ELETTRICITÀ
ELETTRICITÀ
Cat. | Minimo contrattuale integrato | E.d.r. | |
da 1.2.2017 | da 1.4.2018 | ||
QS | 3.460,33 | 3.511,93 | 10,33 |
Q | 3.105,18 | 3.151,49 | 10,33 |
ASS | 2.740,81 | 2.781,69 | 10,33 |
AS | 2.565,32 | 2.603,57 | 10,33 |
A1S | 2.457,45 | 2.494,10 | 10,33 |
A1 | 2.344,83 | 2.379,80 | 10,33 |
BSS | 2.232,94 | 2.266,24 | 10,33 |
BS | 2.137,75 | 2.169,63 | 10,33 |
B1S | 2.037,02 | 2.067,40 | 10,33 |
B1 | 1.945,53 | 1.974,55 | 10,33 |
B2S | 1.816,94 | 1.844,03 | 10,33 |
B2 | 1.690,61 | 1.715,82 | 10,33 |
CS | 1.498,99 | 1.521,34 | 10,33 |
C1 | 1.356,66 | 1.376,89 | 10,33 |
C2 | 1.250,22 | 1.268,87 | 10,33 |
Scatti di anzianità | |||
Cat. | Importo | Cat. | Importo |
QS | 49,01 | B1S | 30,16 |
Q | 46,33 | B1 | 28,46 |
ASS | 43,07 | B2S | 26,13 |
AS | 39,82 | B2 | 23,81 |
A1S | 37,86 | CS | 20,30 |
A1 | 35,74 | C1 | 17,66 |
BSS | 33,72 | C2 | 15,75 |
BS | 31,97 |
Aprile 2018
ESTREMI E PARTI STIPULANTI | |||
Data di stipula | Decorrenza | Scadenza | |
Accordo di rinnovo | 25 gennaio 2017 | 1° gennaio 2016 | 31 dicembre 2018 |
Parti stipulanti | Assoelettrica, Utilitalia, Enel, Gse, Sogin, Terna, Energia concorrente e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil | ||
Accordo di rinnovo | 18 febbraio 2013 | 1° gennaio 2013 | 31 dicembre 2015 |
Parti stipulanti | Assoelettrica, Federutility, Enel, Gse, Sogin, Terna e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil | ||
CCNL | 5 marzo 2010 | 5 marzo 2010 | 31 dicembre 2012 |
Parti stipulanti | Assoelettrica, Federutility, Enel, Gse, Sogin, Terna e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uilcem-Uil | ||
Campo di applicazione | Il c.c.n.l. si applica alle imprese che svolgono attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica, produzione e fornitura del servizio calore, esercizio/manutenzione/smantellamento centrali elettronucleari ed attività connesse e alle società di ingegneria costituite da imprese del settore e che svolgono la propria attività esclusivamente per il settore elettrico. |
DATI RETRIBUTIVI | |
Minimi contrattuali | Maturazione: fino a 5 scatti biennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità di servizio richiesta. |
Mensilità aggiuntive | Nel settore è prevista l’erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione mensile di fatto, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d’anno, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero. La quattordicesima mensilità va corrisposta con la retribuzione del mese di giugno e va calcolata sulla base di 1/12 della retribuzione mensile di fatto, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo di riferimento (1° gennaio – 31 dicembre). |
Premio di risultato | La contrattazione aziendale può individuare erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi incentivanti della produttività/qualità nonché all’andamento generale dell’azienda. |
DATI RETRIBUTIVI | |
Lavoro straordinario, notturno, festivo | Il lavoro straordinario è ammesso fino a 180 ore annuali pro capite; per le ore prestate in eccedenza sono attribuiti corrispondenti riposi compensativi. Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 20 alle 6. La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla quota oraria della retribuzione. |
Altre voci | Indennità di cassa o maneggio denaro: è attribuita ai cassieri ed ai commessi di cassa. L’indennità è commisurata al 5,50% della retribuzione mensile. L’indennità spetta anche al lavoratore chiamato a sostituire il titolare assente nella misura dello 0,50% della retribuzione mensile per ogni giorno di effettiva sostituzione, fino a concorrenza del 5,50% della retribuzione. Indennità di reperibilità. E’ fissata nelle seguenti misure per ogni giorno di effettivo espletamento del servizio: - dal lunedì al venerdì 13,26 euro; - il sesto giorno 30,99 euro; - in giorno festivo 51,13 euro. Per i quadri ed il gruppo A sono confermati, ove esistenti, i seguenti maggiori importi: - dal lunedì al venerdì 14,98 euro; - il sesto giorno 36,01 euro; - in giorno festivo 60,08 euro. Per il tempo di spostamento e gli interventi di breve durata sono previsti trattamenti particolari. Indennità conduzione mezzi a vapore: spetta, per ogni giorno di presenza, ai lavoratori ai quali viene richiesto il certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di 1° grado. L’indennità è commisurata al 3% del minimo tabellare, fatte salve le misure delle percentuali già in atto per i lavoratori in forza al 24 luglio 2001. Indennità lavori sotto tensione: spetta, per ogni giorno di presenza, ai lavoratori in possesso di abilitazione AT1/AT2 o MT1/MT2, per lo svolgimento di lavori sotto tensione sulle reti. L’indennità è commisurata al 25% del minimo tabellare. Per le abilitazioni in forma limitata la percentuale è ridotta al 6,50%. Indennità qualificazione per saldature: spetta, per ogni giorno di presenza, ai lavoratori cui sono richiesti certificati di qualificazione per determinati procedimenti di saldatura. L’indennità è pari a 0,77 euro. Indennità “Capo formazione”: con riferimento ai lavoratori di categoria B2S (o B2, in assenza di altro lavoratore con qualifica B2S) spetta per ogni giornata in cui svolgano effettivamente funzioni di preposto alla guida di formazioni nell'ambito dei nuclei/squadre di distribuzione. Tale indennità spetta anche ai preposti alla guida di formazioni di montatori cabine, giuntisti, pronto intervento, anche quando tali formazioni non siano inserite nei nuclei, nonché di formazioni addette alla manutenzione di impianti primari. L’indennità è pari a 1,55 euro. Indennità ex turnisti: ai turnisti destinati ad altre mansioni in relazione a processi di ristrutturazione aziendale viene erogato un assegno ad personam commisurato al 10% dell’indennità di turno percepita per ogni anno di lavoro a turno fino a concorrenza del 100%. L’indennità viene assorbita in caso di nuova assegnazione al lavoro a turni o fino a concorrenza di aumenti retributivi dovuti a passaggi di categoria o corresponsione di nuove indennità fisse e continuative. |
Parametri retributivi | Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 168,60. Numero di mensilità: 14. Retribuzione mensile. E’ composta dalla somma delle seguenti voci: minimo contrattuale integrato, scatti di anzianità, aumenti di merito, importi ad personam riferiti agli ex istituti contrattuali (supplementi dei minimi, aumenti biennali/scatti, livelli salariali di categoria). In aggiunta viene corrisposto l’Edr confederale. |
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO | |
Categorie e qualifiche | Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 15 categorie. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 21). Passaggi di categoria. Il lavoratore inquadrato nella cat. C2 accede alla categoria superiore decorsi 6 mesi dall’assunzione. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio alla categoria superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) pari a: - 6 mesi per i quadri; - 3 mesi per gli altri lavoratori. |
Periodo di prova |
ORARIO DI LAVORO | |
Regimi di orario | Orario normale: 38 ore settimanali, distribuite di norma su 5 giorni. L’orario può essere articolato su cicli plurisettimanali multiperiodali che ne prevedano la realizzazione come media nell’arco di 12 mesi per il personale addetto alle attività tecnico operative e nell’arco di 6 mesi per gli altri lavoratori. Flessibilità: le ore settimanali programmabili possono oscillare nella fascia 30-46 ore con compensazione a livello annuo e con la maggiorazione del 20% per le ore prestate oltre la 40esima. Turnisti. L’orario normale è di 40 ore settimanali. Per turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne compete la maggiorazione dell’11% calcolata sul minimo contrattuale integrato; per le ore prestate di domenica viene erogata un’indennità pari al 70% del minimo integrato (tale indennità è inclusa nella base di calcolo del tfr). Per i turni che impegnano due prestazioni giornaliere la maggiorazione è del 5,50%, ridotta al 3,60% in caso di turni con riposo settimanale di domenica. |
Maggiorazioni % | |
Tipo di prestazione | Maggiorazione |
straordinario | 50% |
straordinario notturno | 60% |
straordinario festivo | 60% |
straordinario festivo notturno | 75% |
notturno | 50% |
festivo | 60% |
Categoria Durata |
Q-A 6 mesi |
B-C 3 mesi |
ORARIO DI LAVORO | |
Banca ore | E’ istituita nelle aziende che occupano più di 250 dipendenti. Vi confluiscono, a richiesta dei lavoratori interessati, le prestazioni straordinarie effettuate oltre le 80 annuali per le quali viene corrisposta mensilmente una maggiorazione retributiva nella misura omnicomprensiva del 50% rispetto a quelle contrattualmente previste. I corrispondenti riposi sono utilizzati entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il lavoratore comunica l’opzione per l’accantonamento entro la fine di ogni anno solare per l’anno successivo. |
Festività | Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Giorni semifestivi. Al personale non indispensabile al servizio è concessa libertà nelle ore pomeridiane della vigilia di Capodanno, della Pasqua, del Natale e del 2 novembre. Qualora esigenze di servizio ne impediscano il godimento, vengono riconosciute 4 mezze giornate di permesso retribuito (eventualmente cumulabili) da fruire entro il primo quadrimestre dell'anno successivo. |
Xxxxx | Xxxxxxxxxxx (orario su 5 giorni): - 20 giorni lavorativi per anzianità fino a 8 anni; - un ulteriore giorno per ogni anno di anzianità oltre gli 8 anni, fino ad un massimo di 24 giorni. Maturazione (orario su 6 giorni): - 24 giorni lavorativi per anzianità fino a 8 anni; - un ulteriore giorno per ogni anno di anzianità oltre gli 8 anni, fino ad un massimo di 26 giorni. Malattia sopravvenuta: il decorso delle ferie resta interrotto in caso di sopravvenuta malattia che abbia comportato un ricovero ospedaliero anche di un solo giorno ovvero una malattia di durata non inferiore a 3 giorni. |
Permessi ROL - Ex festività | Permessi ROL: 160 ore annue di permessi retribuiti per i turnisti (76 ore annue per i semiturnisti), alle quali si aggiungono permessi speciali per i turnisti addetti alle centrali termiche e per i giornalieri che eseguono lavori comportanti permanenza su sostegni degli elettrodi a tensione superiore a 60 kw. Permessi ex festività: 4 giornate che maturano per ogni anno di servizio, da usufruire entro il 30 aprile dell’anno successivo. |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
Malattia | Conservazione del posto: 12 mesi, considerando come prosecuzione della stessa malattia quella che intervenga entro 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Nel computo del predetto periodo di 12 mesi non si tiene conto delle assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, Sla o a degenze ospedaliere. Il diritto alla conservazione del posto viene comunque meno quando il lavoratore, anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi, raggiunga il limite di 18 mesi di assenza (32 mesi nel caso di malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, Sla) entro l'arco massimo di 36 mesi consecutivi. Nel computo dei predetti limiti non si tiene conto dei periodi di degenza ospedaliera. Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: il lavoratore può usufruire, a richiesta, dell’aspettativa non retribuita con decorrenza dell’anzianità per un periodo non superiore a 12 mesi. Trattamento economico: 100% della retribuzione per 12 mesi, elevati a 18 mesi in caso di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, Sla o a degenze ospedaliere. In caso di pluralità di episodi morbosi, il 100% della retribuzione spetta per 18 mesi (per il cui computo sono utilmente considerati anche i periodi di degenza ospedaliera). Nel caso di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, Sla - anche se non comportanti ricovero ospedaliero – spetta il 100% della retribuzione fino a 24 mesi ed il 70% della retribuzione per un ulteriore periodo massimo di 8 mesi. Lavoro a tempo determinato: la conservazione del posto è limitata ad un periodo pari al 25% della durata del contratto. |
Maternità | Congedo di maternità: integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere il 100% della retribuzione durante il periodo di astensione obbligatoria (due mesi precedenti la data presunta del parto; periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva; tre mesi dopo il parto; ulteriori giorni non fruiti prima del parto qualora esso avvenga in data anticipata). |
Infortunio sul lavoro | Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione per tutto il periodo di comporto. |
Congedo matrimoniale | In caso di matrimonio al lavoratore compete un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione. |
Servizio militare | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Corsi di studio e attività formative | Diritto allo studio. I lavoratori che intendono frequentare corsi regolari di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti in misura da concordarsi aziendalmente. |
Altri permessi e aspettative | Riabilitazione tossicodipendenti/etilisti. Il lavoratore che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative, se assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore a tre anni. Al lavoratore che ne faccia richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico, di concorrere al programma seguito da un familiare tossicodipendente/etilista, l’azienda concede un periodo di aspettativa per un massimo di 3 anni, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive. Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorre retribuzione, né anzianità di servizio per alcun istituto. Permessi brevi. Possono essere accordati ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi; l’azienda ha facoltà di non corrispondere la retribuzione. Aspettativa: - per motivi personali, può essere concessa per un periodo massimo di un anno. Durante l’aspettativa non decorre né retribuzione né anzianità di servizio. Se l’aspettativa ha una durata superiore a 15 giorni decurta proporzionalmente il monte ferie annuo; - per assistenza familiare, viene concessa fino ad un massimo di due anni ai lavoratori a tempo indeterminato che abbiano necessità di assistere il coniuge o un parente di primo o secondo grado affetto da Aids o da malattie di particolare gravità. Durante l’aspettativa non decorre la retribuzione. |
Trasferta | Il lavoratore inviato in trasferta ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, secondo modalità stabilite aziendalmente. Per missioni di durata superiore al mese possono essere pattuite condizioni particolari. Le ore di viaggio eccedenti l'orario di lavoro occorrenti per gli spostamenti di andata e ritorno dall’abituale posto di lavoro sono compensate con un'indennità pari al 50% della retribuzione oraria per le prime 3 ore ed al 100% per le ore successive. |
Trasferimento | Trasferimento disposto dall’azienda. Al lavoratore trasferito in una sede distante almeno 30 km. spetta: - l'erogazione per 3 mesi dell'indennità di trasferta e di una diaria di trasferimento equivalente ad una mensilità di retribuzione (2 mensilità in caso di trasloco con i familiari);- se interviene trasloco, un’indennità corrispondente all'eventuale differenza, per un periodo di 4 anni, del canone di affitto per un alloggio con caratteristiche analoghe (nelle aziende con più di 150 dipendenti, l’indennità può essere erogata anche in forma di una tantum); il rimborso dell'eventuale indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione; - in assenza di trasloco, un compenso per le maggiori spese di viaggio per un periodo di 4 anni, corrisposto in misura intera per 3 anni e ridotto all'85% il 4° anno. Trasferimento su richiesta del lavoratore. Qualora la sede di destinazione disti almeno 50 Km da quella di provenienza, spetta (una sola volta nel xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx) il rimborso delle spese di viaggio per il nucleo familiare e di trasloco. |
DISCIPLINE SPECIALI | |
Apprendistato professionalizzante | Xxxxxx e retribuzione Prolungamento del contratto: in caso di assenza complessivamente superiore a 30 giorni per malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, il contratto è prolungato per un periodo equivalente alla durata dell’assenza. Formazione: l’azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione formale pari a 80 ore/anno finalizzata all’acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche, integrato da 40 ore/annue per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali. Periodo di prova: 3 mesi, ridotti a un mese e mezzo qualora l’apprendista nel corso di precedente rapporto abbia frequentato corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire. Malattia e infortunio: - conservazione del posto (periodo complessivo anche in caso di più eventi): 135 giorni per i contratti fino a 24 mesi, 180 giorni per i contratti fino a 36 mesi; - trattamento economico: si applica la disciplina generale. Preavviso: completato il periodo di formazione, le parti del contratto individuale possono recedere con un preavviso di 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo. Stabilizzazione degli apprendisti. Secondo il c.c.n.l. il datore di lavoro non può assumere nuovi apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti. Sono esclusi dal computo i rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. |
Altri tipi di apprendistato | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Lavoro a tempo determinato | Limiti. Nelle ipotesi elencate dal c.c.n.l. il numero di lavoratori a tempo determinato non può eccedere il 7% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente. Il limite sale al 9% nelle aziende del Mezzogiorno. E’ sempre consentita la stipulazione di almeno 5 contratti a tempo determinato. Esclusioni. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività (per un periodo di 18 mesi, che si estende a 36 mesi per le aziende del Mezzogiorno e in caso di realizzazione di nuovi impianti di produzione). Particolarità: Malattia (vedi). |
Lavoro a tempo parziale | Clausole elastiche. Le parti possono stabilire clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero alla variazione in aumento della sua durata fino ad un massimo di 34 ore settimanali. Le variazioni devono essere richieste con un preavviso non inferiore a 3 giorni. Trattamento economico: per le ore oggetto di diversa collocazione spetta la maggiorazione del 20%; per le ore di lavoro prestate in aumento entro il 15% della durata settimanale del part time spetta la maggiorazione del 20%, per le ore eccedenti tale limite spetta la maggiorazione è del 40%. Lavoro supplementare. Consentito per specifiche esigenze organizzative e produttive per una quantità non eccedente il 30% dell’orario annuo a tempo parziale. Le ore di lavoro supplementare effettuate entro il limite del 15% della durata settimanale del part time sono retribuite come ore ordinarie; le ore eccedenti sono retribuite con la maggiorazione del 40%. |
Lavoro stagionale | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Telelavoro | Nozione: per telelavoro si intende la modalità di svolgimento della prestazione, effettuata per esigenze di servizio mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante dalla sede di lavoro aziendale, purché tale modalità non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Le principali tipologie sono: - telelavoro domiciliare; - telelavoro da centri o postazioni satellite. Orario di lavoro: la prestazione lavorativa può svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia con riferimento alla sua collocazione nell'arco della giornata sia con riferimento alla sua durata (pertanto non si applica la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66/2003 per quanto riguarda la durata massima dell’orario settimanale, il lavoro straordinario, il riposo giornaliero e le pause, il lavoro notturno). |
Somministrazione di lavoro | Limiti. Nelle ipotesi elencate dal c.c.n.l. il numero di lavoratori somministrati a tempo determinato non può eccedere il 9% in media annua dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente. Il limite sale al 12% nelle aziende del Mezzogiorno. E’ sempre consentita la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato fino a 5 prestatori di lavoro. |
Lavoro a domicilio | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA | |
Attività sindacale | Assemblea: i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. La convocazione dell’assemblea va comunicata all’azienda con un preavviso di almeno 48 ore con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Affissione: il diritto di affissione è regolato dall’art. 25, L. n. 300/1970. Locali: la materia è regolata dall’art. 27, L. n. 300/1970. |
Permessi retribuiti | Dirigenti RSU: hanno diritto a permessi in conformità al disposto degli artt. 23-24, L. n. 300/1970. Possono usufruire di permessi retribuiti: a) nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, un dirigente per ciascuna RSA; b) nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti, un dirigente ogni 300 dipendenti (o frazione) per ciascuna RSA; c) nelle unità produttive di maggiori dimensioni, un dirigente ogni 500 dipendenti (o frazione) per ciascuna RSA, in aggiunta a quanto indicato sub b). Nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti i permessi retribuiti non possono essere inferiori a un’ora all’anno per ciascun |
Cat. (1) | Periodo (2) (mesi) | Progressione retr. (3) |
A1 | 1-12 | 80% |
13-24 | 90% | |
1-12 | 80% | |
B1 | 13-24 | 85% |
25-36 | 90% | |
1-12 | 80% | |
CS | 13-24 | 85% |
25-36 | 90% | |
(1) Categoria di destinazione finale dell’apprendista (2) Durata dell’apprendistato (mesi) (3) Percentuale della retribuzione relativa alla categoria di destinazione |
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA | |
dipendente; nelle unità che occupano più di 200 dipendenti i permessi retribuiti non possono essere inferiori a 8 ore mensili. I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative o convegni sindacali in misura non inferiore a 8 giorni all’anno. Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Federazioni nazionali di categoria sono concessi permessi retribuiti fino a 36 ore per trimestre. |
WELFARE CONTRATTUALE | |
Previdenza complementare | Ad integrazione della contribuzione minima a carico azienda è previsto il versamento di contributi aggiuntivi ai fondi che operano nel settore (Fiprem, Fopen, Pegaso). |
Assistenza integrativa | E’ prevista una verifica congiunta delle parti sulla possibilità di costituire un fondo unico di assistenza sanitaria per l’intero comparto energetico. |
Polizze assicurative | Quadri. Hanno diritto ad una copertura in forma assicurativa per le spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili/penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte. Lavoratori non soggetti Inail. Il datore di lavoro deve provvedere all'assicurazione per morte o invalidità permanente conseguenti ad infortunio sul lavoro dei lavoratori non soggetti all'assicurazione obbligatoria. L’assicurazione corrisponde 5 annualità della retribuzione in caso di morte e 6 annualità della retribuzione in caso di invalidità permanente totale. |
Contributi contrattuali | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
ESTINZIONE DEL RAPPORTO | |
Preavviso | |
Trattamento di fine rapporto | Secondo il c.c.n.l. la base di computo del tfr è composta esclusivamente dai seguenti elementi: minimo contrattuale integrato; aumenti periodici di anzianità; ex premio di produzione; tredicesima e quattordicesima mensilità; importi ad personam riferiti agli ex istituti contrattuali (supplementi dei minimi, aumenti biennali/scatti, livelli salariali di categoria); superminimi individuali/aumenti di merito; e.d.r. confederale, differenze sui minimi in caso di mutamento mansioni; indennità di reperibilità; controvalore dell’alloggio concesso dall’azienda a fini di reperibilità. |
Anzianità di servizio | Preavviso di licenziamento | Preavviso di dimissioni |
fino a 2 anni | 1 mese | mezzo mese |
da 3 a 10 anni | 3 mesi | 1 mese e mezzo |
oltre 10 anni | 4 mesi | 2 mesi |
I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. |