COORD. R.S.A. FABI FALCRI FIBA-CISL FISAC-CGIL SINFUB BANCA POPOLARE DI LODI
COORD. R.S.A. XXXX XXXXXX FIBA-CISL FISAC-CGIL SINFUB BANCA POPOLARE DI LODI
CONTRATTO AZIENDALE : RAGGIUNTO L’ ACCORDO PER IL RINNOVO
Nella giornata del 19 Giugno sono stati raggiunti due importanti accordi:
1) il rinnovo del CIA 2) l’avvio del cosiddetto “FONDO ESUBERI “ su base volontaria.
Il rinnovo del cia giunge dopo un serrato confronto fra le parti, ad un anno di distanza dalla presentazione della piattaforma e dopo un periodo di grandi ristrutturazioni della capogruppo, peraltro tuttaltro che concluse.
E’ quindi di significativo valore l’aver ribadito che l’eccezionalità dei momenti nella vita dell’azienda non cancella le fasi di confronto “ ordinarie “ e l’adeguamento dei trattamenti al personale.
I punti salienti dell’accordo riguardano, come da demandi del CCNL , i capitoli INQUADRAMENTI, PREMIO AZIENDALE e SALUTE/SICUREZZA DEI LAVORATORI. Sugli inquadramenti il risultato ha riguardato:
- la definizione di alcune figure professionali nuove rispetto al vecchio cia:
o quadri direttivi di 4. livello per: capi area, responsabili di settori affari e amministrazione nelle aree, responsabili di divisioni centrali
o quadri direttivi di 3.livello per : district manager nelle aree
o quadri direttivi di 1. livello per :
▪ responsabili dei comparti Crediti ed Estero nelle aree, nonché per i referenti dell’attività Ispettiva, dopo 18 mesi di permanenza nel 4. livello della 3° area ( ex capo ufficio)
▪ addetto al private banking dopo 12 mesi di permanenza nel 4. livello della 3° area, a sua volta conseguito dopo 12 mesi di adibizione
▪ responsabile di unità funzionale nelle divisioni centrali dopo 12 mesi di permanenza del 4. livello della 3. area
- la riconferma sostanziale dell’articolazione per titolari e vice nelle filiali:
TITOLARI COADIUTORI/VICE TITOLARI
- 4 add. 3A3L Ex vice c.u -da 5 a 12 add: 3A 4L c.u
- da 13 a 20 add: Q.D.1 oltre 20 add.: Q.D.2
- 2 addetti: 3° area 4. livello – ex capo ufficio
- 3 addetti quadro direttivo di 1. livello –
- 4 addetti q.d. 1 livello con indennità mensile di € 50
- 5 addetti q.d. 2. livello –ex q. s. – con ind. mens.di € 100 ( ex lire 100.000 )
- 6 addetti q.d. 2. livello – ex q. s. – con indennità mens.di € 150 ( ex lire 200.000 )
- da 7 a 9 addetti : q.d. 3 livello ( ex funzionario )
- da 10 a 15 addetti : q.d. 4. livello ( ex funzionario)
- da 16 a 20 addetti e oltre 20 : q.d. 4. livello con rispettivamente ruoli chiave “B” e “ A”
NB negli sportelli speciali all’unico addetto o al responsabile compete il 2 livello della 3° area Ai colleghi delle incorporate ex BMI Sicilia e Bipielle Centrosud verranno applicate le normative sugli inquadramenti con decorrenza 1.7.02 se inseriti nel ruolo da almeno 5 mesi
PREMIO AZIENDALE- EX VAP
Riconfermate le cifre dello scorso anno ( ex lire 2.245.000 per c.reparto A3L2) con adeguamento della parametrazione per i quadri direttivi. E’ stata identificata una nuova formula che considera sia il bilancio aziendale ( con peso 70%) sia quello consolidato ( 30%). Tale premio che non concorre al calcolo del TFr verrà erogato con lo stipendio di Giugno in proporzione ai mesi di servizio.
SALUTE E SICUREZZA
E’ stata riconfermata la noromativa esistente con l’istituzione di un gruppo di lavoro integrato xx.xx/azienda/ RLS 626 per esaminare ulteriori iniziative tendenti a rafforzare l’apparato di sicurezza, gruppo che si riunirà almeno ogni 3 mesi o con maggiore frequenza in caso di eventi criminosi di particolare gravità ovvero in relazione a situazioni di nocività ambientale. Tale argomento purtroppo resta sempre di grande attualità in relazione al permanere di situazioni a rischio di molte filiali non sufficientemente protette contro l’evento rapina; la cadenza periodica ravvicinata degli incontri
dovrebbe quindi consentirci di mantenere la necessaria pressione sull’azienda per una corretta valutazione del rischio stesso. L’azienda ha recepito con una lettera la nostra raccomandazione di esaminare richieste di rotazione di personale che arrivassero da unici addetti di sportello e dalle filiali di Gela e Priolo ( inserite all’interno di stabilimenti petrolchimici ).
A latere del contratto aziendale sono anche state raggiunte le seguenti intese:
BUONO PASTO: adeguamento con decorrenze 1.8 – 1.10 – 1.1.03 rispettivamente a € 4,5/ 4,75/ 5; è stato (finalmente) introdotto il buono pasto anche per i colleghi con contratto part time nella misura di € 1,81 ( ex lire 3500) dal 1.8.2002.
POLIZZE SANITARIE : per 3a area profess. e Q.D. 1 – 2 livello: € 278; per Q.D. 3-4 livello: € 610 con possibili integrazioni personali a scelta del dipendente; verrà introdotta anche la copertura per morte da malattia in aggiunta all’esistente invalidità (immutate quelle per morte e invalidità da infortuni).
PROVVIDENZE AI FIGLI DISABILI: elevato il limite del CCNL da lire 200.000 a € 1032,91 ex 2 mil. RIMBORSI KM: € 0,22 – 0,25 – 0,26 per auto con cilindrata rispettivamente fino a 1000 cc, da 1001 a 1200 e oltre 1200 cc ; dal 1.1.2003 tali misure saranno rivalutate ISTAT ( sett./ott.) con effetto dal 1. gennaio successivo; per quanto ancora lontane dagli effettivi costi correlati tali misure verranno quanto meno automaticamente adeguate nel tempo; verrà inoltre studiata una POLIZZA KASKO per copertura dei rischi derivanti dall’utilizzo dell’ automezzo privato per ragioni di servizio.
PREMI FEDELTA’ : in azioni della Banca, passano da L. 2.500.000 e L. 1.000.000 a € 2000 e € 1500 per rispettivamente 25 e 35 anni di servizio con mantenimento delle misure derivanti dagli accordi di fusione.
GIORNI DI PERMESSO PER RAGIONI FAMILIARI (lutti ecc.): i 3 gg lavorativi annui includono gli eventi relativi ad affini di 1. grado ( suoceri ).
DISTACCHI DI PERSONALE: per questa tipologia di colleghi entro il prossimo Novembre discuteremo con l’azienda di : formazione, partecipazione a sistemi incentivanti, valutazione delle prestazioni, agibilità sindacali. Dati i continui processi che investono il gruppo e la capogruppo questa figura un po’ ibrida del distaccato necessita di migliore tutela e definizione di normativa.
REVISIONE DI TRATTAMENTI VARI AL DIPENDENTE (secondo apposita comunicazione che seguirà) con le seguenti più significative variazioni: Mutuo 1a casa Euro 115.000 ( ex 200.000.000 lire ) tasso Euribor 6 mesi ; Mutuo Ipotecario ordinario Euro 100.000 Euribor 6 mesi + 0,50%; possibilità di cointestare i c/c con altro familiare ( coniuge, genitore, figli ) anche se non coabitanti.
Le xx.xx esprimono in giudizio complessivamente positivo dell’esito della vertenza contrattuale, alla luce del continuo processo di ristrutturazione del gruppo e della capogruppo, quest’ultima interessata da consistenti aumenti nel valore assoluto degli organici, conseguenti ad acquisizioni e fusioni; tali operazioni hanno comportato l’adeguamento dei trattamenti di tutto il personale con la necessità di ricercare equilibri e compatibilità economiche che non hanno consentito, come era da noi richiesto, un significativo aumento del salario aziendale, in particolare del VAP. Inoltre questa azienda, prevalentemente volta negli ultimi anni all’acquisizione di altre banche più che all’attività ordinaria, unita alle conseguenze negative nei mercati dopo l’11 settembre, ha evidenziato dei bilanci non eccezionali ed è risultato per noi difficile spostare la cifra del premio rispetto a quanto erogato negli scorsi anni.
Ora richiamiamo l’azienda alla coerenza in merito alla gestione delle politiche retributive a tutti i livelli, anche e soprattutto per quelle discrezionali ( ad personam, premi una tantum, sistemi incentivanti, premi su singole campagne ecc.)
Si tratta ora anche di completare l’opera in quelle societa’ del gruppo ( SGR, Net, ICT, Real Estate ecc.) che sono ancora prive di contrattazione aziendale.
Xxxx, 00.0.0000
COORD. R.S.A. XXXX XXXXXX FIBA-CISL FISAC-CGIL SINFUB BANCA POPOLARE DI LODI
ATTIVAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ SU BASE VOLONTARIA ( PREPENSIONAMENTI )
L’accordo nasce dalla condivisa valutazione delle parti in merito all’opportunità di procedere ad un ricambio generazionale collegato alla ristrutturazione della capogruppo, senza che, a regime, venga intaccato il livello complessivo degli organici. E’ infatti indispensabile e previsto che, in modo correlato alle varie uscite, vengano esaminate da azienda e sindacato le ricadute sulle strutture (uffici, filiali, aree ecc. ) in maniera tale da non creare contraccolpi su chi resta e procedere al reintegro, con titolo di precedenza per gli attuali addetti assunti a tempo determinato; in relazione alla programmazione di accesso al Fondo l’azienda è disponibile ad accogliere eventuali nuove domande di part-time, previa verifica entro il mese di dicembre 2002.
Relativamente ai contenuti tecnici normativi applicabili ricordiamo che:
- il Fondo è destinato a chi, VOLONTARIAMENTE, chiederà di accedervi in quanto in possesso, alla data del 31.12.2003, dei requisiti previsti ( max 60 mesi mancanti al pensionamento INPS per anzianità o vecchiaia), con possibile estensione del periodo di maturazione al 31.12.2004; il personale interessato da operazioni di scorporo societario manterrà tale diritto di accesso al fondo;
- il regolamento del fondo prevede l’erogazione di un assegno che garantisce una copertura di circa il 70% sul salario netto; l’azienda continuerà a versare i contributi sul salario pieno fino alla maturazione dei requisiti INPS
- in caso di modifiche dell’attuale normativa sull’accesso alla pensione pubblica e a seguito dei relativi incontri tra ABI e Segreterie Nazionali, le parti definiranno idonee soluzioni finalizzate al mantenimento della continuità tra prestazioni del Fondo e quelle dell’AGO (=Assicurazione Generale Obbligatoria)dell’INPS;
- l’accesso al Fondo è previto per 150 posizioni, con criterio di precedenza connesso alla maggiore prossimità alla pensione e redazione di apposita graduatoria verificata da xx.xx e azienda; in caso di domande eccedenti le parti si riuniranno per le valutazioni della situazione;
- per i titolari di filiale, addetti titoli, c. div. e c. unità è possibile uno slittamento di max 12 mesi rispetto ai tempi di uscita in relazione alle necessità produttive di qualificazione nella sostituzione;
- le domande andranno inoltrate secondo tempi e modalità che verranno comunicate dall’azienda con un premio di tempestività per chi si candiderà entro il 31.7 p.v. pari a una mensilità;
- in relazione al recente rinnovo del ccnl verrà riconosciuta la tranche di aumenti contrattuali successiva e più prossima all’uscita del dipendente;
- per tutta la permanenza nel Fondo vengono garantiti il mantenimento delle condizioni varie di c/c ecc. e la copertura sanitaria prevista per il personale in servizio ( polizza malattia ) o, in alternativa, la liquidazione del montante relativo al contributo aziendale per tutto il periodo;
- quanto alla previdenza complementare l’azienda riconoscerà un importo pari ai contributi a suo carico per il periodo di permanenza al fondo nella misura vigente all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro ( per il personale ex BMI Sicilia in quanto richiedente l’accesso al fondo e la relativa iscrizione al fondo pensionistico PopLodi entro il 31.12.2002 scatta l’aliquota del 3,75%); per gli aderenti alla vecchia sezione a prestazione definita sarà consentito il riscatto dello zainetto a suo tempo comunicato-maggiorato della contribuzione aziendale per gli anni di permanenza nel fondo esuberi- ovvero la permanenza nel fondo pensionistico PopLodi per un periodo massimo di 60 mesi.
Questo accordo si inserisce nel filone di analoghe misure adottate presso altre aziende del gruppo, dove, a differenza nostra, erano stati formalmente dichiarati degli esuberi. Presso la capogruppo, invece, si configura , come detto, come ricambio generazionale che, a nostro avviso, apre potenziali spazi di ulteriore crescita occupazionale, anche alla luce della perdurante situazione critica di molte filiali e strutture di sede, situazione che verrà più in dettaglio esaminata con l’azienda nel corso degli incontri semestrali da tenere.
Xxxx, 00.0.0000
COORD. R.S.A. XXXX XXXXXX FIBA-CISL FISAC-CGIL SINFUB BANCA POPOLARE DI LODI
Specifichiamo i valori del PREMIO AZIENDALE- ex VAP secondo i parametri definiti
4A AREA PROFESSIONALE 4. LIVELLO | LIT. | 6.188.000 |
4A AREA PROFESSIONALE 3. LIVELLO | LIT. | 5.304.000 |
4A AREA – 2. LIVELLO EX QUADRO SUPER | LIT. | 4.420.000 |
4A AREA - 1. LIVELLO EX QUADRO | LIT. | 3.536.000 |
LIT. | 2.545.000 | |
3A AREA 3. LIVELLO VICE C.U. | LIT. | 2.368.000 |
3A AREA 2. LIVELLO C. REPARTO | LIT. | 2.245.000 |
3A AREA 1.LIVELLO IMP. 1A | LIT. | 2.121.000 |
2A AREA 3. LIVELLO IMP. 2A | LIT. | 1.998.000 |
2A AREA 2. LIVELLO C.COMM. | LIT. | 1.944.000 |
2A AREA 1. LIVELLO COMMESSO | LIT. | 1.891.000 |
1A AREA GUARDIA NOTTURNA | LIT. | 1.803.000 |
1A AREA AUSILIARI | LIT. | 1.768.000 |
Xxxx, 00.0.0000
Lodi, 19 giugno 2002
per il rinnovo del contratto di secondo livello della Banca Popolare di Lodi Tra
Banca Popolare di Lodi
E le Rappresentanze Sindacali Aziendali
FABI, FALCRI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, SINFUB, SINDIRIGENTICREDITO
Ai fini del rinnovo del contratto aziendale di secondo livello del 20 febbraio 1997, le parti, con riferimento alle materie oggetto di demando ex art. 22 del C.C.N.L. 11 luglio 1999 (testo coordinato) per i Xxxxxx Xxxxxxxxx e per il personale delle Aree Professionali, convengono quanto segue.
(EX ART. 1 CIA 1997) INQUADRAMENTI
In tema di inquadramenti del personale si applicano gli inquadramenti di cui agli art.66 e
78 del CCNL 11/7/99 ad eccezione di quanto di seguito stabilito:
Presso la struttura di Rete:
Titolare di Dipendenza:
nelle dipendenze in cui gli elementi stabilmente addetti compreso il titolare ed escluso il personale ausiliario sono:
- 2 al titolare è attributo il 3A4L
- 3 al titolare è attribuito il QD1
- 4 al titolare è attribuito il QD1 con la speciale indennità di € 50 mensili per 12 mensilità
- 5 al titolare è attribuito il QD2 con la speciale indennità di € 100 mensili per 12 mensilità
- 6 al titolare è attribuito il QD2 con la speciale indennità di € 150 mensili per 12 mensilità
- da 7 a 9 al titolare è attribuito il QD3
- da 10 a 15 al titolare è attribuito il QD4
- da 15 a 20 addetti al titolare è attribuito il QD4 con riconoscimento del Ruolo chiave 'B' e della correlata indennità come da circolare della Direzione di Gruppo Risorse n. 4 del 26.1.2001
- oltre i 20 addetti al titolare è attribuito il QD4 con riconoscimento del Ruolo chiave 'A' e della correlata indennità come da circolare della Direzione di Gruppo Risorse n. 4 del 26.1.2001.
Le speciali indennità di cui sopra spettano fintanto che perdura la funzione di Titolare. Coadiutore del Titolare di Dipendenza:
nelle dipendenze in cui gli elementi stabilmente addetti compreso il titolare ed escluso il personale ausiliario sono:
- 4 al dipendente che coadiuva il titolare e’ attribuito il 3A3L
- da 5 a 12 al dipendente che coadiuva il titolare e’ attribuito il 3A4L
- da 13 a 20 al dipendente che coadiuva il titolare e’ attribuito il QD1
- oltre 20 al dipendente che coadiuva il titolare e’ attribuito il QD2
NOTE A VERBALE
A seguito delle fusioni per incorporazione del personale proveniente dalla ex Bmi e dalla Bipielle Centrosud l’Azienda provvederà a riconoscere al personale di filiale gli inquadramenti previsti dal CIA della BPL 20/2/1997, per coloro che alla data della sottoscrizione del presente Accordo ricoprano tale ruolo da almeno 5 mesi e con decorrenza 1° luglio 2002.
In materia di avanzamenti automatici di carriera ed i benefici economici per automatismo si applica l'art. 97 del CCNL in vigore, con l'intesa che gli automatismi cui il medesimo fa riferimento decorrono dopo 6 anni anziché dopo 7.
(ex ART. 4 CIA 1997)
Attribuzione di livelli ai cassieri
Al cassiere che predisponga e controlli il lavoro di cassa di almeno:
- n° 2/3 sportelli operanti in via continuativa è attribuito il 3A3L;
- n° 4 o più sportelli operanti in via continuativa è attribuito il 3A4L;
NOTA A VERBALE
Si intende operante in via continuativa la cassa aperta per almeno 6 giorni al mese anche non consecutivi.
Dipendenze a operatività limitata
E' attribuito il 2° Livello della 3^ Area all'unico addetto, con 6 mesi di adibizione in via continuativa, alle Dipendenze ad operatività limitata, intendendosi per tali gli sportelli operanti all'interno di aziende o enti diversi e gli sportelli operanti ad orario ridotto rispetto a quello normale; il Livello verrà comunque attribuito anche in presenza di più addetti.
Presso le Aree Territoriali:
Presso le strutture di Area si individuano i seguenti inquadramenti:
- al Responsabile è attribuito il QD4
- al Responsabile del Settore Affari è attribuito il QD4
- al Responsabile del Settore Amministrazione è attribuito il QD4
- all’addetto incaricato di svolgere l’attività di District Manager è attribuito il QD3
- al personale adibito all’attività di Private Banking è attribuito il 3A4L dopo 12 mesi di adibizione e QDl dopo ulteriori 12 mesi di adibizione
- al Responsabile del comparto estero e al Responsabile del comparto crediti, nonché al Referente per la funzione d'ispettorato è attribuito il 3A4L. Successivamente al predetto inquadramento è attribuito il QD1 dopo 18 mesi
Presso le Direzioni di Gruppo:
Presso la Direzioni di Gruppo si individuano i seguenti inquadramenti:
- al Responsabile di Divisione è attribuito il QD4
- al Responsabile delle Unita’ Funzionali presso le Direzioni di Gruppo e’ attribuito il 3A4L. Dopo 18 mesi di adibizione verrà attribuito il QD1.
DICHIARAZIONI DELL’AZIENDA
Ai fini dell'applicazione di quanto previsto in materia di inquadramenti e attribuzione di Xxxx e Livelli, l'Azienda fornirà ogni 6 mesi alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente C.I.A. i dati conoscitivi relativi alla distribuzione del personale nelle unità produttive suddiviso per inquadramenti, aree e livelli. Fornirà annualmente il numero dei passaggi di livello e/o categoria.
EX ART.3 CIA 1997
EX PREMIO DI RENDIMENTO
Ai sensi dell’art. 38 CCNL 11/7/99 la nuova struttura della retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2000 è articolata, come noto, per tutte le categorie di personale su 13 mensilità sulle quali è stato ridistribuito il premio di rendimento nella misura standard di settore.
In relazione alle previsioni contrattuali che disciplinano le eventuali quote eccedenti lo standard di settore la quota di cui all’art. 10 del CIA 20/2/1997 viene mantenuto con le relative specificità al personale in servizio alla data del 31/12/1999 come da tabella che sarà acclusa al testo del nuovo articolato CIA.
Essendo stato istituito a decorrere dal 1/1/2000 un sistema di previdenza complementare tali quote non sono riconosciute al personale assunto a partire dalla suddetta data.
Al personale ad orario ridotto il premio di rendimento è corrisposto in misura proporzionale all'orario di lavoro osservato.
Viene applicata la previsione di cui all’art. 38 ultimo comma del ccnl, relativamente all’attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo.
Per i quadri direttivi di 3 e 4 livello essendo stato ripartito il 15% della retribuzione annua l’eccedenza dello standard pari al 3% costituisce la quota extra standard e viene erogata con il principio di cui sopra.
Le suddette quote vengono erogate nel mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
FUSIONI E INCORPORAZIONI
Per il personale proveniente da fusioni e incorporazioni il riconoscimento della quota extra standard viene rimandato alle previsioni degli accordi di ingresso.
(Ex art. 11 CIA 1997)
Premio aziendale
Il premio relativo agli esercizi 2001 e successivi sarà determinato in funzione della variazione percentuale del RISULTATO LORDO DI GESTIONE RETTIFICATO PRO CAPITE così calcolato: 30% sul Risultato Lordo di Gestione Pro capite del Bilancio consolidato e 70% sul Risultato Lordo di Gestione del Bilancio individuale:
RISULTATO LORDO DI GESTIONE
somma algebrica delle seguenti voci
voce 10 Interessi attivi e proventi assimilati voce 20 Interessi passivi e oneri assimilati voce 30 Dividendi e altri proventi
voce 40 Commissioni attive voce 50 Commissioni passive
voce 60 Profitti (perdite) da oper. finanziarie voce 70 Altri proventi di gestione
voce 80 Spese amministrative voce 110 Altri oneri di gestione
RISULTATO LORDO DI GESTIONE (+)COSTO DEL PERSONALE (voce 80 a) (-)RENDIMENTO DEL PATRIMONIO LIBERO
RISULTATO LORDO DI GESTIONE RETTIFICATO
diviso
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI
RISULTATO LORDO DI GESTIONE RETTIFICATO PRO CAPITE
Nell'ipotesi che vari il perimetro di consolidamento devono essere considerate ai fini del calcolo del risultato lordo di gestione e del patrimonio libero le situazioni 'pro forma'.
In caso di operazioni societarie che mutino strutturalmente il bilancio individuale le parti valuteranno congiuntamente l'impatto delle operazioni stesse sulla formula di determinazione del premio.
Il patrimonio libero si compone di:
per il Bilancio individuale:
PATRIMONIO NETTO
voce | 120 | Capitale |
voce | 130 | Sovraprezzi di emissione |
voce | 140 | Riserve |
voce | 150 | Riserve di rivalutazione |
voce | 100 | Fondo Rischi Bancari Generali |
(-) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
voce 100 dell'attivo
(-) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
voce 90 dell'attivo
(-) AZIONI PROPRIE
voce 120 dell'attivo
per il Bilancio Consolidato:
PATRIMONIO NETTO
voce | 150 | Capitale |
voce | 160 | Sovraprezzi di emissione |
voce | 170 | Riserve |
voce | 180 | Riserve di rivalutazione |
voce | 100 | Fondo Rischi Bancari Generali |
voce | 120 | Differenze negative di consolidamento |
voce | 130 | Differenze negative di patrimonio netto |
(-) DIFFERENZE POSITIVE DI CONSOLIDAMENTO
voce 90 dell'attivo
(-) DIFFERENZE PATRIMONIALI di patrimonio netto voce 100 dell'attivo
(-) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
voce 120 dell'attivo
(-) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
voce 110 dell'attivo
(-) AZIONI PROPRIE
voce 140 dell'attivo
La media del patrimonio libero di inizio anno e di fine anno dell'esercizio di riferimento costituisce il PATRIMONIO LIBERO MEDIO ANNUO.
Sul patrimonio libero medio annuo si applica il tasso di rendimento prendendo in considerazione due tassi di riferimento, ciascuno per il 50%: il Prime Rate ABI medio annuo (media semplice delle 24 comunicazioni quindicinali ABI dell'esercizio in esame) – il RIBOR trimestrale medio annuo (media risultante dalla pagina Xxxxxx ATIB a cura del Comitato di Gestione MID/ATIC).
Il numero medio dei dipendenti è rappresentato dalla media mensile nell'arco dell'anno di riferimento. Il personale a tempo parziale è computato pro quota sommando l'orario settimanale svolto dai singoli e rapportandolo alle ore lavorative contrattualmente previste per il personale a tempo pieno avente lo stesso inquadramento, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.
A questo risultato viene correlato l'importo base (premio di riferimento 2001) stabilito in € 1159,45 (ex L.2.245.000) corrispondente al premio relativo ai dipendenti inquadrati come 3^ Area 2° Livello.
Successivamente all'approvazione del bilancio degli esercizi di validità del premio, si procederà alla determinazione del PREMIO EROGABILE prendendo in considerazione la variazione del RISULTATO LORDO DI GESTIONE RETTIFICATO PRO CAPITE rispetto al risultato lordo di gestione rettificato pro capite dell'anno precedente ed applicando la seguente regola:
- per variazioni percentuali del risultato lordo di gestione rettificato pro capite fino al 5% per ogni punto percentuale di variazione si applicherà una variazione percentuale dell'1% del Premio dell’anno precedente;
- per le variazioni percentuali del risultato lordo di gestione pro capite eccedenti il 5% ad ogni punto percentuale di variazione del risultato lordo di gestione rettificato pro capite si applicherà una variazione dello 0,80% del Premio dell'anno precedente;
- per il 2002 come Premio dell’anno precedente viene considerato il Premio di
riferimento.
In qualsiasi caso se il risultato economico netto del bilancio aziendale è negativo, sarà erogato un premio pari al 25% del premio di riferimento.
L'importo risultante dall'applicazione del criterio di cui sopra costituisce il PREMIO spettante ai dipendenti inquadrati nel 2° Livello retributivo della 3^ Area professionale.
Tale premio viene riparametrato con l'utilizzo dei seguenti indici riferiti alla categoria o grado rivestiti al 31 dicembre dell'anno di riferimento o, per i cessati nell'anno, al momento della cessazione:
QD 4 L 350,00
QD | 3 L | 300,00 |
QD | 2 L | 250,00 |
QD | 1 L | 200,00 |
3^ | AREA 4° L | 144,00 |
3^ | AREA 3° L | 134,00 |
3^ | AREA 2° L | 127,00 |
3^ | AREA 1° L | 120,00 |
2^ | AREA 3° L | 113,00 |
2^ | AREA 2° L | 110,00 |
2^ | AREA 1° L | 107,00 |
1^ | AREA (G) | 102,00 |
1^ | AREA | 100,00 |
Il premio aziendale non concorre alla determinazione del Trattamento di Fine Rapporto e, nel caso di assunzione e di cessazione nel corso dell'anno cui il premio si riferisce, il medesimo viene erogato in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato considerando come mese intero l'eventuale frazione; lo stesso non spetta nel
caso di risoluzione del rapporto da parte dell'Azienda per giusta causa nonché per giustificato motivo limitatamente al caso di inadempimento contrattuale.
Il premio aziendale sarà erogato nel mese di giugno di ogni anno successivo a quello di riferimento.
Nota a verbale
La scala parametrale del premio aziendale sopra riportata ha accorpato nei Qd3 e Qd4 tutti gli ex Funzionari di grado 7,6,5,4,3,2, e 1 della scala parametrale precedentemente in vigore. In considerazione del differenziale in diminuzione dell'importo del premio spettante in base ai nuovi parametri, a confronto dell'importo erogato per ciascun grado di ex Funzionario con riferimento al passato esercizio (2001 per il premio relativo al 2000), l'Azienda corrisponderà a ciascun ex Funzionario in questione un importo aggiuntivo, rapportato a tale differenziale e riproporzionato in base alla eventuale variazione percentuale, sia positiva sia negativa, dell'ammontare del premio per i Qd3 e Qd4 rispetto all'erogazione dell'anno precedente.
(Ex artt. 14 e 15 CIA 1997)
TUTELA DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE
In relazione a quanto previsto dall'art. 9 della Legge 300/70, le RAS firmatarie del presente contratto integrativo aziendale hanno facoltà di promuovere sopralluoghi durante l'orario di lavoro, sia attraverso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, di cui alla Legge 23.12.78 n. 833, sia con la eventuale partecipazione di tecnici qualificati di loro fiducia, facenti parte degli organismi pubblici specializzati, per rilevazioni sulle condizioni igienico-sanitarie negli ambienti di lavoro con riferimento anche all'eventuale nocività delle apparecchiature e controlli sull'applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione antinfortunistica e di malattie professionali.
Il personale specializzato di cui al 1° comma potrà partecipare alle assemblee sindacali aventi per oggetto materie attinenti la salute e la sicurezza esclusivamente per illustrare i risultati dei sopralluoghi e delle rilevazioni anzidette. I nominativi dovranno essere segnalati alla al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
In relazione a situazioni di rischio e nocività che dovessero risultare dalle indagini ambientali di cui ai commi precedenti (e che l'Azienda si impegna a rimuovere sollecitamente) l'Azienda e le XX.XX firmatarie e i RLS concorderanno di sottoporre i lavoratori interessati, previo loro consenso, ad accertamenti medici specifici (il cui esito sarà consegnato privatamente), con oneri a carico dell'azienda.
Le XX.XX. oppure i RLS possono richiedere esami specifici per accertare l'eventuale nocività di materiali e/o attrezzature in uso nell'azienda.
La Banca si impegna nello sforzo di limitare la produzione dannosa di rifiuti tossici per i lavoratori e per l'ambiente in generale e di attivare quanto più possibile un riutilizzo/riciclo dei materiali impiegati nel processo produttivo al fine di:
- organizzare una raccolta differenziata della carta da destinare al macero
- utilizzare lampade a basso consumo energetico
- incaricare ditte specializzate per la reinchiostratura dei nastri per stampanti
- limitare allo stretto indispensabile l'uso di carte autocopianti o chimiche
- utilizzare ove possibile carta riciclata
- adottare ulteriori misure rispetto a quelle precedenti finalizzate al risparmio ambientale che si rivelassero di volta in volta praticabili.
Dichiarazione delle XX.XX.
Le XX.XX. ricordano che la lavoratrice in stato di gravidanza addetta in via continuativa ai videoterminali può, a sua richiesta, essere adibita ad altre mansioni.
SICUREZZA DEL LAVORO
Nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza che consentono di tutelare l'incolumità del personale da attività criminose di terzi, l'azienda, oltre ad assicurare una costante manutenzione degli impianti e delle apparecchiature di sicurezzaper una loro perfetta efficienza, si impegna ad adottare le seguenti misure, rapportate alle effettive situazioni ambientali di ciascuna località:
- la eventuale adozione di allarmi silenziosi collegati, ove possibile, al più vicino posto delle forze dell'ordine;
- l'eventuale adozione di doppie porte con apertura alternata e comando di blocco- sblocco automatico e/o manuale (con vetri antisfondamento all'esterno e antiproiettile all'interno);
- l'eventuale adozione di porta in cristallo antiproiettile con apertura a comando elettrico;
- l'eventuale adozione di vetrate antisfondamento alle aperture esterne al piano strada, se non protette da grate fisse o da serrande a maglia metallica;
- la eventuale adozione di sistemi audiovisivi, con osservanza delle norme stabilite dall'art. 4 della legge 20.5.70 n. 300;
- la disattivazione di sistemi di allarme sonoro in uso.
- Sistema biometrico di rilevazione delle impronte digitali.
Si conviene che gli accessi ai luoghi di lavoro dovranno essere dotati di sistemi di apertura e chiusura delle porte automatici alternati e/o a comando manuale.
Il suddetto "ventaglio" di interventi potrà essere riveduto dalle parti - anche in vigenza del presente Contratto Integrativo - in riferimento a strumenti innovativi rispetto a quelli offerti dall'attuale tecnologia.
In caso di innovazioni riguardanti la sicurezza, così come in sede di apertura di nuovi sportelli o ristrutturazioni di quelli esistenti, l'azienda informerà le XX.XX. firmatarie delle soluzioni adottate in materia di sicurezza.
Le parti convengono che una buona formazione ed informazione del personale è indispensabile per la riuscita di un progetto di sicurezza globale.
La Banca fornirà alle XX.XX. firmatarie con tempestività i dati inerenti i fatti criminosi avvenuti.
L'azienda porterà a conoscenza delle medesime e del personale i termini e le modalità delle polizze assicurative che verranno stipulate in materia di infortuni subiti in servizio ed a causa dello stesso dal personale medesimo in conseguenza di attività criminose di terzi e si impegna ad un eventuale aggiornamento dei massimali.
L'azienda terrà altresì a proprio carico l'onere relativo alla visita medica eventualmente richiesta dal lavoratore colpito in servizio da atto criminoso; procurerà di accogliere con spirito di particolare favore la eventuale domanda di trasferimento ad altra mansione; esaminerà caso per caso con particolare attenzione la possibilità di limitare la responsabilità del cassiere, il quale potrà farsi assistere dai rappresentanti delle XX.XX., qualora la somma sottratta superi i massimali stabiliti da norme interne di servizio.
L'azienda integrerà con una somma aggiuntiva, anche a mezzo di polizza assicurativa, il trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore che, a causa di evento criminoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle proprie mansioni, contragga una inabilità permanente totale al lavoro, riconosciuta dalle istituzioni pubbliche deputate all'accertamento, e cessi dal servizio.
Tale somma aggiuntiva, calcolata con le modalità e le misure in atto alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, sarà pari alla differenza fra il trattamento di fine rapporto che il dipendente avrebbe maturato per cessazione dal servizio ai sensi dell' art. 61 lettera B) vigente CCNL e quello dovutogli.
Il medesimo trattamento è riservato agli aventi diritto ex art. 2122 CC in caso di morte. L'azienda accoglierà l'eventuale richiesta di trasferimento ad altra dipendenza o Unità della Direzione di Gruppo avanzata dal lavoratore, nel caso di inabilità permanente
parziale contratta come al precedente alinea e alle medesime condizioni.
NOTA A VERBALE
L'azienda si impegna a esaminare con le XX.XX. firmatarie e gli RLS le iniziative anche diversificate rispetto a quelle sopra prospettate (al fine di stabilire gli interventi più opportuni) nell’ambito di un apposito gruppo di lavoro costituito da:
1) per le XX.XX.: n° 2 componenti designati da ognuna delle XX.XX. firmatarie del presente CIA, identificate secondo la dichiarazione del 16/3/2000 in calce al CCNL
2) i RLS tempo per tempo in carica
3) per l’Azienda: da esponenti delle funzioni competenti (Divisione Ispettorato, Divisione Sicurezza della Bipielle Real Estate e R.S.P.P., Direzione di Gruppo Risorse) Tale gruppo di lavoro si riunirà con cadenza almeno trimestrale, salva la necessità di
incontri più ravvicinati legata a eventi criminosi di particolare gravità, ovvero a situazioni incombenti di nocività ambientale.
Le parti convengono che in base al presente accordò sarà formulato l'articolato completo del nuovo accordo di secondo livello della BPL, sia nella parte dei demandi da CCNL che in quella degli altri trattamenti normative aziendali, riservandosi conseguentemente in ordine al contenuto del presente accordo di apportare le modifiche necessarie in relazione ad eventuali imprecisioni o carenze, senza che ciò comporti alcuna variazione di oneri economici per l'Azienda.
BANCA POPOLARE DI LODI LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
LODI, 19 giugno 2002
Verbale di Accordo Tra
BANCA POPOLARE DI LODI
e le Rappresentanze Sindacali Aziendali
FABI – FALCRI - FIBA/CISL – FISAC/CGIL – UILCA - SINFUB- SINDIRIGENTICREDITO
Premesso che:
(a) Le parti si sono incontrate nel corso dei mesi di marzo e aprile, in occasione delle riunioni aventi ad oggetto l’informativa annuale prevista e disciplinata dall’art.10 del c.cn.l. 11.07. 1999 (t.c. 23.03.2001);
(b) In detto contesto le Parti stesse si sono in particolare soffermate sulle tematiche poste dai paragrafi q) ed r) anche in relazione a quelle portate dal paragrafo h) del citato art.10 del c.c.n.l.;
(c) Dal conseguente confronto così scaturito, le Parti si sono date atto che nel più ampio contesto del processo di ristrutturazione del Gruppo Bipielle anche presso la Banca Capogruppo- Banca Popolare di Lodi esistono ragioni organizzative e produttive per intervenire con le attuali strumentazione normative per il settore del credito in materia di gestione delle uscite volontarie di personale pensionabile o prepensionabile;
(d) Il settore bancario, a seguito del “Protocollo d’intesa del 4 giugno 1997” sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e del successivo accordo tra Abi e Organizzazioni Sindacali Nazionali del 28 febbraio 1998 (stipulato in base alle disposizioni di cui all’art.2, comma 28, Legge 662 del 23 dicembre 1996) è stato dotato, con il D.M. 28 aprile 2000 n.158 del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito”, istituito presso l’INPS;
(e) Il “Verbale di Incontro”, sottoscritto tra Abi e le Organizzazioni Sindacali Nazionali il 24 gennaio 2001, ha specificatamente previsto che alle prestazioni straordinarie disciplinate dal citato “ Fondo di solidarietà” si possa accedere anche su base volontaria da parte del personale dipendente interessato;
(f) Con il presente verbale le Parti si danno atto e conferma di aver dato luogo al confronto contrattualmente previsto in materia;
Si concorda quanto segue:
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
2) Si identificano nel numero complessivo di 150 le unità di personale cui riferire, su base volontaria ed in relazione alla posizione anagrafica e contributiva individuale, la facoltà di accesso ai trattamenti straordinari previsti dal D.M. 158/2000, secondo la normativa di settore vigente e la disciplina del presente accordo;
3) Le prestazioni straordinarie di cui all’art.5, 1° comma lettera b) del predetto D.M. 28 aprile 2000 n.158, riguarderanno le categorie di dipendenti destinatari del c.c.n.l. 11 luglio 1999 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1^ alla 3^) nonché i dirigenti
(c.c.n.l. 1.12.2001), nel numero individuato al punto 2) che precede, e che matureranno entro il 31 dicembre 2003 i requisiti di legge per aver diritto alla liquidazione della pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell’AGO entro il periodo massimo di 60 mesi successivi alla data di risoluzione del rapporto di lavoro; è peraltro consentito al Personale che dovesse maturare i requisiti che precedono entro il 31.12.2004 di presentare comunque la propria domanda di adesione, rientrando se nei termini anche nel meccanismo del “premio di tempestività” di cui al punto IV del presente accordo;
4) Le domande di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al predetto art.5, 1° comma, lettera
b) del D.M. 28/4/2000 n.158 dovranno essere presentate dai dipendenti interessati entro il
utilizzando la modulistica che viene allegata al presente accordo; peraltro a coloro che presenteranno detta domanda irrevocabile di manifestazione di volontà entro il , verrà riconosciuta a titolo di “premio tempestività” una mensilità di retribuzione calcolata secondo i criteri del preavviso e che verrà erogata ad integrazione del TFR al momento della cessazione dal servizio con accesso al fondo di solidarietà;
5) Le domande di accesso al Fondo di solidarietà saranno accolte da parte dell’Azienda, nell’ambito del numero massimo di cui la punto 2), sulla base dei criteri di precedenza stabiliti dall’art.8, commi 2 e 3 del D.M. 28/4/2000, n.158. Le parti definiranno la costituzione di una Commissione Paritetica per la verifica delle conseguenti graduatorie degli aventi diritto. Per le richieste di accesso presentate dai lavoratori che ricoprono posizioni specialistiche (ad esempio: Titolari di Xxxxxxx, Addetti Titoli, Capi Divisione e Unità Funzionale presso la Sede Centrale) si potrà dare luogo ad un rinvio dell’accesso volontario al Fondo di solidarietà per un massimo di 12 mesi.;
6) Previa verifica e conferma da parte dell’INPS, le domande di accesso al Fondo di solidarietà presentate ed accolte dall’Azienda, consentiranno al lavoratore il diritto alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà dal 1° giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
7) Il lavoratore che intende aderire al Fondo di solidarietà ha l’obbligo di informazione e documentazione nei confronti della Banca circa la sua posizione assicurativa e contributiva complessiva, e dovrà produrre tale documentazione (estratto certificativo rilasciato dalle competenti sedi INPS-ECOCERT) conferendo a tal fine alla propria azienda esplicita delega come da modulistica che viene allegata all’accordo;
8) Ogni lavoratore per accedere al Fondo di solidarietà deve sottoscrivere apposita clausola di rinuncia al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva secondo quanto previsto dall’art.10. commi 14, 15 e 16 D.M. 28/4/2000, n.158; il lavoratore potrà inoltre rilasciare eventuale delega per la riscossione dei contributi associativi sindacali;
9) A decorrere dalla data di accesso al Fondo di solidarietà e per il periodo di permanenza nello stesso, ai rapporti bancari speciali intestati ai dipendenti di cui al punto 2, verranno applicate le stesse condizioni tempo per tempo in vigore per il personale in servizio; al momento dell’effettivo pensionamento dette condizioni verranno parificate tempo per tempo alle condizioni previste per il Personale in quiescenza;
10) Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si rinvia al D.M. 28/4/2000 n.158, ivi compresa l’erogazione della prestazione straordinaria sia in forma rateale sia in unica soluzione di cui all’art.5, 1° comma, lettera b) del citato D.M.;
11) Con riferimento all’art.11, comma 11, dell’accordo 28/2/1998 di istituzione del Fondo di solidarietà, le Parti si impegnano a recepire quanto allo stesso titolo sarà definito in sede nazionale dall’ABI e dalle XX.XX. in ordine al Fondo di solidarietà medesimo, a seguito di
eventuali modifiche dei requisiti di accesso alla pensione AGO, inteso che al verificarsi di tali eventi si farà luogo ad appositi incontri con le XX.XX. competenti firmatarie del presente accordo;
12) Al personale che accederà al Fondo di solidarietà, sarà garantito il proseguimento della copertura sanitaria con le stesse modalità tempo per tempo in vigore per il personale in servizio; a tal fine il valore ad oggi vigente del contributo aziendale a detta polizza malattia sarà liquidato per il montante risultante dal periodo di permanenza al fondo di solidarietà; in alternativa verrà consentito il mantenimento dell’iscrizione CASDIC per il proseguimento della copertura sanitaria in argomento;
13) Al personale che accederà al Fondo di solidarietà, sarà riconosciuta, a titolo di incentivo all’esodo integrativo del TFR. del Fondo Aziendale un importo pari ai contributi a carico dell’Azienda per la forma pensionistica integrativa cui il dipendente aderisce (Fondo Lodi o Previbank), secondo la misura vigente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e per il periodo di permanenza nel “Fondo di solidarietà”, calcolato convenzionalmente dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro alla data di maturazione dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione AGO secondo le norme attualmente in vigore; a tal fine verrà presa a riferimento l’ultima retribuzione annuale utile ai fini del TFR. A detto Personale sarà consentito cambiare comparto di investimento anche con diversa tempistica rispetto a quella prevista dal vigente Statuto-Regolamento del Fondo Pensioni Aziendale. Per il Personale ex BMI che, previa adesione, avrà accesso al Fondo di Solidarietà entro il 31 dicembre 2002, sarà consentita l’iscrizione al vigente Fondo Pensioni Aziendale per il personale della Banca Popolare di Lodi, con riconoscimento dell’aliquota di contribuzione aziendale del 3,75%. Al personale iscritto alla sezione c.d. “ a prestazione definita” del Fondo Pensioni Aziendale per il Personale della Banca Popolare di Lodi, verrà liquidato un importo pari allo “zainetto” a suo tempo comunicato e non riconosciuto per l’esercitata opzione di permanere nel comparto “ a prestazione definita”; detto importo viene incrementato con lo stesso criterio sopra individuato per il personale ricadente nel regime “ a contribuzione definita”. In alternativa al personale iscritto alla sezione c.d. “ a prestazione definita” del Fondo Pensioni Aziendale (accordo del 6/10/2000), sarà garantita la continuazione d’iscrizione per il periodo corrispondente alla permanenza nel fondo di solidarietà e comunque con un massimo di 60 mesi;
14) L’andamento applicativo del presente accordo formerà oggetto di incontri di informativa fra le Parti con cadenza trimestrale. A tal fine il primo incontro avverrà nel corso del mese di settembre 2002;
Banca Popolare di Lodi Rappresentanze Sindacali Aziendali FABI – FALCRI - FIBA/CISL – FISAC/CGIL –
UILCA - SINFUB- SINDIRIGENTICREDITO
Lodi, 19 giugno 2002 Verbale di riunione tra
Banca Popolare di Lodi e le
Rappresentanze Sindacali Aziendali
Preso atto che:
l'Azienda si dichiara disponibile ad attivare il confronto sugli organici, a motivo delle seguenti complessive situazioni:
- attivazione del piano di accesso volontario al Fondo di solidarietà del settore per almeno 150 dipendenti della Banca Popolare di Lodi come da allegato accordo;
- constatazione avvenuta fra le Parti che dette uscite che saranno programmate incideranno anche sulle esigenze di organico qualitativo e quantitativo. Pertanto sugli attuali livelli occupazionali riferiti alla situazione organizzativa ed alla rete sportellare esistente alla data odierna, sarà da connettere un processo correlato di reintegrazione complessiva degli organici;
- per quanto precede è da garantire il necessario ricambio generazionale nel quadro delle generali strategie aziendali e di Gruppo;
si concorda quanto segue:
1- circa l’articolo 11 dell’accordo aziendale per l’accesso volontario al Fondo di Solidarietà, le Parti precisano di aggiungere al termine la seguente frase “per definire idonee soluzioni agli eventuali problemi aperti dal nuovo contesto normativo nell’ambito di quelle individuate a livello nazionale e comunque finalizzate al mantenimento della continuità tra le prestazioni del Fondo e quelle AGO”;
2- si conviene che nell’ultima mensilità corrispondente alla risoluzione dei rapporto il Personale che accederà al Fondo di Solidarietà verrà riconosciuta la tranche successiva più prossima di aumento per il rinnovo della parte economica biennio 2002/2003 (verbale di accordo nazionale del 4 aprile 2002);
3- nell’eventualità che le domande di adesione volontaria al Fondo di Solidarietà siano in eccesso rispetto al quantitativo individuato al punto 2 dell’allegato accordo, le Parti si riuniranno per una valutazione della situazione.
4- il Personale assunto a tempo determinato avrà titolo di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato che si determineranno a fronte di esigenze tecniche, organizzative e produttive e a fronte della realizzazione di uscite connesse al Fondo di Solidarietà. Tutto ciò previa verifica con le xx.xx. aziendali;
5- considerata la situazione degli organici anche per quanto concerne la programmazione dell’accesso al Fondo di Solidarietà, l’Azienda è disponibile ad accogliere eventuali nuove domande di part-time, previa verifica entro il mese di dicembre 2002;
6- il Personale che aderirà al piano di accesso al Fondo di Solidarietà di cui all’allegato accordo, conserverà il diritto all’accesso al fondo stesso anche a fronte di eventuali operazioni di scorporo dell’unità produttiva di appartenenza;
7- quanto espresso ai punti precedenti dovrà essere oggetto di periodico confronto con le xx.xx.(incontri trimestrali) al fine di verificarne l'applicazione e le conseguenze sulla struttura organizzativa dell'Azienda; in occasione di detti incontri verrà pur verificata la programmabilità temporale delle uscite. Si conviene che il primo incontro avverrà entro la metà del mese di settembre p.v.;
Banca Popolare di Lodi le Rappresentanze Sindacali Aziendali
Spettabili
Rappresentanze Sindacali Aziendali
presso
Banca Popolare di Lodi
Lodi,19 Giugno 2002
Oggetto: Distacchi di personale
La presente per dichiarare la nostra disponibilità a dare corso, entro il mese di novembre c.a., ad una informativa specifica, riepilogativa sullo stato dei distacchi di personale a quel momento in essere (situazione numerica e finalizzazione per ruoli).
Prendiamo inoltre atto che, da parte Vostra, anche sulla base di detti dati intendete aprire un confronto sulle seguenti materie: formazione; partecipazione a sistemi incentivanti, valutazione delle prestazioni; agibilità sindacali, con riferimento al personale distaccato.
I nostri migliori saluti.
BANCA POPOLARE DI LODI
Xxxxx.xx
Rappresentanze Sindacali Aziendali
presso
Banca Popolare di Lodi
Lodi, 19 Giugno 2002
Oggetto: Buono Pasto
Si informa che il valore facciale del buono pasto avrà le seguenti variazioni con le indicate decorrenze:
Valore Decorrenza
€ | 4,50 | 1 | agosto | 2002 |
€ | 4,75 | 1 | ottobre | 2002 |
€ | 5,00 | 1 | gennaio | 2003 |
Inoltre con decorrenza 1 agosto 2002 verrà riconosciuto al Personale “in part-time” un buono pasto del valore facciale di € 1,81 giornaliero. Il riconoscimento di detto buono segue le regole aziendali, in quanto applicabili, vigenti per il Personale a tempo pieno, nonché quelle applicabili di cui all’art. 42 CCNL 11.7.99 (T.C. 23.3.2001)
Con i nostri migliori saluti.
BANCA POPOLARE DI LODI
Xxxxx.xx
Rappresentanze Sindacali Aziendali
presso
Banca Popolare di Lodi
Lodi, 19 giugno 2002
Oggetto: polizze assicurative assistenza sanitaria
Si informa che con decorrenza 1 gennaio 2003, previa stipulazione di nuove polizze assicurative trasmite CASDIC, la Banca riconoscerà le seguenti misure di contributo, fermo restando il vigente contributo a carico dipendente:
Aree professionali
e € 278
Quadri direttivi 1° e 2° livello
Quadri direttivi 3° e 4° livello € 610
Con nostra successiva si daranno i necessari dettagli circa le prestazioni garantite dalle nuove polizze nonché quelle aggiuntive a fronte di correlati contributi individuali da parte del personale interessato.
I nostri migliori saluti
BANCA POPOLARE DI LODI
Xxxxx.xx
Rappresentanze Sindacali Aziendali
presso
Banca Popolare di Lodi
19 Giugno 2002
Oggetto: Premio Aziendale
La presente per confermarVi che la previsione di cui all’ultimo comma dell’articolo 40 del vigente CCNL (“ in caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo il premio aziendale non viene erogato”) troverà applicazione una volta introdotto il nuovo sistema di valutazione delle prestazioni.
I nostri migliori saluti.
BANCA POPOLARE DI LODI
Xxxxx.xx
Rappresentanze Sindacali Aziendali
presso
Banca Popolare di Lodi
19 Giugno 2002
Si conferma che con decorrenza dalla data della presente i permessi per causa di lutto di cui alla vigente normativa di legge ricomprendono gli affini di primo grado del lavoratore dipendente.
I nostri migliori saluti.
BANCA POPOLARE DI LODI
Xxxxx.xx
Rappresentanze Sindacali Aziendali
presso
Banca Popolare di Lodi
Lodi, 19 Giugno 2002
Oggetto: Polizza assicurativa per invalidità permanente da malattia.
La presente per informarVi che con decorrenza 1 gennaio 2003 la polizza in oggetto avrà durata annuale. Con eguale decorrenza cureremo che detta polizza venga estesa anche al “caso morte” da malattia.
I nostri migliori saluti.
BANCA POPOLARE DI LODI
Spettabili
Rappresentanze Sindacali Aziendali
presso
Banca Popolare di Lodi
Lodi, 19 Giugno 2002
Oggetto: “Premi Fedeltà”
Vi informiamo che i “premi fedeltà” con decorrenza 1 luglio 2002 avranno i seguenti valori: € 2000 e € 1500 rispettivamente per 25 e
35 anni di servizio da corrispondersi con azioni della Banca valutate al primo mercato rispetto al mese di marzo dell’anno di corresponsione.
Vengono mantenuti, ad personam, i diversi importi derivanti da precedenti accordi di fusione.
I nostri migliori saluti.
BANCA POPOLARE DI LODI
Xxxxx.xx
Rappresentanze Sindacali Aziendali
presso
Banca Popolare di Lodi
Lodi, 19 giugno 2002
Oggetto: provvidenze per i disabili/ CCNL 11 luglio 1999 – t.c. 23 marzo 2001, appendice 3.
Con decorrenza dal corrente anno la provvidenza annuale di cui all’appendice n.3 del CCNL in oggetto è aziendalmente elevata a € 1032,91 ferma restando la complessiva disciplina prevista dalla citata norma.
I nostri migliori saluti
BANCA POPOLARE DI LODI
Xxxxx.xx
Rappresentanze Sindacali Aziendali
presso
Banca Popolare di Lodi
Lodi, 19 Giugno 2002
Oggetto: Rimborsi chilometrici
Vi informiamo che con decorrenza 1° luglio 2002 i rimborsi chilometrici sono così articolati:
Autoveicoli fino a 1000cc € 0.22
Autoveicoli da 1000 a 1200cc € 0.25
Autoveicoli oltre 1200cc € 0.26.
Vi informiamo inoltre che dal 1° gennaio di ciascun anno a venire si darà luogo ad una rivalutazione delle misure dei rimborsi chilometrici sulla base dell’incremento ISTAT registrato nel mese di settembre-ottobre dell’anno precedente (primo anno di riferimento 2002).
Per l’anno 2003 ricercherà idonee soluzioni di polizza assicurativa
x.x. xxxxx per rischi derivanti dall’utilizzo privato dell’automezzo per motivi di servizio.
Con i nostri migliori saluti.
BANCA POPOLARE DI LODI
Xxxxx.xx
Rappresentanze Sindacali Aziendali
presso
Banca Popolare di Lodi
Lodi, 19 giugno 2002
Oggetto: rotazioni di personale
Nel prendere atto della Vostra raccomandazione facciamo presente che terremo in considerazione l’introduzione di meccanismi di rotazione compatibili con le esigenze tecniche/organizzative/produttive per gli addetti unici di sportelli operativi con il pubblico nonché per il personale addetto alle Filiali di Gela e Priolo.
I nostri migliori saluti
BANCA POPOLARE DI LODI
Xxxxx.xx
Rappresentanze Sindacali Aziendali
presso
Banca Popolare di Lodi
Lodi, 19 Giugno 2002
La presente per confermarVi che la figura del cosiddetto Sim Controller fa capo al responsabile dell’Unità Funzionale attività mobiliari e finanziarie.
I nostri migliori saluti.