SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI
“INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA RETE VIARIA NELLE AREE RURALI DI BORTIGIADAS”
COMUNE DI BORTIGIADAS (PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO)
A - Epigrafe REPERTORIO N…...
CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA RETE VIARIA NELLE AREE RURALI DI BORTIGIADAS" DITTA APPALTATRICE:
IMPORTO LAVORI: Euro 68.400,00 IMPORTO A BASE D'ASTA: Euro 67.000,00 RIBASSO OFFERTO: % Euro
ONERI SICUREZZA: Euro 1.400,00 IMPORTO NETTO LAV. APPALTATI: Euro
B - Le parti
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno .................................... , il giorno......................... del mese di.................... presso avanti a
(Ufficiale rogante, a ciò autorizzato nell'interesse dell'ente, o dell'Azienda) si sono costituiti:
il Sig. ...................... nato il...................................... a.......................................... , residente a..............................................
Via/Piazza............................ n con codice fiscale ,(nella sua qualità di del l'Ente/Azienda
.............................................., con sede in .................................. Via/Piazza........................... n. , partita IVA
..................................................), di seguito denominato "Amministrazione", che agisce ai sensi del in
attuazione della delibera del ............... n. ................... in data.................... , e il Sig. .................................. nato il..............
a ............................................, residente a................................. Via/Piazza....................... n. con codice
fiscale ..............................................................................., (nella sua qualità di dell'Impresa
................................................................ con sede in.................................................... Via/Piazza......................................
n.................. , partita IVA ), di seguito denominato "Appaltatore", che agisce in attuazione
della delibera .................. del................ n.......... in data......................... .
C - Premesse Premesso
- che con delibera del n. in data è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA RETE VIARIA NELLE AREE RURALI DI BORTIGIADAS”
dell'importo di EURO 99.910,00 di cui EURO 68.400,00 per lavori - compresi EURO 1.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - e EURO 31.510,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con delibera............... del................ n.................. in data è stato approvato il bando di gara (ed
eventualmente lo schema di lettera di xxxxxx);
- che con delibera................. del.............. n................. in data è stato approvato il verbale di gara esperita in data ;
- che con determinazione del Dott................. , n............. , in data i lavori in oggetto sono stati affidati alla
Ditta......................... per l'importo netto di EURO ......................., oltre l'IVA, a seguito del ribasso del % (diconsi
................................... EURO );
- che l'Amministrazione è proprietaria dei terreni, dei quale dispone liberamente, siti in BORTIGIADAS, distinto in Catasto al foglio................. mappale n° ..................., di cui ai certificati di partita catastale n. .............del.................
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'elenco delle imprese partecipanti alla gara, con il nominativo dell'impresa vincitrice, e il sistema di aggiudicazione prescelto, ai sensi dell'art. 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- che è stato acquisito agli atti il verbale redatto in data con il quale il Responsabile del procedimento e
l'Impresa confermano il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto segue:
TITOLO 1
Art. 1 - Richiamo alle premesse e significato delle abbreviazioni
Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:
D. Lgs 163/2006 – Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 . Codice dei contratti pubblici di lavori servizi, forniture Regolamento Generale - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.
109, e ss. mm. ii. ;
CGA - Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;
Regolamento di Qualificazione - Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Art. 2 - Oggetto dell'affidamento
L'Amministrazione affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara di assumerli con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori descritti in epigrafe, da eseguirsi sulla proprietà di cui alle premesse:
secondo gli elaborati del progetto esecutivo di cui in premessa con esclusione del computo metrico estimativo, delle analisi dei prezzi, e di ogni altro elaborato contenente riferimenti alle quantità dei lavori da eseguire che, pertanto, sono da considerarsi atti estranei al contratto.
Art. 3 - Importo del contratto
L'importo netto presunto complessivo del contratto ammonta a Euro .................... (Euro ).Tale
importo è dovuto alla somma di Euro........................... relativa alla parte depurata del ribasso di gara del %, e
l'importo relativo all'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento di Euro che non è soggetto ad alcun ribasso. L'importo di contratto come sopra definito non vincola l'importo effettivo che risulterà dalla liquidazione finale.
Art. 4 - Regime IVA
Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.
Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione della fattura.
Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione
La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con i fondi di cui a ...................................., concessi da ,
con imputazione al capitolo..................... del corrente bilancio dell'Amministrazione, avente ad oggetto:.........................
L'erogazione dei singoli pagamenti è subordinata alle disposizioni di attuazione finanziaria e contabile stabilite dall'ente erogatore del finanziamento mediante
Art. 6 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore
Il presente contratto di appalto, ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5 della legge 109/1994 si intende stipulato (una sola alternativa tra le possibilità seguenti):
- a corpo ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F;
- secondo la distinzione delle categorie di lavoro riportata nel Capitolato speciale di appalto.
Relativamente alla contabilizzazione a corpo, l'importo ad essa relativo rimane fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o alla qualità di detti lavori.
Art. 7 - Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili
La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 34/2000, è la seguente: Categoria OG3
Classifica- Livello-
Importo € 68.400,00 = 100%
Art. 8 - Nomina dell'esecutore
Si dà atto che l'impresa aggiudicataria ha concorso all'appalto come impresa individuale (art. 10, comma 1, lett. a della legge 109/1994), e che, pertanto, eseguirà in proprio i lavori.
(oppure in alternativa)
Si dà atto che il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei lavori all'impresa, ad esso associata, con sede in:
......................................, Via .................................., n. , qualificata per la categoria di opere e per il livello di
importo (art.10, comma 1, lett. b e c, della legge 109/1994), così come comunicato dallo stesso consorzio con nota del , che si allega al presente contratto. Si dà atto che tale assegnazione non costituisce subappalto.
Art. 9 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore
L'appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo: ..........................., Via.............................. , n......, PEC ................
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.
Art. 10 - Indicazione delle persone che possono riscuotere
I pagamenti saranno effettuati nel luogo e presso l'ufficio seguente: e con le modalità seguenti:....................................
La persona o le persone, preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito, sono le seguenti , designazione che risulta dagli atti allegati al contratto.
La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
Art. 11 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore
L'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
Art. 12 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa
L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.
Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.
Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 26, commi 2 e 3 del Regolamento di Qualificazione Esecutori LL.PP. (Regolamento di Qualificazione) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. La nomina di Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità dell'incarico.
Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato II al D.Lgs. 494/1996, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza.
Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori per mancanza della idoneità tecnica e organizzativa di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) del Regolamento di Qualificazione: tale circostanza comporta la rescissione del contratto, e la prosecuzione in danno.
Art. 13 - Osservanza di leggi e di norme
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, nel contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale, nell'Elenco dei Prezzi Unitari, e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati allegati al contratto.
Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale:
1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c.");
2. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
3. la legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 (qui chiamata in modo abbreviato "legge 109/1994");
4. il Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (qui chiamato in modo abbreviato "Regolamento Generale");
5. il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto");
6. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
7. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nei quali devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
8. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.
TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO
Art. 14 - Adempimenti antimafia
Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell'affidatario dell'appalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, acquisita agli atti e consistente in................ ,rilasciato da in data , che si allega al
presente contratto.
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.
Art. 16 - Subappalto
A - Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965. E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
B - L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a sei subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di un solo soggetto, all'atto dell'offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte del medesimo dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero successivo del presente comma;
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria.
C - Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l) del Regolamento Generale.
L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modificazioni. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 9 della legge 55/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55.
D - L'Amministrazione intende (in alternativa indicare "non intende") provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento.
L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
L'impresa che si avvale del subappalto deve osservare, inoltre, quanto all'art. 18, commi 9, 10, 11, della legge 55/1990. E - È fatto divieto all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all'Appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo (art. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369).
Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
Art. 17 - Lavoratori dipendenti e loro tutela
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta come indicato al successivo articolo sui pagamenti in acconto. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente con cadenza quadrimestrale (13) all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
È vietata la fornitura di lavoro temporaneo per il presente appalto nei casi di cui all'art. 1, c. 4 della L. 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 18 - Sicurezza e salute nel cantiere
L'Appaltatore depositerà presso l'Amministrazione prima della consegna dei lavori:
- il documento recante la valutazione dei rischi di cui al D. Lvo. 9 aprile 2008, n. 81 ed il documento recante le misure
generali di tutela di cui all'art. 3 della stessa xxxxx;
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lvo. 9 aprile 2008, n. 81;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lvo. 9 aprile 2008, n. 81, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante.
L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Qualora l'Appaltatore impieghi lavoratori con contratto di lavoro temporaneo, ai sensi della L. 196/1997, dovrà dimostrare che detti lavoratori siano stati sottoposti ad attività di formazione e addestramento in materia di sicurezza, come previsto dall'art. 3, c. 5 della suddetta legge.
Art. 19 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto
A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori, mediante
, rilasciata dalla società/istituto , agenzia di
per l'importo di euro , e per tutta la durata dei lavori, con firma, autenticata da notaio, del soggetto idoneo alla stipula.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progres-sivo in ragione di un 5 per cento dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell’affidamento e l’acqui-sizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
Art. 20 - Polizza di assicurazione durante i lavori
L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge 109/1990, ha stipulato una polizza di assicurazione che copre gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con la società/istituto
, agenzia di , con decorrenza dalla data di consegna
dei lavori, con firma, autenticata da notaio, del soggetto idoneo alla stipula. La somma assicurata è di
La polizza, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di € per ogni sinistro.
Poiché è previsto un periodo di garanzia, relativamente ai seguenti componenti:
la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tiene indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia e agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.
TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 21 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto
L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto, al Capitolato speciale ed elenco dei prezzi unitari, e di tutti gli elaborati grafici e scritti del progetto esecutivo, atti che, sebbene materialmente non allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione e conservati al protocollo dell'Amministrazione.
Xxxxx parte integrante del contratto tutti gli elaborati descritti nell'apposito articolo del Capitolato Speciale.
Art. 22 - Programma di esecuzione dei lavori
L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione.
Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento delle risorse finanziarie per eseguire i pagamenti.
Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Il programma di cui sopra dovrà tenere conto delle esigenze di scadenze differenziate indicate nel Capitolato speciale di appalto.
Art. 23 - Occupazioni temporanee di suolo
L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari.
L'Amministrazione conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità da convenire, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia.
L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le occupazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere oggetto dell'appalto, seguendo le indicazioni del Piano particellare di esproprio e occupazione temporanea di cui all'art. 33 del Regolamento Generale elaborato in sede di progetto definitivo.
Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi e i tempi per rimuoverli.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.
L'Appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità inerenti alle occupazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni, definendo transattivamente eventuali vertenze previo il benestare dell'Amministrazione.
Art. 24 - Sospensioni o riprese dei lavori
A - È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del Regolamento Generale nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Nei casi previsti dall'art. 133, comma 2 del Regolamento Generale il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 133, comma 7 del Regolamento Generale determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.
B - Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.
Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:
detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento;
la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
Art. 25 - Proroghe
L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Per il complessivo rallentamento dei lavori rispetto al programma, determinato dalla sopravvenuta mancanza del Direttore tecnico, l'Appaltatore può chiedere la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori della durata massima di 7 giorni.
Art. 26 - Durata giornaliera dei lavori
L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il Direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
Art. 27 - Danni nel corso dei lavori
Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro tre giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento: dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Art. 28 - Variazioni al contratto e al progetto
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto pubblico amministrativo.
Ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Generale, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori, sia disposta dal Direttore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta nei limiti di importo di cui all'art. 25, comma 3, legge 109/1994, non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.
Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto si seguiranno le disposizioni di cui all'art. 25 della legge 109/1994, agli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto, e agli artt. 134 e 135 del Regolamento Generale.
Art. 29 - Nuovi prezzi per lavori non previsti
Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto e relativi tanto alle categorie di lavori a misura che a quelli a corpo o in economia, verranno determinati, anziché mediante nuove analisi, sulla base di quelli presenti nel prezzario ufficiale vigente al momento della gara. I prezzi ivi presenti dovranno essere posti a base delle valutazioni per la formazione di nuovi prezzi, avendo riguardo alle quantità necessarie al presente appalto, e modificandoli, entro il quinto in più o in meno qualora tali quantità si discostino oltre la metà, in più o in meno, rispetto alle quantità standard normalmente impiegate in lavori e cantieri simili per tipo ed ampiezza.
Qualora i lavori da eseguire non fossero ivi contemplati si ricorrerà a nuove analisi, da svilupparsi nei modi previsti dall'art. 136 del Regolamento Generale.
Art. 30 - Revisione prezzi
Per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 109/1994, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica l'art. 1664, comma 1 del codice civile.
Per i lavori, nei casi ammissibili, si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
Art. 31 - Pagamenti in acconto
Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 20 % (venti per cento) dei lavori regolarmente eseguiti. Sulle relative somme verrà applicata la ritenuta dello 0,5% per infortuni.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
Art. 32 - Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.
La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste da quella per le anticipazioni. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
Art. 33 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto
I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore mediante L'Appaltatore provvederà ad apporre sulla fattura la dicitura seguente: "Pagato in data , Per quietanza Firma e Timbro".
Art. 34 - Ritardo nei pagamenti
Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della legge 109/1994.
I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.
L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.
Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo relativo ai pagamenti a saldo per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.
Art. 35 -Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori
L'appaltatore deve iniziare i lavori entro cinque giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.
L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo
impiegato.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 Regolamento Generale ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
I presupposti per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.
Art. 36 - Penali
La misura delle penali è stabilita dal capitolato speciale.
Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo del 10%, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 119.
Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.
La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 Regolamento Generale ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
Qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo di contratto l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto.
Art. 37 - Forma e contenuto delle riserve
L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicate con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 165, comma 3 del Regolamento Generale.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Art. 38 - Proprietà degli oggetti trovati
Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
Art. 39 - Proprietà dei materiali di demolizione
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.
L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
Art. 40 - Avviso ai creditori
A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute: la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Art. 41 - Collaudo
Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei lavori, riservandosi la nomina anche durante il corso dell'opera L'Amministrazione, nei casi previsti, potrà optare per il certificato di regolare esecuzione, di cui all'art. 208 del Regolamento Generale, da redigersi a cura del Direttore dei lavori non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
Per tutti i lavori oggetto del presente appalto verrà redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dagli artt. 187-210 del Regolamento Generale. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 30, comma 2 della legge 109/1994 e dell'articolo 101 del Regolamento Generale.
Oltre a quanto disposto dall'art. 193 del Regolamento Generale sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.
L'appaltatore è obbligato a provvedere alla custodia ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto, fino all'approvazione definitiva del certificato di collaudo.
Art. 42 - Difetti di costruzione
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
L'Appaltatore risponde con garanzia decennale rispetto a quei difetti dell'opera, meglio evidenziati nel Capitolato speciale, che interessino le strutture portanti e tutte le altre componenti della costruzione che possano ridurre sensibilmente per estensione, o per durata, o per importanza, il normale e pieno godimento dell'opera, ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti, compresi quelli necessari per la ricerca del guasto, anche in merito alla particolare caratteristica e importanza dell'opera come evidenziate nel Capitolato speciale.
TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 43 - Polizze decennali per gravi danni e per responsabilità civile verso terzi
Per i lavori di cui all'articolo 30, comma 4, della legge 109/1994 e ss. mm. ii. (1), l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, anche in relazione alla particolare importanza dell'opera, come richiamata nel Capitolato speciale. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di euro.
L'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di euro.
La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui sopra.
Art. 44 - Accordo bonario su riserve di importo notevole
Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti del 10% dell'importo contrattuale, indicati dall'articolo 31-bis della legge 109/1994, l'Amministrazione seguirà la procedura di cui all'art. 149 del Regolamento Generale per addivenire ad un accordo bonario con l'Appaltatore.
Art. 45 - Risoluzione del contratto
Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore (art. 118 Regolamento Generale), o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori (art. 119 Regolamento Generale), o per inadempimento di contratti di cottimo (art. 120 Regolamento Generale), l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui agli artt. 121 e 122 del Regolamento Generale.
Art. 46 - Controversie
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 31-bis, comma 1, della legge 109/1994, saranno deferite ad arbitri, secondo le norme di procedura di cui all'art. 32 della legge 109/1994, nonché all'art. 150 del Regolamento Generale, agli artt. 33 e 34 del Capitolato Generale d'Appalto e al D. Min. LL. PP. 2 dicembre 2000, n. 398.
Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 31-bis della legge 109/1994 sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del Regolamento Generale.
La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.
Art. 47 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.
Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le indicazioni di cui alla Circ. Min. Finanze 1° luglio 1998 n. 171/E recante: Imposta di bollo - Artt. 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992.
Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.
Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
Art. 48 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. d) del Regolamento Generale, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo.
Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata
richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere, del cantiere e dei materiali e componenti, anche quelli di proprietà dell'Amministrazione, fino alla presa in consegna dell'opera, compresi i periodi di sospensione dei lavori e fino a che l'Appaltatore non chieda lo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 24, c. 4 del CGA. Qualora l'Amministrazione richieda la custodia continuativa, anche notturna, mediante guardia particolare giurata ai sensi dell'art. 22 della L. 13 settembre 1982, n. 646, il prezzo giornaliero viene convenuto in € (diconsi
). In caso di inosservanza della disposizione che precede l'Amministrazione sporgerà
denuncia a carico dell'Appaltatore che sarà punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila ad un milione. Tale custodia continuativa potrà essere richiesta dall'Amministrazione anche dopo la consegna dei lavori;
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 696/1994 e successive modificazioni. Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti:
l) la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie:
a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo; b) giorni in cui non si è lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana;
m) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fideiussioni e polizze prestate a qualunque titolo;
n) le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a norma dell'art. 18, comma 8, della legge 55/1990 e art. 31, comma 1-bis, della legge 109/1994;
o) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge 633/1941 e del R.D. 1127/1939;
p) uso e disponibilità dei passaggi nel cantiere, uso di ogni mezzo di sollevamento presente in cantiere con manovra a cura del personale dell'Appaltatore e uso e disponibilità dei passaggi ai vari piani dell'edificio e dei ponteggi esterni per l'uso di ditte che eseguano prestazioni particolari per conto dell'Amministrazione non comprese nel presente appalto.
Il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico.
Art. 49 - Controlli dell'Amministrazione
L'Amministrazione rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel Regolamento Generale e nel D.Lgs.
494/1996, e secondo le regole di buona fede e correttezza:
Responsabile del procedimento: ; Responsabile dei lavori (X.Xxxx. 81/2008): ;
Coordinatore sicurezza fase esecuzione (art. 127 Regolamento Generale): ; Direttore dei lavori (art. 124 Regolamento Generale): ;
Direttore operativo (art. 125 Regolamento Generale): ; Assistente di cantiere (art. 126 Regolamento Generale): .
La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg.: in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede .
I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
Art. 50 - Accesso agli atti
Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.
Art. 51 - Richiamo per quanto non previsto
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, e particolarmente al Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto.
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Art. 52 - Clausole particolarmente onerose
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto, e specialmente il capitolato speciale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di contratto allegato al progetto, al quale il presente contratto si è sostanzialmente conformato.
L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine del contratto e del capitolato speciale, come pure dei disegni e di tutti gli altri elaborati allegati al contratto dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:
Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione Art. 12 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa
Art. 16 - Subappalto
Art. 17 - Lavoratori dipendenti e loro tutela Art. 18 - Sicurezza e salute nel cantiere
Art. 21 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto Art. 22 - Programma di esecuzione dei lavori
Art. 24 - Sospensioni o riprese dei lavori Art. 27 - Danni nel corso dei lavori
Art. 29 - Nuovi prezzi per lavori non previsti Art. 36 - Penali
Art. 41 - Collaudo
Art. 42 - Difetti di costruzione
Art. 43 - Polizze decennali per gravi danni e per responsabilità civile verso terzi Art. 46 - Controversie
Art. 48 - Oneri a carico dell'appaltatore
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Io sottoscritto Dott ho compilato e ricevuto l'aggiunta di cui all'articolo che precede relativo alle clausole
particolarmente onerose, di cui ho dato lettura ai signori convenuti, i quali da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.
Dattiloscritto con inchiostro indelebile, ai sensi della legge 14 aprile 1957, n. 251, questo atto consta di
.................pagine (................................... pagine), e viene sottoscritto alle pagine.........................
L'Appaltatore L'Amministrazione L'Ufficiale rogante