RAGO ANDREA
XXXX XXXXXX
2021.06.03 12:58:06
CN=XXXX XXXXX C=IT 2.5.4.4=RAGO
2.5.4.42=XXXXXX
SCHEMA DI CONTRATTO
Oggetto: Procedura Aperta per l’affidamento dei servizi di accoglienza (reception, presidio spazi e supporto organizzativo per eventi straordinari) nei siti culturali di proprietà regionale gestiti da LAZIOcrea S.p.A.
CIG: 8775191CAF
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE
LAZIOcrea S.p.A. – Società a Socio unico Regione Lazio – Cap. Soc. € 924.400,00 Sede legale e amministrativa: Xxx xxx Xxxxxxxx, 000 00000 Xxxx - T x00 00 00000000 C.F./P.IVA 13662331001 – R.E.A. RM-1464288
PEC Azienda: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx PEC Gare: xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx
L'anno......................, il giorno…………………... del mese di………………………....................
TRA
LAZIOcrea S.p.A., con sede legale in xxx xxx Xxxxxxxx x. 000, Xxxx, C.F./P.IVA 13662331001, iscritta al registro delle imprese di Roma al n , nella persona di Xxxxx Xxxxxxxx, in qualità di legale
rappresentante, giusta i poteri conferitigli da in data ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in in xxx xxx Xxxxxxxx x. 000 - Xxxx (xx seguito per brevità anche “Committente” o “Stazione Appaltante”);
E
la Società , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro
= P.IVA , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del
e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante con sede legale in , Via
, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio n. ;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Impresa o “Fornitore”)
PREMESSO CHE
1. LAZIOcrea S.p.A. (C.F. e P. IVA 13662331001), quale società in house della Regione Lazio, affidataria della gestione e della valorizzazione dei siti culturali di proprietà regionale, ha necessità di affidare i servizi meglio descritti in seguito da prestare all’interno delle strutture indicate:
- Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa, sito in xxx Xxxxxxx xx 00.000 (Xxxx), giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 619 del 18.10.2016. All’interno del Complesso sono presenti un ostello, un museo e vengono locati a terzi alcuni spazi per l’organizzazione di eventi (es. ricevimento matrimonio, concerti, rappresentazioni teatrali, eventi aziendali, conferenze);
- Palazzo Xxxxx Xxxxxxxx, sito in Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 00, x Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx (Xxxxxxx), giusta deliberazione della Giunta Ragionale n. 44 del 31/01/2019, è un edificio storico fruibile al pubblico e alcuni suoi spazi interni vengono locati a terzi per l’organizzazione di eventi (es. eventi privati, concerti, rappresentazioni teatrali, eventi aziendali, conferenze);
- WE GIL, sito in Largo Ascianghi n.5, a Roma, giusta deliberazione della Giunta Ragionale n. 826 del 06/12/2017. All’interno della palazzina sono presenti, oltre agli spazi espositivi, anche un bookshop e vengono locati a terzi alcuni spazi per l’organizzazione di eventi (es. eventi privati, concerti, rappresentazioni teatrali, eventi aziendali, conferenze);
- Scena, sito in Xxx Xxxx xx Xxxxxxx x. 0/X, x Xxxx, giusta deliberazione della Giunta Ragionale n. 337 del 04/06/2020. All’interno della struttura è presente una sala cinematografica e vengono locati a terzi alcuni spazi per l’organizzazione di eventi (es. eventi privati, concerti, rappresentazioni teatrali, eventi aziendali, conferenze);
- Cento Incroci (ex Pecora Elettrica), sito in Xxx xxxxx Xxxxx x. 000, x Xxxx, giusta deliberazione della Giunta Ragionale n.336 del 04/06/2020. All’interno della struttura è presente uno spazio fruibile al pubblico e utilizzabile per l’organizzazione di eventi (es. eventi privati, concerti, conferenze);
- Grotte di Pastena e Collepardo, localizzate rispettivamente in Xxx xxxxx Xxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx), x Xxxxxxx (Xxxxxxxxx), e in xxx xxxxx Xxxxx, x Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx), giusta deliberazione della Giunta Ragionale n. 385 del 18/06/2019. Le grotte sono sito naturale aperto al pubblico;
- Pozzo D'Antullo, localizzato in Xxx Xxxxx x'Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx), giusta deliberazione della Giunta Ragionale n. 385 del 18/06/2019.
2. i servizi da prestare a chiamata sulla base del fabbisogno espresso dalla Società Appaltante
all’interno dei siti culturali elencati all’art. 1 sono i seguenti:
CASTELLO DI SANTA SEVERA.
• gestione della reception dell’Ostello sito all’interno del Complesso;
• presidio per i seguenti spazi museali: Museo della Rocca, Sala Nostromo, Manica Lunga;
• supporto organizzativo in occasione degli eventi straordinari (es. ricevimento matrimonio, concerti, rappresentazioni teatrali, eventi aziendali, conferenze) organizzati da terzi nel Castello. PALAZZO XXXXX XXXXXXXX.
• Gestione degli ingressi e presidio per gli spazi interni;
• supporto organizzativo, in occasione degli eventi straordinari (es. eventi privati, concerti, rappresentazioni teatrali, eventi aziendali, conferenze, etc).
WE GIL.
• Presidio degli spazi museali;
• gestione della biglietteria e del bookshop del museo;
• supporto organizzativo in occasione degli eventi straordinari (es. eventi privati, concerti, rappresentazioni teatrali, eventi aziendali, conferenze, etc).
SCENA.
• Gestione della biglietteria e della cassa in occasione di eventi cinematografici e/o altri eventi;
• supporto organizzativo in occasione degli eventi straordinari (es. eventi privati, concerti, rappresentazioni teatrali, eventi aziendali, conferenze, etc).
CENTO INCROCI (EX PECORA ELETTRICA).
• Accoglienza ed informazione al Pubblico con apertura e chiusura degli spazi;
• presidio spazi interni con apertura e chiusura degli spazi. GROTTE DI PASTENA E COLLEPARDO.
• Gestione della biglietteria e della cassa;
• accompagnatori in grotta per visite contingentate. POZZO D'ANTULLO.
• Gestione della biglietteria e accoglienza/ informazione al Pubblico;
• presidio, apertura e chiusura degli spazi.
3. Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è stato nominato il xxxx. Xxxxxx Xxxx;
4. L’importo stimato per i servizi oggetto del presente contratto è pari complessivamente ad euro 376.310,00 (trecentosettantaseimilatrecentodieci/00) I.V.A. esclusa;
5. Con ------- del è stata indetta la procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, di cui all’art. 95, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi relativi
in oggetto;
6. Con ------- del ------, l’operatore economico ………… con sede in …………. Via …………. P.I. e C.F. ,
è stato dichiarato aggiudicatario definitivo della procedura indetta per l’affidamento dei servizi in
oggetto;
7. Il ribasso offerto è stato di €… rispetto alla tariffa oraria pari ad € 15,00 (quindici/00), I.V.A. esclusa;
8. Con atto del ……….., assunto dal , è stata dichiarata l’aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.
32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016, essendo state svolte con esito positivo le verifiche del possesso dei requisiti autodichiarati in sede di gara;
9. L’operatore economico che sottoscrive il presente contratto è risultato aggiudicatario della predetta procedura negoziata e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel medesimo alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;
10. L’operatore economico ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
11. L’operatore economico dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente Contratto e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
12. La Stazione Appaltante conferisce all'Affidatario, che accetta, l’incarico professionale relativo alla prestazione dei servizi di accoglienza (reception, presidio spazi e supporto organizzativo per eventi straordinari) nei siti culturali di proprietà regionale gestiti da LAZIOcrea S.p.A..
13. Il presente contratto si caratterizza per l’alta intensità di manodopera ai sensi dell’art. 50, d.lgs.
50/2016.
TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1: OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
La Committente affida all’Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi
conformemente alle prescrizioni contenute nell’Offerta Tecnica e nel Capitolato Tecnico: CASTELLO DI SANTA SEVERA.
• gestione della reception dell’Ostello sito all’interno del Complesso;
• presidio per i seguenti spazi museali: Museo della Rocca, Sala Nostromo, Manica Lunga;
• supporto organizzativo in occasione degli eventi straordinari (es. ricevimento matrimonio, concerti, rappresentazioni teatrali, eventi aziendali, conferenze) organizzati da terzi nel Castello. PALAZZO XXXXX XXXXXXXX.
• Gestione degli ingressi e presidio per gli spazi interni;
• supporto organizzativo, in occasione degli eventi straordinari (es. eventi privati, concerti, rappresentazioni teatrali, eventi aziendali, conferenze, etc).
WE GIL.
• Presidio degli spazi museali;
• gestione della biglietteria e del bookshop del museo;
• supporto organizzativo in occasione degli eventi straordinari (es. eventi privati, concerti, rappresentazioni teatrali, eventi aziendali, conferenze, etc).
SCENA.
• Gestione della biglietteria e della cassa in occasione di eventi cinematografici e/o altri eventi;
• supporto organizzativo in occasione degli eventi straordinari (es. eventi privati, concerti, rappresentazioni teatrali, eventi aziendali, conferenze, etc).
CENTO INCROCI (EX PECORA ELETTRICA).
• Accoglienza ed informazione al Pubblico con apertura e chiusura degli spazi;
• presidio spazi interni con apertura e chiusura degli spazi. GROTTE DI PASTENA E COLLEPARDO.
• Gestione della biglietteria e della cassa;
• accompagnatori in grotta per visite contingentate. POZZO D'ANTULLO.
• Gestione della biglietteria e accoglienza/ informazione al Pubblico;
• presidio, apertura e chiusura degli spazi.
Si precisa che, in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nell’Offerta Tecnica e nelle relative appendici.
L’Impresa prende atto che l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices indicati nell’Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali soluzioni/strumenti/migliorie, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà della Committente stessa. Ne consegue che l’Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l’efficienza e l’efficacia del servizio rappresentate nell’Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali soluzioni/strumenti/migliorie allineati agli standard del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l’Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all’acquisizione di tali soluzioni/strumenti/migliorie. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all’applicazione delle penali previste nel capitolato e nel presente contratto. Eventuali anomalie o malfunzionamenti del servizio devono essere immediatamente rimossi dall’Impresa: ad essi si applicano i livelli di servizio migliorati dall’Offerta tecnica dell’Impresa aggiudicataria, che sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in affidamenti o in prodotti come previsto nel Capitolato tecnico; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e nell’offerta tecnica, ove migliorativa.
Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il
Dott. e Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott.
I loro riferimenti sono: tel. mail pec .
ARTICOLO 2: DURATA
Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua approvazione ed avrà termine allo spirare di 12 mesi decorrenti dalla “Data di approvazione del contratto”, oppure al raggiungimento dell’importo massimo di spesa di € 376.310,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’avvio dell’esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, non appena il contratto diverrà efficace, salvo che la Committente ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi ed alle condizioni previste all’art. 32, comma 8, del Codice.
Il ritardo nell’avvio dell’esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di
diritto del contratto, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020.
La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in
contraddittorio con il Fornitore.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
Si precisa che, salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nei due mesi dalla stipula (o nel diverso termine indicato nell’Offerta Tecnica se migliorativo), il Fornitore potrà affiancare l’Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Tali attività di affiancamento si intendono remunerate nell’ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti e non determineranno alcun onere aggiuntivo per la Committente.
L’impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati.
Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.
La Committente, in conformità a quanto disposto all’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.
ARTICOLO 3: MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016.
La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
La Committente si riserva la facoltà, di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto.
In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati negli atti di gara.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 106, d.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 4: OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA
Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell’esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell’eventuale ausiliaria o dell’eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente.
In caso di violazione di tali impegni il contratto si intenderà risolto, salvo il risarcimento dei danni.
L’Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
L’Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti di fornitura del servizio in oggetto secondo quanto specificato nel Contratto e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del Contratto;
b) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Stazione Appaltante per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel contratto;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza;
e) comunicare tempestivamente le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
f) non opporre qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;
g) manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
L’Operatore economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
L’Operatore economico si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, di ogni
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al Contratto.
Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non darà mai diritto all’Operatore economico di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione, la modificazione del servizio.
Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla Stazione Appaltante per la stipula del presente Contratto.
In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, l’Operatore economico ha l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.lgs. n. 50/2016, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo.
Il Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Contratto, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante.
Ai sensi di quanto stabilito all’art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il responsabile del procedimento accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.
L’impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
ARTICOLO 5: DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI
L’Impresa prende atto che, per quanto attiene all’esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1 “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione” la dimensione delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.
L’Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni dei singoli servizi, dianzi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all’Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo “Corrispettivo”.
ARTICOLO 6: SUBAPPALTO
L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito
negli atti di gara, si è riservata di affidare in subappalto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
per una quota pari al (%) dell’importo
contrattuale.
Si rinvia agli atti di gara per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle
prestazioni sopra riportate.
<in alternativa, se l’impresa ha dichiarato in sede di offerta di non avvalersi del subappalto, inserire quanto segue: L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali>.
ARTICOLO 7: PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE
L’Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, l’Impresa mandataria) dovrà indicare, prima dell’inizio delle attività, tra le proprie risorse, un Responsabile unico operativo delle attività contrattuali se diverso dal responsabile del contratto, affinché la Committente, nella persona del proprio Responsabile, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
L’Impresa, alla data di sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato i curricula (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) dei referenti.
L’Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell’esecuzione del contratto, ove la Committente ne faccia richiesta.
Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore in genere a 15 (quindici) giorni solari, l’Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest’ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
L’Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l’Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 10 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente. L’esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
Nell’ipotesi di cui ai precedenti commi del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l’idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell’attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all’Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l’Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
L’Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate.
In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ARTICOLO 8: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il Fornitore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
ARTICOLO 9: VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA’
In corso di contratto, la Committente effettuerà la verifica delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
La verifica verrà effettuata entro il termine di 30 giorni.
Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
La verifica si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
Nel caso di esito positivo della verifica, la data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione del Servizio” con riferimento alle prestazioni di cui all’art. 1, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute con cadenza .
Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione del Servizio”, relativamente alle attività verificate da parte della Committente. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie.
L’Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica.
Nell’ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Tutti gli oneri derivanti dalla verifica si intendono a carico dell’Impresa.
In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il fornitore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il
certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle stesse.
Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.
Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'X.X.XX..
Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto.
ARTICOLO 10: PENALI
Le attività oggetto dell’appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel Capitolato e/o nel presente Contratto, fermi restando, ove compatibili e migliorativi per la Società Appaltante, gli impegni assunti dall’Appaltatore in sede di gara.
Ne deriva che sarà considerato, a tutti gli effetti, ritardo anche una prestazione che non sia, ad insindacabile giudizio della Società Appaltante, eseguita a perfetta regola d’arte.
La Società Appaltante in caso di inadempimenti dell’Appaltatore (non dipendenti da forza maggiore o caso fortuito) si riserva l’insindacabile facoltà di applicare le seguenti penali:
- nel caso di mancato invio del personale indicato nella singola richiesta di servizio una penale
pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni contestazione;
- nel caso in cui il servizio non venga svolto con la dovuta diligenza o secondo le modalità o le tempistiche indicate, una penale variabile in relazione alla gravità, fino ad un massimo di € 350,00 (trecentocinquanta/00);
- nel caso in cui il personale si presenti in ritardo rispetto all’orario stabilito nel singolo ordine di
servizio una penale pari a € 15,00 (euro quindici/00) ogni 30 minuti di ritardo;
- in caso di invio di personale non in possesso dei requisiti minimi previsti negli atti di gara e nel presente contratto una penale giornaliera di € 300,00 (trecento/00);
- nel caso di mancata sostituzione del personale non gradito per ogni giorno naturale di ritardo una penale pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) a decorrere dal primo giorno naturale successivo alla richiesta di sostituzione;
- in caso di mancata reperibilità del Responsabile dell’appalto una penale pari ad € 200,00
(duecento/00) per ogni contestazione.
Qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.
Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all’applicazione delle penali saranno contestati dalla Società Appaltante all’Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r ovvero via P.E.C. (posta elettronica certificata).
In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Società Appaltante nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio della Società Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Società Appaltante potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La Società Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione ovvero, in difetto avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un R.T.I., ferma restando la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante, le penali verranno detratte dagli importi delle fatture emesse dall’operatore mandatario.
In caso di escussione della cauzione definitiva, l’Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse.
Fermo restando quanto sopra, l’applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della Società
Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
In caso di mancato adeguamento dell’organico rispetto ai termini fissati in sede di pianificazione, la Committente applicherà all’Impresa, per ciascuna risorsa e per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo per mille di , fino ad un importo massimo pari al <inserire % in cifre> % dell’intero importo contrattuale ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il contratto. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento, se, all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all’1 per mille del corrispettivo massimo complessivo dell’appalto per ogni giorno necessario per il Fornitore per l’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, salvo il maggior danno.
Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento ed il subappaltatore sia nominato sub responsabile o terzo autorizzato al trattamento, se, come previsto nell’”Allegato Privacy”, allegato al presente Contratto, all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assesment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari all’1 per mille del corrispettivo massimo complessivo dell’appalto per ogni giorno necessario per l’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, salvo il maggior danno.
ARTICOLO 11: CORRISPETTIVO
Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, è pari a € 376.310,00 così suddiviso:
Castello di Santa Severa
Gestione della reception dell’Ostello
Euro 87.000,00 (ottantasettemila/00) I.V.A. esclusa
Presidi museali
Euro 62.610,00 (sessantaduemilaseicentodieci/00) I.V.A esclusa Supporto organizzativo in occasione degli eventi straordinari
Euro 27.840,00 (ventisettemilaottocentoquaranta/00) I.V.A. esclusa
Palazzo Doria Pamphilj
Supporto organizzativo in occasione degli eventi straordinari e aperture Euro 15.000 (quindicimila/00) I.V.A. esclusa
WE - GIL
Presidio mostre e bookshop
Euro 34.640 (trentaquattromilaseicentoquaranta/00) I.V.A. esclusa Supporto organizzativo in occasione degli eventi straordinari
Euro 12.000 (dodicimila/00) I.V.A. esclusa
Scena
Presidio sale di proiezione - gestione biglietteria e della cassa sala cinematografica Euro 38.250 (trentottomiladuecentocinquanta/00) I.V.A. esclusa
Supporto organizzativo in occasione degli eventi straordinari Euro 6.000 (seimila/00) I.V.A. esclusa
Cento Incroci (ex Pecora Elettrica)
Presidio spazi interni
Euro 17.100 (diciasettemilacento/00) I.V.A. esclusa
Grotte di Pastena
Gestione biglietteria e della cassa
Euro 15.000 (quindicimila/00) I.V.A. esclusa Gestione visite contingentate in grotta
Euro 40.500 (quarantamilacinquecento/00) I.V.A. esclusa
Pozzo D’Antullo
Gestione biglietteria e della cassa e informazioni al pubblico Euro 20.370 (ventimilatrecentosettanta/00) I.V.A. esclusa
Inoltre, a tale importo va aggiunto il costo relativo agli oneri di sicurezza per rischi interferenziali pari ad € 1.150,00 (millecentocinquanta/00), l’Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.
Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno
adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Il corrispettivo massimo previsto negli atti di gara ed il canone orario posto a base di gara e così come definito dall’offerta prodotta in sede di gara, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente contratto, sono accettati dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
ARTICOLO 12: FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo “Corrispettivo”, l’emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:
- con riferimento al servizio di cui all’art. 1, l’Impresa potrà emettere fattura al termine del mese di riferimento sulla base del numero di ore effettivamente erogate, a decorrere dalla relativa data di inizio del servizio. Si precisa che i corrispettivi maturati per le fasi di svolgimento del servizio sono da considerarsi acconti sul corrispettivo massimo complessivo. Si precisa inoltre che, in caso di interruzione del servizio per fatto imputabile al fornitore, gli acconti, come sopra indicati e già corrisposti dalla Committente, verranno restituiti dall’Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla garanzia definitiva, salvo il risarcimento del danno.
- nel caso di verifica delle prestazioni eseguita nel corso del rapporto o di verifica della conformità eseguita al termine del rapporto, la fattura potrà essere emessa solo in caso di riscontro positivo delle predette verifiche.
- nel caso di interruzione del servizio per fatto non imputabile al Fornitore, gli acconti, come sopra indicati e già corrisposti dalla Committente, verranno trattenuti dall’Impresa a titolo di compenso per l’attività svolta fino all’interruzione. Qualora il servizio non possa più essere ripreso, nulla sarà più dovuto al Fornitore a titolo di retribuzione, indennità o risarcimento.
Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DVRI specifico.
La Committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, o anche per il sub-affidatario, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni nascenti dal contratto e “Inadempienze contributive e retributive” nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell’appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, degli eventuali
subcontraenti, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni nei confronti del
proprio personale impiegato nell’appalto.
In mancanza di tale dichiarazione la Committente si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future.
Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate a: Ufficio e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio , il Codice Identificativo Gare (CIG)
<e ove previsto e il CUP >.
Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti.
<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura: La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all’importo, al netto dell’IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario> In caso di ricorso al subappalto nei suddetti documenti dovrà essere indicato l’importo al netto dell’IVA di pertinenza del subappaltatore ed il periodo di competenza delle prestazioni eseguite. Inoltre, le fatture dei subappaltatori devono contenere, oltre a tutti gli elementi previsti per legge, anche una descrizione dell’attività eseguita, il numero di giornate lavorate, la figura professionale associata e il relativo prezzo unitario>.
Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente indicato dall’Impresa.
La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate.
Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
ARTICOLO 13: GARANZIE RICHIESTE
Il Fornitore incaricato dei servizi oggetto del presente contratto ha costituito una garanzia definitiva,
per un importo pari a € , ai sensi dell'art. 103 d.lgs. n. 50/2016, la cui validità decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto alla data di approvazione degli elaborati relativi al progetto definitivo.
Articolo 14: POLIZZA ASSICURATIVA
Il Fornitore ha costituito una polizza per la responsabilità civile verso terzi, che produce contestualmente alla firma del presente contratto, n. ........................... rilasciata in data
.................................... da ...................................... – Agenzia di con massimale
di €. .............................
La garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità di calcolo e con i limiti previsti dal disciplinare di gara. La mancata presentazione della polizza da parte dell’incaricato prima dell'approvazione del progetto definitivo esonera il Committente dal pagamento del relativo compenso professionale.
La mancata presentazione della polizza e il suo mancato rinnovo per i termini previsti dalla legge e dal capitolato determina la decadenza dall'incarico ed esonera la Stazione Appaltante dal pagamento del compenso.
ARTICOLO 15: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 d.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
Ferma restando la risoluzione del contratto ai sensi e con le modalità previsti ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di mancato o inesatto adempimento dei propri obblighi da parte dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:
- interruzione del servizio per fatto imputabile al Fornitore per il termine di giorni naturali e
consecutivi;
- interruzione del servizio per causa di forza maggiore per il termine di giorni naturali e
consecutivi;
- la penale per il ritardato adempimento dell'incarico abbia raggiunto un importo superiore al 10 per cento dell'ammontare del corrispettivo;
- non conformità nell’esecuzione del servizio rilevata in sede di verifica delle prestazioni;
Oltre che nei casi già espressamente previsti, la risoluzione per inadempimento potrà essere dichiarata dalla Committente anche ed in particolare nelle seguenti ipotesi:
- scioglimento, cessazione, fallimento della ditta;
- perdita dell’autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;
- comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza;
- cessione totale o parziale del contratto;
- subappalto non autorizzato;
- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- ogni altra violazione dei patti e degli impegni contrattuali che, per la sua gravità incida negativamente sull’efficacia del servizio, soprattutto quando ne derivino rischi igienico-sanitari e/o ambientali, ovvero possa venire meno il rapporto fiduciario.
Il presente contratto si risolverà ipso iure per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, ovvero in dipendenza della mancanza o del venir meno delle condizioni necessarie alla stipulazione del presente contratto.
ARTICOLO 16: FACOLTÀ DI RECESSO
È facoltà della Stazione Appaltante recedere unilateralmente dal contratto, in qualunque momento ad nutum, anche a prestazione del servizio già avviata, rimborsando all’operatore economico aggiudicatario le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera regolarmente svolta fino al momento del recesso.
In deroga a quanto previsto all’art. 1671 x.x., xxxxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxx per il mancato guadagno.
In ogni caso, nessun indennizzo è dovuto per le prestazioni non eseguite.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’operatore economico, da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi. Il termine decorre dalla ricezione della PEC.
È fatto divieto all’operatore economico di recedere dal presente contratto.
ARTICOLO 17: RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
Il Fornitore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale, amministrativa e civile verso terzi, in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
ARTICOLO 18: CODICE ETICO
Laziocrea S.p.a. nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice di condotta e nel proprio Modello Organizzativo (MOG) ex legge
n. 231/2001 s.m.i. e nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Il
Codice di Condotta, il MOG e il PPC sono pubblicati, sul sito internet della società all'indirizzo ……………...
Il Fornitore dichiara di aver preso conoscenza, di accettare e di impegnarsi a rispettare quanto contenuto nei suddetti documenti e di essere consapevole che la violazione delle disposizioni in esse contenute potrà comportare, a seconda del grado dell’infrazione, anche la risoluzione del presente contratto.
Costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, il mancato rispetto delle norme di legge in tema di utilizzo del personale proveniente da paesi extracomunitari e di quelle in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa.
ARTICOLO 19: CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE
Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001, rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento, si applica la seguente disciplina.
La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell’”Allegato Privacy” ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile, e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati, di cui all’”Allegato Privacy” risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
c) nel caso in cui, a fronte della diffida della Committente comunicata a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti della stessa Committente o da terzi autorizzati nei confronti del Fornitore, non siano adottate dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento, nei termini assegnati le misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, come previsto dall’”Allegato Privacy.
ARTICOLO 20: OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la
Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010
n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all’art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Xxxxx, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub- contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e
variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i
conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’XXXX (xxx X.X.XX.) x. 00 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
ARTICOLO 21: CLAUSOLA SOCIALE
Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del contratto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante, ad assorbire prioritariamente, ai sensi dell’art. articolo 50 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, secondo i termini e le condizioni previste nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019, nonché nel rispetto del CCNL (Inserire il CCNL) o di quello prescelto dal Fornitore laddove più favorevole.
ARTICOLO 22: PRIVACY
Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”) e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese le disposizioni attuative, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari o comunque utili per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche “Normativa in tema di trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite.
Il Fornitore/Responsabile ha presentato – e le ribadisce in questa sede - garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
Le finalità del trattamento sono: (motivi per cui il fornitore tratta i dati) <Valorizzare
in ragione dell’oggetto del contratto>
Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i ) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc..) ; ii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iii) dati giudiziari. <Valorizzare in ragione dell’oggetto del contratto>
Le categorie di interessati sono: es. dipendenti e collaboratori, professionisti esterni che ricoprano incarichi attinenti il servizio, utenti dei servizi, ecc… <Valorizzare in ragione dell’oggetto del contratto> Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali;
trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati
personali oggetto del presente contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e verificare che le
persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest’ultimo nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall’articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive < si precisa che tale obbligo non si applica alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato o includa il trattamento di dati sensibili di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati giudiziari di cui all'articolo 10>, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell’Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell’art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso <personalizzare in ragione dell’oggetto del contratto>:
la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico
o tecnico;
una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e
organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
1) (Autorizzazione generale) Il Responsabile del trattamento - fermi i suoi obblighi e responsabilità nei confronti del Titolare del Trattamento - può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, “sub-Responsabile del trattamento”) per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente (trimestralmente, fermo il diritto del Titolare del trattamento a richiedere aggiornamenti in qualsiasi momento semestralmente?) il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.
Oppure2) (Autorizzazione specifica) Il Responsabile del trattamento trattamento - fermi i suoi obblighi e responsabilità nei confronti del Titolare del Trattamento - può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l’avvenuta nomina al titolare.
Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l’adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale. < NB: Valutare alternative, ad es. revoca autorizzazione al subappalto (in tal caso integrare clausola sul subappalto) o altro.
Nel caso in cui all’esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, la Committente applicherà al Fornitore/Responsabile Inziale del trattamento la penale di cui all’art. S e diffiderà lo stesso a far adottar al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;
Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l’Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall’Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all’esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all’art. S e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, per qualsiasi ragione o causa, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.
Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”.
In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell’esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l’applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di
certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l’adozione di tali ulteriori garanzie < Se del caso concordare conseguenze tipo penali / risoluzione>
Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Titolare.
Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzione del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli “interessati”. In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
ARTICOLO 23: PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
In virtù della stipula, in pendenza di un ricorso giurisdizionale e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da terzi, dovesse essere imposto il riesame e/o l’annullamento, anche in autotutela, dell’aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del contratto, il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della stazione appaltante. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all’impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.
ARTICOLO 24: CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In caso di contenzioso, le parti convengono specificatamente che lo stesso sia devoluto alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con esclusione della competenza arbitrale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle norme dettate in materia dal Codice Civile.
ARTICOLO 25: SPESE
Sono a carico del Fornitore le spese di bollo nonché tutte le altre spese, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni e senza diritto di rivalsa, in relazione agli effetti conseguenti alla stipulazione del presente contratto, ad eccezione dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali.
Con la firma del presente incarico il Fornitore dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva per l'espletamento dell'incarico, a norma delle
vigenti disposizioni di legge, e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.
ARTICOLO 26: XXXXX XX XXXXXX.
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento al capitolato speciale d'appalto, all’offerta presentata in sede di gara ed alle disposizioni del codice civile, nonché alle norme contenute nel d.lgs. n. 50/2016 nel d.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.
ARTICOLO 27: DOMICILIO SPECIALE E REGISTRAZIONE
Per quanto concerne l'incarico affidato il Fornitore elegge domicilio speciale in --.
Il contratto sarà registrato in caso d'uso a cura della parte che ne fa richiesta.
ARTICOLO 28: CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno derivante dall’inadempimento contrattuale.
Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
ARTICOLO 29: COMUNICAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Tutte le comunicazioni associate all'esecuzione delle prestazioni stabilite dal presente contratto di
incarico devono essere trasmesse all'indirizzo facendo riferimento all'oggetto della presente.
Il Responsabile del Procedimento è il xxxx. Xxxxxx Xxxx, email: ……………..
Il Fornitore nomina quale referente responsabile nei confronti della Stazione appaltante il
, con la capacità di rappresentare ad ogni effetto l’Operatore economico.