SCRITTURA PRIVATA TRA
SCRITTURA PRIVATA TRA
- SOCIETÀ AEROPORTO TOSCANO S.p.A. (di seguito cit. “SAT” ),
con sede in Pisa, Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx, iscritta al n. 5422 del Registro Società presso il Tribunale di Pisa, capitale sociale €□ 16.269.000,00=, in persona dell’Amministratore Delegato-Direttore Generale e Legale Rappresentante Dr.ssa Xxxx Xxxxx, codice fiscale n. 00403110505, da una parte,
E
- L’Appaltatore, con sede in ……….., via ……….. n. … iscritta nel Registro delle Imprese di ………., C.F. e P.I , in persona del suo
legale rappresentante pro tempore Sig. …………, di seguito complessivamente cit. Appaltatore, dall'altra parte;
p r e m e s s o
- che SAT è la Società concessionaria per la gestione dell’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx di Pisa;
- che SAT ha indetto una procedura di gara europea per selezionare un soggetto cui affidare, in regime di appalto, l’espletamento di servizi meglio descritti nel proseguio;
- che l’Appaltatore è risultato aggiudicatario della predetta procedura;
- che SAT intende affidare all’Appaltatore l’esecuzione delle attività oggetto della procedura di selezione;
- che l’Appaltatore ha presentato tutta la documentazione, comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica e dei requisiti soggettivi, richiesta dal Disciplinare di Gara ai fini della stipula;
- che l’Appaltatore conduce una Impresa regolarmente in possesso dell’autorizzazione prefettizia di cui all’art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con X.X. 000/0000 per lo svolgimento dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale oggetto del presente contratto;
- che l’Appaltatore è più specificamente Impresa di Sicurezza che opera nel settore dei servizi di controllo di sicurezza ed è professionalmente
idoneo, in possesso dei requisiti tecnico-professionali nonché delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.M. 29 gennaio 1999, n. 85;
- che l’Appaltatore in ambito aeroportuale opera esclusivamente in forza di specifica autorizzazione allo svolgimento delle attività di sicurezza aeroportuale rilasciata dalla Direzione Aeroportuale di Pisa, ai sensi del
D.M. 29 gennaio 1999, n. 85 in base ai requisiti dell’Allegato A del medesimo decreto e della Circolare ENAC SEC-03 del 07/10/2004 e la rispondenza agli adempimenti di cui all’art. 2 c. 2 del D.M. 23 febbraio 2000 n. 12-T
- che l’Appaltatore impiega esclusivamente personale in possesso della qualifica di Guardia Particolare Giurata di cui al T.U.L.P.S. nonché di tutti gli ulteriori requisiti personali e professionali richiesti dal D.M. 85/1999, dal Programma Nazionale di Sicurezza e dal resto della normativa di settore, comprese le certificazioni per l’utilizzo delle macchine radiogene specificatamente citate agli art. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e
1.5 del Capitolato Tecnico allegato al presente contratto;
- che l’Appaltatore ha affidato la responsabilità dei controlli di sicurezza in ambito aeroportuale oggetto del presente contratto ad un Direttore Tecnico, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 85/1999 Allegato A ed in possesso della idonea formazione attestata da ENAC ai sensi della normativa di settore e della relativa certificazione rilasciata dalla locale Direzione Aeroportuale
Tanto premesso,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1. PREMESSA:
la Premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente accordo. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere, e di curare il mantenimento, di tutti i requisiti necessari per operare quale impresa di sicurezza in ambito aeroportuale, e di operare esclusivamente con addetti nel possesso dei requisiti richiesti a tal fine.
L’Appaltatore ha l’obbligo di operare nell’osservanza della normativa che attiene ai servizi di sicurezza in ambito aeroportuale, adeguandosi prontamente ad ogni modifica o integrazione dovesse intervenire.
Art. 2 : OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente contratto ha per oggetto l’espletamento, presso l’Aeroporto X. Xxxxxxx di Pisa dei seguenti servizi, meglio identificati nel Capitolato Tecnico che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto: SERVIZI GRUPPO “A”:
▪ Supporto operativo alla Polizia di Frontiera Aerea nel presidio del “varco staff”
▪ Supporto operativo alla Guardia di Finanza nel presidio del “varco carrabile”
▪ Supporto operativo alla Guardia di Finanza nel presidio del “magazzino merci”
▪ Controllo sicurezza di plichi di corrieri espresso effettuati in area in subconcessione
▪ Scorta e custodia di armi/munizioni, in arrivo/partenza, al seguito di passeggeri che viaggiano su voli di aviazione commerciale e/o aviazione generale
▪ Sorveglianza e pattugliamento delle aree sterili
SERVIZI GRUPPO “B”:
▪ Servizi di sicurezza su passeggeri e bagagli in partenza con voli classificati come sensibili, a Livello 2 (Intermedio) o 3 (Alto)
▪ ripetizione del controllo sicurezza su passeggeri e bagaglio a mano, effettuato prima dell’imbarco, con le modalità previste dalla normativa
▪ sorveglianza e scorta dei bagagli da stiva dal momento del controllo fino all’imbarco sull’aeromobile
▪ Ogni altro servizio/controllo di sicurezza richiesto dai vettori aerei o dal gestore e/o da altri operatori.
Art. 3: MODALITÀ
Le attività di cui all’oggetto, per ciascun gruppo di servizi, dovranno essere
espletate con le modalità, i termini e le condizioni previste nel Capitolato Tecnico allegato al presente contratto che, controfirmato da entrambe le parti e unito al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Art. 4: DECORRENZA E DURATA
La presente convenzione avrà decorrenza a partire dal con
scadenza il senza possibilità di proroga tacita.
Art. 5: CORRISPETTIVI
Le attività oggetto del presente contratto saranno remunerate secondo quanto previsto dall’Offerta Economica proposta in sede di gara dall’Appaltatore, pari ad €………………………… L’Offerta Economica viene altresì allegata al presente contratto e controfirmata dalle parti costituendone parte integrale e sostanziale.
L’Appaltatore, con riferimento anche all'art. 1664 del Codice Civile ed anche in ordine ad eventuali variazioni di traffico, si assume ogni e qualsiasi rischio economico connesso all’esecuzione dell’appalto.
Il compenso delle prestazioni si intende comprensivo dei mezzi d'opera e del personale, dei consumi di carburante, dei costi assicurativi, imprevisti e spese generali, oneri aziendali per la sicurezza e quant'altro occorrente per l'espletamento dei servizi.
Per quanto attiene specificatamente ai servizi del Gruppo “B” n° 1 e 2, nel caso in cui uno o più di questi servizi siano resi in modo solo parziale a causa della cancellazione di uno più “voli sensibili” , all’Appaltatore sarà riconosciuta la tariffa prevista secondo la seguente griglia:
50% nel caso in cui la/e cancellazione/i avvenga/no nei 30 minuti precedenti all’orario schedulato di partenza
0% nel caso in cui la/e cancellazione/i avvenga/no oltre i 30 minuti precedenti all’orario schedulato di partenza
Prestazioni aggiuntive straordinarie, derivanti da esigenze operative non preventivabili, potranno essere richieste dalla Stazione Appaltante e retribuite proporzionalmente a quanto già espresso nell’Offerta Economica. Tutti i pagamenti verranno effettuati a 30 gg. data fattura, fine mese purché tutta la documentazione di supporto alla fattura risulti perfezionata. In ogni
caso detto pagamento è soggetto al previo espletamento di tutti gli incombenti prescritti dalla legge.
L’Appaltatore, per ciascuno dei servizi oggetto dell’appalto, dovrà fornire a SAT, entro il giorno 5 di ogni mese ed in formato elettronico agli indirizzi che saranno successivamente comunicati, l’opportuna e dettagliata documentazione attestante l’erogazione dei servizi resi nel mese precedente. Solo dopo che tale documentazione sarà stata visionata ed approvata da SAT, l’appaltatore potrà emettere regolare fattura.
Art. 5 bis) – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, l’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o fornitura del presente contratto, nonché ad includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto nel presente articolo, nonchè la pattuizione di cui all’ultimo capoverso del presente articolo.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare, ai sensi e nei termini di cui all’articolo 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto/i dedicato/i.
L’elemento identificativo da riportare negli strumenti di pagamento è il seguente:
CIG …………………….
Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di SAT, ai sensi di legge o ai sensi del presente contratto, le Parti convengono che il presente contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.,:
(i) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa,
secondo quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i..;
(ii) in tutti i casi in cui nei contratti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o fornitura del presente Contratto non sia stata inserita la seguente clausola “Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..”
Nelle ipotesi sopra regolamentate, la risoluzione si verificherà di diritto senza necessità di inviare apposita comunicazione scritta e, fatto salvo, in ogni caso il diritto di SAT agli interessi di mora, penali previste nel contratto ed al risarcimento di ogni eventuale danno.
L’Appaltatore, in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., si obbliga, secondo quanto previsto nell’articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente SAT e la Prefettura –ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Art. 6: INADEMPIENZE E PENALI
La mancata esecuzione dei servizi nei tempi e modi indicati nell’allegato Capitolato tecnico comporterà l’applicazione di penali nelle seguenti misure:
- in nessun caso l’Appaltatore avrà facoltà di esimersi dalla esecuzione dei servizi, espressamente rinunciando a sollevare qualsivoglia eccezione volta a tal fine, salvo il caso che SAT non provveda ai pagamenti alle scadenze stabilite.
Qualora di fatto manchi di rendere il servizio dovuto, o lo renda in termini parziali o comunque manchevoli, sarà tenuta al versamento di una penale determinata come segue:
1- inadempienze di l’Appaltatore che comportino ritardo del volo assistito o altro disservizio contestato dalla Compagnia, anche se parziali (a titolo puramente esemplificativo, nel caso in cui l’Appaltatore non provveda con mezzi e/o risorse sufficienti a garantire gli standards di servizio), SAT, previa contestazione scritta all’ Appaltatore da comunicarsi xxx xxx xxxxx 0 xxxxxx dall’inadempimento rilevato, avrà facoltà di applicare una penale sull’importo corrisposto per singolo volo oggetto di contestazioni, secondo la seguente griglia:
30% per le prime cinque inadempienze contestate 60% a partire dalla sesta fino alla nona
100% per la decima;
2- inadempienze dell’Appaltatore rispetto alle specifiche tecniche richieste dal capitolato e riguardanti gli standard richiesti, anche se parziali, SAT previa contestazione scritta all’Appaltatore, da comunicarsi xxx xxx xxxxx 0 xxxxxx dall’inadempimento rilevato avrà facoltà di applicare una penale sull’importo corrisposto per singolo volo/servizio oggetto di contestazione, secondo la seguente griglia:
30% per le prime cinque inadempienze contestate
60% a partire dalla sesta fino alla nona inadempienza contestata 100% per la decima .
In caso di ulteriori inadempienze accertate, SAT potrà applicare, previa contestazione scritta all’Appaltatore, da comunicarsi xxx xxx xxxxx 0 xxxxxx dall’inadempimento rilevato, una penale pari a un quinto del fatturato mensile relativo al servizio contestato, riservandosi di risolvere il contratto, fatta salva in ogni caso la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni di immagine e materiali eventualmente patiti da SAT.
Art. 7: VARIAZIONI NORMATIVE SOPRAVVENIENTI ED INCIDENTI SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E PROSECUZIONE DEL SERVIZIO
Le Parti si danno reciprocamente atto che la possibile revisione della normativa in materia di security aeroportuale, potrebbe comportare sostanziali variazioni, indipendenti dalla volontà delle Parti stesse,
nell’organizzazione e/o nelle modalità di espletamento dei servizi di cui al gruppo “A” e/o al gruppo “B” citati all’art. 2, oppure il venir meno dell’esigenza di erogazione di uno o più servizi oggetto dell’appalto: in entrambi i casi le ipotesi con possibile riflesso sui costi di gestione dei servizi stessi.
In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, citiamo le seguenti possibili variazioni.
Relativamente ai Servizi di cui all’art. 2, Gruppo A
- rendere obbligatoria per SAT l’erogazione del servizio presso i varchi di controllo con personale alle proprie dipendenze;
- oppure imporre contingenti minimi di risorse umane da dedicare al presidio dei varchi, che potrebbero portare a delle variazioni numeriche rispetto a quanto indicato nel Capitolato Tecnico;
- oppure imporre una obbligatoria variazione delle fasce orarie di presidio;
- oppure più in generale, richiedere variazioni cogenti nelle modalità di erogazione dei servizi stessi
- oppure imporre una variazione nel numero e/o nella tipologia e/o nella modalità di svolgimento dei servizi stessi.
Relativamente ai Servizi di cui all’art. 2, Gruppo B:
- imporre una variazione nel numero e/o nella tipologia e/o nella modalità di svolgimento dei servizi stessi.
Il mutamento della normativa in materia, inteso come ius superveniens, che importi variazioni nelle modalità di esecuzione dei servizi e/o nei termini di svolgimento degli stessi, o che incida in maniera rilevante sui costi di servizio, intendendosi per tali, anche in deroga all’art. 1664 c.c., esclusivamente quella che implica un aumento o una riduzione superiore al
15 % del valore dell’Appalto, e/o comunque variazioni normative che impongano a SAT lo svolgimento diretto con proprio personale di determinate attività tra quelle oggetto dell’appalto ovvero il venir meno dell’obbligatorietà di alcune di esse, darà titolo, alla parte che vi ha interesse di avvalersi della facoltà di recesso mediante preavviso da comunicarsi all’altra parte, nel caso sia l’Appaltatore a recedere almeno 60
gg. prima, nel caso sia SAT a recedere almeno 30 gg. prima della data in cui il recesso deve avere effetto. In tal caso è data facoltà alle Parti di raggiungere una nuova intesa che comunque non potrà concretarsi in una proroga dell’appalto e sempreché tale nuova intesa sia resa possibile dalla normativa di settore e segnatamente da quella che disciplina l’affidamento dei servizi in appalto, vigente al momento del verificarsi dell’evento del recesso.
Art. 8: ISPEZIONI, MATERIALI E MEZZI
SAT si riserva la possibilità di effettuare in qualsiasi momento controlli ed ispezioni al fine di valutare l’efficienza del servizio reso e il rispetto degli standard previsti.
L’Appaltatore dovrà svolgere il servizio con i propri capitali dotandosi di materiali, mezzi, attrezzature e quant’altro necessario all’organizzazione dell’attività, assumendone il relativo rischio.
Le attrezzature, i macchinari e gli utensili dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza. L’Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le opportune cautele e segnalazioni di pericolo qualora lo svolgimento dell’attività avvenga in luoghi frequentati dal pubblico.
Art. 9 :PERSONALE
Nello svolgimento dell’attività l’Appaltatore si avvarrà di personale alle proprie dipendenze, secondo le istruzioni e le direttive che lo stesso impartirà, in piena e totale autonomia, senza che possa configurarsi alcun vincolo di subordinazione di detto personale con SAT.
Il Personale utilizzato dovrà essere in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.
L’Appaltatore dovrà fornire a SAT i nominativi del personale che potrà essere utilizzato in aeroporto e la loro mansione.
L’Appaltatore provvederà sotto la propria responsabilità all’osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti relative al personale utilizzato esonerando pertanto espressamente SAT da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo con riferimento sia alla parte retributiva che normativa del rapporto.
Qualora la SAT venga in conoscenza della esistenza di un debito rimasto inadempiuto dell’Appaltatore nei confronti dei suoi dipendenti o ausiliari o degli Enti previdenziali per prestazioni eseguite in suo favore in adempimento del presente contratto, avrà facoltà di sospendere immediatamente il pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti, accantonandoli per conto di chi spettino fino a quando sia accertata la effettiva sussistenza o meno di tale debito.
Ove la SAT riceva altresì una richiesta volta a far valere la sua responsabilità per i debiti dell’Appaltatore di cui al comma precedente, a norma dell’art. 29 comma 2, D. lgs 276/2003 , avrà facoltà di versare le somme corrispondenti ai corrispettivi eventualmente dovuti dall’Appaltatore al richiedente, dandone previamente comunicazione all’Appaltatore. Con il pagamento al richiedente SAT sarà liberata dall’obbligo di pagamento del corrispettivo in favore dell’Appaltatore per la quantità corrispondente a quanto versato
Nel caso di cui al comma che precede, ove entro 5 giorni dalla comunicazione l’Appaltatore comunichi per scritto alla SAT la sua opposizione, quest’ultima non darà corso al pagamento in favore del richiedente, ferma restando la sua facoltà di sospendere la liquidazione a norma del comma 1 della presente clausola. In tale ipotesi, le spese legali, ai minimi di tariffa, che la SAT abbia a sostenere siccome chiamata in giudizio come obbligata solidale dal richiedente saranno a carico dell’Appaltatore. Il personale dell’Appaltatore dovrà osservare le disposizioni di legge nonché le ordinanze emesse dalla competente Autorità Aeroportuale in materia di circolazione di persone e/o cose in area doganale.
Se necessario allo svolgimento dell’attività, ogni lavoratore dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento esposto in modo ben visibile nonché di permesso di accesso all’aeroscalo rilasciato dal competente ufficio SAT.
L’Appaltatore provvederà a sostenere i costi relativi all’emissione degli necessari eventuali PASS aeroportuali (conformemente al tariffario allegato) onde consentire la piena operatività dei propri incaricati in ogni
ambito aeroportuale. I pass saranno rilasciati dal competente ufficio SAT previa presentazione di adeguata certificazione comprovante la partecipazione al “corso security” rilasciata da un Istruttore Certificato Enac. SAT organizza i suddetti corsi, settimanalmente, presso la propria Funzione Security. La durata è di 4 ore a persona ed il relativo costo è pari a €. 100,00+IVA procapite. I costi della suddetta formazione saranno sostenuti dall’Appaltatore secondo quanto previsto dall’allegato in calce al presente Contratto..
Ai sensi delle disposizioni Enac e la locale Ordinanza n.01/2008 e ss.mm.ii. tutti gli addetti deputati alla guida di automezzi ed autoveicoli sull'area air side, dovranno essere abilitati alla guida su tali aree e quindi in possesso della ADC (Airside Driving Certificate). Per tale conseguimento è previsto l'obbligo della frequenza di un xxxxx xxxxx xxxxxx xx 0 (xxxxxxx xxx) con il conseguente rilascio dell’abilitazione. Tale corso ha un costo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a patente. E’ necessario far conseguire il titolo abilitativo ad almeno 3 persone della ditta affinché il convoglio sia sempre guidato da persona abilitata alla circolazione sul piazzale che si farà carico di controllare la circolazione dei mezzi al seguito.
ENAC e SAT potranno, in base al proprio insindacabile giudizio, richiedere l’allontanamento del personale ritenuto non idoneo per scarse qualità tecniche, morali e disciplinari manifestate nell’esecuzione del Servizio.
L’Appaltatore dovrà altresì provvedere a fornire al proprio personale vestiario, uniformi e mezzi personali di protezione adeguati al tipo di attività che dovranno svolgere, con logo distintivo e tesserino aeroportuale di identificazione, e vigilare che sia indossato con decoro e pulizia.
Ogni lavoratore dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento esposto in modo ben visibile nonché di permesso di accesso all’aeroscalo rilasciato dal competente Ufficio SAT.
L’Appaltatore dovrà comunicare per scritto la persona del/dei Responsabile/i in turno dei rapporti con la SAT nonché del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione con attestazioni di capacità nei termini previsti dal D.Lgs 81/2008.
Art. 10: FORMAZIONE DEL PERSONALE A CONTATTO CON IL PUBBLICO AEROPORTUALE.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento Europeo (diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo) e della circolare ENAC dell’08/07/2008
n. GEN –02 (allegato “formazione) L’Appaltatore provvederà a formare il personale in forza, alla data di entrata in vigore della predetta normativa, avente attività a diretto contatto con il pubblico aeroportuale.
Art. 11 : OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE
L’Appaltatore si impegna e si obbliga a non interferire o comunque pregiudicare la piena operatività aeroportuale e ad ottemperare anche alle disposizioni della Direzione dell’Aeroporto assumendosi ogni e qualsiasi onere conseguente all’interruzione dell’operatività a causa dell’esecuzione dei servizi di cui è affidatario .
L’utilizzo delle aree e dei locali che SAT concederà in uso per un totale di Mq (……) per l’espletamento dei servizi, è consentito ai soli fini dell’esecuzione dei servizi appaltati. E’ fatto assoluto divieto di utilizzare i predetti beni e le attrezzature SAT ivi eventualmente esistenti per l’espletamento di servizi a favore di terzi, di affittarle o darle in comodato anche gratuito a terzi come pure di utilizzare il personale presente in aeroporto per l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto per svolgere servizi di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo a favore di terzi.
L’Appaltatore si impegna a provvedere a propria cura alla conduzione e pulizia del locale ad esso affidato che dovrà mantenere in maniera ineccepibile al fine di contribuire al massimo decoro dell’aeroporto.
L’Appaltatore dovrà garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni nei tempi e secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico.
L’Appaltatore dovrà garantire la presenza di un numero di risorse adeguato ai servizi da erogare e di un coordinatore in turno di riferimento, responsabile delle prestazioni in grado di parlare la lingua italiana ad un livello adeguato alle mansioni svolte. Tali presenze si intendono riferite
all’attività programmata di voli e tipologie di aeromobili individuati per ciascuna fascia oraria .
In presenza di maggior traffico aereo e/o di maggiori esigenze l’Appaltatore si impegna a provvedere ai necessari incrementi .
L’Appaltatore dichiara di conoscere le norme di legge, i regolamenti di polizia e tutte le altre prescrizioni emanate dalle competenti autorità, (Ordinanze ENAC, Regolamento di scalo etc.) in ordine alle attività da svolgersi nell’Aerostazione e si obbliga ad osservarle ed a conformarsi a quelle che dovessero essere emanate in futuro, esonerando espressamente SAT da qualsiasi responsabilità che potesse, comunque, insorgere per la mancata o erronea applicazione di tali disposizioni da parte del proprio personale.
L’Appaltatore, consapevole che l’attività oggetto del presente contratto è inerente all’esercizio di un servizio pubblico essenziale collegato al trasporto aereo, qualora, per qualsivoglia motivo o cause, anche indipendenti dalla volontà delle parti, il presente contratto dovesse cessare, ivi incluse il verificarsi delle situazioni di cui al precedente art. 7, L’Appaltatore si obbliga ad assicurare il regolare svolgimento del servizio sino a che SAT non abbia provveduto alla sostituzione dell’Appaltatore o comunque fino a che SAT non abbia dato espressa liberatoria alla conseguente interruzione del servizio prestato.
L’Appaltatore dichiara di ben conoscere il contenuto della circolare ENAC ATP-02A del 25 gennaio 2007 e si obbliga ad attuare tutto quanto ivi previsto in relazione alla sua attività. In particolare, dichiara di soddisfare i seguenti requisiti:
− essere dotato di personale con un addestramento idoneo sotto il profilo della safety aeroportuale;
− possedere adeguate risorse strumentali e una procedura per il mantenimento degli standard di sicurezza delle stesse;
− disporre di una organizzazione che preveda almeno un Responsabile con il compito di garantire il mantenimento e l’aggiornamento degli standard di sicurezza di cui ai due punti precedenti;
− rispettare gli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e sulla sicurezza del lavoro;
− essere dotato di procedure operative, sia ordinarie che di emergenza compatibili con quelle della SAT e con quelle vigenti in aeroporto.
Costituiscono cause di risoluzione del contratto:
a) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
b) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
c) la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 24, comma 1 della Legge Regionale Toscana n. 38/2007.
Art. 11 bis) : OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE INERENTI LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA SUL LAVORO
Prima di iniziare ad eseguire i servizi, L’Appaltatore sarà tenuto ad elaborare il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei propri lavoratori e a predisporre tutte le misure conseguenti ed opportune.
L’Appaltatore, su richiesta, dovrà esibire a SAT il documento per la valutazione dei rischi da essa elaborato con riferimento all’attività che dovrà prestare in adempimento del presente contratto nonché in genere tutta la documentazione attestante il rispetto degli obblighi che le incombono ai sensi dell’Allegato XVII del D.lgs. 81/2008 inerente alla dimostrazione della idoneità tecnico-professionale.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a coordinarsi con i suddetti datori di lavoro per gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori anche al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dei servizi .
L’Appaltatore si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell’area ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di avere ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui i propri addetti sono destinati ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da SAT in relazione alla propria attività; di averne dato puntuale e senz’altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata informazione.
L’Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.
E’ unito al presente contratto il “Documento unico di valutazione dei rischi” ( DUVRI ) e delle misure adottate per eliminare le interferenze predisposto da SAT.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, punto 5, D.lgs. 81/2008, le parti dichiarano che i costi relativi alla sicurezza del lavoro relativi ai servizi oggetto del presente contratto sono quelli specificati nel suddetto allegato che sono stati dichiarati in modo analitico da SAT.
Art. 12 CONFIGURAZIONE DEL RAPPORTO ED OBBLIGHI DI SOLIDARIETA’
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n.
276 le parti si danno reciproco atto che il presente rapporto si configura quale contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, caratterizzato dalla organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’Appaltatore, che assume a totale proprio carico la piena responsabilità del servizio dedotto in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo Appaltatore, del rischio d'impresa.
L’Appaltatore, ai sensi del terzo comma dell’art. 29 del suddetto Decreto si impegna all’acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito del subentro. Le parti si danno reciproco atto che ciò non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
Art. 13 : DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
L’Appaltatore non potrà, cedere in tutto o in parte il presente contratto.
L’inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione in danno dell’Appaltatore, salva ogni altra azione diretta ad ottenere il risarcimento di eventuali danni. Il subappalto è consentito unicamente nei limiti previsti dall’art. 118 D.lgs. 163/2006.
In caso di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, il contratto dovrà essere espressamente escluso dalla successione prevista dall’art. 2558 c.c .
L’Appaltatore si impegna inoltre ad usare, nell’esecuzione dell’attività la diligenza e la cura necessaria richieste dalla natura della prestazione.
Art. 14: ESONERO RESPONSABILITÀ
L’Appaltatore s’impegna e si obbliga a tenere indenne SAT da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi verificatasi in dipendenza dell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente contratto, da qualsivoglia causa determinati. nell’esecuzione dei servizi.
L’Appaltatore esonera espressamente SAT da ogni responsabilità per danni che potessero a lui derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo di altri soggetti o di terzi, ivi compresi furti e danneggiamenti, nonché per mancanza o riduzione di energia elettrica o per mancanza di qualunque altro servizio posto a carico di SAT.
Art. 15: ASSICURAZIONE
L’Appaltatore s’impegna e si obbliga inoltre a stipulare prima dell’inizio dell’attività, e a mantenere per tutta la durata del presente contratto una copertura assicurativa per la copertura della RCT nei seguenti termini.
Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con un massimale di almeno € 6 milioni per sinistro e per anno assicurativo. La copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i rischi connessi allo svolgimento dell’attività di cui all’appalto (vedere art 2) per tutti i danni.
Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del DLgs 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La polizza assicurativa dovrà, con esplicita clausola, annoverare la SAT fra i terzi e prevedere che non potranno avere luogo
diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del contratto senza previo consenso della Stazione Appaltante. La Compagnia assicuratrice dovrà altresì impegnarsi, con apposita clausola, ad avvisare la SAT dell’eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio, fermo restando che l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia
L’Appaltatore, inoltre, si impegna e si obbliga al totale rispetto di tutti gli obblighi connessi con le polizze assicurative.
La Compagnia assicuratrice dovrà essere di primaria importanza.
La Compagnia assicuratrice dovrà altresì impegnarsi, con apposita clausola, ad avvisare SAT dell’eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio.
Annualmente SAT si riserva la facoltà di richiedere un reintegro delle coperture assicurative sulla base di valutazioni tecniche specifiche.
Nel caso di utilizzo di veicoli con apposizione di targa, utilizzati all’interno del piazzale di sosta aeromobili, questi dovranno essere provvisti di assicurazione RCA con massimale per sinistro e per anno assicurativo di almeno 10 milioni di Euro . Il conducente dovrà essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di “airside driving certificate” rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento.
L’Appaltatore s’impegna e si obbliga, inoltre, a stipulare prima dell’inizio dell’attività e a mantenere una copertura assicurativa con adeguato massimale per la responsabilità civile dei prestatori d’opera (c.d. polizza RCO) per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dall’Appaltatore non dovesse risultare indennizzabile ad opera dell’INAIL; anche in tale caso la Compagnia assicuratrice dovrà essere di primaria importanza.
Entrambe le polizze assicurative di cui sopra dovranno essere sottoposte a SAT, per la loro preventiva approvazione.
Art. 16: CAUZIONE DEFINITIVA
L’Appaltatore dovrà presentare una fideiussione bancaria, oppure una polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale od in misura
proporzionalmente superiore al ribasso d’asta presentato, quale cauzione definitiva in favore di SAT a garanzia degli impegni contrattuali assunti. Tale polizza dovrà coprire anche i rischi della mancata corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Art. 17: CERTIFICAZIONE ETICA SA8000
A seguito dell’ottenimento da parte di SAT della certificazione SA8000 (c.d. Certificazione Etica), la stessa intende a tale scopo promuovere un sistema di responsabilità sociale che coinvolga i settori di attività in essere presso l’Aeroporto X. Xxxxxxx di Pisa.
L’ Appaltatore si impegna pertanto, con la firma del presente contratto a:
1. non utilizzare lavoro infantile all’interno della propria attività;
2. a non richiedere ai propri dipendenti/soci la consegna di documenti di identità personale, né ad imporre la contrazione di debiti con lo stesso appaltatore;
3. rispettare la disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dettata dal D. Lgs. 81/08 e, comunque dalla normativa tempo per tempo vigente;
4. stipulare contratti di lavoro subordinato conformi al dettato dei Contratti Collettivi di categoria;
5. corrispondere ai propri dipendenti/soci retribuzioni conformi agli standard fissati dai Contratti Collettivi di categoria o altra normativa vigente di settore, mediante modalità di pagamento scelte dal lavoratore;
6. non porre in essere comportamenti che possano violare il diritto alla libertà di associazione e il diritto dei lavoratori a vedere applicato il proprio Contratto Collettivo o altra normativa vigente di settore;
7. non attuare alcuna forma di discriminazione nell’assunzione, remunerazione, accesso alla formazione, promozione, licenziamento
dei lavoratori subordinati in base alla razza, origine etnica, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica del lavoratore;
8. non ricorrere all’utilizzo di punizioni corporali, coercizione fisica o morale,e violenza verbale nei confronti dei dipendenti/soci.
9. L’ Appaltatore si impegna inoltre a :
a. rispettare i requisiti SA8000
b. informare SAT dell’attivazione di rapporti di subfornitura relativi al presente contratto
c. ricevere verifiche ispettive da parte di personale SAT e/o soggetti espressamente autorizzati da SAT in merito all’applicazione della norma
d. concordare insieme a SAT la risoluzione di eventuali anomalie emerse.
SAT renderà conoscibili all’Appaltatore tutte le procedure relative alla Certificazione Etica che SAT applica alla propria attività economica affinché l’Appaltatore possa applicarle in modo esatto e possa formare il proprio personale in merito al contenuto di dette procedure.
Le parti si danno atto che l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti precedenti legittimerà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Il presente contratto si risolverà inoltre di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c ove l’Appaltatore impieghi dipendenti od ausiliari non in regola con le norme previdenziali, assicurative o infortunistiche.
Art. 18: CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001:2004
A seguito dell’ottenimento da parte di SAT della Certificazione Ambientale ai sensi della norma ISO 14001:2004 e, intendendo promuovere un sistema di responsabilità ambientale che coinvolga tutti i settori di attività in essere presso l’Aeroporto X. Xxxxxxx di Pisa, SAT richiede all’Appaltatore, con la firma del presente contratto l’impegno specifico a:
• adeguare il proprio operato alle procedure del sistema di gestione ambientale di loro competenza che verranno consegnate da SAT.
• rendersi disponibile a verifiche ispettive del sistema di gestione ambientale;
• segnalare eventuali anomalie relative al sistema di gestione ambientale presso il sito.
Nei casi in cui si rendesse necessario, in ragione dell’attività svolta dall’Appaltatore, SAT renderà conoscibili tutte le procedure relative alla Certificazione Ambientale in essere, affinché l’Appaltatore possa applicarle in modo esatto e possa formare il proprio personale in merito al contenuto di dette procedure.
Le parti si danno atto che l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti precedenti legittimerà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 19: CODICE DI COMPORTAMENTO
L’Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento adottato da SAT e si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso e dal Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni.
L’Appaltatore prende altresì atto che l’inosservanza di una qualsiasi delle previsioni dei citati Codice di Comportamento e Decreto Legislativo 231/2001 comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto in forza del quale SAT S.p.A. sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, salve le eventuali azioni per ulteriore danno.
Qualora l’Appaltatore si sia impegnato a mettere a disposizione di SAT specialisti o altre persone fisiche per l’espletamento dei quanto previsto dal presente contratto, si impegna altresì, prima del loro impiego, a fare prendere agli stessi visione dei citati Decreto e Codice di Comportamento accedendo all’indirizzo web: xxx.xxxx-xxxxxxx.xxx e di far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione reperibile presso l’indirizzo stesso e di inviarla al Responsabile della Funzione Acquisti di SAT. In caso di inosservanza di tale impegno si applica quanto previsto al comma precedente.
Art. 20: TRATTAMENTO DATI PERSONALI DA PARTE DI SAT
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, SAT procederà al trattamento dei dati personali .
I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti agli adempimenti di legge .
I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno la facoltà di esercitare i diritti di cui all’ art. 7 ed 8 del D.Lgs.196/2003. Titolare del trattamento è la Committente SAT S.p.A. con sede legale in Piaz.le D’Ascanio 1 Pisa; la società SAT S.p.A. ha provveduto a nominare i Responsabili del trattamento dati il cui elenco aggiornato è depositato presso la sede legale e la cui copia sarà consegnata all’Appaltatore su richiesta.
Art. 21: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore conferma di aver ottemperato alle previsioni del D. Lgs 196/2003 ( codice sulla Privacy ) sul trattamento dei dati personali. In particolare dichiara di:
1. aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla predetta legislazione;
2. aver provveduto a formare il personale interno destinato al trattamento dei dati e di mantenere adeguata la formazione a seguito di aggiornamenti normativi;
3. aver provveduto a porre in essere tutte le misure minime ed idonee alla tutela dei dati personali acquisiti durante il normale svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, compresi i dati personali di terzi ricevuti da SAT S.p.A. Dei predetti dati è vietata la diffusione e la comunicazione a terzi senza preventiva ed esplicita autorizzazione scritta da parte di SAT S.p.A.
4. aver provveduto, se previsto, alla nomina del Responsabile/i del trattamento dei dati personali e dell’Amministratore di Sistema, di cui si impegna a comunicare i nominativi a SAT S.p.A contestualmente alla firma del presente contratto, mantenendo comunque l’obbligo a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;
5. aver provveduto alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali;
6. comunicare tempestivamente a SAT S.p.A, a mezzo fax/email, qualunque variazione all’elenco dei nominativi di cui all’art. 7 del presente contratto;
7. di aver realizzato idonee informative agli interessati.
8. aver provveduto, in caso di utilizzo di sistemi di videosorveglianza, a porre in essere tutto quanto previsto dalla normativa vigente compreso, ove previsto, l’eventuale interpello preventivo all’Autorità Garante;
9. di aver fornito informativa ed acquisito il relativo consenso per tutti i soggetti di cui l'Appaltatore comunicherà i dati personali a SAT
SAT si riserva, di richiedere all'Appaltatore l'evidenza di quanto previsto ai punti precedenti.
Art. 22: REGISTRAZIONE E SPESE
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso in quanto concerne prestazioni imponibili IVA. Tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto ed i bolli sono a carico dell’Appaltatore.
Art.23: FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, all’esecuzione, alla risoluzione, allo scioglimento ed alla invalidità e/o inefficacia del presente contratto o all’applicazione delle penali previste sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.
In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in duplice originale, viene firmato dai contraenti.
Pisa, …………………
Società Aeroporto Toscano SpA L’Amministratore Delegato Direttore Generale Dott.ssa Xxxx Xxxxx
Società ………………………….
Legale Rappresentante
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Il sottoscritto Sig. …………., Legale Rappresentante di ………., ai fini e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., approva specificatamente senza riserve ed eccezioni in particolare gli artt. :
Art. 6 Inadempienze e Penali
Art. 7 Variazioni normative sopravvenienti ed incidenti sulle modalità di svolgimento e prosecuzione del servizio
Art.11 Obblighi Appaltatore
Art. 14 Esonero di responsabilità
Art. 23 Foro competente
Pisa, lì …………