NOTA INFORMATIVA
CONDIZIONI DI POLIZZA
TUTELA LEGALE
TUTELA LEGALE ARBITRATI E CONCILIAZIONE ASSISTENZA
CONVENZIONE
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA Mod. 09128
NOTA INFORMATIVA
PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N° 175 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 2 GIUGNO 1997, N° 303 E DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 24 DEL 19 MAGGIO 2008
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA
Il contratto è concluso con la Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. avente sede legale in Italia, Xxxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx.
La Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei
INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 – Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:
1. i Suoi dati personali comuni e sensibili (i “Dati”), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa, b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
a. necessario per l’esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa
Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al
coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO LEGGE APPLICABILE
Ai sensi dell'Art. 122 del D. LGS. N. 175/95 le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.
RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx – fax n. 00.00.00.00.00 e.mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione italiana e l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'I.S.V.A.P. faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente e l'Assicurato.
TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c.
Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELL'ASSICURATO SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.
comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all’Estero, quali – a titolo esemplificativo – soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all’estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di assicurazione per la ridistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione);
d. al Contraente della Polizza A.r.i.t.m.i.a.;
inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:
Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx
– Ufficio Protezione Dati
XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazio- ne.
Contraente del Modulo di Adesione: il soggetto che sottoscrive il Modulo di Adesione, in qualità di Associato al Contraente della Polizza.
Contraente della Polizza: A.r.i.t.m.i.a.
Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx,
0 – 00000 Xxxxxx - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto
all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Massimale: la somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare le prestazioni e le garanzie previste.
Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, il Contraente della Polizza e il Contraente.
Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.
Sinistro: l'evento per il quale è prestata l'assicurazione. Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Service SpA - X.xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica Polizza sottoscritta con Europ Assistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia SpA.
COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24.
Il personale specializzato della Struttura Organizzativa è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema.
IMPORTANTE:
non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:
800.069.658 e 02/00.00.00.00
E dall’Italia, per i sinistri di Tutela Legale, si potrà contattare l’Ufficio Liquidazione sinistri di Tutela Legale al numero: 800.085.820.
Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto
- Nome e cognome;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.
Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 00.00000000 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni /garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
In caso di sinistro, l'Assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
Nel caso di coesistenza di altre assicurazioni di Tutela Legale per il medesimo rischio, precedenti o successive alla stipula del presente contratto da parte dell’Assicurato, la presente si intenderà prestata “a secondo rischio” e cioè in eccedenza ai massimali garantiti dalla Polizza di altra Compagnia e fino alla concorrenza della somma assicurata con il presente contratto.
Resta inteso comunque che nel caso di non operatività di altra assicurazione di Tutela Legale, la presente Polizza si intende operante “a primo rischio”.
Art. 2
LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE
Se non diversamente indicato dal Contraente nel Modulo di Adesione nel Modulo stesso, la Polizza è regolata dalla Legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 3
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del Contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.
Art. 4
COMUNICAZIONI PER L'OPERATIVITÀ DELL'ASSICU-RAZIONE
Ai fini dell’operatività della Polizza, il Contraente del Modulo di Adesione dovrà:
1) compilare e sottoscrivere il Modulo di Adesione Mod. AZ9292 (Allegato A);
2) provvedere al pagamento del premio annuo di polizza previsto in Euro 140,00;
3) Il Modulo di Adesione Mod. AZ9292 dovrà riportare i seguenti dati:
1) Nome e Cognome del Contraente del Modulo di Adesione;
2) domicilio e data di nascita del Contraente del Modulo di Adesione;
Art. 5
DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione nei confronti dei singoli Assicurati/Contraenti che hanno sottoscritto il Modulo di adesione Mod. AZ9292 decorre dalle ore 24:00 della data di decorrenza anche se il pagamento risulti antecedente alla stessa .
Laddove la data del pagamento risulti posteriore a quella di decorrenza, le garanzie decorreranno dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
Art. 6
DISDETTA E RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Le Parti possono disdire il contratto con lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima della sua scadenza. Il singolo Contraente del Modulo di Adesione potrà provvedere, con le stesse modalità, alla disdetta della propria adesione, senza che la Polizza sia disdetta anche per gli altri Contraenti dei singoli Moduli
di Adesione.
Art. 1
ALTRE ASSICURAZIONI
L'Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva a Europ Assistance Italia spa dell’esistenza o della successiva stipula di altre assicurazioni di Tutela Legale per il medesimo rischio.
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla erogazione della prestazione/garanzia o dal rifiuto a prestarla, il Contraente della Polizza o Europ Assistance possono recedere dalla Polizza con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso il Contraente della Polizza si impegna a non fare sottoscrivere ai propri Associati ulteriori Adesioni che abbiano decorrenza successiva alla data di efficacia del recesso.
La durata della copertura nei confronti di ciascun Contraente, relativamente alle coperture decorse prima della data di efficacia del recesso, è garantita fino alla prima scadenza del periodo di copertura per cui sia stato pagato il relativo premio, senza possibilità di rinnovo.
Art. 7
ESTINZIONE DEL RAPPORTO CON IL CONTRAENTE DELLA POLIZZA
In caso di estinzione del rapporto con il Contraente della Polizza da parte del Contraente del Modulo di Adesione, la copertura si intende comunque prestata fino alla successiva scadenza di premio, senza possibilità di rinnovo.
Art. 8
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Art. 9
ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 10
TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Art. 11
VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese.
Art. 12
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 X.X.
Xxx. 00
XXXXX XXXXXXX
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente della Polizza.
Sezione 1 - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
DEFINIZIONI
Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo
comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell’assicurato.
Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L.
11.03.2002 n° 28.
Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.
Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria. Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
Famiglia: l'Assicurato e i suoi conviventi come risultanti da certificato anagrafico (come previsto agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223) o da documento internazionale ad esso equivalente.
Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Garanzia: l’assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.
Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.
Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").
Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.
Tutela Legale: ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 - 174.
Art. 14
INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GA- RANZIA
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
- per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia è operante per i fatti posti in essere nei 2 (due) anni antecedenti alla data di decorrenza delle garanzie di ogni singolo Contraente del Modulo di Adesione. Quanto sopra solo sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla decorrenza delle garanzie stesse di ogni singolo Contraente del Modulo di Adesione.
L'Assicurazione opererà comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza:
La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Nel caso in cui l’Assicurato abbia avuto in essere altra Polizza di Tutela Legale sottoscritta precedentemente tramite ARITMIA con Aurora Assicurazioni S.p.A. Ag30437, la garanzia vale anche per i sinistri verificatisi prima della data di effetto della copertura della presente Polizza, purchè il fatto sia stato posto in essere nel periodo di validità della Polizza sostituita o comunque non oltre i due anni precedenti alla adesione della precedente Polizza ARITMIA e denunciato per la prima volta nel periodo di validità della presente Polizza.
Questa estensione opera con il limite dei massimali e delle condizioni della presente polizza a condizione che fra la polizza sostituita e la sostituente non vi sia stata soluzione di continuità. Le garanzie della presente polizza non operano per tutti i sinistri già denunciati al precedente Assicuratore, identificato in “Aurora Assicurazioni S.p.A.”, dall’Assicurato all’Aurora Assicurazioni spa a prescindere dalla pendenza di eventuali azioni in sede Civile o in sede Penale, anche laddove si instaurasse un nuovo procedimento, civile o penale, riferentesi al medesimo sinistro oggetto della denuncia fatta al precedente Assicuratore.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
-l e imputazioni penali per reato continuato.
Art. 15
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
- Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx xx 0, fax 02/00.00.00.00, Numero Verde 800.085820
- In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
Art. 16
FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Il Contraente del Modulo di Adesione/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 17
GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A) Tentativo di componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo del sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l’Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall’assicurazione, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d’appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d’appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d’appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.
L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.
La procura al legale designato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l’incarico professionale in tal modo conferito.
Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.
Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti.
Europ Assistance non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
C) Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza
L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso
della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
E) Disaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e Europ Assistance in merito all’interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmen-te per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 20
DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
- in caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato,
devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.
Art. 18
RECUPERO DI SOMME
- Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.
L’Assicurato, all’atto della denuncia, deve rilasciare a Europ Assistance Italia S.p.A. una dichiarazione con la quale autorizza la stessa a surrogarsi alle proprie ragioni creditorie nei confronti dell’Azienda Sanitaria.
CONDIZIONI SPECIALI DELLA POLIZZA DI TUTELA LEGALE
Art. 19
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale di Euro 30.000,00 per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00 per sinistro (che verranno eventualmente decurtati dal massimale sopra indicato), unicamente in fase giudiziale. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “Gestione del sinistro e libera scelta del Legale” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “Gestione del sinistro e libera scelta del Legale” lettera B);
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
E’ inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “Attività Professionale” Art. 21
SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurato:
- Il Medico o Odontoiatra, sia lavoratore dipendente che libero professionista, Associato ad A.r.i.t.m.i.a., nonché Contraente del Modulo di Adesione.
In caso di controversie fra più assicurati, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente della Polizza.
Art. 22
PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. “Oggetto dell’Assicurazione” valgono per i seguenti casi:
Attività professionale:
L’assicurazione vale per i sinistri relativi all'esercizio della professione medica o odontoiatrica indicata in polizza, per:
a) la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
c) la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni contrattuali od extracontrattuali cagionati a terzi durante l’esercizio dell’attività di Medico/Odontoiatra.
Per le vertenze relative ad attività svolta in regime di libera professione e in extramoenia, non quindi per quelle in intramoenia, la garanzia opera con uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 1.000,00.
d) l’esercizio di pretese al risarcimento danni nei confronti della Parte che ha promosso l’instaurazione del giudizio per presunta “malpractice”, nel caso in cui l’Assicurato non risulti soccombente al termine del procedimento civile o penale conclusosi con sentenza passata in giudicato.
Si precisa che la garanzia opera a condizione che:
• il procedimento di cui sopra sia stato avviato nel corso della presente Polizza o nel periodo di validità della Polizza sostituita, sottoscritta precedentemente tramite ARITMIA con Aurora Assicurazioni S.p.A. Ag30437 .
Questa estensione opera con il limite dei massimali e delle condizioni della presente Polizza a condizione che:
• fra la polizza sostituita e la sostituente non vi sia stata soluzione di continuità;
• il procedimento penale di cui sopra non sia stato promosso d’ufficio;
• la richiesta di risarcimento danni venga presentata durante la validità del presente contratto e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cui sopra.
L’attivazione della presente garanzia viene considerata come unico sinistro, per cui il massimale di polizza resta unico e viene ripartito tra il procedimento di difesa (penale e/o civile) e quello di richiesta di risarcimento danni promosso dall’Assicurato. La presente garanzia opera con il limite dei massimali della presente polizza .
Rapporti contrattuali:
L’assicurazione vale anche a tutela del rapporto di lavoro per:
a. sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente con enti del Servizio Sanitario Nazionale o con Privati.
A parziale deroga di quanto previsto dalle Esclusioni - punto b, la garanzia opera, per i pubblici dipendenti, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
b. sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantate dall'Assicurato relativamente alla propria posizione previdenziale e assistenziale.
Studio medico:
Viene inoltre assicurata la gestione dello studio professionale, nonché la proprietà e/o locazione dello stesso.
Le garanzie si intendono estese, se non diversamente specificato, ai dipendenti ed ai familiari dell’Assicurato/Contraente del Modulo di Adesione che collaborano nell'esercizio dell'attività e valgono per:
a. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
b. l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;
c. sostenere controversie individuali relative a rapporti di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel libro paga. La presente garanzia vale esclusivamente a favore dell’Assicurato/Contraente del Modulo di Adesione;
d. sostenere controversie relative a diritti reali e locazione dell'immobile dove viene svolta l'attività. La presente garanzia vale esclusivamente a favore dell’Assicurato/Contraente del Modulo di Adesione.
Sospensione/radiazione dall'Albo, inabilitazione o interdizione dell’Assicurato:
In caso di sospensione dell’Assicurato dall'Albo professionale, l'assicurazione è sospesa dalla decorrenza della sospensione fino alla cessazione della sospensione. II contratto si risolve di
diritto in caso di radiazione dall'Albo professionale, inabilitazione o interdizione dell’Assicurato.
Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione di Europ Assistance da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio non consumato.
Art. 23
ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie sono prestate per i sinistri insorti e processualmente trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Art. 24 ESCLUSIONI
Le garanzie non sono valide per:
a. per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b. in materia fiscale ed amministrativa, salvo quanto previsto nell’art. “Prestazioni garantite”;
c. per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive salvo il caso di impiego di apparecchi diagnostici e terapeutici che utilizzino sostanze radioattive;
d. per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
e. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
f. per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto nell’art. “Prestazioni garantite”;
g. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
h. per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere;
i. per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi nei quali non venga esercitata l'attività professionale assicurata indicata nel Modulo di Adesione;
x. xxx controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
k. per controversie di natura contrattuale nei confronti di Europ Assistance;
l. per controversie di natura contrattuale, ivi compreso il recupero crediti, salvo quanto previsto nell’ art. “Prestazioni garantite”;
m. per le controversie inerenti all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori;
n. tutto quanto non espressamente previsto nell’art. “Prestazioni garantite”.
ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
“Decreto Legislativo 196/2003”
Art. 25
SOGGETTI ASSICURATI
È assicurato:
- Il Medico o Odontoiatra, sia lavoratore dipendente che libero professionista, Associato ad A.r.i.t.m.i.a., nonché Contraente del Modulo di Adesione.
- In caso di controversie fra più assicurati, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente della POlizza.
Art. 26
PRESTAZIONI GARANTITE
Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare abbia provveduto – ove tenuto – alla notificazione all’Autorità Garante ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D. Lgs. 196/2003.
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo “Oggetto dell’Assicurazione” operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all’applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli affidati dal Contraente con espressa nomina scritta, in relazione alle seguenti fattispecie:
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
- la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nella PARTE III, TITOLO I artt. 141 segg. Del D. Lgs. 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell’Art. 1917 Cod.Civ. gli obblighi dell’Assicuratore di Responsabilità Civile.
Art. 27
ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie sono prestate per i sinistri insorti e processualmente trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Art. 28 ESCLUSIONI
Le garanzie non sono valide per:
a. per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b. in materia fiscale ed amministrativa, salvo quanto previsto nell’art. “Prestazioni garantite” della presente sezione;
c. per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive salvo il caso di impiego di apparecchi diagnostici e terapeutici che utilizzino sostanze radioattive;
d. per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
e. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
f. per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto nell’art. “Prestazioni garantite” della presente sezione;
g. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
h. per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere;
i. per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi nei quali non venga esercitata l'attività professionale assicurata indicata nel Modulo di Adesione;
x. xxx controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
k. per controversie di natura contrattuale nei confronti di Europ Assistance;
l. per controversie di natura contrattuale, ivi compreso il recupero crediti, salvo quanto previsto nell’ art. “Prestazioni garantite” della presente sezione;
m. per le controversie inerenti all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori;
n. tutto quanto non espressamente previsto nell’art. “Prestazioni garantite”.
Art. 29
Insorgenza del SINISTRO - “D. Lgs. 196/2003”
A parzale deroga dell’Art. “Insorgenza del sinistro – Decorrenza della garanzia”, delle Norme che regolano l’insorgenza del sinistro, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal X.Xxx. 196/2003, per insorgenza del sinistro si intende:
- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge -nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
Nel caso in cui l’Assicurato abbia avuto in essere altra Polizza di Tutela Legale sottoscritta precedentemente tramite ARITMIA con Aurora Assicurazioni S.p.A. Ag30437, la garanzia vale anche per i sinistri verificatisi prima della data di effetto della copertura della presente Polizza, purchè il fatto sia stato posto in essere nel periodo di validità della Polizza sostituita o comunque non oltre i due anni precedenti alla adesione della precedente Polizza ARITMIA e denunciato per la prima volta nel periodo di validità della presente Polizza.
Questa estensione opera con il limite dei massimali e delle condizioni della presente polizza a condizione che fra la Polizza sostituita e la sostituente non vi sia stata soluzione di continuità. Le garanzie della presente polizza non operano per tutti i sinistri già denunciati al precedente Assicuratore, identificato in “Aurora Assicurazioni S.p.A.”, dall’Assicurato all’Aurora Assicurazioni spa a prescindere dalla pendenza di eventuali azioni in sede Civile o in sede Penale, anche laddove si instaurasse un nuovo procedimento, civile o penale, riferentesi al medesimo sinistro oggetto della denuncia fatta al precedente Assicuratore.
La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
Condizione aggiuntiva – Procedimenti di Conciliazione e/o Arbitrali
La garanzia si intende altresì prestata per le controversie la cui soluzione venga deferita a commissioni arbitrali.
Qualora la lite venga definita in fase conciliativa, Europ Assistance rimborserà entro il limite del massimale previsto in Polizza, tutte le spese di conciliazione ivi comprese le spese per l’eventuale intervento di un legale e di un consulente, restando esclusa qualsiasi diversa forma di intervento economico.
Qualora la lite venga definita in fase arbitrale, Europ Assistance rimborserà , entro il limite del massimale previsto in Polizza,tutte le spese di arbitrato ivi comprese le spese per l’eventuale intervento di un legale e di un consulente tecnico, restando esclusa qualsiasi diversa forma di intervento economico.
La garanzia si intende prestata esclusivamente a condizione che il ricorso all’arbitrato sia previsto nel contratto stipulato con il fornitore, restando invece espressamente esclusi i casi in cui il ricorso all’arbitrato stesso sia concordato in data o in documenti successivi.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
Nel caso in cui l’Assicurato abbia avuto in essere altra Polizza di Tutela Legale sottoscritta precedentemente tramite ARITMIA con Aurora Assicurazioni S.p.A. Ag30437, la garanzia vale anche per i sinistri verificatisi prima della data di effetto della copertura della presente Polizza, purchè il fatto sia stato posto in essere nel periodo di validità della Polizza sostituita o comunque non oltre i due anni precedenti alla adesione della precedente Polizza ARITMIA e denunciato per la prima volta nel periodo di validità della presente Polizza.
Questa estensione opera con il limite dei massimali e delle condizioni della presente Polizza a condizione che fra la Polizza sostituita e la sostituente non vi sia stata soluzione di continuità. Le garanzie della presente polizza non operano per tutti i sinistri già denunciati al precedente Assicuratore, identificato in “Aurora Assicurazioni S.p.A.”, dall’Assicurato all’Aurora Assicurazioni spa a prescindere dalla pendenza di eventuali azioni in sede Civile o in sede Penale, anche laddove si instaurasse un nuovo procedimento, civile o penale, riferentesi al medesimo sinistro oggetto della denuncia fatta al precedente Assicuratore.
Il premio della presente garanzia è determinato come segue:
Euro 10,00 di cui imposte Euro 1,75.
ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “Vita Privata”
Art. 30
SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
- Il Medico o Odontoiatra, sia lavoratore dipendente che libero professionista, Associato ad A.r.i.t.m.i.a., nonché Contraente del Modulo di Adesione.
- i componenti del nucleo familiare, come risultante dallo Stato di Famiglia.
In caso di controversie fra più assicurati, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.
Art. 31
PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. “Oggetto dell’Assicurazione” valgono a tutela dei diritti dell'Assicurato nell’ambito della vita privata e opera altresì a favore dei componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato di “Stato di Famiglia” anche per le responsabilità su di loro gravanti per fatti illeciti commessi dai collaboratori domestici e/o baby- sitters nell’esercizio delle mansioni cui sono adibiti. Si precisa che in caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti ed il massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Le garanzie vengono prestate a tutela dei diritti dell’Assicurato nell’ambito della vita privata extraprofessionale, ed in particolare per:
a) l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti dall’Assicurato per fatto illecito di altri soggetti;
b) la resistenza a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell’art. 1917 c.c., risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore della responsabilità civile. L’intervento dell’Impresa è comunque condizionato all’esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.
c) la difesa penale dell’Assicurato per delitto colposo o contravvenzione;
d) le controversie individuali di lavoro con collaboratori domestici;
e) le controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali della controparte in relazione all’acquisto del contenuto dell’abitazione, purché il valore in lite non sia inferiore a € 600,00.
Le garanzie vengono prestate inoltre a tutela dei diritti dell’Assicurato nell’ambito della sua dimora abituale per:
f) l’esercizio di pretese al risarcimento danni subiti dal fabbricato dovuti a fatti illeciti di terzi;
g) le controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali della controparte in relazione all’acquisto dell’abitazione. La garanzia vale per l’acquisto della casa già adibita ad abitazione dell’Assicurato con regolare contratto di locazione;
h) le controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali da parte di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, purché il valore in lite non sia inferiore a € 600,00.
Qualora la soluzione di una delle controversie indicate nei punti a); b); c); d); e); f); g); h);,
che rientri in garanzia, per accordo scritto delle Parti sia stata demandata ad uno o più arbitri, Europ Assistance rimborserà all’Assicurato le somme eventualmente rimaste a suo carico con il massimo di € 1.600,00 per ciascun arbitrato.
Nel caso in cui l’Assicurato abbia avuto in essere altra Polizza di Tutela Legale sottoscritta precedentemente tramite ARITMIA con Aurora Assicurazioni S.p.A. Ag30437, la garanzia vale anche per i sinistri verificatisi prima della data di effetto della copertura della presente Polizza, purchè il fatto sia stato posto in essere nel periodo di validità della Polizza sostituita o comunque non oltre i due anni precedenti alla adesione della precedente Polizza ARITMIA e denunciato per la prima volta nel periodo di validità della presente Polizza.
Questa estensione opera con il limite dei massimali e delle condizioni della presente Polizza a condizione che fra la Polizza sostituita e la sostituente non vi sia stata soluzione di continuità. Le garanzie della presente polizza non operano per tutti i sinistri già denunciati al precedente Assicuratore, identificato in “Aurora Assicurazioni S.p.A.”, dall’Assicurato all’Aurora Assicurazioni spa a prescindere dalla pendenza di eventuali azioni in sede Civile o in sede Penale, anche laddove si instaurasse un nuovo procedimento, civile o penale, riferentesi al medesimo sinistro oggetto della denuncia fatta al precedente Assicuratore.
Art. 32
ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie sono prestate per i sinistri insorti e processualmente trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Art. 33 ESCLUSIONI
Le garanzie non sono valide:
a) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo,
atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive, salvo il caso di controversie derivanti dall'impiego di apparecchi diagnostici e terapeutici che utilizzano sostanze radioattive;
b) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
d) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
e) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
f) per controversie di natura contrattuale salvo quanto previsto nell’art. “Prestazioni garantite” della presente sezione, o per il recupero dei crediti;
g) per la difesa in sede civile, quando il mancato intervento nella gestione delle vertenze legali ai sensi dell’Art. 1917 Cod. Civ. dell’assicurazione di Responsabilità Civile, sottoscritta dall’Assicurato, sia dovuto alla mancata o tardiva denuncia di sinistro o al mancato pagamento, adeguamento e/o regolazione del premio da parte dell'Assicurato;
h) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
i) per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti);
j) per le spese relative a controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
k) per le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;
l) per le operazioni di trasformazione e/o di ristrutturazione comportanti ampliamento di volume del fabbricato e/o per contratti di compravendita di immobili;
m) per le controversie inerenti all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori;
n) per le controversie tra più soggetti assicurati con la presente polizza;
o) per le vertenze con istituti od Enti di assistenza o previdenza;
p) per le operazioni finanziarie, vertenze/controversie in materia di diritto societario e comunque in materia di rappresentanza societaria;
q) per le controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;
r) per i procedimenti civili e penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche;
s) per le controversie con Europ Assistance;
t) per tutto non espressamente previsto nell’art. “Prestazioni garantite”.
Art. 34
DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio della sezione Tutela Legale è determinato come segue:
Euro 120,00 di cui imposte Euro 21,03;
Sezione 2 - ASSICURAZIONE ASSISTENZA
DEFINIZIONI - Famiglia: l'Assicurato e i suoi conviventi come risultanti da certificato anagrafico (come previsto agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223) o da documento internazionale ad esso equivalente.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera.
Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato.
Prestazione: l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato nel momento del bisogno da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa.
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Service SpA - X.xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica Polizza sottoscritta con Europ Assistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia SpA.
ASSICURAZIONE ASSISTENZA
Art. 35
SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
⮚ Il Medico o Odontoiatra, sia lavoratore dipendente che libero professionista, Associato ad A.r.i.t.m.i.a., nonché Contraente del Modulo di Adesione.
Art. 36
OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
Le prestazioni della presente Sezione sono dovute in seguito ai sinistri occorsi all’Assicurato esclusivamente se verificatisi in località distanti più di 50 km dal Comune di residenza dell’Assicurato stesso, in occasione di Congressi e/o Seminari a cui risulti regolarmente iscritto. L’iscrizione dovrà essere comprovata da idonea certificazione
dell’Organizzazione del Congresso e/o Seminario.
Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono dovute in seguito ad infortunio o malattia e sono fornite per un massimo di tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza, fermo restando che l’importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.
PRESTAZIONI
RIENTRO SANITARIO
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia, l’Assicurato necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura organizzativa ed in accordo col medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzare il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il rientro sanitario da paesi extraeuropei viene effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe economica. Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio di rientro, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell’Assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
SONO ESCLUSE DALLA PRESTAZIONE:
- le infermità o le lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il Congresso e/o Seminario;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l’eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
RIENTRO CON UN COLLEGA DI CONGRESSO E/O SEMINARIO
Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l’assistenza sanitaria all’Assicurato durante il viaggio di rientro, ed un collega desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il collega con lo stesso mezzo utilizzato per il rientro dell’Assicurato.
MASSIMALE:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi:
- fino alla concorrenza massima di Euro 200,00 se il viaggio di rientro avverrà dall’Italia;
- fiino alla concorrenza massima di Euro 400,00 se il viaggio di rientro avverrà dall’estero.
SONO ESCLUSE DALLA PRESTAZIONE:
le spese di soggiorno del collega.
RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE
Qualora, a causa di ricovero in istituto di cura, l’Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica.
RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, dovesse rientrare alla propria residenza prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto a causa di:
- ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita, morte, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall’anagrafe, o di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora;
- gravi danni che colpiscono la casa o lo studio dell’Assicurato, peri quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli,
con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, affinchè possa raggiungere il luogo in Italia, dove avverrà la sepoltura.
Se l’Assicurato si trovasse nell’impossibilità di utilizzare il proprio veicolo per rientrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare il veicolo stesso.
SONO ESCLUSI DALLA PRESTAZIONE:
I casi in cui l’Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO:
L’Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro la documentazione originale relativa alle informazioni richieste.
ASSISTENZA AI FAMILIARI PER LA DURATA DEL CONGRESSO E/O SEMINARIO
In caso di infortunio e/o malattia improvvisa occorsi ad un familiare rimasto a casa (genitori, figli, conviventi, coniuge) dell’Assicurato durante il Congresso e/o Seminario, la Struttura organizzativa fornirà al familiare dell’Assicurato:
- un consulto telefonico con i medici della Struttura Organizzativa per valutare il proprio stato di salute;
- l’invio di un medico a domicilio; qualora emerga, successivamente ad una consulenza medica, la necessità di una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare a casa uno dei medici convenzionati con Europ Assistance. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura organizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. la prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 , da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il Sabato, la Domenica e nei giorni festivi;
- l’invio di un’autoambulanza a casa; qualora, successivamente ad una consulenza medica, necessitasse di un trasporto nel centro medico idoneo più vicino, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in autoambulanza. Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza di Euro 500,00 per il periodo di validità della Polizza con il limite di Euro 250,00 per sinistro.
ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE PER LA DURATA DEL CONGRESSO E/O SEMINARIO
Qualora l’Assicurato necessitasse di assistenza alla sua abitazione per un intervento di emergenza occorso alla stessa durante il Congresso e/o Seminario o nelle 24 ore successive al suo rientro dal Congresso e/o Seminario o alla scadenza della Polizza, la Struttura organizzativa provvederà ad inviare 24 ore su 24, compresi i giorni festivi:
- un fabbro a seguito di:
o furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l’accesso alla casa;
o furto o tentato furto che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso nella casa in modo da non garantire la sicurezza dei locali della stessa.
- un idraulico a seguito di:
o allagamento o infiltrazione;
o mancanza d’acqua nella casa o in quella dei vicini provocate da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico.
EVENTI ESCLUSI:
- i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato;
- l’interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle tubature esterne all’edificio;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico – sanitari, provocato da un’otturazione alle tubature fisse di scarico dell’impianto idraulico;
- il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- l’otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico – sanitari;
- un elettricista a seguito di:
- mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente.
EVENTI ESCLUSI:
- corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte del contatore.
MASSIMALE:
Europ Assistance terrà a proprio carico l’uscita e la spesa della manodopera dell’idraulico, del fabbro e dell’elettricista fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
SONO ESCLUSI DALLA PRESTAZIONE:
Tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall’Assicurato.
Per poter usufruire della prestazione è necessario che presso l’abitazione sia presente una persona indicata dall’Assicurato.
Art. 37
ESTENSIONE TERRITORIALE
Per le prestazioni di Assistenza la copertura è fornita in tutto il mondo, ad esclusione dei seguenti
Paesi:
Afghanistan, Antartica, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Ms Xxxxxx, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Xxxxxxxx, Isole Minori, Isole Xxxxxxxx, Isole Wallis e Futura, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant’Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tomga, Tuvalu, Vanuatu.
Art. 38 ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:
a) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
b) guerre, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
d) dolo dell'Assicurato;
e) malattie e infortuni conseguenti e derivanti dall’abuso di alcolici o psicofarmaci,nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;
f) tentato suicidio o suicidio;
g) sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, parapendii ed assimilabili, guidoslitta, xxx, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kite-surfing, immersioni con autorespiratore, sports comportanti
l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);
h) espianto e/o trapianto di organi;
i) malattia in atto al momento della partenza per il Congresso e/o Seminario, eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite e applicazioni di carattere estetico.
l) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
Art. 39
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del X.X.
Xxx. 00
XXXXXXX PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.
Art. 41
DECORRENZA E DURATA E PROROGA DELLE PRESTAZIONI
Europ Assistance si impegna a fornire agli Assicurati le prestazioni previste negli intercalari, alle condizioni e nei termini negli stessi stabiliti. L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione ed avrà vigore per il tutto il periodo di validità della Polizza, senza tacito rinnovo.
Art. 42 LIMITI DI ETA’
L’assicurazione, che preveda un soggiorno all’estero superiore ai 90 giorni consecutivi, vale per le persone che, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, non abbiano compiuto i 70 anni di età. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio.
Art. 43
DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio della presente sezione è determinato come segue:
Euro 10,00 di cui imposte Euro 0,91;
INTERMEDIARIO DELEGATO DA ARITMIA ALLA GESTIONE DELLA CONVENZIONE