CONVENZIONE PER L’ESECUZIONE
CONVENZIONE PER L’ESECUZIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DA ATTIVITÀ AGRICOLA DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Il giorno | con la presente scrittura a valere a tutti gli effetti di legge, |
tra
Azienda / Produttore di rifiuti agricoli | |||||||||
Dati anagrafici | |||||||||
Cognome | Nome | ||||||||
Nato a | il | ||||||||
C.F. | |||||||||
Residenza | CAP | Comune | Provincia | ||||||
Indirizzo | N° | ||||||||
In qualità di 1 | |||||||||
Denominazione/ragione sociale | |||||||||
C.F. | P. IVA | ||||||||
Sede Legale | CAP | Comune | Provincia | ||||||
Indirizzo | N° | ||||||||
Telefono | Cell. | ||||||||
Fax | |||||||||
PEC | SDI | ||||||||
Dati dell’utenza | CAP | Comune | Frazione | ||||||
(sede operativa) | Indirizzo | N° | |||||||
Telefono | Fax | ||||||||
Domiciliazione (se diversa) | |||||||||
CAP | Comune | Provincia | |||||||
Indirizzo | N° |
o Quota fissa versata con frequenza annuale |
o Quota fissa versata con frequenza triennale e pagamento anticipato |
di seguito denominato UTENTE, e la Sig.ra Xxxxxxx Xxxxx nata a Motta di Livenza (TV) il 21-10-1968, il quale, in qualità di Amministratore Delegato XXX.XX. SPA – soggetto gestore del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del Consiglio di Bacino Sinistra Piave - d'ora in avanti denominato semplicemente GESTORE,
1 Legale rappresentante, titolare, socio, amministratore unico, altro.
PREMESSO
a) che il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 disciplina la gestione dei rifiuti stabilendo che la gestione degli stessi costituisce attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un’elevata protezione ambientale e controlli efficaci;
b) che in Provincia di Treviso esiste una multiforme realtà, costituita da numerose aziende agricole ed artigianali (terzisti), nella maggior parte di piccole dimensioni, che producono rifiuti agricoli, anche pericolosi, per i quali esiste un’oggettiva difficoltà nel provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa vigente, la quale, di converso, prevede agevolazioni e semplificazioni amministrative per le aziende se i rifiuti vengono conferiti al servizio pubblico;
c) che i rifiuti speciali, provenienti da attività agricole, nel rispetto della presente convenzione e della normativa vigente, possono essere temporaneamente depositati presso le sedi di produzione;
d) che i rifiuti provenienti da attività agricole, in quanto rifiuti speciali, vanno gestiti in circuiti separati dai rifiuti urbani di origine domestica (art. 184, comma 3, lettera a, D.Lgs. n. 152/2006) e che i medesimi rifiuti possono essere conferiti al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, previa sottoscrizione di apposita convenzione (art. 188 D.lgs. n. 152/2006);
e) che la normativa sui rifiuti (art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 prima, e decreto del Ministro dell’Ambiente 17 dicembre 2009) prevede modalità semplificate per i produttori di rifiuti agricoli e nell’ipotesi di convenzionamento con il Gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani;
f) che con delibera della Giunta Regionale del Veneto del 6 agosto 2019, n° 1159 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali (Allegato A), nonché lo schema di Accordo Attuativo (Allegato A1);
g) che il nuovo Accordo, da sottoscriversi da parte del Consiglio di Bacino territorialmente competente, Provincia di Treviso, Anci Veneto, l’ARPAV e le Associazioni di Categoria, definisce nel dettaglio le regole in merito alla gestione dei rifiuti speciali e si attua mediante la sottoscrizione di Convenzione / Contratto di Servizio, conforme allo schema di volta in volta allegato all’Accordo Attuativo di riferimento, sottoscritta tra i singoli produttori di rifiuti (nel prosieguo anche solo “Produttori convenzionati”) ed il Gestore. Tale Convenzione/Contratto in particolare deve contenere:
- la disciplina degli adempimenti amministrativi ed operativi a carico del Gestore e quelli a carico del Produttore convenzionato in piena conformità alla disciplina contenuta nell’Accordo Attuativo di riferimento;
- la sua durata, compresa l’eventuale facoltà di proroga e/o di rinnovo;
- il dettaglio delle modalità operative di esecuzione del servizio;
- le condizioni economiche (prezzi e modalità di pagamento) compresa la disciplina del loro aggiornamento periodico e/o la possibilità di una loro eventuale revisione;
- la facoltà di recesso.
DATO ATTO
Che le finalità e le semplificazioni del precedente Accordo di Programma del 2010 sono sostanzialmente confermate e riproposte negli schemi approvati con DGRV n° 1159 del 06.08.2019 e che al fine di assicurare la continuità del servizio di raccolta e/o trasporto di rifiuti provenienti dalle attività agricole è necessario procedere sin d’ora alla sottoscrizione delle convenzioni con gli utenti, secondo il testo approvato con delibera del CdA di XXX.XX. SPA in data 29/07/2019.
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue, considerando la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
art. 1 Oggetto
1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 188 del D. lgs. n. 152/2006, ha ad oggetto il servizio di raccolta e/o trasporto di rifiuti provenienti da attività agricole effettuato dal gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, direttamente o tramite terzi autorizzati.
2. Le modalità operative del servizio previste dalla seguente convenzione sono descritte dell’allegato A e ne sono parte integrante e sostanziale.
3. Le tipologie di rifiuto che possono essere conferite in forza della presente convenzione sono esattamente indicate nell’allegato B.
4. Il servizio oggetto della presente convenzione è riservato agli utenti che abbiano sottoscritto la presente convenzione.
art. 2 Durata
1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione ed è a tempo indeterminato.
2. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione dandone comunicazione per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro il 30 novembre di ciascun anno di validità della convenzione. Il recesso avrà efficacia a partire dal 1°gennaio dell’anno successivo. Se il diritto di recesso viene esercitato dopo il 30 novembre, il recesso avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è stato presentato.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che qualora, in esecuzione di norme di legge ovvero per effetto di atti o provvedimenti dell’Autorità amministrativa locale competente per l’individuazione del soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti, sia individuato un soggetto gestore di tale servizio diverso dall’attuale, la presente convenzione cesserà di produrre effetto a far data dall’effettivo subentro del nuovo gestore (art. 1360, co. 2, Codice civile).
4. Nel caso di subentro di attività in ambito familiare o per casi espressamente previsti dalla legge, l’Ente provvede ad effettuare le necessarie volture della quota di adesione a partire dalla data di presentazione di opportuna documentazione attestante il subentro e di sottoscrizione della convenzione del subentrante.
art. 3 Modalità di organizzazione del servizio
1. La raccolta dei rifiuti di cui al precedente art. 1 avviene secondo le modalità precisate nell’allegato A.
2. L’Utente deve conferire i rifiuti in conformità a quanto stabilito nell’allegato A.
3. Spetta al personale del Gestore provvedere al caricamento su automezzo autorizzato per la movimentazione ed il trasporto delle specifiche categorie di rifiuto.
4. Al momento del conferimento dei rifiuti, l’Utente è tenuto a sottoscrivere un documento di accompagnamento (cd. DDC) compilato in 2 copie uguali, in cui devono essere specificati per ogni tipo di rifiuto:
- il codice CER;
- il peso verificato all’atto del conferimento distinto per tipologia e codice CER;
- la data dell’intervento;
- eventuali annotazioni relative alle circostanze che abbiano comportato un aggravio dei tempi delle operazioni di raccolta.
Con la sottoscrizione di tale documento l’Utente riconosce ed accetta tutto quanto in esso riportato.
5. Eventuali modifiche organizzative del servizio saranno concertate con l’Amministrazione provinciale, i Consigli di Bacino Sinistra Piave e il Priula e le Organizzazioni Professionali Agricole che hanno sottoscritto l’Accordo di Programma.
6. In caso di variazione il Gestore invierà un’apposita comunicazione scritta all’Utente. L’utente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso a mezzo di lettera raccomandata entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione.
7. Il Gestore si riserva la possibilità di attivare una raccolta con mezzo mobile qualora consentito dalla normativa e previa verifica della sostenibilità tecnico economica di tale modalità.
art. 4 Corrispettivo del servizio
1. L’Utente, per poter usufruire del servizio, dovrà corrispondere al Gestore il corrispettivo come di seguito specificato:
a) la quota di adesione: l’ammontare della quota di adesione, riportato nell’Allegato B, è determinato in relazione all’anno in cui si sottoscrive la convenzione ed in ragione della sua durata.
b) il costo del servizio di raccolta a domicilio quale indicato nell’Allegato B;
c) in caso di richiesta di raccolta a domicilio urgente, il supplemento indicato nell’Allegato B;
d) il costo del servizio di smaltimento, diversificato a seconda della tipologia di rifiuto conferito, calcolato in ragione della quantità di rifiuto conferita sulla base dei costi unitari contenuti nell’Allegato B: a tal fine farà fede esclusivamente la quantità di rifiuto verificata all’atto del conferimento del rifiuto al Gestore;
2. I costi dei sacchi, big bag, contenitori per rifiuti a rischio infettivo di origine veterinaria, noleggio di contenitori e altre attrezzature sono indicati nell’Allegato B: il Gestore provvederà al loro addebito all’Utente unitamente alla fatturazione del servizio di smaltimento.
3. Il costo di eventuali interventi supplementari di sgombero e/o raccolta saranno ugualmente addebitati all’Utente con la fatturazione del servizio di smaltimento.
4. L’Utente potrà richiedere al Gestore, previo pagamento del costo indicato nell’Allegato B, anche un servizio di archiviazione e/o ricerca e/o estrazione di copia della documentazione relativa ai conferimenti di rifiuti dallo stesso effettuati.
5. La tessera identificativa è strettamente personale e incedibile. In caso di smarrimento verrà rilasciata una nuova tesserà il cui costo è disciplinato nell’Allegato B.
6. Saranno addebitati eventuali altri costi riportati nell’Allegato B. Oltre a quanto indicato, null’altro è dovuto per la sottoscrizione della convenzione.
art. 5 Tempi e modalità di pagamento
1. La quota di adesione viene fatturata al momento del ricevimento della convenzione. La convenzione diventa efficace una volta accertato il pagamento del corrispettivo.
2. Il costo del servizio di raccolta a domicilio (cd. “diritto di chiamata”) deve essere versato dall’Utente al ricevimento della fattura con le modalità previste da successivi punti; il servizio viene attivato quando il Gestore abbia evidenza del pagamento.
3. I costi degli altri servizi saranno fatturati dal Gestore almeno una volta l’anno.
4. Le fatture dovranno essere pagate dall’Utente nel termine di 30 giorni data fattura. I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bollettino postale allegato alla fattura o altre modalità indicate nella fattura stessa.
5. In caso di mancato rispetto del termine indicato nel precedente comma 4 per il pagamento delle fatture si producono automaticamente gli interessi di mora secondo quanto stabilito dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 recante “Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Scaduto il termine per il pagamento, il Gestore provvederà a sollecitare l’Utente al pagamento di quanto dovuto (somma capitale più interessi) mediante una lettera raccomandata. Se l’inadempimento persiste il Gestore procederà alla riscossione coattiva del proprio credito nelle forme di legge.
6. Il Gestore si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione del servizio, per tutto il tempo in cui perdura l’inadempimento dell’Utente in ordine ai pagamenti dallo stesso dovuti in base alle presente convenzione. Nell’ipotesi in cui il ritardo nel pagamento si protragga per oltre 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di scadenza indicata nel sollecito di pagamento di cui sopra, potrà trovare applicazione la disposizione di cui al successivo articolo 7.
7. Nel caso in cui il corrispettivo annuo dovuto dall’Utente per il servizio di smaltimento sia inferiore al minimo fatturabile indicato nell’Allegato B, il Gestore procederà comunque all’emissione di una fattura per una somma pari a tale ultimo importo.
art. 6 Obblighi per l’Utente
1. L’Utente è tenuto ad avviare i rifiuti alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo quanto stabilito dall’art. 183 D.lgs. n. 152/2006 e, comunque, almeno una volta all’anno, indipendentemente dalle quantità.
2. L’Utente è inoltre tenuto – al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa ambientale - alla conservazione ed alla custodia di:
a) copia della presente convenzione debitamente sottoscritta;
b) ove consegnata/o dall’Ente/Gestore, la tessera o altro sistema di identificazione dell’utenza che non può essere ceduta e/o prestata a terzi;
c) i documenti, o la loro copia, costituenti prova degli avvenuti pagamenti;
d) copia dei documenti di conferimento dei rifiuti.
2. Restano salvi gli eventuali adempimenti amministrativi che la normativa di settore pone comunque a carico dell’imprenditore agricolo.
art. 7 Clausola risolutiva espressa
1. Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla vigente legislazione, il Gestore può procedere alla risoluzione della presente convenzione ex art. 1456 c.c (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui l’Utente non provveda al pagamento degli insoluti entro 6 (sei) mesi dalla data di scadenza indicata dal sollecito di pagamento di cui al precedente articolo 5, comma 6.
art. 8 Cessione della convenzione
1. È vietata, a pena di nullità, la cessione della convenzione da parte dell’Utente.
Art. 9 Controversie
1. Le parti si impegnano a tentare di definire tutte le controversie relative alla presente convenzione in via preliminare in una riunione all’uopo convocata dal Gestore.
2. E’, in ogni caso, riconosciuta la possibilità all’Utente di delegare qualsiasi persona fisica o giuridica per la definizione delle controversie e per tutte le procedure previste nella presente convenzione.
3. Se le parti non si presentano o il tentativo di conciliazione non riesce, la controversia potrà essere comunque deferita all’autorità giudiziaria. Il Foro competente è quello di Treviso.
art. 10 Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto e regolato nella presente convenzione, le Parti fanno esplicito rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Data: | |
Il Legale Rappresentante (Firma leggibile) | IL GESTORE L’Amministratore delegato Xxxxxxx Xxxxx |
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Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del c.c. si approvano e sottoscrivono specificatamente le seguenti clausole della presente convenzione:
• Art. 1 Oggetto
• Art. 2 Durata
• Art. 3 Modalità di organizzazione del servizio
• Art. 4 Corrispettivo del servizio
• Art. 5 Tempi e modalità di pagamento
• Art. 7 Clausola risolutiva espressa
• Art. 8 Cessione della convenzione
• Art. 9 Controversie
• Art. 10 Rinvio
• Allegato A) MODALITA’ OPERATIVE
• Allegato B) Elenco Prezzi dei servizi ed elenco dei rifiuti che possono essere conferiti in base alla presente convenzione
Il Legale Rappresentante (Firma leggibile)
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INFORMATIVA PRIVACY ART. 13 GDPR 2016/679 UE
1) Titolare del trattamento è XXX.XX. SPA, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 000/X, 00000 Xxxxxxxxxx (XX) Tel:0438/0000000, email: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; Ufficio Responsabile della protezione dei dati presso XXX.XX. SPA, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 000/X, 00000 Xxxxxxxxxx (XX) Tel:0438/0000000, email: xxx@xxxxxxxxxxxx.xx. 2) I dati sono trattati in modalità elettronica e cartacea e sono quelli necessari ad adempiere al regolamento in vigore per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e alla disciplina della tariffa corrispettiva del medesimo così come stabilito dal Consiglio di Bacino Sinistra Piave. 3) Il conferimento è obbligatorio per il compimento del servizio verso il cittadino e per ottemperare alle obbligazioni contrattuali a cui è soggetto il Titolare nei confronti del Consiglio di Bacino Sinistra Piave. 4) I dati personali saranno trattati dal Titolare e dai suoi incaricati, service di stampa e conservazione documentale, studi legali, società di recupero crediti, banche, enti pubblici ed eventualmente altri soggetti strettamente necessari al compimento del servizio verso il cittadino nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza del trattamento; ove previsto, tali soggetti verranno nominati Responsabili del Trattamento 5) I dati non saranno in alcun caso diffusi, né trasferiti a Paesi terzi rispetto all'UE o ad Organizzazioni Internazionali. 6) I dati sono conservati per il periodo necessario ad adempiere alle obbligazioni fiscali/amministrative/legali/pubbliche a cui il Titolare deve uniformarsi. 7) Gli interessati hanno (vedi xxx.xx 15-22): diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità, opposizione al processo decisionale automatizzato dei propri dati personali facendo richiesta direttamente ai contatti di cui al punto (1). In ogni caso hanno diritto di reclamo presso un’autorità di controllo.
Il Legale Rappresentante (Firma leggibile)
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Il sottoscritto autorizza XXX.XX. SPA ad inviare all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato tutte le comunicazioni relative al rapporto in essere.
🞏
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Il Legale Rappresentante (Firma leggibile)
non accetto