COMUNE DI MOMO
COMUNE DI MOMO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO
(ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
Delibera n. 02 del 19/03/2019
INDICE
TITOLO I – Disposizioni Generali
Art. 1 - Premessa
Art. 2 – Oggetto del Regolamento
Art. 3 – Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati Art. 4 – Principi informatori
Art. 5 – Accesso alle informazioni Art. 6 – Criteri Generali
TITOLO II – Definizione e classificazione dei rifiuti – competenze inerenti il loro smaltimento
Art. 7 – Definizioni
Art. 8 – Classificazione dei rifiuti Art. 9 – Rifiuti urbani
Art. 10 – Rifiuti speciali Art. 11 – Rifiuti pericolosi
Art. 12 – Rifiuti assimilati agli urbani Art. 13 – Esclusioni
Art. 14 – Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi
TITOLO III – Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
Art. 15 – Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati
Art. 16 – Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta
Art. 17 – Esecuzione della pesata dei rifiuti urbani e assimilati Art. 18 – Trasporto dei rifiuti
Art. 19 – Smaltimento e recupero dei rifiuti
TITOLO IV – I servizi di raccolta domiciliare
Art. 20 – Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta domiciliare
Art. 21 – Modalità di conferimento ai servizi di raccolta domiciliare
TITOLO V – Centro di raccolta comunale
Art. 22 – Predisposizione del centro di raccolta comunale
TITOLO VI – Altri servizi di raccolta
Art. 23 – Servizi di raccolta su chiamata
Art. 24 – Servizi di raccolta presso scuole e centri di vendita
TITOLO VII – Gestione dei rifiuti solidi urbani
Art. 25 – Conferimento e raccolta dei rifiuti residuali
Art. 26 – Conferimento e raccolta della frazione organica Art. 27 – Conferimento e raccolta della frazione cartacea Art. 28 – Conferimento e raccolta dei materiali ingombranti
Art. 29 – Conferimento e raccolta dei RAEE (Rifiuti da apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
Art. 30 – Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi Art 31 – Conferimento e raccolta indumenti smessi, scarpe e borse
Art 32 – Conferimento e raccolta toner, cartucce ed esausti di stampa
Art. 33 – Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità
Art. 34 – Conferimento e raccolta di olio vegetale
Art. 35 – Conferimento e raccolta di altre frazioni valorizzabili
Art. 36 – Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni Art. 37 – Frequenze dei servizi di raccolta
Art. 38 – Altri servizi di raccolta
TITOLO VIII – Gestione dei rifiuti da imballaggio
Art. 39 – Competenze
Art. 40 – Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, alluminio e banda stagnata
Art. 41 – Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in plastica Art. 42 – Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in cartone Art. 43 – Frequenze dei servizi di raccolta
TITOLO IX – Gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
Art. 44 – Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani Art. 45 – Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani TITOLO X – Gestione dei rifiuti speciali
Art. 46 – Gestione dei rifiuti speciali
TITOLO XI – Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti
Art. 47 – Attività volte alla diminuzione dei rifiuti Art. 48 – Compostaggio domestico
TITOLO XII – Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni
Art. 49 – Definizione
Art. 50 – Raccolta, trattamento e spazzamento Art. 51 – Contenitori porta rifiuti
Art. 52 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati Art. 53 – Pulizia dei mercati
Art. 54 – Aree occupate da esercizi pubblici stagionali e spettacoli viaggianti Art. 55 – Carico e scarico di merci e materiali
Art. 56 – Rifiuti da attività edilizie Art. 57 - Animali
Art. 58 – Asporto di scarichi abusivi TITOLO XIII – Disposizioni finali Art. 59 – Divieti
Art. 60 – Ordinanze contingibili e urgenti
Art. 61 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali Art. 62 – Controlli e accertamenti
Art. 63 – Sanzioni
TITOLO I – Disposizioni Generali
Art. 1 – Premessa
1. Il presente regolamento, emanato in attuazione della Parte IV (“Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 198 (e successive integrazioni e modifiche), e nel rispetto delle ulteriori normative nazionali e regionali, disciplina la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il presente regolamento disciplina altresì i servizi di pulizia del territorio.
3. Il presente regolamento viene adottato ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.
Art. 2 – Oggetto del Regolamento
1. Nel presente regolamento vengono stabilite:
a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuto e promuovere il recupero delle stesse;
d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
e. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
f. l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalle normative vigenti.
2. Il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani e assimilati in forma associata, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, attraverso l’adesione alle aggregazioni di Comuni dalla medesima previste, (di seguito “Consorzio”), secondo le modalità disciplinate dalla convenzione istitutiva e dallo statuto delle stesse.
Art. 3 – Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati
1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati viene effettuato nell’ambito del territorio comunale; entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico di raccolta.
2. Il Comune può modificare l’ambito di applicazione del servizio nonché le modalità operative.
Art. 4 – Principi informatori
1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità di ogni flusso di rifiuti, secondo i seguenti principi generali:
a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
b. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio e dei siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
d. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
e. devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare e riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
f. devono essere rimarcati i principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento regionale, nazionale e comunitario.
2. A tale scopo il Comune, attraverso il Consorzio di cui lo stesso fa parte, ente opportunamente costituito, provvede a:
a. regolamentare tutte le fasi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
b. coordinare i propri servizi con quelli dei Comuni appartenenti allo stesso Consorzio secondo la normativa regionale, promuovendo e realizzando intese, forme collaborative ed aggregazioni, a partire da quanto previsto dalla vigente normativa a livello nazionale e regionale e dai piani provinciali e regionali;
c. promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti ed a favorirne il riutilizzo;
d. organizzare la raccolta dei rifiuti soggetti a privativa attraverso il sistema della differenziazione a monte, al fine di poterli indirizzare a differenti sistemi di recupero o smaltimento;
e. incentivare la raccolta ed il recupero dei rifiuti non soggetti a privativa;
f. adottare ogni altra opportuna azione avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati qualificati, anche mediante accordi o contratti di programma;
g. dotarsi di appropriati strumenti conoscitivi utili all’ottimale gestione dei rifiuti prodotti;
h. promuovere e realizzare adeguate forme di comunicazione, di informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli altri utenti, anche in collaborazione con il Consorzio
Art. 5 – Accesso alle informazioni
1. L’accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dalla normativa nazionale e dal regolamento comunale.
Art. 6 – Criteri Generali
1. La gestione dei rifiuti è attuata attraverso l’attivazione di un sistema integrato, articolato su base territoriale, a mezzo di aggregazioni obbligatorie ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.
2. Essa è finalizzata a:
a. limitare la produzione dei rifiuti;
b. diminuire il flusso del rifiuto indifferenziato;
c. separare le frazioni pericolose ed inquinanti minimizzando l’impatto ambientale dei processi di trattamento successivi;
d. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
e. favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
3. L’organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti è realizzata tenendo conto:
a. delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
b. delle variazione delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni ed al clima;
c. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
d. dei sistemi di recupero disponibili;
e. dei sistemi di smaltimento finale;
f. della struttura e tipologia urbanistica delle zone interessate;
g. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
h. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
i. dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere separatamente;
x. xxxxx xxxx, in relazione alle quantità raccolte ed ai costi di raccolta, del servizio di raccolta differenziata delle diverse frazioni;
k. delle interazioni col sistema di gestione costituito a livello nazionale attraverso i consorzi di filiera.
TITOLO II – Definizione e classificazione dei rifiuti – competenze inerenti il loro smaltimento
Art. 7 – Definizioni
1. Nel presente regolamento si adottano le definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie elencate nell'allegato A del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; PRODUTTORE: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
DETENTORE: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
RACCOLTA: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia;
SMALTIMENTO: le operazioni previste nell'allegato B alla Parte IV del D.Lgs.152/2006;
RECUPERO: le operazioni previste nell'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006;
RIUTILIZZO: qualsiasi operazione nella quale un oggetto è reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito. Tale oggetto riutilizzato diventa rifiuto quando cessa di essere reimpiegato;
IMBALLAGGIO: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
RIFIUTO DI IMBALLAGGIO: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione;
COMPOSTAGGIO DOMESTICO: trattamento in proprio della frazione organica dei rifiuti urbani e dei rifiuti vegetali di origine domestica ai fini dell’ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost);
COMPOST DA RIFIUTI: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità; CONFERIMENTO: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati dal produttore o detentore al gestore del servizio;
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE: struttura di supporto ai servizi di raccolta, consistente in un'area attrezzata, custodita ed accessibile in orari stabiliti, destinata al conferimento differenziato, da parte dell'utenza e dei servizi di raccolta sul territorio, di rifiuti urbani ed assimilati, realizzata in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa nazionale e regionale;
DEPOSITO TEMPORANEO: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni riportate all'art. 183, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/2006;
AREA ATTREZZATA PER LO STOCCAGGIO E LA VALORIZZAZIONE DEI MATERIALI: area destinata
allo stoccaggio, selezione, valorizzazione e cessione a terzi delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;
STOCCAGGIO: le attività consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 152/2006;
RACCOLTA PORTA A PORTA: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso o nei pressi del luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi;
RACCOLTA CON CONTENITORI: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture;
SPAZZAMENTO: complesso di azioni volte a garantire la pulizia. l’asporto e l’allontanamento dei rifiuti urbani esterni, nelle strade, piazze e aree pubbliche;
GESTORE DEL SERVIZIO: soggetto che effettua, sulla base di contratti o convenzioni, la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e le altre attività di pulizia del territorio;
SERVIZIO INTEGRATIVO: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizio personalizzato di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati svolti in base ad apposita convenzione.
Art. 8 – Classificazione dei rifiuti
1. I rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in “rifiuti urbani” e “rifiuti speciali” e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in “rifiuti pericolosi” e “rifiuti non pericolosi”
Art. 9 – Rifiuti urbani
1. Sono rifiuti urbani:
a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua (rifiuti esterni);
e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
Art. 10 – Rifiuti speciali
1. Per rifiuti speciali si intendono:
a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c. i rifiuti da lavorazioni;
d. i rifiuti da lavorazioni artigianali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b);
e. i rifiuti da attività commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b);
f. i rifiuti da attività di servizio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b);
g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie ai sensi del D.P.R. 158/2003;
i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
k. il combustibile derivato da rifiuti;
l. i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
Art. 11 – Rifiuti pericolosi
1. Sono pericolosi i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.
Art. 12 – Rifiuti assimilati agli urbani
1. Le disposizioni di cui al presente articolo disciplinano, in via provvisoria, fino al recepimento dei criteri qualitativi e quantitativi da emanarsi da parte dello Stato ai sensi dell’art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 152/2006, l’assimilazione ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:
x. Xxxxxxx da lavorazioni artigianali di cui all’art. 184, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 152/2006
b. Rifiuti da attività commerciali di cui all’art. 184, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 152/2006
c. Rifiuti da attività di servizio di cui all’art. 184, comma 3, lett. f) del D.Lgs. 152/2006
d. Rifiuti da attività sanitarie di cui all’art. 184, comma 3, lett. h) del D.Lgs. 152/2006, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all’art. 2 comma 1, lett. g) del DPR 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti delle lett. c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del DPR 254/2003:
- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie
- rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
- rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;
- indumenti e xxxxxxxx xxxxxxx e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzati per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m) del DPR 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 11, comma 1, lett. c) del DPr 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di
fuori dell’ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetto a privativa ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g), punto 8 del DPR 254/2003.
e. Rifiuti da attività agricole di cui all’art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/2006, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana – o comunque comprese nell’area di espletamento del servizio pubblico – all’interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agricolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell’attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell’area di espletamento del pubblico servizio
f. Rifiuti prodotti presso attività industriali all’interno delle quali sono presenti anche superfici adibite ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.
3. I riferimenti quali – quantitativi per l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui ai commi precedenti sono determinati con apposito provvedimento, nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente titolo.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti a regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell’art. 198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.
Art. 13 – Esclusioni
1. Il presente regolamento non si applica a:
a) agli effluenti gassosi emessi nell’atmosfera;
b) ai rifiuti radioattivi;
c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
d) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
f) ai materiali esplosivi in disuso.
2. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani rifiuti speciali che:
a) siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani
b) non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D.Lgs. 36/2003, o all’incenerimento
c) siano classificati come pericolosi
3. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
a) rifiuti costituiti da pneumatici
b) rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e materiali di cava
c) rifiuti di imballaggi terziari
d. rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.
Art. 14 – Rifiuti speciali, assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi
1. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispettino i riferimenti quali – quantitativi di assimilazione definiti ai sensi del presente regolamento può provvedere ad avviare a recupero tali rifiuti presso ditte terze, oppure richiedere a proprie spese servizi integrativi e personalizzazioni rispetto alla vigente organizzazione.
2. I rifiuti speciali possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il gestore del servizio, al servizio integrativo di raccolta per le utenze non domestiche.
TITOLO III – Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
Art. 15 – Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati
1. La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all’accumulo in apposita attrezzatura o impianto.
2. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata, entro il perimetro di cui al precedente art. 3, in modo differenziato, con modalità e tempi diversi a seconda della frazioni di rifiuto e delle utenze interessate.
Art. 16 – Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta
1. Al fine di applicare alla fase della raccolta il sistema integrato di gestione dei rifiuti ed in ragione delle caratteristiche degli stessi, la raccolta è articolata in diversi servizi che possono essere attuati in alternativa o in concomitanza, allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale, urbanistica ed economica ed al suo evolversi; in particolare sono previsti:
a. servizi di raccolta domiciliare
b. servizi con contenitori stradali
c. servizi presso centro di raccolta
d. altri servizi specifici, anche a chiamata
2. Le norme per l’attuazione e la fruizione dei predetti servizi di raccolta sono dettate dai successivi titoli IV, V, VI e VII.
Art. 17 – Esecuzione della pesata dei rifiuti urbani e assimilati
1. I soggetti che effettuano il servizio di raccolta dovranno pesare i rifiuti raccolti prima di inviarli a recupero o smaltimento.
2. Qualora sul Comune non fosse disponibile un sistema di pesatura, si provvederà ad individuare la modalità di effettuazione della pesata che garantisca comunque la quantificazione del materiale raccolto.
Art. 18 – Trasporto dei rifiuti
1. Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dal luogo di conferimento da parte dell’utenza sino al luogo di stoccaggio e/o trattamento.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie secondo i principi generali di cui al presente regolamento.
3. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono
essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.
Art. 19 – Smaltimento e recupero dei rifiuti
1. Lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti devono essere effettuati secondo i dettami della vigente normativa a livello regionale, nazionale e comunitario.
2. Lo smaltimento costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo e di recupero.
TITOLO IV – I servizi di raccolta domiciliare
Art. 20 – Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta domiciliare
1. Le frazioni di rifiuto interessate dai servizi di raccolta domiciliare possono essere conferite, a seconda della caratteristica merceologica e di quanto prescritto nel presente regolamento, nei seguenti modi:
a. imballate in sacchi a perdere
b. prive di imballo, ma comunque esposte in condizioni da non interferire con il transito pedonale e la viabilità stradale (es. carta legata con spago)
c. inserite in contenitori dedicati mono o pluri utenza, presi in carico dagli utenti stessi
2. Per quanto concerne le lettere a) e c) del precedente comma, vengono fissate le seguenti disposizioni:
a. devono avere le caratteristiche cromatiche stabilite per la raccolta della corrispondente frazione di rifiuto;
b. devono avere requisiti di resistenza proporzionati al peso e caratteristiche compatibili con la tipologia di rifiuto introdotto;
c. non devono eccedere i 15 kg in peso per ciascun sacco/contenitore che debba essere sollevato a mano dall’operatore;
d. i sacchi a perdere devono consentire, almeno sommariamente, in caso di controlli effettuati dal personale incaricato, la verifica visiva della presenza di eventuali materiali recuperabili o erroneamente conferiti.
Art. 21 – Modalità di conferimento ai servizi di raccolta domiciliare
1. Il Conferimento diretto dei rifiuti al servizio di raccolta domiciliare è regolato dalle seguenti norme:
a. i sacchi ed i contenitori devono essere esposti a bordo strada, agevolando la riduzione dei punti di conferimento, entro le ore 6,00 a.m.; i contenitori devono essere ritirati a cura dell'utenza a svuotamento avvenuto; è inoltre reso obbligatorio il recupero, da parte del conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte o dell’esposizione tardiva, o in caso di mancata raccolta derivante da situazioni particolari o contingenti (scioperi, avverse condizioni climatiche, ecc.); i rifiuti dovranno essere correttamente suddivisi ed esposti nei giorni ed orari previsti dal calendario;
b. il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;
c. i residenti in strade private o cortili in cui risulta impossibile o pericoloso l’accesso ai mezzi adibiti alla raccolta devono conferire sia i sacchi a perdere che i contenitori o l’eventuale materiale privo di imballo presso la strada pubblica più prossima;
d. in ogni caso, i sacchi a perdere, l’eventuale materiale privo di imballo e i contenitori non possono essere collocati su area privata ad una distanza superiore a m 20 dalla strada pubblica o privata percorribile con i mezzi di raccolta;
e. è obbligatorio l'impiego di sacchi o contenitori aventi le caratteristiche, anche cromatiche, e/o le diciture prescritte per ogni singola frazione di rifiuto, in base alla dotazione definita a livello consortile; i rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti;
f. i residenti in condomini o altre aggregazioni abitative a cui sono stati forniti i necessari contenitori di aggregazione sono tenuti all’utilizzo di questi ultimi; non è pertanto possibile che ciascun condomino/utente esponga il proprio contenitore da interno;
g. i xxxxxx, i contenitori, i pacchi, le scatole, ecc. esposti dall’utenza devono avere un peso non eccedente i 15 kg, al fine di salvaguardare l’incolumità e la sicurezza degli addetti alla raccolta; qualora l’utente necessitasse di effettuare conferimenti di peso maggiore, è tenuto a suddividere il materiale in più sacchi o scatole;
h. qualora il materiale privo di imballo o collocato in sacchi a perdere venga sparso a seguito di attacchi di animali o atti di vandalismo, la pulizia dell’area spetta all’utente;
i. non viene assicurata la raccolta di sacchi e contenitori appesi a cancelli, ringhiere o siepi;
j. eventuali contenitori utilizzati dall’utente per proteggere i sacchi o i materiali privi di imballo devono essere facilmente accessibili da parte degli operatori e non devono comportare problemi per la sicurezza dei lavoratori addetti;
x. è fatto espressamente divieto di:
- non suddividere il materiale differenziabile conferendolo con il rifiuto indifferenziato;
- non utilizzare contenitori e sacchi aventi le caratteristiche specifiche delle dotazioni fornite per le singole raccolte, ove previsti;
- introdurre nel sacco o nei contenitori oggetti acuminati o taglienti senza adeguata protezione, che possano mettere a rischio la sicurezza e l’incolumità degli addetti alla raccolta ed al trattamento;
- introdurre nei sacchi o nei contenitori rifiuti liquidi od eccessivamente impregnati di liquido che possano provocare la fuoriuscita di percolato;
- lasciare fuoriuscire dal sacco o dal contenitore parte del rifiuto;
- riempire oltremisura i sacchi rischiandone la rottura;
- conferire sacchi aperti o chiusi malamente;
- esporre oggetti vari all’esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi;
- foderare i contenitori con sacchi in polietilene o altro materiale (ad esclusione di quanto previsto per la raccolta della frazione organica);
- esporre il contenitore “piccolo” per la frazione organica invece di quelli “da esterno” (25 – 120 – 240 lt);
- effettuare conferimenti di peso eccedente i 15 kg (nel caso, suddividere il materiale).
l. qualora, a causa di errata differenziazione o frammistione di materiali, si rendesse necessario sostenere costi aggiuntivi per il trasporto e smaltimento, il Comune si riserva la facoltà di rivalersi sull’utente interessato.
2. In caso di frazioni che verrà ritenuto opportuno raccogliere con il sistema domiciliare senza il supporto di appositi sacchi o contenitori, il materiale deve essere confezionato o impilato in modo da occupare il minor spazio possibile, evitare che vada disperso nelle aree circostanti, che arrechi danno o disturbo alla popolazione e all’ambiente.
3. Viene predisposto un adeguato servizio di accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione, controlli casuali o su segnalazione degli addetti alla raccolta; il Comune, accertata la violazione in essere, può procedere all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 63/64.
4. Relativamente all’esposizione di contenitori, sacchi o altro materiale, l’utente è tenuto infine al rispetto di quanto previsto dal vigente Codice della Strada ed al vigente regolamento comunale di igiene e sanità.
TITOLO V – Servizi presso il centro di raccolta
Art. 22 – Predisposizione del centro di raccolta comunale
1. Presso il Comune di Momo è predisposto un centro di raccolta, quale struttura a supporto dei servizi comunali di gestione dei rifiuti.
2. In particolare il centro di raccolta comunale intende rappresentare il punto di raccolta tramite conferimento diretto di quanto previsto nell’apposito regolamento per l’utilizzo dello stesso.
3. Il centro di raccolta potrà inoltre fungere da punto di riferimento e di ammasso per le raccolte differenziate effettuate sul territorio.
TITOLO VI – Altri servizi di raccolta
Art. 23 – Servizi di raccolta su chiamata
1. E’ istituito in accordo con il Consorzio il servizio di raccolta su chiamata per i rifiuti ingombranti.
2. Le modalità di conferimento a detti servizi vengono stabilite in relazione alla specifica utenza e frazione di rifiuto interessata.
3. Al fine di non gravare sull’intera collettività, il Comune si riserva la facoltà di prevedere che il costo per il servizio a chiamata sia sostenuto dall’utenza che ne fa richiesta; in tal caso il servizio sarà erogato successivamente all’effettuazione del pagamento ed all’esibizione della relativa ricevuta.
Art. 24 – Servizi di raccolta presso scuole e centri di vendita
1. Potranno inoltre essere attivati servizi di raccolta differenziata tramite contenitori dedicati posizionati presso centri di vendita, scuole ed altri complessi o edifici ad alta affluenza di pubblico.
TITOLO VII – Gestione dei rifiuti solidi urbani
Art. 25 – Conferimento e raccolta dei rifiuti residuali
1. E’ permesso il conferimento indistinto unicamente per quei rifiuti per cui non sono stati attuati servizi di raccolta differenziata sul territorio comunale.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani indistinti (“non recuperabile”) deve necessariamente essere effettuato mediante i supporti dotati di trasponder per la rilevazione puntuale, in funzione di quanto assegnato dal Comune in accordo con il Consorzio, tenuto conto delle caratteristiche e dell’ubicazione dell’utenza:
A_Utenze domestiche
a. raccolta con sacchi taggati a perdere di colore viola, con volumetria pari a 70 o 90 litri
b. raccolta con contenitori taggati dedicati in carico all’utenza, con volumetria pari a 120 litri
c. raccolta con contenitori di aggregazione, collocati all’interno della proprietà condominiali, accessibili dalla singola utenza tramite badge atto alla rilevazione del numero di conferimenti; la volumetria consentita per ciascun conferimento è pari a circa 18 litri; la presente soluzione viene adottata esclusivamente per aggregazioni numerose e previa verifica da parte del Consorzio
d. solo qualora ritenuto necessario a seguito di verifiche tecniche, raccolta con contenitori condivisi presso aggregazioni abitative di dimensioni e ubicazione tali da rendere difficoltoso il conferimento singolo
B_Utenze non domestiche
a. raccolta con sacchi taggati a perdere di colore viola, con volumetria pari a 70 o 90 litri
b. raccolta con contenitori taggati dedicati in carico all’utenza, con volumetria pari a 120 litri;
c. raccolta con contenitori taggati dedicati in carico all’utenza, con volumetria pari a 240, 360, 1100 litri; l’utilizzo di questi contenitori per la frazione residuale da parte di utenze non domestiche è comunque subordinato alla valutazione del Consorzio, che provvederà altresì alla fornitura dei contenitori, aventi le caratteristiche di legge, per una volumetria coerente con la potenzialità produttiva dell’utenza
d. raccolta con altre tipologie di contenitori o altre modalità di servizio, previo accordo con il Consorzio e valutazione da parte dello stesso, secondo modalità tecniche ed economiche e nel rispetto di quanto all’art. 14, comma 1
3. E’ vietato l’utilizzo di contenitori di aggregazione presso utenze condominiali o di corte, ad eccezione di quanto al comma 2, lett. A, punti c e d.
4. Il Comune si riserva, in accordo con il Consorzio, la facoltà di modificare le volumetrie indicate od introdurre volumetrie intermedie, qualora dovessero evidenziarsi particolari problematiche di conferimento nelle fasi di sperimentazione e avvio della raccolta con sistema di rilevazione puntuale.
5. I sacchi sono contrassegnati dal colore viola, mentre i contenitori di tutte le volumetrie sono contrassegnati dal coperchio nero.
6. Le metodologie di raccolta sono tali da consentire l’applicazione della “tariffa puntuale/corrispettiva” come disciplinata ai sensi della normativa vigente, previa adozione del regolamento di cui al successivo comma 7.
7. Le modalità di ripartizione dei costi e dei rifiuti prodotti da ciascuna tipologia di utenza ed i criteri per la determinazione della tariffa sono disciplinati nel regolamento comunale per l’applicazione della tariffa sui rifiuti.
Art. 26 – Conferimento e raccolta della frazione organica
1. Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati (frazione umida) è finalizzato al riciclaggio organico per la produzione di compost da rifiuti.
2. Sono ammessi al conferimento i rifiuti aventi caratteristiche di biodegradabilità, ad eccezione della frazione vegetale costituita da ramaglie, potature e sfalci, per i quali è istituito apposito servizio.
3. Sono altresì ammesse al conferimento con la raccolta della frazione organica le cassette in legno non trattato; queste devono essere collocate prive di imballo di fianco al contenitore da esterno.
4. Il conferimento e la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani è effettuato tramite l'uso congiunto di sacchi biodegradabili a perdere e contenitori dedicati mono o pluri utenza secondo le modalità di seguito esposte:
a. alle singole utenze sono assegnati contenitori più piccoli per uso esclusivamente interno e contenitori da 25 o 120 o 240 litri (la capacità e il numero dei contenitori sono rapportati alla capacità produttiva della singola utenza o dell'aggregazione di più utenze in un unico complesso immobiliare) per l’esposizione nei giorni di raccolta;
b. nei contenitori vengono introdotti i rifiuti organici contenuti nei prescritti sacchetti biodegradabili;
c. i contenitori da esterno (25, 120, o 240 litri) sono esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 21; devono essere custoditi all’interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta.
4. I contenitori per la raccolta della frazione umida sono contrassegnati dal colore marrone. I sacchi da introdurre nei contenitori non sono assoggettati ad alcuna caratteristica cromatica ma esclusivamente a quella di biodegradabilità.
5. Il Comune, in accordo con il Consorzio, si riserva la facoltà di introdurre sistemi di rilevazione puntuale del rifiuto prodotto da ogni singola utenza anche per la frazione organica.
Art. 27 – Conferimento e raccolta della frazione cartacea
1. Il servizio di raccolta della frazione cartacea dei rifiuti urbani ed assimilati è finalizzato al riciclaggio dei materiali raccolti.
2. Il materiale è esposto, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 21.
3. Il materiale non deve essere frammisto ad altri rifiuti ed in particolare non deve essere contenuto in sacchetti di plastica.
4. Il materiale deve essere collocato in modo da non spargersi e non ostruire la sede stradale oppure collocato in contenitori adeguati e conformi alle vigenti normative in merito alla sicurezza.
5. A discrezione del Consorzio, in accordo con il Comune, le utenze di maggiore complessità abitativa potranno essere dotate di contenitori di aggregazione anche per questa tipologia di materiale; i contenitori sono caratterizzati da coperchio di colore bianco.
6. Il Comune, in accordo con il Consorzio, si riserva la facoltà di introdurre sistemi di rilevazione puntuale del rifiuto prodotto da ogni singola utenza anche per la frazione cartacea.
Art. 28 – Conferimento e raccolta dei materiali ingombranti
1. Si definiscono rifiuti ingombranti i rifiuti non differenziabili e non conferibili, per dimensioni incompatibili con il servizio, al circuito porta a porta del rifiuto non recuperabile.
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti sono organizzati secondo le seguenti modalità.
a. presso il centro di raccolta comunale effettuato direttamente dal produttore
b. con il servizio di raccolta su chiamata
3. Per il conferimento di cui alla lettera a) si rimanda al precedente Titolo V ed al regolamento per l’utilizzo del centro di raccolta comunale.
Art. 29 – Conferimento e raccolta dei RAEE (Rifiuti da apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
1. In applicazione delle vigenti norme, si configurano come beni durevoli:
x. xxxxxxxxxxx e condizionatori – R1;
b. congelatori e surgelatori – R1;
c. monitor e televisori – R3;
d. computer, tastiere, ecc. – R4;
e. lavatrici, lavastoviglie e altri grandi elettrodomestici – R2;
f. piccoli elettrodomestici, telefoni, citofoni, ecc. – R4;
g. tubi fluorescenti e lampade a risparmio energetico – R5.
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei beni durevoli sono organizzati secondo le seguenti modalità:
a. conferimento effettuato direttamente dal produttore al centro di raccolta comunale, secondo quanto stabilito dal precedente Titolo V e dal regolamento di utilizzo;
b. consegna ad un rivenditore autorizzato contestualmente all’acquisto di un altro bene durevole;
Art. 30 – Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi effettuati da utenze domestiche
1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi domestiche possono essere effettuati secondo le seguenti modalità:
a. conferimento effettuato direttamente dal produttore al centro di raccolta comunale, secondo quanto stabilito dal precedente Titolo V e dal regolamento di utilizzo;
b. mediante compostaggio domestico;
c. con il servizio a chiamata.
Art 31 – Conferimento e raccolta indumenti smessi, scarpe e borse
1. Il conferimento e la raccolta differenziata di indumenti smessi, scarpe e borse di origine domestica possono essere effettuati secondo le seguenti modalità:
a. conferimento effettuato direttamente dal produttore al centro di raccolta comunale, secondo quanto stabilito dal precedente Titolo V e dal regolamento di utilizzo;
b. presso contenitori collocati sul territorio;
Art 32 – Conferimento e raccolta toner, cartucce ed esausti di stampa
1. Il conferimento e la raccolta differenziata di toner, cartucce ed esausti di stampa possono essere effettuati secondo le seguenti modalità:
a. conferimento effettuato direttamente dal produttore al centro di raccolta comunale, secondo quanto stabilito dal precedente Titolo V e dal regolamento di utilizzo;
b. presso contenitori collocati sul territorio;
c. per uffici o aziende che ne facciano richiesta, con la collocazione di appositi contenitori in loco (servizio di raccolta su richiesta)
Art. 33 – Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità
1. E’ fatto divieto di conferire i rifiuti con caratteristiche di pericolosità nei cestini stradali o in altri contenitori collocati sul territorio, né all’interno di contenitori e sacchi adibiti alle raccolte domiciliari.
2. Tali tipologie di rifiuto devono essere conferite:
a. Accumulatori e pile
- negli appositi contenitori presso i rivenditori autorizzati o sul territorio
- negli appositi contenitori presso il centro di raccolta comunale
b. Prodotti farmaceutici scaduti, inutilizzati o non più utilizzabili
- in appositi contenitori collocati presso le farmacie o sul territorio
- negli appositi contenitori presso il centro di raccolta comunale
c. Frigoriferi, congelatori e condizionatori
- con le modalità descritte al precedente art. 29
d. Oli esausti minerali e filtri olio
- presso il centro di raccolta comunale secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dal regolamento di utilizzo del centro stesso
e. Vernici e tubi fluorescenti
- presso il centro di raccolta comunale secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dal regolamento di utilizzo del centro stesso
3. La gamma dei rifiuti pericolosi conferibili può essere ampliata in funzione delle esigenze e delle caratteristiche del centro di raccolta.
Art. 34 – Conferimento e raccolta di olio vegetale
1. E’ fatto divieto di sversare olio vegetale nella rete fognaria attraverso lavandini, tombini, ecc.
2. Tale tipologia di rifiuto deve essere conferita:
- negli appositi contenitori presso il centro di raccolta comunale
3. L’olio vegetale non deve essere miscelato ad acqua, olio minerale od altre sostanze.
Art. 35 – Conferimento e raccolta di altre frazioni valorizzabili
1. Il Comune di Momo, in collaborazione con il Consorzio, può attivare opportune forme di raccolta per eventuali altre frazioni valorizzabili.
Art. 36 – Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni
1. Premesso che i restanti rifiuti cimiteriali (carta, cartone, lumini, rifiuti vegetali) sono gestiti secondo le modalità previste per gli altri rifiuti urbani, la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera f) è regolata dalle seguenti specificazioni tecniche dettate dalla D.G.R. n. 122 – 19675:
a. Frammenti di stoffa, avanzi di indumenti, ecc.
- confezionamento in contenitore idoneo di materiale resistente e munito di chiusura, recante la dicitura "rifiuti cimiteriali";
- deposito provvisorio, solo qualora si rendesse necessario per una maggiore razionalizzazione del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero;
- dichiarazione di avvenuta bonifica;
- smaltimento finale preferibilmente presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa; in alternativa, smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti urbani in base a specifico accordo con il gestore della discarica stessa.
b. Legname e parti metalliche quali zinco, ottone, piombo, ecc.
- bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità;
- dichiarazione di avvenuta bonifica;
- deposito provvisorio, separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui alla lettera a);
- invio al recupero.
c. Le bonifiche effettuate devono essere certificate per poter procedere allo smaltimento.
Art. 37 – Frequenze dei servizi di raccolta
1. Premesso che le frequenze sotto riportate sono suscettibili di variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze, variazioni che verranno comunque dettagliatamente riportate negli appositi capitolati d'appalto ed adeguatamente pubblicizzate presso la popolazione, la frequenza dei servizi di raccolta oggi in atto viene delineata nel seguente modo:
a. rifiuto residuale: quindicinale
b. frazione organica: bisettimanale nel periodo aprile/settembre, settimanale nel periodo ottobre/marzo
c. frazione cartacea: settimanale
d. altre frazioni: su richiesta
2. Il Comune, in accordo con il Consorzio, si riserva di modificare le frequenza di raccolta anche in funzione della produzione rilevata, dandone tempestiva comunicazione alla cittadinanza.
Art. 38 – Altri servizi di raccolta
1. Il Comune e il Consorzio, valutate le esigenze territoriali, le modalità di raccolta ed i risvolti tecnici ed economici dell’avvio a recupero, può istituire servizi di raccolta differenziata per materiali diversi di cui al presente titolo, disciplinandoli con il presente regolamento che sarà opportunamente integrato.
TITOLO VIII – Gestione dei rifiuti da imballaggio
Art. 39 – Competenze
1. Il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari compete ai produttori ed agli utilizzatori.
2. La realizzazione della raccolta dei rifiuti di imballaggio primari compete al Comune che attraverso il Consorzio organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferirli al servizio pubblico selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio; la gestione della raccolta differenziata è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed è coordinata con la gestione degli altri rifiuti.
3. E’ vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
4. Eventuali imballaggi secondari non consegnati all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico in raccolta differenziata, unitamente ai corrispondenti imballaggi primari, qualora il sistema di raccolta adottato e la destinazione finale degli stessi lo permettano.
Art. 40 – Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, alluminio e banda stagnata
1. Il conferimento e la raccolta differenziata di tali rifiuti vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
a. raccolta domiciliare
- alle utenze sono assegnati contenitori da 25 litri per ogni nucleo familiare e da 120 o
240 litri (la capacità e il numero dei contenitori sono rapportati alla capacità produttiva della singola utenza o dell'aggregazione di più utenze in un unico complesso immobiliare) per utenze di aggregazione;
- nei contenitori vengono introdotti i rifiuti di materiale vetroso o banda stagnata o alluminio e metalli;
- i contenitori sono esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 21; i contenitori devono essere custoditi all’interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta;
b. conferimento diretto a cura del produttore presso il centro di raccolta, soprattutto per materiale vetroso ingombrante quali lastre, damigiane, rottami ferrosi, ecc.
2. In nessun caso possono essere conferiti, nei contenitori di cui al comma 1, lettera a), altri prodotti, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione, in particolare prodotti pluricomposti a base vetrosa (ad es. lampadari, vetro retinato, vetro plastificato etc.).
3. In nessun caso possono essere conferiti, nei contenitori di cui al comma 1, lettera a), materiali in ceramica o materiali non compatibili con il processo di recupero del vetro (cristalli, specchi, ecc.)
4. I contenitori utilizzati per questa tipologia di raccolta sono contrassegnati dal colore azzurro.
5. Il Comune, in accordo con il Consorzio, si riserva la facoltà di introdurre sistemi di rilevazione puntuale del rifiuto prodotto da ogni singola utenza anche per la frazione vetro, alluminio e banda stagnata.
Art. 41 – Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in plastica
1. Il conferimento e la raccolta differenziata di tali rifiuti vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
a. raccolta domiciliare
- alle utenze sono consegnati sacchi a perdere per ciascun nucleo familiare da utilizzarsi per i conferimenti;
- i sacchi sono esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 21.
b. conferimento diretto a cura del produttore presso il centro di raccolta
2. I materiali conferibili sono quelli definiti dagli accordi nazionali con il Consorzio di settore COREPLA, in funzione degli accordi nazionali vigenti.
3. In nessun caso possono essere conferiti imballaggi o oggetti diversi da quelli stabiliti; frazioni plastiche diverse possono essere conferite unicamente presso il centro di raccolta secondo le modalità dettate dal regolamento di utilizzo.
4. I sacchi utilizzati per questa tipologia di raccolta sono contrassegnati dal colore giallo.
5. A discrezione del Consorzio le utenze di maggiore complessità abitativa potranno essere dotate di contenitori di aggregazione anche per questa tipologia di materiale; i contenitori sono caratterizzati da coperchio di colore giallo.
6. Il Comune, in accordo con il Consorzio, si riserva la facoltà di introdurre sistemi di rilevazione puntuale del rifiuto prodotto da ogni singola utenza anche per la frazione plastica.
Art. 42 – Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in cartone
1. Gli imballaggi in cartone possono essere raccolti in modo differenziato unitamente agli altri rifiuti cartacei secondo le modalità descritte all'art. 27.
2. Gli imballaggi in cartone possono altresì essere conferiti separatamente presso il centro di raccolta comunale, specie se di grandi dimensioni o in quantità elevate.
Art. 43 – Frequenze dei servizi di raccolta
1. Premesso che le frequenze sotto riportate sono suscettibili di variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze, variazioni che verranno comunque dettagliatamente riportate negli appositi capitolati d'appalto ed adeguatamente pubblicizzate presso la popolazione, la frequenza dei servizi di raccolta oggi in atto viene delineata nel seguente modo:
a. vetro, alluminio e banda stagnata: settimanale
b. plastica: settimanale
2. Il Comune, in accordo con il Consorzio, si riserva di modificare le frequenza di raccolta anche in funzione della produzione rilevata, dandone tempestiva comunicazione alla cittadinanza.
TITOLO IX – Rifiuti speciali assimilati agli urbani
Art. 44 – Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
1. Il Comune, rilevate le particolari caratteristiche quali – quantitative dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, secondo quanto disposto all’art. 9 del presente regolamento, può istituire, in accordo con il Consorzio, appositi servizi di raccolta volti al maggior recupero possibile di materiali differenziati.
2. Il servizio potrà essere attivato gradualmente, in ragione delle soluzioni organizzative individuate.
3. Il conferimento e la raccolta differenziata dei materiali di cui al comma 1 verranno effettuati secondo le modalità di volta in volta individuate anche in funzione delle esigenze del produttore.
4. Maggiori oneri derivanti dall’utilizzo di particolari tipologie di contenitori o dalla personalizzazione delle frequenze di servizio sono posti a carico del produttore.
Art. 45 – Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani
1. Sono considerati rifiuti sanitari i rifiuti, provenienti da ospedali, case di cura private, laboratori di analisi cliniche, ambulatori in cui si effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali, residenze assistenziali o case famiglia per soggetti affetti da HIV e sindromi correlate, studi medici odontoiatrici, studi veterinari, farmacie che effettuano attività di autodiagnosi rapida, non pericolosi e non potenzialmente infetti.
2. Sono da considerasi rifiuti sanitari assimilati agli urbani solo i rifiuti sanitari non pericolosi e non potenzialmente infetti di cui all’art. 9, comma 3, del presente regolamento.
3. Solo i rifiuti di cui al comma 2 sottostanno alle modalità di conferimento e raccolta previste per gli altri rifiuti assimilati.
TITOLO X – Gestione dei rifiuti speciali
Art. 46 – Gestione dei rifiuti speciali
1. Alla gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, devono provvedere coloro che li producono, ai sensi e nelle forme di cui agli articoli 10 e 13.
2. Il Consorzio, qualora ritenuto opportuno, istituisce nel rispetto della normativa vigente specifici servizi finalizzati al corretto recupero o smaltimento di particolari tipologie di rifiuti speciali, nel rispetto della normativa vigente, con modalità tecniche ed economiche concordate con il produttore ed oneri a carico dello stesso.
TITOLO XI – Altri interventi in tema di riduzione e riutillizzo dei rifiuti
Art. 47 – Attività volte alla diminuzione dei rifiuti
1. Ai fini della diminuzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione Comunale ed il Consorzio promuovere:
a. campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo ecocompatibile, attuate anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori;
b. iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per l’utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
c. iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d’intesa con gruppi e associazioni operanti in tal senso;
d. divulgazione e diffusione dell’uso del compostaggio domestico degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza offerto alla popolazione.
Art. 48 – Compostaggio domestico
1. Il Comune promuove la diffusione del compostaggio domestico, singolo o di comunità, quale buona pratica finalizzata alla riduzione dei rifiuti ed al riutilizzo in loco dei materiali di scarto.
2.Gli utenti devono attenersi ad alcune regole di carattere generale, volte al rispetto dell’igiene e del decoro urbano, oltre ad evitare di arrecare danno e disagio ai residenti in aree adiacenti o limitrofe:
a. a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano nel seguito alcune tipologie di rifiuti organici più facilmente compostabili:
- scarti da cucina quali: bucce e scarti di frutta e ortaggi, gusci delle uova, fondi di caffè e bustine del the ;
- scarti da giardino e orto: foglie, erba, piccole potature, fiori recisi;
b. a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano nel seguito alcune tipologie di rifiuti organici compostabili, purché in piccole quantità:
- carne, pesce, pane, pasta e dolciumi, in quanto possono generare cattivi odori e richiamare animali indesiderati (quali insetti e roditori);
- scarti cellulosici quali xxxxxxxxxx e tovaglioli di carta (non imbevuti di sostanze chimiche quali ad esempio i detergenti), trucioli, segatura e ceneri di legna non trattati con sostanze chimiche);
c. non è compostabile tutto quanto sia inorganico e pertanto non biodegradabile, tra cui: plastiche, gomma, stoffa, vetro, metallo, ceramica, carta stampata, pannolini ecc.;
d. non è compostabile ciò che, pur essendo di matrice organica, è stato contaminato da sostanze chimiche;
e. Le operazioni di autocompostaggio devono essere effettuate in aree aperte in disponibilità dell’utente, nel territorio comunale (utenza domestica singola o collettiva, utenza non domestica);
f. a titolo non esaustivo si elencano alcune delle metodologie con cui può essere praticata l’attività di autocompostaggio :
- compostaggio in cumulo: accumulo del rifiuto direttamente sul terreno;
- compostaggio in cassa: accumulo del rifiuto in una cassa in legno posizionata sul terreno;
- compostaggio in buca: accumulo del rifiuto in una buca effettuata nel terreno ed a diretto contatto con questo;
g. indipendentemente dalla modalità prescelta per l’accumulo è necessario garantire una adeguata areazione della frazione organica (rivoltamenti e mescolamenti periodici, utilizzo di contenitori aerati ecc..), al fine di velocizzare e facilitare il processo di decomposizione e di limitare la formazione di cattivi odori e l’istaurarsi di problematiche di tipo igienico-sanitario;
h. il compost prodotto non potrà essere smaltito con le altre frazioni di rifiuti, ma dovrà essere utilizzato dall’Utente quale ammendante per terreno per orti, giardini, vasi
3. Indipendentemente dalla modalità prescelta per l’accumulo, è necessario garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie, del decoro urbano, delle distanze da altre proprietà, in quanto non deve essere in alcun modo arrecato danno, disturbo o disagio ad altre utenze.
TITOLO XII – Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni
Art. 49 – Definizione
1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi.
2. Sono comunque rifiuti urbani esterni i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade.
Art. 50 – Raccolta, trattamento e spazzamento
1. Le aree interessate ai servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni sono:
a. strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi classificati come comunali;
b. altre strade, anche private, soggette a pubblico transito in via permanente e senza limitazioni di sorta;
c. aree pedonali a verde pubblico e/o aperte permanentemente all’uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi, le aiuole spartitraffico etc.;
d. i tratti delle strade provinciali e statali interne ai centri urbani;
e. le aree dei cimiteri;
g. le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale (comprese le scalinate);
h. le rive dei corsi d’acqua;
i. le aree coperte e/o recintate appositamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
2. Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento le aree in concessione o in uso temporaneo; tali servizi sono a carico dei concessionari, secondo le modalità stabilite dalla concessione stessa.
3. Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento e trattamento i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell’alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d’acqua, effettuate entro il territorio comunale; tali servizi sono a carico degli Enti competenti.
4. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite dall’Amministrazione comunale in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore.
Art. 51 – Contenitori porta rifiuti
1. Nelle aree pubbliche o di uso pubblico potranno essere installati appositi contenitori per rifiuti di piccole dimensioni.
2. E’ vietato l’uso di tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, pericolosi o soggetti a raccolta differenziata.
3. E’ vietato l’uso di tali contenitori per il conferimento di sacchi di rifiuto indifferenziato, il cui conferimento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo quanto previsto all’art. 25.
4. Eventuali comportamenti che contravvengono a quanto ai commi 2 e 3 saranno sanzionati ai sensi dell’art. 64.
Art. 52 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati
1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintati e non, devono essere puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque condotti nel rispetto delle norme vigenti.
2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l’autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ambientale.
3. I proprietari, gli amministratori, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura.
4. A tale scopo, essi devono provvederli, ove necessario, di recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l’inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
5. Eventuali comportamenti che contravvengono a quanto ai commi 2 e 3 saranno sanzionati ai sensi dell’art. 64.
Art. 53 – Pulizia dei mercati
1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, conferendo i rifiuti con le modalità prescritte dalla gestione del servizio e secondo le procedure previste dai regolamenti.
2. Per i rifiuti prodotti dai mercati potrà essere istituito, in accordo con il Consorzio, apposito servizio di raccolta differenziata, con particolare attenzione alla differenziazione della frazione cartacea e lignea dalla frazione secca; gli occupanti i posti di vendita dovranno adeguarsi alle modalità di conferimento dettate dal nuovo servizio.
3. Per la raccolta, l’asporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, l’ente promotore deve sottoscrivere apposita convenzione con il gestore del servizio se non diversamente previsto nel contratto.
Art. 54 – Aree occupate da esercizi pubblici stagionali e spettacoli viaggianti
1. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi stagionali, spettacoli viaggianti e Luna Park devono comunicare al Comune, con preavviso non inferiore a 20 giorni lavorativi feriali, la data di inizio dell’attività al fine di consentire l’eventuale potenziamento delle strutture per il conferimento dei rifiuti.
2. Le aree occupate devono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate pulite dagli occupanti e dai concessionari al termine dell’utilizzo.
3. Le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia saranno espletate da parte del gestore solo dopo che le strade e aree pubbliche siano state lasciate libere.
4. I rifiuti raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
Art. 55 – Carico e scarico di merci e materiali
1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico e trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica; in ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il Comune disporrà la pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di regolamento.
Art. 56 – Rifiuti da attività edilizie
1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.
2. I materiali, di origine domestica, provenienti da piccole manutenzioni con produzione di rifiuti edili inerti, possono essere conferiti al centro di raccolta, qualora previsto, nel rispetto dei limiti di quantità e delle modalità previste dal relativo regolamento.
Art. 57 – Animali
1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all’immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni ed altre lordure degli animali stessi, nonché a pulire l’area eventualmente sporcata.
3. Gli obblighi del presente articoli non si applicano a conduttori non vedenti o con altri handicap che ne riducano l’autonomia funzionale in modo tale da impedire il rispetto di quanto ai precedenti commi 1 e 2.
Art. 58 – Asporto di xxxxxxxx xxxxxxx
1. In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.
2. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico di raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.
TITOLO XIII – Disposizioni finali
Art. 59 – Divieti
1. Oltre a quanto già espressamente vietato nel presente regolamento, pena le sanzioni di cui al successivo art. 63/64, è fatto divieto di:
a. non effettuare la corretta differenziazione dei rifiuti;
b. abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche o private non espressamente autorizzate a tale scopo;
x. xxxxxxx, rovistare e recuperare, senza autorizzazione, rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso il centro di raccolta e le aree a supporto dei servizi di raccolta;
d. imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l’abbandono di piccoli rifiuti, escrementi di animali, spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto.
2. E’ fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione, anche di volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il Comune o con il Consorzio, di effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione dei rifiuti urbani, che duplichi gli affidamenti di servizi già effettuati dal Consorzio, ad eccezione di campagne di pulizia e sensibilizzazione organizzate dal Comune, in collaborazione con gli Enti competenti, ad esempio giornate ecologiche.
Art. 60 – Ordinanze contingibili e urgenti
1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, il Sindaco nell’ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti.
2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.
Art. 61 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006 e successive modifiche o integrazioni, la normativa di settore statale e regionale, quanto previsto dai regolamenti comunali e le ordinanze sindacali in materia.
Art. 62 – Controlli e accertamenti
1. Alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia, nonché all’accertamento delle relative violazioni, sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale ed alle altre forze dell’ordine, il personale ispettivo e di vigilanza delle Aziende Socio – Sanitarie Locali e dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente.
2. Gli accertamenti possono avvenire anche su segnalazione del Consorzio preposto alle attività di verifica e controllo sul territorio.
3. Rimangono valide le competenze in capo al Consorzio e alla vigilanza urbana del Comune sulla base delle norme legislative e dei regolamenti, in particolare i controlli sull'osservanza delle modalità di conferimento prescritte e sul divieto di abbandono dei rifiuti.
Art. 63 – Sanzioni
1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, per un minimo di € 25,00 (venticinque/00) sino ad un massimo del € 500,00 (cinquecento/00).
2. Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, 231, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 (trecento/00) ad euro 3.000,00 (tremila/00); se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione è aumentata fino al doppio.
3. La mancata differenziazione dei rifiuti da parte di utenze domestiche o utenze non domestiche produttrici di rifiuto assimilato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 150,00 (centocinquanta/00).
4. Il mancato rispetto di quanto all’art. 54 da parte di proprietari, possessori o conduttori di animali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 250,00 (duecentocinquanta/00).