TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI LOMBARDE
ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L’ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA – 2° semestre anno 2013
TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI LOMBARDE
presenti altresì:
Direzione Regionale INPS della Lombardia Italia Lavoro Spa
Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro della Lombardia (A.R.I.F.L.)
VISTI
La normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare: l’art. 2, comma 64 della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
l’art. 1 c. 254 della Legge 24.12.2012 n° 228; il decreto legge 54/2013;
l'Intesa tra Stato Regioni e Province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2012;
l’Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga relativo al 1° semestre 2013 stipulato il 13 dicembre 2012;
il Patto per le Politiche Attive sottoscritto dalla Regione Lombardia e dalle Parti Sociali il 28 gennaio 2013 le successive integrazioni dello stesso;
PREMESSO CHE
I precedenti Accordi Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritti dalla Regione Lombardia e dalle Parti Sociali lombarde hanno reso disponibili, nella loro attuazione, strumenti efficaci per sostenere il reddito dei lavoratori colpiti dalla crisi economica e per realizzare il collegamento con gli interventi di politiche attive del lavoro.
Si concorda sulla necessità di prevedere anche per l’anno 2013 una continuità di protezione sociale dei lavoratori che sono colpiti da riduzioni e cessazioni dell’attività produttiva, con interventi che, confermando nelle linee essenziali quanto realizzato negli anni precedenti, siano connotati dai seguenti orientamenti:
▪ Rinnovato e crescente impegno, condiviso anche a livello aziendale e territoriale / settoriale, per la formazione, riqualificazione e, in caso di esuberi, ricollocazione dei lavoratori, attraverso un utilizzo finalizzato delle politiche attive del lavoro in stretta connessione con la corresponsione delle indennità.
▪ Concorso delle risorse pubbliche, private e paritetiche sociali per rendere effettivo l’utilizzo ottimale di tutti gli istituti destinati alla tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente, e la loro connessione con gli interventi di politiche attive del lavoro.
▪ Promozione del realizzarsi di tutte le condizioni per l’accesso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per la tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro, in particolare i contratti di solidarietà difensivi sia di tipo A che di tipo B. Regione Lombardia e le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano ad individuare misure per facilitare l’utilizzo di questa soluzione, e rimuovere gli ostacoli alla loro attuazione.
▪ Centralità degli accordi sindacali aziendali come espressione della responsabilizzazione di tutte le parti coinvolte: datori di lavoro e loro associazioni, lavoratori e loro organizzazioni sindacali.
Nel periodo di validità sotto indicato la Regione Lombardia autorizza l’erogazione delle indennità, entro i limiti della quota spettante alla regione stessa delle risorse stanziate e messe a disposizione dal Governo secondo le modalità previste dall'Intesa tra Stato Regioni e Province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2012; tale quota è destinata nella misura dell’80% alla Cassa Integrazione in deroga e del 20% alla Mobilità in deroga.
Il presente Accordo Quadro definisce i criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia nel secondo semestre dell’anno 2013. Nessuno dei suoi contenuti precostituisce o prefigura criteri e/o regole di accesso per periodi successivi al 31 dicembre 2013.
Entro l’1 ottobre 2013 le Parti si incontreranno per definire le prospettive e le modalità di prosecuzione dell’intervento degli ammortizzatori in deroga.
Con cadenza mensile, in sede di Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga, Regione Lombardia fornirà i dati di monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori sociali in deroga e delle politiche attive.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo quadro
1. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (di seguito CIG IN DEROGA o CIGD)
Ai sensi delle leggi vigenti, delle norme contrattuali e delle disposizioni amministrative vigenti, il ricorso alla CIG in deroga nella Regione Lombardia è regolato secondo quanto contenuto nei punti seguenti.
1.1. Campo di applicazione
1.1.1. Destinatari del trattamento
L’integrazione salariale in deroga è destinata ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, imprenditori e non, con esclusione dei datori di lavoro domestico, con riferimento alle unità operative ubicate in Lombardia, qualora non ricorrano le condizioni per l’utilizzo degli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa.
1.2. Lavoratori beneficiari
Possono beneficiare dell’integrazione salariale tutti i lavoratori aventi un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i soggetti di cui al precedente punto 1.1:
1.2.1. operai;
1.2.2. impiegati;
1.2.3. quadri;
1.2.4. apprendisti, quando siano gli unici dipendenti ovvero quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga;
1.2.5. lavoratori assunti con contratto di inserimento;
1.2.6. soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
1.2.7. lavoratori somministrati, quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga;
1.2.8. lavoranti a domicilio monocommessa.
Per avere diritto al trattamento di CIG in deroga i lavoratori devono essere in possesso del requisito individuale di anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro richiedente. Per i lavoratori somministrati si computano i periodi, anche non continuativi, presso una o più agenzie per il lavoro. Per gli apprendisti passati in qualifica, si computa anche il periodo di apprendistato. Tale requisito deve essere posseduto da ciascun lavoratore alla data di presentazione della richiesta, ovvero alla data di inizio delle sospensioni indicato nella richiesta stessa se antecedente.
1.3. Tipologie dei soggetti che richiedono l’intervento
1.3.1. Tipologia 1 – Imprese, aziende e datori di lavoro non rientranti nei requisiti d’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria, compresi quelli del settore edilizia.
1.3.2. Tipologia 2 – Imprese che presentino domande in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria, compresi quelli del settore edilizia.
1.3.3. Sono comunque esclusi i soggetti che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92. La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all’atto della richiesta di CIGD. Il verificarsi, in qualsiasi momento, di condizioni per l’accesso agli ammortizzatori sociali di cui sopra determina la cessazione del trattamento di CIG in deroga anche se precedentemente autorizzato secondo quanto definito nell’allegato 1 – “Modalità applicative” del presente accordo.
1.4. Modalità d’intervento
1.4.1. Intervento A – Integrazione salariale connessa a previste sospensioni o riduzioni dell’attività in presenza di tutte le seguenti condizioni:
1.4.1.1. appartenenza a settori/comparti per i quali non è prevista dalla legislazione ordinaria vigente nessuna altra forma di ammortizzatore sociale connessa a sospensioni/riduzioni dell’attività in costanza di rapporto di lavoro;
1.4.1.2. esaurimento totale delle possibilità di intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), nell’ambito delle norme che regolano l’accesso ai relativi trattamenti per i soggetti che vi hanno diritto;
1.4.1.3. mancanza o esaurimento degli istituti di tutela del reddito, per i casi di sospensione dal lavoro, di cui all’art. 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
1.4.2. I soggetti di tipologia 1, di cui al precedente punto 1.3.1, possono presentare solo la richiesta di intervento A, salvo le esclusioni più avanti indicate. In seguito all’esaurimento degli interventi A potrà essere richiesto, ricorrendone le condizioni, l’intervento B.
1.4.3. Sono esclusi dall’intervento A:
1.4.3.1. i soggetti di tipologia 2;
1.4.3.2. i soggetti di tipologia 1 quando, in mancanza o esaurimento degli istituti di tutela del reddito, per i casi di sospensione dal lavoro, di cui all’art. 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, la causale dell’intervento sia:
1.4.3.2.1. procedura concorsuale;
1.4.3.2.2. precedente presentazione di due successive richieste di intervento A nel periodo 2011-2013;
1.4.3.2.3. precedente presentazione di un intervento B nel periodo 2011-2013;
1.4.3.2.4. accordo di solidarietà.
1.4.4. Intervento B – Integrazione salariale, connessa a sospensioni o riduzioni programmate dell’attività, che si rendano necessarie a seguito del verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
1.4.4.1. per i soggetti di Tipologia 1, quanto indicato al precedente punto 1.4.3.2.
1.4.4.2. per i soggetti di Tipologia 2:
1.4.4.2.1. CASO I - esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS previsto dalle norme vigenti, in assenza delle condizioni per richiedere l’intervento della CIGO, con necessità di completare gli interventi di risanamento della situazione aziendale che ha causato il ricorso al precedente intervento della CIGS, senza prevedibili richieste ulteriori di CIGS.
1.4.4.2.2. CASO II - esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS previsto dalle norme vigenti, in assenza delle condizioni per richiedere l’intervento della CIGO, con necessità di attuare un piano di risanamento della
situazione aziendale che comporti l’accesso ad un ulteriore periodo di CIGS per crisi dopo l’interruzione prevista dall’art. 1, comma 5 della L. 223/91.
1.4.4.2.3. CASO III – esaurimento di un periodo di CIGS di 12 mesi con la causale cessazione totale o parziale di attività, qualora non ricorrano le condizioni per l’accesso ad un ulteriore periodo di CIGS.
1.4.4.2.4. I soggetti di tipologia 2 che intendano avanzare richiesta di CIGD in seguito alla scadenza di un precedente periodo di CIGS devono presentare la richiesta medesima almeno 30 giorni prima del termine della CIGS. Tale termine è da intendersi perentorio e può essere derogato solo quando la richiesta di CIGD riguardi un numero di lavoratori non superiore al 10% degli addetti dell’unità operativa interessata oppure sia trascorso un termine non inferiore a 30 giorni tra il termine della CIGS e la decorrenza della CIGD. Negli altri casi verrà comunque autorizzata la decorrenza della CIGD non prima di 30 giorni dopo la presentazione della domanda.
1.4.4.2.5. Nel caso in cui l’evoluzione della situazione di crisi aziendale porti, dopo la concessione della CIGD, a riconsiderare il CASO nel quale essa si configuri è necessario un nuovo accordo sindacale ed una nuova richiesta motivata, così da consentire un esame di consultazione ed un’istruttoria approfondita che ne valuti l’ammissibilità.
1.4.4.2.6. Per i datori di lavoro di tipologia 2 non sono ammesse richieste di CIGD da parte di aziende in stato di procedura concorsuale.
1.4.4.2.7. Non sono ammesse richieste di CIGD al termine dei periodi di CIGS concessi per procedura concorsuale ai sensi dell’art. 3 della L. 223/91 oppure per cessazione d’attività ai sensi del D.L. 249/2004 convertito con L. 291/2004.
1.4.4.2.8. Non sono ammesse richieste di CIGD una volta raggiunto un periodo complessivo di 12 mesi, sommando gli interventi B precedenti e gli interventi richiesti ai sensi del presente accordo.
La distinzione tra intervento A e intervento B, ai fini del presente accordo, ha effetto solo in relazione alla qualificazione attribuita alle domande dal sistema informativo.
1.5. Misura dell’indennità
1.5.1. L’integrazione salariale è erogata nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero ed il limite orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali. La misura è erogata nel limite dei massimali definiti dall’INPS per l’anno 2013.
1.5.2. Per i lavoranti a domicilio monocommessa l’integrazione salariale è erogata nella misura stabilita dall’INPS.
1.5.3. Sono operanti le riduzioni dell’indennità stabilite dall’art. 2, comma 66 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
1.6. Durata complessiva del trattamento
1.6.1. La successione degli interventi e la relativa durata massima degli stessi decorre dall’1 aprile 2011 sia per la tipologia 1 che per la tipologia 2. Non è quindi ammessa la reiterazione di periodi già completati nella misura massima prevista. È invece ammesso il completamento di periodi di CIGD iniziati e non completati ai sensi dell’Accordo Quadro relativo al 1° semestre 2013.
1.6.2. Il trattamento previsto nell’accordo sindacale di cui al successivo punto 1.9 non potrà superare la durata complessiva di mesi 6, o il periodo inferiore conseguente all’applicazione di quanto indicato nel precedente punto 1.6.1.
1.6.3. Al fine di attivare la procedura di concessione della CIGD occorre presentare una o più domande. Ciascuna domanda non può superare la durata di mesi 3, con l’eccezione della richiesta nella forma dell’accordo di solidarietà e dell’accordo per evento sismico. Ciascuna domanda potrà
richiedere un monte ore complessivo non superiore a 40 ore settimanali per ciascun lavoratore o al numero di ore settimanali inferiore previsto dal CCNL.
1.6.4.Per la tipologia 2 – CASO III - Il trattamento richiesto non può superare la durata complessiva di mesi 3, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 1.6.1.
1.6.5. Ciascuna domanda relativa all’accordo di solidarietà potrà richiedere un monte ore complessivo non superiore a 24 ore settimanali per ciascun lavoratore o al 60% del numero di ore settimanali inferiore previsto dal CCNL.
0.0.0.Xx riduzione del 15% del numero dei lavoratori che hanno effettivamente utilizzato la CIGD dovrà essere operata quando, tenuto conto anche degli interventi B richiesti ai sensi dell’Accordo Quadro relativo al 1° semestre 2013, le precedenti richieste abbiano raggiunto o superato un periodo di 6 mesi. La riduzione non è richiesta quando il precedente periodo di CIGD sia stato effettivamente utilizzato da un solo lavoratore.
1.6.7. I periodi richiesti non possono comunque superare la scadenza del 31 dicembre 2013 o la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa, compresi quelli di cui all’art. 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92. La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all’atto della richiesta di CIGD. Il verificarsi, in qualsiasi momento, di condizioni per l’accesso agli ammortizzatori sociali di cui sopra determina la cessazione del trattamento di CIG in deroga anche se precedentemente autorizzato, secondo quanto definito nell’allegato 1 – Modalità applicative del presente accordo.
Un’appendice del presente accordo riassume in una tabella esplicativa gli interventi possibili e le durate massime di trattamento di CIGD che possono essere richieste.
1.7. Documentazione da fornire a corredo delle domande
La richiesta di intervento della CIG in deroga deve contenere, come allegato, l’accordo sindacale stipulato secondo quanto indicato al successivo punto 1.9. Deve inoltre contenere informazioni complete, eventualmente corredate della necessaria documentazione, in relazione agli argomenti di seguito elencati:
1.7.1. Per tipologia 1
1.7.1.1. l’utilizzo precedente degli istituti di tutela del reddito, per i casi di sospensione dal lavoro, di cui all’art. 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
1.7.1.2. l’utilizzo precedente di ammortizzatori sociali;
1.7.1.3. le cause della sospensione o riduzione dell’attività;
1.7.1.4. l’atto relativo all’eventuale procedura concorsuale;
1.7.1.5. la prevista modalità della sospensione o riduzione dell’attività nel periodo di riferimento;
1.7.1.6. indicazione di eventuali esuberi previsti e relativo piano di gestione degli stessi con previsione di percorsi finalizzati alla ricollocazione;
1.7.1.7. previsione di specifici percorsi di Politiche Attive nei casi previsti dal punto 3.
1.7.2. Per tipologia 2 CASO I
1.7.2.1. L’utilizzo precedente di ammortizzatori sociali;
1.7.2.2. le cause della sospensione o riduzione dell’attività;
1.7.2.3. la documentazione fornita a supporto della causale del precedente intervento della CIGS;
1.7.2.4. una relazione che illustri le motivazioni del prolungamento richiesto e le azioni finalizzate al risanamento;
1.7.2.5. la prevista modalità della sospensione o riduzione dell’attività nel periodo richiesto, con particolare riferimento all’eventuale rotazione del personale in CIGD o alle motivazioni che la impediscono;
1.7.2.6. l’indicazione di eventuali esuberi previsti e relativo piano di gestione degli stessi con previsione di percorsi finalizzati alla ricollocazione;
1.7.2.7. previsione di specifici percorsi di Politiche Attive nei casi previsti dal punto 3.
1.7.3. Per tipologia 2 CASO II
1.7.3.1. Come per caso 1;
1.7.3.2. la relazione di cui al punto 1.7.2.4 deve considerare, e conseguentemente motivare, il periodo complessivo costituito dalla parte coperta dalla CIGD più quella coperta dal successivo previsto intervento di una nuova CIGS.
1.7.3.3. previsione di specifici percorsi di Politiche Attive nei casi previsti dal punto 3.
1.7.4. Per tipologia 2 CASO III
1.7.4.1. Una relazione sull’esito del piano di gestione degli esuberi già attuato;
1.7.4.2. Un ulteriore piano di gestione degli esuberi che accompagni il periodo di CIGD richiesto.
1.7.4.3.previsione di specifici percorsi di Politiche Attive nei casi previsti dal punto 3.
Nel caso in cui la richiesta si riferisca ai soli lavoratori apprendisti deve essere allegato l’accordo sindacale relativo alla richiesta di CIGO o di CIGS per gli altri lavoratori. Nel caso in cui l’accesso alla CIGO o alla CIGS avvenga senza accordo sindacale deve essere allegata copia dell’istanza.
Analoga documentazione deve essere prodotta in caso di richieste presentate dalle APL per lavoratori somministrati.
L’incompletezza delle informazioni e/o della documentazione sopra indicate comporta la sospensione dell’istruttoria per l’acquisizione di eventuali integrazioni delle domande medesime. L’eventuale richiesta delle integrazioni sarà corredata dei termini di adempimento, trascorsi i quali è disposto il diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIGD.
1.8. Monitoraggio
1.8.1. Il datore di lavoro deve comunicare preventivamente alla Regione il calendario delle effettive sospensioni dal lavoro di ciascun lavoratore.
1.8.2. Successivamente ciascun datore di lavoro deve comunicare il rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate, entro il 16 del mese successivo, secondo le modalità indicate nell’allegato 1 del presente accordo. È responsabilità del datore di lavoro verificare la corrispondenza delle ore dichiarate nel rendiconto mensile rispetto a quelle dichiarate nei modelli INPS SR41.
1.8.3. La mancanza delle comunicazioni di cui al precedente punto 1.8.2., la loro incompletezza o incongruenza determina l’impossibilità di procedere ai provvedimenti autorizzativi o la revoca, anche parziale, dei provvedimenti già emessi.
1.9. Procedura di consultazione sindacale
1.9.1. La procedura di consultazione sindacale deve svolgersi secondo quanto indicato nell’allegato 1 del presente accordo.
1.9.2. Gli accordi sindacali possono essere redatti secondo i modelli standard definiti nell’allegato 2 del presente accordo o comunque devono contenere, in modo dettagliato ed esauriente, le informazioni e gli impegni indicati nei modelli standard; essi devono indicare esplicitamente l’assenza delle condizioni per l’accesso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per la tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro, avendo considerato il possibile utilizzo dei contratti di solidarietà difensivi sia di tipo A che di tipo B.
1.9.3. Non sono ammissibili le domande di CIGD in assenza di accordo tra le parti, anche a seguito di esame di consultazione in sede pubblica.
1.9.4. L’incompletezza degli accordi sindacali comporta la sospensione dell’istruttoria per l’acquisizione di eventuali integrazioni delle domande medesime. L’eventuale richiesta delle integrazioni è corredata dei termini di adempimento, trascorsi i quali è disposto il diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIGD.
1.10. Presentazione della domanda
1.10.1. La domanda deve essere presentata entro 20 giorni dall’inizio delle sospensioni in CIGD, fatte salve le eccezioni indicate nell’allegato 1 del presente accordo. Nel caso in cui essa venga
presentata oltre tale termine l’autorizzazione è concessa con decorrenza delle sospensioni coincidente con la data di presentazione della domanda stessa.
1.10.2. Non sono ammesse domande integrative prima della scadenza delle decorrenze e durate della domanda precedente.
1.11.Provvedimenti autorizzativi
1.11.1. I provvedimenti autorizzativi, nei limiti delle risorse disponibili, sono emessi dalla Regione Lombardia al termine del periodo richiesto; essi contengono l’autorizzazione all’erogazione delle indennità da parte dell’INPS con un limite corrispondente, per ciascuna richiesta, al monte ore complessivo derivante dalle comunicazioni di cui al precedente punto 1.8.2. Gli accordi di solidarietà e gli accordi per evento sismico seguono le procedure autorizzative previgenti sulla base della domanda presentata e validata.
0.00.0.Xx fine di consentire l’utilizzo delle risorse impegnate e non utilizzate dalle aziende nel 1° semestre 2013, la quota del monte ore autorizzato per ciascuna domanda decretata e non rendicontato ai sensi dell’art. 1.8.2 dell’AQ sarà oggetto di revoca da parte della Regione con le modalità di cui all’art. 10 bis della legge 241/90. E’ responsabilità dell’azienda richiedente verificare l’esatta corrispondenza delle ore dichiarate inserite nella rendicontazione rispetto agli SR41 inviati ad INPS.
1.11.3.Tenuto conto delle risorse limitate stanziate per gli ammortizzatori sociali nel 2013, al fine di ottimizzarne l’utilizzo, le domande relative al 1° semestre 2013 saranno autorizzate al termine dell’istruttoria sulla base delle ore rendicontate mensilmente dalle aziende ai sensi del punto
1.8.2. E’ responsabilità dell’azienda richiedente verificare l’esatta corrispondenza delle ore dichiarate inserite nella rendicontazione rispetto agli SR41 inviati ad INPS.
2. MOBILITA’ IN DEROGA
2.1. Mobilità in deroga (definizione)
È una prestazione rivolta ai lavoratori subordinati di cui al punto 1.2 provenienti da unità produttive/operative ubicate in Lombardia ed erogata sulla base di un’indennità giornaliera calcolata sul trattamento straordinario d’integrazione salariale (100% del trattamento di CIG, fermi restando i massimali stabiliti per l’anno 2013).
2.1.1. Beneficiari
2.1.2. Lavoratori subordinati, ivi compresi gli operai agricoli, i somministrati, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio monocommessa e i titolari di contratti a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori domestici, licenziati (per cessazione attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo), cessati (per fine contratto a termine o per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato) o dimessi per giusta causa a partire dall’1 gennaio 2013 che, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, sono esclusi da tutti i trattamenti seguenti:
• trattamento di mobilità ordinaria di cui all’art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223;
• trattamento previsto dall’art 2 comma 1 della legge 28 giugno 2012 , n. 92, denominato ASpI;
• trattamento previsto dall’art 2 comma 20 della legge 28 giugno 2012 , n. 92, denominato mini- ASpI;
2.1.2.1. Durata massima 12 mesi, comunque non oltre il 31.12.2013. Estensione fino al massimo di 12 mesi complessivi anche per i lavoratori che abbiano beneficiato dell’intervento nel 2012 per un periodo inferiore.
2.1.2.2. La concessione è condizionata allo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e ss.mm.ii. e alla presentazione della richiesta alla sede INPS territorialmente competente entro e non oltre 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o data fine preavviso.
2.1.2.3. Per coloro che hanno diritto alla mini-ASpI, l’indennità di mobilità in deroga è concessa alla fine del trattamento di mini-ASpI per la durata massima di 12 mesi a condizione che la richiesta venga presentata alla sede INPS territorialmente competente entro e non oltre 68 giorni dopo il termine del trattamento di mini-ASpI.
2.1.3. Lavoratori subordinati, ivi compresi i somministrati, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio monocommessa e i titolari di contratti a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori domestici che, in costanza o al termine del trattamento di CIGD, siano licenziati (per cessazione attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo), cessati (per fine contratto a termine o per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato) o dimessi per giusta causa a partire dal 14 dicembre 2012, a condizione che siano esclusi dal trattamento di cui all’art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 ed abbiano accesso all’indennità di disoccupazione ordinaria o all’ASpI per una durata massima di 8 mesi o alla mini-ASpI indipendentemente dalla durata. Concessione per un massimo di 4 mesi, comunque non oltre il 31.12.2013, per coloro che hanno accesso all’indennità di disoccupazione ordinaria e all’ASpI e concessione del periodo residuale, comunque non oltre il 31.12.2013, per coloro che percepiscono la mini-ASpI.
La domanda di mobilità in deroga può essere inoltrata all’INPS se il lavoratore ha usufruito di CIGD nei 30 giorni precedenti la data di intimazione del licenziamento o la data di fine del contratto a termine o la data in cui il rapporto si è concluso per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato o per dimissioni per giusta causa. Al fine del calcolo dei 30 giorni il giorno in cui si è verificato l’evento non viene computato.
2.1.3.1. Concessione fino al raggiungimento di una durata massima complessiva (di ds/ASpI/mini- ASpI più mobilità in deroga) di 12 mesi, prorogata a 18 mesi per i lavoratori che abbiano compiuto i 55 anni al momento del licenziamento, a condizione che la richiesta venga presentata alla sede INPS territorialmente competente non oltre 68 giorni dopo il termine del trattamento di disoccupazione ordinaria o a quello previsto dall’ASpI o a quello della mini-ASpI. Estensione fino alla durata massima complessiva di cui sopra anche per i lavoratori che abbiano beneficiato dell’intervento nel 2012 per un periodo inferiore.
2.1.3.2. Estensione nel 2013 fino ad un massimo di 4 mesi complessivi della mobilità in deroga per lavoratori subordinati, ivi compresi i somministrati, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio monocommessa e i titolari di contratti a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori domestici, licenziati (per cessazione attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo), cessati (per fine contratto a termine o per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato) o dimessi per giusta causa a partire dall’01 gennaio 2012 dopo aver usufruito di trattamenti di CIG in deroga, a condizione che siano stati esclusi dal trattamento dell’art. 7 della legge 1991 n. 223, abbiano avuto l’accesso al trattamento di disoccupazione ordinaria per la durata di 8 mesi e abbiano beneficiato dell’intervento nel 2012 per un periodo inferiore, ovvero ne beneficino per intero nel 2013. La richiesta deve essere presentata alla sede INPS territorialmente competente non oltre 68 giorni dopo il termine del trattamento di disoccupazione ordinaria.
2.1.4. Per ottenere il trattamento di mobilità in deroga i lavoratori devono essere in possesso, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, dei requisiti individuali di cui all’art. 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012 , n. 92, ossia un’ anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità.
3. ATTIVAZIONE DEI LAVORATORI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA VERSO PERCORSI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
3.1. I beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente Accordo Quadro sono soggetti agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
3.1.1. I lavoratori in CIGD con causali cessazione attività, procedura concorsuale o che si apprestano a fruire dell’ultimo periodo di CIGD senza possibilità di rinnovo hanno l’obbligo di attivare percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla formazione/riqualificazione o, comunque, nel caso di eccedenze di personale, al reinserimento occupazionale. Tale obbligo deve essere adempiuto da parte dei lavoratori interessati entro 20 giorni dall’inizio della propria sospensione.
3.1.2. I lavoratori in mobilità in deroga hanno l’obbligo di attivare percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati al reinserimento occupazionale. Tale obbligo deve essere adempiuto entro 20 giorni dalla presentazione all’INPS della domanda di indennità.
3.1.3. Xxxxxxx attivate le sanzioni previste dalla normativa vigente nei confronti dei lavoratori che non adempiono agli obblighi di attivazione sopra indicati o comunque agli obblighi di legge.
3.1.4. A tutti i lavoratori per i quali viene richiesto l’intervento della CIGD vengono comunicati da parte del datore di lavoro le opportunità e gli obblighi relativi alla frequenza di percorsi di politiche attive del lavoro, secondo la modalità indicata nell’allegato 3 del presente accordo.
3.1.5. Gli obblighi contenuti nel presente punto riguardo i lavoratori in mobilità in deroga e le relative sanzioni sono comunicati formalmente secondo modalità concordate tra Regione Lombardia e INPS.
4. MODALITA’ APPLICATIVE
4.1. Le Parti firmatarie del presente Accordo Quadro, in sede di Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga, si riservano di apportarvi le eventuali integrazioni e modifiche che si rendano necessarie in seguito a eventuali modifiche della normativa e/o degli accordi governativi che costituiscono i presupposti dell’accordo quadro stesso, ovvero per adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione, anche valutando eventuali variazioni dei criteri di accesso e intervenendo per ottimizzare la gestione.
4.2.I documenti e gli allegati relativi alle modalità applicative del presente accordo, ispirate a criteri di semplificazione e tempestività, saranno definiti in sede di Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga.
5. NORME TRANSITORIE
5.1. In attesa della definizione delle modalità applicative di cui al paragrafo precedente ed in particolare dei nuovi modelli di accordi standard, si stabilisce che gli accordi sindacali aziendali stipulati nel periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del presente accordo e il 31 luglio 2013 potranno prevedere la richiesta di CIG in deroga con decorrenza antecedente alla data dell’accordo medesimo purché successiva al 30 giugno 2013, a condizione che prevedano la corretta applicazione di tutti i contenuti del presente accordo. Le domande che prevedono decorrenza della CIGD dal 1 luglio al 20 agosto potranno essere presentate, in deroga a quanto previsto al precedente punto 1.10 entro il 10 settembre 2013.
5.2. Il termine di 30 giorni di cui al punto 1.4.4.2.4 si applica per le domande che prevedono la decorrenza del trattamento di CIGD in data successiva al 10 ottobre 2013.
Milano, lì 2 luglio 2013
Letto, confermato e sottoscritto Xxxxxxxxx Xxxxx
Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro
Per ANMIC
Per ANMIL
Per CLAAI - Federazione Regionale Lombarda delle Associazioni Artigiane
Per CNA Lombardia
Per Compagnia delle Opere
Per Confagricoltura Lombardia
Per Confapindustria Lombardia
Per Confartigianato Lombardia
Per Confcommercio Lombardia – Imprese per l’Italia
Per Confcooperative Lombardia
Per Confesercenti
Per Confindustria Lombardia
Per Federazione Regionale Coltivatori diretti
Per Legacoop Lombardia
Per CGIL
Per CISL
Per UIL
Per UGL
Per CISAL
Per CONFSAL
Consigliera Regionale di Parità