Direzione Regionale Veneto
Direzione Regionale Veneto
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016 s.m.i., per l'affidamento tramite RdO aperta predisposta sul MEPA del servizio inerente l’individuazione di amianto, campionatura, analisi, valutazione del rischio, predisposizione di programmi di controllo e manutenzione relativamente al compendio demaniale denominato “ex Magazzini del sale” (VED0105) in Chioggia e ad immobili vari presenti nel Veneto.
CUP: E19E18000620001 CIG: 81745457EE
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Art. 23 comma 15 DLgs 50/2016 smi
(CAPITOLATO D’ONERI)
Via Borgo Pezzana, 1 – 00000 Xxxxxx - XXXXXXX – Tel. 000.0000000 – Fax. 000.0000000 e-mail: xxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
pec: xxx_xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Sommario
CAPO I – OGGETTO DEL SERVIZIO 4
Art. 2. Descrizione generale degli immobili 5
Art. 3. Descrizione del servizio 5
Art. 4. Documentazione tecnica di supporto 5
CAPO II - DISCIPLINARE TECNICO DEL SERVIZIO 7
Art. 5. Riferimenti Normativi 7
Art. 7. Predisposizione degli elaborati finali e di sintesi 11
Art. 8. Documentazione e modalità di presentazione 12
CAPO III - MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 13
Art. 9. Durata del contratto 13
Art. 10. Luogo di esecuzione del servizio 13
Art. 14. Condizioni dello svolgimento del servizio 14
Art. 17. Sorveglianza e monitoraggio del servizio 15
Art. 18. Obbligazioni dell'appaltatore del servizio 16
Art. 19. Verifica di conformità 16
Art. 20. Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro 17
Art. 21. Impegni della Stazione Appaltante 17
Art. 22. Xxxxxxxx e diritti d'autore 17
Art. 23. Cauzione e Responsabilità Civile 17
Art. 24. Riservatezza e diritti sui materiali 18
Art. 25. Trattamento dei dati 18
Art. 26. Danni e responsabilità 19
Art. 27. Divieto di cessione del contratto 19
Art. 29. Tracciabilità dei pagamenti 19
Art. 30. Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto 20
Art. 33. Verifiche della Stazione Appaltante sullo svolgimento delle attività 21
CAPO I – OGGETTO DEL SERVIZIO
Art. 1. Oggetto
Il servizio in oggetto è inerente all’individuazione ed alla classificazione dei materiali contenenti amianto, il campionamento e l’analisi dei materiali, la valutazione del rischio, l’individuazione del corretto metodo di bonifica, la predisposizione di programmi di controllo dei MCA e l’individuazione delle procedure per le attività di custodia e manutenzione, su edifici e aree di proprietà dello Stato ubicati nel Veneto.
Le attività di bonifica sono escluse dal presente affidamento.
Il riferimento normativo è costituito dal Decreto Ministeriale 06 settembre 1994, che stabilisce, in attuazione dell’art. 6 della Legge 257/92, la cessazione dell’impiego dell’amianto ed i metodi per la rimozione dei manufatti contenenti amianto (allestimento dei cantieri, decompressione, decontaminazione, smaltimento), nonché quelle per il trasporto, il deposito dei rifiuti di amianto in discarica per rifiuti speciali e pericolosi, il trattamento, l’imballaggio e la ricopertura dei materiali contenenti amianto. Nel Decreto vengono inoltre definiti i criteri di scelta dei Dispositivi di Protezione dall’amianto che dovranno utilizzare gli operatori durante la bonifica ed i metodi di campionamento ed analisi di materiali e ambiente al fine di verificare la presenza di fibre di amianto.
In ambito regionale, il riferimento normativo è fornito dalla D.G.R. Veneto n. 265 del 15 marzo 2011 riguardante l’applicazione delle “Linee interpretative regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all’amianto”. In base a tale Delibera, oltre a quanto precedentemente indicato, risulta necessario:
- in caso di accertata presenza di amianto in un ambiente esterno di coperture in cemento amianto, valutare lo stato di conservazione delle stesse tramite l’applicazione dell’Indice di Degrado così come definito al Capitolo I nell’Appendice 2 della D.G.R. Veneto n. 265 del 15 marzo 2011;
- in caso di accertata presenza in un ambiente interno di manufatti contenenti amianto, valutare il grado di urgenza dell’intervento correttivo (se ritenuto necessario) sulla base dell’attribuzione dei fattori di danno e dei fattori di esposizione (algoritmo VERSAR) come definito al Capitolo II nell’Appendice 2 della medesima D.G.R.
Il presente capitolato tecnico, descrive le attività necessarie, al fine di provvedere all’espletamento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, per quel che concerne la presenza di amianto all’interno e all’esterno di strutture edilizie ad uso civile, commerciale, o industriale.
Per fornire all’Operatore Economico (OE) le prime indicazioni sulla tipologia, sullo sviluppo plano-volumetrico degli immobili e delle aree scoperte e sulla tipologia di materiale contenente amianto (mca), vengono allegate le schede relative agli edifici da ispezionare:
Nr | Provincia | Comune | Immobile | ID scheda |
1 | VE | Venezia | Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx | XXX0000 |
0 | XX | Xxxxxxxx | Ex aree imbonite | VEB0676 |
3 | VI | Agugliaro | Ex casello FTV | VIB0649 |
4 | VI | Chiampo | Confisca Xxxxx Xxxxxx | VIB0754 |
5 | VE | Chioggia | Ex batteria “Penzo” | VEB0574 |
6 | VE | Cavallino Treporti | Ex polveriera di Cà Vio | VED0149 |
7 | VE | Cavallino Treporti | Area demaniale in Xxxxx Xxxxxxxx | XXXX000 |
0 | XX | Xxxxxxxx | Magazzini demaniali (“ex magazzini del sale”) | VED0105 |
Tabella 1 - Elenco schede identificative degli immobili oggetto del servizio
Art. 2. Descrizione generale degli immobili
La gran parte degli immobili in oggetto presenta mca sotto forma di lastre in cemento amianto. Gli edifici oggetto di indagine sono:
• occupati/inutilizzati;
• non soggetti/soggetti a vincolo storico/artistico ai sensi del Dlgs 42/2004;
• in pessimo/mediocre stato manutentivo/allo stato di rudere;
• con scoperti pertinenziali in cui vi è la possibile presenza di mca.
A supporto del servizio richiesto, viene fornita, per ogni immobile, una scheda preliminare e non esaustiva delle caratteristiche degli stessi.
Art. 3. Descrizione del servizio
Il servizio tecnico in oggetto si basa su quanto disposto dalla normativa vigente in materia di amianto, in particolare da quanto prescritto a livello nazionale dal DM 6/9/1994, per la parte riguardante la valutazione del rischio, e a livello regionale dalla DGRV n°265 del 15/3/2011 per quanto riguarda le “procedure di controllo in sede dei materiali contenenti amianto”, ed è sinteticamente riassumibile nelle seguenti attività:
• verifica ispettiva finalizzata al censimento, alla quantificazione ed alla mappatura dei manufatti contenenti amianto presenti sia nelle aree interne che esterne di pertinenza del fabbricato oggetto di valutazione;
• identificazione e classificazione dei mca;
• campionamento, attraverso prelievi ed analisi, dei materiali identificati in numero necessario e sufficiente a classificare tutti i materiali presenti;
• mappatura, quantificazione e descrizione dei mca identificati (individuazione dei mca in esito all’analisi qualitativa, identificazione del tipo di amianto in esito all’analisi morfologica, quantificazione dell’amianto in esito all’analisi quantitativa) ai sensi dell’appendice 2 alla DGRV 15.03.2011 n.265;
• valutazione del rischio dei materiali identificati in base allo stato di conservazione;
• registrazione delle informazioni in apposite schede ed elaborati;
• redazione del programma di manutenzione e controllo.
Come meglio specificato in seguito, l’OE appaltatore dovrà effettuare un numero di campioni in misura tale da identificare in modo certo tutti i mca eventualmente presenti all’interno degli immobili oggetto del servizio, come meglio specificato nelle schede (All. 1). Oltre a quelli già identificati in prima istanza dalla SA, per i lotti elencati dovrà essere inequivocabilmente descritta e quantificata la presenza di mca su tutte le parti, superfici, elementi visibili presenti all’interno dei lotti, siano essi a terra, sulle pareti, in copertura, in esterno o all’interno degli edifici, oltre la restituzione dei risultati in formato grafico.
Per verificare l’eventuale presenza di mca nelle aree di pertinenza degli edifici e qualora necessario, l’OE dovrà provvedere allo sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla, compreso eventuale taglio di vegetazione arbustiva spontanea rada di modesta entità (diametro cm. 2-4), eventualmente eseguito su sommità di scarpate e banche arginali fino a pelo d'acqua, compreso il manovratore, i consumi, gli sfridi e quant'altro necessario per dare il mezzo funzionante in opera.
Art. 4. Documentazione tecnica di supporto
A supporto del servizio richiesto, viene fornita, per ogni immobile, una scheda preliminare e non esaustiva delle caratteristiche degli stessi (All.1).
Tale documentazione viene resa disponibile allo scopo di procedere nel modo più opportuno e chiaro con lo svolgimento del servizio richiesto.
Sarà in ogni caso onere e responsabilità del professionista elaborare i dati disponibili con quelli ulteriori da acquisire per l’elaborazione delle schede di sintesi, senza che ciò comporti alcun onere e costo aggiuntivo per questa SA.
Si precisa che la mancata ispezione di tutte le parti, elementi e superfici presenti all’interno dei lotti, deve essere esplicitamente motivata e relazionata all’interno di ciascuna scheda di sintesi e dovrà essere esplicitamente accettato dalla Committenza.
L’importo contrattuale rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio, il quale, pertanto, deve ritenersi onnicomprensivo di ogni e qualsiasi voce di costo e prestazione.
L’appaltatore dovrà in ogni caso confrontarsi attivamente con la SA, per definire i dettagli delle ispezioni da effettuare.
A tal fine si prescrive che venga effettuata, preliminarmente all’inizio delle attività operative da eseguirsi in loco, una riunione con la SA al fine di definire puntualmente i dettagli e le modalità di esecuzione del servizio, al di fuori di quanto già esposto all’interno del presente capitolato.
CAPO II - DISCIPLINARE TECNICO DEL SERVIZIO
Art. 5. Riferimenti Normativi
Le principali leggi di riferimento in materia sono:
Normativa Europea
• Direttiva 1999/77/CE del 26 luglio 1999
• Direttiva 2009/148/CE del 30 novembre 2009
Normativa Italiana
• Legge 27 marzo 1992 n.257
• Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, Ministero della Sanità
• Decreto Ministeriale 14 maggio 1996, Ministero della Sanità
• Decreto 20 agosto 1999, Ministero della Sanità
• Decreto Ministeriale del 18 marzo 2003 n.101, Ministero dell’Ambiente
• Decreto Ministeriale del 29 luglio 2004 n.248, Ministero dell’Ambiente
• Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2004, Ministero della Salute
• Decreto Legislativo del 03 aprile 2006 n.152
• Decreto Legislativo del 09 aprile 2008 n.81
• Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015
Normativa Regionale
• Deliberazione della Giunta Regionale del 3 dicembre 1996 n.5455
• Deliberazione della Giunta Regionale del 28 giugno 2002 n.1690
• Deliberazione della Giunta Regionale del 15 marzo 2011 n.265
• Deliberazione della Giunta Regionale del 08 ottobre 2012 n.2016
• Nota della Regione Veneto, Direzione Tutela Ambiente del 06 ottobre 2012
Dal punto di vista dell'impostazione metodologica, si farà riferimento al DM 6/9/1994, nonché alle ulteriori normative e linee guida Statali e Regionali emanate in materia. Alle medesime norme si dovrà fare riferimento per l’esecuzione delle prove di laboratorio, campionamenti, valutazione del degrado, ecc.
Art. 6. Servizi richiesti
All’interno del presente articolo vengono descritte le attività specifiche richieste all’OE.
1. Localizzazione e caratterizzazione delle strutture edilizie
L’attività andrà condotta conformemente ai contenuti dell’Allegato al DM 06/09/1994, a partire dalle quantità e dalla Classificazione dei materiali contenenti amianto complessivamente rinvenibili negli immobili di cui all’Art. 1 del presente Capitolato.
L’attività di Campionamento ed analisi dei materiali dovrà essere organizzata secondo i punti che seguono.
1.1. Individuazione delle strutture edilizie
A partire dai contenuti delle schede allegate al presente capitolato ed acquisendo ulteriori informazioni disponibili presso gli uffici dell’Agenzia del Demanio, sarà possibile identificare le strutture edilizie, verificare la possibilità di accertarsi dei vari tipi di materiali edili utilizzati nella costruzione e sviluppare un finalizzato programma di ispezione da proporre alla SA; l’effettuazione del singolo sopralluogo programmato sarà, di volta in volta, concordato con i referenti indicati nel presente capitolato, proponendo la data, l’orario della visita, il nominativo del tecnico rilevatore, la durata prevista della visita e i responsabili.
1.2. Ispezione
Durante la visita, raccogliere evidenze tramite osservazioni, esami di documenti, interviste, attraverso un’ispezione diretta dei materiali per identificare e quantificare tutti quelli potenzialmente contenenti fibre di amianto, evidenziando quelli friabili.
L’ispezione comprenderà anche l’acquisizione della necessaria documentazione fotografica e il rilievo geometrico di tutti i materiali mca rinvenuti al fine di definire la quantità effettiva di materiale che dovrà essere eventualmente asportato e bonificato.
1.3. Valutazione preventiva
Verifica dello stato di conservazione di tutti i materiali contenenti fibre di amianto, evidenziando quelli friabili, per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio di fibre nell'ambiente.
1.4. Campionamento massivo
Campionamento di tutti i materiali contenenti amianto, in numero pari ad almeno 1-2 campionamenti per ogni Unità Ambientale (100mq), eseguiti secondo le modalità e le procedure prescritte dalle vigenti norme di settore e successiva conferma analitica e certificazione del contenuto di amianto, presso un centro autorizzato nel rispetto delle modalità e procedure previste dal DM 06.09.1994.
Il prelievo del campione e l’analisi dovranno essere eseguiti da una ditta abilitata a tale procedura (in possesso dei requisiti di cui al D.M. del 14.05.1996) e l’analisi dei campioni massivi avverrà con i metodi indicati nell’Allegato 1 al Decreto.
Una volta effettuato il prelievo, il punto di esecuzione deve essere immediatamente sigillato con una idonea vernice spray.
In riferimento agli ambienti occupati (indoor) ed in situazioni di incerta classificazione, sarà necessario procedere con la determinazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse secondo le modalità di cui all’Allegato 2 al Decreto.
Il campionamento sarà effettuato attraverso prelievi massivi, per la quantificazione percentuale e la tipizzazione delle fibre di amianto mediante microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF), spettroscopia infrarossa (I.R.), diffrattometria a raggi x (DRX), certificate (DM06/09/94, All.1 - Metodo A).
In caso di presenza di amianto sotto la percentuale dell’1% saranno effettuati prelievi massivi, analisi qualitative attraverso microscopio elettronico a scansione (SEM), certificate (DM06/09/94, All.2 - Metodo B).
1.5. Campionamento ambientale
Il campionamento ambientale verrà effettuato al fine di integrare la determinazione del livello di rischio a seguito del riscontro di mca all’interno di edifici utilizzati.
L’attività sarà così organizzata:
• prelievo di campioni in aria: esecuzione di campionamenti d’aria ad alto flusso per successiva analisi di filtro membrana mediante Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) secondo quanto prescritto dal D.M. 06.09.1994.
• analisi di filtro membrana: analisi di filtro membrana per la valutazione della presenza di fibre d’amianto aerodisperse eseguita da laboratorio accreditato ACCREDIA mediante Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) secondo quanto prescritto dal D.M. 06.09.1994.
Qualora gli edifici siano occupati, campionamenti personali e ambientali, analisi qualitative SEM, certificate (DM06/09/94, All.2 - Metodo B).
Il risultato di tali campionamenti darà una indicazione accurata e oggettiva del livello di esposizione dovuto all’eventuale presenza di fibre d’amianto aerodisperse all’interno dei locali monitorati.
2. Valutazione del rischio
Sulla base degli esiti del sopralluogo e delle analisi effettuate, da cui si riveli la presenza di amianto, procedere alla valutazione del rischio secondo i metodi indicati dalla normativa.
2.1. Valutazione del rischio
In virtù della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto del 15 marzo 2011, n. 265, riguardante l’applicazione delle “Linee interpretative regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all’amianto”, oltre a quanto precedentemente indicato, risulta necessario:
a) in caso di accertata presenza di amianto in un ambiente esterno di coperture in cemento amianto, valutare lo stato di conservazione delle stesse tramite l’applicazione dell’INDICE DI DEGRADO così come definito al Capitolo I nell’Appendice 2 della sopraccitata DGRV;
b) in caso di accertata presenza in un ambiente interno di manufatti contenenti amianto, valutare il grado di urgenza dell’intervento correttivo (se ritenuto necessario) sulla base dell’attribuzione dei fattori di danno e dei fattori di esposizione (algoritmo VERSAR) come definito al Capitolo 2 nell’Appendice 2 della medesima DGRV.
Nella fase di valutazione del rischio e di ispezione visiva, valutare attentamente anche il tipo e le condizioni dei materiali, i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado, e i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l’esposizione
degli individui (con particolare riferimento agli edifici occupati) provvedendo ad indicare anche la percentuale di rischio collegata al degrado futuro.
2.2. Individuazione intervento
Alla luce del sopralluogo e delle analisi e valutazioni effettuate, tramite il rilevatore intervenuto, stimare e individuare l’intervento più adeguato per lo smaltimento dell’amianto in relazione a ciascun singolo manufatto posto in opera, determinare il grado di pericolosità di ciascun singolo edificio e definire le prime indicazioni preventive dell’eventuale messa in sicurezza dello stesso e le relative tempistiche.
3. Programma di controllo e manutenzione
3.1. Controllo periodico
Nei casi rilevati di situazioni di cui alla lettera 2a) di cui al DM 06/09/94, laddove necessario, l’OE dovrà definire le modalità di esecuzione di un controllo periodico delle condizioni dei materiali ed il rispetto di idonee procedure per le operazioni di manutenzione e pulizia dello stabile, al fine di assicurare che le attività quotidiane dell’edificio siano condotte in modo da minimizzare il rilascio di fibre di amianto, secondo le indicazioni riportate nel capitolo 4 del DM del 06/09/1994.
3.2. Programma di controllo
Nei casi rilevati di situazioni di cui alla lettera 2b) di cui al DM 06/09/94, l’OE dovrà predisporre un programma di controllo e manutenzione secondo le indicazioni riportate nel capitolo 4 (comunque avente una durata massima triennale e con cadenza annuale).
Il programma di controllo e di manutenzione deve essere predisposto nel rispetto delle indicazioni di cui al capitolo 4 del DM 06/09/94 e comporta, tra l’altro, anche la designazione di una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto.
4. Norme di sicurezza durante il monitoraggio
4.1. Dotazione minima dei DPI durante il sopralluogo
Viste le peculiarità della prestazione e dei monitoraggi, il tecnico rilevatore, che effettuerà i sopralluoghi e/o le indagini, dovrà informarsi preventivamente del rischio e formarsi ad operare in sicurezza e dovrà dotarsi di dispositivi minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente in ambito di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (ai sensi del DLgs 81/08 e smi) tra i quali:
• un facciale filtrante idoneo in presenza di fibre di amianto (filtro P3), da utilizzare ove non sia necessario un sistema di ventilazione assistita o l'uso di maschere a pieno facciale (UNI EN 149) entrambi monouso;
• una tuta antistatica in Tyvek, cerniera di chiusura con patta e cappuccio, maniche, cappuccio, girovita e caviglie con elastico, senza tasche, certificata tipo 5,6, III categoria;
• indumenti intimi protettivi nei lavori di bonifica d'amianto;
• ghette monouso e guanti in lattice
• scarpe antinfortunistiche.
Per il prelievo e verifica della presenza di amianto su tettoie o coperture di tetti calpestabili, il tecnico dovrà disporre di specifici DPI.
Art. 7. Predisposizione degli elaborati finali e di sintesi
A completamento del servizio descritto e con riferimento all’Art. 6 del presente capitolato, dovrà essere consegnata la seguente documentazione minima, contenente tutti i dati raccolti e gli esiti delle verifiche:
1. Relazione
Consegnare la documentazione di report (quale ad esempio quella riportata in allegato V del D.M. del 06.09.1994), separatamente per ciascun locale o area identificata e oggetto di analisi per la presenza di materiali contenenti amianto, che descriva:
• i criteri generali seguiti durante l’espletamento del servizio;
• l’individuazione delle strutture edilizie;
• le ispezioni eseguite e la documentazione fotografica dello stato di fatto e delle operazioni di prelievo;
• lo stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto, indicando almeno:
o tipologia di situazione (2a, 2b e 2c del DM del 06.09.1994) di ciascun caso;
o esito di valutazione del rischio;
• i risultati delle analisi di laboratorio eseguite sui campioni prelevati e relativa certificazione;
• valutazione del rischio ai sensi della DGRV 265/2011;
• individuazione dell’intervento più adeguato per la bonifica;
• programma di controllo e controlli periodici dei materiali contenenti amianto che non necessitano di rimozione;
• procedure per le attività di custodia e di manutenzione (Punto 4, D.M. 06.09.1994);
• conclusioni riassuntive.
Altresì, dovranno essere prodotte:
• una tabella riassuntiva per ogni scheda con riportati gli esiti dei monitoraggi, i risultati delle le analisi eseguite e gli esiti della valutazione del rischio;
• una tabella riassuntiva generale di tutte le schede analizzate, con riportati gli esiti dei monitoraggi, i risultati delle le analisi eseguite e gli esiti della valutazione del rischio.
Qualora negli immobili oggetto d’indagine non fossero presenti mca, l’OE dovrà predisporre un’apposita dichiarazione che attesti l’inesistenza della necessità di bonifica.
2. Elaborati grafici
L’OE dovrà consegnare, per ogni scheda (immobile), almeno un elaborato grafico consistente in una planimetria, contenente la mappatura delle zone all’interno di ciascun lotto, in cui evidenziare e descrivere i rifiuti e i materiali contenenti amianto rinvenuti.
La planimetria potrà essere redatta assumendo come base l’estratto di mappa catastale allegato a ciascuna scheda, corredata di relativa documentazione fotografica.
La descrizione grafica dovrà riportare:
• l’esatta ubicazione del mca (a terra, in copertura, internamente, ecc.) nelle planimetrie catastali o di quelle fornite dalla SA della posizione e della quantità di mca rilevati con relative foto codificate;
• la tipologia del mca (ricoprimenti a spruzzo, rivestimenti isolanti, carte e cartoni, funi, corte e tessuti, prodotti bituminosi, prodotti in forma di tubi, lastre, ecc.);
• la quantificazione del materiale mca rinvenuto (mq o mc, a seconda del caso);
• lo stato di conservazione del mca secondo DM06/09/1996 e DGRV265;
Art. 8. Documentazione e modalità di presentazione
L’appaltatore dovrà produrre la documentazione, come indicato di seguito, salvo ulteriori precisazioni da concordarsi con il RUP.
Dovranno essere consegnate n. 2 copie cartacee e n. 3 su supporto informatico di tutta la documentazione.
Le relazioni prodotte su supporto informatico dovranno essere in formato aperto ed editabile (con estensioni DOC, XLS, ecc.) e in formato PDF, firmati digitalmente dall’esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato; su supporto cartaceo in doppio esemplare, timbrati e firmati dall’esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato.
Le fotografie prodotte su supporto informatico, dovranno essere in formato JPEG, con risoluzione non inferiore a 300 dpi. Le stesse andranno riprodotte su supporto cartaceo di dimensione non inferiore a 24x36mm.
Gli elaborati grafici saranno prodotti su supporto informatico (CD o DVD), nel formato aperto ed editabile, DWG, e nel formato aperto e non editabile, PDF, firmati digitalmente dall’esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato. Gli stessi elaborati saranno riprodotti su supporto cartaceo (come sopra specificato).
I certificati contenenti le risultanze delle indagini e le prove di laboratorio saranno prodotti sui supporti e nei formati, in originale o in copia conforme, come acquisiti dai rispettivi laboratori.
Il materiale dovrà essere razionalmente articolato nei diversi file che lo costituiscono.
Tutti i file forniti su supporto informatico non dovranno contenere limitazioni di utilizzo quali password o simili.
CAPO III - MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Art. 9. Durata del contratto
L’Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto (redigendo e consegnando la documentazione di cui al presente Capitolato Prestazionale), designare il responsabile, predisporre e consegnare la documentazione entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione dell’atto di affidamento.
Art. 10. Luogo di esecuzione del servizio
L’espletamento del servizio ha luogo nei Comuni di Venezia (VE), Chioggia (VE), Cavallino Treporti (VE), Agugliaro (VI) e Chiampo (VI).
Art. 11. Stato dei luoghi
I siti oggetto d’intervento sono eterogenei e si distinguono per estensione, tipologia e conservazione: si rinvia alla documentazione tecnica allegata.
All’appaltatore verrà consegnata tutta la documentazione di cui la SA è in possesso.
Art. 12. Sopralluogo.
Il sopralluogo preliminare presso gli immobili non è obbligatorio, ma, trattandosi di siti contaminati, i soggetti che vorranno effettuare il sopralluogo preliminare dovranno obbligatoriamente indossare i seguenti dispositivi protezione individuale:
• tuta tipo Tyvek monouso tipo 5-6;
• scarpe antinfortunistiche con copriscarpe o stivali antifortunistici;
• maschere facciali filtranti con filtro di classe FFP3;
• elmetto di protezione ed ulteriori dpi.
Art. 13. Corrispettivo
Il corrispettivo complessivo della prestazione, al netto di IVA, è stato determinato utilizzando come parametro di riferimento il Prezziario Regione Veneto 2014 (agg. 2018), Prezziario Comune di Venezia 2018, Tariffario ARPAV 2016.
Nr | Codice intervento | ID scheda | Importo servizi | Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) | Servizi e sicurezza | % |
1 | IDEA_0815 | VED0061 | 37.032,67 € | 3.060,58 € | 40.093,25 € | 70,79% |
2 | VEB0676 | |||||
3 | VIB0649 | |||||
4 | VIB0754 | |||||
5 | VEB0574 | |||||
6 | VED0149 | |||||
7 | VEBP005 | |||||
8 | IDEA_0603 | VED0105 | 15.736,97 € | 807,75 € | 16.544,72 € | 29,21% |
TOTALE | 52.769,64 € | 3.868,33 € | 56.637,97 € | 100,00% |
L’importo posto a base di gara, è da considerarsi “a corpo” ed è pari ad € 56.637,97 (cinquantaseimilaseicentotrentasette/97), al netto dell’IVA di legge.
Tale importo posto a base di gara è comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di importo pari a € 3.868,33 € (tremilaottocentosessantotto/33).
I costi della manodopera inclusi nell’importo complessivo sono stati quantificati dalla Stazione Appaltante in € 6.963,01, con un’incidenza del 12,29%, tenuto conto che il servizio è prevalentemente di natura intellettuale.
L’importo dell’aggiudicazione resterà fisso ed invariabile ed in nessun caso potrà essere soggetto a variazione.
Si precisa che il predetto importo deve considerarsi pienamente remunerativo di tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per dare il servizio completamente compiuto a perfetta regola d’arte.
L’OE appaltatore dovrà adempiere "a regola d'arte" a tutti gli obblighi assunti e comunque in conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali, assumendosi al riguardo ogni responsabilità per vizi e difetti.
Art. 14. Condizioni dello svolgimento del servizio
I servizi di campionamento, prelievo e analisi, ispezione, monitoraggio, sopralluoghi, e tutte le prove necessarie per effettuare la valutazione del rischio amianto sono a carico dell’appaltatore.
I costi relativi alle pratiche per l’eventuale occupazione di suolo pubblico, la predisposizione della documentazione necessaria e l’ottenimento dei permessi di qualunque natura, certificati di prove in laboratorio, tutti gli oneri e rischi necessari per l’esecuzione delle indagini ed in genere tutti gli oneri che si rendessero necessari per l’espletamento degli stessi o, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste sono a carico dell’appaltatore.
L’appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.
In via esemplificativa e non esaustiva sono oneri a carico della ditta esecutrice:
a) la gestione rapporti con l’Unità Locale Socio Sanitaria competente;
b) il personale abilitato (corsi regionali) dotato della strumentazione necessaria;
c) la strumentazione tarata;
d) l’analisi di laboratorio accreditato ACCREDIA;
e) l’etichettatura dei materiali contenenti amianto secondo le normative vigenti in materia;
f) la formulazione e la stesura delle relazioni e degli elaborati grafici. Rimangono oneri a carico della SA:
• consentire il libero accesso all’interno di tutti i locali interessati del fabbricato o concordare i sopralluoghi qualora l’immobile risulti essere occupato;
• la consegna delle planimetrie dei fabbricati, qualora disponibili (anche in forma digitale).
Art. 15. Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo avverrà in un’unica soluzione.
Al termine dell’incarico, verrà emesso il certificato di regolare esecuzione che sarà trasmesso all’appaltatore.
Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell’appalto sarà liquidato, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, nel termine previsto e indicato nel contratto di appalto, previa verifica del servizio reso nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Le fatture, intestate all’Agenzia del Demanio, c.f. 06340981007 – Xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate.
In caso di importo superiore a € 5.000,00 ai fini del pagamento, l’Agenzia effettuerà le verifiche di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.
Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che sarà preventivamente comunicato dall’appaltatore.
In caso di partecipazione in forma plurima, tutti i pagamenti verranno effettuati nei confronti del soggetto indicato quale mandatario dell’RT, che sottoscriverà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Art. 16. Penali
L’appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e dell’esecuzione delle attività appaltate.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla SA ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti dal presente Capitolato, è fissata una penale giornaliera pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo della prestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% del valore del presente contratto: ove le penali raggiungano tale ammontare la SA avrà facoltà di risolvere il contratto.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto all’appaltatore dalla SA; l’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla SA nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a giudizio della SA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e l’appaltatore dovrà consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di cui sopra.
L’appaltatore è l’unico responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.
La SA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’appaltatore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’appaltatore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’appaltatore del servizio dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’appaltatore del Servizio prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della SA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sia materiali che immateriali.
Art. 17. Sorveglianza e monitoraggio del servizio
La SA si riserva di nominare, dandone comunicazione scritta all’appaltatore, un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), con il compito di vigilare sulle attività nell’ambito delle rispettive competenze per la migliore riuscita del servizio.
L’Appaltatore dovrà comunicare il nominativo del proprio Responsabile Tecnico che sarà l’unico interlocutore e referente del DEC.
Ciascuna delle parti potrà sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per il servizio.
Art. 18. Obbligazioni dell'appaltatore del servizio
L’Appaltatore del Servizio s’impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, a:
a) effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
b) a dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e dei Dispositivi di Protezione Individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la SA da ogni responsabilità in materia (a tale riguardo, ci sarà l’obbligo di eseguire un sopralluogo congiunto, prima dell’accesso in ciascun immobile oggetto del presente servizio, per la valutazione dei rischi specifici e delle misure di prevenzione che l’appaltatore dovrà adottare per tutelare il proprio personale ed eventualmente il personale presente negli immobili, luoghi di lavoro, per quanto riguarda i rischi interferenti);
c) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla SA;
d) a prevedere la realizzazione di tutte le opere precauzionali atte a garantire l'accessibilità ai luoghi d’indagine, nel rispetto delle leggi antinfortunistiche vigenti ai sensi del DLgs 81/08 e ss.mm.ii (POS; ecc.), nonché a prevedere le dovute opere provvisionali per evitare danneggiamenti alle strutture e apparati decorativi presenti;
e) comunicare tempestivamente, alla SA, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
f) mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti di posta elettronica, posta elettronica certificata e telefono da utilizzarsi per l’invio di tutte le comunicazioni relative all’affidamento.
Art. 19. Verifica di conformità
Il Direttore dell’Esecuzione del servizio, redigerà le verifiche di conformità e gli atti necessari a dimostrare che il servizio fornito sia conforme alle caratteristiche previste dagli atti di gara e all’offerta presentata in sede di gara, le quali dovranno essere in grado di soddisfare le richieste del presente capitolato.
La SA si riserva la facoltà di procedere, con cadenza adeguata per garantire un accertamento progressivo della regolare esecuzione del contratto, anche ad una verifica di conformità in corso di esecuzione. Il soggetto preposto, in corso di esecuzione del contratto, effettua i controlli che ritiene più opportuni invitando alle operazioni di verifica l’appaltatore. Di dette operazioni di controllo è redatto apposito verbale. I verbali di verifica di conformità vengono trasmessi al RUP in fase di esecuzione entro 15 (quindici) giorni successivi alla data dei controlli e riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.
Art. 20. Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore del servizio si impegna, altresì, a:
a) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli qualitativi dei servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
b) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo emanate dai competenti Enti;
c) consegnare, ai competenti uffici prima della stipula del contratto, copia autentica delle assicurazioni di legge, di cui al presente capitolato, e quelle relative al proprio personale e collaboratori e per la copertura di eventuali danni a terzi nell’esercizio di quanto richiesto dal presente capitolato;
d) inviare alla SA i dati di sintesi relativi al monitoraggio del servizio ed alla verifica dell’applicazione delle condizioni contrattuali;
e) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
f) ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
g) a rispondere dell’osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato.
Art. 21. Impegni della Stazione Appaltante
La Stazione Appaltante (SA) si impegna a trasmettere all’Appaltatore, in occasione della sottoscrizione del contratto d’appalto, gli atti contrattuali e i documentali relativi all’affidamento dei lavori.
Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione, non darà (in ogni caso) diritto all’Appaltatore a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli di iscrizione delle riserve.
La SA s’impegna, altresì, a garantire all’Appaltatore il libero accesso alle aree, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo.
Art. 22. Xxxxxxxx e diritti d'autore
L’Appaltatore del servizio assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d’autore).
Qualora venga da terzi promosso nei confronti della SA un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l’uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata alla SA, quest’ultima dovrà avvisarne l’Appaltatore per iscritto, entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto introduttivo dell’azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.
Art. 23. Cauzione e Responsabilità Civile
Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, l’Appaltatore assumerà a proprie spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti
nei confronti del terzo attore, a condizione che gli siano state conferite, dalla SA, le più ampie facoltà di condurre il contenzioso a proprio esclusivo giudizio e di definirla anche extragiudizialmente.
L’Appaltatore dovrà costituire polizza definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 24. Riservatezza e diritti sui materiali
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la SA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
Gli elaborati e quanto altro discenderà dall’incarico commissionato di cui all’art.1 del presente capitolato prestazionale, con la liquidazione del relativo compenso all’Appaltatore, resteranno di proprietà piena ed assoluta della SA, compresi anche tutti gli elaborati grafici e documentali introdotti in seguito a varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall’Appaltatore possa essere sollevata eccezione di sorta.
Art. 25. Trattamento dei dati
I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.
Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia del Demanio - DPO è l’Avv. Xxxx Xxxxxx sempre contattabile all’indirizzo email xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx .
Art. 26. Danni e responsabilità
L’Appaltatore solleva la SA da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate, inclusa l’eventuale esecuzione delle indagini e dei prelievi. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della SA, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
L’Appaltatore è responsabile degli eventuali danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente servizio.
L’Appaltatore è responsabile degli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla SA ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'Appaltatore nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto.
Considerando che il servizio in oggetto sarà svolto su alcuni edifici di particolare pregio architettonico e sottoposto a vincolo storico-artistico, l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla SA, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’affidamento del servizio, anche una adeguata polizza di assicurazione RCT/RCO per un massimale minimo di € 500.000,00.
Art. 27. Divieto di cessione del contratto
È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106 del Codice.
Art. 28. Subappalto
Qualora l’appaltatore abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, i servizi da subappaltare, è fatto divieto all’Appaltatore di ricorrere al subappalto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Appaltatrice.
Il subappalto è consentito alla condizioni previste dall’art. 105 del Codice dei Contratti.
Art. 29. Tracciabilità dei pagamenti
Ai fini della liquidazione dei corrispettivi si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito su conto corrente bancario dedicato, con esclusione di responsabilità per la SA derivante da indicazioni erronee, disguidi e/o inconvenienti ascrivibili all’istituto bancario in questione.
(In caso di Raggruppamento):
Il pagamento sarà fatto solo al nominato mandatario. Pertanto, spetterà al mandatario raccogliere le fatture con gli importi di spettanza dei singoli mandanti, vistarle per congruità e consegnarle alla SA dimostrando di aver quietanzato le somme dei mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti del Raggruppamento.
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi.
Art. 30. Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r o a
mezzo pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale
comunicazione.
L’Agenzia procederà alla risoluzione del contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) dell’importo contrattuale;
- mancata reintegrazione, nel termine di 10 giorni, della cauzione in esito all’escussione della stessa;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità;
- perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionali richiesti per l’espletamento del servizio.
- violazione degli impegni anticorruzione assunti da parte dell’appaltatore con la sottoscrizione del Patto di Integrità che dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa.
La risoluzione in tali casi opera allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto con raccomandata a/r all’Appaltatore o via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art. 1456 c.c.
In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale del servizio effettuato, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti punti.
La SA, ai sensi dell’art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall’Appaltatore, senza che ciò comporti maggiori compensi o rimborsi spesa.
Art. 31. Codice etico
L’Appaltatore nell’espletamento dell’incarico si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia ex D.Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, e ad adottare comportamenti in linea con quanto previsto nel Codice Etico dell’Agenzia e, comunque, tali da non esporre l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.
L’inosservanza di tale prescrizione costituirà grave inadempimento contrattuale tale da comportare la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.
Art. 32. Vincoli
Le norme e le disposizioni di cui al presente capitolato sono vincolanti per l’appaltatore sin dal momento in cui viene presentata l’offerta, mentre vincolano la SA solo con la sottoscrizione del contratto.
Art. 33. Verifiche della Stazione Appaltante sullo svolgimento delle attività
La SA ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dal medesimo incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull’operato dell’Appaltatore e/o di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l’Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della SA.
L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni caso l’Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali della attività esercitata dall’Appaltatore, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla SA o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
È facoltà della SA accertare in ogni tempo e in relazione alla natura dell’attività svolta, l’idoneità professionale dei soggetti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti, anche di natura risarcitoria.
A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a consentire, alla SA, l’effettuazione di verifiche ed ispezioni ed a fornire alla stessa, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneità all’espletamento delle attività affidate, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.
L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, da parte di soggetti non idonei, costituirà grave inadempimento contrattuale dell’Appaltatore.
Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della SA di procedere alla risoluzione del Contratto con contestuale avvio di azione risarcitoria (per danni materiali, immateriali, erariali, amministrativi ed all’immagine) dipendente da tale evento
Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità dell’Appaltatore nei confronti della SA per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l’adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’Appaltatore dei lavori.
Ogni previsione differente rispetto a quelle previste nel presente capitolato, che dovessero insorgere a causa di eventi imprevisti e non dipendenti dalla volontà o condotta inadempiente dell’Appaltatore, dovranno essere approvate dalla S.A.
Art. 34. Norme di rinvio
Per quanto non specificatamente previsto nel presente Capitolato e negli atti di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative.
La gerarchia dei documenti è la seguente:
- I documenti di gara;
- Il presente Capitolato
- Schede dei beni immobili.
Art. 35. Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall’esecuzione, interpretazione e inadempimento dell’affidamento in oggetto, sarà competente in via esclusiva il foro di Venezia.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
X.xx Arch. Xxxxx D’Incecco
Allegati:
1. Schede dei beni immobili
2. Computo metrico per ciascun immobile