DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE *
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE *
N° 542 del 30/12/2022
Pubblicata all’albo pretorio il 02/01/2023
Oggetto: ADOZIONE DELLA REVISIONE 01 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO, DOPERA E DI SOMMINISTRAZIONE. |
Immediatamente eseguibile: NO |
Struttura proponente: DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
Importo di Spesa: 0,00 |
Proposta di delibera: 3574 Del: 27/12/2022 Hash documento proposta formato .pdf (SHA256): c57e2ae534300ae2cbbb9e0387b9d343162505a28a3664312a2cdfbd35bd4c7a Hash documento proposta formato .p7m (SHA256): faa202e1a1e4af54a914a674aa0654cfedfcff3e0d8820a840730b65a6c046b5 |
Il Responsabile del Procedimento: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Il Dirigente proponente: Xxxxxxx Xxxxx Il Direttore: Xxxxx Xxxxxxx |
ESTAR – Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx Xxx Xxxxx 00, palazzina 14, 00000 Xxxxxxx – telefono 055/0000000 – C.F./P.IVA 06485540485 – xxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx – xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
* Documento sottoscritto con firma digitale dal responsabile o dal sostituto
IL DIRETTORE GENERALE
(nominato con D.P.G.R. Toscana n. 18 del 30/01/2018)
Su proposta del Direttore Amministrativo, che, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità degli atti ed in particolare:
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. ed ii. e la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e ss. mm. ed ii. (di seguito L.R.T. n. 40/2005) di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Visti gli artt. 100 e ss. della L.R.T. n. 40/2005 di istituzione e funzionamento dell’Ente unico di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 1° gennaio 2015, è subentrato ai tre ESTAV del SSR, con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti agli ESTAV in corso alla medesima data e riallocazione delle effettive risorse umane e strumentali;
Preso atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 30/01/2018 di nomina della Dr.ssa Xxxxxx Xxxxx come Direttore Generale di ESTAR e della successiva sottoscrizione, con decorrenza dal 01/02/2018, del relativo contratto di diritto privato con il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 37, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005, per la durata di cinque anni;
Richiamata la Deliberazione n. 45 del 09/02/2018, con la quale è stato nominato il Direttore Amministrativo di ESTAR, con decorrenza dal 12/02/2018, nella persona del Dr. Xxxxxxx Xxxxx;
Richiamate:
- la Deliberazione n. 313/2018, avente ad oggetto: "Revisione del Regolamento Generale di Organizzazione di ESTAR";
- la Deliberazione n. 374/2018 avente ad oggetto "Regolamento di Organizzazione: Conferimento Incarichi Dirigenziali ex Deliberazione 313/2018", con la quale si è proceduto al conferimento, con decorrenza 1 dicembre 2018, degli incarichi di direzione di Sezione Territoriale, di Dipartimento, di Area e di Struttura complessa;
- la Deliberazione n. 378/2018, avente ad oggetto: "Regolamento di Organizzazione: Conferimento Incarichi Dirigenziali di Struttura Semplice e Professionali ex Delibera 313/2018", con la quale sono stati conferiti, con pari decorrenza, gli incarichi di direzione di struttura semplice e gli incarichi dirigenziali professionali;
- la Deliberazione n. 382/2018 avente ad oggetto “Revisione Sistema deleghe dirigenziali” con la quale, alla luce del nuovo assetto organizzativo, sono state conferite le deleghe dirigenziali con decorrenza 1 dicembre 2018;
- la Deliberazione n. 588/2021, avente ad oggetto: “Rinnovo incarichi dirigenziali dipendenti vari”;
- la Deliberazione n. 228 del 21/05/2020 avente per oggetto “Attribuzione funzioni di direzione della
- Struttura Complessa SEPP” con la quale sono state conferite le funzioni di direzione della struttura complessa SEPP, dal 01/05/2020 e fino a diversa determinazione della Direzione Aziendale, al Direttore del Dipartimento Tecnico Amministrativo, Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
- la Nota d’incarico di cui Prot. n. 23269 del 30/04/2020 con cui si nomina l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di ESTAR.
- la Deliberazione n. 214/2022 di "Revisione del Regolamento Generale di Organizzazione di ESTAR";
Dato atto che come da Deliberazione n. 485 del 25/11/2022 agli atti, l’Xxx. Xxxxxxx Xxxx’Xxxx nella sua qualità di Direttore del Dipartimento Tecnico Amministrativo è sostituito dall’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
Richiamata la Deliberazione n. 74 del 28/02/2018 con la quale è stato preso atto della stesura del Documento di Valutazione dei Rischi dell’Ente nel rispetto degli articoli 17 e 28 del Decreto Legislativo
81/08 e, quindi, del Regolamento di prevenzione, protezione e sicurezza quale parte integrante dello stesso (revisione 0 del 25/01/2015);
Richiamata la Procedura Aziendale di cui Prot. n. 45816 del 16/09/2019 “PRO. 021 - Modalità di gestione art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.”;
Richiamata, altresì, la Deliberazione n. 395 del 06/09/2022 con la quale è stata adottata la revisione 01 del Regolamento di Prevenzione Salute e Sicurezza Aziendale, all’interno del quale si rimanda la gestione dei contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione a futura e specifica procedura;
Visti:
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- D.Lgs. 165/01 (s.m.i.) recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- BS OHSAS 18001:2007 recante “Sistemi di Gestione della salute e della sicurezza del lavoro – Requisiti”.
- Prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020 recante “Servizio prevenzione e protezione - Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008”.
Dato atto che:
- in data 21/03/2022, 09/06/2022, 14/09/2022 si sono tenuti degli incontri in videoconferenza con il Direttore di Dipartimento Tecnico Amministrativo e la Struttura proponente al fine di condividere gli elementi cardine del Regolamento, oltre che, per rappresentare l’andamento del percorso tecnico-amministrativo in quanto obiettivo della struttura proponente;
- in data 17/10/2022 si è tenuto un primo incontro con il Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi, il Direttore dell’Area Servizi Beni Economali e Arredi e il Direttore dell’UOC Servizi ad Alta Integrazione Sanitaria e Sociale di ESTAR allo scopo di illustrare la bozza di revisione del Regolamento;
- in data 04/11/2022 e 07/11/2022 è stata inviata, a mezzo di posta elettronica certificata, rispettivamente all’Avvocatura della Regione Toscana e all’Autorità Nazionale Anticorruzione una istanza generalizzata (di cui Prot. n. 56126 e Prot. n. 56464) al fine dell’ottenimento di un parere in merito agli adempimenti previsti dai commi 3-ter, 5 e 6 di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo
9 aprile 2008, n. 81 in relazione alla predisposizione di un bando di Xxxx finalizzato alla conclusione di un Accordo Quadro - Convenzione in qualità di Centrale di Committenza ex art. 3, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle Aziende Sanitarie/Enti del S.S.R. Toscano;
- in data 08/11/2022 è stato acquisito parere scritto dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di cui Prot. 56731) in merito all’istanza generalizzata di ESTAR relativa agli adempimenti previsti dai commi 3-ter, 5 e 6 di cui all'art.26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in relazione alla predisposizione di un bando di Xxxx finalizzato alla conclusione di un Accordo Quadro oppure di una Convenzione in qualità di Centrale di Committenza, secondo il quale la questione posta dall’Ente esula della sfera delle competenze della sopramenzionata Autorità;
- in data 06/12/2022 si è tenuto un ulteriore incontro con il Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi per valutare congiuntamente eventuali ed ulteriori integrazioni e modifiche al Regolamento;
- in data 07/12/2022 sono state trasmesse a mezzo di posta elettronica le integrazioni e le modifiche concordate al Regolamento e che, con e-mail del 12/12/2022 agli atti della Struttura proponente, è stato acquisito il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi all’adozione della Revisione 01 del Regolamento;
- in data 14/12/2022 è stato acquisito il parere scritto dall'Avvocatura Regionale – Settore Xxxxxx Xxxxxxxxxxx e Giuridici (di cui Prot. n. 483274) in merito all’istanza generalizzata di ESTAR relativa agli adempimenti previsti dai commi 3-ter, 5 e 6 di cui all'art.26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in relazione alla predisposizione di un bando di Xxxx finalizzato alla conclusione di un Accordo Quadro oppure di una Convenzione in qualità di Centrale di Committenza, secondo il quale l’interpretazione normativa e, conseguentemente, il Regolamento risulta coerente con quanto previsto dalla Legge;
- in data 14/12/2022 è stata inviata a mezzo di posta elettronica la revisione 01 del Regolamento alla Direzione Generale, alla Direzione Amministrativa e al Direttore del Dipartimento Tecnico- Amministrativo in visione preventiva;
- in data 21/12/2022 si è tenuto un incontro con la Direzione Generale e la Direzione Amministrativa per rappresentare la versione definitiva del documento e che, nel medesimo incontro, è stato dato il parere favorevole all’adozione della Revisione 01 del Regolamento.
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’adozione della Revisione 01 del Regolamento di gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro connessi ai contratti di appalto, d’opera e di somministrazione per finalità organizzative e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro approvandolo nel testo allegato al presente atto deliberativo (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta costi a carico del Bilancio di ESTAR;
Dato atto che responsabile del presente procedimento, ai sensi degli artt. 5 e ss. della Legge n. 241/90 e
s.m.i. è l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e congruente con le finalità istituzionali dell’Ente;
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa:
1. di approvare e di procedere all’adozione della Revisione 01 Regolamento di Prevenzione, Salute e Sicurezza Aziendale per finalità organizzative e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
2. di approvare l’Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta costi a carico del Bilancio di ESTAR;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale - ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 - e all’Albo di pubblicità degli atti di ESTAR.
Il Direttore Amministrativo Dr. Xxxxxxx Xxxxx
Il Direttore Generale Dr.ssa Xxxxxx Xxxxx
DATA | REV | REDAZIONE | APPROVAZIONE | VALIDAZIONE | ADOZIONE | ARCHIVIAZIONE |
01 | U.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione Dr.ssa Xxxxxx XXXXXXXXXX FIRMATO IN ORIGINALE | Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Xxx. Xxxxxxxx XXXXXXXXXX FIRMATO IN ORIGINALE | Direttore Area Tecnica Xxx. Xxxxxxe DELL’OLMO FIRMATO IN ORIGINALE Direttore Dipartimento ABS Dr. Xxxxx XXXXXXX | Direttore Generale Dr.ssa Xxxxxx XXXXX FIRMATO IN ORIGINALE | Prot. n | |
FIRMATO IN ORIGINALE | ||||||
Direttore Amministrativo Dr. Xxxxxxx XXXXX | ||||||
FIRMATO IN ORIGINALE |
REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO, D’OPERA E DI SOMMINISTRAZIONE
Modifiche di revisione:
Il presente Regolamento aggiorna e sostituisce la sua precedente versione.
Le disposizioni ivi contenute devono essere applicate in maniera coordinata dai singoli Dipartimenti con regolamenti, procedure o altri documenti che hanno ad oggetto la materia in questione. Tali documenti rimangono vigenti esclusivamente nelle parti non in contrasto con il presente regolamento fino a successive modificazioni ed integrazioni degli stessi.
Visto gli R.L.S. per informazione e consultazione
INDICE
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 3
ART.2 - CAMPO DI APPLICAZIONE 3
ART.3 – CRITERI DI ECCEZIONE 3
ART. 4 - DISPOSIZIONI GENERALI 4
ART. 6 - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI 5
ART. 7 – PRINCIPALI DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA DI RIFERIMENTO 5
CAPO II – RESPONSABILITA’ AZIENDALI E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 7
ART. 8 - IL RUOLO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE 7
ART. 9 – IL RUOLO DEL PREPOSTO 9
ART. 10 – IL RUOLO DEL RUP/RES 9
ART. 11 – IL RUOLO DEL DEC/ADEC 10
ART. 12 – FUNZIONI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 11
ART.13 – DETERMINAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA 12
ART. 14 - COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 14
ART.15 - RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO ECONOMICO 14
ART. 16 - CLAUSOLE PER IL SUB-APPALTO E/O SUB-AFFIDAMENTO 15
ART.17 - MATRICE DELLE RESPONSABILITA' 15
CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI 16
ART. 18 – RISPETTO E VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE E DELLE DISPOSIZIONIAZIENDALI 16
ART. 19 - LISTA DI DIFFUSIONE 16
ART. 20 – MODIFICHE E REVISIONI AL REGOLAMENTO 16
ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE 16
ALLEGATI
1. DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LA VERIFICA PRELIMINARE DEL CAMPO D’APPLICAZIONE DELL’ART.26 E /O DEL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/08;
2. MODULO PER LA RICHIESTA DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE RECANTE UNA VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD “C.D. DUVRI RICOGNITIVO” DI CUI ALL’ ART. 26 C. 3-TER DEL D.LGS. 81/2008 SMI;
3. MODELLO DI VERBALE DI RIUNIONE PER LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO IN CASO DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A IMPRESA APPALTATRICE E/O LAVORATORI AUTONOMI AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI INTERFERENZIALI INCIDENTI SULL’ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DEL CONTRATTO D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE;
4. INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO ESTAR E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ATTIVITÀ DA CONSEGNARE ALL’APPALTATORE AI SENSI DELL’ART. 26 COMMA 1 LETT. B).
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1 - PREMESSA
1. Il presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità specificamente imposte dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e dalla disciplina relativa al codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce i ruoli, le competenze, gli strumenti organizzativi e procedurali aziendali utili all’attuazione delle disposizioni di legge e delle misure di gestione della sicurezza sul lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad una o più imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.
ART.2 - CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Regolamento trova applicazione in caso di affidamento di servizi e forniture ad una o più imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dei luoghi di lavoro dell’Azienda/Ente richiedente o aderente, ovvero, all’interno di una singola unità produttiva nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo, sempre che si abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, in accordo con quanto previsto dal Titolo I, art. 26 del D.lgs. n. 81/08 s.m.i ed, in particolare:
• Nell’ipotesi in cui il Datore di Lavoro coincida con il Committente ESTAR, si attuano le condizioni previste al comma 3 dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/08 s.m.i. come meglio descritto al successivo articolo 10 commi 1, 2, 3 e 4 del presente Regolamento.
• Nell’ipotesi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3 comma 1 lettera i)1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o in tutti i casi in cui il Datore di Xxxxxx non coincide con il Committente ESTAR, si attuano le condizioni previste al comma 3-ter dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/08 s.m.i. come meglio descritto al successivo articolo 10 commi 1 e 6 del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento trova altresì applicazione in caso di appalti di servizi cosiddetti multipli ossia finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture rientranti contemporaneamente nella disciplina di cui all’art. 88 del D.lgs. n. 81/08 smi (Titolo IV) e nella disciplina di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 81/08 (Titolo I). Resta inteso che per le attività che rientrano esclusivamente nel campo di applicazione di cui all’art.88 del D.lgs. 81/08 s.m.i, riguardante la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili così come definiti all’art. 89, comma 1, lettera a) ed elencati nell’allegato X del medesimo decreto, valgono le disposizioni del Titolo IV2.
ART.3 – CRITERI DI ECCEZIONE
1. L’obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenziale (DUVRI), in accordo con quanto disposto dal comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/08 s.m.i, non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'Allegato XI del D.lgs. n. 81/08 smi. Per uomini-
1 «centrale di committenza” un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle Committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie.
2 Ai sensi dell’art. 96 comma 2 del D.Lgs 81/08 smi, l’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), nonché la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’art. 26 commi 1, lettera b), 2, 3 e 5 del D.Lgs. 81/08. Nell’ipotesi in cui non sia previsto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), in presenza di potenziali rischi da interferenza, si procederà comunque alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) per l’adempimento alle disposizioni di cui all’art. 26 commi 1, lettera b), 2, 3 e 5 del D.Lgs. 81/08 smi.
giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.
2. Resta comunque l’obbligo in capo al Datore di Lavoro Committente, per il tramite del Responsabile per l’Esecuzione del Servizio (R.E.S.) o il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa e fornire ai lavoratori dell’impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività nelle modalità indicate al successivo articolo 10 c.1 lett. a) e b) del presente Regolamento.
ART. 4 - DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il personale dell’Ente è tenuto a osservare il presente Regolamento e tutte le procedure applicative da esso derivanti.
2. Eventuali disposizioni interne alle singole unità organizzative dell’Ente, in materia di gestione della sicurezza sul lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad una o più imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, devono essere emanate in conformità con quanto disposto nel presente Regolamento.
3. Le disposizioni del presente Regolamento hanno carattere vincolante per tutti i soggetti coinvolti.
4. I componenti del Sistema di Prevenzione Aziendale, così come definiti all’art. 7 comma 8 del Regolamento di Prevenzione, Salute e Sicurezza Aziendale (Delibera ESTAR N° 395 del 06/09/2022) sono tenuti al segreto professionale relativamente ai dati sensibili e alle informazioni di carattere riservato relative all’Ente, fatte salve naturalmente quelle informazioni che devono essere condivise per conseguire gli obiettivi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dell’Ente e/o delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi.
ART. 5 - SCOPI E OBIETTIVI
1. Il presente Regolamento persegue i seguenti scopi ed obiettivi:
a) raggiungere la migliore integrazione e funzionalità tra i Dipartimenti dell’Ente coinvolti nell’acquisizione di beni, servizi e/o lavori e allo stesso tempo garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente;
b) perseguire, nel rispetto dei livelli di autonomia delle funzioni attribuite o delegate alle unità organizzative, obiettivi di efficacia, efficienza e qualità nell’espletamento dei compiti di ciascun soggetto o servizio coinvolto;
c) regolamentare le attività di programmazione, attuazione, verifica e controllo degli adempimenti connessi alla prevenzione e sicurezza negli appalti di servizi e/o lavori;
d) definire ruoli, competenze e strumenti organizzativi e procedurali per ottimizzare lo svolgimento
dell’attività di prevenzione;
e) supportare i vari soggetti aziendali (RUP, RES, DEC, Datore di Lavoro, Dirigenti con delega di funzioni dal Datore di Lavoro) nella corretta gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei contratti di appalto, d’opera e di somministrazione al fine di:
• garantire che agli appaltatori ed eventuali sub-appaltatori siano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui saranno destinati ad operare e sulle misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate in relazione all’attività svolta dell’Ente;
• ricevere dagli appaltatori le necessarie informazioni sui rischi propri che possono essere introdotti nelle aree ed ambienti dell’Ente durante l’esecuzione del contratto;
• promuovere l’attività di cooperazione e coordinamento (di tipo documentale ed operativo) fra l’Ente e gli Appaltatori ed eventuali sub-appaltatori al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dai rischi da interferenza;
• fornire indirizzi e strumenti operativi utili alla rendicontazione dei costi di gestione del rischio interferenziale indicati nel DUVRI;
• definire ruoli e responsabilità nell’applicazione del presente Regolamento.
ART. 6 - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI
1. Il presente regolamento è stato redatto tenendo conto di norme e regolamenti inerenti alla sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro, nonché dell’ordinamento organizzativo aziendale. Di seguito viene riportato l’elenco, non esaustivo, dei riferimenti più rappresentativi:
• D.lgs. n. 81/2008 (s.m.i) “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
• D.lgs. n. 50/2016 (s.m.i) “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
• Regolamento di Prevenzione, Salute e Sicurezza Aziendale (REL. 133 U.O.C. Se.P.P. di cui Delibera ESTAR N° 395 del 06/09/2022).
ART. 7 – PRINCIPALI DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA DI RIFERIMENTO
1. Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, per datore di lavoro s’intende il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso d’omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo (art. 2 c.1 lett. b D.lgs. n. 81/08 smi).
2. Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a tali soggetti attuando le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2 c.1 lett.d D.lgs. 81/08 smi).
3. Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d’iniziativa (art. 2 c.1 lett.e D.lgs. 81/08 smi).
4. Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione
ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni (art. 2 c.1 lett.a D.lgs. 81/08 smi).
5. Appaltatore: soggetto che si obbliga nei confronti del Committente a fornire un’opera e/o prestazione con mezzi propri secondo le modalità pattuite e alla regola dell’arte (es. Impresa, Società Cooperativa, Raggruppamento temporaneo di impresa R.T.I., Associazione temporanea di impresa A.T.I., ecc.).
6. Committente o Appaltante: soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera o servizio, indipendentemente da eventuali frazionamenti nella sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il Committente è il soggetto titolare di potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto (art. 89 comma 1 del D.lgs. n. 81/08 smi).
7. Centrale di Committenza: amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e se del caso, attività di committenza ausiliarie (art. 3 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016).
8. Stazione Appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori di cui alla lettera, i soggetti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice degli Appalti (art. 3 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016).
9. Soggetto Aggregatore: le centrali di committenza iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (art. 3 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016).
10. RUP: Responsabile Unico del Procedimento.
11. RES: Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione del Contratto.
12. DEC: Direttore dell’esecuzione del Contratto.
13. Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni (art. 2
c.1 lett. r) del D.lgs. n. 81/08 smi).
14. Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione (art. 2 c.1 lett. s del D.lgs. n. 81/08 smi).
15. Interferenza: ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi e che prestano la loro opera nello stesso luogo di lavoro.
16. Rischi Interferenziali: Tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all’affidamento di attività all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI3.
17. Disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro: nel linguaggio giuridico si intende il diritto di disporre, ossia di utilizzare in senso giuridico il luogo di cui trattasi. In termini di sicurezza si intende la possibilità per il Committente di «svolgere nell’ambiente in questione tutti gli adempimenti stabiliti dalla legge» (cfr. Circolare Min. Lav. 14 novembre 2007 n. 24); in altri termini, il Committente deve effettivamente avere il potere di
3 Nel testo della Determinazione n. 3/2008 dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici, sono considerati i seguenti rischi interferenti per i quali occorre redigere il DUVRI:
▪ rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
▪ rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
▪ rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore; ulteriori rispetto a quelli specifici
dell’attività propria dell’appaltatore;
▪ rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;
▪ rischi derivanti dalle attività svolte dall'appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi saltuariamente presenti nell'unità produttiva dove è chiamato a fornire la sua prestazione.
governare e controllare i rischi specifici presenti negli ambienti in cui saranno eseguite le lavorazioni (cfr. Circolare Min. Lav. 14 novembre 2007 n. 24). Sono inclusi in quest’ultima casistica tutte le sedi di proprietà dell’Ente.
18. DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza. Documento con il quale sono valutati i rischi da interferenza e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza fra le attività affidate ad appaltatori e/o lavoratori autonomi, e loro eventuali subappaltatori, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente. Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti dell’appaltatore riguardo i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l’appaltatore dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, a patto che si goda della disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro. A livello aziendale è possibile distinguere due tipologie di documento:
16-A) DUVRI ricognitivo (rev.0): documento redatto dal soggetto che affida il contratto recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard da interferenze, relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto (art.26, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008).
16-B) DUVRI integrato (rev.1): documento di integrazione del DUVRI ricognitivo che il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, perfeziona riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali (art.26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008).
19. Piano Operativo di Sicurezza (POS): piano operativo di sicurezza. Il documento che il datore di lavoro Appaltatore redige, in riferimento al singolo cantiere interessato (art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 81/2008).
20.Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC): piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100 comma 1, D.lgs. n. 81/2008 smi).
21. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 2 c.1 lett. i D.lgs. 81/08 smi).;
22.Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (Se.P.P.): insieme di persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all’Ente finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali cui sono esposti i lavoratori (art. 2 c.1 lett. l D.lgs. 81/08 smi).
CAPO II – RESPONSABILITA’ AZIENDALI E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
ART. 8 - IL RUOLO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
1. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per Datore di Lavoro si intende: “il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole Amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il Datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”.
2. In caso di affidamento di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione rientranti nella disciplina di cui all’art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 smi, tenuto conto delle eccezioni di cui al precedente articolo 3 del presente Regolamento, si chiarisce che i soggetti destinatari dell’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’imprese o lavoratori autonomi, a patto che si abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, nonché, dell’obbligo di promozione dell’attività di cooperazione e coordinamento mediante la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
(DUVRI) sono il Datore di Lavoro e i Dirigenti4 come previsto ai sensi dell’art.18 c. 1 lettera p) del D.lgs. n. 81/08 smi di seguito riportato: “il Datore di Xxxxxx, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i Dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico […] e, su richiesta di questi per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda”. Più specificatamente, nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o in tutti i casi in cui il Datore di Lavoro non coincide con il Committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto (c.d. DUVRI ricognitivo), in accordo con quanto previsto al comma 3-ter dell’art.26 del D.lgs. n. 81/08 smi.
3. In relazione a quanto indicato ai punti 1 e 2 del presente articolo, ne consegue che gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d'opera o di somministrazione di cui all’art.26 del D.lgs. n. 81/08 smi, in particolare, gravano sul Dirigente che riveste il ruolo di Responsabile per l’Esecuzione del Servizio (R.E.S.) o Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) incaricato ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 smi “Codice dei Contratti Pubblici (GU n.91 del 19-04-2016 - Suppl. Ordinario n. 10)”.
4. Fermo restando quanto indicato al precedente punto 3, i Datori di lavoro delle Ditte appaltatrici e/o subappaltatrici sono investiti della responsabilità di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell'appalto e di coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva ai sensi dell’art. 26 comma 2 lett. a) e lett. b) del D.lgs n. 81/08 smi.
5. Il Datore di Lavoro ovvero il Committente, ai sensi del dell’art. 26 comma 4 del D.lgs. 81/08 s.m.i e ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) o dell'Istituto di Previdenza per il Settore Xxxxxxxxx (IPSEMA) ai sensi dell’art. 26 comma 4 del D.lgs. n. 81/08 smi. Le disposizioni del presente punto non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
6. Gli Enti aggiudicatori ovvero il Committente, ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D.lgs. n. 81/08 s.m.i, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente punto il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. I Datori di lavoro delle Ditte appaltatrici e/o subappaltatrici, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, assolvono all’obbligo di cui all’ art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 81/08 smi ovvero “il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro”.
4 A differenza del documento di valutazione dei rischi (art. 17 in comb. disp. art.28 D. Lgs n.81/08 smi), la redazione del D.U.V.R.I è un obbligo delegabile del Datore di Lavoro.
8. I Datori di lavoro delle Ditte appaltatrici e/o subappaltatrici, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, assolvono altresì all’obbligo di cui all’ art. 26 comma 8 bis del D.Lgs 81/08 smi ovvero “devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
ART. 9 – IL RUOLO DEL PREPOSTO
1. Il preposto è tenuto a “garantire l’attuazione delle direttive ricevute” coerentemente con la definizione che la legge fornisce di tale figura allorché, all’articolo 2 c. 1 lett. e) del D.lgs. n. 81/08 smi, prevede che il preposto sia la persona che “sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Quanto sopra trova evidentemente applicazione anche in caso di affidamento di contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione di lavori, servizi, forniture e concessioni, in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa in compresenza di imprese terze o lavoratori autonomi, secondo le specifiche direttive ricevute dal Dirigente anche mediante la condivisione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
ART. 10 – IL RUOLO DEL RUP/RES
1. In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria Azienda/Ente o di una singola unità produttiva della stessa nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'Ente medesimo, il Responsabile per l’Esecuzione del Servizio (R.E.S.) o il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), coadiuvato dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, ottempera alle disposizioni di cui al precedente articolo 8 del presente Regolamento nelle seguenti modalità:
a) Effettua la verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa o lavoratore autonomo in accordo con quanto previsto dal comma 1 lett. a) dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/08 s.m.i. attraverso l’acquisizione dei seguenti documenti:
• Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
• Autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in ordine alle attività affidate, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
b) Fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, in accordo con quanto previsto dal comma 1 lett. b) dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/08 s.m.i, ed in particolare:
• Nei casi in cui il Committente coincide con il Datore di Lavoro ossia in tutti i casi in cui si dispone della disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro, si utilizza il modulo “Informativa sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro ESTAR e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività da consegnare all’appaltatore ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. b)” di cui all’Allegato IV del presente Regolamento.
• Nei casi in cui il Committente non coincide con il Datore di Lavoro ossia in tutti i casi in cui non si dispone della disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro, si rimanda alle informative sui rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro del soggetto presso il quale si espleterà l’appalto. Tali documenti, ove disponibili, vengono raccolti e diffusi sul sito istituzionale di ESTAR (Accesso per Soggetti Esterni/Fornitori xxxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx/; Accesso per Aziende Sanitarie xxxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx-xxxxxxx- sanitarie/).
2. Il Responsabile per l’Esecuzione del Servizio (R.E.S.) o il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.),
coadiuvato dal Servizio di Prevenzione e Protezione, ottempera altresì alle disposizioni di cui al comma 3
dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/08 s.m.i e, in particolare, promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. La redazione del DUVRI costituisce sempre onere del Committente e non prende in considerazione i rischi propri dell’attività delle imprese appaltatrici, subappaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
3. Nel caso in cui il Datore di Lavoro coincida con il Committente ESTAR, il Responsabile per l’Esecuzione del Servizio (R.E.S.) o il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), coadiuvato dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto (c.d. D.U.V.R.I. RICOGNITIVO - rev. 0) contenente la stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso economico da indicare nel bando di gara. Costituirà, quindi, onere dell’Ente, prima dell’esecuzione del contratto, procedere all’elaborazione del DUVRI integrato (c.d. D.U.V.R.I. INTEGRATO - rev. 1) e all’eventuale integrazione delle misure di cooperazione e coordinamento nella gestione della sicurezza nell’appalto, in collaborazione con il Responsabile per l’Esecuzione del Servizio (R.E.S.) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e l’Appaltatore.
4. Nel caso specifico di procedure in affidamento diretto oppure di adesioni ad un bando di Gara a Procedura Aperta finalizzato alla conclusione di un Accordo Quadro - Convenzione della Regione Toscana o di altre Centrali di Committenza, per conto esclusivo di ESTAR, non si rende evidentemente necessaria la predisposizione del DUVRI in forma preliminare (c.d. DUVRI RICOGNITIVO – rev. 0) e, pertanto, il Responsabile per l’Esecuzione del Servizio (R.E.S.) o il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), coadiuvato dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, procederà direttamente all’elaborazione del DUVRI integrato (DUVRI INTEGRATO- rev.1) in collaborazione con il soggetto Appaltatore, prima dell’esecuzione del contratto;
5. Quanto indicato al precedente comma 4 trova applicazione anche nel caso di Gare di appalto di servizi multipli per l’affidamento di lavori, servizi e forniture rientranti sia nella disciplina di cui all’art. 88 del D.lgs. n. 81/08 smi (Titolo IV) che nella disciplina di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 81/08 (Titolo I).
6. Nei casi in cui il contratto d’appalto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 lett. i) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (Centrale di Committenza) o in tutti i casi in cui il Datore di Lavoro non coincide con il Committente, ESTAR redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d.
D.U.V.R.I. RICOGNITIVO - rev. 0) recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. La Centrale di Committenza ossia ESTAR dovrà individuare, esclusivamente sulla base dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto, l’importo complessivo dei costi della sicurezza da indicare nel bando di gara anche avvalendosi di prezziari della sicurezza tipo. Costituirà, quindi, onere dell’Amministrazione contraente, prima dell’esecuzione del contratto, dover procedere all’elaborazione del DUVRI integrato (c.d. D.U.V.R.I. INTEGRATO - rev. 1) e provvedere al computo analitico dei costi relativi alla sicurezza per singole voci di costo. La responsabilità della specificazione ed eventuale integrazione di tali importi, così come l’individuazione dei rischi specifici da interferenza e l’individuazione delle relative misure preventive e protettive approntate per eliminare o ridurre i suddetti rischi, ricade sull’Amministrazione Contraente e non sulla Centrale di Committenza che, evidentemente, non possiede neppure la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgerà l’appalto.
7. Il documento DUVRI ricognitivo - rev. 0 è sottoscritto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ESTAR, in qualità di Delegato allo scopo dal Datore di lavoro.
8. Il documento DUVRI integrato - rev. 1 è sottoscritto dal Responsabile per l’Esecuzione del Servizio (R.E.S.) o Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e dall’appaltatore esecutore e sub-appaltatore (ove presente) per presa visione ed accettazione. L’integrazione ed il perfezionamento del suddetto atto precedono la stipula del
contratto o la modifica dei contratti originali ed è effettuata in collaborazione con il Servizio di Prevenzione
dell’Azienda/Ente in cui verrà effettivamente espletato l’appalto.
ART. 11 – IL RUOLO DEL DEC/ADEC
1. Durante lo svolgimento del contratto il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) coadiuvato dall’Assistente al Direttore Esecutivo del Contratto (ADEC), ove nominato, vigila sull’attuazione delle misure di cooperazione e coordinamento individuate nel DUVRI ed, in particolare, di quelle previste nella stima analitica dei costi della sicurezza (p. esempio: riunioni di coordinamento, apprestamenti, DPI aggiuntivi, procedure operative specifiche) al fine di eliminare o ridurre i rischi interferenziali presenti nell’appalto.
ART. 12 – FUNZIONI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
1. In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, l’U.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale assolve ai seguenti compiti e funzioni:
a) presta supporto alle strutture richiedenti nell’attività di valutazione del campo d’applicazione della normativa di settore, anche mediante la condivisione e diffusione di strumenti informativi e di orientamento di cui al successivo comma 2;
b) presta supporto al Responsabile per l’Esecuzione del Servizio (R.E.S.) o il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nell’attività di verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e/o del lavoratore autonomo;
c) effettua l’analisi dei rischi specifici presenti nel luogo di svolgimento dell’appalto a patto che abbia la
disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro;
d) effettua la valutazione dei rischi derivanti da interferenze, elabora la stima dei costi della sicurezza e, contestualmente, redige il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) in collaborazione con il Responsabile per l’Esecuzione del Servizio (R.E.S.) o il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
e) in fase di perfezionamento contrattuale promuove lo scambio di informazioni in materia di gestione della sicurezza nell’appalto specifico a patto che l’Ente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: acquisisce l’analisi dei rischi potenzialmente introdotti dall’appaltatore nel luogo di svolgimento dell’appalto, acquisisce l’elenco attrezzature previste nello svolgimento dell’appalto, acquisisce l’elenco personale dell’appaltatore, acquisisce e verifica la formazione minima obbligatoria ecc.) in quanto attività propedeutica alla cooperazione e coordinamento di tipo operativo di cui all’art. 14 del presente Regolamento.
2. L’U.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale mette a disposizione delle strutture deputate all’acquisizione di beni e servizi e/o lavori (per esempio: Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi, Dipartimento Tecnologie Informatiche, Dipartimento Tecnologie Sanitarie, Area Tecnica) uno strumento di verifica preliminare del campo di applicazione della normativa in materia di obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione di servizi ovvero di opere edili o d’ingegneria civile. Per tale scopo è possibile consultare il “Diagramma di flusso per la verifica preliminare del campo d’applicazione dell’art. 26 e/o del Titolo IV del D.lgs. n. 81/08 smi” di cui all’Allegato I del presente Regolamento.
3. La prassi della verifica preliminare del campo di applicazione della normativa di cui al precedente comma 2 deve essere adottata nei seguenti casi:
a) Affidamento di lavori, servizi, forniture a impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi in applicazione
dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 smi (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione);
b) Affidamento di opere edili o d’ingegneria civile, rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.lgs.
n. 81/08 smi (Cantieri temporanei o mobili), il cui elenco è riportato all’Allegato X del sopra menzionato
Decreto.
c) Modifiche sostanziali di natura tecnica ed organizzativa emerse in corso d’opera e riguardanti attività e servizi di specifica competenza dell’Ente di cui alle precedenti lettere a) e b).
4. Resta inteso che in tutti i casi di affidamento di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, incluse le opere edili o d’ingegneria civile, l’U.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale presta anche un supporto diretto alle strutture richiedenti per l’attività di valutazione definitiva del campo d’applicazione della normativa specifica ed in particolare:
a) In caso di affidamento di contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione di servizi o opere edili o d’ingegneria civile per conto di Enti/Aziende terze ossia in tutti i casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (Centrale di Committenza) e in tutti i casi in cui il Datore di Lavoro non coincide con il Committente ESTAR, la prassi della valutazione prevede la trasmissione all’U.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione (tramite l’indirizzo xxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx) della scheda denominata “Modulo per la richiesta di redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard “c.d. DUVRI RICOGNITIVO” di cui all’ art. 26 c. 3-ter del d.lgs. 81/2008 smi” di cui all’Allegato II del presente Regolamento.
b) In caso di affidamento di contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione di servizi per conto di ESTAR, ossia in tutti i casi in cui il Datore di Lavoro coincide con il Committente, la prassi della valutazione prevede semplicemente di informare con congruo anticipo l’U.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (tramite l’indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx) con congruo anticipo ed avendo cura di specificare le seguenti informazioni minime:
• la tipologia di prestazione oggetto dell’affidamento del contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione. A tale scopo è possibile allegare la seguente documentazione: Disciplinare di Gara, Capitolato Tecnico Prestazionale, Allegato Tecnico, Progetto Esecutivo o Descrizione sintetica delle attività;
• il quadro economico descrittivo;
• la ragione sociale e recapiti (indirizzo e-mail e telefono) del soggetto affidatario: solo in caso di acquisizione di servizi in economia mediante procedure in affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.
ART.13 – DETERMINAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA
1. In accordo con quanto previsto al comma 5 dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/08 s.m.i, nei singoli contratti di appalto di subappalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. L’unica eccezione prevista, in accordo con il presente Regolamento, è riportata al seguente punto 7. I costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
2. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
3. I costi interni ossia aziendali dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo (di cui all’art. 95 comma 10
del D.lgs. n. 50/2016 e smi), concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, non
rientrano nella stima dei costi della sicurezza derivanti dalla valutazione del rischio interferenziale di cui all’art.
26 del D.lgs. n. 81/08 smi.
4. In caso di procedure in affidamento diretto o Gara d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, forniture rientranti nel campo di applicazione dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/08 smi (Obblighi connessi ai contratti d’appalto e somministrazione) da effettuarsi presso ambienti di lavoro rientranti nella disponibilità giuridica di ESTAR, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso economico indicati nel DUVRI sono determinati dall’U.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione, come di seguito indicato:
a) somma delle voci di costo generiche per l’attuazione delle misure preventive e protettive dai rischi interferenziali rilevati nell’appalto e contenute nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), oppure, computo analitico delle voci di costo individuate all’interno del Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana in analogia a quanto avviene per gli appalti di lavori, in quanto assimilabili alle categorie di cui all’Allegato XV del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. in accordo con la Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
b) in ogni caso le voci di spesa dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso economico indicati nel DUVRI non prendono in considerazione i costi di gestione dei rischi propri dei lavoratori in appalto, sub-appalto o autonomi, ovvero, quelli derivanti dalla valutazione del rischio specifico della mansione.
5. Quanto indicato al precedente punto 4 trova applicazione anche nel caso di Gare di appalti per l’affidamento di lavori, servizi, forniture rientranti sia nella disciplina di cui all’art. 88 del D.Lgs. n. 81/08 smi (Titolo IV) che nella disciplina di cui all’art. 26 (Titolo I) del D.lgs. n. 81/08 e smi (c.d. appalti di servizi multipli).
6. In caso di Gara d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, forniture rientranti nel campo di applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 smi (Obblighi connessi ai contratti d’appalto e somministrazione) per conto di Enti e/o Aziende Terze, ovvero, da effettuarsi presso ambienti di lavoro non rientranti nella disponibilità giuridica di ESTAR, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso economico indicati nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) sono determinati dall’U.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione, come di seguito indicato:
a) ESTAR in qualità di Centrale di Committenza individua, esclusivamente sulla base dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto, l’importo totale dei costi della sicurezza da indicare nel bando di gara anche avvalendosi di prezziari della sicurezza tipo. Costituirà, quindi, onere dell’Amministrazione contraente, prima dell’esecuzione del contratto, provvedere al computo analitico dei costi relativi alla sicurezza per singole voci di costo in occasione del perfezionamento del contratto e contestuale elaborazione del DUVRI c.d. integrato.
b) La responsabilità della specificazione di tali importi, così come l’individuazione dei rischi specifici da interferenza e l’individuazione delle relative misure preventive e protettive approntate per eliminare o ridurre i suddetti rischi, ricade sull’Amministrazione contraente e non sulla Centrale di Committenza che, evidentemente, non possiede neppure la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgerà l’affidamento.
7. Nel caso specifico di un bando di una Gara a Procedura Aperta finalizzato alla conclusione di un Accordo Quadro – Convenzione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per conto delle A.A.S.S. e/o di altri Enti della Regione Toscana, avente per oggetto l’affidamento di lavori, servizi e forniture rientranti nel campo di applicazione dell’art. 26 comma del D.lgs. n. 81/08 smi (Obblighi connessi ai contratti d’appalto e somministrazione), ESTAR svolge le funzioni di Ente avvalso del Soggetto Aggregatore Regione Toscana e/o Centrale di Committenza e, pertanto, non coincidendo con il Datore di Lavoro Committente e non possedendo la disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro, rimanda la quantificazione della stima analitica dei costi della sicurezza alle singole XX.XX/Enti aderenti in sede di Appalto Specifico, ossia, prima dell’inizio dell'esecuzione del contratto. Visto quanto sopra si chiarisce che, in questa specifica condizione, si prevede l’indicazione di un importo dei costi della sicurezza pari a “zero” sul Sistema Telematico Acquisiti Regionale della Toscana (START) a causa di un vizio del sistema e, pertanto, tale stima non
dovrà essere intesa come indicazione definitiva degli importi relativi ai costi della sicurezza
nell’Appalto Specifico.
8. In occasione del perfezionamento contrattuale, ovvero, in fase di redazione del c.d. “DUVRI INTEGRATO rev-1”, la stima degli oneri della sicurezza di cui al precedente punto 4, 5, 6 e 7 potrà essere soggetta a modifiche o integrazioni determinate da condizioni di rischio emerse in fase di primo coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o il Responsabile dell’Esecuzione del Servizio (RES) ed il soggetto appaltatore o lavoratore autonomo.
ART. 14 - COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
1. In caso di affidamento di lavori, servizi, forniture rientranti nel campo di applicazione dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/08 smi (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione), il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o il Responsabile dell’Esecuzione del Servizio (RES), coadiuvato dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, promuove l’attività di cooperazione e coordinamento in forma documentale mediante la redazione del DUVRI e lo scambio reciproco di informazioni utili alla gestione della sicurezza dell’appalto specifico di cui all’art. 10 c. 1 lett. b) e art. 12 c.1 lett. e) del presente Regolamento.
2. Nella fase di esecuzione del contratto è promossa altresì l’attività di cooperazione e coordinamento in forma operativa, ovvero, sul campo quando specificatamente previsto all’interno della stima dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso economico. L’attuazione della cooperazione e coordinamento operativo è in carico al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o Responsabile Esecuzione del Servizio (RES), coadiuvato dal Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) ove nominato e, in particolare, prevede:
a) Indizione di una riunione di cooperazione e coordinamento con i/il soggetti/o affidatari/o (in presenza ovvero in videoconferenza) ove prevista all'interno della stima analitica degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso economico contenuta nel Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenziale (rif. capitolo 10 del DUVRI _ Misura di coordinamento per la sicurezza _ Codice generico ID.TOS_17.S08”).
b) Ai fini della registrazione dell’attuazione della suddetta misura di coordinamento operativo il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o Responsabile Esecuzione del Servizio (RES), coadiuvato dal Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) ove nominato, utilizza il “Modello di verbale di riunione di informazione, cooperazione e coordinamento per la gestione del rischio interferenziale nell'appalto [MOD.078
_UOC SePP]” di cui all’Allegato III della presente Regolamento.
3. Quanto indicato al precedente punto 2, trova applicazione anche nel caso di appalti c.d. multipli per l’affidamento di lavori, servizi, forniture rientranti nella disciplina di cui all’art. 88 del D. Lgs. 81/08 smi (Titolo IV) e dell’art. 26 (Titolo I) del D.lgs. n. 81/08 smi.
ART.15 - RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO ECONOMICO
1. Nel caso di procedure in affidamento diretto o Gare d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, forniture rientranti nel campo di applicazione dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/08 smi (Obblighi connessi ai contratti d’appalto e somministrazione) da effettuarsi presso ambienti di lavoro ESTAR, la rendicontazione e pagamento dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso economico indicati nel DUVRI, avviene come di seguito indicato:
a) Nel corso dell’esecuzione del servizio il Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.) ove nominato, oppure, il Responsabile per l’Esecuzione del Servizio (R.E.S.) e/o il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), coordina le attività anche al fine di verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza e rendicontazione dei costi di gestione del rischio derivanti dal DUVRI;
b) Previa autorizzazione al pagamento dei costi della sicurezza, il Responsabile per l’Esecuzione del Servizio (R.E.S.) o il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) riscontra l’avvenuta applicazione (anche mediante risorse proprie) delle misure di gestione del rischio in carico al soggetto affidatario attraverso l’acquisizione di atti o dichiarazioni comprovanti lo stato dei fatti.
2. Quanto indicato al precedente punto 1, trova applicazione anche nel caso di appalti per l’affidamento di lavori, servizi, forniture rientranti nella disciplina di cui all’art. 88 del D. Lgs. 81/08 smi (Titolo IV) e dell’art. 26 (Titolo I) del D.Lgs. n. 81/08 smi (c.d. appalti di servizi multipli).
3. Nel caso di Gara a Procedura Aperta finalizzato alla conclusione di un Accordo Quadro - Convenzione della Regione Toscana e/o Gare d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, forniture rientranti nel campo di applicazione dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/08 smi (Obblighi connessi ai contratti d’appalto e somministrazione) per conto di Enti/Aziende Terze, ovvero, da effettuarsi presso ambienti di lavoro non rientranti nella disponibilità giuridica di ESTAR, la rendicontazione ed il pagamento dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso economico indicati nel DUVRI, avviene come di seguito indicato:
a) Nel corso dell’esecuzione del servizio il Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.) ove nominato, oppure, il Responsabile per l’Esecuzione del Servizio (R.E.S.) e/o il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), coordina le attività anche al fine di verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza e rendicontazione dei costi di gestione del rischio derivanti dal DUVRI;
b) La responsabilità del pagamento di tali importi ricade sull’Amministrazione contraente e non sulla Centrale di Committenza che, evidentemente, non possiede neppure la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgerà l’affidamento.
ART. 16 - CLAUSOLE PER IL SUB-APPALTO E/O SUB-AFFIDAMENTO
1. In caso di subappalto autorizzato nei limiti di quanto previsto dal Codice degli Appalti Pubblici, il Responsabile per l’Esecuzione del Servizio (R.E.S.) o il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), coadiuvato dal Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà verificare l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui all’art. 10 comma 1 del presente Regolamento.
2. In caso di subappalto autorizzato nei limiti di quanto previsto dal Codice degli Appalti Pubblici, il Responsabile per l’Esecuzione del Servizio (R.E.S.) o il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), coadiuvato dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, procede all’integrazione (ove necessario) e alla sottoscrizione del DUVRI INTEGRATO - rev. 1 anche da parte del soggetto sub-appaltatore.
3. In caso di comunicazione di sub-affidamento da rilasciare al Committente, il soggetto affidatario prende visione del DUVRI e rilascia una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativamente all’avvenuta informazione in materia di prevenzione e protezione dai rischi interferenziali per le attività oggetto di sub-affidamento.
ART.17 - MATRICE DELLE RESPONSABILITA'
ATTIVITA’ | DIPARTIMENTI DELL’ENTE COMMITTENTE | ReSPP/ U.O.C. SEPP | RUP/ RES | DEC/ ADEC | PREPOSTO |
Verifica preliminare del campo di applicazione della normativa di settore (rif. Art. 12 c. 3 del presente Regolamento) | R | I | C | ||
Valutazione definitiva del campo di applicazione della normativa di settore e successivi adempimenti (rif. Art. 12 c. 4 del presente Regolamento) | I | R | I | ||
Determinazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso economico (rif. Art. 13 del presente Regolamento) | I | R | I | I | |
Redazione e sottoscrizione DUVRI ricognitivo rev-0, ove previsto (rif. | I | R | C | I |
Art. 10 del presente Regolamento) | |||||
Redazione e sottoscrizione del DUVRI integrato rev-1 (rif. Art. 10 del presente Regolamento) | I | C | R | I | |
Cooperazione e Coordinamento operativo delle attività in appalto (rif. Art. 14 del presente Regolamento) | I | R | C | I | |
Supporto interno al RES/RUP per il controllo delle attività in appalto (xxx. Xxx. 9 e 11 del presente Regolamento) | I | I | R | C | |
Rendicontazione dei costi della sicurezza (rif. Art. 15 del presente Regolamento) | I | I | C | R | |
Pagamento costi della sicurezza (rif. Art. 15 del presente Regolamento) | I | I | R | C |
R= Responsabile di una specifica attività; C= chi collabora ad essa; I = chi deve essere informato al momento
dell’esecuzione dell’attività.
CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 18 – RISPETTO E VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE E DELLE DISPOSIZIONIAZIENDALI
Xxxxx restando quanto disposto nei precedenti articoli, ogni dirigente, preposto e lavoratore è tenuto all'osservanza di quanto previsto dall’Ente con apposite disposizioni o procedure di gestione della pre- venzione e protezione di carattere generale e specifico, in specie per l'adempimento di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e s. m. i.
ART. 19 - LISTA DI DIFFUSIONE
Le disposizioni ivi contenute devono essere applicate in maniera coordinata e coerente dai singoli
Dipartimenti dell’Ente.
ART. 20 - MODIFICHE E REVISIONI AL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento può essere modificato e revisionato con atto deliberativo adottato dalla Direzione
dell’Ente.
ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore con apposito atto deliberativo adottato dalla Direzione dell’Ente.
U.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale | Codice | Pagina | |
DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LA VERIFICA PRELIMINARE DEL CAMPO D’APPLICAZIONE DELL’ART.26 E TITOLO IV DEL D.LGS. N. 81/08 SMI | All. I REL. 184 | 1 di 1 |
DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LA VERIFICA PRELIMINARE DEL CAMPO D’APPLICAZIONE
DELL’ART. 26 E DEL TITOLO IV DEL D.LGS 81/08 (Allegato I al Regolamento di gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro connessi ai contratti di appalto, d’opera e di somministrazione)
SI
L’attività è una mera fornitura di materiali o attrezzature?
Non è necessario redigere il DUVRI
L’attività è una prestazione di natura intellettuale?
SI
NO
SI
L’attività ha durata superiore a 5 uomini/giorno?
NO
SI
SI
NO
L’attività prevede l’effettuazione di lavori edili o di ingegneria civile rientranti nell’elenco delle attività di cantiere temporaneo o mobile (v. art 89 c. 1 lett. a) Titolo IV e All. X del D.Lgs. 81/08 smi)?
È necessario redigere il DUVRI
L’attività comporta rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici,
amianto, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08 smi?
L’attività è una fornitura o un servizio comprensivo di posa in opera, installazione, manutenzione, ecc?
NO
NO
NO
L’impresa esecutrice elabora il P.O.S. e, nei casi previsti, il P.I.M.U.S. limitatamente al singolo cantiere.
In ogni caso, l’ipotesi di presenza di una sola impresa va sempre nuovamente verificata, a seguito dell’aggiudicazione. Potrebbe, infatti, essere necessario ricorrere a sub-appalti o sub-affidamenti che richiederebbero l’elaborazione del PSC.
Non è necessario redigere il DUVRI | ||
È comunque necessario formalizzare l’avvenuta verifica delle necessità normative, attivare la verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa e promuovere forme di cooperazione e coordinamento di tipo operativo, in collaborazione con il RUP/RES/DEC. |
SI
E’ presente una sola impresa all’interno del cantiere temporaneo o mobile?
SI
NO
Non è necessaria la redazione del DUVRI. Il Committente o Responsabile dei Lavori deve dare corso agli adempimenti di cui all’art. 90 Titolo IV del D.Lgs.
81/08 smi (CSP, CSE, PSC ecc)
MODULO PER LA RICHIESTA DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE RECANTE UNA VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD “C.D. DUVRI RICOGNITIVO” DI CUI ALL’ ART. 26 C. 3-TER DEL D.LGS. 81/2008 SMI
OGGETTO DELL’APPALTO (riportare una descrizione sintetica):
PROCEDURA DI GARA (specificare se trattasi di una procedura Aperta per la stipula di una Convenzione/Accordo Quadro, Procedure Negoziate, Procedure Ristrette, Affidamento Diretto ecc)
DURATA DEL SERVIZIO:
IMPORTO DEL SERVIZIO AL NETTO DELL’IVA (scomputare, ove presenti, i costi relativi alla fornitura di beni materiali):
SERVIZIO RIENTRANTE NELL’AMBITO DI:
🞎 APPARECCHIATURE SANITARIE
🞎 APPARECCHIATURE VARIE (CONDIZIONATORI AMBIENTE, TELEALLARME, ECC)
🞎 SISTEMI SW
🞎 APPARECCHIATURE HW
🞎 SISTEMI SW E APPARECCHIATURE HW
🞎 RADIOFARMACI
🞎 SERVIZI VARI NELLE XX.XX. (GESTIONE BAR/EDICOLE, SPEDIZIONI, TELEFONIA E DATI, ECC.)
🞎 SERVIZI VARI EXRA XX.XX. (SERVIZI UTILIZZAZIONE LOCALI, PROGETTI SENSIBILIZZAZIONE, ECC)
🞎 ATTIVITA’ INTELLETTUALE (FORMAZIONE, CONSULENZA, PROGETTAZIONE. ECC)
MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DEL BENE/SERVIZIO:
🞎 ACQUISTO E FORNITURA
🞎 MERA FORNITURA
PREVISIONE DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI ASSISTENZA - MANUTENZIONE:
SI NO
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE:
🞎 PRESIDIO OSPEDALIERO/TERRITORIALE
🞎 MAGAZZINO/TRANSIT POINT
🞎 DA REMOTO
🞎 ALTRO (SPECIFICARE)
🞎 NOLEGGIO
PREVISIONE DELLA NECESSITA’ DI REALIZZAZIONE DI LAVORI EDILI E/O INGEGNERIA
CIVILE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI AL SERVIZIO IN OGGETTO
SI
NO
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
🞎 PRESIDIO OSPEDALIERO/TERRITORIALE
🞎 MAGAZZINO/TRANSIT POINT
🞎 ALTRO (SPECIFICARE)
LUOGO DI CONSEGNA BENI DI FORNITURA (OVE PRESENTI):
🞎 PRESIDIO OSPEDALIERO
🞎 PRESIDIO SANITARIO TERRITORIALE
🞎 MAGAZZINO/TRANSIT POINT
🞎 ALTRO (SPECIFICARE)
_
_
__
_
IL RICHIEDENTE (NOME E COGNOME) FIRMA
IN QUALITA’ DI DATA
VERBALE DI RIUNIONE PER LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO IN CASO DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ALL’IMPRESA APPALTATRICE E/O LAVORATORI AUTONOMI AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI INTERFERENZIALI INCIDENTI SULL’ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DEL CONTRATTO D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE.
DATA: ……………………… LUOGO: ………………………………………
Orario d’inizio riunione: ……….. Orario di fine riunione: ……………
1. PREMESSA
- Il committente ESTAR, previo affidamento del servizio oggetto del contratto d’appalto, opera o somministrazione, ha provveduto all’effettuazione della verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa secondo le modalità previste dall’art. 26 comma 1 lett. a) del D.Lgs 81/08 s.m.i.; La suddetta documentazione è custodita agli atti dell’U.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione e dell’Area Tecnica dell’Ente.
- Il committente ESTAR, previa attivazione dei lavori e servizi oggetto del contratto d’appalto, opera o somministrazione, ha promosso la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi contenente le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, in accordo con quanto previsto l’art. 26 comma 2 e comma 3 del D.Lgs n. 81/08 s.m.i.:
- Il committente ESTAR ha promosso lo scambio reciproco delle informazioni relative ai ruoli e responsabilità in materia di sicurezza, come meglio riportato al Capitolo 11 e 12 del sopracitato documento (DUVRI) allegato al contratto di appalto o di opera;
- Il committente ESTAR, previa attivazione dei lavori e servizi oggetto del contratto d’appalto, opera o somministrazione, ha fornito agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Committente in relazione alla propria attività, in accordo con l’art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs 81/08 s.m.i.; La documentazione di riferimento è stata trasmessa all’appaltatore o lavoratore autonomo, per mezzo e-mail dal RES/RUP del contratto, ovvero, dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (xxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx), in occasione del perfezionamento del documento DUVRI integrato rev.1.
2. OGGETTO: Coordinamento e Cooperazione di tipo operativo ex art. 26 comma 2 lett. a) e b) del D.lgs. 81/08
s.m.i. (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione)
3. APPALTO/AFFIDAMENTO DIRETTO: ……………………………………………………………………
4. APPALTATORE/AFFIDATARIO (indicare la ragione sociale): …………………………………........................
5.DUVRI VIGENTE: DUVRI ESTAR – IMPRESA/LAVORATORE AUTONOMO
……………………………………………………………………………... sottoscritto dal RES/RUP ESTAR ed il
Titolare dell’Impresa appaltatrice/lavoratore autonomo in data ……………………………………………………….
6. ELENCO PRESENTI ALLA RIUNIONE
NOME, COGNOME | RUOLO/FUNZIONE (Res/Rup, Dec/Adec, Titolare Impresa, altro) | AZIENDA/SOCIETÀ’/ENTE DI APPARTENENZA |
7. CATEGORIA D’INTERVENTO ONERI DELLA SICUREZZA INDIVIDUATI NEL DUVRI (Rif. Tabella Stima analitica degli oneri per la sicurezza di cui al Capitolo n. 10 del DUVRI ESTAR – IMPRESA):
Misure di coordinamento per la sicurezza - CODICE O DESCRIZIONE……………………………………………………………………………………………………….
8. ARGOMENTI DI DISCUSSIONE
Nel corso della riunione l’Appaltatore dichiara di:
avere effettuato in data ………………………… un sopralluogo preventivo degli ambienti di lavoro, congiuntamente al personale referente di ESTAR, presso i/il presidi/o ove si svolgerà il servizio in regime di appalto al fine di:
• prendere atto delle attività che vengono svolte nella sede/i oggetto dell’appalto;
• visitare i luoghi di lavoro del Committente e valutare le modalità di svolgimento delle attività affidate in regime
d’appalto;
• prendere atto della natura dei rischi presenti nella sede/i oggetto delle attività in appalto;
• informarsi reciprocamente al fine di eliminare o ridurre rischi dovuti alle interferenze tra i lavori o servizi svolti da diverse imprese contemporaneamente presenti nell’ambiente di lavoro del Committente;
• verificare che le dotazioni strutturali coinvolte nelle attività oggetto di contratto di appalto sono conformi a quanto descritto nei capitolati.
aver provveduto ad un’adeguata informazione ai propri lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento a quelli dello specifico appalto;
avere provveduto ad una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare
riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni proprie nell’esecuzione dell’appalto;
aver individuato e compreso le prescrizioni operative e le misure di prevenzione e protezione individuate nel DUVRI al fine di ridurre, e ove possibile, eliminare il rischio interferenziale nell’appalto;
aver preso nota delle misure per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro del Committente; avere effettuato la valutazione dei rischi propri ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
aver consegnato ai propri dipendenti i DPI relativamente ai rischi propri e, ove previsto, ai rischi interferenziali
nell’appalto.
Nel corso della riunione sono concordate le seguenti azioni di cooperazione e coordinamento di tipo operativo:
Referente operativo per il servizio (ESTAR): …………………………………………………………………
Recapiti:………………………………………..
Referente operativo per il servizio (Impresa/Lavoratore autonomo) ………………………………………….
Recapiti:………………………………………..
Identificazione delle modalità d’accesso, registrazione e controllo (v. informative e relativa modulistica consultabile sul sito ESTAR al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx/ )
Presa visione, in loco, dei percorsi d’accesso differenziati covid-19 presso i/il presidi/o oggetto del servizio in appalto;
Identificazione delle aree di lavoro ad uso dell’appaltatore durante lo svolgimento delle attività in appalto (eventualmente, allegare planimetria al presente documento), come di seguito indicato:
Area/e del presidio dove si svolgono i servizi/lavori affidati all’appaltatore: | |
Area/e di posizionamento e transito mezzi di sollevamento e movimentazione merce ad uso dell’appaltatore, ove presenti: | |
Zone a uso dell’appaltatore per lo stoccaggio di materiali/attrezzature: | |
Segnaletica di sicurezza e/o delimitazioni fisica delle aree sopraindicate, utilizzate dall’appaltatore in conformità alle indicazioni riportate nel DUVRI |
Eventuali servizi igienici ad uso dell’appaltatore | |
Altro |
Condivisione delle modalità operative di svolgimento del servizio in appalto;
Norme d’accesso ai locali tecnici e/o zone interdette presenti nei luoghi di lavoro del Committente secondo la procedura specifica ESTAR n. , oppure, secondo le indicazioni contenute nel DUVRI
Individuazione degli impianti, attrezzature oggetto del servizio in appalto;
Individuazione degli impianti, attrezzature esclusi dal servizio in appalto: ……………………………………..
(x.xx. tutti quelli che NON interesano il servizio in affidamento)
Elenco attrezzature (ove NON fornito in fase di perfezionamento del DUVRI):
Elenco personale (ove NON fornito in fase di perfezionamento del DUVRI):
Inoltre nel corso della riunione si da atto che:
deve essere comunicato l’organico dei lavoratori ed ogni successiva variazione al direttore dell’esecuzione del contratto;
deve essere segnalata qualsiasi non conformità o fonte di rischio che emerga nel corso dei lavori;
deve essere comunicato ogni evento infortunistico avvenuto per l’esecuzione del presente appalto al Servizio di Prevenzione e Protezione dell’azienda presso la quale si svolge l’appalto, dandone una breve descrizione della dinamica e modalità di accadimento;
deve essere comunicato ogni caso o contatto stretto confermato covid-19 di lavoratori dell’appaltatore che abbiamo avuto accesso agli ambienti del Committente;
è stata promossa la reciproca informazione tra Appaltatore e Committente, al fine di:
• cooperare al fine di eliminare o, dove non sia possibile, ridurre i rischi da interferenza;
• mettere in atto le necessarie misure preventive e protettive tecniche, organizzative o procedurali;
• coordinare i necessari interventi di prevenzione e protezione, in applicazione di quanto prescritto dall’art. 26
del D.Lgs 81/08 smi, con riferimento alle lavorazioni / servizio oggetto dell’appalto.
In ogni caso, il Referente incaricato della Ditta Appaltatrice dovrà rivolgersi al Committente ESTAR ogni qualvolta ritenga necessario verificare nuove ed eventuali situazioni di potenziale rischio per la salute e la sicurezza, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione in caso di urgenza.
L’appaltatore dichiara di aver preso atto di quanto descritto nel presente documento ad integrazione del DUVRI vigente, ritenendo che le azioni di coordinamento per la prevenzione dai rischi da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, sono stati discussi ed adeguatamente gestiti. L’appaltatore s’impegna a dare attuazione immediata alle azioni di cooperazione e coordinamento concordate, durante l’esecuzione dell’appalto e sottoscrive il presente verbale per accettazione.
Per l’Impresa (indicare la Ragione Sociale) …………………………………………….
Il/La Sig./Sig.ra………………………………………………………..
(indicare nome, cognome, in qualità di Referente/Titolare/Caposquadra/altro)
Firma
Per il Committente ESTAR (indicare nome, cognome in qualità di RUP/RES, DEC/ADEC del contratto)
Il/La Dr./Dr.ssa………………………………………………………..
Firma
Data | Rev. | Redazione | Approvazione | Validazione | Adozione | Prot. |
Vedi intestazione | 01 | UOC Servizio di Prevenzione e Protezione | Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione | Direttore Amministrativo | Direttore Generale | Vedi intestazione |
INFORMATIVA SUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI ESISTENTI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA DA ADOTTARE NEGLI AMBIENTI LAVORO DI ESTAR
ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, art. 26, comma 1, lett. b)
Per Condivisione ed Accettazione | |
DATA / / | TIMBRO e FIRMA del Datore di Lavoro Appaltatore/Assuntore |
SOMMARIO
Premessa
1. Informazioni generali sulle attività svolte dal Committente
2. Disposizioni generali
3. Informazioni generali sui rischi dei Luoghi di Lavoro e relative misure di prevenzione
4. Gestione delle Emergenze
Premessa
Al fine di promuovere azioni di coordinamento finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, vengono di seguito indicate informazioni sui rischi generali e specifici presenti all’interno dei luoghi e degli ambienti di lavoro di ESTAR oltre che le relative misure di tutela adottate. Si invita l’Appaltatore ad impegnarsi nel rispetto di quanto disposto nonché ad impartire al proprio personale precise istruzioni ed una adeguata informazione/formazione sia per l’accesso che per lo svolgimento dell’attività all’interno dei luoghi di lavoro di ESTAR nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene. Tale informativa viene trasmessa dal Responsabile per l’Esecuzione del Servizio (R.E.S.) o dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), coadiuvato dal Servizio Prevenzione e Protezione, come previsto dall’art.9 del “Regolamento di gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro connessi ai contratti di appalto, d’opera e di somministrazione” al l’impresa appaltatrice o lavoratore autonomo.
1. Informazioni generali sulle attività svolte dal Committente
ESTAR supporta, con funzioni tecniche e amministrative, la sanità toscana. L’Ente fa parte del sistema sanitario, del quale condivide l’obiettivo finale: offrire ai cittadini prestazioni e servizi di qualità in tutta la Toscana. L’Ente, dislocato su tutta la regione, si articola in tre sezioni territoriali di Area Vasta Nord-Ovest, Centro, Sud-Est. A servizio di ogni area sono presenti:
- magazzini destinati allo stoccaggio e successiva distribuzione di farmaci e dispositivi medici in generale;
- sedi direzionali/amministrative destinate prevalentemente ad attività di ufficio.
In particolare, ESTAR svolge funzioni tecnico-amministrative e si occupa di:
• acquisto di beni e servizi;
• magazzini e logistica distributiva;
• tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
• tecnologie sanitarie;
• procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale sanitario;
• processi per il pagamento degli stipendi del personale sanitario;
• gestione delle procedure di gara per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie.
2. Disposizioni di carattere generale
Il Committente, nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale dell’appaltatore, dispone, in via generale, quanto segue al fine di promuovere le azioni di cooperazione finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L’appaltatore s’impegna ad attuare le disposizioni di seguito riportate, nonché ad impartire al personale addetto agli interventi aggiudicati, precise istruzioni e adeguata informazione/formazione, per l’accesso ai diversi settori dell’ESTAR.
Il personale dell’appaltatore per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell’ESTAR deve:
• Indossare gli indumenti di lavoro ed i DPI previsti dal D.L. in base alla valutazione del rischio nella mansione specifica.
• Essere individuato nominativamente mediante apposizione sull’indumento da lavoro della tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, secondo l’art.18 co. 1, lettera u) e l’art. 26, co. 8 del D. Lgs n. 81/2008.
• Registrarsi in ingresso e in uscita presso le strutture che lo prevedono ai fini del controllo obbligatorio degli accessi da parte di ESTAR.
• Attuare e disporre, prima dell’inizio dei lavori, tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro (opere provvisionali, delimitazioni, recinzioni, segnaletica, dispositivi di protezione individuale, ecc.) sia per i rischi propri, sia quelle specificatamente individuate dal committente per l’eliminazione dei rischi interferenti;
• Coordinarsi con il Referente del presidio nel caso in cui le attività di manutenzione prevedono
la disattivazione totale dell’impianto elettrico;
• Consultare sempre i Manuali di uso e manutenzione prima di iniziare interventi su attrezzature e macchinari;
• Attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall’apposita segnaletica e cartellonistica specifica
(deposito infiammabili, zona protetta, contaminazione biologica, pericolo carichi sospesi, ecc.);
• Effettuare in sicurezza e, se necessario, con l’ausilio di appositi carrelli, la movimentazione di materiale che NON deve essere abbandonato in posizione di equilibrio instabile o qualora ciò fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza;
• Attenersi, in caso di evacuazione, alle disposizioni contenute nell’estratto del piano di emergenza aziendale in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio incendio, scoppio, allagamento etc.).
Il personale dell’appaltatore per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell’ESTAR non
deve:
• Fumare all’interno nei locali;
• Ingombrare o ostruire con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
• Abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
• Usare abusivamente o senza autorizzazione i materiali e/o attrezzature e/o mezzi di proprietà
dell’ESTAR.
3. Informazioni sui rischi generali e specifici dei luoghi di lavoro e relative misure di prevenzione
Vengono di seguito analizzati i rischi, generali e specifici, presenti nei vari ambienti di lavoro di ESTAR (Magazzini/Sedi direzionali) e definite le misure di tutela e prevenzione messe in atto e che devono essere rispettate dalle Ditte esterne/appaltatrici oltre che dal Committente.
MAGAZZINI LOGISTICA-FARMACEUTICA | ||
AREE ESTERNE | INDICAZIONI GENERALI | |
Nei Luoghi e negli ambienti di Lavoro di ESTAR sono presenti aree esterne, esclusive e/o pubbliche, destinate al transito di persone ed alla circolazione e/o sosta di veicoli aziendali e di ditte esterne. La viabilità esterna deve essere agevole sia per i pedoni che per gli automezzi. Il limite di velocità massima consentita è di 5 km/h (passo d’uomo). Le postazioni di sosta per il carico/scarico degli automezzi sono adeguatamente segnalate a terra; queste non coincidono con i percorsi di esodo e con le uscite di emergenza. Sono segnalate le aree in cui non è consentita la sosta di mezzi. Inoltre, nei piazzali dei magazzini, possono essere presenti attrezzature di ESTAR adibite al servizio di istituto e/o di Ditte Terze. | ||
RISCHI PER LA SICUREZZA | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA RISPETTARE | |
- Possibile Rischio di INVESTIMENTO (Zone interessate dalla movimentazione dei carichi, carico/scarico merce e deposito, in prossimità di rampe e banchine, ad opera di veicoli, mezzi pesanti ed attrezzature di lavoro (transpallet elettrici e/o manuali)) | Non è consentita la sosta di mezzi o di persone nelle aree a rischio investimento del Committente. Il passaggio di mezzi e persone dell’Appaltatore è consentito esclusivamente in prossimità dei passaggi pedonali protetti e/o dai percorsi e attraversamenti pedonali individuati dalla segnaletica orizzontale e/o verticale. | |
- Possibile Rischio di URTO per presenza di OSTACOLI | - Seguire sempre la segnaletica orizzontale presente; - Nel caso di impianti di sollevamento deve essere posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza; - Le attrezzature ed i materiali devono essere collocati in modo tale da non poter costituire intralcio; - Il deposito di materiali ed attrezzature non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; - In caso di depositi temporanei si deve disporre l’immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni; - Porre sempre attenzione ai mezzi in movimento; | |
- Possibile rischio di SCIVOLAMENTO IN PIANO (Es. presenza di olio a terra) | - Seguire sempre la segnaletica orizzontale e verticale; - Osservare le prescrizioni del personale addetto; - Osservare le prescrizioni dei cartelli di avvertimento presenti; |
- Possibile Rischio di CADUTA DALL’ALTO (Tetto dei fabbricati, Rampe e banchine di carico/scarico) | - L’accesso è condizionato da autorizzazione scritta del RES oppure del Responsabile della struttura; - Le attrezzature ed i materiali devono essere collocati in modo tale da non poter costituire inciampo; |
MAGAZZINI LOGISTICA-FARMACEUTICA | ||
AREE INTERNE | INDICAZIONI GENERALI | |
Negli ambienti interni quali aree operative, locali tecnici, uffici, etc., possono trovarsi attrezzature di lavoro come carrelli, transpallet, macchine, macchine complesse oltre che impianti semi automatici di supporto all’attività di logistica. La viabilità interna deve essere mantenuta agevole in ogni locale, nelle aree di lavoro e lungo i percorsi pedonali e di esodo in caso di emergenza. Le vie di circolazione sono delimitate da segnaletica orizzontale e verticale. | ||
RISCHI PER LA SICUREZZA | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA RISPETTARE | |
- Possibile Rischio di INVESTIMENTO (Zone interessate dalla movimentazione dei carichi, carico/scarico merce e deposito (in prossimità di rampe e banchine) ad opera di mezzi pesanti ed attrezzature (transpallet elettrici e/o manuali). | Non è consentita la sosta di mezzi o di persone nelle aree a rischio investimento del Committente. Il passaggio di mezzi e persone dell’Appaltatore è consentito esclusivamente in prossimità dei passaggi pedonali protetti e/o dai percorsi e attraversamenti pedonali individuati dalla segnaletica orizzontale e/o verticale. | |
- Possibile Rischio di URTO per presenza di OSTACOLI | - Seguire sempre la segnaletica orizzontale presente; - Nel caso di impianti di sollevamento deve essere posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza; - Le attrezzature ed i materiali devono essere collocati in modo tale da non poter costituire intralcio; - Il deposito di materiali ed attrezzature non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; - In caso di depositi temporanei si deve disporre l’immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni; - Porre sempre attenzione ai mezzi in movimento; | |
- Possibile rischio di SCIVOLAMENTO IN PIANO (Es. presenza di pavimento bagnato) | - Seguire sempre la segnaletica orizzontale e verticale; - Osservare le prescrizioni del personale addetto; - Osservare le prescrizioni dei cartelli di avvertimento presenti; | |
- Rischio INCENDIO | - Devono essere ridotte le sorgenti d’innesco; - Devono essere ridotti al minimo necessario i materiali combustibili; - Devono essere ben individuate e mantenute sgombre tutte le vie di esodo; |
- Deve essere rispettato il divieto di fumare; - È vietato fumare o utilizzare fiamme libere all’interno di locali chiusi o nelle vicinanze di sostanze infiammabili; - Le attrezzature utilizzate, specialmente dalle Ditte Appaltatrici, non devono essere fonte/causa d’innesco né generare situazioni di pericolo; - È vietato lo stoccaggio di materiale/liquidi infiammabile/i all’interno dei luoghi di lavoro; - È vietato abbandonare rifiuti all’interno dei locali di Estar; | ||
AREE INTERNE | - Possibile rischio di ESPOSIZIONE a SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE/FARMACI ANTIBLASTICI [Rischio Basso: Nei magazzini non si effettua preparazione e somministrazione di prodotti farmaceutici. Attività prevalente: stoccaggio/ricezione/spedizione materiale cartaceo e/o prodotti farmaceutici] | - Attenersi alla segnaletica sicurezza presente presso i locali adibiti allo stoccaggio di queste sostanze; - Non spostare/toccare le confezioni ed i contenitori stoccati all’interno del magazzino dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità; - È vietato utilizzare sostanze chimiche qualora non espressamente comunicato e senza il preventivo consenso del Responsabile di Struttura; - In caso di sversamento o rottura accidentale di contenitori contenenti sostanze chimiche, avvisare immediatamente il personale del Committente. |
- Rischio BIOLOGICO da Sras-Cov-2 alla luce dell’emergenza sanitaria COVID19; | - Applicazione del Protocollo di sicurezza Anticontagio vigente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: misurazione temperatura corporea all’ingresso dei presidi di proprietà di Estar, dispositivi di protezione individuale previsti, lavaggio frequente delle mani o utilizzo del gel sanificante messo a disposizione dal committente, mantenimento del distanziamento interpersonale di 1,50 mt). | |
- Rischio ELETTRICO [Alimentazioni e interruttori; Presenza di quadri di distribuzione elettrica, linee in cavo per distribuzione elettrica principale e secondaria, impianti di illuminazione ordinaria e di emergenza, prese, impianti di terra, di protezione ed equipotenziali, impianti fotovoltaici (ove presenti), cabine di trasformazione, gruppi elettrogeni, gruppi di continuità (UPS), sistemi automatizzati per l’apertura di cancelli/sbarre accesso] | È vietato: - Intervenire su macchine, attrezzature, impianti sotto tensione e attrezzature di proprietà dell’azienda, escluse dallo specifico servizio in appalto; - L’accesso ai servizi e ai locali tecnici è consentito solo al personale autorizzato/addestrato; - Qualora si renda necessario un intervento all’interno dei locali tecnici è opportuno richiedere autorizzazione all’accesso al personale dell’area tecnica in presidio e prevedere, al termine dell’attività, che vengano nuovamente chiusi a chiave; - Lasciare incustodite apparecchiature sotto tensione, onde evitare usi impropri, corto circuiti, sovraccarico elettrico. | |
- RUMORE [Rischio Basso Entro i limiti di soglia previsti dalla normativa di riferimento] | - È vietato superare il valore limite (87 DbA/8h) e qualora siano superati i valori di azione è obbligatorio comunicarlo al committente al fine di predisporre le necessarie misure di |
prevenzione e protezione. | ||
- Possibile Rischio CADUTA MATERIALI DALL’ALTO (Es. scaffalature statiche e dinamiche) | - Non è consentito il passaggio o la sosta nelle aree con possibile rischio caduta materiali dall’alto e pertanto è obbligatorio utilizzare i percorsi pedonali individuati mediante segnaletica orizzontale e verticale. |
SEDI DIREZIONALI ED AMMINISTRATIVE | ||
AREE ESTERNE | INDICAZIONI GENERALI | |
Nei Luoghi e negli ambienti di Lavoro di ESTAR sono presenti aree esterne, esclusive e/o pubbliche, destinate al transito di persone ed alla circolazione e/o sosta di veicoli aziendali e di ditte esterne. La viabilità esterna deve essere agevole sia per i pedoni che per gli automezzi. Il limite di velocità massima consentita è di 5 km/h (passo d’uomo). Le postazioni di sosta per il carico/scarico degli automezzi sono adeguatamente segnalate a terra; queste non coincidono con i percorsi di esodo e con le uscite di emergenza. Sono segnalate le aree in cui non è consentita la sosta di mezzi. | ||
RISCHI PER LA SICUREZZA | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA RISPETTARE | |
- Zone a Rischio INVESTIMENTO (Zone interessate al traffico veicolare e flussi logistici legati al carico/scarico dei fornitori esterni e servizio mensa) | Non è consentita la sosta di mezzi o di persone nelle aree a rischio investimento del Committente. Il passaggio di mezzi e persone dell’Appaltatore è consentito esclusivamente in prossimità dei passaggi pedonali protetti e/o dai percorsi e attraversamenti pedonali individuati dalla segnaletica orizzontale e/o verticale. | |
- Possibile rischio di CADUTA per presenza di OSTACOLI | - Seguire sempre la segnaletica orizzontale presente; - Le attrezzature ed i materiali devono essere collocati in modo tale da non poter costituire inciampo; - Il deposito di materiali ed attrezzature non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; - In caso di depositi temporanei si deve disporre l’immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni; | |
- Possibile Rischio di CADUTA dall’ALTO (Tetto dei fabbricati) | - L’accesso è condizionato da autorizzazione scritta del RES oppure del Responsabile della struttura; - Le attrezzature ed i materiali devono essere collocati in modo tale da non poter costituire intralcio; | |
SEDI DIREZIONALI ED AMMINISTRATIVE |
AREE INTERNE | INDICAZIONI GENERALI | ||
La viabilità interna deve essere mantenuta agevole in ogni locale, nelle aree di lavoro e lungo i percorsi pedonali e di esodo in caso di emergenza. Le vie di circolazione sono delimitate da segnaletica orizzontale e verticale. | |||
RISCHI PER LA SICUREZZA | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA RISPETTARE | ||
- Possibile rischio di CADUTA per presenza di OSTACOLI | - Seguire sempre l’indicazione e la segnalazione del percorso sicuro. - Nel caso di impianti di sollevamento deve essere posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione. - Le attrezzature ed i materiali devono essere collocati in modo tale da non poter costituire inciampo. - Il deposito di materiali ed attrezzature non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga. - In caso di depositi temporanei si deve disporre l’immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni. | ||
- Rischio INCENDIO | - Devono essere ridotte le sorgenti d’innesco; - Devono essere ridotti al minimo necessario i materiali combustibili; - Devono essere ben individuate e mantenute sgombre tutte le vie di esodo; - Deve essere rispettato il divieto di fumare; - È vietato fumare o utilizzare fiamme libere all’interno di locali chiusi o nelle vicinanze di sostanze infiammabili; - Le attrezzature utilizzate, specialmente dalle Ditte Appaltatrici, non devono essere fonte/causa d’innesco né generare situazioni di pericolo; - È vietato lo stoccaggio di materiale/liquidi infiammabile/i all’interno dei luoghi di lavoro; - È vietato abbandonare rifiuti all’interno dei locali di Estar; | ||
- Rischio ELETTRICO [Alimentazioni e interruttori; Presenza di quadri di distribuzione elettrica, linee in cavo per distribuzione elettrica principale e secondaria, impianti di illuminazione ordinaria e di emergenza, prese, impianti di terra, di protezione ed equipotenziali, impianti fotovoltaici (ove presenti), cabine di trasformazione, gruppi elettrogeni, gruppi di continuità (UPS), sistemi automatizzati per | È vietato: - Intervenire su macchine, attrezzature, impianti sotto tensione e attrezzature di proprietà dell’azienda, escluse dallo specifico servizio in appalto; - L’accesso ai servizi e ai locali tecnici è consentito solo al personale autorizzato/addestrato; - Qualora si renda necessario un intervento all’interno dei locali tecnici è opportuno richiedere autorizzazione all’accesso al personale dell’area tecnica in presidio e | ||
ALLEGATO IV – Regolamento D.U.V.R.I. Pag. 8 di 11 |
l’apertura di cancelli/sbarre accesso] | prevedere, al termine dell’attività, che vengano nuovamente chiusi a chiave; - Lasciare incustodite apparecchiature sotto tensione, onde evitare usi impropri, corto circuiti, sovraccarico elettrico. | |
- Rischio BIOLOGICO da Sras-Cov-2 alla luce dell’emergenza sanitaria COVID19; | - Applicazione del Protocollo di sicurezza Anticontagio vigente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: misurazione temperatura corporea all’ingresso dei presidi di proprietà di Estar, dispositivi di protezione individuale previsti, lavaggio frequente delle mani o utilizzo del gel sanificante messo a disposizione dal committente, mantenimento del distanziamento interpersonale di 1,50 mt). | |
- RUMORE [Rischio Basso Entro i limiti di soglia previsti dalla normativa di riferimento] | - È vietato superare il valore limite (87 DbA/8h) e qualora siano superati i valori di azione è obbligatorio comunicarlo al committente al fine di predisporre le necessarie misure di prevenzione e protezione. |
4. Gestione delle emergenze
In ogni ambiente di lavoro di ESTAR è presente un Piano di Emergenza composto dalle misure tecniche, organizzative e gestionali da attuare per ridurre al minimo i rischi in caso di emergenza, elaborato ai sensi del D. Lgs.810/8 e s.m.i.. Il Piano di Emergenza contiene le istruzioni operative e comportamentali che tutto il personale deve attuare, ciascuno secondo le proprie competenze e gli specifici incarichi ricevuti nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza.
Obiettivi principali e prioritari del Piano di emergenza generale sono pertanto quelli di:
- Individuare le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza per ridurre i pericoli alle persone;
- Definire ed individuare le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- Definire ed indicare le modalità per chiedere l’intervento dei mezzi di soccorso esterni;
- Definire le procedure di soccorso alle persone colpite ed in particolare definire le specifiche misure per assistere le persone disabili;
- Definire come circoscrivere e contenere l’evento (in modo da non coinvolgere impianti e/o strutture che a loro volta potrebbero, se interessati, diventare ulteriore fonte di pericolo).
All’interno dei Luoghi di Lavoro di ESTAR è previsto un adeguato sistema di vie di uscita d’emergenza che devono essere utilizzate da tutti i lavoratori presenti. È fondamentale che tutto il personale operante all’interno dei luoghi di lavoro venga portato a conoscenza delle procedure adottate per la gestione delle emergenze e dei nominativi di coloro che hanno incarichi specifici in tale gestione.
Il Piano di Emergenza relativo ai locali di svolgimento delle attività dell’Appaltatore viene condiviso/allegato. Inoltre, ricordiamo che all’interno degli ambienti di ESTAR sono affisse le planimetrie delle vie di esodo ed è presente la segnaletica di emergenza.
⮚ Disposizioni per i lavoratori terzi
Si raccomanda di effettuare una opportuna ricognizione degli ambienti in cui si va ad operare, avendo cura di prendere visione delle ubicazioni delle vie di uscita esistenti ed indicate da apposita segnaletica.
Inoltre, è opportuno mantenere libere le uscite di emergenza e le vie di esodo evitando di depositare materiali o qualsiasi tipo di oggetti in modo tale da limitare l’accesso dei mezzi antincendio o la visibilità della segnaletica relativa (estintori, idranti, elementi di segnalazione).
⮚ Comportamenti generali in caso di emergenza
CHIAMATA DI EMERGENZA
NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO – 112
❖ Comportamenti in caso di INCENDIO
Chiunque scopra una situazione di emergenza deve
- Chiamare immediatamente l’incaricato alle emergenze indicando il piano/settore interessato all’evento;
- Utilizzare i mezzi antincendio solo nel caso si abbia ricevuto lo specifico addestramento e, comunque, senza compromettere la propria incolumità.
❖ Comportamenti in caso di EVACUAZIONE DI EMERGENZA
L’evacuazione di emergenza può verificarsi a seguito di allarme per incendio, per eccezionali eventi naturali o altri motivi che possono mettere in pericolo l’incolumità delle persone. In caso di ordine di evacuazione, ogni persona deve:
- Mantenere la calma evitando di provocare panico che ostacolerebbe le operazioni di evacuazione;
- Seguire le istruzioni e le indicazioni degli incaricati all’emergenza.
- Allontanarsi immediatamente senza attardarsi a raccogliere gli effetti personali e senza correre.
- Non utilizzare ascensori o montacarichi, i quali possono restare bloccati per mancanza di elettricità.
- Nel caso che gli ambienti siano invasi dal fumo, coprire naso e bocca con un fazzoletto possibilmente bagnato e, eventualmente, procedere caproni.
- Aiutare le persone in difficolta che fossero presenti (es. disabili, visitatori).
- Raggiungere le scale di sicurezza e le uscite di emergenza che portano in n luogo sicuro.
❖ Comportamenti in caso di INFORTUNIO O MALORE
- Rimuovere prontamente eventuali cause dell’infortunio ancora presenti, evitando di mettere a repentaglio la
propria incolumità.
- Avvisare subito il preposto e l’incaricato alla gestione delle emergenze per l’eventuale intervento del Pronto Soccorso Sanitario e organizzare il facile accesso da parte dei soccorritori.
- Non cercare di muovere la persona inanimata, specie se ha subito un forte trauma e si sospetta la presenza di fratture o lesioni a meno che non ve ne sia l’assoluta e immediata necessità (pericolo di crollo, incendio).
- Non abbandonare la persona coinvolta ma rassicurarla in attesa dei soccorsi. Xxxxxxxx nella respirazione provvedendo ad allentare gli indumenti attorno al collo. Evitare gli assemblamenti di persone. Non somministrare alcolici, farmaci.
❖ Comportamenti in caso di TERREMOTO
- Mantenere la calma.
- Addossarsi alle murature perimetrali, ai pilastri o sotto le travi in cemento armato per evitare il rischio di sprofondamento dei solai.
- Allontanarsi da vetrate, finestre, specchi, lampadari, scaffalature e mobili particolarmente alti o instabili, apparati elettrici.
- Terminato l’evento sismico, percorrere le vie di fuga lungo i muri.
- Raggiungere il luogo esterno ed allontanarsi dall’edificio e da quelli circostanti e dirigersi verso un luogo aperto dove non sussista il pericolo di essere colpiti da parti pericolanti di intonaci, cornicioni od altro, che potrebbero cadere anche a causa delle scosse successive.
- Accompagnare eventuali portatori di handicap.
- Giunti sul punto di raccolta segnalare ai soccorritori l’esatta posizione di eventuali persone ferite.