DISPOSIZIONE N. 22 del 17 MARZO 2022
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, x. 00 00000 Xxxx
Tel. 00 00 0000 xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Area Innovazione e Servizi Operativi
Prot. n. 2022/1483547
DISPOSIZIONE N. 22 del 17 MARZO 2022
Oggetto: Proroga tecnica del Contratto esecutivo CIG 7696736B77 stipulato in adesione al Lotto 1 del Contratto Quadro Consip “Sistemi Gestionali Integrati” per l’affidamento dei Servizi ICT di sviluppo, manutenzione e supporto tecnico specialistico per il sistema corporate dynamics AX ERP.
Determina a contrarre ai sensi dell’art.11, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.
PREMESSA
Il 13 dicembre 2018 Equitalia S.p.A. (ora Agenzia delle entrate–Riscossione, di seguito per brevità AdeR), sulla base della Determina a contrarre del Responsabile del Settore Acquisti n. 217 del 20/11/2018 - Prot. n. 2018/60156621, ha stipulato il contratto esecutivo CIG 7696736B77 mediante adesione al Lotto 1 del Contratto Quadro Consip “Sistemi Gestionali Integrati”.
Il Contratto esecutivo, stipulato in data 13/12/2018 con l’RTI aggiudicatario del suddetto Lotto 1 avente come mandataria ACCENTURE S.p.A. e mandanti Leonardo S.p.A., IBM Italia S.p.A. e Sistemi informativi S.r.l., ha per oggetto l’affidamento dei servizi ICT di sviluppo, manutenzione e supporto tecnico specialistico per il sistema corporate dynamics AX ERP, con scadenza stabilita al 13/12/2022 ed importo massimo complessivo di € 2.692.888,45, oltre IVA, con oneri della sicurezza connessi a rischi da interferenza pari a zero.
Come rappresentato dal Responsabile del Procedimento (in seguito per brevità RUP) nella Nota Tecnica Prot. n. 452340 del 27/01/2022, a fronte della necessità di gestire le richieste urgenti e non prevedibili nella fase progettuale, riconducibili a
1 Cfr RdA n. 2018/00376
Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente della riscossione per l’intero territorio nazionale Sede legale Via Xxxxxxxx Xxxxxx, 14 – 00000 Xxxx
Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002
sopravvenute disposizioni normative e ad efficientamenti di processo, sono state realizzate attività che hanno causato un maggior utilizzo del massimale contrattuale e, pertanto, un’erosione anticipata dello stesso rispetto a quanto originariamente stabilito.
Di seguito sono riportate le attività sopra menzionate ed evidenziate dal RUP:
• attivazione del processo di gestione degli assegni di traenza;
• implementazione dello scambio applicativo per la gestione dei pagamenti attraverso la piattaforma pagoPA;
• integrazioni sulla piattaforma AX HR – Risorse Umane con piattaforma Openspace per gestione processi di Valutazioni delle risorse, sistema incentivante e modulo competenze;
• implementazione nuovo bando Elenco Avvocati – istanza 2021 - e relative nuove integrazioni con applicazione Agenda Legale;
• adeguamento procedura alimentazione piattaforma ANAC, maggiormente integrata nel processo di ciclo passivo;
• integrazione con sistema di Integration management – IGI – per automatizzazione processo security e gestione abilitazioni/revoche;
• prime attività di analisi ed integrazioni tecniche per avvio sistema nuovo Riscossione Sicilia, assolutamente necessarie dal 1° ottobre 2021.
Alla luce di quanto sopra, il RUP, nella summenzionata Nota tecnica propone che, per garantire la continuità operativa dei servizi oggetto del contratto ed in particolare per garantire il supporto e la manutenzione nell’ambito del processo di migrazione della piattaforma ERP da AX – ERP a Microsoft Dynamics 365, inclusa tra gli obiettivi del Contratto, sia dato luogo:
• alla rimodulazione del residuo contrattuale, in gran parte costituito dal canone di manutenzione correttiva (MAC) previsto fino alla fine del contratto, e la conseguente anticipazione al 31/03/2022 della naturale scadenza contrattuale;
• alla proroga tecnica del contratto CIG 7696736B77 (G12), a decorrere dal 1° aprile 2022 fino al 31 luglio 2022 per complessivi euro 379.200,00 (oltre IVA).
In merito al primo punto, con la Determina del Responsabile Settore Acquisti n. 23 del 17/02/2022 Prot. n. 2022/867539, è stata formalizzata una variante al contratto esecutivo CIG 7696736B77, ai sensi dell’art. 311, commi 2, lett. a) e 3, del D.P.R. n. 207/2010, redistribuendo l’importo residuo così come indicato nella tabella che di seguito si riporta:
Valore Contratto | Residuo al 28/9/2021 | Residuo al 31/12/2021 | Residuo post redistribuzione MAC | |
IT18020405- INNALZAMENTO PIATTAFORMA | € 339.203 | € 0 | € 0 | € 0 |
IT18020405- SERVIZIO MEV NSS | € 1.307.275,20 | € 140.925 | € 11.570 | € 111.570 (= 11.570 + |
100.000) | ||||
IT18020508- SERVIZIO AS | € 443.280,50 | € 287.781 | € 100.000 | € 126.237,86 (=100.000 + |
26.237,86) | ||||
IT17010103- SERVIZIO MAC | € 603.129,75 | € 252.470 | € 168.315,86 | € 42.078 |
€ 2.692.888,45 |
Con l’Atto di sottomissione Prot. n. 2022/868182 del 17/02/2022, dunque, l’importo residuo relativo al Contratto esecutivo CIG 7696736B77 è stato ridistribuito e, per effetto di tale rimodulazione, il termine contrattuale di scadenza è stato anticipato al 31/03/2022.
Tuttavia, come precisato dal RUP, “questa rimodulazione degli importi consente di garantire la continuità operativa su tutti i servizi oggetto della fornitura G12 fino al 31/3/2022…Le attività previste nel Contratto G12 comprendono anche la migrazione del sistema AX – ERP a Microsoft Dynamics 365 che, sulla base della pianificazione corrente, si completerà entro la fine di luglio 2022. Risulta evidente
che la migrazione in parola non può essere conclusa, dal momento che la copertura economica del contratto G12 può arrivare fino al 31 marzo 2022”.
Si rende, dunque, necessaria anche una proroga con incremento delle prestazioni del Contratto G12 per il tempo strettamente necessario all’attivazione del nuovo strumento Accordo Quadro (AQ) Consip “Gara Cloud 3”, attesi gli obblighi di cui all’art.1, commi 512 e ss. della legge n. 208/2015 e l’assenza sia delle tempistiche per espletare un’autonoma procedura di gara sia delle condizioni stabilite dall’art. 75 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall’art.1, comma 11, del
D.L. 31 dicembre 2020, n.183, per procedere ad un’autonoma procedura negoziata mediante l’invito di quattro operatori economici ex art. 63 comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016.
Giova precisare che, avverso l’aggiudicazione del lotto 3 dell’Accordo Quadro (AQ) Consip “Gara Cloud”, è stato proposto ricorso al Tar n. 06241/2021; il contenzioso è tuttora pendente e, stando alle informazioni fornite dal referente Consip di AdeR, la prossima udienza è fissata al 7 aprile 2022.
Con la Richiesta di acquisto n. 2022/2058, il Settore Demand & Delivery Riscossione, Enti e Contribuenti ha formalizzato la richiesta di proroga tecnica del contratto CIG 7696736B77 (G12), a decorrere dal 1° aprile 2022 fino al 31 luglio 2022 per complessivi € 379.200,00 (oltre IVA) di cui:
a. € 83.200 per il canone di manutenzione correttiva per un periodo di 4 mesi;
b. € 104.000 per le attività di manutenzione evolutiva sopra riportate;
c. € 42.000 per attività supporto specialistico;
d. € 150.000 per attività relative a progetto integrazione Riscossione Sicilia. Nella medesima Nota tecnica il Rup precisa che sarà prevista la facoltà di recesso unilaterale anticipato senza oneri per AdeR, da attivare con un preavviso minimo di 30 giorni, per consentire, in caso di anticipata disponibilità del contratto relativo all’AQ CONSIP su richiamato, un adeguato passaggio di consegne al nuovo fornitore.
Per le gare in ambito SPC (connettività, cloud e sistemi gestionali integrati) è
dovuto a Consip il pagamento di un contributo in attuazione dell’art. 18, comma
3, del D.Lgs. n. 177/2009, da corrispondere a Consip, ai sensi dell’art. 4, comma 3 quater, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012. Il calcolo del contributo dovuto deve essere effettuato secondo quanto stabilito dal DPCM 23/06/2010.
Come previsto all’art. 23.2 del Contratto: “in caso di incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria ai sensi del precedente articolo 8, quest’ultima è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla predetta approvazione, un ulteriore contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera c), del D.P.C.M. 23 giugno 2010”.
Atteso che l’art. 2, lettera c), del D.P.C.M. 23 giugno 2010 stabilisce che “il contributo per spese di funzionamento spettante a DigitPA a norma dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, nell'ambito di accordi o di contratti quadro predisposti direttamente da DigitPA o con altri soggetti e posto a carico delle amministrazioni contraenti è determinato nella misura seguente: per gli atti aggiuntivi a contratti esecutivi: 3 per mille sull'incremento tra il valore del contratto esecutivo ed il valore dell'atto aggiuntivo”, l’importo da corrispondere a Consip S.p.A. è pari a € 1.137,60.
L’impegno complessivo di spesa trova copertura nel Budget 2021-2023 deliberato nella riunione del CdG del 22 Luglio 2021 e nel Budget 2022-2024 deliberato nella riunione del CdG del 28 Ottobre 2021.
Tutte le strutture competenti hanno validato la RdA.
CONSIDERAZIONI
Agenzia delle entrate–Riscossione (AdeR) è un Ente pubblico economico che svolge l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale.
A far data dal 1° luglio 2017, AdeR è subentrata in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ad Equitalia S.p.A. e ad Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. A far tempo dal 1° ottobre 2021, AdeR è subentrata a Riscossione Sicilia S.p.A. e l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all’articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della Regione Siciliana, è
affidato all’Agenzia delle entrate ed è svolto da AdeR.
AdeR, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alla normativa dei contratti pubblici. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, in forza di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato dell’11 maggio 2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
In riferimento all’utilizzo della “proroga tecnica”, si evidenzia che tale istituto, trattandosi di un contratto disciplinato ratione temporis dal D.Lgs. n. 163/2006, trova la sua giustificazione “nel principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione e, più precisamente, discende dal bilanciamento del principio di continuità dell’azione della pubblica amministrazione e il principio comunitario di libera concorrenza che si trova alla base dell’imperativo di bandire procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di commesse pubbliche”.
Il ricorso alla proroga c.d. “tecnica”, costituendo una deroga alle ordinarie procedure concorsuali per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, deve ritenersi legittimo se causato da fattori esterni e non imputabili alla responsabilità della stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2151/2011; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, n. 251/2012; comunicato del Presidente ANAC del 4 novembre 2015).
Come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, deve, altresì, ritenersi legittima la proroga del contratto “per il periodo necessario a predisporre gli atti di gara per addivenire all’individuazione del miglior contraente” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 831/2015).
Nel caso di specie,
1. attesa l’esigenza di usufruire dei servizi sopra descritti senza soluzione di
continuità;
2. tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 1, commi 512 e ss. della legge n. 208/2015 che impongono di ricorrere agli strumenti negoziali messi a disposizione da Xxxxxx;
3. tenuto conto dell’assenza dei tempi tecnici occorrenti per avviare un’autonoma procedura di gara, vieppiù in considerazione dell’incertezza circa le tempistiche di attivazione del lotto 3 dell’AQ Consip “Gara Cloud”, al momento ferma all’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva (in data 7 aprile 2022 è fissata l’udienza innanzi al Consiglio di Stato);
4. tenuto conto dell’assenza delle condizioni stabilite dall’art. 75 del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per procedere ad un’autonoma procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016,
il prolungamento delle tempistiche occorrenti all’emissione dell’Ordine Diretto sull’AQ CONSIP “Gara Cloud 3” è riconducibile, come attestato dal RUP, esclusivamente a fattori esogeni, non imputabili alla stazione appaltante.
Inoltre, il maggior utilizzo dei servizi oggetto del contratto CIG 7696736B77 e la contestuale anticipazione della scadenza contrattuale per esaurimento dell’importo residuo, sono eventi causati da sopravvenute ulteriori attività, non previste all’atto dell’indizione della procedura di selezione, in quanto dovute a modifiche normative intervenute successivamente, ivi inclusa la soppressione di Riscossione Sicilia S.p.A. e il subentro di AdeR nelle sue funzioni.
Quanto sopra giustifica, dunque, il ricorso alla proroga tecnica dell’attuale contratto esecutivo CIG 7696736B77, per un periodo di 4 mesi a decorrere dal 1° Aprile 2022, per un maggiore impegno economico pari ad € 379.200,00, oltre IVA. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente Atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006,
Il Direttore dell’Area Innovazione e Servizi Operativi,
in base ai poteri conferiti dal Presidente (ora Direttore)
dell’Agenzia delle entrate–Riscossione con Procura Speciale del 25/11/2021, per atti Notaio Xxxxxx De Xxxxxx
(Rep. n. 176494 – Raccolta n. 11556) DISPONE
• la proroga tecnica del contratto CIG 7696736B77 dal 1° aprile 2022 al 31 luglio 2022;
• l’incremento del corrispettivo contrattuale pari ad € 379.200,00 (oltre IVA) così distribuito:
a. € 83.200 per il canone di manutenzione correttiva per un periodo di 4 mesi;
b. € 104.000 per le attività di manutenzione evolutiva sopra riportate;
c. € 42.000 per attività supporto specialistico;
d. € 150.000 per attività relative a progetto integrazione Riscossione Sicilia.
• che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze siano pari a zero;
• che a tale spesa occorre aggiungere il contributo da corrispondere a Consip
S.p.A. di € 1.137,60 esente IVA;
• che sia chiesto al fornitore di prorogare ed integrare la cauzione definitiva
prestata all’atto della stipulazione del Contratto;
• che l’Atto con il quale verrà formalizzata la proroga contrattuale oggetto della presente Determina sia sottoscritto, con firma digitale, nella forma della scrittura privata;
• che, per tutto quanto non espressamente previsto e/o modificato e non espressamente derogato, restino ferme le vigenti disposizioni contrattuali;
• che il Responsabile del procedimento sia Xxxxxxx Xxxx in possesso dei requisiti stabiliti dalle linee guida dell’ANAC n. 3 ed il Direttore dell’esecuzione sia Xxxxxxxx Xxxxxxx;
• che Agenzia delle entrate-Riscossione, nell’eventualità dell’aggiudicazione dell’AQ CONSIP in premessa, possa recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni, senza che da ciò - in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671
C.c. - possa derivare alcun onere aggiuntivo per la stessa, oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso;
• che il Responsabile Unico del Procedimento invii apposita comunicazione della proroga a Consip S.p.A. ed al Fornitore;
• che il Responsabile dell’Ufficio Acquisti Consip provveda ad inoltrare presso gli
uffici competenti le istanze dirette a verificare il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, fatti salvi i certificati - relativi ai fornitori di cui al presente contratto ed aggiudicatari di altre procedure - ricevuti, o in via di ricezione, da parte delle amministrazioni competenti.
Il Direttore Xxxxx Xxxxxxx
(firmato digitalmente)