ACCORDO
ACCORDO
tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell’Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999
L’UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «l’Unione», da una parte, e
L’ORGANIZZAZIONE INTERGOVERNATIVA PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI PER FERROVIA, di seguito deno-
minata «OTIF», dall’altra,
di seguito insieme denominate le «parti contraenti»,
VISTA la convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione»), in particolare l’articolo 38,
VISTE le competenze conferite all’Unione dal trattato sull’Unione europea (TUE) e dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in taluni settori oggetto della convenzione,
RICORDANDO che a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea,
CONSIDERANDO che la convenzione istituisce un’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), con sede a Berna,
CONSIDERANDO che l’adesione dell’Unione alla convenzione è finalizzata a sostenere l’OTIF nel perseguimento del suo obiettivo di promuovere, migliorare e agevolare il trasporto internazionale per ferrovia, sotto il profilo sia tecnico sia giuridico,
CONSIDERANDO che, in forza dell’articolo 3 della convenzione, gli obblighi da essa derivanti in materia di cooperazione internazionale non prevalgono, per le parti della convenzione che sono anche Stati membri dell’Unione o per gli Stati parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo, sui loro obblighi in qualità di Stati membri dell’Unione o di Stati parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo,
CONSIDERANDO che è necessaria una clausola di deconnessione di quelle parti della convenzione che rientrano nelle competenze dell’Unione al fine di specificare che gli Stati membri dell’Unione non possono invocare e applicare diret- tamente tra loro i diritti e gli obblighi che discendono dalla convenzione,
CONSIDERANDO che la convenzione si applica integralmente tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e le altre parti della convenzione, dall’altra,
CONSIDERANDO che per l’adesione dell’Unione alla convenzione è necessario che siano chiaramente precisate le modalità di applicazione delle disposizioni della convenzione all’Unione europea e ai suoi Stati membri,
CONSIDERANDO che le condizioni di adesione dell’Unione alla convenzione devono permettere all’Unione di esercitare, nell’ambito della convenzione, le competenze che i suoi Stati membri le hanno conferito,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L’Unione aderisce alla convenzione alle condizioni indicate nel presente accordo, conformemente all’arti- colo 38 della convenzione.
Articolo 2
Senza pregiudizio dell’oggetto e dello scopo della convenzione di promuovere, migliorare e agevolare il trasporto internazionale per ferrovia e fatta salva la sua piena applicazione con riferimento alle altre parti della convenzione, nelle loro relazioni reciproche, le parti della convenzione che sono Stati membri del- l’Unione applicano le norme dell’Unione e non applicano pertanto le norme derivanti da tale convenzione salvi i casi in cui non esistano norme dell’Unione che disciplinano la particolare materia in questione.
Articolo 3
Fatte salve le disposizioni del presente accordo, le disposizioni della convenzione devono essere interpretate in modo da inclu- dere anche l’Unione nel quadro della sua competenza e i vari termini usati per designare le parti della convenzione e i rispet- tivi rappresentanti devono essere interpretati di conseguenza.
Articolo 4
L’Unione non contribuisce al bilancio dell’OTIF e non partecipa alle decisioni a tal riguardo.
Articolo 5
Senza pregiudizio dell’esercizio dei diritti di voto di cui all’arti- colo 6, l’Unione è abilitata a farsi rappresentare e a partecipare ai lavori di tutti gli organi dell’OTIF in seno ai quali uno qua- lunque dei suoi Stati membri abbia diritto di essere rappresen- tato in quanto parte della convenzione e in cui siano trattate questioni di sua competenza.
L’Unione non può essere membro del comitato amministrativo. Essa può essere invitata a partecipare alle riunioni di tale comi- tato se il comitato desidera consultarla su questioni di interesse comune iscritte all’ordine del giorno.
Articolo 6
1. Per le decisioni su materie di competenza esclusiva del- l’Unione, quest’ultima esercita i diritti di voto dei suoi Stati membri a norma della convenzione.
2. Per le decisioni su materie nelle quali l’Unione dispone della competenza concorrente con i suoi Stati membri, vota l’Unione o votano i suoi Stati membri.
3. Fatto salvo l’articolo 26, paragrafo 7, della convenzione, l’Unione dispone di un numero di voti uguale a quello dei suoi Stati membri che sono anche parti della convenzione. Quando l’Unione vota, i suoi Stati membri non votano.
4. L’Unione informa di volta in volta le altre parti della convenzione dei casi nei quali, per i vari punti dell’ordine del giorno dell’assemblea generale e degli altri organi decisionali, intenderà esercitare i diritti di voto previsti ai paragrafi da 1 a
3. Tale obbligo si applica anche alle decisioni da prendere per corrispondenza. Tale informazione va fornita con sufficiente anticipo al segretario generale dell’OTIF in modo da consentirne la distribuzione unitamente ai documenti di seduta o a una decisione da adottare per corrispondenza.
Articolo 7
La portata della competenza dell’Unione è descritta in termini generali in una dichiarazione scritta emessa dall’Unione al mo- mento della conclusione del presente accordo. Tale dichiara- zione può essere modificata, ove opportuno, mediante notifica da parte dell’Unione all’OTIF. Essa non sostituisce né limita in alcun modo le materie che possono essere oggetto di notifiche di competenza dell’Unione da presentare prima che in seno all’OTIF si proceda all’adozione di decisioni tramite votazione formale o altra procedura.
Articolo 8
Il titolo V della convenzione si applica a qualsiasi controversia che insorga tra le parti contraenti, in relazione all’interpretazio- ne, all’applicazione o all’esecuzione del presente accordo, in particolare per quanto riguarda la sua esistenza, validità o riso- luzione.
Articolo 9
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla firma del presente accordo da parte delle parti contraenti. L’articolo 34, paragrafo 2, della convenzione non si applica in questo caso.
Articolo 10
Il presente accordo resta in vigore per un periodo indetermina- to.
Qualora tutte le parti della convenzione che sono Stati membri dell’Unione recedano dalla convenzione, la notifica di recesso dalla convenzione e dal presente accordo si presume presentata dall’Unione contestualmente alla notifica di recesso di cui all’ar- ticolo 41 della convenzione presentata dall’ultimo Stato mem- bro dell’Unione che recede dalla convenzione.
Articolo 11
Le parti della convenzione diverse dagli Stati membri del- l’Unione che applicano la pertinente legislazione dell’Unione in forza dei loro accordi internazionali con l’Unione possono, con l’accordo del depositario della convenzione, emettere di- chiarazioni individuali in merito al mantenimento dei propri diritti e obblighi nel quadro dei loro accordi con l’Unione, la convenzione e le pertinenti normative.
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, l’uno con- servato dall’OTIF e l’altro dall’Unione, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, let- tone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. Ciò fa salvo l'articolo 45, para- grafo 1, della convenzione.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abili- tati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
За Европейския съюз Por la Unión Europea Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l'Union européenne Per l'Unione europea Eiropas Savienības vārdā – Europos Sąjungos vardu Az Európai Unió részéről Għall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta För Europeiska unionen
За Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF)
Por la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril (OTIF) Za Mezivládní organizaci pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)
For Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer (OTIF)
Für die Zwischenstaatliche Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF) Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF) nimel
Για το Διακυβερνητικό Οργανισμό Διεθνών Σιδηροδρομικών Μεταφορών (OTIF)
For the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF)
Pour l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) Per l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas (OTIF) vārdā –
Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos (OTIF) vardu A Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet (OTIF) részéről
Għall-Organizzazzjoni Intergovernattiva għat-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija (OTIF) Voor de Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF) W imieniu Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF) Pela Organização Intergovernamental para os Transportes Internacionais Ferroviários (OTIF)
Pentru Organizația Interguvernamentală pentru Transporturile Internaționale Feroviare (OTIF) Za Medzivládnu organizáciu pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF)
Za Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet (OTIF) Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) puolesta För Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (Otif)