TESTO INTEGRATO DELLE MODALITÀ E DELLE CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER LO SCAMBIO SUL POSTO
Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con deliberazioni ARG/elt 184/08, 1/09, 186/09, 127/10, 226/10 e 181/11
TESTO INTEGRATO DELLE MODALITÀ E DELLE CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER LO SCAMBIO SUL POSTO
Titolo I Disposizioni generali
Articolo 1
Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 387/03, le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 20/07, le definizioni di cui all’articolo 1 della deliberazione n. 111/06, le definizioni di cui all’articolo 1 del Testo Integrato Trasporto, le definizioni di cui all’articolo 1 del Testo Integrato Settlement, le definizioni di cui all’articolo 1 della deliberazione ARG/elt 89/09, nonché le seguenti definizioni:
a) contributo in conto scambio è l’ammontare, espresso in euro e determinato dal GSE ai sensi del presente provvedimento, che garantisce, al più, l’equivalenza tra quanto pagato dall’utente dello scambio, limitatamente alla quantità di energia elettrica prelevata, ed il valore dell’energia elettrica immessa in rete per il tramite di un punto di scambio;
b) energia elettrica immessa è l’energia elettrica effettivamente immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall’articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement;
c) energia elettrica prelevata è l’energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi aumentata di un fattore percentuale, secondo le stesse modalità previste dall’articolo 76, comma 76.1, lettera b), del Testo Integrato Settlement;
d) energia elettrica scambiata è, relativamente ad un anno solare, il valore minimo tra il totale dell’energia elettrica immessa e il totale dell’energia elettrica prelevata per il tramite del punto di scambio;
e) GSE è la società Gestore dei Servizi Energetici Spa;
f) impianto è:
f1) nel caso in cui sia alimentato dalla fonte idrica, l’insieme delle opere di presa, di adduzione e di restituzione, delle opere civili ed elettromeccaniche, poste a monte del punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, a cui è associato il/i disciplinare/i di concessione di derivazione d’acqua; ovvero
f2) nel caso in cui sia alimentato da fonti diverse da quella idrica, di norma, l’insieme dei gruppi di generazione di energia elettrica posti a monte del punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi;
g) potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza elettrica attiva espressa in MW (calcolata moltiplicando la potenza apparente nominale
in MVA per il fattore di potenza nominale) erogabile in regime continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all’atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario;
h) potenza di un impianto è:
h1) nel caso in cui l’impianto sia alimentato dalla fonte idrica, la potenza nominale di concessione di derivazione d’acqua, tenendo conto della decurtazione conseguente all’applicazione del deflusso minimo vitale;
h2) nel caso in cui l’impianto sia alimentato da fonti diverse da quella idrica, la somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l’impianto;
i) prezzo zonale orario è il prezzo di cui all’articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06;
j) punto di scambio è il punto di connessione tra la rete con obbligo di connessione di terzi e l’impianto per cui si richiede il servizio di scambio sul posto, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica scambiata con la rete coincidano. Con riferimento a tale punto viene misurata l’energia elettrica immessa e prelevata;
k) scambio sul posto è il servizio erogato dal GSE atto a consentire la compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione;
l) utente dello scambio è il soggetto a cui è erogato lo scambio sul posto.
Articolo 2
Oggetto e finalità
2.1. Il presente provvedimento disciplina le modalità e le condizioni economiche per lo scambio sul posto dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03 e dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07.
2.2. Il servizio di scambio sul posto è erogato al cliente finale, o a un soggetto mandatario del medesimo cliente finale, che è titolare o ha la disponibilità di:
a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW e impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW fino a 200 kW entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007. Rientrano le centrali ibride qualora, su base annua, la produzione non imputabile alle fonti rinnovabili sia inferiore al 5% della produzione totale. Nel caso in cui l’utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero, non si applica il limite di 200 kW;
b) impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW. L’utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all’energia elettrica prelevata sul punto di scambio.
Ai fini dell’erogazione dello scambio sul posto, il punto di prelievo e il punto di immissione coincidono nell’unico punto di scambio, ad eccezione del caso in cui gli impianti siano alimentati da fonti rinnovabili e:
i) l’utente dello scambio sul posto sia un Comune con popolazione fino a
20.000 residenti, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Comune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al Comune;
ii) l’utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero.
Nei casi di cui ai punti i) ed ii), è consentita la presenza di più impianti di produzione di energia elettrica purché, per ogni punto di connessione, la potenza complessiva non sia superiore a 200 kW. Il limite di 200 kW non si applica nel caso in cui l’utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero.
2.3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento perseguono principi di semplicità procedurale, di certezza, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03 e dall’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07.
Titolo II Modalità procedurali
Articolo 3
Procedure per lo scambio sul posto dell’energia elettrica
3.1. Il servizio di scambio sul posto viene erogato dal GSE agli utenti dello scambio.
3.2. Il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto presenta istanza al GSE utilizzando uno schema di istanza definito dal GSE, positivamente verificato dal Direttore della Direzione mercati dell’Autorità. Il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto indica se intende optare per la gestione a credito per gli anni successivi ovvero per la liquidazione annuale delle eventuali eccedenze. Nei casi previsti dal comma 2.2, lettere i) ed ii), in cui lo scambio sul posto venga applicato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, l’utente dello scambio comunica al GSE, secondo modalità da quest’ultimo definite, l’insieme dei punti di prelievo e di immissione per i quali richiede l’applicazione di un’unica convenzione per lo scambio sul posto. Qualora il soggetto di cui al presente comma intende accedere allo scambio sul posto, alle condizioni di cui al presente provvedimento, a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, si applica quanto previsto all’articolo 11.
3.3. Il GSE stipula con il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto la convenzione per la regolazione dello scambio sul posto e le relative tempistiche secondo uno schema di convenzione definito dal medesimo GSE sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento e positivamente verificato dal Direttore della Direzione mercati dell’Autorità.
3.4. La convenzione di cui al comma 3.3 è di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile. Inoltre, tale convenzione sostituisce i normali adempimenti relativi all’immissione di energia elettrica, ma non sostituisce i normali adempimenti relativi all’acquisto dell’energia elettrica prelevata, come previsti dal Testo Integrato Trasporto e dalla deliberazione n. 111/06. Pertanto, la regolazione economica dei prelievi di energia elettrica avviene secondo le modalità previste dalla regolazione vigente, ivi inclusa la maggior tutela per gli aventi diritto.
3.5. Lo scambio sul posto secondo le modalità di cui al presente provvedimento può avere inizio a decorrere da un giorno definito dalle parti purché siano completate
le procedure necessarie all’inserimento delle unità di produzione che compongono l’impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 11. Nel caso di inoltro a mano o tramite corriere o tramite posta prioritaria o posta ordinaria, la data di inoltro coincide con la data di ricevimento della domanda medesima da parte del GSE, come da quest’ultimo registrata.
3.6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché ai fini della gestione tecnica, economica ed amministrativa dello scambio sul posto, il GSE predispone un apposito portale informatico.
3.7. Nel caso di cambio dell’impresa di vendita, l’utente dello scambio è tenuto a comunicare al GSE gli estremi dell’impresa di vendita subentrante, specificando la data a decorrere dalla quale ha avuto inizio il nuovo contratto di vendita.
Titolo III
Modalità di erogazione dello scambio sul posto
Articolo 4
Adempimenti in capo agli utenti dello scambio sul posto e alle imprese di vendita
4.1. Ai fini dell’applicazione del presente provvedimento, l’utente dello scambio è tenuto a:
a) nei casi di centrali ibride, trasmettere al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità e le energie primarie associate a tutti i combustibili utilizzati nel corso dell’anno precedente;
b) nei casi di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, trasmettere al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati e le informazioni necessarie ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, secondo quanto previsto dall’articolo 8 del decreto ministeriale 5 settembre 2011;
c) consentire l’accesso all’impianto e alle relative infrastrutture al GSE per l’espletamento delle attività di verifica e controllo previste dall’articolo 7 del presente provvedimento.
4.2. Entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese di vendita che, nel corso dell’anno solare precedente hanno fornito utenti dello scambio trasmettono al GSE, tramite il portale informatico appositamente predisposto e secondo modalità definite dal medesimo GSE, i seguenti dati e informazioni, su base annuale solare e relativi a ciascun utente dello scambio:
a) la tipologia di utenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2.2, del Testo Integrato Trasporto;
b) le informazioni necessarie alla regolazione dei servizi di trasporto, ai sensi del Testo Integrato Trasporto, e di dispacciamento, ai sensi della deliberazione n. 111/06;
c) l’onere sostenuto dall’utente dello scambio, espresso in €, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica prelevata, inclusivo degli oneri relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento (OPR), relativo all’anno precedente. Tale onere, su base annuale solare, deve risultare evidente dalle fatture che l’impresa di vendita trasmette al proprio cliente oltre che al GSE, qualora esplicitamente richiesto ed è pari alla somma dei totali delle bollette
emesse nell’anno solare di riferimento. Nel caso in cui l’utente dello scambio sia un cliente non dotato di partita Iva, l’onere OPR sostenuto dall’utente dello scambio viene espresso in € al lordo dell’Iva e delle accise. In tutti gli altri casi, l’onere OPR sostenuto dall’utente dello scambio viene espresso in € al lordo delle accise e al netto dell’Iva.
Articolo 5
Adempimenti in capo al GSE
5.1. L’immissione in rete di energia elettrica nell’ambito dello scambio sul posto è gestita dal GSE applicando le disposizioni di cui alla deliberazione n. 111/06, alla deliberazione ARG/elt 89/09 e di cui al Testo Integrato Trasporto.
5.2. Il GSE, ai fini del calcolo del contributo per lo scambio sul posto, associa all’energia elettrica immessa un controvalore (CEi), espresso in €, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa e il prezzo zonale orario di cui all’articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06. Nel caso di impianti connessi a reti non interconnesse, il GSE associa all’energia elettrica immessa un controvalore (CEi), espresso in €, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa e il prezzo orario di cui all’articolo 30, comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06.
5.3. Il GSE calcola, per ciascun utente dello scambio, la parte unitaria variabile dell’onere sostenuto dal medesimo utente per il pagamento dei servizi di trasporto e di dispacciamento (CUS), espressa in c€/kWh, calcolata sommando algebricamente la quota energia dei corrispettivi previsti rispettivamente dal Testo Integrato Trasporto e dalla deliberazione n. 111/06. Tale calcolo esclude la componente MCT e, solo nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, include le componenti tariffarie A e UC. Nel caso in cui i valori unitari di cui al presente comma siano aggiornati nel corso dell’anno solare, il GSE ne considera la media aritmetica ai fini del presente provvedimento.
5.4. Il GSE calcola, per ciascun utente dello scambio, la parte energia (OE), espressa in
€, dell’onere sostenuto dal medesimo utente per l’acquisto dell’energia elettrica prelevata, calcolata sottraendo all’onere OPR, di cui al comma 4.2, lettera c), gli oneri associati ai servizi di trasporto e di dispacciamento richiamati al comma 5.3 comprensivi delle relative componenti fisse, ove presenti, nonché gli oneri generali e gli oneri corrispondenti all’applicazione della componente tariffaria MCT.
5.5. Il GSE calcola, per ciascun utente dello scambio, il contributo in conto scambio (CS), espresso in €, pari alla somma del:
i) minor valore tra il termine CEi di cui al comma 5.2 e il termine OE di cui al comma 5.4;
ii) prodotto tra il termine CUS di cui al comma 5.3 e l’energia elettrica scambiata.
5.6. Nei casi previsti dal comma 2.2, lettere i) ed ii), in cui lo scambio sul posto venga applicato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, il GSE calcola, per ciascun utente dello scambio, il contributo in conto scambio (CS), espresso in €, pari alla somma del:
i) minor valore tra il termine CEi di cui al comma 5.2, riferito all’energia elettrica immessa in tutti i punti di immissione per cui viene richiesto lo scambio sul
posto, e il termine OE di cui al comma 5.4, riferito all’energia elettrica prelevata da tutti i punti di prelievo per cui viene richiesto lo scambio sul posto;
ii) la sommatoria dei prodotti tra il termine CUS di cui al comma 5.3 e l’energia elettrica scambiata per ogni punto di scambio per cui viene richiesto lo scambio sul posto.
5.7. Nel caso in cui, per ciascun utente dello scambio, il termine OE di cui al comma 5.4 sia inferiore al termine CEi di cui al comma 5.2, la differenza tra CEi ed OE:
a) nel caso in cui l’utente dello scambio abbia optato per la gestione a credito delle eventuali eccedenze, viene riportata a credito per gli anni solari successivi a quello a cui è riferita. Tale credito, o parte di esso, viene sommato dal GSE al termine CEi di cui al comma 5.2 solo negli anni in cui il medesimo termine CEi sia inferiore al termine OE di cui al comma 5.4 e comunque, ogni anno, nei limiti del valore del termine OE;
b) nel caso in cui l’utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, viene riconosciuta dal GSE all’utente dello scambio.
Articolo 6
Regolazione economica del servizio di scambio sul posto
6.1. Il GSE, nell’ambito della convenzione di cui al comma 3.3:
a) riconosce all’utente dello scambio il contributo in conto scambio CS calcolato secondo quanto previsto al comma 5.5;
b) nel caso in cui l’utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, riconosce all’utente dello scambio l’importo di cui al comma 5.7. Tale importo non è parte del contributo in conto scambio;
c) applica all’utente dello scambio un contributo a copertura dei costi amministrativi, pari a:
- 15 (quindici) euro/anno per ogni impianto di potenza inferiore o uguale a 3 kW;
- 30 (trenta) euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 3 kW e inferiore o uguale a 20 kW;
- 45 (quarantacinque) euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 20 kW;
d) nei casi previsti dal comma 2.2, lettere i) ed ii), in cui lo scambio sul posto venga applicato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, applica all’utente dello scambio un contributo aggiuntivo pari a 4 (quattro) euro/anno per ogni punto di connessione compreso nella convenzione, a copertura dei costi di aggregazione delle misure relative ai diversi punti di connessione.
6.2. La regolazione economica del servizio di scambio sul posto, di cui al comma 6.1, viene effettuata dal GSE a conguaglio su base annuale solare a seguito dell’espletamento degli adempimenti posti in capo all’utente dello scambio e all’impresa di vendita ai sensi dell’articolo 4, nonché degli obblighi informativi in capo ai soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 9. Il GSE prevede altresì una regolazione periodica in acconto sulla base di criteri proposti dal medesimo e positivamente verificati dal Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità.
6.3. La regolazione in acconto di cui al comma 6.2 viene effettuata nel rispetto dei seguenti principi:
a) il contributo in conto scambio in acconto viene erogato in anticipo rispetto al periodo temporale di riferimento;
b) è possibile prevedere condizioni per l’ottimizzazione delle tempistiche di pagamento, ad esempio prevedendo che l’erogazione di uno dei contributi in conto scambio in acconto avvenga contestualmente all’erogazione del contributo in conto scambio a conguaglio;
c) il contributo in conto scambio viene sempre erogato entro le scadenze definite nel rispetto di quanto previsto al precedente alinea, al più con l’unica eccezione del caso in cui, per una scadenza, gli importi complessivamente spettanti siano inferiori a 15 euro;
d) il valore in acconto del contributo in conto scambio è definito sulla base del conguaglio dell’anno o degli anni precedenti affinché il valore erogato in acconto sia, con buona probabilità, prossimo a quello atteso a conguaglio; transitoriamente, nell’attesa di disporre di dati sufficienti per l’applicazione della predetta modalità di calcolo dell’acconto, è possibile definire formule convenzionali che mediamente permettano di erogare un contributo in acconto prossimo a quello atteso a conguaglio.
Titolo IV Disposizioni finali
Articolo 7
Verifiche
7.1. Il GSE effettua le verifiche sugli impianti che si avvalgono dello scambio sul posto, svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.
7.2. Ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 20/07 e dal decreto ministeriale 4 agosto 2011. In particolare, la verifica positiva di tale condizione sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell’anno precedente secondo le modalità di cui all’articolo 8 del decreto ministeriale 5 settembre 2011, ha effetti per l’ammissione allo scambio sul posto nell’anno corrente. Per il primo anno solare di esercizio, l’ammissione allo scambio sul posto avviene previa verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento sulla base dei dati di progetto dell’impianto: qualora, sulla base dei dati effettivi di esercizio, la condizione di cogenerazione ad alto rendimento non dovesse essere soddisfatta, si applica quanto previsto al comma 7.3. Resta fermo quanto previsto dal decreto 4 agosto 2011 per le sezioni di microcogenerazione.
7.3. Qualora l’impianto non dovesse risultare cogenerativo ad alto rendimento, anche a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 2011, ovvero non dovesse rispettare il requisito di cui al comma 2.2, lettera a), nel caso di centrali ibride, l’utente dello scambio restituisce al GSE quanto ottenuto in applicazione dell’articolo 6, maggiorato degli interessi legali. Per l’energia elettrica immessa il GSE applica all’utente dello scambio le condizioni di cui alla deliberazione n. 280/07.
7.4. Il GSE segnala ogni situazione anomala riscontrata all’Autorità, che adotta i provvedimenti di propria competenza.
Articolo 8
Modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l’applicazione dello scambio sul posto
8.1. La differenza tra i costi sostenuti dal GSE e i ricavi ottenuti dal medesimo GSE in applicazione dello scambio sul posto è posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui all’articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.
8.2. Ai fini della determinazione del valore della componente tariffaria A3, il GSE comunica all’Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, trimestralmente, entro la prima decade del mese che precede l’aggiornamento della tariffa elettrica:
a) i dati a consuntivo, relativi ai mesi precedenti dell’anno in corso, delle quantità di energia scambiate secondo le modalità di cui al presente provvedimento e il conseguente fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui all’articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto;
b) la previsione, per i mesi residui dell’anno in corso, oltre che per l’anno successivo, del gettito necessario ai fini dell’applicazione del presente provvedimento.
8.3. Nelle comunicazioni di cui al comma 8.2, il GSE evidenzia l’incidenza sul fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 8.1, distinguendo tra fonti rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento.
8.4. Con cadenza annuale il GSE trasmette all’Autorità:
a) entro il mese di dicembre, una descrizione delle attività da svolgere per i tre anni successivi in applicazione del presente provvedimento, ivi inclusa la gestione operativa del servizio di scambio sul posto, comprensiva dei preventivi di spesa per lo stesso periodo;
b) entro il mese di marzo, una descrizione delle attività svolte nell’anno precedente, indicando anche il dettaglio dei costi sostenuti.
Articolo 9
Obblighi informativi
9.1. I soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica prelevata e dell’energia elettrica immessa, trasmettono al GSE i valori dell’energia elettrica immessa e dell’energia elettrica prelevata tramite ciascun punto di scambio con le stesse tempistiche previste dall’articolo 18 del Testo Integrato Vendita, secondo modalità e formati definiti dal GSE.
9.2. Il GSE, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della convenzione per lo scambio sul posto da parte dell’utente dello scambio, comunica ai soggetti responsabili di cui al comma 9.1 l’elenco dei punti di connessione che insistono sulla loro rete con obbligo di connessione di terzi e che hanno richiesto il servizio di scambio sul posto.
9.3. Il GSE può richiedere ai soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica immessa e prelevata le informazioni di cui al comma 9.1 riferite ad un periodo storico pari al massimo di cinque anni qualora necessarie al medesimo per le attività di propria competenza.
Articolo 10
Regole tecniche per lo scambio sul posto
10.1. Entro il 15 settembre 2008 il GSE predispone e trasmette all’Autorità un documento contenente i criteri puntuali di calcolo per l’applicazione del presente provvedimento, oltre che criteri di calcolo da applicarsi nei casi in cui ad unico punto di scambio risultino collegati più impianti di produzione di diversa tipologia aventi diritto ad accedere al servizio di scambio sul posto. Tale documento, a seguito della verifica da parte del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità, viene pubblicato sul sito internet del GSE.
Articolo 11
Accesso allo scambio sul posto a decorrere dalla data di entrata in esercizio
11.1 Gli impianti oggetto della comunicazione di cui all’articolo 36, comma 36.4, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, per i quali è stato scelto lo scambio sul posto, sono inseriti nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE.
11.2 Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in esercizio, il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto è tenuto a inoltrare al GSE l’istanza di cui al comma 3.2. In caso contrario, l’impianto in oggetto viene eliminato dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, come comunicata dal medesimo GSE.
11.3 A seguito dell’istanza di cui al comma 11.2, il GSE verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l’ammissibilità allo scambio sul posto. Qualora la verifica abbia esito positivo, il GSE stipula la convenzione di cui al comma 3.3 con effetti a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. Qualora invece la verifica abbia esito negativo, il GSE non stipula la convenzione di cui al comma 3.3 e l’impianto in oggetto viene eliminato dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo GSE all’utente dello scambio.
11.4 Qualora l’utente dello scambio inoltri l’istanza a seguito della scadenza di cui al comma 11.2, si applica quanto previsto dal comma 3.5.
11.5 Per il periodo non compreso nella convenzione di cui al comma 3.3 in cui l’impianto era inserito nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, il medesimo GSE riconosce, per l’energia elettrica immessa, il prezzo di cui al comma 5.2.