Contratto di assicurazione
Contratto di assicurazione
(Capitolato di Polizza e Contratto) per l’affidamento dei servizi assicurativi
Lotto 6 – Errors & Omissions II Layer
Indice
ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI 6
Art. 1.1 – Emissione della polizza e delle appendici 6
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 6
Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 6
Art. 1.4 – Aggravamento del rischio 6
Art. 1.5 – Diminuzione del rischio 6
Art. 1.7 – Durata del Contratto 7
Art. 1.8 – Facoltà di recesso della Contraente 7
Art. 1.10 – Rinvio alle norme di legge e Foro competente 7
Art. 1.11 – Assicurazioni presso diversi assicuratori 7
Art. 1.13 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio 8
Art. 1.14 – Forma delle comunicazioni della Contraente all’Assicuratore 8
Art. 1.15 – Elementi per il calcolo del premio 8
Art. 1.16 – Disciplina della responsabilità 8
Art. 1.17 - Personale distaccato o comandato 8
Art. 1.18 – Disposizione finale 9
ART. 2 – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE 10
Art. 2.1 – Regolazione del premio 10
Art. 2.2 – Operatività e struttura della garanzia 10
Art. 2.3 – Efficacia della copertura di primo rischio 11
Art. 2.4 – Massimale assicurato 11
Art. 2.5 – Franchigie e/o scoperti 11
Art. 2.6 – Altre condizioni 11
DEFINIZIONI GENERALI
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e cioè la Contraente e qualunque Società sia, sia stata o sarà successivamente una controllata della Contraente, i componenti gli Organi dell’Agenzia (Presidente, Comitato di Gestione, Collegio dei Revisori dei Conti), e chiunque sia, sia stato o sarà Amministratore, Dirigente e Dipendente della stessa.
Rivestono, inoltre, la qualifica di Assicurato:
- i lavoratori parasubordinati, ed i lavoratori a rapporto interinale;
- il Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture ed il Direttore dell’esecuzione e il Direttore dei lavori (Art. 31 del D.Lgs. 50/2016);
- il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Art. 15 della Legge 262/2005);
- il Responsabile del procedimento in cartelle esattoriali (Art. 7 della Legge 212/2000);
- il Consulente o il collaboratore o il soggetto che abbia stipulato un contratto di servizi per la Contraente per fatti connessi alle attività assicurate;
- gli eredi, i curatori, i tutori e i rappresentanti legali delle persone sopra indicate. La qualifica di Assicurato è altresì estesa:
- gli Amministratori, i Sindaci, i Direttori Generali, i Dirigenti e i Dipendenti di Equitalia S.p.A. nonchè di tutte le Società che dalla sua costituzione hanno fatto parte del Gruppo Equitalia, rispetto alle quali la Contraente è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
- i soggetti che anche in qualità di dipendenti di altri Enti (anche se non azionisti di Equitalia S.p.A.) hanno operato prima della costituzione di Equitalia S.p.A. per finalità collegate e inerenti alla costituzione della stessa o alla corretta esecuzione delle attività istituzionali attualmente in carico alla Contraente in virtù della suddetta disposizione normativa, pertanto anche prima del 31/10/2005.
CAPITOLATO DI POLIZZA
Il presente documento contenente le condizioni generali e speciali della polizza.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Il Capitolato di polizza ed il Contratto di appalto sottoscritto all’esito della procedura di gara, di seguito anche solo "Contratto”.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Quella svolta per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività svolta, nessuna esclusa ovunque e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture. L’Assicuratore dichiara quindi di essere a conoscenza di tutte le attività svolte dalla Contraente.
L’attività di cui sopra può essere svolta in regime di “lavoro agile", in attuazione alla disciplina legislativa e contrattuale attualmente vigente in materia.
BROKER
Xxxxxx Italia S.p.A. con sede legale in Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx e sede operativa in Xxxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx, x. 00 - 00000 Xxxx - indirizzo PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.
CONTRAENTE
Agenzia delle entrate-Riscossione, che stipula la assicurazione nell’interesse proprio e di tutti i soggetti per i quali ha l’obbligo o la facoltà di erogare le prestazioni oggetto della presente Assicurazione.
POLIZZA
Il documento numerato emesso dall’Assicuratore a seguito della sottoscrizione del Contratto di assicurazione, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione stessa.
PARTE O PARTI
Agenzia delle entrate-Riscossione e l’Assicuratore, rispettivamente, disgiuntamente e congiuntamente intese.
FRANCHIGIA
L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPERTO
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO
La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro.
PREMIO
La somma, comprensiva di imposte, dovuta dalla Contraente per la copertura assicurativa.
RISCHIO
La probabilità del verificarsi del sinistro.
SINISTRO
La ricezione di una Richiesta di Risarcimento conseguente al verificarsi di un evento che impegna l’Assicuratore al pagamento della prestazione convenuta.
ASSICURATORE
L’impresa assicuratrice (o le imprese assicuratrici in caso di partecipazione alla gara in forma associata – R.T.I. / Consorzio / Coassicurazione) aggiudicataria della presente gara.
PERIODO ASSICURATIVO
Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di scadenza del Contratto.
DEFINIZIONI DI SETTORE
VALORE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
Ai fini del conteggio del premio, quello risultante dalle evidenze amministrative della Contraente, così come riportato sul bilancio della Contraente.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO
Per richiesta di risarcimento si intende:
- qualsiasi richiesta scritta formulata nei confronti dell’Assicurato in cui si chiedono danni o vengono avanzate altre pretese che potrebbero essere fatte valere in procedimento giudiziale;
- qualsiasi procedimento civile o arbitrale nei confronti dell’Assicurato;
- qualsiasi procedimento penale che possa avere una rilevanza civile;
- qualsiasi procedimento amministrativo o di una autorità di vigilanza intrapreso nei confronti dell’Assicurato.
in conseguenza di un comportamento commesso dall’Assicurato nell’esercizio dell’Attività Professionale.
TERZI
Si considerano tutti Terzi con esclusione della Contraente e dei suoi Rappresentanti Legali.
DANNO
Qualsiasi pregiudizio subito da Terzi suscettibile di valutazione economica.
DIPENDENTI
Le persone fisiche che hanno con la Contraente un rapporto di lavoro subordinato anche se solo in via temporanea, come meglio individuati nella definizione di Assicurato.
ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI
Art. 1.1 – Emissione della polizza e delle appendici
L’Assicuratore è obbligato a rilasciare alla Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Il Contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell’Assicuratore che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, salvo quanto previsto al successivo Art. 1.6 – Buona fede.
Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Anche in deroga al disposto dell’Art. 1901 Codice Civile, la Contraente pagherà all’Assicuratore per il tramite del broker:
1. entro 30 (trenta) giorni, salvo offerta migliorativa, dalla data di sottoscrizione del Contratto di assicurazione, il premio di prima rata;
2. entro 30 (trenta) giorni, salvo offerta migliorativa, successivi a ciascuna data di scadenza annuale intermedia, il premio riferito al Periodo Assicurativo in corso;
3. entro 30 (trenta) giorni, salvo offerta migliorativa, dalla data di ricezione dell’appendice:
o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di xxxxxxx;
o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
In caso di regolazione premio passiva, l’Assicuratore sarà tenuto a rimborsare alla Contraente il premio, al netto delle imposte, entro il medesimo termine di cui al precedente punto 3 dalla data di ricezione dell’appendice sottoscritta dalla Contraente.
Se la Contraente, entro il termine di cui sopra, non provvede al pagamento del premio o della prima rata di premio, dei premi successivi o delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 dell’ultimo giorno utile al pagamento e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento stesso, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
Art. 1.4 – Aggravamento del rischio
L’Assicuratore accetta di ritenere in garanzia le coperture di cui al presente Contratto nel caso in cui si siano verificati aggravamenti del rischio (Art. 1898 Codice Civile) riservandosi - in contraddittorio con la Contraente - la definizione del relativo incremento di premio e rinunciando al recesso dal Contratto per tale titolo.
Alla ricezione della proposta di incremento di premio, la Contraente, entro 15 (quindici) giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del Contratto e la Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui al precedente Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.
Art. 1.5 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, l’Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente ai sensi dell’Art. 1897 Codice Civile e rinuncia, ora per allora, al relativo diritto di recesso.
Art. 1.6 – Buona fede
L’omissione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni della Contraente all’atto della stipulazione del Contratto di assicurazione o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto dell’Assicuratore, una volta venuto a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza dell’Assicuratore o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per il Periodo Assicurativo in corso).
Art. 1.7 – Durata del Contratto
Il Contratto di assicurazione avrà validità di 18 (diciotto) mesi con effetto dalle ore 00:00 del 01/11/2019 e scadenza alle ore 24:00 del 30/04/2021.
La Contraente - ai sensi dell’Art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 – potrà prorogare la durata del presente Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione della nuova impresa di assicurazione.
In tal caso l’Assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia oggetto del presente Contratto agli stessi
- o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Art. 1.8 – Facoltà di recesso della Contraente
La Contraente ha la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in qualsiasi momento, dandone comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC) all’Assicuratore ed al Broker, almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data di efficacia del recesso, indicata nella comunicazione stessa.
Nell’ipotesi in cui il recesso unilaterale fosse esercitato nel corso del Periodo Assicurativo, l’Assicuratore provvederà, per il periodo di rischio non corso, al rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto.
Art. 1.9 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 1.10 – Rinvio alle norme di legge e Foro competente
Per quanto non previsto dal presente Contratto di assicurazione – che verrà interpretato in maniera più estensiva e favorevole per la Contraente - qualora le norme contrattuali fossero discordanti tra loro, valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Contraente e l’Assicuratore in relazione all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione del Contratto di assicurazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 1.11 – Assicurazioni presso diversi assicuratori
La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di Sinistro.
Art. 1.12 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Per la gestione e l’assistenza nell’esecuzione del Contratto la Contraente si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005; di conseguenza tutti i rapporti inerenti il presente Contratto, compreso il pagamento dei premi, saranno gestiti dal Broker.
Ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto della Contraente/dell’Assicurato all’Assicuratore si intenderà come fatta dalla Contraente/dall’Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dall’Assicuratore al Broker si intenderà come fatta dall’Assicuratore alla Contraente/all’Assicurato.
L’Assicuratore dà atto che, il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per la Contraente e riconosce al Broker stesso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il Broker medesimo ha incassato i relativi premi.
La remunerazione del Broker è posta per intero a carico dell’Assicuratore, nella misura del 1,80% sul premio imponibile.
Art. 1.13 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
L’Assicuratore fornirà semestralmente, entro il 15° giorno del mese successivo al semestre di riferimento, alla Contraente per il tramite del Broker, un elenco riepilogativo, in formato Excel®, dei Sinistri denunciati dall’inizio del Contratto di assicurazione, riportante:
- la numerazione attribuita;
- la data di accadimento;
- la natura dell’evento;
- lo stato del sinistro;
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato;
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione;
- una breve descrizione del sinistro.
L’Assicuratore dovrà fornire lo stesso riepilogo nel caso di ogni altra richiesta da parte della Contraente ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.
Rimane fermo l’obbligo dell’Assicuratore di fornire tali dati, nei termini di cui sopra, anche dopo la scadenza del presente Contratto e fino al termine della chiusura dei sinistri denunciati.
Art. 1.14 – Forma delle comunicazioni della Contraente all’Assicuratore
Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente Contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta elettronica e/o PEC - avverranno per il tramite del Broker, che viene quindi riconosciuto dalle Parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
Tutte le comunicazioni in ordine alla validità e/o interpretazione del presente Contratto o relative a contestazioni, diffide, recesso e risoluzione del Contratto stesso dovranno essere effettuata direttamente tra le Parti a mezzo PEC.
Art. 1.15 – Elementi per il calcolo del premio
Il premio del primo Periodo Assicurativo (12 mesi) è determinato in base all’applicazione del tasso, risultante dall’offerta economica presentata dall’Assicuratore, che rimangono fisso per l’intera durata del Contratto, al parametro del valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni espressamente indicato nello schema di offerta economica.
Il premio del secondo Periodo Assicurativo (6 mesi) è determinato applicando il suddetto tasso alla metà del valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni espressamente indicato nello schema di offerta economica.
Il premio del primo e secondo Periodo Assicurativo (ed eventuali proroghe) verrà versato in via anticipata nella misura dell’80%; il restante premio sarà versato in sede di regolazione, come specificato al successivo Art. 2.1 - Regolazione del premio.
Art. 1.16 – Disciplina della responsabilità
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla sede giurisdizionale e dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, comunitarie, usi e consuetudini, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.
Art. 1.17 - Personale distaccato o comandato
Le garanzie si intendono operanti anche qualora gli Assicurati fossero distaccati o comandati o prestino la propria attività presso terzi, su incarico e/o disposizione della Contraente.
Art. 1.18 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme di cui al presente Capitolato di polizza.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dall’Assicuratore vale solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le società che costituiscono l’Assicuratore, in caso di partecipazione alla gara in forma associata (R.T.I. – Consorzio - Coassicurazione).
ART. 2 – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
Il presente Capitolato di polizza segue i termini e le condizioni del Capitolato di polizza E&O di primo rischio sottoscritto dalla Contraente, con l’eccezione delle seguenti condizioni:
Nessuna
Il frontespizio e le condizioni speciali del Capitolato di polizza E&O di primo rischio e le loro appendici conosciute ed accettate dall’Assicuratore costituiscono parte integrante del presente Capitolato di polizza.
Sono in ogni caso escluse dalla copertura del presente Capitolato di polizza le contestazioni:
✓ pervenute a o di cui la Contraente o qualsiasi Assicurato abbia avuto conoscenza prima della data di decorrenza del Contratto di assicurazione o comunque derivanti da o connesse a eventi o circostanze, precedenti tale data, da cui la Contraente o qualsiasi Assicurato poteva ragionevolmente prevedere sarebbe derivata una contestazione;
✓ derivanti o comunque connesse a procedimenti, già pendenti alla data di decorrenza della presente Contratto di assicurazione, che interessano la Contraente o una sua controllata o partecipata, benché in essi non sia dedotta alcuna responsabilità di un Assicurato.
Art. 2.1 – Regolazione del premio
Il premio del Periodo Assicurativo viene anticipato, in via provvisoria, nella misura dell’80% (Art.1.15
– Elementi per il calcolo del premio), e sarà regolato alla fine del medesimo Periodo Assicurativo, applicando il tasso risultante dall’offerta offerta economica presentata dall’Assicuratore, al valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni del Periodo Assicurativo di riferimento desunto dall’ultimo bilancio annuale di esercizio approvato. Per la regolazione del premio del secondo Periodo Assicurativo sarà considerato il 50% del valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni desunto dall’ultimo bilancio annuale di esercizio approvato. Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione non verranno considerate modifiche o aggravamenti di rischio.
A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza di ciascun Periodo Assicurativo, la Contraente comunicherà all’Assicuratore, per il tramite del Broker, il valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni relative riportato nell’ultimo bilancio annuale di esercizio approvato. Se, nel termine di scadenza di cui sopra, la Contraente non provvede alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, l’Assicuratore fisserà un ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dandone comunicazione alla Contraente, a mezzo PEC. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa nei confronti della Contraente, fermo l’obbligo di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.
L’Assicuratore, sulla base dei menzionati dati, provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa.
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate, rispettivamente dal Contraente e dell’Assicuratore, nei termini di cui al precedente Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, nel rispetto della normativa di natura contabile/fiscale applicabile in materia.
L’Assicuratore ha il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati forniti dalla Contraente a fronte dei quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
Art. 2.2 – Operatività e struttura della garanzia
Il presente Capitolato di polizza, ai termini previsti dallo stesso e dal Capitolato di polizza E&O di primo rischio, opererà come polizza di secondo rischio, in eccesso al Massimale previsto dalla polizza E&O di primo rischio. Qualora il massimale della polizza E&O di primo rischio venisse ridotto in parte, per effetto di liquidazione di sinistri, le garanzie prestate dalla presente polizza opereranno in eccesso al massimale ridotto della polizza di primo rischio suddetta. In caso di totale esaurimento del massimale della polizza di primo rischio la presente polizza opererà a primo rischio, fino a concorrenza del Massimale previsto dalla presente polizza. In ogni caso, la copertura di cui al
presente Capitolato di polizza non opererà per gli eventuali sottolimiti di copertura previsti dal Capitolato di polizza E&O di primo rischio.
Art. 2.3 – Efficacia della copertura di primo rischio
La Contraente s’impegna a mantenere in vigore la copertura di primo rischio.
L’inoperatività, l’inefficacia totale o parziale della garanzia di primo rischio o l’impossibilità di ricevere il pagamento dell’indennizzo da parte dell’Assicuratore di primo rischio a seguito dell’ammissione dello stesso a una qualunque procedura concorsuale, non comporteranno l’inefficacia del presente Capitolato di polizza ma l’Assicuratore non sarà tenuto a versare alcun indennizzo sino a quando la Contraente e/o gli Assicurati non avranno provveduto al completo pagamento dell’intero Massimale della polizza di primo rischio nonché delle franchigie. L’Assicuratore pertanto non avrà alcuna obbligazione ulteriore rispetto a quelle che avrebbe avuto se tale Capitolato di polizza E&O di primo rischio fosse stato pienamente valido ed efficace e se l’Assicuratore di primo rischio fosse stato solvibile.
La Contraente s’impegna a comunicare all’Assicuratore entro 60 (sessanta) giorni, ogni cambiamento del Capitolato di polizza di primo rischio, successivo alla data di effetto del presente Capitolato di polizza ed in particolare a comunicare l’eventuale venir meno dell’efficacia della copertura di primo rischio. In questo caso, l’Assicuratore potrà a sua volta recedere dal Contratto di assicurazione, oppure proporre un nuovo premio modificando i termini e le condizioni di copertura. In caso di mancata accettazione della modifica dei termini e delle condizioni di copertura da parte della Contraente, la stessa potrà recedere dal Contratto di assicurazione.
L’Assicuratore, si riserva il diritto d’intervenire nella liquidazione di sinistri che potrebbero pregiudicare la copertura concessa; inoltre non è tenuta al pagamento dei danni risultanti da sinistri o controversie per i quali non sia stata messa nelle condizioni di far valere i propri diritti.
Art. 2.4 – Massimale assicurato
Il massimale annuo (o minor periodo) è pari ad Euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00), salvo offerta migliorativa, in eccesso al massimale previsto nella polizza di I rischio; esso costituisce la massima somma risarcibile per tutte le perdite pecuniarie, derivanti da tutte le richieste di risarcimento presentate contro tutti gli Assicurati in base a tutte le coperture del presente Capitolato di polizza.
La liquidazione dei sinistri da parte dell’Assicuratore viene effettuata in base all’ordine cronologico della loro esigibilità.
Ciascun pagamento di indennizzo concorre all’erosione del Massimale fino al suo utilizzo integrale.
La copertura per le spese di difesa è prestata entro il limite del venticinque percento (25%) del Massimale, in aggiunta allo stesso, come previsto dall’art. 1917 del Codice Civile.
L’Assicuratore anticiperà il pagamento in nome dell’Assicurato delle spese di difesa man mano che queste vengono sostenute e dietro presentazione di regolare fattura.
Le spese di difesa in questione dovranno essere rimborsate da parte dell’Assicurato all’Assicuratore nei casi in cui venga giudizialmente accertato che la contestazione per cui sono state corrisposte non è coperta ai sensi del presente Capitolato di polizza.
Art. 2.5 – Franchigie e/o scoperti
La garanzia è prestata senza applicazione di franchigia e/o scoperti.
Art. 2.6 – Altre condizioni
Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato di polizza, valgono le condizioni del Capitolato di polizza E&O di primo rischio.
Art. 2.7 – Penali
In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali, nei termini previsti dal presente Capitolato di polizza nonché dal Capitolato di polizza E&O di primo rischio, la Contraente potrà applicare, salvo il maggior danno, le penali giornaliere di seguito riportate:
Prestazione | Rif. Art. | Xxxxxxx | Xxxxxx per ogni giorno di ritardo |
Emissione della polizza e delle appendici | 1.1 | Entro 30 (trenta) giorni dalla data di effetto di ciascun documento | 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore complessivo del Contratto |
Fornitura dei dati dell’andamento del rischio | 1.13 | Entro il 15° giorno del mese successivo al semestre di riferimento ovvero entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta | 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore complessivo del Contratto |
Apertura del Sinistro o rifiuto all’apertura del Sinistro | 3.1(1) | Entro 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della comunicazione della Contraente. | 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore complessivo del Contratto |
Pagamento dell’Indennizzo | 3.1(1) | Entro 30 (trenta) giorni dall’accettazione della proposta di liquidazione amichevole o dalla data del verbale di perizia definitiva ovvero del provvedimento giudiziario. | 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore complessivo del Contratto |
(1) Gli articoli indicati si riferiscono al Capitolato di polizza E&O di primo rischio.
Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, Agenzia delle entrate-Riscossione e l’Assicuratore dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 1.4 - Aggravamento del rischio
Art. 1.7 - Durata del contratto
Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge e Foro competente Art. 1.11 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Art. 1.12 - Clausola Broker Art. 2.7 - Penali
L’Assicuratore | Agenzia delle entrate-Riscossione |
CONTRATTO DI APPALTO
CONTRATTO DI APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI