CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DELLE RISORSE DELLA FONDAZIONE FASC
TRA
FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Xxxxxxxx (di seguito definito “FASC”), con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxx 00, CF 80078850155, nella persona del suo legale rappresentante, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Terni il 8/1/1948, nella sua qualità di Presidente
E
(di seguito il FASC ed il GESTORE, congiuntamente considerati, sono definiti le “Parti”).
PREMESSO CHE:
1. Il FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri (di seguito definito “FASC” o “Fondo”) istituito con il contratto collettivo 25 gennaio 1936 e già Ente di diritto pubblico per effetto della L. n. 70/1975, è stato trasformato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in Fondazione di diritto privato in attuazione del disposto di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 509/1994.
Il FASC ha lo scopo di erogare prestazioni previdenziali così come disciplinate dall’art. 2 dello Statuto a favore dei dipendenti con qualifica di impiegati e quadri di aziende che applicano il CCNL Autotrasporto e Spedizione Merci, il CCNL per il personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi e che sono iscritte ai fini contributivi e previdenziali presso l'INPS nel settore Terziario.
2. Con bando pubblicato in data Il FASC ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del
servizio di gestione finanziaria delle risorse della Fondazione FASC, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. In seguito all’espletamento della procedura di gara, il FASC ha aggiudicato il servizio al GESTORE alle condizioni economiche previste nell’offerta presentata da quest’ultimo.
4. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del FASC in data il servizio è stato aggiudicato al
GESTORE in via definitiva ed è stato delegato il Presidente e legale rappresentante della Fondazione alla sottoscrizione della presente convenzione.
5. Il GESTORE, come accertato all’esito delle operazioni di gara, è autorizzato all’esercizio del servizio di gestione di portafogli di cui all’art. 1, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, il “TUF”) ed è attualmente iscritto all’Albo delle società di gestione del risparmio di cui all’articolo 35 TUF, tenuto dalla Banca d’Italia, con il n. .
OVVERO, per le imprese aventi sede in altro Stato UE:
Il GESTORE è autorizzato all’esercizio dell’attività ed ha ottenuto il mutuo riconoscimento in Italia.
6. Il FASC intende stipulare la convenzione per la gestione delle proprie risorse.
7. Il GESTORE ha costituito la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/06 mediante……….
Pari all’importo di € ………
8. Nell’Allegato B alla Convenzione sono contenute le informazioni rilevanti ai fini dei conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 7 e 8 del DM 703/96
9. Il FASC è titolare dei valori e delle disponibilità conferite in gestione. I valori e le disponibilità affidati in gestione ai sensi e secondo le modalità ed i criteri stabiliti nella presente Convenzione, costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti di mercato e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori del GESTORE, sia da parte di rappresentati dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il GESTORE.
10. Il servizio di Banca depositaria delle risorse del FASC viene svolta dal soggetto incaricato indicato nell’allegato.
Quanto sopra premesso, le Parti stipulano la seguente
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE DEL FONDO
Art. 1 – Oggetto della CONVENZIONE
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della CONVENZIONE.
2. La CONVENZIONE ha per oggetto la gestione professionale mediante investimento in strumenti finanziari, di una quota delle risorse mobiliari del FASC.
3. Il primo conferimento è costituito da strumenti finanziari e liquidità per un ammontare corrispondente a circa 70.000.000, di Euro,
Successivamente, FASC può mettere a disposizione del GESTORE ulteriori flussi finanziari riservandosi di individuare, a proprio insindacabile giudizio, una apposita modalità di ripartizione dei flussi contributivi tra i diversi GESTORI.
4. La gestione delle risorse è effettuata dal GESTORE nell’esclusivo interesse del FASC, nel rispetto dei criteri e limiti indicati nel successivo articolo 2.
4-bis (EVENTUALE) Il FASC autorizza il GESTORE ad affidare ai soggetti indicati nelle deleghe prodotte alla domanda di partecipazione alla gara l’esecuzione di una parte dell’attività di investimento pur
mantenendo in capo al GESTORE gli obblighi e le responsabilità di cui alla presente Convenzione.
5. Fermo restando il diritto di recesso di cui al successivo art. 9 qualora il GESTORE non rispetti i parametri di rischio e di rendimento specificati nella presente Convenzione e indicati nell’Allegato tecnico (Allegato C) che ne costituisce parte integrante, il FASC avrà la facoltà di modificare l’ammontare delle risorse messe a disposizione del GESTORE. In tal caso il FASC comunica al GESTORE ed alla Banca depositaria i nuovi criteri di ripartizione delle risorse.
6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al FASC nello svolgimento dei servizi previsti dalla presente Convenzione spetta al GESTORE l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
7. Nell’esecuzione della Convenzione, il GESTORE impartisce direttamente istruzioni alla Banca Depositaria, che le esegue verificandone la conformità ai criteri stabiliti dal DM 703/96 ed ai limiti di investimento stabiliti nella Convenzione.
8. I flussi informativi fra il GESTORE, il FASC e la Banca depositaria e le connesse modalità di concreto svolgimento degli inerenti servizi sono regolati sulla base delle specifiche riportate in un apposito protocollo che sarà sottoscritto dai soggetti sopra citati, denominato Service Level Agreement (per brevità, di seguito “SLA”).
9. Il GESTORE si impegna a fornire alla Banca depositaria (Société Générale Securities Services S.p.A.) le informazioni relative alla gestione con le modalità stabilite dalla banca stessa. Allo stesso modo, Il GESTORE si impegna a fornire al FASC o ad altro soggetto da esso indicato informazioni indicate nel tracciato pubblicato in allegato alla Convenzione, da utilizzare senza alcuna modifica (Allegato D).
Art. 2 - Linee di indirizzo della gestione
1. Le risorse del FASC dovranno essere investite nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dal Decreto del Ministro del Tesoro 21 novembre 1996, n. 703, in allegato alla presente (Allegato A), tenuto conto delle peculiarità del FASC.
2. Nel rispetto dei criteri e i limiti stabiliti dal DM 703/96, il GESTORE dovrà tendere a massimizzare il tasso di rendimento atteso nel rispetto delle linee di indirizzo di cui al successivo comma 3, avendo come riferimento un orizzonte temporale di sei anni e attenendosi al principio presente nella normativa europea della “persona prudente”, perseguendo una ottimizzazione del rapporto redditività rischio.
3. Il GESTORE è tenuto al rispetto delle seguenti linee di indirizzo:
Benchmark: il GESTORE è tenuto al rispetto del seguente benchmark:
• 55% bond governativi area Euro
• 20% bond corporate area Euro
• 25% azioni area Ocse
(indici da individuare al momento della sottoscrizione della convenzione)
Gli indici utilizzati per la definizione del benchmark si caratterizzano per: a) pubblicità dell’indice; b) accessibilità e aggiornamento della sua quotazione; c) trasparenza del processo di elaborazione; d) reinvestimento delle cedole e dei dividendi; e) liquidità dei titoli costituenti.
Gli indici azionari sono da intendersi con i dividendi reinvestiti e gli indici obbligazionari sono da considerarsi con cedole reinvestite.
Il benchmark viene ribilanciato mensilmente (ultimo giorno lavorativo del mese). Il confronto col benchmark avverrà a partire dal 1 gennaio 2015.
ASSET ALLOCATION: il GESTORE, per la gestione delle risorse assegnatagli attua una politica di tipo attivo in relazione alle aspettative di rendimento delle singole attività, nel rispetto dei limiti e vincoli contenuti nei successivi punti. Gli investimenti sono finalizzati a conseguire una crescita adeguata, stabile e compatibile con l’orizzonte temporale degli investimenti indicato dal FONDO.
Xxxxxx acquistabili, vincoli e limiti: il GESTORE può effettuare le scelte di investimento fra gli strumenti contemplati nell’art. 1 del DM 703/96 avendo cura di rispettare i seguenti vincoli e limiti:
• I titoli di debito devono godere di una valutazione di merito di credito pari almeno al livello investment grade di almeno una tra le Agenzie Standard & Poor’s, Moody’s. x Xxxxx. Qualora il rating di un titolo si riduca al di sotto del limite indicato, il GESTORE, ferma restando la sua autonomia e responsabilità nella gestione del portafoglio e nella valutazione del rischio credito, prima di provvedere alla eventuale vendita dei titoli deve informare delle scelte il FASC.
• I titoli di debito “corporate” possono arrivare sino ad un 30 % del patrimonio.
• I titoli di debito di emittenti finanziari devono rientrare almeno nella categoria dei “prestiti non subordinati“.
• Gli strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione potranno essere acquistati esclusivamente con riferimento alle tranche senior aventi rating almeno pari a AA (S&P) o equivalente nel caso in cui non sia presente il rating di almeno due Agenzie, si potrà fare riferimento ad una sola di esse.
• I titoli di capitale non possono avere un peso superiore al 35 % sul valore di mercato del patrimonio con un ribilanciamento mensile.
• Per gli strumenti finanziari in divisa estera la detenzione di eventuali posizioni a cambio aperto è lasciata alla discrezionalità del GESTORE.
• Il GESTORE esegue gli investimenti e i disinvestimenti operando con controparti di mercato di primaria importanza; per le operazioni riguardanti titoli non negoziati in mercati regolamentati entro i limiti ammessi dall’articolo 4 del DM 703/96, il rating della controparte deve risultare non inferiore all’investment grade. Il FASC, al fine di monitorare l’attività di gestione sviluppata con le diverse controparti, si riserva di verificare i livelli di prezzo con cui vengono eseguite le operazioni.
4. E’ inoltre consentito acquisire:
a) quote di Oicr armonizzati rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, ivi inclusi quelli istituiti da imprese del Gruppo di appartenenza del GESTORE, a condizione:
• che tali strumenti siano utilizzati al fine di assicurare una efficiente gestione del portafoglio tramite una adeguata diversificazione del rischio;
• che il loro utilizzo sia strettamente limitato ad asset class a cui siano destinate risorse patrimoniali non sufficienti a garantire una efficiente gestione;
• che i programmi e i limiti di investimento di ogni Oicr siano compatibili con quelli delle linee di indirizzo della gestione; la verifica di tale compatibilità dovrà essere preventivamente effettuata dalla Banca depositaria ed il GESTORE potrà utilizzare solo gli Oicr espressamente autorizzati da quest’ultima;
• che il GESTORE si impegni - con cadenza mensile e data di riferimento fine mese, ovvero ogni qual volta ne sia fatta richiesta dal Fondo – a fornire una certificazione attestante il rispetto di tutti i limiti stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalla presente Convenzione;
• che il GESTORE si impegni a comunicare - con cadenza settimanale - l'elenco degli strumenti finanziari che compongono ogni Oicr ed il relativo peso, secondo un formato elettronico fornito dal FASC;
• che la regolamentazione prevista in convenzione (limiti di investimento, segnalazioni, ecc.) con riferimento agli investimenti effettuati direttamente dal GESTORE, venga rispettata anche con riguardo ai singoli titoli componenti il portafoglio dell’Oicr;
• che sul FONDO non vengono fatte gravare commissioni di gestione, spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di Oicr acquisiti, né altre forme di commissioni aggiuntive rispetto a quanto stabilito dall’art. 8 della presente Convenzione;
b) opzioni e contratti futures su indici azionari, titoli di Stato e tassi di interesse, unicamente nei limiti previsti per i titoli sottostanti a condizione che siano utilizzati con il solo obiettivo di assicurare una efficiente gestione del portafoglio e con esclusione dell’effetto leva;
c) operazioni pronto contro termine, interest rate swap, basis swap, currency swap con controparti primarie, contratti a termine su valute (forward) e currency futures;
5. Il GESTORE si impegna ad assumere per con del FASC gli oneri di cui al regolamento 648/2012 (EMIR) sulla base della delega allegata alla presente convezione (Allegato E).
6. Controllo del rischio. Per la valutazione e il controllo del rischio viene utilizzato l’indicatore della Tracking Error Volatility, da contenere nel limite del 3% semestrale e da calcolarsi secondo le modalità e la formula di calcolo indicate nell’Allegato tecnico (Allegato C alla Convenzione). Il limite indicato può essere soggetto a modifiche in relazione ad eventuali variazioni del benchmark di riferimento e/o delle linee di indirizzo. Tale modifica verrà indicata esclusivamente dal FASC in forma scritta al GESTORE.
Art. 3 – Modifica delle linee di indirizzo della gestione
1. Le linee di indirizzo di gestione indicate nell’articolo precedente possono essere modificate dal FASC previa comunicazione scritta da inviare al GESTORE e alla Banca depositaria almeno 30 giorni prima della data di efficacia delle modifiche stesse, ovvero, se le circostanze lo richiedono, entro il minor termine preventivamente pattuito con il GESTORE e comunicato alla Banca depositaria.
2. Il FASC, nel rispetto di quanto previsto dal DM 703/96, può modificare gli indirizzi riferiti alla disciplina del conflitto di interesse, previa condivisione con il GESTORE. Di tali modifiche il FASC dà comunicazione alla Banca depositaria.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti il GESTORE e il FASC concordano, tenendo conto dei riflessi sulla redditività del FASC stesso, le modalità e i termini per l’eventuale adeguamento alle nuove linee degli investimenti già effettuati. In caso di mancato accordo, fatta salva la facoltà di recesso di cui all’art. 9, il GESTORE si adegua alle indicazioni del FASC segnalando i riflessi che si possono determinare sulla redditività del patrimonio.
4. In caso di modifica delle linee di indirizzo le parti hanno facoltà di rideterminare, oltre agli obiettivi della gestione, la misura delle commissioni.
Art. 4 - Modalità di smobilizzo parziale delle risorse
1. Il FASC può richiedere al GESTORE, secondo la tempistica prevista nello SLA, lo smobilizzo parziale delle risorse affidate in gestione, comunicando al GESTORE l’ammontare degli importi da liquidare. In tale evenienza, così come nel caso di cui all’art.1 comma 5, il FASC autorizzerà il GESTORE lo svincolo della cauzione proporzionalmente al patrimonio disinvestito.
Art. 5 - Diritto di voto
1. La titolarità dei diritti di voto inerenti i valori mobiliari oggetto della gestione spetta, in ogni caso, al FASC.
2. Il FASC richiede alla Banca depositaria la documentazione necessaria per l’esercizio del diritto di voto e ne dà informazione al GESTORE.
3. La rappresentanza del FASC per l’esercizio del diritto di voto può essere conferita al GESTORE, con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea. Il voto è esercitato secondo le istruzioni vincolanti impartite dal FASC, anche con riguardo a più assemblee.
Art. 6 - Rapporti con la Banca depositaria
1. In caso di sostituzione della Banca depositaria, il FASC ne darà comunicazione al GESTORE, indicando la data a partire dalla quale quest’ultimo dovrà rivolgersi alla nuova Banca depositaria.
2. In tale evenienza, prima dell’avvio dell’incarico al nuovo soggetto, il GESTORE si impegna, ora per allora, a negoziare un nuovo SLA che andrà a sostituire quello sottoscritto all’atto della stipula della presente convenzione.
Art. 7 - Rendiconto, obblighi di informazione e conflitto di interessi
1. Il GESTORE fornisce al FASC un rendiconto dell’attività svolta, come specificato nell’Allegato tecnico (Allegato C alla Convenzione).
2. Il GESTORE è tenuto inoltre a comunicare tempestivamente al FASC e alla Banca depositaria le operazioni effettuate in conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 7 del DM 703/96 come specificato nell’Allegato A alla Convenzione.
3. Il GESTORE è tenuto ad adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra di esso ed i clienti o tra due propri clienti al momento della prestazione del servizio di cui al presente contratto e a gestire i suddetti conflitti, anche adottando idonee misure organizzative, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
4. Ciascuna delle parti della presente Convenzione è tenuta a comunicare tempestivamente all’altra parte, anche su richiesta, ogni altra informazione o dato necessario per consentire l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente. Il GESTORE, su richiesta del FASC, è tenuto a rendere disponibile ogni altra informazione o documento che riguardi le attività effettuate per conto del FASC stesso.
5. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del DM 703/96, le parti convengono di misurare la performance dell’attività di gestione attraverso il confronto con la performance del parametro di riferimento (benchmark) indicato all’art. 2, comma 3, lettera a) della presente Convenzione.
6. Il rispetto degli obblighi informativi di cui all’art. 3 dell’Allegato tecnico (Allegato C alla Convenzione) costituisce parte integrante e sostanziale degli adempimenti conseguenti alla stipula della presente Convenzione.
Art. 8 - Commissioni
1. Quale compenso per l’attività di gestione, verrà corrisposta al GESTORE una commissione fissa applicata alla gestione patrimoniale nella seguente misura:
Commissione fissa: % sull'importo come determinato al successivo comma 2.
2. Le commissioni di cui al comma 1 devono essere intese come commissioni annue; il valore della commissione fissa mensile si ottiene dividendo la commissione calcolata su base annua per 12. Le commissioni sono calcolate in conformità a quanto stabilito nell’Allegato Tecnico (Allegato C). Le commissioni saranno soggette all'applicazione dell'i.v.a. in conformità alle disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i.
3. Le commissioni sono corrisposte al GESTORE mediante addebito in un conto corrente i cui estremi sono resi noti dal GESTORE stesso.
4. La fatturazione dovrà seguire, pena l’impossibilità da parte del FASC di procedere al pagamento, le procedure previste dal Decreto n. 55 del 3 aprile 2013 relativo alla emissione, trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche.
5. Nel caso in cui la Convenzione cessi di avere efficacia prima della scadenza, il compenso del GESTORE si calcola in proporzione all’effettivo periodo di validità.
6. Il GESTORE si impegna ad operare sui mercati alle migliori commissioni di negoziazione vigenti con controparti indipendenti.
7. Su richiesta del FASC il GESTORE si impegna a fornire l’elenco delle transazioni effettuate con l’indicazione delle commissioni e spese di negoziazione applicate.
8. Ai sensi ed agli effetti dell’art. 3 della Legge 13/08/2012 n. 136, concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riguardanti lavori, servizi e forniture pubbliche, FASC dichiara di avere istituito il rapporto di conto corrente n. 100000019589, intestato a FASC FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI E CORRIERI, acceso presso la Filiale 352 di Intesa San Paolo s.p.a. Il conto viene utilizzato quale conto dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della Legge citata.
Art. 9 - Durata della Convenzione e recesso
1. La presente Convenzione ha durata di 72 mesi dalla data del 1 novembre 2014 al 31 ottobre 2020 e non può essere rinnovata tacitamente.
2. Il FASC può recedere dalla Convenzione, senza obbligo di motivazione alcuna, prima della scadenza dandone preavviso al GESTORE per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale viene fissata la data di cessazione della Convenzione. Il preavviso non può essere inferiore a 30 giorni.
3. Il GESTORE può recedere dalla Convenzione prima della scadenza nell’ipotesi di modifica degli indirizzi di gestione di cui al precedente art. 2. L’efficacia del recesso è sospesa fino all’accettazione dell’incarico da parte di un altro GESTORE abilitato; in tale ipotesi il GESTORE è tenuto a proseguire la gestione sulla base delle linee di indirizzo convenute e nel rispetto delle condizioni pattuite per un periodo massimo di 180 giorni dalla data del recesso.
4. Ciascuna parte comunica alla controparte la propria volontà di recedere dalla Convenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare con le medesime modalità anche alla Banca depositaria.
5. La Banca depositaria provvede comunque alla esecuzione delle operazioni in corso alla data di cessazione della Convenzione.
6. In caso di scadenza della Convenzione o di recesso di una delle Parti, il GESTORE è tenuto a trasmettere al FASC il rendiconto di cui all’art. 7 per il periodo intercorrente tra la data di riferimento dell’ultimo rendiconto e quello di cessazione del contratto di gestione.
7. In caso di esercizio del diritto di recesso ai sensi della presente clausola il FASC autorizzerà lo svincolo della cauzione definitiva per la parte residua.
Art. 10 – Clausola risolutiva espressa
1. Fermo restando quanto definito al precedente art.9, il FASC ha diritto di risolvere, senza preavviso, la presente Convenzione nelle ipotesi in cui il GESTORE:
a) contravvenga alle disposizioni del DM 703/96;
b) utilizzi controparti senza il rispetto dei criteri di cui all’art. 2 del DM 703/96;
c) non rispetti le linee di indirizzo di cui all’art. 2 della presente CONVENZIONE e non provveda a riallineare le stesse a seguito della comunicazione del FONDO nel termine che è all’uopo assegnato e
non può essere inferiore a 10 giorni lavorativi;
d) non adempia alle richieste del FASC riferite al rispetto dei limiti del Tracking Error Volatility nei tempi e secondo le modalità definiti dall’Allegato tecnico (Allegato C alla CONVENZIONE);
e) contravvenga agli obblighi informativi di cui al punto 3 dell’Allegato tecnico (Allegato C alla CONVENZIONE).
2. Verificandosi una delle ipotesi sopra menzionate, il FASC ha facoltà di comunicare al GESTORE, con copia per conoscenza alla Banca depositaria, l’immediata risoluzione della Convenzione, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno subito.
3. A far data del ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2 il GESTORE dovrà astenersi dal compiere ulteriori operazioni e sarà tenuto a predisporre immediatamente il rendiconto relativo al periodo seguente all’ultimo rendiconto trasmesso.
4. La risoluzione decorre dalla data in cui il FASC comunica al GESTORE di volersi avvalere della presente clausola.
5. Al momento della risoluzione il FASC provvederà ad incamerare la cauzione definitiva.
6. Il FASC, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, provvederà a segnalare all’AVCP l’avvenuta risoluzione.
Art. 11 – Rappresentante del GESTORE
1. Il GESTORE comunica formalmente al FASC il nominativo della figura professionale incaricata di dare esecuzione alla presente Convenzione (di seguito definita “Rappresentante”).
2. Lo stesso Rappresentante è a tutti gli effetti legittimato a ricevere nell’interesse del GESTORE ogni comunicazione, dichiarazione, raccomandazione e/o documento comunque previsto dalla Convenzione o destinato ad avere incidenza sulla stessa.
3. Il GESTORE può sostituire il proprio Rappresentante dandone comunicazione formale al FASC.
Art. 12 – Comunicazioni tra le Parti
1. Ogni comunicazione e/o notificazione riguardante la presente Convenzione ad eccezione delle comunicazioni di carattere ordinario, ovvero relative alle materie regolate dal protocollo di cui all’art. 1, comma 8, della presente Convenzione (SLA) deve rivestire forma scritta. Le comunicazioni destinate al
2. GESTORE possono essere inviate al Rappresentante di cui all’art. 11 mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio fax o via e-mail successivamente confermato da lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Le parti si obbligano reciprocamente a comunicare in forma scritta le informazioni riguardanti indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e numero di fax. Con le stesse modalità deve essere data tempestiva comunicazione di ogni variazione riguardante le medesime informazioni.
Art. 13 – Patto di riservatezza
1. le parti si impegnano a considerare riservati tutti i dati e/o le notizie e/o le informazioni concernenti l’altra parte delle quali sono venute in possesso in occasione della predisposizione, nonché durante l’esecuzione della presente Convenzione. Al GESTORE è tuttavia consentita l’indicazione del FASC come referenza professionale e nell’ambito dell’esecuzione del contratto.
2. Il GESTORE, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, tratterà i dati personali del FASC in qualità di autonomo Titolare del trattamento e nel rispetto di quanto previsto nell’apposita informativa che FASC dichiara di aver ricevuto.
Art. 14 – Divieto di cessione del contratto
1. La presente Convenzione non è cedibile dal GESTORE, né quest’ultimo può comunque sostituire a sé altri nei rapporti da essa derivanti, salvo i casi di cui all’articolo 2558 del codice civile.
2. Nei casi di cui all’articolo 2558 del codice civile sarà cura del GESTORE darne tempestiva informativa al FASC. Resta sin d’ora inteso che anche nelle fattispecie rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2558 del codice civile il FASC potrà esercitare il diritto di recesso secondo quanto previsto dal precedente Art. 9. Il cessionario subentrerà nel servizio di gestione a condizione che sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 del disciplinare di gara che verranno appositamente verificati dal FASC.
Si applica in ogni caso l’art. 116 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
Art. 15 –Legge applicabile e Foro competente
1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Per ogni controversia che potesse insorgere tra le Parti, in relazione alla interpretazione ed alla esecuzione della presente Convenzione, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.
Art. 16 - Spese e imposte
1. Le spese relative alla stipulazione del presente saranno integralmente a carico del Gestore. Il Gestore sarà tenuto, inoltre, al versamento delle relative imposte, xxx comprese l'imposta di bollo e l'imposta di registrazione del contratto, in quanto applicabili.
In ogni caso, il Gestore sarà tenuto all'immediato rimborso di tutte le spese e imposte che dovessero essere anticipate dal FASC.
Art. 17 - Norme finali
1. Per quanto non espressamente regolato dalla presente Convenzione si fa riferimento al TUF ed al Codice dei contratti pubblici nonché a tutte le norme vigenti in materia.
2. Gli allegati alla presente Convenzione sono i seguenti:
• All. A - Decreto del Ministro del Tesoro 21 novembre 1996, n. 703;
• All. B – Conflitti d’interesse
• All. C – Allegato tecnico.
• All. D – Modalità di trasmissione dei dati per l’attività di controllo della gestione finanziaria
• All. E – Delega Emir
Luogo e data
Per la Fondazione FASC Per la Società
ALLEGATO A ALLA CONVENZIONE
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 21 novembre 0000, x. 000.
(X.X. 22.2.1997, n. 44)
Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interesse.
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito
«decreto legislativo») con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche complementari;
Visti in particolare l'articolo 6 recante norme in materia di «Regime delle prestazioni e modelli gestionali»; l'articolo. 6-bis concernente la «Banca depositaria» e l'articolo 9 concernente i «Fondi pensione aperti»; Considerato che ai sensi dell'articolo 6, comma 4-quinques del decreto legislativo occorre individuare le attività nelle quali i fondi pensione, indipendentemente dal regime o dal modello gestionale prescelto, possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari nonché le regole da osservare in materia di conflitti di interesse;
Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo (di seguito
«Commissione di vigilanza»);
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;
Ritenuto di non poter aderire al suggerimento del Consiglio di Stato di integrare i criteri di gestione previsti all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento in quanto l'integrazione proposta, senza rafforzare “il grado di effettività di tutela dei partecipanti ai fondi”, potrebbe indurre i fondi pensione a scegliere soggetti gestori e indirizzi di gestione contrastanti con lo spirito e con la lettera delle modificazioni introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, agli articoli 2 e 6 del menzionato decreto legislativo n. 124/1993, improntati a principi di concorrenzialità tra i gestori;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.400/1988, in data 19 novembre 1996;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) «titoli di debito»:
i titoli emessi da stati o da organismi internazionali; le obbligazioni anche convertibili in azioni;
i certificati di deposito;
i certificati di investimento;
le cambiali finanziarie;
altri strumenti finanziari, diversi da quelli assicurativi, che prevedono a scadenza la restituzione del capitale;
b) «titoli di capitale»:
le azioni;
le quote di società immobiliari a responsabilità limitata;
altri strumenti finanziari negoziabili rappresentativi del capitale di rischio;
c) «contratti derivati»:
contratti futures su strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, e relativi indici;
i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, valute e indici;
i contratti di opzione per acquistare o vendere titoli di debito, titoli di capitale ed altri strumenti finanziari, contratti futures o swaps, indici, valute e tassi di interesse;
d) «OICVM»: gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE;
e «fondi chiusi»: i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi;
f) «liquidità»: titoli del mercato monetario ovvero altri titoli di debito con vita residua non superiore a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilità ed esatta valutabilità, ivi compresi i depositi bancari a breve.
Art. 2.
Criteri di gestione
1. Il fondo pensione opera in modo che le proprie disponibilità siano gestite in maniera sana e prudente avendo riguardo agli obiettivi di:
a) diversificazione degli investimenti;
b) efficiente gestione del portafoglio;
c) diversificazione dei rischi, anche di controparte;
d) contenimento dei costi di transazione, gestione e funzionamento del fondo;
e) massimizzazione dei rendimenti netti.
2. Il fondo pensione verifica i risultati della gestione anche mediante l'adozione di parametri oggettivi e confrontabili, inseriti nella convenzione gestoria e stabiliti dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 6, comma 4- quater, del decreto legislativo.
3. L'operatività del fondo pensione si ispira a principi di trasparenza e di adeguata informazione agli iscritti.
4. Il fondo pensione nella gestione delle proprie disponibilità tiene conto delle esigenze di finanziamento delle piccole e medie imprese.
Art. 3.
Investimenti e operazioni consentiti
1. Fermo restando i divieti ed i limiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo, le disponibilità dei fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento, possono essere investite in:
a) titoli di debito;
b) titoli di capitale;
c) parti di OICVM;
d) quote di fondi chiusi.
2. Essi possono inoltre:
a) effettuare operazioni di pronti contro termine che prevedano l'acquisto a pronti e la rivendita a termine ovvero la vendita a pronti ed il riacquisto a termine di strumenti finanziari ed il prestito titoli;
b) detenere liquidità;
c) effettuare operazioni in contratti derivati.
3. Nell'esercizio dell'attività di gestione di fondi pensione, il soggetto GESTORE non può effettuare vendite allo scoperto.
4. Il fondo pensione può individuare diverse linee di investimento ad una delle quali gli iscritti hanno facoltà di aderire per un periodo di tempo predeterminato. Lo statuto del fondo pensione disciplina le modalità in base alle quali gli iscritti che ne facciano richiesta trasferiscono l'adesione ad un'altra delle citate linee. Per ciascuna di dette linee si applicano, con riferimento alle risorse gestite, i limiti e i criteri stabiliti nel decreto legislativo e nel presente regolamento.
Art. 4.
Limiti agli investimenti
1. Xxxxx restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo, i fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento, nell'investimento delle proprie disponibilità possono detenere:
a) liquidità entro il limite del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione;
b) quote di fondi chiusi entro il limite totale del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione e del 25 per cento del valore del fondo chiuso;
c) titoli di debito e di capitale non negoziati in mercati regolamentati dei Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone entro il limite del 50 per cento, purché emessi da Paesi aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti; entro tale limite i titoli di capitale non possono superare il 10 per cento del patrimonio ed il complesso dei titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all'OCSE o dagli organismi internazionali, cui aderiscono almeno uno degli Stati appartenenti all'Unione europea, non può superare il 20 per cento del patrimonio del fondo pensione;
d) titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all'OCSE ovvero residenti in detti Paesi, entro il limite massimo del 5 per cento del patrimonio del fondo pensione, purché negoziati in mercati regolamentari dei Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone.
2. Fermi i limiti previsti dal comma 1, il patrimonio del fondo pensione non può essere investito in misura superiore al 15 per cento in titoli di debito e di capitale, ivi compresi i prodotti derivati che danno diritto all'acquisto di tali titoli, emessi da uno stesso emittente o da soggetti facenti parte di un medesimo gruppo; nell'ambito di tale limite, i titoli non negoziati in mercati regolamentati dai Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone non possono superare il limite del 5 per cento del patrimonio del fondo. Sono esclusi dai limiti del presente comma i titoli di debito emessi da Stati aderenti all'OCSE.
3. La Commissione di vigilanza può stabilire i casi in cui i limiti posti all'investimento dei fondi possono essere superati per temporanee e comprovate esigenze del fondo.
4. La Commissione dì vigilanza fissa limiti più stringenti all'operatività del fondo pensione ove la situazione economico patrimoniale e organizzativa lo richieda.
5. Gli investimenti del fondo pensione devono essere denominati per almeno un terzo in una valuta congruente con quella nella quale devono essere erogate le prestazioni del fondo pensione. La congruenza è valutata tenuto conto degli effetti di copertura valutaria posti in essere. Le attività espresse in ECU sono considerate congruenti rispetto a qualsiasi moneta.
Art. 5.
Limiti ai contratti derivati
1. Xxxxx restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo, le operazioni in contratti derivati possono essere effettuate, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, purché siano riconducibili ad una della seguenti tipologie:
a) generano un'esposizione al rischio finanziario equivalente a quella risultante da un acquisto a pronti degli strumenti finanziari sottostanti il contratto derivato;
b) eliminano il rischio finanziario degli strumenti sottostanti il contratto derivato;
c) assicurano il valore degli strumenti sottostanti contro fluttuazioni avverse dei loro prezzi;
d) assicurano maggiore liquidità dell'investimento negli strumenti finanziari sottostanti senza comportare l'assunzione di rischi superiori a quelli risultanti da acquisti a pronti.
2. Ai fini della verifica del rispetto dei criteri previsti all'articolo 2 la Commissione di vigilanza detta le modalità di segnalazione delle predette operazioni, anche con riferimento alla correlazione tra le caratteristiche tecnico finanziarie dell'attività coperta e quella del contratto di copertura.
Art. 6.
Gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale
1. I fondi pensione possono stipulare accordi con i soggetti previsti dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo per la gestione delle disponibilità loro affidate, che prevedano la garanzia di restituzione del capitale. In tali casi può essere anche pattuito il trasferimento della titolarità ai sensi dell'articolo 6, comma 4-ter, del decreto legislativo.
2. La Commissione di vigilanza, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le disponibilità dei fondi pensione, indica criteri, modalità e limiti per il rilascio della garanzia di restituzione del capitale, anche da parte di terzi; i criteri tengono conto anche della trasparenza e comparabilità delle condizioni offerte.
3. Resta ferma l'applicazione dei principi e delle norme del decreto legislativo e del presente regolamento ai gestori che prestano ai fondi pensione servizi di gestione accompagnati dalla garanzia di restituzione del capitale, sia o meno stato pattuito il trasferimento della titolarità delle risorse affidate.
Art. 7.
Conflitti di interesse relativi ad investimenti nell'ambito dei rapporti di gruppo
1. I gestori di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo che effettuano, per conto del fondo pensione, operazioni nelle quali hanno direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo, un interesse in conflitto, sono tenuti ad indicare specificamente le operazioni medesime, nonché la natura degli interessi in conflitto, nella documentazione dovuta al fondo pensione. Tale obbligo sussiste anche nell'ipotesi di investimento in titoli emessi dai sottoscrittori delle fonti istitutive, dai datori di lavoro tenuti alla contribuzione, dalla banca depositaria o da imprese dei loro gruppi ovvero nel caso di operazioni concluse con i medesimi soggetti. A tal fine detti soggetti devono informare il GESTORE in ordine alla composizione del proprio gruppo. Dette informazioni e quelle relative alla composizione del proprio gruppo devono essere rese anche dal GESTORE al fondo pensione e alla banca depositaria.
2. Si considerano appartenenti al gruppo dei sottoscrittori delle fonti istitutive, dei datori di lavoro tenuti alla contribuzione, della banca depositaria ovvero dei gestori, coloro che:
a) controllano i predetti soggetti ovvero ne sono controllati;
b) sono controllati dagli stessi soggetti che controllano i sottoscrittori delle fonti istitutive, i datori di lavoro tenuti alla contribuzione, la banca depositaria ovvero i gestori.
Nel presente regolamento, per l'individuazione del rapporto di controllo si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. I titoli di Stati dell'Unione europea sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo.
4. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi aperti, il responsabile del fondo informato delle fattispecie di conflitto di interesse di cui al comma 1 del presente articolo, è tenuto a darne notizia alla Commissione di vigilanza.
Art. 8.
Altre situazioni rilevanti ai fini del conflitto di interesse
1. Ai fini del presente regolamento si considerano altresì rilevanti i conflitti di interesse che derivano dalle sotto indicate situazioni:
a) sussistenza di rapporti di controllo tra il GESTORE e la banca depositaria;
b) controllo del GESTORE da parte dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;
c) gestione delle risorse del fondo funzionale ad interessi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei datori di lavoro tenuti alla contribuzione, del GESTORE, o di imprese dei loro gruppi;
d) ogni altra situazione soggettiva o relazione d'affari, riguardante il fondo pensione, il GESTORE, la banca depositaria, i sottoscrittori delle fonti istitutive e i datori di lavoro tenuti alla contribuzione, che possa influenzare la corretta gestione del fondo.
2. Il GESTORE, la banca depositaria, i sottoscrittori delle fonti istitutive e i datori di lavoro tenuti alla contribuzione devono informare il fondo pensione del ricorrere delle situazioni previste al comma 1.
3. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi aperti, il responsabile del fondo, informa la Commissione di vigilanza dell'esistenza di fattispecie di conflitto d'interesse previste dal presente articolo, comunicando l'insussistenza di condizioni che possono determinare:
a) distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del fondo;
b) gestione delle risorse del fondo non conforme all'esclusivo interesse degli iscritti, beneficiari delle prestazioni previdenziali.
4. La situazione di conflitto di interesse di cui al comma 1, punto d) del presente articolo si estende ai singoli membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione.
5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, il legale rappresentante o il responsabile del fondo pensione non possono opporre alla Commissione di vigilanza la propria ignoranza delle fattispecie di conflitto di interesse di cui al comma 1 del presente articolo.
6. La commissione di vigilanza, ove ritenga rilevante la fattispecie di conflitto d'interesse, può richiedere che il fondo pensione informi gli aderenti stabilendo le modalità e il contenuto della comunicazione.
7. Nel caso in cui il GESTORE sia controllato da uno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, il fondo pensione ne dà comunicazione a ciascun aderente. Il soggetto GESTORE è tenuto a presentare al fondo pensione la rendicontazione delle operazioni effettuate con cadenza almeno quindicinale. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi pensione aperti il responsabile del fondo, trasmette alla Commissione di vigilanza una relazione con cadenza almeno semestrale sull'andamento e sui risultati della gestione.
8. Le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del GESTORE sono incompatibili con le funzioni di membro di organi di amministrazione direzione e controllo del fondo pensione e dei soggetti sottoscrittori medesimi. Sono altresì incompatibili le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione con le funzioni di direzione dei soggetti sottoscrittori.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo rispettare.
ALLEGATO B ALLA CONVENZIONE
Documenti contenenti informazioni rilevanti ai fini dei conflitti di interesse (artt. 7 e 8 del D.M. Tesoro n. 703/1996)
Le Parti, dopo aver esaminato i documenti relativi agli assetti societari del Gruppo del GESTORE, della Banca depositaria e delle Fonti istitutive del FASC, si danno reciprocamente atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse rilevanti ai sensi del D.M. Tesoro n. 703/1996 e si impegnano a fornire tempestivamente le eventuali variazioni degli assetti societari ai fini della verifica delle predette situazioni di conflitto.
Il FASC si impegna a mettere a disposizione del GESTORE le informazioni relative alle aziende tenute alla contribuzione al FASC per i necessari adempimenti previsti dal suddetto decreto in materia di conflitti di interesse.
Il GESTORE si impegna a comunicare al FASC le eventuali operazioni effettuate in conflitto d’interesse rilevanti ai sensi del DM 703/96 riportando nella documentazione dovuta al FASC le seguenti informazioni:
• Tipo operazione (acquisto – vendita);
• Codice ISIN;
• Descrizione titolo;
• Divisa;
• Quantità;
• Prezzo;
• Cambio;
• Controvalore Euro;
• Natura dell’interesse;
Ai fini del presente documento, e in aggiunta alle ipotesi previste dagli articoli 7 e 8 del DM 703/96, sono da considerarsi operazioni ovvero situazioni in conflitto di interesse, come tali soggette all’obbligo di segnalazione, anche quelle derivanti da:
• Collocamenti effettuati da Società del Gruppo del GESTORE;
• Titoli emessi da Società collegate del GESTORE ovvero del suo Gruppo;
• Xxxxxx emessi da Società che partecipano in modo rilevante al capitale del GESTORE.
Luogo e data
Per la Fondazione FASC Per la Società
ALLEGATO C ALLA CONVENZIONE ALLEGATO TECNICO
Art. 1 - Conferimento delle risorse
1. I flussi di cui all’art. 1 della CONVENZIONE sono conferiti al GESTORE con valuta e disponibilità di volta in volta preventivamente comunicate al GESTORE medesimo, in un conto corrente e in un conto di deposito titoli in essere presso la Banca depositaria intestato al Fondo e sottorubricato al GESTORE i cui estremi saranno resi noti dal FASC con apposita comunicazione. Il FASC può effettuare ulteriori versamenti/prelevamenti in occasione delle successive valorizzazioni.
Art. 2. - Rendiconto
1. Con riferimento all’art. 7, comma 1 della CONVENZIONE il GESTORE invia al FASC:
• Mensilmente, entro il 10° giorno lavorativo del mese successivo al mese di riferimento, il rendimento del portafoglio gestito ed il rendimento del benchmark come più avanti definito.
• Trimestralmente, entro il 15° giorno lavorativo del mese successivo, un rendiconto analitico che deve contenere almeno:
a) le singole operazioni effettuate;
b) la composizione del portafoglio con il dettaglio delle singole attività finanziarie ed i relativi pesi sul totale del patrimonio gestito a fine periodo;
c) il rendimento del portafoglio gestito al lordo delle commissioni fisse di gestione;
d) il rendimento del benchmark come più avanti definito;
e) i conferimenti ed i prelievi effettuati nel periodo.
• Semestralmente, entro il 15° giorno lavorativo dalla fine del semestre solare, una relazione che contenga, oltre a quanto previsto per il rendiconto trimestrale, la scomposizione del rendimento del portafoglio per asset class, secondo una corretta metodologia di performance attribution, e la rilevazione del rischio assunto dal GESTORE tramite l’utilizzo del parametro Tev di cui al successivo Art. 7.
La rappresentazione della performance assoluta e relativa deve essere fornita al FASC secondo un calcolo effettuato esclusivamente secondo la metodologia Time Weighted, nonché rispettando le previsioni sul ribilanciamento del benchmark definite in convenzione e nel presente Allegato tecnico; analogo criterio dovrà essere seguito con riferimento a tutti gli altri indici (di performance e di rischio) definiti contrattualmente.
2. Il FASC si riserva la facoltà di richiedere al GESTORE eventuali ulteriori rendiconti che risultassero utili alla attività di controllo della gestione.
3. Il FASC si riserva la facoltà di convocare in ogni momento il GESTORE, con congruo preavviso, per aggiornamenti e commenti sull’evoluzione e sulle prospettive di mercato in relazione all’asset allocation strategica.
Art. 3. - Obblighi informativi
1. Il GESTORE è tenuto ai seguenti obblighi informativi nei riguardi del FASC:
a) per la componente costituita da titoli di debito “corporate”, la presenza di titoli il cui rating sia pari o inferiore a BBB+ (S&P) o Baa1 (M) in misura complessivamente superiore al 5% del valore di mercato del portafoglio;
b) per la componente costituita da Oicr armonizzati:
• l’elenco degli strumenti finanziari che compongono l’Oicr ed il relativo peso, secondo un formato fornito dal FASC; tale informativa deve essere trasmessa con cadenza settimanale;
• ai fini della certificazione di cui all’art. 2, comma 3, lettera a) quarto alinea della CONVENZIONE, la stessa dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante del GESTORE (ex art. 11 della CONVENZIONE) firmatario autorizzato del GESTORE, o, in caso di delega, dal delegante, e contenere il dettaglio del rispetto di ogni singolo vincolo stabilito dal DM TESORO e dalla CONVENZIONE;
c) per la componente costituita da opzioni e contratti futures, con cadenza mensile il GESTORE fornisce al FASC un rapporto attestante il rispetto del vincolo inerente la leva finanziaria contenente un dettaglio del calcolo su base giornaliera;
d) per tutti gli strumenti finanziari, una segnalazione mensile attestante l’elenco dei titoli non quotati nonché la seguente segnalazione quantitativa, tratta da Bloomberg:
• per le azioni, le statistiche sui volumi medi degli ultimi giorni, il derivato numero di giorni per liquidare la posizione senza superare una data percentuale del volume giornaliero, lo spread bid- ask;
• per le obbligazioni lo spread bid-ask per la data puntuale di fine mese (considerando le contribuzioni Bloomberg in ordine di preferenza sequenziale BGN€CBBT€BVAL; se almeno una delle tre c’è si usa lo spread bid-ask disponibile, altrimenti si segnala il titolo come “NA” o “NON LIQUIDO”).
Art. 4. - Calcolo del rendimento del portafoglio
1. Il rendimento giornaliero del GESTORE viene calcolato nel modo seguente:
Rg =
Navg
M g + Nav
– 1
g –1
con Rg = Rendimento al giorno g
Nav g = valore del portafoglio valorizzato al giorno g Nav g –1 = valore del portafoglio valorizzato al giorno g-1
M g = Movimento al giorno g versamento (+) prelievo (-)
Il rendimento del periodo del GESTORE viene pertanto determinato nel seguente modo:
n
g
R P = †(1 + R
P=1
) – 1
Con n = numero dei sottoperiodi del periodo P.
Art. 5. - Benchmark e calcolo del rendimento
1. Il benchmark di cui all’art. 2 della CONVENZIONE, è definito dai seguenti indici di riferimento con i relativi pesi (DA INDIVIDUARE IN SEDE DI STIPULA)
Denominazione | Peso |
2. Gli indici azionari sono da intendersi con i dividendi reinvestiti e gli indici obbligazionari sono da considerarsi con cedole reinvestite.
Gli indici utilizzati sono derivati dai corrispondenti indici espressi in dollari Usa con tasso di cambio dollari/Euro BCE, secondo la seguente formula: (DA CONFERMARE IN SEDE DI STIPULA)
I ( EURO) =
I (Usd )
EXR(Usd / Euro)
I(Euro) = indice espresso in Euro al giorno g I(Usd) = indice espresso in USD al giorno g
Exr (Usd/Euro) =tasso di cambio Usd/Euro al giorno g (Fonte BCE)
Il rendimento mensile del benchmark viene calcolato con la seguente formula: (DA INDIVIDUARE IN SEDE DI STIPULA)
con B m = rendimento mensile del benchmark nel mese m
I m = Valore dell'indice nell'ultimo giorno lavorativo del mese m
I m –1 = Valore dell'indice nell'ultimo giorno lavorativo del mese m-1
Il rendimento annuale del benchmark viene calcolato con la seguente formula
†
12
m
B a = (1 + B
m=1
) – 1
Ai fini del calcolo della performance, il benchmark viene ribilanciato mensilmente (ultimo giorno lavorativo del mese).
Il confronto col benchmark avverrà a partire dal 1° gennaio 2015.
Art. 6. - Commissioni
1. Ai sensi dell’art. 8 della CONVENZIONE la commissione fissa mensile (che si ottiene dividendo la commissione calcolata su base annua per 12) viene calcolata sui NAV dei giorni di valorizzazione di fine mese secondo la seguente formula:
C m = Navm * a
Con:
C m = Commissione mensile
Nav m = patrimonio del giorno di valorizzazione di fine mese
a = Aliquota di calcolo della commissione
3. Con cadenza mensile il FASC calcola le commissioni di cui al precedente comma 1. Con analoga periodicità il GESTORE determina le commissioni gravanti sugli Oicr utilizzati, istituiti e/o gestiti da Società facenti parte del Gruppo di appartenenza del GESTORE, da retrocedere al FASC.
L’ultimo giorno lavorativo del mese successivo al trimestre di riferimento viene liquidata la commissione fissa calcolata a norma del comma 1 con riferimento ai tre mesi che compongono il trimestre, sommando le commissioni relative a ciascuno dei mesi che compongono il trimestre.
Con analoga modalità verranno retrocesse dal GESTORE al FASC le commissioni di gestione relative agli Oicr utilizzati.
Art. 7. - Tracking Error Volatility (Tev)
1. In relazione a quanto previsto all’art. 2, comma 4 della CONVENZIONE l’indicatore del Tracking Error Volatility viene assunto come strumento di valutazione e di controllo del rischio. Una prima verifica della gestione verrà effettuata a partire dalla 27a settimana successiva alla data del 1° gennaio 2015.
2. La verifica ha cadenza settimanale a partire dal termine del primo semestre di vigenza della CONVENZIONE e prende in considerazione una serie di 26 rilevazioni settimanali e viene calcolata secondo la seguente formula:
Σ
26
[(
R – R )– (
P
B
P
i
i
R
i –Ri
B
)]
2
i=1
(26)
T.E.V.sem (i) = 26
dove
X.X.Xxxx (i) = tracking error volatility semestrale basata sulle 26 osservazioni settimanali precedenti (rolling period)
i
RP = rendimento settimanale del portafoglio nella settimana i-esima
i
RB = rendimento settimanale del benchmark di riferimento nella settimana i-esima
ΣR
26
P
i
RP = i–1 = rendimento medio del portafoglio
i 26
ΣR
26
B
i
RB = i–1 = rendimento medio del benchmark di riferimento
i 26
3. Il GESTORE è impegnato ad ottenere una volatilità delle differenze di rendimento settimanali tra portafoglio e benchmark non superiore al 3% semestrale.
A partire dalla settimana successiva alla prima verifica si costruisce la serie delle successive 26 rilevazioni settimanali introducendo nella serie la nuova settimana e scartando la prima della serie precedente.
4. Il GESTORE è tenuto a fornire al FASC ogni informazione utile a giustificare il superamento del limite fissato nel punto precedente.
5. Il FASC può richiedere al GESTORE di rientrare nel limite stabilito entro la quarta rilevazione settimanale successiva alla verifica semestrale. In assenza di tale adempimento il FASC ha diritto di modificare l’ammontare delle risorse attribuite al GESTORE ovvero di recedere dal contratto.
Art. 9. - Commissioni di negoziazione
1. Fermo restando l’obbligo ad operare nel rispetto del principio della best execution, il GESTORE si impegna a operare sui mercati finanziari con primarie controparti esponendo il FASC ad oneri di negoziazione in media corrispondenti ai livelli di seguito riportati:
(DA INDIVIDUARE IN SEDE DI STIPULA)
Mercato | |
Italia | |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxx | |
Gran Bretagna | |
Spagna | |
Resto d’Europa | |
Stati Uniti | |
Europa dell’Est | |
Giappone |
Le commissioni riportate nella tabella non comprendono eventuali tasse locali.
ALLEGATO D ALLA CONVENZIONE
MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEI DATI PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
L'attività di controllo della gestione finanziaria si realizza attraverso l’invio, a cura del Gestore, delle informazioni sottoelencate con le modalità di seguito descritte.
Il flusso informativo sarà inoltrato alla società Bruni, Marino & C incaricata dal FASC a svolgere tale attività, con modalità e riferimenti sotto specificati.
Le informazioni, acquisite con cadenza settimanale, riguardano:
❑ dati giornalieri sul patrimonio del FASC in gestione;
❑ dati sui movimenti (conferimenti e prelievi) disposti dal FASC;
❑ dati sulla composizione del portafoglio.
1. Riferimenti
Per l'invio dei dati dovranno essere utilizzati in via esclusiva i seguenti indirizzi di posta elettronica:
Fondo FASC
Società incaricata
Xxxxx, Marino & C.
Per tutte le comunicazioni inerenti ai temi oggetto dell'attività di controllo devono essere utilizzati in via esclusiva i seguenti riferimenti:
Ente Nominativo Indirizzo di posta elettronica
FASC
SGR
Xxxxx, Marino & C.
Ogni modifica degli indirizzi riportati dovrà essere comunicata per tempo a tutti i soggetti coinvolti nelle attività descritte nel presente documento.
2. Caratteristiche dei file settimanali
Il file settimanale, inviato a Bruni, Marino &. C., deve essere predisposto in formato MS Excel con il seguente tracciato:
FASC – gestore
Colonna | Titolo | Ticker Bloomberg |
A | Data | |
B | Indice del benchmark | |
C | Indice del benchmark | |
D | Indice del benchmark | |
E | Indice del benchmark | |
F | Indice del benchmark | |
G | Indice del benchmark | |
H | Cambio | Facoltativo |
I | Valore Patrimonio in Gestione | Obbligatorio |
J | Movimenti | Obbligatorio |
K | Valore (assoluto) portafoglio Indice | Non utilizzato |
L | Valore (assoluto) portafoglio titoli di debito | Obbligatorio |
M | Valore (assoluto) portafoglio azionario Indice | Obbligatorio |
N | Valore (assoluto) portafoglio Indice | Non utilizzato |
O | Valore (assoluto) portafoglio Indice | Non utilizzato |
P | Valore (assoluto) portafoglio Indice | Non utilizzato |
Q | Liquidità | Obbligatorio |
❑ Gli indici (colonne B … G) devono essere riportati nella valuta indicata nella convenzione. Ad esempio se vi è una previsione di un indice espresso in USD convertito in EUR nella colonna corrispondente va riportato l'indice in USD.
❑ I dati riferiti agli indici che compongono il benchmark (colonne B … G), nonché il cambio (colonna H) devono avere tre numeri decimali.
❑ Nella colonna relativa al cambio (colonna H) va riportato il dato riferito al valore giornaliero utilizzando la fonte stabilita in convenzione;
❑ Il valore del patrimonio (colonna I) indicato deve essere calcolato tenendo conto delle transazioni effettuate per data eseguito.
❑ Il dato riferito al patrimonio e ai movimenti (colonne I e J) deve avere due numeri decimali.
❑ La colonna dei movimenti (colonna J) deve riportare il saldo tra conferimenti e prelievi avvenuti in quella data che determinino un impatto sul patrimonio in gestione. Tale voce deve ricomprendere tutte le movimentazioni avvenute comprese quelle riferite, a titolo esemplificativo, al prelievo e/o alla retrocessione di commissioni.
❑ Il dato sulla ripartizione del patrimonio (colonne K … Q) deve essere in valore assoluto (non in percentuale);
❑ Il dato della colonna K deve contenere i valori dei titoli di debito con scadenza residua <= 180 giorni;
❑ Il dato della colonna L deve contenere i valori dei titoli di debito
❑ I dati delle colonne M ... P devono contenere i valori dei titoli di capitale in portafoglio rappresentativi alle aree di investimento correlate ai relativi indici;
❑ Il file deve contenere i dati di ogni giorno e solo quelli riferiti alla settimana corrispondente all’invio; limitatamente al primo invio, i dati contenuti nel file dovranno essere riferiti alle informazioni giornaliere decorrenti dalla data di avvio del controllo (1 gennaio 2014).
Ogni eventuale annotazione deve essere specificata in un distinto file allegato.
3. Cadenza della trasmissione file settimanale
Il gestore dovrà inviare al FASC e alla società incaricata con cadenza settimanale, entro il mercoledì successivo, i dati giornalieri riferiti alla settimana precedente a quella dell'invio. In caso tale giorno coincida con una festività la trasmissione deve avvenire il primo giorno lavorativo successivo.
4. Denominazione del file settimanale
Il nome del file dovrà essere composto con il seguente standard:
❑ FFFXXXYYYaammggZ
❑ con FFF = codice univoco del FASC (= CRA)
❑ con XXX = codice gestore (=ANI)
❑ con YYY= codice comparto (CO1)
❑ aammgg = anno, mese e giorno riferiti all'ultimo giorno del periodo a cui si riferisce la serie inviata
❑ Z deve essere posto = a 0 se il file corrisponde all'invio normale periodico ovvero posto = a 1 nel caso in cui l'invio riguardi una rettifica dei dati precedentemente inviati. Nel caso di ulteriori rettifiche Z deve essere valorizzato con il numero crescente corrispondente (ad esempio Z = 2 in caso di seconda rettifica sullo stesso file settimanale).
5. Comunicazione relativa ai conferimenti e ai prelievi.
Il FASC invia a Bruni, Marino & C. copia per conoscenza delle comunicazioni inviate al Gestore e alla Banca Depositaria riferite ai movimenti (conferimenti e prelievi) in modo da consentire un controllo incrociato.
Tale invio deve essere effettuato all'indirizzo di posta elettronica di cui al precedente punto 1.
6. Modifiche
Le modifiche al presente allegato tecnico devono essere preventivamente concordate tra le parti.
ALLEGATO E ALLA CONVENZIONE DELEGA XXXX
Xxxxx.le GESTORE
Luogo e data
Oggetto: Delega di attività connesse all’adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 648/2012
Egregi Signori,
con riferimento al contratto di gestione in essere con FASC – FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI CORRIERI e ad integrazione dello stesso, con la presente siamo a conferirvi delega per l’espletamento per nostro conto, anche tramite soggetti terzi, delle attività connesse agli adempimenti richiesti dal Regolamento UE n. 648/2012 ed in particolare:
1) conferma tempestiva delle operazioni OTC;
2) riconciliazione dei portafogli relativamente alle operazioni OTC;
3) valorizzazione quotidiana tramite il metodo mark-to-market dei contratti OTC;
4) gestione delle controversie ;
5) compressione del portafoglio;
6) segnalazione delle controversie aventi ad oggetto la valutazione del contratto OTC e/o del collaterale scambiato tra le parti di importo superiore a 15 milioni di Euro;
7) segnalazione delle operazioni in derivati OTC e non ai c.d. trade repositories.
Fermo restando quanto previsto dalla normativa e dalle convenzioni, il GESTORE si impegna ad assolvere le attività predette, incluse nei corrispettivi concordati per l’espletamento del mandato di gestione, con la diligenza professionale richiesta dall’incarico e secondo le modalità previste dalla normativa sopra richiamata, limitatamente alla quota di patrimonio oggetto del mandato di gestione.
Il GESTORE è comunque tenuto a risarcire ogni danno che dovesse derivare al FASC per inadempimenti nell’osservanza degli obblighi assunti in forza della presente delega derivanti da dolo o colpa grave, anche qualora imputabili a eventuali soggetti terzi da questa delegati.
Il GESTORE si impegna altresì a fornire al FASC tutte le informazioni necessarie affinché quest’ultimo possa esercitare il controllo sull’esecuzione delle attività sopra elencate, secondo modalità che saranno definite con un successivo accordo.
I migliori saluti.