INDICE
ALLEGATO 6 SCHEMA DI CONTRATTO
Procedura aperta per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio per l'istituzione e la gestione di un fondo di investimento, immobiliare, chiuso per il patrimonio immobiliare di AMA S.p.A.
INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 4
Articolo 2 Oggetto del Contratto 6
Articolo 3 Attività preliminari e funzionali all’istituzione del Fondo 7
Articolo 4 Istituzione del Fondo, Sottoscrizione delle quote del Fondo e Gestione del Fondo. 7
Articolo 5 Garanzie 8
Articolo 6 Durata 9
Articolo 7 Risoluzione del Contratto 9
Articolo 8 Dichiarazioni e garanzie 11
Articolo 9 Subappalto 12
Articolo 10 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 13
Articolo 11 Oneri fiscali e spese contrattuali 13
Articolo 12 Trasparenza 14
Articolo 13 Tracciabilità dei flussi finanziari 14
Articolo 14 Obblighi legati al Protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale 15
Articolo 15 Condizioni risolutive espresse 16
Articolo 16 Codice Etico. 17
Articolo 17 Clausola finale 17
Articolo 18 Legge applicabile e foro competente 19
CONTRATTO
Il presente contratto è sottoscritto in data [.], [.], 2012
TRA
AMA S.p.A., con sede in Roma e domiciliata, ai fini del presente atto, in Roma, via Xxxxxxxx De La Barca, n. 87 (00142), Italia, telefono n. (x00) 00 00000, telefax n. (x00) 00 00000000, X.X. x X. XXX 00000000000, in persona dell’Amministratore Delegato, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, giusti i poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMA S.p.A. n. 29 del 9 agosto 2011 (nel seguito, per brevità, anche “AMA”);
E
la/il SGR S.p.A., con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. IVA , iscritta al n. dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (nel seguito, per brevità, anche "TUF"), domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. (nel seguito, per brevità, anche "SGR");
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese
di
al n. , P. IVA , iscritta al n.
dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 35 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (nel seguito, per brevità, anche "TUF"), domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx.
, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , iscritta al n. dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (nel seguito, per brevità, anche "TUF"), domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con
rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. brevità, anche “SGR”)
AMA e la SGR, singolarmente la "Parte" e congiuntamente le “Parti”;
PREMESSO
(nel seguito, per
a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per la stessa Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
b) che AMA ha ravvisato la necessità di procedere alla selezione di una Società di Gestione del Risparmio per l'istituzione e la gestione di un fondo di investimento, immobiliare, chiuso per il patrimonio immobiliare di AMA (di seguito, per brevità, “Fondo”) ed ha deliberato di procedere all’indizione della suddetta procedura con deliberazione n. 10 del 29/03/2012, fermo restando che la sottoscrizione del presente contratto e l’operazione di conferimento del patrimonio immobiliare al Fondo è stata autorizzata con deliberazione dell’Assemblea di AMA
n. del / / ;
c) che a tal fine ha AMA – con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. del e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
n. del - ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per la “Selezione di una Società di Gestione del Risparmio per l'istituzione e la gestione di un fondo di investimento, immobiliare, chiuso per il patrimonio immobiliare di AMA” (di seguito, per brevità, anche “Procedura” o “Gara”);
d) che la SGR è una società abilitata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al TUF;
e) che la SGR è risultata aggiudicataria della Procedura e, per l’effetto, la medesima SGR ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti di seguito stabiliti;
f) che la SGR dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compresi l’Allegato “A” “Informazioni sul Patrimonio Immobiliare”, l’Allegato “B” “Studio di Fattibilità” e l’Allegato “C” “Principali Termini e Condizioni del Fondo”, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
g) che la SGR ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro = ( /00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, stipulata nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
h) che mediante il presente Contratto le Parti intendono dunque disciplinare – nel rispetto delle vigenti previsioni di carattere primario e secondario in tema di gestione collettiva del risparmio
– i propri reciproci impegni in relazione alla istituzione, organizzazione, amministrazione e gestione del Fondo;
i) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del
Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto – ivi inclusi il Bando di gara, il Disciplinare di gara – ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
l’Allegato “A” (Informazioni sul Patrimonio Immobiliare), l’Allegato “B” (Studio di Fattibilità), l’Allegato “C” (Principali Termini e Condizioni del Fondo), l’Allegato “D” (Offerta Tecnica) e l’Allegato “E” (Offerta Economica).
3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
b) dal TUF;
c) dal Regolamento attuativo dell’art. 37 del TUF, concernente la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento, di cui al Decreto Ministeriale 24 maggio 1999, n. 228 s.m.i.;
a) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Xxxxx e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e di fondi di investimento.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dalla SGR ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dalla SGR ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per la SGR, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad
opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. I termini con le iniziali maiuscole di seguito riportati hanno, agli effetti del presente Contratto, il significato ad essi assegnato nel presente comma. Le definizioni al singolare includono il plurale e viceversa.:
a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
b) Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti: la somma degli importi sottoscritti dai partecipanti al Fondo in occasione del Primo Periodo di Sottoscrizione;
c) Banca Depositaria: il soggetto al quale è affidata la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del Fondo nel rispetto delle vigenti previsioni di carattere primario e secondario in tema di gestione collettiva del risparmio;
d) Bozza di Regolamento: la bozza del regolamento di gestione del Fondo che dovrà essere predisposta dalla SGR sulla base dei Principali Termini e Condizioni del Fondo;
e) Business Plan: il business plan a vita intera del Fondo predisposto dal Consiglio di Amministrazione della SGR – nel rispetto delle vigenti previsioni in tema di gestione collettiva del risparmio – sulla base del business plan presentato dalla stessa SGR in sede di Gara;
f) Studio di Fattibilità: il documento di cui all’Allegato “B”;
g) Comunicazione: definizione contenuta al successivo articolo 3, comma 3.2 del presente Contratto;
h) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;
i) Fondo: definizione contenuta alla premessa b) al presente Contratto;
j) Gara: definizione contenuta alla premessa c) al presente Contratto;
k) Informazioni Riservate: definizione contenuta al successivo articolo 17, comma 7 del presente Contratto;
l) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “E”;
m) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “D”;
n) Parte: AMA o la SGR (congiuntamente definiti anche “Parti”);
o) Informazioni sul Patrimonio Immobiliare: il documento di cui all’Allegato “A”;
p) Patrimonio Immobiliare: gli immobili elencati nell’Allegato “A”;
q) Primo Closing: la prima sottoscrizione delle quote del Fondo da parte di AMA S.p.A.;
r) Primo Periodo di Sottoscrizione: il primo periodo di sottoscrizione del Fondo, avente una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di istituzione del Fondo medesimo;
s) Principali Termini e Condizioni del Fondo: il documento di cui all’Allegato “C”;
t) Procedura: definizione contenuta alla premessa c) al presente Contratto;
u) SGR: il concorrente risultato aggiudicatario della Procedura che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
v) Successivi Closing: indica uno o più closing – necessariamente successivi al Primo Closing
– che possono ricorrere durante il Primo Periodo di Sottoscrizione;
7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto del Contratto
1. Mediante il presente Contratto AMA affida alla SGR – che accetta – l'incarico di istituire, organizzare, amministrare e gestire il Fondo, in conformità ai termini e alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 che seguono e nel rispetto delle vigenti previsioni di carattere primario e secondario in tema di gestione collettiva del risparmio.
2. Fermo restando le considerazioni che precedono, le Parti si impegnano ad eseguire, ciascuna per quanto di propria competenza e ai sensi del presente Contratto, le seguenti attività:
(i) redazione della bozza del regolamento di gestione del Fondo, in conformità ai Principali Termini e Condizioni del Fondo;
(ii) condivisione della bozza del regolamento di gestione del Fondo nel rispetto delle vigenti previsioni di carattere primario e secondario in tema di gestione collettiva del risparmio;
(iii) approvazione della bozza di regolamento di cui al punto (ii) ed istituzione del Fondo;
(iv) subordinatamente all'istituzione del Fondo, apertura del Primo Periodo di Sottoscrizione e sottoscrizione da parte di AMA delle quote del Fondo, fermo restando che, previo accordo con la SGR, parte del Patrimonio Immobiliare, fino ad un massimo del 60% del valore, potrà essere trasferito al Fondo mediante la sottoscrizione di contratti di compravendita a fronte del pagamento di un corrispettivo, che potrà essere corrisposto attraverso le disponibilità rinvenienti da contestuali operazioni di finanziamento del Fondo;
(v) gestione del Fondo in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Gestione (come definito ai successivi articoli 3, comma 3.1 e 4, comma 4.1(i)), nonché dallo Studio di Fattibilità, dalla Offerta Tecnica, dalla Offerta Economica e dal Business Plan.
Articolo 3
Attività preliminari e funzionali all’istituzione del Fondo
1. Bozza del regolamento di gestione del Fondo.
La SGR riconosce che i Principali Termini e Condizioni del Fondo costituiscono lo schema di funzionamento minimo del Fondo medesimo e sono essenziali ai fini della migliore istituzione e gestione del Fondo. Alla luce delle considerazioni che precedono la SGR si impegna nei confronti di AMA a redigere la bozza del regolamento di gestione del Fondo sulla base dei Principali Termini e Condizioni del Fondo (la "Bozza di Regolamento").
Ferme restando le considerazioni che precedono, la Bozza di Regolamento è predisposta dalla SGR e dalla stessa negoziata e condivisa con AMA nel rispetto delle vigenti previsioni di carattere primario e secondario in tema di gestione collettiva del risparmio.
2. Verifica circa la conformità della Bozza di Regolamento ai Principali Termini e Condizioni del Fondo.
Successivamente alla negoziazione e condivisione della Bozza di Regolamento tra le Parti, AMA procede a verificare che – da un punto di vista sostanziale – tutte le previsioni di cui ai Principali Termini e Condizioni del Fondo siano state trasposte nella Bozza di Regolamento.
L'eventuale rispondenza sostanziale della Bozza di Regolamento alle previsioni dei Principali Termini e Condizioni è comunicata per iscritto da AMA alla SGR (la "Comunicazione").
3. Banca Depositaria.
Le Parti prendono atto che la Banca Depositaria del Fondo sarà ricercata e selezionata a cura e spese della SGR.
Articolo 4
Istituzione del Fondo, Sottoscrizione delle quote del Fondo e Gestione del Fondo
1. Regolamento di gestione del Fondo e istituzione del Fondo.
Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della Comunicazione, la SGR si impegna nei confronti di AMA a procedere alla convocazione del Consiglio di Amministrazione della SGR al fine di deliberare in merito a quanto segue:
(i) approvazione del regolamento di gestione, sulla base della Bozza di Regolamento (il "Regolamento di Gestione");
(ii) istituzione del Fondo;
(iii) apertura del Primo Periodo di Sottoscrizione;
2. Sottoscrizione delle quote del Fondo.
Le Parti convengono di comune accordo che:
(i) le quote del Fondo saranno sottoscritte da AMA S.p.A. mediante apporto in natura, in
ogni caso nel rispetto delle deliberazioni assunte dai competenti organi deliberanti ai sensi della precedente premessa b). In particolare, all'esito della Gara e, in ogni caso, nel rispetto delle previsioni contenute nella documentazione della Gara e nelle deliberazioni di cui al precedente paragrafo, AMA può sottoscrivere quote del Fondo, mediante apporti in natura e, specificatamente, mediante conferimento del proprio Patrimonio Immobiliare, in occasione del Primo Closing; resta inteso tra le Parti che, previo accordo con la SGR selezionata, parte del Patrimonio Immobiliare, fino ad un massimo del 60% del valore, potrà essere trasferito al Fondo mediante la sottoscrizione di contratti di compravendita a fronte del pagamento di un corrispettivo, che potrà essere corrisposto attraverso le disponibilità rinvenienti da contestuali operazioni di finanziamento del Fondo.
(ii) la SGR si impegna nei confronti di AMA a far si che ove durante il Primo Periodo di Sottoscrizione la stessa SGR dovesse ritenere opportuno procedere a Successivi Closing rispetto al Primo Closing, tali Successivi Closing potranno essere deliberati ed eseguiti a condizione che all'esito degli stessi gli importi sottoscritti da AMA siano sempre superiori al 50%+1 dell'Ammontare Totale degli importi sottoscritti da tutti i partecipanti al Fondo.
3. Gestione del Fondo.
A seguito dell'avvio dell'attività del Fondo, la SGR si impegna nei confronti di AMA a gestire lo stesso Fondo nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui:
(i) al Regolamento di Gestione;
(ii) all’Offerta Tecnica;
(iii) all’Offerta Economica; e
(iv) al Business Plan.
Articolo 5 Garanzie
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dalla SGR con la stipula del presente atto, la SGR ha prestato la cauzione definitiva in favore di AMA per un
importo di Euro ( /00), mediante la stipula di una fideiussione
bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al Bando di gara ed al Disciplinare di gara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal
presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla SGR, opera nei confronti di AMA e per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti.
4. La SGR, ai sensi dell'articolo 123 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 è obbligata a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui AMA si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante il periodo di validità del presente Contratto, pena la risoluzione del presente Contratto.
Articolo 6 Durata
1. Fatto salvo quanto previsto dal codice civile in tema di responsabilità del debitore e di modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, le Parti convengono che – ove esattamente ed integralmente adempiuti ai sensi del presente Contratto – gli obblighi di cui:
(i) al precedente articolo 3, commi 3.1 e 3.2, si estinguono al momento dell'inoltro della Comunicazione;
(ii) ai precedenti articoli 3, comma 3.3, e 4, comma 4.1(i) e (ii), si estinguono al momento dell'istituzione del Fondo;
(iii) al precedente articolo 4, comma 4.2(i), si estinguono al momento del Primo Closing;
(iv) al precedente articolo 4, commi 4.1(iii) e 4.2(ii), si estinguono al termine del Primo Periodo di Sottoscrizione; e
2. Ferme restando le considerazioni che precedono, le Parti si danno reciprocamente atto che:
• gli obblighi di ciascuna delle Parti diversi da quelli di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) del precedente comma 6.1 del presente articolo 6; e
• le previsioni del presente Xxxxxxxxx non richiamate all'interno del presente Articolo 6, termineranno al ricorrere del primo tra i seguenti eventi:
• sostituzione della SGR nella gestione del patrimonio del Fondo, per qualsiasi causa ed in conformità alle previsioni di cui al Regolamento di Gestione;
• termine di durata del Fondo, così come eventualmente ridotto o prorogato, nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento di Gestione ed ivi inclusa dunque anche la liquidazione anticipata dello stesso Fondo.
Articolo 7
Risoluzione del Contratto
1. Risoluzione da parte di AMA.
Qualora la SGR dovesse rendersi gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte nei confronti di AMA, xxx comprese quelle contenute nell'Offerta Tecnica e nell’Offerta Economica
presentata dalla SGR in sede di Gara, AMA avrà diritto di risolvere il presente Contratto senza pregiudizio per il risarcimento dei danni conseguenti a tale inadempimento.
Pertanto, in caso di inadempimento da parte della SGR anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ..
In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ.:
a) nel caso in cui la garanzia non venga reintegrata dalla SGR ai sensi del precedente articolo 5, comma 5.4;
b) nel caso di grave violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo articolo 17, comma 7;
c) nel caso di violazione delle disposizioni in materia di subappalto di cui al successivo articolo 9;
d) nel caso di violazione di quanto previsto in materia di trasparenza al successivo articolo 12;
e) nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 13;
f) nel caso di violazione degli obblighi legati al Protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale di cui al successivo articolo 14;
g) nel caso di violazione degli obblighi di cui al Codice Etico di AMA, come precisati al successivo articolo 15.
In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno.
2. Risoluzione da parte della SGR.
Qualora AMA dovesse rendersi gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte nei confronti della SGR, quest'ultima avrà diritto di risolvere il presente Contratto senza pregiudizio per il risarcimento dei danni conseguenti a tale inadempimento.
Pertanto, in caso di inadempimento da parte di AMA ai sensi del precedente paragrafo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla SGR per porre fine all’inadempimento, la SGR ha
facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ..
Articolo 8 Dichiarazioni e garanzie
1. Dichiarazioni di AMA.
AMA dichiara alla SGR che la conclusione e l'esecuzione del presente Contratto e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste sono state debitamente autorizzate e non violano alcuna previsione normativa applicabile alla medesima AMA;
AMA riconosce che la SGR ha fatto e farà legittimo affidamento sulla veridicità ed il rispetto delle dichiarazioni di AMA di cui al precedente punto (i) nella sottoscrizione del presente Contratto e che pertanto tali dichiarazioni sono essenziali ai sensi del Contratto.
2. Dichiarazioni di SGR. SGR dichiara ad AMA:
(i) di essere una società di capitali validamente costituita ed esistente ai sensi della legge italiana;
(ii) di essere stata debitamente autorizzata da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio e di essere iscritta al n. dell'apposito albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia;
(iii) di essere in possesso di tutti i poteri e la capacità, nonché di ogni necessaria autorizzazione richiesta ai sensi della normativa alla stessa applicabile in ragione della propria natura giuridica e della propria attività;
(iv) che per quanto noto a quest'ultima, alla data del presente Contratto non esiste alcuna circostanza che:
• porti a ritenere che l'autorizzazione di cui al punto (ii) che precede possa esser
revocata;
• possa incidere negativamente sulla capacità di SGR di istituire e gestire il Fondo; e
(v) che la conclusione e l'esecuzione del presente Contratto e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste sono state debitamente approvate e non violano le previsioni del proprio statuto né della normativa applicabile alla SGR e non richiedono alcuna ulteriore autorizzazione da parte delle competenti autorità di vigilanza.
La SGR riconosce che AMA ha fatto e farà legittimo affidamento sulla veridicità ed il rispetto delle dichiarazioni di SGR di cui ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) nella sottoscrizione del presente Contratto e che pertanto tali dichiarazioni sono essenziali ai sensi del Contratto.
(da inserire se il subappalto è vietato)
Articolo 9 Subappalto
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto alla SGR di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
[ovvero]
(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)
La SGR, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo stimato dell’appalto di cui al punto II.2.1) del Bando di Gara, come ridotto per effetto delle percentuali offerte dalla SGR di cui all’Offerta Economica, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
,
comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
A tale fine, la SGR dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’articolo 118,
2. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle prestazioni di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali della SGR, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste, ivi comprese le attività subappaltate.
3. La SGR si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui all’articolo 10 della Legge n. 575/1965.
5. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, AMA annullerà l’autorizzazione al subappalto.
6. La SGR obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, AMA sospenderà il successivo pagamento a favore della SGR.
7. La SGR si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso la SGR non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al
differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
8. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006, al D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
10. In caso di inadempimento da parte della SGR agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 10
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto – le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’articolo 7 della citata normativa. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto la SGR acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite i siti internet xxx.xxxxxxx.xx.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 11
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico della SGR tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
Articolo 12 Trasparenza
1. La SGR espressamente ed irrevocabilmente:
(i) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
(ii) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, xxx comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
(iii) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
(iv) dichiara, con riferimento alla Gara, di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la SGR non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa della SGR, con diritto da parte di AMA di agire per il risarcimento di tutti gli eventuali danni.
Articolo 13 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la SGR si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA – in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 – risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi alla SGR con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n.
136/2010.
3. La SGR si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove la SGR – ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto – abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. La SGR – ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto – nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto – e più in generale nei subcontratti – sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, la SGR si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che AMA, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.
Articolo 14
Obblighi legati al Protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale
1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo d’Intesa sottoscritto il 21 luglio
2011 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale, ed in particolare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d.”sensibili”.
2. In riferimento all’esecuzione del presente Contratto, la SGR si obbliga fin da ora a comunicare ad AMA l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque, l’elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi. La SGR si obbliga, altresì, a comunicare ad AMA ogni eventuale variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.
3. La SGR prende atto, fin da ora, dell’obbligo previsto a carico di AMA di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese coinvolte dalla SGR medesima a vario titolo nell’esecuzione di attività e prestazioni attinenti all’esecuzione del presente Contratto. La SGR prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico di AMA è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998.
4. Nel caso in cui AMA, anche per il tramite di Roma Capitale, dovesse ricevere dal Prefetto informative interdittive, potrà negare ovvero revocare l’autorizzazione alla stipula da parte della SGR di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontratti, nonché risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 15 Condizioni risolutive espresse
1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
(i) qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l‘aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
(ii) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
(iii) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano alla SGR di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
(iv) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dalla SGR ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000;
2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.
Articolo 16 Codice Etico
1. La SGR dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata AMA, che è consultabile sul sito internet di quest’ultima, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, la SGR prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
1. Unicità del Contratto.
Articolo 17 Clausola finale
Il presente Contratto ed i relativi allegati costituiscono il complesso delle pattuizioni e degli accordi intervenuti tra le Parti in relazione alle materie che formano oggetto del medesimo e sostituiscono qualsiasi altro accordo o intesa precedentemente intervenuti fra le Parti con riferimento all'oggetto stesso.
2. Comunicazioni.
Salva diversa disposizione del presente Contratto, qualsiasi comunicazione o avviso la cui effettuazione è richiesta o consentita dal presente Contratto, deve essere effettuata per iscritto unicamente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o fax ai seguenti indirizzi:
(i) se ad AMA:
Xxx Xxxxxxxx xx xx Xxxxx x. 00 Fax: x000000000000
alla cortese attenzione di: Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
(ii) se alla SGR:
alla cortese attenzione di:
ovvero presso il diverso indirizzo (purché in Italia) che ciascuna Parte potrà comunicare all’altra successivamente alla data del presente Contratto in conformità con le disposizioni di cui sopra, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì domicilio ad ogni fine relativo a questo Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.
Ogni comunicazione tra le Parti, indirizzata in conformità al presente articolo, si intenderà
efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa da parte del destinatario. Sarà onere della Parte che ha interesse a far valere l’avvenuta comunicazione, di dare prova del ricevimento della medesima da parte del destinatario.
3. Modificazioni.
Il presente Contratto potrà essere modificato o integrato solo per iscritto e con il consenso di tutte le Parti.
4. Invalidità parziale.
5. Nel caso una o più delle pattuizioni contenute nel presente Contratto risultassero invalide, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide. Le pattuizioni invalide dovranno essere sostituite in modo tale da mantenere inalterato il contenuto economico del presente Contratto e da pervenire nella misura massima possibile, alla realizzazione delle relative finalità.
6. Ulteriori adempimenti.
Le Parti convengono di sottoscrivere e consegnare tutti gli ulteriori strumenti negoziali e documenti e di fare quant'altro sia ulteriormente necessario per dare piena esecuzione alle obbligazioni disciplinate nel Contratto conformemente agli intenti perseguiti dalle Parti attraverso il medesimo.
7. Obblighi di Riservatezza.
Le Parti si danno atto che, nell’ambito delle attività previste dal Contratto verranno trasmesse tra di esse, in forma verbale e/o scritta, informazioni aventi natura riservata relative a ciascuna Parte (nel seguito, per brevità, anche “Informazioni Riservate”).
Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Riservate dell’altra Parte ai soli fini del presente Contratto e a non divulgare alcuna Informazione Riservata a terzi se non previo consenso scritto dell’altra Parte.
Gli impegni delle Parti di cui al presente comma 17.7 non si estenderanno a quelle informazioni che:
(i) siano attualmente di pubblico dominio o lo diventino in futuro senza negligenza o violazione degli impegni di confidenzialità di ciascuna Parte;
(ii) siano già note a una Parte, purché esse non siano state comunicate a quest’ultima da terzi vincolati da impegni di confidenzialità, noti a tale Parte, nei confronti dell’altra Parte;
(iii) siano successivamente comunicate a una Parte, senza vincolo di confidenzialità, da terzi i quali abbiano diritto di ottenere e trasmettere ad altre parti dette informazioni;
(iv) siano rese pubbliche da una Parte mediante comunicati, pubblicazioni o altri documenti destinati alla diffusione tra il pubblico; o
(v) debbano essere prodotte in giudizio o trasmesse a pubbliche autorità in base a
provvedimenti giudiziari o amministrativi o a specifiche norme di legge o regolamentari, secondo il prudente giudizio dei legali della Parte tenuta alla produzione o trasmissione.
Ciascuna Parte manterrà lo stesso grado di diligenza nel tutelare la confidenzialità delle Informazioni Riservate che essa osserva in relazione ai propri know how e informazioni confidenziali.
La SGR si impegna a concordare con AMA ogni forma di divulgazione a terzi e/o annunciazione pubblica della sottoscrizione nonché dei contenuti del presente Contratto.
Gli obblighi di confidenzialità sopravvivranno alla risoluzione, all’annullamento o, in ogni caso, alla rescissione del presente Contratto per un periodo di 2 (due) anni a far data dal verificarsi di uno dei predetti eventi.
Articolo 18
Legge applicabile e foro competente
1. Legge applicabile.
Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.
2. Controversie.
Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di competenza esclusiva del Foro di Roma.
Roma, lì / /
AMA S.p.A. SGR S.p.A.
L’Amministrato Delegato
Il sottoscritto , nella qualità di legale rappresentante della SGR S.p.A. Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; la SGR dichiara di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, la SGR dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni), Articolo 2 (Oggetto del Contratto), Articolo 3 (Attività preliminari e funzionali all’istituzione del Fondo), Articolo 4 (Istituzione del Fondo, Sottoscrizione delle quote del Fondo e Gestione del Fondo), Articolo 5 (Garanzie), Articolo 7 (Risoluzione del Contratto), Articolo 8 (Dichiarazioni e garanzie), Articolo
10 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 12 (Trasparenza), Articolo 14 (Obblighi legati al Protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale), Articolo 15 (Condizioni risolutive espresse), Articolo 16 (Codice Etico), Articolo 18 (Legge applicabile e foro competente). Roma, lì / /
SGR S.p.A.