CAPITOLATO D’ONERI
Comune di Grottaferrata
Provincia di Roma
CAPITOLATO D’ONERI
FIERA NAZIONALE DI GROTTAFERRATA
PARTE I
CAPO I – NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Art. 1 -Oggetto della concessione
La presente concessione ha per oggetto la fornitura temporanea (comprensiva di trasporti, carico e scarico, montaggio e smontaggio) di tenso e tendo strutture, nonché la fornitura delle attrezzature e di tutti i servizi necessari per la realizzazione della 412^, 413^ e 414^ Fiera Nazionale di Grottaferrata, da svolgere indicativamente tra l’ultima decade del mese di marzo e la prima decade del mese di aprile, degli anni, rispettivamente, 2012, 2013 e 2014.
Nell'ambito della suddetta manifestazione fieristica, di rilevanza nazionale, il
concessionario avrà cura di realizzare:
1. un settore cosiddetto tradizionale di circa mq. 8.500, interamente coperto da tenso e tendo strutture dedicato all’esposizione delle categorie merceologiche secondo i criteri indicati nell’art. 59 del presente capitolato;
2. una esposizione dedicata al “verde” ed all'ambiente su di un’area scoperta di circa mq 2.600, posta all'interno della stessa area fieristica che deve comprendere una sezione florovivaistica;
3. un settore dedicato al salone del libro per la realizzazione della seconda edizione della “città del libro”, di mq.1800 , per il quale è richiesto il solo allestimento e la fornitura dei relativi servizi, in quanto la gestione organizzativa e l’assegnazione degli spazi agli standisti sarà a cura dell’Ente concedente, così come saranno introitati dall’Ente le eventuali entrate relative all’assegnazione spazi. I contributi finalizzati e le sponsorizzazioni saranno introitati dal soggetto richiedente.
Per la realizzazione delle tre edizioni della manifestazione fieristica , il concessionario dovrà attenersi al presente capitolato e agli elaborati tecnico-progettuali presentati in sede di gara e facenti parte dell’offerta tecnica, i quali allegati al contratto per formarne parte integrante e sostanziale.
Sia la fornitura temporanea che la posa in opera, comprese tutte le opere eventualmente necessarie, dei manufatti necessari allo svolgimento della manifestazione fieristica dovranno essere eseguite a regola d'arte.
Tutte le strutture, le attrezzature e gli accessori previsti dovranno avere le caratteristiche tecniche e qualitative minime indicate nel presente capitolato, dovranno inoltre essere conformi a tutte le normative vigenti applicabili.
Il concessionario s'impegna ad eseguire le forniture in opera ed a svolgere i servizi previsti nella concessione con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste nel presente Capitolato d’Oneri, nei documenti in esso richiamati, e negli ulteriori documenti posti a base della gara.
In fase di esecuzione ed in relazione agli elaborati progettuali presentati in sede di gara, possono essere richieste variazioni al Responsabile del Procedimento, motivando gli scostamenti: solo dopo approvazione scritta del suddetto Responsabile è possibile dar corso alle variazioni stesse.
Le variazioni autorizzate in nessun modo possono determinare variazioni nei contenuti economici del contratto.
Sono compresi nella concessione tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i servizi e le forniture completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dallo stesso capitolato e dai relativi allegati.
L’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture è, comunque, effettuata secondo la “regola dell’arte” e il concessionario deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 -Durata della concessione
La concessione ha validità triennale: il concessionario dovrà realizzare la 412^, la 413^ e la 414^ Fiera Nazionale di Grottaferrata: la concessione ha inizio il giorno successivo alla firma del contratto e termina con la riconsegna dell’area.
L’area oggetto della manifestazione fieristica sarà consegnata al concessionario previo apposito verbale e dovrà essere riconsegnata secondo la seguente tempistica:
1. piazzale superiore: consegna dell’area dal giorno successivo alla firma del contratto e fino al 20° giorno successivo alla chiusura della manifestazione;
2. piazzale inferiore: per permettere lo svolgimento del mercato settimanale che si svolge nella giornata del lunedì, tale area dovrà essere riconsegnata al Comune tenendo conto che il periodo di occupazione complessivo, dal verbale di cui al comma 2 e fino alla riconsegna dell’area, non potrà superare quattro lunedì consecutivi.
Il comune ha la facoltà di revoca da esercitarsi mediante preavviso di sei mesi, in caso di necessità di pubblico interesse: in tal caso alla ditta non spetta alcun indennizzo o rimborso spese.
Art. 3 –Importo della Concessione
L’importo offerto dal concessionario in sede di gara sarà corrisposto all’Ente in tre rate annuali, da versarsi entro e non oltre l’apertura della manifestazione fieristica. Solo per la prima rata il versamento avverrà contestualmente alla firma del contratto.
Art. 4 -Condizioni di partecipazione e motivi di esclusione
Le condizioni di partecipazione alla gara, le modalità di partecipazione alla gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e le procedure di aggiudicazione sono dettagliatamente specificate nella lettera di invito e nel disciplinare di gara e nei relativi documenti allegati.
L’Amministrazione prima dell’aggiudicazione definitiva, si riserva di verificare in contraddittorio con l’aggiudicatario provvisorio, la qualità, la tipologia dei materiali espositivi, intesi perfettamente conservati ed integri in ogni loro parte.
Art. 5 –Subappalto e Cessione
Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 D.Lgs. 163/06, e successive modifiche e integrazioni. L’Impresa deve indicare nell’offerta la parte di appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi. Resta in ogni caso impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore aggiudicatario.
E’ assolutamente vietata la sub concessione e/o la cessione della concessione. Il concessionario, previo assenso del comune, nei limiti di legge ed in analogia con l’art. 118 del D. Lgs 163/2006, può sub affidare attività e/o servizi connessi con lo svolgimento delle manifestazioni, a condizione che tali attività e/o servizi siano stati preventivamente indicati nella documentazione prodotta per partecipare alla gara.
Le forniture e prestazioni appartenenti alla prestazione principale sono subappaltabili per una quota non superiore al 30 % (trenta per cento), in termini economici, dell’importo della prestazione stessa.
Le forniture e prestazioni appartenenti alla prestazione secondaria , sono subappaltabili al 100 % (cento per cento), .
L’esecuzione di opere, servizi e forniture in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In ogni caso il subAppaltatore deve essere in possesso dei requisiti di legge per i lavori, le forniture e i servizi da subappaltare.
Art. 6 -Adempimenti dell'Impresa
Tra gli adempimenti contrattuali è previsto il montaggio delle strutture, conformi agli elaborati grafici presentati in sede di gara, ed ogni onere e responsabilità al riguardo incombe sul fornitore aggiudicatario. I lavori, i materiali e le tecniche costruttive dovranno rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza, tra le quali il D.Lgs n. 81/2008, il D.M. 14.01.2008 ove applicabile, le norme in materia di prevenzione e sicurezza contro gli incendi, le norme per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, e quant'altro occorra per ottenere tutte le certificazioni ed i Nulla Osta, comunque denominati, previsti dalla legge e necessari ai fini dello svolgimento della manifestazione fieristica.
E’ fatto obbligo, altresì, del rispetto delle indicazioni impartite dalla Commissione Comunale di Vigilanza dei locali di pubblico spettacolo.
Art. 7 -Posa in opera della fornitura
L'Impresa aggiudicataria s'impegna ad effettuare la posa in opera della fornitura degli allestimenti fieristici sulla base di quanto indicato negli elaborati presentati in sede di gara, specie in relazione alla corrispondenza con gli spazi individuati nel progetto.
Art. 8 -Variazione delle opere progettate
Nessun mutamento del progetto potrà essere introdotto in fase di esecuzione dello stesso, senza la preventiva approvazione dell’Ente Concedente, nella persona del Responsabile del Procedimento.
Art. 9 Termini per il montaggio e la consegna delle strutture e delle attrezzature
Le forniture e i servizi oggetto della presente concessione dovranno essere eseguiti a regola d'arte secondo i seguenti termini:
1. acquisizione del parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), da ottenere non oltre i due giorni antecedenti l’apertura della manifestazione fieristica;
2. collaudo con esito positivo ai fini dell’apertura al pubblico della manifestazione, redatto dalla direzione lavori al più il giorno prima dell’apertura al pubblico. Durante tale visita finale il Responsabile del Procedimento constaterà il rispetto ed il mantenimento delle condizioni accertate in sede di visita della C.C.V.L.P.S., nonché l’esecuzione ed il rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni impartite dalla stessa C.C.V.L.P.S. per il rilascio del prescritto parere favorevole di agibilità.
Il Concedente si riserva la possibilità di ordinare per iscritto all’Impresa concessionaria l’avvio delle opere previste in concessione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.
Il Concedente si riserva inoltre la possibilità di verificare la rispondenza dei materiali da utilizzare e/o utilizzati alle certificazioni depositate di cui al presente Capitolato.
Art. 10 -Riconsegna dell’area
Le strutture e le attrezzature fornite dovranno essere completamente rimosse tenendo presente che per il piazzale inferiore il tempo intercorrente tra il verbale di consegna dell’area al concessionario e la ripresa in carico da parte dell’Ente concedente non può superare i 4 lunedì consecutivi; per il piazzale superiore la riconsegna potrà avvenire entro e non oltre i 20 giorni dalla chiusura della manifestazione fieristica.
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 11 -Interpretazione del contratto e del capitolato speciale
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione il X.X. x. 0000/0000, il X.X. x. 000/0000, la Direttiva del Dipartimento delle Politiche Comunitarie n. 3994/2002, l’art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006, il D.P.R. 207/2010 e gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 12 -Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:
il presente Capitolato d’Oneri;
l’offerta tecnica comprensiva degli elaborati progettuali e del piano economico, e tutti i documenti posti a base di gara;
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture a favore di una pubblica amministrazione, anche se materialmente non espressamente richiamate nei documenti reggenti la concessione.
Art. 13 -Disposizioni particolari riguardanti la concessione
La sottoscrizione del contratto e di tutti i suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture a favore di una pubblica amministrazione, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la presente concessione e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Con la sottoscrizione del contratto di concessione, il Concessionario dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza degli atti progettuali e della documentazione posta a base di gara, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, della viabilità di accesso nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione della concessione. Egli, inoltre, ritiene le prestazioni della concessione realizzabili e gli introiti, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire la remunerazione del capitale investito e l’offerta economica all’Ente Concedente.
Il concessionario è tenuto a garantire l’ingresso gratuito alla manifestazione fieristica nei giorni che vanno dal lunedì al giovedì; l’ingresso sarà a pagamento nei giorni di venerdì, sabato e domenica per un importo non superiore a Euro 3,00 a persona; i bambini di altezza non superiore al metro e i portatori di handicap con accompagnatore non pagano.
Il concessionario gestirà economicamente gli spazi coperti e le aree scoperte relativi al settore tradizionale e al settore del verde, introitando il corrispettivo derivante dalla relativa vendita. Il concessionario, inoltre, sfrutterà economicamente eventuali sponsorizzazioni private e contributi pubblici con esclusione di quanto introitato direttamente dell’Ente per la seconda
edizione della Città del Libro.
Art. 14 -Rappresentante del Concessionario, domicilio e responsabile tecnico
Il Concessionario che non conduce personalmente le prestazioni oggetto della concessione deve farsi rappresentare per mandato, depositato presso l’ente concedente , da persona gradita allo
stesso e fornita dei necessari requisiti d'idoneità tecnica e morale, nonché di delega piena ad operare, ivi compreso il potere di assumere impegni di spesa. Tale persona potrà essere allontanata e sostituita a richiesta dell’ente concedente.
Il Concessionario è tenuto a nominare un Responsabile Tecnico cui affidare la direzione tecnica del cantiere; questi dovrà essere fornito almeno di diploma tecnico e abilitato all'esercizio della professione o, in alternativa a quest’ultimo requisito, dovrà risultare alle stabili dipendenze del concessionario. Il responsabile tecnico che, per tutta la durata del contratto sarà l’unico interlocutore tecnico dell’Amministrazione Concedente, dovrà rilasciare dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alla assunzione di responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, inclusi quelli delle imprese subappaltatrici, nonché delle disposizioni del D. Lgs 81/2008. Anche il Responsabile tecnico può essere allontanato e sostituito a richiesta dell’Amministrazione Concedente.
La nomina del responsabile tecnico dovrà essere comunicata al Responsabile del Procedimento entro sette giorni dalla esecutorietà del contratto e comunque prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto. In mancanza, il contratto non potrà essere avviato per colpa del concessionario e quindi con addebito degli eventuali giorni di ritardo.
Compete esclusivamente al Concessionario ed al responsabile tecnico ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda:
le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione delle prestazioni oggetto della concessione e di direzione del cantiere;
le opere provvisionali, le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati;
il corretto svolgimento delle prestazioni oggetto della concessione e in modo che sia garantito un regolare svolgimento della manifestazione fieristica;
tutto quanto occorra affinché sia realizzata l’annuale edizione della Fiera di Grottaferrata.
Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni a qualsiasi titolo riconducibili alle prestazioni oggetto di concessione ricadrà sul concessionario, restando l’Amministrazione Concedente sollevata ed indenne da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.
Ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso l’Amministrazione Concedente del nuovo atto di mandato.
Art. 15 -Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto della concessione, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di sicurezza, qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.
CAPO III – TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 16 -Consegna e inizio delle prestazioni oggetto di concessione
L’esecuzione delle prestazioni ha inizio:
1. per la 412^ edizione, dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre il 45° giorno antecedente l’inizio della manifestazione fieristica;
2. per le due edizioni successive, la 413^ e la 414^, , in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre il 45° giorno antecedente l’inizio della manifestazione fieristica;
A norma dell’art. 2, per permettere lo svolgimento del mercato settimanale che si svolge nella giornata del lunedì, l’occupazione del piazzale inferiore non potrà superare i quattro lunedì consecutivi. Pertanto la riconsegna di tale area da parte del concessionario dovrà necessariamente avvenire prima che l’occupazione si prolunghi interessando anche il quinto lunedì consecutivo.
E’ facoltà dell’Amministrazione Concedente procedere, in via d’urgenza, all’avvio delle prestazioni anche nelle more della stipulazione formale del contratto. In tal caso il Responsabile del Procedimento autorizza l’esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l’esecuzione anticipata.
Il suddetto comma si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
Se, nel giorno fissato e comunicato, il concessionario non si presenta a ricevere la consegna delle prestazioni, l’Ente concedente fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque); i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà del concedente di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento delle prestazioni, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Il concessionario dovrà iniziare le prestazioni oggetto di concessione non oltre cinque dalla data del verbale di consegna ed in caso di ritardo sarà applicata la penale prevista al successivo art. 21.
Qualora l’effettiva realizzazione in loco dell’opera non abbia inizio entro dieci giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, si darà corso alla risoluzione del contratto
ed all’incameramento della cauzione, salvo rivalsa dei maggiori danni subiti. A seguito della suddetta risoluzione l’Ente Concedente potrà affidare i lavori al concorrente che segue in graduatoria.
Il processo verbale di consegna dei lavori dovrà contenere gli elementi indicati nell'art. 154 del D.P.R. 207/2010, qui assunto quale riferimento, ed in particolare la dichiarazione che l'area o l'immobile su cui devono svolgersi i lavori sia libera da persone e cose e tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori stessi.
Art. 17 -Termine per l’ultimazione delle prestazioni
Si richiamano le disposizioni dei precedenti artt. 9 e 10 del presente Capitolato Speciale.
In particolare i termini indicati negli artt. 9 e 10 devono intendersi dii natura essenziale, ai sensi dell’art. 1457 del codice civile. Il mancato rispetto di tali termine costituisce clausola risolutiva espressa, la cui inottemperanza produce, inoltre, il risarcimento del danno.
L’Impresa dovrà provvedere alla consegna delle prestazioni oggetto di concessione secondo le modalità fissate per l’esecuzione delle stesse e dovrà rispettare la tempistica prevista nei documenti posti a base di gara.
Art. 18 -Sospensioni e proroghe
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea lo svolgimento a regola d’arte delle prestazioni e dei servizi oggetto di concessione, il Responsabile Unico del Procedimento può ordinare eventuali sospensione e/o proroghe redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dalla legge.
In ogni caso eventuali sospensioni e/o proroghe non dovranno pregiudicare il rispetto del termine ultimo previsto all’art.9 punto 2 e dall’art. 10
In questi casi si applicano, come riferimento normativo, le disposizioni dell’articolo 158 del
D.P.R. 207/2010, salvo diverse disposizioni del presente capitolato.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione delle prestazioni o del rispetto delle scadenze fissate dal crono programma, il Concessionario non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.
Nel periodo di proroga è sempre a carico del concessionario la sorveglianza dell'intero cantiere e/o dei manufatti, degli impianti, delle apparecchiature e di quanto altro fornito.
Art. 19 – Risoluzione
Sono considerati essenziali ai sensi dell’art. 1457 del codice civile, e pertanto il mancato rispetto causa la risoluzione di diritto del contratto concessionario, i termini previsti dagli artt. 9 e 10 del presente Capitolato d’Xxxxx e qui di seguito riportati:
1. acquisizione del parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), da ottenere non oltre i due giorni antecedenti l’apertura della manifestazione fieristica;
2. collaudo con esito positivo ai fini dell’apertura al pubblico della manifestazione, redatto dalla Direzione Lavori almeno il giorno prima dell’apertura al pubblico;
3. riconsegna delle aree nei termini e alle condizioni previste dall’art. 10.
Il mancato rispetto dei suddetti termini costituisce clausola risolutiva espressa. L’Amministrazione Concedente ha, inoltre, il diritto di rescindere il contratto nei seguenti
casi:
1. l’eventuale ritardo nell’inizio delle prestazioni oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale di consegna delle stesse;
2. l’eventuale ritardo oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dell’avanzamento dell’allestimento rispetto ai tempi previsti dal crono programma;
3. le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni sulla sicurezza in cantiere.
Nei casi suddetti, la risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora del concessionario con assegnazione di un termine di cinque giorni per compiere le prestazioni oggetto di concessione e in contraddittorio con il medesimo concedente.
Sono in ogni caso dovuti dal concessionario i danni subiti dall’Amministrazione Concedente in seguito alla risoluzione del contratto.
L’Amministrazione comunale ha, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile mediante semplice fax, seguito da lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora e di pronuncia giurisdizionale, nei casi previsti dalla legislazione vigente, nei casi previsti dal codice civile e nei seguenti casi:
a) manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura;
b) reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di inquinamento atmosferico, ambientale, idrico;
c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza ed igiene sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) stato di inosservanza dell’Impresa aggiudicataria riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria Impresa e lo svolgimento del contratto;
e) qualora sia intervenuto a carico del concessionario stato di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo e qualsiasi altra condizione equivalente;
f) gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità dei lavori nonché il rapporto di fiducia tra concessionario e concedente;
g) sospensione dei lavori, di allestimento e montaggio o mancata ripresa degli stessi da parte del concessionario senza giustificato motivo;
h) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni stesse nei termini previsti dal contratto;
i) cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al servizio oggetto di concessione;
j) grave negligenza o frode del concessionario. In particolare il concessionario sarà considerato gravemente negligente qualora cumuli, nel corso della durata della convenzione, tre penali oppure penali per un importo superiore a Euro 20.000,00 (ventimila);
k) ritardo ingiustificato nell’esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile l’apertura della manifestazione fieristica;
l) non rispondenza dei beni forniti e delle prestazioni di servizi alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
m) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
n) mancata presentazione della cauzione definitiva o polizza assicurativa, nonché dei “piani di sicurezza” come previsti dal D.Lgs n. 81/2008, ovvero entro i termini fissati dall’Amministrazione;
o) mancata corresponsione dell’importo offerto in sede di gara nei termini previsti dall’art. 3 del presente capitolato d’oneri;
p) altre gravi inadempienze debitamente accertate e contestate dall’ente concedente.
Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, il Comune, oltre all’applicazione delle penalità previste, procederà all’incameramento della cauzione, all’eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
Alla data comunicata dal Comune si fa luogo, in contraddittorio fra il Responsabile del Procedimento e il concessionario o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Comune, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta della nuova concessione l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nella concessione , eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Art. 20 -Penali
L’ente concedente in caso di inadempimenti anche lievi, in relazione a qualunque obbligo derivante dal presente capitolato d’oneri, si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie: l’applicazione delle sanzioni pecuniarie dovrà essere preceduta dalla formalità della contestazione degli addebiti da parte del Responsabile del Servizio.
In caso di applicazione delle penali, l’importo relativo dovrà essere versato entro 20 giorni dalla comminazione dell’addebito, pena la risoluzione del contratto.
L’Impresa aggiudicataria è soggetta a penalità qualora non assicuri il servizio nei termini e con le modalità stabilite dal presente Capitolato d’oneri, nonché per ogni altra inadempienza rispetto alle previsioni di esso.
In caso di grave inadempimento, il Comune, in alternativa al diritto di risolvere la convenzione, si riserva la facoltà di applicare le sanzioni, seguendo la stessa procedura di contestazione dell’addebito.
Il Comune si riserva altresì di far eseguire da altra ditta il servizio nel caso in cui lo stesso non venga eseguito dal concessionario ovvero da essa trascurato, ponendo le relative spese interamente a carico del concessionario stesso.
Art. 21 -Penali in caso di ritardi, inadempienze, difetti, personale irregolare
Costituiscono gravi inadempienze e pertanto, come tali, conducono alla risoluzione di diritto del contratto tutte quelle circostanze/fatti/omissioni/disservizi/ritardi che non permettono il regolare e ordinato svolgimento della manifestazione o tali da pregiudicare l’inizio e/o la prosecuzione della stessa manifestazione fieristica. Sono considerate inoltre gravi inadempienze anche tutti i disservizi che ledono l’immagine dell’Ente Concedente.
In tal caso il Comune potrà far intervenire altre ditte, o personale proprio, per completare il lavoro non eseguito, addebitando le spese al concessionario, con riserva di procedere giudizialmente per il risarcimento dei danni.
Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni, le penali pecuniarie per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini sopra indicati, non giustificato a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento, è così stabilita:
per ogni giorno di ritardo rispetto all’apertura della manifestazione fieristica, di cui al precedente punto 1), in euro 8.000,00 (ottomila/00);
per ogni giorno di ritardo rispetto alla riconsegna delle aree, di cui al precedente punto 3), in euro 12.000,00 (dodicimila/00);
per ogni giorno di ritardo rispetto all’inizio delle prestazioni oggetto di concessione (art. 16 Capitolato d’Oneri) in euro 1.000,00(mille/00);
A giustificazione del mancato rispetto dei termini sopra indicati, l'Impresa concessionaria non potrà mai attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedono ad altri lavori, servizi o forniture.
Inoltre, eventuali sospensioni dei lavori, di qualunque durata, dovute a cause non prevedibili, non daranno all'Impresa aggiudicataria diritto a compensi speciali di alcun genere.
Nell'ipotesi che il sopraluogo della C.C.V.L.P.S. abbia esito negativo, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, nel termine di 2 (due) giorni dalla data del sopralluogo negativo, all’eliminazione dei vizi delle carenze, dei difetti di funzionamento o costruttivi rilevati dalla C.C.V.L.P.S. . Per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, rispetto ai 2 sopra prescritti nell’adempiere, verrà applicata, in aggiunta alle penali precedentemente indicate, una ulteriore penale di euro 10.000,00 (diecimila/00) al giorno, salvo che non ci siano gli estremi per procedere alla risoluzione di diritto del contratto stesso.
A titolo meramente esemplificativo e non certamente esaustivo sono considerate, inoltre, gravi inadempienze:
ritardo nel ripristino, oltre il tempo strettamente necessario per l’intervento, dal verificarsi del guasto/interruzione e/o malfunzionamento della fornitura elettrica, termica e idrica: penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00);
carenza accertata di servizi igienici: penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00);
Mancanza degli accessori e materiali di consumo nei servizi igienici: penale pari ad euro 300,00 (trecento/00);
gocciolamento a seguito della condensa sulle strutture e sui teli: penale pari ad euro 3.000,00 (tremila/00);
non puntuale pulizia e smaltimento dei rifiuti: penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00);
mancanza degli estintori nei punti indicati dal progetto: penale pari ad euro 300,00 (trecento/00) per ogni estintore mancante;
insufficiente dotazione e/o malfunzionamento delle installazioni, delle apparecchiature e degli impianti destinati a garantire le condizioni di sicurezza prescritte dalle norme.
La penalità per ogni ulteriore inadempienza/difetto accertato è stabilita in un importo pari al corrispettivo dovuto per la fornitura e/o il servizio non prestato oltre un importo da un minimo di
euro 300,00 (trecento/00) ad un massimo di euro 20.000,00 (ventimila/00), salvo in ogni caso il maggior danno.
Nel caso di reiterazione di una delle fattispecie sopra elencate le relative penali saranno raddoppiate ma non potranno superare euro 20.000,00 (ventimila/00).
Le eventuali difformità della fornitura e/o dei servizi derivanti da cause di forza maggiore non imputabili al concessionario, debitamente comprovate e riconosciute dall’ Ente concedente, non danno luogo a penalità, purché il concessionario provvede, entro 24 (ventiquattro) ore dal verificarsi dell’evento, ad inoltrarne specifica comunicazione con lettera motivata.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Ente Concedente a causa dei ritardi.
Art. 22 -Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle prestazioni oggetto della concessione, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Responsabile del procedimento o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o il responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico del concessionario comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dalla vigente legislazione in materia;
e) le eventuali controversie tra il concessionario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra il concessionario e il proprio personale dipendente.
CAPO IV– CAUZIONI E GARANZIE
Art. 23 -Cauzione provvisoria
La misura della cauzione provvisoria e le modalità di costituzione della stessa sono definiti nella lettera di invito e nel disciplinare di gara.
Art. 24 -Cauzione definitiva
Ai sensi dell’articolo 54 del X.X. 00 maggio 1924 n. 827 e secondo le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982 n. 348 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari a Euro 50.000, 00.
Il Comune può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
Art. 25 – Responsabilità dell’Impresa aggiudicatarie e garanzie sui rischi di esecuzione Il collaudo della fornitura, eseguito ai sensi del presente Capitolato e della vigente legislazione in materia, non esonera l'Impresa aggiudicataria da eventuali responsabilità per difetti,
imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni.
Durante il periodo di svolgimento della Fiera il concessionario s'impegna ad effettuare tempestivamente, a propria cura e spese, tutti i lavori necessari per eliminare i difetti, le imperfezioni e le difformità, nonché eventuali danni provocati a strutture, impianti e luoghi, che dovessero venire contestate.
In mancanza, il Comune può far eseguire ad altra Impresa i lavori necessari per eliminare i difetti ed imperfezioni su indicate addebitandone l'importo all'Impresa aggiudicataria.
La suddetta garanzia sarà assicurata da cauzione con oneri a carico dell'Impresa aggiudicataria, così come previsto dal precedente art. 24.
L’Impresa dovrà stipulare inoltre apposite polizze assicurative contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati che devono coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, compresi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore.
A tal fine, l’aggiudicatario, inoltre, è obbligato a stipulare a proprio totale carico, le seguenti polizze assicurative che tengano indenne l’Amministrazione comunale da tutti i rischi di esecuzione
del contratto da qualsiasi causa determinati:
- responsabilità civile verso terzi:
- responsabilità civile verso terzi organizzatori;
- responsabilità civile verso terzi a favore degli espositori considerati terzi tra loro.
Tali polizze dovranno coprire ogni danno a qualunque titolo dipendente e/o derivante dalla gestione, organizzazione o svolgimento delle manifestazioni fieristiche in questione, ivi compresi i danni connessi al danneggiamento od alla distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, nonché i danni eventualmente arrecati dalle strutture poste in essere all’interno ed
all’esterno della manifestazione e dai relativi impianti e allacciamenti nonché dai beni esposti in fiera. In particolare le suddette polizze devono:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’Impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto di concessione;
c) prevedere la copertura dei danni che il concessionario debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’Impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’Impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’Appaltatore o della Stazione Appaltante;
d) prevedere la copertura dei danni biologici;
e) prevedere la copertura dei danni a terzi durante lo svolgimento della Fiera in conseguenza ad opere, servizi e prestazioni svolti e/o eseguiti dal concessionario;
f) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi anche i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i coordinatori per la sicurezza, i componenti la C.C.V.L.P.S., i collaudatori.
I massimali richiesti sono di € 5.000.000,00 per ogni tipologia di sinistro, senza franchigia. I massimali di garanzia delle polizze R.C.V.T. non costituiranno limite di responsabilità, pertanto per ogni ulteriore ammontare di danno non coperto dalle polizze assicurative risponderà direttamente il concessionario il quale al riguardo, solleva espressamente il Comune di Grottaferrata assumendosi in proprio ogni responsabilità ed onere. Le suddette polizze, copia delle quali dovrà essere inoltrata al Comune di Grottaferrata – Servizio Attività Produttive, dovranno avere validità pari ad un arco di tempo che va da 45 (quarantacinque) giorni prima dell’inizio della manifestazione a 10 (dieci) giorni dopo il periodo di concessione dell’area espositiva (almeno 30 giorni dal termine della manifestazione fieristica).
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a stipulare una convenzione con l’assicurazione al fine di garantire agli espositori una tariffa agevolata per l’assicurazione contro il furto che essi vogliano stipulare per i materiali esposti o per altre eventuali polizze integrative.
L'Impresa si impegna a produrre copia della relativa polizza all’atto della stipula del contratto.
La stipulazione della polizza, di cui innanzi, non solleva l’Impresa da ulteriori e maggiori responsabilità che dovessero derivare dal servizio alla Stazione appaltante ed a terzi.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dal concessionario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora il concessionario sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del D.lgs. n. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
CAPO V – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 26 -Variazione dei lavori
Il concessionario non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni progettuali presentate in sede di gara e contrattualizzate, se non è autorizzato per iscritto dal Responsabile del Procedimento.
CAPO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 27 -Norme di sicurezza generale
Le prestazioni oggetto di concessione devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. Il concessionario è responsabile in solido dell'osservanza delle suddette norme da parte dei subaffidatari nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Il Concessionario è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere e lo svolgimento della Fiera. Egli predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
Il concessionario non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 28 -Sicurezza sul luogo di lavoro
Il concessionario è obbligato a fornire all’Ente Concedente, entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
Il concessionario è inoltre tenuto a:
presentare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di cui al D. Lgs. 81/08;
presentare i Piano di Sicurezza come previsti dal D. Lgs. 81/08;
comunicare il nominativo del Direttore dei Lavori e il Coordinatore della sicurezza;
Le violazioni delle suddette prescrizioni, previa formale costituzione in mora del concessionario costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO VII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBAPPALTO
Art. 29 –Subaffidamento
Il sub affidamento di forniture, servizi e lavori connessi all’esecuzione della concessione è consentito nei limiti e nel rispetto della vigente legislazione nazionale ed europea in materia.
Il sub affidamento o l’affidamento in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell’Ente Concedente, alle seguenti condizioni:
a) che il concessionario abbia indicato all’atto dell’offerta le prestazioni, i lavori, le forniture, i servizi o le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che il concessionario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso il Comune almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’Impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;
c) che il concessionario unitamente al deposito del contratto di subappalto presso il comune, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subAppaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione all’importo delle prestazioni e/o forniture e/o lavori e/o servizi da realizzare in subappalto o in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subAppaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a € 154.937,07, il concessionario deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al
D.P.R. n. 252 del 1998 resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n.
252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’Impresa subAppaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dal Comune in seguito a richiesta scritta del concessionario; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione delle prestazioni subappaltate e dell’importo delle medesime;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con il concessionario, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite del concessionario, devono trasmettere al Comune, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove dovuta, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a €100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.
Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subAppaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subAppaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo al concessionario di comunicare al Comune, per tutti i
sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Si applica, in analogia, il disposto dell’art. 118 del D. Lgs 163/2006.
Art. 30 -Responsabilità in materia di subappalto
Il concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Comune da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il Responsabile del Procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 31 -Pagamento dei subappaltatori
Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, dei sub affidatari e dei cottimisti e il concessionario è obbligato a trasmettere al Comune, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
CAPO VIII – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 32 -Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, previsto dal comma 1 dell’art. 240 del D.lgs. n. 163/06, saranno deferite al giudice del foro di Velletri.
Per la concessione in oggetto non è ammesso il ricorso all’istituto dell’arbitrato.
La procedura di accordo bonario sarà svolta secondo le norme indicate ai successivi commi del predetto articolo.
Presupposto per l’avvio del procedimento di accordo bonario è l’espressa dichiarazione dell’ammontare delle prestazioni, dell’importo, dell’oggetto delle riserve, l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle medesime in relazione al limite del valore indicato nella norma. Tutti i predetti elementi devono essere obbligatoriamente inseriti nel verbale di accordo xxxxxxx che sarà sottoscritto dall’Impresa e dal rappresentante del Comune. Il verbale sarà redatto anche nel caso di
mancato raggiungimento dell’accordo, ove vi siano state concrete trattative tra le medesime controparti.
CAPO IX – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Art. 33 -Collaudi
Come stabilito all’art. 11, prima della fine delle prestazioni è previsto un collaudo intermedio al solo fine dell’apertura al pubblico della manifestazione fieristica.
Il Direttore dei Lavori, sia in corso d’opera che a fine lavori, verificherà la conformità delle forniture e dei servizi previsti dalla concessione al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Le attività di collaudo e di verifica di conformità saranno dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di collaudo e verifica avranno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Gli eventuali oneri dei collaudi per prove sui materiali, analisi controlli ecc. saranno a carico dell’Impresa.
CAPO X – NORME FINALI
Art. 34 -Oneri e obblighi a carico del concessionario
Sono da intendersi completamente a carico dell'Impresa concessionaria i seguenti oneri ed obblighi:
1) la fedele esecuzione delle prestazioni in conformità ai patti contrattuali, in modo che le opere eseguite e le prestazioni svolte risultino a tutti gli effetti collaudabili, conformi alle previsioni progettuali ed a perfetta regola d’arte. In ogni caso il concessionario non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
2) l'adozione, nell'esecuzione della fornitura, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi ivi compresi i collaboratori e il personale del Comune, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni di legge in materia. Ogni più ampia responsabilità in caso d'infortuni ricadrà pertanto sull'Impresa aggiudicataria restandone sollevato il Comune;
3) la presenza di personale di fiducia esperto e qualificato durante tutta la concessione e, quando previsto, durante la manifestazione fieristica, in particolare: del direttore lavori e del responsabile della sicurezza, del medico per il primo soccorso e/o dell'autoambulanza, degli addetti al servizio di vigilanza antincendio, degli addetti al controllo dei varchi d'accesso, degli addetti alla vigilanza notturna di cui al successivo art. 83, degli addetti alle pulizie ed ai servizi igienici di cui al successivo art. 82;
4) la costante pulizia del cantiere e dei locali e dell'area fieristica, incluso lo smaltimento sistematico dei rifiuti solidi, di tutti i materiali e loro contenitori e/o imballaggi utilizzati e lo sgombero finale (sia a fine Fiera che alla riconsegna delle aree) di tutti gli oggetti, di ogni tipo, eventualmente presenti nei locali o nelle aree interessati dai lavori
5) il ripristino a propria cura e spese di quanto sia stato accidentalmente danneggiato da parte del personale dell’Impresa durante la durata della concessione;
6) la responsabilità per furti o atti vandalici eventualmente verificatisi durante la durata della concessione;
7) qualsiasi modifica richiesta dagli enti preposti al controllo e alla vigilanza sul rispetto delle normative (VV.F., Commissione di Vigilanza, ecc.);
8) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le eventuali prove che verranno ordinate sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione e sugli impianti, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico;
9) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall’ente concedente (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, ASL, ISPESL, VVF e altri eventuali) dei permessi necessari per eseguire le disposizioni emanate dai suddetti Enti in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere nonché le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti temporanei di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione delle prestazioni, delle forniture e dei servizi, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; il concessionario obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
10) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, nei punti del cantiere prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
11) il ripristino nei luoghi interessati dai lavori, di tutte le loro pertinenze che si siano dovute manomettere per consentire l'esecuzione dei lavori. A tali fini l'Impresa dovrà far rilevare, tratto per tratto, prima dell'inizio dei lavori, i guasti esistenti, promuovendo gli accertamenti di stato che ritenga all'uopo necessari; in difetto, sarà tenuta, a lavori ultimati, ad eseguire le riparazioni e regolarizzazioni riconosciute necessarie dalla Direzione dell’esecuzione del contratto o richieste da terzi aventi causa;
12) l'allontanamento di acque superficiali o d'infiltrazione che possono arrecare danni;
13) l'illuminazione e la ventilazione dei luoghi di lavoro chiusi o non sufficientemente aerati e/o illuminati naturalmente;
14) la fornitura di tutta la documentazione tecnica, comprensiva di attestazioni e certificazioni, relativi ai materiali, prodotti e componenti impiegati nello svolgimento delle prestazioni oggetto di concessione richieste dal Responsabile del Procedimento e dalla C.C.V.L.P.S..
15) la gestione dei parcheggi nelle aree messe a disposizione dal comune;
16) la posa in opera di segnaletica e transennamenti così come indicato dal Comando di Polizia Locale.
Dovranno inoltre essere fornite tutte le certificazioni ai sensi dell'art. 113 del DPR n. 380/2001 successive modifiche ed integrazioni e le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. n. 37/08 di tutti gli impianti installati e tutte le documentazioni necessarie ai fini del collaudo.
Tutte le condizioni del presente articolo s'intendono espressamente accettate dall'Impresa, la quale ne ha tenuto conto nella determinazione della sua offerta, con tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati per la buona esecuzione dei lavori.
Art. 35-Obblighi speciali a carico del concessionario
1) Interferenze con altri cantieri
In presenza di altri cantieri (vicini o adiacenti a quello in esame) relativi a opere di rilevante interesse pubblico l’Impresa accetta di sopportare i disagi conseguenti alle eventuali interferenze che dovessero verificarsi durante le lavorazioni senza per questo pretendere alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto stabilito contrattualmente.
Essa s’impegna, altresì, ad accettare le decisioni e le azioni che l’Amministrazione riterrà di intraprendere per portare a termine l’opera o le opere ritenute prioritarie rispetto a quella del presente capitolato.
L’Impresa è a conoscenza del fatto che altre ditte possono operare all’interno del suo cantiere per eseguire ulteriori lavori non previsti in progetto e commissionati dalla Stazione Appaltante. Sono fatte salve le necessarie misure che dovranno essere assunte da entrambi gli operatori per garantire condizioni di lavoro sicure.
Se nell’ipotesi sopra prospettata dovessero nascere interferenze e divergenze con le suddette ditte, l’Impresa, di cui al presente capitolato, dovrà accettare ed osservare le disposizioni e le decisioni che l’Amministrazione riterrà di assumere nell’interesse pubblico.
L’Impresa, inoltre, si obbliga a conformare e organizzare l’area di cantiere in modo tale da permettere il passaggio di altre Imprese che operano su cantieri adiacenti a quello in esame qualora questi ultimi siano raggiungibili solo dal cantiere dei lavori relativi al presente appalto.
2)Tenuta dei documenti di cantiere:
Il Concessionario è obbligato alla tenuta e alla conservazione in cantiere dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riguardo ai documenti previsti dalle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ed alla normativa comunque applicabile.
Art. 36-Custodia dell’area destinata alla Fiera
E’ a carico e a cura del concessionario la custodia e la tutela dell’area destinata allo svolgimento della Fiera, di tutti i manufatti e dei materiali in essa esistenti, anche se di proprietà del Comune e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla riconsegna delle aree.
Art. 37 – Obbligo di riservatezza
Il Concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma acquisite successivamente alla stipula del contratto.
La Ditta aggiudicataria è tenuta al vincolo di riservatezza di cui al presente articolo anche successivamente alla conclusione del rapporto derivante dal contratto, e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.
PARTE II
CAPO I – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI OGGETTO DI CONCESSIONE
Art. 39 -Tendostrutture
Le tendostrutture, oggetto della presente fornitura, devono essere conformi agli elaborati grafici ed alle tavole di progetto presentate in sede di gara.
Tutti i teli delle tendostrutture devono essere colore omogeneo nonché assolutamente puliti e privi di macchie, strappi, lacerazioni e rattoppi.
Deve essere garantita la raccolta delle acque xxxxxxxxxx.Xx superficie complessiva coperta è di circa 10.300 m2
Nei pressi delle strutture dovrà essere installato un anemometro, per misurare la velocità del vento in tempo reale, dotato di un sistema di segnalazione acustica al raggiungimento della velocità del vento sopportabile dalle tendostrutture.
Art. 40 -Pavimentazione
Tutte le aree coperte dalle strutture dovranno essere pavimentate mediante pavimento in pannelli di legno dello spessore minimo di 25 mm, di tipo multistrato, compensato o lamellare o massello con esclusione del tipo “in truciolato”. I pannelli saranno fissati su un’idonea struttura sottostante, di adeguata capacità portante e rigidità, la quale dovrà a sua volta poggiare sul lastricato in asfalto esistente adattandosi con idonei distanziatori in modo da risultare il più possibile piana e stabile.
Sia il pavimento in pannelli di legno (così come vincolato alla sottostante struttura) che la sottostante struttura dovranno sopportare un carico di 500 daN/m2 . I pannelli in legno dovranno risultare perfettamente lisci e privi di fori e difetti derivanti da precedenti lavorazioni e installazioni (es. viti o chiodi che fuoriescono). Di norma la superficie del pavimento in corrispondenza delle giunzioni fra i pannelli dovrà risultare priva di spigoli. In qualche sporadico caso, tenuto conto anche del fatto che il sottostante piazzale di asfalto non è perfettamente piano, potranno essere ammessi leggerissimi dislivelli contenuti comunque entro i 4 mm.
Sulla superficie in legno si procederà alla stesura di un lamierino metallico e del soprastante feltro (tipo moquette) dei colori indicati in sede di gara.
Dovrà essere garantito un corretto sistema di allontanamento delle acque meteoriche.
Art. 41 –Requisiti di reazione al fuoco dei materiali
Tutti i materiali di rivestimento installati quali i feltri utilizzati a pavimento o a parete, i teli delle tende ed eventuali tendaggi, le vernici applicate sulle superfici dei pannelli ed ogni altro eventuale rivestimento di superfici esposte al fuoco dovranno essere conformi alla normativa in materia di reazione al fuoco dei materiali prevista per le installazioni in manifestazioni aperte al
pubblico. In particolare si richiamano il D.M. 10 marzo2005 recante “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto i requisito della sicurezza in caso d’incendio, ed il D.M. 15 marzo 2005 recante “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da disposizioni di Prevenzione Incendi” ai quali dovranno rispondere i materiali installati.
Ad installazione avvenuta l’Impresa dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco (compresi i prodotti vernicianti ignifughi di cui al D.M. 6.3.92), da redigere su apposita modulistica in uso presso il Comando Provinciale dei VVF di Roma (mod. DICH. POSA OPERA-2004), nonché una dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista abilitato iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (mod. DICH. PROD. – 2008). Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere complete di allegati, in particolare delle dichiarazioni di conformità rilasciate dal produttore, dei certificati di prova, delle omologazioni ministeriali, della etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE). La completezza della documentazione, a secondo del tipo di materiale ed installazione, sarà quindi verificata in prima istanza dal Direttore per l’esecuzione del contratto e quindi dalla C.C.V.L.P.S. in particolare dal membro rappresentante il Comando Provinciale dei VVF.
Art. 42 -Uscite di sicurezza e chiusura accessi
Le uscite di sicurezza dovranno essere realizzate in conformità alle normative vigenti e provviste di dispositivi di apertura a semplice spinta (maniglione antipanico) marcato CE e conforme alla norma UNI EN 1125:2008 “Accessori per serramenti - Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo - Requisiti e metodi di prova”.
Sia le uscite di sicurezza che tutte le porte installate dovranno inoltre essere fornite di idonea serratura per la chiusura delle strutture al di fuori dell’orario di apertura della Fiera .
Le superfici vetrate degli infissi installati, siano essi ante di porte o di finestre, dovranno essere in cristallo di sicurezza temperato .
Art. 43 -Servizi igienici
Dovranno essere forniti in opera, perfettamente funzionanti e collocati, e distinti tra quelli destinati agli espositori e quelli per il pubblico, servizi igienici in misura congrua rispetto al progetto presentato in sede di gara e comunque non inferiore al quantitativo determinato dalla Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo. Restano ferme le disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Art. 44 -Allestimento altre postazioni
Nella hall di ingresso, dovranno essere forniti in opera n° 3 (tre) postazioni:
1) una per i Carabinieri, con n° 2 (due) scrivanie, n° 1 (uno) appendiabiti, n° 1 (una) cassettiera con chiusura a chiave e n° 4 (quattro) poltroncine.
2) una per i VVF con con n° 1 scrivania, n° 1 (uno) appendiabiti,
3) una per il Comune completamente allestite.
Art. 45 -Allestimento area baby parking e bar
E’ facoltà del concessionario allestire zone dedicate ai servizi di bar e baby parking.
Art. 46 -Accessori e materiali di consumo per servizi igienici
I servizi igienici dovranno essere forniti dei seguenti accessori:
per ogni lavabo: n° 1 (uno) dispenser di sapone liquido e n° 1 (uno) dispenser di carta asciugamani,
per ogni wc: n° 1 (uno) dispenser di carta igienica e n° 1 (uno) scopino, per ogni servizio igienico: n° 2 (due) cestino.
Dovranno essere inoltre riforniti costantemente i relativi materiali di consumo (sapone liquido, carta igienica e carta asciugamani) in modo che non risultino mai esauriti. Ogni gruppo di wc dovrà avere almeno un servizio igienico accessibile e attrezzato per i disabili.
Art. 47 -Segnaletica di sicurezza
Tutta l’area della Fiera dovrà essere provvista di regolare segnaletica così come previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza.
Art. 48 -Indicazione espositore
Ogni stand dovrà essere corredato dall’indicazione dell’espositore e dal numero dello stand da apporre sulla mantovana.
Art. 49 -Contapersone
Nella zona di ingresso alla Fiera dovrà essere posto in opera uno o più contapersone idonei al monitoraggio del transito in entrata. I relativi dati dovranno essere trasmessi al Comune
Art. 50 -Impianto di climatizzazione
Tutte le aree chiuse dovranno essere dotate di adeguato impianto di riscaldamento diffuso, realizzato in conformità alle vigenti norme, tale da garantire idonee condizioni ambientali di ventilazione e termo igrometriche.
Per le sale conferenze dovrà essere garantito un idoneo impianto di climatizzazione.
Art. 51 -Impianto elettrico
L’onere relativo alla fornitura dell’energia elettrica è a carico dell’Impresa Appaltatrice, compreso utilizzo di gruppi elettrogeni del quale la ditta dovrà avvalersi.
L’impianto dovrà essere realizzato a perfetta regola d’arte, essere tale da non costituire ostacolo o pericolo ed essere conforme a tutte le normative vigenti in materia.
Art. 52 Impianto di adduzione acqua potabile e di collegamento alla rete di scarico
Sono a carico del concessionario tutte le richieste di allaccio alla rete idrica e relativo scarico, necessarie per il corretto funzionamento e svolgimento della manifestazione fieristica.
Art. 53 Opere varie
Sono compresi nelle prestazioni oggetto della concessione le seguenti opere:
fornitura in opera di sistema di dissuasori della sosta da posizionare lungo il perimetro delle strutture, ad una distanza dalle stesse di m 1,50 a salvaguardia delle strutture tecniche presenti (gruppi elettrogeni,serbatoi ecc..)
fornitura in opera di rampe di raccordo eventualmente necessarie in corrispondenza di salti di quota e delle uscite di sicurezza;
fornitura e montaggio di tre aste portabandiera, una con la bandiera Italiana e una con la bandiera Europea. Nella terza sarà posta la bandiera del Comune di Grottaferrata a cura del committente;
recinzione dell’area fieristica mediante grigliati metallici schermati con teli bianchi, ombreggianti o in p.v.c., con allestimento di idonei varchi di accesso chiusi con cancelli, anche ove non espressamente indicato negli elaborati grafici, al fine di impedire l’accesso non controllato;
Servizio di video-sorveglianza delle aree esterne e di tutti i percorsi interni ed esterni del quartiere fieristico, con apposizione della segnaletica di avviso della videosorveglianza e consegna delle videoregistrazioni all'Ufficio Fiera ai fini della tutela della privacy. Tale impianto sarà composto da telecamere digitali a colori, complete di obiettivo, di custodia e di staffe, posizionate in maniera tale da controllare tutti gli ingressi ai padiglioni dotate di illuminatore ad infrarossi. Le telecamere saranno alimentate con un cavo composto che trasporterà alimentazione elettrica e segnale video. Tutti i cavi provenienti dalle telecamere saranno collegati ad uno o più videoregistratori digitali/multiplexer posizionati nel locale AUDIO_VIDEO. Sempre in questo locale saranno posizionati almeno 4 monitor a colori sul quale saranno visibili le immagini provenienti dalle telecamere, sia simultaneamente che singolarmente o ciclicamente secondo le necessità dell’operatore. Per un periodo da due giorni prima dell'apertura della Fiera fino al giorno successivo alla chiusura.
Fornitura a nolo di impianto di DIFFUSIONE SONORA atto a diffondere, mediante altoparlanti, trasmissioni vocali o musicali, sia riprese direttamente, sia riprodotte. Il sistema di diffusione sonora deve essere installato in base alle prescrizioni della norma CEI 64-8. Sarà
composto da diffusori sonori di potenza collocati su di un'unica zona, corrispondente all’intera area fieristica, sia per annunci che per musica di sottofondo. Nella Sala Conferenze- Polifunzionale, oltre al segnale Audio comune a tutto il resto dell'area Fieristica, verrà installato un impianto composto da almeno 3 microfoni, amplificatori, accessori e 2 Casse diffusori acustici atto diffondere nella sala il discorso del Relatore di turno. La parte centralizzata è composta da una serie di apparati di gestione della diffusione sonora quali amplificatore comprensivo di lettore CD-MP3, unità di gestione e monitoraggio, unità di commutazione, Unità di potenza, registratore digitale, oltre a due consolle, dalle quali poter effettuare gli annunci. Tali consolle saranno ubicate una nella postazione Diffusione Sonora appositamente realizzata. Di tutti gli apparecchi dovrà essere indicata la provenienza di costruzione e, prima dell'esecuzione degli impianti, dovrà essere esibito, se richiesto, il certificato d'origine degli apparecchi stessi. Per un periodo da un giorno prima dell'apertura della Fiera fino al giorno successivo alla chiusura.
realizzazione dell’allaccio alla rete telefonica per la biglietteria telematica;
realizzazione dell’allaccio alla rete elettrica;
realizzazione dell’allaccio alla rete idrica per tutti i servizi, compreso il bar e le eventuali richieste in merito da parte degli espositori, con fornitura della relativa acqua potabile;
realizzazione dell’allaccio alla rete fognaria, in riferimento all'allaccio alle rete idrica di cui sopra;
adeguato impianto di illuminazione esterna su tutta l’area fieristica;
fornitura della segnaletica stradale e dei transennamenti così come comunicati dal Comando di Polizia Locale;
eventuale gestione e allestimento parcheggi su aree individuate dal Comune.
Art. 54 -Servizio di pulizia
Lo svolgimento del servizio di pulizia degli spazi fieristici da effettuare con personale qualificato identificabile con vestiario, tesserino di riconoscimento, di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 include gli oneri per l’allontanamento dei rifiuti in tutta l’area fieristica e per tutta la durata della manifestazione.
Il servizio dovrà essere effettuato almeno due volte al giorno: prima dell’apertura al pubblico e nelle prime ore pomeridiane.
Durante l’orario di apertura al pubblico dovrà essere garantita la presenza costante di almeno n° (quattro) 4 operatori che provvedano alla costante pulizia interna ed esterna alle strutture.
Dovrà essere garantita, in aggiunta ai summenzionati operatori, la presenza fissa e costante di un operatore addetto ai servizi igienici, compresi quelli di proprietà comunale ubicati nel Piazzale San Nilo, che provveda alla costante pulizia, efficienza degli stessi servizi, al decoro e alla fornitura dei materiali di consumo (sapone liquido, carta asciugamani, carta igienica) . Tale operatore firmerà un foglio di registro degli interventi di pulizia e rifornimento dei materiali di consumo installato in ogni servizio igienico in apposita teca.
L’Impresa dovrà inoltre provvedere alla pulizia dell’area e allo smaltimento di tutti i rifiuti presenti al termine dello smontaggio delle strutture, compresi quelli derivanti dallo smontaggio degli allestimenti degli espositori, tenuto conto che presso questo Comune vige la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
Art. 55 -Servizio di vigilanza antincendio
Dovrà essere assicurato lo svolgimento del servizio di vigilanza antincendio per tutta la durata della manifestazione, mediante la presenza costante di personale qualificato nel numero indicato dal comando dei VV.F. e/o dalla C.C.V.L.P.S..
Art. 56 -Servizio di autoambulanza e primo soccorso
Durante il periodo di svolgimento della Fiera dovrà essere garantita, con oneri a carico della ditta aggiudicataria, la presenza di una autoambulanza con un medico per il primo soccorso, e personale paramedico.
Art. 57 -Segnaletica e indicazioni
La ditta dovrà provvedere alla realizzazione di:
a) n°6 (sei) totem costituiti da traliccio o struttura metallica, pannelli in pvc delle dimensioni di m 3,00 x m 2,00 riportanti il logo della Fiera, denominazione, luogo e durata della manifestazione, ecc., da collocare come di seguito indicato:
n°1 in Largo del Popolo;
n°1 in Corso del popolo;
n° 3 in località Squarciarelli;
n°1 in località Bivio;
b) n° 1 portale da posizionare in corrispondenza dell’ingresso alla Fiera, realizzato con struttura laier formato da due torri delle dimensioni di m. 2,50 x m 2,50 alte m 6,00 poste a distanza di m 6,00 e unite tra di loro con una struttura di collegamento di m. 1,50 x m 2,00 x m 6,00, illuminato direttamente, schermato totalmente da pannelli in pvc recanti scritte, loghi e sponsor, denominazione, durata della manifestazione, ecc.;
c) n° 5 (cinque) pannelli esplicativi di dimensioni m 2,00 x m 1,50 con la planimetria dell’area fieristica;
Dovranno essere ottenute, altresì, le certificazioni di corretto montaggio e di statisticità.
I file contenenti gli elementi grafici da stampare, a colori, saranno forniti dall’Amministrazione.
Art. 58 – Organizzazione del settore tradizionale
Il concessionario dovrà curare l’aspetto organizzativo della manifestazione fieristica attraverso:
1. contatto e reperimento degli espositori. La Ditta provvederà a propria cura ed onere alla completa realizzazione di tale attività mediante primo contatto, negoziazione, convocazione, contrattualistica, amministrazione, precisando sin d’ora che: la qualità degli espositori dovrà essere scelta nel rispetto delle categorie merceologiche individuate nel successivo articolo;
2. attivazione della biglietteria con almeno tre casse nella hall d'ingresso;
3. connessi adempimenti normativi e fiscali (es. SIAE);
4. Supporto alla creatività dell’immagine della manifestazione e della campagna pubblicitaria, provvedendo al piano di comunicazione della manifestazione per ciò che attiene alla ideazione, progettazione e alla produzione di tutto il materiale informativo e promozionale della manifestazione stessa, di cui dovrà sostenere tutti i relativi costi ed oneri, da sottoporre all'approvazione di questo Ente;
5. Realizzazione dell'Ufficio stampa e rapporti con la stampa, che dovrà coordinarsi con l'Ufficio Stampa del Sindaco;
6. Organizzazione, realizzazione e svolgimento della Conferenza Stampa, in ambienti concordati con l'Amministrazione Comunale;
7. realizzazione del Catalogo degli espositori, compresa la stampa, nel numero minimo di 20.000 copie;
8. Presenza in Fiera di due hostess, da collocare presso il punto informazioni della Fiera e, qualora occorra, presso la Sala Congressi della manifestazione;
9. Gestione totale degli spazi noleggiati dalle Pubbliche Amministrazione con, se necessario e richiesto, reperimento di fornitori per i loro allestimenti;
Art. 59 – Settore tradizionale: categorie merceologiche
Gli espositori presenti nella tendostruttura dedicata all’esposizione tradizionale della manifestazione fieristica dovranno essere scelti tra coloro che meglio valorizzano le tipicità artigianali, commerciali ed enogastronomiche.
L’intera struttura coperta, suddivisa per settori merceologici , anche adottando accorgimenti relativi all’arredo e alla segnaletica, sarà destinata agli espositori rispettando i seguenti criteri:
1. al settore enogastronomico non potrà essere dedicata una superficie coperta maggiore del 15%;
2. almeno il 30% della superficie coperta sarà dedicato all’artigianato e alle imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane;
Art. 60 – Settore del verde
Nell'ambito della manifestazione fieristica dovrà essere realizzata una esposizione dedicata al “verde” ed all'ambiente su una superficie scoperta di circa mq 2.600, posta all'interno della stessa area fieristica, avente le seguenti caratteristiche:
1. reperimento di espositori di prodotti florovivaistici, nonché servizi, oggetti e arredamenti correlati;
2. Immediato contatto e reperimento degli espositori. La Ditta provvederà a propria cura ed onere alla completa realizzazione di tale attività mediante primo contatto, negoziazione, convocazione, contrattualistica, amministrazione;
3. Individuazione e realizzazione di un percorso dei visitatori, delle aree sosta, dei servizi e delle strutture eventualmente previste nel progetto posto a base di gara;
Art. 61 – Settore del Libro
Il concessionario avrà cura di realizzare la seconda edizione della Città del Libro come da elaborati progettuali presentati e allestito con n. 60 stand, completi, ciascuno, del seguente materiale:
a) Libreria di almeno 5 ripiani orizzontali, larghezza di 2 metri, altezza 2.5 mt, profondità almeno 40 cm;
b) Scrivania e due sedie;
c) Fornitura di energia elettrica per almeno 1,5 Kw e relativa presa di corrente;
L’elaborato progettuale dovrà tenere conto della presenza di una zona/corridoio dedicato alle mostre e di due sale conferenze, di cui una adatta ad ospitare un numero minimo di 200 persone.
A tal fine il concessionario provvederà a fornire tutto quanto necessario per realizzare una mostra per un totale di circa 100 mq su pannelli, comprensiva di binario e corpi illuminanti, e, per entrambe le sale:
a) Un numero di sedie adeguato alla capienza delle sale conferenze;
b) La realizzazione di un palco;
c) Adeguato impianto microfonico, con almeno cinque microfoni nella sala maggiore;
d) Monitor LCD da almeno 50’’;
e) videoproiettore ad alta potenza luminosa compreso di schermo avvolgibile.
Dovrà inoltre essere realizzato un portale di ingresso secondo la grafica concordata con il Comune.
Articolo 62 Accettazione del capitolato
A titolo di piena ed incondizionata accettazione, il presente capitolato deve, a pena di esclusione dalla gara di appalto, essere firmato in ogni sua pagina dal legale rappresentante della ditta, e allegato ai documenti di gara.
Articolo 63 Allegati
Al solo fine meramente indicativo, vengono allegate al presente capitolato, le planimetrie relative agli allestimenti realizzati in occasione dell’ultima edizione della Fiera Nazionale di Grottaferrata, svoltasi nell’anno 2011.