Enel X Sun Plug & Play Easy
Enel X Sun Plug & Play Easy
Assicurazione Responsabilità Civile
Le presenti Condizioni di Assicurazione, composte da n. 6 pagine, vengono rilasciate al Contraente unitamente al Mod. 5001 RCG (modulo di polizza)
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GLOSSARIO
Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Ai fini della presente polizza si intendono assicurati: • Il soggetto che stipula un contratto per l’acquisto di un impianto fotovoltaico nell’ambito dell’offerta ENEL X SUN PLUG & PLAY EASY; • Enel X Italia S.r.l. - P.IVA 13111961002 |
ASSICURAZIONE | Il presente contratto che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza. |
CONTRAENTE | Enel X Italia S.r.l. P.IVA 13111961002 |
COSE | Gli oggetti materiali e gli animali. |
DANNI | La morte, le lesioni a persone e i danneggiamenti a cose. |
FENOMENO ELETTRICO | Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali. |
FRANCHIGIA | Parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato. |
IMPIANTO FOTOVOLTAICO | L’impianto fotovoltaico previsto nell’offerta ENEL X SUN PLUG & PLAY EASY avente potenza minore di 350W che può essere installato ad una presa dedicata della casa. Il sistema ha una struttura che può essere ancorata al balcone di casa (sono previste tre versioni, una per balaustre in metallo, una in muratura ed un’ultima che prevede un kit autoportante) al quale è fissato un modulo fotovoltaico standard da 60 celle. Un microinverter agganciato alla struttura garantisce la conversione dell'energia elettrica prodotta in corrente alternata. |
LIMITE DI RISARCIMENTO | L’importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di sinistro in relazione a una determinata garanzia; esso non va comunque ad incrementare il massimale. Ove precisato, per alcune garanzie il limite si intende, oltre che per sinistro, anche per annualità assicurativa. |
MASSIMALE | La somma, indicata sul modulo di polizza, fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia. |
PREMIO | La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l’assicurazione. |
RISARCIMENTO | La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro. |
SINISTRO | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. |
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto al risarcimento; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, il risarcimento può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
1.2 DIMINUZIONE E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua:
• è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai
sensi dell’art. 1897 del Codice Civile;
• rinuncia al relativo diritto di recesso.
Nel caso di aggravamento del rischio il Contraente deve darne comunicazione a Reale Mutua. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
1.3 BUONA FEDE
L’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto di Reale Mutua, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
1.4 DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In parziale deroga di quanto stabilito dal secondo comma dell’art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il Contraente Enel X non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.
L’assicurazione in riferimento a ciascun Assicurato aderente all’offerta Enel X Sun Plug & Play decorre dalle ore 24 del giorno di installazione dell’impianto (come riportato su Dichiarazione di Conformità )e vale per i sinistri verificatisi non oltre 5 anni dalla data di installazione.
1.5 PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione non è soggetta al tacito rinnovo e pertanto si intenderà cessata alla scadenza indicata sul modulo di polizza senza necessità di formalità alcuna.
1.6 FRAZIONAMENTO DEL PREMIO
Se è stato concordato il pagamento del premio in forma frazionata, le rate successive alla prima vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di trenta giorni.
1.7 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
1.8 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
1.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
1.10 CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker XXXXXX ITALIA SPA iscritto al R.U.I. B000083306 del D.LGS n. 209 del 2005 e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker XXXXXX ITALIA SPA il quale tratterà con l'Impresa SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevarranno queste ultime.
Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker potranno intendersi come fatte all'Impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte all'Impresa e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte dell'Impresa stessa.
Il pagamento del premio realizzato in buona fede al broker si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 209/2005.
Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D. Lgs. 209/2005 e dell'art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006.
Qualora il Contraente revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti
dell'Impresa.
L'Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.
OGGETTO DELL’ASSICURAZONE
2.1 RISCHIO ASSICURATO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di:
a) caduta o in generale distacco del pannello e/o il telaio (o parti di questi) ad esso ancorato;
b) fenomeno elettrico originato dal pannello fotovoltaico,
a condizione che l’impianto sia stato installato da personale incaricato da Enel X Italia S.r.l.
Qualora si verifichi quanto indicato al punto b) l’Assicurato proprietario dell’impianto fotovoltaico sarà considerato terzo nei confronti dell’Assicurato Enel X Italia S.r.l.
L’assicurazione in riferimento a ciascun Assicurato aderente all’offerta Enel X Sun Plug & Play decorre dalle ore 24 del giorno di installazione dell’impianto (come riportato su Dichiarazione di Conformità) e vale per i sinistri verificatisi non oltre 5 anni dalla data di installazione.
OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
2.2 EFFICACIA / VALIDITÀ TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione vale per tutti i danni che si verifichino in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
2.3 MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO
L’assicurazione è operante nel limite del massimale di € 1.000.000 per singolo sinistro e per ciascun Assicurato. Indipendentemente dal numero dei sinistri e dal numero degli assicurati, Reale Mutua non liquiderà un importo superiore ad € 2.000.000 per singola annualità assicurativa.
2.4 RISCHI ESCLUSI
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) subiti dall’impianto fotovoltaico;
b) da furto;
c) derivanti dall’emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
d) derivanti da impianti fotovoltaici manomessi o non installati da personale incaricato da Enel X Italia S.r.l.;
e) i danni verificatisi successivamente a 5 anni dalla data di installazione.
2.5 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
2.6 FRANCHIGIA
Limitamente ai danni a cose, l’assicurazione è operante con una franchigia a carico dell’Assicurato di € 500.
LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO
3.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza
oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.
Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (ai sensi
dell’art.1915 del Codice Civile).
3.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI
Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta del Contraente e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione.
Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale stabilito sul modulo di polizza o del limite di risarcimento, applicabile per il sinistro cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
L’Assicurato, convenuto in un procedimento di mediazione o di risoluzione delle vertenze alternative al contenzioso giudiziale (A.D.R.: Alternative Dispute Resolution), avente ad oggetto una richiesta attinente la presente assicurazione, ha l’obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di sinistro ritualmente presentata.
In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l’esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.
3.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI
L’Assicurato o il Contraente è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei
termini o degli altri obblighi di cui al precedente punto 3.1 “Obblighi in caso di sinistro”.
Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti
dell’assicurazione.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
Ai fini degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l’Assicurato dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:
Art. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Art. 1.2 DIMINUZIONE E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Art. 1.4 DURATA DELL’ASSICURAZIONE Art. 1.5 PROROGA DELL’ASSICURAZIONE Art. 1.7 ONERI FISCALI
Art. 2.1 RISCHIO ASSICURATO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) Art. 2.2 EFFICACIA / VALIDITÀ TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE
Art. 2.3 MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO Art. 2.4 RISCHI ESCLUSI
Art. 2.5 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI Art. 3.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Art. 3.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI Art. 3.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI
IL CONTRAENTE
IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto il DIP Danni (Mod. 5001 EX/DP RCG - Ed. 11/2020)
il DIP Aggiuntivo Danni (Mod. 5001 EX/DA RCG - Ed. 11/2020) e le Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario dei termini (Mod. 5001 EX RCG - Ed. 11/2020).
IL CONTRAENTE
Le denunce di sinistro e la relativa documentazione per la sua definizione devono essere inviate mediante posta oppure via e-mail al seguente recapito:
XXXXXX ITALIA (Rif. ENEL X)
xxx Xxxxxx 00
00000 Xxxxxx
e-mail: xxx-xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx