N O T A I O
Repertorio n.46239 Raccolta n.19964
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
N O T A I O
CONTRATTO DI APPALTO REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di luglio, in Benevento, nel mio studio sito alla piazza Guerrazzi n.4,
7 luglio 2016
innanzi a me xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Notaio residente in Be- nevento, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Nota- rili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino, in assenza di testimoni, non avendone gli infrascritti comparenti nè io Notaio richiesto la presenza,
SONO COMPARSI
XXXXXXXXXXX XXXXX, nato ad Apollosa (BN) l'8 febbraio 0000 x xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (XX), alla via Roma n.72/D, Codice Fi- scale TRV LGU 55B08 A330 F,
il quale:
- interviene nella qualità di Responsabile del "Settore Te- cnico" del "CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - A.S.I.", in sigla "CONSORZIO A.S.I.",
con sede legale in Benevento, alla località Ponte Valentino snc, Codice Fiscale 80003310622, ente pubblico economico co- stituito, in linea con i principi successivamente recepiti dall'art.36 della legge 5 ottobre 1991, n.317, con atto ai rogiti Notaio Xxxxxxxx Xxxxxxx, residente in Solopaca (BN), in data 14 novembre 1967, rep.n.22870/7859, registrato a Bene-
R E G I S T R A T O
Agenzia Entrate di BENEVENTO
il 08/07/2016 al n. 5446 Serie 1T
vento il 15 novembre 1967, al n.122;
- domicilia elettivamente, ai fini dell'odierna operazione giuridica, presso la suindicata sede legale dell'Ente rap- presentato;
- risulta legittimato ad agire in nome e per conto dell'Ente rappresentato medesimo in forza dei poteri derivatigli dal "Regolamento per l'organizzazione delle attività amministra- tive e gestionali del Consorzio per l'Area di Sviluppo Indu- striale della Provincia di Benevento", approvato dal Consiglio Generale dell'Ente rappresentato al vaglio in data 23 febbraio 2015, con deliberazione n.3, la quale, in copia autentica, trovasi allegata sotto la lettera "A" all'atto ai miei rogiti in data 8 settembre 2015, rep.n.45025/19050, registrato a Benevento il 6 ottobre 2015, al n.8000;
- agisce in esecuzione della deliberazione n.15, adottata dal Comitato Direttivo del citato Ente rappresentato in data 26 febbraio 2016, la quale, in copia conforme, si allega sotto la lettera "A" al presente atto, onde formarne parte integrante e sostanziale;
- ha provveduto, propedeuticamente al presente atto, ad a- dottare, in data 10 giugno 2016, l'atto di "determina" n.10- ST10, il quale, in copia conforme, si allega sotto la lettera "B" al presente atto, onde formarne parte integrante e so- stanziale; e
XXXXXXX XXXXXXXX, nato a Casoria (NA) il 4 agosto 1960 e re-
sidente in Afragola (NA), alla III traversa Xxx Xx Xxxxx n.2,
Codice Fiscale CSL DNC 60M04 B990 W,
il quale interviene nella qualità di unico socio, ammini- stratore unico e legale rappresentante pro tempore della so- cietà a responsabilità limitata unipersonale denominata "XX.XX. PROJECT S.R.L.", con sede legale in Casoria (NA) ed indirizzo di ubicazione ivi, alla S.S. Sannitica n.60, Capi- tale sociale, interamente versato, Euro 42.000,00, iscritta presso la competente C.C.I.A.A. di Napoli al n.784462 del Repertorio Economico Amministrativo, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 05920421210,
domiciliato, in ragione della carica, presso la suindicata sede legale della società rappresentata ed all'odierna ope- razione giuridica legittimato in virtù dei poteri derivatigli dalla legge e dai patti sociali.
Delle identità personali, delle qualifiche e dei poteri dei comparenti, entrambi cittadini italiani, io Notaio sono certo.
Gli stessi mi chiedono di ricevere il presente atto, al quale
premettono
a) che, con determine presidenziali n.5 del 26 novembre 2014 e
n.3 del 22 aprile 2015, ratificate dal proprio Comitato Di- rettivo con delibere n.149 e n.28 adottate, rispettivamente, in data 28 novembre 2014 ed in data 27 aprile 2015 e con de- libera n.78 adottata dallo stesso Comitato Direttivo in data
12 ottobre 2015, il "Consorzio A.S.I." approvava, in più ri-
prese, un programma esecutivo avente ad oggetto la realizza- zione dei lavori riconducibili al progetto "BEN.HUB! - Rete territoriale per la valorizzazione e la diffusione dell’in- novazione tramite un sistema locale di incubazione e accele- razione d’impresa", da realizzarsi nell'agglomerato indu- striale situato in Benevento, alla località Ponte Valentino, destinato ad essere finanziato con i fondi del "Patto Terri- toriale della Provincia di Benevento";
b) che, con determina del Responsabile del proprio Settore Tecnico n.14 del 14 ottobre 2015, lo stesso "Consorzio A.S.I." provvedeva:
- ad indire una procedura negoziata da espletarsi con le mo- dalità di cui agli artt.125 e 57, comma sesto, del D.Lgs. n.163/2006, e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto delle norme convenzionali contenute nel regolamento disciplinante il funzionamento del consorzio committente, funzionale all'affidamento dei lavori riconducibili al sopra individuato progetto "BEN.HUB!";
- ad approvare lo schema di manifestazione di interesse per la selezione di cinque operatori economici da invitare alla gara di cui innanzi per l'esecuzione dei lavori pianificati;
c) che i lavori di specie:
c1) venivano posti in gara per un importo complessivo a base d'asta di euro 140.729,40 (centoquarantamilasettecentoventi-
nove virgola quaranta centesimi), di cui euro 139.424,57
(centotrentanovemilaquattrocentoventiquattro virgola cin- quantasette) per lavori a corpo assoggettati a ribasso d'asta ed euro 1.304,83 (milletrecentoquattro virgola ottantatre) per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso d'asta;
c2) venivano aggiudicati, all'esito dell'espletamento delle relative procedure di gara (così come risulta, peraltro, do- cumentato dalla delibera del Comitato Direttivo del "Consorzio A.S.I." n.15 del 26 febbraio 2016), dal menzionato ente com- mittente alla costituita società "XX.XX. PROJECT S.R.L.", la quale aveva presentato un'offerta dell'importo complessivo di euro 132.110,79 (centotrentaduemilacentodieci virgola set- tantanove centesimi), comprensivi di euro 2.500,00 (duemila- cinquecento) per oneri specifici o indiretti di sicurezza, dichiarando, nello specifico:
- di essere intenzionata a subappaltare una parte dei lavori al vaglio, nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni di cui all'art.116 del D.Lgs. n.163/2006, successive modifiche ed integrazioni, nonché della circostanza che la quota subap- paltabile dei lavori facenti capo alla categoria prevalente dovesse essere contenuta nel 30% dell'importo relativo ai lavori indicati nella dichiarazione prodotta da essa società aggiudicatrice in sede di gara;
- di avvalersi nell'ambito dell'appalto di specie, limitata-
mente allo svolgimento delle opere riconducibili alla cate-
goria "OG11", classifica "I", dei requisiti di capacità or- ganizzativa e tecnico-economica dell'impresa individuale del signor Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Sant'Xxxxxx alla Vibrata (TE) il 14 febbraio 1950, con domicilio, anche fiscale, in San- t'Xxxxxx alla Vibrata (TE), alla frazione Faraone, viale dei Fiori n.91, Codice Fiscale MND BNT 50B14 I318 G, il quale è iscritto, con la qualifica di "piccolo imprenditore", presso la competente C.C.I.A.A. di Teramo al n.59656 del Repertorio Economico Amministrativo ed ha Partita Iva 00108650672;
d) che la predetta società aggiudicatrice ha preso esatta cognizione della natura dell'appalto in oggetto e delle con- dizioni contrattuali di quest'ultimo, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e che possono aver influito o influire sulla esecuzione delle opere da realizzare, accettando senza condizioni o ri- serva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera di xxxxxx, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto e nei grafici del progetto;
e) che dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto alla menzionata società "XX.XX. PROJECT S.R.L." è stata data comunicazione, tramite P.E.C., ai partecipanti alla procedura di gara di specie ed è stata data pubblicizzazione mediante avviso affisso nell'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web del
"Consorzio A.S.I." xxx.xxxxx.xx;
f) che, in data 6 luglio 2016, è stato sottoscritto dalla società appaltatrice e dal Responsabile del Procedimento presso il "Consorzio A.S.I." il verbale di cui all'art.106, comma 3, del D.P.R. n.207/2010;
g) che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il numero di G.I.G. dell'appalto in oggetto è 64319282E5, mentre il numero di C.U.P. è F81B14000570001.
Tutto ciò premesso,
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.
Art.1 - Oggetto del contratto
Il "CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PRO-
VINCIA DI BENEVENTO - A.S.I.", agendo per il tramite del co- stituito proprio legale rappresentante, affida alla società "XX.XX. PROJECT S.R.L.", la quale, come a sua volta rappre- sentata, dichiara di assumere in appalto, senza riserva al- cuna, la realizzazione di lavori riconducibili al progetto "BEN.HUB! - Rete territoriale per la valorizzazione e la diffusione dell’innovazione tramite un sistema locale di in- cubazione e accelerazione d’impresa", da realizzarsi nel- l'agglomerato industriale situato in Benevento, alla località Ponte Valentino, destinato ad essere finanziato con i fondi del "Patto Territoriale della Provincia di Benevento".
La società appaltatrice si impegna all'esecuzione delle opere
di cui all'appalto in oggetto alle condizioni di cui al pre-
sente contratto.
Art.2 - Norme regolatrici dell'appalto
L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme, delle condizioni, dei patti, degli obblighi, degli oneri e delle modalità ri- chiamati e risultanti dai documenti nel prosieguo elencati, già analiticamente letti e sottoscritti prima d'oggi dalle parti, come le stesse concordemente mi dichiarano, dichia- randosi pienamente a conoscenza del contenuto dei medesimi, che ribadiscono di approvare, i quali formano parte inte- grante e sostanziale del presente contratto:
1. il Capitolato Generale di Appalto (D.M. LL.PP. n.145/2000) che qui s'intende per letteralmente trascritto;
2. il progetto esecutivo posto a base di gara;
3. gli atti di gara;
4. la documentazione dell'offerta presentata dall'impresa aggiudicatrice, vidimata dalla commissione giudicatrice.
La società appaltatrice conferma, altresì, che l'importo a totale copertura degli oneri relativi ai piani di sicurezza resta fissato in euro 2.500,00 (duemilacinquecento).
Gli atti propedeutici all'elaborazione dei piani di sicurezza ed alla predisposizione degli elaborati di cui all'art.131, comma quinto, del D.Lgs. n.163/2006, saranno redatti dalla società appaltatrice nel puntuale e completo rispetto delle
disposizioni normative di cui al secondo comma dell'art.131
del citato Decreto Legislativo n.163/2006, e successive mo- difiche ed integrazioni, alla luce di quanto previsto dal
D.P.R. n.222 del 3 luglio 2003.
Art.3 - Ammontare dell'appalto
Il corrispettivo del presente appalto, il quale risulta, pe- raltro, equipollente all'importo dell'offerta presentata dalla società appaltatrice, ammonta ad euro 132.110,79 (centotren- taduemilacentodieci virgola settantanove), di cui euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, al netto dell'Iva dovuta nella misura di legge, salvo la liquidazione finale.
Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art.53, comma quarto, del D.Lgs. n.163/2006; l'importo complessivo dei la- vori, come risultante dall'offerta della società appaltatrice, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. L'importo sopraindicato comprende e compensa tutti gli oneri diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che la società appaltatrice dovrà sostenere per consegnare le opere in con- tratto nel loro complesso, complete ed ultimate.
Art.4 - Variazioni al progetto ed al corrispettivo
Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità ed alle quantità delle lavorazioni previste nel pro-
getto definitivo di appalto, così come integrato e migliorato
in derivazione dell'offerta presentata dalla società appal- tatrice.
La società appaltatrice, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art.132 del D.Lgs. n.163/2006, successive modifiche ed integrazioni, ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dei lavori le abbia ordinato, purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.
I prezzi unitari offerti dalla società appaltatrice in sede di gara sono per essa vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art.132 della cennata disposizione normativa, e successive modifiche ed integrazioni.
Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi da quelli previsti dal mede- simo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali si valutano a norma del regolamento D.P.R. n.207/2010.
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla
data di formulazione dell'offerta.
I nuovi prezzi sono determinati dal Direttore dei lavori ed approvati dal Responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro eco- nomico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta. Se la società appaltatrice non accetta i nuovi prezzi, così come determinati ed appro- vati, il "Consorzio A.S.I." può ingiungerle l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove la so- cietà appaltatrice non iscriva riserva negli atti contabili, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di OO-
.PP., i prezzi si intendono definitivamente accettati.
La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminu- zione od un aumento dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale.
Art.5 - Invariabilità del corrispettivo
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova ap- plicazione l'art.1664, primo comma, del codice civile.
Art.6 - Pagamenti in acconto
Ai sensi dell'art.26 ter del Decreto Legge 21 giugno 2013,
n.69, convertito con modificazioni nella Legge n.98/2013, è
prevista una anticipazione pari al 20% dell'importo dei la- vori.
Gli oneri di sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta, sa- ranno riconosciuti e pagati solo previa contabilizzazione da parte della Direzione dei lavori e certificati dal R.U.P..
Successivamente, alla società appaltatrice verranno corri- sposti i pagamenti in acconto secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto al maturare dello stato di a- vanzamento dei lavori di un importo netto non inferiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila).
Giusta quanto previsto dalla normativa vigente, sarà effet- tuata la trattenuta, quale "assicurazione operai", dello 0,5% sull'ammontare netto dei lavori, delle somministrazioni e dei materiali giacenti in cantiere, nonché le eventuali ulteriori trattenute previste nel Capitolato Speciale di Appalto.
I corrispettivi spettanti alla società appaltatrice saranno accreditati sul conto corrente bancario contraddistinto dal numero IBAN IT 16D0200839691000110098079, in essere, a nome della società "GI.GA.PROJECT S.R.L.", presso l'Agenzia di A- fragola (NA) dell’istituto di credito "Unicredit S.p.a.", sita in Afragola (NA), alla via Xxxxxx Xx Xxxxxx n.45, esonerando il "Consorzio A.S.I." da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.
In caso di variazione a quanto sopra convenuto, la cennata
impresa si obbliga a notificare tempestivamente al "Consorzio
A.S.I." le eventuali modifiche; in difetto di tale notifica- zione, il predetto Xxxxxxxxx non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopra indicato.
Art.7 - Pagamenti a saldo
Il pagamento del saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà ef- fettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte dell'Appaltatore.
Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appalta- tore per l'esecuzione dei lavori sarà pagato, quale rata di saldo, entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certifi- cato di collaudo provvisorio.
Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non co- stituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, secondo comma, del codice civile.
Il "Consorzio A.S.I." si riserva la facoltà di corrispondere alla società appaltatrice, che, operando per il tramite del costituito proprio legale rappresentante, accetta senza ri- serve e con espressa rinuncia ad eventuali interessi, il 22% degli importi fatturati (imposta sul valore aggiunto) nel corso dell’esecuzione dei lavori costituenti oggetto del- l'appalto di specie entro il termine di otto mesi dal rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori medesimi.
Art.8 - Consegna delle attività di progettazione e dei lavori
- Termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori -
Sospensione dei termini
Ai sensi dell'art.169 del D.P.R. n.207/2010, il Responsabile del procedimento, con apposito Ordine di Servizio, dispone che la società appaltatrice dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo stesso Disciplinare di gara.
La società appaltatrice ha offerto di ultimare i lavori nel termine di sessanta (60) giorni naturali e consecutivi de- correnti dalla data del verbale di consegna degli stessi. Come disciplinato agli artt.15 e 16 del Capitolato Speciale di Appalto, la società appaltatrice, in ragione della esistenza di vincoli temporali dettati dal provvedimento di finanzia- mento e dalla convenzione stipulata tra la Regione Campania ed il "CONSORZIO A.S.I.", si impegna ad accelerare l'esecuzione dei lavori, al fine di rispettare i predetti vincoli senza che ciò comporti, ove tali termini non siano rispettati dalla società appaltatrice medesima, alcuna conseguenza per que- st'ultima in ordine ad eventuali azioni in danno o a qualsi- voglia titolo risarcitorio.
Il progetto esecutivo, redatto dalla società appaltatrice, dovrà contenere le migliori offerte formulate in sede di gara dalla stessa società appaltatrice.
La Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause,
delle condizioni e dei presupposti che hanno dato luogo alle
variazioni, nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale allegato al progetto definitivo. Il progetto esecutivo è approvato, ai sensi del- l'art.169 del D.P.R. n.207/2010 dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal Capitolato Speciale. Dalla data di ap- provazione decorrono i termini previsti per la consegna dei lavori dall'art.153 del D.P.R. n.207/2010.
Nel caso che circostanze speciali impediscano in via tempo- ranea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le regioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Al di fuori di tali ipotesi, il Re- sponsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico in- teresse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale. La sospensione e la ripresa dei lavori dovranno risultare da apposito verbale.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che im- pediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, la società appaltatrice è tenuta a proseguire le parti di lavoro eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
Art.9 - Penali
Ai sensi dell'art.169 del D.P.R. n.207/2010, nel caso di ri-
xxxxx nella consegna del progetto esecutivo, si applicano le penali previste nel Capitolato Speciale di Appalto, salvo il diritto di risolvere il contratto.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ese- cuzione delle opere (determinato, giova ripeterlo, in giorni
60 (sessanta) dalla data di consegna dei lavori), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale pari all'1,00 (uno virgola zero) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuno giorno di ritardo.
Tale penale sarà, inoltre, incrementata delle spese di dire- zione ed assistenza lavori sostenute dal "Consorzio A.S.I." per effetto della maggiore durata dell'appalto, che vengono qui puntualmente determinate in euro 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo, fatti salvi gli eventuali maggiori danni comunque derivanti. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo della penale superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, il Responsabile del pro- cedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto di appalto.
Art.10 - Collaudo
Il certificato di collaudo deve essere emesso entro un (1) mese dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con
apposito certificato, al fine di attestare la effettiva re-
golare esecuzione dei lavori.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo con l'ap- provazione del "Consorzio A.S.I.", ovvero decorsi due anni dalla sua emissione, ancorché l'atto approvativo non sia in- tervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, la società appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili. La società appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e gli impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o ta- cita, degli atti di collaudo. Resta nella facoltà del "Con- sorzio A.S.I." richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Art.11 - Risoluzione dell'appalto
Fermo restando le cause di risoluzione del rapporto di ap- palto, previste dalla normativa vigente in materia di OO.PP. e, in particolare, dall'art.169 del D.P.R. n.207/2010 e dagli artt.135 e 136 del D.Lgs. n.163/2006, qualora nei confronti della società appaltatrice sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una
misura di prevenzione di cui all'art.3 della Legge n.1423 del
1956 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti di amministrazioni pubbli- che, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Re- sponsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, la società appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento dei lavori re- golarmente eseguiti, decurtato degli oneri derivanti al "Consorzio A.S.I." dallo scioglimento del contratto.
Qualora il progetto esecutivo redatto dalla società appalta- trice non sia ritenuto meritevole di approvazione, il con- tratto è risolto per inadempimento della società appaltatrice. In presenza di comportamenti della società appaltatrice che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, su indi- cazione del Responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti alla società appaltatrice, assegnandogli un termine non inferiore a quin- dici (15) giorni per la presentazione delle proprie contro- deduzioni al Responsabile del procedimento medesimo.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdedu-
zioni, ovvero scaduto il termine senza che la società appal-
xxxxxxx abbia risposto, la Stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.
Qualora, al di fuori dei casi precedenti, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza della società appaltatrice ri- spetto alle previsioni del programma, il Direttore dei lavori gli assegna un termine, salvo i casi di urgenza, di dieci (10) giorni, per compiere i lavori in ritardo e dà, inoltre, le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine asse- gnato, il Direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con la società appaltatrice, o, in sua mancanza, con l'assi- stenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impar- tita e ne compila il processo verbale da trasmettere al Re- sponsabile del procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto. Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare alla società appaltatrice la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti (20) giorni, la relazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'in- ventario di materiali, delle macchine e dei mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore dei lavori. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è
determinato l'onere da porre a carico della società appalta-
trice inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i residui lavori.
Il "Consorzio A.S.I." ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, con le modalità esposte ai commi precedenti, nei seguenti casi:
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- proposta motivata del Responsabile del procedimento qualora si manifestino i casi di cui all'art.5, comma primo, lettera e), del D.Lgs. n.81/2008, e successive modifiche ed integra- zioni;
- perdita, da parte della società appaltatrice, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione dei LL.PP., quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il falli- mento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Ammini- strazione.
Inoltre, in caso di impugnazione in sede giurisdizionale degli atti di aggiudicazione definitiva, nonché di qualsiasi altro atto di gara inerenti i lavori in oggetto, il contratto, in caso di esito sfavorevole per il "Consorzio A.S.I.", in sede cautelare si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1353 del codice civile.
In caso di avveramento delle condizioni risolutive di cui al
precedente punto, alla società appaltatrice verrà liquidato
solo ed esclusivamente l'importo dei lavori eseguiti e delle eventuali commesse stipulate prima della data di notifica del provvedimento giurisdizionale, rinunciando espressamente ad ogni forma di risarcimento di eventuali danni comunque deri- vanti.
Art.12 - Recesso dal contratto
Il "Consorzio A.S.I.", ai sensi e per gli effetti dell'art.134 del D.Lgs. n.163/2006, ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, dal contratto senza che la società appaltatrice possa avanzare eccezioni od opposizioni.
In tal caso alla società appaltatrice competerà, esclusiva- mente, il pagamento dei lavori eseguiti con buon esito ed il valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'am- montare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla società appaltatrice effettuata con un preavviso di venti (20) giorni, decorsi i quali il "Consorzio A.S.I." prenderà in consegna i lavori ed effettuerà il col- laudo.
I materiali il cui valore sarà riconosciuto dal "Consorzio
A.S.I." a norma del comma primo saranno soltanto quelli già
contabilizzati dal Direttore dei lavori prima della comuni- cazione della scioglimento del contratto.
Il "Consorzio A.S.I." può trattenere le opere provvisionali, gli impianti ed i baraccamenti-magazzini che non siano in tutto od in parte asportabili ove li ritenga ancora utiliz- zabili; in tal caso il "Consorzio A.S.I." corrisponderà alla società appaltatrice, quale valore delle opere e degli im- pianti non ammortizzati nel periodo dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella somma fra il costo di instal- lazione ed il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. La società appaltatrice deve rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei lavori nel termine stabilito; in caso contrario, lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a spese della società ap- paltatrice.
Art.13 - Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, la società appal- tatrice si impegna a prestare, entro e non oltre il termine di giorni quindici dall’avvenuto accreditamento delle somme da parte dell’Ente finanziatore, apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva).
Detta polizza è rilasciata in conformità al citato art.113, comma primo, del D.Lgs. n.163/2006. Nel rilasciare la polizza
predetta, il soggetto giuridico fidejubente dovrà rinunciare a
sollevare le eccezioni di cui al comma secondo dell'art.1957 del codice civile, nonchè al beneficio della preventiva e- scussione di cui all'art.1944 del codice civile, intendendo restare obbligato in solido con la società appaltatrice fino all'approvazione del collaudo dei lavori.
Il "Consorzio A.S.I.":
a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della società appaltatrice;
b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla società appaltatrice per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei re- golamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in can- tiere;
c) può richiedere alla società appaltatrice la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei del prezzo da corrispondere alla società appaltatrice.
La garanzia deve essere integrata ogni volta che il "Consorzio A.S.I." abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale,
ai sensi del presente contratto.
La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata ai sensi della normativa vigente.
Art.14 - Responsabilità verso terzi e assicurazioni
La società appaltatrice assume la responsabilità dei danni a persone ed a cose, in essi ricomprendendosi tanto i danni riguardanti i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, quanto quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, solle- vando il "Consorzio A.S.I." da ogni responsabilità al ri- guardo. La società appaltatrice assume, altresì, la respon- sabilità per i danni subiti dal "Consorzio A.S.I." a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori.
La società appaltatrice, ai sensi dell'art.129, comma primo, del D.Lgs. n.163/2006, e successive modifiche ed integrazioni, dell'art.125 del D.P.R. n.207/2010 e delle disposizioni del procedimento concorsuale, si impegna a stipulare a tale scopo, entro e non oltre il termine di giorni quindici (15) dal- l’avvenuto accreditamento delle somme da parte dell’Ente fi- nanziatore, una polizza di assicurazione per danni, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
L'importo garantito dovrà essere di euro 1.000.000,00 (un milione).
Art.15 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza ed assistenza.
La società appaltatrice è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. La società appaltatrice è, altresì, obbligata a ri- spettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vi- gente normativa.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al pre- sente articolo, il "Consorzio A.S.I." effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della società appaltatrice per l'esecuzione dei lavori e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fi- dejussoria.
Art.16 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere Contestualmente al progetto esecutivo delle opere costituenti oggetto dell'appalto di specie, la società appaltatrice provvederà alla redazione del piano di sicurezza e di coor- dinamento ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, e successive modi- ficazioni, che sarà sottoposto all'approvazione della Stazione appaltante.
La società appaltatrice dovrà, altresì, presentare comunque al
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prima della consegna
dei lavori, un Piano Operativo di Sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 ed attinente a scelte autonome, ferme restando le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori che sarà considerato come piano complementare di dettaglio del "Piano di Sicurezza" di progetto.
Ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati, la società appaltatrice deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori ed al Coor- dinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiorna- menti alla documentazione di cui al comma primo. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte della società appaltatrice, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. La società appaltatrice è tenuta allo scrupoloso rispetto di tutta la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro; in particolare, la società appaltatrice medesima è vincolata alla puntuale osservanza del D.Lgs. n.81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.
In caso di inottemperanza agli obblighi, testé precisati, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dal- l'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà alla società appaltatrice l'inadempienza accertata
e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in ac-
conto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ulti- mati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento delle somme di cui al comma precedente non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Xxxxxx non abbia accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la società appaltatrice non può opporre eccezione alcuna.
Le somme come sopra trattenute non sono produttive di inte- ressi.
Art.17 - Subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Tut- tavia, previa istanza della società appaltatrice ed autoriz- zazione del "Consorzio A.S.I." e nel rispetto della legge n.55 del 1990, successive modifiche ed integrazioni, i lavori che la società appaltatrice medesima ha indicato, a tale scopo, in sede di offerta, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto.
Il "Consorzio A.S.I." non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
Art.18 - Cessione del corrispettivo di appalto
La cessione dei crediti vantati nei confronti del "Consorzio
A.S.I." a titolo di corrispettivo di appalto può essere ef- fettuata dalla società appaltatrice a banche ed intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda espressamente l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al "Consorzio A.S.I.". In ogni caso il "Consorzio A.S.I." ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
Art.19 - Controversie
E' esclusa la competenza arbitrale. Pertanto, tutte le con- troversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al Giudice Ordinario. Foro esclusivo è quello di Benevento.
Art.20 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di OO.PP. e, in particolare, le norme contenute nel D.P.R. n.207/2010, nel D.M. LL.PP. n.145/2000 e nel D.Lgs. n.163/2006.
Art.21 - Spese contratto e trattamento fiscale
Tutte le spese del presente contratto sono a carico della società appaltatrice. Ai fini fiscali, si dichiara che i
corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti al-
l'imposta sul valore aggiunto e, pertanto, ai sensi del D.P.R. n.131/86, tale contratto sarà assoggettato al pagamento del- l'imposta fissa.
Art.22 - Trattamento dei dati personali
Ai fini del trattamento dei dati personali, le parti fanno espresso riferimento a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive modifiche ed integrazioni.
Art.23 - Rappresentante dell'Appaltatore
La società appaltatrice ha l'obbligo di comunicare il nomi- nativo del proprio rappresentante per il quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, dovrà essere pre- sentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad essa aggiudicataria ed inerenti l'esecuzione del contratto.
Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, previa motivata richiesta del Direttore dei Lavori, assistenti ed operai che non siano di gradimento dell'Amministrazione appaltante. La società appaltatrice è tenuta, dietro semplice richiesta da parte della Direzione dei Lavori o del Responsabile del Procedimento e senza che questi siano tenuti a giustificarne i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresen- tante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.
Art.24 - Prevalenza Atti richiamati in Contratto
In caso di discordanza tra la documentazione richiamata nel presente contratto, sarà riconosciuta la prevalenza secondo il seguente ordine: contratto, bando di gara, disciplinare di gara, offerta prodotta in sede di gara e progetto esecutivo. In caso di discordanza all'interno del singolo documento, nonché tra gli elaborati del progetto esecutivo, varrà la soluzione più conveniente per il "Consorzio A.S.I.".
Art.25 - Finanziamento dell'opera
La società appaltatrice dichiara di essere a conoscenza che i lavori di cui al presente contratto di appalto sono finanziati con i fondi del "Patto Territoriale della Provincia di Bene- vento" a seguito di istruttoria del Ministero dello Sviluppo Economico prot.n.2910/2015 e di accettare tutte le condizioni in esso riportate e, in particolare, che l'impegno finanziario sarà assunto dall'ente finanziatore a seguito della trasmis- sione da parte del Consorzio della documentazione attestante l'avvio dei lavori, per cui se dopo la consegna dei lavori non si concretizzerà l'impegno finanziario, il contratto sarà dichiarato risolto "ipso iure", senza nulla a pretendere a qualsiasi titolo dal Consorzio.
Inoltre, le parti espressamente convengono che tutti i paga- menti, in acconto ed a saldo, saranno effettuati dalla sta- zione appaltante solo a condizione dell’avvenuto accredita- mento delle somme da parte dell’ente finanziatore. Il "Con-
xxxxxx A.S.I.", pertanto, in caso di mancata conferma e/o di
revoca del finanziamento o mancata erogazione dello stesso per qualsivoglia causa o ragione, resta sollevato da ogni re- sponsabilità, e ciò anche per il caso di eventuali ritardi di pagamenti per cause ad esso non imputabili o per ritardi degli accrediti da parte dell’ente finanziatore o per mancata di- sponibilità sul conto dedicato.
In caso di mancata conferma e/o revoca del finanziamento o mancata erogazione dello stesso, il presente contratto si intende automaticamente risolto senza che l’impresa aggiudi- cataria possa avanzare alcuna pretesa in relazione alle spese sostenute per la procedura di gara e/o in relazione ad even- tuali lavorazioni nelle more eseguite.
Art.26 - Condizione risolutiva
Le parti contraenti espressamente convengono ai sensi del- l'art.1456 cod.civ, l'automatica risoluzione del perfezionato contratto di appalto, con integrale ripristino dello "status" giuridico e fattuale ad esso antecedente, nell'ipotesi della mancata acquisizione, ad opera della società appaltatrice, della certificazione richiesta dal D.P.R. 3 giugno 1998, n.252.
La società appaltatrice dichiara di accettare esplicitamente tutte le condizioni del presente contratto e, in specie, quelle contenute nel precedente art.25 - Finanziamento del- l'opera -, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 dell'art.1341 cod.civ, disposizione sul
contenuto della quale essa è stata espressamente resa edotta da me Notaio.
Richiesto, io Notaio ho ricevuto, in conformità a quanto in merito prescritto dalla vigente Legge Notarile, il presente atto pubblico informatico, del quale, unitamente agli alle- gati, ho provveduto a fornire lettura, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle costi- tuite parti, che lo approvano e lo sottoscrivono con me No- taio, nei modi di legge, con firma digitale, previa verifica da parte mia che i certificati di firma utilizzati hanno va- lidità legale, essendo le ore dodici e minuti primi cinquanta (12,50).
Il presente atto pubblico informatico, il quale verrà con- servato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.6, comma quinto, del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito nella Legge 19 ottobre 2012, n.2221, è stato scritto con mezzi elettronici da me Notaio e consta di fogli elettronici tren- taquattro, facciate elettroniche trentaquattro fin qui.
XXXXXXXXXXX XXXXX.
XXXXXXXX XXXXXX NOTAIO SIGILLO