PER CONTO ED A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE SICILIANA CACCIA E NATURA & ASS. CONFEDERATE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
PER CONTO ED A FAVORE DELLA
ASSOCIAZIONE SICILIANA CACCIA E NATURA & ASS. CONFEDERATE
PREMESSA
Premesso che:
A.S.C.N & ASS. CONFEDERATE agisce nell’interesse e per conto dei propri Tesserati, garantendo l’assicurazione per il rischio Infortuni che causi la Morte, l’Invalidità Permanente, la Diaria da ricovero e la Diaria da gesso. Tali coperture operano a favore di chi sia munito d’idoneo documento di legittimazione.
La garanzia s’intende prestata per i rischi previsti dalla Legge n. 157 art. 12 dell’11/02/1992 sulla caccia e cattura autorizzata di selvatici e per la pratica sportiva nei campi di tiro a segno, tiro a volo e percorso di caccia.
A.S.C.N & ASS. CONFEDERATE si è rivolta direttamente al mercato, compagnie in grado di assicurare una copertura adeguata rispetto alle predette esigenze.
Le parti hanno individuato condizioni assicurative di reciproco gradimento.
Costituiscono parte integrante della polizza la convenzione e gli allegati che saranno stipulati nel corso del rapporto tra la Contraente e la Compagnia:
A.S.C.N & ASS. CONFEDERATE
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx (XX) Tel. 091/7099271 Telefax 091/6745236
In persona del presidente P.T.
e dalla:
Società Liguria Assicurazioni S.p.A. Xxx Xxxxxxxxxx, 00/0 – 00000 Xxxxxx (XX)
In persona del legale rappresentante P. T.
designate per brevità nel testo rispettivamente con le parole:
Contraente e Compagnia.
CONTRAENTE Società Liguria Assicurazioni S.p.A
L’Agente
CONVENZIONE
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI PER CONTO ED A FAVORE DELLA
ASSOCIAZIONE SICILIANA CACCIA E NATURA & ASS. CONFEDERATE
Art. 1 Durata e decorrenza della convenzione
La presente convenzione è stipulata con l’Associazione per la durata di anni 1 (uno), con inizio dalle ore 24:00 del 01/02/2015 al 01/02/2016 e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Art. 2 Durata e decorrenza della copertura
Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Associato hanno durata di 365 giorni (366 giorni in caso d’anno bisestile) e decorre dalle ore 24:00 del giorno d’avvenuto pagamento con bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario. L’ Associazione Sicilia Caccia e Natura dichiara, sotto la propria incondizionata responsabilità di avere attivato il Conto corrente postale n. 23919988 e che tutte le coperture assicurative verranno operate esclusivamente su tale conto.
Art. 3 Determinazione del premio e regolazione dello stesso
Il premio alla firma delle presenti polizze è determinato in Euro 1.500,00 (millecinquecento,00 Euro) per la sezione Responsabilità Civile Terzi.
Il premio sopra esposto s’intende quale minimo anticipato di polizza.
Il contraente alla scadenza trimestrale è obbligato a presentare alla Compagnia l’elenco dei nomi dei nuovi associati con specifica della data d’effetto della copertura equiparata alla data di pagamento della quota associativa. Il contraente terrà a disposizione della Compagnia gli originali dei bonifici bancari o dei bollettini postali effettuati dai singoli associati che comprovano detto pagamento e l’effetto della copertura.
La Compagnia emetterà appendice riepilogativa con allegato l’elenco degli associati con il calcolo del premio che la contraente provvederà a versare entro giorni 15 (quindici) dalla data d’emissione. Il mancato perfezionamento e pagamento della suddetta appendice ne consegue la sospensione della copertura sino alle ore 24:00 del giorno in cui il contraente provvederà a regolare detto obbligo. E’ fatto salvo il diritto della Compagnia di agire giudizionalmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione dei contratti.
Il premio minimo anticipato sopra indicato verrà dedotto dai conteggi dei premi regolati nel corso dell’anno associativo in corso con apposita appendice.
Art. 4 Foro competente – clausola arbitrale
Le controversie che dovessero insorgere fra la Contraente e la Compagnia, escluse quelle non compromettibili ad arbitri, per le quali è competente il foro di residenza o sede del convenuto o dell’Associazione Cacciatori, ovvero quello del luogo, ove ha sede l’agenzia a cui è assegnata la polizza, inerenti all’interpretazione e/o l’esecuzione e/o lo scioglimento della presente Convezione, saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle parti in contesa e il terzo con funzioni di Presidente del Collegio, dai membri nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza d’accordo dal Presidente del Tribunale del Foro d’appartenenza, il quale nominerà anche l’arbitro, della parte che non vi avesse provveduto nel termine di giorni 20 (venti) dalla richiesta fattaLe dall’altra parte, con lettera raccomandata A/R.
Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine di spese, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di procedura, ma sempre con osservanza del rispetto del principio del contraddittorio, la sede del Collegio sarà il Foro d’appartenenza.
Art. 5 Recessione del contratto
La Compagnia può recedere dal contratto d’assicurazione esclusivamente secondo quanto stabilito al precedente Art. 1 Durata e decorrenza della Convenzione.
CONTRAENTE Società Liguria Assicurazioni S.p.A
L’Agente
DEFINIZIONI GENERALI
Le Parti convengono che nel testo che segue s’intende per:
• ASSICURAZIONE Il contratto d’assicurazione.
● ASSICURATO Soggetto/i il/i cui interesse/i è/sono protetto/i dall’assicurazione. Xxxx s’intendono i titolari di tessera e guardie giurate ecologico venatorie volontarie (GG.VV.) regolarmente iscritti presso per i quali sia data comunicazione da parte della contraente con modalità previste dalla presente convenzione.
● ATTIVITA’ L’esercizio della caccia come regolato da leggi e da ASSICURATA regolamenti in vigore: attività di tiro anche agonistico,
cinofilia protezione civile, raccolta funghi e tartufi, pesci con ami, pulizia armi, costruzione capanni contro predatori dannosi, vipere, salvaguardia della selvaggina.
● CONTRAENTE A.S.C.N & ASS. CONFEDERATE che stipula a favore di coloro che saranno suoi associati nel periodo di vigenza della presente polizza.
● SOCIETA’ Compagnia di Assicurazioni
● POLIZZA Il documento che prova l’assicurazione.
● PREMIO La somma, costituente parte integrante della quota associativa, dovuta dall’ASSOCIAZIONE CACCIA alla Compagnia di Assicurazioni.
• DOCUMENTI DI I documenti idonei a comprovare l’assicurazione,
LEGGITTIMAZIONE precisamente: la quota associativa, il bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario; i documenti necessari ai fini dell’attività svolta quali: il tesserino venatorio, le tasse venatorie e regionali sulla caccia, tesserino porto d’armi ed xxxxxxx xxxxx.
• SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
• FRANCHIGIA L’importo prestabilito che, in caso di danno, nei termini e alle condizioni di cui in polizza, è a carico dell’assicurato.
• RISARCIMENTO La somma che in caso di sinistro la Compagnia pagherà al terzo danneggiato.
• INDENNIZZO OD La somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato in INDENNITA’ caso di sinistro.
• LIMITE DI La somma massima dovuta dalla Compagnia. INDENNIZZO
• NORMATIVA Leggi e regolamenti emanati dalle competenti
SULLA CACCIA Autorità, anche regionali, ed in vigore al momento del sinistro.
• GG.V.V Guardia Giurata Ecologico Venatoria Volontaria CONTRAENTE Società Liguria Assicurazioni S.p.A
L’Agente
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI DEFINIZIONI
R.C.T. Responsabilità Civile verso Terzi
ASSICURATO il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione
CONTRAENTE il soggetto che stipula l’assicurazione
FRANCHIGIA la parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell’assicurato
INDENNIZZO la somma dovuta dalla società in caso di sinistro
MASSIMALE il massimo esborso della società per uno o più sinistri verificatosi in uno stesso periodo annuo di assicurazione
POLIZZA il documento che prova l’assicurazione
PREMIO la somma dovuta dal contraente alla società
SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
SCOPERTO la parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell’assicurato
SOCIETA’ Società Liguria Assicurazioni s.p.a
GG.V.V Guardia Giurata Ecologico Venatoria Volontaria
CONTRAENTE Società Liguria Assicurazioni S.p.A
L’Agente
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI NORME GENERALI
Art. 1 Soggetti Assicurati
L’Assicurazione è prestata a favore dei Tesserati dell’ A.S.C.N & ASS. CONFEDERATE, possessori di:
1. Tessera Tipo 0
2. Tessera Tipo 1
3. Tessera Tipo 2 o/e per le GG.VV Art. 2 Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, od animali in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione. Sono compresi in garanzia i danni cagionati a terzi dai cani da caccia di proprietà utilizzati dai soci nell'esercizio delle attività venatorie e nei periodi adibiti all’addestramento dei cani. Limitatamente alla morte dei cani di proprietà di terzi causata da danni imputabili alla R.C. degli Assicurati sarà risarcito il valore commerciale dell’animale con i seguenti limiti: Euro 1.000,00 = per i cani non iscritti all’ENCI, Euro 2.000,00 = per i cani iscritti all’ENCI. Qualora il danneggiato richieda un risarcimento superiore ai suddetti massimali, lo stesso dovrà presentare la fattura di acquisto. Nel caso il danneggiato richieda un importo superiore al valore indicato sulla fattura di acquisto dovrà presentare una perizia di stima redatta da un giudice riconosciuto dell’ENCI, che attesti il maggior valore richiesto, fornendo nel contempo documentazione atta a certificare il valore attribuito (fattura di acquisto, libretto delle qualifiche o libretto di lavoro con valutazione di molto buono o eccellente ottenuta in campionati provinciali, regionali o interregionali).
Art. 3 Rischi Assicurati
La presente assicurazione opera per i danni causati involontariamente a terzi, come da precedente art. 2, durante lo svolgimento delle seguenti attività sportive, per tutto l'anno, salvo che le leggi e decreti od ordinamenti dello Stato in cui avviene il sinistro prevedano periodi determinati per svolgere l'attività, nel quale caso la presente assicurazione opera solo per i danni provocati nei periodi autorizzati:
• caccia praticata conformemente alle Leggi;
• caccia e cattura autorizzata di selvatici;
• partecipazione ad esercitazioni e gare nei campi di tiro a segno, di tiro a volo e nei percorsi di caccia nei quagliodromi, nei fagianodromi ed in tutti gli impianti ove si esercita attività sportivo-venatoria e cinofilo-venatoria;
• partecipazione a gare ed esposizioni cinofile;
• addestramento di cani nelle apposite zone e sui terreni all'uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo sparo, purché muniti di autorizzazione;
• ricerca, cattura ed uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza da parte degli organi competenti;
• esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e comunque con ami, nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti in materia;
• caccia ai predatori sempre che autorizzata dalle competenti autorità;
• prestazioni di opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina organizzati dall’Associazione
• operazioni di pulizia e manutenzione delle armi ad arma scarica;
• scoppio delle canne del fucile nell'esercizio dell'attività venatoria nei periodi consentiti di legge;
• costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia;
• attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento.
Art. 4 Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
A) – 1 i danni imputabili all'accompagnatore in attività venatoria ed in tale sua qualità specifica di cui all'art. 21 della legge sulla caccia;
– 2 i danni che siano conseguenze naturali delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di Leggi dalle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Assicurazione;
– 3 i danni derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla Legge;.
B) – Conseguenti a :
– 1 inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
– 2 interruzione, impoverimento, deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua;
– 3 alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.
C) – Da proprietà o uso di:
– 1 Veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad essi equiparante;
– 2 natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
– 3 aeromobile;
– 4 veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore.
D) – 1 Alle opere di costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
– 2 alle cose che l'Assicurato detenga o possiede a qualsiasi titolo;
– 3 alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
– 4 ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tale operazione;
– 5 alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori.
E) – 1 A condutture ed impianti sotterranei;
– 2 a cose dovute ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazione del terreno.
F) – 1 Da furto;
– 2 a cose di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 – 1784; 1785 bis – 1786 del C.C;
– 3 a cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute.
G) – 1 Provocate da soggetti diversi dell'Assicurato.
H) – Cagionati da:
– 1 prodotti e cose dopo loro messa in circolazione;
– 2 opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori;
– 3 operazione di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori.
I) – 1 Derivate dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
L) – Derivanti da :
– 1 Detenzione od impiego di esplosivi diversi da quelli inerenti l’esercizio della caccia, della vigilanza venatoria e del controllo dei predatori nonché dal confezionamento delle munizioni.
– 2 Trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturale o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.
M) Derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Art. 5 Persone non considerate Terzi
Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia R.C.T. :
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, gli animali di proprietà dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo dipendenti dall’assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio;
d) i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura
del loro rapporto con l’assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività di cui si riferisce l’assicurazione.
Art. 6 Obblighi in caso sinistro
L’Assicurato, in caso di sinistro è obbligato a presentare la denuncia del sinistro, con l'indicazione del luogo, giorno, ora dell'evento, dei nomi dei testimoni e delle cause e circostanze che lo hanno determinato, dei danni subiti dai terzi e con tutte le notizie inerenti alla posizione associativa dell'Assicurato, compilata sull'apposito modulo (in duplice copia) fornito dalla Compagnia alle sezioni deve pervenire entro 15 (quindici) giorni dal fatto o dal giorno in cui l'Assicurato od i suoi aventi causa ne abbiano avuto la possibilità (art.1913 C.C.), all’ A.S.C.N & ASS. CONFEDERATE che lo inoltrerà entro 15 (quindici) giorni all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza. In caso di morte o lesioni gravi la denuncia dovrà essere preceduta dal telegramma. Eventuali richieste scritte di risarcimento dovranno essere inoltrate in originale entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento. L'Assicurato deve trasmettere successivamente notizie, documenti, atti giudiziari relativi al sinistro e quanto richiesto dall’ compagnia, i fini dell’espletamento del sinistro.
Art. 7 Gestioni delle Vertenze di danno spese legali
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, che civile e penale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra legali o tecnici, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiamento superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né di spese di giustizia penale. La Compagnia assume in sede giudiziale la tutela attiva in Italia degli interessi dell'Assicurato danneggiato, esclusa l'ipotesi che anche il danneggiante sia iscritto all’A.S.C.N & ASS. CONFEDERATE.
Art. 8 Condizione particolare per le Guardie Giurate Volontarie Venatorie
Per gli assicurati muniti di Decreto della Provincia di Nomina a Guardia Giurata Ecologico Venatoria Volontaria, anche non forniti di licenza di caccia, l'assicurazione copre, oltre i rischi previsti dagli altri tipi di tessera, anche i rischi della circolazione, nella zona ove esplica la sua attività di Guardia Giurata, su veicoli non a motore in dotazione durante i viaggi da o per tale zona, purché l'arma sia portata secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
Art. 9 Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.T.
La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengono nel territorio di tutto il mondo, esclusi USA, Canada e Messico.
Art. 10 Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione, devono essere provate per iscritto.
Art. 11 Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 12 Foro competente
A scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede in Italia del convenuto o del contraente, ovvero quello del luogo ove a sede l'agenzia a cui è assegnata la polizza.
Art. 13 Rinvio alle norme di Xxxxx
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 14 Limiti di età
La garanzia è prestata per gli iscritti che rientrano nei seguenti limiti di età: dai 18 anni compiuti così come sancito dall'art. 12 della Legge n. 157 del 11/02/1992. Per l'esercizio del tiro al volo la suddetta età minima si intende ridotta da 18 a 14 anni compiuti.
Art. 15 Richiamo alle Leggi
Per i soli assicurati titolari di licenza di caccia, l'assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato sia munito di regolare porto d'armi e valida licenza di caccia come previsto dalle norme e Leggi vigenti.
A parziale deroga di quanto sopraesposto si precisa che la garanzia assicurativa sarà operante anche nel caso in cui la licenza del tesserato venga a scadere nel periodo di validità della tessera.
Per la Sezione Responsabilità Civile verso Terzi, resta ferma comunque l'esclusione di infortuni e responsabilità conseguenti e/o derivanti dall'uso di armi da fuoco.
L'Assicurazione è operante nei periodi previsti dalle Leggi sulla caccia per l'esercizio dell'attività venatoria purché svolta con i mezzi consentiti dalle Leggi stesse.
Per quanto riguarda l'estero, l'Assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato svolga l'attività coperta dalla presente polizza nel rispetto delle Norme e Leggi vigenti in materia dello Stato ospitante.
Art. 16 Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara persi animali o cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose od animali salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, facilita dolosamente un richiedente terzo nella richiesta di risarcimento, altera dolosamente le prove del sinistro o facilita il peggiorare delle situazioni derivanti da questo, perdendo il diritto alle prestazioni offerte dalla presente polizza.
Art. 17 Altre assicurazioni
L’assicurato e/o la Contraente sono esonerati dall’obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali altre polizze da esso stipulate per il medesimo rischio; in caso di sinistro, tuttavia, nel caso di esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 del C.C.) ed in tal caso la polizza opera in secondo rischio.
Art. 18 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
CONTRAENTE Società Liguria Assicurazioni S.p.A
L’Agente
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SOMME ASSICURATE
Massimali assicurati per i Titolari di Tessera Tipo 0
Euro 750.000,00 per uno o più sinistri avvenuti in uno stesso periodo assicurativo annuo
Massimali assicurati per i Titolari di Tessera Tipo 1
Euro 750.0000,00 per uno o più sinistri avvenuti in uno stesso periodo assicurativo annuo
Massimali assicurati per i Titolari di Tessera Tipo 2 o/e per le GG.VV.
Euro 750.000,00 per uno o più sinistri avvenuti in uno stesso periodo assicurativo annuo
CONTRAENTE Società Liguria Assicurazioni S.p.A
L’Agente
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI FAC-SIMILE DELLA LETTERA DI AVVISO DI SINISTRO
RACCOMANDATA A.R.
A Spett.le
COMPAGNIA
Agenzia di......................................................
Via.....................................................n..........
cap............Località........................................
Lì.........................................,il........................................
Oggetto: Denuncia di sinistro su polizza R.C.T. n. .................................................
Contraente..........................................-Agenzia.......................................................................
Assicurato.................................................................................................................................
Il sottoscritto, nella qualità di ............................(Contraente - Assicurato - Beneficiario - ...) della polizza indicata in oggetto, comunica che in data ............................................,alle ore .......................
in località................................................................................................................mentre l'Assicurato
Sig...........................................................................................................................................................
(descrivere l'attività che l'Assicurato stava svolgendo) .........................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
ha subito il seguente Xxxxxxxx (descrivere come è avvenuto il fatto)......................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
Allego (oppure: Mi riservo di inviarVi) la seguente documentazione:
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Per quanto altro fosse pertinente ed utile all'espletamento della pratica, Vi comunico i seguenti recapiti:
- Abitazione (indirizzo e numero telefonico)........................................................................................
................................................................................................................................................................
- Luogo di lavoro (indirizzo e numero telefonico)................................................................................
................................................................................................................................................................
Distinti saluti
Cognome e Nome...........................................................
Via.........................................................n........................
..........................................................
(firma)
cap..............Località........................................................
Tel. .........../ ....................................................................
SEZIONE FURTO, DEL FUCILE DA CACCIA
E SCOPPIO DELLA CANNA DEL FUCILE DA CACCIA
Art. 1 Soggetti Assicurati
L’Assicurazione è prestata a favore dei Tesserati dell’ A.S.C.N & ASS. CONFEDERATE, possessori di:
- Tessera Tipo 1
- Tessera Tipo 2 o/e per le GG.VV Art.2 Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia, alle condizione della presente polizza e nei limiti del massimale presente nella tipologia di
Tessera scelta, si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti derivati all’Assicurato durante lo svolgimento dei rischi assicurati in Polizza.
Art.3 Rischi Assicurati
La presente assicurazione copre il furto del fucile da caccia e lo scoppio delle canne del fucile da caccia durante lo svolgimento delle seguenti attività sportive, per tutto l’anno, salvo che leggi e decreti od ordinamenti dello Stato in cui avviene il sinistro prevedano periodi determinati per svolgere l’attività, nel quale caso la presente assicurazione opera per i danni provocati nei periodi autorizzati:
• caccia praticata conformemente alle Leggi;
• caccia e cattura autorizzata di selvatici;
• partecipazione ad esercitazioni e gare nei campi di tiro a segno, di tiro a volo e nei percorsi di caccia nei quagliodromi, nei fagianodromi ed in tutti gli impianti ove si esercita attività sportivo-venatoria e cinofilo-venatoria;
• partecipazione a gare ed esposizioni cinofile;
• addestramento di cani nelle apposite zone e sui terreni all'uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo sparo;
• ricerca, cattura ed uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza da parte degli organi competenti;
• esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e comunque con ami, nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti in materia;
• caccia ai predatori sempre che autorizzata dalle competenti autorità;
• prestazioni di opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina organizzati all’Associazione
• operazioni di pulizia e manutenzione delle armi ad arma scarica;
• scoppio delle canne del fucile nell'esercizio dell'attività venatoria nei periodi consentiti di legge;
• costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia;
• attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento.
Art.4 Somme Assicurate
La Compagnia si obbliga a rimborsare la somma massima di € 500,00 per Furto del fucile da caccia ed
€150,00 per lo Scoppio della canna del fucile all’Assicurato possessore di Tessera Tipo 1 e la somma di € 750,00 per Furto del fucile da caccia ed €200,00 per lo Scoppio della canna del fucile da caccia all’Assicurato possessore di Tessera Tipo 2 o/e per le GG.VV. . Salvo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile. Per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore da quella assicurata.
Art.5 Obblighi in caso di sinistro
L’Assicurato, in caso di sinistro è obbligato a presentare la denuncia del sinistro, con l'indicazione del luogo, giorno, ora dell'evento, dei nomi dei testimoni e delle cause e circostanze che lo hanno determinato, compilata sull'apposito modulo (in duplice copia) fornito dalla Compagnia alle sezioni deve pervenire entro 15 (quindici) giorni dal fatto o dal giorno in cui l'Assicurato od i suoi aventi causa ne abbiano avuto la possibilità (art.1913 C.C.), all’ A.S.C.N & ASS. CONFEDERATE che lo inoltrerà entro 15 (quindici) giorni all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza. L’Assicurato è altresì obbligato, oltre alla denuncia compilata nell’apposito modulo fornito nella sezione di riferimento, ha presentare a richiesta della Compagnia, tutti i documenti utili all’espletamento della pratica nonché quelli di legittimazione. Inoltre, necessaria è la seguente documentazione:
PER FURTO DEL FUCILE DA CACCIA
- denuncia delle Autorità competenti attestante i fatti accaduti;
- denuncia delle Autorità competenti di detenzione dell’Arma;
- tesserino porto d’armi ed annesse tasse pagate.
PER SCOPPIO DELLA CANNA DEL FUCILE DA CACCIA
- denuncia delle Autorità competenti attestante i fatti accaduti;
- denuncia delle Autorità competenti di detenzione dell’Arma;
- denuncia delle Autorità competenti di avvenuta rottamazione del fucile da caccia;
- fattura di acquisto della canna del fucile da caccia;
- tesserino porto d’armi ed annesse tasse pagate.
Art. 6 Estensione territoriale
La garanzia vale per i sinistri che avvengono nel territorio Italiano.
CONTRAENTE Società Liguria Assicurazioni S.p.A
L’Agente
POLIZZA DI ASSICURAZIONE SEZIONE INFORTUNI
MORTE, INVALIDITA’ PERMANENTE, DIARIA DA RICOVERO E DIARA DA GESSO PER CONTO ED A FAVORE DELLA
ASSOCIAZIONE SICILIANA CACCIA E NATURA & ASS. CONFEDERATE
PREMESSA
Premesso che:
A.S.C.N & ASS. CONFEDERATE agisce nell’interesse e per conto dei propri Tesserati, garantendo l’assicurazione per il rischio Infortuni che causi la Morte, l’Invalidità Permanente, la Diaria da ricovero e la Diaria da gesso. Tali coperture operano a favore di chi sia munito d’idoneo documento di legittimazione.
La garanzia s’intende prestata per i rischi previsti dalla Legge n. 157 art. 12 dell’11/02/1992 sulla caccia e cattura autorizzata di selvatici e per la pratica sportiva nei campi di tiro a segno, tiro a volo e percorso di caccia.
A.S.C.N & ASS. CONFEDERATE si è rivolta direttamente al mercato, compagnie in grado di assicurare una copertura adeguata rispetto alle predette esigenze.
Le parti hanno individuato condizioni assicurative di reciproco gradimento.
Costituiscono parte integrante della polizza la convenzione e gli allegati che saranno stipulati nel corso del rapporto tra la Contraente e la Compagnia:
A.S.C.N & ASS. CONFEDERATE
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx (Xx) Tel. 091/7099271 Telefax 091/6745236
In persona del presidente P.T.
e dalla:
Società Liguria Assicurazioni S.p.A. Xxx Xxxxxxxxxx, 00/0 – 00000 Xxxxxx (XX)
In persona del legale rappresentante P. T.
designate per brevità nel testo rispettivamente con le parole:
Contraente e Compagnia.
CONTRAENTE Società Liguria Assicurazioni S.p.A
L’Agente
CONVENZIONE SEZIONE INFORTUNI
MORTE, INVALIDITA’ PERMANENTE, DIARIA DA RICOVERO E XXXXX XXXXX
PER CONTO ED A FAVORE DELLA
ASSOCIAZIONE SICILIANA CACCIA E NATURA & ASS. CONFEDERATE
Art. 1 Durata e decorrenza della convenzione
La presente convenzione è stipulata con l’Associazione per la durata di anni 1 (uno), con inizio dalle ore 24:00 del 01/02/2015 al 01/02/2016 cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Art. 2 Durata e decorrenza della copertura
Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Associato hanno durata di 365 giorni (366 giorni in caso d’anno bisestile) e decorre dalle ore 24:00 del giorno d’avvenuto pagamento con bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario. L’ Associazione Sicilia Caccia e Natura dichiara, sotto la propria incondizionata responsabilità di avere attivato il Conto corrente postale n. 23919988 e che tutte le coperture assicurative verranno operate esclusivamente su tale conto.
Art. 3 Determinazione del premio e regolazione dello stesso
Il premio alla firma delle presenti polizze è determinato in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento,00 Euro) per la sezione Infortunio.
Il premio sopra esposto s’intende quale minimo anticipato di polizza.
Il contraente alla scadenza trimestrale è obbligato a presentare alla Compagnia l’elenco dei nomi dei nuovi associati con specifica della data d’effetto della copertura equiparata alla data di pagamento della quota associativa. Il contraente terrà a disposizione della Compagnia gli originali dei bonifici bancari o dei bollettini postali effettuati dai singoli associati che comprovano detto pagamento e l’effetto della copertura.
La Compagnia emetterà appendice riepilogativa con allegato l’elenco degli associati con il calcolo del premio che la contraente provvederà a versare entro giorni 15 (quindici) dalla data d’emissione. Il mancato perfezionamento e pagamento della suddetta appendice ne consegue la sospensione della copertura sino alle ore 24:00 del giorno in cui il contraente provvederà a regolare detto obbligo. E’ fatto salvo il diritto della Compagnia di agire giudizionalmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione dei contratti.
Il premio minimo anticipato sopra indicato verrà dedotto dai conteggi dei premi regolati nel corso dell’anno associativo in corso con apposita appendice.
Art. 4 Foro competente – clausola arbitrale
Le controversie che dovessero insorgere fra la Contraente e la Compagnia, escluse quelle non compromettibili ad arbitri, per le quali è competente il foro di residenza o sede del convenuto o dell’Associazione Cacciatori, ovvero quello del luogo, ove ha sede l’agenzia a cui è assegnata la polizza, inerenti all’interpretazione e/o l’esecuzione e/o lo scioglimento della presente Convezione, saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle parti in contesa e il terzo con funzioni di Presidente del Collegio, dai membri nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza d’accordo dal Presidente del Tribunale del Foro d’appartenenza, il quale nominerà anche l’arbitro, della parte che non vi avesse provveduto nel termine di giorni 20 (venti) dalla richiesta fattaLe dall’altra parte, con lettera raccomandata A/R.
Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine di spese, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di procedura, ma sempre con osservanza del rispetto del principio del contraddittorio, la sede del Collegio sarà il Foro d’appartenenza.
Art. 5 Recessione del contratto
La Compagnia può recedere dal contratto d’assicurazione esclusivamente secondo quanto stabilito al precedente Art. 1 Durata e decorrenza della Convenzione.
DEFINIZIONI GENERALI
Le Parti convengono che nel testo che segue s’intende per:
• ASSICURAZIONE Il contratto d’assicurazione.
● ASSICURATO Soggetto/i il/i cui interesse/i è/sono protetto/i dall’assicurazione. Xxxx s’intendono i titolari di tessera e guardie giurate ecologico venatorie volontarie (GG.VV.) regolarmente iscritti presso per i quali sia data comunicazione da parte della contraente con modalità previste dalla presente convenzione.
● ATTIVITA’ L’esercizio della caccia come regolato da leggi e da ASSICURATA regolamenti in vigore: attività di tiro anche agonistico,
cinofilia protezione civile, raccolta funghi e tartufi, pesci con ami, pulizia armi, costruzione capanni contro predatori dannosi, vipere, salvaguardia della selvaggina.
● CONTRAENTE A.S.C.N & ASS. CONFEDERATE
che stipula a favore di coloro che saranno suoi associati nel periodo di vigenza della presente polizza.
● SOCIETA’ Compagnia di Assicurazioni
● POLIZZA Il documento che prova l’assicurazione.
● PREMIO La somma, costituente parte integrante della quota associativa, dovuta dall’ASSOCIAZIONE CACCIA alla Compagnia di Assicurazioni.
• DOCUMENTI DI I documenti idonei a comprovare l’assicurazione,
LEGGITTIMAZIONE precisamente: la quota associativa, il bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario; i documenti necessari ai fini dell’attività svolta quali: il tesserino venatorio, le tasse venatorie e regionali sulla caccia, tesserino porto d’armi ed xxxxxxx xxxxx.
• SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
• FRANCHIGIA L’importo prestabilito che, in caso di danno, nei termini e alle condizioni di cui in polizza, è a carico dell’assicurato.
• RISARCIMENTO La somma che in caso di sinistro la Compagnia pagherà al terzo danneggiato.
• INDENNIZZO OD La somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato in INDENNITA’ caso di sinistro.
• LIMITE DI La somma massima dovuta dalla Compagnia. INDENNIZZO
• NORMATIVA Leggi e regolamenti emanati dalle competenti
SULLA CACCIA Autorità, anche regionali, ed in vigore al momento del sinistro.
• GG.V.V Guardia Giurata Ecologico Venatoria Volontaria
SEZIONE INFORTUNI – LESIONI ALLE PERSONE – DEFINIZIONI
INFORTUNIO Ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una invalidità temporanea.
INVALIDITA’ La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura
PERMANENTE totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall’attività effettivamente esercitata.
FRANCHIGIA Ammontare economico della parte di danno che rimane a carico dell’assicurato
DIARIA La somma assicurata per ogni giorno di Inabilità temporanea o di ricovero ospedaliero o di gesso.
MALATTIA Ogni oggettiva alterazione evolutiva dello stato di salute non conseguente ad infortunio.
ISTITUTO DI Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day
CURA hospital (struttura sanitaria autorizzata, avente posti letto per degenza diurna, che eroga prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti), regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera.
Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche e fisioterapiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.
RICOVERO Permanenza in istituto di cura con pernottamento od in day hospital.
TUTORE D’IMMOBILIZZAZIONE ogni dispositivo esterno fisso o rigido, purché non amovibile
dall’Assicurato ed applicato e rimosso da personale medico o paramedico, a seguito di frattura con evidenza radiografica o rottura miocaspsulolegamentosa clinicamente accertata in ambiente sanitario .
GG.V.V Guardia Giurata Ecologico Venatoria Volontaria.
CONTRAENTE Società Liguria Assicurazioni S.p.A
L’Agente
SEZIONE INFORTUNI – LESIONI ALLE PERSONE- NORME GENERALI
Art. 1 Soggetti Assicurati
L’Assicurazione è prestata a favore dei Tesserati dell’ A.S.C.N & ASS. CONFEDERATE possessori di:
• Tessera Tipo 0
• Tessera Tipo 1
• Tessera Tipo 2 o/e per le GG. VV.
Art. 2 Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia garantisce il pagamento delle somme pattuite in relazione al tipo di tessera, emessa con L’A.S.C.N & ASS. CONFEDERATE posseduta dall’Assicurato, per gli infortuni subiti durante l’esercizio dell’Attività assicurate previste dalla presente polizza. È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita e violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obbiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente, oppure necessità di ricovero o di protesi gessata ed/od apparecchio di immobilizzazione sostitutiva, liquidabili nei limiti previsti.
Sono considerati infortuni anche:
a) i colpi di sole, di calore e di freddo;
b) l’assideramento od il congelamento a causa di infortunio indennizzabile a termini di polizza;
c) i morsi di animali in genere comprese le conseguenze del veleno di serpenti;
d) l’annegamento;
e) gli infortuni subiti in caso di malore o di incoscienza;
f) gli infortuni sofferti per imprudenza o negligenza, anche gravi (a deroga dell’art. 1900 del Codice Civile), anche nell’uso delle armi durante l’esercizio dell’attività venatoria come assunto in polizza;
g) gli infortuni sofferti in caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana e per legittima difesa nell’esercizio dell’attività coperte dall’Assicurazione;
h) gli infortuni avvenuti in conseguenza dell’uso della guida d’imbarcazione azionate a remi o da motore di potenza non superiore a 3 (tre) cavalli fiscali per la raccolta di preda in territori ove sia autorizzata l’attività venatoria.
Art. 3 Attività Assicurate
La presente Assicurazione opera per gli infortuni derivati dallo svolgimento delle seguenti attività sportive per tutto l'anno, salvo che le Leggi o Decreti od ordinamenti dello Stato in cui avviene l'infortunio prevedano periodi determinati per svolgere l'attività che ha cagionato l'infortunio;
in tale caso l'infortunio viene indennizzato solo se avvenuto nei periodi autorizzati:
a) caccia praticata conformemente alle Leggi;
b) caccia e cattura autorizzata di selvatici;
c) partecipazione ad esercitazioni e gare nei campi di tiro a segno, di tiro a volo e nei percorsi di caccia, nei quagliodromi, nei fagianodromi ed in tutti gli impianti ove si esercita attività sportiva- venatoria e cinofilo-venatoria;
d) partecipazione a gare ed esposizioni cinofile;
e) addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all’uopo destinati od autorizzati anche quando sia consentito lo sparo (tale attività e concessa in presenza di autorizzazione);
f) ricerca cattura ed uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza da parte degli organi competenti;
g) esercizio della Pesca sportiva con canna a mulinello e comunque con ami, nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti in materia;
h) caccia ai predatori sempre che autorizzata dalle competenti autorità;
i) prestazioni di opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina, organizzate dall’A.S.C.N. & ASS. CONFEDERATE.
j) operazione di pulizia e manutenzione delle armi ad arma scarica;
k) costruzione e/o sistemazione di capanne di caccia;
l) attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento.
CONTRAENTE Società Liguria Assicurazioni S.p.A
L’Agente
Art. 4 Rischi esclusi
Sono esclusi dall’Assicurazione gli infortuni:
a) causati dalla guida ed uso di veicoli e natanti, con l’esclusione dei casi al punto (b) del precedente art. 3 e del punto (h) dell’art. 2;
b) causati da guerre ed insurrezioni, tumulti popolari, alluvioni, inondazioni, da atti violenti, risse ed aggressioni cui l’assicurato abbia preso parte come attore o come provocatore da violazioni di Leggi e Regolamenti comuni o specifici dell’attività coperta dall’Assicurazione;
c) causati da operazione chirurgica, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
d) da trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturale o provocati dall'accelerazione di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi x, ecc..);
e) dovuti ad ingestione od assorbimento di sostanze, le ernie di qualsiasi tipo e da qualsiasi causa determinate, le conseguenze di sforzi muscolari, il carbonchio, gli avvelenamenti e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva, una lesione determinata da infortunio indennizzabile (quali a puro titillo indicativo e non limitativo: avvelenamenti da morso di serpenti, rabbia silvestre, tetania muscolare);
f) sofferti in caso di ubriachezza, di malore o di incoscienza da qualunque causa determinata da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni e quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose, nonché in conseguenza di partecipazioni ad imprese temerarie, con esclusione degli atti di solidarietà umana di cui al punto (g) precedente;
g) derivanti dall’uso delle armi per scopi e/o fini diversi da quelli inerenti l'esercizio della Caccia, della vigilanza venatoria e del controllo dei predatori nonché dal confezionamento delle munizioni;
h) avvenuti durante gli spostamenti da e verso i luoghi delle attività dichiarate in polizza ed oggetto dell’assicurazione.
Art. 5 Criteri indennizzabili
La Compagnia corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette od esclusive dell’infortunio.
Se al momento dell’infortunio l’assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’art. 7 sono diminuite tenendo conto del grado d'invalidità permanente. Inoltre al compimento dell'75°anno di età le somme assicurate si intendono ridotte ad € 52.000,00 sia per morte che per invalidità permanente, non saranno operanti le garanzie accessorie: diaria da ricovero, diaria da gesso o di immobilizzazione.
Art. 6 Caso Morte
L'indennizzo per il caso morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche se successivamente alla scadenza della polizza entro 1 anno dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati od, in difetto, agli eredi legittimi dell'assicurato in parti uguali. L'Indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
Art. 7 Caso Invalidità Permanente
L'indennizzo per caso di invalidità permanente è dovuto se la invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro 1 anno dal giorno dell’infortunio.
A) Se l'Infortunio ha come conseguenza l’Invalidità Permanete definitiva totale, la Compagnia corrisponde la somma assicurata.
B) Se l'Infortunio ha come conseguenza una Invalidità Permanente definitiva parziale, l'Indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità Permanente che va accertato facendo riferimento alla tabella A.N.I.A..
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
C) Se l'Infortunio ha come conseguenza una Invalidità Permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri di seguito indicati:
- nel caso di minorazione, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazione diverse, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazione di uno o più dei distretti anatomici ed/od articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'Invalidità Permanente non sia determinabile sulla base dei valori della tabella A.N.I.A. e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
D) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della
percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla tabella A.N.I.A.) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100% (cento per cento).
Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla qualificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.
Qualora l'Invalidità Permanente sia di grado pari o superiore al 70% (settanta per cento) della totale, l'Indennizzo verrà corrisposto nella misura del 100% (cento per cento) della somma assicurata, senza deduzione delle franchigie previste da successivo Art. 8 Franchigia Assoluta sull'Invalidità Permanente.
Inoltre, per i casi non menzionati si applicherà un Indennizzo pari al grado d'Invalidità tenendo conto della Tabella A.N.I.A..
Art. 8 Franchigia Assoluta sull'Invalidità Permanente
L’invalidità permanente pari od inferiore al 5% non è dovuto alcuno indennizzo; per invalidità permanente superiore al 5% l'indennizzo viene liquidato solo per l’aliquota di invalidità permanente eccedente il 5%.
Art. 9 Diaria da ricovero e da gesso
La Compagnia corrisponde all’Assicurato l’indennità giornaliera a tale titolo prevista in polizza:
a) in caso di ricovero ospedaliero reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza;
b) in caso di applicazione di apparecchi gessati o di tutori immobilizzanti equivalenti (esclusi collari o tutori terapeutici amovibili), resa necessaria da infortuni.
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a cura ultimata, con presentazione di certificazione medica attestante la durata del ricovero e, per la gessatura, la sede della frattura nonché la data di applicazione e quella di rimozione della gessatura stessa, nonché il cerificato i guarigione. L'Indennizzo per il caso di diaria da ricovero non è cumulabile con quello per la diaria da gesso.
Art. 10 Norme e criteri di cumulo delle indennità
L'indennità per ricovero ed/od ingessatura è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli eredi ed aventi diritto la differenza fra l'indennità pagata ad ogni titolo e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.
Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Compagnia paga gli aventi diritto l'importo liquidato ed offerto.
Art. 11 Obblighi in caso di sinistro
La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno, ora dell'evento e delle cause e circostanze che lo hanno determinato con tutte le notizie inerenti alla posizione associativa dell'Assicurato, deve essere compilata sull'apposito modulo fornito dalla Compagnia nelle sezioni, completa di certificazione medica, deve pervenire entro 15 (quindici) giorni dal fatto o dal giorno in cui l'Assicurato od i suoi aventi causa ne abbiano avuto la possibilità, all’ A.S.C.N & ASS. CONFEDERATE, che lo inoltrerà entro 15 (quindici) giorni all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Avvenuto l'infortunio, l'assicurato deve sottoporsi alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni, fornire alla Compagnia tutte le notizie che fossero ritenute necessarie alla documentazione della pratica anche senza attenderne una esplicita richiesta. L'infortunio, i suoi familiari ed aventi causa, devono acconsentire alle visite dei medici della Compagnia ed a qualsiasi altra indagine che questa ritenga necessaria.
L'infortunato è obbligato a sottoporsi a tutte le cure prescritte dai sanitari per ridurre al minimo le conseguenze delle lesioni, entro 20 giorni dalla cessazione delle cure mediche, l'infortunato dovrà inviare il certificato di guarigione anche se non richiestogli alla Compagnia, tale certificato in mancanza dell'apposito
modulo (fornito dalla Compagnia all’ A.S.C.N & ASS. CONFEDERATE può essere redatto come tutti gli altri certificati su carta semplice dal medico curante.
Le spese di cura e quelle dei certificati sono a carico dell'infortunato. La validità dell'Assicurazione è sospesa dalla data dell'infortunio sino alla guarigione clinica delle lesioni segnalata alla Compagnia con certificato definitivo.
Nel caso che dalle lesioni di infortunio denunciato con le modalità e norme generali previste, residui in invalidità permanente, l'infortunato avrà cura che il medico estensore del certificato definitivo, descriva dettagliatamente la natura ed il carattere dei postumi della lesione, esprimendo il proprio giudizio circa il valore dei postumi stessi in rapporto alla riduzione della capacità lavorativa, tale certificato è da inoltrare entro 15 (quindici) giorni dalla cessazione delle cure alla Compagnia, possibilmente compilato sull'apposito modulo fornito dall’ A.S.C.N & ASS. CONFEDERATE.
In base a tale certificato la Compagnia, se dal caso è trascorso il necessario periodo di stabilizzazione dei postumi, provvederà a sottoporre l'infortunato ad accertamento medico fiduciario, al fine di stabilire definitivamente l'esistenza e l'entità dell'invalidità permanente, oggetto di indennizzo. In possesso della certificazione definitiva e compiuti gli accertamenti del caso, la Compagnia liquiderà l'indennità che risulti dovuta, dandone comunicazione agli interessati ed avvenuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento in tempi brevi.
In caso di morte dell'Assicurato avvenuta in conseguenza di infortunio, gli aventi diritto dovranno farne denuncia preceduta da telegramma alla Compagnia.
Dopo l'invio della denuncia, ed avvenuto, da parte della Compagnia, l'accertamento al diritto di indennizzo, gli interessati dovranno presentare ufficiale certificato di morte dell'Assicurato, certificato dello stato di famiglia, atto notorio, e quanto altro necessario a documentare e determinare quali sono gli aventi diritto.
Art. 12 Modalità di valutazione del danno – Controversie Arbitrato in rituale
Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sulla durata del ricovero o dell'ingessatura, nonché sulla applicazione dei criteri di indennizzabili previsti dalla presente polizza, sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati una per parte ed il terzo di comune accordo, od in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.
La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto entro 15 giorni da quella in cui è stato comunicato la decisione della Compagnia e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato.
Il Collegio risiede nel comune, sede e dell’ Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle Parti, sostiene le proprie spese e remunera il medico designato da essa, contribuendo con metà delle spese e delle competenze del terzo medico.
E' facoltà del Collegio rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio nel quale caso il Collegio può concedere una provvigionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa dalle formalità di legge, e sono vincolanti fra le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale.
Art. 13 Condizione particolare per le Guardie Giurate Venatorie Volontarie
Per gli assicurati muniti di Decreto della Provincia di Nomina: Guardia Giurata Ecologico Venatoria Volontaria, anche se non forniti di licenza di caccia, l'Assicurazione copre, oltre i rischi previsti dal tipo di tessera, gli infortuni subiti durante l'espletamento delle funzioni di vigilanza per l'intera annualità assicurativa, compresi gli infortuni occorsi durante gli spostamenti da e per i luoghi ove l'Assicurato espleta l'attività di Guardia Giurata Venatoria Volontaria, nonché gli infortuni derivanti da alluvioni ed inondazioni, influenze termiche ed atmosferiche. Resta ferma ogni altra esclusione.
CONTRAENTE Società Liguria Assicurazioni S.p.A
L’Agente
SEZIONE INFORTUNI – LESIONI ALLE PERSONE –
SOMME ASSICURATE
Capitali assicurati per Titolari di Tessera Tipo 0
Euro 52.000,00 Caso morte.
Euro 52.000,00 Caso di Invalidità permanente.
Euro 15,00 Diaria giornaliera in caso di ricovero ospedaliero.
L'indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni ed è pagabile dal 7° (settimo) giorno.
Euro 15,00 Diaria giornaliera in caso di gessatura od immobilizzazione di un arto.
L'indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni ed è pagabile dal 7° (settimo) giorno.
Capitali assicurati per Titolari di Tessera tipo 1 Euro 70.000,00 Caso morte.
Euro 70.000,00 Caso di Invalidità permanente.
Euro 20,00 Diaria giornaliera in caso di ricovero ospedaliero.
L'indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni ed è pagabile dal 7° (settimo) giorno.
Euro 20,00 Diaria giornaliera in caso di gessatura od immobilizazione di un arto.
L'indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni ed è pagabile dal 7° (settimo) giorno.
Euro 500,00 per furto del fucile
Euro 150,00 per scoppio della canna del fucile
Capitali assicurati per i Titolari di Tessera Tipo 2 o/e per le GG.VV. Euro 90.000,00 Caso morte
Euro 90.000,00 Caso di Invalidità permanente.
Euro 30,00 Diaria giornaliera in caso di ricovero ospedaliero.
L'indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 60(sessanta) giorni ed è pagabile dal 7° (settimo) giorno.
Euro 30,00 Diaria giornaliera in caso di gessatura od immobilizzazione di un arto.
L'indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni ed è pagabile dal 7° (settimo) giorno.
Euro 750,00 per furto del fucile
Euro 200,00 per scoppio della canna del fucile
L’invalidità permanente pari od inferiore al 5% non è dovuto alcuno indennizzo; per invalidità permanente superiore al 5% l'indennizzo viene liquidato solo per l’aliquota di invalidità permanente eccedente il 5%.
CONTRAENTE Società Liguria Assicurazioni S.p.A
L’Agente
SEZIONE INFORTUNI – LESIONI ALLE PERSONE – FAC-SIMILE DELLA LETTERA DI AVVISO DI SINISTRO
RACCOMANDATA A.R.
A Spett.le Società Liguria Assicurazioni s.p.a
Agenzia di......................................................
Via.....................................................n..........
cap............Località........................................
Lì.........................................,il........................................
Oggetto: Denuncia di sinistro su polizza INFORTUNI N. .................................................
Contraente..........................................-Agenzia.......................................................................
Assicurato.................................................................................................................................
Il sottoscritto, nella qualità di ............................(Contraente - Assicurato - Beneficiario - ...) della polizza indicata in oggetto, comunica che in data ............................................,alle ore .......................
in località................................................................................................................mentre l'Assicurato
Sig...........................................................................................................................................................
(descrivere l'attività che l'Assicurato stava svolgendo) .........................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
ha subito il seguente Infortunio (descrivere come è avvenuto il fatto e quali lesioni ne sono derivate)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................
Allego (oppure: Mi riservo di inviarVi) la seguente documentazione medica:
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Per quanto altro fosse pertinente ed utile all'espletamento della pratica, Vi comunico i seguenti recapiti:
- Abitazione (indirizzo e numero telefonico)........................................................................................
................................................................................................................................................................
- Luogo di lavoro (indirizzo e numero telefonico)................................................................................
................................................................................................................................................................
Distinti saluti
Cognome e Nome...........................................................
Via.........................................................n........................
..........................................................
(firma)
cap..............Località........................................................
Tel. .........../ ....................................................................