SOMMARIO
COMUNE DI
PRATA DI PORDENONE
REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEI MINIALLOGGI COMUNALI
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/01/2015
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
PROVINCIA DI PORDENONE
Gestione ambientale verificata Xxx. Xx XX-000000
XXXXXXXX
Art. 1 – Oggetto del Regolamento 3
Art. 2 – Finalità 3
Art. 3 – Emergenza abitativa e disagio sociale 3
Art. 4 – Requisiti per l’assegnazione 3
Art. 5 – Assegnazione degli alloggi 4
Art. 6 – Graduatoria 4
Art. 7 – Durata dell’assegnazione 5
Art. 8 – Esclusività dell’assegnazione dell’alloggio 5
Art. 9 – Ospitalità di terze persone presso l’alloggio 5
Art. 10 – Decesso del titolare dell’alloggio 6
Art. 11 – Canone di concessione, utenze e manutenzione alloggi 6
Art. 12 – Controlli degli alloggi 6
Art. 13 – Obblighi dell’assegnatario 6
Art. 14 – Revoca dell’assegnazione 7
Art. 15 – Norma transitoria 7
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la gestione delle concessioni ad uso abitativo degli immobili di proprietà del comune di Prata di Pordenone denominati Minialloggi comunali e siti in via Buonarroti, composti da n. nove unità abitative.
2. L’assegnazione degli alloggi è a titolo assistenziale per sopperire a contingenti necessità abitative e viene a cessare qualora venissero meno i presupposti dell’assegnazione stessa.
3. L’assegnazione ha carattere temporaneo.
Art. 2 – Finalità
1. Gli interventi di accoglienza avvengono con la preventiva definizione di un progetto assistenziale individuale, e sono finalizzati a:
• garantire alle persone un’adeguata sistemazione abitativa;
• prevenire rischi di esclusione sociale;
• ricostruire condizioni esistenziali dignitose attraverso un percorso condiviso con l’utente di accompagnamento all’autonomia, di seguito definito progetto assistenziale.
Art. 3 – Emergenza abitativa e disagio sociale
1. Per emergenza abitativa si intende: gravi situazioni indipendenti dalla volontà del singolo, senza possibilità di soluzioni alternative o che comportino maggiori oneri finanziari per il Comune, quali sfratti non dipendenti da morosità, sgomberi di alloggi pericolanti, inagibili per pericolosità o condizioni igieniche precarie, situazioni gravi dipendenti da calamità naturali ed atmosferiche.
2. Per disagio sociale si intende: casi in cui vi siano singoli, con o senza figli, vittime di accertati maltrattamenti o violenze all’interno del nucleo familiare, o anziani soli con ridotte capacità di autonomia, o adulti in momentaneo stato di disagio economico/sociale.
Art. 4 – Requisiti per l’assegnazione
1. Hanno diritto ad accedere alle concessioni ad uso abitativo dei Minialloggi comunali coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a. essere residenti nel comune di Prata di Pordenone, salvo quanto previsto dal comma 3;
b. essere maggiorenni in comprovato stato di emergenza abitativa o di disagio sociale come definito dall’art. 3;
c. non risultare titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di alloggio adeguato alle esigenze del richiedente, che non sia stato dichiarato inabitabile;
d. non aver rinunciato all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nei cinque anni precedenti o di averne perso titolarità per morosità;
e. non aver subito alcun provvedimento di decadenza di una precedente assegnazione di alloggio comunale per inosservanza delle norme regolamentari del Comune;
f. essere in possesso di attestazione ISEE nei limiti previsti dal successivo art. 5.
2. I suddetti requisiti debbono essere posseduti dal richiedente alla data di presentazione della domanda e debbono permanere in costanza del rapporto di assegnazione.
3. E’ possibile l’assegnazione anche a cittadini residenti in un altro comune dell’Ambito socio assistenziale a cui appartiene Prata di Pordenone, previo accordo fra i comuni, per situazioni di emergenza.
Art. 5 – Assegnazione degli alloggi
1. L’assegnazione degli alloggi, che di volta in volta si rendono disponibili, avverrà previa deliberazione della Giunta comunale, con cui si stabilisce:
a. di avviare il procedimento di assegnazione;
b. il livello massimo del valore ISEE del richiedente.
2. L’assegnazione degli alloggi avverrà mediante pubblicazione di un apposito bando comunale, adottato dal responsabile di servizio incaricato, che provvederà anche alla formale assegnazione e alla sottoscrizione del relativo atto di concessione.
3. Il bando comunale dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione alla Giunta comunale e dovrà indicare:
a. le modalità e i termini di presentazione della domanda;
b. i criteri dell’eventuale graduatoria in caso di domande eccedenti al numero di alloggi disponibili, sulla base dei principi di cui al successivo art. 6.
4. In caso di situazioni di particolare emergenza e necessità, la Giunta comunale può disporre l’assegnazione dell’alloggio in modo diretto, senza pubblicazione del bando, previa acquisizione della relazione dell’Assistente sociale e del progetto assistenziale.
Art. 6 – Graduatoria
1. Nel caso in cui vengano presentate un numero di domande superiori al numero di alloggi disponibili, verrà data precedenza al seguente ordine di requisiti:
a. richiedenti con particolari bisogni assistenziali evidenziati da relazione sociale;
b. nuclei familiari con figli minori;
c. richiedenti senza alcun reddito;
d. richiedenti che, alla data della domanda, sono residenti da più tempo nel comune di Prata di Pordenone.
Art. 7 – Durata dell’assegnazione
1. L’alloggio è assegnato temporaneamente per il periodo stabilito nel progetto assistenziale.
2. Se l’assegnatario, che ha ottemperato a quanto previsto nel percorso assistenziale concordato con l’Assistente sociale, necessita di una proroga dell’assegnazione, la stessa verrà concessa previa verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento.
3. Il periodo di assegnazione sarà funzionale a consentire alla persona di trovare idonea collocazione abitativa o di mutare le sue condizioni di disagio.
Art. 8 – Esclusività dell’assegnazione
1. L’assegnazione dell’alloggio è esclusiva del titolare della concessione e delle persone conviventi al momento della presentazione della domanda, come risultanti da certificazione anagrafica.
2. Il concessionario non può assolutamente e per nessuna ragione, a pena di revoca immediata della concessione, estendere il diritto di abitazione a persona diversa da quelle elencate tra i conviventi al momento della domanda, senza previa autorizzazione comunale.
3. Nel caso in cui il concessionario avesse la necessità di estendere il diritto di alloggio a persone diverse dovrà presentare istanza al Comune il quale si pronuncerà in merito entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 9 – Ospitalità di terze persone presso l’alloggio
1. Il concessionario può dare ospitalità solo occasionale e non permanente a terzi. Per occasionale si intende l’ospitalità inferiore a trenta giorni annui.
2. Qualora il concessionario intenda dare ospitalità per più di trenta giorni deve ottenere la preventiva autorizzazione del Comune, pena la revoca della concessione.
Art. 10 – Decesso dell’assegnatario
1. In caso di decesso dell’assegnatario subentreranno nel contratto solo ed esclusivamente le persone dichiarate conviventi, come risultanti da certificazione anagrafica.
Art. 11 – Canone di concessione, utenze e manutenzione alloggi
1. Il canone di concessione e le relative modalità di pagamento vengono determinati dalla Giunta comunale.
2. Le utenze individuali (gas, energia elettrica, servizio acquedotto e servizio smaltimento rifiuti, etc..) sono a totale carico degli assegnatari.
3. I soggetti assegnatari devono inoltre provvedere alle riparazioni di piccola ed ordinaria manutenzione. La manutenzione straordinaria è invece a carico del Comune.
4. La Giunta comunale, su valutazione dell’Assistente sociale e con apposita deliberazione, può stabilire per alcune situazioni l’esenzione dal pagamento del canone e delle utenze.
Art. 12 – Controlli degli alloggi
1. Il personale comunale potrà effettuare controlli, anche senza preavviso, degli alloggi assegnati.
Art. 13 – Obblighi dell’assegnatario
1. Gli assegnatari sono tenuti all’osservanza delle norme previste dal presente regolamento che, con la sottoscrizione del progetto assistenziale, dichiarano di accettare in ogni sua parte.
2. Il mancato rispetto delle norme previste dal regolamento potrà essere causa di decadenza dell’assegnazione.
3. L’assegnatario è tenuto a:
• mantenere in buono stato l’alloggio assegnato;
• evitare rumori molesti;
• rispettare l’orario di silenzio dalle ore 22.00 alle ore 7.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00;
• non provocare danni, rotture, manomissioni od altro all’alloggio, eventuali danni derivanti da incuria saranno a carico dell’assegnatario;
• non occupare le zone comuni o le zone esterne degli alloggi con oggetti vari, masserizie, ecc.;
• non far sostare biciclette, motorini o altri mezzi di locomozione all’interno degli alloggi;
• non ospitare persone estranee;
• consentire l’accesso per attività di controllo;
• non cambiare la serratura dell’alloggio;
• non danneggiare o eliminare alcun suppellettile o arredo in eventuale dotazione all’alloggio;
• comunicare entro trenta giorni ogni variazione dello stato di famiglia e l’eventuale cambiamento dei requisiti e delle condizioni previste dal progetto assistenziale;
• rispettare i termini e le condizioni previsti nel progetto assistenziale e nell’atto di concessione.
Art. 14 – Revoca dell’assegnazione
1. La Giunta comunale può disporre in qualsiasi momento, mediante semplice comunicazione scritta, la revoca dell’assegnazione dell’alloggio in caso di:
• mancato pagamento di quattro mensilità del canone entro il termine di trenta giorni dalla scadenza;
• perdita dei requisiti di cui all’art. 4;
• violazione degli obblighi di cui all’art. 8;
• utilizzo dell’alloggio per scopi illeciti;
• omessa presentazione di domanda per alloggio di edilizia residenziale pubblica;
• mancato rispetto degli obblighi previsti nel progetto assistenziale;
• ripetute violazioni degli obblighi di cui all’art. 13, previa contestazione scritta da parte del Comune.
Art. 15 – Norma transitoria
1. Le assegnazioni saranno effettuate per gli alloggi non occupati al momento dell’approvazione del presente regolamento, e per gli alloggi che si renderanno disponibili.
2. Gli alloggi rimangono assegnati alle persone che attualmente li occupano, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento risultanti da apposita relazione dell’assistente sociale, la predisposizone del progetto assistenziale individuale e la sottoscrizione di un nuovo atto di concessione redatto ai sensi del presente regolamento.