AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DI
Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello.
Appalto per l’ affidamento del SERVIZIO DI TELEASSISTENZA
PER IL PERIODO 01 / 06/2015 – 31/12/2016 CIG 6248762188
**CAPITOLATO SPECIALE**
SERVIZIO DI TELEASSISTENZA – CAPITOLATO D’APPALTO – C.I.G. 6248762188
Art. 1 OGGETTO
Art. 2 NATURA DEL RAPPORTO
Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO Art. 4 VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO
Art. 5 DESTINATARI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Art. 5.1 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Art. 5.2 ARTICOLAZIONE E ORARIO DEL SERVIZIO Art. 5.3 LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
Art. 6 PERSONALE IMPIEGATO Art. 6.1 PERSONALE
Art. 6.2 RAPPORTO DI LAVORO Art. 6.3 TURNOVER
Art. 6.4 SOSTITUZIONE DI PERSONALE Art. 7 ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO Art. 8 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Art. 9 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Art. 10 RESPONSABILITA’ E POLIZZE ASSICURATIVE
Art. 11 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI Art. 12 MODALITA’ DI PAGAMENTO
Art. 13 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Art. 14 DEPOSITO CAUZIONALE
Art. 15 DIVIETO DI SUBAPPALTO Art. 16 OBBLIGO DI RISERVATEZZA Art. 17 TRATTAMENTO DEI DATI Art. 18 CONTROLLI
Art. 19 PENALI
Art. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art. 21 CONTROVERSIE
Art. 22 NORME DI RINVIO
Art. 23 CONDIZIONI GENERALI
TITOLO I: INDICAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO
ART. 1 - OGGETTO
Oggetto del presente appalto è l’affidamento di un servizio di teleassistenza finalizzato a rilevare in tempo reale le situazioni d’emergenza che si possono verificare presso il domicilio delle persone assistite, per consentirne la gestione attraverso l’attivazione tempestiva delle forme più idonee di soccorso e/o di assistenza.
Il servizio sarà rivolto ai cittadini anziani ed in condizioni di fragilità, residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale del Castanese.
Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.
ART. 2 – NATURA DEL RAPPORTO
La gestione del servizio viene resa in regime di appalto con assunzione di impresa e dell’esatta esecuzione dell’obbligazione da parte dell’aggiudicatario.
Sono riconosciute all’Amministrazione Aggiudicatrice ampie facoltà di controllo in merito all’adempimento puntuale e preciso del programma e delle modalità di effettuazione del servizio secondo quanto indicato al successivo art. 5, in base a quanto definito dal contratto e nel rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori impiegati nel servizio.
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO
Il contratto d’appalto ha la durata di mesi 19 dal 01/06/2015 al 31/12/2016
La ditta si impegna comunque, a richiesta di questa amministrazione da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza, ad assicurare il servizio per un periodo minimo di 4 mesi e massimo di 6 mesi, qualora all’epoca non fosse ancora esperito un nuovo appalto.
Al termine del periodo di appalto Azienda Sociale avrà facoltà di negoziare, in accordo con la ditta, un eventuale affidamento per un ulteriore periodo di anni uno ai sensi dell’art. 57 comma 5 punto
b) del D. Lgs. 163/06, previo accertamento della sussistenza di ragioni di pubblico interesse.
In caso di passaggio di gestione ad altra ditta aggiudicataria alla scadenza, ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, la ditta gerente dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne, assicurando la continuità del servizio. In caso di mancato rispetto della presente disposizione Azienda Sociale si riserva di trattenere a titolo di penale una quota della cauzione definita in base alla gravità della violazione.
E’ data facoltà ad Azienda Sociale di ricorrere all’aumento e/o diminuzione dei volumi di attività previsti con l’ente aggiudicatario nei limiti del 20% del contratto così come previsto dalle norme
ART. 4 – VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO
L’importo stimato massimo complessivo a base di gara, per il periodo dal 01/06/2015 al 31/12/2016 è di € 32.000,00 (trentaduemila/00) al netto di IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza, salvo eventuali progetti integrativi da realizzare nel corso dell’anno su richiesta formale delle Amministrazioni Comunali.
Il valore globale stimato posto a base d’asta e soggetto al ribasso, è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore per l’esecuzione, a perfetta regola d’arte, del servizio dato in appalto e da svolgersi secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. Il suddetto prezzo si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato.
ART. 5 – DESTINATARI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ART. 5.1 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio di teleassistenza si deve articolare in una duplice funzione, come di seguito specificato:
• Telesoccorso, per fronteggiare situazioni di emergenza che richiedano un intervento immediato volto al soccorso,
• Telecontrollo, per assicurare un'azione di prevenzione socio-sanitaria, di accertamento delle condizioni psico-fisiche e di sostegno psico - relazionale degli utenti, nonché di verifica del corretto impiego delle apparecchiature e del livello di meccanicità acquisita nell'uso del radiocomando.
Il servizio deve prevedere un ricorrente e programmato contatto telefonico con ciascun utente, con la possibilità che l’operatore incaricato presso la centrale operativa della ditta incaricata sia lo stesso, per monitorare la quotidianità dell’utente, i suoi bisogni e la funzionalità dell’apparecchiatura in possesso dello stesso.
Il servizio deve garantire da parte della Centrale Operativa la ricezione in tempo reale, 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno, degli allarmi inviati dagli utenti mediante gli apparati di telesoccorso installati presso il loro domicilio.
L’invio del segnale di allarme non dovrà comportare nessuna spesa per l’utente.
La centrale operativa dovrà garantire la gestione dell’allarme secondo le seguenti fasi:
- Accertamento della natura della situazione di allarme e attivazione tempestiva delle forme di soccorso più idonee,
- Cura dell’evoluzione degli interventi,
- Verifica dell’efficacia degli interventi invocati, fino a conclusione dello stato di xxxxxxx,
- Diffusione delle informazioni relative all’evento gestito, segnalando l’evento, dopo la chiusura dell’allarme, a tutte le persone coinvolte.
Il servizio potrà essere attivato su richiesta dell’assistente sociale in servizio presso il Comune di residenza dell’utente, attraverso apposita modulistica predisposta dalla ditta aggiudicataria.
La ditta dovrà garantire l’attivazione del servizio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del Comune. Laddove la situazione viene segnalata come urgente, l’attivazione dovrà essere garantita entro 2 (due) giorni.
La sospensione del servizio può avvenire per decesso o per rinuncia dell’assistito.
La comunicazione dell’interruzione viene trasmessa da Azienda Sociale alla ditta aggiudicataria. Dal giorno della comunicazione di interruzione del servizio, lo stesso non viene più fatturato da parte della ditta aggiudicataria, che provvede anche al ritiro dell’apparecchiatura presso l’abitazione dell’utente.
5.2 - ARTICOLAZIONE E ORARIO DEL SERVIZIO
Il servizio è articolato su una settimana di sette giorni, dal lunedì alla domenica, per un totale di 52 settimane.
5.3 LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
Le attività oggetto del presente appalto vengono svolte nell’Ambito Territoriale del Castanese, costituito dai Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto C/I, Turbigo, Vanzaghello.
ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO
6.1 - PERSONALE
La ditta si impegna ad utilizzare per lo svolgimento del servizio personale adeguatamente formato e con comprovata esperienza nell’ambito d’intervento, oggetto del presente capitolato.
6.2 - RAPPORTO DI LAVORO
La ditta aggiudicataria s’impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato al servizio in oggetto, quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.
Azienda Sociale potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l’esibizione del libro matricola, e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
Qualora la Ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, Azienda Sociale procederà alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da Azienda Sociale. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.
Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza da parte dell’Azienda, la ditta aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel servizio.
6.3 - TURNOVER
La ditta affidataria s’impegna ad assicurare la stabilità degli operatori riconoscendo che la continuità d’azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento.
Non saranno tollerati turnover di personale, se non per cause di forza maggiore, superiori a 2/5 delle forze presenti: in caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla rescissione del contratto con l’affidamento alla seconda ditta in graduatoria con l’addebito delle maggiori spese sostenute da Azienda Sociale.
6.4 - SOSTITUZIONI DI PERSONALE
E’ fatto obbligo alla ditta di assicurare la continuità del servizio garantendo una rapida e immediata sostituzione del proprio personale in caso di prolungata assenza.
ART. 7 - ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Tutte le spese per l’organizzazione ed il buon funzionamento del servizio sono a carico della ditta aggiudicataria.
ART. 8 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
La ditta aggiudicataria è responsabile dell’esatto adempimento del presente contratto e della perfetta riuscita del servizio. L’aggiudicatario è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia.
Il servizio non può essere sospeso, neppure parzialmente, salvo essere stato espressamente autorizzato da Azienda Sociale.
Tale eventuale inadempienza potrà, a insindacabile giudizio di Azienda Sociale, causare e legittimare l’azione in danno con conseguente, immediato incameramento di tutto o parte del deposito cauzionale versato dalla ditta Aggiudicataria, fatta salva l’azione per il recupero del maggior danno subito.
Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti se comunicate tempestivamente alla controparte.
La ditta aggiudicataria si obbliga a:
- Svolgere il servizio in conformità a quanto prescritto dal presente capitolato,
- Sostituire immediatamente i propri operatori che per qualsiasi motivo risultino non idonei allo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato;
- Fornire al proprio personale quanto necessario allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e tutela della salute del personale stesso e degli utenti;
- Segnalare alla Responsabile dell’Area Inclusione Sociale di Azienda Sociale ogni problema sorto nel corso dello svolgimento del servizio e a tutto ciò che è inerente al presente capitolato. La ditta aggiudicataria è tenuta a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
- Comunicare prima dell’inizio dell’affidamento il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi ed il recapito telefonico del responsabile dei servizi oggetto del presente affidamento. Un referente della ditta aggiudicataria deve essere reperibile telefonicamente e a disposizione dell’Amministrazione Aggiudicatrice durante l’orario di funzionamento dei servizi.
- Trasmettere ad Azienda Sociale trimestralmente un report relativo agli utenti seguiti ed ai giorni di utilizzo del servizio da parte degli stessi.
ART. 9 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Non sussistono nel servizio oggetto del presente appalto interferenze tra le attività del committente e quelle dell’aggiudicatario per cui si può escludere l’obbligo di redazione del DUVRI, conseguentemente si indica che l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.
La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l’osservanza delle misure di prevenzione e protezione dei rischi indicate nel proprio documento di valutazione dei rischi e a fornire la documentazione relativa all’analisi dei rischi specifici connessi all’attività svolta dai propri dipendenti, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
L’impresa dovrà comunicare in sede di presentazione di offerta i nominativi dei soggetti da considerare come datore di lavoro, medico competente, responsabile servizio protezione e prevenzione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e responsabile della sicurezza.
ART. 10 – RESPONSABILITA’ E POLIZZE ASSICURATIVE
La ditta aggiudicataria si obbliga a sollevare Azienda Sociale da qualunque pretesa o azione che possa derivargli da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.
La società appaltatrice risponderà direttamente dei danni comunque provocati alle persone ed alle cose nel corso dell’esecuzione dell’appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di indennizzo da parte di Azienda Sociale.
Le spese che Azienda Sociale dovesse sostenere a tale titolo, saranno dedotte dal deposito cauzionale della ditta aggiudicataria ed in ogni caso da questa rimborsate.
La ditta aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso l’Amministrazione Aggiudicatrice che a terzi.
La ditta aggiudicataria dovrà comunque documentare di avere stipulato una conveniente polizza assicurativa, anche nella forma fideiussoria equivalente, per danni che potrebbero derivare a terzi nell’espletamento del servizio per i quali Azienda Sociale non può essere chiamato a rispondere in alcun caso e per nessun titolo.
Tali polizze dovranno essere prodotte in copia ad Azienda Sociale prima della stipula del contratto e comunque prima dell’inizio del servizio e per ogni eventuale anno di affidamento.
La ditta aggiudicataria deve utilizzare automezzi e attrezzature conformi alla normativa vigente; con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in tal senso.
ART. 11 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Dopo l'aggiudicazione, il gestore sarà invitato a presentarsi per la stipulazione del contratto e a depositare:
- polizze di assicurazione per R.C.T./R.C.O (Responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera);
- cauzione definitiva;
La stipulazione del contratto d’appalto dovrà avvenire nella data indicata nella comunicazione che perverrà all’impresa aggiudicataria da parte di Azienda Sociale.
Nella comunicazione si dichiarerà l’avvenuta predisposizione del contratto di affidamento e l’indicazione della data fissata per la stipula.
Nel contratto di affidamento sarà dato atto che l’impresa aggiudicataria dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel capitolato d’affidamento e di accettarne tutte le condizioni e clausole.
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’Aggiudicataria mentre per Azienda Sociale diventa tale a decorrere dalla stipula del contratto.
Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto, nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico del gestore.
Il gestore dovrà provvedere al deposito delle spese di contratto, di bollo e di registrazione.
Nel caso in cui il gestore non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la garanzia/cauzione nei termini assegnati, Azienda Sociale lo dichiarerà decaduto e potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Saranno a carico dell’appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante.
La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di trenta giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di anticipare la stipula del contratto rispetto al termine indicato dall’art. 11, comma 10, del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, in caso di motivate ragioni di particolare urgenza.
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, ai sensi e per gli effetti del citato art. 11 del D.lgs.163/2006 e s.m.i., di dare avvio all’esecuzione del contratto con l’aggiudicatario in via d’urgenza.
ART. 12 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti saranno eseguiti in base ad emissione di regolari fatture mensili posticipate relative ai servizi effettuati. A ciascuna fattura dovrà essere allegato:
- un report con indicazione dell’esatto numero di utenti seguiti e relativi giorni di utilizzo del servizio.
I pagamenti delle fatture verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
In caso di fattura irregolare il termine per il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Responsabile del servizio.
Per gli eventuali ritardi o sospensione dei pagamenti, dovute ad irregolarità riscontrate in sede di verifica delle fatture, l’appaltatore non potrà porre eccezioni ad Azienda Sociale né avrà titolo al risarcimento del danno o ad alcuna altra pretesa.
Eventuali lievi ritardi dei pagamenti dovuti unicamente all’espletamento di formalità amministrative (per es. acquisizione del DURC) non potranno essere addotte a fondamento per eccepire il diritto alla corresponsione degli interessi di mora.
In nessun caso Azienda Sociale farà luogo al pagamento di fatture relative ad interventi non autorizzati, in tutto o in parte, secondo le procedure previste dal presente capitolato.
ART. 13 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art.3 della Legge n.136/2010 e successive integrazioni e modificazioni il gestore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, atti a ricevere i corrispettivi dovuti
dall’Amministrazione Aggiudicatrice.
Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dagli artt. 21 e 22 del capitolato per la tardiva comunicazione delle informazioni, l’appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione relativa al presente appalto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
La comunicazione deve riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario, quali, in particolare:
a) i riferimenti specifici dell’impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell’unità produttiva che gestisce l’appalto, il codice fiscale;
b) tutti i dati relativi al conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (Codici ABI e CAB, Codice CIN, indicazione della Banca e precisazione della filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente);
c) i nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per l’impresa, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale.
I documenti fiscali emessi ai fini dell’ottenimento del pagamento, dovranno riportare gli estremi del conto corrente dedicato.
Ai fini dell’art. 3 - comma 5 - della citata legge si comunica che il CIG (codice identificativo gara) relativo al seguente appalto è il seguente: 6017801E78
ART. 14 – DEPOSITO CAUZIONALE
14.1 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO
Per la partecipazione alla gara d’appalto le ditte dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo contrattuale presunto e precisamente costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, tramite assegno circolare, titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito o in contanti.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione. Ai non aggiudicatari tale cauzione è restituita entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa provvisoria dovrà essere operativa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del concedente e dovrà contenere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e l’impegno esplicito dell’istituto a rilasciare la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione.
Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima di 180 giorni decorrenti dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara. Nel caso in cui durante l’espletamento della gara vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, le ditte dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione.
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
14.2 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
La ditta Aggiudicataria dovrà presentare, all’atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva presso Azienda Sociale di importo pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore, Azienda Sociale potrà esercitare il diritto di ritenzione. La cauzione può essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria. La polizza fideiussoria dovrà essere conforme allo schema-tipo di cui al D.M. 123/2004.
La cauzione è dovuta a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal capitolato, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che Azienda Sociale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento della obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore, ivi compreso il maggior prezzo che Azienda Sociale dovesse pagare qualora la medesima dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto, in caso di risoluzione.
La cauzione definitiva è restituita al termine del contratto, previa attestazione, da parte del Responsabile del contratto, circa il regolare svolgimento delle prestazioni dedotte nello stesso, anche in relazione all’assolvimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.
L’importo della cauzione è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto.
L’importo della garanzia definitiva è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
ART. 15 – DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ vietato cedere o subappaltare i servizi assunti, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
ART. 16 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Il gestore tutti i suoi collaboratori hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il gestore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
Il gestore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del gestore medesimo a gare e appalti.
Xxxxx restando quanto previsto nel presente capitolato, il gestore si impegna a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 in tema di protezione dei dati personali e sensibili.
E’ a cura del gestore la comunicazione del nominativo del titolare e del responsabile del trattamento dei dati.
ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n.196 i dati forniti dalle Imprese ad Azienda Sociale sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Direttore di Azienda Sociale.
I partecipanti autorizzano la divulgazione di tutti i dati relativi all’offerta a chiunque ne faccia apposita richiesta per iscritto al Responsabile del procedimento ai sensi del capo V della Legge 241/90 e successive modificazioni.
ART. 18 – CONTROLLI
Responsabile del servizio è la dott.ssa Xxxx Xxxxx.
La vigilanza ed il controllo verranno espletati con la più ampia discrezionalità e coi modi ritenuti più idonei.
In ogni caso il Responsabile del servizio o suo delegato è tenuto, con cadenza almeno mensile, ad effettuare un sopralluogo per verificare il rispetto da parte dell’appaltatore delle modalità concordate per l’espletamento del servizio.
Per una migliore funzionalità del controllo, l’appaltatore è obbligato a fornire al Responsabile del servizio tutta la collaborazione necessaria.
ART. 19 – PENALI
Sono riconosciute ad Azienda Sociale ampie facoltà di controllo sulle prestazioni effettuate dall’appaltatore e sul puntuale e preciso adempimento di quanto previsto nel contratto di aggiudicazione. Eventuali inosservanze delle norme e della tempistica che regolano l'esecuzione del servizio saranno segnalate per iscritto al gestore che dovrà far pervenire proprie controdeduzioni entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione. Azienda Sociale si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo aver accertato in contraddittorio più di una violazione delle suddette norme. In caso di inadempienze o negligenze di minore gravità, Azienda
Sociale procederà all’immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il gestore a formulare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione. Nel caso in cui, entro suddetto termine, non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà, a titolo di penale, la riduzione del compenso pari ad € 60,00 per ogni ora di mancata prestazione da detrarre in sede di liquidazione della prima fattura utile in pagamento.
Applicata la penale, resta salva per Azienda Sociale la facoltà di richiedere il risarcimento dell’eventuale danno subito.
ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Azienda Sociale, nei casi previsti di seguito, ai sensi degli articoli 1453 e 1456 del Codice Civile, potrà procedere alla risoluzione del contratto senza che la ditta possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:
· gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice;
· gravi condotte del personale impiegato;
· applicazione di 3 successive penalità;
· perpetrata arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi in oggetto di affidamento non dipendente da causa di forza maggiore;
· apertura di una procedura di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;
· subappalto del servizio oggetto del presente contratto o cessione anche parziali dello stesso;
· sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute ostative legate alla legislazione antimafia;
· sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
· gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia.
L’Amministrazione Aggiudicatrice potrà avvalersi per il recupero dei danni causati da quanto sopra anche sulla cauzione prestata con il conseguente obbligo dell’aggiudicataria di procedere immediatamente al reintegro della cauzione stessa.
ART. 21 – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e all’applicazione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano. Per il rimborso delle spese, il pagamento dei danni, e quanto dovuto a titolo di penale, Azienda Sociale potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell’appaltatore.
ART. 22 – NORME DI RINVIO
La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell’offerta, comporta le piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato d’affidamento e di tutte le altre clausole di carattere generale che regolano gli appalti di servizi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dal bando di gara, e ai soli articoli D.lgs. 163/2006 esplicitamente richiamati, alle disposizioni del Codice Civile.
ART. 23 – CONDIZIONI GENERALI
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle norme vigenti in materia e di accettazione delle stesse, e in particolare, delle leggi e regolamenti in materia di Contratti e Appalti.
Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.