PUBBLICATO PER ESTRATTO IN GURI V SERIE SPECIALE CONTRATTI
∗ APPROVAZIONE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25/02/2022
PUBBLICATO PER ESTRATTO IN GURI V SERIE SPECIALE CONTRATTI
PUBBLICI N. ** DEL **/**/2022 – CODICE REDAZIONALE ***********
SOMMARIO
ARTICOLO 2 – PIANI FORMATIVI 7
ARTICOLO 4 – DURATA DEL PIANO FORMATIVO 11
ARTICOLO 5 – DESTINATARI DELLA ATTIVITÀ FORMATIVE 12
ARTICOLO 6 – RISORSE FINANZIARIE E REGIME DI AIUTI 13
ARTICOLO 7 – COSTI AMMISSIBILI 14
ARTICOLO 8 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO 15
ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO 17
ARTICOLO 10 – TERMINI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 19
ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PIANO FORMATIVO 19
ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL PIANO FORMATIVO 20
ARTICOLO 13 – MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DEL RENDICONTO DEL PIANO FORMATIVO E CONTROLLI 21
ARTICOLO 14 – APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 22
ARTICOLO 15 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 23
ARTICOLO 16 – RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 24
ARTICOLO 17 – NORME DI SALVAGUARDIA 24
ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO 25
PREMESSA
Fondolavoro – Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese - promuove e finanzia la realizzazione di piani formativi individuali, aziendali, settoriali, territoriali, concordati tra le parti sociali riconducibili ai soci di Fondolavoro ovvero UGL
– Unione Generale del Lavoro ed UNSIC – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori, a beneficio dei datori di lavoro ad esso aderenti e loro lavoratori.
Al fine di conseguire efficacemente il proprio oggetto sociale, Fondolavoro mette a disposizione degli enti beneficiari uno strumento semplice, efficiente e trasparente, con cui realizzare attività formative rivolte ai propri lavoratori, utilizzando quota parte delle risorse finanziarie ripartite da INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale.
Attraverso il conto individuale, gli enti beneficiari possono stabilire, a propria discrezione, tempi, contenuti e metodi dei piani formativi aziendali nei campi della formazione che interessano (approccio bottom up), purché in conformità con le disposizioni espressamente indicate nel presente avviso nonché nel “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto individuale”.
S’invitano pertanto gli enti beneficiari, che nel caso di specie, rivestono anche la qualifica e funzione di enti attuatori, a presentare a Fondolavoro apposita istanza di finanziamento dei piani formativi, sulla base delle prescrizioni specificamente riportate nel presente avviso e nel “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto individuale”, a valere su quota parte delle risorse finanziarie di pertinenza degli enti beneficiari medesimi, purché effettivamente disponibili, ripartite periodicamente da INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il quadro normativo e regolamentare di riferimento per
l’attuazione del presente avviso include i seguenti atti e norme:
- Legge n. 845/1978;
- Legge n. 388/2000, art. 118;
- accordo interconfederale UGL/UNSIC del 06/07/2009;
- atto costitutivo e statuto sociale di Fondolavoro del 15/07/2009;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
151 del 21/03/2012;
- regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo approvato da ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro con Decreto n. 0000256 del 06/06/2019 e dall’Assemblea di Fondolavoro con delibera del 11/07/2019;
- modello di organizzazione e gestione di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.i. approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro con delibera del 25/06/2019;
- codice etico di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.i. approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro con delibera del 25/06/2019;
- manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto individuale approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro con delibera del 25/02/2022;
- Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE;
- Legge n. 241/1990, art. 12;
- Decreto Legislativo n. 13/2013;
- Decreto Legislativo n. 81/2015;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, art. 2, comma 3, lettera a);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- Decreto Interministeriale n. 115/2017;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2009;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10/2016;
- Circolare ANPAL n. 13199/2017;
- Circolare ANPAL n. 01/2018.
ARTICOLO 1 – OGGETTO
Oggetto del presente avviso è il finanziamento di piani formativi aziendali, preventivamente condivisi dalle parti sociali costituenti Fondolavoro, presentati dagli enti beneficiari in forma diretta, a valere su quota parte delle risorse finanziarie di pertinenza degli enti beneficiari medesimi, purché effettivamente disponibili, ripartite periodicamente da INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale.
Il conto individuale è lo strumento attraverso il quale Fondolavoro opera un progressivo accantonamento di risorse finanziarie, attingendo a quota parte dei contributi previdenziali obbligatori (0,30% delle retribuzioni soggette all’obbligo contributivo) versati dal singolo ente beneficiario.
L’accensione del conto individuale avviene previa richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente beneficiario, redatta su apposito modello disponibile nel sito web di Fondolavoro all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/, da inviare, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. All’istanza deve essere necessariamente allegata la seguente documentazione:
− visura camerale ordinaria in corso di validità ovvero copia del
certificato di attribuzione del codice fiscale nella fattispecie di ente beneficiario non iscritto al registro delle imprese;
− copia di un documento di riconoscimento valido del
rappresentante legale.
Fondolavoro, entro 30 (trenta) giorni di calendario comunicherà all’ente beneficiario, a mezzo posta elettronica certificata, l’avvenuta accensione del conto individuale, provvedendo contestualmente all’invio delle credenziali di accesso al sistema Informatico SOFIA (Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato).
Possono inoltrare richiesta di accensione del conto individuale esclusivamente gli enti beneficiari che rientrano nella definizione di medie e grandi imprese ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE e normativa collegata.
L’accensione del conto individuale è relativa all’ente beneficiario (aderente a Fondolavoro) nella sua integrità e identità rilevata per codice fiscale, in relazione a tutte le matricole INPS aziendali iscritte a Fondolavoro, riconducibili all’ente beneficiario stesso.
Gli enti beneficiari che optano per il conto individuale non possono in alcun modo accedere alle risorse finanziarie stanziate per gli avvisi del conto sistema, ove tale opzione non sia espressamente consentita dagli avvisi stessi.
L’ente beneficiario titolare di conto individuale può richiedere in qualsiasi momento la sua estinzione, con istanza sottoscritta dal legale rappresentante, redatta su apposito modello disponibile nel sito web di Fondolavoro all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/, da inviare, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La richiesta deve necessariamente allegare copia di un documento di riconoscimento valido del rappresentante legale.
Fondolavoro, dopo aver eseguito i necessari controlli e verifiche sulle attività formative eventualmente in essere, comunicherà all’ente beneficiario, in assenza di elementi ostativi, l’estinzione del conto individuale.
A decorrere da tale data, eventuali disponibilità residue del conto individuale nonché tutti i versamenti (diretti e indiretti per portabilità da altri fondi paritetici) rinvenienti da INPS, ascrivibili a tutte le matricole INPS dell’ente beneficiario, saranno allocati in quota parte sul conto sistema ed in quota parte utilizzati per finanziare le attività di gestione e propedeutiche di Fondolavoro, nel rispetto delle disposizioni normative specificamente vigenti.
Il conto individuale si estingue automaticamente a seguito di revoca dell’adesione a Fondolavoro da parte dell’ente beneficiario. Ove l’ente beneficiario dovesse richiedere, contestualmente alla revoca, la portabilità del versato residuo, Fondolavoro procederà in conformità con quanto specificamente stabilito dal proprio “manuale delle procedure delle attività di gestione e propedeutiche”.
ARTICOLO 2 – PIANI FORMATIVI
I piani formativi devono soddisfare i fabbisogni di apprendimento dei lavoratori degli enti beneficiari; in conformità con le disposizioni normative specificamente vigenti, sono ammesse anche le attività formative riconducibili ad adempimenti cogenti previsti dalla legislazione nazionale (formazione obbligatoria).
I piani formativi devono essere articolati in uno o più progetti formativi, a loro volta declinati in una o più edizioni reiterate e prevedere una serie di attività complementari, armonizzate in una struttura organica, come di seguito specificato:
− preparazione:
o indagini/ricerche/analisi preliminari;
o ideazione/progettazione;
o pubblicizzazione/promozione;
o selezione/orientamento;
− esecuzione:
o docenza/codocenza;
o tutoraggio;
o coordinamento;
o monitoraggio/valutazione;
o bilancio/certificazione delle competenze;
o diffusione/trasferimento dei risultati;
− rendicontazione.
Le modalità ammissibili di erogazione della formazione sono:
− sessioni d’aula, in modalità frontale o interattiva sincrona
(videoconferenza);
− a distanza in modalità asincrona (e-learning);
− in autoapprendimento;
− in affiancamento/addestramento (on the job).
Il piano formativo può, peraltro, prevedere modalità multiple di erogazione della formazione che, tuttavia, non sono consentite a livello di singolo progetto formativo.
Gli enti beneficiari sono tenuti a mettere a disposizione di Fondolavoro, su sua espressa richiesta, tutto il materiale documentale realizzato, su supporto cartaceo e/o multimediale, nell’ambito dei piani formativi finanziati, significando che detto materiale può essere utilizzato per attività direttamente/indirettamente connesse con le finalità statutarie di Fondolavoro medesimo.
ARTICOLO 3 – REQUISITI
Ai fini del presente avvisom, l’ente beneficiario assume la qualifica e funzione di ente attuatore, come definito dal “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema professionisti”, assumendone i relativi diritti ed obblighi.
Requisiti degli enti beneficiari:
− risultare formalmente aderenti a Fondolavoro dal momento della presentazione del piano formativo e sino alla formale
approvazione del rendiconto del piano formativo medesimo da parte di Fondolavoro, pena revoca del finanziamento concesso; trascorsi 90 (novanta) giorni di calendario dall’acquisizione del rendiconto, nella fattispecie di approvazione da parte di Fondolavoro oltre tale termine, saranno comunque riconosciuti i costi rendicontati, relativi anche ad enti beneficiari che hanno espresso la revoca oltre il suddetto termine. Tali penalizzazioni non si applicano se l’ente beneficiario che, per caso fortuito, abbia revocato l’adesione procede, entro e non oltre un termine di 2 (due) mesi di calendario, ad effettuare una nuova adesione a Fondolavoro;
− non trovarsi in nessuna condizione di difficoltà, come definita
dalle vigenti disposizioni normative comunitarie e nazionali;
− applicare, nei confronti dei propri lavoratori, la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e le condizioni
retributive/contributive previste dalle leggi in vigore, dai pertinenti contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi sottoscritti.
Requisiti dei piani formativi:
− numero delle ore di formazione non inferiore a 8 (otto);
− importo del finanziamento richiesto non inferiore a € 1.000,00 (mille/00) e non superiore a € 200.000,00 (duecentomila/00),
purché entro i limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili, di cui al successivo articolo 6;
− importo dell’ora formativa allievo (OFA) e unità costo
formativo (UCF) come indicati in tabella, significando che i valori devono essere verificati a livello di singola edizione formativa:
MODALITÀ FORMATIVA | IMPORTO OFA (ORA FORMATIVA ALLIEVO) | IMPORTO UCF * (UNITÀ COSTO FORMATIVO) |
IN AULA (FRONTALE) CON UN NUMERO MINIMO DI 2 ALLIEVI | ≤ 40,00 €/H/ALLIEVO | ≤ €/H 120,00 (2 ALLIEVI) ≤ €/H 120,00 (3 ALLIEVI) ≤ €/H 160,00 (4 ALLIEVI) ≤ €/H 200,00 (5 ALLIEVI) ≤ €/H 240,00 (CON PIÙ DI 5 ALLIEVI) |
IN AFFIANCAMENTO (ON THE JOB) CON UN NUMERO MINIMO DI 2 ALLIEVI | ≤ 40,00 €/H/ALLIEVO | ≤ €/H 120,00 (2 ALLIEVI) ≤ €/H 120,00 (3 ALLIEVI) ≤ €/H 160,00 (4 ALLIEVI) ≤ €/H 200,00 (5 ALLIEVI) ≤ €/H 240,00 (CON PIÙ DI 5 ALLIEVI) |
INDIVIDUALE (ONE TO ONE) | ≤ 120,00 €/H/ALLIEVO | ≤ €/H 120,00 |
A DISTANZA OVVERO IN AUTOAPPRENDIMENTO (E- LEARNING) | ≤ 15,00 €/H/ALLIEVO | ≤ €/H 15,00 |
∗ In deroga al valore di OFA, al fine di compensare le diseconomie causate da classi di minori dimensioni, ma al
contempo di facilitare la formazione delle micro/piccole imprese o di singoli lavoratori, l’importo di UCF per singola ora di una classe, o dell’attività di affiancamento a due discenti è assimilato all’importo della formazione individuale e riconosciuto sino a € 120,00/ora.
Fondolavoro potrà riconoscere contributi di UCF superiori ai massimali previsti dall’avviso solo in presenza di richiesta specifica dell’ente beneficiario in sede di presentazione e previa verifica delle motivazioni, che devono rivestire caratteristiche di eccezionalità derivanti da particolarità nella tipologia o
modalità di svolgimento degli eventi formativi previsti nel piano formativo presentato.
L’insussistenza anche di uno solo dei requisiti di accesso sopra evidenziati comporta inderogabilmente la decadenza dell’istanza di finanziamento e l’inammissibilità del piano formativo.
ARTICOLO 4 – DURATA DEL PIANO FORMATIVO
Il piano formativo ammesso a finanziamento deve necessariamente essere avviato e concluso entro il termine indicato in sede di presentazione e comunque entro di 12 (dodici) mesi di calendario a far data dalla formale notifica della concessione del contributo, a mezzo sistema informatico (SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), a pena di decadenza del finanziamento medesimo.
Eventuali proroghe dei termini sopra indicati, comunque non superiori a 60 (sessanta) giorni di calendario potranno essere concesse da Fondolavoro, mediante espressa autorizzazione, previa richiesta scritta, debitamente motivata, da prodursi a mezzo sistema informatico SOFIA entro la data di scadenza del termine delle attività previste dal piano formativo.
L’ente beneficiario è tenuto a produrre al fondo entro 90 (novanta) giorni di calendario dalla data di conclusione delle attività del piano, il rendiconto finale certificato dal revisore assegnato da Fondolavoro.
Eventuali proroghe dei termini sopra indicati, comunque non superiori a 60 (sessanta) giorni di calendario potranno essere concesse da Fondolavoro, mediante espressa autorizzazione, previa richiesta scritta dell’ente beneficiario, debitamente motivata, da prodursi, a mezzo sistema informatico SOFIA, entro 15 (quindici) giorni di calendario antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione del rendiconto.
In ogni caso il rendiconto finale certificato dovrà pervenire a Fondolavoro entro il termine ultimo sopra evidenziato, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto individuale” e, se del caso, la revoca del finanziamento concesso.
ARTICOLO 5 – DESTINATARI DELLA ATTIVITÀ FORMATIVE
Destinatari dei piani formativi sono esclusivamente le lavoratrici e lavoratori degli enti beneficiari evidenziati al precedente articolo 1, per i quali sussiste l’obbligo del versamento del contributo previsto all’art. 25 della Legge n. 845/1978, così come previsto dall’art. 118 della Legge n. 388/2000 e s.m.i. e le lavoratrici e lavoratori con contratto di apprendistato.
Ai fini della rendicontazione e del computo a consuntivo del contributo a carico di Fondolavoro, saranno considerati formati i destinatari che avranno partecipato almeno al 70% delle attività formative ad essi destinate, ovvero a percentuali diversamente definite se relative ad attività formative riconducibili ad adempimenti cogenti previsti dalla legislazione nazionale.
Alla chiusura del piano formativo e della relativa rendicontazione, la liquidazione del finanziamento all’ente beneficiario operata a consuntivo, fermo restando il limite massimo del contributo accordato in approvazione e l’ammissibilità delle attività e delle spese documentate dallo stesso ente beneficiario, sarà inderogabilmente parametrata al monte ore formative allievo previste dal piano formativo (somma algebrica del numero effettivo dei discenti moltiplicato per il numero delle ore in ciascuna edizione), al netto delle franchigie stabilite dal manuale delle procedure delle attività formative.
Non sono destinatari delle attività contemplate dai piani formativi, ma possono parteciparvi in qualità di uditori, solo qualora riconducibili all’ente beneficiario e comunque non
rendicontabili ai fini del computo del contributo finanziario di Fondolavoro:
- lavoratrici e lavoratori con contratto di collaborazione;
- titolari degli enti beneficiari, soci, amministratori e dirigenti;
- consulenti degli enti beneficiari con contratto di prestazione
d’opera a partita IVA;
- lavoratori occasionali di cui all’art. 54 bis della Legge n.
96/2017 e s.m.i.;
- stagisti e tirocinanti;
- lavoratori stagionali anche in assenza di contratto attivo ma
con lettera di impegno all’assunzione;
- lavoratori in somministrazione lavoro.
La sostituzione/integrazione/cessazione dei lavoratori che partecipano ai piani formativi è consentita alle condizioni e con le modalità espressamente stabilite dal “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto individuale”.
ARTICOLO 6 – RISORSE FINANZIARIE E REGIME DI XXXXX
I contributi concessi ed erogati da Fondolavoro, nell’ambito del conto individuale oggetto del presente avviso, non sono assoggettati alla disciplina degli aiuti di Stato, non sussistendo i requisiti di selettività e discrezionalità della misura agevolativa ovvero trattandosi di mera rifusione di somme versate dagli enti beneficiari.
A partire dal mese della sua accensione, in accordo con il principio contabile di cassa, il conto individuale consente l’accumulo progressivo delle risorse corrispondenti all’80% di quanto versato da INPS a Fondolavoro, calcolato sul contributo obbligatorio dello 0,30% (delle retribuzioni soggette ad obbligo contributivo) versato dall’ente beneficiario. Per ciascun ente beneficiario sono resi, altresì, disponibili gli interi importi (100%) delle risorse rinvenienti da altri fondi interprofessionali
a seguito di procedura di mobilità. La disponibilità di risorse finanziarie viene calcolata al netto degli utilizzi per piani formativi approvati.
Le risorse finanziarie allocate nel conto individuale dell’ente beneficiario e non impegnate per la realizzazione di attività formative, entro il 31 dicembre del secondo anno solare successivo all’anno di ripartizione da parte di INPS ovvero di trasferimento da altri fondi interprofessionali a seguito di procedura di mobilità, sono irrevocabilmente trasferite nella dotazione di spesa del conto sistema di Fondolavoro.
ARTICOLO 7 – COSTI AMMISSIBILI
I costi ammissibili a finanziamento e relativi massimali sono espressamente specificati nel “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto individuale”. Essi sono suddivisi, in base alla tipologia, in macrovoci di spesa:
− macrovoce A: preparazione;
− macrovoce B: esecuzione;
− macrovoce C: costi indiretti di gestione e funzionamento.
I costi riconducibili alla macrovoce A non possono, in nessun caso, eccedere, in fase di presentazione e rendicontazione del piano formativo, il 20% (venti%) del valore totale del piano formativo, rappresentato dalla sommatoria delle tre macrovoci di spesa.
Parimenti, i costi di cui alla macrovoce C non possono mai superare, in fase di presentazione e rendicontazione del piano formativo, il 20% (venti%) del valore totale dei costi diretti del piano formativo, rappresentato dalla sommatoria delle macrovoci di spesa A + B.
- macrovoce A ≤ 0,20 x (macrovoce A + macrovoce B + macrovoce C);
- macrovoce C ≤0,20 x (macrovoce A + macrovoce B).
All’interno delle singole macrovoci non si segnalano limiti di
spesa specifici per le singole voci.
In fase di rendicontazione, fermi restando i limiti sopra esposti, sono ammesse:
- compensazioni tra voci di spesa all’interno della medesima macrovoce, anche per le voci che non sono state valorizzate in sede di presentazione dell’istanza di finanziamento del piano formativo (con imputazione importo € 0,00);
- compensazioni tra macrovoci di spesa nel limite massimo del 5% della macrovoce di spesa più alta tra quelle coinvolte nella variazione.
Sono oggetto di valutazione ed esplicita autorizzazione di Fondolavoro, a seguito di richiesta scritta e motivata dell’ente beneficiario, compensazioni tra macrovoci di spesa eccedenti il limite del 5% della macrovoce di spesa più alta tra quelle coinvolte nella variazione.
Trattandosi di procedura non assoggettata al regime degli aiuti di Stato e valutazione comparativa, non si applicano le disposizioni di cui al D.Lg.vo n. 50/2016 e normativa collegata.
Non sono, pertanto, applicabili i limiti stabiliti per le attività in delega, essendo ammesso l’affidamento da parte dell’ente beneficiario a soggetti terzi, allo stesso non collegati o riconducibili, della realizzazione di tutta o parte delle attività previste nel piano formativo, purché nell’ambito di formali contratti di scambio.
ARTICOLO 8 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO
Le domande di finanziamento dei piani formativi, a valere sulle risorse del conto individuale oggetto del presente avviso, potranno essere presentate in ogni momento (procedura a sportello) dagli enti beneficiari, a mezzo sistema informatico (SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato).
In particolare, le istanze di finanziamento dovranno tassativamente risultare corredate della documentazione in appresso elencata:
a) accordo tra le parti sociali per la condivisione del piano formativo, debitamente compilato, sottoscritto dalle rappresentanze nazionali/territoriali/settoriali/aziendali dei soci di Fondolavoro, ovvero UNSIC – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori e UGL – Unione Generale del Lavoro;
b) formulario per la presentazione del piano formativo debitamente sottoscritto dal rappresentante legale/titolare dell’ente beneficiario;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal rappresentante legale/titolare dell’ente beneficiario, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e normativa collegata, attestante:
− che il piano formativo oggetto della domanda di
finanziamento non è stato finanziato da altri fondi interprofessionali né risulta beneficiario di altri finanziamenti pubblici ovvero di altri finanziamenti di Fondolavoro;
− che l’ente beneficiario non si trova in nessuna condizione
di difficoltà, come definita dalle vigenti disposizioni normative comunitarie e nazionali;
− che per gli amministratori/titolari dell’ente beneficiario
non sussistono carichi pendenti ovvero sentenze passate in giudicato per reati che influiscono sull’affidabilità morale e professionale;
− che per gli amministratori/titolari dell’ente beneficiario
e loro familiari/conviventi, ai fini della concessione del finanziamento da parte di Fondolavoro, non sussistono circostanze impeditive/interdittive ai sensi delle vigenti disposizioni normative antimafia;
− che l’ente beneficiario, ai fini dell’esecuzione e
rendicontazione del piano formativo, s’impegna, senza
eccezione alcuna, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
− che l’ente beneficiario acconsente all’utilizzo, da parte di
Fondolavoro, del materiale documentale realizzato su supporto cartaceo e/o multimediale, nell’ambito del piano formativo, per attività direttamente/indirettamente connesse con le finalità statutarie di Fondolavoro medesimo;
− che tutti i documenti afferenti all’istanza di finanziamento
del piano formativo sono conformi con l’originale;
− che l’ente beneficiario s’impegna a non revocare
l’iscrizione a Fondolavoro per l’intera durata del piano formativo oggetto di finanziamento, sino alla formale approvazione del rendiconto del piano formativo da parte di Fondolavoro medesimo;
d) se il beneficiario non risulta censito tra gli iscritti a Fondolavoro, copia chiara e leggibile del cassetto previdenziale rilasciato da INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale in data non antecedente a 10 (dieci) giorni di calendario, attestante l’iscrizione a Fondolavoro medesimo;
e) se il beneficiario risulta iscritto al registro delle imprese ovvero al repertorio economico/amministrativo, copia chiara e leggibile della visura camerale ordinaria rilasciata dalla competente CCIAA in data non antecedente a 6 (sei) mesi di calendario;
f) documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
g) copia chiara e leggibile di un documento di riconoscimento valido del rappresentante legale/titolare dell’ente beneficiario.
ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO
L’accesso alle risorse finanziarie di esclusiva competenza degli enti beneficiari non pone in essere alcuna procedura concorsuale o para concorsuale né, parimenti, prevede alcuna graduatoria di
merito bensì la sola verifica, da parte del Comitato Valutazione Ammissibilità (CVA) dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’ammissibilità delle istanze.
In fase di verifica, Fondolavoro potrà richiedere all’ente beneficiario, a mezzo sistema informatico (SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), i chiarimenti e/o integrazioni documentali ritenuti opportuni. I chiarimenti e/o integrazioni documentali dovranno pervenire a Fondolavoro, a mezzo sistema informatico (SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni di calendario dalla data della richiesta, a pena di decadenza dell’istanza di finanziamento e inammissibilità del piano formativo.
Le istanze di finanziamento presentate a valere sul conto individuale oggetto del presente avviso saranno ritenute ammissibili, se inoltrate con le modalità prescritte ed evidenzieranno ineccepibilmente la completezza documentale e la sussistenza di tutti i requisiti richiesti.
Le domande di finanziamento giudicate ammissibili saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro entro
30 (trenta) giorni di calendario successivi alla data di presentazione.
Agli enti beneficiari, entro la medesima data, a mezzo sistema informatico (SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), sarà notificato l’esito dell’istruttoria dell’istanza di finanziamento e trasmessa la convenzione per affidamento del piano formativo. Nella stessa comunicazione, in caso di esito positivo, verranno notificati: la durata del piano formativo; il codice univoco CIPIAF (Codice Identificativo Piano Formativo); i nominativi dell’ispettore e revisore assegnati da Fondolavoro, cui l’ente beneficiario dovrà conferire formale incarico per l’esecuzione delle verifiche in
itinere ed ex post e la certificazione del rendiconto del piano formativo (spese sostenute e procedure applicate).
ARTICOLO 10 – TERMINI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento concesso da Fondolavoro, come meglio specificato nel “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto individuale”, verrà erogato con le seguenti modalità alternative:
− in unica soluzione con rimborso a saldo delle spese sostenute, in assenza di elementi ostativi, entro 30 (trenta) giorni di
calendario successivi alla formale approvazione del rendiconto del piano formativo da parte del Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro;
− in un massimo di 2 (due) anticipazioni finanziarie in acconto,
erogate in fase di esecuzione del piano formativo, entro 30 (trenta) giorni di calendario successivi alla richiesta, per un ammontare complessivo massimo pari al 90% dell’importo del finanziamento approvato da Fondolavoro, dietro presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa, con rimborso a saldo, in assenza di elementi ostativi, entro 30 (trenta) giorni di calendario successivi alla formale approvazione del rendiconto del piano formativo da parte del Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro. Tuttavia, le anticipazioni finanziarie in acconto potranno essere richieste, purché di importo non inferiore a € 4.000,00 (quattromila/00) cadauna.
Il pagamento degli importi spettanti all’ente beneficiario sarà eseguito dietro presentazione di nota di debito, con riferimento al saldo e ad eventuali acconti, giuste diposizioni di cui al “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto individuale”.
ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PIANO FORMATIVO
L’esecuzione è la fase che segue l’approvazione del piano formativo. Essa consiste nella materiale realizzazione delle attività indicate nel piano formativo, con riferimento a quanto approvato da Fondolavoro in sede di valutazione dell’istanza di finanziamento.
Gli adempimenti ed obblighi, cui l’ente beneficiario dovrà ottemperare in fase di esecuzione del piano formativo, sono espressamente specificati nel pertinente “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto individuale”.
Tutti i documenti afferenti al piano formativo dovranno essere conservati presso il luogo indicato dall’ente beneficiario, in originale ovvero copia conforme con l’originale, per 10 (dieci) anni solari decorrenti dalla data di chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento del piano formativo medesimo (anno solare in cui viene approvato il rendiconto del piano formativo) ed esibiti su espressa richiesta di Fondolavoro ovvero delle autorità preposte alla vigilanza.
ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL PIANO FORMATIVO
La rendicontazione è la fase che segue la conclusione del piano formativo. Essa riguarda l’attestazione delle attività effettuate e delle spese sostenute per l’esecuzione del piano formativo, con riferimento a quanto approvato da Fondolavoro in sede di valutazione dell’istanza di finanziamento.
Il rendiconto certificato dovrà essere inviato a Fondolavoro, da
parte dell’ente beneficiario, a mezzo sistema informatico (SOFIA
- Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), entro 90 (novanta) giorni di calendario dalla data di effettiva conclusione del piano formativo.
Gli adempimenti ed obblighi, cui l’ente beneficiario sarà tenuto ad ottemperare in fase di rendicontazione del piano formativo, sono chiaramente specificati nel “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto individuale”.
In particolare, dovrà necessariamente pervenire, nei termini temporali prescritti, a mezzo sistema informatico (SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), la seguente documentazione:
− comunicazione di presentazione del rendiconto del piano formativo debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante/titolare dell’ente beneficiario;
− formulario per la rendicontazione del piano formativo debitamente sottoscritto dal legale rappresentante/titolare
dell’ente beneficiario recante: l’imputazione del
finanziamento di Fondolavoro;
− relazione finale di piano formativo debitamente sottoscritta
dal rappresentante legale/titolare dell’ente beneficiario;
− nota di debito di importo pari alla somma richiesta a saldo, con la seguente dicitura: “fuori campo di applicazione IVA ai
sensi dell’art. 2, comma 3 del DPR n. 633/1972 e normativa collegata” (sulla nota di debito deve essere apposta marca da bollo negli importi di legge);
− certificazione del rendiconto rilasciata dal revisore
incaricato;
− copia chiara e leggibile di un documento di riconoscimento valido del rappresentante legale/titolare dell’ente beneficiario.
ARTICOLO 13 – MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DEL RENDICONTO DEL PIANO FORMATIVO E CONTROLLI
Il rendiconto del piano formativo deve essere certificato, entro i termini suddetti dal revisore selezionato in fase di avvio da Fondolavoro per la verifica ex-post. La certificazione ha inderogabilmente ad oggetto le spese sostenute e le procedure applicate.
Il revisore è tenuto ad eseguire la verifica del rendiconto,
certificando la totalità dei costi dichiarati per l’esecuzione
del piano formativo. L’importo dei compensi che l’ente beneficiario è tenuto a corrispondere all’ispettore e al revisore incaricati delle verifiche in itinere ed ex post e la certificazione del rendiconto del piano formativo, è espressamente riportato nel pertinente “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto individuale”.
In fase di verifica, il revisore può richiedere all’ente beneficiario chiarimenti e/o integrazioni documentali a mezzo sistema informatico (SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato). I chiarimenti/integrazioni documentali devono pervenire al revisore, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni di calendario dalla richiesta, a mezzo sistema informatico (SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato). Il revisore ha facoltà di non tener conto dei chiarimenti/integrazioni documentali trasmessi oltre detto termine.
Ricorrendo tale fattispecie, i termini temporali per la certificazione del rendiconto e la conseguente erogazione del finanziamento sono sospesi per il tempo accordato per l’acquisizione dei chiarimenti e/o integrazioni documentali.
L’ente beneficiario, in quanto titolare del finanziamento, è vincolato ad accettare, senza eccezione alcuna, le verifiche ispettive in itinere ed ex post disposte da Fondolavoro ed eseguite per il tramite di ispettori/revisori da esso designati. Al riguardo si precisa che, per garantire la necessaria imparzialità e qualità dei controlli, le verifiche in itinere ed ex post sono eseguite da due soggetti distinti, entrambi selezionati da Fondolavoro.
ARTICOLO 14 – APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il rendiconto certificato dal revisore incaricato è sottoposto a verifica di conformità da parte dell’area amministrazione e supporto tecnico alla rendicontazione ed approvazione da parte
del Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro. In assenza di elementi ostativi, entro 30 (trenta) giorni di calendario successivi all’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio di Amministrazione, Fondolavoro eroga la somma a saldo, se dovuta, ovvero procede all’eventuale richiesta di restituzione del finanziamento o parte di esso. Il pagamento del saldo o la restituzione delle somme dovute determinano lo svincolo della garanzia fideiussoria (assicurativa/bancaria).
Il pagamento del contributo resta, senza eccezione alcuna, subordinato alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi riscontrati in fase di approvazione dell’istanza di finanziamento e verificati in fase di certificazione del rendiconto del piano formativo. In difetto, Fondolavoro si riserva la facoltà di revocare il contributo concesso e recuperare le eventuali anticipazioni finanziarie erogate.
ARTICOLO 15 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 e normativa nazionale collegata, s’informa che:
− il conferimento dei dati è necessario ai fini del
perfezionamento dell’istruttoria dell’istanza di finanziamento da parte di Fondolavoro. L’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di valutare e approvare la domanda di finanziamento;
− il trattamento dei dati viene effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici e con procedure manuali e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle espressamente indicate dal Regolamento UE n. 2016/679 e normativa nazionale collegata. Il trattamento avviene secondo logiche strettamente correlate con le finalità suddette e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati; qualora le operazioni di trattamento non si svolgano all’interno della sede di Fondolavoro, esso è
comunque responsabile unicamente per l’adozione delle misure minime di sicurezza relative alle attività svolte sotto il proprio esclusivo controllo;
− destinatario dei dati, ferme restando le comunicazioni e
diffusioni effettuate in osservanza di obblighi di legge, può essere il personale di Fondolavoro, secondo le aree di specifica competenza. I dati vengono trattati per l’intera durata dei rapporti amministrativi e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. I dati sono, infine, conservati per finalità statistiche e storiche;
− con l’invio dell’istanza di finanziamento, l’ente beneficiario
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati;
− titolare del trattamento dei dati è Fondolavoro con sede legale nel comune di Roma (RM) alla Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 00. Responsabile della protezione dei dati è il sig. Xxxxxx Xxxxx,
reperibile all’indirizzo di posta elettronica ordinaria xxx@xxxxxxxxxxx.xx. Gli enti beneficiari possono richiedere al titolare del trattamento dei dati tutte le informazioni necessarie all’esercizio dei propri diritti, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
ARTICOLO 16 – RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
La struttura amministrativa responsabile dell’adozione del
presente avviso è il Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro.
ARTICOLO 17 – NORME DI SALVAGUARDIA
Il presente avviso può essere insindacabilmente modificato, integrato, sospeso o revocato per esigenze tecniche e/o amministrative di Fondolavoro, senza che gli interessati che abbiano presentato istanza possano vantare alcuna pretesa.
Per tutto quanto non contemplato dal presente avviso, si rimanda alla legislazione specificamente vigente nonché alle disposizioni
del “regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo” ed al “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto individuale” pubblicati nel sito web di Fondolavoro all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/.
ARTICOLO 18 – INFORMAZIONI
Il presente avviso ed il “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto individuale” sono pubblicati nel sito web di Fondolavoro all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/.
ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO
L’avviso n. 03/2021 di Fondolavoro recante accesso al conto individuale è espressamente revocato; tuttavia, avrà efficacia, sino a rendicontazione, per le attività formative ammesse a finanziamento alla data di approvazione del presente avviso.
Le disposizioni del presente avviso costituiscono parte integrante e sostanziale delle procedure del conto individuale declinate dai pertinenti manuali, unitamente alla modulistica (modelli FLAV) messa a disposizione da Fondolavoro sul proprio sistema informatico SOFIA (Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), all’indirizzo web xxxxx://xxxxx0.xxxxxxxxxxx.xx/.