COMUNE DI AFRAGOLA
COMUNE DI AFRAGOLA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
CIG 8335401E7E - CPV 98380000-0
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) PER MESI 24 (ventiquattro).
INDICE | Pag. 2 |
Pag. 3 | |
PREMESSE | |
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO | Pag. 3 |
ART. 2 – MODALITA’ DEL SERVIZIO | Pag. 4 |
ART. 3 – SERVIZI AGGIUNTIVI E PROPOSTE MIGLIORATIVE OFFERTE DAI | Pag. 6 |
CONCORRENTI | |
ART. 4 – DURATA DELL’APPALTO | Pag. 8 |
ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | Pag. 8 |
ART. 6 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - | Pag. 12 |
ART. 7 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO | Pag. 12 |
ART. 8 – MODALITA' DI AFFIDO DEI CANI | Pag. 16 |
ART. 9 – APERTURA AL PUBBLICO - | Pag. 17 |
ART. 10 – IMPORTO A BASE D’ASTA E CORRISPETTIVO DELL’APPALTO - | Pag. 17 |
ART. 11 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE | Pag. 18 |
ART. 12 – SPESE A CARICO DEL GESTORE - | Pag. 18 |
ART. 13 – ULTERIORI ORDINATIVI | Pag. 19 |
ART. 14 – REVISIONE DEI PREZZI | Pag. 19 |
ART. 15 – CAUZIONE | Pag. 19 |
ART. 16 – SVINCOLO CAUZIONE | Pag. 19 |
ART. 17 – SUBAPPALTO | Pag. 19 |
ART. 18 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI | Pag. 20 |
FLUSSI FINANZIARI | |
ART. 19 – CONTRATTO | Pag. 20 |
ART. 20 – INADEMPIENZE E PENALITA' | Pag. 20 |
ART. 21 – CONTROVERSIE | Pag. 21 |
ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | Pag. 21 |
ART. 23 – NORME FINALI | Pag. 22 |
PREMESSE
Il Comune di Afragola deve svolgere sul proprio territorio di competenza gli atti e gli adempimenti ad esso demandati dalle vigenti normative in materia di tutela degli animali, quali prevenzione del randagismo, ricovero e mantenimento a tempo indeterminato dei cani randagi e/o vaganti catturati dopo il periodo di sequestro sanitario, previa costruzione di nuovi canili, risanamento di quelli già esistenti, attraverso affidamento del servizio con gestori di strutture idonee presenti sul territorio.
E’ indispensabile garantire il mantenimento e la cura dei cani dopo il sequestro sanitario di competenza dell'ASL NAPOLI 2, così come stabilito dalle leggi vigenti ed in particolare dal
D.P.R. 320/54, dalla Legge 281/91, dalla L.R. 33/2009 e dalle successive modifiche ed integrazioni in materia.
E’ altresì indispensabile garantire il mantenimento e la cura dei cani provenienti da privati per comprovate motivazioni o temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per assenza forzosa del proprietario o del detentore o affidati dall’Autorità Giudiziaria
Il Comune di Afragola procede alla gara per l’affidamento del servizio di custodia e cura dei cani vaganti e randagi rinvenuti sui territori di competenza e di gestione delle attività connesse e finalizzate al contenimento del fenomeno del randagismo.
ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO –
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di custodia e ricovero cani randagi in apposito rifugio, ai sensi dell’art.2 della Legge 281/91.
Esso consiste nell’espletamento del servizio di ricovero, custodia, vitto, assistenza sanitaria ordinaria e straordinaria compreso le cure per la leishmaniosi canile e sterilizzazione, trasporto ed incenerimento dei cani deceduti o abbattuti e quant’altro appresso indicato composto da una media annuale di circa n.130 cani (in parte già acquisiti dal Comune di Afragola ed attualmente ospitati presso il rifugio della Società Pineta S.R.L.S. di Torre del Greco ).
I posti - cane che eventualmente dovessero rendersi disponibili a seguito di decessi degli animali ospitati, dovranno rimanere a disposizione del Comune di Afragola, che potrà utilizzarli con ulteriori cani randagi accalappiati sul territorio.
All’impresa aggiudicataria verrà richiesto il trasferimento dei cani dalle strutture ove sono attualmente ospitati, fino al proprio rifugio, con l’obbligo di provvedervi secondo le modalità e condizioni appresso indicate. Della predetta operazione di trasferimento, da effettuarsi nell’arco di dieci giorni successivi al conferimento dell’incarico, sarà redatto apposito verbale alla presenza di un funzionario dell’amministrazione comunale all’uopo designato.
I costi per il trasferimento dei cani dal rifugio della ditta attualmente affidataria del servizio presso i rifugi della ditta aggiudicataria dell’appalto sarà completamente a carico di quest’ultima ed i cani saranno trasferiti in ragione del 100% del totale dei cani attualmente custoditi.
I cani randagi una volta catturati a cura del Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario dell’ASL competente, verranno preliminarmente ospitati presso appositi locali della stessa ASL per la preventiva assistenza sanitaria, per le operazioni di riconoscimento, per la custodia temporanea e l’osservazione di quelli sospetti morsicatori.
Le operazioni preliminari svolte dall’ASL competente, oltre ad assolvere agli obblighi prescritti dalla Legislazione vigente, risulta fondamentale nell’organizzazione del servizio ricovero cani randagi in quanto gli stessi vengono sottoposti alle visite ed ai preliminari accertamenti di rito, nonché operazioni di tatuaggio ed interventi sanitari profilattici. Il successivo trasferimento presso il rifugio della ditta appaltatrice, qualora non effettuato dalla competente U.O. comunale e/o dell’Azienda Sanitaria (ovvero qualora la struttura della ditta aggiudicataria si trovi ad una distanza superiore a Km 35 fissata dall’ASL competente con apposita deliberazione) rimarrà a carico della medesima ditta, la quale sarà tenuta a provvedervi come appresso specificato.
ART.2 – MODALITA’ DEL SERVIZIO -
I cani catturati, nell’ambito territoriale della città di Afragola, dall’apposito servizio veterinario saranno trasportati presso appositi locali dell’ASL competente a cura ed a spese della medesima asl per il prescritto periodo di osservazione. Successivamente, al termine di tale periodo, nel caso non siano stati reclamati o adottati, saranno trasferiti presso la struttura della Ditta appaltatrice.
Gli interventi di trasporto, qualora richiesti alla ditta aggiudicataria, dovranno essere espletati, entro la giornata stessa, se la chiamata avviene di mattina, ovvero entro la mattinata del giorno seguente, qualora venga effettuata nelle ore pomeridiane.
Tale servizio dovrà, comunque, essere eseguito con l’impiego di un idoneo automezzo, appositamente attrezzato per il trasporto dei cani accalappiati, fornito di cassoncino di lamiera, con apposita apertura a fessura o circolare, atto a contenere cani in comparti distinti. I cani affidati alla ditta appaltatrice dovranno essere fotografati ed iscritti in apposito registro, ove saranno annotati:
La data della loro presa in carico;
Gli elementi atti alla loro identificazione;
Gli interventi sanitari eventualmente necessari; Gli esami clinici praticati con i relativi risultati; Gli eventuali episodi morbosi;
La sterilizzazione con indicazione della data dell’evento.
In caso di decesso, dovrà essere indicata la data e le cause e le carogne dovranno essere trasportate ad un inceneritore autorizzato, con il quale la ditta aggiudicatrice dovrà dimostrare di aver stipulato, a proprie spese, apposito contratto, per una durata pari a quella del presente appalto. Analogo trattamento dovrà essere previsto per i cani abbattuti, ai sensi della Legge 281/91.
In caso di affidamento a privati che offrano sufficienti garanzie di buon trattamento, dovranno essere specificate, oltre alla data, le generalità dell’affidatario ovvero la ragione sociale, qualora si tratti di enti o associazioni protezionistiche , zoofile e animaliste, ai sensi della L.R. n. 16/2001.
E’ facoltà dell’Ente appaltante far eseguire controlli e ispezioni in ordine alla regolarità di quanto riportato nel registro di cui sopra mediante veterinario convenzionato o personale appositamente incaricato.
Ferme restando le competenze del servizio veterinario dell’ASL territoriale, che dovrà assicurare l’assistenza veterinaria e gli interventi sanitari ad essa attribuiti dalle leggi attualmente vigenti in materia, la ditta appaltatrice dovrà, comunque, assicurare nel rifugio la periodica presenza di un medico veterinario, per la prestazione degli interventi che non competono alla ASL o che, per una qualsiasi ragione, non dovessero essere assicurati dagli organi istituzionali.
In ogni caso, le visite al canile da parte dei veterinari dell’ASL competente, ovvero da parte dei funzionari ispettivi e del veterinario convenzionato del Comune, dovranno essere consentite in qualsiasi momento.
La Ditta aggiudicataria al fine di garantire la consegna dei cani catturati sul territorio e da dare in affidamento, deve assicurare l’apertura del proprio canile, “24 al giorno”.
La ditta aggiudicataria dovrà essere fornita di aree e locali destinati alla custodia dei cani, comprendenti zone recintate all’aperto e box in numero e misure adeguate all’animale, conformemente alle prescrizioni delle leggi in materia vigenti, in maniera tale che gli animali non possano arrecarsi danno tra loro.
La struttura dovrà essere dotata, altresì dei requisiti idonei, per quanto concerne gli ambienti adibiti alla preparazione dei cibi, gli ambulatori e la sala tolettatura.
La ditta appaltatrice provvederà a mantenere i cani accalappiati e sosterrà tutte le spese di gestione e quelle necessarie per l’alimentazione dei cani ospitati, con alimenti adeguati per quantità e qualità, adeguati alla specie, all’età ed alle condizioni fisiologiche dell’animale anche in ottemperanza ad eventuali prescrizioni del Servizio veterinario o del veterinario convenzionato.
Consentire agli animali condizioni compatibili alle loro esigenze rimuovendo giornaliermente le deiezioni solide ed i residui di quelle liquide.
Dovranno essere assicurate tutte le operazioni di pulizia giornaliera e disinfezioni periodiche dei locali, aree, box, furgoni ed attrezzature.
La struttura dovrà essere in regola con i permessi e le autorizzazioni prescritti dalla Legislazione vigente, ivi comprese le norme che disciplinano lo smaltimento della acque di lavaggio reflue e di tutti i rifiuti; essa assumerà a proprio carico anche la responsabilità verso terzi derivante dai cani custoditi, dal personale e dai mezzi impiegati per l’espletamento del servizio stesso sollevando, pertanto, il Comune dalle predette responsabilità.
La Ditta aggiudicataria, a propri carico, provvederà alla sterilizzazione dei cani affidati. Inoltre provvederà a trasportare i cani deceduti catturati sul territorio del Comune di Afragola, presso idoneo inceneritore autorizzato al fine di favorire l’incenerimento della carogna, previo aver provveduto ad assolvere a tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dal presente Capitolato.
Art. 3 – SERVIZI AGGIUNTIVI E PROPOSTE MIGLIORATIVE OFFERTE DAI CONCORRENTI
Le attività di seguito elencate sono considerate prestazioni aggiuntive, ovvero migliorative rispetto a quanto sopra descritto. Ogni concorrente sarà chiamato a presentare un progetto (che costituirà l’offerta tecnica) nel quale indicherà le proposte migliorative offerte, sulla base di quanto di seguito indicato.
Alle offerte tecniche presentate saranno attribuiti i punteggi secondo le modalità specificate nel successivo art. 11.
1. Promozione affidamento (punteggio max 20)
Il concorrente dovrà presentare una proposta tecnica che illustri come intende promuovere ed attivare l’affido, attraverso uno studio ed una analisi preliminare degli animali presenti volto ad individuare - nel caso di richiesta di adozione - un proprietario idoneo che andrà supportato ed affiancato nella scelta e nella gestione iniziale del cane. E’ auspicabile la collaborazione con veterinari comportamentalisti allo scopo di verificare eventuali disturbi e definire le modalità di gestione e di educazione più adatte per il miglioramento del comportamento dei cani, al fine di favorire le adozioni, con particolare attenzione per i cuccioli, i soggetti ad aggressività non controllata o con problemi di ordine sanitario
Particolare cura dovrà essere prestata alle modalità di affido che dovranno essere gestite da personale (anche volontario) competente e con la supervisione del Direttore Sanitario. Dovrà essere garantito sostegno e supporto alla famiglia adottante in caso di eventuali criticità.
Dovrà altresì essere prevista una attività di promozione degli affidi, anche attraverso la pubblicizzazione di tale possibilità e attraverso l’organizzazione di eventi, corsi e stages di varie tipologie, in collaborazione con il Comune, volti a valorizzare adeguatamente la struttura, il servizio e l’impegno per la protezione degli animali;
2. Adozioni a distanza (punteggio max 5)
Impegno del concorrente a garantire la possibilità di attuazione delle adozioni a distanza per coloro che manifestano la volontà di prendersi cura di un ospite del canile rifugio, collaborando anche alle spese di mantenimento e mettendo a disposizione spazi adeguati per consentire agli affidatari di intrattenersi con i cani affidati. Dovranno essere altresì consentiti, in caso di persone
adottanti che offrano le adeguate garanzie, incontri al di fuori dalla struttura (in presenza di opportune coperture assicurative) in specifiche aree identificate e chiuse.
3. Accoglienza dei cittadini ed attività di comunicazione (punteggio max 10)
Il concorrente dovrà presentare una proposta tecnica che specifichi come intende realizzare l’obiettivo di seguito individuato:
Attivazione, per almeno 7 ore al giorno, di un punto informativo telefonico presidiato a disposizione di cittadini, scuole, volontari, ecc. e finalizzato alla divulgazione delle attività del Canile. Nelle rimanenti ore dovrà essere attiva una segreteria telefonica finalizzata alla divulgazione delle attività del canile ed alla ricezione di tutte le segnalazioni da parte dei cittadini attinenti con il servizio in oggetto.
4. Presidio di emergenza (punteggio max 10)
Il concorrente dovrà presentare una proposta che illustri le modalità con le quali intende garantire la reperibilità di personale per eventuali situazioni di emergenza che si potrebbero verificare nel territorio comunale di Afragola, ad esempio, il trasporto presso la struttura di cani di proprietà ceduti al canile per particolari situazioni di criticità ed emergenza del proprietario.
5. Progetti didattici presso le scuole e corsi di educazione di base (punteggio max 5)
Il concorrente dovrà presentare una proposta che illustri le modalità con le quali intende attivare:
a) progetti didattici presso le scuole, finalizzati al miglioramento della comprensione e del rapporto con gli animali;
b) corsi di educazione di base per i proprietari e per i loro cani, finalizzati all’instaurazione del giusto rapporto uomo/cane ed alla risoluzione delle problematiche legate alla cattiva gestione dell’animale.
6. Ampliamento dell’orario di apertura al pubblico (punteggio max 20)
Il concorrente dovrà presentare una proposta per l’apertura della struttura al pubblico che preveda l’apertura sia al sabato che alla domenica che nelle eventuali festività infrasettimanali e per un periodo giornaliero superiore alle 4 ore minime previste dall’art. 6.
Si sottolinea che le prestazioni aggiuntive come sopra previste non dovranno comportare ulteriori oneri per l’amministrazione (per cui i costi s’intendono interamente a carico dell’offerente, ovvero, ove previsto, a carico del privato che beneficia del servizio).
ART.4 – DURATA DELL’APPALTO -
L’appalto avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di affidamento, che potrà avvenire anche precedentemente alla stipula del contratto, dall’efficacia della determinazione di aggiudicazione, sotto le riserve di legge. Alla scadenza contrattuale i cani ospitati presso la struttura appartenente alla ditta aggiudicataria del presente appalto, saranno affidati a nuovo contraente, nel caso si tratti di ditta diversa, ovvero saranno presi in carico dal canile pubblico, nel caso sia stato costituito.
L’Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di interrompere, con recesso unilaterale da parte della stazione appaltante, qualora venga realizzato un canile municipale dal Comune di Afragola prima della scadenza naturale del contratto e con impegno della stessa ditta di trasferire a proprie spese tutti i cani della stessa ditta al canile
municipale del comune di Afragola, in caso di cambiamenti della legislazione vigente e, in qualsiasi momento, nei casi di grave inadempienza.
ART.5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE -
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo.
Sarà ritenuto aggiudicatario il soggetto la cui offerta avrà ottenuto il punteggio più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:
1) offerta tecnica: massimo 70 punti
2) offerta economica: massimo 30 punti
L’offerta tecnica verrà giudicata in base agli elementi di valutazione indicati nella tabella di seguito riportata (per la descrizione della quale si rinvia all’articolo successivo). La tabella riporta anche il punteggio massimo attribuibile per ciascun criterio.
Nr. | Descrizione | Valore criterio | Tipologia criterio |
Criterio
1. | Promozione affidamento | 20 | Qualitativo |
SI = coeff. 1 | |||
2. | Adozioni a distanza | 5 | |
NO = coeff. 0 | |||
3. | Accoglienza dei cittadini ed attività di | 10 | Qualitativo |
comunicazione |
Qualitativo
4. | Presidio di emergenza | 10 |
5. | Progetti didattici e corsi di educazione di | 5 | Qualitativo |
base
6. | Ampliamento orario di apertura al pubblico | 20 | Qualitativo |
Ai sensi dell’art. 95, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della graduatoria delle offerte saranno effettuate attraverso l’individuazione di un unico parametro numerico finale, dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli elementi di valutazione, determinate con le modalità di seguito indicate.
a) Per i criteri di cui ai punti 1, 3, 4, 5 e 6 della tabella sopra riportata, assegnazione di un coefficiente variabile tra 0 ed 1, attribuito discrezionalmente dai singoli commissari sulla base dei criteri motivazionali specificati per ogni singolo elemento di cui al successivo art. 11 e sulla scorta della seguente scala di giudizi:
Criterio motivazionale | Valutazione discrezionale | Coefficiente |
Insufficiente | 0,0 | |
Sufficiente | 0,2 | |
Individuato per ogni singolo | Discreto | 0,4 |
elemento | Buono | 0,6 |
Molto buono | 0,8 | |
Eccellente | 1,0 |
b) Per il criterio di cui al punto 2 della tabella sopra riportata, attribuzione del coefficiente 1 al concorrente che presta il servizio richiesto ed attribuzione del coefficiente 0 al concorrente che non lo presta;
c) Successivamente si procederà a calcolare la media dei coefficienti che ogni commissario
ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio qualitativo (ovvero i criteri individuati dai punti 1, 3, 4, 5 e 6 e verrà attribuito il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionati linearmente a tale media massima gli altri valori medi.
d) Una volta stabiliti i coefficienti per i criteri, gli stessi verranno moltiplicati per i valori dei criteri, per ottenere i punteggi.
e) Si procederà alla somma dei punteggi attribuiti a ciascun “criterio”. Il risultato di tale somma costituisce il Punteggio tecnico totale attribuito a ciascuna offerta tecnica.
Per quanto riguarda l’offerta economica, il concorrente dovrà presentare una dichiarazione (redatta secondo il modello allegato al Disciplinare di gara) indicante il prezzo complessivo offerto ed il conseguente ribasso percentuale rispetto all’importo a base di gara.
Il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica è di punti 30 che sarà assegnato come di seguito indicato:
Ribasso offerto dal concorrente x punteggio max (30 punti) / Xxx xxxxxxx offerto Non sono ammesse offerte in aumento.
Nel caso in cui l’applicazione della formula comporti l’attribuzione di punteggi a più cifre decimali, verranno computati i primi due decimali, con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque.
Con riferimento agli elementi concernenti l’offerta tecnica, saranno ritenuti idonei e quindi ammessi alla fase successiva di valutazione delle offerte economiche soltanto i concorrenti che ottengano, per l’offerta tecnica complessivamente considerata un punteggio pari almeno a 40; qualora tale soglia non venga raggiunta, non si procederà alla valutazione dell’offerta economica e si considererà escluso il concorrente dalla gara.
Si precisa inoltre che:
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, con riserva di non aggiudicare;
- in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio all’Impresa che ha ottenuto il miglior punteggio per l’offerta tecnica;
- in caso di parità assoluta (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell’offerta tecnica che di quella economica) si procederà mediante sorteggio.
La gara prevede lo svincolo dell'offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
ART.6 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE -
La presente procedura viene svolta dal Comune di Afragola ai sensi del D.L. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) che ha reso facoltativo il ricorso alle Centrali di committenza, in modalità interamente telematica, così come previsto per legge, utilizzando il portale Appalti ed Affidamenti in dotazione all’Ente. A seguito dell’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e l’esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune di Afragola come indicato all’Art. I.2 del Bando disciplinare.
Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il termine fissato e con altre modalità.
ART.7 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO -
Il servizio oggetto del presente appalto è ad ogni effetto servizio pubblico e, per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato.
In caso di sospensione, abbandono o altra grave inadempienza l’Amministrazione potrà sostituirsi all’appaltatore addebitandogli le maggiori spese.
Il Comune di Afragola affida il servizio di custodia e gestione dei cani accalappiati e/o rinvenuti sul territorio di competenza, nel rispetto della vigente normativa di settore ed alle condizioni sotto elencate.
Il gestore del servizio avrà l’obbligo di :
a) prestare il servizio come di seguito descritto in via continuativa comprendendo tutti i giorni feriali e festivi.
b) ritirare e custodire (nei limiti dei posti disponibili) presso la sezione “ rifugio “ sita all’interno della struttura:
1. i cani presenti o in ingresso al canile rifugio, che devono essere correttamente identificati e registrati nell’anagrafe canina regionale come previsto dalle norme vigenti;
2. i cani accalappiati in territorio comunale, ubicato presso la struttura stessa, dopo il periodo di permanenza previsto dalla vigente normativa;
2. i cani per i quali sia stato prescritto il sequestro di rigore, in quanto morsicatori, in osservanza delle disposizioni di legge e a tempo determinato;
3. i cani rinunciati dai legittimi proprietari, per comprovate motivazioni o temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per assenza forzosa del proprietario o del detentore, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 4 e nel limite dei posti di stabulazione disponibili presso il canile.
5. Nel canile rifugio non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria. I cani introdotti, provenienti da cattura o accalappiamento, devono risultare preventivamente identificati e registrati presso il canile sanitario ed essere provvisti della certificazione attestante i trattamenti sanitari effettuati.
c) tenere un registro di carico e scarico che sarà custodito nel Rifugio, secondo le modalità concordate con il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale. Sul registro dovranno essere annotate: il n. Progressivo di ingresso, il Comune di provenienza, i dati segnaletici del cane (razza, età presunta, mantello, colore, taglia, sesso, n. di microchip o tatuaggio). E’ necessario comunicare al Comune di Afragola, l’ingresso nel canile rifugio dei cani provenienti dal canile sanitario.
In caso di cani ceduti si deve indicare la data della cessione, il motivo della cessione e le generalità del cedente.
Ogni tre mesi si dovrà comunicare al Comune ed al servizio di Medicina veterinaria dell’ASL Napoli 2 Nord il numero di ingressi, di decessi, di affidi e più in generale tutti i dati riportati nel registro.
Sul registro non sono ammesse cancellazioni o abrasioni ed ogni correzione deve essere fatta in modo da consentire la lettura dei dati errati. In caso di cessazione dell’attività o di risoluzione del contratto detto registro deve essere consegnato immediatamente al Comune. Il registro in questione
è pubblico; il gestore dovrà pertanto permetterne la consultazione a quanti ne faranno richiesta previo espletamento delle procedure di accesso agli atti presso il Comune di Afragola. Il registro dovrà essere tenuto presso il canile per tre anni dalla data dell’ultima registrazione e sarà a disposizione dell’ASL Napoli 2 Nord e del Comune per ogni controllo e/o verifica. Si dovrà altresì provvedere alla registrazione informatizzata dei dati riportati in formato cartaceo.
d) custodire i cani a tempo indeterminato, e comunque fino ad eventuale cessione in affido definitivo; agli stessi dovranno essere garantiti assistenza e ricovero come sotto precisato:
· tutti i cani in ingresso in canile rifugio, prima di essere inseriti nei box loro assegnati, dovranno essere visitati accuratamente dal Direttore Sanitario e durante la permanenza dovranno essere sotto sorveglianza e assistenza veterinaria. Il Direttore Sanitario dovrà intervenire, sia periodicamente che in emergenza, a tutela dello stato di benessere e dello stato sanitario (profilassi vaccinale, trattamenti contro i parassiti interni ed esterni, interventi terapeutici e chirurgici vari, ecc.). A tale scopo nel canile rifugio dovranno essere presenti anche alcuni box destinati ad uso infermeria/isolamento per ospitare i cani in convalescenza, pre/post-chirurgica e/o tutti i casi che i responsabili riterranno opportuno;
· saranno presenti anche box riservati ai cani con comportamenti aggressivi, altri ai cani affetti da patologie infettive, altri alle madri con cuccioli fino ai 60 giorni di età ed altri ancora ai cuccioli fino a 120 giorni di età;
· devono essere garantite le cure veterinarie, di prevenzione e profilassi, e le cure per tutte le patologie presenti al canile; dovranno essere assicurati gli interventi chirurgici, le visite dei veterinari specialisti, nonché la prescrizione e le indicazioni per la somministrazione dei farmaci necessari a garantire la salute dei cani.
· devono essere prestate le visite veterinarie periodiche, con frequenza da definire da parte del responsabile della struttura in funzione delle condizioni di salute dei singoli ospiti, con verifica dello stato di benessere degli animali inclusa la verifica del corretto rapporto superficie box/numero cani ospitati ed adeguata compatibilità dei soggetti, preferibilmente di sesso diverso devono essere garantite cure adeguate ai soggetti aggressivi e/o problematici avvalendosi della consulenza di Medici Veterinari comportamentalisti, e addestratori professionali per il recupero dei soggetti con l’obbiettivo di rendere possibile l’affido degli animali stessi.
· ogni soggetto dovrà avere una propria cartella clinica/sanitaria - comportamentale, dove saranno indicati, come riportato dal registro anagrafico, i dati anagrafici del cane, i passaggi di proprietà, gli affidi, ecc. e tutti gli interventi sanitari clinici/chirurgici eseguiti con annesso spazio per scheda comportamentale.
· l’eventuale eutanasia dei cani custoditi è prevista secondo le modalità della vigente legislazione e potrà avvenire soltanto per i soggetti gravemente malati e non più curabili e per evitare sofferenze all’animale stesso. La decisione è strettamente in capo al Direttore Sanitario del canile. Notizia del decesso dovrà essere comunicata al Comune ed all’ASL Napoli 2 Nord entro le 24 ore dal verificarsi dell’evento.
· nel caso di decessi improvvisi, e/o dubbi, si dovrà richiedere all’ Istituto Zooprofilattico di effettuare l’autopsia.
· il nutrimento, fornito quotidianamente, dovrà essere, nella quantità e qualità, adeguato alla taglia, all’età ed alle condizioni fisiologiche dell’animale, secondo le indicazioni del Direttore Sanitario di cui al successivo punto f). Si dovrà avere cura affichè il cibo non geli d’inverno e non irrancidisca d’estate. Deve essere assicurata ininterrottamente la disponibilità di acqua potabile;
· la pulizia ed il lavaggio dei box devono essere effettuati giornalmente utilizzando, nei mesi invernali, idoneo sistema affinché il pavimento dei box sia adeguatamente asciutto. Si dovranno attuare tutte le idonee misure per non traumatizzare i cani durante le suddette operazioni e garantire nel contempo le operazioni degli addetti alla pulizia;
· devono inoltre essere eseguite periodiche/frequenti disinfezioni, disinfestazioni e deve essere previsto un piano di derattizzazione eseguito da ditta specializzata, tenendo un’adeguata tracciabilità delle operazioni attuate, per garantire le opportune verifiche da parte degli organi di controllo. Specifica ed accurata pulizia con utilizzo di idropulitrice e disinfezione deve essere effettuata all’uscita definitiva di un animale e prima dell’immissione di un altro soggetto. In particolare durante le stagioni calde devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci secondo necessità.
· si dovrà garantire un adeguato periodo giornaliero di sgambamento ad ogni animale presente nella struttura.
e) dotare la struttura di un manuale di autocontrollo delle procedure e delle le attività di verifica dell’efficienza della gestione;
f) nominare un Direttore Sanitario, che sarà responsabile delle operazioni elencate nei confronti del Comune è sarà individuato in accordo con il Comune e con l’Ordine dei Medici Veterinari. Il Direttore Sanitario sarà altresì responsabile dell’armadietto dei farmaci ed in generale della modalità d’uso e di conservazione di tutti i presidi medici all’interno della struttura, che saranno accessibili esclusivamente allo stesso Direttore ed al personale da lui designato. Esso dovrà altresì garantire una presenza minima presso il canile rifugio pari a due volte a settimana per un totale di 5 ore e dovrà essere reperibile per ogni eventuale emergenza o necessità che sarà segnalata dallo stesso gestore. Dovrà inoltre avvalersi di cliniche o strutture veterinarie e di mezzi diagnostici adeguati necessari a garantire le cure necessarie agli ospiti della struttura.
g) provvedere allo stoccaggio temporaneo delle carcasse degli animali di provenienza dal Comune di Afragola, in impianto di transito allocato presso la struttura ed autorizzato ai sensi del Regolamento (CE) 1774/2002. Dovrà inoltre tenere un apposito registro di carico e scarico, da custodire presso l’impianto, per annotare i casi di morte, con indicazione della data e delle cause del decesso degli animali e della consegna alla ditta specializzata incaricata dello smaltimento delle carcasse. Il gestore dovrà altresì provvedere allo smaltimento delle carcasse secondo le modalità di legge, avvalendosi di ditta specializzata ed autorizzata.
ART. 8 – MODALITA' DI AFFIDO DEI CANI -
I cani catturati non identificati e non reclamati entro il termine di 60 giorni dalla cattura divengono di proprietà del Comune e possono quindi essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni di volontariato o protezioniste. Il periodo di 60 giorni indicato deve consentire al veterinario di verificare l'effettivo stato di salute e permettere agli eventuali proprietari di rientrarne in possesso. Il cane potrà, però, essere dato in affido temporaneo anche prima della sopraccitata scadenza e sarà ceduto definitivamente solo dopo di essa
Gli animali di età non inferiore ai 60 giorni potranno essere affidati gratuitamente a privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento e che non abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali, eventualmente anche previo controllo pre-affido da parte di personale incaricato dal gestore.
Il canile non potrà affidare più di due cani nel corso di un anno alla stessa persona fisica. In caso di richiesta di più cani in tempi differenti si dovrà accertare lo stato degli animali precedentemente affidati.
L’affido sarà disposto mediante compilazione della “Scheda d’affido”, redatta in conformità alle disposizioni di legge ed in accordo con il servizio di medicina veterinaria dell’ASL Napoli 2 Nord, sottoscritta dall’affidatario al quale verrà fornito anche il libretto sanitario indicante le vaccinazioni ed i trattamenti sanitari a cui il cane è stato sottoposto. L’affidatario si impegna a mantenere il cane in buone condizioni igienico-sanitarie e di salute ed a permettere lo svolgimento di controlli post affido
da parte di personale del Comune o delle associazioni animaliste appositamente autorizzate dal Comune o dal veterinario incaricato dal Comune e dall’ ASL Napoli 2 Nord. Ove sia accertato il mancato rispetto dei suddetti obblighi, l’animale deve essere riconsegnato al canile.
ART. 9 – APERTURA AL PUBBLICO -
Il canile Rifugio dovrà essere aperto al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, compresi il sabato o la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno, al fine di favorire la riallocazione degli animali presso nuovi proprietari, così come previsto dalla L.R. 33/2009. Pertanto, in detti orari di apertura al pubblico, dovrà essere garantita la presenza di adeguate figure competenti in materia di affido.
ART.10 – IMPORTO A BASE D’ASTA E CORRISPETTIVO DELL’APPALTO -
L’importo a base d’asta quale costo unitario giornaliero per ogni caso, per il servizio di ricovero, custodia vitto assistenza sanitaria ordinaria e straordinaria, trasporto ed incenerimento cani deceduti o abbattuti e quant’altro previsto dai precedenti e successivi articoli è di € 2,10/die, oltre Iva come per legge per una spesa presunta di € 199.290,00 oltre Iva 22% per l’intero periodo dell’appalto stimata come segue: costo giornaliero x n.giorni di effettiva presenza al rifugio, media annuale di circa 130 cani.
Per i cuccioli nati da cagne gravide all’atto dell’accalappiamento partoriti durante il ricovero verrà corrisposta, per i primi 50 giorni successivi alla nascita la metà della retta giornaliera e solo dopo il 50° giorno sarà riconosciuta alla ditta, per i cani neonati l’intera quota di mantenimento.
Per i cuccioli concepiti durante il ricovero non verranno riconosciuti alla ditta appaltante i costi di mantenimento e ricovero che rimarranno a suo totale carico.
Alla fine di ciascun mese la ditta appaltatrice farà pervenire al comune apposita fatture con prospetto riepilogativo, con l’indicazione:
Del numero di interventi di trasporto effettuati nel corso del mese con allegata disposizione scritta dal competente ufficio comunale.
Del numero di animali ospitati nella struttura e del numero di giorni di effettiva presenza nella stessa di ognuno di essi quali risulteranno dal registro di cui all’art.2
Del numero di decessi e di carogne trasportate ad incenerimento.
In base a tale prospetto, si potrà procedere alla liquidazione dell’importo spettante con disposizione dirigenziale.
ART. 11 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE -
Il Comune valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
In caso di anomalia dell’offerta, il Comune richiederà all’offerente le giustificazioni ai sensi dell’art. 97 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
ART. 12 – SPESE A CARICO DEL GESTORE -
Sono a carico del gestore del servizio, oltre alle spese del personale, anche quelle relative ai consumi di acqua, forza motrice, gas, energia elettrica, telefoniche (I.V.A. se dovuta), nonché le imposte di concessione ove richieste e tutte le spese per il mantenimento (alimenti di qualsiasi genere etc.) degli animali ospitati secondo quanto indicato per quantità, qualità e frequenza dal Servizio Veterinario.
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a totale carico dell’Impresa, compresi i costi per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ai sensi dell’art. 34, co. 35 del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 221/2012) sono a carico del gestore le spese per le pubblicazioni di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006 e - ai sensi dell’art. 216 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 - sono a carico del gestore le spese per le pubblicazioni sulla GURI, da rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, presuntivamente quantificate in € 1.000,00 =.
ART.13 – ULTERIORI ORDINATIVI -
Se nei limiti temporali dell’esecuzione del contratto si ravvisasse la necessità di chiedere altro ricovero di cani randagi alle stesse condizioni di cui all’art.2 verrà fatta ordine di ricovero da conteggiarsi e liquidarsi a parte per un massimo del 20% dell’importo del servizio. I prezzi saranno quelli già fissati in sede di aggiudicazione della gara.
ART.14 – REVISIONE DEI PREZZI -
Non è ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi delle disposizioni di legge attualmente vigenti in materia.
ART.15 – CAUZIONE -
Il gestore, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto, sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e secondo le modalità di cui all’art.103 D.Lgs.50/2016.
Inoltre, il gestore, prima della firma del contratto, dovrà dimostrare di avere in atto adeguata copertura assicurativa – valida per tutta la durata del contratto – per:
1. RCT / RCO (Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori) propria dell’attività che viene svolta.
2. copertura degli infortuni che potessero occorrere alle persone che opereranno nell’ambito del Canile in qualità di personale, volontari, visitatori , etc…
ART.16 – SVINCOLO CAUZIONE -
Per richiedere lo svincolo della cauzione, l’aggiudicatario, risolta ogni eventuale pendenza e contestazione dovrà presentare all’Amministrazione richiesta di svincolo.
ART.17 – SUBAPPALTO -
Non ammesso, ai sensi dell’ art. 105 Suappalto del Dlgs 50/2016.
ART.18 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI -
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali la ditta dovrà ottemperare agli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010.
La stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con la ditta appaltatrice con eventuali subcontratti sia inserita, a pena di nullità dell’atto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata Legge.
ART.19 – CONTRATTO -
Il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa in modalità digitale con l’intervento del Segretario generale del Comune di Afragola, per il quale dovranno essere versati dall’impresa aggiudicataria diritti di segreteria negli importi che saranno individuati dall’Ufficio Contratti dell’Ente a seguito dell’aggiudicazione definitiva secondo le disposizioni di legge e di regolamento ed in base all’importo di aggiudicazione.
La Ditta appaltatrice si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune di Afragola ogni modificazione e/o variazione che dovesse intervenire negli assetti societari della ditta medesima e/o negli organismi tecnici ed amministrativi.
Tutte le spese relative al contratto (xxxxx, copie, registrazioni, diritti ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata restano a totale carico dell’appaltatore, senza diritto di rivalsa nei confronti del comune.
Non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Trattandosi di prestazioni rientranti nell’ambito dell’applicazione dell’IVA verrà richiesto il trattamento tributario di cui all’art.40 DPR 131/86 (tassa fissa di registro).
ART. 20 – INADEMPIENZE E PENALITA' -
Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili al soggetto gestore, questo sarà invitato a porvi rimedio entro il termine che sarà indicato dall’Amministrazione, nel rispetto delle norme contrattuali e degli obblighi di legge.
L’amministrazione, scaduto detto termine senza esito, potrà avvalersi sul soggetto gestore applicando una penale pari a € 100 per ogni evento ricadente nel seguente elenco:
1) in caso di vizi relativi alla periodica manutenzione ordinaria delle strutture/attrezzature ospitanti i cani,
2) in caso di condizioni igieniche scarse o di mancata disinfezione con scadenza almeno mensile, relativamente ai box ospitanti i cani ed a tutti i locali e alle aree comuni interne ed esterne, così come certificato dai competenti uffici sanitari (ASL NAPOLI 2 NORD);
3) in caso di mancata somministrazione quotidiana di cibo, o che lo stesso non sia della tipologia di cui al presente capitolato, acqua e/o di farmaci prescritti dal medico Veterinario;
4) in caso di mancata prevista attività di riabilitazione, cure igieniche;
5) in caso di mancata accensione di lampade riscaldanti o di mancato utilizzo di altri presidi contro il freddo;
6) in caso di mancata tenuta dei registri (entrata e uscita cani, recupero animali morti, segnalazioni cani smarriti, iscrizioni all’anagrafe canina);
7) in caso di mancata compilazione o di aggiornamento in tempo reale delle schede identificative;
8) in caso di non corretto smaltimento di qualsiasi rifiuto prodotto o presente nella struttura;
9) in caso di mancata trasmissione al competente ufficio comunale dei moduli di affido correttamente compilati;
10) in caso di mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico stabiliti;
11) nel caso di ricovero degli animali in spazi non rispondenti ai criteri strutturali stabiliti dalla normativa vigente.
Si procederà all’applicazione delle penalità su descritte previa comunicazione con raccomandata A/R ovvero tramite PEC o Fax. L’Impresa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che il gestore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il dirigente procederà alla applicazione della penalità
ART.21 – CONTROVERSIE -
Per ogni controversia è competente il Foro di Napoli.
ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali;
ART. 23 – NORME FINALI
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente Capitolato, del Bando e del Disciplinare di gara.
Per tutto quanto non previsto specificamente nei documenti su citati, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, per quanto compatibile, e in particolare a:
- Legge 14.08.1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- Legge Regionale 30.12.2009 n. 33 “Testo Unico delle Leggi regionali in materia di sanità”;
- Decreto Ministero della Sanità 14.10.1996 “Norme in materia di affidamento dei cani randagi”;
- Legge 20.07.2004 n.189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
- Disposizioni del Codice Civile.
Il Dirigente della Polizia Municipale
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