CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO Committenza COMUNE DI LATINA Oggetto MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICIDI PROPRIETA’ COMUNALE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | |
Committenza | COMUNE DI LATINA |
Oggetto | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE |
IL TECNICO U.T.C. – Servizio Manutenzione Edilizia Scolastica | |
Data: 15/02/2016 | Revisione: 02.1 |
Comune di Latina – Area Lavori Pubblici - Servizio Manutenzione – X.xx della Repubblica, 118 – 04100 LT tel. 0000.000000 – tel. 0000.000000 – fax 0000.000000 |
PARTE I PREMESSA
Oggetto del presente capitolato speciale d’appalto, è la procedura aperta per l’affidamento della
manutenzione straordinaria dei presidi e degli impianti antincendio a servizio degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Latina e come articolato nel presente capitolato speciale di gara, avente l’obiettivo di ricondurre il funzionamento degli impianti a quanto previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente, ivi inclusi gli interventi di riparazione o sostituzione dei componenti dell’impianto non contemplati fra gli interventi di manutenzione ordinaria.-
Ai fini del presente capitolato speciale di gara, sono individuati i seguenti soggetti:
• Il Comune di Latina (committente),
• Le Ditte Concorrenti,
• L’Appaltatore, ovvero la Ditta Concorrente con cui, a seguito dell’espletamento della procedura di gara in oggetto, verrà firmato il contratto per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato.
I siti costituenti il lotto unico sono riportati nell’Allegato A. Le Ditte Concorrenti, basandosi:
• sulle proprie conoscenze e il proprio know-how tecnologico;
• sulle proprie stime di fattibilità tecnico-economica degli interventi;
• sulla propria esperienza nella realizzazione e gestione degli impianti;
• su ogni altro aspetto o considerazione valutate dalle ditte stesse;
sono libere di presentare le offerte economiche e tecnico - progettuali che meglio ritengano rispondere agli obiettivi del presente capitolato.
A tal proposito, le informazioni contenute nel presente capitolato speciale di gara o in suoi allegati o appendici, devono essere considerate dall’Appaltatore esclusivamente come indicative.
Ad ogni buon fine si fa presente che per l’espletamento di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara le Ditte Concorrenti (cosi come il futuro Appaltatore) potranno utilizzare le informazioni contenute nel presente capitolato speciale di gara o nei suoi documenti allegati o integranti, che devono essere comunque ritenute come indicative. Il Comune di Latina non è quindi tenuto, né in fase di gara, ne durante l’espletamento del servizio a fornire ulteriori informazioni o materiale rispetto a quanto fornito con il presente capitolato speciale di gara e i suoi documenti allegati e integranti.
Si precisa che qualunque importo citato nel presente capitolato speciale di gara e in ogni altro
documento di gara è da intendersi I.V.A. esclusa, analogamente dovranno essere effettuate XXX esclusa le relative offerte economiche.
DEFINIZIONI
Ai fini del presente capitolato speciale di gara, ove non meglio precisato, valgono le definizioni di cui alla legge 10/91, al D. LGS. 19 agosto 2005, n. 192, al D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e al D. LGS. 115/2008, e loro successive modificazioni e integrazioni.
Per quanto non specificato nel presente Capitolato, i termini e le definizioni sono quelle riportate nelle norme UNI applicabili all’appalto in oggetto.
Valgono inoltre le seguenti definizioni:
A. MANUTENZIONE ORDINARIA
Per manutenzione ordinaria s’intende l’insieme degli interventi finalizzati alla conduzione e gestione degli impianti in oggetto, volte a contenere il degrado a seguito di normale uso o a seguito di eventi accidentali, che si rendono necessari, ma che non modificano la struttura essenziale dell’impianto e la sua destinazione d’uso.
B. MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Per manutenzione straordinaria s’intendono tutti quegli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi; ivi inclusi interventi di riparazione o sostituzione dei componenti dell’impianto non contemplati fra gli interventi di manutenzione ordinaria; tra i quali è possibile indicare, a titolo di esempio, la parziale sostituzione degli impianti esistenti, la modifica d’intere apparecchiature/dispositivi e di loro parti significative che si siano danneggiate irreparabilmente per usura, nonostante la corretta e completa esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, o per guasto accidentale, nonché tutti gli interventi necessari per adeguamenti alle normative.
C. SITI
Ai fini del presente capitolato speciale di gara, sono definiti “SITI” gli immobili o parti d’immobili come elencati nell’Allegato A, a servizio del quale sono da considerarsi gli impianti oggetto del presente capitolato.
D. FORNITORE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO
E’ il soggetto che all'atto della stipula di un contratto di manutenzione degli impianti antincendio, possedere i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di installazione e manutenzione degli impianti all’interno degli edifici, oggetto del presente appalto secondo quanto riportato nel D.M. 37/08. Nello specifico del presente capitolato, il fornitore del contratto di manutenzione è identificato con il rappresentante legale della ditta con cui, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, verrà firmato il contratto per lo svolgimento delle attività in oggetto. Da qui in avanti per identificare il fornitore del contratto sarà usato il termine “APPALTATORE”.
E. ADEGUAMENTO NORMATIVO
L'insieme degli interventi, opere e quant’altro necessario a mettere e a tenere a norma gli impianti o quant’altro in oggetto nel presente capitolato, ovvero a rendere gli stessi perfettamente conformi alle norme, alle fonti normative ed ai regolamenti, senza alterarne o alterandone solo in modo irrilevante le caratteristiche specifiche e funzionali.
F. SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO
L’insieme di operazioni da attuare su ogni impianto, o quant’altro oggetto del presente capitolato, rese necessarie dall’insorgere di guasti, malfunzionamenti o variazioni dei parametri di esercizio degli impianti, sino alla rimozione della causa degli stessi, anche in casi di somma urgenza o emergenza.
PARTE II CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
OGGETTO DELLA GARA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI DA PRESTARSI A CURA DELL’APPALTATORE
Formano oggetto dell’appalto gli interventi, le prestazioni di manodopera, la fornitura di materiali, i noli, le somministrazioni necessarie per la manutenzione straordinaria dei seguenti impianti:
• Rilevazione;
• spegnimento a saturazione
• antincendio a rete
• porte tagliafuoco;
• uscite di sicurezza;
• estintori;
L’oggetto della gara e gli interventi che saranno richiesti all’Appaltatore sono elencati nel presente articolo.
Xxxxxx intendersi comprese nel servizio oggetto dell’appalto tutte quelle attività o forniture accessorie anche se non espressamente indicate, se non esplicitamente escluse e l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguirle senza aver diritto a chiedere indennizzi o corrispettivi ulteriori.
ARTICOLO 2
ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO
Le attività di esecuzione degli interventi manutentivi previsti nel presente capitolo compensate con corrispettivo forfettario riguarderanno, secondo le definizioni di cui in alla Parte I:
• gli interventi non rientranti nella normale manutenzione ordinaria, come innanzi definita, e che comunque non superano l’importo di € 516,00 determinato con l’applicazione dei prezzi unitari riportati nel Prezziario di riferimento per l’esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni della Regione Lazio "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 6 agosto 2012, n. 412M e/o listini ufficiali per le voci ivi non riportate;
• la manutenzione straordinaria di tutti gli impianti sopra descritti compresa ogni relativa apparecchiatura accessoria o derivante, presenti ad oggi, od installati ai sensi del presente capitolato, in ogni sito di cui all’Allegato A;
• l’adeguamento normativo di tutti gli impianti da espletarsi durante tutta la durata contrattuale ed in relazione anche a dispositivi di legge che possano venire emanati nel corso della durata del contratto di servizio oggetto del presente capitolato;
• l’adeguamento normativo di tutti gli impianti accessori e di servizio all’impiantistica (quali, a titolo di esempio: impiantistica elettrica, impianti di telecontrollo, telemonitoraggio, telegestione, altro), da espletarsi durante tutta la durata contrattuale ed in relazione anche a dispositivi di legge che possano venir emanati nel corso della durata del contratto di servizio oggetto del presente capitolato;
• l’adeguamento specifico alle normative vigenti o che possano venir emanati nel corso della durata del contratto oggetto del presente capitolato relativamente alla prevenzione incendi in materia impiantistica.
ARTICOLO 3
ATTIVITA’ NON OGGETTO DELL’APPALTO
Secondo le definizioni di cui in alla Parte I del presente capitolato, sono da considerarsi non ricomprese nell’appalto le seguenti attività:
• attività di manutenzione ordinaria programmata, orientata alla preservazione del sistema con interventi preordinati;
• attività di manutenzione ordinaria riparativa (a guasto), che deve garantire l'uso degli impianti nelle sue attuali condizioni;
• Conduzione e vigilanza delle componenti impiantistiche;
• la conduzione, l’esercizio, la manutenzione ordinaria e la vigilanza di tutti gli impianti sopra descritti compreso ogni relativa apparecchiatura accessoria o derivante, presenti ad oggi, od installati in ogni sito di cui all’Allegato A.
• la conduzione, l’esercizio, la manutenzione ordinaria e la vigilanza di ogni impianto tecnico, tecnologico o similare presente alla data odierna in ogni sito di cui all’Allegato A al presente capitolato.-
ARTICOLO 4
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA
I lavori a misura, le somministrazioni e le economie comprensive di tariffa oraria base aggiorata degli utili e delle spese generali, saranno soggetti allo sconto percentuale offerta offerto dalla ditta aggiudicataria. I lavori oggetto del presente appalto saranno liquidati con applicazione dei prezzi indicati nel Prezziario di riferimento per l’esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni della Regione Lazio "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 6 agosto 2012, n. 412. , o in mancanza per assimilazione rispetto a lavorazioni simili o mediante nuove analisi corredate da opportuni preventivi, approvati dalla Stazione appaltante.
Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Detti prezzi comprendono:
a) i costi e l’incidenza dei materiali;
b) il costo e l’incidenza oraria della mano d’opera;
c) il costo e l’incidenza oraria delle attrezzature/noli;
d) la percentuale di spese generali ed utile d’impresa;
e) il valore per unità di misura riferito alla “sicurezza” .
ART. 5
MEZZI PROVVISIONALI
Fra gli attrezzi o i mezzi provvisionali o di trasporto che sono prettamente connessi con la funzione lavorativa dell’operaio ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle provviste e delle merci di cui agli indicati elenchi vanno annoverati:
a) Le scale, i castelli a ruote ed i ponti formati per l’esecuzione di opere fino all’altezza di 6,0 m;
b) Gli indumenti di cui dovranno essere muniti gli operai per l’esecuzione dei lavori durante forte pioggia o neve;
c) Le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, cunicoli, etc.;
d) Le carriole ed i carretti a mano di ogni specie, nonché i percorsi per detti formati con tavolati;
e) Gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce in quanto occorrenti per l’esecuzione di lavori e per le segnalazioni di ingombro stradale;
f) Xxxxxxxxx, picconi, martelli ed altro attrezzo in perfetta efficienza;
g) Steccati;
Saranno invece compensati a parte il nolo o l’affitto dei mezzi provvisionali sotto elencati:
a) Paranchi ed argani di qualunque portata;
b) Castelli a ruote di altezza superiore a quella indicata al precedente punto a);
c) Ponti di servizio in legno e/o tubolari in ferro occorrenti per l’esecuzione di opere ad altezza superiore a quella di cui al predente punto a), computate ai fini del compenso per la sola parte eccedente la quota prima indicata;
d) Teloni impermeabili;
e) Piattaforme aeree con operatore, solo se utilizzate per raggiungere altezze superiori a quelle di cui al precedente punto a).
Quanto sopra vale in quanto detti mezzi occorrono per l’esecuzione di opere di manutenzione di fabbricati esistenti, in cui il nolo del mezzo provvisionale ha un’incidenza rilevante sul valore dell’opera o per il caso che detti mezzi debbano servire per uso di altre ditte.
Quando, in base a quanto sopra stabilito, sia dovuto il compenso per la fornitura e l’eventuale costruzione degli elencati mezzi d’opera, esso comprende oltre che l’affitto o il nolo anche il montaggio e lo smontaggio, il trasporto dal magazzino al cantiere e dal cantiere al magazzino, ed ogni altro onere relativo sia all’approntamento dei mezzi provvisionali, sia alla manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi.
ARTICOLO 6
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di ricerche di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con il criterio del
o miglior rapporto qualità/prezzo così come previsto dal successivo art.95 comma 3,
o xxxxxxx xxxxxxx, così come previsto dal successivo art.95 comma 4 lett. a), sui prezzi indicati nel Prezziario di riferimento per l’esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni della Regione Lazio "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 6 agosto 2012, n. 412;
ARTICOLO 7
AMMONTARE DELL’APPALTO E DURATA DEL CONTRATTO
L’ammontare presunto complessivo dell’appalto (esclusi oneri fiscali) è pari ad € 100.000,00 (centomila/00) oltre ad € 2.000,00 (duemila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per il servizio di manutenzione straordinaria degli impianti meccanici antincendio ed estintori, delle porte REI, degli impianti di rivelazione incendi.
La categoria di lavoro prevista nell'appalto è la seguente: Categoria OS3.
Gli importi sopra riportati si intendono comprensivi di spese generali, utili di impresa e costi per la sicurezza relativi a rischi specifici propri delle attività oggetto del presente capitolato speciale d’appalto.
I lavori oggetto dell’appalto, previa presentazione di un progetto esecutivo dell’intervento di manutenzione da parte dell’Appaltatore, saranno preventivamente autorizzati dalla Amministrazione tramite comunicazione scritta e compensati – al netto del ribasso - con l’applicazione dei prezzi unitari riportati nel Prezzario OO.PP. Regione Lazio e/o listini ufficiali per le voci ivi non riportate;
In mancanza di riferimenti nei prezzari anzidetti, si procederà alla compilazione di nuovi prezzi facendo riferimento ai prezzi di mercato dei materiali opportunamente incrementati degli oneri di trasporto e manodopera
Le misure di sicurezza per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze sono di carattere gestionale e pertanto non comportano al momento dei costi specifici.
In sede di presentazione dell’offerta economica è obbligatorio da parte della Ditta Concorrente specificare i costi relativi alla sicurezza riferiti a quelli propri ammessi allo specifico appalto.
Gli importi suddetti si intendono riferiti a tutti gli impianti riportati nell’Allegato A al presente Capitolato Speciale d’Appalto. E’ comunque facoltà di questa Amministrazione aumentare o diminuire il numero di impianti oggetto dell’appalto.
Il contratto avrà la durata di dodici (dodici) mesi a partire dalla data del verbale di consegna e con le modalità e tempi di cui al successivo articolo 12.
La risoluzione, estensione o riduzione del contratto, potrà pure avvenire in via anticipata, in forza di modifiche dell’Amministrazione in presenza di variazioni strutturali e/o funzionali, e ciò senza alcun aggravio per la stessa per risarcimento, indennizzo o altro titolo.
ARTICOLO 8
DIREZIONE DEI LAVORI E GESTIONE DEL CONTRATTO
La responsabilità della gestione operativa del contratto è dell’Ufficio Tecnico del Comune di Latina che coordinerà e gestirà il piano degli interventi, l’invio delle richieste di intervento e la verifica degli stessi.
Per l’esecuzione dei lavori, il Comune di Latina potrà nominare il Responsabile della Direzione Lavori, che potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da persona da designarsi e a cui l’impresa sarà tenuta a far capo in sua assenza.
La Direzione Lavori, salvo diversa indicazione, sarà individuata dalla stazione appaltante.
Il Responsabile della Direzione Lavori avrà facoltà di rifiutare i materiali e di far modificare e rifare opere che egli riterrà inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell’impresa o dei suoi fornitori, come pure di vietare l’impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell’Impresa che egli ritenesse inadatti all’esecuzione dei lavori o all’adempimento di mansioni che l’impresa intenda loro affidare.
Egli fornirà all’impresa, in relazione alle necessità derivanti dall’andamento dei lavori oltre a quanto già contenuto nel presente capitolato o negli eventuali disegni di dettaglio, ulteriori disposizioni per cui, nell’eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull’interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l’impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente al Responsabile della Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito a suo arbitrio.
Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra-contrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori.
L’ufficio competente alla gestione amministrativa del contratto è l’Ufficio Approvvigionamenti. L’emissione degli ordini a consuntivo saranno inviati e formalizzati dall’Ufficio Approvvigionamenti.
Quest’ultimo e gli uffici espressamente autorizzati alla stipula del contratto invieranno direttamente gli ordini tramite e-mail o fax.
ARTICOLO 9
ECCEZIONI DELL’APPALTATORE
Nel caso l’appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal Responsabile della Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente CSA ali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà inoltrare le proprie eccezioni o riserve nei modi prescritti dall’art. 31 del D.M. n. 145/2000.
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la Stazione Appaltante ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
ARTICOLO 10
CAUZIONE PROVVISORIA
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ai sensi di quanto disposto dall'art.93, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.
Tale cauzione provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
ARTICOLO 11
CAUZIONE DEFINITIVA
L’Appaltatore dovrà costituire, con le modalità di cui all’art.93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50, una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci percento) dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta, ai sensi del successivo art.103 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50, da versare all’atto della stipulazione del contratto, la quale preveda la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Università. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art.1938 cod. civ., nascenti dal contratto.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, compresi quelli per la cui inosservanza è prevista l’applicazione di penali. In questo senso il Comune di Latina avrà diritto a rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art.103, comma 1, D.Lgs. n.163/2006 e cesserà di avere effetto successivamente all’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune di Latina.
Qualora la Ditta appaltatrice sia una Cooperativa, la cauzione definitiva sarà costituita mediante la ritenuta sull’importo di ciascuna rata, secondo quanto disposto dal Capitolato Generale e stampa delle opere dipendenti dal Ministero LL.PP.
Il deposito cauzionale sarà restituito nei termini e nei modi di cui ai commi 5 e 6 dell'art.103 del D.Lgs. n.163/06.
ARTICOLO 12
CONSEGNA DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE
E’ fatto obbligo all’Appaltatore prendere in consegna gli impianti, o quant’altro oggetto del presente capitolato, nel loro stato di fatto.
Di detta presa in consegna verrà redatto apposito verbale, a cura dell’Appaltatore ed in contraddittorio con la Committenza, nel quale verranno descritti gli impianti (e il loro funzionamento) affidati all’Appaltatore.
Dovranno, tra l’altro, far parte del predetto verbale:
a) le risultanze dello stato di conservazione di tutti i manufatti (compresi i locali interessati), delle apparecchiature e degli impianti;
b) la verifica del funzionamento delle apparecchiature. E’ fatto obbligo all’Appaltatore alla presa in consegna di:
a) esporre, presso ogni impianto, una targa facilmente individuabile e leggibile, dove saranno indicate le generalità e il domicilio della ditta responsabile dell’esercizio e della manutenzione;
b) di eseguire un rilievo (in ogni edificio o parte di esso, dove sono presenti impianti di rivelazione), dell’impianto in esame con la numerazione dei vari sensori (numerazione uguale a quella della centrale di controllo), pulsanti, targhe, ecc. riportando tutte queste informazioni in tavole grafiche (file e/o lucidi forniti dall’Amministrazione appaltante alla ditta aggiudicataria dell’appalto) da affiggere vicino alla centrale con note esplicative di pronto intervento e da restituire a questa Amministrazione compilate ed aggiornate dopo il primo giro semestrale.
Ogni 60 giorni (sessanta) la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a predisporre uno stato di consistenza degli impianti ricevuti in conduzione, evidenziando eventuali anomalie, rotture, malfunzionamenti e/o difformità normative per i quali sono necessari interventi di manutenzione straordinaria, nonché le eventuali carenze di documentazione tecnico-amministrativa prevista dalle normative.
L’Amministrazione provvederà, ove possibile, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta nota a fornire le documentazioni, le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla nota stessa.
ARTICOLO 13
RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI
Alla fine del rapporto contrattuale, gli impianti e tutto ciò che occorre al loro corretto funzionamento, nonché i locali interessati e tutti i presidi fissi e mobili, dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, manutenzione e funzionalità in cui si trovavano all’atto della consegna, fatta eccezione per il normale deterioramento per l’uso, e dovrà essere compilato in contraddittorio dall’Appaltatore, e dal personale tecnico-amministrativo del Comune di Latina, un verbale di riconsegna degli impianti (analogo come contenuti a quello previsto dall’Articolo 12 del presente capitolato) nel quale si descrivano gli impianti nello stato in cui si troveranno alla fine del contratto oggetto del presente capitolato.
Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e certificato nel verbale di riconsegna degli impianti, anche sulla base di:
- Esame dei libretti di intervento;
- Esame della documentazione di quanto effettuato in relazione a quanto previsto nel presente CSA;
- Visite e sopralluoghi di impianti.
E’ diritto del Comune di Latina rivalersi sulla cauzione nel caso in cui vengano riscontrate all’atto di riconsegna degli impianti difformità con quanto previsto dal presente capitolato o dalla vigente normativa.
ARTICOLO 14
DELIMITAZIONE DEGLI IMPIANTI DA GESTIRE
Fatto salvo quanto previsto nel presente capitolato, la delimitazione degli impianti in oggetto deve essere intesa come segue:
- per gli impianti di rilevazione deve essere intesa come da valle dell’interruttore magnetotermico differenziale sul quadro di alimentazione alla totalità dell’impianto di rilevazione in ogni suo componente es: centrale, linee, rilevatori, dispositivi di allarmi ecc.);
- per gli impianti di spegnimento a saturazione deve essere intesa come da valle dell’impianto di rilevazione (la centrale che comanda l’inizio della scarica) in ogni suo componente es: centrale, linee, bombole di stoccaggio gas, luogo di ubicazione delle bombole, dispositivi di allarmi ecc.;
- per gli impianti antincendio a rete, si intendono compresi da valle del punto di consegna (contatore di produzione), alla totalità dell’impianto all’interno degli edifici in ogni sua componente (ad es.: rete di distribuzione, centrale di pompaggio naspi, idranti ecc.);
- per le porte tagliafuoco si intende la totalità del serramento compreso maniglioni antipanico, accessori, e fissaggi;
- per le uscite di emergenza, la totalità del serramento compreso maniglioni antipanico accessori e fissaggi
- per gli estintori si intende compreso l’involucro nella sua totalità e i sistemi di fissaggio.
ARTICOLO 15
DIRITTO DI ACCESSO DEL COMMITTENTE AGLI IMPIANTI
Gli impianti, ed i locali e parti d’edificio relativo, dovranno essere accessibili in qualunque momento al personale tecnico-amministrativo del Comune di Latina per l’opportuna sorveglianza ed i controlli del caso.
ARTICOLO 16
CONTROLLI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per verificare l’esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato.
I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi sia stabiliti dal presente Capitolato che dichiarati dall’Appaltatore in sede di presentazione dell’offerta per la partecipazione alla gara d’appalto.
ARTICOLO 17
MODIFICHE NEI LOCALI E NEGLI IMPIANTI
E’ assolutamente vietato all’Appaltatore introdurre modifiche nei locali e negli impianti oggetto del presente capitolato, ivi compresa la messa in esercizio di nuovi impianti o la messa fuori esercizio di impianti in essere, senza esplicita autorizzazione scritta del Comune di Latina e comunque in difformità da quanto previsto dal presente capitolato speciale di gara.
ARTICOLO 18
MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di apportare eventuali variazioni alle modalità di espletamento del servizio affidato all’Appaltatore, ai fini di un maggiore coordinamento con l’organizzazione delle attività proprie della stessa Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di richiedere, nel corso dell’appalto e dietro pagamento di opportuno corrispettivo, l’esecuzione di tutti quei lavori di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione richiesti dall’emanazione di nuove norme ovvero da esigenze espresse dal Comune di Latina stesso.
I lavori sopracitati, non previsti nel presente contratto devono essere comunicarti al Comune di Latina, completi di preventivo; solo dopo che l’Ufficio avrà verificato la congruità degli stessi se lo riterrà opportuno autorizzerà l’esecuzione delle opere.
Per quanto sopra espresso, è bene ribadirlo, qualsiasi nuovo prezzo deve essere concordato dall’Appaltatore e dall’Appaltante prima di dar seguito alle opere.
E’ compito dell’APPALTATORE comunicare a quest’Ufficio numero e ubicazione di tutti i Dispositivi Antincendio che necessitano di sostituzione e/o di adeguamento alle normative vigenti ai fini del collaudo.
Parimenti L’Amministrazione, con opportuni adeguamenti del canone di appalto, potrà assegnare all’Appaltatore nuove aree e/o edifici attualmente non inclusi nell’Allegato A al presente CSA e che si dovessero rendere disponibili durante il corso dell’appalto.
Nel caso in cui il Comune di Latina intenda non usufruire più, per motivi di interesse pubblico, del servizio, prestazione per uno o più siti inclusi nell’Allegato A, la corrispondente quota parte del compenso, da stabilire in contraddittorio con l’Appaltatore, non verrà più riconosciuta all’Appaltatore, senza che lo stesso possa in alcun modo pretendere indennizzo alcuno.
ARTICOLO 19
RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE
Prima della stipula del contratto, l’Appaltatore, oltre al nominativo del Datore di Lavoro, dovrà comunicare al Comune di Latina, il nominativo dei propri rappresentanti che sono individuati in:
• Responsabile del S.P.P.;
• Medico Competente;
• Rappresentante dei lavoratori;
• Referente per la sicurezza;
• Coordinatore tecnico;
• Referente tecnico;
fatta comunque salva la nomina di altre figure professionali richieste dalle vigenti normative in relazione all’espletamento delle attività previste nel presente capitolato speciale di gara, nonché richieste dal capitolato stesso.
E’ facoltà dell’Appaltatore far coincidere o meno più figure di sua rappresentanza in un unico soggetto. L’Appaltatore dovrà farsi rappresentare da persone fornite di requisiti di professionalità ed esperienza.
Ogni rappresentante dell’Appaltatore dovrà accettare l’incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi al Comune di Latina, con esplicitato l’incarico ricoperto e le relative assunzioni di responsabilità, ovvero ogni nomina dovrà essere corredata da apposito documento di accettazione delle responsabilità di cui al presente capitolato ed alle vigenti normative. Tale individuazione formale delle figure individuate, unita ai necessari documenti di corredo, dovrà essere prodotta prima della stipula del contratto.
Ogni rappresentante dell’Appaltatore dovrà avere la piena rappresentanza dell’Appaltatore stesso nel confronti del Comune di Latina; pertanto tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte
in loro contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente all’Appaltatore.
In caso di impedimento personale dei Rappresentanti dovrà essere comunicata al Comune di Latina il nominativo di un loro sostituto, del quale dovrà essere presentata delega con i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l’esecuzione del Contratto spettanti al Rappresentante impossibilitato.
E’ facoltà del Comune di Latina chiedere all’Appaltatore la sostituzione dei suoi Rappresentanti sulla base di congrua motivazione.
Per garantire la regolare esecuzione del contratto l’Appaltatore, al momento del verbale di presa in consegna degli impianti, dovrà nominare un capo della gestione cui dovrà essere conferito l’incarico di coordinare e controllare l’attività di tutto il personale addetto alla gestione, alla manutenzione, al controllo degli impianti.
ARTICOLO 20
REQUISITI DEL PERSONALE E OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DELL’APPALTATORE
Per lo svolgimento del servizio, l’Appaltatore si avvarrà di proprio personale (che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità), assunto con rapporto di lavoro subordinato, prevalentemente a tempo indeterminato, evitando forme di lavoro in affitto, prestito di manodopera, rapporti di collaborazione, a progetto, o comunque determinati.
L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, la ditta si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente procedura di appalto, le disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/08 e xx.xx. e ii., ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, ancorché non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, ivi compresa la forma cooperativa.
L'Appaltatore deve informare dettagliatamente il personale circa le circostanze e modalità previste nel contratto d’appalto in oggetto, sugli obblighi di sicurezza e manutenzione.
L’Appaltatore dovrà consegnare, prima dell’inizio del servizio, un elenco nominativo, da tenere costantemente aggiornato, dei dipendenti addetti al servizio, specificando le relative qualifiche, mansioni attribuite nell’ambito dell’appalto ed assolvimento del percorso formativo.
La Ditta avrà l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza il Comune di Latina da ogni responsabilità in merito.
La Ditta ed il personale da essa dipendente dovranno uniformarsi a tutte le direttive di carattere generale e speciale previste dal Comune di Latina per il proprio personale.
L'Appaltatore, inoltre, dovrà garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell’anno, la presenza costante dell’entità numerica lavorativa utile ad corretto espletamento del servizio, provvedendo alla immediata sostituzione in caso di assenze. A fronte di eventi straordinari e non previsti, la stessa ditta si dovrà impegnare a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti.
L’Appaltatore deve curare altresì che il proprio personale:
1) abbia sempre con sé un documento di identità personale;
2) indossi il cartellino di riconoscimento;
3) segnali subito agli organi competenti del Comune di Latina ed al proprio responsabile diretto tutte le rotture le anomalie ed i guasti rilevati nelle strutture durante lo svolgimento del servizio;
4) svolga il servizio negli orari prestabiliti e concordati con il Comune di Latina;
5) esegua le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze previste nel presente capitolato speciale.-
ARTICOLO 21
NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI
L’Appaltatore, nell’esecuzione del servizio, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del presente Capitolato nonché eseguire le eventuali opere necessarie nei tempi e nei modi concordati o comunicati dai tecnici della Amministrazione.
Tutte le operazioni previste nel presente Capitolato dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, anche se entrate in vigore dopo il conferimento dell’Appalto.
L’Appaltatore dovrà pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché agli eventuali subappaltatori, tutte le norme del presente Capitolato. All’uopo l’Appaltatore sarà obbligato a prendere tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e ss. mm. e ii.
L’Appaltatore dovrà assicurare la perfetta pulizia, efficienza e funzionalità dei locali tecnologici e di tutte le apparecchiature e dispositivi di sicurezza.
L’Amministrazione si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S., ecc.) l’avvenuta aggiudicazione del presente Appalto nonché richiedere, ai predetti Enti, la dichiarazione dell’avvenuta osservanza dei relativi obblighi ed oneri.
In ossequio alle disposizioni dell’art. 131 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni, L’Appaltatore, prima dell’inizio del servizio e comunque prima della stipula del contratto, dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza contenente le misure di sicurezza e di igiene del lavoro che l’Appaltatore stesso si impegna ad attuare e far attuare nell’esecuzione del servizio. Tale piano dovrà prevedere le norme sia in relazione ai servizi di manutenzione che ad eventuali lavori di ristrutturazione.
Nel caso in cui nel corso dell’Appalto si rendesse necessaria l’esecuzione di particolari interventi su edifici non compresi nella iniziale programmazione, l’Appaltatore dovrà provvedere alla redazione di un nuovo Piano Operativo di Sicurezza integrativo che dovrà essere reso operativo e consegnato all’Ufficio Tecnico dell’ Amministrazione prima dell’inizio delle nuove attività.
ARTICOLO 22
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME TECNICHE
E’ fatto obbligo all’Appaltatore, nell’esecuzione e nella predisposizione di quanto necessario per l’espletamento del contratto oggetto del presente capitolato, rispettare quanto previsto da ogni fonte normativa (ivi compresi i regolamenti di attuazione) e/o fonte di norme tecniche. Altresì l’Appaltatore è tenuto al rispetto di fonti normative e di fonti di norme tecniche che possano essere emanate durante il corso di validità del contratto in oggetto.
Ad esclusivo titolo di esempio, è fatto obbligo all’Appaltatore rispettare le seguenti fonti normative e fonti di norme tecniche:
• Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
• Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di lavori pubblici;
• Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di igiene;
• Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di impianti elettrici;
• Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di depositi di liquidi infiammabili;
• Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di prevenzione incendi;
• Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di rispetto dell’ambiente ed antinquinamento;
• Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di impiantistica termica;
• Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di impiantistica idraulica;
• Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di risparmio energetico ed efficienza energetica;
• Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche sostitutiva di fonti normative o fonti di norme tecniche citate nel presente capitolato ma non più in vigore.
Altresì, ad esclusivo titolo di esempio, si segnalano:
• D.P.R. 05.10.2010 n°207 e s.m.i;
• D.Lgs. 18.04.2016 n°50 e s.m.i;
• X.Xxx. 09.04.2008 n°81 e s.m.i.;
• D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i.;
Oltre quanto previsto dal presente Capitolato rimane espressamente convenuto che sono da applicarsi all’appalto stesso tutte le Leggi e Regolamenti vigenti od emanati in corso d’opera, in particolare :
- il Regolamento e le prescrizioni Comunali relative alla zona di realizzazione dell’opera;
- tutte le Norme relative agli impianti di cui trattasi emanate dai VVF, ISPESL, CEI, UNI, ENEL, ecc.
In particolare dovranno essere rispettate:
• X.Xxx. n.81 del 9 aprile 2008 “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” e successivi aggiornamenti ed Integrazioni
• il D.P.R. n. 547 del 27/4/1955 “Norme per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavori”
• il D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 “Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;
• il D.L. n. 626 del 19/09/1994 “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” e successivi aggiornamenti ed integrazioni;
• la legge n. 186 del 1/3/1968;
• le norme CEI vigenti alla data odierna;
• Norma UNI EN 179: Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa i Dispositivi per uscite di emergenza comandati da maniglia o piastra a premere.
• Norma UNI EN 1125 : Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa i Dispositivi antipanico di uscita comandati da barra orizzontale.
• Norma UNI EN 1154 : Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa i Dispositivi per chiusura di ante controllate.
• Norma UNI EN 1155 : Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa i Dispositivi elettrici per ritenuta in aperto per chiusure ad anta incernierata.
• Norma UNI EN 1158 : Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa i Dispositivi coordinatori delle ante.
• Norma UNI EN 12209 : Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa la resistenza, la sicurezza, la durabilità e la funzione di serrature e scrocchi a funzionamento meccanico e delle loro contropiastre per uso sulle porte, porte finestre e porte di ingresso degli edifici.
• Norma UNI EN 14846 : Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa gli Accessori per serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature azionate elettromeccanicamente e piastre di bloccaggio - Requisiti e metodi di prova.
• Norma UNI EN 1634-1 Norma della direttiva Prodotti da costruzione classificazione delle porte resistenti al fuoco - Requisiti e metodi di prova.
• UNI 804: Apparecchi per estinzione incendi. Raccordi per tubazioni flessibili.
• UNI 805: Apparecchiature per estinzione incendi. Cannotti filettati per raccordi per tubazioni flessibili.
• UNI 807: Apparecchiature per estinzione incendi. Cannotti non filettati per raccordi per tubazioni flessibili.
• UNI 808: Apparecchiature per estinzione incendi. Girelli per raccordi per tubazioni flessibili.
• UNI 810: Apparecchiature per estinzione incendi. Attacchi a vite.
• UNI 813: Apparecchiature per estinzione incendi. Guarnizioni per raccordi e attacchi per tubazioni flessibili.
• UNI 814: Apparecchiature per estinzione incendi. Chiavi per la manovra dei raccordi, attacchi e tappi per tubazioni flessibili.
• UNI 7422: Apparecchiature per estinzione incendi. Requisiti delle legature per tubazioni flessibili.
• UNI 8478: Apparecchiature per estinzione incendi. Xxxxx a getto pieno. Dimensioni, requisiti e prove.
• UNI 9485: Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti a colonna soprasuolo di ghisa.
• UNI 9486: Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti sottosuolo di ghisa.
• UNI 9489 Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia;
• UNI 9490 Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio;
• UNI 9487: Apparecchiature per estinzione incendi. Tubazioni flessibili antincendio di DN 45 e 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa;
• servizio degli impianti antincendio da svolgersi nel rispetto delle normative vigenti:
• UNI EN 12485 "Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione"
• UNI 9494: Evacuatori di fumo e calore. Caratteristiche, dimensionamento e prove.
• UNI 10779 "Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio"
• UNI EN 671-1 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni – Naspi antincendio con tubazioni semirigide
• UNI EN 671-2 , Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Idranti a muro con tubazioni flessibili
• UNI EN 671-3 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni – Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazioni flessibili;
• UNI 9994/03 manutenzione degli estintori, sorveglianza, controllo e revisione;
• D.P.R. n. 37/1998 compilazione dei Registri antincendio.
• NB. La norma tecnica più completa e aggiornata è quella statunitense: NFPA 13: Standard for the installation of Sprinkler System, 2007 edition.
• ANTINCENDIO norme UNI 9994
• ESTINTORI norme UNI EN 3-6 2001 Estintori di incendio portatili - Disposizioni per l'attestazione di conformità degli estintori di incendio portatili in accordo con la EN 3, Parte 6;
• UNI EN 3-7:2005, “Estintori d'incendio portatili” - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova;
PRESCRIZIONI ACUSTICHE
I livelli di rumore, prodotti dai vari componenti degli impianti, devono risultare tali da non creare disturbo a chi opera all’interno o all’esterno degli ambienti in cui gli impianti stessi sono installati. Per la valutazione del livello di rumore prodotto negli ambienti dagli impianti, ritenuto ammissibile, si farà riferimento alla norma UNI 8199.
Tali valori potranno essere elevati in sede di collaudo solo nel caso d’accertata maggiore rumorosità presente negli ambienti in assenza di funzionamento degli impianti, realizzati dalla Ditta appaltatrice. Per quanto riguarda la valutazione del disturbo causato da impianti posti all’esterno del fabbricato, sia nei riguardi d’insediamenti limitrofi esterni che nei riguardi degli ambienti interni, saranno garantite le condizioni per il rispetto della Legge n. 447 del 26/10/95, del D.P.C.M. 14/11/97 e del D.P.C.M. 5/12/97.
La Ditta appaltatrice dovrà provvedere a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a contenere i livelli di rumore, entro i limiti, prescritti eventualmente provvedendo anche a far eseguire rilievi di rumorosità interna ed esterna in assenza di funzionamento degli impianti realizzati, se ritenuto necessario dai suoi tecnici.
Tali misure non esonerano l’Impresa stessa dalle responsabilità collegate al rispetto di quanto sopra prescritto.
E’ comunque obbligo dell’Impresa far rientrare i valori di rumorosità indotta dagli impianti entro i limiti su esposti, e ciò senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, anche se per ottenere i risultati richiesti fossero necessari interventi di correzione acustica per gli impianti (sostituzione ventilatori o altri componenti, inserimento d’attenuatori acustici, ecc.).
Ad ogni buon fine si fa presente che ogni normativa tecnica citata nel presente capitolato speciale di gara e negli altri documenti di gara deve essere intesa espressa nella forma “e successive modifiche ed integrazioni”.
ARTICOLO 23
VERIFICHE, COLLAUDI, GARANZIE
Secondo quanto previsto dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dei lavori, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante entro un anno dalla scoperta degli stessi.
ARTICOLO 24
POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
L’Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dalla stessa, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti od opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
La polizza deve inoltre assicurare l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Tale polizza assicurativa dovrà quindi essere stipulata per un massimale di:
a) € 1.500.000,00= per i rischi di esecuzione
b) € 1.500.000,00= per la responsabilità civile per danni causati a terzi, persone, animali e cose nel corso dell’esecuzione dei lavori
Con riferimento al punto a), la polizza deve coprire tra l’altro i rischi d’incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell’azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere.
Con riferimento al punto b), la polizza deve specificatamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, del Responsabile della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera.
L’appaltatore trasmette al Responsabile della Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente articolo, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
ARTICOLO 25
POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE
Per tutte le opere oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa, di cui all’articolo precedente, dovrà contenere la garanzia di manutenzione di cui all’art.125, comma 3 del D.P.R. 5/10/2007 n.207, che tenga indenne il Comune di Latina da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzioni e/o di qualità dei materiali, che copra quindi l’onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l’eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché a danni a terzi.
ARTICOLO 26
DANNI DI FORZA MAGGIORE
Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l’evento, e comunque entro 5 gg da quello dell’avvenimento sotto pena decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.
Il compenso sarà limitato all’importo dei lavori necessari per riparare i guasti valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’art. 163 del D.P.R. 5/10/2007 n. 207.
Pertanto l’appaltatore non potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l’accertamento dei fatti.
Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell’appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d’arte o le prescrizioni del Responsabile della Direzione Lavori.
L’onere di ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
ART. 27
ONERI E OBBLIGHI DELLA DITTA
Fatto salvo quanto già previsto nel presente capitolato speciale di gara, si intendono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri e spese:
a) per carte bollate e relativi bolli per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all’organizzazione, esecuzione, assistenza dei lavori di cui alla presente gara;
b) per la progettazione esecutiva tutte le spese correlate delle opere concordate con la Committenza ai sensi del presente capitolato speciale di gara. L’Appaltatore dovrà pertanto sviluppare i progetti, nonché redigere i
disegni esecutivi e i particolari, predisporre le distinte e i computi di tutti i materiali, manufatti e forniture, con quantitativi e misure, segnalando al Comune di Latina tutti gli ostacoli e divergenze emerse ed infine sottoporre il tutto all’approvazione del medesimo;
c) per la mano d’opera;
d) per l’organizzazione di eventuali cantieri relativamente ai lavori concordati, intesa senza procurare impedimenti alla normale attività del sito, con gli attrezzi, macchinari e mezzi d’opera necessaria all’esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all’entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza e allontanamento al termine delle opere, e comprensiva di tutte le spese necessarie per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento.
e) per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal loro ingresso nei luoghi oggetto di lavorazioni contemplate nel presente capitolato speciale di gara, fino alla posa in opera.
Si esclude, in ogni caso, qualsiasi risarcimento da parte del Comune di Latina per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, sia per opere di terzi, sia per causa di forza maggiore. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere, adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando l’Appaltatore responsabile in merito. L’Appaltatore è inoltre responsabile di danni da lui cagionati a persone, materiali e opere di altre ditte; egli dovrà pertanto reintegrare, riparare e ripristinare, a propria cura e spese, tutto ciò che, per imperizia, negligenza o fatalità fosse danneggiato da parte di mezzi o personale di ogni qualifica dello stesso, riservandosi il Comune di Latina, in caso contrario, di addebitare all’Appaltatore i materiali e manufatti e le opere rotte o guaste;
f) relative ad importi (spese tecniche) che si possano rendere necessarie per l’espletamento di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara quali, a titolo di esempio, quelle relative alla nomina di:
- Progettista;
- Direttore Lavori;
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione;
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;
- Collaudatore;
nonché le spese tecniche per la produzione di documenti quali, a titolo di esempio:
- Piano Operativo di Sicurezza;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
g) per tutte le analisi, esperienze e prove di laboratorio che si rendessero necessarie;
h) per il rispetto delle norme di sicurezza;
i) per lo smaltimento, conformemente alle leggi in vigore, di tutti i rifiuti prodotti nell'espletamento della gara oggetto del presente capitolato speciale, comprese le eventuali attività di bonifica, sono compresi lo smaltimento dei materiali, apparecchiature o parti di esse soggetti a sostituzione, conformemente alle leggi in vigore, derivanti dall’espletamento della gara.
ARTICOLO 28
RESPONSABILITA’ NON A CARICO DELLA DITTA
Sono espressamente esclusi dalla responsabilità a carico della Ditta appaltatrice i disservizi e danni causati da terzi o dagli utenti per cattivo uso o manomissione dell’impianto, nonché i disservizi e danni derivanti da infiltrazioni di acqua, incendi, anormalità dell’erogazione dell’energia elettrica di forza motrice, nonché quelli al di fuori del proprio controllo.
Nel caso di incendi l’Amministrazione, mediante i propri uffici competenti, è obbligata a comunicare alla Ditta appaltatrice il sinistro con il mezzo più rapido per accertare le responsabilità.
ARTICOLO 29
COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL’APPALTATORE
I dipendenti dell’Appaltatore che prestano servizio presso le strutture dell’Ente sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza agendo in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
In particolare, l’Appaltatore deve curare che il proprio personale inviato presso i reparti ed uffici:
- Vesta decentemente e sia munito di cartellino di riconoscimento;
- Segnali subito agli organi competenti della Amministrazione ed al proprio responsabile diretto le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- Non prenda ordini da estranei all’espletamento del servizio.
L’Appaltatore è comunque responsabile dal comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente Capitolato. L’Appaltatore è, inoltre, direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti della Amministrazione, per colpa imputabile ai propri dipendenti.
ARTICOLO 30
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO
Le lavorazioni sono subappaltabili ad imprese qualificate in base al D.P.R. n. 34/00.
L’ affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione del Comune di Latina, alle condizioni stabilite dall’art 118 del codice.
L’appaltatore all’atto dell’offerta deve indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare.
L’omissione delle predette indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato.
Le imprese appaltatrici devono possedere stessi requisiti e stesse attestazioni richieste all’impresa appaltante.
L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune di Latina per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Comune di Latina medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il Responsabile della Direzione lavori e il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
Il Comune di Latina non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori (art 18 co. 3bis, L. 55/90); l’appaltatore è obbligato a trasmettere allo stesso Ente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi appaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.
Il Comune di Latina si riserva la facoltà di cessione del contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l’affidamento di funzioni/servizi pubblici alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
ARTICOLO 31
RISCHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE
L’Appaltatore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all’interno o fuori dalla Amministrazione., per fatti o attività connesse all’esecuzione del presente appalto.
Parimenti, l’Appaltatore risponde pienamente dei danni a persone o a cose della Stazione Appaltante o di terzi, che possono verificarsi in conseguenza dell’espletamento del servizio appaltato, per colpa imputabile ad esso o ai suoi incaricati.
L’Appaltatore sarà tenuto a fornire, all’atto della stipula del contratto, copia di una polizza assicurativa di responsabilità civile.
L’Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento dei servizi e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione degli stessi, pena il pagamento delle penali ed il risarcimento dei danni.
ARTICOLO 32
SPESE CONTRATTUALI ONERI DELL’AMMINISTRAZIONE
Le spese di bollo, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al presente contratto, sono a completo carico della Ditta aggiudicataria.
Restano a carico della Amministrazione i seguenti oneri:
a) Fornitura dell’acqua;
b) Fornitura energia elettrica;
c) Fornitura combustibile;
d) Oneri per eventuali lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione, ampliamento e/o adeguamento degli impianti;
f) Oneri per eventuali collaudi richiesti dalla Amministrazione esclusi gli oneri per visite periodiche degli Enti preposti alla verifica dei componenti impiantistici (I.S.P.E.S.L., V.V.F.F., ecc.) che saranno a carico dell’Appaltatore.
ARTICOLO 33
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a) Il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
b) L’elenco degli gli immobili o parti d’immobili a servizio del quale sono da considerarsi gli impianti oggetto del presente capitolato (Allegato A).
ARTICOLO 34
ORARIO DI LAVORO
Gli interventi di manutenzione straordinaria ai punti di erogazione finale installati nei reparti e servizi, dovranno essere effettuati, di norma, dalle ore 07.00 alle ore 23.00 di ogni giorno lavorativo e prefestivo.
Tuttavia nei casi in cui alcuni interventi richiedano di operare al di fuori di tale orario, ovvero nei giorni festivi e/o notturni, l’Impresa non potrà opporsi né richiedere alcun maggiore compenso.
In ogni caso, l’organizzazione delle attività dovrà essere strutturata in modo da garantire la presenza continua e costante di almeno:
• n. 2 operatori tecnici specializzati, nel turno antimeridiano;
• n. 2 operatori tecnici specializzati, nel turno pomeridiano;
• n. 1 operatore tecnico specializzato, nel turno notturno.
Nei giorni prefestivi e festivi, la ditta dovrà garantire la presenza, 24 ore su 24, di almeno:
• n. 1 operatore tecnico specializzato, contestualmente assicurando, con altro personale, un servizio di pronta disponibilità, 24 ore su 24 e per sette giorni alla settimana.
ARTICOLO 35
PENALI
In caso di inadempienza dell’Appaltatore agli obblighi previsti nel presente capitolato, il Comune di Latina, fatta salva comunque:
- la risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente;
- il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Amministrazione; ha diritto di procedere all’applicazione delle seguenti penali:
A) per interruzioni di qualsiasi servizio conseguenti al mancato o ritardato o intempestivo intervento da parte dell'Appaltatore oppure per la ritardata od intempestiva segnalazione al Comune di Latina di eventuali inconvenienti:
- una penale pari a 150,00 Euro/giorno o frazione per singolo accertamento;
B) per il mancato rispetto in generale di quanto indicato nel presente capitolato relativamente alla corretta manutenzione, a modalità operative, o altresì rispetto alle richieste del Comune di Latina, ai sensi di quanto riportato nel presente capitolato:
- una penale pari a 150,00 Euro per singolo accertamento;
C) per la mancata comunicazioni di situazioni di interruzione del servizio dovute a guasti:
- una penale pari a 300,00 Euro per singolo accertamento;
D) per il mancato o ritardato intervento da parte dell'Appaltatore su richieste formulate da personale tecnico del Comune di Latina e previste nel presente capitolato o in altri documenti contrattuali:
- per ogni ritardato intervento, una penalità pari a 150,00 Euro/ giorno o frazione;
E) per la mancata o incompleta tenuta dei libretti di edifici e d'impianto:
- per ogni accertata mancata o incompleta registrazione, una penale pari a 500,00 Euro;
Nel caso in cui l’Appaltatore non esegua (per rifiuto, ritardo, o altro) opere di manutenzione o di altro genere prescritte ai sensi del presente capitolato e comunque dalle norme e normative vigenti, il Comune di Latina potrà eseguire le stesse direttamente (con proprio personale, con personale dipendente da ditte terze, con altre forme) con il semplice preavviso di tre giorni notificato con lettera raccomandata A.R.; l’importo di tali opere verrà interamente dedotto dalle somme dovute all’Appaltatore, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’Amministrazione.
In caso di ogni altra inosservanza da parte dell’Appaltatore delle normative, nonché di qualunque prescrizione o azione indicata nel presente capitolato, il Comune di Latina potrà avvalersi delle seguenti facoltà senza che l’Appaltatore possa farvi eccezione od opposizione:
a) comunicare ufficialmente per scritto mediante Raccomandata con Ricevuta di Ritorno all’Appaltatore l’inosservanza riscontrata, con la richiesta di adempimento entro 15 giorni dalla data di invio della Raccomandata con R. R.;
b) nel caso in cui la richiesta di adempimento di cui al punto a) non venga evasa, sia operativamente che con relativo riscontro scritto, applicare una trattenuta cautelativa pari al 5 % della quota parte del compenso forfettario in liquidazione, segnalando di nuovo l’inosservanza riscontrata all’Appaltatore con Raccomandata con Ricevuta di Ritorno;
c) nel caso in cui la richiesta di adempimento di cui al punto a) non venga evasa, neppure dopo 30 giorni dall’invio della segnalazione di cui al punto b), decurtare quanto trattenuto cautelativamente ai sensi di quanto indicato nel punto b).
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esime in alcun modo e per nessuna ragione l’Appaltatore dall’essere sottoposto ai procedimenti previsti dalla normativa vigente in merito ad eventuali interruzioni di pubblico servizio, nonché ad altre azioni previste nel presente capitolato.
In caso di gravi inadempienze, debitamente accertate e contestate, Il Comune di Latina ha la facoltà, previo avviso da darsi a mezzo raccomandata, di sostituirsi all'Appaltatore in tutto o in parte nell'esercizio del presente appalto, con diritto di rivalersi verso il medesimo per i maggiori oneri da essa conseguentemente sostenuti, incamerando in tutto o in parte la cauzione versata.
ARTICOLO 36
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune di Latina à potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento dell’appaltatore.
In caso di scioglimento o di liquidazione dell’Appaltatore, L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, in danno della società in liquidazione, quanto la continuazione a carico dell’eventuale nuova ditta subentrata.
In caso di fallimento dell’Appaltatore, il contatto si riterrà rescisso di pieno diritto a far data dal giorno dell’avvio delle procedure medesime, fatto salvo il diritto della Amministrazione di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati e di pretendere il risarcimento dei danni.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, le parti convengono che la risoluzione avverrà di diritto nei seguenti casi:
- subappalto non autorizzato del servizio;
- applicazione per almeno tre volte delle penali;
- perdita di anche uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
In caso di risoluzione il Comune di Latina potrà affidare il servizio ad altra ditta, addebitando gli eventuali maggiori costi oltre ai danni subiti all’appaltatore, avvalendosi anche del deposito cauzionale da questi versato.
ARTICOLO 37
DIVIETO DI SOSPENDERE O RITARDARE I SERVIZI
L’Appaltatore non può sospendere o ritardare i servizi oggetto del presente capitolato speciale di gara con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il Comune di Latina.
La sospensione o il ritardo dei servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e quindi è tale da motivare la risoluzione del contratto, fermo restando le conseguenze a carico dell’Appaltatore, a fronte di una simile operato, per interruzione di pubblico servizio, secondo quanto disposto dalle vigenti normative.
Qualora cause di forza maggiore o circostanze speciali impediscano in via temporanea che i singoli lavori procedano utilmente e a regola d’arte, il Responsabile della Direzione Lavori, d’ufficio, o su segnalazione dell’appaltatore, può ordinare le sospensione dei singoli interventi, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinano tale sospensione.
Fuori dai casi previsti nel precedente comma, il Responsabile della Direzione Lavori può per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori.
Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo non spetta all’appaltatore alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.
In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nell’ordinativo per l’ultimazione dei lavori.
PARTE III CONTABILITA’ E PAGAMENTI
ARTICOLO 38
CORRISPETTIVO
Il corrispettivo è comprensivo di quanto previsto e citato nella PARTE II del presente CSA.
All’aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento a misura o in economia, in riferimento alle opere/lavori e alle forniture effettivamente eseguite e richieste.
Di conseguenza i lavori oggetto del presente appalto, siano essi a misura o in economia saranno liquidati con applicazione dei prezzi indicati nel Prezziario di riferimento per l’esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni della Regione Lazio "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 6 agosto 2012, n. 412, o in mancanza per assimilazione rispetto a lavorazioni simili o mediante nuove analisi corredate da opportuni preventivi - a cui verrà applicata il ribasso unico proposto dallo stesso in sede di presentazione dell’offerta.
L’offerta economica si intende vincolante per un periodo di 180 giorni dal ricevimento della stessa.
ART. 39
REVISIONE PREZZI
Ai sensi dell’art.106, comma 2 del D.Lgs. n.163/2006 È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art.1664 primo comma del cod. civ.-
Per la compensazione in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei singoli materiali, da costruzione, si applica quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n°50/2016.
ART. 40
NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE CERTIFICAZIONE LAVORI
Tutte le opere in oggetto del presente CSA, anche se di piccola entità, saranno liquidate di massima a misura; saranno eseguite e liquidate in economia quando non sia citato diversamente nell’elenco prezzi, ovvero nel caso di lavorazioni che si riferiscono a piccole riparazioni o sostituzioni di parti isolate, e nel caso di tinteggiature di meno di 6 mq.
Nei lavori eseguiti in economia, nei quali la liquidazione è fatta in base alle ore giornaliere della manodopera, l’imprenditore è responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all’orario stabilito, nonché della buona esecuzione dei lavori.
Nei lavori in economia sarà retribuita la sola manodopera effettivamente prestata sui luoghi di lavoro.
Qualora sia necessario l’impiego di manodopera di officina o di laboratorio per lavori non eseguibili in cantiere, l’entità di tale manodopera dovrà essere stabilita in contraddittorio con il Responsabile della Direzione Lavori, prima dell’esecuzione dei lavori stessi, salvo il diritto (da parte della Direzione Lavori) di quest’ultimo di effettuare o di far effettuare dei sopralluoghi per accettare l’attendibilità della concordata quantità di manodopera.
Esclusivamente nel caso di lavori in economia l’applicazione delle percentuali di aumento per il lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, sarà fatta adottando i coefficienti stabiliti nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini.
Le forniture dei materiali verranno liquidate all’Impresa applicando i prezzi opera previsti nel LISTINO DEI PREZZI per l’esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni della Regione Lazio "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 6 agosto 2012, n. 412, e al netto dello sconto offerto.
Per l’esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano individuabili i relativi prezzi nel prezziario di riferimento, saranno concordati nuovi prezzi sulla base di nuove analisi corredate da opportuni preventivi, che devono essere accettati dalla Direzione Lavori.
L’appaltatore è tenuto a presentare al Responsabile della Direzione Lavori, al termine di ogni singolo lavoro, le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la registrazione di esse, nonché quelle delle eventuali attività giornaliere e delle provviste relative ai lavori eseguiti in economia.
I resoconti dei singoli lavori, numerati progressivamente e su bollette di lavoro intestate alla ditta appaltatrice, dovranno riportare una descrizione succinta ed esaustiva dell’intervento effettuato, completa di ore di lavoro a persona per i lavori in economia, o le misure delle lavorazioni, dovranno essere firmati da un dipendente del Comune di Latina e dal dipendente dell’impresa aggiudicataria che ha eseguito il lavoro.
Se tali documenti non verranno presentati, il Responsabile della Direzione Lavori applicherà una penale pari a € 10,00= per ogni bolletta di lavoro non consegnata o mancante.
All’atto della consegna dei resoconti dei singoli lavori, è fatto obbligo alla ditta appaltatrice di produrre idonea documentazione fotografica ante e post intervento manutentivo.
ARTICOLO 41
MODALITÀ DI FATTURAZIONE – PAGAMENTI
I pagamenti avvengono attraverso la presentazione di un report mensile – predisposto dalla ditta appaltatrice
– dei lavori eseguiti, dei relativi prezzi (al netto dello sconto di gara) con l’indicazione, a margine della lavorazione, del codice identificativo corrispondente alla “LAVORAZIONE” preso dal Listino Prezzi della Regione Lazio "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 6 agosto 2012, n. 412, unitamente al numero della bolletta di lavoro di lavoro corrispondente, controfirmato dal responsabile del Comune di Latina che ha verificato la reale esecuzione delle opere con le modalità di cui all’art 37 del presenta CSA.
Il Comune di Latina liquiderà, i lavori effettivamente eseguiti e conclusi mediante emissione di certificato di pagamento, al maturare di ogni avanzamento lavori (SAL) compresa incidenza dei relativi oneri della sicurezza , ogni qualvolta si raggiunga un importo pari ad €. 30.000,00 (euro trentamila/00), per i quali è stata presentata e approvata la certificazione dal Responsabile della Direzione Lavori, con le modalità specificate nel presente CSA.
L’ammontare di ogni fattura dovrà risultare dalla contabilizzazione delle singole partite di lavori in relazione all’entità dei lavori eseguiti.
Il pagamento delle fatture emesse avverrà in 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura.
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Comune di Latina, Servizio Manutenzione Edifici Scolastici
– con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx.
La fattura, stilata secondo il disposto dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/72, dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
- data;
- importo contrattuale espresso in euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente – codice CAB – ABI – IBAN – CIG, Numero di Determina, Impegno di Spesa, ecc );
- ogni altra indicazione utile.
Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Comune di Latina.
In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall’art.284 cc.
E’ fatto obbligo all’Impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura del Responsabile della Direzione Lavori.
Si precisa che l’esecuzione delle opere, benché ordinate dal Responsabile della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale.
L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima, la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta.
Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione al Responsabile della Direzione Lavori.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dalla Direzione Lavori ai sensi dell’art, 18 del CGA.
Ciascuna fattura sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dal Responsabile della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili , al netto della variazione di gara e delle ritenute per legge.
ARTICOLO 42
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Come disciplinato dalla Legge 13 agosto 2010, n.136, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
I soggetti di cui sopra devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Altresì gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
ARTICOLO 43
VERIFICHE, COLLAUDI, GARANZIE
Secondo quanto previsto dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dei lavori, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante entro un anno dalla scoperta degli stessi.
ARTICOLO 44
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ove le riserve regolarmente iscritte sui documenti contabili ed esplicitate dall’Appaltatore superino il 10% dell’importo contrattuale, si procede ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50.
Il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del Responsabile della Direzione Lavori, entro 90 gg dall’opposizione dell’ultima riserva sui documenti contabili, una proposta di accordo bonario alla Committente.
In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi 30 gg, l’appaltatore ed il soggetto committente. La procedura per la definizione dell’accordo bonario può essere reiterata per una sola volta.
Nel provvedimento motivato di offerta di accordo bonario devono essere indicate le modalità di individuazione delle somme occorrenti, reperite nel programma dei lavori.
Qualora sorgano contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori tra il Responsabile della Direzione Lavori e l’Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa.
Le controversie, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica che non si siano potute definire in via amministrativa, nascenti dal presente appalto, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Latina.
ARTICOLO 45
RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale per gli appalti di opere e somministrazioni da eseguirsi per conto del Comune di Latina.
ARTICOLO 46
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 l’appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento della fornitura e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’ espletamento della fornitura.
L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.