CONVENZIONE QUADRO TRA
CONVENZIONE QUADRO TRA
L’AGENZIA DOGANE E DEI MONOPOLI E
IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito anche “ADM”), con sede legale in Roma, piazza Mastai 12, codice fiscale 97210890584, nella persona del Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
e
Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica (di seguito anche “MiPAAF”), codice fiscale 97099470581, con sede in Roma, via XX Settembre n. 20, nelle persone del Capo Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Dott. Xxxxxx Xxxxxxx, e del Capo Dipartimento del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx.
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”
- VISTO l’articolo 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” il quale istituisce l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale concorre alla sicurezza e alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell’Unione Europea e contrastando i fenomeni criminali come contrabbando e contraffazione;
- VISTO lo Statuto dell’Agenzia approvato dal Comitato di gestione con la delibera n.431 del 12 luglio 2021;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia approvato dal Comitato di gestione con delibera n. 440 del 25 febbraio 2022;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione Europea dell’8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0143468.31-03-2022-U
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per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;
- VISTA la Circolare 13/D del 2 agosto 2013, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di importazione di prodotti biologici”, con la quale, tra le altre cose, vengono disciplinati i controlli doganali sulle partite biologiche in importazione e le verifiche da effettuare al fine di procedere alla vidimazione del Certificato d’Ispezione;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1842 della Commissione del 14 ottobre 2016 - che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i certificati di ispezione elettronica per i prodotti biologici importati e il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda i requisiti per i prodotti biologici conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni - con il quale, tra le altre cose, viene introdotto, a partire dal 19 aprile 2017, l'obbligo della certificazione elettronica (e-COI) delle importazioni di prodotti biologici, attraverso il sistema europeo TRACES (Trade Control and Expert System), già utilizzato in altri settori del commercio internazionale di merci;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari - recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n.1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) – e in particolare l’art. 4, par. 3 secondo cui “Le autorità competenti responsabili di verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera i) possono affidare determinate responsabilità riguardanti i controlli ufficiali ad una o più autorità di controllo competenti per il settore biologico”;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante “Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 2020, n. 53 “Regolamento recante modifica del Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;
- VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n.2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato delle politiche agricole, alimentari e forestali del 4 febbraio 2022, n. 52932 recante disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull’attività di importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi.
TENUTO CONTO CHE
- il citato Regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e s.m.i. e i regolamenti delegati ed esecutivi introducono, a partire dal 1° gennaio 2022, importanti novità in materia di verifica della conformità delle partite biologiche e in conversione destinate ad essere importate nell'Unione Europea;
- a norma dell’art. 45, paragrafo 1, del citato Regolamento (UE) n. 2018/848, un prodotto
può essere importato da un Paese terzo per essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico o come prodotto in conversione se tale prodotto è conforme alle norme dell’Unione sulla produzione biologica o a norme sulla produzione e di controllo equivalenti di un Paese terzo;
- a norma dell’art. 45, paragrafo 5, del citato Regolamento (UE) n. 2018/848:
• il rispetto delle condizioni e delle misure per l’importazione nell’Unione di prodotti biologici e di prodotti in conversione è accertato ai posti di controllo frontalieri in conformità all’articolo 47, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.2017/625;
• la frequenza dei controlli fisici di cui all’articolo 49, paragrafo 2 del Regolamento
(UE) n. 2017/625 dipende dalla probabilità di non conformità ai sensi dell’articolo 3, punto 57 del Regolamento (UE) n. 2018/848;
- in data 27 dicembre 2021 sono stati pubblicati i seguenti regolamenti:
• Regolamento delegato (UE) n. 2021/2305 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i Regolamenti delegati (UE) n. 2019/2123 e (UE) n. 2019/2124 della Commissione;
• Regolamento delegato (UE) n. 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2307 della Commissione del 21 ottobre 2021 che applica le norme relative ai documenti e alle notifiche richieste per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione;
- ADM, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del citato Decreto del Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 febbraio 2022, n. 52932 svolge, fino al 31 marzo 2022, l'attività di controllo documentale e di validazione del Certificato d’Ispezione, con il supporto dell’ICQRF per i controlli di identità e fisici delle partite biologiche e in conversione presso i posti di controllo frontalieri e i punti di immissione in libera pratica, secondo le prescrizioni della citata Circolare 13/D del 2013, sezione ‘CONTROLLI DOGANALI’, capitolo ‘Immissione in libera pratica', ove non in contrasto con quanto previsto dai Regolamenti (UE) n. 2021/2306 e n.2021/2307 e dalla presente Convenzione e tenuto conto del nuovo formato del COI e relativo estratto, previsti dagli stessi regolamenti, al fine di consentire alle Amministrazioni coinvolte di organizzare il nuovo sistema di controlli all'importazione e garantire il proseguo regolare delle attività di importazione dei prodotti biologici e i relativi, necessari controlli.
RITENUTO
- che è interesse del MiPAAF continuare ad avvalersi di ADM per l’esecuzione di tutti i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali relative alle partite di prodotti che entrano nell’Unione da Paesi terzi e sono destinati a essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione per la verifica della conformità al regolamento (UE) n. 2018/848.
CONSIDERATO
- che, come sopra indicato, con il citato Decreto del Sottosegretario delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 febbraio 2022 sono state emanate disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, e s.m.i. e dei regolamenti delegati di integrazione e dei regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull’attività di importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi;
- che, in particolare, all’art. 5, comma 1, del citato Decreto è previsto che “Il Ministero
affida i compiti relativi al controllo sulle partite biologiche e in conversione destinati all’importazione nell’Unione europea a un’autorità di controllo”;
- che il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, si impegna ad affidare ad
ADM, con successivo provvedimento, la responsabilità di effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali relative alle partite di prodotti biologici e in conversione destinati ad essere importati in UE presso i Posti di Controllo Frontalieri e i Punti di Immissione
in Libera Pratica, così come previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/2306;
- che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3 del citato regolamento UE n. 2021/2306 è necessario vidimare i COI (Certificate Of Inspection) nel sistema TRACES mediante un sigillo elettronico qualificato;
- quanto previsto dal Working Document ‘Questions & Answers - Official controls on products from
third countries intended to be placed on the EU market as organic products or in-conversion products’
elaborato dai servizi della DGSANTE e della DG AGRI della Commissione Europea.
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Il MiPAAF si impegna ad affidare ad ADM, con successivo provvedimento, la responsabilità di effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali relative alle partite di prodotti biologici e in conversione destinati ad essere importati in UE.
3. ADM, fino all’emanazione del predetto provvedimento svolge i controlli di cui all’articolo 2, comma 1, secondo le modalità riportate agli articoli 3 e 4.
Articolo 2
Obiettivi e impegni
1. ADM si impegna a eseguire, per mezzo degli Uffici Doganali posti presso i Punti di Immissione in Libera Pratica (di seguito P.I.L.P.) e i Posti di Controllo Frontalieri (di seguito P.C.F.), già registrati in TRACES dal MiPAAF e, se ritenuto necessario, aggiornati da ADM in accordo con il MiPAAF, i controlli ufficiali sulle partite di prodotti destinati a essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione per la verifica della conformità al Regolamento (UE) n. 2018/848 secondo quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) n.2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021, e in particolare:
a) controlli documentali, così come definiti all’articolo 2, punto (5) del Regolamento (UE) n. 2021/2306, su tutte le partite;
b) controlli di identità così come definiti all’articolo 2, punto (6) del Regolamento (UE) 2021/2306, svolti a campione;
c) controlli fisici così come definiti all’articolo 2, punto (7) del Regolamento (UE)
n. 2021/2306, svolti, secondo quanto indicato all’art. 6, par. 1, lett. c), con una frequenza che varia in funzione della probabilità di non conformità al Regolamento (UE) n. 2018/848.
2. A tal fine, ADM mette a disposizione la propria expertise e i propri laboratori e procede ad aggiornare, ove necessario, il sistema TRACES, con le pertinenti informazioni
necessarie per la designazione e l’operabilità dei P.I.L.P. e dei P.C.F.
Articolo 3
Modalità dei controlli e accordi integrativi/attuativi
1. La presente Convenzione costituisce il quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti tra le Parti.
2. Secondo quanto previsto dall’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 2021/2306 i controlli documentali di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) vengono svolti, anche da remoto, su tutte le partite di prodotti biologici e prodotti in conversione destinati ad essere importati in UE attraverso i P.C.F. e i P.I.L.P. e comprendono l’esame del certificato d’ispezione, di tutti gli altri documenti giustificativi di cui all’art. 5, par. 2, lett. b) del citato Regolamento delegato (UE) n. 2021/2306 e dei risultati delle analisi o delle prove effettuate, se del caso, sui campioni prelevati dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo del paese terzo di esportazione o di origine.
3. Secondo quanto previsto dall’articolo 6 del regolamento (UE) n. 2021/2306 i controlli d’identità vengono svolti a campione sulla base di criteri concordati con il MiPAAF;
4. Per le partite di prodotti ad alto rischio di cui all’art. 8 del Regolamento delegato (UE)
n. 2021/1698, i laboratori di ADM svolgono sistematicamente i controlli di identità e i controlli fisici; i campioni prelevati saranno analizzati per la ricerca di residui di principi attivi non consentiti nella produzione biologica.
5. Secondo quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/2306 i controlli fisici vengono svolti con una frequenza che dipende dalla probabilità di non conformità, definita all’articolo 3, punto 57 del Regolamento (UE) n. 2018/848; nelle more dell’adozione di specifiche indicazioni da parte della Commissione europea in materia di valutazione della probabilità di non conformità, per determinare la frequenza con cui l’Autorità competente effettua i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici/in conversione prima della loro immissione in libera pratica, si terrà conto di quanto riportato nei seguenti documenti della Commissione Europea: Guidelines on additional official controls on products originating from China del 16 dicembre 2020, Guidelines on additional official controls on products originating from Ukraine, Kazakhstan, Moldova, Turkey and Russian Federation del 16 dicembre 2020 e Guidelines on additional official controls on products originating from India del 07 giugno 2021.
6. Le modalità di svolgimento dei controlli di cui all’articolo precedente saranno regolate da specifici accordi integrativi e attuativi che stabiliranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che definiranno gli impegni reciproci delle Parti e dettaglieranno le attività da svolgere nonché le modalità di monitoraggio e di valutazione dei risultati.
7. Tali accordi seguiranno al periodo di formazione e assistenza previsto al successivo art. 5.
Articolo 4
Decisione sulla partita e vidimazione dei COI
1. Il MiPAAF si impegna ad affidare ad ADM, con successivo provvedimento, la responsabilità di effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali relative alle partite di prodotti biologici e in conversione destinati ad essere importati in UE presso i P.C.F. e i P.I.L.P., così come previsto dal regolamento (UE) n. 2021/2306 e, in tale ambito, ADM, all’esito dei controlli documentali e, se del caso, dei controlli di identità e fisici, così come definiti dall’articolo 2, assume le decisioni, in merito a ciascuna partita, secondo le modalità dettate dall’articolo 6, paragrafo 3, e dall’articolo 11, del Regolamento delegato (UE) n. 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021.
2. Nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al comma 1, ADM, effettuati i controlli di cui all’articolo 2, comma 1 della presente Convenzione e prima di procedere alla decisione e alla firma del COI, informa il MiPAAF dell’esito di detti controlli e della conseguente decisione di conformità o di non conformità che intende assumere. Il MiPAAF valida la decisione proposta da ADM - anche attraverso l’istituto del silenzio assenso - nel termine di 2 ore, nel caso di conformità o nel termine di un giorno nel caso di non conformità.
3. Gli scambi di comunicazioni tra ADM e MiPAAF di cui al comma precedente avvengono secondo le modalità tecniche stabilite nel successivo articolo 5, comma 5.
4. Nel caso di non conformità riscontrate durante la verifica di una partita, ADM informa il MiPAAF che procede con la notifica di cui all’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 2021/2307.
5. Per la vidimazione del COI nel sistema TRACES, ADM utilizza un proprio sigillo elettronico qualificato, così come definito all’articolo 2, punto (8) del Regolamento (UE)
n. 2021/2306 secondo quanto previsto dall’articolo 6, par. 3 dello stesso Regolamento.
6. In caso di indisponibilità del proprio sigillo elettronico, ADM procede alla vidimazione mediante firma autografa del COI secondo le modalità previste dall’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 2021/2306.
Articolo 5
Formazione e Assistenza
1. Il MiPAAF si impegna a effettuare, per un periodo di almeno 60 gg dalla decorrenza della presente Convenzione e, comunque, sino al superamento di tutte le problematiche che dovessero riscontrarsi in sede applicativa, un’attività di affiancamento e supporto, compresa di idonee sessioni formative, volte ad addestrare i funzionari ADM sulle modalità di verifica della conformità al regolamento (UE) n. 2018/848 delle partite di prodotti biologici e in conversione importate in UE.
2. In tali sessioni saranno illustrati, tra l’altro:
o la normativa in materia di importazioni di prodotti biologici;
o la tipologia dei controlli da effettuare unitamente ai dettagli delle singole operazioni da svolgere;
o i criteri per lo svolgimento dei controlli documentali, di identità e fisici ai sensi della normativa in vigore;
o il funzionamento del sistema TRACES per la gestione dei COI.
3. Il MiPAAF fornisce, su richiesta, assistenza ai funzionari di ADM, anche a livello locale, per problematiche di natura tecnica e giuridica.
4. Al termine del periodo di cui al comma 1, le Parti produrranno un rendiconto sulle attività svolte che consentirà l’eventuale efficientamento delle attività richieste dalla normativa unionale, in vista della stipula degli accordi integrativi/attuativi di cui all’articolo 3, comma 6 e/o di proposte di modifica del sistema TRACES.
5. A partire dalla decorrenza della presente convezione è attivata, ai sensi del successivo art. 8, una rete di contatti ADM e MiPAAF, con modalità da concordarsi anche negli accordi di cui al precedente articolo 3, comma 6, volta a consentire lo scambio di informazioni e l’armonizzazione delle attività delle due Amministrazioni.
Articolo 6
Riconoscimento spese
1. Il MiPAAF si impegna a riconoscere ad ADM le spese dirette e indirette che quest’ultima sosterrà per l’effettuazione dei controlli documentali, di identità e fisici di cui alla presente Convenzione.
2. Con successivo accordo attuativo, verrà stabilito l’ammontare delle spese di cui al comma 1 - da determinarsi in una somma complessiva su base annua calcolata in modo forfettario in ragione della media del numero di partite biologiche e in conversione importate in Italia nell’ultimo triennio, pari ad un numero indicativo di circa 5.500 controlli documentali e di circa 70 controlli di identità e fisici – nonché le procedure per il relativo riconoscimento in favore di ADM.
3. Con il medesimo accordo attuativo sarà disciplinato anche il riconoscimento a favore di ADM del compenso spettante a quest’ultima per eventuali controlli che dovessero eccedere, nel corso di un anno, di più del 10%, le soglie di 5.500 controlli documentali e/o di 70 controlli di identità e fisici, fermo restando il diritto di ADM di non svolgere, in tutto o in parte, i controlli che dovessero eccedere le predette soglie ove essi non fossero compatibili con l’ordinato svolgimento degli altri suoi impegni istituzionali.
4. L’accordo di cui al comma 2 sarà efficace dopo la registrazione del decreto di approvazione da parte dell’organo di controllo del MiPAAF.
5. In caso di mancato perfezionamento dell’iter di approvazione ed efficacia dell’accordo di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2022, la presente Convenzione si intenderà automaticamente risolta, fermo restando il riconoscimento delle spese sostenute da ADM come richieste dalla medesima.
Articolo 7
Efficacia, Durata e Xxxxxxx
1. La presente Convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti.
2. La presente Convenzione ha una durata di tre anni ed è rinnovabile su richiesta scritta delle Parti.
Articolo 8
Tavoli tecnici
1. Per la definizione degli accordi integrativi/attuativi necessari al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione, verranno istituiti, mediante apposito scambio di note, appositi Tavoli tecnici i cui componenti saranno di volta in volta designati:
o per ADM, dal Direttore Generale o da un suo delegato;
o per il MiPAAF, dal Capo Dipartimento ICQRF e dal Capo Dipartimento DPQAI
o da loro delegati.
2. Con le medesime note di cui al comma 1, saranno indicati i referenti di ciascuna Parte per le attività di costituzione di ciascun Tavolo tecnico, ferma restando la possibilità di riferirsi ai seguenti recapiti generali per quanto attiene alle attività discendenti dalla presente Convenzione:
o per ADM, l’Ufficio del Direttore Generale: xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
o per il MiPAAF: xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
3. Le note di cui ai commi precedenti potranno essere scambiate attraverso gli indirizzi di posta elettronica indicati al comma 2.
Articolo 9
Trattamento dei dati
1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Ciascuna Parte, in relazione ai dati personali ricevuti dall’altra Parte, per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita, agisce, ai sensi dell’art. 26 del regolamento (UE) n. 2016/679, in qualità di Contitolare del trattamento, impegnandosi ad osservare rigorosamente la massima riservatezza nei confronti dei terzi in merito agli stessi e ad adottare misure tecniche ed organizzative che escludano i rischi di accesso e/o il trattamento dei dati non conforme alle finalità della presente Convenzione.
Articolo 10
Pubblicazione
1. Le Parti prestano il loro proprio formale assenso alla pubblicazione della presente Convenzione sui rispettivi siti Internet o ad ogni altra forma di pubblicità della stessa, anche al fine di consentire il controllo diffuso sull’azione amministrativa, sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale.
Articolo 11
Foro competente
1. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, le Parti di comune accordo individuano come foro competente esclusivo quello di Roma.
Articolo 12
Norme applicabili
1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.
Roma,
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Il Direttore Generale
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Dipartimento ICQRF
Il Capo Dipartimento Dott. Xxxxxx Xxxxxxx
ASSENZA XXXXXX XXXXXX 31.03.2022
15:15:32 UTC
Dipartimento DPQAI
Il Capo Dipartimento Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 31.03.2022
14:49:27
UTC