COMUNE DI CATANIA
COMUNE DI CATANIA
Direzione Lavori Pubblici - Nuove Opere Pubbliche e Riqualificazione dello Spazio Urbano - Gare e Appalti
PROGETTO ESECUTIVO
PNRR M4C1. INVESTIMENTO 1.1 - NUOVO PIANO ASILI NIDO 2024
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LA DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE AD ASILO NIDO UBICATO/A IN STRADALE SAN
GIORGIO, 29 CAP 95121 - COMUNE DI CATANIA CUP D68H24000650006
IL R.U.P.
Xxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx
IL PROGETTISTA
Xxx. Xxxxxxx Xxxx
TAV. N.: REL.GEN. 03
OGGETTO:
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME GENERALI
Data | Rev. | Oggetto |
OTTOBRE 2024 | A | Emissione Progetto Esecutivo |
Capitolato speciale d’appalto di lavori PNRR
OGGETTO: CSA di Lavori PNRR M4C1, Investimento 1.1, finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU – PNRR
COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – NUOVE OPERE PUBBLICHE E RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO URBANO
– GARE E APPALTI
PNRR M4C1, INVESTIMENTO 1.1 – NUOVO PIANO ASILI NIDO 2024
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LA DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE AD ASILO NIDO UBICATO IN XXXXXXXX XXX XXXXXXX, 00 XXX 00000
CUP D68H24000650006
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto, ai sensi dell’art. 22 comma 4, lett. m) dell’Allegato I.7 sono documenti del progetto esecutivo, devono essere redatti dal progettista ed i loro contenuti devono essere coordinati con gli altri elaborati facenti parte del progetto esecutivo.
INDICE
PARTE PRIMA – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
1. OGGETTO DELL’APPALTO
2. AMMONTARE DELL’APPALTO
3. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
4. DETERMINAZIONE DEI PREZZI
5. MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
6. ONERI PER LA SICUREZZA
7. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI, CATEGORIE DI RILEVANTE COMPLESSITA’
8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
9. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO. DIRETTORE DI CANTIERE
10. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
11. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
12. OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI
13. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
14. CARTELLO DI CANTIERE
15. TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
16. SOSPENSIONI E PROROGHE
17. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
18. PENALI IN CASO DI RITARDO – PREMIO DI ACCELERAZIONE
19. DOCUMENTI CONTABILI
20. GARANZIA DEFINITIVA
21. RIDUZIONE DELLE GARANZIE
22. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA
23. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE
24. PAGAMENTI IN ACCONTO
25. PAGAMENTI A SALDO
26. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO
27. REVISIONE PREZZI
28. SUBAPPALTO
29. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
30. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE
31. NORME DI SICUREZZA GENERALI
32. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
33. PIANO OPERATIVO SICUREZZA
34. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO
35. GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DELL’OPERA
36. RISERVE
37. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
38. RECESSO
39. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
40. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
41. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
42. RINVIO
PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE E PRESTAZIONI (SPECIFICA PER L’APPALTO)
PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
1. OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2, finanziati dal PNRR - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1
2. L’intervento è così individuato:
Appalto lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LA DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE AD ASILO NIDO UBICATO IN XXXXXXXX XXX XXXXXXX, 00 XXX 00000.
I lavori consistono nella ristrutturazione e riqualificazione di alcuni ambienti di un immobile di proprietà del comune di Catania da realizzarsi in Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, 00.
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni e le forniture necessarie per dare il lavoro completamente compiuto a regola d’arte e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Gli impianti dovranno essere perfettamente funzionanti, finiti in ogni dettaglio a regola d’arte e pronti all’uso.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del Codice civile.
6. L’Appaltatore è tenuto a garantire, per gli interventi finanziati in tutto o in parte dall’Unione Europea – NextGenerationEU, con le risorse previste nell’ambito del PNRR e del PNC, il rispetto dei target e milestone, oltre che la conclusione e rendicontazione degli stessi, entro i termini imposti dalla Commissione europea per lo specifico finanziamento.
1.1. CONDIZIONALITA’ PNRR
Il presente Capitolato viene redatto in attuazione della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1, del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, ed è coerente con l’investimento proposto dal Xxxxxxxx Attuatore, con gli elementi di dettaglio della Misura e le previsioni della Decisione di esecuzione e gli Operational Arrangement.
Il cronoprogramma dei lavori e finanziario allegato è coerente con le tempistiche di realizzazione, scadenza delle attività, tempi di rilascio prodotti e conclusione dei lavori previste dall’Intervento e dal Progetto, al fine di assicurare l’effettiva realizzabilità di Milestone&Target entro le scadenze concordate a livello europeo.
Nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, e al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento è stato adottato un sistema di codificazione contabile adeguato e informatizzato per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR: Cap. Entrata 1276-1 e Cap. Uscita 6855-1;
L’intervento è coerente con gli obiettivi generali del PNRR, ivi compreso l’assenza del cd doppio finanziamento e l’assenza di conflitto di interesse e con gli obiettivi della specifica misura del PNRR.
IL PRINCIPIO DNSH
Gli elaborati progettuali sono stati redatti nel rispetto del principio del DNHS e la realizzazione dell’intervento in oggetto non comporta alcun danno significativo all’obiettivo ambientale specifico.
In corso di esecuzione l’appaltatore è tenuto al rispetto dei requisiti del DNSH come individuati negli elaborati di progetto conformemente agli obiettivi della Misura in cui rientra l’intervento oggetto di finanziamento, nonché conformemente alle indicazioni del CID (Council Implementing Decision) e dal OA (Operational Arrangement).
Gli elaborati sono coerenti con gli orientamenti di cui alla “Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)” di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32 s.m.i, aggiornata con Circolare MEF del 13 ottobre 2022 n. 33 s.m.i.
Le attività previste non rientrano nelle categorie del seguente elenco:
a) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui
all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01);
b) attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento. Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione;
c) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori (l’esclusione non si applica per gli impianti unicamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, ne’ agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo
stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l’esclusione non si applica per gli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto);
d) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.
2. AMMONTARE DELL’APPALTO
1. L’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta presuntivamente a:
A - Ammontare complessivo dei lavori | € 899.551,11 | ||
Di cui: | |||
A corpo (c) | € | - | |
A misura (d) | € | 899.551,11 | |
Totale | € | 899.551,11 | |
Distinto in: | |||
Categoria prevalente SOA – OG1 | Edifici Civili e Industriali: | € | 718.161,60 |
Categoria scorporabile / subappaltabile SOA – OG11 | Impianti Tecnologici | € | 181.389,51 |
Totale | € | 899.551,11 | |
B - Costi della manodopera (e) | € | 219.368,27 (24,3864%) | |
C - Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso – art. 41 D. Lgs 36/2013 (f) | € | 15.554,56 | |
D - Importo soggetto a ribasso (c + d – f ) | € 883.996,55 |
1. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo convenuto per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna modifica delle quantità e delle qualità delle prestazioni. Nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il computo metrico estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo, è redatto un distinto elaborato, non facente parte del computo metrico estimativo, redatto con le stesse modalità del computo metrico estimativo, con riferimento alle sottolavorazioni che complessivamente concorrono alla formazione del prezzo a corpo (dell’all. I.7, art. 31, comma 1 D. Lgs.36/2023, in seguito “Codice”).
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l’opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e dai documenti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici. Inoltre, nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata.
3. Gli importi delle lavorazioni, a corpo e/o a misura, di cui al prospetto sono omogenei ai fini delle varianti di cui all’art. 120 del Codice e sono da considerarsi presuntivi. E’ stabilito che gli importi potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni ordinate nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale – purché non muti sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto. In tal caso l’appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni entro il quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni originariamente previste senza che possa chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato speciale o indennità aggiuntive o prezzi diversi da quelli indicati nell’elenco prezzi allegato al contratto. (come specificato all’articolo 120 comma 9 del Codice può essere stabilito nei documenti di gara iniziali l’incremento o la diminuzione delle prestazioni fino ad un quinto dell’importo del contratto).
4. In caso di superamento del sopraccitato limite, tanto in più quanto in meno, l’Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto o proseguirlo alle nuove condizioni concordate con l’Amministrazione.
5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dal prezzario regionale vigente alla data di formulazione dell’offerta;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi prezzi effettuate secondo le prescrizioni dell’all. I.7, art. 31, comma 1 del Codice; sono rimesse alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico.
Nell’ambito del quinto d’obbligo tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d’asta offerto dalla ditta appaltatrice in sede di gara.
In caso di offerta a prezzi unitari i nuovi prezzi sono soggetti al medesimo ribasso d’asta.
6. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’appaltatore ai sensi degli articoli 210 e 212 del Codice.
7. Qualora le variazioni regolarmente ordinate comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni omogenee – come risultanti dal presente capitolato speciale – modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico, all’appaltatore è riconosciuto un equo compenso sulla parte eccedente il quinto della quantità originaria del singolo gruppo di lavorazione, in misura non superiore al quinto dell’importo appaltato.
8. In caso d’appalti col metodo dell’offerta prezzi unitari, i prezzi unitari offerti sono fissi ed invariabili fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell’importo complessivo offerto, anche se le relative singole quantità in sede di esecuzione dei lavori dovessero mutare.
9. Le varianti in corso d’opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti dall’art. 120 del Codice così come esplicitamente previsto nel seguito del presente capitolato.
3. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
1. Le principali opere che formano oggetto dei lavori, possono riassumersi come di seguito specificato, tranne quelle speciali prescrizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori.
2. Le principali opere e prestazioni che formano oggetto del progetto possono riassumersi come segue:
Riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambienti dei locali di proprietà del comune di Catania, siti in stradale San Giorgio 29, tramite realizzazione di nuovo e differente partizione interna, realizzazione di una tettoia esterna, realizzazione di un impianto di rilevazione fumi, compreso l’adeguamento impiantistico ai fini dell’impiego quale asilo nido.
tutto quanto altro occorre per dare l’intervento finito e funzionante a regola d’arte.
4. DETERMINAZIONE DEI PREZZI
1. I prezzi base a cui fare riferimento per il presente appalto sono quelli contenuti nell’Elenco Prezzi allegato al contratto e sono dedotti dal vigente Prezzario della Regione Sicilia. Tali prezzi sono comprensivi dei costi per la sicurezza e dei costi della manodopera.
2. Per quelli non individuabili come sopra, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le modalità previste dall’all. I.7, art. 31, comma 1 del Codice.
5. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82; le modalità di stipulazione sono previste dall’art. 18 per i contratti sopra soglia e dall’art. 55 per i contratti sotto soglia.
Il contratto prevede una parte dei lavori da realizzarsi “a corpo” e una parte “a misura”.
2. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantità.
3. Per la parte della prestazione da realizzarsi “a corpo”, il prezzo offerto rimane fisso e non può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Nell’appalto a corpo il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all’opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d’opera) componenti.
4. Per la parte della prestazione da realizzarsi “a misura” il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Nella parte dell’appalto a misura, il corrispettivo consisterà nell’individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, l’importo della parte da realizzarsi “a misura” risulterà variabile.
5. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui all’art. 4, comma 1.
6. I prezzi unitari di cui all’art. 4, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 120 del Codice, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
7. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di cui al precedente art. 3, co. 2, lettera g), mentre per i costi della sicurezza e la salute nel cantiere di cui al precedente art. 3, co. 2, lettera f), costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte a misura / in economia) indicati a tale scopo dalla stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari per le parti a misura / in economia, relative agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
8. L’aggiudicatario è soggetto agli obblighi di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 (e smi) sulla tracciabilità dei pagamenti relativi all’appalto in oggetto.
9. L’Appaltatore è tenuto a consegnare i documenti necessari per la stipula del contratto entro 30 giorni dalla data di determina di aggiudicazione, in quanto la stipula del contratto dovrà avvenire entro il 30/11/2024.
10. La mancata osservanza di tale obbligo, per causa imputabile all’Appaltatore, comporta la risoluzione del contratto e l’Appaltatore sarà pertanto tenuto a tenere indenne la Stazione Appaltante dall’eventuale revoca del contributo, mediante l’attivazione da parte della S.A. della polizza fideiussoria e fermi restando i maggiori danni per tenere la Stazione Appaltante indenne, ivi compresi i maggiori oneri per il riaffidamento dei lavori.
6. ONERI PER LA SICUREZZA
1. Gli oneri per la sicurezza derivanti dal presente appalto sono compresi nel valore complessivo dell’appalto.
2. Sono inclusi nel prezzo dell’appalto gli oneri prescritti dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
3. Eventuali oneri successivi saranno compensati mediante i prezzi unitari contenuti nell’apposito prezziario allegato o di riferimento.
7. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI, CATEGORIE DI RILEVANTE COMPLESSITA’
1. Ai sensi dell’art. 100 comma 4 del Codice e in conformità all’allegato «II.12», Tabella A, al Codice, i lavori sono classificati nella seguente categoria prevalente di opere “OG1 – Edifici Civili ed Industriali”. Sono previste altresì lavorazioni appartenenti alle seguenti categorie scorporabili /subappaltabili “OG11 – Impianti Industriali”. Nell’ambito delle categorie scorporabili/subappaltabili non sono presenti lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture impianti e opere speciali, individuate ai sensi dell’allegato II.12 al codice.
2. Ai sensi dell’art. 119 comma 17 del Codice, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, nonché le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili/subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto tenuto conto della natura (o complessità) delle lavorazioni medesime.
3. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito con modalità limiti e condizioni indicate all’art. 119 del Codice, così come esplicitamente previsto nel seguito del presente capitolato.
8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
9. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Come previsto dall’art. 19 del Codice, tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e appaltatore verranno effettuate tramite Pec al domicilio digitale indicato in sede di stipula.
2. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, prima dell’inizio dei lavori. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 o 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
10. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora vigente e non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) il computo metrico e il computo metrico estimativo (art. 18 comma 1 del Codice);
f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D. Lgs. n. 81 del 2008 (e smi) e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso Decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’art. 100, co. 5, del D. Lgs. n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
g) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, co. 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81 del 2008 (e smi) e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso Decreto;
h) il cronoprogramma dei lavori (allegato I.7, art. 18, del Codice);
i) le polizze di garanzia.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) la L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il Codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. 31 marzo 2023 n.36;
c) il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e smi), con i relativi allegati;
3. Le norme del presente capitolato si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
4. In caso di discordanza tra le disposizioni del presente capitolato e quelle del D. Lgs. n. 36/2023, prevalgono queste ultime.
5. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all’articolo 120 del Codice;
b) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dal
« Modulo lista», predisposto dalla stazione appaltante, compilato dall’aggiudicatario e da questi presentato in sede di offerta.
11. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli artt. 17 e 50 nonché dell’art. 3, co. 9, allegato II.14 del Codice; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato illecito professionale grave ai sensi dell’art. 98 del Codice.
4. L’Appaltatore è tenuto ad iniziare i lavori entro la data prevista dal verbale di consegna dei lavori e comunque entro e non oltre la data del 31/12/2024. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato illecito professionale grave ai sensi dell’art. 98 del Codice.
5. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR o dal PNC, l’Affidatario sarà altresì chiamato a risarcire la Stazione Appaltante per i danni cagionati da costui a causa delle inadempienze suddette.
6. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
12. OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI
1. Dopo la stipula del contratto, entro 45 giorni, il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, procederà alla consegna dei lavori.
2. Prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori la seguente documentazione:
i. la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all’art.23 del presente capitolato;
ii. il programma di esecuzione dei lavori;
iii. la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
iv. dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
3. Prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve consegnare al Coordinatore per la Sicurezza la seguente documentazione”
i. eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Piano generale di sicurezza quando l’Appaltatore ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
ii. un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale Piano generale di sicurezza ( in tal caso ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione);
iii. la documentazione di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106 del 2009;
13. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
a) obblighi ed oneri relativi all’organizzazione del cantiere:
La formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entità dell’opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
L’apprestamento delle opere provvisionali e/o di servizio quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori quando non esplicitamente previsti.
Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali e/o di servizio in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un’adeguata illuminazione del cantiere.
La vigilanza del cantiere e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’Appaltatore, della Stazione Appaltante, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione.
Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo, salvo l’anticipata consegna delle opere alla Stazione Appaltante e per le opere consegnate.
La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico.
La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.
I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.
La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.
La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico- sanitari e di primo soccorso in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché la fornitura della cassette di pronto soccorso in numero adeguato.
Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere, baraccamenti, locali di servizio e l’esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi. Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
La pulizia generale della zona interessata dai lavori, compreso il trasporto dei materiali di rifiuto a discarica autorizzata. E’ compreso l’eventuale taglio di alberi, siepi e l’estirpazione delle ceppaie.
Tessere di riconoscimento - L’Appaltatore ha l’obbligo di dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione dell’opera, di tessera di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici.
La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, con l’obbligo di mantenere l’accesso alle singole abitazioni frontiste.
L’installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l’esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.
La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l’esecuzione dei lavori provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionali, compreso il ripristino del manto stradale, dei cordoli e sovrastrutture in genere, della segnaletica orizzontale e verticale com’era prima dei lavori (ad esempio tappetino, attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc.).
Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, entro un mese dall’ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc.
L’onere dell’allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla D.L. e del loro eventuale smaltimento a norma di Legge. In particolare l’Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di Xxxxx, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento, sono a carico dell’Appaltatore così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali.
b) Obblighi ed oneri relativi a prove, sondaggi, disegni.
La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, contabilità e collaudo dei lavori.
La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere come eseguite. In particolare dovranno essere eseguiti:
- planimetrie generali;
- tracciato di tutte le condotte e reti posate, compresi gli allacciamenti di utenze, con sopra segnate le quote di posa, le distanze dai punti singolari, numeri civici, le opere d’arte con le relative manovre e sezionamenti;
- disegni costruttivi dei lavori eseguiti.
Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi alle opere in genere, completo di monografia dei caposaldi e di livellazione riferita agli stessi.
L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
L’esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall’Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24.
La verifica dei calcoli delle strutture resistenti, con gli oneri ivi previsti.
La verifica delle indagini geognostiche e dello studio della portanza dei terreni nonché la verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.
Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l’apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l’esecuzione di tali prove e verifiche.
Le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti dalla Stazione Appaltante per le strutture e gli impianti. In particolare di tutte le opere provvisionali, le baracche e luoghi di lavorazione impianti compresi, nonché le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore od i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
L’Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, alla ultimazione del lavori e prima del collaudo, il rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi, impianti interni ed esterni). Il rilievo comprenderà la livellazione del piano strada (in prossimità dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d’arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte.
La Stazione Appaltante fornirà all’Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati, per l’aggiornamento del sistema informatico territoriale.
L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
c) ulteriori oneri
L’osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (L. 30.03.1893, n.184 e Regolamento 14.01.1894 n.19), nonché di tutte le prescrizioni, Leggi e Regolamenti in vigore per l’uso di mine, ove tale uso fosse consentito. Le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità. Saranno a carico dell’Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.
Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da Imprese diverse per conto della Stazione Appaltante o dalla stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
La fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal direttore dei lavori;
L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato, medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
13.1 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE PNRR Relazione di genere (art. 47 comma 3 D.L. del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021)
1. Ai sensi dell’articolo 47, comma 3, del decreto L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
2. La mancata produzione della relazione comporta l’applicazione delle penali di cui all’articolo 47, comma 6, del decreto - L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, nella misura prevista dall’art. 19.1 del Capitolato, nonché l’impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.
Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro dei disabili (art. 47 comma 3-bis D.L. del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021)
1. Ai sensi dell’articolo 47, comma 3-bis, del decreto L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
2. La mancata produzione della relazione comporta l’applicazione delle penali di cui all’articolo 47, comma 6, del decreto - L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, nella misura prevista dall’art. 19.1 del Capitolato.
Obbligo assunzione da destinare a nuova occupazione giovanile e femminile ex art. 47 comma 4 D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021
1. Ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del decreto L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, l’appaltatore si impegna ad assicurare:
• una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
• una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;
delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309].
2. L’obbligo deve comunque essere inteso come riferibile anche alle prestazioni che l’appaltatore esegue tramite subappalto/subfornitura o avvalimento, purché rientranti nel descritto perimetro applicativo descritto nel DPCM 309/2021 citato. Le quote di cui all’articolo 47, comma 4, sono calcolate sul totale delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per le attività ad esso connesse e strumentali, restando invece irrilevante la concreta ripartizione delle stesse assunzioni tra appaltatore e subappaltatore/subfornitore/ausiliaria.
3. Pertanto, a titolo esemplificativo, qualora l’appaltatore abbia già raggiunto la percentuale del 30 per cento, il subappaltatore non sarà tenuto ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate dalla norma primaria, fermo restando che le assunzioni da questi effettuate rileveranno per determinare la base di calcolo della quota del 30 per cento.
4. Il rispetto dell’impegno di assicurare, ai sensi dell’articolo 47, comma 4, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile è oggetto di specifico controllo in sede di verifica di conformità da parte della stazione appaltante che avverrà in occasione di ciascuno stato di avanzamento lavori e comunque all’atto del rilascio del certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo.
5. L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare ogni nuova assunzione durante il periodo del contratto contestualmente alla stessa o comunque entro dieci giorni dall’attivazione del contratto. L’omissione della comunicazione o la tardività della stessa comporterà l’applicazione di una penale nella misura dello 1 per mille per ogni giorno di ritardo da calcolarsi a partire dall’undicesimo giorno dalla data di assunzione come indicato nell’art. 19.1 del Capitolato speciale.
6. Ai sensi dell’art. 47 comma 7 del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021, in deroga all’obbligo di assicurare una quota pari al 30% di occupazione giovanile e al 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, è prevista la possibilità di richiesta da parte dell’operatore economico di vedersi ridurre:
- la percentuale del 30% di occupazione femminile qualora nel settore ATECO di riferimento per l’aggiudicatario il tasso di occupazione femminile sia inferiore al 30%. La riduzione in questo caso viene concessa fino alla misura percentuale di occupazione femminile nel settore ATECO di riferimento. I punti percentuali ridotti vanno in questo caso ad incrementare l’obbligo del 30% di occupazione giovanile.
- la percentuale del 30% di occupazione giovanile nell’ipotesi che esigenze specifiche correlate alle caratteristiche delle mansioni da svolgere per l’esecuzione del contratto o per le attività ad esso connesse e strumentali richiedano per oltre il 70% delle nuove assunzioni una pregressa esperienza o specializzazione tali da rendere la fascia anagrafica giovanile con esse incompatibile. I punti percentuali ridotti vanno in questo caso ad incrementare l’obbligo del 30% di occupazione femminile.
7. Il presente articolo si intende automaticamente aggiornato nelle percentuali e negli obblighi qualora venga aggiornato il D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021 e/o vi siano variazioni nel quadro normativo di riferimento.
Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile
1. L’Affidatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Committente conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative, per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.
2. Per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, con riferimento a tutti gli interventi assegnati, l’Affidatario è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai singoli Contratti Attuativi Specifici allo stesso affidati dal Committente, nel rispetto della tempistica definita dal PNRR, oltre che dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo Quadro e dai relativi allegati.
3. L’Affidatario è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell’appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l’impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, senza che l’eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
4. L’Affidatario riconosce che i lavori oggetto del presente Accordo sono essenziali per il Committente e si impegna a realizzarli con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l’ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.
5. L’Affidatario si obbliga a manlevare il Committente da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall’inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall’Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare tutti i dati e le informazioni richiesti dalla Stazione Appaltante, che deve procedere al monitoraggio in itinere e a comunicare tempestivamente i dati sul REGIS.
14. CARTELLI DI CANTIERE
1. L’appaltatore deve fornire, predisporre ed esporre in sito, un cartello indicatore con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recante le descrizioni, a colori indelebili, di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL e successivi aggiornamenti normativi intervenuti, curandone i necessari aggiornamenti periodici (per opere finanziate dalla CDP con risparmi postali, dovranno contenere anche la dicitura relativa al finanziamento).
2. È necessario apporre su tutta la cartellonistica: la missione, la componente e l’investimento PNRR, il finanziamento erogato in euro, il titolo/descrizione dell’intervento e il logo.
3. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
15. TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (cento ottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo ai sensi dell’art. 22 comma 4, lett. h) dell’allegato I.7 al Codice.
4. L’Appaltatore è tenuto, comunque, a concludere i lavori entro e non oltre la data del 31/03/2026.
5. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR o dal PNC, l’Affidatario sarà altresì chiamato a risarcire la Stazione Appaltante per i danni cagionati da costui a causa delle inadempienze suddette.
16. SOSPENSIONI E PROROGHE
1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle Amministrazioni competenti. Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l’iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all’ANAC.
5. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx’istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori. L’esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Trattandosi di lavori per opere finanziate da PNRR, se la proroga dei tempi di consegna comporta la revoca del finanziamento, la stessa non potrà essere accordata, salvo che non venga concessa la proroga da parte del Soggetto Titolare PNRR.
7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all’art. 121, commi 1, 2 e 6, del Codice, l’esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 121, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell’allegato II.14 del Codice come segue:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
c) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
d) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;
e) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
17. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell’installazione del cantiere;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
d) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
18. PENALI IN CASO DI RITARDO – PREMIO DI ACCELERAZIONE
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’ 1‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche per l’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui al comma 2, al comma 3 ovvero al comma 4 dell’art. 1, Allegato II.3 del Codice, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto.
3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione quanto disposto nel seguito del presente Capitolato speciale d’appalto, in materia di risoluzione del contratto.
5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
18.1 PENALI PNRR
1. Ai sensi dell’art. 47 comma 6 del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021 si prevede l’applicazione delle seguenti penali, commisurate all’importo del contratto.
a) mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile entro sei mesi dalla stipula del contratto ex art. 47 comma 3, D.L. del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021: applicazione della penale pari allo 1 per mille per ogni giorno di ritardo successivo ai sei mesi dalla data di stipula;
b) mancata produzione della dichiarazione relativa all’assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte entro sei mesi dalla stipula del contratto ex art. 47 comma 3-bis, D.L. del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021: applicazione della penale pari allo 1 per mille per ogni giorno di ritardo successivo ai sei mesi dalla data di stipula;
d) mancato rispetto della quota del 30 per cento di assunzioni di giovani e donne ex art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021: applicazione della penale pari allo 1 per mille dell’importo del contratto.
2. L’applicazione delle penali di cui alle lettere a) e b) avverrà in misura giornaliera previa contestazione formale a mezzo pec.
3. L’applicazione della penale di cui alle lettere c) avverrà in sede di controllo del rispetto dell’obbligazione in occasione dell’emissione di ciascuno Stato di avanzamento, previa contestazione formale a mezzo pec. L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare ogni nuova assunzione durante il periodo del contratto contestualmente alla stessa o comunque entro dieci giorni dall’attivazione del contratto. L’omissione della comunicazione o la tardività della stessa comporterà l’applicazione di una penale nella misura dello 1 per mille per ogni giorno di ritardo da calcolarsi a partire dall’undicesimo giorno dalla data di assunzione.
4. Le penali applicate per tutta la durata del contratto non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell’ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto.
5. Il mancato rispetto della produzione della relazione di cui alla lettera a) comporta, oltre all’applicazione della penale nella misura indicata, la segnalazione ad ANAC ai fini dell’interdizione dalla partecipazione, per un periodo di dodici mesi, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.
19. DOCUMENTI CONTABILI
1. Come previsto all’allegato II.14, art. 12, del Codice, i diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:
a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:
1) l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;
2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;
3) l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori;
4) l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
5) l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
7) le relazioni indirizzate al RUP;
8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l’ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;
c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l’esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L’iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all’ammontare complessivo dell’avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume e accentra l’intera contabilizzazione dell’opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto sono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l’avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall’esecutore. Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l’ordine cronologico. Il registro è sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;
d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il cor-rispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;
e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore. All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 212 del codice o l’accordo bonario di cui all’articolo 210 del codice. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall’esecutore il conto finale, x xxxxxxx il termine sopra assegnato, il
RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.
20. GARANZIA DEFINITIVA
1. Per la sottoscrizione del contratto l’appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’articolo 106 del Codice, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara.
2. Per salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
3. La garanzia è prestata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e secondo le modalità previste dal comma 8 dell’art. 117 del Codice. La stazione appaltante può richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, del Codice per la garanzia provvisoria.
4. L’appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l’applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l’erogazione dell’anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 117 del Codice, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
7. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D. Lgs. 1° Settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall’AGID con il provvedimento di cui all’articolo 26, comma 1. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
8. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
9. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo.
21. RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1. Ai sensi dell’art. 106, comma 8, e 117 del Codice, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13 del Codice, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per il presente appalto è accordata una riduzione pari al 50% per il possesso delle certificazioni ISO9001. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative previste nel presente capitolato sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
22. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA
1. Ai sensi dell’art. 117, comma 10, del Codice, l’esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all’Amministrazione.
4. La Polizza di cui al precedente comma 1 deve prevedere la copertura per i seguenti importi:
1) danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere eseguite nel corso dei lavori per € 899.551,11 (importo lavori a base di gara) e per € 5.000.000,00 per danni alle strutture preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori;
2) danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale è pari a € 500.000,00.
Polizza indennitaria decennale
5. Per i lavori di cui all’art. 117, comma 11, del Codice di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 14 del Codice, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20 per cento del valore dell’opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
6. La Polizza di cui al precedente comma deve prevedere la copertura per i seguenti importi:
1) limite di indennizzo pari al 40% del valore dell’opera realizzata quantificato in euro 359.600,00
2) danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale è pari a € 500.000,00
23. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE
1. Ai sensi dell’art. 48 comma 1 del DL 77/2021 convertito in L. 108/2021, entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, potrà essere corrisposto all’appaltatore, su richiesta di quest’ultimo, un’anticipazione del prezzo calcolata nella misura del 20 per cento del valore stimato dell’appalto.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L’importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
24. PAGAMENTI IN ACCONTO
1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.
2. Resta fermo quanto previsto all’art. 4, co. 6, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
3. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui all’art. 11 comma 6 del Codice, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a Euro 150.000 (Euro cento cinquantamila) dell’importo contrattuale.
4. Ai sensi dell’art. 11 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
5. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 4, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 119, comma 11, del Codice.
7. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura.
8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 4.
9. Ai sensi dell´art. 125 comma del Codice, lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l’esecutore dei lavori. Contestualmente all’esito positivo dell’accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l’esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
10. È garantito il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione appaltante nei casi di cui all’art. 119, comma 11, del Codice.
25. PAGAMENTI A SALDO
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di pagamento relativo agli acconti.
2. L’esecutore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall’invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l’onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.
3. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma precedente, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.
4. All’esito positivo del collaudo e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo dell’art. 125 del Codice.
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo.
6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Ai sensi del decreto - L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori, è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.
26. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO
1. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui all’articolo 125 del Codice o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.
27. REVISIONE PREZZI
1. E’ ammessa la revisione prezzi. Detta clausola non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma precedente, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione.
3. Gli indici di costo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell’ambito degli indici già prodotti dall’ISTAT.
4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la stazione appaltante utilizza:
a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti da ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
28. SUBAPPALTO
1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 119 del Codice.
2. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.
3. L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato.
4. Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi: a) l’affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori au-tonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; c) l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla L. 28 dicembre 2001, n. 448; d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
5. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che: a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro; c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
6. L’affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all’articolo 23 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
7. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) del citato art. 119, l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.
8. L’affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all’articolo 11 del Codice. È, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell’art. 119 del Codice. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 dell’art. 119 predetto. Per il pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.
9. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 5.9 del Codice.
10. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8 dell’art. 119, il RUP o il responsabile della fase dell’esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
11. L’affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II.
12. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
13. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
14. Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
15. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
16. I piani di sicurezza di cui al D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l’obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
17. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l’autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all’articolo 68, comma 15, la costituzione dell’associazione in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
19. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all’appaltatore, scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.
29. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 120, comma. 12, del Codice e della L. 21 febbraio 1991, n. 52.
3. Ai fini dell’opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla amministrazione debitrice.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
5. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori con questo stipulato.
30. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 60 del Codice per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 120 del Codice.
31. NORME DI SICUREZZA GENERALI
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L’Appaltatore è responsabile dell’osservanza da parte del proprio personale e del personale di terzi autorizzato all’accesso alle aree di lavoro, delle norme e disposizioni in materia di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro, della rispondenza dei mezzi e delle attrezzature alle norme di L..
6. Nel caso in cui l’area di lavoro fosse all’interno o nelle vicinanze di aree di accesso al pubblico, l’appaltatore, oltre alle misure di sicurezza relative all’area di cantiere, è tenuto ad adottare cautele ed accorgimenti integrativi tali da garantire anche l’incolumità e la salute dei cittadini.
32. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
1. L’appaltatore è obbligato a fornire alla committenza, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. Nel caso in cui le aree di cantiere o parte di queste siano interferenti con strutture viabilistiche superficiali o comunque aree di accesso anche di terzi, l’appaltatore deve provvedere a tutte le segnalazioni di compartimentazione e di difesa, come barricate, segnali, lumi, cavalletti e fanali.
4. L’appaltatore deve provvedere a installare le opere di contenimento necessarie per garantire l’integrità delle zone lasciate agibili a terzi adiacenti a scavi o a interventi analoghi.
5. L’appaltatore deve inoltre realizzare tutte le opere provvisionali necessarie alla regolare esecuzione dei lavori, alla sicurezza degli operai e, nelle zone lasciate agibili al pubblico, alla sicurezza del transito dei pedoni e dei veicoli, mantenendole integre e funzionali fino al completamento dei lavori.
6. È responsabilità dell’appaltatore l’intervento tempestivo nella predisposizione delle segnalazioni e del relativo mantenimento in perfetta efficienza funzionale delle aree interessate dai lavori.
7. Tutte le segnalazioni devono essere conformi alle norme stabilite dal vigente Codice della strada.
33. PIANO OPERATIVO SICUREZZA
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008.
2. Il piano operativo di sicurezza e coordinamento forma parte integrante del contratto di appalto.
3. L’Appaltatore inoltre, dovrà consegnare alla committenza, entro 10 giorni dalla data di adozione del provvedimento che determina l’aggiudicazione definitiva e comunque prima dell’inizio dei lavori un piano operativo di sicurezza per quanto attiene le scelte autonome dell’Appaltatore e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere durante l’esecuzione degli interventi.
4. L’Appaltatore si impegna, altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dal coordinatore della sicurezza, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell’esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per la stazione appaltante.
5. Le gravi o ripetute violazioni del piano medesimo da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
6. In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore delle norme sulla sicurezza i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati fino a quando il coordinatore della sicurezza e la direzione dei lavori ne attestino l’osservanza.
7. Il coordinatore della sicurezza intimerà all’appaltatore di mettersi in regola e, in caso d’ulteriore inosservanza, egli attiverà le misure previste dall’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
34. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO
1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. Il collaudo finale deve essere completato non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall’allegato
II.14 del Codice, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d’incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. L’Appaltatore è tenuto a rispettare la data ultima prevista per il collaudo che deve avvenire entro e non oltre la data del 30/06/2026.
4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
5. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.
6. Il collaudo comprende anche l’esame delle riserve dell’esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente allegato.
7. Il certificato di collaudo è sempre richiesto, salvi i casi in cui a norma del presente allegato il collaudo medesimo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.
35. GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DELL’OPERA
1. Il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell’opera, realizzata mediante il presente appalto si estenderà per due anni dalla data della consegna dell’opera (art. 1667 del Codice civile), mentre per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e xxxxxxx si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell’Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compreso la ricerca del guasto, e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni.
2. Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l’opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l’Appaltatore è responsabile (art. 1669 del Codice civile) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.
36. RISERVE
1. Il registro di contabilità è firmato dall’esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l’esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l’esecutore, ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l’esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l’esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. (nell’Allegato II.14 non sono definiti i termini di iscrizione delle riserve né quelli per le controdeduzioni.)
7. L’appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve di cui all’art. 7 allegato II.14 del Codice, a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare sviluppo dei lavori.
8. Non costituiscono riserve:
a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all’oggetto dell’appalto o al contenuto del registro di contabilità;
b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
d) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
e) le contestazioni circa la validità del contratto;
f) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest’ultima riferibili;
g) il ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.
9. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:
a) la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
b) l’indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell’appalto;
c) le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d’appalto o dal progetto esecutivo;
d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;
e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei la-vori o del direttore dell’esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell’appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell’appalto.
10. L’esecutore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall’invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l’onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.
11. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3 dell’allegato II.14 del Codice, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.
12. In particolare, in caso di controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 210 del Codice il Foro competente è il Tribunale di Catania
37. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli artt. 122 del Codice e 1453 e ss. del Codice civile.
2. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne ai sensi dell’articolo 122, comma 3, del Codice la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore.
3. Il direttore dei lavori formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando a quest’ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.
4. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
5. Il RUP, nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna.
6. Il direttore dei lavori fornisce altresì indicazione al RUP per l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 122, comma 4, del Codice.
7. Qualora sia stato nominato, l’organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
8. Il contratto si risolve anche nell’ipotesi di cui all’art. 104, comma 9, del Codice, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
9. Il Comune di Catania ha inoltre diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’Appaltatore sia inadempiente anche solo rispetto ad una delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
a) mancato rispetto delle tempistiche previste dalle singole fasi del cronoprogramma, salvo che la colpa non sia imputabile all’Appaltatore;
b) mancato rispetto del termine finale di consegna dei lavori da parte dell’Appaltatore, per colpa imputabile all’Appaltatore. In tale caso, l’Appaltatore sarà tenuto a restituire al Comune l’ammontare del contributo perso.
c) violazione del principio DNSH;
d) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all’Affidatario, dell’Intervento strumentale alla realizzazione della proposta della Stazione Appaltante ammessa definitivamente al finanziamento, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale.
10. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR o dal PNC, l’Affidatario sarà altresì chiamato a risarcire la Stazione Appaltante per i danni cagionati da costui.
38. RECESSO
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite calcolato secondo quanto previsto di seguito.
2. L’esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all’appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
3. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite ai fini dell’applicazione dell’articolo 123, comma 1, del Codice è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
4. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla sta-zione appaltante a norma del comma 1 dell’articolo 123 del Codice, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2 del medesimo articolo 123 del Codice.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all’appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nel-la minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio e a sue spese.
39. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell’arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di L. e di Regolamento. L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. L’Appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
2. Sarà obbligo dell’Appaltatore di adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento.
3. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt.1667 e 1669 del cod.civ.
40. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo. Il valore dell’imposta di bollo, che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa all’Allegato I.4 del Codice. Il pagamento dell’imposta così determinata ha natura sostituiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’art. 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.
5. Gli importi indicati nel Capitolato e nel contratto sono soggetti ad Imposta sul Valore Aggiunto come per L..
41. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. I dati contenuti nel contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del d.lgs 196/2003 – così come modificato dal d.lgs 101/2018, saranno trattati dalla Stazione Appaltante anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di L. e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale.
42. RINVIO
1. Per quanto non espressamente disciplinato nel Capitolato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D. Lgs. N. 36 del 31 marzo 2023 ed alle norme di L. in vigore.