla Direzione – Servizio Sinistri
‐ di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxx, Fax: 000 0000000, E‐Mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• copia della denuncia del furto o della rapina del veicolo indicato nel certificato presentata alle competenti Autorità, nella quale sia specificata la natura della merce trasportata;
• dichiarazione che l’antifurto satellitare, se ne è stata dichiarata l’esistenza alla stipulazione dell’assicurazione, al momento del sinistro era attivo.
Art. 3.2 Riparazione del veicolo
Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie, l’Assicurato non deve far effettuare alcuna riparazione prima che Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. abbia visionato il veicolo e dato il suo consenso alla sua riparazione.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., può far eseguire, informato l’Assicurato, le riparazioni del veicolo danneggiato in strutture di propria fiducia; similmente può disporre, sempre informandone l’Assicurato, la sostituzione delle parti del veicolo che siano state rubate, distrutte o danneggiate, piuttosto che liquidare la somma dovuta ai sensi delle successive clausole.
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Art. 3.3 Pagamento dell’indennità
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponderà l’indennizzo esclusivamente all’Assicurato al netto della franchigia/ scoperto o del minimo indicato in polizza.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione/documentazione in originale/copia conforme all’originale prima di corrispondere l’indennizzo.
Il pagamento dell’indennizzo all'Assicurato, in caso di utilizzo delle strutture non convenzionate con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., avverrà esclusivamente previa autorizzazione del preventivo di spesa da parte di Nobis, giustificato da fattura, regolarmente saldata in Euro, al netto della franchigia/scoperto indicata/o in polizza, fermo il limite di indennizzo per anno assicurativo indicato. Il diritto all'indennizzo, comunque, non può essere oggetto di cessione a terzi.
Garanzia Malus Protetto
L’indennizzo dovuto dalla Compagnia a seguito della perdita pecuniaria di cui alla presente copertura assicurativa è calcolato sulla base della differenza tra il maggior premio versato al momento del rinnovo della copertura Rca e quello pagato per il periodo precedente assicurato rilevabile sulla quietanza del periodo precedente.
In nessun caso la Compagnia verserà un importo superiore a € 300,00 (Trecento Euro) per polizza.
In nessun caso la Compagnia sarà obbligata a corrispondere un indennizzo in conseguenza di Sinistri accaduti oltre il termine di durata dell’Assicurazione.
Garanzia Sinistro Protetto
Il massimale è di € 4.000,00 per sinistro e per annualità assicurata. La somma indennizzabile sarà riconosciuta direttamente alla struttura riparativa incaricata della riparazione e convenzionata con la Compagnia.
Garanzia Diaria da Ricovero da Infortunio
L’Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto all'Assicurato ai termini di polizza, dietro presentazione in originale di regolare attestato di degenza nell'Istituto di cura.
Il pagamento dell'indennità verrà effettuato a cura ultimata.
Garanzie Infortuni
L'impresa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’Art. 2.9 “Infortunio Conducente” paragrafo c) sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. L'impresa, ricevuto il certificato medico di guarigione e compiuti gli accertamenti del caso, liquida l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione agli interessati ed, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 10 giorni dal ricevimento della quietanza debitamente sottoscritta dall’Assicurato/Contraente.
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Art. 3.4 Ricorso all’arbitrato irrituale
Eventuali controversie relative a differenti interpretazioni delle clausole contrattuali o sulla entità dell’indennizzo posso essere risolti direttamente tra le parti ovvero, quando una delle Parti lo richieda, attraverso la nomina di periti effettuata rispettivamente dall’Assicurato e dalla Compagnia. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione risiede l’Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione, presa a maggioranza di voti, è vincolante per le Parti, anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali. L’Arbitrato irrituale non preclude all’Assicurato la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
La città, sede di svolgimento dell’arbitrato, sarà quella più vicina al luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato.
4. SEZIONE ASSISTENZA STRADALE (operante esclusivamente se richiamata sul modulo di polizza)
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PREMESSA
L’Impresa per l’erogazione delle prestazioni di assistenza si avvale di una Struttura Organizzativa esterna.
L’Impresa per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di FILO DIRETTO SERVICE SPA con sede in Agrate Brianza (MB) (Centro Direzionale Colleoni – Via Paracelso n. 14).
Filo diretto Service Spa è una società erogatrice di servizi integrati che dispone di propria Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, in possesso, tra gli altri, dei requisiti di cui al decreto del Ministero dell'Industria N. 19290 del 29.02.1992.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
ASSICURATO
Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso.
Per le sole prestazioni “spese di albergo” e “rientro nella residenza o proseguimento del viaggio”, sono compresi anche i trasportati presenti nel veicolo al momento del sinistro.
CENTRO CONVENZIONATO
La carrozzeria/officina che ha sottoscritto specifica convenzione con la Struttura Organizzativa o con Nobis.
ESTERO
La garanzia assistenza vale per il territorio dei seguenti stati: Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (zona Europea).
FURTO
È il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
IMPRESA
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
INCENDIO
È la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
INCIDENTE
Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
INFORTUNIO
Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, connesso con la circolazione del veicolo.
PRESTAZIONE
L’Assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.
RAPINA
È il reato, previsto all’art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
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SINISTRO
Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura di FILO DIRETTO SERVICE SPA con sede Sociale in Agrate Brianza – Centro Direzionale Colleoni – Via Paracelso n.14, costituita da: sistemi, reti, responsabili e personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l’Impresa provvede, per incarico di quest’ultima al contatto telefonico con l’assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell’Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
VEICOLO
Autovettura a uso privato, motoveicolo, autocaravan, autocarro di peso complessivo fino a 3,5 T e di altezza non superiore ai 3 metri.
Art. 4.1 Oggetto della garanzia
In forza di una specifica convenzione stipulata tra l’Impresa e FILO DIRETTO SERVICE SPA, in caso di sinistro sono garantite all’Assicurato le prestazioni di Assistenza indicati nell’articolo 4.2. In caso di sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvederà all’erogazione delle prestazioni o fornirà le istruzioni del caso.
Art. 4.2 Prestazioni di assistenza
La Società eroga in favore dell’Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di incidente, incendio, furto (anche tentato o parziale), eventi sociopolitici o eventi naturali. Le prestazioni dovute ad esaurimento batteria, mancato avviamento, mancanza di carburante ed errato rifornimento sono prestate unicamente per le garanzie depannage e quick service.
Soccorso stradale
In caso di incidente, incendio, furto di parti del veicolo, ritrovamento dopo furto totale, tentativo di furto, eventi sociopolitici, eventi naturali e guasto, la Struttura Organizzativa provvederà:
• senza oneri a carico dell’Assicurato, al traino del veicolo fino al più vicino punto di riparazione della rete convenzionata NOBIS se nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro, altrimenti il veicolo verrà trasferito fino all’officina convenzionata con FILO DIRETTO più vicina o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino.
• senza oneri a carico dell’Assicurato, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di sua fiducia nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro. Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico dell’assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.
A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento.
Nel caso il soccorso stradale avvenga all’estero la destinazione sarà il punto più vicino della Casa Costruttrice e il deposito del soccorritore intervenuto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi dell’assistenza fino ad un importo massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento per le richieste di assistenza all’estero.
Dépannage
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per mancanza di carburante, errato rifornimento, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, alla riparazione sul posto mediante interventi di riparazione non superiori ai 30 minuti e che consentano al veicolo di ripartire. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio e del carburante.
Quick Service
Nel caso in cui l’intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma il veicolo abbia subito danni che a parere del soccorritore sono riparabili nel tempo massimo di 2 ore, la struttura Organizzativa, d’intesa con l’assicurato, s’impegna a proseguire la riparazione presso un’officina convenzionata mettendo a disposizione la struttura e le risorse necessarie per la riparazione del veicolo. Tutti i costi della riparazione (manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo) restano a carico dell’assicurato.
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Assistenza telefonica alla compilazione CAI
A seguito di soccorso stradale, l’Assicurato potrà richiedere informazioni relativamente a consulenze per incidenti stradali e modalità burocratiche inerenti la compilazione della Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro (“modulo blu”).
Autovettura sostitutiva
In caso di incidente, incendio, tentativo di furto, guasto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempari della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 3 giorni.
In caso di furto, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 7 giorni a seguito della presentazione della denuncia di furto alle competenti autorità.
La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo di moto, roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.
Servizio informazioni sul traffico
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).
L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative alla percorribilità della rete stradale e autostradale italiana.
Servizio informazioni meteo
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).
L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni sulla situazione meteo in Italia e all’estero.
Servizio Informazioni turistiche
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).
L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative al paese nel quale intende recarsi quali:
- documenti necessari per l’ingresso nel paese e visto richiesto;
- formalità valutarie;
- situazione socio politica del paese;
- indirizzo delle Ambasciate/Consolati all’estero.
Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell’assicurato
Spese di albergo
In caso di incidente, incendio, furto, guasto, qualora si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata, la Centrale Operativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 300,00 IVA inclusa per evento. La prestazione verrà erogata se il sinistro ha luogo ad almeno 50 km dal comune di residenza dell’assicurato.
Rientro o prosecuzione del viaggio
In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km di distanza dal comune di residenza dell’assicurato in seguito a furto, incidente e incendio i cui tempi necessari alla riparazione siano di almeno 3 giorni, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il rientro o la prosecuzione del viaggio dell’assicurato e degli eventuali passeggeri (fino al massimo previsto dal libretto di circolazione dell’autoveicolo assicurato) in treno ovvero, se il viaggio supera le 8 ore, in aereo (classe turistica) fino ad un massimo di € 500,00 IVA inclusa se accaduto in Italia e di € 1.000,00 IVA inclusa se accaduto all’estero.
Servizio taxi
A seguito di soccorso stradale, l’Assicurato potrà richiedere una corsa taxi dal luogo d’immobilizzo del veicolo fino all’officina di destinazione oppure, nel caso il veicolo debba essere trattenuto in officina per le riparazioni, potrà utilizzare la corsa in taxi per raggiungere la più vicina stazione di noleggio, la stazione ferroviaria o l’aeroporto.
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La Struttura Organizzativa prende a carico il costo della corsa in taxi fino ad un massimo di € 50,00 IVA inclusa per evento.
Demolizione del veicolo in Italia
La Struttura Organizzativa è invitata ad organizzare, su richiesta dell’assicurato, la demolizione del veicolo a seguito di un incidente da circolazione, guasto o ritrovamento a seguito di furto.
La Struttura Organizzativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano. La Società tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico
Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto
In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km dal comune di residenza dell’assicurato a seguito di guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e restasse immobilizzato sul posto per oltre 36 ore in Italia, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’assicurato un biglietto di sola andata in treno ovvero, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica) per consentire il recupero del veicolo dopo le riparazioni o il ritrovamento. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico anche le eventuali ulteriori spese necessarie di trasporto (taxi) per raggiungere il veicolo ritrovato fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro.
Rimpatrio del veicolo dall’estero
In caso di guasto, incidente, incendio, ritrovamento a seguito di furto avvenuti all’estero, qualora il veicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizzerà e terrà a proprio carico il trasporto del veicolo fino all’officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato fino ad un massimo di € 1.000,00 IVA inclusa per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del veicolo, il costo degli eventuali diritti doganali e degli accessori del veicolo eventualmente rubati prima dell’arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa restano a carico dell’Assicurato.
Abbandono legale all’estero
In caso il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.
Restano a carico dell’Assicurato i costi per le spese di custodia, la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso
Assistenza linguistica all’estero
In caso di ricovero ospedaliero o fermo, arresto, minaccia di arresto dell’assicurato per incidente, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa tramite un proprio incaricato sul posto fornisce assistenza linguistica nell’ambito delle principali lingue europee.
Art. 4.3 Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
a. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
b. Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza.
c. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni.
d. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
e. Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
f. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
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g. Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
h. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
i. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
l. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni di legge.
Art. 4.4 Obblighi in caso di sinistro
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al
Numero Verde 800 906 028
o, se dall’estero, x00 000.0000.0000
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita.
2. Nome e Cognome
3. Numero di Polizza
4. Numero di targa del veicolo
5. Modello del veicolo
6. Indirizzo del luogo in cui si trova
7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell’assistenza.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.