CONTRATTO DI SERVIZI IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE LOCALE TRA
CONTRATTO DI SERVIZI IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE LOCALE TRA
P.IVA n., con xxxx xxxxxxx xx ( ), Xxx , X.X.X. ,
X.X. x X.XXX , xxxxxxxx sociale pari ad Euro , rappresentata ai fini del presente Contratto da , in qualità di ;
(di seguito, “Cartiera”)
E
COMIECO, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica (di seguito anche “Comieco” o “Consorzio”), con sede in Xxxxxx 00000, Via Xxxxxx Litta, n. 5, c.f. 97207800158, pec xxxxxxxxxxx.xx@xxx.xxxxxxx.xxx, in persona del procuratore ad acta, Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxxxxxx, munito dei necessari poteri ai sensi dell’atto del 18 maggio 2016 n. 18630/7744 di repertorio notaio dott.ssa Xxxxxxxxxxx Condò, nonché della delibera del Consiglio di Amministrazione del 8 maggio 2018
E
, con xxxx xxxxxxx xx ( ), Xxx , X.X.X. ,
X.X. x X.XXX , xxxxxxxx sociale pari ad Euro , rappresentata ai fini del presente Contratto da , in qualità di (di seguito, “Impianto")
PREMESSO
a) che in attuazione dell'Accordo tra ANCI - CONAI, relativo al periodo 2020-2024, stipulato ai sensi dell’art. 224 comma 5 D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, nonché dell’Allegato Tecnico Carta per la gestione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica e frazioni merceologiche similari relativo al medesimo periodo temporale, Comieco provvede a stipulare le Convenzioni Locali con i soggetti legittimati alla stipula (di seguito anche “Convenzionato”);
b) che la Cartiera è individuata da Comieco quale destinatario della carta da macero MPS da raccolta differenziata in convenzione ed ha sottoscritto con Comieco un contratto di somministrazione;
c) che l’Impianto è stato individuato nel rispetto dell’art. 3.2. dell’Allegato Tecnico Carta e sulla base di procedure attuative del Consorzio;
d) che il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale conferito e il trasferimento del diritto di proprietà è all’atto del conferimento della raccolta da parte del Convenzionato presso l’Impianto;
e) che l’Impianto dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna l'ACCORDO ANCI-CONAI 2020- 2024 - Allegato Tecnico Carta ed il relativo Documento "AUDIT e QUALITA'";
f) che, ogniqualvolta si faccia riferimento ai "giorni lavorativi", tali si devono considerare anche il sabato e le festività non nazionali.
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Tutto ciò premesso, dato atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue
1. Inquadramento
Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto costituisce, a tutti gli effetti, una attuazione integrativa della Convenzione Locale per la disciplina della raccolta di imballaggi cellulosici e frazioni merceologiche similari effettuata in regime di privativa comunale ai sensi dell’Accordo Quadro ANCI/Conai e dell’Allegato Tecnico Carta. In particolare il contratto attua quanto previsto all’art. 3.2.3 dell’Allegato Tecnico Carta, nel caso di Impianto individuato da Comieco (convenzioni c.d. “IN”).
Le Parti dichiarano che il presente contratto è stato discusso e definito in contraddittorio in ogni sua parte.
2. Autorizzazioni
2.1. L’Impianto dichiara di essere autorizzato allo svolgimento delle attività di recupero [inserire estremi dell’autorizzazione] di cui all’allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/06, di possedere i requisiti minimi richiesti dall’Allegato Tecnico Carta nonché di trasporto ove previsto, e di essere in regola con tutti gli altri adempimenti richiesti dalla normativa applicabile. L'Impianto si impegna a rispettare le disposizioni di legge e regolamentari attualmente in vigore e/o che dovessero sopravvenire.
2.2 L’Impianto dichiara che i limiti quantitativi delle autorizzazioni di cui esso è titolare sono pari a
e garantisce il rispetto di tali limiti quantitativi. L’Impianto dichiara altresì che all’interno di tali limiti, lo stesso riserverà ai quantitativi di materiale oggetto del presente contratto, e meglio specificati nel successivo art. 3.2, una capacità pari a , e successivi aggiornamenti che dovranno essere comunicati secondo le modalità di cui al successivo art. 17.
2.3 L’Impianto dichiara di possedere i requisiti minimi di cui all’Allegato 1 dell’Allegato Tecnico Carta.
3. Oggetto
3.1 Il presente contratto disciplina i servizi resi dall’Impianto ed elencati al successivo art. 4 per la messa a disposizione di materie prime secondarie (in seguito: mps/MPS) secondo quanto previsto dalla normativa tecnica pro tempore vigente sulla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) dei rifiuti di carta e cartone, a valle della raccolta, selezionate in materiale di classificazione 1.02.00, ovvero 1.05.00 -1.04.00 secondo le merceologie previste dalla norma UNI EN 643, pressato in balle, salvo quanto disposto al successivo art. 8.4.
3.2 I servizi verranno effettuati sui rifiuti cellulosici (CER 200101-150101, in seguito Rifiuto) conferiti all’Impianto dal/i Convenzionato/i e resi in forza della Convenzione/i stipulata/e con Comieco nei limiti della percentuale di assegnazione della Convenzione alla Cartiera, nel quantitativo riportato nella scheda nell’area riservata alla Cartiera e all’Impianto del sito xxx.xxxxxxx.xxx.
3.3. Tale area riservata verrà aggiornata tempestivamente da Comieco nel caso di variazioni della percentuale di assegnazione della Convenzione alla Cartiera, e/o dei dati previsionali di conferimento ovvero nel caso di nuovi Convenzionati. Comieco si obbliga ad inviare all’Impianto, secondo le modalità di cui al successivo articolo 17, avviso delle avvenute modifiche con almeno 30 gg. di anticipo.
3.4. L’Impianto riconosce e prende atto che, anche per esigenze tecniche transitorie, Comieco potrà modificare, ridurre e/o azzerare la percentuale di assegnazione della Convenzione alla Cartiera. In tali ipotesi l’Impianto si obbliga ad accettare le modifiche operate da Comieco senza avanzare pretese, e a svolgere i servizi e le attività di cui al successivo articolo 4 sul quantitativo di materiale come modificato e/o ridotto da Comieco, comunicato nelle forme di cui all’art. 17 e riportato sulla scheda appositamente aggiornata nell'area riservata del sito xxx.xxxxxxx.xxx salvo preavviso di almeno 30 gg. di anticipo. In ipotesi di variazione della percentuale di assegnazione alla Cartiera, verranno adeguati, all'interno dei limiti autorizzati di cui al precedente art. 2.2, i quantitativi riservati al materiale oggetto del presente contratto
3.5 Ultimato lo svolgimento dei servizi e delle attività dettagliatamente indicati nel successivo art. 4, l’Impianto si obbliga a mettere a disposizione della Cartiera, adempiente a tutte le proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto, secondo le modalità previste nel successivo art. 5, i quantitativi di mps proveniente dalla Convenzione locale, debitamente selezionato e trasformato in materiale di classificazione 1.02.00 ovvero
1.05.00 / 1.04.00 secondo le merceologie previste dalla norma UNI EN 643 e nel rispetto della normativa tecnica pro tempore vigente sulla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), per l’avvio a riciclo nell’industria cartaria salvo quanto previsto al successivo art. 8.4.
3.6 L’Impianto riconosce e prende atto che alla Cartiera non potranno essere trasferite frazioni estranee in misura superiore allo standard previsto dalle norme tecniche vigenti per le mps nel settore cartario.
4.Servizi a carico della Impianto.
4.1 L‘Impianto si obbliga ad effettuare, sulle quantità di raccolta conferita dal Convenzionato e di cui, con l'ingresso in Impianto, è costituito detentore a tutti gli effetti di legge, i seguenti servizi:
a) ricevimento e controllo del Rifiuto conferito;
b) segnalazione al Convenzionato, Cartiera e Comieco di eccedenza di materiale bagnato in conformità al successivo art.9.2;
c) respinta dei conferimenti con frazioni estranee superiori ai limiti di accettabilità indicati dal Documento Audit e Qualità incluso nell’ATC vigente in conformità al successivo art.8;
d) pesatura;
e) tenuta delle evidenze contabili;
f) Invio giornaliero dei dati dei FIR relativi alle operazioni effettuate e tenuta di apposito registro, con posticipo massimo di 7 giorni lavorativi. Si considerano giorni lavorativi il sabato e le festività non nazionali;
g) attività di selezione e messa in riserva in modalità conforme all’autorizzazione (ordinaria o semplificata) rilasciata all’Impianto per la gestione dei rifiuti in ingresso al fine della produzione di mps;
h) attività di cui alla lettera precedente da rendersi su raccolta con presenza di frazioni estranee eccedenti la soglia minima di cui all'art. 2 del Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Carta, come accertata da Comieco;
i) pressatura in balle;
j) attività di deposito delle mps recuperate dai rifiuti nell’attesa dell’avvio in cartiera con capacità di stiva per un periodo di almeno 7 giorni, non inferiore a 150 balle e comunque non oltre i quantitativi di cui al punto 2.2;
k) etichettatura di ogni singola balla con indicazione della denominazione-ragione sociale dell’Impianto e classificazione del materiale;
l) predisposizione della documentazione per il trasporto con indicazione delle seguenti informazioni: denominazione-ragione sociale dell’Impianto;
classificazione del materiale;
m) caricamento su bilico di un carico completo con un minimo di 24 t. sino al 31/12/2020 successivamente di 26 t per materiale di classificazione 1.02 e di 24 t per quello 1.05.00 / 1.04.00;
n) comunicazione giornaliera tramite invio a Comieco dei dati dei ddt relativi alle consegne alla Cartiera, con posticipo massimo di 7 gg. lavorativi. Si considerano giorni lavorativi il sabato e le festività non nazionali;
o) controllo e inserimento del dato relativo alle frazioni estranee cernite tramite l’area riservata Comieco entro il settimo giorno lavorativo del mese successivo, del riepilogo delle quantità ricevute e consegnate il mese precedente come risultanti dal caricamento dei dati dei FIR e DDT caricati dall’Impianto (ex Modulo B), unitamente, ove richiesto da Comieco, a copia dei documenti di trasporto;
p) messa a disposizione di una area idonea allo svolgimento delle verifiche qualitative della raccolta e del materiale in balle, nonché di assistenza tramite risorse umane e tecniche per l'espletamento delle predette attività;
q) attività di gestione, mediante invio a impianti di recupero o smaltimento debitamente autorizzati, dei rifiuti costituiti dalle frazioni estranee risultanti dall’attività di selezione di cui ai precedenti punti g) e h) nei limiti previsti dalla fascia 1 di qualità, oltre la fascia 1 si applica quanto previsto al successivo art. 6.9.
4.2 In particolare l’Impianto è responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi affidati e della piena conformità delle mps alle specifiche previste dalla normativa pro tempore vigente per la tipologia di macero dichiarata nei documenti di accompagnamento della merce.
5.Obblighi di consegna e ritiro.
5.1 La Cartiera è obbligata a provvedere al puntuale ritiro delle mps rese disponibili dall’Impianto. Il ritiro avverrà sulla base di un programma concordato e strutturato tra Cartiera e Impianto, preferibilmente su base settimanale, basato sulle quantità previsionali di raccolta come definite nell’ambito della Convenzione.
5.2 Nel caso di ripartizione tra più soggetti assegnatari della raccolta resa disponibile ai sensi del precedente art. 3, la percentuale di raccolta assegnata alla Cartiera sarà indicata nella scheda tecnica della Convenzione locale predisposta da Comieco e visionabile dalla Impianto tramite accesso all’area web riservata. L’Impianto dichiara di conoscere la predetta scheda tecnica, e si impegna allo svolgimento di tutte le attività previste nel presente contratto, sulla base delle risultanze quantitative della predetta scheda tecnica.
5.3 I quantitativi di materiale oggetto del programma di cui al precedente art. 5.1 dovranno essere resi disponibili dall’Impianto e ritirati dalla Cartiera con regolarità e tempestività in relazione alla disponibilità della raccolta e secondo i tempi di consegna definiti dal programma di ritiro. In particolare, l’Impianto é tenuto ad informare tempestivamente, e comunque non oltre due giorni naturali e consecutivi, la Cartiera della disponibilità.
5.4. La Cartiera si obbliga al ritiro delle mps rese disponibili entro e non oltre 7 gg lavorativi (si considerano giorni lavorativi il sabato e le festività non nazionali) dalla comunicata disponibilità, salvo diversi accordi tra le parti.
5.5 La consegna del materiale così selezionato avverrà xxxxxx Xxxxxxxx e, pertanto, il trasporto sarà a totale carico e responsabilità della Cartiera.
5.6 Qualora la Cartiera non provveda – neppure tramite terzi – al ritiro del materiale, né fornisca all’Impianto indicazioni con riguardo alla relativa destinazione, l’Impianto provvederà ad inviare alla Cartiera specifico e formale sollecito nel termine di 2 gg. lavorativi. Resta inteso che tale comunicazione dovrà essere inoltrata contestualmente a Comieco.
5.7 Decorsi 7 gg. lavorativi dal ricevimento del sollecito, ove Xxxxxxxx non abbia provveduto al ritiro del materiale, Comieco indicherà un nuovo soggetto in sostituzione, che provvederà al ritiro del materiale entro ulteriori 2 gg. lavorativi. La Cartiera, ora per allora, autorizza l’Impianto alla consegna del materiale al diverso soggetto che sarà indicato da Comieco. Resta inteso che nessun onere di lavorazione sarà a carico della Cartiera sostituita. Verificatasi l'ipotesi che precede, a carico della Cartiera inadempiente verrà posta una penale di euro 50,00 per ciascuna tonnellata non ritirata e Comieco, indipendentemente dall'avvenuto incasso di detta penale, corrisponderà all'Impianto un importo pari a 12 euro per ciascuna tonnellata non ritirata.
5.8. Fermo restando quanto stabilito ai punti precedenti, Comieco e l’Impianto si danno reciprocamente atto che in caso di mancato ritiro del materiale anche da parte del soggetto subentrante di cui all’art. 5.7., l’Impianto potrà acquistare le mps non ritirate dandone semplice comunicazione scritta a Comieco, entro 5 giorni dal termine finale assegnato alla nuova destinataria del Materiale, e corrispondendo a titolo di prezzo di acquisto il valore medio risultante dal Xxxxxxx pubblicato dalla CCIAA di Milano il mese precedente l'operazione, relativo alla voce 1.02 per la raccolta congiunta e alla voce 1.04 per la raccolta selettiva, cui andranno detratti i costi di lavorazione, che rimarranno ad esclusivo carico della Piattaforma, determinati esattamente nei valori indicati nel successivo art. 6. Nel caso in cui il valore medio registrato dal Xxxxxxx pubblicato dalla CCIAA di Milano sia inferiore ai corrispettivi di cui al successivo art. 6 le Parti si incontreranno per definire in buona fede il prezzo di acquisto. La Cartiera e Comieco, ora per allora, autorizzano l’Impianto all'avvio al riciclo del materiale direttamente. In caso di proprio inadempimento agli obblighi di ritiro, la Xxxxxxxx dichiara di rinunciare, ora per allora, ad ogni diritto inerente il Materiale non ritirato.
5.9 La Xxxxxxxx potrà legittimamente sospendere i ritiri, in tutto o in parte e solo su espressa autorizzazione di Comieco, al verificarsi delle circostanze di cui ai successivi artt. 12.2 e 12.3.
5.10 L’Impianto dichiara e riconosce che il materiale conferito dal Convenzionato non è di sua proprietà e che lo stesso viene sottoposto alle attività di lavorazione previste nel presente contratto in conto terzi, e riconosce altresì espressamente che l'eventuale appropriazione di materiale e/o delle materie prime secondarie realizzate in esito alla lavorazione, integra un illecito e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto,
salve le ipotesi di cui al precedente art. 5.8.
5.11 Nel caso in cui l’Impianto non ottemperi, in tutto o in parte, ai propri obblighi di consegna del materiale, non consentendo il ritiro di tutto il materiale da parte del soggetto incaricato dalla Cartiera, quest'ultima ne darà immediata comunicazione a Comieco, al fine di consentire allo stesso le attività di cui al successivo art. 15.5.
5.12. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’Impianto avrà il diritto di sospendere le consegne nel caso di cui al successivo art. 7.2.
5.13. Resta fermo il diritto dell’Impianto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
6.Corrispettivi
6.1 Le Parti si danno atto che i servizi dell’Impianto verranno svolti a vantaggio, rispettivamente, della Cartiera e/o di Comieco, come specificato nel successivo art. 6.2.
6.2 La Cartiera e Comieco stabiliscono che tutti i servizi indicati nel precedente art. 4, ad eccezione di quelli di cui alle lettere f), h), k), n), p), o) del medesimo articolo, verranno remunerati dalla Cartiera, mentre solo ed esclusivamente quelli di cui alle lettere f), h), k), n), p), o) verranno remunerati da Comieco.
6.3 L’Impianto prende atto di quanto previsto nel precedente art. 6.2 e accetta espressamente e senza riserva alcuna l'assenza di qualsiasi vincolo di solidarietà tra la Cartiera e Comieco per il pagamento dei servizi secondo le modalità e nei termini sopra indicati.
6.4 La Cartiera, esclusa ogni solidarietà con Comieco, riconosce all’Impianto un corrispettivo pari a
, per le quantità di mps ricevute e accettate mensilmente in Xxxxxxxx per tutte le attività di cui al precedente art. 4.1 escluse ovviamente quelle per le quali, ai sensi del precedente art. 6.2 la remunerazione è a carico di Comieco.
6.5 Il pagamento avverrà entro 60 gg. data fattura fine mese.
6.6 Per i servizi di cui alle lettere f), k), n), p), o) del precedente art. 4 Comieco, esclusa ogni solidarietà con la Cartiera, riconoscerà all' Impianto un corrispettivo pari a 1,50 €/t sino al 31 dicembre 2020 e successivamente pari a 2,00 €/t per le quantità di rifiuti alla stessa conferite per le quali siano stati eseguiti gli adempimenti di cui al precedente art. 4 lettera f. Il pagamento avverrà a 60 gg. data fattura fine mese.
6.7 Comieco riconoscerà altresì all’Impianto un corrispettivo per il servizio di cui alla lettera h) legato alle frazioni estranee presenti nella raccolta in ingresso in Impianto eccedenti la prima fascia qualitativa di cui al Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Carta, esclusivamente se e come accertate da Comieco in esito ai controlli di cui alla procedura riportata nel dettaglio nel Documento Audit e Qualità. Resta inteso che il riconoscimento del corrispettivo per ogni punto percentuale di frazioni estranee eccedenti la soglia minima di cui all'art. 2 del Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Carta, come accertata da Comieco, pari a 2,00 €/t per il rifiuto conferito in Impianto con CER 200101 e pari a 1,00 €/t per il rifiuto conferito in Impianto con CER 150101, verrà riconosciuto solo ove il materiale lavorato dall’Impianto risulti conforme alle specifiche qualitative definite nel Documento Audit e Qualità.
6.8 Il pagamento avverrà a 60 gg. data fattura fine mese.
6.9 L’Impianto e Comieco, riconoscono che, ai sensi dell'art. 15.5 della Convenzione locale, sono a carico esclusivo del Convenzionato e a beneficio dell’Impianto gli oneri per il trasporto e lo smaltimento se effettuato dall’Impianto delle frazioni estranee eccedenti la soglia minima di cui all’art. 2 del Documento Audit e Qualità dell’Allegato Tecnico Carta, riconosciuti dal Convenzionato sulla base delle risultanze delle analisi effettuate da Comieco. Il valore degli oneri è definito tra l’Impianto e il Convenzionato.
6.10 Nel caso in cui il Convenzionato, entro 60 gg. dalla emissione della relativa fattura, non provveda al pagamento all’Impianto dei corrispettivi per lo smaltimento delle predette frazioni estranee, sarà diritto dell’Impianto cedere a Comieco - che sin d'ora si obbliga ad acquistarlo - il credito portato dalla predetta fattura, per un prezzo di cessione pari all'importo indicato nella fattura stessa, da corrispondersi entro 30 gg. dal suo ricevimento. Con la cessione del credito l’Impianto presterà idonea garanzia di legge e d'uso sulla veridicità
del credito stesso, e qualora il predetto credito non risultasse vero e reale, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, tramite semplice comunicazione scritta di Comieco.
6.11 Resta inteso che l'obbligo di acquisto del credito di cui al precedente articolo 6.9 sussisterà per Comieco solo ed esclusivamente qualora l'entità del credito maturato dall’Impianto nei confronti del Convenzionato sia inferiore o pari al corrispettivo maturato che Comieco deve corrispondere al Convenzionato ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato Tecnico Carta, e sino alla concorrenza massima dello stesso.
6.12 Tutti gli importi di cui al presente articolo saranno sottoposti ad adeguamento annuale, da convenirsi entro il 31 gennaio di ogni anno, in base all’indice Istat totale “recupero dei materiali”.
7.Mancato Pagamento
7.1. Nel caso di mancato pagamento da parte della Cartiera di quanto dovuto entro il termine di cui al precedente art. 6, l’Impianto provvederà a mettere in mora la Cartiera inadempiente concedendo un termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della messa in mora per adempiere alla propria obbligazione. Copia della lettera di messa in mora dovrà essere inoltrata contestualmente a Comieco.
7.2. Resta inteso che in pendenza del termine per il pagamento, l’Impianto avrà il diritto a non consegnare il Materiale, in espressa deroga a quanto previsto al precedente art. 5.
7.3. Le Parti stabiliscono che nel caso in cui il termine di cui al precedente art. 7.1. sia infruttuosamente decorso a fronte di espresso accordo tra le Parti, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1197 c.c., la Cartiera provvederà al pagamento di quanto dovuto mediante il trasferimento della proprietà della mps di cui è titolare giacente presso l’Impianto. Resta inteso che l’Impianto avrà diritto a vedersi trasferita la proprietà di una quantità di mps sino alla concorrenza del proprio credito. Il valore da attribuirsi alla mps sarà pari al valore medio risultante dal Xxxxxxx pubblicato dalla CCIAA di Milano il mese precedente l'operazione, relativo alla voce 1.02 per la raccolta congiunta e alla voce 1.04 per la raccolta selettiva, cui andranno detratti i costi di lavorazione, che rimarranno ad esclusivo carico della Impianto, determinati esattamente nei valori indicati nel precedente articolo 6.4. Resta inteso che la presente fattispecie troverà applicazione nel caso in cui il valore sopracitato risulti superiore ai corrispettivi di cui al precedente art. 6.4
Qualora il valore delle MPS da trasferire all’Impianto sia inferiore al credito vantato dall’Impianto stesso, quest’ultimo potrà agire verso la Cartiera per il recupero del maggiore importo.
7.4. L’Impianto dichiara e dà atto che con il trasferimento della Proprietà della mps in luogo del pagamento non avrà più nulla a pretendere nei confronti della Xxxxxxxx, salvo quanto previsto all’ultimo comma del precedente punto. Resta altresì inteso che dalla data di trasferimento della proprietà, l’Impianto subentrerà, senza vincolo alcuno di solidarietà, alla Cartiera negli obblighi ambientali esistenti anche nei confronti di Comieco.
7.5. L’Impianto si impegna a comunicare a Comieco, entro e non oltre 2 gg. dall’operazione, le quantità di mps acquisite in esecuzione del presente articolo. Comieco si obbliga a riconoscere all’Impianto i corrispettivi di sua competenza previsti nell'articolo 6 per aver reso MPS il materiale ceduto dalla cartiera alla Impianto in applicazione del presente articolo.
7.6. Comieco garantirà all’Impianto il pagamento di quanto dovuto dalla Cartiera per le fatture inevase, potendosi rivalere sulla fidejussione da questa presentata.
8.Accettazione in Impianto del materiale conferito e frazioni estranee
8.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che la percentuale di frazioni estranee è accertata e stabilita secondo la procedura definita dal Documento Audit e Qualità dell’Allegato Tecnico Carta.
8.2 L’Impianto dichiara di ben conoscere e accettare la procedura di verifica qualità della raccolta conferita dai Convenzionati prevista all’art. 6 del Documento Audit e Qualità dell’Allegato Tecnico Carta. L’Impianto si impegna al compimento di tutte le attività necessarie e a mettere a disposizione risorse umane e tecniche, e comunque di quanto occorrente al fine di permettere il regolare e corretto svolgimento della procedura di verifica qualità.
8.3 Sulla base di quanto previsto dal Documento Audit e Qualità dell’Allegato Tecnico Carta, l’Impianto attiverà una procedura per l’accertamento delle quantità delle frazioni estranee e del livello di umidità del materiale conferito. Relativamente all’accertamento delle quantità, l’Impianto si impegna ad effettuare tutte le operazioni di ricevimento e scarico e a provvedere alla relativa pesatura in applicazione della propria procedura di accettazione dei conferimenti.
8.4 L’Impianto provvede alla gestione dei Materiali conferiti dal Convenzionato con l’obbligo di respingere i conferimenti con frazioni estranee superiori al 15% delle specifiche previste dal Documento Audit e Qualità dell’Allegato Tecnico Carta,
8.5 Ai fini del rispetto delle specifiche previste per la tipologia di mps 1.02 o 1.04/1.05, le Parti concordano di fare riferimento al paragrafo 3 del Documento Audit e Qualità incluso nell’ATC. Comieco dovrà tenere in considerazione sia le eventuali segnalazioni ricevute dall’Impianto in merito ad eventuali incongruenze di composizione merceologica della raccolta selettiva CER 150101, sia le anomalie risultanti dalle analisi merceologiche dallo stesso effettuate, con conseguente riclassificazione del materiale. In tale ipotesi l’Impianto metterà a disposizione della Cartiera materiale corrispondente alla riclassificazione operata ai sensi della norma UNI EN 643, nei limiti delle quantità derivanti dalla convenzione esaminata.
9. Qualità e reclami - gestione del materiale bagnato
9.1 Qualità e reclami
9.1.1 L’Impianto risponde della qualità del materiale lavorato e reso disponibile come mps. L’Impianto prende atto ed accetta la procedura di controllo e gestione delle non conformità prevista dal Documento Audit e Qualità incluso nell’ATC e dalle procedure richiamate dal documento stesso.
9.1.2 Reclami o contestazioni riguardanti un singolo carico di materiale non esonerano l’Impianto dall’obbligo di conferire l’eventuale restante quantità di materiale entro i limiti degli impegni assunti nell’ambito del presente contratto.
9.2 Gestione del materiale bagnato
9.2.1 Nel rispetto di quanto previsto all’art. 5.4 del Documento Audit e Qualità dell’Allegato Tecnico Carta, applicabile anche al presente contratto, la quantificazione dei carichi bagnati deve essere stabilita tra l’Impianto e la Cartiera sulla base di una procedura condivisa che consideri gli scostamenti dei pesi medi delle presse rispetto ai pesi normalmente rilevati per conferimenti asciutti. In particolare, l’Impianto dichiara alla Cartiera ed a Comieco il peso e le dimensioni medi di riferimento della balla asciutta da utilizzare per la valutazione dei carichi al ricevimento. In presenza di peso difforme dal peso medio dichiarato, la Cartiera comunica, all'Impianto ed a Comieco, giornalmente e, comunque, con posticipo massimo di 5 gg. lavorativi dal ricevimento, i cali di peso riscontrati. L’Impianto potrà segnalare preventivamente la modifica del peso di riferimento nel caso di variazioni strutturali o contingenti fornendo la motivazione. In caso di presenza di materiale marcatamente bagnato che presenti uno scostamento tra peso medio dichiarato e peso accertato all’arrivo superiore al 20%, la Cartiera è tenuta a conservare e segregare il materiale e dare comunicazione scritta all’Impianto ed a Comieco entro 7 giorni lavorativi, pena la decadenza dal diritto di svolgere la contestazione, al fine di permettere la verifica da parte dell’Impianto. In mancanza di tale comunicazione, farà fede il peso medio balla dichiarato dall’Impianto.
In assenza della procedura condivisa di cui sopra e in seguito a formale richiesta da uno tra il convenzionato, l’Impianto di recupero o il destinatario della mps., Comieco entro 30 giorni attiverà una procedura per la rilevazione e/o la verifica delle dimensioni e dei pesi medi delle balle di mps. prodotte dall’Impianto di recupero. Tali misurazioni, con valore di certificazione vincolante tre le parti, sono messe a disposizione dell’Impianto stesso e dell’aggiudicatario/assegnatario, come base di riferimento per la stima della presenza di acqua nella mps. al momento del conferimento in cartiera.
9.2.2 La procedura di cui al punto precedente può essere sostituita, previo formale accordo con l’Impianto, dall’accertamento puntuale a campione nel caso della disponibilità in Cartiera di sistemi di rilevazione strumentale di accertamento della presenza di umidità, utilizzati secondo procedura condivisa con l’Impianto.
10.Misure di sicurezza
10.1 L’Impianto e la Cartiera garantiscono che tutte le attività e le operazioni svolte in esecuzione del presente contratto verranno effettuate nel rispetto di tutte le norme applicabili, con particolare riguardo a quelle in materia ambientale, antinfortunistica e di sicurezza dei luoghi di lavoro, previdenziale ed assicurativa, nonché a tutte le norme contenute nella normativa di riferimento in tema di gestione dei rifiuti.
10.2 L’Impianto garantisce che nell’esecuzione del presente contratto si avvarrà dei metodi, delle procedure, delle tecniche e delle tecnologie più idonee e aggiornate per lo svolgimento delle attività a suo carico.
10.3 Con riferimento ai possibili sopralluoghi da parte di personale esterno incaricato delle verifiche e dei controlli di cui al successivo articolo 14, l’Impianto si impegna a garantire la messa a disposizione di aree adeguate per la salute e per la sicurezza del personale operativo e a fornire allo stesso idonea e puntuale informazione e formazione in merito ai rischi per la salute e la sicurezza. In particolare, l’Impianto metterà a disposizione del personale incaricato dei sopralluoghi tutta la documentazione dallo stesso richiesta e consentirà l'accesso all'Impianto e la verifica dello stesso.
10.4 L’Impianto si impegna altresì a contemplare nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi l’interferenza relativa alle fasi di verifica e controllo, e a collaborare con l’ente datore di lavoro del personale esterno per la predisposizione del DUVRI, ai sensi e nel rispetto del D. Lgs. 81/08.
11. Responsabilità.
11.1 Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, sono responsabili, a tutti gli effetti di legge, per la corretta gestione ed esecuzione delle operazioni e delle attività connesse all’esecuzione del presente contratto, in applicazione della normativa pro tempore vigente.
11.2 L’Impianto risponde dei danni eventualmente causati dai terzi di cui si avvalga per l’esecuzione del contratto o di parte di esso, tenendo indenne Cartiera e Comieco da qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata nei confronti degli stessi.
11.3 L’Impianto risponde in proprio dell’inquinamento ambientale che abbia eventualmente cagionato nello svolgimento delle proprie attività.
11.4 L’Impianto dichiara e garantisce di aver stipulato idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile, di cui fornirà copia e si obbliga a conservarne la validità per tutta la sua durata, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.
12. Documentazione e obblighi di comunicazione
12.1 L’Impianto si obbliga a mettere a disposizione di Comieco, secondo procedure informatiche e con modalità comunicate da Comieco, con cadenza giornaliera e con posticipo massimo di 7 gg. lavorativi, considerando giorni lavorativi il sabato e le festività non nazionali, i dati dei FIR, dei DDT o altri documenti con funzione analoga utilizzati per movimentare le quantità di materiali sia ricevute dal Convenzionato (o da altri soggetti) sia consegnate alla Cartiera (o a terzi) per conto di Comieco.
L’Impianto si obbliga altresì a conservare per conto di Comieco i FIR, i DDT o altri documenti analoghi secondo le norme vigenti e Comieco si riserva il diritto di effettuare verifiche a campione sui dati inseriti nel registro di carico / scarico dell’Impianto mediante raffronto con i FIR, i DDT o altri documenti analoghi che l’Impianto si obbliga a mettere a disposizione di Comieco entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. L’Impianto si obbliga altresì a comunicare, tramite l’area riservata Comieco il riepilogo dei movimenti in ingresso e in uscita del mese precedente inserendo la frazione estranea estratta, entro 5 gg. lavorativi successivi di ogni mese, (Modulo B), secondo le procedure standard comunicate da Comieco ivi inclusi i dati sulle tare effettuate in applicazione di quanto previsto al precedente art. 9.2
L’Impianto si impegna comunque a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di documentazione obbligatoria.
12.2. La Cartiera si obbliga a comunicare tempestivamente all’Impianto e a Comieco qualsiasi evento che renda di fatto impossibile per la stessa l’adempimento dell’obbligazione di ritiro delle mps. Al verificarsi di tale ipotesi, troverà applicazione la procedura prevista ai precedenti artt. 5.7. e 5.8.
12.3 Al verificarsi di situazioni tecnico-impiantistiche che comportino l’impossibilità per l’Impianto di ricevere il materiale conferito dal Convenzionato, l’Impianto si obbliga a darne immediata comunicazione a Comieco con un preavviso di 7 giorni lavorativi, al fine di consentire allo stesso l’assolvimento degli obblighi di cui all’Allegato Tecnico Carta.
12.4 Al verificarsi di situazioni che, anche al di fuori delle ipotesi di cui al precedente art. 12.3, comunque comportino il superamento dei limiti quantitativi autorizzati riservati allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, di cui al precedente art. 2.2, l’Impianto si obbliga a darne immediata comunicazione con un preavviso di 7 giorni lavorativi a Comieco, al fine di consentire allo stesso il corretto adempimento degli obblighi di cui all’Allegato Tecnico Carta.
12.5 L’Impianto si obbliga a comunicare tempestivamente a Comieco il verificarsi di guasti tecnici e/o rotture che comportino la inutilizzabilità dei macchinari adibiti alla pressatura del materiale. In tal caso troverà applicazione quanto previsto dal successivo art.16.3.
13. Durata ed efficacia.
13.1 Il presente contratto sarà immediatamente efficace tra le Parti dalla data della sua sottoscrizione ma i suoi effetti decorreranno dalla assegnazione del materiale da Comieco alla Cartiera, in attuazione della Convenzione locale e dell'Allegato Tecnico Carta. Comieco provvederà a comunicare all’Impianto, secondo le modalità di cui al successivo art. 17, la avvenuta assegnazione del materiale alla Cartiera, come risultante dalla apposita scheda nell'area riservata alla Impianto del sito xxx.xxxxxxx.xxx.
13.2 La durata del presente contratto è fissata al 31 dicembre di ogni anno e rinnovata automaticamente e lo stesso sarà risolto, tramite semplice comunicazione a mezzo pec da inviarsi dall'interessato alle altre parti entro tre mesi dalla scadenza.
13.3 Il presente contratto si risolverà di diritto nel caso di revoca, per qualsiasi causa, della assegnazione della raccolta alla Cartiera da parte di Comieco, come risultante dalla apposita scheda nell’area riservata del sito xxx.xxxxxxx.xxx. Resta in tal caso esclusa ogni e qualsiasi responsabilità della Cartiera e/o di Comieco nei confronti dell’Impianto. In tali ipotesi, l’Impianto si obbliga ad accettare le modificazioni operate da Comieco senza avanzare pretese di sorta.
13.4 L’Impianto dichiara di ben conoscere e accettare le condizioni e i termini di preavviso legati alla modifica degli impianti stessi, come espressamente previsti all’art. 3.2 dell’Allegato Tecnico Carta, con particolare riferimento alle ipotesi previste dal Documento Audit e Qualità dell’ATC.
14. Controlli da parte di Comieco.
14.1 Ai sensi del precedente articolo 12, l’Impianto si impegna al rispetto e all’attuazione delle modalità e degli standard di comunicazione dei dati definiti da Comieco.
14.2 Ai fini della regolare esecuzione della Convenzione Locale, e - più in generale - degli obblighi di legge, l’Impianto accetta che Comieco possa effettuare - anche mediante accessi in loco, preventivamente comunicati, direttamente o avvalendosi di soggetti di propria fiducia - controlli finalizzati ad attestare il rispetto del presente contratto, inerenti tra l’altro la verifica dei registri di carico e scarico e della documentazione relativa ai quantitativi di materiale conferito in forza della/e Convenzione/i Locale/i.
14.3 L’Impianto si impegna a permettere l’attivazione della procedura di controllo della qualità del materiale in ingresso o in uscita dall’Impianto, secondo quanto previsto dal Documento Audit e Qualità dell’Allegato Tecnico.
15. Inadempimenti, penali, clausola risolutiva.
15.1 Qualora l’Impianto consegni alla Cartiera materiale difforme per merceologia e/o provenienza dalle raccolte in convenzione rispetto a quanto risultante dai documenti di accompagnamento, l’Impianto si obbliga a rifondere alla Cartiera tutti i costi, documentati, che quest'ultima avrà sostenuto per effetto dell’operato dell’Impianto. Resta salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Cartiera.
15.2 Qualora l’Impianto, senza giustificato motivo e in violazione dell’art. 5, non renda disponibili secondo la tempistica di cui al precedente art. 8, per propria colpa o responsabilità al trasportatore prescelto dalla Cartiera, in tutto o in parte, i quantitativi di materiale di pertinenza di Cartiera ai sensi del presente contratto, l’Impianto si obbliga a rifondere alla Cartiera tutti i costi, documentati, che quest'ultima avrà sostenuto per effetto dell’impossibilità di procedere al ritiro del materiale. Resta salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Cartiera.
15.3 In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione mensili di cui al precedente art. 12.1, l’Impianto si obbliga a corrispondere a Comieco – a titolo di penale – una somma pari a euro 150,00 per ciascuna mancata comunicazione mensile; Comieco in ogni caso, fermo quanto previsto dal precedente art. 6.6, potrà legittimamente sospendere il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 6 fino alla ricezione completa dei dati mancanti.
Non saranno cumulate le penali relative al mancato o ritardato invio delle comunicazioni dei FIR o DDT relative alla medesima settimana. Limitatamente alle piattaforme cui Comieco assegna quantità previsionali massime fino a 100 t/mese, la penale applicata sarà pari a euro 50,00. Il pagamento delle penali avverrà a 60 gg data fattura fine mese.
15.4 In caso di ritardata o omessa comunicazione degli eventi e delle circostanze di cui ai precedenti artt. 12.3 e 12.4 l’Impianto si obbliga a corrispondere alla Cartiera e a Comieco tutti gli eventuali costi, documentati, che, per effetto dell’omessa o ritardata comunicazione, gli stessi siano tenuti a sostenere per garantire il corretto avvio al riciclo del materiale nel rispetto dell’Allegato Tecnico Carta.
15.5 Qualora l’Impianto, senza giustificato motivo, sospenda e/o interrompa la consegna del materiale, non consentendo, quindi, il tempestivo ritiro dello stesso da parte del soggetto incaricato dalla Cartiera, Comieco, a seguito della comunicazione di cui al precedente art. 5.11 invierà formale richiesta all’Impianto diffidandolo al ripristino delle consegne entro il termine di 3 gg. lavorativi. Scaduto il predetto termine senza che l’Impianto abbia ripristinato le consegne, Xxxxxxx procederà alla interruzione dei conferimenti in ingresso all’Impianto e contemporaneamente, ai sensi dell'art. 3.2 dell'Allegato Tecnico, procederà alla sostituzione dell’Impianto stesso. Resta salvo il risarcimento del danno, documentato, subito dalla Cartiera e da Comieco per l'impossibilità di procedere al ritiro del materiale; l’Impianto in ogni caso si obbliga a rifondere alla Cartiera il valore delle mps che, in esito alla sostituzione dell’Impianto, non venissero comunque consegnate alla Cartiera. Il valore delle mps non consegnate verrà determinato tenuto conto delle quantità del materiale in ingresso e del materiale in uscita già consegnato, al massimo realizzabile in mps sulla scorta delle rilevazioni del Listino della CCIAA di Milano del mese corrente, relative alla tipologia di macero.
15.6. In ogni caso con costituisce giustificato motivo la riduzione del corrispettivo quale conseguenza dell'applicazione della procedura di cui al precedente 9.1.2.
15.7 Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nei seguenti casi:
a) mancanza, scadenza, mancato rinnovo e/o revoca delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività, di cui al precedente art. 2;
b) perdita dei requisiti minimi di cui all’Allegato Tecnico Carta;
c) fallimento e/o assoggettamento a procedura concorsuale di una delle Parti, ad eccezione del concordato in continuità. In tale ultima ipotesi resta ferma la facoltà delle Parti di recedere con un preavviso di 60 gg.
d) Messa in mora della cartiera senza possibilità di recupero delle somme dovute.
15.8 Ciascuna parte potrà procedere alla risoluzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1456 c.c., con riserva di risarcimento dei danni, in caso di inosservanza grave e/o reiterata delle disposizioni contenute nel presente contratto e negli allegati da esso richiamati.
In particolare, le Parti hanno facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di messa in mora, nei seguenti casi:
a) xxxxx, grave e reiterata negligenza e/o inadempimento della parte nell’esecuzione delle attività previste nel presente contratto;
b) grave e accertata inadempienza alle norme in vigore in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazione obbligatoria dei dipendenti di ciascuna parte;
15.9 La tolleranza, anche continuata, rispetto a cause e motivi di risoluzione del presente contratto non potrà mai costituire acquiescenza o rinuncia ad alcuna delle facoltà previste a fronte di tali inadempimenti.
16. Divieto di cessione del contratto – Divieto Autorizzazione di subappalto.
16.1 Le Parti non potranno cedere, trasferire e/o disporre del contratto e dei diritti ed obblighi di qualsiasi natura derivanti dallo stesso, fermo quanto disposto dal Codice Civile in tema di cessione, affitto di azienda e ramo di azienda, e operazioni straordinarie, fatto salvo l’obbligo di comunicazione preventiva.
16.2 È vietato il subappalto totale o parziale dei servizi oggetto del presente contratto salva espressa autorizzazione scritta delle altre parti.
16.3 Limitatamente alla fase di pressatura, sarà possibile per l’Impianto far eseguire i servizi sul materiale da altro Impianto debitamente autorizzato, previa comunicazione a Comieco della rottura e/o inutilizzabilità della pressa e solo a seguito di verifica della sussistenza dell'impedimento e della idoneità dell’Impianto presso cui conferire il materiale per la pressatura, e autorizzazione espressa di Comieco.
17. Comunicazioni tra le parti
17.1 Le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.
17.2 Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18 e da ogni diversa previsione contrattuale, le comunicazioni tra le Parti attinenti l’ordinaria gestione dei rapporti contrattuali potranno essere effettuate a mezzo fax, lettera, e-mail, posta certificata, e saranno indirizzate ai seguenti indirizzi:
Per la Cartiera: Per Comieco: Per la Impianto:
18. Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali
18.1 Le Parti assumono reciprocamente la responsabilità della corretta gestione e conservazione delle informazioni di cui vengano in possesso in relazione allo svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto; potranno pertanto utilizzare le suddette informazioni esclusivamente per motivi connessi all’esecuzione del contratto stesso. Le Parti si obbligano a mantenere assoluto riserbo sul contenuto del presente contratto e dei documenti nello stesso richiamati e allo stesso allegati.
18.2 Le Parti – assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità - si impegnano ad agire in modo che il personale o i terzi incaricati di effettuare le prestazioni contrattuali o chiamati a collaborare per l’espletamento delle stesse, mantengano strettamente riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, non li divulghino e non ne facciano alcun uso.
Sono escluse dagli obblighi di riservatezza di cui sopra le informazioni:
- che fossero legittimamente in possesso di ciascuna parte o comunque conosciute dalla medesima, in assenza di obblighi di riservatezza, precedentemente alla ricezione delle medesime dall’altra;
- che siano ovvero divengano lecitamente di pubblico dominio senza violazione del presente contratto;
- che siano lecitamente ottenute dalla parte ricevente da una fonte diversa dalla parte divulgante, in assenza dell’imposizione di obblighi di riservatezza;
- che siano elaborate dalla parte ricevente ovvero da terzi a beneficio della medesima, senza avvalersi di informazioni tutelate da vincoli di riservatezza e la cui elaborazione autonoma possa essere dimostrata mediante prove documentali;
- che siano trasmesse da una parte dopo che essa abbia ricevuto la notificazione scritta dall’altra dell’intento di quest’ultima di non ricevere alcuna informazione riservata;
18.3 Le Parti si impegnano ad osservare gli obblighi previsti nel presente articolo anche nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto.
18.4 Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di Titolari del trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”), che i dati personali scambiati per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto, sono trattati al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge. In particolare, i dati verranno trattati mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.
18.5. Le Parti dichiarano altresì di aver provveduto per il tramite dei rispettivi rappresentanti, a scambiarsi l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR.
18.6. Resta inteso che le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, trasparenza e pertinenza.
18.7. La Xxxxxxxx ha nominato il proprio Responsabile ex art. 28 del GDPR individuato in: ……………………….
Comieco ha nominato il proprio Responsabile ex art. 28 del GDPR individuato in Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Direttore Generale
L’Impianto ha nominato il proprio Responsabile ex art. 28 del GDPR individuato in: ……………..
19.Modifiche e integrazioni
19.1 Qualsiasi modifica e/o variazione concernente la normativa applicabile, con particolare riguardo al D.Lgs. 152/06, come pure dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI e/o all'Allegato Tecnico Carta e alla normativa tecnica di settore, sarà recepita nel presente contratto, previa condivisione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1175 del codice civile.
19.2 Eventuali variazioni del presente contratto dovranno risultare da atto scritto.
19.3 Qualora una clausola (o più di una clausola) del presente contratto dovesse essere dichiarata invalida o inefficace, le Parti negozieranno in buona fede la sua sostituzione con una clausola che quanto meglio garantisca il mantenimento degli equilibri economici dello stesso.
19.4 L’inefficacia di una clausola contrattuale non comporterà l’inefficacia e/o la nullità dell’intero contratto.
20. Disposizioni generali.
20.1 Il contratto con i suoi allegati supera e si sostituisce ad ogni precedente accordo o intesa, anche verbale, intercorsa tra le Parti, in merito all'oggetto del presente contratto.
20.2 Nell’esecuzione del presente contratto, la Cartiera e l’Impianto si obbligano ad osservare il Codice Etico e il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al D.Lgs n. 231/01, quali adottati, e con la
sottoscrizione del presente contratto dichiarano di aver ricevuto, letto e compreso gli obblighi derivanti dai predetti Codici, in ogni caso pubblicati sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx.
21. Legge applicabile e Foro competente
21.1 Il presente contratto sarà regolato dalla legge italiana.
21.2 Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.
22. Segni distintivi
22.1 L’utilizzo, da parte dell’Impianto, dei segni distintivi della Cartiera e di Comieco dovrà essere previamente autorizzato per iscritto e dovrà avvenire secondo le indicazioni degli stessi, cui l’Impianto dovrà attenersi scrupolosamente.
22.2 La violazione nell’utilizzo dei segni distintivi da parte dell’Impianto consentirà alla Cartiera e/o a Comieco di risolvere il presente contratto con le modalità di cui al precedente articolo 15.
23. Clausola di completezza richiami e allegati.
23.1 Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si richiamano espressamente le seguenti norme ed i seguenti documenti:
✓ D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni;
✓ DM 5 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni;
✓ Accordo tra ANCI e CONAI relativo al periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2024;
✓ Allegato Tecnico Carta, Documento Audit e Qualità, Convenzione locale tipo relativo al periodo 1 maggio 2020 – 31 dicembre 2024
✓ Ogni e qualsiasi emananda legge e/o atto regolamentare in materia.
23.2 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto gli allegati nello stesso richiamati ed in particolare l'ACCORDO ANCI-CONAI 2020-2024 - Allegato Tecnico Carta ed il relativo Documento "AUDIT e QUALITA'".
23.3 Il presente contratto, dalla data della sottoscrizione da tutte le parti, revoca, risolve e sostituisce il precedente contratto sottoscritto in virtù dell'Accordo ANCI-CONAI 2014-2019.
[inserire data]
Cartiera Comieco Impianto
Per accettazione specifica dei seguenti articoli:
lettera e) delle premesse; 3.4; 5.2; 5.6; 5,7; 5.8; 5.9; 5.10; 5.11; 5.12; 6.3; 6.5; 6.6; 6.7; 6.9; 6.10; 7.1; 7.3;
7.4; 7.5; 11.1; 11.2; 11.3; 11.4; 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 15.7; 15.8; 20.1;
21.2; 22.2; 23.3.
Cartiera Comieco Impianto