SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI
Comune di Cinisello Balsamo (MI)
CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA DI FACCIATE DEGLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE DI XXX XXXXXX 00 XX XXXXXXXXX XXXXXXX (XX)
TRA
Il Comune di Cinisello Balsamo – settore Governo del Territorio e Infrastrutture con sede legale in in persona del C.F. domiciliato per la sua carica a , presso la sede del/della (ente), autorizzato ai sensi di ad impegnare legalmente e formalmente (ente) per il presente atto, di seguito ente committente
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(impresa, RTI, consorzio), con sede legale in , Partita IVA (C.F.) ,nella persona di nato a il , C.F. nella sua qualità di giusta procura rilasciata in data rep. n. autenticata nella firma dal dott. , Notaio in , allegata in originale al presente atto, di seguito affidatario o impresa.
PREMESSO CHE
- con (provvedimento dell’ente), n del è stato approvato il progetto esecutivo inerente i lavori di per l’importo complessivo di Euro , oltre IVA, di cui Euro per l’importo a base di gara ed Euro per i costi per la sicurezza;
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Protocollo N.0032334/2018 del 23/04/2018
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- al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP) ed il codice dell’opera è costituito da ;
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- in data è stato pubblicato il bando di gara/ è stata notificata la lettera d’invito per l’aggiudicazione dell’appalto di (tipo di appalto) di con procedura
(tipo di procedura seguita) seguendo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del solo prezzo/del prezzo e della qualità/della sola qualità con corrispettivo da stipulare (a corpo/ a misura/ parte a corpo e parte a misura);
- alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) ;
- in seguito all’espletamento della gara d’appalto per i lavori di cui sopra l’impresa è risultata vincitrice e di conseguenza con (provvedimento dell’ente) del
(allegato ) le è stato aggiudicato l’appalto per i lavori di per l’importo complessivo di IVA esclusa;
- se l’importo complessivo dell’appalto è superiore a 40.000 €:
l’impresa ha costituito la cauzione definitiva per un importo di € a mezzo garanzia fideiussoria (precisare se bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ex articolo 93, D.lgs n. 50/2016) emessa in data dalla Società (Allegato );
- l’impresa ha stipulato l’allegata polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 104, del
D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale d’appalto con la Compagnia assicuratrice di (Allegato );
Antimafia A
- il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all’articolo 88 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 del decreto legislativo citato, l’ (ente) recederà dal contratto;
Antimafia B
- il presente contratto viene stipulato in assenza dell’informazione antimafia, in quanto il termine di cui all’articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, l’ (ente) recederà dal contratto;
Antimafia C
- non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 3 del D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00;
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Antimafia D
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- ai sensi dell’articolo 29 della l. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che l’impresa risulta iscritta / ha presentato istanza di iscrizione nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di ;
- in data prot. n. è stata inviata l’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e che quindi è passato il termine dilatorio di cui all’articolo 39 della LP n. 16/2015 e che dopo l’espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione è divenuta efficace;
Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto del contratto
L’ente committente concede all’affidatario che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di tinteggiatura di facciate in base all’aggiudicazione della gara d’appalto avvenuta in data .
L’affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.
Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto
L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:
- capitolato speciale d’appalto;
- disciplinare di gara/lettera d’invito
- verbale di procedura di gara, del , con relativi allegati;
- progetto esecutivo;
- offerta tecnica;
- offerta economica;
- :
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Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.
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Articolo 3 – Ammontare dell’appalto – termini di pagamento
Il corrispettivo dovuto dall’ente committente all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € 109.778,09, (centonovemila settecentosettantotto virgola zeronove) oltre IVA nella misura di legge.
La contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo
Art. 3.1 Anticipazione
1. Per l’anticipazione si applica quanto previsto all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n°
50/2016.
2. L’erogazione dell’anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa sulla base degli schemi di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004 n°123, d’importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa.
3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Art. 3.2 Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avverranno mediante emissione di stati di avanzamento dei lavori eseguiti e relativo certificato di pagamento contabilizzati, al netto del ribasso d'asta e delle trattenute contrattuali, al raggiungimento di un importo corrispondente o superiore a euro 35.000,00 (euro trentacinquemila/00). In sede di redazione di stato avanzamento lavori la Stazione Appaltante verificherà la documentazione relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi ed infortunistici inclusa la Cassa Edile.
2. La nota dei singoli lavori è presentata dall’esecutore su formato informatico e software Excel con allegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati.
3. Sulla base delle risultanze della contabilità dei lavori, il Direttore dei lavori emette gli stati d’avanzamento lavori; dalla data di emissione degli stati di avanzamento decorrono i termini per l’emissione del certificato di pagamento.
4. Sull’importo d e l c e r t i f i c a t o d i p a g a m e n t o è operata una ritenuta nella misura dello 0,50 per cento a garanzia dell’osservanza da parte dell’Appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
5. La liquidazione degli importi dovuti all’Appaltatore ha luogo previa presentazione della relativa fattura. È comunque necessario che siano fatte pervenire alla Direzione lavori le fatture quietanzate dei lavori svolti dagli eventuali subappaltatori, come indicato al successivo art. 50 comma 1, previa verifica della regolarità del DURC, pena la formale messa in mora ed eventuale risoluzione contrattuale, come meglio specificato al successivo art. 55.
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6. La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell’art. n° 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e s.m.i. e comunque secondo le indicazioni del Committente.
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7. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall’art. 3 della Legge n° 136/2010.
8. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3:
9. Il Direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’art. 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;
00.xx R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’art. 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
11. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi
30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale,
12. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a. all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 54, comma 2;
b. agli adempimenti di cui all’art. 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso art.;
c. all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 70 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
Art. 3.3. Conto finale e Collaudo Tecnico Amministrativo/Certificato di regolare esecuzione
1. Entro sessanta giorni dal termine finale di durata del contratto, verranno emessi, ricorrendone i presupposti, il Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione/ Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori. Il termine decorre dalla produzione da parte dell’Appaltatore di tutta la documentazione e delle certificazioni necessarie per la redazione del certificato. In caso contrario, rimarrà sospeso sino a che l’esecutore non ottempererà a tale prescrizione.
2. Il Certificato di Regolare Esecuzione/ Collaudo Tecnico Amministrativo finale attesterà la regolarità della posizione dell’esecutore nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché l’ammontare complessivo delle prestazioni.
3. Dopo l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sarà svincolato il deposito cauzionale mediante emissione di apposito atto.
4. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l’Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
5. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 27, comma 4, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
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7. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
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8. L’Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Art. 3.4 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali di ritardo.
2. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
3. È facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
4. Si precisa che sono da considerare estranei al computo dei termini di pagamento:
• i termini occorrenti per i collaudi, anche parziali, per l’emissione dei certificati di pagamento ecc.;
• i tempi per la verifica di conformità della fornitura o della prestazione, decorso il quale decorre il termine di pagamento;
• i tempi per le certificazioni obbligatorie;
5. L’impresa con la stipula del contratto accetta la clausola di rinunciare al pagamento degli interessi di mora in presenza di ritardo nel pagamento da parte della P.A., senza nessun diritto ad alcun risarcimento, (vedasi Legge 30 Ottobre 2014, n° 161).
Art. 3.5 Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all’art. 28, comma 5, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. L’impresa con la stipula del contratto accetta la clausola di rinunciare al pagamento degli interessi di mora in presenza di ritardo nel pagamento da parte della P.A., senza nessun diritto ad alcun risarcimento, (vedasi Legge 30 Ottobre 2014, n° 161).
Art. 3.6 Revisione prezzi
1. Il presente appalto non prevede la revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
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2. Ai prezzi indicati nell’allegato Elenco Prezzi dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di procedura di gara per l’aggiudicazione dell’appalto.
3. I predetti prezzi rimangono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
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Art. 3.7. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
Art. 3.8 Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell’azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all’art. 2558, comma 1 del codice civile. Nessuna pretesa l’acquirente o locatario dell’azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e della Legge 21 febbraio 1991, n° 52, a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..
3. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari dovendo indicare CIG e CUP e utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore dell’Appaltatore.
Articolo 4 – Durata - tempo utile per l’ultimazione dei lavori – penali – termini per il collaudo – sospensione dell’esecuzione del contratto
Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sul contratto.
I termini per l’ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per il collaudo/attestazione di regolare esecuzione delle opere, l’entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori e la disciplina sulla sospensione dell’esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto. Come indicato dal crono programma il tempo utile per l’esecuzione delle opere è definito in 90 (novanta) giorni solari consecutivi dalla consegna dei lavori da parte dell’ Amministrazione.
Articolo 5 – Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.
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L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 6 – Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 7 – Subappalto A
Il subappalto non è ammesso non avendo l’impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.
Articolo 7 – Subappalto B
In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in , l’ ente committente dichiara che il subappalto
sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L’ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.
Articolo 8 – Revisione prezzi
Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile, salvo contrariamente stabilito nel capitolato speciale parte II.
Articolo 9 – Responsabilità verso terzi
L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.
A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.
Articolo 10 – Domicilio dell’affidatario
A) se la ditta ha “sede” nello stesso Comune dell’ente committente
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A tutti gli effetti del presente contratto l’affidatario elegge domicilio presso la sede dell’impresa e dichiara che nato a il e domiciliato / residente a , via in funzione di , rappresenterà l’impresa nell’esecuzione dei lavori.
B) se la ditta non ha “sede” nel Comune dell’ente committente
Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso in , via
, obbligandosi di informare , di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell’ente committente. L’affidatario dichiara che
nato a il e domiciliato / residente a , via in funzione di , rappresenterà l’impresa nell’esecuzione dei lavori.
Articolo 11 – Ulteriori obblighi dell’affidatario
L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 12 – Normativa e disposizioni di riferimento
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 e nella L.P. n. 16/2015, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.
Articolo 13 – Trattamento dei dati personali
L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 esposta per esteso presso l’ufficio .
L’ente committente informa l’affidatario che titolare del trattamento dei dati è l’ (ente) con sede a , in via , e che, relativamente agli adempimenti inerenti al
Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è in qualità di .
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Articolo 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010 Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.
Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.
Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:
Banca: ;
IBAN: ;
Intestatario ;
L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:
Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.
Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrata in forma a . L’affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all’ente committente ed al Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano delle notizie dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 15 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali
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Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell’ente committente.
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Articolo 16 - Risoluzione del contratto
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonchè gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.
In caso di applicazione dell’art. 32 della LP 16/2015::
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’ente stesso rilevi ai sensi dell’articolo 32 della legge provinciale del n. 16/2015, che l’affidatario, al momento della presentazione dell’offerta, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione.
Il contratto potrà essere risolto con l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto (specificare eventualmente ulteriori casi di risoluzione del contratto di diritto con applicazione della clausola risolutiva espressa).
Articolo 17 - Recesso dal contratto
L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.
Antimafia A: L’ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 del D.lgs. 159/2011.
Antimafia B: L’ ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.
Articolo 18 – Controversie e foro competente
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Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Bolzano.
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È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 19 – Allegati al contratto
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l’ente committente:
• capitolato speciale d’appalto;
• disciplinare di gara oppure lettera d’invito;
• verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
• provvedimento di aggiudicazione;
• progetto esecutivo;
• offerta tecnica ;
• offerta economica;
• rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;
• documentazione tecnica offerta in sede di gara dall’impresa e composta da: ;
• Polizza assicurativa n. dd. emessa da ;
• Cauzione definitiva n. dd. emessa da ;
• Procura generale / Procura speciale n. dd. Notaio ;
• Atto costitutivo RTI ;
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Luogo, data
A
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Protocollo N.0032334/2018 del 23/04/2018
Class: 6.4 «EDILIZIA PUBBLICA»
Per l’affidatario
Luogo, data Per l’ente committente:
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO | A |
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