CONCESSIONE DI SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA INDUMENTI USATI
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PROCEDURA APERTA Art. 60 del D.lgs. 50/2016
CONCESSIONE DI SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA INDUMENTI USATI
SCHEMA DI CONTRATTO
Il giorno , la società ConSer V.C.O. S.p.A., con sede legale in Verbania, via Olanda, 55, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Verbania, REA n° 191791 del V.C.O., P. IVA 01945190039, CF. 93024180031, nella persona del Direttore Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Premosello Chiovenda, il 13/10/1967, domiciliato presso la sede legale societaria sopra emarginata, giusta poteri allo stesso conferiti sulla base della procura speciale di cui all’atto Notaio Xxxxxx Xxxxxxxxx in Verbania, rep. 2946 del 10 aprile 2013;
Premesso che
E’ affidataria, da parte del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola, con sede in Verbania, dei servizi di igiene urbana nel territorio delle amministrazioni comunali facenti parte del consorzio medesimo.
Con provvedimento dell’Amministratore Unico n. 16 del 13/02/2018 è stato approvato l’avvio delle procedure per l’affidamento del servizio in concessione di raccolta di abiti usati, nominando responsabile del procedimento l’arch. Xxxxxxx Xxxxxxx, e direttore dell’esecuzione il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016.
E’ stato redatto progetto per l’affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del D.lgs. 50/2016.
Vista la procedura effettuata;
Visto che con provvedimento n. __ del __, l’Amministratore Unico ha approvato i verbali e l’esito di gara, aggiudicando definitivamente l’appalto;
AFFIDA
Alla società , con xxxx xxxxxx xx ( ), xxx x. , xxxxxxxx alla C.C.I.A.A. di n. , R.E.A. , P. IVA _, nella persona del Sig. , nato a ( ) il , residente in xxx x ( ), X.X. , xxxxxx rappresentante.
CONCESSIONE SERVIZIO DI RACCOLTA ABITI USATI
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.
Art. 2 - Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di raccolta differenziata della frazione tessile - CER 20 01 10 nell’ambito del territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola, mediante l’impiego di specifici contenitori stradali da distribuire sul territorio. L’affidamento è altresì comprensivo delle attività di trasporto e conferimento presso impianto intermedio e/o di destinazione finale, autorizzato a norma di legge.
Art. 3 - Durata del contratto e opzioni
Il contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di stipula e pertanto sino a tutto il
/ / .
Poiché il presente contratto viene stipulato per adempiere alle obbligazioni derivanti dall’affidamento in house alla committente dei servizi di igiene ambientale, la durata dell’affidamento da esso regolato è, in ogni caso, condizionata al mantenimento della titolarità del servizio in capo alla medesima.
Ai sensi dell’art. 1353 C.C., costituiscono condizioni risolutive del contratto, per cui ConSer V.C.O. S.p.A. potrà recedere dal contratto di affidamento del servizio anche prima della scadenza pattuita, con un preavviso di almeno 30 gg., a mezzo lettera raccomandata A.R., qualora l’Ente titolare del servizio opti per una gestione diversa da quella attualmente affidata a XxxXxx V.C.O. S.p.A..
All’atto della consegna del servizio ConSer V.C.O. procederà, in contraddittorio con la ditta, alla verifica del tipo e delle caratteristiche dei contenitori da porre in opera, del loro corretto posizionamento sul territorio ed dello stato di efficienza dei medesimi.
Il numero dei contenitori distribuiti sul territorio, nel corso del contratto, potrà essere aumentato fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento).
Art. 4 - Corrispettivo della concessione
Ai sensi dell’art. 165, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio di raccolta, come regolato dal presente contratto e dal capitolato tecnico, ai soli fini dell’applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il valore della concessione è stimato in €. 837.000,00 per il periodo di affidamento.
Con la sottoscrizione del contratto ConSer V.C.O. S.p.A. autorizza il concessionario a trattenere l’intera quantità dei materiali conferiti nei contenitori stradali, nel rispetto delle norme igieniche e di sanità pubblica, ed in ottemperanza alla vigente normativa in tema di rifiuti, nonché alle condizioni del presente contratto di concessione e dell’allegato capitolato tecnico.
Il concessionario riconoscerà a Conser V.C.O. S.p.A. un contributo annuo di concessione, come determinato dall’offerta economica, corrispondente a €. per ogni contenitore fornito ed installato, con un minimo di n. 209 (duecento nove) contenitori posizionati all’atto dell’affidamento del servizio, tale quantità potrà essere incrementata, nel corso di validità della concessione, fino ad un massimo del 50%.
Art. 5 - Esecuzione del contratto
Ai sensi degli artt. 101 e segg. del D.Lgs. 50/2016, la gestione del contratto e la verifica della corretta esecuzione del medesimo da parte del concessionario è svolta dal R.U.P. congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto, che provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell’esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
Il presente contratto è efficace dalla data di sua sottoscrizione, il concessionario è tenuto a seguire le direttive fornite dalla S.A. per l’avvio dell’esecuzione del contratto, qualora non adempia, ConSer V.C.O.
S.p.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo.
Art. 6 - Contabilità e pagamenti
Il corrispettivo che il concessionario dovrà versare a ConSer V.C.O. S.p.A. sarà fatturato con cadenza semestrale anticipata in base all’effettivo numero di contenitori presenti sul territorio all’atto della fatturazione, come desumibile dai codici trasponder forniti. Il pagamento, tramite bonifico bancario, sarà effettuato nel termine di 30 gg. d.f.f.m.
In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti gli interessi di mora secondo le disposizioni contenute nel D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231; nel caso in cui il ritardo nel pagamento si protragga per oltre 30 (trenta) giorni, ConSer V.C.O. S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 7 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna a dare immediata comunicazione a ConSer V.C.O. S.p.A. ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia del Verbano Xxxxx Xxxxxx, della notizia dell’inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il contratto s’intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell’impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..
Art. 8 - Domicilio del concessionario
Il concessionario elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx
, – ( ) tel. , fax , mail
mail PEC .
Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, al concessionario o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.
Art. 9 - Garanzia definitiva
La cauzione definitiva, costituita ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, è pari al 10% del valore della concessione, come determinato ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si dà atto che l’impresa ha presentato stipulata con n.
del per l’importo di ( ).
Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente.
Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Art. 10 - Polizze assicurative
Il concessionario è in possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi che potrebbero conseguire all’esecuzione dell’appalto ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, per qualsiasi danno a beni e/o persone derivanti dalla collocazione dei contenitori sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, dal loro uso da parte di cittadini o in occasione delle periodiche operazioni di svuotamento e manutenzione, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo della committente. I massimali previsti per la garanzia a copertura RCT non sono inferiori ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso.
La garanzia deve, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso della ditta.
Art. 11 - Cessione del contratto
E' fatto assoluto divieto al concessionario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il servizio affidato, a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione dei servizi.
Art. 12 - Privativa del servizio
ConSer V.C.O. si impegna a non stipulare analoghi contratti con altri soggetti relativamente alla specifica attività di raccolta differenziata dei rifiuti (indumenti ed accessori di abbigliamento, incluse calzature, C.E.R. 20 01 10).
Art. 13 - Subappalto dei servizi
Si applica il disposto dell’art. 174 del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 14 - Prevenzione degli infortuni e igiene dell’ambiente di lavoro
Il committente e il concessionario danno atto della redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e si impegnano a curare l’attuazione, sotto la loro propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, sulla base delle vigenti norme di legge. Il suddetto documento è allegato al presente contratto per farne parte integrante.
Prima dell’inizio dell’esecuzione, il concessionario si impegna alla redazione del P.O.S., riferito ai rischi specifici delle attività e dei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; il documento integra gli atti contrattuali.
Il concessionario, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo a quello già previsto, è tenuto a predisporre sui posti di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere. L’impresa non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, i subappaltatori dovranno predisporre il proprio piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, sotto il coordinamento del concessionario che ne deve assicurare la coerenza complessiva.
Il concessionario deve considerare, tra l’altro e in particolare, i seguenti principali fattori di rischio, connessi alle attività oggetto dell’appalto:
a) rischi derivanti dalla movimentazione di carichi;
b) rischi derivanti dalla presenza di terzi nell’area di lavoro;
c) rischi derivanti dalla presenza di traffico veicolare.
Il personale in servizio non deve mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria sicurezza e, in generale, dei terzi, e a tal fine il concessionario s’impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori incluse quelle relative alla sicurezza degli automezzi. Il personale
deve inoltre essere vestito in maniera decorosa, indossando gli indumenti e le calzature da lavoro previsti dal contratto nazionale di lavoro, dalle norme di sicurezza e dal codice della strada, essere munito di tesserino di riconoscimento, con fotografia, da esibire in caso di controlli di ConSer V.C.O. S.p.A.
Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un comportamento corretto e riguardoso nei confronti del personale di XxxXxx V.C.O. S.p.A., degli utenti e di eventuali terzi, ConSer VCO S.p.A. può richiedere l’immediato allontanamento del personale che venisse meno agli obblighi comportamentali, previsti dal capitolato e/o dalla vigente normativa.
Art. 15 - Responsabilità per la gestione del servizio e conoscenza delle condizioni di concessione
La sottoscrizione del presente contratto implica, da parte del concessionario, la conoscenza di tutte le norme, generali e particolari, nonché di tutte le condizioni che regolano l’affidamento e delle circostanza che possono influire sulla base del prezzo offerto, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi condizione sfavorevole possa verificarsi dopo l’aggiudicazione.
Il concessionario è responsabile verso ConSer V.C.O. S.p.A. delle prestazioni di cui al presente contratto, del buon andamento di tutti i servizi da esso assunti e della disciplina dei propri dipendenti.
Tutte le prestazioni oggetto di concessione sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici essenziali, sottoposti a normativa di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, fatti salvi i casi di forza maggiore, da documentare e comunicare tempestivamente a ConSer V.C.O.
E’ responsabile, inoltre, di qualsiasi danno o inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature della ditta nei confronti di XxxXxx V.C.O. S.p.A., del vettore da essa incaricato dei trasporti o di terzi, sollevando così ConSer V.C.O. S.p.A. da qualsivoglia responsabilità civile o penale.
Per tutto quanto non coperto dalle polizze assicurative di cui all’art. 9, il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di XxxXxx V.C.O. S.p.A..
Art. 16 - Oneri ed obblighi a carico della ditta appaltatrice
Sono a carico del concessionario i seguenti oneri e obblighi di carattere generale:
- osservare tutte le norme derivanti dalla vigente normativa relative alla tutela ambientale, all’igiene e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), alle norme dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei dipendenti.
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
- applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. I suddetti obblighi sono vincolanti per la ditta aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
- assicurare la scrupolosa osservanza di tutte le norme specifiche relative al trasporto dei rifiuti, con tenuta e gestione dei documenti di trasporto ed identificazione del rifiuto conformemente all’art. 7 del capitolato.
- adottare, nell'esecuzione dei servizi, i procedimenti e delle cautele previste dalle norme in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro, dal codice della strada e quanto altro previsto per legge, necessarie a garantire il rispetto delle proprietà del Committente, nonché la vita e l'incolumità dei terzi e del suo personale comunque addetto al servizio. A tal fine sarà a carico dell'Impresa la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche e antitifiche) volte a tutelare il personale.
Il concessionario dovrà, con specifico riferimento alle attività oggetto di affidamento, rispettare i seguenti ulteriori obblighi:
- nominare un responsabile unico, per tutti i servizi prestati, cui XxxXxx V.C.O. S.p.A. farà riferimento per le comunicazioni relative all’esecuzione del contratto e garantire la reperibilità continua (h 24), almeno telefonica, del medesimo o di suo delegato, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le misure necessarie in caso di segnalazioni ed inadempienze.
- eseguire i servizi oggetto dell'appalto con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio, garantendo l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento dei servizi, in qualsiasi condizione di traffico o in condizioni climatiche avverse.
- garantire, per tutta la durata dell'appalto, la continua disponibilità in efficienza degli automezzi necessari, effettuando la riparazione di eventuali guasti conseguenti i servizi oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare e, nel caso di indisponibilità anche momentanea, sostituire gli automezzi e le attrezzature con altri aventi simili caratteristiche.
- garantire l’accettazione in ingresso negli impianti di destino, dei rifiuti oggetto del presente appalto, fatta salva la non conformità del rifiuto al C.E.R. dichiarato;
- garantire l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità sufficiente, al fine di assicurare la perfetta esecuzione del servizio;
- provvedere a tutte le pratiche finalizzate all’ottenimento degli eventuali permessi o deroghe occorrenti alla circolazione stradale.
- dovrà inviare mensilmente (entro la prima settimana del mese successivo), tramite mail, il riepilogo dei quantitativi di rifiuti raccolti sul territorio, in formato excel e contenente almeno i seguenti dati:
o mese di riferimento;
o elenco F.I.R.;
o produttore;
o quantità di dettaglio per produttore;
o trasportatore;
o smaltitore o destino finale;
o categoria di recupero;
- provvedere ad assicurare per proprio esclusivo conto, tutti i contenitori contro i danni derivanti da colpa del medesimo, da eventi atmosferici o in conseguenza a tumulti, scioperi sommosse, atti vandalici o dolosi, incendio esplosione e scoppio, oltre che da urto di veicoli in transito lungo la pubblica via, restando di fatto l’unico responsabile della conservazione dei contenitori.
Per il mancato rispetto degli obblighi specifici di cui al presente articolo, si provvederà all’applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo art. 16.
Art. 17 - Penali
Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, richiamato l’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabilite a carico del concessionario le seguenti penali:
1. per ogni inadempienza a quanto definito dal presente contratto e dall’allegato capitolato, ed in particolare:
- per violazione degli obblighi riportati all’articolo “oneri ed obblighi a carico della ditta appaltatrice”
- per effettuazione dei servizi con modalità esecutive diverse da quelle stabilite dal capitolato e dal presente contratto, compresa la mancata pulizia a terra delle aree di collocazione dei contenitori
- per irregolarità nella gestione dei documenti di trasporto e/o F.I.R
- per mancata manutenzione o sostituzione dei contenitori
- per mancata effettuazione delle comunicazioni e dei report periodici
- per impossibilità di monitoraggio tramite trasponder delle attività svolte
sarà erogata una penale di €. 418,50 pari allo 0,5 per mille dell’importo totale di concessione. La penale è da intendersi giornaliera fino ad avvenuta formale regolarizzazione del servizio;
2. in caso di mancata esecuzione dei servizi, previa segnalazione e richiesta di ConSer V.C.O. e salvo il caso di comprovata forza maggiore, oltre alle penali di cui al precedente punto 1., XxxXxx V.C.O.
S.p.A. potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, al concessionario per l’esecuzione d’ufficio del servizio, avvalendosi di operatori economici autorizzati ai sensi di legge od operando direttamente. Al verificarsi di tale evenienza, saranno addebitate alla ditta appaltatrice le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l’esecuzione d’ufficio, la cui attestazione avverrà sulla base delle relative fatture e/o note di spesa;
3. nel caso in cui l’impresa incorra in più inadempienze, le relative penali e riduzioni si xxxxxxxxxx e verranno dedotte, come sopra descritto.
Le infrazioni anzidette saranno accertate da XxxXxx V.C.O. S.p.A. o da suoi incaricati, che ne daranno comunicazione al concessionario che potrà, entro dieci giorni, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell’inadempienza riscontrata. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, XxxXxx V.C.O. S.p.A., esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità come sopra determinata o addebitando i maggiori costi sostenuti.
Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore di cui al precedente art. 13, adeguatamente documentate e non superiori a 3 (tre) giorni; sono considerate cause di forza maggiore, sempreché debitamente e tempestivamente comunicate, esclusivamente gli scioperi documentati con dichiarazione della Camera di Commercio territorialmente competente o altra Autorità equipollente e gli stati di calamità naturale dichiarati dagli organi di competenza che rendano inutilizzabili gli impianti di recupero o impercorribile la viabilità principale.
L’applicazione della penalità o dell’addebito dei costi sarà comunque conseguente ad un richiamo, trasmesso anche a mezzo mail, relativo all’inadempienza. L’ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d’ufficio saranno, di norma, trattenute da ConSer V.C.O. S.p.A. sulla prima fattura disponibile.
Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, la società avrà diritto di rivalersi delle somme dovute sull’importo cauzionale. Pena la decadenza dell’appalto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.
Art. 18 - Risoluzione del contratto
Si applicano, al presente contratto, le norme di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
Costituiscono gravi inadempienze che comportano la risoluzione di diritto ed automatica del contratto come previsto dagli artt. 1453 e 1456 del C.C.:
1. scioglimento, cessazione o fallimento della ditta;
2. sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
3. negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio di XxxXxx
V.C.O. S.p.A., compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi;
4. subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
5. perdita dei requisiti soggettivi richiesti alla ditta aggiudicataria per l’esecuzione di prestazioni connesse allo svolgimento del servizio;
6. quando l’ammontare complessivo annuo delle penalità applicate alla ditta superi il limite del 10 % dell’importo contrattuale annuo;
7. quando il concessionario si rende colpevole di frode;
8. ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile;
9. quando il concessionario non sia in possesso, anche successivamente alla stipula, di tutte le autorizzazioni o assensi comunque denominati, previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti e applicabili alla fattispecie.
Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, ConSer V.C.O. S.p.A. avrà facoltà di provvedere, direttamente, ovvero mediante altra ditta, alla continuazione degli stessi con addebito alla ditta appaltatrice delle spese e delle eventuali penalità.
Il contratto si considererà risolto di diritto qualora, a seguito di eventuale interruzione delle attività di cui al precedente punto 2, il concessionario non provveda, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di XxxXxx V.C.O. alla ripresa e normalizzazione dei servizi e non fornisca giustificazioni scritte al proprio operato, entro dieci giorni, in risposta alle contestazioni scritte della S.A.. Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario questo dovrà provvedere, entro sette giorni lavorativi dalla richiesta, alla rimozione di tutti i contenitori collocati sul territorio ed alla pulizia delle aree di allocazione, in difetto provvederà direttamente ConSer V.C.O., con addebito delle spese al concessionario anche mediante azione sulla cauzione definitiva. Contro la decisione di risoluzione adottata da XxxXxx V.C.O. S.p.A. è data facoltà alla ditta appaltatrice di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente ove risiede la società appaltante.
Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, ConSer V.C.O. S.p.A. potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all’inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale dell’appalto.
Art. 19 - Forma del Contratto e spese contrattuali
Il presente contratto è redatto e stipulato nella forma della scrittura privata e non viene sottoposto a registrazione per espressa volontà delle parti, restando stabilito che, ove ciò si renda necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a totale carico della parte che ne richiede la registrazione.
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 31 del DPR 1982/12/30 n° 955.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto è stipulato in modalità elettronica. Le parti sottoscrivono personalmente il contratto con firma digitale, oppure con firma elettronica. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso; l’apposizione di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.
Nel caso in cui il terzo contraente sia sprovvisto di firma digitale, la scrittura privata può essere sottoscritta con firma elettronica, consistente nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa e cioè nella firma autografa riprodotta in immagine informatica direttamente da tablet o da scanner.
Art. 20 - Privacy ed accesso agli atti
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n° 196, s’informa che :
a. titolare del trattamento dei dati in questione è la ConSer V.C.O. S.p.A. - responsabile del trattamento è l’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
b. i dati ricavabili verranno utilizzati dal committente, esclusivamente per le finalità connesse al servizio e per la gestione dei contratti;
c. il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli uffici;
d. i dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. N° 445/2000 e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi delle legge n° 241 del 1990 e relativi regolamenti di attuazione;
e. il conferimento dei dati è obbligatorio;
f. Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003 rivolgendosi al responsabile del procedimento e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi delle legge n° 241 del 1990 e relativi regolamenti di attuazione.
Art. 21 - Foro competente
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verbania. È escluso l’arbitrato.
Art. 22 - Riferimento alla legge
I servizi previsti nel presente contratto e nell’allegato capitolato, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia e delle successive modifiche ed integrazioni che dovessero subentrare nel corso dell’appalto, con particolare riferimento al D.lgs. n. 152/2006, alle normative di sicurezza sul lavoro, al codice della strada.
Per quanto non previsto nel presente contratto si intendono richiamate ed applicabili tutte le suddette disposizioni, nonché le ordinanze sindacali aventi rapporto con i servizi oggetto dell'appalto e le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia, anche se non espressamente richiamate.
La ditta, nell’esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dell’appalto.
ALLEGATI
Sono allegati al presente contratto e ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle parti:
1. visura CCIAA
2. offerta
3. copia della garanzia definitiva
4. capitolato speciale d’appalto
APPROVAZIONE E FIRME
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 3 durata del contratto e opzioni Art. 4 corrispettivo della concessione Art. 6 contabilità e pagamenti
Art. 7 obblighi dell’concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 15 responsabilità per la gestione del servizio e conoscenza delle condizioni di concessione Art. 17 penali
Art. 18 risoluzione del contratto Art. 21 foro competente
Letto, confermato e sottoscritto
La ditta appaltatrice | ConSer V.C.O. S.p.A. |