COMMERCIAL UNION
polizza business
€
907MB
CU
COMMERCIAL UNION
Assicurazioni
CU
COMMERCIAL UNION
Assicurazioni
polizza multibusiness
DEFINIZIONI
– DEFINIZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . | pag. | 4 |
– GLOSSARIO GIURIDICO . . . . . . . . . . . . . . . . | pag. | 6 |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
– NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE . . . . . . . . . pag. 7
INCENDIO
A
– CONDIZIONI GENERALI INCENDIO . . . . . . . . . . . . . . pag. 8
– CONDIZIONI SPECIALI INCENDIO . . . . . . . . . . . . . . pag. 10
– CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO . . . . . . . . . . . . . pag. 11
XXXXX XXXXXXXXX
B
– CONDIZIONI GENERALI XXXXX XXXXXXXXX . . . . . . . . . . . . pag. 11
FURTO
C
– CONDIZIONI GENERALI FURTO . . . . . . . . . . . . . . pag. 12
– CONDIZIONI SPECIALI FURTO . . . . . . . . . . . . . . pag. 14
– CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO . . . . . . . . . . . . . . pag. 14
CRISTALLI
D
– CONDIZIONI GENERALI CRISTALLI . . . . . . . . . . . . . . pag. 15
ELETTRONICA
E
– CONDIZIONI GENERALI ELETTRONICA . . . . . . . . . . . . . pag. 15
– CONDIZIONI SPECIALI ELETTRONICA . . . . . . . . . . . . . pag. 16
RESPONSABILITÀ CIVILE
F
– CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITÀ CIVILE . . . . . . . . . . . pag. 17
– CONDIZIONI SPECIALI RESPONSABILITÀ CIVILE . . . . . . . . . . . pag. 19
– CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ CIVILE . . . . . . . . . . pag. 20
TUTELA GIUDIZIARIA
G
– CONDIZIONI GENERALI TUTELA GIUDIZIARIA . . . . . . . . . . . . pag. 21
– FORME DI GARANZIA . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 22
– CONDIZIONI PARTICOLARI . . . . . . . . . . . . . . . pag. 23
NORME IN CASO DI SINISTRO
– NORME IN CASO DI SINISTRO (Non riguardanti i Settori Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria). . . pag. 23
– NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE . . . . . . . . . . pag. 25
– NORME IN CASO DI SINISTRO TUTELA GIUDIZIARIA . . . . . . . . . . pag. 26
CU
COMMERCIAL UNION
Italia
POLIZZA DI ASSISTENZA
DEFINIZIONI
– DEFINIZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 29
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
– NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE . . . . . . . . . pag. 29
– CONDIZIONI GENERALI ASSISTENZA . . . . . . . . . . . . . pag. 30
DEFINIZIONI
Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:
ADDETTO
Qualunque persona che presti la sua opera nell’attività dell’e- sercizio assicurato a qualsiasi titolo;
ALBERGO
Impresa turistica - definito a sensi della Legge 17 maggio 1983
n. 217 - che svolge attività di gestione di strutture ricettizie di qualsiasi categoria aperte al pubblico, a gestione unitaria, che fornisca alloggio in camere ubicate in uno o più stabili - o in unità abitative dislocate su aree recintate - ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori quali: bar, ristoranti, parrucchieri, cure termali, attività sportive, ricreative e culturali.
Per alberghi che svolgono attività stagionale s’intendono quelli che prevedono un periodo di apertura non superiore a 6 mesi;
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione;
CASSAFORTE
Mezzo di custodia dei beni con pareti e battenti in acciaio di adeguato spessore che può essere:
murata
purché munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo della parete; oppure
non murata o armadio corazzato
il mobile costituente difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici; le casseforti e gli armadi corazzati di peso inferiore ai 200 Kg. debbono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete;
CONTENUTO
a) merci, mobilio, arredamento in genere, attrezzature, macchi- ne elettriche ed elettroniche, archivi, registri, campionari, cancelleria, oggetti e strumenti professionali purché inerenti l’attività esercitata e che siano destinati ad uso professiona- le dell’Assicurato e dei suoi dipendenti;
b) cose di proprietà di terzi inerenti l’attività esercitata delle quali l’Assicurato deve rispondere, entro i limiti contrattuali previsti;
c) armadi di sicurezza o corazzati, casseforti, impianti di pre- venzione e allarme, apparecchi ed impianti di condiziona- mento e riscaldamento, impianti di illuminazione, tende esterne, vetrinette, insegne;
d) lavori di abbellimento e sistemazioni di utilità, migliorie apportate dal proprietario del fabbricato e/o locatario, moquettes, parquets, tappezzerie, tinteggiature, affreschi, decorazioni, tappeti, quadri d’autore, arazzi, sculture e simi- li oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria;
e) ciclomotori di cilindrata non superiore a 50 cc.;
f) denaro, preziosi e valori entro i limiti contrattuali previsti;
g) merci ed attrezzature in cantine, boxes ed altre pertinenze, anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione, oppure in dipendenze site in altre ubicazioni, purché identi- ficate in polizza;
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione nell’interesse proprio o di altre persone;
XXXXX XXXXXXX
I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l’assicura- zione;
DANNO BIOLOGICO (Danno alla salute)
Il pregiudizio, derivante alla persona dalla menomazione dell’in- tegrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico legale;
DAS
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.;
DEPOSITO
Magazzino destinato a deposito di merci inerenti l’attività ove non viene svolta vendita diretta al pubblico; oppure locali dove viene effettuata la vendita all’ingrosso, compresa anche l’even- tuale vendita ad dettaglio;
ESPLODENTI
Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali, danno luogo a esplosioni; per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A;
ESPLOSIONE
La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta tempera- tura e pressione;
FABBRICATO
Il complesso dei locali - nei quali viene esercitata l’attività assi- curata - che hanno l’ubicazione indicata in polizza, compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici, igienici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d’a- ria, ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio, - inclusi moquettes, tappezzerie, parquets, tinteggiature e controsoffitta- ture e simili - affreschi, statue e mosaici che non abbiano valo- re artistico - recinzioni in muratura inclusi cancelli e cancellate, le relative pertinenze (quali cantina, box, centrale termica e simi- li) anche se in corpo separato purché situate nell’area immedia- tamente circostante il corpo principale.
Qualora si assicuri la porzione di un immobile, s’intende com- presa la rispettiva quota di proprietà comune;
FRANCHIGIA
È la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotta dall’in- dennizzo;
FURTO
L’impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri;
IMPLOSIONE
Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi;
INCENDIO
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi;
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
INFIAMMABILI
Le sostanze ed i prodotti non classificabili come “esplodenti” ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non supe- riore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteri- stiche:
– gas combustibili;
– liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
– sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condi- zioni normali ed a contatto con l’aria spontaneamente s’in- fiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977;
LASTRE
Lastre piane e curve di cristallo e vetro; specchi posti all’interno dei locali destinati all’attività esercitata; iscrizioni e decorazioni installate su vetrine, porte o finestre. Sono comprese, inoltre, le insegne, anche se di materiale plastico rigido e relative intelaia- ture, installate sia all’interno che all’esterno del fabbricato;
MACCHINE ELETTRONICHE
Sistemi per l’elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computers, terminali P.O.S. (Point of Sale), foto- copiatori, macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, regi- stratori di cassa, centralini telefonici, impianti telex e telefax, impianti di: allarme, prevenzione e sorveglianza, nonché regi- stratori di cassa, bilance, fatturatrici ed ogni altra apparecchia- tura elettronica inerente l’attività esercitata esclusi i telefoni cel- lulari; sono, inoltre, compresi gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile sempreché per natura e costruzione essi pos- sano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall’ubica- zione indicata in polizza e che tale trasporto sia necessario per il loro utilizzo professionale;
MASSIMALE UNICO
Limite globale per ogni sinistro relativo a danni involontariamen- te cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per dan- neggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto acci- dentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività dichiara- ta in polizza; anche nel caso di evento interessante contempo- raneamente le garanzie RCT, RCO, nonché la responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge;
MERCI
Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’eserci- zio, semilavorati o finiti; scorte o materiali di consumo; imbal- laggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione; “Infiammabili” entro il limite di kg. 200 e “Merci speciali” entro il limite di kg. 50; oggetti di carattere promozionale; il tutto inerente l’attività eser- citata, anche se di proprietà di terzi.
Le merci e materie prime di natura diversa rispetto a quelle rela- tive all’attività dichiarata sono tollerate sino al 10% della somma assicurata per il contenuto di cui ai settori A) Incendio e C) Furto;
MERCI SPECIALI
Celluloide (grezza ed oggetti di); espansite; schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi di materia plastica espansa o alveolare, scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quel- le entrate a far parte del prodotto finito;
NEGOZIO
Locali utilizzati per la vendita di merci al dettaglio, nonché spazi esterni di pertinenza;
POLIZZA O CONTRATTO
Il documento che prova l’assicurazione;
PORTAVALORI
La persona incaricata del trasporto dei “valori”;
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società;
PREZIOSI
Oggetti d’oro o di platino o oggetti montati su detti metalli, pie- tre preziose, perle naturali o di coltura;
PRIMO RISCHIO
La forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avvie- ne, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l’applicazione della regola propor- zionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile;
RAPINA/ESTORSIONE
La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violen- za o minaccia alla persona stessa od altre persone;
RISARCIMENTO
Somma dovuta dalla Società a terzi in caso di sinistro;
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che ne possono derivare;
SABOTAGGIO
Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici,militari,religio- si,ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività;
SCOPERTO
La percentuale dell’indennizzo che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro;
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio;
SERRAMENTO
Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni;
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicura- zione;
SOCIETÀ
La Commercial Union Assicurazioni S.p.A.;
SPESE DI GIUSTIZIA
Sono le spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato;
SUPPORTI DATI
Il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazio- ne di informazioni leggibili a macchina.
Per “dati” si intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell’Assicurato a mezzo di programmi;
TERRITORIO ITALIANO
Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx;
TERRORISMO
Qualunque atto, incluso ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi per- sona o gruppo di persone , sia che essi agiscano per se’ o per
conto altrui , o in riferimento o collegamento a qualsiasi orga- nizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideolo- gici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di ter- rore o paura nella popolazione o parte di essa;
UFFICIO E/O STUDIO PROFESSIONALE
Locali utilizzati per l’esercizio di attività amministrative in gene- re, studi di liberi professionisti; nonché gabinetti medici e/o den- tistici in genere;
VALORE INTERO
Forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l’appli- cazione della proporzionale a carico dell’Assicurato così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose assicurate al “momento del sinistro” eccede le somme assicurate;
VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO
Per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:
– per il fabbricato o il rischio locativo, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive;
– per il contenuto - escluse le merci - il costo di riparazione, o se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiaz- zo del medesimo con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche;
VALORE COMMERCIALE
Il costo per il rimpiazzo degli enti assicurati con altri stimati a nuovo, oppure con altri aventi caratteristiche uguali per rendi- mento economico, al netto del deprezzamento stabilito per lo stato di conservazione, di vetustà, d’uso, di qualità e di funzio- nalità;
VALORI
Libretti e titoli di credito in genere, francobolli (esclusi quelli da collezione), valori bollati, buoni pasto, fustelle farmaceutiche, buoni benzina, carte telefoniche, biglietti autoferrotranviari e fer- roviari e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dall’Assicurato;
VETRO ANTISFONDAMENTO
Lastra costituita da più strati di vetro accoppiati tra loro rigida- mente con interposto, tra vetro e vetro e per l’intera superficie, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spes- sore totale massiccio non inferiore a 6 mm. oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm;
VETRO ANTISFONDAMENTO SPECIALE
Superficie costituita da tre o più lastre con interposti ed incolla- ti tra di loro (e per l’intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 12 mm. oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (poli- carbonato) di spessore non inferiore a 10 mm.
GLOSSARIO GIURIDICO
ARBITRATO
E’ una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controver- sia o evitarne l’insorgenza.
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE
E’ l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le Parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evi- tare quindi il ricorso al giudice.
ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Si tratta di atti previsti dal codice di procedura civile mediante i quali l’Autorità Giudiziaria conferisce efficacia alla volontà di una o più Parti. Sono caratterizzati dall’assenza di contraddittorio e per lo più vengono proposti con ricorso al Giudice competente, che provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato.
CONTRAVVENZIONE
E’ reato (vedi alla voce Reati) . Nelle contravvenzioni non si con- sidera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commes- so volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda.
DANNO EXTRACONTRATTUALE
E’ il danno ingiusto derivante da un fatto illecito:tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un com- portamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subi- to alla propria abitazione, ma anche il danno subito dal deruba- to, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esi- ste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
DELITTO
E’ un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzio- ne, che può essere commesso volontariamente o involontaria- mente. Più esattamente si definisce :
– delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
– delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
– delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.
Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.
DIRITTO CIVILE
E’ il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, deci- da chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice deci- de esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
DIRITTO PENALE
E’ il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere adde- bitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei pro- cessi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente con- dannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputa- to dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
FATTO ILLECITO
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordina- mento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrat- tuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, ammini- strativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
INSORGENZA (del sinistro)
Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto.
Ai fini della validità delle garanzie contenute nella sezione di Tutela Giudiziaria, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il pro- cedimento stesso. Più specificatamente, l’insorgenza è :
– nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sareb- be stato commesso il reato;
– nell’ipotesi di danno extracontrattuale : il momento in cui si verifica l’evento dannoso;
– nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle Parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
LESIONI PERSONALI COLPOSE (Art. 590 C.P.)
Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.
OMICIDIO COLPOSO (Art. 589 C.P.)
Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.
ONERI FISCALI (a carico dell’Assicurato)
Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di tra- scrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc)
PROCEDIMENTO PENALE
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo,preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di
polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio)
REATO
Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contrav- venzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
SANZIONE AMMINISTRATIVA
Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito ammini- strativo. E’ quindi solo impropriamente che le sanzioni ammini- strative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamen- to di una somma di denaro oppure nella sospensione o deca- denza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati isti- tuti pubblici. La competenza a comminare la sanzione ammini- strativa di solito è dell’Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall’Autorità Giudiziaria.-
SPESE DI GIUSTIZIA
Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
SPESE DI SOCCOMBENZA
Sono le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte xxxxxxxxxx.Xx giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto Civile).
SPESE PERITALI
Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – consulente tecnico di ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).
TRANSAZIONE
Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
VERTENZA CONTRATTUALE
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle Parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, posso- no comportare la perdita totale o parziale del diritto all’inden- nizzo o prestazione nonché la stessa cessazione dell’assicura- zione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 2 - Altre assicurazioni.
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esisten- za e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stes- so rischio ed in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art. 1910 C.C.
Art. 3 - Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in poliz- za se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altri- menti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successi- ve, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno
dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la poliz- za oppure alla Società.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è inte- ramente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamen- to in più rate.
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione.
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere prova- te per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio.
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdi- ta totale o parziale del diritto all’indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 X.X.
Xxx. 0 - Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridur- re il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Cambio domicilio - trasloco degli enti assicurati. Qualora l’attività venga trasferita, la garanzia è operante, duran- te il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, sempreché la nuova ubicazione sia situata nel territorio italiano. Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall’art. 5 delle presenti norme.
Art. 8 - Facoltà di recesso in caso di sinistro.
Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccoman- data. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla sca- denza della rata di premio in corso, anche di frazionamento oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunica- zione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima. Tuttavia se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, la Società dovrà rim- borsare al Contraente il rateo di premio non consumato; inoltre resta inteso che per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazio- ne del danno.
Art. 9 - Proroga dell’assicurazione.
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedi- ta almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Qualora trattasi di polizza stipulata a premio unico anticipato, alla sua naturale scadenza sarà rinnovata per un anno e così successivamente; pertanto la Società provvederà all’emissione di una quietanza - salvo che venga diversamente indicato - il cui importo verrà conteggiato rapportando il premio alla firma al periodo della copertura prestata.
Art. 10 - Oneri fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 - Tutela giudiziaria
Premesso che la Società ha affidato la gestione dei sinistri tute- la giudiziaria alla DAS, la Società medesima alla scadenza di ogni annualità assicurativa ha la facoltà di cambiare partner, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.
Art. 13 - Adeguamento automatico.- (non operante per la garanzia di Tutela Giudiziaria e per polizze con premio unico anti- cipato).
Le somme assicurate ed il premio, salvo sia diversamente con- venuto in polizza, sono soggetti ad adeguamento in proporzio- ne delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impie- gati (già «costo della vita») elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica (I.S.T.A.T.).
L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raf- fronto l’indice corrispondente a quello del mese di giugno del- l’anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo.
Gli aumenti e le riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si verifica la variazione.
Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate e di premio.
Prima del termine di ogni periodo assicurativo annuo il Contraente e la Società possono rinunciare all’adeguamento automatico della polizza con preavviso di 15 giorni, a mezzo di lettera raccoman- data.
Nel caso di rinuncia all’adeguamento automatico le somme assicura- te ed il premio rimangono quelli risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato.
Art. 14 - Coassicurazione e delega. - (valida solo se espres- samente richiamata in polizza).
L’assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzio- ne della rispettiva quota, quale risulta dalla polizza, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al con- tratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tra- mite della COMMERCIAL UNION ASSICURAZIONI S.p.A. desi-
gnata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria a nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
Ogni modifica alla polizza, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell’atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell’esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze, scaduto il premio la Delegataria può sostitui- re le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassi- curatrici con altra propria rilasciata in loro nome.
CONDIZIONI GENERALI INCENDIO
A
Art. 1.1 - Oggetto dell’Assicurazione.
Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabi- le per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indenniz- zare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in poliz- za, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta di aeromobili, veicoli spaziali loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, purchè collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fuma- rie; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti anche non assicurati;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa provocati, sino ad un importo massimo di € 6.000,00 per anno assicurativo.
Fermo il predetto limite, sono, altresì, compresi i danni subi- ti da impianti, apparecchiature, macchine e/o componenti elettronici, sino ad un importo massimo di € 1.600,00 per anno assicurativo.
Tale garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli stradali o natanti non appartenenti all’Assicurato in transito sulla pubblica via;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.
Sono, altresì, compresi i danni a distributori automatici per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all’interno o all’e- sterno dei locali dell’esercizio, sino ad un importo massimo di € 6.000,00 per anno assicurativo;
Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile
è pari all’80% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto, per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo, con il mini- mo di € 250,00 per ogni sinistro;
9) trombe, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, sovraccarico di neve, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocate dalla vio- lenza dei predetti eventi atmosferici, compresi quelli da bagnamento da essi direttamente arrecati all’interno dei locali ed al loro contenuto.
Sono, altresì, compresi i danni da grandine a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro-cemento sino ad un importo massimo pari all’1% della somma assicurata per il fabbricato.
Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari all’80% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto, per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo, con il mini- mo di € 250,00 per ogni sinistro;
10) acqua piovana e dal disgelo, quando l’acqua sia penetrata all’interno del fabbricato dal tetto o si sia infiltrata a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei plu- viali o dei condotti di scarico, con applicazione di una fran- chigia di € 250,00 per ogni sinistro;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a segui- to di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento instal- lati nel fabbricato oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nei locali stessi, con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro.
Sono, inoltre, comprese:
le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione, dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice e che comporti il blocco della fornitura del servizio; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle nor- mative vigenti in materia.
Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 2% della somma assicurata alla partita xxxxxx- cato, con il limite di € 2.600,00 per anno assicurativo, con applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro;
12) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale agli impianti di riscaldamento o condizionamento, sino ad un importo massimo di € 1.600,00 per anno assicura- tivo;
13) incendio delle cose indicate nella partita contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione, sino ad un importo massimo pari al 10% della somma assi- curata per il contenuto;
14) incendio di merci verificatosi durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano, sino ad un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto, con il limite di € 6.000,00;
15) incendio di merci trasportate inerenti l’attività dichiarata, su automezzi di proprietà dell’Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, durante i tra- sporti effettuati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6 e le ore 21 nel territorio italiano, anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato temporaneamente incustodito. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 6.000,00;
16) perdita o distruzione di denaro e valori, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in istituti di credito o di pegno nel territorio italiano, sino ad un impor- to massimo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 6.000,00.
La Società risarcisce inoltre:
17) onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l’assicurazione sino ad un importo massimo pari al 5% dell’indennizzo, con il limite di € 8.000,00 per anno assicurativo;
18) spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchinari, attrez- zature, arredamento e merci sino ad un importo massimo pari al 10% dell’indennizzo.
Art. 1.2 - Aumento dell’indennizzo.
La Società, inoltre, si obbliga a riconoscere all’Assicurato un importo aggiuntivo, sino alla concorrenza complessiva del 20% di quello liquidabile a termini di polizza, per il danno materiale e diretto per:
a) mancato godimento dei locali o la perdita delle pigioni, per il periodo necessario al loro ripristino, non oltre un anno - pur- ché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato;
b) oneri di urbanizzazione dovuti al comune.
Art. 1.3 - Limiti di indennizzo.
Della somma assicurata per il contenuto la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più del:
a) 10% con il massimo di € 6.000,00 per il denaro;
b) 30% con il massimo di € 30.000,00 per valori e preziosi compresi quelli portati dai clienti e consegnati in custodia all’albergatore.
Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’as- sicurazione copre le relative spese;
c) 20% per danni direttamente causati dalla mancanza tempo- ranea o definitiva dei registri e documenti comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi even- tualmente dovuti per legge a terzi;
d) 30% per merci ed attrezzature riposte in cantine, boxes, magazzini ed altre eventuali pertinenze, purché nella stessa ubicazione, o anche in eventuali dipendenze site altrove; a condizione che venga indicata l’ubicazione di ciascuna di esse in polizza.
Art. 1.4 - Rischio locativo.
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, nel
limite della partita assicurata in polizza, dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indenniz- zabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall’art. 7.6.
Art. 1.5 - Merci in refrigerazione.
La Società indennizza, nel limite della partita assicurata in poliz- za per le merci in refrigerazione, i danni causati da:
a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguente a:
– eventi previsti in polizza;
– accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto fri- gorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurez- za, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica.
Per danni non conseguenti a incendio, implosione, esplosione o scoppio - verificatisi nei locali assicurati - la garanzia viene pre- stata con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’in- dennizzo, con il minimo di € 150,00 per sinistro.
Art. 1.6 - Ricorso Terzi.
La Società risponde, per ogni anno assicurativo e nel limite della partita assicurata in polizza, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni cagionati alle cose dei terzi, vicini e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L’assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche o dell’u- tilizzo dei beni, entro il massimale indicato in polizza e sino alla concorrenza del 10% dello stesso.
Art. 1.7 - Esclusioni e delimitazioni.
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a) determinati da dolo dell’Assicurato e/o del Contraente;
b) determinati da umidità, stillicidio;
c) determinati da semplici bruciature, non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causa- te da azione diretta del fulmine;
d) ad alberi, fiori e coltivazioni in genere;
e) di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;
f) indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di loca- zione o di godimento o di reddito commerciale o indu- striale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dal precedente art. 1.2;
g) da bagnamento a merci poste a meno di 12 cm. dal suolo;
h) da rottura accidentale e/o deturpamento di lastre di cri- stallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del xxxxxx- cato e/o contenuto;
i) causati da atti di guerra anche civile con o senza dichia- razione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupa- zione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo non- ché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ioniz- zanti;
l) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inon- dazioni, alluvioni, allagamenti mareggiate, frane e/o cedi- menti del terreno, valanghe e slavine;
m) limitatamente alle garanzie previste dall’art. 1.1 al punto 8) - Atti vandalici etc. - :
– i danni di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni o di cose poste all’esterno dei locali;
– i guasti a fissi ed infissi avvenuti in occasione di furto ;
– i danni direttamente od indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura;
– i danni di qualsiasi natura direttamente od indiretta- mente derivanti da mancato, errato,inadeguato funzio- namento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica,firmware,software,hardware;
n) limitatamente alle garanzie previste dall’art. 1.1 al punto 9) - Trombe, tempeste, bufere, etc. - causati a: baracche, chio- schi non in muratura, fabbricati aperti da uno o più lati, pan- xxxxx xxxxxx, lucernari, vetrate in genere, verande, coperture pressostatiche, serre e quanto in esse riposto, enti mobili all’aperto, tende esterne, e installazioni consimili insegne ed antenne; nonché i danni causati da: sabbia, acqua e/o gran- dine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aper- ti o da aperture prive di protezione;
o) limitatamente alla garanzia Ricorso Terzi prevista dall’art. 1.6:
– a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e sca- rico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette opera- zioni, nonché le cose trasportate sui mezzi stessi;
– di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento del- l’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono considerati terzi:
– il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
– quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am- ministratore e le persone che si trovino con loro nei rap- porti di cui al punto precedente.
CONDIZIONI SPECIALI INCENDIO
(che integrano le Condizioni Generali del Settore Incendio)
1) Vincolo.
Se dal frontespizio di polizza risulta che il contratto è vinco- lato ed in mancanza di altro testo appositamente dattilo- scritto, vale quello sottoriportato.
La presente polizza è vincolata, limitatamente al fabbricato o porzione di fabbricato, a tutti gli effetti, a favore dell’Istituto richiamato nel frontespizio di polizza.
Pertanto, la Società si obbliga a:
a) riconoscere il detto vincolo come l’unico ad essa dichia- rato e da essa riconosciuto al momento dell’apposizione del vincolo stesso;
b) conservarlo inalterato, nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
c) non liquidare nessun indennizzo, se non con il concorso e il consenso scritto dell’Istituto;
d) pagare direttamente all’Istituto l’importo della liquidazio- ne dell’indennizzo, senza bisogno di concorso dell’Assi- curato, salvo diversa disposizione scritta da parte dell’Istituto stesso;
e) notificare all’Istituto, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da parte del Contraente, dei premi tutti di assicurazione ed a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data in cui la lettera raccomandata suindicata è stata consegnata all’Ufficio postale;
f) non apportare alla polizza alcuna variazione senza il pre- ventivo consenso scritto dell’Istituto ed a notificare all’Istituto stesso, tutte le eventuali circostanze che menomassero la validità ed efficacia dell’assicurazione.
2) Colpa grave.
A deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell’Assicurato.
3) Buona fede.
A parziale deroga dell’art. 1 delle “Norme”, l’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiu- dica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omis- sioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.
Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrisponde- re alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.
4) Uffici e/o Studi professionali (operante se l’assicurazione si riferisce a tale rischio).
A parziale deroga di quanto previsto dalle definizioni alla voce contenuto, sono escluse dall’assicurazione le merci.
5) Alberghi (operante se l’assicurazione si riferisce a tale rischio).
Ad integrazione di quanto previsto dalle definizioni alla voce contenuto l’assicurazione di cui al presente settore com- prende:
– le cose portate dai clienti e non consegnate, sino ad un importo massimo di € 6.000,00 per singolo oggetto,
ovvero: vestiario, indumenti, apparecchi radio, macchine fotografiche, videocamere, telefoni cellulari ed altri ogget- ti personali, con esclusione del denaro. Relativamente a valori e preziosi portati dai clienti la garanzia è operante esclusivamente nel caso in cui tali beni siano stati conse- gnati in custodia all’albergatore;
– i veicoli a motore dei clienti - escluso tutto ciò che viene lasciato al loro interno - purché custoditi nell’autorimessa, nel parcheggio o nell’area recintata dell’albergo sino ad un importo massimo di € 15.000,00 per sinistro.
6) Macchine elettroniche.
Sono esclusi dall’assicurazione le macchine elettroniche qualora le stesse siano già assicurate con la partita prevista dal settore E) Elettronica.
7) Beni in leasing.
Relativamente alla partita contenuto -salvo diversa pattui- zione- sono esclusi dall’assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengo- no considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.
8) Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio
A parziale deroga della normativa contrattuale relativa al Settore A) Incendio, limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le Parti Contraenti si riservano la facoltà di rece- dere da dette garanzie in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni.
Contestualmente a detto recesso la Società rimborserà pro- rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l’estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotag- gio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05%°(promille) già compreso in quelli indicati in polizza.
CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
A) Esclusione dei danni causati da atti vandalici ed eventi atmosferici.
Le garanzie previste dall’art. 1.1 ai punti 8) e 9) sono escluse dalla presente assicurazione.
B) Franchigia su tutte le garanzie previste dall’art. 1.1 del Settore Incendio.
Tutte le garanzie previste dall’art. 1.1 di cui al Settore Incendio
sono prestate con applicazione di una franchigia di € 500,00 per sinistro.
Per le garanzie che prevedono scoperti e/o franchigie inferiori al suddetto importo l’indennizzo verrà effettuato esclusivamente con l’applicazione di detta franchigia; tuttavia la stessa non verrà ulteriormente dedotta nel caso in cui gli scoperti e/o franchigie previste risultassero superiori a € 500,00.
CONDIZIONI GENERALI DANNI INDIRETTI
B
Art. 1.8 - Danni da interruzione di attività.
La Società assicura nel limite della partita assicurata in polizza i danni da interruzione di attività in conseguenza di sinistro inden- nizzabile a termini del Settore A) incendio.
Tali danni verranno indennizzati con un importo forfettario supplementare pari al 20% di quello liquidato per le partite: fabbricato, rischio locativo, contenuto e merci in refrigera- zione;
CONDIZIONI GENERALI FURTO
C
Art. 2.1 - Oggetto dell’Assicurazione.
La Società si obbliga ad indennizzare, per ogni anno assicura- tivo e nel limite della partita assicurata in polizza per il con- tenuto, i danni materiali e diretti per la perdita del medesimo, posto nell’esercizio indicato in polizza e nelle relative pertinenze e/o dipendenze, in relazione a furto purché l’autore si sia intro- dotto nei locali assicurati:
1) con violazione delle difese esterne mediante rottura o scas- so dei mezzi di protezione e chiusura purché gli stessi abbia- no caratteristiche conformi a quanto previsto dall’art. 2.4 del presente settore, oppure praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
2) con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
3) con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudo- lento all’Assicurato o a chi le detiene, purché l’Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all’autorità competente prima del sinistro.
L’assicurazione vale sino alle ore 24 del terzo giorno successi- vo alla denuncia.
In presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi la Società rimborserà le spese documentate per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equi- valenti, indipendentemente dal verificarsi del furto, sino ad un importo massimo di € 250,00 per anno assicurativo.
4) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamen- to di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
5) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;
nonché i furti commessi:
6) attraverso maglie di inferriate fisse o serrande mobili con rottura del vetro retrostante;
7) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposi- zione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte-vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
8) durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’esercizio, con rottura delle vetrine;
9) mediante l’utilizzo di ponteggi installati per lavori di manu- tenzione allo stabile ove sono ubicati i locali stessi.
In tal caso, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’indennizzo, restando il 20% rimanente a carico del- l’Assicurato stesso fermo quanto disposto dall’art. 2.4.
La Società indennizza, inoltre, i danni verificatisi in occasione di:
10) furto commesso o agevolato dai dipendenti dell’Assicu- rato, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nel- l’esercizio, purché l’Assicurato ne denunci l’infedeltà all’Autorità competente ed esibisca la copia di tale denun- cia, alla Società. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 1.200,00 per il denaro;
11) furto commesso utilizzando, per l’asportazione degli enti assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso all’Assicurato. In tal caso la Società corri- sponderà all’Assicurato l’80% dell’indennizzo, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso;
12) furto di merci contenute in vetrine non comunicanti con i locali assicurati, oppure in bacheche a vetro solidamente fis- sate all’esterno degli stessi purché trovantisi nelle immedia- te vicinanze, nonché quelle contenute in distributori auto-
matici per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all’interno o all’esterno dei locali dell’esercizio, avvenuti a seguito di rottura del vetro e/o forzatura dei congegni di chiusura. Resta convenuto che l’importo massimo inden- nizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 600,00;
13) furto e rapina di merci trasportate inerenti l’attività dichia- rata, su automezzi di proprietà dell’Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi dipendenti e/o da collaboratori durante i trasporti effettuati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6 e le ore 21 nel territorio italiano, anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato temporaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 1.600,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro;
14) furto e/o rapina di merci durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano, purché i beni siano riposti in locali aventi caratteristiche conformi a quanto previsto dall’art. 2.4 del presente settore. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 2.600,00 per anno assicurativo;
15) rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’ester- no e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
16) atti vandalici commessi dai ladri e/o guasti cagionati dagli stessi - ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, alle casseforti, agli armadi corazzati ed al contenuto in gene- re - in occasione di furto o tentativo di furto, rapina ed estor- sione.
Limitatamente ai guasti a fissi ed infissi l’importo massi- mo indennizzabile è pari a € 1.600,00.
Art. 2.2 - Portavalori.
La Società si obbliga ad indennizzare, per ogni anno assicura- tivo e nel limite della partita assicurata in polizza per il por- tavalori, la perdita di denaro e valori avvenuti all’esterno dei locali dell’attività assicurata in conseguenza di:
– scippo e/o rapina;
– furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti valori e denaro;
– furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malo- re della persona incaricata del trasporto esterno del denaro e dei valori;
purché subiti dal titolare, da suoi familiari o addetti dell’attività stessa iscritti a libro paga durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente l’esercizio assicurato.
Le garanzie vengono prestate a condizione che:
– dette persone incaricate del trasporto esterno dei valori siano di età non inferiore a 18 anni ne superiore a 75 anni;
– gli eventi previsti dalla presente clausola si verifichino duran- te il trasporto al domicilio del titolare, alle banche, ai fornito- ri e/o clienti e viceversa e comunque nell’ambito della pro- vincia ove è ubicato il rischio assicurato e di quelle limitrofe.
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato il 90% dell’indennizzo, restando il 10% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
Art. 2.3 - Limiti di indennizzo.
Della somma assicurata per il contenuto la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:
a) di € 12.000,00 per singolo oggetto per: tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria;
b) del 20% con il massimo di € 2.600,00 per denaro, valori e preziosi ovunque riposti.
Tale limite di indennizzo s’intende elevato sino al 50% della somma assicurata con il massimo di € 12.000,00 nel caso in cui detti beni siano custoditi in cassaforte a con- dizione che la stessa venga asportata oppure violata:
– mediante rottura e/o scasso;
– con l’uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
– in occasione di rapina e/o estorsione anche se iniziata all’esterno dei locali.
Per titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’as- sicurazione copre le relative spese;
c) del 30% con il massimo di € 8.000,00 per valori e preziosi dei clienti consegnati all’albergatore purché custoditi in cas- saforte;
d) del 20% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi;
e) del 10% per merci ed attrezzature riposte in cantine, boxes, magazzini ed altre eventuali pertinenze purché nella stessa ubicazione, o anche in eventuali dipendenze site altrove; a condizione che venga indicata l’ubicazione di ciascuna di esse in polizza.
Tale limite di indennizzo s’intende elevato sino al 30% della somma assicurata nel caso in cui detti beni siano riposti in locali con mezzi di chiusura rigorosamente confor- mi al tipo B come previsto dall’art. 2.4 successivo.
Art. 2.4 - Operatività dell’assicurazione. - Mezzi di chiusura di tipo B
L’assicurazione furto, è operante a condizione che i locali con- tenenti le cose assicurate comprese le pertinenze e/o dipen- denze siano dotate di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto segue:
a) le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l’esterno o con fabbricati e/o porzioni di essi, costruiti e coperti in muratura di laterizi, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 metri, in linea verticale dal suolo da superfici acquee o da ripiani accessibili e prati- cabili per via ordinaria dall’esterno, ovvero senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.
b) tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
– serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anti- sfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
– inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.
Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse.
In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’inden- nizzo, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora le diffor- mità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.
Salvo i casi previsti dall’art. 2.1, la garanzia furto non è ope- rante qualora, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione soprain- dicati, in modo tale da rendere possibile il furto senza rottu- ra e/o scasso.
Art. 2.5 - Esclusioni e delimitazioni.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, anche se provocati dall’autore del furto o della rapina/estorsione ed anche se il reato non è stato consumato;
c) agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato e/o del Contraente nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
– persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
– persone delle quali l’Assicurato deve rispondere;
– incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei loca- li che le contengono;
– persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3) anche se non conviventi.
d) avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati rimango- no per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l’as- sicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quaranta- cinquesimo giorno. Per i valori, i preziosi ed il denaro, la sospensione decorre, invece dalle ore 24 del decimo giorno.
e) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo; nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ioniz- zanti; salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemen- te da tali eventi.
f) verificatisi in occasione di terremoti, maremoti, eruzioni vul- caniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine; salvo che il sinistro si sia verifica- to indipendentemente da tali eventi.
Art. 2.6 - Delimitazione degli scoperti.
In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesi- mi vengono unificate nella misura massima del 40%.
In caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l’indenniz- zo verrà determinato ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile senza tener conto degli scoperti che verranno detratti successi- vamente dagli importi così calcolati.
CONDIZIONI SPECIALI FURTO
(che integrano le Condizioni Generali del Settore Furto)
1) Rischi speciali.
Qualora l’assicurazione sia riferita ai rischi identificati con i seguenti codici di attività: AB10 Abbigliamento - AU10 Autosaloni - EL10 Elettrodomestici con audiovisivi - PE30 Personal Computer - TA10 Tabaccherie - TE10 Telefonia, la Società corrisponderà all’Assicurato l’indenniz- zo sotto deduzione di un importo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto.
Se in polizza risulta richiamata la Condizione Particolare F) Franchigia a carico dell’Assicurato, tale franchigia verrà applicata in aggiunta a quella prevista dalla presente Condizione Speciale.
Per le garanzie che prevedono scoperti e/o franchigie infe- riori al suddetto importo l’indennizzo verrà effettuato esclu- sivamente con l’applicazione di detta franchigia; tuttavia la stessa non verrà ulteriormente dedotta nel caso in cui gli scoperti e/o franchigie previste risultassero superiori agli stessi.
2) Uffici e/o studi professionali.
A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione conte- nuto, sono escluse dall’assicurazione le merci.
3) Alberghi.
Ad integrazione di quanto previsto dalla definizione conte- nuto l’assicurazione di cui al presente settore comprende:
– valori e preziosi portati dai clienti, esclusivamente nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodia all’albergatore;
– i veicoli a motore dei clienti purché chiusi a chiave - esclu- so tutto ciò che viene lasciato all’interno dei veicoli stessi - sempreché posti nell’autorimessa, nel parcheggio o nell’area recintata dell’albergo - sino ad un importo massimo di € 7.500,00 per sinistro.
Sono inoltre compresi i danni verificatisi nelle ore di apertura
dell’albergo durante le quali non siano operanti i mezzi di pro- tezione e chiusura dei locali, purché vi sia presenza costante dell’Assicurato o dei suoi familiari o delle persone incaricate della sorveglianza dei locali stessi o delle cose assicurate.
4) Alberghi con attività stagionale.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni da furto di denaro, valori e preziosi avvenuti nei periodi di chiusura stagionale.
5) Macchine elettroniche.
Sono esclusi dall’assicurazione le macchine elettroniche qualora le stesse siano già assicurate con la partita prevista dal settore E) Elettronica.
6) Beni in leasing
Relativamente alla partita contenuto -salvo diversa pattui- zione- sono esclusi dall’assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengo- no considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.
CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
C) Mezzi di chiusura di tipo A.
Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione si considera essen- ziale ai fini della efficacia delle garanzie previste dal Settore Furto, che i locali contenenti le cose assicurate sono dotati di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto segue:
a) le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l’esterno o con fabbricati e/o porzioni di essi, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cemen- tizi; stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 metri, in linea vertica- le dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno e cioé senza impie- go di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.
b) tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, dall’esterno, senza impiego di particolare agilità personale, siano difese per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
– serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, senza luci di sorta, o da serrande avvolgibili in ferro e/o lamiera di acciaio con spessore minimo di 1 mm. (senza rivestimento), senza luci di sorta; il tutto chiuso con serra- ture a più mandate o robusti lucchetti o altri idonei conge- gni, manovrabili esclusivamente dall’interno. Le chiusure possono essere anche in vetro antisfondamento speciale montato su telaio metallico solidamente fissato al muro;
– inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei pre- detti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm2.
Salvo quanto previsto dall’art. 2.1, la garanzia furto non è ope- rante quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o protezione presenti nei locali assicurati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.
Qualora in caso di sinistro risultasse che i mezzi di protezione e chiusura siano difformi da quanto sopra indicato la Società corrisponderà il 70% dell’indennizzo, restando il 30% rima- nente a carico dell’Assicurato stesso.
D) Impianto d’allarme installato da ditta registrata presso l’I.M.Q..
Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione si considera essen- ziale ai fini dell’efficacia delle garanzie previste dal Settore Furto, che:
– i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impian- to di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l’I.M.Q.;
– si impegna a mantenere in perfetta efficienza l’impianto di allarme suddetto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
– ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registratata presso l’I.M.Q., che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
– farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche, e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l’efficienza dell’impianto nel più breve tempo possibile.
Qualora in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - la Società corri- sponderà il 70% dell’indennizzo, restando il 30% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
E) Impianto d’allarme di diverso tipo.
Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione si considera essen- ziale ai fini dell’efficacia delle garanzie previste dal settore Furto, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme.
Il Contraente si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.
Qualora in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - la Società corri-
sponderà l’80% dell’indennizzo, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
F) Franchigia a carico dell’Assicurato.
Relativamente a tutte le garanzie previste dall’Art. 2.1 di cui al settore Furto, in caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato l’importo liquidato a termini di polizza con appli- cazione di una franchigia pari al 10% della somma assicura- ta alla partita “Contenuto”.
G) abrogazione franchigia prevista dalla condizione spe- ciale 1) furto.
La franchigia prevista dalla condizione speciale 1), per le cate- gorie di rischio in essa indicate, deve intendersi abrogata.
CONDIZIONI GENERALI CRISTALLI
D
Art. 3.1 - Oggetto dell’Assicurazione.
La Società si obbliga ad indennizzare per ogni anno assicura- tivo e nel limite della partita assicurata in polizza, i danni materiali e diretti di rottura delle lastre avvenuta in occasione di:
– causa accidentale;
– fatto involontario dell’Assicurato o dei suoi dipendenti;
– fatto di terzi;
– furto e tentato furto;
– atti vandalici, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, compresi gli atti dolosi delle persone di cui il Contraente debba rispondere ai sensi di legge;
– eventi atmosferici compresa la grandine.
Nonché
CONDIZIONI GENERALI ELETTRONICA
E
– i danni materiali e diretti al contenuto provocati dalla rottura delle lastre sino ad un importo massimo pari al 20% di quello liquidabile a’ termini del presente settore.
Art. 4.1 - Oggetto dell’Assicurazione
Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabi- le per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indenniz- zare, nel limite della partita indicata in polizza, i danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche da qualunque even- to non espressamente escluso dall’art 4.3. La garanzia è pre- stata con una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro; salvo quanto diversamente previsto per i danni:
1) ad impianti ed apparecchi ad impiego mobile - facenti comunque parte del contenuto oggetto dell’attività - verifi- catisi in conseguenza di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indi- cata e comunque entro il territorio italiano garantiti sino ad un importo massimo pari al 20% della somma assicurata per le macchine elettroniche con il limite di € 2.600,00 per anno assicurativo con applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro;
2) a strumenti e/o apparecchiature elettromedicali garantiti sino ad un importo massimo pari al 20% della somma assicurata per le macchine elettroniche con il limite di
€ 8.000,00 per anno assicurativo, con applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro;
Art. 3.2 - Esclusioni e delimitazioni.
L’assicurazione non copre i danni:
a) causati con dolo dell’Assicurato e/o del Contraente;
b) causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiara- zione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particel- le atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
c) i danni causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
d) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione e mancanza di manutenzione;
e) avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni o operazioni di trasloco. Lavori di straordinaria manutenzione o di ristruttu- razione dei locali ove si svolge l’attività esercitata.
Inoltre le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.
3) ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai regi- stratori di cassa e ai terminali P.O.S. assicurati e di esclusi- va pertinenza degli stessi, ad eccezione delle parti accesso- rie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati. Nell’ambito di tale garanzia sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimenta- zione sostenuti per la riparazione e/o sostituzione di detti conduttori esterni.
Il danno è garantito sino ad un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per le macchine elettroni- che con il limite di € 2.600,00 per anno assicurativo con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro;
La Società indennizza inoltre:
4) onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l’assicurazione sino ad un importo massimo pari al 10% dell’indennizzo, con il limite di € 2.600,00 per anno assicurativo;
5) spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione, e il ricollocamento delle macchine ed apparecchiature elet- troniche sino ad un importo massimo pari al 10% dell’in- dennizzo.
Art. 4.2 - Aumento dell’indennizzo
La Società, inoltre, si obbliga a riconoscere all’Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza complessiva del 20% di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dall’art. 4.1 per il danno materiale e diretto per:
a) i costi necessari sostenuti dall’Assicurato per:
– la sostituzione dei “supporti dati” danneggiati e/o distrutti nonché per la ricostituzione dei dati memorizzati sui suppor- ti stessi (riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri);
– la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in “licenza d’uso” distrutti e danneggiati in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi.
La garanzia viene prestata con applicazione di una franchi- gia di € 100,00;
b) i costi supplementari di elaborazione dati per la continuazio- ne dell’attività costituiti da:
– spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, compu- ters, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e dei terminali P.O.S. per il tempo necessario alla loro ripa- razione in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini del presente settore;
– spese di personale esterno necessario per l’utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive;
– spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive.
La garanzia viene prestata a partire dal 2° giorno dal momento in cui insorgono i costi supplementari di elabora- zione.
Art. 4.3 - Esclusioni e delimitazioni.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni e/o guasti:
a) determinati da dolo dell’Assicurato e/o del Contraente;
b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, non- ché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferi- menti salvo quanto previsto all’art. 4.1 p. 1);
e) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzio- ne e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore;
f) meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell’impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell’identifica- zione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazio- ni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecni- ca, ovvero:
– controlli di funzionalità;
– manutenzione preventiva;
– eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
– eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne.
I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione a monte degli impianti stessi sono inden- nizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano dotati di adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previsti dal costruttore e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette appa- recchiature;
g) di natura estetica che non siano connessi con danni inden- nizzabili;
h) attribuibili a difetti noti all’Assicurato e/o al Contraente all’at- to della stipulazione della polizza;
i) ai tubi e a valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili veri- ficatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
l) causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiara- zione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particel- le atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
m) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inonda- zioni, alluvioni, allagamenti mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine.
In relazione alle garanzie aggiuntive di cu all’art. 4.2 lettera a) la Società non risponde dei danni dovuti:
n) ad errata registrazione (di programmazione, di iscrizione, di inserimento);
o) cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cesti- natura per svista;
p) perdita di dati memorizzati causata dall’azione di campi magnetici.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riac- quisto dei supporti dati privi di informazione.
In relazione alla garanzia prestata dall’art. 4.2 lettera b) la Società non risponde dei costi supplementari di elaborazione dovuti a:
q) limitazione dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche assicurate da provve- dimenti di governo o di altra autorità;
r) eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati;
s) modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettroniche distrutte o danneggiate.
CONDIZIONI SPECIALI ELETTRONICA
(che integrano le Condizioni Generali del Settore Elettronica)
1) Buona fede.
A parziale deroga dell’art. 1 delle “Norme” Dichiarazione relative alle circostanze del rischio, l’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventual- mente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incom- plete dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il dirit- to al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o ine- satte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.
Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrisponde- re alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.
Tale condizione non è operante per le dichiarazioni riguar- danti le circostanze aggravanti per il rischio furto.
2) Atti vandalici e dolosi.
I danni materiali e diretti alle macchine elettroniche causati da: atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di
furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, saranno indennizzati con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’importo liquidabile a ter- mini di polizza, con il minimo di € 250,00 in aggiunta alle franchigie previste dall’art. 4.1 e fermi i limiti di indennizzo. Ai fini della presente garanzia i danni a distributori automati- ci per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all’inter- no o all’esterno dei locali dell’esercizio, sono garantiti sino ad un importo massimo di € 6.000,00 per ogni anno assicurativo ferma l’applicazione del suddetto scoperto. Sono esclusi da tale estensione di garanzia i danni :
– di imbrattamento o deturpamento di apparecchiature elettroniche e/o distributori automatici di merci, poste all’esterno dei locali;
– direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura;
– di qualsiasi natura direttamente o indirettamente deri- vanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware.
3) Operatività dell’assicurazione per il furto. L’assicurazione furto, è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano dotati di mezzi di prote- zione e chiusura conformi a quanto segue:
a) le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l’esterno o con fabbricati e/o porzioni di essi, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefab- bricati cementizi; stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 metri, in linea verticale, dal suolo, da superfici acque o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’e- sterno e cioé senza impiego di mezzi artificiosi o di par- ticolare agilità personale;
b) tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, non- ché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego di particolare agilità perso- nale, siano difese, per tutta la loro estensione, da alme- no uno dei seguenti mezzi:
– serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anti- sfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
– inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.
Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da non consentire l’accesso ai locali conte- nenti le cose assicurate, solo mediante forzatura delle pro- tezioni stesse.
In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’inden- nizzo, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora le diffor- mità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commetere il furto.
Sono comunque esclusi, dalla garanzia, i danni di furto e/o atto vandalico qualora, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopraindicati;
L’eventuale scoperto previsto nel caso sopraindicato verrà applicato in aggiunta alle franchigie previste dall’Art. 4.1 oggetto dell’assicurazione - fermi i limiti di indennizzo.
4) Macchine elettroniche
Se dal contratto risulta che le macchine elettroniche sono assicurate nel presente settore, il valore delle stesse non verrà considerato nell’ambito delle partite assicurate per il contenuto di cui ai settori incendio e furto.
5) Beni in leasing
Relativamente alla partita macchine elettroniche - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall’assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.
CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITÀ CIVILE
F
Art. 5.1 - Oggetto dell’assicurazione
1) Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quan- to questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività dichiarata in polizza.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.).
La Società, entro il limite RCO per danni a persona indicato in polizza, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quan- to questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, N.1124 e dell’art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavo-
ro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assi- curati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. lgs ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965
N. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’in- validità permanente non inferiore al 6 % calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art. 13 comma 2) lettera a) del D. lgs 23.2.2000 n.38, debita- mente approvata.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge. Tuttavia non costi- tuirà motivo di decadenza il fatto che l’Assicurato non sia in regola nei confronti del dipendente infortunato sogget- to all’INAIL, con gli obblighi per l’assicurazione di legge a condizione che l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
La garanzia R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperi-
te dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 2 giugno 1984 n.222.
Per le imprese artigiane limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.
3) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non sog- getti all’assicurazione obbligatoria di legge e prestatori di lavoro temporaneo.
La garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro - entro il limite RCO per danni a persona indicato in polizza - da dipendenti non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge, nonché da prestatori di lavoro temporaneo, di cui si avvale ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196, nell’esercizio delle attività per le quali è prestata l’assicurazione e da persone che pur non essendo in rapporto di dipendenza prestano la loro opera a favore dell’Assicurato, sempreché dall’evento derivi all’As- sicurato una responsabilità civile.
La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs 23/2/2000 n. 38, esperite direttamente dall’INAIL, o dall’im- presa fornitrice dei prestatori di lavoro temporaneo.
Le garanzie di cui ai punti che precedono sono prestate fino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato in polizza, restando inteso che lo stesso rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche nel caso di evento interessante contemporaneamente più garanzie previste dal presente settore.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. val- gono anche per le azioni di rivalsa esperiti dall’INPS ai sensi del- l’art. 14 della legge 12.6.84 n. 222.
Art. 5.2 - Estensioni di garanzia.
La garanzia comprende anche la responsabilità civile
dell’Assicurato, derivante:
1) dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali, indicati in polizza, compreso l’eventuale deposito di riser- va, nei quali si svolge l’attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione; la garanzia com- prende inoltre i danni da spargimento d’acqua o da rigur- giti di fogne, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato. Limitatamente ai danni da spargimento d’acqua, il risarci- mento viene corrisposto con applicazione di una fran- chigia di € 100,00 per sinistro;
2) dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati ove viene svolta l’attività effettuati in economia e/o affidati a terzi;
3) da lavori di straordinaria manutenzione inclusi tra questi l’ampliamento, il ripristino di locali, capannoni ed edifici vari in cui si svolge l’attività indicata in polizza.
La garanzia comprende altresì la responsabilità civile imputabile all’Assicurato quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislati- vo 494/96.
Tale estensione opera sempreché:
– l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 494/96;
– dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del codice penale.
4) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mer- cati, compreso il rischio derivante dall’allestimento, dal montaggio e dallo smontaggio degli stands;
5) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne in gene- re, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque nel territorio italiano, qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garan-
zia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di com- mittente dei lavori;
6) dall’uso di apparecchiature elettroniche in genere poste al servizio del pubblico, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti l’attività;
7) dall’impiego da parte dell’Assicurato o dei propri dipendenti di biciclette e mezzi di trasporto a mano sia all’interno delle aree occupate dall’Assicurato che all’esterno;
8) dal possesso di cani anche da guardia (compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani);
9) dall’esistenza di servizio di vigilanza affidato a guardia anche se armata;
10) dai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenu- te; tale estensione di garanzia viene prestata con un limite di risarcimento pari al 10% del massimale stabilito in poliz- za per ogni anno assicurativo;
l’assicurazione di cui al presente settore si intende inoltre este- sa ai danni:
11) diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o sca- rico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidet- te operazioni. Tale estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni mezzo danneggiato;
12) diretti e materiali ai veicoli di terzi e dei dipendenti, trovan- tisi nell’ambito di esecuzione dei lavori. La garanzia è pre- stata con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni veicolo;
13) conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna, riforni- mento di merci;
14) cagionati dai generi alimentari somministrati o smercia- ti sempreché la somministrazione o la vendita e il danno sia- no avvenuti durante il periodo di validità della garanzia. Per i generi alimentari di produzione propria venduti e/o sommini- strati nello stesso esercizio, l’assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. Inoltre il massimale per sinistro rappresenta il limite di garan- zia per ogni anno assicurativo;
15) derivanti da posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell’attività assicurata, compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nel- l’ambito di esecuzione dei lavori stessi. Tale estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento di
€ 30.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro;
16) cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi dell’Art. 2049 C.C. L’assicurazione è valida purché i medesimi veicoli non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati ed inoltre è valida anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
La garanzia vale nel territorio italiano;
17) derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici per opera- zioni di carico e scarico da parte dell’Assicurato o dei pro- pri dipendenti anche all’esterno delle aree ove viene svolta l’attività;
18) da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività indu- striali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno sco- perto del 10% per sinistro con il minimo di € 500,00, con limite di risarcimento pari al 10% del massimale assicu- rato con il massimo di € 60.000,00 per anno assicurativo;
19) da sottrazione, distruzione e deterioramento, a parziale deroga dell’art. 5.6 lettera d), di cose dei clienti da essi portate, a qualsiasi titolo nei locali dell’esercizio indicato in polizza - consegnate e non - con un limite di risarcimento
di € 1.200,00 per ogni cliente danneggiato con il limite di
€ 2.600,00 per anno assicurativo.
Questa garanzia non è operante per gli oggetti preziosi, dena- ro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute ed il risarcimento, viene corrisposto con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni cliente danneggiato;
20) da distruzione e deterioramento di cose di proprietà dei dipendenti dell’Assicurato, portate o in deposito nell’ambito dell’azienda, sempreché i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell’Assicurato a’ termini di legge.
Art. 5.3 - Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile persona- le dei dipendenti dell’Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.
Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissi- me, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
Art. 5.4 - Estensione territoriale.
L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel terri- torio di tutti i paesi europei, l’assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
Art. 5.5 - Variazione addetti.
La Società rinuncerà all’applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’art. 1898 del C.C. (regola proporzionale) a condi- zione che il numero degli addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato, qualora nel corso del contratto l’Assicurato dovesse non intenzionalmente omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero. Nel caso in cui dalla polizza e/o appendice risultasse operante il presente settore, ma senza l’indicazione del numero di addet- ti, verrà considerato un numero non superiore a quattro unità compreso il titolare.
Art. 5.6 - Esclusioni e delimitazioni.
L’assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni derivanti da:
a) detenzione impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in con- nessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’ato- mo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) detenzione o impiego di esplosivi;
c) malattie professionali da qualunque causa determinate;
L’assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni da:
d) furto;
e) circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, di veicoli a motore, carrelli o macchine operatrici; nonché da navigazione di natanti a motore, da impiego di aeromobili;
f) impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
g) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o sca- ricate;
h) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall’art. 5.2
- punto 19) e 20);
i) alle opere in costruzione, e quelle sulle quali si esplicano i lavori;
l) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l’ultimazio- ne dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o riparazione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’e- secuzione dei lavori. Per le opere che richiedono sposta- menti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione fra- zionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stes- sa è stata resa accessibile all’uso o aperta al pubblico;
m) conseguenti ad inquinamento dell’ambiente, dell’aria, dell’acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento di falde acquife- re, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sot- tosuolo suscettibile di sfruttamento;
n) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, amplia- menti e sopraelevazioni del fabbricato, salvo quanto previ- sto dall’art. 5.2 - punto 3);
o) derivanti da attività esercitate diverse da quelle per le quali è stipulata l’assicurazione;
p) subiti da persone che, ai fini dell’Assicurazione R.C.T., non sono considerate terzi; ovvero:
1) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qual- siasi altro parente od affine con lui convivente;
2) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am- ministratore e le persone che si trovino con loro nei rap- porti di cui al precedente punto 1);
3) i dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
4) i subappaltatori ed i loro dipendenti.
CONDIZIONI SPECIALI RESPONSABILITÀ CIVILE
(che integrano le condizioni Generali del settore Responsabilità Civile quando esse siano riferite ai rischi sottoindicati)
1) Farmacie.
La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività da loro svolta. L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati; per i pro- dotti galenici, di produzione propria, venduti nello stesso esercizio l’assicurazione si intende operante anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. Inoltre il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo
2) Parrucchieri, centri estetici, solarium, visagisti, massag- giatori, pedicure ed altre attività affini.
Qualora l’assicurazione sia riferita ai rischi su indicati la garanzia comprende anche i danni:
– corporali causati dall’applicazione di tinture decoloranti, prodotti per permanenti e di cosmetici nonché quelli derivanti dal servizio di manicure e/o pedicure e dalla pratica di trattamenti estetici;
– causati in occasione di prestazioni professionali esegui- te al domicilio dei clienti.
La garanzia non comprende i danni derivanti da trattamenti che necessitino di preventivo controllo medico.
Tale estensione di garanzia è valida purché l’applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di vali- dità dell’assicurazione ed il danno si sia manifestato comun- que, non oltre la data di scadenza di polizza e viene pre- stata sino ad un importo pari al 10% del massimale assi- curato con il massimo di € 80.000,00 per anno assicura- tivo.
L’efficacia dell’assicurazione è subordinata al possesso, da
parte del titolare e delle persone addette all’esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta.
3) Stazioni di servizio per veicoli a motore - distributori di carburante - stazioni di lavaggio - anche con autofficina. A parziale deroga dell’art. 5.6 al punto l) delle Condizioni Generali la garanzia comprende i danni causati dal carburan- te venduto, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. A parziale deroga dell’art. 5.6 ai punti h), i) delle Condizioni Generali, l’assicurazione comprende altresì i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia all’Assicurato, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, ripara- zione o lavaggio purché detti danni si verifichino nell’ambito del luogo dove si esercita l’attività cui si riferisce l’assicura- zione e non siano diretta conseguenza dei lavori di manu- tenzione o di riparazione.
Entrambe queste estensioni di garanzia sono prestate con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro, ferma restando l’esclusione dei danni da furto e incendio.
4) Lavanderie, tintorie, stirerie.
L’assicurazione comprende i danni cagionati alle cose sulle quali si eseguono lavorazioni. La garanzia è prestata sino ad un importo massimo di € 800,00 per sinistro e con il limite di € 1.600,00 per anno assicurativo e con applica- zione di una franchigia di € 100,00 per sinistro.
5) Esercizio con vendita all’ingrosso e per corrispondenza. Relativamente ad esercizi la cui attività prevede la vendita all’ingrosso o per corrispondenza l’assicurazione non com- prende il rischio dello smercio di cui all’art. 5.2) x.xx 14).
6) Uffici e/o studi professionali.
Si intende esclusa ogni responsabilità dell’Assicurato ine- rente l’attività professionale o commerciale.
7) Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione del fab- bricato (valida solo se indicata nel tipo di rischio nella sche- da di polizza).
Premesso che la presente clausola è operante solamente in presenza della partita fabbricato assicurata a valore intero nell’ambito del settore A) Incendio, la garanzia è limitata alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza, comprese: le dipendenze, le recinzioni, e gli impianti a servizio dei fab- bricati stessi.
Pertanto l’operatività del presente settore è limitata ai rischi previsti dall’art. 5.2 ai punti 1), 2), 3), 10) e 18).
Qualora la presente garanzia debba essere applicata per fabbricati locati a terzi l’assicurazione vale per il Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario del- l’immobile ed al locatario nella qualità di conduttore del
medesimo ed inoltre gli stessi, in tale ambito, vengono con- siderati terzi tra loro.
Inoltre la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, nei confron- ti del predetto locatario sempreché il Contraente stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.
8) Xxxxxxx: cose portate dai clienti consegnate e non con- segnate. (Valida solo se indicato il limite nella scheda di polizza)
L’assicurazione è estesa alla responsabilità di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile per i danni sof- ferti dai clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sot- trazione delle cose consegnate o non consegnate, con il limite di risarcimento indicato in polizza per ciascun cliente e con l’intesa che, in caso di più clienti danneg- giati il risarcimento complessivo non potrà superare l’importo di € 60.000,00.
Relativamente a valori preziosi portati e non consegnati in custodia all’albergatore, la garanzia è prestata sino ad un importo massimo pari al 50% del limite di risarcimento indicato in polizza per ciascun cliente.
Agli effetti dell’applicazione del limite di garanzia, i compo- nenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente. Anche se alloggiati in più stanze o apparta- menti.
La garanzia non vale per:
– denaro;
– veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;
– per gli oggetti preziosi consegnati in custodia dell’alber- gatore e per quelli che egli si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo;
– per i danni cagionati da incendio e da bruciature per con- tatto con apparecchi di riscaldamento e di striatura, non- ché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.
Tale estensione di garanzia viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% dell’importo liquidabile a termi- ni di polizza con il minimo di € 150,00 per ciascun cliente.
9) Alberghi: esercizio dei servizi accessori.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile in conse- guenza di un fatto accidentale derivante dall’esercizio dei servizi accessori, quali bar, ristorante, tintorie, lavanderie, saloni di parrucchieri per uomo e/o donna, sale da ballo, sale per convegni e tutto quanto inerente ad attività ricreati- ve e culturali.
Relativamente a rischi riguardanti tintorie, lavanderie e salo- ni di parrucchieri vale quanto previsto dalle Condizioni Speciali che precedono la presente clausola.
CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ CIVILE
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
H) Esclusione della responsabilità civile verso gli operai.
A parziale deroga dell’Art. 5.1, la garanzia è limitata ai soli rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, pertanto le garan- zie previste dall’Art. 5.1 ai punti 2) e 3) non sono operanti.
L) R.C. postuma.
A parziale deroga dell’Art. 5.6 lett. l) delle Condizioni Generali la garanzia comprende:
a) Per attività diverse da quelle indicate al punto b) - qualora l’assicurazione sia riferita a stazioni di servizio per veicoli a motore - distributori di carburante - stazioni di lavag- gio - anche con autofficina - fermo quanto previsto dalla Condizione Speciale 3) della responsabilità civile - i danni causati dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti
a manutenzione da parte dell’Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali lo stesso sia responsabile ai sensi di legge, purché detti danni si verifichino durante il periodo di validità dell’assicurazione e comunque entro sei mesi dal- l’intervento e riguarda esclusivamente i lavori per i quali sus- sista regolare fattura o ricevuta fiscale redatta anteriormen- te all’accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell’intervento.
b) la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore manutentore o ripara- tore anche di impianti non installati dall’Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impian- ti stessi, dopo l’ultimazione dei lavori, sempreché gli stessi siano effettuati dal titolare o da dipendenti della ditta assi-
curata e si tratti di lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario o ad altri usi.
La garanzia non comprende i danni:
– agli impianti, apparecchiature e/o cose istallate od oggetto di lavori di manutenzione e/o riparazione;
– da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fab- bricati, da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti sono destinati;
– da mancato od intempestivo intervento manutentivo derivanti da interruzione di servizi e/o attività;
– da mancato uso o mancata disponibilità dei beni ogget- to dell’intervento;
– da inquinamento.
L’assicurazione è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione e comunque entro dodici mesi dall’intervento e riguarda esclusivamente i lavo- ri per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale, redat- ta anteriormente all’accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell’intervento stesso.
Questa estensione di garanzia è prestata sino ad un importo massimo di € 30.000,00 per anno assicurativo e con appli- cazione di uno scoperto del 10% sull’ importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di € 150,00 per ogni sinistro.
M) Alberghi - Cure termali.
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’albergatore da fatto proprio e/o delle persone delle quali o
con le quali debba rispondere, per l’esercizio di uno stabilimen- to termale annesso al complesso alberghiero. Si intendono esclusi i danni riconducibili ad attività che richiedono controlli medici.
N) Alberghi - Attività sportive.
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere per l’esercizio, nell’ambito del complesso alberghiero delle seguenti attività sportive, compre- si i relativi corsi di istruzione organizzati dallo stesso albergato- re: pallacanestro, pallavolo, golf, minigolf, tennis, bocce, hockey a rotelle o su prato, nonché equitazione (escluso il salto ad osta- coli), nuoto, canottaggio e vela, anche se queste ultime sono al di fuori dell’ambito del complesso alberghiero purché con pre- senza di istruttori incaricati dall’albergatore e in possesso - se richiesti - di abilitazione a sensi di legge.
O) Alberghi - Custodia veicoli a motore.
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere per danni ai veicoli a motore dei clienti in consegna o custodia all’Assicurato compresi quelli verificatisi in occasione di rifornimento o lavaggio - purché avvenuti nell’autorimessa, nel parcheggio o nell’area recintata dell’albergo; il risarcimento sarà effettuato sino ad un importo massimo di € 6.000,00 per ogni veicolo danneggiato e con applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro. Sono comunque esclusi dall’assicurazione i danni da incendio e da furto.
CONDIZIONI GENERALI TUTELA GIUDIZIARIA
G
La Società si avvale, per la gestione dei sinistri, della DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Compagnia specializzata nella Tutela Giudiziaria che ha sede in Verona, via IV Novembre, 24 - Tel. 045/0000000/658 - Fax (000) 0000000.
–
Art. 6.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura, nei limiti del massimale indicato in polizza, il rischio delle seguenti spese che si rendano necessarie per la tute- la dei diritti dell’Assicurato:
– le spese di assistenza stragiudiziale;
– gli oneri per l’intervento di un legale;
– gli oneri per l’intervento del perito d’ufficio (C.T.U.);
– gli oneri per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
– le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
– le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccom- benza;
– le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
– le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
– le spese di indagini per la ricerca di prove di difesa;
– le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria.
Art. 6.2 - Estensione territoriale
Per tutti i rischi le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbono essere processualmente trattati ed eseguiti:
– in tutti gli Stati d’Europa, nelle ipotesi di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali, o di procedimento penale;
– nel territorio italiano, negli altri casi.
Art. 6.3 - Esclusioni e delimitazioni
La garanzia non comprende:
– danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico o radioattivo;
– controversie con Istituti o Enti pubblici di assicurazioni previ- denziali e sociali (INPS, INAIL, ecc.);
controversie e procedimenti penali riferibili a immobili diversi da quelli ove viene svolta l’attività, indicati in polizza;
– operazioni relative all’acquisto o costruzione di beni immobili;
– acquisto di beni mobili registrati;
– controversie relative alla compravendita e alla circolazione, uso o proprietà di veicoli, imbarcazioni e aerei;
– controversie relative a rapporti tra Soci e/o Amministratori e operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione socie- taria;
– materia fiscale ed amministrativa, tranne che per imputazioni penali che derivino da violazioni in tali materie;
– controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale;
– arbitrati, fatta eccezione per la Garanzia Completa e per la Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Art. 6.4 - Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia assicurativa
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme legislative o con- trattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
– dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si trat- ta di risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
– trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.
Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto pre- cedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e pur- ché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90
giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.
Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza del sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.
La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.
Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza del sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.
La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno dei contraenti.
In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovu- te al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore dell’Assicurato/Contraente.
Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico.
FORME DI GARANZIA
(condizioni che integrano le norme che regolano l’assicurazione in relazione alla forma di garanzia prescelta in polizza)
GARANZIA BASE - (relativa solo all’esercizio/ufficio ove viene svolta l’attività):
La garanzia riguarda la tutela dei diritti che l’Assicurato, in stret- ta relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali ove svolge la propria attività, identificati in polizza, pretende lesi e precisa- mente qualora:
a) l’esercizio od ufficio ove viene svolta l’attività subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) l’Assicurato o un suo dipendente, o familiare/collaboratore siano sottoposti a procedimento penale per delitto col- poso o per contravvenzione;
c) l’Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nei confronti di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manuten- zione o di ristrutturazione da lui stesso commissionati, purché il valore in lite sia superiore a € 210,00;
d) l’Assicurato debba sostenere controversie civili riguardanti la sua proprietà esclusiva, come ad esempio aperture di luci o vedute, rispetto di confini, distanze o servitù, oppure riguardanti il contratto di locazione se è conduttore dell’im- mobile e purché il valore in lite sia superiore a € 210,00;
Inoltre, la garanzia viene estesa all’Assicurato, ai suoi dipen- denti e/o familiari-collaboratori, qualora siano sottoposti ad un procedimento penale per delitto colposo o per contrav- venzione derivante dalla presunta violazione di obblighi e/o adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dal D. Lgs. 626/94 e successive modifiche, e nei cantieri temporanei e mobili, previsti dal D. Lgs. 494/96 (responsabilità del committente). Si garantisce inoltre una consulenza scritta sulle problematiche attinenti il D. Lgs e il
D. Lgs. 494/96, a seguito di apposita richiesta da inoltrare per iscritto alla DAS.
GARANZIA COMPLETA (attività commerciale/professionale) La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato, qualora a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento della propria attività/professione indicata in polizza:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali derivanti dalla presunta violazione di obblighi e/o adempi- menti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dal D. Lgs. 626/94 e successive modifiche, e nei cantieri temporanei e mobili, previsti dal D. Lgs. 494/96 (responsabilità del committente). Si garantisce inoltre una consulenza scritta sulle problematiche attinenti il D. Lgs. 626/94 e il D. Lgs. 494/96 a seguito di apposita richiesta da inoltrare per iscritto alla DAS;
c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte,
per le quali il valore in lite sia superiore a € 210,00, relati- ve a:
– contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi da lui commissionati e/o ricevuti;
– controversie riguardanti la sua proprietà esclusiva dell’e- sercizio/ufficio identificato in polizza ove viene svolta l’attività come ad esempio aperture di luci o vedute, rispetto di confini, distanze o servitù, oppure riguardanti il contratto di locazione se è conduttore dell’immobile;
– contratti individuali di lavoro con propri dipendenti, pur- ché questi risultino regolarmente iscritti a libro matricola.
Si comprendono inoltre le spese degli arbitri e del legale inter- venuti, entro il limite di lire € 6.000,00 per ciascun arbitrato, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta davanti ad uno o più arbitri.
Persone assicurate:
L’imprenditore o il libero professionista, ed inoltre i suoi familiari- collaboratori e i suoi dipendenti relativamente alle garanzie di cui alle lettere a) e b) della Garanzia Base e della Garanzia Completa.
GARANZIA PER ALBERGHI
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento della propria attività di albergatore/ristoratore:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali derivanti dalla presunta violazione di obblighi e/o adempi- menti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dal D. Lgs. 626/94 e successive modifiche e nei can- tieri temporanei e mobili previsti dal D. Lgs. 494/96 corre- sponsabilità del Committente;
c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali proprie o di controparte per le quali il valore in lite sia superiore a € 210,00, relati- ve a:
– controversie riguardanti la sua proprietà esclusiva del- l’immobile identificato in polizza ove viene svolta l’atti- vità, come ad esempio aperture di luci o vedute, rispetto di confini, distanze o servitù, oppure riguardanti il con- tratto di locazione se è conduttore dell’immobile;
– contratti individuali di lavoro con propri dipendenti, pur- ché questi risultino regolarmente iscritti a libro matricola.
Si comprendono, inoltre, le spese degli arbitri e del legale inter- venuti, entro il limite di € 210,00 per ciascun arbitrato, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba esse- re deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri.
Persone assicurate:
L’albergatore, ed inoltre i suoi familiari-collaboratori e i suoi dipendenti relativamente alle garanzie di cui alle lettere a) e b).
CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide solo se espressamente richiamate in polizza esclusivamente per la garanzia completa o per alberghi)
P) PENALE DOLOSO (richiamabile per Garanzia Completa o per Alberghi)
La garanzia viene estesa alla tutela delle persone assicurate qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché venga pronunciata nei loro confronti sentenza di proscioglimento o assoluzione. In tal caso la Società rimborserà le spese di difesa soltanto dopo la sentenza di proscioglimento o assoluzione. Fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedi- mento penale. Si intendono sempre esclusi i casi di estinzione del reato.
Q) VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI (richiamabile solo per Garanzia Completa)
La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali relative a for- niture/prestazioni di beni/servizi effettuate dall’Assicurato, com- preso il recupero di crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite nel territorio italiano, con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo. Per dette vertenze non si tiene conto del valore minimo in lite previ- sto alla lettera c) della Garanzia Completa.
R) VERTENZE CONTRATTUALI CON FORNITORI E CLIENTI
(richiamabile solo per Xxxxxxxx)
La garanzia viene estesa alle controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di con- troparte, per le quali il valore in lite sia superiore a € 210,00, relative a:
– contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi da lui com- missionati e/o ricevuti.
A titolo esemplificativo in tale fattispecie rientrano le verten- ze nei confronti di fornitori di alimenti, bevande, attrezzature e simili; le vertenze nei confronti di xxxxxxxxx, appaltatori, pre- statori d’opera, per lavori di ordinaria o straordinaria manu- tenzione; vertenze relative a lavori di ristrutturazione o ampliamento dell’esercizio;
– contratti di prestazione di servizi da lui effettuati a terzi, com- preso il recupero dei crediti, con il limite di quattro denun- ce per ciascun anno assicurativo. Per dette vertenze non si tiene conto del valore minimo in lite previsto alla lettera c) della Garanzia per Xxxxxxxx.
NORME IN CASO DI SINISTRO
(Non riguardanti i Settori Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria)
Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro.
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.);
l’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita tota- le o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.;
c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all’Autorità competente, precisando le circostanze dell’e- vento e l’importo approssimativo del danno, trasmettendo- ne copia all’Agenzia o alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relati- ve spese saranno a carico della Società secondo il disposto dell’art. 1914 C.C.;
f) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 7.2 - Assicurazione presso diversi assicuratori.
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assi- curatori e può richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto.
Tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti degli assicuratori verso i quali l’Assicurato non ha fatto alcuna richie- sta di indennizzi, per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assi- curatore è insolvente la sua quota viene ripartita fra tutti gli assi- curatori.
Art. 7.3 - Procedura per la valutazione del danno. L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disac- cordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le deci- sioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti soatiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art. 7.4 - Mandato dei Periti.
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e non fos- sero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli “Obblighi in caso di sinistro” dell’art. 7.1;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assi- curate, determinando il valore che le cose medesime aveva- no al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’art. 7.5 «Valore delle cose assicurate e determi- nazione del danno”;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in confor- mità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettaglia- te) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnati- va, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ad eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sot- toscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 7.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ovvero:
a) per il Fabbricato o Rischio Locativo: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con ana- loghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell’area -, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limi- ti previsti.
L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per la Società.
Finché ciò non avviene la Società limita l’indennizzo al valore commerciale.
La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato;
b) per il Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo dello stesso al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funziona- lità, ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, xxxxx i limiti pre- visti.
Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sini- stro, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo stato d’uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante.
L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per la Società.
Finché ciò non avviene la Società limita l’indennizzo al valore commerciale.
La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato;
c) per le Merci si stima il valore in relazione alla natura, qua- lità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
Qualora le valutazioni così formulate superassero i corri- spondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno que- sti ultimi.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario;
d) per le Lastre, l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi;
e) per le Macchine Elettroniche:
– in caso di danno suscettibile di riparazione, si stima l’im- porto totale della spesa per il ripristino degli enti danneg- giati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del sinistro;
– in caso di danno non suscettibile di riparazione si stima il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi ugua- li od equivalenti per rendimento economico.
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene danneggiato sono superiori al costo di rimpiazzo a nuovo del medesimo.
Qualora trattasi di apparecchiature che non siano in stato di attività, il risarcimento verrà effettuato sulla base del valore allo stato d’uso di conservazione e di ogni altra cir- costanza concomitante.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il successivo art. 7.6.
Art. 7.6 - Assicurazione parziale - Deroga alla regola pro- porzionale (non applicabile per la forma a “Primo Rischio”).
Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato o per il Rischio Locativo risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell’area, e per il Contenuto, escluse le merci, inferiore al valore a nuovo, la Società risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due sud- detti importi.
Tuttavia se i valori di esistenza stimati al momento del sini- stro non superano di oltre il 15% le somme assicurate, non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale.
Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. Non è ammessa compensa- zione tra somme assicurate con le diverse partite.
Art. 7.7 - Esagerazione dolosa del danno.
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momen- to del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, ado- pera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudo- lenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto alla parte di indennizzo relativa al pregiudizio che ne deriva.
Art. 7.8 - Titoli di credito.
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
– la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
– l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi per- cepito non appena, per effetto della procedura di ammortamen- to - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
– il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 7.9 - Raccolte e collezioni.
Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singo- li pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
Art. 7.10 - Recupero delle cose rubate. - (valida solo per i set- xxxx Xxxxx ed Elettronica).
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se que- sta ha risarcito integralmente il danno.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Società.
Art. 7.11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determina-
zione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all’Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell’Assicurato stesso.
Art. 7.12 - Pagamento dell’indennizzo.
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Sede, ovvero presso quella dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse assicu- rato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 1.7 lett. a) e dall’art. 2.5 lett. c), dall’art. 3.2 lett. a), dall’art. 4.3 lett. a).
Se l’Assicurato è un impresa soggetta a procedura concorsua- le la Società, prima del pagamento può richiedere:
– l’attestazione del Tribunale civile circa la non apertura di pro- cedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
– il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.
Art. 7.13 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo la Società potrà essere
tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata per singola partita di polizza maggiorata dell’indennizzo di cui gli artt. 1.2 e 4.2) - Aumento dell’indennizzo.
Art. 7.14 - Anticipo indennizzi. (valido per il solo settore incendio)
La Società anticipa un importo pari al 50% dell’ammontare presumibilmente indennizzabile e sino ad un massimo di
€ 500.000,00 in base alle risultanze acquisite sul valore allo stato d’uso, purché:
– non siano sorte contestazioni sulla risarcibilità del sinistro;
– l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
– l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denun- cia del sinistro;
– il presumibile indennizzo non sia inferiore a € 50.000,00;
– non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell’Assicurato.
L’obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Art. 7.15 - Rinuncia alla rivalsa.
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di rivalsa, previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle per- sone di cui l’Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, delle Società controllate e/o collegate, dei suoi familiari, soci ed amministratori, a condizione che l’Assicurato/Contraen- te stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.
NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 7.16 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro riguardante la responsabilità civile il Contraente o l’Assicurato devono:
1) agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT)
a) esporre nella denuncia la narrazione del fatto, l’indica- zione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei dan- neggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adope- randosi per l’acquisizione degli elementi di difesa non- ché, se la Società lo richieda, per un componimento ami- chevole
2) agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO):
a) denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchie- sta pretorile a norma della legge infortuni, e ciò entro tre giorni da quando l’Assicurato ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta;
b) dare avviso alla Società non appena ne hanno avuto notizia, se per l’infortunio viene iniziato un procedimento penale;
c) dare indicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto non- ché dall’Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli Art. 10 e 11 del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 0000 x xxx Xxxxxxx Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, trasmetten- do tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguardi la vertenza.
La Società ha diritto di avere in visione i documenti con-
cernenti sia l’assicurazione obbligatoria sia l’infortunio denunciato in relazione all’assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.
Il Contraente o l’Assicurato devono, inoltre, dare tempe- stiva comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Art. 7.17 - Assicurazione presso diversi assicuratori.
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assi- curatori ed è tenuto a indicare a ciascuno di essi il nominativo di tutti gli altri.
Art. 7.18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
In sede di giudizio penale le spese di assistenza sono sostenu- te dalla Società fino all’esaurimento del grado di giurisdizione in corso al momento della citazione dei danneggiati.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massi- male, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa desi- gnati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giu- stizia penale.
Art. 7.19 - Pluralità di assicurati.
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicura- ti, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Art. 7.20 - Assicurazione parziale - deroga alla riduzione proporzionale del risarcimento (valida solo se il tipo di rischio indicato nella scheda di polizza è proprietà e/o conduzione di fabbricati).
Qualora l’assicurazione sia riferita solamente alla proprietà e/o conduzione di fabbricati che renda operante la condizione spe- ciale 8), del settore F) Responsabilità Civile, resta inteso che se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fab- bricato (escluso il valore dell’area) risulterà superiore a quello dichiarato in polizza, si applicherà la riduzione proporzionale del risarcimento prevista dall’art. 1907 C.C., a condizione che la stessa superi il 15% e per la sola parte eccedente.
NORME IN CASO DI SINISTRO TUTELA GIUDIZIARIA
Art. 7.21 - Denuncia del sinistro e libera scelta del legale L’Assicurato deve denunciare il sinistro alla DAS trasmettendo inoltre tutti gli atti e documenti di cui al successivo art. 7.22.
I sinistri denunciati oltre un anno dal momento in cui poteva essere fetto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l’Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia.
L’Assicurato, dovrà far pervenire alla DAS notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e comunque entro il termine utile per la difesa.
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può indicare alla DAS un legale - residente nella località ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia
- al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tenta- tivo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circon- xxxxx del tribunale competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclu- sione di spese e/o diritti di trasferta, vacazione, domiciliazione e di duplicazioni di attività.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di inte- ressi con la DAS o con la Società.
Art. 7.22 - Fornitura dei documenti occorrenti alla presta- zione della garanzia assicurativa
L’Assicurato è tenuto a fornire alla DAS tutti gli atti e documen- ti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio cari- co tutti gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Art. 7.23 - Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del sinistro, la DAS si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa inca- ricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.
Ove ciò non riesca e in ogni caso quando sia necessaria la dife-
sa penale, la DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 7.21. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con la DAS per ogni stato della ver- tenza e grado di giudizio; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure.
Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o com- posizione della vertenza devono essere preventivamente con- cordati con la DAS; in caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla DAS per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conse- guente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. La DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Art. 7.24 - Disaccordo sulla gestione del sinistro
In caso di divergenze di opinioni fra l’Assicurato e la DAS sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all’Assicurato del giu- dizio - in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale - la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi per iscritto, potrà esse- re demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente.
L’arbitro deciderà secondo xxxxxx e le spese di arbitrato saran- no a carico della parte soccombente.
Art. 7.25 - Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta alla DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, com- petenze ed onorari.
CU
COMMERCIAL UNION
Italia
ASSISTENZA
PREMESSA
La Società presta il servizio di assistenza in collaborazione con:
Gli Assicurati possono ottenere l’intervento della centrale operativa telefonando al numero:
dall’Italia 800-015711
dall’estero 02-26609609
per la protezione della Vostra attività 24 ore su 24
Per richiedere l’assistenza è necessario comunicare:
– il numero di polizza;
– cognome e nome e ragione sociale dell’Assicurato e suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono, telex, ecc.);
– prestazione richiesta;
– l’ubicazione presso la quale si richiede l’intervento;
DEFINIZIONI
Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione;
CENTRALE OPERATIVA
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA SPA – Xxx Xxxxxx 00 –
00000 XXXXXX, incaricata dalla Società di effettuare material- mente le prestazioni di assistenza;
CONTRAENTE
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – Xxx Xxxxxx, 00 – 00000
XXXXXX, incaricata dalla Società di effettuare materialmente le prestazioni di assistenza;
GLOBAL ASSISTANCE
Il soggetto giuridico che presta le garanzie di assistenza in col- laborazione con la Società;
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
POLIZZA O CONTRATTO
Il documento che prova l’assicurazione;
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società;
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicura- zione;
SOCIETÀ
La Commercial Union Italia S.p.A.;
TERRITORIO ITALIANO
Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx;
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 8.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, posso- no comportare la perdita totale o parziale del diritto di indenniz- zo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 8.2 - Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successi- ve, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno
dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la poliz- za oppure alla Società.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Art. 8.3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Le comunicazioni ricevute dalla Commercial Union Assicurazioni S.p.A. nonché quelle da essa inviate si intende- ranno altresì efficaci anche per la Commercial Union Italia S.p.A. in relazione alla propria garanzia.
Art. 8.4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdi- ta totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C.
Art. 8.5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8.6 - Facoltà di recesso in caso di sinistro
Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccoman- data. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla sca- denza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunica- zione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima. Tuttavia se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, la Società dovrà rim- borsare al Contraente il rateo di premio non consumato.
Art. 8.7 - Cambio domicilio - trasloco degli enti assicurati Qualora l’attività venga trasferita, la garanzia è operante, duran- te il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento; sempreché la nuova ubicazione sia situata nel territorio italiano. Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall’art. 8.5 - Aggravamento del rischio.
Art. 8.8 - Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedi- ta almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
La garanzia prestata dalla Commercial Union Italia S.p.A. è autono- ma rispetto alle garanzie prestate dalla Commercial Union Assicurazioni S.p.A.. Resta tuttavia convenuto che la disdetta invia- ta presso la Commercial Union Assicurazioni S.p.A. si intenderà effi- cace anche per la Commercial Union Italia S.p.A..
Art. 8.9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 8.10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 8.11 - Adeguamento automatico
La garanzia di assistenza non è soggetta ad adeguamento auto- matico.
Art. 8.12 - Garanzia Assistenza.
Premesso che la Società presta la garanzia di Assistenza in col- laborazione con Global Assistance, la Società alla scadenza di ogni annualità assicurativa ha la facoltà di cambiare partner e Centrale Operativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dalla polizza.
CONDIZIONI GENERALI ASSISTENZA
Art. 8.13 - Oggetto dell’Assicurazione.
La Società si obbliga a garantire le seguenti prestazioni per i locali adibiti all’esercizio dell’attività indicata in polizza - ovvero:
1) invio di un idraulico per interventi di urgenza, al verificarsi di una rottura, una otturazione oppure un guasto alle tubature fisse dell’impianto idraulico nell’esercizio assicurato che pro- vochino un allagamento o una mancanza di erogazione d’ac- qua allo stabile.
La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l’esercizio dell’Assicurato, un idraulico per l’interven- to necessario.
La Società sosterrà le relative spese sino ad un importo mas- simo di € 155,00 per sinistro e di € 240,00 per anno assicu- rativo.
Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l’idraulico, la Società rimborserà all’Assicurato le spese da esso sostenute, sino ad un importo massimo di € 160,00 per sinistro con presen- tazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’in- tervento;
2) invio di un elettricista per interventi di urgenza al verificarsi di un guasto all’impianto elettrico .
La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente pres- so l’esercizio dell’Assicurato, un elettricista per l’intervento necessario.
La Società sosterrà le relative spese sino ad un importo mas- simo di € 155,00 per sinistro e di € 240,00 per anno assicu- rativo.
Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l’elettricista, la Società rimborserà all’Assicurato le spese da esso sostenute, sino ad un importo massimo di € 160,00 per sinistro con presen- tazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’in- tervento;
3) invio di un fabbro per interventi di urgenza, quando a segui- to di furto, smarrimento o rottura delle chiavi o mal funziona- mento della serratura non sia possibile l’ingresso nell’eserci- zio assicurato; oppure quando, a seguito di forzatura o ten- tata forzatura, non sia possibile chiudere la porta d’ingresso del medesimo. La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l’esercizio assicurato, un fabbro per l’in- tervento necessario.
La Società sosterrà le relative spese sino ad un importo massimo di € 155,00 per sinistro e di € 240,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla
volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile repe- rire il fabbro, la Società rimborserà all’Assicurato le spese da esso sostenute, sino ad un importo massimo di € 160,00 per sinistro con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’intervento;
4) servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere, ovvero la Centrale Operativa ricercherà un artigiano che necessiti all’Assicurato per motivi diversi da quelli precisa- ti ai punti 1), 2), 3) e quindi non per situazioni di emergen- za o di urgenza. Le relative spese saranno interamente a carico dell’Assicurato stesso;
5) servizio di segnalazione guasti, ovvero qualora sia necessario segnalare un guasto avvenuto all’impianto idri- co, elettrico o del gas di pertinenza dell’esercizio dell’Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornire all’Assicurato i numeri telefonici delle varie aziende inte- ressate ed eventualmente a segnalare direttamente la pre- senza del guasto alle stesse;
6) rientro dell’Assicurato a causa di sinistro avvenuto nell’e- sercizio assicurato, ovvero qualora l’Assicurato si trovi in viaggio - anche all’estero - e sia costretto ad anticipare il pro- prio rientro a seguito di furto, incendio o scoppio verificatisi nell’esercizio assicurato, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il rientro dell’Assicurato col mezzo di trasporto più idoneo e la Società sosterrà le spese di viaggio sino ad un importo massimo di € 225,00 per evento;
7) servizio di sorveglianza, qualora a seguito di furto o ten- tato furto siano stati resi inefficaci i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali dell’esercizio assicurato, la Centrale Operativa provvederà a reperire e a mettere a disposizione dell’Assicurato entro 2 ore dalla sua richiesta, una guardia giurata, in attesa dell’invio degli artigiani per il ripristino dei suddetti mezzi di chiusura. La Società sosterrà la relativa spesa sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento dopodiché il costo della guardia giura- ta resta a carico dell’Assicurato.
Art. 8.14 - Assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro.
La Società garantisce, altresì, le prestazioni relative all’assisten- za sanitaria sui luoghi di lavoro presso i locali dell’esercizio assi- curato durante gli orari lavorativi nei confronti del titolare dell’at- tività, dei dipendenti, nonché dei visitatori dell’azienda, ovvero:
1) Reperimento ed invio di un’ambulanza a seguito di infortu- nio o malattia degli Assicurati;
2) Trasferimento degli Assicurati in centri ospedalieri di alta specializzazione ovunque nel mondo (costi a carico dell’Assicurato) in caso di infortunio o malattia non curabile nell’ambito della regione di residenza.
La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il trasporto sanitario dell’Assicurato con il mezzo che l’Equipe medica della Centrale Operativa giudicherà più idoneo (aereo sanita- rio, aereo di linea, autoambulanza, treno), se necessario con accompagnatore medico, previo accordo con l’Assicurato.
I costi dei trasferimenti saranno concordati preventivamente con l’Assicurato.
Le prestazioni sopraindicate hanno efficacia unicamente a seguito di preventivo contatto con la Centrale Operativa e l’attivazione da parte di quest’ultima.
Art. 8.15 - Esclusioni e delimitazioni.
Le prestazioni assicurative da parte della Società non sono dovute nei seguenti casi:
a) disposizione delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa;
b) guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;
c) movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico avente caratteristica di cala- mità naturale, trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni pro- vocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) sinistri cagionati con dolo del Contraente e/o dell’Assicurato;
e) sinistri riguardanti fabbricati locati a terzi;
f) sinistri riguardanti: supermercati con superficie superiore a 200 metri quadrati, cinematografi, pubblici uffici e similari, alberghi, nonché attività di gestione di parcheggi;
g) per xxxxx conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa dovuto a cause di forza maggiore;
sono inoltre esclusi:
h) i costi dei materiali e/o pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi di cui ai punti 1), 2), e 3) dell’art. 8.13.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.L. 30.06.03 N. 196
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo del 30.06.2003 N. 196 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinen- ti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurati- va e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promo- zione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/intercon- nessione; utilizzo, comprese consultazione, comuni- cazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confi- denzialità, integrità, tutela;
b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurati- vo, in qualità di responsabili e/o incaricati del tratta- mento, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferi- mento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normati- va comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di pro- dotti assicurativi nei confronti dell’interessato stesso.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi in cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’im- possibilità di concludere od eseguire i relativi contrat- ti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso in cui al punto 3, lett. c), non comporta alcu- na conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovve- ro in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti del- l’interessato.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
a) i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sotto- posti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e rias- sicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisi- zione di contratti di assicurazione (ad esempio, ban- che e SIM); legali, periti e autofficine; società di ser- vizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigi- xxxxx sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Ufficio Italiano Cambi, Casellario centra- le infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, control- late e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché ad agenti o mediatori di assicurazione.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli artt. 7 e 10 della Legge conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelli- gibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è inte- resse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legit- timi, al trattamento stesso.
9. TITOLARE E RESPONSABILE/I DEL TRATTAMEN- TO
Titolare del trattamento è la Società stessa, con sede in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x. 00. Responsabile è il Direttore Generale domiciliato in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x. 00.
Commercial Union Assicurazioni S.p.A.
Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Telefono 02.2775.1 - Fax 00.0000.000
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Commercial Union Assicurazioni S.p.A.
Mod. 33511 - fontegrafica - 3.000 - 5/2004
Capitale Sociale Euro 5.000.009,04 (i.v.) - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 05/03/1992
(Gazzetta Ufficiale N. 71 del 25/03/1992) - C.C.I.A.A. Milano al N.1284960 Iscritta al N. 284218 Registro Soc. Trib. Xxxxxx - Xxx. X. x X. Xxx 00000000000 La Società ha sede legale e sede sociale in Italia - Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Compagnia del Gruppo
Commercial Union Italia S.p.A.
Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Commercial Union
Italia S.p.A.
Capitale Sociale Euro 25.026.000,00 (i.v.) - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 09/10/1990
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(Gazzetta Ufficiale N. 247 del 22/10/1990) - C.C.I.A.A. Milano al N. 1277308 Iscritta al N. 281425 Registro Soc. Trib. Xxxxxx - Xxx. X. x X. Xxx 00000000000 La Società ha sede legale e sede sociale in Italia - Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Compagnia del Gruppo