COMUNE DI QUARTUCCIU
Bozza di Convenzione
COMUNE DI QUARTUCCIU
Provincia di Cagliari
CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
finanza di progetto nei servizi ai sensi dell’art. 183 comma 15-19 e ss. e art. 179, comma 3 del D.lgs. n°50/2016 (ex art. 278 D.P.R. n° 207/2010)
La presente Bozza di Convenzione verrà aggiornata a seguito della pubblicazione del Regolamento di attuazione previsto dal D.LGS 50/2016.
Sommario
Articolo 1 (Definizioni) 4
Articolo 2 (Oggetto del contratto di concessione) 5
CAPO II (OBBLIGHI DELLE PARTI) 6
Articolo 4 (Obblighi del Concessionario) 6
Articolo 5 (Obblighi a carico del Concedente) 7
Articolo 6 (Consegna degli impianti, gestione delle forniture e lavori) 7
Articolo 7 (Riconsegna degli impianti al termine della Concessione) 8
Articolo 8 (Penali) 8
Articolo 9 (Subappalto) 9
Articolo 10 (Progettazione, varianti) 9
Articolo 11(Autorizzazioni amministrative) 10
Articolo 12 (Collaudo) 10
CAPO III (CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE) 11
Articolo 13 (Finanziamento delle opere) 11
Articolo 14 (Corrispettivo, modalità e termini di pagamento) 11
Articolo 15 (Modalità di aggiornamento del canone) 13
Articolo 16 (Ampliamenti ed integrazioni) 19
CAPO IV (GESTIONE DEI SERVIZI) 20
Articolo17 (Modalità di gestione dei servizi) 20
Articolo 18 (Revisione della concessione) 21
Articolo 19 (Servizi aggiuntivi) 21
CAPO V (ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI) 22
Articolo 20 (Responsabilità del Concessionario) 22
Articolo 21 (Fidejussioni e polizze assicurative) 22
CAPO VI (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE) 23
Articolo 22 (Procedura per contestazioni ed amichevole composizione delle controversie) . 23
Articolo 23 (Foro competente) 23
CAPO VII (ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE) 23
Articolo 24 (Risoluzione del contratto per inadempimento) 23
CAPO VIII (DISPOSIZIONI FINALI) 24
Articolo 25 (Riservatezza della documentazione) - PRIVACY- INFORMATIVA EX ART.13 DLGS 196/2003 24
Articolo 26 (forma del contratto – spese e oneri accessori) 24
Articolo 27 (Proprietà degli impianti) 24
Articolo 28 (Proprietà intellettuale) 25
Articolo 29 (Clausola tracciabilità dei flussi finanziari) 25
Articolo 30 (cessione di credito – cessione del contratto) 25
Articolo 31 (essenzialità delle clausole) 26
Articolo 32 (discordanze negli atti contrattuali) 26
Articolo 33 (dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del codice civile) 26
Articolo 34 (Comunicazioni) 26
Articolo 35 (Elezione di domicilio, dati societari) 26
Articolo 1 (Definizioni)
Ai fini del presente contratto si intendono per:
• “STAZIONE APPALTANTE” o “CONCEDENTE”: il Comune di Quartucciu, amministrazione aggiudicatrice concedente;
• “Concessionario”: il soggetto aggiudicatario della concessione;
• “concessione”: i diritti e le facoltà attribuiti dal Concedente al Concessionario dall’art. 2 del presente contratto di concessione;
• “Cronoprogramma”: la tabella dei tempi previsti per l’eventuale revisione del PROGETTO DELL’OFFERTA, nonché per la realizzazione di tutte le opere oggetto dell’OFFERTA, di cui all’allegato “C”;
• “CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO”: il regolamento delle attività connesse alla gestione del servizio, alla realizzazione e manutenzione delle opere “DOCUMENTO CONTRATTUALE”: il presente contratto;
• “FINANZIATORI”: i soggetti che finanziano la realizzazione delle opere;
• “OPERE”: i lavori e gli interventi indicati all’interno dell’offerta e finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica e all’adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione;
• “OFFERTA”: l’insieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini dell’aggiudicazione;
• “PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO” o “PEF”: il piano di copertura degli investimenti, idoneamente asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, posto a base dell’OFFERTA da parte del Concessionario
• “PROGETTO DELL’OFFERTA”: il progetto definitivo presentato in fase di gara, degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione sulla base dello studio di fattibilità formulato dal Promotore e fornito delle migliorie fornite dall’aggiudicatario, ed accettate dal concedente.
• “RUP”: responsabile unico del procedimento (RUP) nominato dal concedente e posto a carico del Concessionario.
• “Manutenzione ordinaria”: l’esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento.
• “Manutenzione programmata preventiva”: manutenzione eseguita a programmi predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità ed il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, e limitando il verificarsi di situazioni di guasto.
• “Manutenzione straordinaria”: s’intendono tutti gli interventi non ricompresi nella manutenzione ordinaria e programmata preventiva, consistenti in vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento sistematiche, modifiche strutturali e funzionali, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell’impianto. Con questo termine s’intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento (sia di parti meccaniche che di parti elettriche) e comunque tutte le operazioni
attinenti alla “messa a norma”, alla “messa in sicurezza” ed all’eliminazione delle “situazioni di pericolo”.
• “Forza maggiore”: gli eventi non imputabili all’operatore economico, tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Possono considerarsi eventi di forza maggiore:
a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l’amministrazione o l’operatore economico, ovvero l’affidatario di lavori o servizi oggetto del contratto di PPP;
b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
d) fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
e) epidemie e contagi;
f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all’amministrazione, all’operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;
g) impossibilità, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell’intervento
Articolo 2 (Oggetto del contratto di concessione)
Premesso che il presente contratto corrisponde ai contenuti minimi richiesti nell’Appendice B “Contenuti minimi dell’offerta contrattuale del servizio di efficienza energetica” relativa alla norma UNI CEI 11352 quest’ultimo ha per oggetto l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 183, comma 15-19 e art. 179 comma 3 del D.lgs. n°50/2016:
- della gestione, manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Quartucciu (CA), compresa la fornitura dell’energia elettrica;
- la progettazione esecutiva e la relativa realizzazione di interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico e miglioramento dei suddetti impianti come specificato nella proposta progettuale. Si precisa che gli interventi manutenzione straordinaria sono da ritenersi extracanone ad eccezione delle seguenti attività che saranno invece incluse nel canone e remunerate da quest’ultimo:
1. Interventi di manutenzione straordinaria conservativa consistenti nel rifacimento di esigui tratti di rete o di piccole porzioni d’impianto non più funzionali che possono interessare fino ad un massimo di tre punti luce consecutivi;
2. Interventi di sostituzione di componenti guasti atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dai progetti e dai lavori iniziali.
Si precisa che gli interventi manutenzione straordinaria sono da ritenersi remunerati dal canone di cui all’art. 14. Si precisa che non rientrano nel novero delle suddette attività di manutenzione straordinaria le seguenti attività che saranno invece remunerate, nelle modalità indicate dall’art. 13, extracanone:
1. Rifacimenti/sostituzione di impianti o parti degli stessi per adeguamento a normative sopravvenute;
2. Ampliamenti ed estensioni dell’impianto esistente richiesti dal Concedente;
3. Rifacimenti/sostituzioni di impianti/parte di impianti correttamente funzionanti e che non presentano situazioni di pericolo per volontà del Concedente;
4. Ripristini danni dovuti a cause di forza maggiore;
5. Attività ricomprese nei servizi aggiuntivi di cui all’art. 19 della presente bozza di Convenzione;
6. Attività specificatamente indicate come “extracanone” nel documento “Specificazioni delle caratteristiche del servizio
L’esecuzione di tutte le attività dovrà avvenire in conformità al progetto presentato in sede di offerta.
Articolo 3 (Durata)
La presente concessione avrà durata di anni ( ), decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.
CAPO II (OBBLIGHI DELLE PARTI)
Articolo 4 (Obblighi del Concessionario)
1. Il Concessionario s’impegna ad eseguire a sua cura e spese tutte le attività descritte nel precedente all’art. 2, seconde rispetto di quanto previsto nel progetto dell’offerta, ivi comprese le operazioni finanziarie inerenti l’oggetto della concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Concedente dal presente contratto;
2. Il Concessionario s’impegna a rispettare nella gestione dei servizi e nell’esecuzione dei lavori le specifiche disposizioni contenute nel progetto dell’offerta proposto dall’aggiudicatario;
3. Il Concessionario s’impegna ad elaborare le necessarie progettazioni nel rispetto della normativa afferente il Codice dei Contratti Pubblici. Lo stesso pertanto dovrà farsi carico della verifica prevista per le tutte le fasi progettuali. La validazione sarà svolta dal RUP (responsabile unico del procedimento) individuato dal Concedente tramite organismi idoneamente qualificati secondo le vigenti normative;
4. Ai sensi dell’art. 101 D.L. n. 50/2016, i lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un Tecnico abilitato (Direttore dei lavori), nonché del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del responsabile dei lavori nominati dalla Stazione Appaltante; i relativi oneri saranno a esclusivo carico del Concessionario.
5. Tutti gli eventuali appalti, subappalti, subaffidamenti o affidamenti dovranno essere posti in essere in conformità a quanto prescritto dal D.lgs n. 50/2016 e dovranno essere comunicati e documentati al R.U.P. o al Direttore dell’Esecuzione.
6. Il Concessionario è responsabile della predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza durante lo svolgimento di tutti gli interventi, sia nel corso dell’esecuzione delle opere di efficientamento, che nel corso della gestione del servizio, ed assume tale qualifica a tutti gli effetti di legge.
7. L’acquisizione e presentazione al collaudatore dei documenti necessari ai fini dell’espletamento e conclusione delle operazioni di collaudo avverrà a cura ed onere del Concessionario.
8. Nel corso dell’esecuzione delle opere, il Concessionario è altresì obbligato ad inviare al responsabile della Concessione con cadenza trimestrale una dettagliata relazione del direttore lavori, contenete lo stato di consistenza dei lavori eseguiti, circa l’andamento dei lavori al fine di consentirgli di svolgere l'attività di controllo.
9. Il Concessionario si impegna a svolgere tutte le attività oggetto della presente bozza di convenzione avendo cura di ridurre al massimo gli impatti ambientali conseguenti.
10. Il Concessionario si impegna a svolgere una diagnosi energetica sottoscritta dal proprio Esperto di Gestione dell’Energia (EGE) rispettando i criteri definiti nelle UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI/TR 11428;
11. Il Concessionario s’impegna a comunicare al Concedente, annualmente i risultati ottenuti in termini di risparmio energetico.
Articolo 5 (Obblighi a carico del Concedente)
1 Il Concedente nomina, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 un Responsabile del Procedimento. Il Concedente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento nomina, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016, il Direttore dell’esecuzione che avrà il compito di verificare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.
2. Il Concedente è tenuto a corrispondere il corrispettivo di cui all’art. 14 con le modalità ivi disciplinate.
3. Il Concedente è tenuto a rilasciare al Concessionario i provvedimenti amministrativi relativi all’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche in linea con quanto disposto dal successivo art. 11.
4. Il Concedente eserciterà la vigilanza sui lavori e sulle procedure di affidamento degli stessi a mezzo del Responsabile della concessione (RUP o al Direttore dell’esecuzione), il quale avrà facoltà di richiedere motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni, nonché di effettuare ispezioni e controlli.
Eventuali irregolarità, dovranno essere contestate per iscritto assegnando un congruo termine per chiarimenti, e provvedendo, all'esito, se del caso, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza.
5. Il Concedente è inoltre tenuto a designare il Tecnico incaricato del collaudo come meglio specificato nel successivo art. 12.
6. Il Concedente riconoscerà al Concessionario, soggetto titolare del progetto, in via esclusiva, il diritto di inoltrare richiesta di accesso al meccanismo dei certificati bianchi relativamente agli interventi oggetto del progetto” e d’impegnarsi a non richiedere per il medesimo intervento anche successivamente all’accesso al meccanismo dei certificati bianchi, ulteriori contributi economici non cumulabili con quest’ultimi ai sensi dell’art. 10 del DM 22 dicembre 2012
Articolo 6 (Consegna degli impianti, gestione delle forniture e lavori)
1. La consegna degli impianti avviene, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra le Parti.
2. Il verbale contiene l’elenco dei contatori, con le relative letture effettuate in contraddittorio o con riferimento all’ultima lettura effettuata dall’Ente distributore dell’energia elettrica e accettata dalle Parti.
3. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Concedente conferisce mandato al Concessionario affinché provveda a:
a) stipulare, in nome proprio e per conto del Concedente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1705 codice civile, il contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica con l’impresa distributrice competente ed il contratto di dispacciamento con TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ed a svolgere tutto quanto necessario per l’espletamento del mandato medesimo.
b) Sottoscrivere, in nome e per conto del Concedente, del contratto o documento analogo, inerente il servizio di connessione.
Il mandato è, irrevocabile fino alla scadenza o alla estinzione del contratto di Concessione.
4. Ottenuta l’approvazione dei progetti esecutivi degli interventi di razionalizzazione, adeguamento e potenziamento dell’Impianto da parte del Concedente e ricevuta la relativa comunicazione, il Concessionario procederà all’avvio dei Lavori, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concedente. Dalla data del verbale decorrerà il termine per l’esecuzione dei Lavori quale previsto dal Cronoprogramma che dovrà essere allegato al Progetto Esecutivo.
5. L’ultimazione dei Lavori dovrà essere accertata dal RUP entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ultimazione dei Lavori che il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente.
Articolo 7 (Riconsegna degli impianti al termine della Concessione)
1. Alla scadenza della Concessione, ovvero in caso di estinzione della stessa, il Concessionario dovrà riconsegnare al Concedente gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto utilizzo e ferma restando quanto previsto all’art. 24.
2. All’atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti un apposito verbale nel quale verrà dato atto di eventuali vizi o malfunzionamenti imputabili agli interventi effettuati dal Concessionario, quest’ultimo dovrà provvedere con spesa a proprio carico alla relativa eliminazione entro tre mesi dalla consegna degli impianti. Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà pertanto alla fine dei sei mesi successivi alla riconsegna degli impianti.
3. Il Concedente, al termine della concessione, e comunque entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in tema di mercato elettrico, deve sottoscrivere il contratto di fornitura di energia elettrica per le utenze oggetto della concessione.
Articolo 8 (Penali)
Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario comporteranno l’applicazione delle penali sotto riportate fermo restando il diritto del risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Descrizione | Valore penale |
Ritardo nell’inizio della erogazione dei servizi | 250 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini concordati tra le parti |
Riconsegna degli impianti secondo modalità non conformi a quanto indicato nel Progetto dell’Offerta | Importo penale pari al costo dell’esecuzione degli interventi necessari alla riconsegna degli impianti |
Mancata rispondenza dei contenuti del piano di | 250 € per ogni giorno di ritardo utile a sanare le non |
manutenzione ai requisiti previsti dal Progetto dell’Offerta | conformità rispetto ai termini previsti nel Capitolato |
di Appalto | |
Rispetto tempo di intervento “priorità 1” | 50 € per ogni ora di ritardo rispetto a quanto indicato nel Capitolato di Appalto |
Rispetto tempo di intervento “priorità 2” | 200 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto indicato nel Capitolato di Appalto |
Rispetto tempo di intervento “priorità 3” | 200 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto indicato nel Capitolato di Appalto |
Rispetto requisiti tecnici dei materiali e dei componenti tecnici installati dal Concessionario rispetto a quelli di progetto e/o di Capitolato di Appalto | 1000 € per ogni inadempimento rilevato |
Rispetto delle date di consegna al RUP del progetto | 50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini |
esecutivo delle opere di efficientamento ed adeguamento normativo | previsti (rif. art. 10 della Convenzione) |
Rispetto delle date previste di esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica e di manutenzione straordinaria | 50 € per ogni giorno di ritardo della data effettiva rispetto alla data prevista di ogni singolo intervento |
Ritardo nell’aggiornamento dell’anagrafica tecnica nel data-base informatico del Concessionario | 50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nel Capitolato di Appalto |
Contenimento del tasso di guasto annuo dei punti luce (interventi in “priorità 1”). La penale si applica qualora il rapporto percentuale tra il tasso di guasto annuo dell’anno precedente e quello dell’anno in corso sia al di sotto della soglia del 95%. Per il primo anno di gestione, il rapporto di calcola assumendo che il valore del tasso di guasto dell’anno precedente sia pari al 12%. | 500 €/anno |
I giorni e le ore di ritardo indicati ai fini dell’applicazione delle penali si intendono naturali e consecutivi. Le penalità di cui al presente articolo saranno applicate previa contestazione dell’addebito da parte del
R.U.P o del Direttore dell’Esecuzione, da comunicare al Concessionario, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Concessionario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il R.U.P. procederà all’applicazione della penalità escutendo il pari importo dal deposito cauzionale definitivo e a darne notizia al Concessionario, assegnandogli un termine, non superiore a 20 (venti) giorni per ricostituire la cauzione nell’importo originario.
In caso di grave inadempimento tale da pregiudicare l’espletamento del servizio, si avvieranno le procedure previste dall’art. 176 del Codice D.lgs. 50/2016.
Qualora il ritardo determini una penale superiore al 5% del valore del canone annuo di cui al successivo art. 14, si attiveranno le procedure previste dall’art. 176 D.lgs. 50/2016.
Articolo 9 (Subappalto)
Il Concessionario subappaltaterà a terzi, muniti di adeguate capacità tecnico-professionali, parte dei lavori e dei servizi oggetto della Concessione nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto nell’offerta ai sensi dell’art. 174 e nel rispetto delle disposizione previste all’art1, comma 2, lettera
d) del D.lgs. n°50/2016
Articolo 10 (Progettazione, varianti)
1. Alla stipula della presente Concessione il progetto definitivo, presentato in sede di offerta, verrà approvato dall’Amministrazione comunale con Determinazione Dirigenziale n………del…….
2. Per la successiva fase progettuale, il Concessionario ha l’obbligo di produrre progetti idoneamente verificati a sensi dell’art. 26 del D.lgs. n°50/2016. L’attività di verifica verrà svolta dal RUP ai sensi dell’art. 26, comma 6 lettera b del D.L. n. 50/2016;
3. A valle della comunicazione di approvazione del progetto definitivo, il Concessionario sottopone all’approvazione del RUP, il progetto esecutivo delle opere di efficientamento ed adeguamento normativo, entro 90 (novanta) giorni dalla stipula della presente convenzione;
4. L’approvazione del progetto esecutivo viene eseguita dal RUP, previa verifica in contraddittorio con i progettisti della conformità al progetto definitivo, al documento contrattuale e alla vigente normativa, entro i successivi 30 (trenta) giorni.
5. Il Concessionario si obbliga a redigere il progetto esecutivo degli interventi ed assicura il finanziamento di tutti gli oneri inerenti alla progettazione, così come risultanti dal PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO, ivi compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di
cui al D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché agli studi e alle ricerche necessarie, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche. Il Concedente si impegna a mettere a disposizione tutti gli impianti oggetto della concessione prima del termine previsto per l’inizio dell’esecuzione dei lavori, al fine di consentire lo svolgimento di tutti i rilievi, sondaggi e le attività propedeutiche alla progettazione.
6. In fase di approvazione del progetto esecutivo il Concedente potrà proporre modifiche tecniche, purché in coerenza con il progetto definitivo approvato. In tal caso, la stima dei costi di tali revisioni, che avverrà in contraddittorio tra le parti, dovrà tener conto anche della conseguente modificazione dei tempi indicati nel cronoprogramma, dei riflessi sul PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO ed eventualmente sulla durata della concessione, che dovranno essere adeguati per tener conto dei tempi e dei costi delle varianti stesse. Più in particolare, al fine di pervenire alle determinazioni previste nel presente comma, il concessionario provvederà a redigere il computo metrico estimativo ed il corrispondente quadro economico applicando i prezzi unitari dedotti dal progetto dell’offerta, ovvero, in mancanza delle voci corrispondenti, applicando i prezzi contenuti nel Prezziario Ufficiale di riferimento del DEI ultimo edito e, qualora le voci non siano presenti neppure nel suddetto Prezziario, verranno formulati Nuovi Prezzi mediante Analisi secondo quanto previsto al comma 2 dall’art. 32 DPR n° 207/2010. I nuovi prezzi saranno quantificati includendo gli oneri di sicurezza aziendali.
7. In corso di esecuzione dei lavori e previa autorizzazione del RUP, al contratto potranno essere apportate modifiche e varianti, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 106 del D.lgs. n°50/2016.
8. Solo le varianti richieste dal Concedente o necessarie a seguito di modifiche legislative daranno diritto al Concessionario ad una revisione del Piano economico finanziario. Restano a carico del Concessionario le eventuali varianti derivanti da errori commessi in fase di progettazione.
Articolo 11(Autorizzazioni amministrative)
1. Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal cronoprogramma e, comunque, previa definizione dei tempi procedurali necessari a norma di legge, il Concedente s’impegna, senza oneri per il Concessionario, a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l’esecuzione della concessione e per assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario del servizio, ivi comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni all’accesso per l’espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero l’esame contestuale di vari interessi pubblici.
2. Il Concessionario assume l’impegno di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla osta e quant’altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere e per la gestione dei servizi oggetto della concessione: eventuali ritardi o inadempimenti potranno a lui essere imputati solo nel caso in cui sia dimostrata la colpa grave del Concessionario nel non attivare od attivare tardivamente i relativi procedimenti.
Articolo 12 (Collaudo)
1. Entro 30 giorni dall’inizio dei lavori di realizzazione delle opere, il Concedente designerà un Tecnico incaricato del collaudo tecnico amministrativo e funzionale in corso d’opera delle opere. Sono a carico del Concessionario le spese per gli oneri professionali del Collaudatore, oneri che saranno versati direttamente
al professionista incaricato. Saranno altresì a carico del Concessionario gli oneri per il personale e le attrezzature necessarie per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti che il collaudatore riterrà necessari.
2. Il Concessionario individuerà le parti dei lavori compiute e comunicherà l’ultimazione di tali parti al RUP. Il Concessionario ha l’obbligo di elaborare la contabilità dei lavori eseguiti e di fornire al collaudatore, anche in formato digitale editabile, copia dei documenti contabili e disegni del “come costruito”.
3. Il collaudatore procederà in corso d’opera alle necessarie constatazioni. Il collaudo degli interventi sarà ultimato entro 180 giorni dalla comunicazione dell’ultimazione dei lavori da parte del Concessionario.
4. Il Collaudatore verificherà altresì la diligente e corretta esecuzione dei lavori in corso d’opera:
a) durante le fasi delle lavorazioni degli scavi e, in generale, delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all’esecuzione;
b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma.
5. In presenza di difetti e mancanze nell’esecuzione dei lavori, si applicherà l’art. 227 del DPR n. 207/2010. Il certificato di collaudo è trasmesso per l’accettazione al Concessionario, il quale, in caso di contestazioni, può avviare la procedura prevista dal successivo art.22.
CAPO III (CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE)
Articolo 13 (Finanziamento delle opere)
1 Il Concessionario assicura il finanziamento delle opere degli interventi e degli equipaggiamenti, necessari alla realizzazione delle stesse, e si farà carico di tutti i costi relativo alla gestione e manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria degli impianti, nonché alla fornitura di energia elettrica, per tutta la durata della concessione e secondo quanto previsto nel progetto dell’offerta.
2. Ai sensi dell’art. 183, comma 15-19 e Art. 179 comma 3 e secondo quanto previsto dall’art. 165, comma 3-4-5, il Concessionario sulla base della propria pluriennale esperienza nel settore, ha elaborato il piano economico finanziario allegato all’offerta nel quale vengono definitivi l’equilibrio economico e la sostenibilità finanziaria della presente concessione.
Qualora il canone di cui all’art.14 non consenta di recuperare i costi sostenuti dal Concessionario ivi comprese le anticipazioni per gli investimenti previsti nell’offerta tecnico-economica, ogni conseguenza di natura economica e finanziaria non sarà imputabile al Concedente.
L’evidenza dei “rischi “che a vario titolo le Parti si assumono reciprocamente sono dettagliate nell’Allegato A – Matrice dei Rischi – fornito in allegato al presente documento.
Articolo 14 (Corrispettivo, modalità e termini di pagamento)
Il corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario è costituito dalla corresponsione di un canone annuo il cui valore (COFF) è pari a € .
Il suddetto canone è costituito dalla somma di tre addendi separati così definiti:
EOFF = xxxxxxxxx: quota, stimata in misura del 44 % del canone annuo, inerente l’approvvigionamento di energia elettrica;
GOFF = xxxxxxxxx: quota, stimata in misura del 28 % del canone annuo, inerente la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco impianti e di gestione del servizio;
AOFF = xxxxxxxx: quota, stimata in misura del 28 % del canone annuo, inerente la remunerazione dell’investimento iniziale di efficientamento.
Il Canone COFF si riferisce alla gestione di N0 = xx centri luminosi esistenti alla data di presentazione delle offerte.
Gli addendi del canone EOFF e GOFF devono essere aggiornati, a partire dalla data di avvio del servizio, in relazione alle possibili variazioni di cui agli articoli 15 e 16 allo scopo di garantire l’invarianza nel tempo della remuneratività della commessa. La componente AOFF, rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata della commessa.
Con riferimento all’aggiornamento prezzi, indicando con Cn il valore del canone annuo, aggiornato come descritto all’articolo 15 per il trimestre n-esimo, la fatturazione avverrà mensilmente, mediante emissione posticipata, di una fattura di importo pari a:
Importo_fatt_mensile =
Cn = En + Gn + AOFF
12 12
salvo conguaglio dovuto alle variazioni di cui agli articoli 15 e 16. Resta inteso che la formula precedente si applica per i mesi successivi aggiornando con periodicità trimestrale i valori di En e Gn.
Le fatture emesse dal Concessionario dovranno essere integralmente liquidate dal Comune entro 30 giorni dalla data di emissione.
Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico e dovranno contenere tutti gli elementi obbligatori, tra i quali: Codice Univoco Destinatario, CIG, CUP, Codice di Servizio ……….
La fattura elettronica subirà inoltre un controllo inerente i contenuti, come da legislazione vigente. Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano accompagnate dalla documentazione sopraccitata.
Prima del pagamento di ogni fattura il Direttore dell’Esecuzione acquisirà dagli Enti competenti il DURC; in caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, ne dà comunicazione al Concessionario e procede alla sospensione di ogni pagamento, senza che la Ditta possa vantare qualsiasi indennità.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, il Concessionario fosse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento dei relativi obblighi, il Direttore dell'Esecuzione darà corso all’esecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dell’Ispettorato stesso e l’Aggiudicatario non potrà avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.
II pagamento al Concessionario dell’ultimo canone mensile posticipato non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighi. Per tale sospensione o proroga del pagamento, il Concessionario non può opporre eccezioni all’Ente appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni. Le somme accantonate non maturano interessi.
Il pagamento della fattura relativa al servizio dell’ultimo mese di contratto e lo svincolo delle garanzie fideiussorie è subordinato al rilascio da parte del Concessionario di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante che “i dipendenti della ditta sono stati retribuiti, per l’intero periodo dell’esecuzione dell’opera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del CCNL applicato e di accordi integrativi ove esistenti”.
Il pagamento del corrispettivo avverrà tramite bonifico bancario.
Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.
Se il pagamento è ritardato oltre il termine sopra indicato, il Concessionario applicherà il tasso di mora che verrà stabilito in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economica e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, fatta salva la risarcibilità del danno.
Articolo 15 (Modalità di aggiornamento del canone)
La revisione del canone di cui all’art.14 è effettuata, a partire dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, limitatamente alle sue componenti variabili E e G e solo allo scopo di mantenere invariata nel tempo la redditività della commessa.
La revisione del canone viene calcolata trimestralmente, nei mesi di Gennaio, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, applicando i criteri di seguito indicati.
Revisione della componente per l’approvvigionamento di energia elettrica E
Definizioni:
• ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
• tOFF data (mese_anno) di presentazione dell’offerta
• t0 data (mese_anno) di stipula del contratto in cui avviene il primo aggiornamento del canone
• tn trimestre di revisione del prezzo; l’aggiornamento del canone avverrà nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre di ogni anno successivo al primo, pertanto con n=1 s’intende il primo trimestre successivo alla data di stipula, con n=2 s’intende il secondo trimestre, ecc. (esempio: se la stipula del contratto avviene a febbraio dell’anno x, tn con n=1 è il trimestre apr-mag-giu dell’anno x ed il relativo aggiornamento si calcola ad aprile);
• EOFF quota parte del canone offerto riferito all’energia elettrica (espresso in Euro/anno)
• E0 quota parte del canone riferito all’energia elettrica aggiornato in sede di stipula del contratto e valido per il periodo di gestione intercorrente dalla data di avvio del servizio fino al primo trimestre di aggiornamento (espresso in Euro/anno)
• En quota parte del canone relativo all’energia elettrica, aggiornato al trimestre tn (espresso in Euro/anno)
• POFF prezzo medio ponderato degli ultimi 12 mesi dell’energia al netto dell’iva espressa in Euro/MWh. POFF si calcola come segue:
o POFF = PUNOFF-12 + ONERI0FF-12 + DISPACCIAMENTO0FF-12 + TRASPORTO0FF-12 + ACCISAOFF-12 essendo:
o PUNOFF-12 media ponderata dei 12 mesi precedenti tOFF del PUN pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico sul sito seguente: (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/Xx/Xxxxxxxxxxx/XX/XxxxxxXxxxxXxxxx.xxxx) aumentato delle perdite di rete standard valide per la bassa tensione attualmente fissate in misura del 10,4% secondo quanto previsto dalla Delibera AEEG n. 111/2006 e s.m.i.
o ONERIOFF-12 media ponderata dei 12 mesi precedenti tOFF degli oneri di sistema del “mercato libero espressi in Euro/MWh, come stabiliti, di volta in volta, dall’ARERA (xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx)
o DISPACCIAMENTOOFF-12 media ponderata dei 12 mesi precedenti tOFF dei corrispettivi relativi al dispacciamento del “mercato libero”, espressi in Euro/MWh, aumentati delle perdite di rete standard valide per la bassa tensione. Attualmente gli elementi del dispacciamento sono i seguenti:
▪ MSD - Corrispettivo per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento” così come definito nell’Allegato A. all’art. 44 comma
44.3 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
▪ UESSSL - Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema così come definito nell’allegato A, all’art. 45 della deliberazione AEEG
n. 111/06 e s.m.i. pubblicato da Terna S.p.A. (xxx.xxxxx.xx);
▪ DIS - Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna” così come definito nell’Allegato A, all’art. 46 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
▪ Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti” così come definito nell’Allegato A, all’art. 47 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
▪ CD - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva” così come definito nell’Allegato A, all’art. 48 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
▪ INT - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico” così come definito nell’Allegato A all’art. 73 deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
▪ Costi per la modulazione della produzione di energia eolica così come definito nell’Allegato A, all’art. 44 bis della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
▪ Costi per il reintegro della salvaguardia transitoria così come definito dalla deliberazione AEEG Arg/elt 107/09 e s.m.i.
o TRASPORTOOFF-12: media ponderata dei 12 mesi precedenti tOFF degli oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in Euro/MWh; tali valori sono stabiliti, di volta in volta, dall’ARERA;
o ACCISAOFF-12 media ponderata dei 12 mesi precedenti tOFF del valore dell’accisa espressa in Euro/MWh stabilita per l’energia elettrica ad uso illuminazione pubblica.
• P0 prezzo medio ponderato degli ultimi 12 mesi precedenti la data t0 dell’energia al netto dell’iva espressa in Euro/MWh.
P0 si calcola come precedentemente descritto per POFF con riferimento alla data t0 invece che a tOFF
• Pn Prezzo dell’energia (al netto dell’iva) alla data di revisione tn, dato da:
Pn = PUNn + ONERIn + DISPACCIAMENTOn + TRASPORTOn + ACCISAn essendo:
o PUNn la media pesata del PUN dei 3 mesi precedenti la data tn, aumentata delle perdite standard di rete Pr:
PUN
= (1+ P ) ×∑(Ln− j × F n− j + Ln− j × F n− j + Ln− j × F n− j ) × M n− j
3
n r 1 1
j=1
2 2 3 3
La formula si applica per i 3 mesi precedenti il mese iniziale del trimestre tn, con il seguente significato dei simboli;
con j=1: L1n-1 è la percentuale di prelievo dell’energia per la fascia oraria F1 del mese n-1 del trimestre tn (esempio se tn è il trimestre apr-mag-giu il mese n-1 è marzo); F1n-1 è il valore del prezzo medio di fascia pubblicato dal GME relativamente alla fascia F1 ed al mese n-1 del trimestre tn; analogamente L2n-1, F2n-1 e L3n-1, F3n-1 sono rispettivamente le percentuali di prelievo ed il valore del prezzo medio di fascia relativi a F2 e F3 del mese n-1 del trimestre tn; Mn-1 è il “peso” percentuale dei prelievi di energia elettrica per usi IP del mese n-1 rispetto al totale del trimestre tn;
J=2: analogamente a quanto descritto in precedenza con riferimento al mese n-2 del trimestre tn (esempio se tn è il trimestre apr-mag-giu il mese n-2 è febbraio)
J=3: analogamente a quanto descritto in precedenza con riferimento al mese n-3 del trimestre tn; (esempio se tn è il trimestre apr-mag-giu il mese n-3 è gennaio).
Ad esempio, con riferimento al 2017, per le tre fasce geografiche centro, est ed ovest, la matrice di valori L1, L2, L3 ed i pesi mensili M sono di seguito riportati:
Mese | Percentuali di prelievo per I.P. Fascia geografica CENTRO | Peso (base anno) | Peso (base trimestre) M | ||
X0 | X0 | X0 | |||
gen-17 | 8,10% | 28,22% | 63,68% | 10,73% | 37,36% |
feb-17 | 5,88% | 28,89% | 65,22% | 9,26% | 32,22% |
mar-17 | 2,54% | 29,81% | 67,65% | 8,74% | 30,42% |
apr-17 | 0,00% | 20,49% | 79,51% | 7,29% | 37,63% |
mag-17 | 0,00% | 19,66% | 80,34% | 6,43% | 33,23% |
giu-17 | 0,00% | 16,63% | 83,37% | 5,64% | 29,14% |
lug-17 | 0,00% | 16,88% | 83,12% | 6,12% | 28,81% |
ago-17 | 0,00% | 20,69% | 79,31% | 7,09% | 33,37% |
set-17 | 0,00% | 26,16% | 73,84% | 8,04% | 37,82% |
ott-17 | 1,69% | 30,03% | 68,28% | 9,51% | 31,02% |
nov-17 | 9,98% | 26,65% | 63,37% | 10,16% | 33,14% |
dic-17 | 8,34% | 26,05% | 65,60% | 10,99% | 35,85% |
Mese | Percentuali di prelievo per I.P. Fascia geografica EST | Peso (base anno) | Peso (base trimestre) M | ||
X0 | X0 | X0 | |||
gen-17 | 9,26% | 27,06% | 63,68% | 10,73% | 37,36% |
feb-17 | 7,21% | 27,88% | 64,91% | 9,26% | 32,22% |
mar-17 | 4,10% | 30,09% | 65,81% | 8,74% | 30,42% |
apr-17 | 0,00% | 22,36% | 77,64% | 7,29% | 37,63% |
mag-17 | 0,00% | 22,06% | 77,94% | 6,43% | 33,23% |
giu-17 | 0,00% | 19,26% | 80,74% | 5,64% | 29,14% |
lug-17 | 0,00% | 19,40% | 80,60% | 6,12% | 28,81% |
ago-17 | 0,00% | 22,86% | 77,14% | 7,09% | 33,37% |
set-17 | 0,00% | 27,64% | 72,36% | 8,04% | 37,82% |
ott-17 | 3,06% | 28,65% | 68,28% | 9,51% | 31,02% |
nov-17 | 11,21% | 25,89% | 62,90% | 10,16% | 33,14% |
dic-17 | 9,32% | 25,08% | 65,60% | 10,99% | 35,85% |
Mese | Percentuali di prelievo per I.P. Fascia geografica OVEST | Peso (base anno) | Peso (base trimestre) M | ||
X0 | X0 | X0 | |||
gen-17 | 7,30% | 29,01% | 63,68% | 10,73% | 37,36% |
feb-17 | 4,56% | 30,22% | 65,22% | 9,26% | 32,22% |
mar-17 | 1,18% | 29,54% | 69,28% | 8,74% | 30,42% |
apr-17 | 0,00% | 18,83% | 81,17% | 7,29% | 37,63% |
mag-17 | 0,00% | 17,26% | 82,74% | 6,43% | 33,23% |
giu-17 | 0,00% | 14,00% | 86,00% | 5,64% | 29,14% |
lug-17 | 0,00% | 14,35% | 85,65% | 6,12% | 28,81% |
ago-17 | 0,00% | 18,51% | 81,49% | 7,09% | 33,37% |
set-17 | 0,00% | 25,34% | 74,66% | 8,04% | 37,82% |
ott-17 | 0,75% | 30,97% | 68,28% | 9,51% | 31,02% |
nov-17 | 8,75% | 27,88% | 63,37% | 10,16% | 33,14% |
dic-17 | 7,55% | 26,85% | 65,60% | 10,99% | 35,85% |
o ONERIn è la media pesata dei valori degli oneri di sistema per i 3 mesi precedenti la data tn espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j
Il valore degli oneri di sistema si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che eventuali modifiche alle componenti stabilite dall’ARERA saranno recepite con la tempistica prevista dalla stessa ARERA;
o DISPACCIAMENTOn è la media pesata dei valori del dispacciamento per i 3 mesi precedenti la data tn ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j;
Il valore del dispacciamento si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che eventuali modifiche alle componenti del dispacciamento stabilite dall’ARERA saranno recepite con la tempistica prevista dalla stessa ARERA;
o TRASPORTOn è la media pesata dei valori del Trasporto per i 3 mesi precedenti la data tn ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j;
Il valore del trasporto si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che eventuali modifiche stabilite dall’ARERA saranno recepite con la tempistica prevista dalla stessa ARERA;
o ACCISAn è la media pesata dei valori dell’Accisa per i 3 mesi precedenti la data tn ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j;
o Qualora intervenga una modifica da parte dell’ARERA tale per cui il valore di uno o più degli addendi che compongono Pn non sia espresso in Euro/MWh, si provvederà a ricondurre il valore in Euro/MWh attraverso la durata annua di funzionamento degli impianti IP stabilita dalla delibera AEEG 29/08 s.m.i.
Analogamente, qualora l’ARERA introduca ulteriori componenti accessorie del prezzo dell’energia, oltre quelle elencate, la formula di revisione prezzi sarà conseguentemente adeguata.
Posto quanto sopra,
● la componente E0 del canone (espressa in Euro/anno), da applicarsi al periodo intercorrente tra la data di avvio del servizio e l’inizio del primo trimestre successivo, è calcolata come segue, in funzione del canone offerto in gara:
E = E
× P0
P
0 OFF
OFF
● la componente En del canone (espressa in Euro/anno), valida per i trimestri successivi, calcolata al trimestre tn, è data da:
P
×
P
En = E0 n
0
Revisione della componente di gestione del servizio G
Definiamo i seguenti indici:
• tOFF data (mese_anno) di presentazione dell’offerta
• t0 data (mese_anno) di stipula del contratto in cui avviene il primo aggiornamento del canone
• tn trimestre di revisione del prezzo; i trimestri sono i periodi gen-feb-mar, apr-mag-giu, lug-ago-set, ott-nov-dic e l’aggiornamento del canone avverrà nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre di ogni anno di gestione;
• GOFF componente del canone (espresso in Euro/anno) relativo agli oneri manutentivi riferito alla data tOFF
• G0 componente del canone (espresso in Euro/anno) relativo agli oneri manutentivi aggiornato in sede di stipula del contratto e valido per il periodo di gestione intercorrente dalla data di avvio del servizio fino al primo trimestre di revisione del prezzo
• Gn quota parte del canone (espresso in Euro/anno) di gestione integrata relativo agli oneri manutentivi, riferito al trimestre tn;
• IOFF valore dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati FOI mensile (indice generale senza tabacchi) riferito alla data (mese_anno) di presentazione dell’offerta;
• I0 valore dell’indice ISTAT FOI mensile (indice generale senza tabacchi) riferito alla data (mese_anno) di stipula del contratto;
• In valore medio dell’indice ISTAT FOI mensile (indice generale senza tabacchi) dei 3 mesi precedenti il trimestre tn;
Posto quanto sopra,
● Posto quanto sopra,
● la componente G0 del canone (espressa in Euro/anno), da applicarsi al periodo intercorrente tra la data di avvio del servizio e il primo trimestre successivo, è calcolata come segue, in funzione del canone offerto in gara:
G = G
× I0
0 OFF I
OFF
● la componente Gn del canone (espressa in Euro/anno), calcolata al trimestre tn, è data da:
Gn = G
× In
0 I
0
Il canone C0 (espresso in Euro/anno) valido per il periodo intercorrente tra l’avvio del servizio e il 1 trimestre successivo sarà:
C0 = E0 + G0 + AOFF
Il canone Cn (espresso in Euro/anno) calcolato nel trimestre tn sarà:
Cn = En + Gn + AOFF
Articolo 16 (Ampliamenti ed integrazioni)
In caso di ampliamento del perimetro di gestione in corso di concessione, relativamente ai nuovi impianti/punti luce che verranno presi in carico, il canone aggiuntivo sarà definito come di seguito specificato, con riferimento ai seguenti parametri:
dx data nella quale avviene la presa in carico di nuovi impianti;
num_giorni numero di giorni calendariali residui che intercorrono da dx alla fine del trimestre in corso (esempio: se dx = 05/02/2015 -> num_giorni è 54)
Wnew Potenza nominale complessiva dell’impianto da prendere in gestione (somma potenze nominali delle lampade al netto degli ausiliari elettrici);
Nnew Numero totale delle nuove lampade da prendere in gestione;
Wn Potenza nominale complessiva dell’impianto calcolata alla data dx, al netto di Wnew Nn Numero totale di lampade alla data dx, al netto di Nnew
Cnew Importo una tantum aggiuntivo al canone di gestione per i nuovi impianti acquisiti; si applica in aggiunta al canone mensile solo per il periodo intercorrente tra la data dx e la fine del trimestre in corso; dal trimestre successivo si applicherà un unico canone di gestione comprensivo anche dei nuovi impianti acquisiti
Definiamo le seguenti due componenti del canone aggiuntivo di gestione (espresse in Euro/anno ed arrotondate alla 5^ cifra decimale):
Enew
= En
× Wnew
W
n
Gnew
= Gn
× Nnew
N
n
Pertanto l’importo del corrispettivo aggiuntivo al canone di gestione (relativo al periodo transitorio fino al termine del trimestre in corso) è:
Cnew
= num _ giorni ×(E
365
new
+ Gnew )
Quest’ultimo corrispettivo si applica una tantum al termine del trimestre in cui avviene l’acquisizione di nuovi punti luce.
A partire dal trimestre successivo, il canone Cn sarà aggiornato, includendo anche i nuovi punti luce gestiti, applicando le formule descritte all’art. 15 sostituendo ai valori di E0 e G0 i seguenti nuovi valori E’0 e G’0
⎛ Wnew ⎞
E'0 = E0 ×⎜1 + ⎟
⎝ Wn ⎠
⎛ Nnew ⎞
G'0 = G0 ×⎜1 +
⎝
⎟
Nn ⎠
CAPO IV (GESTIONE DEI SERVIZI)
Articolo17 (Modalità di gestione dei servizi)
1. Al Concessionario è affidata la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria, l’esecuzione delle attività di controllo, di pronto intervento e reperibilità, il pagamento e la gestione delle utenze elettriche così come meglio specificato nel Progetto dell’offerta.
2. Il Concessionario metterà a disposizione del Concedente un sistema di monitoraggio, attraverso l’accesso ad un portale dedicato, così come descritto nella proposta tecnica, atto a consentirgli la tempestiva verifica dei livelli qualitativi di servizio
3. Il Concessionario sarà tenuto ad uniformare lo svolgimento della gestione ad un sistema di qualità aziendale al fine di garantire adeguati standard di qualità dei servizi.
4. L’avvio della gestione avverrà in seguito a verbale di consegna del servizio.
5. Il Concessionario è tenuto ad adottare o a far adottare le misure di sicurezza necessarie, sia all’interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività effettuata da terze parti con cui esso organizza la prestazione contrattuale. In quest’ultimo caso, il Concessionario è tenuto ad assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di protezione che il Concessionario stesso adotta con riferimento a dati, informazioni, software e documentazione inerenti la propria attività.
Articolo 18 (Revisione della concessione)
1. La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario medesimo potrà essere richiesta, qualora nel periodo di durata della concessione si verifichi un mutamento delle condizioni di garanzia di cui all’articolo 15, tale da alterare l’equilibrio economico- finanziario della concessione.
In nessun caso potranno costituire motivo di revisione gli eventuali maggiori oneri derivanti, direttamente o indirettamente, dalla revisione del PROGETTO DELL’OFFERTA effettuata dal Concessionario.
2. Ai sensi dell’art. 182, comma 3 del D.lgs. n°50/2016, è facoltà del Concedente sottoporre la revisione della condizioni di equilibrio economico finanziario alla previa valutazione del N.A.R.S. (Nucleo di Consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità). In caso di mancato accordo sul detto riequilibrio del piano economico finanziario, le Parti potranno esercitare il diritto di recesso. In tal caso, Enel Sole, avrà diritto al valore delle opere realizzate, nonché degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.
3. L’istanza di revisione dovrà essere comunicata all’altra parte secondo quanto previsto dall’art. 22.
4. Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti l’istanza dell’altra parte le Parti procederanno alla redazione di un verbale di ricognizione ed all’eventuale successiva modifica contrattuale. 5.Xxx il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti l’istanza dell’altra parte con riferimento al “cosa” ma non al “quanto” della revisione medesima, le parti tratteranno la questione nei modi di cui agli artt. 22 e 23 escludendosi espressamente la facoltà di recesso del Concessionario/revoca del Concedente a motivo del mancato accordo sulle modalità di attuazione della revisione.
Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione non accetti l’istanza dell’altra parte con riferimento all’esistenza stessa dei presupposti per la revisione medesima si procederà come segue:
a) ove la comunicazione negativa sull’attivazione del processo di revisione non si accompagni alla disponibilità ad attivare il procedimento di cui agli artt. 22 e 23, la parte istante avrà diritto di recedere dalla/revocare la concessione;
b) ove la comunicazione negativa sull’attivazione del processo di revisione si accompagni alla disponibilità ad attivare il procedimento di cui all’art. 22, le parti sono obbligate a procedere in tal senso, escludendosi espressamente la facoltà di recesso del Concessionario/revoca del Concedente in esito al procedimento amministrativo.
Articolo 19 (Servizi aggiuntivi)
Eventuali servizi aggiuntivi, accessori rispetto ai servizi ed agli interventi previsti nel progetto definitivo, potranno essere richiesti dal Concedente entro i limiti di cui all’articolo 32 del D.lgs. n°50/2016.
A fronte della richiesta pervenuta da parte del Concedente, il Concessionario curerà la predisposizione dell’eventuale progetto definitivo e/o esecutivo e l’elaborazione del relativo preventivo, utilizzando come base di calcolo i prezzi unitari, al netto di IVA, riportati nei listini di riferimento, di seguito elencati, in ordine decrescente di priorità:
a) Prezzi Informativi dell’Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI) – Prezzario di Impianti Elettrici;
b) Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (ASSISTAL);
c) Prezzario regionale degli Impianti Elettrici relativo alla Regione
I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dell’intervento da parte del concessionario, al netto del ribasso offerto in sede di offerta.
Il preventivo non terrà conto di eventuali oneri fiscali che fanno carico al Concedente.
L'approvazione per l'esecuzione degli interventi, progettati e preventivati secondo le modalità sopra descritte, si intenderà intervenuta nel momento in cui il Concessionario avrà ricevuto copia del relativo atto formale adottato dal Concedente in merito all’approvazione dei Servizi aggiuntivi.
Al ricevimento dell’atto di approvazione, che pertanto costituisce l’ordine formale del Concedente per l’erogazione dei servizi, il Concessionario darà corso alle attività operative necessarie e/o alle procedure d'appalto per l’esecuzione delle stesse, nei tempi concordati di volta in volta con il Concedente.
Per ciascuna partita di attività commissionata, il Concessionario fatturerà al Concedente l’importo concordato per a stati d’avanzamento lavori, per ogni partita di lavori commissionati.
CAPO V (ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI)
Articolo 20 (Responsabilità del Concessionario)
1. Il Concessionario è responsabile dei danni e pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività al Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell’esecuzione della concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.
2. La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del Concessionario sarà sempre a carico di quest’ultimo.
3. Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all’interno che all’esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.
Articolo 21 (Fidejussioni e polizze assicurative)
Il Concessionario costituisce contestualmente alla firma del contratto, ai sensi dell’art. 103 D.lgs. 50/16 s.m.i., una cauzione definitiva dell’importo di € _ (cifre e lettere) ridotta al 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, a mezzo di fidejussione bancaria rilasciata da in data .
L’Aggiudicatario è tenuto a integrare la suddetta cauzione ogni qualvolta essa venga meno, in tutto o in parte, nei termini che le saranno assegnati dal Concedente.
Tale cauzione sarà svincolata nei termini di legge secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 103 D.lgs. 50/16 s.m.i. e sarà restituita alla scadenza della concessione in seguito alla verifica sullo stato degli interventi da entrambe le parti.
Il Concessionario costituisce a partire dalla data di inizio di esercizio del servizio, una cauzione di cui all’art. 183, periodo comma 13 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. di €……….( ), pari al 10% del costo annuo operativo
di esercizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera.
A garanzia del corretto svolgimento delle attività di gestione e della corretta manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, il Concessionario:
• ha presentato una polizza di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi RCT/O, n°
• stipulata con _in data _ _con un massimale RCT di _ e con un massimale di RCO di _ _;
• ha stipulato una polizza assicurativa CAR ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.lgs. n° 50/2016, emessa in data da e con massimali pari ad € ……………………. per la sezione danni, e
€……………per la sezione R.C.T. con decorrenza dalla data di consegna dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
CAPO VI (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)
Articolo 22 (Procedura per contestazioni ed amichevole composizione delle controversie)
1. Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al RUP.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere inoltrate entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 60 (sessanta) giorni lavorativi successivi.
3. Xxx lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il RUP potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e del collaudatore.
4. La parte cui è indirizzata la contestazione comunicherà le sue determinazioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 2.
Articolo 23 (Foro competente)
In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in ....................... e, per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto il Foro di .......................
CAPO VII (ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE)
Articolo 24 (Risoluzione del contratto per inadempimento)
1. Qualora una delle Parti si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente concessione, l’altra Parte, esperita infruttuosamente la procedura di contestazione di cui ai precedente art. 22, potrà risolvere la presente concessione, ai sensi degli artt. 1454 c.c., fatta salva la richiesta di risarcimento per ogni danno subito e subendo.
2. Qualora sia il Concedente a rendersi inadempiente, lo stesso – fatti salvi maggiori danni-, sarà in ogni caso tenuto a versare al Concessionario una somma comprensiva:
• il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
• le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
• un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione.
Nel caso in cui la suddetta somma dovesse superare l’ammontare del canone annuo di cui alla presente concessione, lo stesso sarà rateizzato con rate non superiori al canone stesso, applicando un tasso di interesse del 5,5%. La durata del periodo di ammortamento è pertanto determinata dal rapporto tra la suddetta somma da rimborsare e l’importo del canone annuo.
3. qualora sia il Concessionario a rendersi inadempiente, lo stesso avrà diritto al rimborso da parte del Concedente, del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, con decurtazione del 10 % a titolo di penale e di risarcimento del danno, fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento di eventuali ulteriori danni conseguenti alle violazioni degli obblighi contrattuali e/o normativi.
Nel caso in cui il suddetto rimborso dovesse superare l’ammontare del canone annuo di cui alla presente concessione lo stesso verrà rateizzato con rate non superiori al canone stesso, applicando un tasso di interesse del 5,5%. La durata del periodo di ammortamento è pertanto determinata dal rapporto tra la suddetta somma da rimborsare e l’importo del canone annuo.
4. Fermo restando quanto descritto all’art. 8 del presente contratto, in tutti i casi di risoluzione per inadempimento del Concessionario quest’ultimo è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l’aggravamento del danno ed a riconsegnare al Concedente, su sua richiesta, gli impianti oggetto della concessione.
CAPO VIII (DISPOSIZIONI FINALI)
Articolo 25 (Riservatezza della documentazione) - PRIVACY- INFORMATIVA EX ART.13 DLGS 196/2003
Tutti i documenti predisposti dal Concessionario ai fini della presente bozza di convenzione sono e rimangono di proprietà dello stesso. Il Concedente s’impegna ad utilizzarli solo ed esclusivamente nei rapporti con il Concessionario ed a non divulgarli, né a portarli a conoscenza di terzi, qualora non diversamente previsto dalla normativa vigente.
Articolo 26 (forma del contratto – spese e oneri accessori)
Il contratto sarà sottoscritto nella forma pubblica amministrativa. Le spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto relativo alla concessione di cui trattasi saranno a carico della ditta concessionaria. Sono a carico del concessionario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto. Le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono a carico del Concessionario.
Articolo 27 (Proprietà degli impianti)
Gli impianti oggetto della Concessione sono di proprietà del Concedente, che ne trasferisce il possesso al Concessionario per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione fino alla scadenza della stessa, ovvero alla sua perdita di efficacia per effetto di revoca o risoluzione ai sensi dell’art. 24.
Articolo 28 (Proprietà intellettuale)
1. Il Concessionario sarà responsabile dell’ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutele industriali e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.
2. Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l’uso delle tecnologie relative all’impianto, dei brevetti e delle idee originali adottate nel corso di durata della Concessione, sarà consentito automaticamente e gratuitamente al Concedente e agli eventuali Terzi appaltatori, con obbligo di previa informazione scritta al Concessionario e nei limiti delle mere finalità di gestione, riparazione e manutenzione degli impianti e ferma restando la titolarità esclusiva dei titoli brevettali in capo al Concessionario.
Articolo 29 (Clausola tracciabilità dei flussi finanziari)
Il Concessionario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. Il Concessionario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010.
Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Il Concessionario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.
Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, sarà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Concedente di e
della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Concedente di ......................, oltre alle informazioni di cui all’art. 174, comma 4, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.
Articolo 30 (cessione di credito – cessione del contratto)
E’ vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1260 e qualunque procura che non sia riconosciuta. Il contratto non può essere ceduto senza autorizzazione del Concedente, a pena di nullità.
Articolo 31 (essenzialità delle clausole)
Il Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nella presente Concessione ed in tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
In particolare dopo la sottoscrizione dell'offerta il Concessionario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti. Il Concessionario nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l’esecuzione degli interventi.
Articolo 32 (discordanze negli atti contrattuali)
Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, il Concessionario adempirà le prestazioni che, nell’ordine, risultano indicate da:
a) Contratto/concessione
b) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati
c) servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell’Appalto
In caso di contenzioso tra la Stazione Appaltante e il Concessionario circa l’appartenenza di interventi a quelli di tipo forfetario, quest’ultimo è comunque tenuto alla esecuzione delle opere in contenzioso, secondo quanto disposto dalla Stazione Appaltante, salvo il diritto di riserva.
Articolo 33 (dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del codice civile)
Il Concessionario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli della presente Concessione. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra riportate.
Articolo 34 (Comunicazioni)
Le comunicazioni inerenti le prestazioni oggetto della presente bozza di convenzione devono essere reciprocamente trasmesse tra le Parti per iscritto e presso il domicilio eletto nel successivo articolo .
Articolo 35 (Elezione di domicilio, dati societari)
Le Parti eleggono ai fini della presente concessione il seguente domicilio:
per il Concessionario, presso
per la Stazione appaltante o concedente, presso la propria sede Municipale. I dati dei Soggetti interessati alla presente concessione sono i seguenti:
Il Concessionario:
La Stazione appaltante o concedente: Comune di [*] ...
Il Concessionario
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Allegato “A”: Matrice dei rischi