CONTRATTO COMODATO D’USO GRATUITO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI
SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO COMODATO D’USO GRATUITO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge tra:
da una parte:
la "FONDAZIONE CASA di RIPOSO XXXXX XXXXXXX XXXXXXX di POPOLO - ONLUS.", per brevità in seguito denominata anche "Fondazione", con sede legale in Diano Marina (IM), in Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx XXXXX x. 0, codice fiscale 00279210082, indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, nella presente scrittura rappresentata dal Presidente Geom. XXXXXXX XXXXXXXXX, nato a Giarole (AL) il 6 settembre 1943, residente in Diano Marina (IM), in Via Falbi Filzi n. 20, in virtù per poteri conferiti dallo statuto sociale e dal Consiglio di Amministrazione, per brevità in seguito denominato “Fondazione“ o “Comodante” o “parte Comodante”
e dall’altra parte:
Il “COMUNE DI DIANO MARINA”, con sede legale in Diano Marina, Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 0, codice fiscale n.: 00247790082, indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxx-xxxxxx.xxxxxxx.xx, nella presente scrittura rappresentata dal Sindaco protempore, Xx. XXXXXXX XXXXXXXXX, nato a Imperia Il 03 ottobre 1953, quale legale rappresentante del Comune di Diano Marina (IM), per brevità in seguito denominato anche “Comune” o “Comodatario” o “parte Comodataria”;
PREMESSO
a) che la “FONDAZIONE CASA di RIPOSO XXXXX XXXXXXX XXXXXXX di POPOLO - ONLUS” è unica proprietaria dell’immobile sito in Diano Marina, Via Genova n. 76, angolo Via X. Xxxxxx, censito al N.C.E.U. sez. DM al Fg. 1 map. 220 sub. 10 cat. D/4 Rendita Catastale Euro 6.715,00 di complessivi mq. 445,00;
b) che detto immobile è pervenuto alla “Fondazione” in forza di separati atti di donazione dalla xxx.xx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx con l’espresso onere a carico della “Fondazione” di “destinare il piano terreno del fabbricato donato a centro sociale per anziani con precedenza ai residente in Diano Marina”;
c) che la “Fondazione”, una volta ultimato il contratto di locazione in corso alla data della donazione, ha proceduto alla integrale ristrutturazione dell’immobile nonché a dotarlo di idonee attrezzature ed a far data dal febbraio 2007 e sino al 31/12/2016 ha esercitato direttamente nei locali di cui sopra, all’esercizio delle attività ricreative culturali nonché socio assistenziali per gli anziani Dianesi e non, sotto l’insegna di “CIRCOLO XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX”;
d) che la “Fondazione” non può più procedere alla gestione diretta di tale circolo senza un contributo in conto spese che permetta il pareggio del conto economico;
e) che l’immobile di cui sopra è in regola con tutte le disposizioni di Legge ad oggi vigenti per gli impianti installati ed utilizzati;
f) che il “Comune” con comunicazione del 28/12/2016 PROT N. 19931-21713/p/2016/PEC, si è proposto quale gestore diretto di detto “CIRCOLO XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX” qualora la struttura fosse affidata in comodato d’uso gratuito;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si stipula e conviene quanto segue:
ART. 1 – Premessa
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2 – Oggetto del contratto – Decorrenza -Durata
La “parte Comodante” concede in comodato d’uso gratuito alla “parte Comodataria” che accetta l’immobile e le relative attrezzature di cui in premessa con decorrenza dal 01 ottobre 2017, per la durata di anni quattro e pertanto andrà a scadere il 30 settembre 2021.
E’ facoltà di entrambe le parti di recedere anticipatamente dal presente contratto previo preavviso di tre mesi da comunicarsi all’altrui parte a mezzo PEC .
La “parte Comodataria” dichiara di aver visionato l’immobile e di averlo trovato in buono stato ed idoneo all’uso pattuito così come sono in buono stato ed idonee le attrezzature tutte di cui all’allegato “A” al presente contratto.
La “parte Comodataria” è tenuta a custodire ed a conservare l’immobile ed i beni mobili concessi in comodato d’uso gratuito con la diligenza del buon padre di famiglia, la medesima non potrà adibirlo ad usi diversi da quelli consentiti ed apportarvi modifiche senza il consenso scritto della “parte Comodante”;
La “parte Comodataria” si impegna a condurlo ed utilizzare l’immobile con la dovuta diligenza, impegnandosi a restituire il tutto nello stesso stato salvo il normale deterioramento d’uso e vetustà.
ART. 3 – Vincolo di destinazione ed uso dell’immobile
L’immobile e le attrezzature concesse in uso gratuito sono tassativamente vincolate all’uso e/o utilizzo esclusivo di “circolo ricreativo per anziani” con precedenza di accesso ed uso agli anziani Dianesi e con età non inferiore ad anni sessanta. La parte Comodataria si impegna a gestire il Circolo con apertura settimanale non inferiore alle ore cinque giornaliere e per cinque giorni settimanali, salvo la chiusura nelle festività.
Tali condizioni sono da ritenersi essenziali e pertanto il venir meno comporterà l’immediata risoluzione a sensi dell’art. 1456 del Codice Civile del presente contratto con obbligo alla parte Comodataria di rilascio immediato di quanto oggi concesso in comodato d’uso gratuito. L’eventuale silenzio e/o l’acquiescenza della parte Comodante al mutamento dell’uso pattuito, a lavori non autorizzati, al contrasto delle norme urbanistico-edilizie, qualora avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di alcun effetto a favore del Comodatario.
E’ facoltà della “parte Comodante” procedere alla verifica delle condizioni d’uso e destinazione dell’immobile oggetto della presente scrittura.
ART. 4 – Rimborsi spese
La parte Comodataria si impegna a farsi carico direttamente di tutte le spese pertinenti l'uso nonché a volturare e sostenere le spese riguardanti le utenze (energia elettrica, luce, gas, rifiuti etc.). La parte Comodataria procederà a rimborsare alla parte Comodante tutte le spese pertinenti all’immobile ed alle attrezzature concessi in comodato qualora provvedesse direttamente, salvo il rimborso e previa esibizione dei giustificativi di spesa e previo rilascio di idonea quietanza.
Tutte le altre spese direttamente afferenti all’esercizio dell’attività di “circolo ricreativo per anziani” che la “parte Comodataria” eserciterà nell’immobile sono e restano a totale carico della medesima.
In considerazione della durata del contratto di comodato, le parti convengono che le spese di manutenzione dell’immobile, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti, sia ordinarie che straordinarie, siano interamente a carico della “parte Comodataria”, con l’esclusione delle spese straordinarie tutte afferenti l’immobile in genere intendendo con ciò a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo le spese riguardanti il rifacimento degli infissi interni ed esterni, il rifacimento degli impianti elettrici ed idrici sottotraccia, la manutenzione straordinaria delle facciate esterne, il rifacimento del tetto che rimangono a carico del Comodante. Le spese straordinarie che rimangono a carico della parte comodataria sono a titolo esemplificativo le spese di sostituzione di singoli componenti degli impianti quali caldaia, condizionamento, attrezzature specifiche quali macchine lavastoviglie, frigoriferi, macchina produzione ghiaccio, amplificatori audio, e beni singolarmente individuabili e ben definiti.
ART. 5 – Stima del bene
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806 del Codice Civile, il Comodante ed il Comodatario convengono di stimare il valore dei beni come segue:
immobile completo di impianti tecnologici, infissi, accessori, e rilevato da perizia di stima del 09/10/2012 già a mano della “Fondazione” ed a firma Ing. Angelo Limarelli determinato in euro 1.486.322,78 (unmilionequattrocentottantaseimilatrecentoventidue virgola settantotto) concordato da stima sul valore cauzionale di riferimento;
Attrezzature ed arredi di cui all’allegato “A” e determinata in contraddittorio in euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).
La stima come sopra è stata effettuata unicamente al fine del risarcimento per un eventuale deperimento dei beni mobili ed immobili e non per la vendita, restando infatti inteso che la proprietà rimane per legge al Comodante.
ART. 6 – Garanzie
A garanzia dei danni derivanti dalla conduzione sull’immobile e sui beni mobili oggetto della presente scrittura, la “parte Comodataria” si impegna a consegnare entro mesi uno dalla data di stipula, oggi decorrenti idonea polizza fidejussoria con espressa esclusione di ogni beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile ed a semplice richiesta, rilasciata da primario istituto di credito o compagnia assicurativa di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero euro) e con durata quadriennale del contratto dal 01/10/2017 al 30/09/2021. E’ inoltre
escluso il beneficio della decadenza di cui all’art. 1957 del codice civile. La mancata consegna di detta garanzia fidejussoria, così come dei successivi rinnovi annui darà luogo alla risoluzione di diritto della presente scrittura.
ART. 7 – Responsabilità del Comodatario – Assicurazioni
Il Comodatario è custodito custode degli immobili oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile nonché unico verso il Comodante ed i terzi dei danni causati per sua colpa dall’uso dell’immobile e delle attrezzatura del presente contratto di comodato d’uso gratuito, sia per danni a persone, animali e/o cose.
Prima dell’inizio di ogni attività all’interno dell’immobile oggetto del presente contratto, la “parte Comodataria” dovrà procedere a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura del c.d. rischio locativo determinato sul costo di ricostruzione dell’immobile e quantificato in contraddittorio in euro 934.500,00 oltre ad un polizza per copertura dei danni per R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) con massimale minimo di Euro 3.000.000. Di dette polizze assicurative dovrà esser data copia a dimostrazione dell’avvenuto adempimento alla “parte Comodante”.
ART. 8 – Migliorie e Addizioni
Le migliorie e le addizioni all’immobile concesso in comodato d’uso gratuito dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Comodante. Ogni modifica, ancorché autorizzata, resterà acquisita senza onere alla “parte Comodante”, che avrà altresì facoltà di richiedere la rimozione ed il ripristino dell’immobile allo stato attuale.
ART. 9 - Clausola risolutiva espressa - Divieti
E’ fatto espresso divieto al Comodatario cedere a terzi il presente contratto, così come è fatto altresì espresso divieto al Comodatario di affittare, locare, concedere a terzi, in tutto o in parte l’immobile e le attrezzature oggetto della presente scrittura.
L’inosservanza delle presente clausola determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, con l’obbligo immediato di restituzione dei beni mobili ed immobili.
Oltre alla libera facoltà di gestire in proprio il Circolo per anziani, è concesso al Comodatario la facoltà di utilizzare per la gestione del medesimo, l’ausilio di gruppi e/o singoli volontari, gruppi di associazioni e/o singole associazioni di volontariato ricreative e non, apolitiche ed apartitiche, purché tassativamente mantengano invariata la destinazione d’uso e l'attività di “centro sociale per anziani con precedenza ai residenti in Diano Marina”. L’Amministrazione Comunale di Diano Marina determinerà nella maniera giudicata più conforme quote di accesso e/o di compartecipazione alle spese da parte dell’utenza.
E’ tassativamente vietato svolgere all’interno dei locali, a garanzia dei diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e, in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali, qualsiasi attività discriminante del credo religioso e dell’orientamento politico, sindacale, sessuale.
ART. 10 – Modifica del contratto
Qualunque modifica al presente contratto potrà avvenire previo accordo sottoscritto tra le parti contraenti.
ART. 11 – Osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Resta a carico, cura ed esclusiva responsabilità della “parte Comodataria”, l’osservanza di tutte le norme relative alla tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro in generale e, in particolare, all’ambiente di lavoro, nonché l’approntamento e l’attuazione di tutti i provvedimenti e condizioni atti ad evitare infortuni al personale dipendente e non, giuste le vigenti norme di legge e previste nei Decreti Legislativi in materia (D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i., D.M. 10/03/98, D. Lgs. 151/2001)
ART. 12 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
In caso di emanazione di norme legislative o regolamenti regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato ed integrato, senza che il recepimento delle modifiche e delle integrazioni debba necessitare di ulteriore sottoscrizione.
Qualora le stesse non dovessero essere condivise, le parti potranno recedere dal contratto nei termini previsti dall’art. 2.
ART. 13 – Foro competente
La presente scrittura privata è valida a tutti gli effetti civili e di legge. Le parti dichiarano fin da ora che per eventuali controversie, la competenza territoriale è del Tribunale di Imperia.
ART. 14 – Tutela dei dati personali
Le parti contraenti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati anagrafici e personali in relazione ad adempimenti connessi con rapporto di comodato d’uso gratuito secondo le modalità previste da D.Lgs. 196/2003.
ART. 15 – Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, le Parti rimandano all’art. 1803 e seguenti del Codice Civile.
ART. 16 – Registrazione
Le parti concordano che la presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione, solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26.10.1972 n. 634 ed a spese del richiedente (comprese le spese per bolli, copie etc…).
Il presente contratto redatto in quattro facciate di due separati fogli viene letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte.
Diano Marina li, _
Comune di Diano Marina Fondazione ARDOINO XXXXXXX – ONLUS Il Sindaco Il Presidente
Xx. Xxxxxxx XXXXXXXXX Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
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Ai sensi dell’art. 1341, comma 2° del Codice Civile, il contraente e gli obbligati approvano specificatamente gli artt. 1
– 2 - 3 - 4 - 5 – 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 – 13 – 14 e 15 che le approvano e sottoscrivono per accettazione.
Comune di Diano Marina Fondazione ARDOINO XXXXXXX – ONLUS Il Sindaco Il Presidente
Xx. Xxxxxxx XXXXXXXXX Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
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