REGIONE PIEMONTE BU19 09/05/2019
REGIONE PIEMONTE BU19 09/05/2019
Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2019, n. 46-8909
Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Conferimento incarichi libero professionali a personale medico in quiescenza.
A relazione dell'Assessore Xxxxxx:
Premesso che nell’ambito del Servizio Sanitario nazionale è emergente la carenza di medici specialisti in alcuni specifici settori, determinata da più fattori, quali il numero non sufficiente di posti annualmente definito a livello nazionale per l’accesso alle scuole di specializzazione e l’elevata uscita di medici dal Servizio Sanitario nazionale per pensionamento, accentuata dalle recenti disposizioni in materia di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni nella Legge n. 26 del del 28/03/2019.
Per far fronte alla predetta emergenza l’amministrazione regionale nello specifico ha attivato appositi strumenti per affrontare la carenza di medici specialisti, quali ad esempio l’assunzione in proprio del finanziamento di borse di studio aggiuntive in alcune discipline mediche che sono risultate versare in particolare sofferenza.
La grave carenza richiede, comunque, o una modifica del quadro legislativo statale di riferimento oppure la condivisione di più soggetti istituzionali (in particolare il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione e dell’Università), comportando conseguentemente un allungamento di tempi di attuazione ed una notevole complessità procedurale.
Alla luce del quadro normativo vigente e delle indicazioni fornite in materia dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, si ritiene pertanto opportuno sensibilizzare le Aziende del S.S.R. sulla possibilità consentita, alle condizioni stabilite dall’ordinamento, di stipulare contratti di lavoro autonomo ex articolo 7, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. anche con medici professionisti collocati in quiescenza, al fine di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza pur in presenza di situazioni di estrema criticità, previo ricorso ad ogni forma alternativa di reclutamento di personale medico.
In tale contesto è infatti da considerare che il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, sancito dall’articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 e modificato
dall’articolo 6, comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, non si applica, come specificato nella Circolare esplicativa n. 6/2014 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, alle tipologie di contratti generalmente stipulati dalle Aziende del SSR con il personale medico, quando tali rapporti hanno per oggetto lo svolgimento di attività assistenziali non garantibili con il solo personale dipendente.
La Circolare n. 6/2014 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, infatti testualmente recita”….omissis……..non è escluso neanche il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi professionali, quali quelli inerenti ad attività legale o sanitaria non aventi carattere di studio o consulenza…..omissis...”.
Gli incarichi di studio e consulenza cui fa riferimento la normativa richiamata dalla predetta circolare, sono rispettivamente quelli consistenti nello svolgimento di un’attività di studio e quelli che si traducono in richieste di pareri ad esperti, e quindi sono incarichi non riconducibili allo svolgimento di attività assistenziali. La Circolare ministeriale citata conferma, quindi, che le
disposizioni in argomento non escludono il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi professionali inerenti ad attività sanitaria, fermo restando il rispetto della disciplina vigente in materia ed in particolare per le modalità di scelta del contraente e cioè di quelle riferite alla selezione dei soggetti a cui attribuire gli incarichi in questione.
Considerato, inoltre, che la sopra richiamata Circolare ministeriale evidenzia come una interpretazione estensiva dei divieti di svolgimento delle attività in argomento potrebbe comportare una irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, causando, se applicato in senso restrittivo, preclusioni normative allo svolgimento di attività economiche ed incidendo su diritti tutelati a livello costituzionale quali quelli riferiti all’esercizio di attività economica e professionale.
Richiamata la delibera della Corte dei Conti Sezioni Riunite di Controllo n. 6 del 15/02/2015 e relativo allegato “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)”, che dà indicazioni sulle nozione di “incarichi di studio” e “consulenza” nonché sulle tipologie che non vi rientrano.
Ritenuto, sulla base della normativa richiamata, che i contratti di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività assistenziali, eventualmente stipulati con personale in quiescenza, siano per natura incompatibili con l’incarico dirigenziale, che implica un rapporto di lavoro dipendente, seppure a termine, con la conseguenza che non possono essere conferiti incarichi dirigenziali o direttivi ai sensi dell’art. 5 comma 6, D.L. 06.07.2012, n. 95 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 nella forma dell’instaurazione di un rapporto di lavoro di collaborazione.
Considerato che, ai sensi dell’articolo 25 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, vige il divieto per il personale cessato volontariamente dal servizio con il raggiungimento del requisito di anzianità contributiva per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità, di stipulare gli anzidetti contratti da parte delle aziende di provenienza o di altre aziende con le quali lo stesso personale abbia avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione del servizio.
Ritenuto che la norma vada interpretata nel senso che l’incarico di collaborazione per le fattispecie oggetto del presente provvedimento è conforme anche all’art. 25 L. 724/94, laddove l’incarico sia conferito dopo il compimento del requisito di età per la pensione di vecchiaia, maturato ai sensi della normativa in materia vigente.
Considerato che gli incarichi di cui all’art. 7, D.Lgs. 165/2001, possono essere tuttora conferiti a seguito della proroga del divieto di cui al comma 5 bis del medesimo articolo disposta dall’articolo 22, comma 8 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dall’articolo 1, comma 1131, lettera f), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti prescritti dalla disposizione stessa.
Considerato, infine, che l’art. 15 – nonies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ha disposto espressamente che “Il limite massimo di età per il collocamento a risposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale ...(omissis) … In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età ...(omissis) ...”
Ritenuto, pertanto, di adottare l’indirizzo per il quale le Aziende del SSR, qualora si renda necessario per garantire i livelli essenziali di assistenza e risulti oggettivamente impossibile disporre assunzioni di personale medico con rapporto di lavoro subordinato o, in subordine, con contratti di
lavoro flessibile ordinariamente previsti, possano stipulare contratti di lavoro autonomo libero professionale con medici collocati in pensione anticipata di anzianità, come da Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 6/2014.
Le Aziende potranno inoltre valutare la possibilità di conferire, in via subordinata e residuale, incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a medici collocati in quiescenza dopo il compimento del requisito di età per la pensione di vecchiaia, maturato ai sensi della normativa in materia vigente, anche se ex dipendenti dell’Azienda procedente oppure che con la stessa Amministrazione conferente abbiano avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 25 della L. n. 724 del 23/12/1994.
In tale ultima fattispecie le ASR dovranno in ogni caso rispettare, in analogia a quanto previsto per il rapporto di lavoro subordinato, il limite massimo di permanenza in servizio previsto dall’art. 15 – nonies del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i., secondo il quale non può essere comunque superata , da parte del prestatore di lavoro, l’età anagrafica di 70 anni.
Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi del bilancio regionale. Visto l’art. 15 – nonies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
Visto l’art. 25 della L. 23 dicembre 1994, n. 724.
Visto l’art. 5, comma 9, del D.L. 06/07/2012, n. 95 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135
e modificato dall’articolo 6, comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto
2014, n. 114.
Visto l’art. 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
Vista la Circolare n. 6/2014 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.
Visto il D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni, nella Legge n. 26 del 28/03/2019.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.
4046 del 17/10/2016;
udita la proposta del relatore, la Giunta Regionale, unanime,
delibera
- di ritenere che, in via eccezionale per sopperire alla grave carenza di medici specialisti, nel rispetto dei tetti di spesa per il personale assegnato a ciascuna Azienda con D.G.R. n. 40 - 7703 del 12/10/2018 e dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale P.T.F.P. triennio 2019-2021 approvati con D.G.R. n. 27 - 8855 del 29/04/2019, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza qualora risulti oggettivamente impossibile disporre assunzioni di personale medico con rapporto di lavoro subordinato o, in subordine, con contratti di lavoro flessibile ordinariamente previsti, possano stipulare contratti di lavoro autonomo con personale medico collocato in quiescenza
nel rispetto della richiamata normativa e secondo gli orientamenti in materia espressi dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
- di stabilire altresì che le Aziende del SSR anche nel caso di conferimento di incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a medici collocati in quiescenza dovranno rispettare, in analogia a quanto previsto per il rapporto di lavoro subordinato, il limite massimo di permanenza in servizio previsto dall’art. 15 – nonies del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i., secondo il quale non può essere comunque superata, da parte del prestatore di lavoro, l’età anagrafica di 70 anni;
- di dare altresì atto che le Aziende del SSR dovranno, comunque, procedere, nell’espletamento delle procedure dirette all’attivazione degli incarichi di cui ai precedenti punti, nel rispetto delle disposizioni normative statali vigenti e con particolare riferimento alle modalità di scelta del contraente e cioè di quelle riferite alla selezione dei soggetti a cui attribuire gli incarichi in questione;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi del bilancio regionale.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)