SVILUPPUMBRIA Spa Oggetto: Convenzione con società di leasing. TRA
SVILUPPUMBRIA Spa
Oggetto: Convenzione con società di leasing.
TRA
Il sottoscritto Xxxxx Xxxxxxxx nato a Narni il 28/2/1952 e domiciliato per la carica in Perugia, il quale interviene al presente atto in rappresentanza di Sviluppumbria Spa, xxx Xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx – PI/C.F 00267120541, in qualità di Direttore Generale
E
La Società di leasing …………………………………………………………………………………………. con capitale versato di Euro ………………… e sede in ……………………………………………………. Via …..……………………………N. …… , iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di …………………………………al n. ………………………, R.E.A. n. ………..., ed all’albo unico di cui all’art. 106 del TUB approvato con D.Lgs. n. 141/2010 al N. ……………, ovvero Istituto Bancario iscritto all’albo delle banche presso la Banca d’Italia al N. ..……………., C.F. ………………………….., Partita Iva …………………………., rappresentata dal …………………………………., nella sua qualità di ………….……………........................... in forza di …………..………………………………….., nato a …………………………….. (Prov……..) il ……………, domiciliato per la carica a ………………………
Che di seguito saranno chiamati rispettivamente Sviluppumbria Spa e Società;
premesso che
la presente convenzione regola i rapporti tra Sviluppumbria e la Società di leasing per la concessione dei contributi previsti dall’Avviso pubblico per l’ accesso alle agevolazioni per investimenti emanati in attuazione dell’Azione 3.1.1.- Interventi di sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese-nell’ambito del POR-FESR Regione Umbria 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con il Cod. CCI 2014 IT 16 RFOP 019;
il riferimento normativo è altresì rappresentato dal Regolamento (UE) N. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio in materia di ammissibilità delle spese così come previsto all’art.65.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 – Contratto di locazione finanziaria
Il/i contratto/i di locazione finanziaria deve/ono essere accompagnati da una specifica appendice, in cui siano riportate le modalità di trasferimento delle agevolazioni alle imprese, nonché le condizioni che le imprese devono soddisfare ai fini dell’erogazione di ciascuna rata semestrale del contributo così come specificato al successivo art. 3.
Deve essere altresì previsto, nella suddetta appendice, che tra il ricevimento del contributo e il primo trasferimento all’impresa, e, comunque, entro 20 giorni dal ricevimento, la Società di leasing comunichi all’impresa il piano di trasferimento del contributo stesso.
Art. 2 – Erogazione del contributo
L’impresa beneficiaria richiede, secondo le procedure previste dall’avviso pubblico, l’erogazione del contributo da parte di Sviluppumbria Spa, la quale, verificata la sussistenza delle necessarie condizioni, procede ad accreditare in unica soluzione alla Società di Leasing convenzionata il contributo riconosciuto calcolato sulla spesa ammissibile costituita dalla fattura del fornitore alla Società di leasing al netto di IVA, sconti e abbuoni.
La Società di leasing è tenuta a fornire dimostrazione dell’avvenuto pagamento della fattura del fornitore. Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario e dimostrato da documentazione dalla quale risulti il soggetto ordinante, il beneficiario, l’importo pagato, la data dell’operazione, il CRO ed il titolo di spesa quietanzato, nel rispetto comunque delle prescrizioni contenute nell’avviso pubblico.
Art. 3 – Trasferimento del contributo alle imprese
La Società di leasing trasferisce il contributo alle imprese in un arco di tempo direttamente correlato alla durata del contratto e, comunque, non superiore ai 5 anni, mediante l’accreditamento di quote semestrali posticipate, determinate sulla base dell’ammontare dell’erogazione di Sviluppumbria Spa.
Il trasferimento del contributo alle imprese da parte della Società di leasing avviene solo a condizione che:
sia esaurito il semestre contrattuale (i semestri contrattuali termineranno convenzionalmente l’ultimo giorno del mese in cui si verifica la relativa scadenza semestrale);
l’impresa abbia pagato tutti i canoni del semestre.
L’importo del primo trasferimento all’impresa, relativo alle eventuali quote di contributo inerenti ai semestri già scaduti, dovrà essere riconosciuto da parte della Società di leasing all’impresa beneficiaria con valuta fissa non superiore a 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data della valuta relativa all’accredito dell’importo del contributo alla società di leasing da parte di Sviluppumbria Spa.
I successivi trasferimenti comprenderanno anche gli interessi maturati nel semestre o frazione di semestre sul residuo contributo, calcolati, con capitalizzazione annua al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente al momento dell’erogazione del contributo da parte di Sviluppumbria Spa, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno di valuta dell’erogazione riferita al semestre precedente e l’ultimo giorno del mese in cui si verifica la successiva scadenza semestrale. Tali trasferimenti dovranno essere effettuati dalla Concedente a favore dell’Utilizzatore con data di valuta fissa all’ultimo giorno del mese in cui si verifica la suddetta scadenza semestrale.
Nel caso non sia soddisfatta la condizione sub b), la Società di leasing sospende i trasferimenti fino al ripristino della condizione medesima.
Art. 4 – Riscatto anticipato del bene
In caso di acquisto anticipato da parte dell’impresa del bene/i oggetto di contributo, la Società di leasing si obbliga a trasferire in unica soluzione alla stessa impresa l’importo del residuo contributo maggiorato degli interessi, calcolati dalla data dell’ultima erogazione semestrale alla data di pagamento da parte dell’impresa del corrispettivo per l’acquisizione del bene.
La Società di Leasing si obbliga a comunicare a Sviluppumbria Spa le informazioni relative agli eventuali acquisti anticipati effettuati da parte delle imprese beneficiarie.
Art. 5 – Inadempimenti dell’impresa beneficiaria (utilizzatore)
La Società di leasing in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria motivata da inadempimenti dell’Utilizzatore e qualora venga a conoscenza di infrazione agli obblighi ed alle condizioni previste dall’Avviso meglio individuato nella appendice contrattuale, nonché su richiesta motivata di Sviluppumbria Spa, sospende i trasferimenti delle quote di contributo. Provvede, inoltre, ad informare Sviluppumbria Spa dell’avvenuta sospensione anche ai fini dell’eventuale revoca del contributo ed alla restituzione del contributo non ancora erogato all’impresa beneficiaria, maggiorato degli interessi calcolati dalla data dell’ultima erogazione semestrale a favore dell’impresa alla data di restituzione Sviluppumbria.
Gli interessi saranno calcolati con capitalizzazione annua al TUR vigente al momento dell’erogazione del medesimo da parte di Sviluppumbria Spa.
In tali casi la Società accetta che Sviluppumbria Spa, ai fini della restituzione del finanziamento, richieda formalmente le somme relative alle quote di contributo non accreditate all’impresa con le modalità previste nell’Avviso.
In caso di revoca del contributo all’impresa beneficiaria per tutte le situazioni previste dall’Avviso le azioni di recupero per le somme già trasferite all’impresa sono a carico di Sviluppumbria Spa.
Art. 6 – Monitoraggio delle erogazioni
Al fine di consentire il monitoraggio sull’andamento delle erogazioni, esclusivamente per motivi amministrativo/contabili afferenti la gestione dell’Azione 3.1.1 da parte di Sviluppumbria Spa, la Società di leasing si impegna ad inoltrare alla stessa l’elenco delle erogazioni effettuate, in corrispondenza della scadenza di ogni semestre solare.
Art. 7 – Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali afferenti i contratti di locazione finanziaria previsti dalla presente convenzione, sono a carico delle imprese.
Art. 8 – Appendice contrattuale
Tutti i contratti di leasing oggetto della presente convenzione dovranno essere stipulati in duplice originale e accompagnati da apposita appendice contrattuale sempre sottoscritta in duplice originale, il cui schema allegato alla presente convenzione ne costituisce parte integrante: la Società di Leasing si impegna a consegnare uno degli originali all’impresa beneficiaria.
Art. 9 – Registrazione della convenzione
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso. Le eventuali spese di bollo e registrazione saranno a carico della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.
Art. 10 – Compensi e rimborsi spese
L’attività svolta dalla Società di leasing per gli adempimenti finalizzati alla concessione delle agevolazioni non riveste carattere istruttorio, pertanto nulla è dovuto da Sviluppumbria Spa alla Società di leasing.
Resta inteso che la Società di leasing ha il diritto di addebitare all’impresa le consuete “spese di istruttoria” connesse alla concessione del finanziamento al cliente ed eventualmente prevedere espressamente nell’apposita Appendice “spese accessorie” per la pratica di gestione del contributo.
Art. 11 – Durata della convenzione
La presente convenzione avrà durata fino al 31/12/2023 fermo restando che la sua efficacia è limitata alla gestione dei contratti relativi ad operazioni inerenti la Programmazione Comunitaria 2014-2020 dell’Azione 3.1.1.- Interventi di sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese.
Nell’ipotesi di risoluzione della presente convenzione prima della scadenza o in caso mancata prosecuzione della efficacia della medesima nei termini di cui al precedente comma, la stessa resterà in vigore per quanto necessitasse fino a totale esaurimento delle attività della Società di leasing legate al trasferimento del contributo alle imprese destinatarie dello stesso.
Art. 12 – Rinvio
Per quanto non espressamente indicato ed in particolare per le modalità di documentazione della spesa, della rendicontazione finale e dei controlli si fa riferimento all’ Avviso citato in premessa.
Per Sviluppumbria Spa Per la Società di Leasing
(Dott…………………)
_______________________ _____________________
APPENDICE AL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Allegato al contratto n. …………………… del …………………………..………………………..
fra società di leasing ……………………………….(d’ora in poi denominata anche più semplicemente Concedente)
e impresa beneficiaria …………………………………..(d’ora in poi denominata anche più semplicemente Utilizzatore)
PREMESSO CHE
- la concedente e l’Utilizzatore hanno stipulato il contratto di locazione finanziaria n…….. (il contratto) in data ………………;
la Concedente ha stipulato apposita convenzione con Sviluppumbria Spa a cui è stata altresì indirizzata la domanda di agevolazione da parte dell’Utilizzatore;
ad integrazione di quanto pattuito fra Concedente ed Utilizzatore con il citato contratto di locazione finanziaria, al quale la presente Appendice deve essere allegata per divenirne parte integrante e sostanziale, le parti convengono quanto segue:
ART. 1 - Requisiti
L’Utilizzatore dichiara di possedere i requisiti per ottenere i benefici previsti di cui allo specifico Avviso pubblico dell’”Azione 3.1.1.- Interventi di sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese” approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione di Sviluppumbria SpA del 3 maggio 2016, e pubblicato sul Sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione ad esso dedicata denominata “Azione 3.1.1 – Area di crisi Ex Merloni” e nel Supplemento ordinario del BURU n. 23 del 31/05/2016.
ART. 2 - Validità ed efficacia del contratto
La mancata concessione e/o erogazione da parte di Sviluppumbria Spa dei contributi richiesti, a qualunque causa dovute, non determineranno alcun effetto giuridico sul contratto di locazione finanziaria concluso, che rimarrà valido ed efficace con tutte le sue clausole, modalità, termini e garanzie convenuti.
ART. 3 – Dichiarazioni ed impegni a carico dell’utilizzatore
L’Utilizzatore prende atto fra gli altri dei propri seguenti obblighi:
di dichiarare, prima dell’erogazione delle eventuali agevolazioni, di non aver ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e comunque di rinunciare ad ottenere, per il programma di investimenti oggetto del presente contratto e della agevolazione in parola, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti e istituzioni pubbliche;
di ottemperare, antecedentemente e successivamente all’erogazione delle eventuali agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nell’ Avviso e nella Dichiarazione di Accettazione;
di non distogliere dall’uso previsto le immobilizzazioni agevolate oggetto del presente contratto di locazione finanziaria, prima di cinque anni dal pagamento finale al beneficiario, da intendersi come erogazione alla società di leasing (concedente) del contributo concesso a favore del beneficiario (utilizzatore). Nel caso in cui il contratto di locazione finanziaria abbia termine prima della scadenza del previsto periodo dei cinque anni dalla data del pagamento finale, sia per scadenza naturale, sia per estinzione anticipata del contratto stesso su richiesta dell’impresa, si impegna a non distogliere le immobilizzazioni agevolate, di cui diviene proprietario per effetto del riscatto, prima della scadenza del termine suddetto;
di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
di non modificare nel corso di realizzazione del programma agevolato, l’indirizzo produttivo dell’impianto a cui si riferisce l’agevolazione, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una “divisione” diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma agevolato;
di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di cinque punti percentuali secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico, a seguito di revoca da parte di Sviluppumbria Spa da calcolare per tutto il periodo intercorrente fino alla data della restituzione.
In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, l’Utilizzatore non avrà più diritto alla corresponsione del contributo, ferme restando in ogni caso la piena efficacia del contratto di locazione finanziaria e la facoltà di risoluzione contrattuale della Concedente, di cui al successivo art. 7 (facoltà di risoluzione del contratto) della presente Appendice.
ART. 4 - Modalità di trasferimento del contributo
L’Utilizzatore prende atto che le eventuali agevolazioni concesse verranno rese disponibili da Sviluppumbria Spa la quale, verificata la sussistenza delle necessarie condizioni, procede ad accreditare alla Concedente il contributo in unica soluzione.
La Concedente deve fornire all’Utilizzatore su richiesta del medesimo ed ai fini della erogazione del contributo liberatoria in originale circa i canoni pagati fino al momento della richiesta di erogazione dello stesso e verbale di consegna del/dei bene/i oggetto del contratto di leasing;
Sviluppumbria Spa accredita alla Concedente la somma corrispondente all’importo del contributo relativo al/i contratto/i di locazione finanziaria.
La Concedente dovrà comunicare all’Utilizzatore il piano di trasferimento del contributo entro 20 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
La Concedente trasferisce il contributo all’Utilizzatore in un arco di tempo direttamente correlato alla durata del contratto, e comunque non superiore ai 5 anni, mediante l’accreditamento di quote semestrali posticipate, determinate sulla base dell’ammontare dell’erogazione di Sviluppumbria Spa secondo le seguenti modalità:
l’importo del primo trasferimento all’Utilizzatore, relativo alle eventuali quote di contributo inerenti ai semestri già scaduti, dovrà essere riconosciuto da parte della Concedente con valuta fissa non superiore a 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data della valuta relativa all’accredito dell’importo del contributo alla Concedente da parte di Sviluppumbria Spa.
i successivi trasferimenti comprendono anche gli interessi maturati nei semestri o parti di semestri sul residuo contributo calcolati, con capitalizzazione annua al TUR vigente al momento dell’erogazione del contributo da parte di Sviluppumbria Spa, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno di valuta dell’erogazione riferita al semestre precedente e l’ultimo giorno del mese in cui si verifica la relativa scadenza semestrale. Tali trasferimenti dovranno essere effettuati a favore dell’Utilizzatore beneficiario con data di valuta fissa all’ultimo giorno del mese in cui si verifica la suddetta scadenza semestrale.
ART. 5 - Condizioni per l’erogazione del contributo
Il trasferimento del contributo all’Utilizzatore da parte della Concedente avverrà solo a condizione che:
sia acquisita la dichiarazione dell’Utilizzatore circa il rispetto di tutti gli obblighi e le condizioni contenute nell’ Avviso e nella Dichiarazione di accettazione del contributo;
sia esaurito il semestre contrattuale (i semestri contrattuali termineranno convenzionalmente l’ultimo giorno del mese in cui si verifica la relativa scadenza semestrale);
l’Utilizzatore abbia dimostrato l’avvenuto pagamento di tutti i canoni del semestre.
Nel caso non siano soddisfatte tutte le condizioni riportate al presente articolo, la Concedente sospenderà l’erogazione del contributo sino al ripristino delle condizioni medesime.
Laddove la Concedente accerti l’infrazione agli obblighi ed alle condizioni contenute nell’ Avviso e nella Dichiarazione di accettazione del contributo o, in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria nel quinquennio successivo alla data di entrata in funzione degli impianti, la Concedente sospenderà i trasferimenti delle quote di contributo e provvederà ad informare Sviluppumbria Spa ai fini dell’eventuale revoca del contributo stesso.
Nel caso di acquisto anticipato del bene da parte dell’Utilizzatore, la Concedente provvederà all’erogazione, contestualmente rispetto al pagamento del corrispettivo dovuto da parte dell’Utilizzatore, del residuo contributo non ancora trasferito. Detto importo sarà maggiorato degli interessi calcolati con capitalizzazione annua al TUR vigente alla data dell’erogazione da parte di Sviluppumbria Spa, con riferimento al periodo intercorrente tra la data dell’ultima erogazione semestrale alla data di pagamento da parte dell’impresa del corrispettivo per l’acquisizione del bene.
ART. 6 - Spese ed oneri accessori
L’attività svolta dalla Concedente per gli adempimenti finalizzati alla concessione delle agevolazioni non riveste carattere istruttorio; pertanto nulla è dovuto da Sviluppumbria Spa alla Società di leasing.
Resta inteso che la Concedente ha il diritto di addebitare all’Utilizzatore le consuete “spese di istruttoria pratica” connesse alla concessione del credito.
L’eventuale previsione “spese accessorie” per la gestione del contributo a carico dell’Utilizzatore, esula da contenuti della convenzione principale tra Sviluppumbria Spa e Concedente, ma dovrà comunque essere espressamente disciplinata in calce alla presente appendice in caso di applicazione.
ART. 7 - Facoltà di risoluzione del contratto
La Concedente può chiedere la risoluzione del contratto di locazione finanziaria nei modi e con gli effetti previsti dalle condizioni generali di contratto di leasing, oltre che nelle ipotesi previste nel contratto stesso, anche per la violazione degli obblighi di cui all’art. 3 della presente Appendice.
ART. 8 - Controlli
L’Utilizzatore consente fin d’ora che la Concedente e Sviluppumbria Spa procedano in qualsiasi momento tramite loro incaricati ad indagini, ispezioni, verifiche e controlli relativamente al rispetto da parte dell’Utilizzatore stesso di tutti gli obblighi previsti dalla normativa.
ART. 9 - Manleva
L’Utilizzatore manleva la Concedente da ogni pregiudizio o pretesa di terzi derivante da propria inadempienza agli impegni sopra assunti.
ART. 10 Piano di trasferimento in termini percentuali dal Concedente all’azienda beneficiaria del contributo erogato, in unica soluzione, da Sviluppumbria Spa alla concedente.
Periodo % di quota Residuo
di contributo
1° semestre 10 90
2° semestre 10 80
3° semestre 10 70
4° semestre 10 60
5° semestre 10 50
6° semestre 10 40
7° semestre 10 30
8° semestre 10 20
9° semestre 10 10
10° semestre 10 -
TOTALI 100 -
LA CONCEDENTE L’UTILIZZATORE
Il sottoscritto Utilizzatore dichiara di aver ricevuto copia di sua spettanza della presente appendice e dichiara altresì di accettare espressamente tutte le clausole in essa riportate e, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito negli artt. 1341 e 1342 del codice civile, approva specificatamente i seguenti articoli:
Art.2 (validità ed efficacia del contratto); Art. 3 (dichiarazioni ed impegni a carico dell’Utilizzatore); Art. 4 (modalità di trasferimento del contributo); Art. 5 (condizioni per l’erogazione del contributo); Art. 6 (spese ed oneri accessori) Art. 7 (facoltà di risoluzione del contratto); Art. 9 (manleva).
L’UTILIZZATORE