Oggetto: Approvazione Contratto di servizio per l’affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo. Presa d’atto dell’avvenuta aggiudicazione e stipula del contratto di servizio a...
Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx-Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti
DETERMINAZIONE n. 274 del 21 dicembre 2021 Area Servizio Idrico Integrato
Oggetto: Approvazione Contratto di servizio per l’affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo. Presa d’atto dell’avvenuta aggiudicazione e stipula del contratto di servizio a favore di XXXX S.p.A.
IL DIRIGENTE
Visti:
- la L. R. 23/12/2011, n. 23 e xx.xx., che detta le norme relative alla regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l’Agenzia territoriale dell’Xxxxxx Xxxxxxx per i servizi idrici e rifiuti (di seguito denominata “Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale regionale;
- la legge n. 241/1990 ed in particolare gli artt. 7, 21-octies e 21-nonies;
- il T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia;
- la deliberazione n. 63 del 27 settembre 2017, con la quale il Consiglio d’Xxxxxx ha nominato l’Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx quale Direttore dell’Agenzia per cinque anni decorrenti dal 1° ottobre 2017;
- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha conferito all’xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Xxxxxx Xxxxxxxxx;
premesso che:
- in data 14 marzo 2012 è giunta a scadenza la convenzione, sottoscritta il 14 marzo 2002 e aggiornata il 14 marzo 2005, tra l’Agenzia d’Ambito di Rimini ed XXXX S.p.A. (subentrata ad AMIR S.p.A. e SIS S.p.A. originari affidatari) per la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII);
- dalla succitata data di scadenza il Gestore ha assicurato la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della convenzione;
- con deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 5 del 25/07/2013 è stato individuato, ai sensi dell’art. 8 comma 6 lett. a) della L.R. n. 23/2011, il bacino di affidamento del servizio idrico integrato, costituito dall’intero territorio della provincia di Rimini escluso il Comune di Maiolo, la cui gestione autonoma è stata successivamente riconosciuta, ai sensi dell’art. 148 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 30 del 13 luglio 2015;
- con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 48 del 29 settembre 2015 è stata individuata, in considerazione del termine disposto dall’art. 172, c. 1 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., quale forma di gestione del SII per il bacino territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo, la concessione a terzi da selezionare tramite procedura ad evidenza pubblica ed è stato dato avvio alla procedura di affidamento nel bacino territoriale di Rimini;
- con deliberazione n. 88 del 17 dicembre 2018 il Consiglio d’Xxxxxx ha approvato gli atti relativi alla gara – mediante procedura aperta ad evidenza pubblica ex art. 164 del D. Lgs.
n. 50/2016 – per l’affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo (CIG:7752596C98), poi pubblicato nella GUUE n. 2019/S 054-125711 del 18/03/2019 e nella GURI n. 37 del 27/03/2019;
- con determinazione dirigenziale n. 29 del 12 marzo 2019, veniva nominato Responsabile del Procedimento l’Xxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, per la procedura suddetta;
- con la medesima determinazione, come previsto dal Capitolato d’oneri della gara, veniva nominato il seggio di gara;
- il Capitolato d’oneri prevedeva la presentazione delle offerte per via telematica su apposita piattaforma predisposta dall’Agenzia, entro le ore 17.00 del 15/11/2019 (termine successivamente prorogato al 11/12/2019 per ragioni tecniche);
- in data 17 dicembre 2019 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle buste A presentate dagli operatori economici: XXXX S.p.A. e ACEA S.p.A.;
- con determinazione n. 103 del 23 giugno 2020, a conclusione della fase di valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, è stata pronunciata l’ammissione di entrambi gli operatori economici: HERA S.p.A. e ACEA S.p.A., alle successive fasi della procedura di gara;
- con determinazione n. 107 del 24 giugno 2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura di gara in oggetto;
- con determinazione n. 118 del 02 luglio 2020 è stato nominato, in sostituzione dell’Xxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx collocato a riposo con decorrenza 01 luglio 2020, come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento mediante ricorso a procedura aperta della concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo (CIG:7752596C98), ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, l’Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx, direttore di ATERSIR e responsabile ad interim dell’Area Servizio Idrico Integrato a far data dal 01 luglio 2020, come da determinazione n. 101 del 23 giugno 2020;
- con determinazione n. 109 del 21 giugno 2021, avente ad oggetto “Esito verifica di congruità dell’offerta e proposta di aggiudicazione ai sensi degli articoli 97, c. 3, 32 e 33 del D.lgs. n. 50/2016” si è proceduto alla Proposta di aggiudicazione all’operatore economico HERA S.p.A.;
- in data 01 ottobre 2021 è stata adottata la determinazione n. 203/2021 recante ad oggetto: “Procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo (CIG:7752596C98). Aggiudicazione a favore di XXXX S.p.A.”;
₋ dell’efficacia della suddetta determinazione n. 203/2021 si è preso atto con determinazione
n. 229 del 4 novembre 2021, avente ad oggetto: “Esito positivo della verifica dei requisiti e conseguente dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a favore di XXXX S.p.A.”;
dato atto che il procedimento finalizzato all’aggiornamento del valore di subentro già precedentemente determinato al 01/01/2018 con la determinazione n. 124 del 2 agosto 2017, secondo i criteri stabiliti dall'ARERA, per un importo pari a 198.014.471 €, si è concluso con l’approvazione della determinazione n. 273 del 21 dicembre 2021;
richiamata la deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 67 del 29 novembre 2021 avente ad oggetto
– Affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo. Presa d’atto dell’avvenuta aggiudicazione e stipula del contratto di servizio a favore di XXXX S.p.A.” con la quale si è deliberato quanto segue:
1. di prendere atto dell’attività istruttoria fin qui formalizzata dalla struttura tecnica dell’Agenzia, finalizzata all’aggiudicazione dell'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo (CIG:7752596C98), per lo svolgimento del servizio, a far data dal 1.1.2022 fino al 31.12.2039, nel bacino dei Comuni di Bellaria Igea Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Xxxxxxxx in Marignano, San Leo, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Verucchio;
2. di conferire mandato al Direttore dell’Agenzia alla sottoscrizione del Contratto di concessione per lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo con l’operatore economico HERA S.p.A.;
considerato che a seguito della conclusione dell’iter della procedura per l’affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo (CIG:7752596C98), la sottoscritta responsabile dell’Area Servizio Idrico Integrato dell’Agenzia, xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, con il supporto del RUP della procedura xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx, ha finalizzato la documentazione negoziale per la stipula preordinata all’avvio dell’affidamento dal 1.1.2022 come di seguito elencata:
• Convenzione di gestione e relativi allegati
• Disciplinare tecnico e relativi allegati
precisato che, stante la dimensione, sotto il profilo informatico, della documentazione allegata alla Convenzione e al Disciplinare tecnico suddetti l’Agenzia procederà alla allegazione alla presente determinazione e alla conseguente pubblicazione sul sito dell’Agenzia dei soli atti principali sopra elencati, rinviando per i relativi allegati alla documentazione agli atti dell’Agenzia, registrata ai seguenti protocolli:
Allegato 1 Convenzione - deliberazione di Consiglio d’Ambito n.48 del 29/09/2015: prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000 del 15/12/2021
Allegato 2 Convenzione - deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 67 del 29/11/2021: prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000 del 15/12/2021
Allegato 3 Convenzione - deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 76 del 10/12/2018: prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000 del 15/12/2021
Allegato 4 Convenzione - Disciplinare tecnico di offerta e relativi allegati (si rimanda al Disciplinare Tecnico allegato alla presente determinazione e ai relativi allegati di seguito elencati)
Allegato 5 Convenzione - Regolamento del SII vigente nel bacino di affidamento di Rimini: prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000 del 15/12/2021
Allegato 6 Convenzione - Carta dei Servizi del bacino di affidamento di Rimini: prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000 del 15/12/2021
Allegato 7 Convenzione - Documenti Offerta Tecnica: versione ostensibile prot. ATERSIR XX.XX/00000000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000 del 28/10/2021
Allegato 8 Convenzione - Documenti Offerta Economica: prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000 del 15/12/2021
Allegato 1 Disciplinare tecnico – Disciplinare tecnico quadro per la gestione del servizio delle acque meteoriche (Approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 69/2015 – revisione del 03/03/2017): prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000 del 15/12/2021
Allegato 2 Disciplinare tecnico – Sistema Informativo Territoriale (SIT) (dati SIT aggiornati al 30/06/2018): prot. ATERSIR XX.XX/0000/0000000 del 18/09/2018 come integrato da prot. ATERSIR XX.XX/0000/0000000 del 01/10/2018
Allegato 3 Disciplinare tecnico – Articolazione tariffaria applicata agli utenti (approvata con deliberazione di Consiglio Locale di Rimini n. 5/2018): prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000 del 15/12/2021
Allegato 4 Disciplinare tecnico – Tariffario per la realizzazione di allacciamenti di servizi idrici e per lo svolgimento di prestazioni accessorie (revisione 12 – 12/2018): prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000 del 15/12/2021
Allegato 5 Disciplinare tecnico – Programma degli interventi 2014-39 (di cui alla Parte B del Piano d’Ambito approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n.76/2018): prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000 del 15/12/2021
Allegato 6 Disciplinare tecnico – Schema di rendicontazione dei dati tecnico-gestionali relativi al SII: prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000 del 15/12/2021
Allegato 7 Disciplinare tecnico – Schema di rendicontazione dei dati economico-finanziari relativi al SII: prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000 del 15/12/2021
Allegato 8 Disciplinare tecnico – Piano di Indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia (approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Rimini. n. 53 del 18/12/2012): prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000-00000 del 15/12/2021
Allegato 9 Disciplinare tecnico – Convenzione per la regolamentazione della gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all’ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, ex art. 14, comma 4, della Legge Regionale 6 settembre 1999 n.25, sottoscritta tra le ex Agenzie di Ambito di Forlì- Cesena, Ravenna, Rimini e Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (30/12/2008): prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000 del 15/12/2021
Allegato 10 Disciplinare tecnico – Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nei territori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. (17/12/2014): prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000 del 15/12/2021
Allegato 10A Disciplinare tecnico - Addendum all’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nei territori delle province di Forlì- Cesena, Ravenna e Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. in data 17/12/2014: prot. ATERSIR XX.XX/0000/0000000 del 22/10/2019
Allegato 10B Disciplinare tecnico – Primo Accordo attuativo dell’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. (22/12/2014): prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000 del 15/12/2021
Allegato 10C Disciplinare tecnico - Revisione del Primo Accordo attuativo dell’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.: prot. ATERSIR XX.XX/0000/0000000 del 23/10/2019
Allegato 10D Disciplinare tecnico - Secondo Accordo attuativo dell’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. (28/12/2015): prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000 del 15/12/2021
Allegato 10E Disciplinare tecnico - Revisione del Secondo Accordo attuativo dell’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.: prot. ATERSIR XX.XX/0000/0000000 del 23/12/2020
Allegato 10F Disciplinare tecnico – Terzo Accordo attuativo dell’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.: prot. ATERSIR XX.XX/0000/0000000 del 30/12/2019
Allegato10G Disciplinare tecnico - Quarto Accordo attuativo dell’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.: prot. ATERSIR XX.XX/0000/0000000 del 23/12/2020
Allegato 11 Disciplinare tecnico – Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, AMIR S.p.A. (22/01/2015): prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000 del 15/12/2021
Allegato 11A Disciplinare tecnico - Addendum all’ Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, AMIR S.p.A. in data 22/01/2015: prot. ATERSIR XX.XX/0000/0000000 del 22/10/2019
Allegato 11B Disciplinare tecnico - Primo Accordo attuativo dell’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, AMIR S.p.A. (13/07/2015): prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000 del 15/12/2021
Allegato 11C Disciplinare tecnico - Secondo Accordo attuativo dell’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, AMIR S.p.A. (07/09/2016): prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000 del 15/12/2021
Allegato 11D Disciplinare tecnico - Terzo Accordo attuativo dell’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, AMIR S.p.A. (21/06/2018): prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000 del 15/12/2021
Allegato 11E Disciplinare tecnico - Quarto Accordo attuativo dell’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, AMIR S.p.A.: prot. ATERSIR XX.XX/0000/0000000 del 23/12/2019
Allegato 11F Disciplinare tecnico - Quinto Accordo attuativo dell’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, AMIR S.p.A.: prot. ATERSIR XX.XX/0000/0000000 del 10/06/2021
Allegato 12 Disciplinare tecnico – Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA
S.p.A., ATERSIR, SIS S.p.A. (19/11/2015): prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000 del 15/12/2021
Allegato 12A Disciplinare tecnico – Addendum all’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, SIS S.p.A.: prot. XX.XX/0000/0000000 del 23/10/2019
Allegato 12B Disciplinare tecnico - Primo Accordo attuativo dell’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, SIS S.p.A. (22/12/2015): prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000 del 15/12/2021
Allegato 13 Disciplinare tecnico – Convenzione tra Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx Xxxxxxx per i servizi idrici e rifiuti e AMIR S.p.A.: trasmissione prot. XXXX x. 00281 del 18/07/2019, acquisito al prot. ATERSIR. XX.XX/0000/0000000 del 18/07/2021
Allegato 14 Disciplinare tecnico – Convenzione tra Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx Xxxxxxx per i servizi idrici e rifiuti e SIS S.p.A.: trasmissione prot. SIS n. 142 del 01/07/2019, acquisito al prot. ATERSIR XX.XX/0000/0000000 del 02/07/2019
Allegato 15 Disciplinare tecnico – Contratto di fornitura reciproca di risorsa idrica ad uso potabile tra i Gestori dei servizi idrici HERA S.p.A. e Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino (18/09/2017 – ai sensi della D.G.R. Xxxxxx-Romagna n. 2259/2016): prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000 del 15/12/2021
Allegato 16 Disciplinare tecnico – Accordo tra Regione Xxxxxx-Romagna e Regione Marche per la disciplina di approvvigionamenti idrici ad uso potabile, collettamenti fognari e trattamenti depurativi di reflui infra-regionali (protocollo RER - RPI/2015/226 del 31/07/2015): prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000 del 15/12/2021
Allegato 16A Disciplinare tecnico - Convenzione per la realizzazione del collegamento del collettore fognario del Conca in cui vengono convogliati i reflui dei comuni marchigiani di Montegrimano terme, Mercatino Conca e Sassofeltrio (PU), al collettore di fondovalle afferente al sistema fognario-depurativo del comune emiliano-romagnolo di Cattolica (RN): prot. ATERSIR n. XX.XX/0000/0000000 del 24/09/2020
Allegato 17 Disciplinare tecnico – Convenzione per la disciplina delle procedure di collettamento e trattamento di reflui dei comuni di confine, tra l’ATO di Rimini, l’ATO di Pesaro, HERA Bologna, ASPES Pesaro (03/08/2007): prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000 del 15/12/2021
Allegato 18 Disciplinare tecnico – Livelli di servizio obiettivo [aggiornati sulla base dell’offerta tecnica: prot. ATERSIR XX.XX/0000/00000000 del 15/12/2021
precisato altresì che in sede di sottoscrizione del contratto sarà possibile apportare ai documenti negoziali (Convenzione e Disciplinare tecnico) correzioni di eventuali errori materiali nonché modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie a precisare i contenuti della convenzione stessa;
evidenziato che, per quanto concerne l’Allegato 7 Convenzione, pur dovendo allegare alla documentazione da sottoscriversi i Documenti Offerta Tecnica versione ostensibile in quanto alcuni contenuti degli stessi hanno valenza di segreti tecnici e commerciali nell’ambito dell’attività di impresa, ai fini della gestione del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Rimini,
escluso il Comune di Maiolo, si farà riferimento ai Documenti Offerta Tecnica versione offerta registrata al prot. ATERSIR XX.XX/00000000 del 11/12/2019;
ritenuto dunque di adottare i suddetti documenti negoziali nella versione allegata e parte integrante della presente predisposta al fine della stipula degli stessi tramite atto informatico notarile, entro il corrente anno, per consentire l’avvio dell’affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo (CIG:7752596C98), a decorrere dal 1/1/2022 fino al 31/12/2039;
dato atto che non si rilevano motivi di incompatibilità né sussistenza di conflitti di interesse tra il sottoscritto e i partecipanti alla procedura in oggetto;
dato inoltre atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per ATERSIR;
ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
D E T E R M I N A
1. di adottare i seguenti documenti negoziali per l’affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo (CIG:7752596C98):
• Convenzione di gestione e relativi allegati
• Disciplinare tecnico e relativi allegati
nella versione allegata e parte integrante della presente, predisposta per la stipula degli stessi, tramite atto informatico notarile, entro il corrente anno per consentire l’avvio a decorrere dal 1/1/2022 fino al 31/12/2039;
precisando che, stante la dimensione, sotto il profilo informatico, della documentazione allegata alla Convenzione e al Disciplinare tecnico suddetti l’Agenzia procederà alla allegazione alla presente determinazione e alla conseguente pubblicazione sul sito dell’Agenzia dei soli atti principali, rinviando per i relativi allegati alla documentazione agli atti dell’Agenzia e registrata ai protocolli richiamati nelle premesse;
precisando altresì che in sede di sottoscrizione del contratto sarà possibile apportare ai documenti negoziali (Convenzione e Disciplinare tecnico) correzioni di eventuali errori materiali nonché modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie a precisare i contenuti della convenzione stessa;
2. di dare atto che per quanto concerne l’Allegato 7 Convenzione, pur dovendo allegare alla documentazione da sottoscriversi i Documenti Offerta Tecnica versione ostensibile in quanto alcuni contenuti degli stessi hanno valenza di segreti tecnici e commerciali nell’ambito dell’attività di impresa, ai fini della gestione del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo, si farà riferimento ai Documenti Offerta Tecnica versione offerta registrata al prot. ATERSIR XX.XX/00000000 del 11/12/2019;
3. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.
Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente)
Servizio Idrico Integrato Bacino di affidamento di Rimini
CONVENZIONE DI GESTIONE
SOMMARIO
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 5
Art. 1 - Definizioni 5
Art. 2 - Oggetto 10
Art. 3 - Regime giuridico per la gestione del SII 11
Art. 4 - Perimetro delle attività affidate 11
Art. 5 - Durata della Convenzione 12
Art. 6 - Esclusività dell'affidamento e procedure per il subaffidamento 12
Art. 7 - Modificazioni soggettive 13
Art. 8 - Titolarità della risorsa idrica 14
TITOLO II - PIANO D’AMBITO 14
Art. 9 - Contenuto del Piano d’Ambito 14
Art. 10 - Aggiornamento del Piano d’Ambito 15
Art. 11 - Programma operativo degli interventi (POI) 15
Art. 12 - Attuazione degli interventi 15
Art. 13 - Offerta del Gestore 16
Art. 14 - Modifiche al Programma degli interventi 16
Art. 15 - Delega dei poteri espropriativi 16
Art. 16 - Esecuzione e funzionamento di opere strumentali realizzate da enti o da terzi
.................................................................................................................................. 17
TITOLO III - STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANZIARIO 17
Art. 17 - Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell’Equilibrio economico- finanziario 17
Art. 18 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario 17
Art. 19 - Misure per il mantenimento dell’Equilibrio economico-finanziario 18
Art. 20 - Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio
.................................................................................................................................. 18
TITOLO IV - PROCEDURA DI SUBENTRO E CORRESPONSIONE DEL VALORE DI RIMBORSO 19
Art. 21 - Procedura di subentro nella gestione e corresponsione del Valore di rimborso al Gestore 19
TITOLO V - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI 20
Art. 22 - Ulteriori obblighi di ATERSIR 20
Art. 23 - Ulteriori obblighi del Gestore 20
Art. 24 - Responsabilità del Gestore 22
Art. 25 - Personale coinvolto nella gestione 22
Art. 26 - Dotazioni in disponibilità del Gestore 23
Art. 27 - Obbligazioni verso terzi 23
Art. 28 - Determinazione della tariffa 24
Art. 29 - Articolazione tariffaria 24
Art. 30 - Livelli di servizio 24
Art. 31 - Carta dei Servizi 25
Art. 32 - Regolamento del SII e Regolamento del Gestore 25
TITOLO VI - CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONVENZIONE 25
Art. 33 - Revoca della concessione 25
Art. 34 - Risoluzione della Convenzione 26
TITOLO VII - CONTROLLI 27
Art. 35 - Rendicontazione della gestione 27
Art. 36 - Controlli 27
Art. 37 - Attivazione di sistemi di controllo integrativi 28
Art. 38 - Potere sostitutivo 28
TITOLO VIII - PENALI E SANZIONI 28
Art. 39 - Penali 28
Art. 40 - Sanzioni 28
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI 28
Art. 41 - Garanzie 28
Art. 42 - Assicurazioni 29
Art. 43 - Imposte, tasse e canoni 30
Art. 44 - Modalità di aggiornamento della Convenzione 30
Art. 45 - Tracciabilità dei flussi finanziari 30
Art. 46 - Elezione di domicilio 30
Art. 47 - Clausola interpretativa 31
Art. 48 - Legge applicabile e foro competente in via esclusiva 31
Art. 49 - Allegati 31
Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato nel bacino di affidamento di Rimini
L’anno duemilaventuno, il giorno ventitré del mese di dicembre, in Bologna, Via Galliera n.8, l’Ente di Governo d’Ambito territoriale ottimale dell'Xxxxxx-Romagna, Agenzia territoriale dell'Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e rifiuti di seguito denominato “ATERSIR”, rappresentato dall’xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx, nato a Cosenza (CS) il 02/07/1960, in qualità di Direttore pro tempore domiciliato ove infra per la carica, il quale interviene al presente atto in forza dei poteri attribuiti con deliberazione di Consiglio d’Ambito n.67 del 29/11/2021,
premesso che
• in data 18 marzo 2021 ATERSIR ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 2019/S 054-125711 il bando di gara (CIG 7752596C98) relativo all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato (d’ora in avanti “SII” o “Servizio”) nel bacino di affidamento di Rimini;
• in data 21 giugno 2021 con determinazione ATERSIR n. 109 avente ad oggetto “Esito verifica di congruità dell’offerta e proposta di aggiudicazione ai sensi degli articoli 97, c. 3, 32 e 33 del D.lgs. n. 50/2016” è intervenuta la proposta di aggiudicazione della procedura di gara in favore di Xxxx S.p.A.;
• in data 01 ottobre 2021 con determinazione ATERSIR n. 203 avente ad oggetto “Procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo (CIG:7752596C98). Aggiudicazione a favore di XXXX S.p.A.” è intervenuta l’aggiudicazione della procedura di gara in favore di Hera S.p.A.;
• in data 04 novembre 2021 con determinazione ATERSIR n. 229 avente ad oggetto “Procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo (CIG:7752596C98). Esito positivo della verifica dei requisiti e conseguente dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a favore di XXXX S.p.A.” è stata dichiarata efficace la determinazione ATERSIR n. 203/2021, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;
• in data 12 novembre 2021 è stata approvata la deliberazione di Consiglio Locale di Rimini n. 14 recante “Servizio Idrico Integrato. Atto di indirizzo per destinare le risorse di finanziamento conseguenti all’ottemperanza degli obblighi derivanti dagli accordi di finanziamento sottoscritti tra ATERSIR, da un lato, ed XXXX
S.p.A. e SIS S.p.A. dall’altro”;
• in data 29 novembre 2021 è stata approvata la deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 67 avente ad oggetto “Servizio Idrico Integrato – Affidamento in concessione in concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo. Presa d’atto dell’avvenuta aggiudicazione e stipula del contratto di servizio a favore di XXXX S.p.A.”;
• in data 29 novembre 2021 è stata approvata la deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 68 avente ad oggetto “Servizio Idrico Integrato – Destinazione delle risorse di finanziamento conseguenti all’ottemperanza degli obblighi derivanti dagli accordi di finanziamento sottoscritti tra ATERSIR, da un lato, ed XXXX
S.p.A. e SIS S.p.A. dall’altro”;
• in data 21 dicembre 2021 con determinazione ATERSIR n. 273 si è proceduto all’aggiornamento dell’individuazione dei beni destinati all’esercizio del servizio idrico integrato del bacino di Rimini e del valore residuo del gestore ai fini del nuovo affidamento del servizio;
• in data 21 dicembre 2021 è stata approvata la determinazione ATERSIR n. 274 avente ad oggetto “Approvazione Contratto di servizio per l’affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo. Presa d’atto dell’avvenuta aggiudicazione e stipula del contratto di servizio a favore di XXXX S.p.A.”;
affida
a HERA S.p.A. con sede in Bologna (BO), Viale Xxxxx Xxxxx Xxxxxx n. 2/4, C.F. 04245520376 di seguito denominata “Gestore”
che accetta
la gestione del SII del bacino di affidamento di Rimini, come delimitato con deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n.5 del 27/07/2013, dell'ambito territoriale ottimale definito dalla Regione Xxxxxx-Romagna.
Il Gestore provvede all'esercizio del SII in regime di concessione a terzi in adempimento alle deliberazioni di Consiglio d’Ambito n.48 del 29/09/2015 e n. 67 del 29/11/2021, nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione e la presa d’atto dell’avvenuta aggiudicazione e stipula del contratto di servizio a favore di XXXX S.p.A..
Tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Definizioni
1.1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Art. 1, si applicano le definizioni previste dalla regolazione di ARERA ratione temporis vigente.
Acquedotto è il servizio di gestione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione.
Adduzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell’Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti.
Agenzia territoriale dell'Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) è il soggetto competente alla regolazione del servizio nel proprio ambito territoriale ottimale, alla predisposizione del Piano d'Ambito, all'affidamento del servizio e alla predisposizione della tariffa di base, ai sensi degli artt. 147, 149, 149-bis e 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006.
Altre attività idriche è l’insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle
comprese nel SII, in particolare:
a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico- sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma per le situazioni non emergenziali, l’installazione e gestione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di xxxxx xxxx, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi x xxxxxxx;
c) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
d) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzate da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari;
e) la riscossione comprende le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del Gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente ai sensi dell’articolo 156, D.Lgs. 152/2006.
Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito) è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell’art. 147, D.Lgs. 152/2006, come integrato dall’art. 7, D.L. 133/2014 convertito nella L. 164/2014, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del SII l’Ente di governo dell’Ambito individuato dalla Regione.
ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Con il decreto n. 201/11, convertito nella legge n. 214/11, all'Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici.
Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato consistono nelle attività diverse dai servizi idrici ma svolte mediante l’utilizzo anche di infrastrutture dei servizi idrici, come la vendita di energia elettrica, la valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione, qualora non già ricompresi nelle attività di depurazione, l’uso di cavidotti idrici per l’alloggiamento di infrastrutture di trasmissione dati, il noleggio delle infrastrutture per attività di cablaggio o installazione antenne di ricetrasmissione, la realizzazione di lavori e/o servizi conto terzi non attinenti ai servizi idrici e altre attività assimilabili.
Bacino tariffario è il territorio nel quale sono applicati i medesimi livelli e la medesima struttura tariffaria agli utenti finali.
Bacino di Affidamento è il territorio nel quale viene affidato il SII ai sensi del’art. 4.4 della presente convenzione.
Captazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento.
Carta dei Servizi è il documento, adottato in conformità alle Linee Guida ATERSIR per la redazione della carta del Servizio Idrico Integrato, approvate con deliberazione di Consiglio d’Ambito, alla normativa vigente e alla regolazione di ARERA, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le modalità della loro fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del SII.
Convenzione di gestione (Convenzione) è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra ATERSIR e il Gestore del SII.
Depurazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico.
Disciplinare Tecnico è il documento allegato alla Convenzione che regola nel dettaglio le attività che il Gestore deve svolgere per la esecuzione del SII e le norme tecniche per l’esercizio.
Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, industriali e agricoli, inclusa la vendita forfetaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico- sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre l’attività di fatturazione e l’assistenza agli utenti e gestione dei reclami.
Enti Locali sono gli enti locali ricompresi nel perimetro di gestione del SII affidato in gestione.
Equilibrio Economico-Finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito.
Fognatura è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori.
Gestione conforme sono i soggetti esercenti il servizio in base a un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall’Ente di governo dell’Ambito.
Gestore del Servizio Idrico Integrato o Gestore del SII, Gestore o Concessionario
è la Società HERA S.p.A..
Gestore Subentrante è il gestore che sostituirà il Gestore nel SII.
Livelli di servizio attuali sono i valori effettivi, alla data dell’ultima rilevazione, dei
parametri rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII.
Livelli minimi di servizio sono i valori minimi, fissati dal Disciplinare Tecnico, in coerenza con la normativa vigente, dei parametri rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII.
Livelli di servizio obiettivo sono i valori obiettivo definiti da ATERSIR e dalla normativa vigente rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII che il Gestore deve raggiungere e mantenere nel corso della concessione.
Metodo Tariffario Idrico (MTI) è il sistema di norme che definisce le modalità di calcolo della tariffa del SII.
Mutui dei Proprietari (MTp) è il valore a moneta corrente delle rate dei mutui al cui rimborso ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal Gestore, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, nei limiti di quanto giudicato ammissibile da ATERSIR in coerenza con il MTI vigente.
Offerta del Gestore è l’offerta presentata dal Gestore, in base alla cui valutazione è stata decisa l’aggiudicazione di cui alle premesse.
Perimetro del SII indica l'insieme delle attività affidate di cui all’art. 4 della Convenzione all'interno del bacino di affidamento.
Piano d’Ambito è il documento di pianificazione redatto ai sensi dell’art. 149, D.Lgs. 152/2006.
Piano economico-finanziario (PEF), a norma dell’art. 149, comma 4, D.Lgs. 152/2006 è il documento, approvato da ATERSIR, che prevede, con cadenza annuale, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico, dello stato patrimoniale e del rendiconto finanziario. Il PEF, così come redatto, consente il raggiungimento dell’Equilibrio economico- finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
Piano Tariffario è la proiezione, per tutto il periodo di affidamento, con dettaglio annuale, delle componenti di costo che definiscono il vincolo ai ricavi del Gestore (VRG), ai sensi del metodo tariffario idrico pro tempore vigente.
Potabilizzazione l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita.
Programma degli interventi (PdI), a norma dell’art. 149, comma 3, D.Lgs. 152/2006 è il documento, approvato da ATERSIR, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza. Il PdI, commisurato all’intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
Programma operativo degli interventi (POI) è lo strumento con cui si definiscono operativamente, per un arco temporale più ristretto, corrispondente allo schema regolatorio di ARERA, gli interventi da attuare, i tempi di realizzazione e le fonti di finanziamento.
Regolamento del SII è la disciplina, vigente per il territorio di riferimento, adottata dall’Ente di Governo dell’ambito, che definisce le modalità d’erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli utenti finali per il territorio oggetto di affidamento, allegato alla Convenzione.
Schema di Regolamento del SII di ATERSIR è lo schema di regolamento valido sul territorio regionale che sarà adottato dall’Agenzia ed in conformità al quale il Gestore adotterà il proprio regolamento del SII.
Regolamento del Gestore del SII è la disciplina che definisce le modalità d’erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli utenti finali, adottata in conformità allo Schema di Regolamento del SII di ATERSIR.
Schema regolatorio specifico è definito dall’insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria indicati nel metodo tariffario idrico pro tempore vigente, ovvero: a) il PdI; b) il PEF e c) la Convenzione.
Servizio Idrico Integrato (SII o Servizio) è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche:
a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l’installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione della deliberazione 664/2015/R/IDR, dette attività sono da considerarsi incluse tra le “attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato”;
c) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l’attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d’uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
d) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali.
Stato di consistenza delle infrastrutture è la dotazione patrimoniale complessiva oggetto di gestione desumibile dal database (SIT) di tutte le infrastrutture (reti, opere, impianti, etc.) afferenti al SII, allegato al Disciplinare Tecnico e periodicamente aggiornato dal Gestore secondo le indicazioni in esso previste, e dall’Elenco dei beni trasferiti al Gestore subentrante allegato alla determinazione del valore di subentro.
Tariffa del SII è il corrispettivo spettante al Gestore per tutti gli oneri e obblighi per la gestione del SII.
Utente è la persona fisica o giuridica, anche diversa dall’utente finale, che abbia stipulato un contratto di fornitura di uno o più servizi del SII, a qualsiasi titolo, inclusa la rivendita del medesimo servizio ad altri soggetti.
Utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII.
Valore di rimborso o Valore di subentro è l'ammontare del valore residuo così come definito dal metodo tariffario idrico pro-tempore vigente.
Vendita all’ingrosso è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.
Art. 2 - Oggetto
2.1. Il servizio affidato al Gestore mediante il presente atto è il Servizio Idrico Integrato del bacino di affidamento di Rimini, definito al successivo art. 4.4 come delimitato con deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 5 del 27/07/2013, dell'ambito territoriale ottimale definito dalla Regione Xxxxxx-Romagna.
2.2. Le Parti danno atto e il Gestore in particolare riconosce che saranno svolte dal Gestore anche le eventuali altre attività idriche, così come elencate nel Disciplinare Tecnico; ulteriori altre attività idriche potranno essere svolte anche in funzione del raggiungimento dell’Equilibrio economico-finanziario della gestione del SII purché preventivamente autorizzate da parte di ATERSIR.
2.3 Il Gestore s’impegna altresì all’utilizzo delle infrastrutture del SII così da permettere che su di esse – ferma ed impregiudicata la loro destinazione funzionale – possano essere mantenute tutte le attività, anche non idriche, attualmente svolte. Resta inteso che eventuali modifiche e nuove attività non idriche dovranno singolarmente e specificatamente essere autorizzate da parte di ATERSIR.
2.4. Fermo restando quanto sopra, le Parti si impegnano, con la sottoscrizione della Convenzione, ciascuna per quanto di propria competenza, a realizzare le attività necessarie alla gestione del SII, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
2.5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi precedenti, ATERSIR s'impegna a ottemperare agli obblighi previsti dalla Convenzione, tra cui:
a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità d'intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
b) aggiornare le priorità d'intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre o modificare coerentemente gli strumenti di pianificazione;
c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della gestione.
2.6. Per il raggiungimento della finalità di cui ai commi precedenti, il Xxxxxxx s'impegna a ottemperare agli obblighi previsti dalla Convenzione, tra cui:
a) garantire la gestione del SII in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite da ATERSIR in attuazione della normativa vigente;
b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari;
c) realizzare il PdI e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità del servizio agli utenti;
d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della gestione.
Art. 3 - Regime giuridico per la gestione del SII
3.1. Il Gestore provvede alla gestione del SII quale concessionario selezionato con gara pubblica, in adempimento alle deliberazioni di Consiglio d’Ambito n.48 del 29/09/2015 e n. 67 del 29/11/2021, ai sensi dell'art 149-bis, D.Lgs. 152/2006, nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione e la presa d’atto dell’avvenuta aggiudicazione e stipula del contratto di servizio a favore di XXXX S.p.A..
Art. 4 - Perimetro delle attività affidate
4.1. ATERSIR è tenuta a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al Gestore, ad eccezione di quelle ricadenti nel perimetro delle Gestioni conformi, ivi compresa quella in capo al gestore di acqua all’ingrosso.
4.2. Il servizio affidato al Gestore è costituito dall'insieme delle attività definite nel Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione, ed è esercitato mediante i beni ivi individuati desumibili dal database (SIT), allegato al Disciplinare Tecnico e periodicamente aggiornato dal Gestore secondo le indicazioni in esso previste, e dall’Elenco dei beni trasferiti al Gestore subentrante allegata alla determinazione del valore di subentro.
4.3. Il perimetro del SII può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi e/o attività tra quelli richiamati all'Art. 1 della Convenzione, al fine di assicurare l'Equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dal successivo Art. 19.
4.4. La gestione del SII si svolge all'interno del bacino di affidamento individuato nella deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 5 del 27/07/2013, costituito dall’intero territorio della provincia di Rimini eccetto il Comune di Maiolo, ovvero dai comuni di: Bellaria Igea Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Xxxxxxxx in Marignano, San Leo, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Verucchio.
4.5. L'estensione del bacino di affidamento potrà essere modificata, in ampliamento o in riduzione, in conseguenza di eventuali modifiche introdotte dalla Regione Xxxxxx- Romagna.
4.6 Ogni eventuale modifica della delimitazione del bacino di affidamento dovrà essere recepita tramite revisione della Convenzione e del Disciplinare Tecnico e del PEF ad essa allegati.
Art. 5 - Durata della Convenzione
5.1. Tenuto conto del PdI che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del PEF, l'affidamento ha durata fino al 31 dicembre 2039 e decorre dall’effettivo subentro nella gestione.
5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di Equilibrio economico- finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, nei seguenti casi:
a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi della normativa pro tempore vigente;
b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore subentrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione di ARERA.
5.3. Nel caso previsto al comma precedente, il Gestore presenta motivata istanza ad ATERSIR, specificando altresì l’estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di Equilibrio economico- finanziario e ne dà comunicazione ad ARERA. ATERSIR decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette ad ARERA la propria determinazione – unitamente agli atti convenzionali aggiornati – ai fini della sua verifica e approvazione entro i successivi novanta giorni.
Art. 6 - Esclusività dell'affidamento e procedure per il subaffidamento
6.1. Al Gestore è riconosciuto il diritto esclusivo di erogare il SII e gestire le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio all'interno del Perimetro del SII.
6.2. La gestione del SII è affidata al Gestore in via esclusiva per tutta la durata prevista dalla Convenzione. È fatto divieto al Gestore di sub-concedere parzialmente o totalmente il Servizio sotto pena dell’immediata risoluzione del contratto ai sensi del successivo Art. 34.
6.3. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità, potrà avvalersi, per l’esecuzione di singole attività strumentali all’erogazione del SII, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell’esecuzione di opere, servizi e forniture. Tale disposizione si applica anche nelle eventuali ipotesi di gestione del Servizio a mezzo di società controllate e/o collegate ai sensi dell'Art. 2359 c.c.
6.4 Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti di ATERSIR della corretta esecuzione del Contratto, anche in caso di subappalto o affidamento a terzi.
6.5 Il Servizio può essere subappaltato nel limite massimo del 30% (trenta per cento) del valore complessivo del Sevizio.
6.6 Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l’articolo 174 del D.Lgs. n. 50/2016.
6.7 Il Concessionario procede all’affidamento a terzi delle attività strumentali all’erogazione del SII di cui al precedente comma 6.3, non eseguite direttamente o in subappalto, mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dal Capitolato d’oneri di Gara.
6.8 L’esecuzione diretta dei lavori è regolata mediante apposito atto contrattuale, nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) i lavori devono essere eseguiti a regola d’arte nel rispetto delle previsioni del
Contratto e in conformità dei Progetti Esecutivi approvati;
b) i lavori possono essere subappaltati nel limite massimo del 30% (trenta per cento) del valore complessivo dei lavori oggetto di affidamento e comunque nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta;
c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2% si deve fare riferimento al valore complessivo dei lavori ancorché frazionati tra i singoli soci.
6.9 Il Concessionario procede all’affidamento a terzi dei lavori, non eseguiti direttamente o in subappalto, mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 164 del Codice, nel rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 80 e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dal Capitolato d’oneri di Gara.
6.10 Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività in appalto e/o subappalto, la copia autentica del Contratto di appalto e/o subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dell’appaltatore e/o del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.
6.11 Il Gestore si impegna, nel caso di affidamento a terzi dell’attività di progettazione, a rispettare la disciplina prevista dal D.Lgs. 50/2016, ed in particolare a richiedere per ciascuno dei progettisti la produzione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prevista dal Codice e, per quanto ancora in vigore, dagli artt. 252 e seguenti, D.P.R. 207/2010.
6.12 Il Gestore ha il diritto di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti utilizzate per il SII e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del PdI allegato al Piano d’Ambito vigente.
Art. 7 - Modificazioni soggettive
7.1. Qualora intenda procedere a operazioni societarie che possano determinare modificazioni, anche soggettive, ovvero operazioni in grado di incidere sul possesso dei requisiti generali e speciali presupposto dell'affidamento, il Gestore dovrà darne preventiva comunicazione, dimostrando il mantenimento dei requisiti medesimi ad ATERSIR che, entro il termine di 90 giorni, verificatane la permanenza, autorizzerà la prosecuzione della gestione.
7.2. Nell’ipotesi in cui il Gestore non proceda alla preventiva comunicazione, ovvero proceda ugualmente alle operazioni societarie di cui al comma precedente, anche in caso di diniego o di mancata autorizzazione, le modificazioni non avranno efficacia nei confronti di ATERSIR e ciò costituirà causa di risoluzione della Convenzione.
Art. 8 - Titolarità della risorsa idrica
8.1. Le parti si danno atto che le acque erogate attraverso il SII sono pubbliche e che le concessioni di derivazione sono rilasciate dall’autorità competente a favore di ATERSIR. Le concessioni già in essere a favore di soggetti diversi saranno progressivamente volturate ad ATERSIR prima della loro scadenza.
8.2. Il Gestore si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria a supportare le istanze di nuova concessione di derivazione o di rinnovo/modifica delle stesse, il cui iter sarà avviato da ATERSIR nei confronti dell’Autorità competente, e a dare attuazione sotto la propria responsabilità alle prescrizioni contenute nei disciplinari delle concessioni di derivazione.
Titolo II - PIANO D’AMBITO
Art. 9 - Contenuto del Piano d’Ambito
9.1. Il Piano d’Ambito, allegato alla Convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell’Art. 149, D.Lgs. 152/2006, dai seguenti atti:
a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore, precisandone lo stato di funzionamento;
b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il PdI, commisurato all'intera durata della gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite da ARERA, specifica gli obiettivi da raggiungere, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del PdI;
d) il Piano Economico-Finanziario che – nell’ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite da ARERA – prevede, con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del Gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall’applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato da ARERA. Quest'ultimo è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il PEF – composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario – deve prevedere il raggiungimento dell’Equilibrio economico-finanziario e in ogni caso il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
9.3. ATERSIR assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della Convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l’obiettivo di raggiungimento dell'Equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.
Art. 10 - Aggiornamento del Piano d’Ambito
10.1. Ai fini dell’applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta da ARERA, ATERSIR – all’inizio di ciascun periodo regolatorio e comunque nei termini previsti da ARERA – adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatorio” composto dagli atti – elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite da ARERA – di seguito riportati:
a) l’aggiornamento del PdI, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità nonché le conseguenti linee di intervento, individuate su proposta del Gestore, evidenziandole nel POI. Per ciascun periodo regolatorio, il POI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all’orizzonte temporale di volta in volta esplicitato da ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
b) l’aggiornamento del PEF, che esplicita con cadenza annuale, per tutto il periodo di affidamento e sulla base della disciplina tariffaria adottata da ARERA, l’andamento dei costi di gestione e di investimento nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del VRG e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
c) la Convenzione, contenente gli aggiornamenti eventualmente necessari a recepire la disciplina introdotta da ARERA.
10.3. ATERSIR assicura che, l’aggiornamento del Piano d’Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l’obiettivo di mantenimento dell’Equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
Art. 11 - Programma operativo degli interventi (POI)
11.1. Il POI è definito e approvato da ATERSIR in base alle proposte del Gestore, allo stato della gestione del Servizio e alle esigenze di ottimizzazione tecnica, tenendo conto degli obiettivi definiti dalla pianificazione e dall'offerta tecnica ed economica.
11.2 La procedura di approvazione del POI è definita dalla deliberazione del Consiglio
d’Ambito n. 75/2017 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Art. 12 - Attuazione degli interventi
12.1. Il Gestore realizza gli interventi previsti nel PdI e nel POI, nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di opere pubbliche, organizzando tempestivamente la relativa provvista finanziaria. La mancata osservanza dei predetti obblighi costituisce causa di risoluzione della Convenzione.
12.2. Ai fini dell’attuazione del POI, il Gestore si attiene anche a quanto in merito previsto dal Disciplinare Tecnico.
Art. 13 - Offerta del Gestore
13.1. Il Gestore si obbliga a gestire il Servizio e a realizzare gli interventi in conformità all’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara per l’affidamento del SII e in ogni caso in conformità al Piano d'Ambito, al relativo PdI, al POI e al PEF come approvati e aggiornati da ATERSIR.
13.2. Il Gestore si obbliga in ogni caso a raggiungere i livelli di servizio obiettivo, in modo coerente con la progressiva attuazione del PdI, nei tempi e con le modalità stabiliti dal Disciplinare Tecnico, fatte salve le cause ostative non imputabili al Gestore. ATERSIR, in sede di controllo, procederà alla verifica dell’effettivo raggiungimento dei suddetti obiettivi e, nel caso di difetto di adempimento, procederà ad applicare le relative penali, come specificato nella presente Convenzione e nel Disciplinare Tecnico.
Art. 14 - Modifiche al Programma degli interventi
14.1. Le modifiche al Programma degli interventi devono essere autorizzate da ATERSIR, con le modalità di cui alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 75/2017 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
14.2. In caso di realizzazione di opere non urgenti e/o non autorizzate, ATERSIR si riserva il diritto di escluderle sia dai beni contabilizzati al fine della determinazione tariffaria sia dal calcolo del valore di subentro.
14.3. In caso di mancata attuazione degli interventi che dovessero essere considerati urgenti e indifferibili, sulla base di specifiche circostanze di fatto e di diritto, il Gestore resterà responsabile per ogni conseguenza dannosa che sia conseguenza immediata e diretta della sua inerzia.
Art. 15 - Delega dei poteri espropriativi
15.1. ATERSIR delega al Gestore l’esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, di cui ATERSIR risulta titolare ai sensi dell’art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e previsti dal D.P.R. 327/2001 e dalla L.R. 37/2002 per la realizzazione degli interventi previsti nel PdI.
15.2. Le Parti danno reciprocamente atto che dalla delega di cui al comma precedente sono escluse l’indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 158-bis, D.Lgs. 152/2006 finalizzata ove necessario all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all’adozione dell’atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera o dell’intervento.
15.3. Gli estremi della Convenzione devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
15.4. I Comuni e/o le società patrimoniali da essi partecipate sono beneficiari delle espropriazioni dei beni localizzati nei rispettivi territori.
15.5. Il Gestore è tenuto a fornire ad ATERSIR, secondo le modalità e i tempi indicati dall’Agenzia medesima, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei poteri espropriativi delegati.
Art. 16 - Esecuzione e funzionamento di opere strumentali realizzate da enti o da terzi
16.1. Il Gestore prende in carico, assumendone la gestione, i beni realizzati direttamente dagli Enti locali e/o da terzi sotto la responsabilità degli Enti locali in relazione ai piani urbanistici e a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, in tutti i casi in cui le opere e gli interventi siano strumentali al SII e coerenti con quanto previsto dal Piano d'Ambito e con quanto disposto da ATERSIR.
16.2. Il Gestore provvede all’accertamento in contraddittorio della regolare progettazione ed esecuzione delle opere e del relativo stato di funzionamento. Il Gestore si riserva di non prendere in carico le opere in caso di esito negativo del predetto accertamento di regolarità tecnica e funzionale e fintanto che non ne sia intervenuta la regolarizzazione.
16.3. Una volta accertate la regolarità e la funzionalità delle opere realizzate dagli Enti locali e/o da terzi sotto la responsabilità degli Enti locali, le opere predette verranno affidate al Gestore e inserite nell'elenco delle dotazioni in concessione.
Titolo III - STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
Art. 17 - Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell’Equilibrio economico-finanziario
17.1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e il mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario per tutta la durata dell’affidamento, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria di ARERA e a quanto precisato nella Convenzione.
17.2. Il mantenimento dell’Equilibrio economico-finanziario dovrà garantire:
a) risultati economici positivi;
b) la capacità di far fronte al rimborso, entro il periodo di affidamento, dei finanziamenti contratti per la realizzazione degli interventi, valutato anche il valore di subentro eventualmente spettante al Gestore al termine della concessione e fatte salve le necessità imposte dal raggiungimento e dal mantenimento dei livelli di servizio obiettivo;
c) la capacità di far fronte al pagamento dei debiti correnti secondo le tempistiche stabilite contrattualmente.
Art. 18 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario
18.1. Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa, non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'Equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta ad ATERSIR apposita istanza di riequilibrio.
18.2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'Equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
18.3. È obbligo del Gestore comunicare altresì nell'istanza, in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
Art. 19 - Misure per il mantenimento dell’Equilibrio economico-finanziario
19.1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità indicato di seguito, sono:
a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione di ARERA, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione della cauzione definitiva;
- revisione dell’articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
b) revisione del PdI, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;
c) modifica del Perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione;
d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione di ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima.
19.2. Le misure di cui al comma precedente possono essere richieste anche da ATERSIR in caso di uno squilibrio sfavorevole all'utenza.
Art. 20 - Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio
20.1. ATERSIR decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e, in caso di approvazione dell’istanza, trasmette ad ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, ATERSIR, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione di ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
20.2. ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate da ATERSIR nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale ARERA può disporre misure cautelari.
20.3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
20.4 La mancata adozione di misure e azioni volte al ripristino dell'Equilibrio economico-finanziario per difetto di accordo in ordine al riequilibrio, costituisce per entrambe le Parti causa di recesso dalla Convenzione.
Titolo IV - PROCEDURA DI SUBENTRO E CORRESPONSIONE DEL VALORE DI
RIMBORSO
Art. 21 - Procedura di subentro nella gestione e corresponsione del Valore di rimborso al
Gestore
21.1. ATERSIR è tenuta ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
21.2. ATERSIR verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del Servizio, e quelli da trasferire al Gestore subentrante.
21.3. ATERSIR individua, con propria determinazione da sottoporre all'approvazione di ARERA, su proposta del Gestore, l’eventuale valore di rimborso, fissandone l'obbligo di pagamento da parte del Gestore subentrante negli atti di gara e prevedendo le modalità e tempistiche di corresponsione al Gestore uscente.
21.4. ATERSIR consegna il Servizio al Gestore subentrante all'esito dell'esperimento della procedura di affidamento della gestione del SII, e comunica ad ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
21.5. In caso di disaccordo del Gestore uscente in ordine alla determinazione del valore di rimborso effettuata da ATERSIR, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni ad ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento da parte di ATERSIR. ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
21.6. A seguito del pagamento del Valore di rimborso, il Gestore uscente consegna al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del Servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con ATERSIR sulla base dei documenti contabili.
21.7. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 173, D.Lgs. 152/2006, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio Idrico Integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.
21.8. In caso di mancato pagamento del valore di rimborso da parte del Gestore subentrante nel termine indicato, ATERSIR
- escute le garanzie prestate dal Gestore subentrante al momento della sottoscrizione del contratto;
- avvia nei confronti del Gestore subentrante un'azione rivolta al risarcimento del maggior danno e/o, qualora ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all’obbligo di versamento del valore di rimborso;
- avvia le procedure per l'individuazione di altro Gestore, previa revoca
dell’aggiudicazione e scioglimento del rapporto contrattuale.
21.9. Il Gestore prosegue nella gestione del SII fino al subentro del Gestore subentrante o di altro Gestore. Durante tale periodo, il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi di emergenza necessari a mantenere i livelli del servizio dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della Convenzione e a completare gli interventi già avviati. Ulteriori interventi dovranno essere preventivamente concordati tra le Parti e formalmente autorizzati. La tariffa applicata in tale periodo di gestione sarà determinata secondo il metodo tariffario pro tempore vigente.
Titolo V - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI
Art. 22 - Ulteriori obblighi di ATERSIR
22.1. ATERSIR è obbligata a:
a) provvedere alla predisposizione tariffaria e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli Enti di Governo d’Ambito dalla regolazione di ARERA;
b) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al SII adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
c) garantire lo svolgimento della procedura di subentro, con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
d) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla Convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per l'erogazione del Servizio nella qualità richiesta;
e) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviati dal Gestore, anche nell’ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione di ARERA.
Art. 23 - Ulteriori obblighi del Gestore
23.1. Il Gestore è obbligato a:
a) raggiungere i livelli di qualità, di efficienza e di affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione di ARERA e assunti nella Convenzione;
b) rispettare i criteri e le modalità di determinazione e applicazione delle tariffe determinate da ATERSIR in base alla regolazione di ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
c) adottare la Carta dei Servizi facente parte dell’offerta di gara e redatta in conformità alla normativa vigente e alla regolazione di ARERA;
d) provvedere alla realizzazione del PdI;
e) acquisire e/o subentrare in tutte le autorizzazioni, concessioni e permessi necessari alla gestione e all'esercizio delle opere e impianti;
f) predisporre le modalità di controllo del Servizio e in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165, D.Lgs. 152/2006;
g) trasmettere ad ATERSIR le informazioni tecniche ed economiche riguardanti il SII, sulla base della relativa normativa;
h) prestare collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi, che ATERSIR ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
i) dare tempestiva comunicazione ad ATERSIR del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del Servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni di ATERSIR;
j) restituire alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del SII in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano d’Ambito;
k) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla Convenzione;
l) pagare le penali e le altre sanzioni a suo carico;
m) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni di ATERSIR;
n) curare l'aggiornamento della ricognizione delle opere di cui al Piano d'Ambito;
o) proseguire nella gestione del Servizio fino al subentro del Gestore subentrante, secondo quanto previsto dalla regolazione di ARERA e dalla Convenzione;
p) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione di ARERA e dalla Convenzione;
q) erogare il Servizio, garantendo i livelli minimi, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di SII e in particolare del D.Lgs. 31/2001, del DPCM 4 marzo 1996, del DPCM 29 aprile 1999, del D.Lgs. 152/2006;
r) rispettare le disposizioni vigenti in materia di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e le norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;
s) incassare la tariffa ai sensi delle norme di legge e della Convenzione;
t) rispettare le disposizioni regolamentari emanate da ARERA e/o da ATERSIR, dando attuazione ai conseguenti adempimenti;
u) custodire e adeguare le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le dotazioni in disponibilità alla vigente legislazione;
v) provvedere, nel corso dell’intera durata della Concessione, a un censimento completo dei beni strumentali alla produzione del Servizio, allo scopo di aggiornare il libro dei cespiti e di tenerlo costantemente aggiornato all’esecuzione di nuovi lavori strumentali, anche al fine di semplificare le nuove procedure di aggiudicazione alla scadenza della Concessione oggetto di questo atto;
w) porre in essere l’attività amministrativa necessaria per l’ottenimento, in nome e per conto di ATERSIR, di ogni misura incentivante e/o dei finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per la riqualificazione dei beni strumentali alla produzione del Servizio, allo scopo di far incassare ad essa ATERSIR i contributi pubblici tempo per tempo disponibili, salvo il riconoscimento al Concessionario di tutti costi che verranno sostenuti per l’esperimento delle relative pratiche, al fine di finanziare lavori già progettati e/o nuovi lavori sui beni
strumentali alla produzione del Servizio per una maggiore efficienza del Servizio a parità di tariffa e/o per una riduzione della tariffa a carico egli utenti;
x) subentrare al Gestore uscente negli accordi quadro e negli accordi attuativi in essere stipulati con le Società degli Asset ed ATERSIR, e in ogni altro accordo/convenzione in essere sottoscritto da ATERSIR;
y) rispettare le disposizioni contenute nelle Convenzioni stipulate tra ATERSIR e le Società patrimoniali degli Asset e relativi accordi derivati;
z) subentrare, nonché dare attuazione ed effettiva operatività a quanto contenuto in convenzioni/protocolli d'intesa/accordi intercorsi tra ATERSIR, Gestore uscente e Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile in tema di attività conseguenti ad eventi di emergenza;
aa)dotarsi e mantenere costantemente aggiornato il sistema informatico di gestione degli assets, al fine di monitorare lo stato di conservazione degli assets stessi e di predisporre adeguati piani annuali di manutenzione programmata;
bb)trasferire ad ATERSIR la quota di tariffa destinata alla copertura dei propri costi di funzionamento, entro il termine indicato dall’Agenzia;
cc) trasferire ad ATERSIR la quota di tariffa destinata alla copertura delle spese per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 entro il termine indicato dall’Agenzia;
dd)trasferire ad ATERSIR la quota di tariffa destinata alla copertura dei canoni di concessione per acque destinate al consumo umano da riconoscere alla Regione Xxxxxx Xxxxxxx, nei termini fissati da ATERSIR;
ee)pagare i mutui o altri corrispettivi a favore delle Amministrazioni locali ovvero loro società patrimoniali entro il 30 giugno di ciascun anno (art. 35 del Disciplinare Tecnico);
ff) acquisire il CUP (Codice Unico di progetto) per tutti gli investimenti oggetto della presente concessione.
Art. 24 - Responsabilità del Gestore
24.1. Il Gestore è responsabile della corretta erogazione del Servizio, in accordo con le disposizioni della Convenzione e dei relativi allegati. Il Gestore è altresì responsabile della corretta conduzione delle opere affidategli e di quelle da esso realizzate direttamente o indirettamente fino alla data di consegna al Gestore subentrante.
24.2. Il Gestore terrà sollevati e indenni ATERSIR e gli Enti locali nonché il personale dipendente dei suddetti Enti, da ogni responsabilità connessa con la gestione.
Art. 25 - Personale coinvolto nella gestione
25.1. Il Gestore si obbliga, per sé e per gli altri operatori del Servizio da esso incaricati, al rispetto delle leggi vigenti:
a) in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
b) contenute nei C.C.N.L. di categoria;
c) poste a tutela dell'incolumità del personale addetto allo svolgimento del SII e/o di terzi;
d) poste a tutela di beni pubblici e di beni privati.
25.2. Ai sensi dell’art. 30, comma 4 D.Lgs. 50/2016, Il Gestore è tenuto all’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. La stessa disciplina dovrà essere applicata dal gestore nel caso di appalto a terzi.
25.3. Resta inteso che per le attività relative al ciclo integrale dell’acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie, il contratto collettivo nazionale di settore applicabile è il CCNL unico Gas Acqua.
Art. 26 - Dotazioni in disponibilità del Gestore
26.1. Le dotazioni in disponibilità del Gestore comprendono:
a) i beni iscritti nel libro cespiti del Gestore;
b) le infrastrutture idriche di proprietà degli Enti locali;
c) i beni di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali comunque concessi in uso al Gestore.
26.2. I beni di proprietà degli Enti locali e i beni di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali, comprese anche le opere in corso di realizzazione e le relative aree di pertinenza, sono affidate al Gestore per l'intera durata dell'affidamento, che ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla Convenzione e dal Disciplinare Tecnico, in conformità con la normativa vigente. I beni realizzati dal Gestore nel corso della presente concessione di servizi sono devoluti gratuitamente al termine della stessa agli Enti Locali che ne assumono la proprietà.
26.3. Il Gestore accetta i beni nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il Servizio, rinunciando a qualunque eccezione.
26.4. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza; gli oneri relativi a tali adeguamenti concorrono alla determinazione della tariffa e ai suoi adeguamenti.
26.5. Nel territorio oggetto di gestione operano le seguenti Società degli Asset: AMIR S.p.A., SIS S.p.A., Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. Con tali Società ATERSIR ha stipulato specifiche convenzioni per la regolazione dei rapporti riguardanti il riconoscimento dei canoni sulle infrastrutture esistenti ed il finanziamento di nuove infrastrutture. Tali convenzioni sono allegate al Disciplinare Tecnico e impegnative per il Gestore subentrante.
Art. 27 - Obbligazioni verso terzi
27.1. Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che, in caso di scadenza naturale o anticipata della Convenzione, obblighi il contraente ad accettare l’esercizio della facoltà del Gestore subentrante di sostituirsi al Gestore.
Art. 28 - Determinazione della tariffa
28.1. ATERSIR determina la tariffa ai sensi dell’art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006, e nel rispetto del metodo tariffario idrico pro tempore vigente e la trasmette per l'approvazione ad ARERA.
28.2. Fatto salvo quanto previsto dal metodo tariffario idrico pro tempore vigente e dalle eventuali ulteriori disposizioni emanate da ARERA, il Gestore prende atto che i ricavi derivanti dalla tariffa di cui al comma precedente costituiscono il corrispettivo del Servizio e che pertanto non gli sarà riconosciuto nessun altro compenso.
Art. 29 - Articolazione tariffaria
29.1. L’articolazione tariffaria, ivi compresa la componente di collettamento e depurazione dei reflui industriali in pubblica fognatura, è definita e approvata da ATERSIR, sulla base di quanto stabilito da ARERA.
29.2. La tariffa annua è applicata dal Gestore secondo le modalità definite da ARERA.
Art. 30 - Livelli di servizio
30.1. Il Gestore assicura il raggiungimento e il mantenimento dei livelli di servizio obiettivo individuati nel Disciplinare Tecnico. I livelli di servizio sono classificati per aree tematiche, secondo quanto previsto da ARERA, ed espressi sotto forma di indicatori.
30.2. ATERSIR verifica periodicamente il mantenimento/raggiungimento dei livelli minimi di servizio e di quelli obiettivo, nel rispetto delle disposizioni di ARERA e del Disciplinare Tecnico.
30.3. In caso di mancato o parziale raggiungimento dei livelli minimi di servizio e di quelli obiettivo, al Gestore saranno applicate le penali previste nel Disciplinare Tecnico.
30.4. Al fine di garantire i livelli di servizio e ai sensi del DPCM del 4 marzo 1996, il Gestore è tenuto a predisporre e ad adottare, entro dodici mesi dalla stipula della Convenzione, i seguenti documenti:
- Manuale di gestione;
- Manuale della sicurezza;
- Manuale del sistema della qualità;
- Manuale della progettazione;
- Piano di emergenza per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione reflui;
- Piano di prevenzione dell’emergenza idrica;
- Piano di ricerca e riduzione delle perdite;
- Piano di gestione delle interruzioni del servizio di acquedotto;
- Piano di rilevamento delle utenze fognarie;
- Piano di recupero/smaltimento fanghi di depurazione;
- Piano di verifica e monitoraggio periodico delle pressioni in rete;
- Piano di gestione, tutela e controllo delle fonti di approvvigionamento idrico e delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili.
I contenuti minimi dei rispettivi documenti sono precisati nel Disciplinare Tecnico.
30.5 Tutti gli atti sopracitati, unitamente a ogni loro modificazione ritenuta necessaria nel periodo di concessione, saranno conservati dal Gestore e dovranno essere forniti a richiesta di ATERSIR.
Art. 31 - Carta dei Servizi
31.1. Al fine di tutelare i diritti degli utenti e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità del Servizio, la Carta dei Servizi, come risulta dall’offerta di gara, è redatta in conformità alle Linee Guida ATERSIR per la redazione della carta del Servizio Idrico Integrato, alla normativa vigente e alla regolazione di ARERA.
31.2. La Carta dei Servizi è efficace dalla data di subentro del Gestore.
31.3. La Carta dei Servizi è soggetta a revisione, al fine di aggiornarne i contenuti
all’evoluzione della normativa in materia.
Art. 32 - Regolamento del SII e Regolamento del Gestore
32.1. Il rapporto tra il Gestore e gli utenti, per il territorio oggetto di affidamento, è disciplinato dal Regolamento del SII. Nelle more dell’adozione del Regolamento del SII del Gestore conforme allo Schema di cui al seguente comma 32.2, il Gestore applica il Regolamento del SII vigente nel territorio oggetto di affidamento allegato alla Convenzione, come aggiornato dall’allegato n. 4 al Disciplinare Tecnico, dettando ove necessario, in conformità allo stesso e previa comunicazione ad ATERSIR, disposizioni di maggior dettaglio.
32.2. ATERSIR adotterà lo Schema di Regolamento del SII valido sull’intero territorio regionale, in conformità al quale il Gestore adotterà il proprio Regolamento del SII per il territorio oggetto di affidamento.
32.3 Lo Schema di Regolamento del SII contiene la disciplina generale relativa alle modalità di erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli utenti finali.
32.4 Il Regolamento del SII del Gestore, conforme allo Schema di cui al precedente comma 32.3, descrive dettagliatamente le modalità e le condizioni tecniche, contrattuali ed economiche con le quali il Gestore fornisce il Servizio agli utenti finali per il territorio oggetto di affidamento.
32.5 Il Regolamento del SII del Gestore sarà trasmesso all’Agenzia per la verifica di
conformità.
Titolo VI - CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONVENZIONE
Art. 33 - Revoca della concessione
33.1. ATERSIR si riserva la facoltà di revocare la presente concessione per motivi di pubblico interesse.
33.2. In caso di revoca della presente concessione per motivi di pubblico interesse sono rimborsati al Gestore gli importi definiti ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 34 - Risoluzione della Convenzione
34.1. Sono causa di risoluzione automatica della Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 x.x., xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx:
a) scioglimento o fallimento del Gestore o ammissione ad altre procedure concorsuali previste dalla legge che determinino causa di esclusione dalla possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b) mancata comunicazione preventiva da parte del Gestore delle modifiche soggettive e/o effettuazione delle modifiche soggettive in caso di mancata o negata autorizzazione da parte di ATERSIR ai sensi dell’Art. 7 della Convenzione;
c) cessione o sub-concessione parziale o totale del Servizio da parte del Gestore, in violazione dell'Art. 6, comma 2 della Convenzione;
d) perdita dei requisiti generali e/o speciali dichiarati in sede di procedura di affidamento.
34.2. Xxxxx restando quanto precede, ATERSIR potrà risolvere la Convenzione previa regolare diffida e messa in mora rimasta senza effetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., assegnando al Gestore un congruo termine, in ogni caso non inferiore a sessanta giorni, per porre rimedio agli inadempimenti contestati, nei casi di:
a) mancata erogazione del Servizio alle condizioni dedotte in Convenzione o nel Disciplinare Tecnico;
b) ripetute gravi deficienze nella gestione del Servizio e/o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui alla Convenzione o alla normativa vigente;
c) mancata attuazione del PdI, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Disciplinare Tecnico (art. 12);
d) mancata corresponsione al Gestore uscente del valore di rimborso determinato da ATERSIR, ed aggiornato dall’Agenzia al termine delle procedure di gara, entro i 90 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione;
e) ripetute gravi inadempienze ai disposti della Convenzione ed in particolare, le inottemperanze agli obblighi previsti dall'Art. 30, fatta salva l’applicazione delle penali previste dall’Art. 39 della Convenzione;
f) mancato rinnovo e/o ripristino del valore delle garanzie fideiussorie entro i termini di cui all'Art. 41;
g) nelle ipotesi previste nel Disciplinare Tecnico al TITOLO IX- Penali, ed in particolare ai commi 43.2, 44.2, 44.3, 46.3, 47.3 e 50.3.
34.3. Oltre ai casi sopra specificati, ATERSIR potrà procedere alla risoluzione della Convenzione nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all'esperimento delle procedure di controllo, fatta salva l’applicazione delle penali a tale scopo previste. In tal caso, ATERSIR procederà a inviare formale diffida ad adempiere al Gestore, entro un termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
34.4. Per assicurare comunque la regolare prosecuzione del Servizio anche durante la decorrenza del termine di diffida e messa in mora di cui sopra, previa comunicazione al Gestore, ATERSIR potrà attingere alla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 40 della Convenzione.
34.5. Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto di ATERSIR di rivalersi anche sulla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 41 della Convenzione.
34.6. Al ricorrere di uno qualsiasi dei casi di risoluzione di cui al presente Art. 34, il Gestore si impegna a restituire agli Enti locali che compongono il bacino di affidamento, ovvero al Gestore subentrante, le opere e gli impianti esistenti nonché le opere e gli impianti realizzati dal Gestore medesimo.
Titolo VII - CONTROLLI
Art. 35 - Rendicontazione della gestione
35.1. Al fine di permettere le attività di controllo di cui al successivo Art. 36, il Gestore è obbligato a fornire ad ATERSIR le informazioni tecnico-gestionali ed economico- finanziarie riguardanti il SII, secondo le modalità e le tempistiche previste da ARERA, dalla Regione Xxxxxx-Romagna e dal Disciplinare Tecnico.
35.2. ATERSIR ha la facoltà di modificare le modalità e le tempistiche della trasmissione dei dati sulla gestione previste nel Disciplinare Tecnico e di richiedere ulteriori dati e documentazione; in tali casi, il Gestore si impegna a trasmettere quanto richiesto, nei tempi e con le nuove modalità indicategli.
35.3. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richieste da ATERSIR nei modi e nei tempi stabiliti comporta l’applicazione delle penali previste nell’Art. 39 della Convenzione.
Art. 36 - Controlli
36.1. ATERSIR esercita l'attività di controllo sul corretto esercizio del SII al fine di verificare, tra l’altro:
a) la corretta applicazione della tariffa e delle disposizioni di ARERA, aventi a oggetto anche la pianificazione, il controllo e la gestione del SII;
b) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli del Servizio previsti nella Convenzione e nel Disciplinare Tecnico;
c) l'andamento economico-finanziario della gestione affidata nonché il mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario della gestione;
d) la corretta e puntuale attuazione del POI;
e) la corretta applicazione di quanto disciplinato nel Regolamento del SII e nella Carta dei Servizi.
36.2. Il Gestore ha l'obbligo di sottostare ai controlli sulla gestione del Servizio effettuati da ATERSIR. A tal fine ATERSIR può accedere in qualunque momento alle sedi amministrative e operative del Gestore, nonché agli impianti, tramite i propri responsabili oppure tramite tecnici all'uopo incaricati i cui nominativi saranno comunicati preventivamente al Gestore ai fini dell'accesso alle sedi e agli impianti.
36.3. Il Gestore ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni e la documentazione di carattere tecnico, economico-finanziario, patrimoniale ed amministrativo che gli verranno richieste. Il Gestore è inoltre tenuto a conservare i relativi giustificativi, da presentare ad ATERSIR, qualora l’Agenzia intenda procedere a verifica delle informazioni e dei dati trasmessi.
36.4 ATERSIR può procedere inoltre a ispezioni e a ogni altro atto utile a verificare il livello del Servizio in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi. In occasione delle ispezioni, possono essere effettuati campionamenti e operazioni conoscitive di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione e il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.
Art. 37 - Attivazione di sistemi di controllo integrativi
37.1. Per tutto il periodo di affidamento, il Gestore ha il dovere di prestare la massima collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione di sistemi di controllo integrativi che ATERSIR riterrà di dover attivare.
Art. 38 - Potere sostitutivo
38.1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 152, D.Lgs. 152/2006, in merito ai poteri sostitutivi, qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze e in qualsiasi altro caso in cui il Gestore non sia in grado di proseguire il Servizio, ATERSIR adotterà tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni per assicurare all'utenza l'erogazione del Servizio.
38.2. In tale frangente il Gestore sarà tenuto a mettere a disposizione degli incaricati di ATERSIR gli impianti in sua dotazione e il relativo personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti dalla Agenzia medesima.
Titolo VIII - PENALI E SANZIONI
Art. 39 - Penali
39.1. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard definiti dal Disciplinare Tecnico, che per alcuni aspetti recepiscono gli standard presentati in sede di offerta, si applicano le penali ivi indicate.
39.2. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard definiti da ARERA, si applica la disciplina definita da ARERA.
39.3. Le penali applicate al Gestore non potranno in nessun caso essere poste a carico degli utenti finali del Servizio e quindi non potranno essere riconosciute nella tariffa del SII come componente di costo.
39.4. ATERSIR comunica ad XXXXX le penali applicate al Gestore ai sensi dei commi precedenti, per le determinazioni di competenza.
Art. 40 - Sanzioni
40.1. ATERSIR è tenuta a segnalare ad ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione di settore per i provvedimenti sanzionatori di competenza.
Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 41 - Garanzie
41.1 A garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio, il Gestore ha provveduto alla
presentazione della cauzione definitiva, di importo pari al 10% (dieci per cento) del costo medio annuo operativo di esercizio (€ 90.000.000,00), avente una durata iniziale di 5 (cinque) anni. Nei 180 (centoottanta) giorni antecedenti alla scadenza del predetto termine il Gestore è tenuto a richiedere ad ATERSIR, beneficiario della garanzia, la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 5 (cinque) anni, e così di 5 (cinque) anni in 5 (cinque) anni, o per la minore durata residua della concessione.
41.2. A garanzia del puntuale adempimento dell’obbligo di esecuzione dei lavori strumentali, il Gestore ha provveduto alla presentazione della cauzione definitiva, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo medio dei lavori strumentali previsti nel Capitolato d’Oneri di gara per il primo anno di durata della concessione (€ 20.000.000,00). All’inizio di ogni anno di durata della concessione, il Gestore è tenuto alla presentazione di analoga cauzione definitiva.
41.3. L’importo di cui al precedente punto 41.2 è eventualmente ridotto qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 93, comma 7, espressamente richiamato dall’art 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016).
41.4. Le garanzie fideiussorie, assicurative o bancarie, rilasciate dal Gestore, nonché le successive proroghe, integrazioni, modifiche e/o sostituzioni, dovranno prevedere, in ogni caso:
a) l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore e delle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c.;
b) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ATERSIR;
c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.
41.5. In caso di escussione totale o parziale da parte di ATERSIR, il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalle garanzie fideiussorie entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione scritta di ATERSIR, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
41.6. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
Art. 42 - Assicurazioni
42.1 Il Gestore ha l’obbligo di stipulare, con una primaria compagnia di assicurazione,
polizze assicurative per:
a) responsabilità civile verso terzi, fino al massimale di euro 5 milioni per sinistro e per anno;
b) protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di
euro 5 milioni.
c) xxxxxxx assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità verso i prestatori di lavoro, volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti nell’esecuzione del Servizio.
d) entro e non oltre la data di avvio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, una polizza assicurativa che tenga indenne l’Agenzia e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle
cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione di ciascuno stralcio di lavori strumentali. Tali polizze devono essere stipulate nella forma “Contractors all risk” (C.A.R.) e prevedranno anche la copertura di danni alle opere e agli impianti preesistenti.
e) con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, il Gestore presenta, se dovuta ai sensi dell’articolo 103, comma 8, D.Lgs. 50/2016, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata per ciascuno stralcio dei lavori strumentali, secondo quanto previsto dal relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31.
Art. 43 - Imposte, tasse e canoni
43.1 Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti e ogni altro onere fiscale stabilito dallo Stato, dalla Regione Xxxxxx-Romagna o dagli Enti locali, ivi comprese le imposte relative agli immobili e ai canoni di cui all'art. 35 del R.D. 1775/1933.
43.2 Sono altresì a carico del Gestore le spese relative alla stipula della Convenzione.
43.3 Degli oneri di cui ai commi precedenti si tiene conto nella determinazione della tariffa secondo le modalità previste da ARERA.
Art. 44 - Modalità di aggiornamento della Convenzione
44.1. Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente Convenzione all’inizio di ciascun periodo regolatorio, qualora necessario, in coerenza con i termini stabiliti da ARERA per la trasmissione della proposta tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 10 della Convenzione.
44.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la Convenzione recepirà, con efficacia obbligatoria e vincolante, ogni provvedimento e/o disposizione normativa e/o regolamentare successivamente adottata da ATERSIR.
Art. 45 - Tracciabilità dei flussi finanziari
45.1. Per tutte le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, Il Gestore è tenuto ad avvalersi di un conto corrente dedicato, da comunicare obbligatoriamente ad ATERSIR, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari, secondo quanto previsto dall’art. 3, L. 136/2010.
Art. 46 - Elezione di domicilio
46.1. ATERSIR, per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione della Convenzione, elegge il proprio domicilio in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx 0/X.
46.2. Il Gestore per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione della Convenzione, elegge il proprio domicilio in Bologna (BO), Viale Xxxxx Xxxxx Xxxxxx n. 2/4.
46.3. Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la Parte ne avrà
dato comunicazione all’altra mediante PEC.
Art. 47 - Clausola interpretativa
47.1. Posto che il SII è un servizio pubblico i cui destinatari finali sono gli utenti, ogni parte del testo contrattuale dovrà essere interpretata dalle Parti nel modo più favorevole agli utenti stessi fermo restando il rispetto del criterio di salvaguardia dell’Equilibrio economico-finanziario in base agli aspetti ritenuti di maggiore rilievo dall’Agenzia.
Art. 48 - Legge applicabile e foro competente in via esclusiva
48.1. Qualunque controversia riferibile all’esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione e/o validità della Convenzione, anche per quanto qui non espressamente contemplato ma comunque afferente alla gestione del SII, sarà devoluta alla competenza del Tribunale Ordinario o Amministrativo di Bologna.
Art. 49 - Allegati
49.1. Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parti integranti
– formali e sostanziali – della Convenzione:
Allegato 1 – Deliberazione di Consiglio d’Ambito n.48 del 29/09/2015 [scelta della forma di gestione]
Allegato 2 – Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 67 del 29/11/2021 [presa d’atto dell’avvenuta aggiudicazione e stipula del contratto di servizio a favore di XXXX S.p.A.]
Allegato 3 – Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 76 del 10/12/2018 [approvazione
del Piano d’Ambito e relativi allegati]
Allegato 4 – Disciplinare Tecnico di offerta e relativi allegati [risultante
dall’aggiornamento dello Schema di Disciplinare Tecnico a base di gara]
Allegato 5 – Regolamento del SII vigente nel bacino di affidamento di Rimini [approvato dall’Assemblea dell’ATO 9 del 2 aprile 2007]
Allegato 6 – Carta dei Servizi del bacino di affidamento di Rimini [risultante
dall’aggiornamento degli standards RQSII a base di gara]
Allegato 7 – Documenti Offerta Tecnica [alcuni contenuti dell’Offerta tecnica di Xxxx
S.p.A. non sono ostensibili in quanto aventi valenza di segreti tecnici e commerciali
nell’ambito dell’attività di impresa]
Allegato 8 – Documenti Offerta Economica
Servizio Idrico Integrato Bacino di affidamento di Rimini
DISCIPLINARE TECNICO
SOMMARIO
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 1
Art. 1 - Finalità, contenuti e normativa di riferimento 1
Art. 2 - Oggetto 4
Art. 3 - Descrizione e delimitazione territoriale del Servizio 4
Art. 4 - Manuali e piani 4
Art. 5 - Fonti di approvvigionamento: tutela e concessioni a derivare 5
TITOLO II - PRESTAZIONI 6
Art. 6 - Descrizione delle attività regolate 6
Art. 7 - Descrizione delle altre attività idriche e delle attività non idriche 7
Art. 8 - Prestazioni per fognature bianche 8
Art. 9 - Rilascio di pareri 8
TITOLO III - LIVELLI TECNICO-GESTIONALI DI SERVIZIO E CONTROLLO DELLA GESTIONE 9
Art. 10 - Principi generali relativi agli standard di qualità del servizio 9
Art. 11 - Individuazione dei Livelli di servizio minimi (fissati dalla normativa vigente, da ARERA e da ATERSIR) 9
Art. 12 - Individuazione dei Livelli di servizio obiettivo (fissati da ATERSIR) 10
Art. 13 - Modalità di esecuzione della gestione 10
Art. 14 - Manuale di gestione 11
Art. 15 - Manuale della sicurezza 12
Art. 16 - Manuale del sistema della qualità 13
Art. 17 - Manuale della progettazione 13
Art. 18 - Piani per la qualità del servizio 13
TITOLO IV - BENI, OPERE E IMPIANTI: CONSERVAZIONE E FUNZIONALITÀ 15
Art. 19 - Criteri e principi generali 15
Art. 20 - Beni mediante i quali si svolge il servizio 16
Art. 21 - Conservazione e funzionalità delle opere e relativi standard 16
Art. 22 - Manutenzione ordinaria 16
Art. 23 - Manutenzione straordinaria 17
Art. 24 - Restituzione dei beni funzionali al servizio 17
TITOLO V - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI: ATTUAZIONE E CONTROLLO 18
Art. 25 - Programma degli interventi (PdI) 18
Art. 26 - Programma operativo degli interventi (POI) 18
Art. 27 - Disposizioni per l’attuazione del Programma operativo degli interventi 19
Art. 28 - Controllo sull’attuazione del POI 20
Art. 29 - Spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere 21
Art. 30 - Opere realizzate nell’ambito di urbanizzazioni 24
TITOLO VI - ASPETTI TARIFFARI ED ECONOMICO-FINANZIARI 25
Art. 31 - Tariffa e aggiornamenti tariffari 25
Art. 32 - Articolazione tariffaria 25
Art. 33 - Misurazione dei volumi 25
Art. 34 - Corrispettivi per allacciamenti 25
Art. 35 - Corrispettivi ai proprietari di opere del SII concessi in uso al Gestore 26
Art. 36 - Verifica dell'Equilibrio economico-finanziario 26
TITOLO VII - FLUSSI INFORMATIVI 26
Art. 37 - Flussi informativi 26
Art. 38 - ARSI 27
Art. 39 - Contenuti e aggiornamento del SIT 28
TITOLO VIII - RAPPORTI CON L’UTENZA. 28
Art. 40 - Criteri di regolazione 28
Art. 41 - Indagine sulla soddisfazione degli utenti 28
TITOLO IX - PENALI 29
Art. 42 - Criteri e disposizioni generali per l’applicazione di penali 29
Art. 43 - Mancato rispetto dei termini previsti dall’Art. 4 (Manuali e piani) 29
Art. 44 - Mancata comunicazione ad ATERSIR dei dati di cui al Titolo VII (Flussi Informativi)
........................................................................................................................................... 30
Art. 45 - Mancato rispetto del livello qualitativo dei requisiti di potabilità previsti dalla legge 31
Art. 46 - Mancata esecuzione delle prestazioni relative alle attività regolate comprese le fognature bianche 31
Art. 47 - Mancato rispetto dei livelli di servizio minimi e obiettivo 32
Art. 48 - Mancato rispetto delle spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere, e mancato rispetto dei prezzi unitari allegati ai progetti degli interventi 33
Art. 49 - Mancata attuazione del POI 33
Art. 50 - Mancata applicazione dell’articolazione tariffaria e dei corrispettivi definiti da ATERSIR 33
Art. 51 - Mancato rispetto di restanti disposizioni contenute nel Disciplinare e nella Convenzione 34
TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI 35
Art. 52 - Vigenza 35
Art. 53 - Revisioni ed aggiornamenti 35
Art. 54 - Allegati 35
Disciplinare Tecnico del Servizio Idrico Integrato nel bacino di affidamento di Rimini
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità, contenuti e normativa di riferimento
1.1 Il Disciplinare Tecnico (Disciplinare) definisce e dettaglia il Servizio Idrico Integrato (SII) per la provincia di Rimini, così come definito dalla Convenzione di gestione (Convezione) e dalla normativa vigente in materia. Il SII è affidato dall’Agenzia Territoriale dell'Xxxxxx-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) al Gestore ai sensi dell'Art. 7, comma 5, lettera f), L.R. 23/2011 e degli artt. 147 e 149- bis, D.Lgs. 152/2006.
1.2 Il Disciplinare, in particolare:
a) definisce le attività che il concessionario deve svolgere per l’erogazione del SII;
b) definisce i livelli di servizio che il Gestore è tenuto ad assicurare agli utenti ed all’ambiente;
c) stabilisce le norme tecniche per l’esercizio del SII;
d) stabilisce le norme tecniche di esecuzione delle opere e di conduzione dei lavori necessari per l’erogazione del SII;
e) stabilisce, in coerenza con quanto definito da ARERA, le modalità di contabilizzazione dei costi sostenuti e dei ricavi percepiti dal Gestore;
f) definisce la potestà di controllo e di vigilanza di ATERSIR sulle attività di gestione;
g) stabilisce le penali in caso di inadempienza del Gestore.
1.3 La normativa di riferimento per quanto contenuto nel Disciplinare è in linea generale riconducibile alle seguenti norme, ferme restando eventuali successive leggi, decreti, determinazioni e quant’altro emanato dagli organi competenti in materia di SII:
• Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia risorse idriche";
• Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche";
• Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 "Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature";
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 “Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato”;
• Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/ CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" (D.Lgs. 31/01) e s.m.i.
• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
• Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (e relative Linee guida ANAC e decreti attuativi;
• Legge regionale 6 settembre 1999, n 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato";
• Legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
• Legge regionale 23 dicembre 2011, n 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
• Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
• Deliberazione Giunta Regionale del 9 giugno 2003, n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 0000 x 000, come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
• Deliberazione Giunta Regionale del 14 febbraio 2005, n. 286 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia di lavaggio da aree esterne (Art. 39, D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152)";
• Deliberazione Giunta Regionale del 18 dicembre 2006, n. 1860 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005";
• Deliberazione Giunta Regionale del 7 gennaio 2013, n. 1 "Cessione a titolo gratuito della proprietà intellettuale del software per la gestione dei dati relativi agli interventi ed ai cespiti del servizio idrico integrato all'Agenzia Territoriale dell'Xxxxxx-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti";
• Deliberazione Giunta Regionale del 22 febbraio 2016, n. 201 "Indirizzi all’Agenzia territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed agli enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane". (D.G.R. 201/2016);
• DM 21 aprile 2017, n. 93 “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”;
• Deliberazione Giunta Regionale del 15 aprile 2019, n. 569 “Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”;
• Determinazione del Direttore Generale cura del territorio e dell’ambiente 4 dicembre 2019, n. 22374 “Approvazione della direttiva tecnica "Modalità di formazione e aggiornamento dell’Elenco degli agglomerati esistenti" ex DRG 201/2016 e s.m.i.".
Elenco indicativo e non esaustivo delle disposizioni di ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ex AEEGSI):
• Deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28/12/2012 "Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013";
• Deliberazione n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 "Metodo Tariffario Idrico (MTI) per la determinazione delle tariffe negli anni 2014 e 2015";
• Determinazione n. 2/2014-DSID del 28/02/2014: "Procedure e le tempistiche di raccolta dei dati ai fini della determinazione delle tariffe 2014 e 2015";
• Determinazione n. 3/2014-DSID del 07/03/2014: "Schemi tipo per la presentazione delle informazioni necessarie e di alcuni parametri di calcolo per la determinazione delle tariffe 2014 e 2015, tra l’altro definendo lo schema-tipo di Programma degli Interventi";
• Deliberazione n. 655/2015/R/IDR del 23/12/2015: "Regolazione della qualità contrattuale del SII" ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono";
• Deliberazione n. 656/2015/R/IDR del 23/12/2015: "Convenzione Tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato- disposizioni sui contenuti minimi essenziali";
• Deliberazione n. 664/2015/R/IDR del 28/12/2015: "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il Secondo Periodo Regolatorio (MTI-2)";
• Deliberazione n. 137/2016/R/COM del 24/03/2016: "Integrazione del Testo integrato unbundling contabile (TIUC) con le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore idrico";
• Determinazione n. 1/2016-DSID del 16/02/2016: "Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini dell’indagine conoscitiva sull’efficienza del servizio idrico integrato e della relativa regolazione della qualità per l’anno 2014";
• Determinazione n. 2/2016-DSID del 30/03/2016: "Schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della Delibera 664/2015 e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2";
• Deliberazione n. 218/2016/R/IDR del 5/05/2016: "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura di utenza del SII a livello nazionale"(TIMSII);
• Deliberazione n. 665/2017/R/IDR del 28/09/2017: "Approvazione del testo integrato corrispettivi Servizi Idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti";
• Deliberazione n. 897/2017/R/IDR del 21/12/2017: "Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati”;
• Deliberazione n. 917/2017/R/IDR del 27/12/2017: "Regolazione della qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)";
• Deliberazione n. 918/2017/R/IDR del 27/12/2017: “Aggiornamento Biennale delle predisposizioni tariffarie del Servizio Idrico Integrato”;
• Deliberazione n. 311/2019/R/idr del 16/07/2019 “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato” (REMSI);
• Deliberazione n. 547/2019/R/idr del 17/12/2019 “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e diposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”;
• Deliberazione n. 580/2019/R/idr del 27/12/2019 “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”.
1.4 Tutti gli importi indicati nel Disciplinare sono in euro e sono al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Art. 2 - Oggetto
2.1 Il Disciplinare ha per oggetto il SII così come definito dalla Convenzione e concorre con gli altri documenti previsti dalla normativa vigente a regolare il rapporto tra ATERSIR e Gestore.
2.2 Per le definizioni non espressamente descritte nel Disciplinare si fa riferimento a quanto stabilito all'Art. 1 della Convenzione.
Art. 3 - Descrizione e delimitazione territoriale del Servizio
3.1 Il Disciplinare ha per oggetto il SII così come riportato all'Art. 2 della Convenzione. Restano comunque valide precisazioni, limitazioni e integrazioni, anche ai fini delle definizioni di tariffe, standard ed obiettivi, stabilite dalla normativa pro tempore vigente emanata da ARERA.
3.2 Il bacino di affidamento è quello definito dall'Art. 4, comma 4 della Convenzione. L’attività nel territorio di riferimento, per quanto attiene al SII, sarà svolta nei limiti delle infrastrutture affidate in concessione al Gestore.
Art. 4 - Manuali e piani
4.1 Al fine di garantire un servizio adeguato, di predisporre un’ottimale programmazione degli investimenti e di consentire un corretto flusso informativo, il Gestore dovrà approntare opportuni strumenti informatici, nonché predisporre e rendere operativi i manuali ed i piani di seguito riportati, entro 12 mesi dalla stipula della Convenzione:
• Manuale di gestione;
• Manuale della sicurezza;
• Manuale del sistema della qualità;
• Manuale della progettazione.
• Piano di emergenza per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione reflui;
• Piano di prevenzione dell’emergenza idrica (quantitativa e/o qualitativa), sulla base di accordi con le autorità competenti;
• Piano di ricerca e riduzione delle perdite;
• Piano di gestione delle interruzioni del servizio di acquedotto;
• Piano di rilevamento delle utenze fognarie;
• Piano di recupero/smaltimento dei fanghi di depurazione;
• Piano di verifica e monitoraggio periodico delle pressioni in rete;
• Piano di gestione, tutela e controllo delle fonti approvvigionamento idrico e delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili.
4.2 Il Gestore è tenuto a comunicare la redazione e l’operatività degli elaborati prodotti ai sensi del comma 1 entro 12 mesi dalla stipula della Convenzione.
4.3 Gli elaborati prodotti ai sensi del comma 1 sono messi a disposizione a favore dei Comuni e di ATERSIR, in qualsiasi momento e gratuitamente su supporto informatico.
4.4 Il Gestore dovrà fornire, nei tempi indicati da ATERSIR, tutti gli elementi informativi necessari alla predisposizione da parte di ATERSIR del Piano per il riuso a scopo irriguo delle acque reflue depurate, corredato da valutazioni tecnico/economiche secondo il criterio dell'analisi costi-benefici, ivi introducendo coefficienti che riflettano anche i ritorni ambientali.
4.5 Il Gestore dovrà fornire, nei tempi indicati da ATERSIR, tutti gli elementi informativi necessari alla predisposizione e l’eventuale aggiornamento da parte dell’Ente Competente del Piano di Indirizzo di cui alla D.G.R. 286/2005.
Art. 5 - Fonti di approvvigionamento: tutela e concessioni a derivare
5.1 Per la protezione dall’inquinamento delle acque prelevate ad uso potabile, così come per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle stesse, il Gestore si attiene alle direttive e metodologie generali e di settore emanate con il DPCM del 04/03/1996. Il Gestore inoltre realizza gli investimenti e gli interventi ricadenti all’interno delle aree di salvaguardia, come definite dall’Art. 94 del D.Lgs. 152/2006, atti ad assicurare la tutela delle fonti di approvvigionamento idrico previsti nel Programma degli Interventi.
5.2 Ai fini del razionale utilizzo delle fonti di approvvigionamento disponibili, il Gestore deve attuare tutte le misure indicate dal Piano d'Ambito per la salvaguardia della qualità dell’acqua, in particolare mediante:
• individuazione di fonti idriche alternative e loro introduzione integrativa o sostitutiva nel perseguimento della razionalizzazione tesa all'economia e alla conservazione del patrimonio idrico sotterraneo;
• predisposizione di studi e realizzazione di opere per la protezione e/o il recupero delle fonti di approvvigionamento.
5.3 Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento Regionale n. 41/2001, con riferimento alle concessioni di derivazione per uso potabile e tenuto conto che tutte le utilizzazioni devono essere regolarmente concesse e sono rilasciate dall’Autorità competente a favore di ATERSIR, il Gestore:
• verificherà l’esistenza delle concessioni per l’acqua captata presso le varie fonti di approvvigionamento affidate, provvedendo del caso a comunicare ad ATERSIR eventuali carenze in merito;
• opererà affinché le concessioni già in essere a favore di soggetti diversi siano progressivamente volturate ad ATERSIR prima della loro scadenza;
• si impegnerà a fornire tutta la documentazione necessaria a supportare le istanze di nuova concessione o di rinnovo/modifica delle stesse, il cui iter sarà avviato da ATERSIR nei confronti dell’Autorità competente, nonché a pagare i relativi oneri istruttori;
• verserà ad ATERSIR gli importi relativi ai canoni di derivazione che gli Enti competenti applicheranno in forza della concessione a derivare rilasciata;
• garantirà il rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 41/2001 e delle condizioni e/o prescrizioni eventualmente indicate nel Disciplinare allegato alla concessione di derivazione.
Restano a carico di ATERSIR i soli costi relativi alle eventuali pubblicazioni di competenza e alle registrazioni presso l’Ufficio del Registro relative alle concessioni di derivazione.
Titolo II - PRESTAZIONI
Art. 6 - Descrizione delle attività regolate
6.1 La gestione comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di alimentazione, adduzione, distribuzione idrica, collettamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue, la conservazione di tutte le opere civili, i macchinari e le apparecchiature costituenti il complesso delle opere del SII, affidate al Gestore, ad esclusione delle attività di competenza del gestore all’ingrosso (per le quali si rimanda all’allegato 9 al presente Disciplinare).
6.2 Il Gestore è tenuto a eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata e necessari per la conservazione, il corretto esercizio e la funzionalità delle opere.
6.3 Fermo restando quanto stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 137/2016/R/com del 24/03/2016 in materia di unbundling del SII, in via esemplificativa e non esaustiva si intendono comprese nel servizio oggetto del Disciplinare le seguenti attività:
a) la captazione, l'emungimento, la derivazione, l’adduzione, l’accumulo in serbatoi coperti o scoperti (naturali o artificiali) e la distribuzione – fino al misuratore compreso – delle acque destinate a consumo domestico ed in genere civile e industriale;
b) la raccolta, il collettamento, la depurazione ed il recapito finale delle acque reflue provenienti dagli usi civili ed eventualmente da scarichi industriali, pretrattati ed autorizzati secondo le norme vigenti;
c) fermo restando quanto specificato al successivo Art. 8, il segmento b) si estende alle acque bianche convogliate attraverso sistemi di fognatura mista provenienti da superfici sia private che pubbliche, comprendendo in tal caso anche i sistemi per lo scarico intermedio e l'accumulo delle acque di prima pioggia, inclusa la pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, con esclusione del sistema drenante superficiale (cunette, ecc.);
d) l’esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere affidate, compreso il servizio di pronto intervento;
e) la programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi;
f) l'allestimento e il mantenimento dei sistemi di monitoraggio, misure, controllo e telecontrollo dei servizi;
g) l'allestimento e mantenimento del sistema informativo territoriale (SIT) per quanto attiene il SII;
h) in generale la gestione del SII fino al misuratore dei servizi comuni (antincendio, fontane, bocche di lavaggio stradale, campi nomadi, pubblici servizi di decenza, etc.);
i) l'attuazione di quanto contenuto a carico del Gestore nelle convenzioni e accordi di programma relativi alle interferenze interambito e interregionali;
j) la stesura e la sottoscrizione di apposite convenzioni per regolare rapporti e/o interferenze con Xxxxxxxx ricompresi in altri ambiti, Enti salvaguardati e Xxxxxxxx tutelati;
k) la gestione tecnica e commerciale ed il rapporto con l'utenza;
l) la riscossione della tariffa;
m) l'assistenza tecnica necessaria ad ATERSIR per tutte le attività di sua competenza, eventualmente anche mediante un’apposita struttura organizzativa del Gestore;
n) la gestione e gli oneri per tutti i necessari permessi, autorizzazioni e concessioni;
o) l’informatizzazione del patrimonio gestito e tutto quanto possa occorrere per l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, la qualità del servizio, secondo gli standard più qualificanti;
p) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla conduttura principale e dedicate al servizio di uno o più utenti, inclusa l’installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
q) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l’attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d’uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
r) il trasporto e la distribuzione di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali;
s) altre attività non elencate e comprese nel presente disciplinare.
Art. 7 - Descrizione delle altre attività idriche e delle attività non idriche
7.1 Tra le “altre attività idriche” di cui all'Art. 1 della Convenzione che il Gestore dovrà assicurare, figurano:
• Vendita di acqua all’ingrosso ad altri Gestori;
• Trattamento di percolati di discarica nei limiti di autorizzazione degli impianti gestiti;
• Trattamento di rifiuti liquidi e bottini nei limiti di autorizzazione degli impianti gestiti;
• Esecuzione di lavoro conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del S.I.I., che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del S.I.I. per conto di un altro soggetto che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
• Realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori;
• Istruttoria e sopralluogo per il rilascio/rinnovo di autorizzazioni allo scarico e per il rilascio di pareri preventivi per impianti fognari privati; istruttoria, collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzate da terzi;
Ulteriori “altre attività idriche”, diverse da quelle sopra, dovranno essere autorizzate da ATERSIR, con provvedimento espresso, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione pervenuta da parte del Gestore, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata.
7.2 Il Gestore dovrà assicurare le seguenti “attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del SII”:
• Affitto di Serbatoio Via Dalla Chiesa Cattolica: antenna telefonica Galata
• Affitto di Serbatoio Via Dalla Chiesa Cattolica: antenna telefonica Vodafone
• Affitto di Serbatoio Via Dalla Chiesa Cattolica: banda larga internet Acantho
• Affitto di Serbatoio San Fortunato Alto Covignano: antenne radio Prais
• Affitto di Sito Via Tolemaide Rimini: antenna radio Wind-Comune di Rimini
Ulteriori “Attività non idriche”, diverse da quelle sopra, dovranno essere autorizzate da ATERSIR, con provvedimento espresso, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione pervenuta da parte del Gestore, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata.
Art. 8 - Prestazioni per fognature bianche
8.1 Sono comprese tra le attività del SII tutte quelle elencate e regolamentate dal Disciplinare tecnico quadro per la gestione del servizio delle acque meteoriche (allegato 1) e relative alle infrastrutture oggetto di affidamento.
8.2 La presa in carico e la gestione di ulteriori infrastrutture rispetto a quanto indicato al comma 1 è disciplinata dal Disciplinare tecnico quadro per la gestione del servizio delle acque meteoriche, nel pieno rispetto dell’Art. 149, comma 4, D.Lgs. 152/2006.
Art. 9 - Rilascio di pareri
9.1 In attuazione delle disposizioni normative vigenti e del regolamento del SII, il Gestore esprime i pareri di competenza nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, attivati dall’Autorità competente, per gli scarichi in fognatura di acque reflue e di dilavamento derivanti da utenze non domestiche, come previsto dal Tariffario per la realizzazione di allacciamenti di servizi idrici e per lo svolgimento di prestazioni accessorie (allegato 4).
9.2 Il Gestore è tenuto ad esprimersi circa la fattibilità tecnico/economica delle opere funzionali al Servizio Idrico Integrato in occasione di modifiche ai sistemi insediativi esistenti previste dai Comuni, ai sensi di quanto previsto dalla normativa regionale in materia.
9.3 Il Gestore è tenuto altresì alla trasmissione ad ATERSIR del proprio parere di competenza nell’ambito di procedimenti urbanistici indetti dalle Autorità competenti.
Titolo III - LIVELLI TECNICO-GESTIONALI DI SERVIZIO E CONTROLLO DELLA GESTIONE
Art. 10 - Principi generali relativi agli standard di qualità del servizio
10.1 Nel periodo di affidamento, il Gestore deve garantire l’efficienza e la capacità di tutte le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali in modo tale da soddisfare in termini di sempre maggiore razionalità ed economicità gli standard del SII. Tale funzionalità ed efficienza è data da:
• il razionale utilizzo delle risorse idriche;
• la minimizzazione degli impatti derivanti dal SII sui corpi idrici recettori;
• la qualità del servizio in relazione alla domanda delle popolazioni servite;
• la qualità del servizio in accordo con le esigenze di tutela ambientale;
• il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell'acqua erogata;
• il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua recapitata in ambiente.
10.2 Gli indicatori di performance di cui alla Deliberazione ARERA 655/2015/R/idr e gli indicatori per la misura dei livelli di servizio minimi e obiettivo previsti dalla normativa vigente, dal Piano d'Ambito, dall’offerta di gara e dalla Deliberazione ARERA 917/2017/R/idr, sono funzionali al controllo in continuo del raggiungimento degli standard/obiettivi previsti e del superamento delle eventuali criticità. Pertanto, la sezione del “Manuale di gestione” relativa a suddetti indicatori dovrà contenere le modalità di organizzazione, acquisizione, aggiornamento e rendicontazione ad ATERSIR delle informazioni funzionali al controllo di cui sopra.
Art. 11 - Individuazione dei Livelli di servizio minimi (fissati dalla normativa vigente, da
ARERA e da ATERSIR)
11.1 Il Gestore deve controllare, ai sensi dell'Art. 165, D.Lgs. 152/2006, il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua potabile erogata e dell'acqua scaricata e la corretta gestione di tutte le fasi del ciclo del servizio e degli impianti e opere del SII. In particolare, la qualità dell’acqua destinata al consumo umano deve essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 31/2001, assicurando sempre una corretta e completa informativa all’utenza secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia emanate da ARERA.
11.2 Il Gestore deve altresì assicurare il pieno e completo rispetto dei contenuti e delle disposizioni del DPCM 04/03/1996 e della Deliberazione ARERA 655/2015/R/idr, e disposizioni successive.
11.3 Il Gestore deve altresì assicurare il progressivo raggiungimento dei livelli di qualità tecnica del servizio fissati dalla Deliberazione ARERA 917/2017/R/idr, e disposizioni successive.
11.4 Il Gestore deve altresì assicurare i “livelli minimi di servizio garantiti” definiti nel “Disciplinare tecnico quadro per la gestione del servizio delle acque meteoriche” (allegato 1 al presente disciplinare).
Art. 12 - Individuazione dei Livelli di servizio obiettivo (fissati da ATERSIR)
12.1 I livelli di servizio obiettivo per il bacino di Rimini sono previsti dal Piano d’Ambito o, se migliorativi, sono quelli indicati dal Gestore nell’offerta tecnica.
12.2 Alcuni tra gli indicatori che misurano la criticità del servizio, ed i relativi livelli di servizio obiettivo (individuati nell’allegato 18 al presente Disciplinare Tecnico), sono particolarmente qualificanti per il territorio, e pertanto saranno oggetto di controllo da parte di ATERSIR, ed eventualmente passibili di penale.
Art. 13 - Modalità di esecuzione della gestione
13.1 La gestione deve essere eseguita con un’adeguata organizzazione per fare fronte alle esigenze del sistema nel suo complesso. Il Gestore mette in atto tutti gli interventi che fanno parte della buona prassi operativa per assicurare che il sistema abbia funzionamento di regime regolare, in modo da ottenere i previsti risultati di soddisfazione dell'utenza e di qualità dell'acqua erogata e scaricata e di ottemperare alle disposizioni vigenti in materia emanate da ARERA o da altri soggetti, Enti ed Autorità preposte.
13.2 Il Gestore deve disporre di adeguati laboratori di analisi e conseguentemente implementare un sistema di monitoraggio e controllo della qualità delle fonti di approvvigionamento idrico, della qualità dell'acqua captata ed erogata tramite la rete acquedottistica (valutando anche una gestione basata sui principi generali della valutazione del rischio stabiliti da norme internazionali quali la norma EN 15975-2 (Sicurezza della fornitura di acqua potabile - Linee guida per la gestione del rischio e degli eventi critici) e/o le Linee guida nazionali per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plans (Piani di sicurezza dell'acqua), elaborate dall'Istituto superiore di sanità) e dell'acqua scaricata in ambiente dai manufatti fognari e dagli impianti di depurazione. Tale monitoraggio è funzionale anche alla verifica della corretta gestione degli impianti e di tutte le fasi del ciclo del SII, nonché ad ottemperare alle varie prescrizioni impartite dalle autorità competenti.
13.3 Gli esiti delle analisi effettuate dovranno essere registrate in apposite e adeguate banche dati e messi a disposizione di ATERSIR.
13.4 Il Gestore provvederà a mantenere costantemente aggiornato il sistema informativo predisposto dalla Regione, in ottemperanza dei disposti normativi regionali vigenti ed in particolare alla DGR 2087/2015.
13.5 Qualora si rilevassero situazioni d’emergenza o di non conformità alla normativa, il Gestore è tenuto a darne pronta comunicazione ad ATERSIR e agli altri Enti eventualmente competenti e ad approntare le soluzioni di competenza per risolvere e/o limitare l’emergenza.
13.6 Il Gestore si impegna ad utilizzare, con le dovute valutazioni sul rapporto costi/benefici e nei tempi previsti dal POI, gli strumenti messi a disposizione dal progresso tecnologico e scientifico per esercitare un controllo sul funzionamento del sistema ed individuare con tempestività le anomalie di funzionamento degli impianti di produzione e di depurazione e delle reti nonché prevenire gli scostamenti dagli standard di qualità previsti dalla legge. In particolare tali strumentazioni includono:
a) gli strumenti industriali in campo per il rilevamento, la visualizzazione e la trasmissione di dati (misure, segnali di stato ed allarmi relativi ai parametri fisici di funzionamento dei sistemi quali: pressioni, portate, livelli, stato di macchine
o apparecchi, energia elettrica; parametri chimici indicatori di qualità quali: torbidità, conducibilità, pH, cloro residuo; altro);
b) un sistema centralizzato di telecontrollo, come previsto dall’Art. 165, D.Lgs. 152/2006, presidiato senza soluzione di continuità che riceva, elabori, visualizzi e memorizzi le misure, i segnali e gli allarmi provenienti dai posti periferici; il sistema centralizzato di telecontrollo dovrà essere operativo e funzionante alla data di avvio della gestione.
Art. 14 - Manuale di gestione
14.1 Il Gestore predisporrà, nei termini indicati all’Art. 4, un Manuale di gestione che dovrà contenere, eventualmente rimandando agli altri documenti richiesti dal Disciplinare, quanto segue:
• l'organigramma del Gestore;
• l’individuazione di eventuali aree operative territoriali, specificando il personale e i beni funzionali in esse dislocati;
• la descrizione delle funzioni e dei compiti del personale del Gestore con mansioni direttive e di supervisione;
• la descrizione e la rappresentazione grafica in idonea scala e su supporto informatico delle opere e degli impianti;
• le procedure per l'esercizio e il controllo di tutte le opere e impianti;
• le procedure per i prelievi delle acque da analizzare;
• la frequenza dei campionamenti e delle prove di laboratorio;
• le procedure per i lavori di manutenzione;
• una sezione dedicata all’individuazione, raccolta e aggiornamento dei parametri di performance e di livello di servizio, così come indicati nel presente Disciplinare e per come richiesti dalle disposizioni di ARERA;
• i criteri per l’implementazione del sistema di controllo ai sensi del punto 7.2.1 dell’allegato al DPCM 04/03/1996 e di quanto eventualmente richiesto da ARERA.
14.2 Il tipo e la frequenza dei campionamenti e delle analisi elencate nel Manuale di gestione vanno intese come un minimo obbligatorio indispensabile per il controllo del corretto funzionamento dei servizi, fatto salvo quanto indicato nella Carta dei Servizi. Qualora, per circostanze e situazioni particolari, si rendesse necessario intensificare il tipo e il numero delle analisi il Gestore deve tempestivamente provvedervi rientrando ciò nelle sue ordinarie mansioni.
14.3 Il sistema di controllo di cui al punto 7.2.1 dell'allegato al DPCM 04/03/1996 deve riportare tutti gli elementi di conoscenza sulla consistenza delle risorse idriche disponibili, degli impianti e dell’utenza, del personale e delle attrezzature, sui parametri caratteristici che definiscono compiutamente il servizio sotto il profilo qualitativo e quantitativo, sui risultati prodotti dagli interventi di manutenzione e di emergenza, nonché in generale sull’organizzazione.
14.4 Il sistema di controllo della gestione deve interagire col SIT previsto all’Art. 39 ed eventualmente rimandare ad altre base dati istituzionali già disponibili.
14.5 Il Manuale di gestione include un Piano generale di manutenzione programmata delle opere gestite per l’erogazione del servizio, intendendo come tale uno strumento che definisce, per ciascuno dei beni immobili strumentali o per macro tipologie di beni, le operazioni previste nell’arco della vita residua stimata e la spesa media annua programmata, considerando le eventuali prescrizioni impartite dalle autorità competenti e le disposizioni normative vigenti. Tale piano deve indicare le tipologie e le modalità di intervento, nonché le relative tempistiche di esecuzione, riportando indicativamente le seguenti informazioni:
• parametri e criteri di misura delle performance richieste dalle infrastrutture per ciascuna principale tipologia di opere;
• stima delle curve di durata/performance;
• entità della manutenzione effettivamente richiesta e spesa prevista;
• efficacia prevista della manutenzione sulla durata delle opere e sulle performance attese;
• riduzione attesa della probabilità e dei rischi di rotture e disservizi.
14.6 Le macro tipologie di beni da utilizzare per la redazione del Piano generale di manutenzione sono:
a) impianti di captazione delle acque potabili;
b) impianti di trattamento delle acque potabili;
c) reti e impianti per l’adduzione e distribuzione delle acque potabili;
d) reti e impianti per il collettamento delle acque reflue urbane, comprese vasche di prima pioggia;
e) impianti di depurazione delle acque reflue urbane.
14.7 Al fine di monitorare lo stato di conservazione degli assets e di predisporre l’aggiornamento annuale del Piano generale di manutenzione programmata, il Gestore si deve dotare, entro 3 anni dalla stipula della convenzione, di un sistema informatico di gestione degli assets.
14.8 Il Gestore deve trasmettere annualmente ad ATERSIR, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, un report di dettaglio sullo stato degli assets e l’aggiornamento annuale del Piano generale di manutenzione programmata.
14.9 Il Gestore deve in ogni caso fornire, a richiesta di ATERSIR e nei tempi dalla stessa indicati, tutti gli elementi informativi di dettaglio utili alla definizione dello stato di conservazione puntuale degli assets gestiti per l’erogazione del servizio.
14.10 Il Manuale di gestione dovrà essere aggiornato in tutte le sue parti con cadenza almeno biennale.
Art. 15 - Manuale della sicurezza
15.1 Il Gestore dovrà predisporre un Manuale della sicurezza che, in via esemplificativa ma non esaustiva, contenga ogni opportuna procedura tecnica, prassi operativa e/o cautela tecnico-gestionale volta a:
• mantenere in efficacia, per l'intera durata della Convenzione, tutte le opere, gli impianti, le reti e le apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza;
• rispettare, nella conduzione degli impianti, opere e reti, tutte le norme di esercizio e prescrizioni per igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 16 - Manuale del sistema della qualità
16.1 Il Gestore dovrà predisporre un Manuale del sistema della qualità che si applicherà alle procedure da eseguire nelle varie fasi, dalla progettazione alla gestione, e a tutte le componenti del servizio, tra cui in particolare:
• la costruzione, le prestazioni, il funzionamento delle tecnologie utilizzate, i principi di progettazione e di funzionamento delle opere;
• le procedure di gestione, manutenzione e riparazione;
• il rapporto e le modalità di relazione con gli utenti;
• il trattamento di lamentele e reclami;
• l’informazione e la soddisfazione degli utenti.
16.2 Il Manuale dovrà rispettare quanto previsto al punto 8.4.11 dell’allegato al DPCM 04/03/1996.
Art. 17 - Manuale della progettazione
17.1 Il Gestore predispone e aggiorna, secondo le tempistiche indicate all'Art. 4, comma 1, il Manuale della progettazione che, elaborato in coerenza con le linee guida contenute nell’offerta tecnica in sede di gara, ha per oggetto le modalità di progettazione delle opere e delle infrastrutture previste dal Piano degli interventi.
Art. 18 - Piani per la qualità del servizio
18.1 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4, comma 1 e, con cadenza biennale, mantiene aggiornato il Piano di emergenza per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione di cui al punto 8.3.8 dell’allegato al DPCM 04/03/1996.
18.2 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 e, con cadenza biennale, mantiene aggiornato il Piano di prevenzione dell’emergenza idrica, redatto anche tenendo conto di quanto previsto ai punti 6.3 e 6.4 dell’allegato al DPCM 04/03/1996, che deve essere almeno in grado di:
• assicurare la fornitura minima del servizio entro 24 ore sia in caso di emergenza per fenomeni naturali o fattori antropici (calamità naturali, gravi danneggiamenti degli impianti e delle reti, improvviso inquinamento delle fonti di approvvigionamento, etc.), sia in casi dipendenti da attività di gestione, curando altresì l’informazione agli Enti competenti ed all’utenza interessata;
• adottare strategie e politiche aziendali appropriate, costituendo al proprio interno apposite strutture, che vanno ad affiancarsi e ad integrare i servizi tradizionali di pronto intervento, e definendo preventivamente le procedure da adottare per ciascun possibile scenario di rischio.
18.3 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 e, con cadenza biennale, mantiene aggiornato il Piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie in conformità al regolamento allegato al D.M. n. 99 dell’8/01/1997 e alle indicazioni contenute nel Piano d’Ambito, che deve altresì prevedere in via non esaustiva:
• la quantificazione delle perdite amministrative effettuata sulla base di approfonditi studi, anche sperimentali, concordati con ATERSIR;
• il programma di monitoraggio delle reti idriche e fognarie con postazioni fisse e mobili (preferendo, ove possibile, il sistema di telecontrollo);
• almeno per i sistemi idrici principali, un modello di simulazione idraulica, che riporti le caratteristiche principali della rete idrica e le condizioni di moto del flusso e/o le altezze manometriche.
18.4 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 e, con cadenza biennale, mantiene aggiornato il Piano di gestione delle interruzioni del servizio acquedotto di cui al punto 8.2.9 dell’allegato al DPCM 04/03/1996. Tale piano disciplina le modalità di informazione agli Enti competenti, inclusa ATERSIR, ed all’utenza interessata, nonché l’assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare. Il piano deve anche comprendere le procedure da adottare in caso di crisi da scarsità idrica o di crisi qualitativa, come stabilite ai punti 8.2.10 e 8.2.11 dell’allegato al DPCM 04/03/1996.
18.5 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 e, con cadenza annuale, mantiene aggiornato il Piano di rilevamento delle utenze fognarie che indichi almeno la tipologia (domestica o non domestica) degli scarichi, la contemporanea presenza di allaccio all’acquedotto, il volume autorizzato e le eventuali restrizioni imposte dall’atto autorizzativo.
18.6 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 e, con cadenza biennale, mantiene aggiornato il Piano di recupero/smaltimento dei fanghi di depurazione che in linea generale deve consentire di:
• avere un quadro costantemente aggiornato sulle quantità, qualità, forme di smaltimento dei fanghi prodotti;
• effettuare valutazioni in merito ad interventi che consentano di recuperare materia ed energia dai fanghi di depurazione, anche a valle di una ricognizione dei provvedimenti normativi regionali, in merito agli aspetti tecnici ed amministrativi relativamente al loro smaltimento finale;
• individuare soluzioni per la minimizzazione della produzione, il recupero di materia (con conseguente utilizzo dei fanghi in agricoltura, eventualmente previo compostaggio), il recupero di energia (attraverso incenerimento o digestione anaerobica dei fanghi stessi), efficientamento dello smaltimento in discarica, anche attraverso una ricognizione della normativa nazionale/regionale esistente in materia e tenuto conto dei correlati effetti ambientali.
18.7 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 un Piano di verifica e monitoraggio periodico delle pressioni in rete per ogni rete idrica principale, finalizzato a:
• identificare le situazioni rispetto alle quali sia opportuno intervenire con ulteriori interventi rispetto a quelli già previsti o sia necessaria una deroga a quanto previsto come livello minimo di servizio di cui al DPCM 04/03/1996 ed alla Carta dei Servizi;
• curare gli aggiornamenti del piano, secondo tempistiche e modalità preventivamente concordate con ATERSIR.
18.8 Ai fini della tutela qualitativa della risorsa il Gestore deve elaborare e dare attuazione al Piano di gestione, tutela e controllo delle fonti di approvvigionamento idrico e delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili, previsto all'Art. 4, e in particolare deve:
• censire i vincoli urbanistici vigenti negli strumenti di pianificazione urbanistica comunali e verificarne la compatibilità con le norme vigenti;
• proporre ad ATERSIR eventuali ridelimitazioni delle aree di salvaguardia, attraverso la presentazione di apposita documentazione nelle modalità condivise e/o stabilite in seguito con ATERSIR;
• censire i centri di pericolo esistenti (come definiti dalla normativa vigente) e proporre gli interventi riconducibili al SII funzionali al loro allontanamento e/o messa in sicurezza, in attuazione e aggiornamento del Programma degli Interventi;
• segnalare ai soggetti competenti eventuali centri di pericolo non riconducibili al SII affinché possano provvedere ad attivare i procedimenti necessari al rispetto dei vincoli previsti nelle aree di salvaguardia.
18.9 I piani per la qualità del servizio dovranno essere conformi a quanto disposto dalla deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR "Regolazione della qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)" e successive disposizioni, qualora gli standard ivi previsti siano pertinenti ai suddetti piani.
Titolo IV - BENI, OPERE E IMPIANTI: CONSERVAZIONE E FUNZIONALITÀ
Art. 19 - Criteri e principi generali
19.1 Fatte salve le indicazioni di legge e delle normative tecniche di settore, si definisce:
• conservazione delle opere: l'insieme delle operazioni e degli interventi necessari per mantenere le opere funzionali all'espletamento del servizio;
• funzionalità delle opere: l'insieme delle operazioni e degli interventi necessari per garantire i livelli ottimali di funzionamento delle opere;
• manutenzione ordinaria: manutenzioni e riparazioni che servono per mantenere opere, reti e impianti (cespiti) in efficienza e buono stato di funzionamento, attraverso interventi - programmabili e non - che mirano a garantire la loro vita utile prevista, nonché la capacità e la produttività originarie; rappresentano spese di natura ricorrente e costituiscono costi operativi dell’esercizio in cui sono state sostenute (OPEX);
• manutenzione straordinaria: manutenzioni e sostituzioni - programmabili e non - per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di una immobilizzazione materiale già esistente, incluse le modifiche apportate per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui essa è stata acquisita, se producono un aumento significativo e misurabile della capacità produttività, sicurezza o vita utile dell’immobilizzazione; sono gli interventi che aumentano il valore del bene considerato e la durata normale di utilizzo e costituiscono costi in conto capitale (CAPEX).
19.2 Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti, reti e canalizzazioni, compresi nel PdI sono a carico del Gestore e i relativi oneri si intendono interamente compensati con la tariffa del SII, senza che il Gestore possa pretendere alcun maggiore compenso per le spese per qualsiasi motivo sostenute, fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione.
Art. 20 - Beni mediante i quali si svolge il servizio
20.1 Il Gestore, per espletare il servizio, si serve di beni strumentali affidati in concessione e compresi nello Stato di consistenza (desumibile dal database SIT, allegato al presente Disciplinare Tecnico, e dall’Elenco dei beni trasferiti al Gestore subentrante, allegato alla determinazione del valore di subentro). Il Gestore dovrà aggiornare, con cadenza almeno annuale, lo Stato di consistenza dei beni gestiti, coerentemente con le informazioni trasmesse ai sensi dell'allegato 7 “Dati economico- finanziari relativi al servizio".
20.2 È esclusa dal presente atto la gestione di beni pubblici non affidati o non funzionali al SII e di beni privati non affidati (ad es. acquedotti rurali, depurazione e gestione di scarichi non collegati alla pubblica fognatura, impianti per il trattamento esclusivo di acque reflue industriali).
20.3 Qualora nell’attuazione degli interventi presenti in pianificazione si riscontrino situazioni di opere e/o infrastrutture del SII per le quali risulti necessario perfezionare procedure espropriative o di asservimento sarà cura del Gestore operare per la regolarizzazione delle stesse.
Art. 21 - Conservazione e funzionalità delle opere e relativi standard
21.1 Nel rispetto di quanto indicato nella Convenzione, il Gestore è tenuto a mantenere, per l'intera durata dell’affidamento, livelli di funzionamento ottimali di tutte le opere, gli impianti, le reti e le altre dotazioni patrimoniali, garantendo il rispetto delle norme vigenti in materia di erogazione del servizio, di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale, apportando le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie.
Art. 22 - Manutenzione ordinaria
22.1 Su tutte le opere e dotazioni del SII, il Gestore deve effettuare la manutenzione ordinaria che è l'insieme delle attività e degli interventi, programmabili e non, che devono essere effettuati per mantenere nella normale efficienza le reti e gli impianti del SII.
22.2 La manutenzione ordinaria è l'insieme delle azioni manutentive che hanno lo scopo principale di mantenere il buon funzionamento degli elementi del servizio; riguarda, oltre alle opere meccaniche ed elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, opere a verde, etc.
22.3 Il Gestore deve programmare ed effettuare anche tutte le operazioni indicate nei manuali di uso e manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature. Ogni volta che vengono installati nuovi macchinari e apparecchiature, il Gestore deve aggiornare le norme relative alla manutenzione programmata e il piano generale di manutenzione delle opere del SII incluso nel Manuale di gestione.
Art. 23 - Manutenzione straordinaria
23.1 Le manutenzioni straordinarie, programmate e a rottura, sulle infrastrutture esistenti saranno effettuate nei limiti di spesa previsti nel Programma degli Interventi dell’intera gestione e nei vari Programmi Operativi degli Interventi per ciascun periodo regolatorio, concordati fra Gestore e ATERSIR e deliberati da ATERSIR.
23.2 A titolo meramente esemplificativo, sono riconducibili alla manutenzione straordinaria anche le seguenti attività:
• la sostituzione di parti di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi di manutenzione ordinaria hanno raggiunto una frequenza e una onerosità giudicate non economiche e che producano un significativo prolungamento della vita utile;
• la sostituzione di opere non più in commercio, per le quali non sono più disponibili le parti di ricambio;
• le modifiche e gli adeguamenti funzionali ad immobilizzazioni materiali esistenti che si rendono necessari per risolvere problemi ricorrenti che causano riduzioni nell’efficiente funzionamento delle opere e comportano elevati costi di esercizio e manutenzione;
• le modifiche e gli adeguamenti funzionali e strutturali che si rendono necessari per rispettare e migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e il rispetto delle norme in materia ambientale;
• le modifiche e gli adeguamenti per adeguare gli impianti e le opere a nuovi standard legislativi.
Art. 24 - Restituzione dei beni funzionali al servizio
24.1 Il Gestore è responsabile della corretta erogazione del servizio in accordo con le disposizioni della Convenzione e dei relativi allegati. Il Gestore è altresì responsabile della corretta conduzione delle opere ad esso affidate e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente o indirettamente dal medesimo fino alla data di consegna delle stesse al Gestore subentrante.
24.2 Il Gestore, come previsto dalla Convenzione, è obbligato a mettere a disposizione, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del SII in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano d’Ambito.
24.4 Prima del termine naturale della Convenzione, ovvero a qualsiasi titolo anticipato, il Gestore sottopone ad ATERSIR un programma di sopralluoghi onde verificare la consistenza dei beni afferenti al SII (elenco dei beni, opere e immobilizzazioni materiali ed immateriali).
24.5 Il Gestore subentrante ha la facoltà di presenziare ai sopralluoghi di cui sopra solo quale osservatore, essendo i suoi diritti soddisfatti dalla successiva procedura di consegna.
Titolo V - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI: ATTUAZIONE E CONTROLLO
Art. 25 - Programma degli interventi (PdI)
25.1 Il PdI, redatto a norma dell’Art. 149, comma 3, D.Lgs. 152/2006, costituisce la programmazione, per l’intera durata della gestione, degli interventi di manutenzione straordinaria e di realizzazione di nuove opere, compreso l’adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Piano d’Ambito.
25.2 La realizzazione del PdI, predisposto ai sensi della normativa vigente e approvato da ATERSIR, si pone come documento fondamentale sulla base del quale operare per il raggiungimento della efficienza, efficacia ed economicità che rimane l'obiettivo fondamentale del servizio.
25.3 Il Gestore è obbligato a realizzare il PdI secondo il programma temporale previsto ed impiegando le risorse indicate nel relativo PEF (comprese le risorse messe a disposizione dalle Società degli Asset, secondo le modalità indicate negli atti allegati al presente disciplinare, ed eventuali contributi a fondo perduto) e nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico e dalla Convenzione.
25.4 Il PdI viene aggiornato nei tempi e con le modalità previste dalla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 75/2017 e comunque secondo le disposizioni di XXXXX in coerenza con l’ultimo POI approvato.
Art. 26 - Programma operativo degli interventi (POI)
26.1 La programmazione operativa dei singoli interventi contenuti nel PdI è proposta dal Gestore e successivamente approvata da ATERSIR. Il Gestore predispone il Programma Operativo degli Interventi (POI), che è lo strumento con cui si definiscono operativamente, per un arco temporale pari almeno al periodo regolatorio, gli interventi da attuare, i tempi di realizzazione, le fonti di finanziamento.
26.2 Il POI indica gli investimenti che si intendono realizzare nel relativo periodo regolatorio, specificando, coerentemente con lo schema fornito da ATERSIR:
• una scheda informativa di progetto, secondo il modello predisposto da ATERSIR, per ogni intervento specifico;
• i relativi “ID Intervento” e “Tipologia di intervento” come indicati nel PdI;
• la previsione di spesa con relativo sviluppo temporale;
• gli investimenti di struttura (attrezzature e beni funzionali al Servizio Idrico Integrato), quantificati secondo le disposizioni di ATERSIR approvate con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 32 del 19/04/2018.
26.3 Il POI di avvio è quello allegato al presente Disciplinare quale stralcio del Programma degli Interventi 2014-39, relativamente alle annualità 2020-2023. La procedura di aggiornamento e approvazione del Programma Operativo degli Interventi è definita dalla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 75/2017.
26.4 Il Gestore inoltre è tenuto a trasmettere ad ATERSIR, entro il 30 giugno di ogni anno, il consuntivo del POI relativo all’esercizio precedente, dal quale risultino gli interventi realizzati e le spese totali sostenute mediante l’inserimento dei dati sull’applicativo ARSI.
26.5 Ogni difformità delle attività di investimento svolte dal Gestore rispetto al POI approvato, anche per quanto riguarda i ritardi nei tempi d'esecuzione, può essere soggetta alle penali previste dalla Convenzione e dal Disciplinare. In ogni caso variazioni in diminuzione degli investimenti previsti dal POI e quindi del PdI sono a carico della tariffa e comportano una sua corrispondente riduzione, da calcolarsi con il Metodo tariffario vigente.
Art. 27 - Disposizioni per l’attuazione del Programma operativo degli interventi
27.1 Nell’attuare il POI, il Gestore progetta e realizza gli interventi nel rispetto della disciplina in materia di lavori pubblici, della normativa nazionale e regionale.
27.2 Gli affidamenti per l’esecuzione degli interventi dovranno effettuarsi nel rispetto della Convenzione e delle normative vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
27.3 Il Gestore è obbligato all'esecuzione a regola d'arte degli interventi inclusi nel PdI e nei POI, via via approvati da ATERSIR per i vari periodi regolatori nel rispetto della normativa vigente, in tutte le fasi progettuali ed esecutive. Il Gestore deve, in ogni caso, provvedere a:
• gli adempimenti necessari a ottenere approvazioni, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze di enti locali, enti pubblici o privati per l'esecuzione e l'agibilità̀ delle opere, nonché per le infrastrutture e attrezzature di servizio il cui spostamento sia ritenuto tecnicamente necessario;
• la progettazione, direzione lavori, il coordinamento della sicurezza e collaudo, anche con affidamento esterno di incarichi professionali secondo la normativa vigente;
• l'affidamento dei lavori a terzi in osservanza della normativa statale e comunitaria in materia di appalti pubblici;
• l'attività di esecuzione e conduzione dei lavori, anche in economia;
• la cura di tutte le operazioni e le procedure occorrenti per le stime tecniche, l'occupazione e l'espropriazione delle aree necessarie, l'imposizione di servitù, l'ottenimento di concessioni demaniali e il riscatto e la revoca di quelle preesistenti, nonché ogni altra necessaria procedura e attività finalizzata all'acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere, incluse le formalità ipotecarie e catastali previste dalla normativa;
• esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dall’Art. 15 della Convenzione.
27.4 Il Gestore è tenuto ad eseguire il collaudo dei lavori nel modo previsto dalla normativa applicabile ai lavori medesimi e, nel caso di concorso di contributi pubblici, dalle speciali direttive impartite dall'Ente erogatore del contributo. Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione deve essere conservato agli atti interni del Gestore fino al termine della concessione, corredato dello stato finale e della relativa relazione di accompagnamento della direzione dei lavori. ATERSIR può, in qualunque momento, richiedere copia della documentazione. La documentazione fa fede ai fini della valutazione del rimborso del valore residuo al termine della concessione nella misura prevista dalla convenzione e la sua assenza comporta, senza altro motivo, l'esclusione dal conteggio delle somme dovute al Gestore per gli interventi che ne fossero privi.
27.5 I costi di investimento indicati nel POI sono comprensivi di tutte le voci di costo necessarie alla progettazione e realizzazione delle opere e degli studi previsti, ad esclusione dell’IVA o di altri oneri deducibili/recuperabili dal Gestore. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nei costi di investimento sono comprese le seguenti voci: importo lavori a base d’asta, oneri per la sicurezza e per la manodopera, progettazione, rilievi, consulenze, direzione lavori, collaudi, acquisizione aree e pertinenti indennizzi, interferenze, oneri di gara, ecc.) e comunque i quadri economici degli interventi devono essere conformi alle voci previste dalla normativa sugli appalti pubblici.
27.6 Gli elenchi prezzi unitari allegati ai progetti degli interventi del POI non potranno essere superiori a quelli fissati dalle Camere di Commercio di riferimento del territorio, o ad altri elenchi prezzi unitari ove le voci dell’elenco prezzi delle Camere di Commercio non fossero rappresentative, depurati del ribasso offerto in sede di gara.
27.7 Il Gestore è tenuto a caricare sull’applicativo ARSI, messo a disposizione da ATERSIR, i quadri economici degli interventi (ad esclusione degli interventi cumulativi) nel loro stato di pre-affidamento, post-affidamento e fine lavori.
27.8 Sono a carico del Gestore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi, durante l'esecuzione di lavori come pure durante l'esercizio delle reti e degli impianti, di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose proprie e di terzi. Fermo restando l'obbligo del Gestore, previsto dalla convenzione, di adeguata copertura assicurativa, è a suo carico l'onere per il ripristino di opere e il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. Nessun diritto al riconoscimento in tariffa delle spese per ripristino o indennizzi spetta al Gestore quando il danno sia dovuto, anche solo in parte, a errore, incuria o colpa sua o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Le spese sostenute per i ripristini, gli indennizzi ed i rimborsi assicurativi devono essere registrati separatamente nella contabilità d'esercizio.
27.9 Prima dell’attivazione di tutti gli interventi di nuova costruzione, ampliamento e manutenzione straordinaria di reti fognarie e acquedottistiche, il Gestore dovrà comunque coordinarsi col Comune territorialmente interessato dalla cantierizzazione delle opere.
27.10 Gli interventi inseriti nel POI sono soggetti ai disposti dell’Art. 158-bis, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; pertanto il Gestore è tenuto a predisporre tutta la documentazione tecnico/amministrativa funzionale all’attuazione del citato Art.158-bis secondo quanto disposto da ATERSIR con la Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 70/2016.
27.11 La realizzazione delle opere inserite nel POI eventualmente aggiudicate e/o avviate prima dell’affidamento del SII rimane in capo al Soggetto appaltatore. Il Gestore del SII si dovrà interfacciare con il collaudatore nominato dalla stazione appaltante al fine della presa in carico dell’opera.
Art. 28 - Controllo sull’attuazione del POI
28.1 Fermo restando quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 75/2017 e s.m.i, il Gestore fornirà le informazioni sull’attuazione del POI mediante la compilazione dell'applicativo web ARSI di cui al successivo Art. 38, e comunicherà tramite PEC l’avvenuta conclusione della procedura di compilazione.
28.2 Qualora si rilevino delle criticità in merito al rispetto della programmazione e della realizzazione delle opere previste dal POI, il Gestore dovrà provvedere a darne pronta comunicazione ad ATERSIR.
28.3 ATERSIR si riserva la facoltà di procedere ad eseguire verifiche a campione sui progetti in corso di redazione e/o sugli interventi in corso di realizzazione da parte del Gestore.
28.4 ATERSIR si riserva altresì facoltà di effettuare controlli sul rispetto di quanto indicato all’Art 27 comma 6, nonché di verificare la congruità del costo complessivo delle opere in rapporto ai costi e alle caratteristiche di opere analoghe.
28.5 ATERSIR si riserva altresì facoltà di effettuare controlli sulla natura e sulla consistenza degli investimenti di struttura di cui all’Art. 26 comma 2.
Art. 29 - Spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere
29.1 Le spese tecniche sostenute dal Gestore per la progettazione e la realizzazione delle opere previste nei programmi degli interventi del SII saranno riconosciute in tariffa in modalità forfettaria avendo a riferimento il quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva sulla base della quale è stato ottenuto il titolo abilitativo edilizio.
29.2 Le spese tecniche dovranno essere comprese nel quadro economico del progetto definitivo/esecutivo sulla base del quale viene ottenuto il titolo abilitativo edilizio tra le “somme a disposizione della stazione appaltante” di cui all’art. 16 del D.P.R. x.xx 207/2010 e s.m.i. e dovranno riportare un valore coerente a quanto indicato nel presente articolo.
29.3 Ai fini del riconoscimento forfettario in tariffa al Gestore, si intendono per “spese tecniche” le spese sostenute a vario titolo dal Gestore stesso nelle fasi di progettazione, appalto, realizzazione e collaudo delle opere. Le “spese tecniche” saranno quindi composte dalle seguenti voci:
B. Spese amministrative, relative alle attività svolte dal Gestore in qualità di “Stazione appaltante”: funzioni del Responsabile Unico del procedimento, funzioni del Responsabile del Lavori, servizi svolti dall’ufficio acquisti e appalti;
C. Spese tecniche relative alle attività del Gestore per il perfezionamento delle procedure di acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera, con riferimento ai poteri espropriativi delegati nei termini previsti dalla Convenzione di affidamento ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, e/o agli eventuali accordi bonari.
29.4 Il valore totale delle spese tecniche sarà dato dalla somma dei contributi “A”, “B” e “C” secondo la seguente formula:
STTOT = STAB + STC
Dove:
STAB è l’importo delle spese tecniche ed amministrative di cui alle voci A e B, definito in funzione della tipologia di opera da realizzare (reti o impianti) e dell’importo delle opere di progetto definitivo;
STc è l’importo delle spese tecniche di cui alla voce C, definito in relazione a costi parametrici per tipologia di procedura.
29.5 Su STTOT è applicato il ribasso percentuale offerto in sede di procedura di affidamento del servizio.
29.6 Il valore delle spese tecniche ed amministrative, di cui alle voci A e B (STAB), è definito in misura forfettaria in funzione della tipologia di opera da realizzare e dell’importo delle opere del progetto definitivo/esecutivo sulla base del quale è stato ottenuto il titolo abilitativo edilizio.
29.7 In relazione alla definizione di tipologia di opera si distinguono due macro- categorie di opere:
• Categoria “Reti”: opere di adduzione e distribuzione acquedottistica, opere di fognatura
• Categoria “Impianti” – impianti acquedottistici di potabilizzazione e/o pressurizzazione, impianti di depurazione, impianti di sollevamento fognari
Nel caso di interventi che prevedano la realizzazione di opere a rete e di uno o più impianti, quando l’importo dei lavori della parte relativa agli impianti supera il 30% dell’importo totale delle opere, per il calcolo delle spese tecniche si applicherà la categoria “Impianti”.
29.8 In relazione alla definizione dell’importo delle opere da progetto definitivo, l’importo delle opere IO da porre a base di calcolo è costituito dalla somma di:
• Importo lavori (punto a1)
• Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (punto a2)
• Importo dei lavori in economia (punto b1)
in riferimento al quadro economico di progetto di cui all’art. 16 del D.P.R. x.xx 207/2010.
Eventuali forniture dirette o da magazzino esplicitate nel quadro economico potranno essere comprese nell’importo delle opere IO.
29.9 Definita la tipologia di intervento, il calcolo delle spese tecniche STAB dovrà quindi effettuarsi utilizzando la seguente formula:
STAB = a x IO(1-b)
Dove:
STAB importo delle spese tecniche e amministrative IO importo delle opere
a, b parametri della curva definiti dalla seguente tabella:
Progetti tipo "Impianti" | Progetti tipo "Reti" | |
a | 9,1260 | 4,4387 |
b | 0,269 | 0,231 |
L’incidenza percentuale delle spese tecniche ed amministrative è dunque inversamente proporzionale all’importo delle opere da progetto definitivo/esecutivo sulla base del quale è stato ottenuto il titolo abilitativo edilizio secondo l’andamento espresso dalla seguente formula:
INC% = a x IO-b
29.10 Il valore delle spese tecniche di cui alla voce “C” (STC), escluse le spese notarili da inserire al punto b5 del quadro economico di cui all’art.16 del D.P.R. x.xx 207/2010, sarà riconosciuto con i seguenti costi parametrici:
C1) per ogni ditta interessata da accordo xxxxxxx già sottoscritto alla presentazione del progetto definitivo (per acquisto di terreno o per servitù temporanea o permanente): 500 euro
C2) per ogni ditta interessata da procedura espropriativa in assenza di accordo xxxxxxx già sottoscritto alla presentazione del progetto definitivo: 2000 euro
fino ad un valore massimo complessivo per intervento di 25.000 euro.
In particolare:
STC = n*C1 + m*C2 con STC ≤ 25.000 €
Dove:
n è il numero ditte interessate da accordo xxxxxxx
m è il numero ditte interessate da procedimento espropriativo.
29.11 Al fine del riconoscimento tariffario delle spese tecniche definite in modo forfettario secondo quanto illustrato ai commi precedenti, il Gestore dovrà predisporre apposita rendicontazione che consenta di individuare puntualmente il valore del correttivo da apportare in sede di conguaglio rispetto al valore delle spese tecniche confluite nella valorizzazione dei cespiti realizzati che concorrono al calcolo tariffario. A tal fine, per ogni intervento individuato dallo specifico codice ARSI, dovranno essere forniti almeno i seguenti dati:
• tipologia di opera = “Reti” o “Impianti”;
• IO = importo delle opere da progetto definitivo/esecutivo sulla base del quale è stato ottenuto il titolo abilitativo edilizio;
• n = numero ditte interessate da accordo xxxxxxx;
• m = numero ditte interessate da procedimento espropriativo;
• STTOT = spese tecniche forfettarie calcolate secondo quanto definito nel presente documento;
• singoli cespiti afferenti all’intervento (identificativo, valore, anno di capitalizzazione, categoria AEEGSI, categoria contabile…);
• STTOT REND = spese tecniche confluite nella valorizzazione del cespite. ATERSIR definirà il formato con cui i dati sopraelencati dovranno essere forniti all’Agenzia e sui quali quest’ultima si riserva la facoltà di effettuare verifiche.
Art. 30 - Opere realizzate nell’ambito di urbanizzazioni
30.1 Le opere afferenti al SII previste e realizzate nell’ambito delle nuove urbanizzazioni assumono rilevanza significativa in quanto determinano un incremento del sistema gestito ed incidono sulla potenzialità degli impianti e delle reti esistenti.
30.2 I progetti delle opere del SII relative alle nuove urbanizzazioni dovranno essere sottoposte ad una valutazione tecnica da parte del Gestore.
30.3 Le opere di cui al precedente comma potranno essere eseguite direttamente dai privati, dal Comune ovvero dal Gestore previa definizione degli aspetti tecnico- economici e corresponsione al Gestore di un contributo relativo a dette opere.
30.4 Qualora si rendesse necessario potenziare le infrastrutture esistenti per far fronte alla domanda di servizio ulteriore, connessa con lo sviluppo urbanistico, i Soggetti attuatori dovranno contribuire finanziariamente alla realizzazione di detti interventi in misura connessa alla domanda di servizio secondo quanto disposto da ATERSIR sentito il Gestore e le Amministrazioni comunali.
30.5 Le opere del SII realizzate direttamente dagli urbanizzanti, escluse le reti e gli impianti interni alle proprietà private, dovranno, di norma, essere poste in suolo pubblico ed essere di proprietà pubblica affinché possano rientrare nella gestione integrata.
30.6 Il Gestore provvede all’accertamento in contraddittorio della regolare progettazione ed esecuzione delle opere e del relativo stato di funzionamento:
• in caso di esito positivo il Gestore e il Comune redigono un verbale di constatazione nel quale sono riportate le caratteristiche dei beni necessari o destinati al SII e il loro grado di funzionalità e il Gestore subentra nella responsabilità della gestione dei beni;
• in caso di esito negativo del succitato accertamento di regolarità tecnica e funzionale, e sin tanto che le stesse non saranno state regolarizzate, il Gestore si riserva la presa in carico delle opere di cui al presente articolo; il Soggetto lottizzante, con oneri a proprio carico, deve predisporre un progetto di adeguamento da sottoporre all’approvazione del Gestore, che si esprime entro 30 giorni dal deposito del progetto. Conclusi gli interventi di adeguamento il Gestore e il Comune redigono un verbale di constatazione nel quale sono riportate le caratteristiche dei beni necessari o destinati al SII e il loro grado di funzionalità e il Gestore subentra nella responsabilità della gestione dei beni.
30.7 La predisposizione e la realizzazione dei progetti di adeguamento di cui al precedente comma possono essere effettuate anche dal Gestore, con l’accordo delle parti.
Titolo VI - ASPETTI TARIFFARI ED ECONOMICO-FINANZIARI
Art. 31 - Tariffa e aggiornamenti tariffari
31.1 La tariffa del Servizio Idrico Integrato è il corrispettivo spettante al Gestore per tutti gli oneri e obblighi a suo carico connessi alla gestione del SII.
31.2 Ai sensi dell’Art. 154, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 tutte le tariffe hanno natura di corrispettivo e sono determinate tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'Ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del SII, oltre a quanto definito al successivo Art. 32 ed agli altri compensi eventualmente stabiliti dalla normativa vigente.
31.3 Ai fini del presente Disciplinare la tariffa del servizio è calcolata applicando il vigente Metodo tariffario emanato da ARERA per ciascun periodo regolatorio, al quale si rimanda per una corretta e puntuale applicazione.
31.4 L’aggiornamento della tariffa sarà effettuato in maniera ordinaria secondo le tempistiche sancite dai provvedimenti di aggiornamento tariffario deliberati da ARERA, ovvero in maniera straordinaria al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario della gestione.
31.5 L’aggiornamento terrà conto anche delle componenti di conguaglio relative agli esercizi precedenti, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti emanate da ARERA.
Art. 32 - Articolazione tariffaria
32.1. Sono determinate da ATERSIR:
a) le tariffe di fornitura dell’acqua potabile e di collettamento fognario e trattamento depurativo di cui all’allegato 3 al presente Disciplinare e la struttura dell’articolazione tariffaria;
b) le tariffe unitarie e/o forfetarie per le prestazioni accessorie (compresi i corrispettivi per allacciamenti) di cui all’Allegato 4 al presente Disciplinare.
Art. 33 - Misurazione dei volumi
33.1 In accordo con quanto stabilito dall’Art. 146, D.Lgs. 152/06 e dal DPCM 04/03/1996, la misurazione dei volumi fatturati avviene al punto di consegna tramite contatore che risponderà ai requisiti di cui al DM n. 93 del 21 aprile 2017.
33.2 La lettura dei contatori e la fatturazione sono regolate dal Regolamento del SII ed eventualmente dalla Carta dei Servizi, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti emanate da ARERA.
Art. 34 - Corrispettivi per allacciamenti
34.1 Gli allacciamenti idrici e fognari consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti.
34.2 Allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all’erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta principale di distribuzione e termina al punto di consegna dell’acquedotto.
34.4 Allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura privata, posto di norma sul confine con l’area pubblica, alla pubblica fognatura.
34.5 Il Gestore deve provvedere alla realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari, nel rispetto del Regolamento del SII vigente.
34.6 I corrispettivi applicati agli utenti per la realizzazione degli allacciamenti saranno definiti sulla base di un preventivo consegnato al richiedente stesso, elaborato sulla base di quanto previsto dal Regolamento del SII, dal Tariffario per la realizzazione di allacciamenti di servizi idrici e per lo svolgimento di prestazioni accessorie (allegato 4), e dalle disposizioni vigenti.
Art. 35 - Corrispettivi ai proprietari di opere del SII concessi in uso al Gestore
35.1 ll Gestore è tenuto a retrocedere il valore dei mutui o altri corrispettivi, preventivamente riconosciuti nel calcolo tariffario approvato da ATERSIR e da ARERA, a favore delle Amministrazioni locali ovvero loro società patrimoniali (quantificati come da PEF allegato al Piano d’ambito, e comunicati annualmente al Gestore).
35.2 Il valore complessivo dei mutui spettante ad ogni singola Amministrazione locale sarà liquidato dal Gestore di norma entro il 30 giugno di ogni anno.
35.3 ll valore complessivo dei corrispettivi a favore di ogni Società patrimoniale sarà liquidato dal Gestore secondo quanto previsto dagli atti che regolano gli specifici rapporti tra ATERSIR, il Gestore e le singole Società degli Asset, allegati al presente Disciplinare, nonché dagli ulteriori accordi derivati che verranno approvati in seguito agli stessi.
Art. 36 - Verifica dell'Equilibrio economico-finanziario
36.1 La verifica relativa al raggiungimento ed al mantenimento dell'Equilibrio economico finanziario nonché la valutazione dell'eventuale istanza di riequilibrio di cui all'Art. 18 della Convenzione, e la messa in atto delle specifiche misure per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario sarà effettuata da ATERSIR analizzando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gestore.
36.2 Ai fini delle attività di cui al comma precedente il Gestore è tenuto a fornire i dati richiesti nell'Allegato 7.
Titolo VII - FLUSSI INFORMATIVI
Art. 37 - Flussi informativi
37.1 Ogni anno il Gestore è tenuto a trasmettere ad ATERSIR tutti i dati tecnico- gestionali, economico-finanziari, le informazioni, la documentazione e le fonti contabili ritenuti necessari dall’Agenzia per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, di controllo e dell’attività di validazione dei dati, secondo modalità e formati operativi
specifici che saranno stabiliti di anno in anno. Il Gestore mette altresì a disposizione di ATERSIR i dati necessari per svolgere quanto esplicitamente previsto da ARERA.
37.2 I principali strumenti di informazione sono:
• lo strumento ARSI;
• lo strumento Sistema Informativo Territoriale (SIT);
• i dati tecnico-gestionali relativi al servizio, contenuti a titolo indicativo e non esaustivo nell’allegato 6, da fornire entro il 31 luglio dell’anno successivo;
• i dati economico-finanziari relativi al servizio, contenuti a titolo indicativo e non esaustivo nell’allegato 7, da fornire entro il 31 luglio dell’anno successivo;
• i dati e le informazioni previste dalla normativa in materia di lavori pubblici riguardanti appalti e subappalti.
37.3 In occasione della predisposizione degli schemi regolatori previsti da ARERA il Gestore dovrà fornire, nei formati richiesti entro e non oltre il termine prefissato, tutti i dati e le informazioni tecniche e contabili affinché ATERSIR possa rispettare le scadenze imposte da XXXXX. La mancata o incompleta trasmissione di tali dati sarà oggetto di penale.
37.4 Il Gestore sarà tenuto a condividere con ATERSIR qualsiasi trasmissione informativa direttamente richiesta da ARERA con riferimento al SII oggetto di affidamento.
37.5 Le parti si danno reciprocamente atto che ATERSIR può, in qualunque momento, richiedere ulteriori dati gestionali, economici e tecnici rispetto a quelli indicati negli atti contrattuali.
Art. 38 - ARSI
38.1 L’attuazione del POI è monitorata tramite il software ARSI. Il software ARSI è stato sviluppato dalla Regione Xxxxxx-Romagna e ulteriormente implementato da ATERSIR per facilitare ed uniformare il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi del Servizio Idrico Integrato. La Regione, con D.G.R. 1/2013, ha trasferito la proprietà intellettuale del software ad ATERSIR con l’obbligo d’uso anche per i Gestori. I Comuni e la Regione Xxxxxx-Romagna hanno accesso in sola lettura.
38.2 Il software, sviluppato come applicazione web, è alimentato da ATERSIR con gli interventi approvati. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di alimentare il sistema tramite l'inserimento dei dati di avanzamento tecnico-economico degli interventi con cadenza trimestrale e un inserimento annuale per il consuntivo.
38.3 Il Gestore può alimentare ARSI sia direttamente, compilando i campi dell'interfaccia grafica, sia utilizzando il file di interscambio dei dati in formato .csv predisposto da ATERSIR.
38.4 I dati possono essere caricati di norma solo all’interno di specifiche finestre temporali, chiuse le quali non potranno essere modificati:
• i dati di ogni trimestre devono essere inseriti entro il 15° giorno del secondo mese dopo il termine del trimestre;
• il dato del IV trimestre deve essere inserito entro il 15 marzo dell’anno successivo, riportando la data del 30 dicembre come data di fine periodo;
• il dato di consuntivo annuale deve essere inserito entro il 30 giugno di ogni anno, riportando la data del 31 dicembre come data di fine periodo.
38.5 I dati economici riportati in ARSI in fase di consuntivo sono da considerarsi come rendicontazione formale degli investimenti effettuati.
38.6 Ogni ulteriore richiesta di dati che sarà implementata nel software dovrà essere recepita dal Gestore.
Art. 39 - Contenuti e aggiornamento del SIT
39.1 Il SIT, oltre ad essere strutturato in conformità con la normativa vigente, deve contenere le informazioni necessarie al monitoraggio degli investimenti e alla realizzazione delle opere nonché essere compatibile con gli applicativi in uso presso ATERSIR.
39.2 Il SIT dovrà essere realizzato dal Gestore avendo come riferimento minimo il sistema informativo regionale formulato con la DGR 2087/2015 e deve poter essere implementato successivamente con ulteriori esigenze di ATERSIR.
39.3 Le informazioni ed i dati di cui al comma 1 devono essere rese disponibili dal Gestore entro 12 mesi dall’affidamento del Servizio; i successivi aggiornamenti annuali dovranno essere resi disponibili ad ATERSIR entro il 31 luglio dell’anno successivo.
Titolo VIII - RAPPORTI CON L’UTENZA.
Art. 40 - Criteri di regolazione
40.1 I rapporti con gli utenti devono essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni emanate da ARERA.
40.2 Il Gestore deve assicurare attraverso la propria organizzazione gestionale i livelli di servizio come definiti dalla Carta dei Servizi, dal Disciplinare e dalle disposizioni emanate da ARERA.
40.3 Le attività del Gestore dovranno essere volte all’ottimizzazione delle procedure gestionali, amministrative, commerciali e di informazione all’utenza, dando sollecita comunicazione in merito ad eventuali criticità e disservizi tramite tutti gli strumenti informativi disponibili.
Art. 41 - Indagine sulla soddisfazione degli utenti
41.1 A integrazione delle statistiche relative al rispetto degli standard previsti dalla Carta dei Servizi, ATERSIR potrà effettuare indagini di customer satisfaction per monitorare nel tempo le performance sui diversi segmenti di clientela servita.
41.2 L’analisi di customer satisfaction riguarderà:
• un campione di utenti del SII, suddivisi tra privati ed operatori economici, residenti o operanti nei Comuni serviti, scelti in base a regole e metodiche tipiche di una analisi statistica;
• un campione di utenti del SII che nei dodici mesi precedenti l’indagine hanno presentato un reclamo.
Titolo IX - PENALI
Art. 42 - Criteri e disposizioni generali per l’applicazione di penali
42.1 Al Gestore saranno applicate le penali previste, in caso di:
a) mancato rispetto di quanto previsto all’Art. 4 (Manuali e piani);
b) mancata comunicazione ad ATERSIR dei dati previsti dal Titolo VII (Flussi Informativi);
c) mancato rispetto del livello qualitativo dei requisiti di potabilità previsti dalla legge;
d) mancata esecuzione delle prestazioni relative alle attività regolate comprese le fognature bianche definite al Titolo II (Prestazioni);
e) mancato rispetto dei livelli di servizio minimi e obiettivo di cui al Titolo III (Livelli tecnico-gestionali di servizio e controllo della gestione);
f) mancato rispetto delle spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere di cui all’Art. 29 e dei prezzi unitari allegati ai progetti degli interventi di cui all’Art. 27, comma 6;
g) mancata attuazione del POI;
h) mancata applicazione dell’articolazione tariffaria e dei corrispettivi definiti da ATERSIR di cui al Titolo VI (Aspetti tariffari ed economico-finanziari);
i) mancato rispetto di restanti disposizioni contenute nel Disciplinare e nella Convenzione.
42.2 Nei casi di cui al comma precedente ATERSIR provvederà ad elevare formale contestazione al Gestore comunicando le motivazioni delle contestazioni e l'ammontare della penale prevista. Il Gestore potrà presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. A seguito della scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato, tenuto conto delle osservazioni eventualmente pervenute, ATERSIR adotterà il provvedimento conclusivo del procedimento di applicazione delle penali contestate.
42.4 Le penali si applicano nel modo e nella misura stabiliti dal presente Disciplinare e non esonerano il Gestore dal pagamento delle ulteriori o diverse sanzioni previste dalla normativa vigente né dalle responsabilità previste a suo carico dalle leggi.
42.5 In caso di mancato pagamento, nei termini dettati da ATERSIR, le somme dovute sono detratte dalle cauzioni previste all'Art. 41 della Convenzione.
42.6 La penale non è dovuta nell’ipotesi in cui il ritardo o l’inadempimento sia causato da forza maggiore, caso fortuito, calamità naturali, fatti imputabili a terzi che il Gestore non è in grado di controllare e comunque fatti e/o circostanze non dipendenti dalla volontà del Gestore.
42.7 Le penali non liberano il Gestore dalle responsabilità per eventuali danni e spese.
42.8 Quanto dovuto all'utenza nel caso di inefficienze del servizio è regolato dalle disposizioni di ARERA in materia e dalla Carta dei Servizi.
Art. 43 - Mancato rispetto dei termini previsti dall’Art. 4 (Manuali e piani)
43.1 In caso di mancata comunicazione ad ATERSIR della redazione e dell’operatività degli elaborati prodotti ai sensi dell’Art. 4 comma 1 entro 12 mesi dalla stipula della
Convenzione e fino all’ottemperanza di quanto richiesto, con riferimento a ciascun documento si applica una penale giornaliera di € 100.
43.2 In caso di mancata trasmissione degli elaborati previsti dall’Art. 4 comma 1 entro i termini fissati da ATERSIR e fino ad un massimo di 30 giorni si applica una penale giornaliera di € 500 con riferimento a ciascun documento; oltre tale termine si applica l’Art. 34 della Convenzione.
43.3 Qualora il documento ricevuto non sia ritenuto rispondente alle necessità espresse o ai documenti di offerta, ATERSIR può richiederne l’adeguamento, specificando i nuovi termini per l’adempimento; in caso di mancato rispetto di detti termini si applica la penale di cui al comma precedente.
43.4 In caso di mancata comunicazione ad ATERSIR dei dati di cui all’Art. 4 commi 4 e 5 entro i termini fissati da ATERSIR e fino all’ottemperanza di quanto richiesto si applica una penale giornaliera di € 500.
43.5 Gli eventuali giorni di ritardo sono conteggiati dal primo giorno successivo al termine previsto dall’Art. 4 fino alla data di ricezione formale dell’elaborato da parte di ATERSIR.
43.6 Qualora il Gestore abbia percezione di non riuscire a rispettare le tempistiche definite all’Art. 4 comma 1 potrà inoltrare, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine previsto, apposita istanza scritta di proroga dei termini, fornendo adeguate motivazioni tecniche, economiche ed amministrative e proponendo una nuova tempistica di attuazione che ATERSIR riscontrerà in modo espresso.
Art. 44 - Mancata comunicazione ad ATERSIR dei dati di cui al Titolo VII (Flussi
Informativi)
44.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi dell’Art. 34 della Convenzione e del successivo comma 2, il ritardo nella trasmissione, l’incompletezza sostanziale o la mancanza delle comunicazioni obbligatorie sulla gestione di cui al Titolo VII comportano l’applicazione delle seguenti penali:
a) per ritardo nelle comunicazioni superiore a 15 giorni oltre il termine previsto dal presente Disciplinare e fino ad un massimo di 30 giorni: una penale giornaliera di € 500 (cinquecento);
b) per incompleta o errata fornitura dei dati: per ogni omissione dei dati comunicati si applica una penale giornaliera di € 100 (cento) fino ad un massimo di 30 giorni. L’importo della penale sarà conteggiato dal primo giorno successivo al termine indicato nella contestazione con cui ATERSIR rileverà l’incompletezza o erroneità della fornitura e sino alla data di fornitura dei dati originariamente richiesti.
44.2 In entrambi i casi oltre il termine dei 30 giorni si applica l’Art. 34 della Convenzione.
44.3 La mancata, incompleta od errata comunicazione di dati della gestione entro i termini fissati da ATERSIR, che impediscano la corretta e puntuale applicazione del Metodo tariffario di cui all'Art. 31, secondo quanto disposto da XXXXX, comportano una penale giornaliera di 5.000 € (cinquemila) fino ad un massimo di 30 giorni; oltre il termine dei 30 giorni si applica l’Art. 34 della Convenzione.
44.4 Gli eventuali giorni di ritardo sono conteggiati:
a) per ritardo nella comunicazione: dal primo giorno successivo al termine fissato da ATERSIR;
b) per incompleta o errata fornitura dei dati: dal primo giorno successivo al termine indicato nella contestazione con cui ATERSIR rileverà l’incompletezza o l’erroneità della fornitura.
Art. 45 - Mancato rispetto del livello qualitativo dei requisiti di potabilità previsti dalla legge
45.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi dell’Art. 34 della Convenzione, il mancato rispetto del livello qualitativo dei requisiti di potabilità previsti dalla legge, non causato da forza maggiore, fenomeni naturali o fatti imputabili a terzi e pertanto dipendente dalla gestione comporta l’applicazione di una penale variabile da € 1.000 (mille) a € 10.000 (diecimila) in relazione alla gravità dell’episodio, per ogni giorno in cui persiste la non potabilità, dal giorno successivo alla segnalazione di non potabilità da parte di AUSL, e fino al ripristino del requisito di potabilità.
45.2 Come data di ripristino del requisito di potabilità viene considerata la data di protocollo del Gestore della comunicazione di ristabilimento delle normali condizioni.
45.3 Nel caso in cui, dopo tale comunicazione, un successivo campionamento di verifica per lo stesso episodio da parte di AUSL attesti il permanere delle condizioni di non potabilità, la penale verrà estesa anche ai giorni coincidente e successivi alla data della comunicazione di cui al comma precedente e fino a comunicazione da parte di AUSL di ripristino del requisito di potabilità.
Art. 46 - Mancata esecuzione delle prestazioni relative alle attività regolate comprese le
fognature bianche
46.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi dell’Art. 34 della Convenzione, la mancata o incompleta esecuzione di una o più prestazioni relative alle attività regolate, ivi comprese le fognature bianche definite al Titolo II, comporta l’applicazione di una penale, previa formale contestazione al Gestore, come di seguito specificato.
46.2 La penale di cui al comma precedente sarà quantificata come segue:
− un valore compreso tra lo 0,001% (zero virgola zero zero uno percento) e l’1% (uno percento) del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo all’annualità “n- 1”., commisurato al numero ed alla gravità degli episodi riscontrati di mancata o incompleta esecuzione delle prestazioni di cui all’art 6 individuate con le lettere a) b) c) d) e) h) k) l) m) n) p) q) r) s), salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità;
− un valore compreso tra lo 0,01% (zero virgola zero uno percento) e lo 0,1% (zero virgola uno percento) vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo all’annualità “n-1”, commisurato alla mancata o incompleta esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 6 individuate con le lettere f) g) i) j) o), salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.
Il valore del succitato VRG è quello desumibile dal prospetto “Piano Tariffario” dell’ultimo Piano Economico Finanziario (PEF) approvato dall’Agenzia, in sede di predisposizione tariffaria elaborato in osservanza alla metodologia tariffaria in vigore o di suo aggiornamento biennale e come successivamente approvato da ARERA.
46.3 Nella contestazione sarà altresì fissato, con diffida ad adempiere, un termine per il ripristino della prestazione. Decorso inutilmente tale termine, verrà applicata un’ulteriore penale quantificata come segue: per ogni giorno di ritardo rispetto al temine fissato da ATERSIR, e fino ad un massimo di 10 giorni, un importo variabile da
€ 500 (cinquecento) a € 10.000 (diecimila), salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità. Oltre il termine dei 10 giorni l’inadempienza si considera grave e si applica l’Art. 34 della Convenzione.
Art. 47 - Mancato rispetto dei livelli di servizio minimi e obiettivo
47.1 Qualora il Gestore non rispetti i livelli minimi di servizio previsti dall’art. 11 del presente Disciplinare per accertate negligenze, per mancato intervento e/o per mancata esecuzione delle opere previste nel POI, sarà applicata una penale previa formale contestazione al Gestore, come di seguito specificato.
47.2 La penale di cui al comma precedente sarà quantificata come segue:
− un valore compreso tra lo 0,001% (zero virgola zero zero uno percento) e l’1% (uno percento) del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo all’annualità “n- 1”, commisurato al numero ed alla gravità degli episodi riscontrati di non rispetto dei livelli minimi di servizio, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.
Il valore del succitato VRG è quello desumibile dal prospetto “Piano Tariffario” dell’ultimo Piano Economico Finanziario (PEF) approvato dall’Agenzia, in sede di predisposizione tariffaria elaborato in osservanza alla metodologia tariffaria in vigore o di suo aggiornamento biennale e come successivamente approvato da ARERA.
47.3 Nella contestazione sarà altresì fissato, con diffida ad adempiere, un termine per il ripristino del livello di servizio. Decorso inutilmente tale termine, verrà applicata un’ulteriore penale quantificata come segue: per ogni giorno di ritardo rispetto al temine fissato da ATERSIR, e fino ad un massimo di 10 giorni, un importo variabile da
€ 500 (cinquecento) a € 10.000 (diecimila), salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità. Oltre il termine dei 10 giorni l’inadempienza si considera grave e si applica l’Art. 34 della Convenzione.
47.4 ATERSIR, verificato annualmente lo stato di attuazione dei livelli obiettivo di servizio di cui all’art. 12 del presente Disciplinare, segnala al Gestore eventuali ritardi sollecitandolo con congruo anticipo ad adempiere agli obblighi contrattuali. In caso di mancato raggiungimento dei livelli obiettivo di servizio previsti nel presente disciplinare sarà applicata una penale, previa formale contestazione al Gestore, come di seguito specificato.
47.5 La penale di cui al punto precedente sarà quantificata da 0,1% (zero virgola uno percento) all’1% (uno percento) del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo all’annualità “n-1, in relazione alla distanza dall’obiettivo da conseguire, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.
Il valore del succitato VRG è quello desumibile dal prospetto “Piano Tariffario” dell’ultimo Piano Economico Finanziario (PEF) approvato dall’Agenzia, in sede di predisposizione tariffaria elaborato in osservanza alla metodologia tariffaria in vigore o di suo aggiornamento biennale e come successivamente approvato da ARERA.
Art. 48 - Mancato rispetto delle spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere, e mancato rispetto dei prezzi unitari allegati ai progetti degli interventi
48.1 Qualora a seguito di controlli effettuati sulla rendicontazione e/o sui quadri economici progettuali ATERSIR rilevi dati di spese tecniche non coerenti con la complessiva documentazione a corredo di ogni specifico intervento o valori “STTOT” delle spese tecniche forfettarie calcolati in maniera difforme rispetto a quanto definito all’art.29, verrà applicata la penale descritta al punto 48.3 per ogni difformità riscontrata, previa formale contestazione al Gestore.
48.2 Qualora ATERSIR, a seguito di controlli effettuati, rilevi che il Gestore abbia applicato ai progetti degli interventi del POI elenchi prezzi unitari non corrispondenti a quelli fissati dalle Camere di Commercio di riferimento del territorio, o ad altri elenchi prezzi unitari ove le voci dell’elenco prezzi delle Camere di Commercio non fossero rappresentative, depurati del ribasso offerto in sede di gara, provvederà ad applicare la penale descritta al punto 48.3 per ogni difformità riscontrata, previa formale contestazione al Gestore.
48.3 La penale sarà pari ad un valore compreso tra l’1% e il 10% del valore medio annuo degli investimenti previsti nel POI vigente, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.
Art. 49 - Mancata attuazione del POI
49.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi dell’Art. 34 della Convenzione, qualora il Gestore, ai sensi della deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 75/2017, consuntivi per l’anno n-1, un minore importo di investimenti programmati e la differenza rispetto a quanto programmato sia ad esso imputabile o non adeguatamente giustificata, allo stesso sarà applicata una penale dal 1% (uno percento) al 30% (trenta percento) della differenza tra investimenti programmati e consuntivati. La penale sarà applicata previa formale contestazione al Gestore.
49.2 Qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’Art. 36 comma 1, lett. d) della Convezione, si riscontrino irregolarità nell’attuazione, anche in riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e/o consuntivazione di un singolo intervento, al Gestore sarà applicata una penale pari all’ 20% dell’importo complessivo dell’intervento stesso, previa formale contestazione al Gestore.
49.3 Qualora il Gestore non rispetti, nell’attuazione del POI, quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 75/2017, in relazione alle modifiche del programma degli interventi, sarà applicata una penale pari all’ 5% (cinque percento) dell’importo annuale del POI, previa formale contestazione al Gestore.
49.4 Nel caso cui le opere non realizzate o in ritardo siano funzionali all’attuazione della Direttiva 91/271/CEE e/o al superamento di un’eventuale procedura di infrazione, per ogni inadempienza accertata si applica una penale di importo doppio rispetto a quanto stabilito dai precedenti commi.
Art. 50 - Mancata applicazione dell’articolazione tariffaria e dei corrispettivi definiti da
ATERSIR
50.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi dell’Art. 34 della Convenzione, la mancata o errata applicazione dell’articolazione tariffaria e/o dei corrispettivi definiti da ATERSIR, sarà oggetto di penale. La penale sarà di importo variabile tra lo 0,1% (zero virgola uno percento) e l’1% (uno percento) del vincolo ai
ricavi del gestore (VRG) relativo all’annualità “n-1”, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.
Il valore del succitato VRG è quello desumibile dal prospetto “Piano Tariffario” dell’ultimo Piano Economico Finanziario (PEF) approvato dall’Agenzia, in sede di predisposizione tariffaria elaborato in osservanza alla metodologia tariffaria in vigore o di suo aggiornamento biennale e come successivamente approvato da ARERA.
50.2 La penale sarà applicata previa formale contestazione al Gestore. Nella contestazione sarà altresì fissato da ATERSIR, con diffida ad adempiere, un termine entro cui il Gestore dovrà provvedere alle opportune correzioni.
50.3 Decorsi inutilmente i termini fissati con diffida sarà applicata una ulteriore penale così definita: per ogni giorno di ritardo rispetto al temine fissato da ATERSIR, e fino ad un massimo di 20 giorni, un importo variabile da € 5.000 (cinquemila) a € 50.000 (cinquantamila), salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità. Oltre il termine dei 10 giorni l’inadempienza si considera grave e si applica l’Art. 34 della Convenzione
Art. 51 - Mancato rispetto di restanti disposizioni contenute nel Disciplinare e nella
Convenzione
51.1 In caso di mancata pubblicazione sul proprio sito internet della Carta dei Servizi entro 6 (sei) mesi dall’affidamento del SII, si applica una penale di 10.000,00 (diecimila/00) euro, a cui si aggiunge una penale addizionale di 20.000,00 (ventimila/00) euro per ogni ulteriori 6 (sei) mesi di ritardo.
51.2 In caso di mancato o parziale trasferimento ad ATERSIR della quota di tariffa destinata alla copertura dei propri costi di funzionamento, secondo quanto previsto all’art. 23 della Convenzione, si applica una penale pari al 5% (cinque percento) della suddetta quota, a cui si aggiunge una penale addizionale pari al 5% (cinque percento) della suddetta quota ogni ulteriori 2 (due) mesi di ritardo.
51.3 In caso di mancato o parziale trasferimento ad ATERSIR della quota di tariffa destinata alla copertura dei canoni di concessione per acque destinate al consumo umano da riconoscere alla Regione Xxxxxx Xxxxxxx, secondo quanto previsto all’art.
23 della Convenzione, si applica una penale pari al 5% (cinque percento) della suddetta quota, a cui si aggiunge una penale addizionale pari al 5% (cinque percento) della suddetta quota ogni ulteriori 2 (due) mesi di ritardo.
51.4 Al ricorrere di una delle circostanze previste ai commi 51.1, 51.2 e 51.3, ATERSIR provvederà a inviare al Gestore un'intimazione scritta ad adempiere. In caso di mancato adempimento entro il termine indicato nell'intimazione, ATERSIR si riserva di escutere dalla cauzione di cui all'Art. 41 della Convenzione, un importo non inferiore alle eventuali somme dovute e non versate e alle penali di cui ai commi precedenti.
51.5 In caso di mancato o parziale pagamento dei corrispettivi ai Comuni e alle società patrimoniali entro il termine fissato da ATERSIR, si applica una penale pari al 5% (cinque percento) dei corrispettivi non pagati, a cui si aggiunge una penale addizionale pari al 5% (cinque percento) dei medesimi corrispettivi ogni ulteriori 2 (due) mesi di ritardo.
51.6 Al ricorrere di una delle circostanze previste al comma 51.5, ATERSIR provvederà a inviare al Gestore un'intimazione scritta ad adempiere. In caso di mancato pagamento entro il termine indicato nell'intimazione, ATERSIR si riserva di escutere dalla cauzione di cui all'Art. 41 della Convenzione, l'importo delle somme dovute e non versate e delle penali di cui al comma precedente.
Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 52 - Vigenza
52.1 Il presente Disciplinare, essendo un allegato alla Convenzione, è vigente dalla data di affidamento al Gestore del SII nel bacino di affidamento di Rimini.
Art. 53 - Revisioni ed aggiornamenti
53.1 Il presente Disciplinare è modificabile da ATERSIR, a proprio insindacabile giudizio.
53.2 Il Gestore può proporre ad ATERSIR eventuali revisioni e aggiornamenti del presente Disciplinare. Entro 60 giorni dalla ricezione di tale proposta, ATERSIR provvederà a valutarne i contenuti e fornirà al Gestore riscontro scritto, fatta salva l’eventualità di sospensione dei termini per la necessità di integrazioni e approfondimenti funzionali alla valutazione della suddetta istanza.
53.3 Il presente Disciplinare si intende automaticamente modificato e integrato per effetto di norme, regolamenti e disposizioni entrate in vigore successivamente al Disciplinare stesso e con esso in contrasto.
Art. 54 - Allegati
54.1. Sono allegati al Disciplinare i seguenti documenti:
Allegato 1 – Disciplinare tecnico quadro per la gestione del servizio delle acque meteoriche [Approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 69/2015 – revisione del 03/03/2017]
Allegato 2 – Sistema Informativo Territoriale (SIT) [dati SIT aggiornati al 30/06/2018, registrati al protocollo ATERSIR n. XX.XX/0000/0000000 del 18/09/2018 come integrato da n. XX.XX/0000/0000000 del 01/10/2018 (trasmissioni prot. HERA S.p.A. n. 85276 del 18/09/2018 e prot. n. 88763 del 28/09/2018)]
Allegato 3 – Articolazione tariffaria applicata agli utenti [approvata con deliberazione di Consiglio Locale di Rimini n. 5/2018]
Allegato 4 – Tariffario per la realizzazione di allacciamenti di servizi idrici e per lo svolgimento di prestazioni accessorie [revisione 12 – 12/2018]
Allegato 5 – Programma degli interventi 2014-39 [di cui alla Parte B del Piano d’Ambito approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n.76/2018]
Allegato 6 – Schema di rendicontazione dei dati tecnico-gestionali relativi al SII Allegato 7 – Schema di rendicontazione dei dati economico-finanziari relativi al SII
Allegato 8 – Piano di Indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia [approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Rimini. n. 53 del 18/12/2012]
Allegato 9 – Convenzione per la regolamentazione della gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all’ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, ex art. 14, comma 4, della Legge Regionale 6 settembre 1999 n.25, sottoscritta tra le ex Agenzie di Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. [30/12/2008]
Allegato 10 – Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nei territori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini,
sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. [17/12/2014]
Allegato 10A - Addendum all’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nei territori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. in data 17/12/2014 [prot. ATERSIR XX.XX/0000/0000000 del 22/10/2019]
Allegato 10B – Primo Accordo attuativo dell’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. [22/12/2014]
Allegato 10C - Revisione del Primo Accordo attuativo dell’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. [prot. ATERSIR XX.XX/0000/0000000 del 23/10/2019]
Allegato 10D - Secondo Accordo attuativo dell’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. [28/12/2015]
Allegato 10E - Revisione del Secondo Accordo attuativo dell’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. [prot. ATERSIR XX.XX/0000/0000000 del 23/12/2020]
Allegato 10F – Terzo Accordo attuativo dell’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, Romagna Acque - Società delle Fonti
S.p.A. [prot. ATERSIR XX.XX/0000/0000000 del 30/12/2019]
Allegato10G - Quarto Accordo attuativo dell’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, Romagna Acque - Società delle Fonti
S.p.A. [prot. ATERSIR XX.XX/0000/0000000 del 23/12/2020]
Allegato 11 – Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, AMIR S.p.A. [22/01/2015]
Allegato 11A - Addendum all’ Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, AMIR S.p.A. in data 22/01/2015 [prot. ATERSIR XX.XX/0000/0000000 del 22/10/2019]
Allegato 11B - Primo Accordo attuativo dell’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, AMIR S.p.A. [13/07/2015]
Allegato 11C - Secondo Accordo attuativo dell’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, AMIR S.p.A. [07/09/2016]
Allegato 11D - Terzo Accordo attuativo dell’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, AMIR S.p.A. [21/06/2018]
Allegato 11E - Quarto Accordo attuativo dell’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, AMIR S.p.A. [prot. ATERSIR XX.XX/0000/0000000 del 23/12/2019]
Allegato 11F - Quinto Accordo attuativo dell’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, AMIR S.p.A. [prot. ATERSIR XX.XX/0000/0000000 del 10/06/2021]
Allegato 12 – Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, SIS S.p.A. [19/11/2015]
Allegato 12A – Addendum all’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, SIS S.p.A. [prot. XX.XX/0000/0000000 del 23/10/2019]
Allegato 12B - Primo Accordo attuativo dell’Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, SIS S.p.A. [22/12/2015]
Allegato 13 – Convenzione tra Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx Xxxxxxx per i servizi idrici e rifiuti e AMIR S.p.A. [trasmissione prot. XXXX x. 00281 del 18/07/2019, acquisito al prot. ATERSIR. XX.XX/0000/0000000 del 18/07/2021]
Allegato 14 – Convenzione tra Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx Xxxxxxx per i servizi idrici e rifiuti e SIS S.p.A. [trasmissione prot. SIS n. 142 del 01/07/2019, acquisito al prot. ATERSIR XX.XX/0000/0000000 del 02/07/2019]
Allegato 15 – Contratto di fornitura reciproca di risorsa idrica ad uso potabile tra i Gestori dei servizi idrici HERA S.p.A. e Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino [18/09/2017 – ai sensi della D.G.R. Xxxxxx- Romagna n. 2259/2016]
Allegato 16 – Accordo tra Regione Xxxxxx-Romagna e Regione Marche per la disciplina di approvvigionamenti idrici ad uso potabile, collettamenti fognari e trattamenti depurativi di reflui infra-regionali [protocollo RER - RPI/2015/226 del 31/07/2015]
Allegato 16A - Convenzione per la realizzazione del collegamento del collettore fognario del Conca in cui vengono convogliati i reflui dei comuni marchigiani di Montegrimano terme, Mercatino Conca e Sassofeltrio (PU), al collettore di fondovalle afferente al sistema fognario-depurativo del comune emiliano-romagnolo di Cattolica (RN) [prot. ATERSIR n. XX.XX/0000/0000000 del 24/09/2020].
Allegato 17 – Convenzione per la disciplina delle procedure di collettamento e trattamento di reflui dei comuni di confine, tra l’ATO di Rimini, l’ATO di Pesaro, HERA Bologna, ASPES Pesaro [03/08/2007]
Allegato 18 – Livelli di servizio obiettivo [aggiornati sulla base dell’offerta tecnica]