Contract
dEFINIZIONE
3. ASSDEFINIZIONE OCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Con il contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavo- ro, l’associante attribuisce all’associato ente o persona giuridica una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un apporto sussistente in prestazioni lavorative. |
La gestione dell’impresa spetta all’associante, ma il contratto determi- na quale controllo possa essere esercitato dall’associato sull’attività aziendale. L’associato vanta un diritto personale al rendiconto della gestione periodica o annuale se la propria associazione si protrae per più di un anno. L’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa ad altre persone, senza il consenso dei lavoratori già associati. Il contratto di associazione in partecipazione può essere costituito solo da un associante che rivesta la qualifica di imprendito- re. |
Partecipazione alle perdite ed esclusione dalle perdite. |
Elemento imprescindibile del contratto di associazione in partecipa- zione con apporto di lavoro, è rappresentato dalla partecipazione agli utili dell’impresa o di uno o più affari. Ulteriori elementi essenziali sono caratterizzati dalla irrilevanza delle fasce orarie, dal potere di controllo riconosciuto all’associato, dalla limitazione dei poteri dell’as- sociante, dal rischio di impresa. |
Gli associati in partecipazione devono iscriversi alla Gestione se- parata presso l’Inps. L’onere contributivo è ripartito fra associante e associato nella misura rispettivamente del 55% e del 45%. L’obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali all’Inail è esteso agli associati in partecipazione che svolgano attività lavora- tiva. Con riferimento alle imposte sui redditi i compensi corrisposti per rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro sono inseriti fra i redditi di lavoro autonomo. |
Se l’associante fa svolgere prestazioni di lavoro nelle forme della associazione in partecipazione ad una persona fisica ovvero ad una persona giuridica o a un ente in assenza dei requisiti essenziali stabi- liti dalla legge, il rapporto è considerato di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si applicano inoltre le sanzioni amministrative per mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di assunzione, prospetto paga e registrazioni nel Libro Unico del Lavoro. |
Comunicazione UniLav di instaurazione del rapporto di lavoro; Registrazioni nel Libro Unico del Lavoro. |
Fac-simile per la redazione del contratto di associazione in partecipa- zione con apporto di lavoro. |
DEFINIZIONE ►
CARATTERISTICHE
E TIPOLOGIE ►
PARTICOLARITÀ ►
REQuISITI Xx XxXxXXXX ESSENZIALI ►
FISCO
E PREVIDENZA ►
IllECITI
E SANZIONI ►
PROCEduRE
E ADEMPIMENTI ►
FORMULE ►
► DEFINIZIONE
L’art. 53 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce l’abrogazione dell’associazione in partecipazione con riferimento al solo apporto di lavoro, limitatamente al caso in cui l’associato sia una persona fisica, giacché solo in tale ipotesi l’apporto dello stesso non può consistere, «nemmeno in parte» (secondo la lettera del decreto), in una prestazione di lavoro (nuovo art. 2549 cod. civ.).
dEFINIZIONE
Rimangono pertanto perfettamente valide le ipotesi di associazione in parte- cipazione:
– fra impresa associante e persona fisica associata solo per apporto di ca- pitale;
– fra impresa associante e persona giuridica o ente associato per apporto di capitale o di lavoro o misto capitale e lavoro.
I contratti di associazione in partecipazione già in corso di svolgimento, nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste anche in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione, dal comma 2 dello stesso art. 53 del decreto. Poiché la norma non indica specificamente l’operatività della disciplina transitoria, indicando la data entro la quale i contratti di asso- ciazione in partecipazione con apporto di lavoro devono essere stati sottoscritti allo scopo di poter rimanere salvi (fino alla loro cessazione) rispetto all’abro- gazione, deve ritenersi che i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro di persone fisiche associate potevano essere instaurati fino al 24 giugno 2015 (giorno che ha preceduto l’entrata in vigore del “Codice dei contratti”).
Come si nota, dunque, la norma non contiene una abrogazione completa dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, né un suo supera- mento; d’altra parte, va rilevato che la legge n. 183/2014 non delegava specifi- camente il Governo a “superare” anche questa tipologia contrattuale, concen- trandosi, al contrario, sulle sole collaborazioni.
Con il contratto di associazione in partecipazione (con apporto di lavoro, per quanto qui di interesse), l’associante attribuisce all’associato persona giuridica o ente che apporta lavoro una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un apporto sussistente in prestazioni lavorative (art. 2549 cod. civ.).
La funzione economico-sociale e la causa giuridica del contratto, dunque, va ravvisata nello scambio corrispettivo e sinallagmatico tra l’apporto dell’asso- ciato all’impresa dell’associante e il vantaggio economico che quest’ultimo si impegna a riconoscere al primo (Xxxx. Civ., Sez. Lav., 8 ottobre 2008, n. 24871).
Attenzione
Si tenga presente che il D.Lgs. n. 81/2015 cancella integralmente tutte le pre- sunzioni e i divieti introdotti dalla legge n. 92/2012 rispetto al numero massimo di associati e alle caratteristiche soggettive degli stessi.
L’art. 1, commi 28 e 30, della legge n. 92/2012, inseriva nell’art. 2549 cod. civ. un comma espressamente dedicato alle fattispecie nelle quali l’associato conferisca un apporto consistente «anche in una prestazione di lavoro», per stabilire che il numero degli associati impegnati nella stessa attività non pote- va essere «superiore a tre», indipendentemente dal numero degli associanti (vi erano delle deroghe ed eccezioni fissate dalla stessa legge n. 92/2012 ed ampliate dal D.L. n. 76/2013).
In caso di mancata partecipazione agli utili (d’impresa o del singolo affare par- tecipato) e in ipotesi di mancata consegna del rendiconto di cui all’art. 2552
CARATTERISTICHE E TIPOlOGIE
cod. civ., i rapporti di associazione in partecipazione si presumevano, fatta sal- va la prova contraria, «rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato». Inoltre, presunzione si applica anche quando l’apporto di lavoro non è conno- tato da competenze teoriche di grado elevato acquisite in significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche maturate attraverso esperienze nell’esercizio concreto di attività.
Per effetto e in conseguenza di tali abrogazioni, pertanto, a mero titolo di esempio, una impresa potrà associare in partecipazione con apporto di lavoro, nella medesima attività, anche più di tre soci e amministratori di altrettante società a responsabilità limitata unipersonali.
► CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE
CARATTERISTICHEETIPOLOGIE
Nel contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro la gestio- ne dell’impresa spetta in via generale e assoluta all’associante, ma il contratto determina quale controllo possa essere esercitato dall’associato persona giuri- dica o ente sull’attività sull’attività aziendale o sullo svolgimento di singole parti del ciclo produttivo e/o organizzativo per cui l’associazione è stata contratta. L’associante ha il pieno diritto di gestire l’impresa (o i singoli affari) oggetto del contratto di associazione in partecipazione (art. 2552, comma 1, cod. civ., «la gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante»), di conseguenza «i terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante» (art. 2551 cod. civ.), che rimane esclusivo responsabile illimitatamente delle obbligazioni assunte.
Peraltro le parti possono concordare specifiche modalità di controllo che l’as- sociato può esercitare nella gestione dell’impresa (art. 2552, comma 2, cod. civ.) e, in ogni caso, l’associato persona giuridica o ente sull’attività vanta un diritto soggettivo al rendiconto della gestione periodica o annuale se la propria associazione si protrae per più di un anno (art. 2552, comma 3, cod. civ.; Cass. 18 aprile 2007, n. 9264; Cass. 4 aprile 2007, n. 8465).
Inoltre, salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa ad altre persone, senza il consenso dei soggetti già associati (art. 2550 cod. civ.), tale previsione è esclusa, con l’effetto che l’associante può istituire liberamente ulteriori contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro soltanto quando i primi associati sono esonerati dalle perdite (art. 2554 cod. civ.).
Attenzione
Affinché i rapporti di lavoro di fatto instaurati siano confacenti alle previsioni di cui al Libro IV, Titolo VII, artt. 2549 e segg. cod. civ., dettate in merito al con- tratto di associazione in partecipazione, succintamente richiamate, occorre, anzitutto, che i soggetti interessati, pur operanti per conto di una società, di un ente o di una persona giuridica, non prestino la loro opera in modo che la stessa si risolva nella mera esecuzione delle modalità tipiche di esplicazione del lavoro dipendente, seguendo le specifiche indicazioni e senza l’indispen- sabile potere di autonomo controllo gestorio, che un vero rapporto associativo inevitabilmente prescrive.
PARTICOlARITÀ
Qualora «l’espletamento della prestazione lavorativa assuma caratteri in tutto simili a quelli della prestazione lavorativa svolta nel contesto di un lavoro su- bordinato (…) e anzi la possibilità che l’apporto della prestazione lavorativa dell’associato abbia connotazioni in tutto analoghe a quelle dell’espletamento di una prestazione lavorativa in regime di lavoro subordinato comporta che il fulcro dell’indagine si sposta soprattutto sulla verifica dell’autenticità del rap- porto di associazione» (Cass. 18 febbraio 2009, n. 3894).
Attenzione
Si sottolinea, peraltro, che il contratto di associazione in partecipazione può essere costituito unicamente (Cass. 12 marzo 1987, n. 2555) da un associante che rivesta, ai sensi dell’art. 2195 cod. civ., la qualifica di imprenditore, quindi non da altre tipologie di attività autonome o professionali, ovvero da soggetti con caratteristiche non imprenditoriali. Inoltre la dottrina più accreditata tende ad escludere la configurabilità di un’associazione in partecipazione fra un so- cio di cooperativa e la cooperativa medesima.
► PARTICOLARITÀ
1. Partecipazione alle perdite
L’associato persona giuridica o ente che apporta lavoro partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma quelle non possono superare il valore del suo apporto associativo (art. 2553 cod. civ.). Quando l’associato è esonerato dalle perdite, l’associante può attribuire partecipazioni con apporto di lavoro per la stessa impresa anche ad altri soggetti senza il consenso degli associati (art. 2554 cod. civ.).
I soggetti interessati - una società, di un ente o di una persona giuridica - che si associano apportando lavoro rispondono concretamente anche dei debiti dell’associante, partecipano alla tenuta e alla gestione della contabilità della ditta, evidenziando come le previsioni contrattuali non possono contrastare con l’obbligo di partecipazione patrimoniale e organizzativo/gestionale, anche di tipo fiscale e contabile, integrale alle sorti dell’andamento economico–finan- ziario dell’azienda che caratterizza il contratto de quo determinando un sicuro rischio d’impresa in capo all’associato (Cass. Civ., Sez. Lav., 9 novembre 1992 n. 12052).
«Il rapporto di associazione in partecipazione ha come elemento essenziale la partecipazione dell’associato al rischio di impresa ed alla distribuzione non solo degli utili, ma anche delle perdite» (Cass. Civ., Sez. Lav., 11 giugno 2013, n. 14644).
Art. 2549 | Il contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro è lo scambio tra una determinata prestazione lavorativa dell’associato persona giuridica o ente con la partecipazione agli utili dell’associan- te. |
Art. 2550 | Senza il consenso dell’associato, l’associante di norma non può attribuire una pluralità di partecipazioni per la stessa impresa o per il medesimo affare. |
REQuISITI Xx XxXxXXXX ESSENZIAlI
Art. 2551 | I terzi acquistano diritti e assumono obblighi esclusivamente nei confronti dell’associante. |
Art. 2552 | Diritti e gli obblighi delle parti: all’associante spetta la gestione dell’im- presa o dell’affare; l’associato ha diritto al rendiconto. Resta ferma la possibilità di stabilire quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare. |
Art. 2553 | La partecipazione alle perdite da parte dell’associato non può supe- rare il valore del suo apporto. |
2. Recesso e risoluzione consensuale
Ferma restando la volontà delle parti per addivenire, anche prima della sca- denza del contratto, ad una risoluzione consensuale, i soggetti collettivi impe- gnati in contratti di associazione in partecipazione con apporto anche di lavoro non possono recedere unilateralmente dallo stesso se il contratto è instaurato a tempo indeterminato. In ogni caso le parti possono prevedere nel contratto una deroga a tale divieto di recesso riconoscendone il diritto ad entrambe, reciprocamente, previo preavviso.
«Il contratto di associazione in partecipazione per un periodo di tempo deter- minato non è un contratto basato sull’elemento della fiducia e, pertanto, non è consentito il recesso unilaterale anticipato» (Cass. Civ., Sez. Lav., 30 maggio 2013, n. 13649).
► REQUISITI ED ELEMENTI ESSENZIALI
1. Forma scritta
Sul piano del diritto del lavoro, anche per i profili civilistici, del contratto di as- sociazione in partecipazione, la forma scritta non è elemento essenziale del contratto, sebbene stanti le particolarità dello stesso la stesura di un contratto scritto sia di maggiore xxxxxxxx e tutela sia per l’associante che per l’associato persona giuridica o ente che apporta lavoro.
Si precisa, inoltre, che ai fini fiscali il contratto di associazione in partecipazio- ne deve rivestire la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata ed è soggetto a registrazione in termine fisso il contratto di associazione in parteci- pazione con apporto di capitali e lavoro, mentre rimane soggetto a registrazio- ne in caso d’uso il contratto che prevede il solo apporto di lavoro.
2. Partecipazione agli utili
Elemento essenziale imprescindibile del contratto di associazione in parteci- pazione con apporto di lavoro, è rappresentato dalla partecipazione agli utili dell’impresa o di uno o più affari riconosciuta al soggetto interessato, pur ope- rante quale società, ente o persona giuridica, a fronte dell’apporto consistente in determinate prestazioni lavorative a favore dell’impresa gestita dall’asso- ciante (art. 2549 cod. civ.).
«In tema di contratto di associazione in partecipazione con apporto di pre- stazione lavorativa da parte dell’associato, l’elemento differenziale rispetto al
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3. Associazione in partecipazione
REQuISITI Xx XxXxXXXX ESSENZIAlI
contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili d’impresa risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l’apporto della prestazione da parte dell’associato, dovendosi verificare l’autenticità del rap- porto di associazione, che ha come elemento essenziale, connotante la causa, la partecipazione dell’associato al rischio di impresa e alla distribuzione non solo degli utili, ma anche delle perdite. Pertanto, laddove è resa una prestazio- ne lavorativa inserita stabilmente nel contesto dell’organizzazione aziendale, senza partecipazione al rischio d’impresa e senza ingerenza ovvero controllo dell’associato nella gestione dell’impresa stessa, si ricade nel rapporto di lavo- ro subordinato in ragione di un generale favor accordato dall’art. 35 Cost., che tutela il lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni”» (Cass. Civ., Sez. Lav., 28 gennaio 2013, n. 1817).
3. Irrilevanza delle fasce orarie
Gli associati persone giuridiche o enti che apportano lavoro non rispettano fasce orarie legate alle esigenze dell’associante, ciò farebbe venire meno de facto la libertà di organizzazione del tempo e dei modi del lavoro, punto che contrasta essenzialmente con le disposizioni legislative in argomento, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. II, 19 feb- braio 1993 n. 2016).
Attenzione
L’associato, peraltro, nel predeterminare in concreto l’apporto di lavoro può operare anche all’interno di fasce orarie concordate con l’associante, a con- dizione che non venga in alcun caso assoggettato ad obblighi di presenza sul luogo di lavoro precostituiti dall’associante ovvero a obblighi di giustificazione di eventuali assenze (Pretura Ascoli Xxxxxx 18 aprile 1990).
4. Potere di controllo dell’associato
Gli associati devono possedere un qualsivoglia, sia pure minimo, controllo di gestione sui bilanci e sui rendiconti contabili di cui devono/possono prendere visione, secondo le previsioni normative ai sensi e per gli effetti dell’art. 2552 cod. civ., che segnala propriamente uno dei requisiti essenziali per la configu- razione di un reale rapporto contrattuale di associazione (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 giugno 2005, n. 1261; App. Milano 12 dicembre 2002).
5. limitazione dei poteri dell’associante
L’associato, specialmente in quanto operante nelle vesti proprie di una società, di un ente o di una persona giuridica, dunque, non può essere mai subordi- nato al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare dell’associante che può esercitare tali poteri tipici del datore di lavoro esclusivamente nei confronti dei propri dipendenti diretti, dovendo riservare all’associato soltanto un generico e legittimo potere di impartire direttive ed istruzioni per il buon andamento dell’azienda o dell’affare (Cass. Civ., Sez. Lav, 7 ottobre 2004, n. 2002; Trib. Cassino, 15 novembre 1999; Pret. Arezzo 17 febbraio 1997; tuttavia Xxxx. Civ., Sez. Lav., 30 marzo 2009, n. 7586, che riconosce la possibilità dell’assog- gettamento dell’associato al potere direttivo dell’associante).
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3. Associazione in partecipazione
REQuISITI Xx XxXxXXXX ESSENZIAlI
La Suprema Corte (Cass. 23 gennaio 0000, x. 000, Xxxx. 00 xxxxxxxxx 0000,
x. 0000; Cass. 16 febbraio 1989 n. 927), ha avuto modo di sostenere che, allo scopo di stabilire se lo svolgimento di prestazioni lavorative sia da ricondur- re ad un rapporto di lavoro subordinato o invece ad un rapporto associativo, derivante, in particolare, da un negozio di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato, è necessario che il giudice del merito compia un’approfondita indagine diretta a cogliere la preva- lenza, alla stregua delle modalità di attuazione in concreto del rapporto, degli elementi caratterizzanti i due contratti, tenendo conto, soprattutto, del fatto che, mentre il rapporto di associazione in partecipazione implica l’esistenza per l’associato di un rischio di impresa non imputabile all’associante e non limi- tato alla perdita della retribuzione (Cass. Civ., Sez. Lav., 19 dicembre 2003, n. 19475), nel rapporto di lavoro subordinato l’elemento fondamentale è costituito dal vincolo di subordinazione, che è più ampio del generico potere dell’asso- ciante di impartire direttive ed istruzioni al cointeressato all’impresa. La parte- cipazione dell’associato al rischio d’impresa consente di verificare l’autenticità del rapporto di associazione (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 febbraio 2009, n. 3894).
6. Rischio di impresa
Inoltre l’associato persona giuridica o ente che apporta lavoro partecipa di- rettamente al rischio economico di impresa, con la consapevolezza specifica, contrattualmente predeterminata, di poter non conseguire concretamente al- cun utile dalla propria attività lavorativa (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 giugno 2005,
n. 1261, Trib. Sondrio 29 ottobre 1996) e, conseguentemente, di non vedersi riconosciuto un corrispettivo parametrato al principio costituzionale della “retri- buzione sufficiente” (art. 36 Cost.) in caso di mancanza di utili maturati (Cass. Civ., Sez. Lav., 9 novembre 1992, n. 12052; Cass. Civ., Sez. Lav., 18 aprile 2007, n. 9264; per Trib. Genova 10 agosto 2009 non rileva la circostanza che la partecipazione possa essere commisurata al ricavo dell’impresa anziché agli utili netti), essendo, al contrario, i compensi riconosciuti all’associato una vera e propria componente dei costi di produzione imputati dall’associante all’attività di impresa (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 giugno 2005, n. 1261; App. Milano 12 dicembre 2002).
Ancora dalla Cassazione giunge la sottolineatura secondo cui «è determinan- te accertare se il corrispettivo dell’attività lavorativa escluda o meno un ap- prezzabile rischio, se colui che la esplica sia, o meno, assoggettato al potere gerarchico e disciplinare della persona o dell’organo che assume le scelte di fondo nell’organizzazione dell’azienda. In tale indagine deve considerarsi che, mentre il rapporto di associazione in partecipazione implica l’obbligo del ren- diconto periodico dell’associante, che ha un potere di controllo sulla gestione economica dell’impresa, il rapporto di lavoro subordinato comporta un effettivo vincolo di subordinazione, di per sé più ampio del generico potere dell’asso- ciante di impartire direttive ed istruzioni al cointeressato all’impresa» (Cass. Civ., Sez. Lav., 24 febbraio 2001, n. 2693).
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3. Associazione in partecipazione
FISCO E PREVIdENZA
► FISCO E PREVIDENZA
1. Inps
La tutela previdenziale degli associati si individua nell’art. 43 del D.L. 30 set- tembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che aveva istituito una apposita gestione previdenziale per gli associati in parte- cipazione con apporto di lavoro (Circolare Inps 29 marzo 2004, n. 57), poi il comma 157, legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005) ha abrogato la norma citata sancendo, per gli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, l’obbligo di iscrizione alla Ge- stione separata Inps con contribuzione a carico dell’associante per il 55% e dell’associato per il 45% (Circolare Inps 28 gennaio 2009, n. 13).
Con riferimento alle aliquote contributive esse sono in misura pari al 30,72% per il 2015 (31,72% per il 2016, 32,72% per il 2017, 33,72% dal 2018); mentre per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela contributiva obbliga- toria la contribuzione alla Gestione separata è fissata in misura pari al 23,5% per il 2015 (al 24% dal 2016).
Evidentemente tale obbligo contributivo interesserà l’associato persona giu- ridica o ente che apporta lavoro esclusivamente laddove la prestazione lavo- rativa resa per conto dell’associante non riceva una coerente e presupposta valorizzazione previdenziale nella gestione propria dell’associato stesso.
2. Inail
L’obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali all’Inail è esteso agli associati in partecipazione anche qualora operanti nelle vesti pro- prie di persone giuridiche o enti collettivi quando sono esposti ai rischi previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, con carattere di continuità e se per l’eser- cizio delle proprie mansioni si avvalgono, in via non occasionale, di veicoli a motore da essi guidati.
Se non esiste in azienda una specifica posizione assicurativa per il tipo di rischio collegato alla attività svolta dall’associato persona giuridica o ente che apporta lavoro l’associante deve presentare una specifica denuncia di eser- cizio, se l’attività dell’associato è affine, ai fini assicurativi, a quella svolta dai lavoratori dipendenti per i quali già esiste una posizione assicurativa, l’asso- ciante dovrà presentare una denuncia di variazione all’Inail, indicando i nomi- nativi dei soggetti che operano presso la stessa attività in rappresentanza della persona giuridica o ente che apporta lavoro.
Il premio assicurativo è calcolato, in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare dei compensi percepiti.
La denuncia assicurativa e il versamento del premio sono effettuati dall’asso- ciante anche per la parte a carico dell’associato.
3. Fisco
Ai fini fiscali l’associante quale titolare dell’impresa determina il reddito secon- do le regole previste per il reddito d’impresa; mentre i proventi spettanti agli associati con apporto di solo capitale o con apporto misto non sono deducibili,
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3. Associazione in partecipazione
IllECITI E SANZIONI
quelli spettanti agli associati con apporto di solo lavoro sono deducibili dal reddito d’impresa anche se non imputati a conto economico.
La tassazione del soggetto associato varia in funzione dell’apporto:
– associato non imprenditore (ente collettivo, persona giuridica) che apporta lavoro si annovera tra i redditi di lavoro autonomo (ex art. 53, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 917/1986 che sancisce la natura di redditi di lavoro au- tonomo dei compensi riconosciuti agli associazione in partecipazione con esclusivo apporto di lavoro);
– associato non imprenditore (ente collettivo, persona giuridica) che apporta capitale o capitale e lavoro si annovera tra i redditi di capitali (ex art. 44 del
D.P.R. n. 917/1986);
– associato società di persone che apporta capitali corrispettivo tassato nel limite del 40%;
– associato società di capitali che apporta capitali corrispettivo tassato nel limite del 5%.
Attenzione
Peraltro si evidenziano le seguenti particolarità rispetto al regime di contabilità aziendale:
– associato impresa in contabilità ordinaria: gli utili o le perdite sono compo- nenti di reddito di impresa;
– associato impresa in contabilità semplificata: gli utili e le perdite sono com- ponenti di reddito di impresa.
Infine, si tenga presente che l’apporto di capitali ovvero di capitali e lavoro rap- presentano operazioni imponibili se effettuati nell’esercizio d’impresa, per cui gli utili corrisposti dall’associante all’associato sono soggetti ad I.V.A..
► ILLECITI E SANZIONI
1. mancanza dei requisiti legali
In base a quanto previsto dall’art. 2549 cod. civ., se l’associato con apporto di lavoro è una persona fisica in quanto tale (e non operante nelle vesti proprie e per conto di una società, di un ente o di una persona giuridica), il rapporto di lavoro il cui apporto consiste, in tutto o in parte, in una prestazione lavorativa deve considerarsi di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in quanto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418–1424 cod. civ., il rapporto di lavoro deve essere necessariamente ricondotto nell’alveo dell’art. 1 del D.Lgs. n. 81/2015 fin dalla data di costituzione dello stesso essendo il contratto di associazione in partecipazione nullo per contrasto con norme imperative.
Analogamente, laddove il soggetto associato, pur operante direttamente quale società, ente collettivo o persona giuridica nella qualità giuridica di rappresen- tante legale, di amministratore o di socio d’opera, espleti il proprio apporto di lavoro nelle forme tipiche della etero-direzione e della etero-organizzazione nei confronti dell’associante, giacché anche in tal caso il rapporto di lavoro risulterebbe in contrasto con gli artt. 1418–1424 cod. civ. e il rapporto di lavoro sarebbe necessariamente ricondotto alla fattispecie tipica del lavoro subordi- nato a tempo indeterminato a tutele crescenti (art. 1 del D.Lgs. n. 81/2015 e art. 1 del D.Lgs. n. 23/2015).
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3. Associazione in partecipazione
IllECITI E SANZIONI
Peraltro, l’associante datore di lavoro potrà dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato a tempo indeterminato, che concretamente corrisponda alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi fra le parti.
«In tema di distinzione tra contratto di associazione in partecipazione con ap- porto di prestazione da parte dell’associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell’impresa, la riconducibilità del rapporto all’uno o all’altro degli schemi predetti esige un’indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l’obbligo del rendiconto pe- riodico dell’associante e l’esistenza per l’associato di un rischio di impresa, il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell’associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare della persona o dell’organo che assume le scelte di fondo dell’organizzazione dell’a- zienda.» (Cass. 29 gennaio 2015 n. 1692).
Peraltro ciò accade non soltanto nei riguardi del soggetto che opera come so- cio o amministratore, per conto di una società, di un ente o di una persona giu- ridica, ma anche nei confronti di chi, come lavoratore dipendente della società associata in partecipazione con apporto di lavoro, finisca per essere comple- tamente etero-organizzato ed etero-diretto dall’associante, giacché il rapporto di associazione in partecipazione deve pur sempre persistere nella sua giuridi- ca consistenza, anche con riferimento al dipendente dell’associato inviato ad operare (più o meno stabilmente) presso l’associante, dovendo quest’ultimo applicare compiutamente le disposizioni contenute negli artt. 2549 e seguenti del cod. civ., come ora riformati dal X.Xxx. n. 81/2015.
«Ai fini della distinzione fra il contratto di associazione in partecipazione e quello di lavoro subordinato, è necessario che il giudice di merito accerti che l’associato che conferisca attività lavorativa non sia sottoposto a un vincolo di dipendenza che comporti l’assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’imprenditore, che la prestazione sia contenuta entro i limiti del conferimento dovuto, senza assumere i caratteri della collaborazione ex art. 2094 cod. civ., che sia ravvisabile la compartecipazione al rischio di im- presa, ritenendosi compatibile con lo schema dell’associazione la possibilità per l’associante di impartire istruzioni e direttive. La causa di tale contratto è ravvisabile nello scambio fra un determinato apporto dell’associato all’im- presa dell’associante e il vantaggio economico che l’associante si impegna a corrispondere al primo, mentre non rivestono carattere qualificante né la par- tecipazione alle perdite, né la mancanza di un effettivo controllo sulla gestione dell’impresa.» (Cass. 24 febbraio 2012, n. 2884).
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3. Associazione in partecipazione
PROCEduRE E AdEmPImENTI
disconoscimento dell’associazione con apporto di lavoro
Illecito | Sanzione civile |
Artt. 2549–2554 cod. civ. Conversione per mancanza dei requi- siti legali Per aver fatto svolgere prestazioni di lavoro nelle forme della associazione in partecipazione con apporto di lavoro ad una persona fisica, ovvero per averle fat- te svolgere a un soggetto operante per conto di una società, di un ente collettivo o di una persona giuridica, in assenza dei requisiti oggettivi e degli elementi essenziali richiesti dalla legge. | Artt. 1418–1424 cod. civ. Il rapporto di lavoro è considerato di la- voro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione dello stesso (il contratto è nullo per contrasto con norme imperative). Il datore di lavoro può dimostrare la sus- sistenza di un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato a tempo indeter- minato, corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. |
2. Sanzioni conseguenti al disconoscimento
In caso di disconoscimento di un contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro i funzionari ispettivi del Ministero del Lavoro devono applicare, inoltre, le sanzioni amministrative riguardanti la non corretta instau- razione del rapporto di lavoro, con riferimento a: mancata consegna al lavora- tore della dichiarazione di assunzione, prospetto paga e registrazioni nel Libro Unico del Lavoro.
Applicabile appare, infatti, la sanzione per l’omessa consegna al lavoratore su- bordinato (formalmente e illegittimamente operante come associato o per con- to del soggetto associato) della dichiarazione di assunzione di cui all’art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. n. 181/2000, come sostituita dall’art. 40, comma 2, D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, relativa al dovere del datore di lavoro di informare il lavoratore dei diritti e doveri connessi alla prestazione lavorativa (come previsto dal D.Lgs. n. 152/1997).
Riguardo all’obbligo di consegna del prospetto di paga al lavoratore dipenden- te (che può essere adempiuto, ex art. 39, comma 5, del D.L. n. 112/2008, con la consegna di copia del Libro Unico del Lavoro) la inesattezza del contenuto (rispetto al cedolino rilasciato all’associato durante la presunta associazione in partecipazione) determina l’applicazione della sanzione secondo quanto pre- visto dall’art. 5 della legge n. 4/1953.
Infine, le sanzioni per le omesse e infedeli registrazioni nel Libro Unico del Lavoro (art. 39, comma 7, del D.L. n. 112/2008) operano solo quando si deter- minano «differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali».
► PROCEDURE E ADEMPIMENTI
1. Comunicazioni obbligatorie
Le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, indicando i nominativi dei soggetti che operano presso l’associante in rappresentanza della persona giuridica o ente che apporta lavoro, devono essere preventivamente comu- nicate al Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie, mediante invio telemati- co, entro la mezzanotte del giorno precedente, del modello UNIFICATO LAV (dell’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella
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3. Associazione in partecipazione