EPIGRAFE
Autorità: Legge - 10/01/2004, n. 12 Xxxxxxxx uff.: 26/01/2004, n. 20 Testo vigente
EPIGRAFE
LEGGE 10 gennaio 2004 n.12 (in Suppl. ordinario n. 11 alla Gazz. Uff., 26 gennaio, n. 20).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999.
CAN 2
TESTO DELLA CONVENZIONE [Parte 2 di 2]
CAPITOLO VII
Capitolo VIIDisposizioni finali
TESTO DELLA LEGGE [Parte 1 di 2]
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
ARTICOLO N.1
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montrealil 28 maggio 1999.
ARTICOLO N.2
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione è data dalla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 53, paragrafo 6, della Convenzione stessa.
ARTICOLO N.3
Art. 3
1. La presenta legge entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiuque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
ALLEGATO N.1
CONVENZIONE PER L'UNIFICAZIONE DI ALCUNE NORME RELATIVE AL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE
Testo in lingua: omissis.
TESTO DELLA CONVENZIONE [Parte 2 di 2]
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE PER L'UNIFICAZIONE DI ALCUNE NORME RELATIVE AL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE
GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE
RICONOSCENDO il significativo contributo che la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, nel seguito denominata "Convenzione di Varsavia", e gli altri strumenti collegati hanno dato all'armonizzazione del diritto privato internazionale in materia di navigazione area.
RICONOSCENDO la necessita' di adeguare e rifondere la Convenzione di Varsavia e gli strumenti collegati in un unico testo.
RICONOSCENDO l'importanza di tutelare gli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale e la necessita' di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione.
RIAFFERMANDO l'auspicabilita' di un ordinato sviluppo delle operazioni di trasporto aereo internazionale e del regolare traffico di passeggeri, bagagli e merci in conformita' con i principi e gli obiettivi della Convenzione sull'aviazione civile internazionale conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944.
CONVINTI che l'azione collettiva degli Stati intesa all'ulteriore armonizzazione e codificazione di alcune norme che regolano il trasporto aereo internazionale per mezzo di una nuova Convenzione rappresenti il mezzo piu' idoneo a realizzare il giusto equilibrio degli interessi.
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPITOLO I
Capitolo I Disposizioni generali
ARTICOLO N.1
Campo di applicazione
Articolo 1
1. La presente Convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresi' ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo.
2. Ai fini della presente Convenzione l'espressione trasporto internazionale indica ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati Parti o sul territorio di un medesimo Stato Parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non e' uno Stato Parte. Ai fini della presente Convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato Parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato.
3. Ai fini della presente Convenzione il trasporto effettuato da piu' vettori successivi si presume costituire un unico trasporto qualora le parti lo abbiano considerato come un'unica
operazione, indipendentemente dal fatto che sia stato stipulato per mezzo di un unico contratto o per mezzo di xxx' contratti e il suo carattere internazionale non viene meno per il solo fatto che un contratto o xxx' contratti debbano essere eseguiti integralmente sul territorio di un medesimo Stato.
4. La presente Convenzione si applica anche al trasporto di cui al Capitolo V, fatte salve le disposizioni ivi previste.
ARTICOLO N.2
Trasporto effettuato dallo Stato e trasporto di effetti postali
Articolo 2
1. La presente Convenzione si applica al trasporto effettuato dallo Stato o da altre persone giuridiche di diritto pubblico sempreche' ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1.
2. Nel trasporto di effetti postali il vettore e' responsabile unicamente nei confronti dell'amministrazione postale competente conformemente alle norme applicabili nei rapporti tra i vettori e le amministrazioni postali.
3. Xxxxx quanto disposto al paragrafo 2. le disposizioni della presente Convenzione non si applicano al trasporto di effetti postali.
CAPITOLO II
Capitolo II
Documentazione e obblighi delle Parti in materia di trasporto di passeggeri, bagagli e merci
ARTICOLO N.3
Passeggeri e bagagli
Articolo 3
1. In occasione del trasporto di passeggeri deve essere rilasciato un titolo di trasporto individuale o collettivo, contenente:
(a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione:
(b) se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di un medesimo Stato Parte e se sono previsti uno o piu' scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali.
2. In sostituzione del titolo di trasporto di cui al paragrafo 1 e' ammesso l'impiego di qualsiasi altro mezzo che attesti le indicazioni ivi menzionate. Qualora venga utilizzato uno qualsiasi degli altri mezzi il vettore dovra' offrirsi di rilasciare al passeggero una dichiarazione scritta contenente le indicazioni in esso registrate.
3. Il vettore rilascia al passeggero uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato.
4. Al passeggero deve essere consegnato un avviso scritto nel quale sia specificato che la responsabilita' del vettore per morte o lesione, per distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio o per ritardo e' soggetta alle norme e alle limitazioni della presente Convenzione, qualora applicabile.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti non pregiudica l'esistenza ne' la validita' del contratto di trasporto, il quale resta comunque soggetto alle norme della presente Convenzione, ivi comprese quelle concernenti la limitazione della responsabilita'.
ARTICOLO N.4
Merci
Articolo 4
1. Per il trasporto di merci viene emessa una lettera di trasporto aereo.
2. In sostituzione della lettera di trasporto aereo e' ammesso l'impiego di qualsiasi altro mezzo che attesti le indicazioni relative al trasporto da eseguire. Qualora venga utilizzato uno di tali mezzi il vettore rilascia al mittente, a richiesta di quest'ultimo, una ricevuta di carico che permetta l'identificazione della spedizione e l'accesso alle indicazioni in esso registrate.
ARTICOLO N.5
Contenuto della lettera di trasporto aereo e della ricevuta di carico
Articolo 5
La lettera di trasporto-aereo e la ricevuta di carico devono contenere:
(a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione:
(b) quando i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di un medesimo Stato Parte e siano previsti uno o piu' scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali;
(c) l'indicazione del peso della spedizione.
ARTICOLO N.6
Documento relativo alla natura della merce
Articolo 6
Se necessario all'espletamento delle formalita' doganali, di polizia o imposte da altre autorita' politiche, il mittente puo' essere tenuto a presentare un documento che specifichi la natura della merce. Questa disposizione non fa sorgere in capo al vettore alcun dovere, obbligo o conseguente responsabilita'.
ARTICOLO N.7
Descrizione della lettera di trasporto aereo
Articolo 7
1. La lettera di trasporto aereo viene emessa dal mittente in tre esemplari originali.
2. Il primo originale porta l'indicazione "per il vettore" e viene firmato dal mittente. Il secondo originale porta l'indicazione per il destinatario" e viene firmato dal mittente e dal vettore. Il terzo originale e' firmato dal vettore e da questo consegnato al mittente dopo aver preso in consegna la merce.
3. La firma del vettore e quella del mittente possono essere stampate o sostituite da un timbro.
4. Se, a richiesta del mittente, il vettore emette la lettera di trasporto aereo, si considera, sino a prova contraria, che egli abbia agito in nome del mittente.
ARTICOLO N.8
Documentazione per colli multipli
Articolo 8
Quando vi sono piu' colli:
(a) il vettore puo' chiedere al mittente di emettere lettere di trasporto aereo distinte;
(b) il mittente puo' chiedere al vettore di rilasciargli ricevute di carico distinte quando vengano utilizzati gli altri mezzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
ARTICOLO N.9
Inosservanza delle disposizioni relative alla documentazione
Articolo 9
L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 non pregiudica l'esistenza ne' la validita' del contratto di trasporto, il quale resta comunque soggetto alle norme della presente Convenzione, ivi comprese quelle concernenti la limitazione della responsabilita'.
ARTICOLO N.10
Responsabilita' per le indicazioni contenute nella documentazione
Articolo 10
1. Il mittente e' responsabile dell'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni relative alla merce inserite da lui o in suo nome nella lettera di trasporto aereo, nonche' di quelle fornite da lui o in suo nome al vettore perche' siano inserite nella ricevuta di carico o per la registrazione con gli altri mezzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Quanto disposto nel presente articolo si applica anche quando la persona che agisce in nome del mittente sia anche l'agente del vettore.
2. Il mittente risponde di ogni danno subito dal vettore o da ogni altra persona nei cui confronti questi sia responsabile a motivo delle indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatte o incomplete fornite da lui o in suo nome.
3. Salvo quanto disposto ai paragrafi 1 e 2, il vettore risponde di ogni danno subito dal mittente o da ogni altra persona nei cui confronti questi sia responsabile a motivo delle indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatte o incomplete inserite da lui o in suo nome nella ricevuta di carico o nei dati registrati con gli altri mezzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
ARTICOLO N.11
Efficacia probatoria della documentazione
Articolo 11
1. La lettera di trasporto aereo e la ricevuta di carico fanno fede, sino a prova contraria, della conclusione del contratto, della presa in consegna della merce e delle condizioni di trasporto che vi figurano.
2. Le dichiarazioni contenute nella lettera di trasporto aereo o nella ricevuta di carico, relative al peso, alle dimensioni ed all'imballaggio della merce, nonche' al numero dei colli, fanno fede sino a prova contraria: quelle relative alla quantita', al volume e allo stato della merce non costituiscono prova contro il vettore a meno che siano state verificate dal vettore stesso alla presenza del mittente, e la verifica conti dalla lettera di trasporto aereo o dalla ricevuta di carico, ovvero si riferiscano allo stato apparente della merce.
ARTICOLO N.12
Diritto di disporre della merce
Articolo 12
1. Il mittente ha il diritto, a condizione di adempiere a tutti gli obblighi risultanti dal contratto di trasporto, di disporre della merce, sia ritirandola all'aeroporto di partenza o di destinazione, sia facendola sostare in corso di rotta in caso di atterraggio, sia ordinandone la consegna nel luogo di destinazione o in corso di rotta ad un destinatario diverso da quello
originariamente indicato, sia chiedendone la restituzione all'aeroporto di partenza, purche' l'esercizio di tale diritto non rechi pregiudizio ne' al vettore, ne' agli altri mittenti, salvo l'obbligo di rimborsare le spese che ne risultino.
2. Se l'esecuzione delle istruzioni del mittente non risulti possibile, il vettore deve prontamente informarne quest'ultimo.
3. Il vettore che ottempera alle istruzioni del mittente senza esigere la presentazione dell'originale della lettera di trasporto aereo o della ricevuta di carico rilasciata a quest'ultimo risponde per ogni danno che ne derivi a chiunque sia regolarmente in possesso della lettera di trasporto aereo o della ricevuta di carico, salvo il diritto di agire in regresso verso il mittente.
4. Il diritto del mittente cessa nel momento in cui inizia quello del destinatario, conformemente all'articolo 13. Tuttavia, se il destinatario rifiuta la merce o se risulta irreperibile, il mittente riacquista il proprio diritto di disporre della merce.
ARTICOLO N.13
consegna dello merce al destinatario (Riconsegna)
Articolo 13
1. Salvo il caso in cui il mittente abbia esercitato il diritto che gli deriva dall'articolo 12, il destinatario puo', dal momento dell'arrivo della merce nel punto di destinazione, richiedere al vettore la consegna della merce verso pagamento degli importi dovuti a previa esecuzione delle condizioni di trasporto.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, e' obbligo del vettore avvertire il destinatario al momento dell'arrivo della merce.
3. Se la perdita della merce venga riconosciuta dal vettore o se, decorsi sette giorni dalla data in cui sarebbe dovuta arrivare, la merce non e' ancora giunta a destinazione, il destinatario puo' far valere nei confronti del vettore i diritti nascenti dal contratto di trasporto.
ARTICOLO N.14
Tutela di diritti del mittente e del destinatario
Articolo 14
Il mittente e il destinatario possono far valere tutti i diritti che sono loro conferiti rispettivamente dagli articoli 12 e 13, ciascuno in proprio nome, sia che agiscano per proprio conto che per contro altrui, a condizione di adempiere gli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.
ARTICOLO N.15
Rapporti tra il mittente e il destinatario o rapporti reciproci tra terzi
Articolo 15
1. Gli articoli 12, 13 e 14 lasciano impregiudicati i rapporti tra il mittente e il destinatario, come pure i rapporti reciproci tra terzi i cui diritti derivino dal mittente o dal destinatario.
ARTICOLO N.16
Formalita' doganali, di polizia o imposte da altre autorita' pubbliche Articolo 16
1. Il mittente e' tenuto a fornire le informazioni e i documenti che sono necessari all'espletamento della formalita' doganali, di polizia o imposte da altre autorita' pubbliche prima della consegna della merce al destinatario. Il mittente e' responsabile nei confronti del vettore di tutti i danni derivanti dalla omissione, irregolarita' o inesattezza di tali informazioni o documenti, salvo che il danno sia imputabile al vettore ovvero ai suoi dipendenti o incaricati.
2. Il vettore non e' tenuto a verificare l'esattezza e la completezza delle informazioni e dei documenti.
CAPITOLO III
Capitolo III
Responsabilita' del vettore ed entita' del risarcimento per danni
ARTICOLO N.17
Morte e lesione dei passeggeri - Danni ai bagagli
Articolo 17
1. Il vettore e' responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l'evento che ha causato la morte o la lesione si e' prodotto a bordo dell'aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco.
2. Il vettore e' responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si e' prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. Tuttavia la responsabilita' del vettore e' esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da diretto o vizio intrinseco. Nel caso di bagagli non consegnati, compresi gli oggetti personali, il vettore e' responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati.
3. Se il vettore riconosce la perdita del bagaglio consegnato, ovvero qualora il bagaglio consegnato non sia ancora giunto a destinazione entro ventuno giorni dalla data prevista, il passeggero puo' far valere nei confronti del vettore i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto.
4. Salvo diversa disposizione, nella presente Convenzione il termine "bagagli" indica sia i bagagli consegnati che quelli non consegnati.
ARTICOLO N.18
Danni alla merce
Articolo 18
1. Il vettore e' responsabile del danno risultante dalla distruzione, perdita o deterioramento della merce per il fatto stesso che l'evento che ha causato il danno si e' prodotto nel corso del trasporto aereo.
2. Tuttavia, il vettore non e' responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva esclusivamente da uno o piu' dei fatti seguenti:
(a) difetto, natura o vizio intrinseco della merce:
(b) imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal vettore o dai suoi dipendenti o incaricati:
(c) un evento bellico o un conflitto armato:
(d) un atto dell'autorita' pubblica compiuto in relazione all'entrata, uscita o transito della merce.
3. Il trasporto aereo ai sensi del paragrafo 1 comprende il periodo nel xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx trova sotto la custodia del vettore.
4. Il periodo del trasporto aereo non comprende alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto venga effettuato in esecuzione del contratto, di trasporto aereo al fine del carico, della consegna o del trasbordo, si presume, salvo prova contraria, che qualsiasi danno risulti da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. Se il vettore, senza il consenso del mittente, esegue il trasporto in tutto o in parte con un mezzo diverso da quello aereo concordato dalle parti, tale trasporto si presume effettuato nel corso del trasporto aereo.
ARTICOLO N.19
Ritardo
Articolo 19
Il vettore e' responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non e' responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
ARTICOLO N.20
Xxxxxxx
Xxxxxxxx 00
Il vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contributo per negligenza, atto illecito o omissione, e' esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilita' nei confronti dell'istante, nella misura in cui la negligenza o l'atto illecito o l'omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito. Xxxxxxxx' la richiesta di risarcimento viene presentata da persona diversa dal passeggero, a motivo della morte o della lesione subita da quest'ultimo, il vettore e' parimenti esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilita' nella misura in cui dimostri che tale passegero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione. Questo articolo si applica a tutte le norme in tema di responsabilita' contenute nella presente Convenzione, compreso l'articolo 21, paragrafo 1.
ARTICOLO N.21
Risarcimento in caso di morte o lesione del passeggero
Articolo 21
1. Per i danni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, che non eccedano i 100 000 diritti speciali di prelievo per passeggero, il vettore non puo' escludere ne' limitare la propria responsabilita'.
2. Il vettore non risponde dei danni di cui all'articolo 17, paragrafo 1 che eccedano i 100 000 diritti speciali di prelievo per passeggero qualora dimostri che:
(a) il danno non e' dovuto a negligenza, atto illecito o omissione propria o dei propri dipendenti o incaricati
oppure che
(b) il danno e' dovuto esclusivamente a negligenza, atto illecito o omissione di terzi.
ARTICOLO N.22
Limitazioni di responsabilita' per ritardo, per il bagaglio e per le merci
Articolo 22
1. Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, cosi' come specificato all'articolo 19, la responsabilita' del vettore e' limitata alla somma di 4 150 diritti speciali di prelievo per passeggero.
2. Nel trasporto di bagagli, la responsabilita' del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo e' limitata alla somma di 1 000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore xxxx' tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma e' superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
3. Nel trasporto di merci, la responsabilita' del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo e' limitata alla somma di 17 diritti speciali di prelievo per chilogrammo, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, effettuata dal mittente al momento della consegna del collo al vettore, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore xxxx' tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma e' superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
4. In caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di una parte delle merci o di qualsiasi oggetto in esse contenuto, per determinare il limite di responsabilita' del vettore si tiene esclusivamente conto del peso totale del collo o dei colli interessati. Tuttavia, allorche' la distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo di una parte delle merci, o di un oggetto in esse contenuto, pregiudichi il valore di altri colli coperti dalla stessa lettera di trasporto aereo o dalla stessa ricevuta di carico o, qualora tali documenti non siano stati rilasciati, dalla stessa registrazione con altri mezzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ai fini della determinazione del limite di responsabilita' si deve altresi' tener conto del peso totale di tali altri colli.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne derivera' un danno, sempreche', nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni.
6. I limiti previsti dall'articolo 21 e dal presente articolo non ostano alla facolta' del tribunale di riconoscere all'attore, in conformita' del proprio ordinamento interno, un'ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate degli interessi. La disposizione precedente non si applica quando l'ammontare del risarcimento accordato, escluse le spese processuali e gli altri oneri relativi alla controversia, non supera la somma che il vettore ha offerto per iscritto all'attore entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento che ha provocato il danno, o prima della presentazione della domanda giudiziale, qualora questa sia successiva.
ARTICOLO N.23
Conversione delle unita' monetarie
Articolo 23
Le somme espresse in diritti speciali di prelievo nella presente Convenzione si intendono riferite al diritto speciale di prelievo quale definito dal Fondo monetario internazionale. La conversione di tali somme nelle monete nazionali si effettuera', in caso di procedimento
giudiziario, secondo il valore di tali monete in diritti speciali di prelievo alla data della sentenza. Il valore in diritti speciali di prelievo di una moneta nazionale di uno Stato Parte che sia membro del Fondo monetario internazionale e' calcolato secondo il metodo di calcolo applicato alla data della sentenza dal Fondo stesso per le proprie operazioni e transazioni. Il valore in diritti speciali di prelievo di una moneta nazionale di uno Stato Parte che non sia membro del Fondo monetario internazionale e' calcolato secondo il metodo indicato dallo stesso Stato Parte.
2. Tuttavia, gli Stati che non sono membri del Fondo monetario internazionale e il cui ordinamento non consenta l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 possono, al momento della ratifica o dell'adesione o in ogni momento successivo, dichiarare che nei procedimenti giudiziari sul loro territorio il limite di responsabilita' del vettore di cui all'articolo 21 e' fissato nella somma di 1 500 000 unita' monetarie per passeggero; in 62 500 unita' monetarie per passeggero in relazione al paragrafo 1 dell'articolo 22; in 15 000 unita' monetarie per passeggero in relazione al paragrafo 2 dell'articolo 22 e in 250 unita' monetarie per chilogrammo in relazione al paragrafo 3 dell'articolo 22. Tale unita' monetaria corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro puro al titolo di novecento millesimi. Tali somme possono essere convertite in cifra tonda nella moneta nazionale in questione. La conversione di tali somme in moneta nazionale effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.
3. Il metodo di calcolo indicato nell'ultima frase del paragrafo 1 e il metodo di conversione illustrato nel paragrafo 2 saranno applicati in maniera tale da esprimere nella moneta nazionale dello Stato Parte, nella misura del possibile, lo stesso valore reale, per le somme di cui agli articoli 21 e 22, che risulterebbe dall'applicazione delle prime tre frasi del paragrafo 1. Gli Stati Parti comunicheranno al depositario della presente Convenzione, a seconda dei casi, il metodo di calcolo adottato in applicazione del paragrafo 1 o il risultato della conversione di cui al paragrafo 2, al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione e ogni qualvolta uno di essi venga modificato.
ARTICOLO N.24
Revisione dei limiti
Articolo 24
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 25 e dal paragrafo 2 del presente articolo, i limiti di responsabilita' previsti dagli articoli 21, 22 e 23 saranno aggiornati dal Depositario ad intervalli di cinque anni, la prima di tali revisioni avendo luogo alla scadenza di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, e qualora la Convenzione non sia entrata in vigore entro cinque anni dalla data in cui xxxx' stata aperta alla firma, entro il primo anno dall'entrata in vigore, facendo riferimento ad un fattore di inflazione costituito dal tasso di inflazione cumulato dalla precedente revisione e, in occasione della prima revisione, a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione. Per la determinazione del fattore di inflazione si fara' ricorso al tasso di inflazione dato dalla media ponderata dei tassi annui di incremento e di diminuzione degli indici dei prezzi al consumo degli Stati le cui monete concorrono a formare i diritti speciali di prelievo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 23.
2. Se nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx 0 si constati che il fattore di inflazione supera il 10 per cento, il Depositario procedera' a notificare agli Stati Parti la revisione dei limiti di responsabilita'. La revisione entra in vigore dopo sei mesi dalla data della notifica agli Stati Parti. Se, entro tre mesi dalla notifica agli Stati Parti, la maggioranza degli Stati Parti si dichiari contraria, la revisione non entrera' in vigore e il Depositario rinviera' la
questione all'esame di una riunione degli Stati Parti. Il Depositario procedera' all'immediata notifica a tutti gli Stati Parti dell'entrata in vigore, di ogni revisione.
3. Salvo quanto disposto al paragrafo 1, la procedura di cui al paragrafo 2 si applica ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo degli Stati Parti e qualora il fattore di inflazione di cui al paragrafo 1 sia aumentato del 30 per cento dalla precedente revisione ovvero, in assenza di una precedente revisione, dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Revisioni successive secondo la procedura descritta al paragrafo 1 verranno effettuate ad intervalli di cinque anni a partire dalla fine del quinto anno successivo alla data delle revisioni di cui al presente paragrafo.
ARTICOLO N.25
Clausola sui limiti
Articolo 25
Nel contratto di trasporto il vettore puo' stipulare limiti di responsabilita' superiori a quelli previsti dalla presente Convenzione ovvero nessun limite di responsabilita'.
ARTICOLO N.26
Nullita' delle clausole contrattuali
Articolo 26
E' nulla ogni clausola contrattuale intesa ad escludere la responsabilita' del vettore o a fissare un limite inferiore a quello previsto nella presente Convenzione: la nullita' di detta clausola non determina tuttavia la nullita' dell'intero contratto, il quale rimane soggetto alle disposizioni della presente Convenzione.
ARTICOLO N.27
Autonomia contrattuale
Articolo 27
Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce al vettore di rifiutare la conclusione di un contratto di trasporto o di rinunciare ad uno dei mezzi di tutela da essa contemplati ovvero di stipulare condizioni che non siano in contrasto con essa.
ARTICOLO N.28
Anticipi di pagamento
Articolo 28
In caso di incidente aereo che provochi la morte o la lesione del passeggero, il vettore, se vi e' tenuto dalla propria legislazione nazionale, provvede senza indugio agli anticipi di pagamento a favore della persona o delle persone fisiche aventi diritto al risarcimento per far fronte alle loro immediate necessita' economiche. Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilita' e puo' essere detratto da qualsiasi ulteriore importo successivamente pagato dal vettore a titolo di risarcimento.
ARTICOLO N.29
Fondamento della richiesta risarcitoria Articolo 29
Nel trasporto di passeggeri, bagaglio e merci, ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo in base alla presente Convenzione o in base a un contratto o ad atto illecito o per qualsiasi altra causa, puo' essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilita' previsti dalla presente Convenzione, fatta salva la determinazione delle persone legittimate ad agire e dei loro rispettivi diritti. Tale azione non da' luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio.
ARTICOLO N.30
Dipendenti, incaricati - Risarcimento complessivo
Articolo 30
1. Se l'azione di risarcimento e' promossa nei confronti di un dipendente o un incaricato del vettore per un danno contemplato nella presente Convenzione, tale dipendente o incaricato, ove dimostri di aver agito nell'esercizio delle sue funzioni, puo' far valere le condizioni e i limiti di responsabilita' invocabili dal vettore stesso in virtu' della presente Convenzione.
2. L'ammontare totale del risarcimento pagato dal vettore e dai suoi dipendenti e incaricati non puo' superare i predetti limiti.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al trasporto di merci qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o da una omissione del dipendente o dell'incaricato commessi o con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne derivera' un danno.
ARTICOLO N.31
Termini per la presentazione dei reclami
Articolo 31
1. Il ricevimento senza riserve del bagaglio consegnato o della merce da parte della persona avente diritto alla consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che gli stessi sono stati consegnati in buono stato e conformemente al titolo di trasporto o alle registrazioni con altri mezzi di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2.
2. In caso di danno, la persona avente diritto alla consegna deve, appena constatato il danno, presentare reclamo al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di bagaglio consegnato, ed entro quattordici giorni dalla data di ricevimento, in caso di merce. In caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione.
3. Il reclamo deve avere forma scritta ed essere presentato o inviato entro i predetti termini.
4. In mancanza di reclamo nei predetti termini, si estinguono le azioni nei confronti del vettore, salvo in caso di frode da parte di quest'ultimo.
ARTICOLO N.32
Morte della persona responsabile
Articolo 32
In caso di morte della persona responsabile, l'azione per il risarcimento del danno si esercita, entro i limiti previsti dalla presente Convenzione, nei confronti dei suoi aventi causa.
ARTICOLO N.33
competenza giurisdizionale
Articolo 33
1. L'azione per il risarcimento del danno e' promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati Parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attivita' o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione.
2. In caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione del passeggero, l'azione di risarcimento puo' essere promossa dinanzi ad uno dei tribunali di cui al paragrafo 1 oppure nel territorio dello Stato Parte nel quale al momento dell'incidente il passeggero ha la sua residenza principale e permanente e dal quale e verso il quale il vettore svolge il servizio di trasporto aereo di passeggeri, sia con propri aeromobili che con aeromobili di proprieta' di un altro vettore in virtu' di un accordo commerciale, e nel quale il vettore esercita la propria attivita' di trasporto aereo di passeggeri in edifici locati o di proprieta' dello stesso vettore o di un altro vettore con il quale egli ha un accordo commerciale.
3. Ai fini del paragrafo 2,
(a) "accordo commerciale" indica un accordo, diverso dall'accordo di agenzia, concluso tra vettori e relativo alla fornitura di servizi comuni per il trasporto aereo di passeggeri:
(b) "residenza principale e permanente" indica il luogo in cui, al momento dell'incidente, il passeggero ha fissa e permanente dimora. La nazionalita' del passeggero non costituisce l'elemento determinante a tale scopo.
4. Si applicano le norme procedurali del tribunale adito.
ARTICOLO N.34
Arbitrato
Articolo 34
1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le parti di un contratto di trasporto di merci possono stipulare che ogni controversia in tema di responsabilita' del vettore ai sensi della presente Convenzione venga risolta tramite arbitrato. Tale accordo deve avere forma scritta.
2. La procedura arbitrale avra' luogo, a scelta dell'attore, nell'ambito di una delle giurisdizioni individuate all'articolo 33.
3. L'arbitro o il tribunale arbitrale deve applicare le disposizioni della presente Convenzione.
4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 si presumono far parte di ogni clausola o accordo arbitrale; ogni condizione stabilita in tale clausola o accordo che sia in contrasto con tali disposizioni e' nulla e priva di effetto.
ARTICOLO N.35
Prescrizione
Articolo 35
1. Il diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto e' stato interrotto.
2. Il metodo di calcolo del periodo di prescrizione e' determinato in conformita' dell'ordinamento del tribunale adito.
ARTICOLO N.36
Trasporto successivo Articolo 36
1. Nei casi di trasporto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore che accetta passeggeri, bagaglio e merci e' soggetto alle disposizioni della presente Convenzione ed e' considerato parte del contratto di trasporto per quella parte del trasporto effettata sotto il suo controllo.
2. In caso di trasporto di tal genere, il passeggero o i suoi aventi diritto possono agire soltanto nei confronti del vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l'incidente o il ritardo si sono verificati, salvo il caso in cui, per accordo espresso, il primo vettore si sia assunto la responsabilita' dell'intero viaggio.
3. Nel caso di bagaglio o di merci, il passeggero o il mittente ha diritto di agire nei confronti del primo vettore, e il passeggero o il destinatario ha il diritto di agire nei confronti dell'ultimo vettore, e inoltre entrambi potranno agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale si sono verificati la distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo. I vettori sono responsabili singolarmente e solidalmente nei confronti del passeggero o del mittente o del destinatario.
ARTICOLO N.37
Diritto di ricorso contro terzi
Articolo 37
La presente convenzione non pregiudica in alcun modo il fatto di determinare se la persona considerata responsabile ai fini delle norme di detta convenzione, disposizioni, ha o meno un diritto di ricorso contro qualsiasi altra persona.
CAPITOLO IV
Capitolo IV Trasporto combinato
ARTICOLO N.38
Trasporto combinato
Articolo 38
1. Nel caso di trasporti combinati, effettuati in parte per via area ed in parte con altre modalita' di trasporto, le disposizioni della presente Convenzione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 4, si applicano solo al trasporto aereo sempreche' esso rientri nella previsione dell'articolo 1.
2. Nel caso di trasporto combinato, nulla nella presente Convenzione vieta alle parti di inserire nel titolo di trasporto aereo condizioni relative alle altre modalita' di trasporto, purche' per quanto attiene al trasporto aereo vengano rispettate le disposizioni della presente Convenzione.
CAPITOLO V
Capitolo V
Trasporto aereo effettuato da persona diversa dal vettore contrattuale
ARTICOLO N.39
Vettore contrattuale - Vettore di fatto Articolo 39
Le disposizioni del presente Capitolo si applicano nel caso in cui un soggetto (qui appresso denominato "il vettore contrattuale") conclude in nome proprio un contratto di trasporto, retto dalla presente Convenzione, con un passeggero o un mittente o con persona agente in nome del passeggero o del mittente e un altro soggetto (qui appresso denominato "il vettore di fatto") effettua, in virtu' dell'autorita' conferitagli dal vettore contrattuale, in tutto o in parte il trasporto, pur non costituendo relativamente a tale parte un vettore successivo ai sensi della presente Convenzione. Tale autorita' si presume esistere fino a prova contraria.
ARTICOLO N.40
Responsabilita' rispettive del vettore contrattuale e del vettore di fatto
Articolo 40
Salvo disposizione contraria del presente capitolo, quando un vettore di fatto effettua, in tutto o in parte, un trasporto che, in virtu' del contratto di cui all'articolo 39, e' retto dalla presente Convenzione, sia il vettore contrattuale che il vettore di fatto sono soggetti alle disposizioni della presente Convenzione, il primo per l'intero trasporto contemplato nel contratto, il secondo per la parte da lui eseguita.
ARTICOLO N.41
Responsabilita' reciproca
Articolo 41
1. Gli atti e omissioni del vettore di fatto e dei suoi dipendenti e incaricati, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, concernenti il trasporto eseguito dal vettore di fatto, sono parimenti considerati come atti e omissioni del vettore contrattuale.
2. Gli atti e omissioni del vettore contrattuale e dei suoi dipendenti e incaricati compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, concernenti il trasporto effettuato dal vettore contrattuale, sono considerati come atti e omissioni del vettore contrattuale. Tuttavia, per tali atti e omissioni, il vettore contrattuale non potra' incorrere in una responsabilita' superiore ai limiti fissati agli articoli 21, 22, 23 e 24. Nessun accordo speciale conferente al vettore contrattuale obblighi non previsti dalla presente Convenzione, nessuna rinuncia a diritti o a mezzi di tutela derivanti dalla presente Convenzione, nessuna dichiarazione speciale d'interesse alla consegna a destinazione ai sensi dell'articolo 22 potranno essere fatti valere contro il vettore di fatto, salvo che questi vi abbia acconsentito.
ARTICOLO N.42
Destinatario dei reclami e delle istruzioni
Articolo 42
I reclami e le istruzioni da rivolgere al vettore in applicazione della presente Convenzione hanno gli stessi effetti sia se indirizzati al vettore contrattuale sia se indirizzati al vettore di fatto. Tuttavia, le istruzioni di cui all'articolo 12 valgono solo se indirizzate al vettore contrattuale.
ARTICOLO N.43
Dipendenti e incaricati
Articolo 43
Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto, ogni dipendente o incaricato dello stesso vettore o del vettore contrattuale, che provi d'aver agito nell'esercizio delle proprie funzioni, puo'
valersi dei limiti di responsabilita' applicabili, ai sensi della presente Convenzione, al vettore di cui e' dipendenze o incaricato, sempreche' non dimostri di aver agito in maniera che escluda l'applicabilita' dei limiti di responsabilita' concessi in conformita' della presente Convenzione.
ARTICOLO N.44
Risarcimento complessivo
Articolo 44
Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto, l'ammontare totale del risarcimento pagato dallo stesso vettore, dal vettore contrattuale e dai loro dipendenti e incaricati che abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni, non puo' superare il massimale che, secondo la presente Convenzione, puo' essere imputato al vettore contrattuale ovvero al vettore di fatto, e comunque nessuno di tali soggetti puo' essere tenuto responsabile oltre il limite previsto per ognuno di essi.
ARTICOLO N.45
Destinatario della richiesta di risarcimento
Articolo 45
L'azione per il risarcimento del danno contro il vettore di fatto, per il trasporto effettuato, puo' essere promossa, a scelta dell'attore, contro lo stesso vettore o contro il vettore contrattuale o contro entrambi, congiuntamente o separatamente.
Quando l'azione e' promossa contro uno solo dei vettori, questi ha il diritto di esigere la chiamata in corresponsabilita' dell'altro vettore; la procedura e la chiamata sono disciplinate dalla legge del tribunale adito.
ARTICOLO N.46
Giurisdizione addizionale
Articolo 46
L'azione per il risarcimento per danni di cui all'articolo 45 e' promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati Parti, o davanti ad uno dei tribunali presso i quali puo' essere promossa l'azione contro il vettore contrattuale ai sensi dell'articolo 33 o davanti al tribunale competente del luogo in cui il vettore di fatto ha la sua residenza o la sede principale della sua attivita'.
ARTICOLO N.47
Nullita' di clausole contrattuali
Articolo 47
E' nulla ogni clausola contrattuale intesa ad esonerare il vettore contrattuale o il vettore di fatto dalla responsabilita' che gli deriva dal presente capitolo o a fissare un limite inferiore a quello previsto nello stesso capitolo: la nullita' di detta clausola non determina tuttavia la nullita' dell'intero contratto, il quale rimane soggetto alle disposizioni del presente capitolo.
ARTICOLO N.48
Rapporti tra trasportatore contrattuale e trasportatore di fatto Articolo 48
Subordinatamente all'articolo 45, nessuna disposizione del presente capitolo puo' essere interpretata nel senso di pregiudicare i diritti e gli obblighi esistenti fra i trasportatori, compresi i diritti ad un ricorso o ad un risarcimento.
CAPITOLO VI
Capitolo VI Altre disposizioni
ARTICOLO N.49
Imperativita'
Articolo 49
Sono nulle tutte le clausole contenute nel contratto di trasporto e tutti gli accordi speciali conclusi prima del verificarsi del danno con i quali le parti mirano ad escludere le disposizioni della presente Convenzione sia determinando la legislazione applicabile sia modificando le norme sulla competenza giurisdizionale.
ARTICOLO N.50
Assicurazione
Articolo 50
Gli Stati Parti faranno obbligo ai propri vettori di provvedere a stipulare un contratto di assicurazione a idonea copertura della loro responsabilita' derivante dalla presente Convenzione. Qualora richiesto dalla Parte contraente nel cui territorio opera, il vettore deve dimostrare di godere di un'adeguata copertura assicurativa per i casi di responsabilita' derivante dalla presente Convenzione.
ARTICOLO N.51
Trasporto effettuato in circostanze eccezionali
Articolo 51
Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 concernenti i titoli di trasporto non si applicano al trasporto effettuato in circostanze eccezionali che esulano dal normale esercizio dell'attivita' del vettore.
ARTICOLO N.52
Definizione di giorni
Articolo 52
L'uso del termine "giorni" nella presente Convenzione indica i giorni di calendario e non i giorni feriali.
CAPITOLO VII
Capitolo VII Disposizioni finali
ARTICOLO N.53
Firma, Ratifica e Entrata in vigore
Articolo 53
1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma di ogni Stato partecipante alla Conferenza internazionale sul diritto aeronautico, tenutasi a Montreal dal 10 al 28 maggio 1999. Dopo il 28 maggio 1999 la presente Convenzione restera' aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile a Montreal fino alla data della sua entrata in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6.
2. La presente Convenzione restera' altresi' aperta alla firma delle Organizzazioni di integrazione economica regionale. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "Organizzazione di integrazione economica regionale" indica un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione che sia competente per quanto riguarda determinare materie rette dalla presente Convenzione ed sia stata debitamente autorizzata a firmare e a ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o ad aderirvi. Le espressioni "Stato Parte" o "Stati Parti", utilizzate nella presente Convenzione, tranne che al paragrafo 2 dell'articolo 1, al paragrafo 1, lettera b) dell'articolo 3, alla lettera b) dell'articolo 5, agli articoli 23, 33, 46 e alla lettera b) dell'articolo 57, indica altresi' le Organizzazioni di integrazione economica regionale. Ai fini dell'articolo 24, l'espressione "la maggioranza degli Stati Parti" e "un terzo degli Stati Parti" esclude le Organizzazioni di integrazione economica regionale.
3. La presente Convenzione sara' sottoposta alla ratifica degli Stati e delle Organizzazioni di integrazione economica regionale firmatari.
4. Gli Stati o le Organizzazioni di integrazione economica regionale che non sottoscrivono la presente Convenzione potranno in ogni momento accettarla, approvarla o aderirvi.
5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile, che viene qui designata quale Depositario.
6. Tra gli Stati che avranno proceduto al deposito, la presente Convenzione entrera' in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito, presso il Depositario, del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Ai fini del presente paragrafo, non si considera lo strumento depositato da un'Organizzazione di integrazione economica regionale.
7. Nei confronti di ogni altro Stato di ogni altra Organizzazione di integrazione economica regionale, la presente Convenzione entrera' in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
8. Il Depositano informera' prontamente tutti gli Stati firmatari e gli Stati Parti in merito a:
(a) ogni firma della presente Convenzione e la relativa data:
(b) ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione e adesione e la relativa data;
(c) la data di entrata in vigore della presente Convenzione:
(d) la data di entrata in vigore di ogni revisione dei limiti di responsabilita' fissati dalla presente Convenzione;
(e) ogni denuncia ai sensi dell'articolo 54.
ARTICOLO N.54
Denuncia
Articolo 54
1. Ogni Stato Parte della presente Convenzione potra' denunciarla mediante notifica scritta indirizzata al Depositario della stessa.
2. La denuncia produrra' i suoi effetti centottanta giorni dopo la ricezione da parte del Depositario della notifica della denuncia.
ARTICOLO N.55
Relazione con gli altri strumenti della Convenzione di Varsavia
Articolo 55
La presente Convenzione prevale su ogni altra disposizione in materia di trasporto aereo internazionale:
1. tra gli Stati Parti della presente Convenzione che siano anche Parti dei seguenti strumenti:
(a) la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 (qui appresso denominata Convenzione di Varsavia);
(b) il Protocollo che modifica la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, adottato all'Aja il 28 settembre 1955 (qui appresso denominato Protocollo dell'Aja);
(c) la Convenzione complementare alla Convenzione di Varsavia per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal vettore contrattuale, firmata a Guadalajara il 18 settembre 1961 (qui appresso denominata Convenzione di Guadalajara);
(d) il Protocollo che modifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 cosi' come modificato dal Protocollo adattato all'Aja il 28 settembre 1955, firmato a Citta' del Guatemala l'8 marzo 1971 (qui appresso denominato Protocollo di Citta' del Guatemala);
(e) i Protocolli aggiuntivi dal n. 1 al n. 3 e il Protocollo n. 4 di Montreal che modificano la Convenzione di Varsavia cosi' come modificata dal Protocollo dell'Aja o la Convenzione di Varsavia cosi' come modificata sia dal Protocollo dell'Aja che dal Protocollo di Citta' del Guatemala firmati a Montreal il 25 settembre 1975 (qui oppresso denominati Protocolli di Montreal);
oppure
2. all'interno dei territori di ogni singolo Stato Parte della presente Convenzione che sia anche Parte di uno o piu' degli strumenti elencati sopra alle lettere da a) a e).
ARTICOLO N.56
Stati con piu' ordinamenti giuridici
Articolo 56
1. Qualora uno Stato sia costituito da due o piu' unita' territoriali nelle quali per le materie oggetto della presente Convenzione si applicano ordinamenti giuridici diversi, tale Stato puo', al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutte le sue unita' territoriali o soltanto ad una o a piu' di esse e puo' in ogni momento modificare tale dichiarazione presentando una nuova dichiarazione.
2. Tale dichiarazione dovra' essere notificata al depositario e dovra' contenere esatta indicazione delle unita' territoriali alle quali si applica la Convenzione.
3. Nel caso di uno Stato Parte che abbia presentato la predetta dichiarazione:
(a) l'espressione "moneta nazionale", di cui all'articolo 23, si intende riferita alla moneta in xxxxx xxxxxx xxxx'xxxxx' xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Stato oggetto della dichiarazione; e
(b) l'espressione "legislazione nazionale", di cui all'articolo 28, si intende riferita alla legislazione vigente nell'unita' territoriale del predetto Stato oggetto della dichiarazione.
ARTICOLO N.57
Riserve Articolo 57
Nessuna riserva potra' essere formulata alla presente Convenzione, tuttavia uno Stato Parte puo' in ogni momento dichiarare, per mezzo di notifica indirizzata al Depositario, che la presente Convenzione non si applica:
(a) al trasporto aero internazionale effettuato e operato direttamente dallo Stato Parte per scopi non commerciali connessi alle proprie funzioni e ai propri obblighi di Stato sovrano; e/o
(b) al trasporto di persone, di merci e bagagli effettuato per le proprie autorita' militari a bordo di aeromobili immatricolati nello Stato Parte o da questo noleggiato, e la cui intera capacita' sia stata riservata da tali autorita' o in loro nome.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a Montreal il ventottesimo giorno del mese di maggio dell'anno millenovecentonovantanove nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede. La presente Convenzione rimarra' depositata negli archivi dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile e copie conformi autentiche della stessa verranno trasmesse dal depositario a tutti gli Stati Parti della presente Convenzione, nonche' a tutti gli Stati Parti della Convenzione di Varsavia, del Protocollo dell'Aja, della Convenzione di Guadalajara, del Protocollo di Citta' del Guatemala e dei Protocolli di Montreal.
ALLEGATO N.1
ATTO FINALE
Della Conferenza internazionale di diritto aereo tenuta sotto gli auspici dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale a Montreal dal 10 al 28 maggio 1999
I plenipotenziari alla Conferenza internazionale di diritto aereo tenuta sotto gli auspici dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale si sono riuniti a Montreal dal 10 al 28 maggio 1999 per esaminare i progetti di articoli della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stabiliti dal Comitato giuridico dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e dal Gruppo speciale per l'aggiornamento e la rielaborazione del "regime di Varsavia" istituito dal Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale
Erano rappresentati alla conferenza i rappresentanti dei seguenti 118 Stati: Afganistan (Stato islamico dell')
Africa del Sud (Repubblica sudafricana)
Algeria (Repubblica algerina democratica e popolare) Arabia Saudita (Regno di)
Argentina (Repubblica argentina) Australia Australia (Repubblica d') Azerbaïdjan (Repubblica azerbaïdjanese) Bahamas (Commonwealth delle) Bahrein (Stato di)
Bangladesh (Repubblica popolare del) Belgio (Regno del)
Belize Bielorussi (Repubblica di) Benin (Repubblica di)
Bolivia (Repubblica di) Botswana (Repubblica del)
Brasile (Repubblica federativa del) Burkina Faso Cambogia (Regno della) Camerun (Repubblica del)
Canada Capo Verde (Repubblica del) Cile (Repubblica del)
Cina (Repubblica popolare di) Cipro (Repubblica di) Colombia (Repubblica di) Costa Rica (Repubblica del) Costa d'Avorio (Repubblica di) Cuba (Repubblica di) Danimarca (Regno del)
Egitto (Repubblica araba dell')
Emirati arabi uniti Etiopia (Repubblica federale democratica di) Federazione di Russia Filippine (Repubblica delle)
Finlandia (Repubblica di) Francia (Repubblica francese) Gabon (Repubblica gabonese) Gambia (Repubblica di)
Germania (Repubblica Federale di) Ghana (Repubblica del)
Giamaica Giappone Giordania (Regno hashemita della) Grecia (Repubblica ellenica)
Guinea (Repubblica di) Haiti (Repubblica di)
Isole Xxxxxxxx (Repubblica delle) India (Repubblica dell') Indonesia (Repubblica di) Irlanda Islanda (Repubblica di) Israele (Stato di)
Italia (Repubblica italiana) Kenia (Repubblica di) Kuwait (Stato del) Lesotho (Regno del)
Libano (Repubblica libanese) Liberia (Repubblica di) Lituania (Repubblica di) Lussemburgo (Gran Ducato di) Madagascar (Repubblica di) Malawi (Repubblica di)
Malta (Repubblica di) Marocco (Regno del) Xxxxxxxx (Repubblica di) Messico (Stasi Uniti del) Monaco (Principato di)
Mongolia Mozambico (Repubblica di) Namibia (Repubblica di)
Niger (Repubblica del)
Nigeria (Repubblica federale della) Norvegia (Regno di)
Nuova Zelanda Oman (Sultanato dell') Pakistan (Repubblica Islamica del) Panama (Repubblica di)
Paraguay (Repubblica di)
Paesi Bassi (Regno dei) Peru (Repubblica del) Polonia (Repubblica di)
Portogallo (Repubblica portoghese) Qatar (Stato del)
Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord Repubblica araba siriana
Repubblica ceca Repubblica centro-africana Repubblica di Xxxxx Repubblica Dominicana
Repubblica slovacca Romania Santa Sede
Senegal (Repubblica del) Singapore (Repubblica di) Slovenia (Repubblica di) Spagna (Regno di)
Sri Lanka (Repubblica socialista democratica di) Stati Uniti d'America Sudan (Repubblica del) Svezia (Regno di)
Svizzera (Confederazione svizzera) Swaziland (Regno dello)
Tailandia (Regno di)
Togo (Repubblica togolese) Trinidad -e-Tobago (Repubblica di) Tunisia (Repubblica tunisina) Turchia (Repubblica turca)
Ucraina Uganda (Repubblica di) Uruguay (Repubblica orientale dell') Uzbekistan (Repubblica dell') Venezuela (Repubblica del)
Viet Nam (Repubblica socialista del) Yemen (Repubblica dello)
Zambia (Repubblica dello) Zimbabwe (Repubblica dello)
Erano rappresentate da osservatori le seguenti 11 organizzazioni internazionali: Associazione di diritto internazionale (ILA)
Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA) Associazione latino-americana di diritto aereo e spaziale (ALADA) Camera di commercio internazionale (CCI)
Comitato aeronautico inter-Stati (CAI)
Commissione africana dell'aviazione civile (CAFAC) Commissione latino-americana dell'aviazione civile (CLAC) Comunita' europea (CE)
Conferenza europea dell'aviazione civile (CEAC)
Unione internazionale degli assicuratori aeronautici (UIAA)
La conferenza ha eletto all'unanimita' come presidente il Sig. K. Xxxxxxx Xxxxxxx (Giamaica) ed ha inoltre eletto all'unanimita' i seguenti vice-presidenti:
Xxxxx Vice-presidente - K.J.H. Xxxxxxx (Svezia) Secondo Vice-presidente - A.K. Xxxxxx (Ghana) Xxxxx Xxxx-presidente - R.H. Wang (Cina)
Quarto Vice-presidente - X. Xxxxxxx (Repubblica araba siriana)
Il Segretario generale della Conferenza era il Sig. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Segretario generale dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
Il Signor Xxxxxx Xxxxx, Direttore degli affari giuridici dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale era Segretario esecutivo della conferenza, ed e' stato assistito dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Consigliere giuridico principale, il quale ha esercitato funzioni di sottosegretario, et dai Signori Xxxx Xxxxxxxx, Consigliere giuridico, e Xxxx Xxxxx, esperto associato i quali hanno esercitato le funzioni di Vice-segretari della Conferenza, nonche' da altri funzionari di detta Organizzazione.
La conferenza ha istituito una Commissione plenaria, nonche' i seguenti comitati: Comitato di verifica delle credenziali
Presidente: X. Xxxxx (Pakistan) Membri: X.X.Xxxxxxx (Costa d'Avorio)
X. Xxxxxx (Finlandia)
A.F.O. Al-Momani (Giordania)
M.E. Xxxxxxxx (Panama) Comitato di redazione
Presidente: X.X.Xxxxx (Regno Unito) Membri: E.A. Xxxxxxxx (Germania)
X. Xxxxx (Germania)
X. xxx Xxx (Germania)
S.A.F. Al-Ghamdi (Arabia Saudita)
X. Xxxxxxxx Xxxxxx (Argentina) X.X.Xxxxxx (Argentina)
H.L. Xxxxxxx (Argentina)
M.J. Moatshe (Botswana)
M.K. Mosupukwa (Botswana)
M.J. Xxxxxxx (Brasile)
M.G. Xxxxxxx (Brasile)
G.H. Lauzon (Canada)
Sig.ra E.A. MacNab (Canada) Sig.ra X.X.X.Xxxxxx (Cina) Sig.ra K.Y.Xxxx (Cina) Sig.ra X.Xxx (Cina)
Sig.ra X. Xxxxx (Cina)
J.K. Abonuan (Costa d'Avorio)
X. Xxxxxxx (Costa d'Avorio)
X. Xxxxxx (Cuba)
X. Xx Xxxxxxxx (Egitto)
X. Xxxxxxx (Spagna)
Sig.ra M.L. Huidobro (Spagna)
X. Xxxx (Stati Uniti)
P.B. Schwarzkopf (Stati Uniti)
D.S. Xxxxxx (Stati Uniti)
X. Xxxxxxx (Federazione di Russia)
X. Xxxxxxxxx (Federazione di Russia)
X. Xxxxxxxx (Francia)
X. Xxxxxxxx (Francia)
X. Xxxxxx (Francia)
R.K. Maheshwari (India)
X. Xxxx (Giappone)
Sig.ra X. Xxxxx (Giappone)
X. Xxxx (Giappone)
X. Xxxxxxx (Giappone)
D.A. Achapa (Kenia) X.X.Xxxxx (Kenia)
S. Eid Libano
V. Poonoosamy Xxxxxxxx
X. Xxxxx de Xxxxxxx (Panama)
X. Xxxxx (Regno Unito)
K.J.H. Xxxxxxx (Svezia)
Gruppo <<Gli amici del Presidente>> Presidente: Xxxxxxx Xxxxxxx (Giamaica)
Membri: S.A.F. Al-Ghamdi (Arabia Saudita) Sig.ra X. Xxxxxxxx (Australia)
X. Xxxxx (Australia)
X. Xxxx (Camerun)
T. Tekou (Camerun)
G.H. Lauzon (Canada)
Sig. ri E.A. Mac Nab (Canada)
A.R. Lisboa (Cile) Sig.ra X. Xxxxxx (Cile) Sig.ra R.H. Wang (Cina)
Sig.ra S.H.D. Xxxxxx (Cina) Sig.ra X. Xxx (Cina)
Sig.ra X. Xxxxx (Cina)
X. Xx-Xxxxxxxx (Egitto)
X. Xxxx (Stati Uniti)
D.S. Xxxxxx (Stati Uniti)
P.B. Schwarzkopf (Stati Uniti)
B.L. Labarge (Stati Uniti)
X. Xxxxxxx (Federazione di Russia)
X. Xxxxxxxx (Federazione di Russia)
X. Xxxxxxxxx (Federazione di Russia)
X. Xxxxxxxx (Francia)
M.Y. Peissik (Francia)
X. Xxxxxxxx (Francia)
X. Xxxxxx (Francia)
A.K. Xxxxxx (Ghana) X.X.Xxxxxxxxxxxx (India)
V.S. Madan (India) Sig.ra H.S. Khola (India)
X. Xxxx (Giappone)
X. Xxxxxxxxxxxxx (Giappone)
X. Xxxxxxx (Giappone)
S. Eid (Libano)
X. Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx)
R.V. Rukoro (Namibia)
H.L. Xxxxxx (Nuova Zelanda)
A.G. Xxxxxx (Nuova Zelanda)
S.N. Xxxxx (Pakistan)
X. Xxxxxxxx (Pakistan)
X. Xxxxx (Regno Unito)
X. Xxxxx (Regno Unito)
X. Xxxxxx (Singapore) Sig.ra S.H. Tan (Singapore)
X. Xxx (Singapore)
X. Xxxxxxx (Slovenia) X.X.Xxxxxxxx (Sri Lanka)
X.J.H. Xxxxxxx (Svezia)
N.A. Gradin (Svezia) L.G-Xxxxxxxx (Svezia)
X. Xxxx (Svizzera)
X. Xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx)
X. Xxxxxxxx (Xxxxxxx)
X. Xxxxxx (Xxxxxxx)
C.B. Xxxxxxx (Uruguay)
E.D. Gaggero (Uruguay)
L.G. Xxxxxxxx-Xxxxxx (Uruguay)
A. Sanes de Xxxx (Uruguay)
V.T. Dinh (Viet Nam)
X.T. Lai (Viet Nam)
A seguito delle sue deliberazioni, la conferenza ha adottato il testo della Conve l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale.
Tale convenzione e' stata aperta alla firma in data odierna, a Montreal. Inoltre la conferenza ha adottato per consenso le seguenti risoluzioni:
RISOLUZIONE N. 1
LA CONFERENZA,
AVENDO A MENTE l'importanza della rielaborazione e dell'aggiornamen relative al trasporto aereo internazionale al fine di ristabilire il livello richiest chiarezza di tali regole, RICONOSCENDO che la rielaborazione e l'aggiornamento di tali rego realizzati solo per mezzo dell'azione collettiva degli Stati, in conformita' regole del diritto internazionale; AFFERMANDO che i progressi ed i vantaggi contenuti nella Convenzione alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, dovranno essere re nell'interesse di tutte le parti interessate,
1. SOLLECITA tutti gli Stati a ratificare al piu' presto la Convenzione per l'u regole relative al trasporto aereo internazionale, adottata il 28 magg ed a depositare uno strumento di ratifica presso l'Organizzazione internazionale (OACI) in conformita' all'articolo 53 di detta Convenzio
2. INCARICA il Segretario generale dell'OACI di sottoporre immedia risoluzione all'attenzione degli Stati, in vista di conseguire il summenz
RISOLUZIONE N. 2
LA CONFERENZA,
CONSAPEVOLE delle tragiche conseguenze degli incidenti dell'aviazione, AVENDO A MENTE la difficile situazione in cui si trovano le vittime incidenti;
TENENDO CONTO in particolare delle immediate necessita' economiche d famiglie o di superstiti in questione,
1. SOLLECITA i trasportatori a pagare il prima possibile degli anticipi in immediate necessiti economiche delle famiglie delle vittime o dei supers
2. INCORAGGIA gli Stati parte alla Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, adottata il 28 maggio 1999 a Montreal, ad adottare le misure adeguate previste dalla loro legislazione nazionale al fine di incentivare i trasportatori a prendere tali provvedimenti.
RISOLUZIONI N. 3
LA CONFERENZA,
RICONOSCENDO l'importanza fondamentale della sicurezza per uno sviluppo ordinato dell'aviazione civile internazionale,
RICONOSCENDO l'importanza di proteggere i passeggeri, i membri dell'equipaggio, i lavoratori del trasporto aereo ed il pubblico in generale,
CONSIDERANDO che il trasporto di merci pericolose per via aerea e' regolamentato a livello internazionale dall'Annesso 18 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale,
CONSIDERANDO che le disposizioni di detto Xxxxxxx esigono che il mittente che presenta al trasporto aereo colli di merci pericolose, deve accertarsi che le merci non siano vietate al trasporto per via aerea e che siano adeguatamente classificate, imballate, contrassegnate, etichettate ed accompagnate da un documento valido per il trasporto di merci pericolose, come specificato in detto Annesso,
DECIDE:
CHE ogni Stato prendera' tutte le misure necessarie per garantire la stretta osservanza delle norme dell'Annesso 18 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, da parte di trasportatori, mittenti e addetti alle operazioni di transito,
CHE i trasportatori, mittenti e addetti alle operazioni di transito devono attenersi a tutte le misure di sicurezza applicabile, in particolare a quelle adottate in applicazione dell'Annesso 18 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale.
IN FEDE DI CHE i delegati hanno firmato il presente Atto finale.
FATTO a Montreal il ventotto maggio millenovecentonovantanove in un unico esemplare comprendente sei testi autentici in lingue araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, che xxxx' depositato presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, la quale ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno dei governi rappresentati alla conferenza.