ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE D’ARTE E GIUNTI
SOCIETA’ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA p.A. XXXXXXXXXX X00 XXXXXX XXXXXXX – LIVORNO CON DIRAMAZIONE
A11 VIAREGGIO-LUCCA E A15 FORNOLA - LA SPEZIA
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ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE D’ARTE E GIUNTI
CIG: 7151242F92
***** CONTRATTO D’APPALTO
TRA
S.A.L.T. Società Autostrada Ligure Toscana p.A,, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di SIAS S.p.A. con sede e domicilio legale in Camaiore (LU), frazione Lido, via Don E. Tazzoli n.9, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00140570466 in appresso denominata "Società” o “Committente", in persona del Consigliere Delegato Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, da una parte
E
l'Appaltatore ……………………., (mandataria dell’A.T.I. con le imprese mandanti……………………….), avente sede e domicilio legale in ……………………. , Via ……………………. - Codice Fiscale Nr. ………………..- Partita I.V.A. Nr. ………………….. in appresso denominata "Appaltatore", in persona di dall’altra
parte
PREMESSO:
- che la Committente è concessionaria, per conto di ANAS S.p.A.,
per la costruzione e l’esercizio delle Autostrade A12 Sestri Levante – Livorno, A11/A12 Viareggio – Lucca e A15 diramazione per La Spezia in forza della Convenzione Unica sottoscritta con ANAS in data 02/09/2009 efficace dal 12/11/2010;
- che, a far data dal 1° ottobre 2012, ai sensi dell’art. 11 del D.L. 29.12.2011 n. 216, convertito dalla Legge 24.02.2012 n. 14 e s.m.i., si è verificato il trasferimento ex lege del ruolo di soggetto concedente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.);
- che la Committente, pubblicato il bando di gara / sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il ……… / sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5a Serie Speciale - contratti pubblici - il ………………….., ha indetto una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ex art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di cui in epigrafe esperita in data ………………….. ed in data /;
- che a seguito dell'anzidetta procedura aperta per la scelta dell'operatore economico con cui concludere l'Accordo Quadro è risultata aggiudicataria l'Impresa che
ha offerto un ribasso del …..% (…………..percento) sull’elenco prezzi, nonché quanto contenuto nell’Offerta Tecnica
presentata in sede di gara;
- che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato l'iter della procedura aperta con conseguente aggiudicazione all'Appaltatore comunicata al medesimo con nota del ……… Prot ;
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota;
- che la stipulazione dell'accordo quadro, non costituisce fonte di immediata obbligazione all’esecuzione di specifici e puntuali interventi tra la Committente e l'Appaltatore, bensì rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, che demanda in ogni caso ai successivi contratti applicativi e relativi Ordinativi di Lavoro, l’avvio, l'esecuzione e la conclusione dei lavori;
- che, ai fini del presente contratto si intende:
- per “Codice”, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- per "Regolamento", il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. per quanto ancora applicabile.
Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 VALIDITÀ DELLE PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro e valgono patto.
Art. 2 DISPOSIZIONI GENERALI SULL’ACCORDO QUADRO
La sottoscrizione del presente accordo quadro non obbliga la
Committente né alla conclusione dei singoli contratti applicativi, né all’affidamento all’Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre obbliga quest’ultimo ad assumere ed eseguire regolarmente gli specifici interventi che, in attuazione dello stesso accordo quadro, potranno essere ad esso affidati nel suo periodo di vigenza.
L’accordo quadro non conferisce all’Appaltatore alcun diritto di esclusiva, per quanto forma oggetto dello stesso accordo quadro. Pertanto la Committente si riserva, per proprie esigenze, il diritto di far eseguire analoghi lavori di manutenzione ad altre Imprese, diverse dall’Appaltatore, senza che quest’ultimo possa avanzare alcuna pretesa.
Si applicano al presente accordo quadro ed ai singoli contratti applicativi le disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e gli articoli ancora in vigore del DPR 207/2010.
Art. 3 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro sono le seguenti;
GIUNTI:
- manutenzione o sostituzione giunti di dilatazione; OPERE D’ARTE:
- manutenzione o sostituzione di condotte, caditoie e griglie;
- asportazione di cls ammalorato e rispristino;
- manutenzione o sostituzione di apparecchi di appoggio e ripristino baggioli.
Nel prosieguo, le prestazioni suddette, sono indicate nel loro complesso come “Lavori”.
L’esecuzione dei Lavori avverrà in base alle indicazioni contenute nella normativa ed Elaborati di riferimento indicati al seguente art. 6.
L’Appaltatore deve disporre di organizzazione e numero di attrezzature efficienti ed idonee per l’esercizio contemporaneo di più cantieri e per eseguire, nei tempi previsti da ogni contratto applicativo e relativi Ordinativi di Lavoro, i vari interventi richiesti.
L’Appaltatore potrà essere chiamato ad eseguire i Lavori all’interno di aree di cantiere interessate da altre lavorazioni o viceversa e pertanto, in tali circostanze dovrà accettare a suo carico, ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali, tutte le restrizioni derivanti dalla presenza contemporanea di altre imprese, rinunciando a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, né ad avanzare qualsivoglia richiesta.
In considerazione della peculiarità del contesto autostradale di riferimento all’interno del quale tale accordo quadro e i contratti applicativi si esplicheranno, e delle tipicità proprie dell’attività, interferente con la gestione del traffico e dell’infrastruttura nel suo complesso, i singoli contratti applicativi potranno attuarsi attraverso Ordinativi di Lavoro Ordinari e/o Urgenti, contenenti le modalità di avvio e gestione dei lavori, in coerenza con le caratteristiche sopra descritte.
Art. 4 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente accordo quadro ha durata di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
Si intende per "durata" dell'accordo quadro il periodo entro il quale la Committente può affidare i Lavori che si renderanno necessari.
Si precisa inoltre che:
1) Il termine di durata dell'accordo quadro non implica che l'importo massimo previsto nell'accordo quadro stesso, debba necessariamente essere raggiunto.
Qualora l'importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore, il termine di durata dell’accordo quadro si intenderà anticipatamente raggiunto e l’accordo quadro stesso cesserà ogni proprio effetto.
2) Ove, allo spirare del suddetto termine di vigenza del presente articolo, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti nell’ambito di contratti applicativi, l’accordo quadro si intenderà automaticamente prorogato del tempo previsto per l'ultimazione di tali contratti applicativi.
3) Detta protrazione del termine di scadenza del contratto quadro, non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, né per avanzare richieste a qualsivoglia titolo.
4) Non potranno essere affidati contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità del presente accordo quadro, di cui al presente articolo.
5) Non sono ammesse proroghe al termine di cui al presente articolo, fatto salvo:
a) quanto previsto al punto 2 del presente articolo;
b) per il tempo necessario all’individuazione di un nuovo appaltatore, a richiesta della Società, che l’Appaltatore dichiara ora per allora di accettare, ogni eccezione fin d’ora rimossa e senza pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
Art. 5 IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO E CATEGORIE DI LAVORI
L’importo massimo stimato dei Lavori al netto del ribasso offerto del
………..% sui prezzi dell’elenco prezzi allegato, è pari ad €
……………..(euro ………/…….) oltre IVA, di cui stimati € ………….
(euro ……………../…), per oneri di sicurezza (stimati sull’ importo massimo) non soggetti a ribasso.
Si precisa che, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, l'Appaltatore accetta espressamente che la sua formalizzazione non genera nessuna aspettativa in ordine al futuro affidamento dei Lavori e che, pertanto, anche in caso di mancata consuntivazione o di consuntivazione di Lavori inferiore rispetto all'importo massimo previsto dall'Accordo Quadro, l'Appaltatore non avrà nulla a che pretendere nei confronti del Committente.
I Lavori sono riconducibili alle seguenti categorie generali e specializzate:
• OG3 per un importo contrattuale di euro ;
• OS11 per un importo contrattuale di euro ;
• L’importo del presente accordo quadro, sulla base del
quale verranno determinati i corrispettivi dei contratti applicativi, è fisso ed invariabile per tutta la durata dello stesso accordo quadro e della durata dei Lavori, di cui ai richiamati contratti applicativi.
Art. 6 ELABORATI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro in quanto qui allegati i seguenti documenti ed elaborati dei quali l’Appaltatore dichiara di avere piena conoscenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile:
1. Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Generali;
2. Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Tecniche;
3. Schema di Contratto;
4. Elenco Prezzi Unitari;
5. Stralcio Planimetrico (Tavola 1/2 e Tavola 2/2);
6. Criteri di Valutazione;
7. Elenco Prezzi Unitari della Sicurezza;
8. Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) generale di cui all’art. 100 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
9. Norme di Sicurezza per l’Esecuzione di Lavori in Autostrada in Presenza di Traffico;
10. L’Installazione della Segnaletica nei Cantieri Programmati in Autostrada;
11. Schemi Segnaletici per il Segnalamento Temporaneo in Autostrada.
I succitati documenti ed elaborati contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno
redatti, eseguiti e computati i singoli contratti applicativi.
Art. 7 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI
L'affidamento dei Lavori all'Appaltatore avverrà direttamente, con separati atti (cd. contratti applicativi), che dovranno de minimis indicare: l’oggetto degli interventi da eseguire, la zona di intervento, l’importo presunto degli stessi, il termine di durata, le penali per i ritardi e i massimali delle polizze assicurative. Ciascun contratto applicativo potrà a sua volta esser strutturato in uno o più Ordinativi di Xxxxxx, Ordinari e/o Urgenti, secondo le necessità della Committente, per attualizzare le lavorazioni oggetto del contratto applicativo da eseguire secondo modalità specifiche di esecuzione e localizzazione in considerazione delle esigenze derivanti dalle peculiarità di cui all’Art. 3.
In sede di affidamento dei singoli contratti applicativi, la Committente potrà chiedere per iscritto all’appaltatore, ove necessario, di completare la sua offerta ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice.
Ad ogni contratto applicativo verrà allegato il Piano di Sicurezza e Coordinamento, eventualmente aggiornato dal Coordinatore in fase di Esecuzione.
Gli Oneri della sicurezza saranno contabilizzati “a misura” sulla base dello specifico Elenco Prezzi Unitari della Sicurezza allegato al contratto e l’importo stimato degli oneri della sicurezza ha il solo scopo di fornire un’incidenza di massima basata su pregresse
analoghe tipologie di attività.
L'Appaltatore nel corso dell'accordo quadro si impegna:
• a sottoscrivere i relativi contratti applicativi e gli Ordinativi di Xxxxxx ordinari e/o urgenti emessi dalla Committente come disciplinato al punto precedente, e a dare esecuzione ai Lavori nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni ivi contenute e negli eventuali elaborati progettuali riguardanti i Lavori da realizzare;
• a mantenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i relativi dati richiesti per la conclusione del presente accordo quadro, con l'obbligo di comunicare alla Committente entro il termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dall'evento, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali dati.
ART. 8 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, PAGAMENTI E RITENUTE DI GARANZIA
8.1 - Contabilizzazione dei lavori
I corrispettivi degli interventi eseguiti con i singoli contratti applicativi saranno compensati a misura, mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'elenco prezzi, al netto del ribasso offerto del %.
L'importo relativo agli oneri per la sicurezza verrà corrisposto a misura sulla base dello specifico Elenco prezzi della Sicurezza.
8.2 - Pagamenti - Cessione dei crediti
8.2.1. A seguito della comunicazione scritta dell'Appaltatore con i
dati di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, tutti i pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario con accredito sul c/c dedicato indicato dallo stesso.
8.2.2. La cessione del credito è ammessa secondo le modalità di cui all’art. 106, comma 13, del Codice.
8.3 - Pagamenti in corso d’opera
8.3.1. I pagamenti in acconto in corso d'opera, verranno effettuati mediante l’emissione di certificati di pagamento, compilati in base a stati di avanzamento bimestrali, riferiti a ciascun contratto applicativo.
8.3.2 L’avanzamento bimestrale è da intendersi riferito a fine mese con accertamento della produzione effettuato all’ultimo giorno del mese.
8.3.3. L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo dei contratti applicativi, verrà effettuata entro quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
8.3.4 Il pagamento degli importi dovuti in base al certificato sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione del certificato stesso.
8.3.5. Costituisce condizione per il pagamento:
- la trasmissione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall’Appaltatore effettuati nei confronti degli eventuali subappaltatori/subaffidatari,
con l’indicazione delle ritenute effettuate (nelle ipotesi escluse dal pagamento diretto ex art. 105, comma 13 del Codice, con verifica da parte dell’appaltatore, delle fatture). La dichiarazione di quietanza del subappaltatore/subaffidatario, corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore, deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante o da suo procuratore e deve contenere l’indicazione puntuale della somma pagata, della data di pagamento e della ritenuta di garanzia effettuata;
- l’avvenuta acquisizione da parte del Committente del documento attestante la regolarità contributiva (DURC) in corso di validità al momento del pagamento dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori/sub-affidatari, che hanno eseguito delle lavorazioni/prestazioni nel SAL in fase di liquidazione da parte del Committente. Al fine di consentire l’acquisizione da parte del Committente del DURC, l’Appaltatore dovrà fornire entro 10 giorni dalla fine di ogni mese di esecuzione dei lavori un prospetto riepilogativo, contenente l’elenco degli eventuali subappaltatori/subaffidatari che hanno eseguito le lavorazioni/prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo.
8.3.6 In assenza di detta documentazione, i pagamenti saranno sospesi.
8.4 - Ritenute di garanzia
8.4.1 A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, è operata una trattenuta dello 0,5% sull'ammontare netto dei lavori, affidati con ciascun contratto applicativo.
8.4.2 Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori/subaffidatari accertato mediante il DURC, sarà disposto direttamente agli enti competenti, secondo quanto previsto dal Xxxxxx.
8.4.3 Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del collaudo provvisorio di quanto ha formato oggetto di uno o più contratti applicativi, previo il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8.5 - Anticipazione
Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori di ogni singolo contratto applicativo, accertata dal Responsabile del Procedimento, viene corrisposta a favore dell'Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, di ammontare pari al 20% dell'importo contrattuale del contratto applicativo stesso.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione sulla base della durata di ogni singolo Contratto Applicativo.
ART. 9 REVISIONE PREZZI
I corrispettivi di cui al presente accordo quadro sono fissi ed invariabili per tutta la durata dello stesso.
Non verrà riconosciuta alcuna revisione od aggiornamento dei corrispettivi d'appalto e non troverà applicazione l’art. 1664 c.c. .
ART. 10 CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE
10.1 L’Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di aver esaminato tutti gli elaborati tecnici e progettuali e di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel contratto dell’accordo quadro.
10.2 L’Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere pienamente edotto, in relazione alle tipologie dei lavori previsti, per averne acquisito conoscenza diretta mediante attento sopralluogo, della situazione dei luoghi, dei terreni, delle risorse esistenti nella zona, delle discariche (distanze e capacità), e di quant’altro occorrente alle fasi produttive, delle strade e degli accessi, della vicinanza con infrastrutture stradali e ferrovie in esercizio, od in costruzione e, in genere, delle condizioni generali e particolari che possono influire sull’esecuzione dei lavori. Per quanto riguarda le interferenze e la presenza di sottoservizi, le Parti concordano che verranno meglio dettagliate nei singoli contratti applicativi e, in considerazione delle peculiarità di gestione autostradale, negli Ordinativi di Lavoro (Ordinari e/o
Urgenti).
10.3 L’Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere altresì a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano d’opera, degli oneri generali e particolari insiti nei prezzi di contratto e di ogni condizione onerosa dipendente dai luoghi suddetti e dalla loro distanza da centri abitati o di approvvigionamento.
10.4 L’Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere a conoscenza ed accettare le condizioni esecutive onerose dipendenti dalle soggezioni specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali, Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Tecniche, Piano di Sicurezza e Coordinamento e negli allegati contrattuali ed, in particolare, per l’esecuzione dei lavori in presenza di traffico, per la risoluzione delle interferenze in corso d’opera comprese quelle conseguenti alla presenza di altri cantieri.
10.5 Le Parti concordano che, in nessun caso, le particolari situazioni dei luoghi, delle risorse, delle discariche, delle cave, della viabilità, di altri cantieri e delle condizioni generali e particolari comprese quelle sopra indicate note all’Appaltatore potranno essere addotte quale motivazione per la proposizione di riserva o comunque richiesta di sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità e risarcimento o giustificare ritardi nello svolgimento dei lavori, riconoscendo l’avvenuta compensazione di tali oneri nei prezzi contrattuali.
10.6 Trattandosi di lavori da eseguire in presenza di traffico, l’Appaltatore dichiara di ben conoscere le norme di sicurezza che li regolano e di assumersi l’impegno di sottostare, attuare o far attuare le norme medesime anche agli eventuali subappaltatori/subaffidatari. L’accesso in autostrada dei veicoli è consentito esclusivamente attraverso le stazioni di esazione, con l’assoluto divieto, per qualsiasi veicolo, di eseguire le manovre soggette ad autorizzazione da parte del Committente ai sensi degli articoli 175 e 176 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada). Tali manovre, se necessarie per la tipologia del lavoro da effettuare, potranno essere eccezionalmente consentite con specifica autorizzazione scritta del Committente previa formale richiesta da parte dell’Appaltatore.
10.7 L’Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere edotto di eventuali particolari situazioni nella conformazione dei terreni e, quindi non potranno essere addotte a motivo di richieste di sorta o giustificare ritardi nei lavori.
10.8 L’Appaltatore dichiara di garantire, per tutta la durata dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, il possesso e la messa a disposizione delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a consentire la perfetta esecuzione dei lavori, sì da poter sostenere a proprio rischio e spese la gestione, organizzazione ed esecuzione degli stessi.
10.9 L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi
a rispettare tutte le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di sicurezza dei lavori.
ART. 11 ORDINI DI SERVIZIO
Il Direttore dei Lavori, con propri ordini di servizio, impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni che ritiene necessarie a garantire la regolarità dei lavori, fissando all’occorrenza l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione ed effettuando a tale scopo le ispezioni ed i controlli che ritiene opportuno eseguire.
ART. 12 RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI
12.1 L'Appaltatore è tenuto a mantenere in cantiere un proprio rappresentante, il cui nominativo e recapiti dovranno essere preventivamente comunicati alla Direzione Lavori ed al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ed al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti e notificati gli ordinativi di lavoro.
12.2 Qualsiasi altro atto scritto attinente all'esecuzione dei contratti applicativi potrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’Appaltatore o da un suo procuratore, i cui poteri dovranno risultare da specifico atto notarile.
12.3 L'Appaltatore risponde dell'operato del suo rappresentante. ART. 13 DOMICILIO DELL’APPALTATORE E DEL SUO DIRETTORE TECNICO
Ai fini dell’esecuzione dei Lavori sia l’Appaltatore sia il suo Direttore Tecnico eleggono fin d’ora domicilio in ……………………………...
ART. 14 POLIZZE DI GARANZIA
14.1 L’Appaltatore, nel rispetto degli obblighi di costituzione di polizze di garanzia previste dal Codice, ha costituito sull’intero importo dell’Accordo Quadro la cauzione definitiva di €
………………, nella misura e nei termini previsti dall’art. 103, commi 1 e 4 del Codice e dal disciplinare di gara, prestata con polizza fideiussoria n …….. emessa da ……………… in data ………….
14.2 Per quanto attiene la Polizza assicurativa “tutti i rischi” (C.A.R.) di cui all' art. 103, comma 7 del Codice, dovrà essere costituita prima della stipula di ogni singolo contratto applicativo. In particolare, le suddette polizze CAR dovranno tenere indenne la Committente ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da tutti i rischi di esecuzione e coprire i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti all’opera da qualsiasi causa determinati durante l’esecuzione della stessa, compresa una copertura per le spese di demolizione e sgombero e che preveda una garanzia di responsabilità civile verso terzi (danni a cose/animali o persone) con i seguenti massimali:
A) copertura assicurativa per danni alle opere:
- somma assicurata per le opere realizzande pari al valore delle stesse;
- somma assicurata per opere preesistenti (da stimare di volta in volta);
- somma assicurata per spese di demolizione e
sgombero pari al 10% del valore delle opere;
B) coperture assicurative per responsabilità civile verso terzi massimale pari al 5% del valore del contratto applicativo, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00.
Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.
L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo quadro, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo.
ART. 15 SUBAPPALTI
15.1 Fermo restando che i lavori oggetto del presente accordo quadro dovranno essere eseguiti dall’Appaltatore, l’affidamento in subappalto/subaffidamento è soggetto ai limiti ed alle disposizioni dell’art. 105 del Codice, sull’importo complessivo progressivo dei contratti applicativi stipulati, con l’osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente per la lotta contro la criminalità di stampo mafioso.
15.2 L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto/subaffidamento, sollevando la Committente
medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori/subaffidatari o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle lavorazioni subappaltate/subaffidate.
ART. 16 PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO
16.1 Ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, l’Appaltatore redigerà e consegnerà alla Committente in sede di stipula di ciascun contratto applicativo:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art. 100 del D.lgs. n. 81/2008;
b) il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.lgs. 81/2008;
c) la documentazione di cui all’allegato 5 del PSC ai fini della valutazione dell’idoneità tecnico professionale da parte del responsabile dei lavori.
16.2 Le gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza speciali e generali vigenti in materia da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
16.3 L’Appaltatore ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione vigilano, ciascuno per le proprie competenze, sull’osservanza delle norme e sull’applicazione dei piani di sicurezza
e ne aggiornano i contenuti, se ritenuto necessario, con le modalità indicate nel PSC e nel POS.
16.4 Per le eventuali proposte od integrazioni l’Appaltatore non avrà nulla a pretendere, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.lgs.
n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 17 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN RELAZIONE AI LAVORATORI ADIBITI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI
17.1 L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione dei lavori, ad avvalersi, direttamente ed indirettamente, esclusivamente di personale regolarmente assunto che dovrà essere qualificato e idoneo rispetto all’attività da svolgere.
17.2 L’ingresso in cantiere del personale sarà consentito soltanto previa comunicazione dei nominativi di tutto il personale che sarà impiegato nell’esecuzione dei lavori e ottenuto il nulla osta da parte del responsabile dei lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al termine delle verifiche documentali di propria competenza.
17.3 L’Appaltatore si impegna ad assicurare che al proprio personale, a quello del socio cooperatore, ed a quello degli eventuali subappaltatori/subaffidatari e dei soggetti titolari di subappalti/subaffidamenti di cui all'articolo 105, comma 18, ultimo periodo, del Codice sia riconosciuta una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per CCNL di appartenenza nonché ad osservare scrupolosamente le norme e prescrizioni dei contratti collettivi
nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione, retribuzione dei lavoratori e corretta imposizione fiscale e versamento delle rate.
17.4 A comprova dell’ottemperanza di tali obblighi, sarà richiesto il DURC in corso di validità dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori/subaffidatari nei modi e nei termini specifici previsti dalle norme vigenti.
17.5 L’Appaltatore si obbliga, altresì, a dotare ed a far dotare tutto il personale occupato nel cantiere dall’Appaltatore medesimo o dai subappaltatori/subaffidatari o dai soggetti titolari di subappalti/subaffidamenti di cui all'articolo 105, comma 18, ultimo periodo, del Codice di apposito tesserino di riconoscimento che deve essere continuamente esposto dai lavoratori. Il tesserino, corredato da fotografia, deve contenere le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto/subaffidamento, la relativa autorizzazione.
17.6 La Committente anche tramite il Direttore dei Lavori si riserva la facoltà di procedere a controlli saltuari e di disporre l’allontanamento dal cantiere del personale che non risultasse in regola.
17.7 L’Appaltatore si impegna a trasfondere nei contratti con i subappaltatori/subaffidatari l’obbligo da parte degli stessi ad ottemperare a tutti gli obblighi di cui ai precedenti paragrafi nei
confronti dei propri dipendenti. L’Appaltatore si impegna specificatamente, ai sensi dell’art. 1381 del Codice Civile per l’esatto adempimento degli obblighi da parte dei subappaltatori/subaffidatari ed a fornire alla Committente la documentazione prevista dalle norme vigenti ed attestante l’esatto adempimento dei suddetti obblighi.
17.8 L’Appaltatore si obbliga comunque a mantenere indenne e manlevata la Committente da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei confronti di quest’ultima e conseguente al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore o del subappaltatore/subaffidatario degli adempimenti retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali e/o relativi alla corretta effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente ovvero al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore/subaffidatario delle norme sull’identificazione in cantiere dei lavoratori ovvero al mancato indennizzo da parte dell’Appaltatore o del subappaltatore/subaffidatario dei lavoratori infortunati per le voci non indennizzate ad opera dell’I.N.A.I.L. .
ART. 18 COLLAUDI E PAGAMENTO DEL SALDO
18.1 Per quanto attiene ai collaudi si fa rinvio alle disposizioni normative applicabili a termine di legge ed a quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto - Norme Generali.
18.2 Il pagamento della rata di saldo verrà effettuato entro novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
ART. 19 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO
19.1 Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione dei Lavori e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, l’Appaltatore, fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, sarà garante dei Lavori e delle prestazioni eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
19.2 Per gli oneri e le spese che ne derivassero, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento o rimborso.
19.3 Ove l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procederà di ufficio, con onere della spesa a carico dell'Appaltatore stesso.
19.4 In caso di necessità (dovute a particolari esigenze meteorologiche o ad altre cause valutabili dalla Committente) all’Appaltatore potrà essere concesso di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio, salvo provvedere alle riparazioni definitive non appena possibile.
ART. 20 PENALITA’ PER RITARDI
20.1 L’Appaltatore è obbligato, tra l’altro, al pieno ed incondizionato rispetto dei termini fissati in ogni singolo contratto applicativo.
La penale verrà quantificata in riferimento ad ogni contratto applicativo, sui ritardi di avvio e/o ultimazione di ogni singolo contratto applicativo ovvero sulla somma dei ritardi di avvio e/o ultimazione di ogni singolo Ordinativo di Lavoro eseguito
nell’ambito di ciascun contratto applicativo.
Non sono ammessi ritardi di intervento dipendenti da mancanza di materiali, mezzi d’opera o quant’altro che non consenta il regolare svolgimento del lavoro, motivi imputabili all’Appaltatore, carenza di attrezzature, personale ed organizzazione anche della reperibilità.
Qualora nel corso dell’esecuzione di ogni contratto applicativo la somma delle penali superasse il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale dello stesso, la Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto applicativo stesso ai sensi dell’art. 108, comma 3, del Codice.
La penale verrà pertanto addebitata sull’ultimo documento contabile utile avente ad oggetto somme ancora dovute dal Committente all’Appaltatore e, qualora tali somme risultino incapienti, il Committente emetterà fattura per l’addebito delle penali che dovrà essere pagata entro 30 giorni data fattura fine mese.
Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto della Committente a richiedere il maggior danno eventualmente subito anche con riferimento a determinazioni assunte dal Concedente.
20.2. - Penali Ordinativo di Lavoro Ordinario
La penale, per ciascun giorno o frazione di ritardo nell’avvio delle attività dell’Ordinativo di Lavoro Ordinario, è pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00).
Si ricorda che per avvio dell’Ordinativo di lavoro ordinario,
s’intende la presenza fisica della squadra in cantiere, pronta ad operare e non l’installazione completa della specifica deviazione di traffico, che deve avvenire prima dell’arrivo della squadra operativa.
La penale per ciascun giorno o frazione di ritardo nell’ultimazione dell’Ordinativo di lavoro ordinario, è pari all’uno per mille dell’importo contrattuale dell’Ordinativo.
In caso di ritardo non verrà riconosciuto il costo della segnaletica per il periodo eccedente il tempo assegnato.
20.3. - Penali Ordinativo di Lavoro Urgente
Alla Penale minima di € 500,00 (euro cinquecento/00) in caso di ritardo nell’avvio delle attività dell’Ordinativo di Lavoro Urgente, si somma, per ciascuna ora o frazione di ritardo nell’avvio delle attività, una penale ulteriore pari ad € 200,00 (euro duecento/00). Si ricorda che per avvio dell’Ordinativo di lavoro urgente, s’intende la presenza fisica della squadra in cantiere, pronta ad operare e non l’installazione completa della specifica deviazione di traffico, che deve avvenire prima dell’arrivo della squadra operativa.
La Penale per ciascun giorno o frazione di ritardo nell’ultimazione dell’Ordinativo di lavoro urgente, è pari all’uno per mille dell’importo contrattuale dell’ordinativo.
In caso di ritardo non verrà riconosciuto il costo della segnaletica per il periodo eccedente il tempo assegnato.
20.4. - Penali Concedente
I lavori di manutenzione effettuati dall’Appaltatore dovranno
rispondere a livelli e standard qualitativi prefissati dal Committente nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche.
Qualora da parte del Concedente, a seguito di visite ispettive periodiche, siano comminate penali al Committente per le carenze riscontrate in relazione agli standard prefissati, quest’ultimo, conseguentemente, addebiterà all’Appaltatore tali penali nello stato di avanzamento successivo, fermo restando che l’Appaltatore dovrà attivarsi immediatamente per ripristinare i suddetti standard senza avanzare nei confronti del Committente, a qualsiasi titolo, pretese di risarcimento o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa.
In caso di successiva disapplicazione della penale da parte del Concedente al Committente, quest’ultimo si impegna a rimborsare all’Appaltatore quanto addebitato allo stesso titolo.
Analogamente verranno addebitate le eventuali penali comminate dal Concedente su interventi già ordinati e non ancora sistemati per ritardo dell’Appaltatore.
ART. 21 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI
Nei casi previsti dal presente accordo quadro, dai Contratti Applicativi e dal Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali, il Committente, fatta salva l’applicazione della procedura prevista dall’articolo 108 del Codice, si riserva, previa messa in mora, la facoltà di procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro o dei singoli contratti applicativi ed alla conseguente richiesta di
risarcimento dei danni. Qualora l’Appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i singoli contratti applicativi, il Committente si riserva la facoltà di procedere d’ufficio in danno dell’Appaltatore. È facoltà del Committente risolvere l’Accordo Quadro in presenza della risoluzione di un singolo contratto applicativo.
Il contratto quadro verrà, invece, risolto ipso iure nei casi previsti dall’art. 108 del Codice e, in particolare, qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
ART. 22 – RECESSO DELL’ACCORDO QUADRO
La Committente si riserva la facoltà, secondo i termini e le modalità previste dall’art. 109 del Codice, di recedere unilateralmente, in qualunque momento, dall’Accordo Quadro, previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite relative ai Contratti Applicativi stipulati ed in corso alla data del recesso.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo di ogni Contratto Applicativo stipulato degli Ordinativi di Lavoro emessi ed in corso alla data del recesso e l'ammontare netto dei lavori eseguiti nei medesimi Contratti Applicativi a tale data.
ART. 23 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
23.1 Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nel corrispettivo di contratto, assumendo l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto ogni conseguente alea, tutti gli oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella documentazione contrattuale nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell’oggetto del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi ed in particolare all’esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori affidati con i medesimi.
23.2 Per la relativa disciplina si rimanda a quanto contenuto nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali e Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Tecniche e alle eventuali altre prescrizioni contenute nei singoli contratti applicativi.
ART. 24 ONERI DELL'APPALTATORE IN MATERIA AMBIENTALE
24.1 L’Appaltatore si obbliga a rispettare ogni normativa in materia ambientale e, in particolare, alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento / recupero a propria cura e responsabilità del materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dall’esecuzione dei lavori
appaltati che sono di proprietà dello stesso. I relativi oneri saranno disciplinati secondo quanto previsto nell’Elenco Prezzi e nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme generali e Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Tecniche. L’Appaltatore ha l’obbligo di chiedere alle competenti autorità le necessarie autorizzazioni per la formazione di depositi temporanei rispondendone in via esclusiva, previa notifica/autorizzazione.
24.2 L’Appaltatore dovrà rispettare in maniera puntuale la legislazione nazionale e regionale, le indicazioni provinciali ed i regolamenti comunali in materia di tutela dell’ambiente da qualsiasi forma di pregiudizio, deturpamento, inquinamento e di smaltimento dei rifiuti e sottomettersi immediatamente a qualunque nuova normativa emanata in campo di tutela ambientale nel corso dello svolgimento dei lavori.
24.3 L’Appaltatore dichiara di essere l’unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti e del rispetto delle norme descritti ai due punti che precedono e, pertanto, manleva il Committente da qualsiasi responsabilità in tal senso.
24.4 Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, pertanto, l’Appaltatore, edotto delle soggezioni di cui al presente articolo, le accetta espressamente, così come accetta che la loro remunerazione sia compresa e compensata nel corrispettivo dei singoli contratti applicativi, rinunciando a sollevare in futuro eccezioni e pretese di maggiori oneri, compensi od indennizzi a qualsivoglia titolo per dette soggezioni, anche in corso d’opera.
ART. 25 DANNI DA FORZA MAGGIORE
25.1 Al verificarsi di danni alle opere e/o provviste, causati da forza maggiore, questi devono essere tempestivamente denunciati dall’Appaltatore. Il Committente riconoscerà i danni causati da forza maggiore nei limiti e con le modalità indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali.
25.2 L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. ART. 26 RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
26.1 L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume l’obbligo di rispettare le norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 effettuando tutti gli adempimenti ivi previsti in relazione all’esecuzione del presente contratto. In caso di inottemperanza, il Committente avrà titolo per dichiarare il contratto risolto di diritto.
26.2 In particolare è fatto divieto all’Appaltatore di eseguire movimenti finanziari relativi all’esecuzione del presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
26.3 Dovranno essere comunicati dall’Appaltatore al Committente gli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ancorchè non in via esclusiva, dell’Appaltatore medesimo, nonché gli altri dati previsti
dal citato comma 7 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. Attraverso detto/i conto/i dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto ed ai contratti derivati dallo stesso.
26.4 Tutti i documenti e, in particolare, le fatture emesse dall’Appaltatore dovranno contenere l’indicazione del CIG e/o del CUP ove previsto dalla legge.
26.5 A seguito dell’invio di ciascuna fattura da parte dell’Appaltatore, tutti i pagamenti verranno effettuati dal Committente esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore nel rispetto di quanto previsto ai punti che seguono.
26.6 L’Appaltatore si impegna a inserire in tutti i contratti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo subappalti, noli a caldo, noli a freddo, prestazioni per servizi vari, compresi i trasporti, e forniture di materiali) da stipularsi con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese interessate alle attività oggetto del presente contratto, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno dei predetti soggetti si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e una clausola di risoluzione di diritto in caso di inadempimento, nonché a darne comunicazione al Committente con le modalità e nei termini indicati al punto seguente.
26.7 Ferma la disciplina che regola le autorizzazioni dei subappalti, in occasione della presentazione dell’istanza di subappalto o della comunicazione relativa a qualsiasi altro subcontratto di cui al sesto
punto del presente articolo, l’Appaltatore dovrà trasmettere al Committente il/i conto/i corrente/i dedicato/i del proprio subappaltatore/subcontraente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i. Le parti concordano che per i subcontratti diversi dal subappalto l’Appaltatore dovrà altresì produrre entro un mese dalla relativa stipula, o il subcontratto o una specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante che l’Appaltatore ha effettivamente inserito un’apposita clausola con la quale il subcontraente si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e una clausola risolutiva ex art. 1456 C.C. in caso di inadempimento di tali obblighi.
26.8 In difetto di trasmissione di quanto previsto ai punti 3 e 7 del presente articolo la Committente, ai sensi dell’art. 1460 del Codice Civile, sarà legittimato a sospendere i pagamenti fino ad avvenuto adempimento dell’obbligo di trasmissione.
26.9 La Committente si riserva di dar corso a quanto previsto dall’art. 71 del DPR 445/00.
26.10 In tutti i casi in cui abbia notizia dell’inadempimento di una delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti in relazione ad un contratto derivato dall’esecuzione del presente, l’Appaltatore è tenuto, all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale e ad informare la Committente e la Prefettura territorialmente competente.
ART. 27 SPESE E REGIME FISCALE
27.1 L’Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione dell’accordo quadro e dei contratti applicativi, ivi comprese quelle di xxxxx e, se del caso, di copia e stampa degli elaborati inerenti al contratto.
27.2 Il presente contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, dovrà essere registrato per effetto degli articoli 5, 6 e 40 del
D.P.R. 26.04.1986 n, 131 solo in caso d’uso, con pagamento di un’imposta fissa a carico dell’Appaltatore.
ART. 28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
28.1 Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente Accordo Quadro e dai relativi contratti applicativi quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, fermo comunque quanto disposto, anche con riguardo ad eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica controversia.
28.2 Il Foro competente è quello di Lucca con esclusione di ogni altro Foro concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause.
ART. 29 PRESCRIZIONI PARTICOLARI SULLA VALIDITA’ ED EFFICACIA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI
29.1 Qualora intervenissero provvedimenti dell’Autorità concedente o dell’Autorità controllante o dell’Autorità giudiziaria, tali da incidere sulla validità e/o efficacia del presente Accordo
Quadro e suoi contratti applicativi, l’Appaltatore non potrà avanzare nei confronti del Committente pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.
29.2 L’Appaltatore e il Committente riconoscono che la nullità di un articolo dell’Accordo Quadro e/o dei contratti applicativi, o parte di essi, non comporterà la nullità totale degli stessi.
29.3 Nel caso in cui gli atti ed i documenti facenti parte del presente Accordo Quadro e dei suoi contatti applicativi, contengano prescrizioni alternative o discordanti, l’Appaltatore dovrà darne comunicazione al Committente appena venutone a conoscenza e comunque prima di aver attuato la relativa prestazione.
29.4 Spetta esclusivamente al Committente indicare quale delle prestazioni alternative o discordanti l’Appaltatore dovrà eseguire.
29.5 Resta comunque stabilito, anche indipendentemente dalla comunicazione dell’Appaltatore, che il Committente può, senza riconoscere alcun ulteriore onere, indicare la prescrizione più onerosa per l’Appaltatore.
29.6 In caso di divergenza o non conformità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro e quelle di uno o più contratti applicativi e/o uno o più allegati, prevalgono le disposizioni dell’Accordo Quadro.
29.7 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo Quadro e dal Capitolato Speciale d’Appalto – Norme
Generali, le Parti fanno espresso rinvio alle norme del Codice e del Regolamento.
ART. 30 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196 DEL 30/06/2003 E S.M.I
30.1 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., il Committente e l’Appaltatore convengono che i dati personali da ciascuno acquisiti al momento della sottoscrizione del presente contratto e successivamente nel prosieguo del medesimo, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto contrattuale, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.
30.2 I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza.
30.3 Potranno essere comunicati a terzi nell’adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano il rapporto tra il Committente e l’Appaltatore, nonché nell’ambito dell’ordinario svolgimento dell’attività economica oggetto del presente rapporto.
30.4 Il Committente e l’Appaltatore hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’articolo 13 della sopra menzionata legge.
ART. 31 OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEL D.LGS. N. 231/2001 e
s.m.i.
31.1 L’Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. e si obbliga ad astenersi da
comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto citato, e si impegna ad attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico del Committente pubblicato sul sito aziendale xxx.xxxx.xx di cui dichiara di aver preso ampia visione.
31.2 L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di tale obbligazione è considerata dalle Parti grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e legittimerà il Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato nonché a pretendere l’integrale ristoro dei danni subiti.
Il presente atto, redatto in duplice originale, potrà essere registrato in caso d’uso a cura e spese della parte che manifesta interesse alla registrazione.
Letto, confermato e sottoscritto. Lido di Camaiore (LU),
La Committente L’Appaltatore
Le Parti dichiarano di approvare specificatamente, nella loro completa interezza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, c.c., gli articoli:
2) Disposizioni generali sull’Accordo Quadro
4) Durata dell’Accordo Quadro
5) Importo dell’Accordo Quadro e categorie di lavori
10) Conoscenza ed accettazione delle condizioni di esecuzione
14) Polizze di garanzia
16) Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro
17) Obblighi dell’Appaltatore in relazione ai lavoratori adibiti all’esecuzione dei lavori
19) Manutenzione delle opere fino al collaudo
20) Penalità per ritardi
21) Risoluzione dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi
22) Recesso dall’Accordo Quadro per volontà della Committente
23) Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore
24) Oneri dell’Appaltatore in materia ambientale
29) Definizione delle controversie e Foro competente
29) Prescrizioni particolari sulla validità ed efficacia dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi
31) Ottemperanza alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001 Letto, confermato e sottoscritto
La Committente L’Appaltatore