Comune di Noviglio
Comune di Noviglio
Provincia di Milano
Regolamento comunale per l’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) per l’accesso agli interventi ed alle prestazioni agevolate e per la disciplina delle concessioni ex art. 12 legge 7 agosto 1990 n. 241
CAPO I
FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
art. 1 - riferimenti normativi
Il presente Regolamento risponde ai principi della Costituzione e dello Statuto Comunale nonché alla legislazione nazionale e regionale vigente. In appendice “Riferimenti normativi”
art. 2 - oggetto del regolamento
0.Xx presente regolamento disciplina:
a) l’applicazione dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’accesso agevolato da parte delle persone fisiche alle prestazioni ed ai servizi socio assistenziali e socio-sanitari assicurati dal Comune non destinati alla generalità dei soggetti, e in ogni modo collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, ai sensi della normativa vigente.
b) i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall’art.12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.L’applicazione del regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivate da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale
3.I valori economici contenuti nel presente Regolamento, le fasce e le soglie di reddito I.S.E.E., e la loro definizione saranno determinati o aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale.
art. 3 - finalità e principi
1. Il Comune persegue l’obiettivo di realizzare un sistema integrato di interventi e di servizi sociali, anche in collaborazione con altri servizi e risorse territoriali atto a prevenire, ridurre e rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno e libero sviluppo della persona umana ed a tutelare integralmente la salute psico fisica e relazionale.
In conformità alla normativa vigente, i criteri sono unificati per la valutazione della situazione economica di coloro che accedono alle prestazioni agevolate, secondo principi di trasparenza, imparzialità e predeterminazione dei criteri di riconoscimento di tariffe agevolate.
0.Xx Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali capace di integrare servizi pubblici, attività del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie.
0.Xx Comune promuove e sostiene lo sviluppo di attività e iniziative sportive, economiche, culturali e di tutela ambientale sul proprio territorio, riconoscendo e valorizzando il ruolo dell’associazionismo, per favorire l’interesse generale della comunità.
CAPO II
L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
art. 4 - ambito di applicazione e utenza
1. Le disposizioni del presente Regolamento, si applicano ai servizi a domanda individuale, agli interventi servizi ed emolumenti economici del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo quanto previsto all’art. 22 della Legge 8.11.2000 n. 328 e secondo quanto recepito agli artt. 7 e 13 della Legge Regionale n. 3/2008.
2. Esse concernono i servizi di seguito descritti, a titolo esemplificativo: Assistenza economica, Assistenza domiciliare, Pasti a domicilio, Inserimento in servizi residenziali, Trasporto disabili e
anziani, Soggiorni climatici, Servizio refezione scolastica, Servizio trasporto scolastico, Centri ricreativi diurni per minori, Servizi per la prima infanzia.
3.L'applicazione del Regolamento può essere estesa a nuovi servizi o parimenti ridotta in funzione del fatto che l'amministrazione intenda estendere o ridurre gli ambiti di applicazione di prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente Locale.
art. 5 - destinatari
1. Gli interventi e le prestazioni sociali sono rivolti alle persone residenti nel Comune di Noviglio o ivi domiciliate per prescrizione dell’autorità giudiziaria ed in particolare:
a) ai cittadini italiani;
b) ai cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
c) agli stranieri, agli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale, nonché ai minori stranieri o apolidi.
2. Qualora si verifichi una indifferibile necessità sociale, gli interventi e le prestazioni sono estesi anche alle persone domiciliate o occasionalmente presenti nel territorio comunale.
3. Nel caso di assistenza prestata a cittadini non residenti nel Comune di Noviglio, il Comune, nei limiti di legge, può attivarsi, per la rivalsa dei costi sostenuti, nei confronti del Comune di residenza.
art. 6 - definizione del nucleo familiare
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, per nucleo familiare (così come definito, ai sensi dell’art. 1 bis, del DPCM 242/2001 nell’allegato A al presente Regolamento) s’intende quello composto, alla data della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, dal richiedente e dalla famiglia anagrafica dello stesso. Ciascun soggetto può appartenere solo ad un nucleo familiare. I soggetti a carico ai fini IRPEF, fanno parte del nucleo familiare della persona cui sono a carico.
2. Ai sensi dell’art. 1 bis, c.4, lett. e), del DPCM 242/2001, in caso di abbandono del coniuge che non sia stato accertato in sede giudiziale, il cittadino interessato può presentare alla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, apposita domanda finalizzata ad ottenere una dichiarazione di stato di abbandono alla quale dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal richiedente. Al termine dell’istruttoria, sussistendo elementi di giudizio sufficienti, si potrà rilasciare la dichiarazione confermativa. In tal caso per nucleo familiare di cui alla dichiarazione unica sostitutiva per l’I.S.E.E., non opera il criterio di attrazione coniugale previsto al citato art. 1, bis, comma 4, lett. Del presente provvedimento dovrà essere informato l’INPS.
art. 7 - Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)
1.L’indicatore della situazione economica del nucleo familiare si determina considerando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella I allegata al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109, secondo le modalità di seguito specificate, e applicando gli eventuali fattori correttivi.
2. L’indicatore della situazione economica, secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 3, del
D.P.C.M. 221/99, è costituito dalla somma dell’indicatore della situazione reddituale e del 20% dell’indicatore della situazione patrimoniale.
art. 8 - determinazione della situazione reddituale
1. La situazione reddituale è definita nell’allegato A) del presente Regolamento.
2. Il Reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
b) il reddito dell'attività finanziaria.
art. 9 - determinazione della situazione patrimoniale
1. Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare:
- patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli sulla base del valore imponibile determinato ai fini ICI con detrazione dell'eventuale mutuo residuo, al netto degli interessi, per l'acquisto dello stesso.
- Patrimonio mobiliare è costituito dai depositi bancari, postali, bot, titoli di Stato, denaro affidato a società di investimento o di risparmio, quote di partecipazioni azionarie, e tutte le componenti indicate all'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. del 7 maggio 1999, n. 221.
2. Il patrimonio da considerare è quello definito nell’allegato A) del presente Regolamento e posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta di prestazione.
3. Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore come sopra determinato.
art. 10 - scala di equivalenza
1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:
Numero dei componenti il nucleo | Parametro |
1 | 1,00 |
2 | 1,57 |
3 | 2,04 |
4 | 2,46 |
5 | 2,85 |
- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.Ai sensi dell’art. 5 del D.P.C.M. 221 del 7/05/99, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con riduzione di capacità lavorativa maggiore 66%.
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. A mente del già richiamato art. 5 del D.P.C.M. 221 del 7/05/99, la maggiorazione spetta quando i genitori risultino aver svolto ciascuno l’attività di lavoro/impresa per almeno 6 mesi, nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione compete anche nel caso di nucleo composto soltanto da figli minori e un solo genitore, che abbia svolto attività di lavoro/impresa per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.
art. 11 - modalità attuative
1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva unica, a norma del DPR 445/2000 concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente;
2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
3. Il richiedente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche; il Comune nominerà un responsabile per la conservazione e la tutela della riservatezza dei dati.
4. In sede di dichiarazione il richiedente inoltre si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria fascia I.S.E.E..
5. Il richiedente dovrà comunicare, nel corso d’anno, le seguenti eventuali rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima, che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alle prestazioni o ai servizi agevolati:
a) disoccupazione, collocamento in cassa integrazione o mobilità e/o acquisizione di un posto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare;
b) modificazione della composizione anagrafica del nucleo familiare.
Non rappresentano rilevanti variazioni della situazione economica i trasferimenti a favore di terzi di consistenze patrimoniali mobiliari effettuate dai componenti del nucleo familiare.
Nel caso le variazioni determinino una riqualificazione della retta da versare per usufruire dei servizi richiesti, o di un beneficio economico, l’applicazione della nuova quota decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’utente ha provveduto a comunicare la variazione stessa.
6. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.
7. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune. La dichiarazione sostituiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale approvato con D.P.C.M. del 18.05.2001 pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6.07.2001.
8. Le soglie I.S.E.E., per l'accesso alle agevolazioni tariffarie o ai contributi economici, nonché la loro misura, sono determinate con appositi atti di adozione delle tariffe.
9. La Giunta Comunale ha facoltà di fissare ulteriori criteri di selezione dei beneficiari per alcune particolari tipologie di prestazioni e definire un nucleo familiare ristretto rispetto a quello standard ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n, 109 come integrato dal D.Lgs. 3.05.2000 n. 130.
art. 12 - controlli
1. L’accesso agevolato alle prestazioni e servizi sarà concesso con atto del Responsabile del Servizio competente, previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
2. Spetta all’Amministrazione Comunale espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata , confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Il Comune può stipulare convenzioni o protocolli d’intesa operativi con la Guardia di Finanza per effettuare i controlli.
Ai fini dei medesimi controlli gli enti erogatori e l’INPS possono effettuare l’interconnessione e il collegamento con gli archivi delle amministrazioni collegate.
3. Qualora la discordanza tra quanto autodichiarato e la situazione accertata, fosse dovuta ad un cambiamento nello stato dei fatti, avvenuto in corso d’anno e non comunicato al competente ufficio, l’utente verrà collocato d’ufficio nella fascia corretta, con l’obbligo di versare la somma dovuta anche per il periodo pregresso. In particolare la nuova quota verrà applicata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la variazione.
4. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire chi ha dichiarato il falso, il competente settore del Comune adotterà provvedimenti diretti a sospendere o a revocare i benefici concessi, secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.P.R. 403/98.
5. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere direttamente all’utente dichiarante ulteriore idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, riferiti a tutto il nucleo familiare. I controlli saranno effettuati almeno sul 10% delle dichiarazioni.
6. A discrezione dei Servizi Sociali potrà essere richiesta la collaborazione della polizia locale.
CAPO III
FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA E INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARI
A BENEFICIO DI PERSONE FISICHE
art 13 - determinazione della situazione economica
1.Per l’accesso alle forme di assistenza economica di cui all’articolo 18 si utilizza come riferimento la situazione economica del nucleo familiare del richiedente, così come definito all’art. 6.
2. A fronte di dichiarazioni ISE pari a € 0, il Comune acquisirà obbligatoriamente una dichiarazione integrativa volta a precisare le motivazioni e le situazioni giustificative di tale dichiarazione ISE.
FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA
art. 14 - stato di bisogno
1. Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
- situazione economica familiare inferiore al minimo vitale, in mancanza di altre persone tenute a provvedere, o che di fatto non provvedono, ad integrare tale situazione;
- incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l’assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria;
- esistenza di circostanze, anche fuori dei casi previsti dai punti precedenti a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria;
- sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali.
art. 15 - definizione del minimo vitale
1. Il “minimo vitale” o “reddito di indigenza”, è il livello di reddito, in base all’I.S.E.E., al di sotto del quale il nucleo familiare si trova in una situazione di indigenza. Tale condizione si verifica in corrispondenza di un I.S.E.E. pari all’importo dell’assegno sociale INPS per l’anno di riferimento.
art 16 - determinazione delle fasce di reddito uniche
1. Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con I.S.E.E. inferiore o uguale al minimo vitale, è riconosciuto il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi nell’accesso gratuito alla prestazione o nella riduzione massima del pagamento delle tariffe, a seconda della tipologia degli interventi/servizi.
2. Ai fini della domanda di sostegno economico (sussidio, ausilio finanziario) va presentata una dichiarazione e attestazione I.S.E.E. integrata con i redditi esenti IRPEF ed ogni entrata a qualsiasi titolo percepita (ad es.: contributo da parte di civilmente obbligati, eredità, vincite, contributi assistenziali di varia natura, ecc.), facendo riferimento agli ultimi 12 mesi precedenti la data della presentazione della domanda del cittadino (vedi allegato B).
3. Qualora nell’anno corrente si siano verificate situazioni impreviste che abbiano sensibilmente modificato la situazione reddituale, si considera la situazione effettiva dichiarata all’atto della domanda rapportandola ai parametri I.S.E.E..
4. Al fine di cui al presente regolamento sono determinate le fasce di reddito uniche riportate nell’allegato C, alle quali si fa riferimento per l’applicazione dei benefici e dei livelli di contribuzione per il costo dei servizi erogati.
5. La quota di contribuzione degli utenti al costo del servizio è determinata annualmente dalla Giunta Comunale tenendo conto del costo reale dei servizi e delle disponibilità di bilancio.
art. 17- liste di attesa
1. Le richieste accettate dal Comune per gli interventi e i servizi per i quali sussistano limiti numerici o stanziamenti di bilancio non sufficienti vengono collocate in lista d’attesa.
2. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della legge 328/2000.
3. E’ criterio di priorità per l’erogazione dei predetti interventi e servizi la sussistenza di più d’uno degli elementi determinanti lo stato di bisogno di cui all’art. 14, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria.
4. A parità di intensità del bisogno nelle graduatorie prevale l’anzianità di residenza del soggetto o del nucleo familiare.
5. Allo scopo di far fronte ai casi più gravi, potranno essere distinte le situazioni di emergenza e quelle di urgenza rispetto alle ordinarie, quando siano accertate e documentate.
- Per situazioni d’emergenza s’intendono i casi di bisogno di persone sole, gravemente non autosufficienti e prive di rete familiare di sostegno, dimesse dall’ospedale.
- Per situazioni d’urgenza s’intendono i casi in cui l’aggravamento dello stato dell’utente in carico comporti la necessità di passaggio ad un servizio di maggior intensità assistenziale.
6. Le liste d’attesa devono essere rese pubbliche e consultabili presso ciascun servizio nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 n. 196.
7. Il provvedimento di rifiuto o di differimento dell’accesso ad un servizio, beneficio o prestazione devono essere motivati e comunicati all’interessato.
8. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento è ammesso ricorso al dirigente dell’area competente, che si pronuncia entro i successivi trenta giorni, dando tempestiva comunicazione all’interessato. Sono comunque fatti salvi i rimedi in sede giurisdizionale.
art. 18 - caratteristiche degli interventi
1. Il Comune di Noviglio attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.
2. Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che si trovano in stato di bisogno di cui agli art. 14 e 15 del presente regolamento le seguenti forme di assistenza economica:
a) il "sussidio" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro;
b) "l'ausilio finanziario"(contributo economico una tantum) teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di danaro;
c) "l'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, o con corrispettivo ridotto di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.
art. 19 - destinatari
1. Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Noviglio.
2. Possono, altresì, beneficiare degli aiuti, di cui al punto c) del precedente articolo i soggetti individuati ai sensi dell’art. 5 comma 2.
art. 20 - modalità di presentazione della domanda
1. La domanda sarà presentata secondo le modalità di cui all’art. 11, completa delle dichiarazioni di cui all’art. 16 comma 2 ed all’art. 21
2. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.
art. 21- beni mobili registrabili
1. Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del codice civile.1
1 Art. 2683 Beni per i quali è disposta la pubblicità
Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione (2657 e seguenti), osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge (c. Nav. 250 e seguenti, 865 e seguenti), gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto: le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione (Cod. Nav. 140 e seguenti);
gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice (Cod. Nav. 753 e seguenti); gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
2. La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare, di cui all’art. 6.
art. 22 - istruttoria della domanda
1. L’istruttoria per la valutazione della concessione di aiuto economico è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e comunque definita entro 30 giorni.
2. L’Assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell’ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto sociale di sostegno condiviso tra il servizio di base e l’utente insieme, laddove necessario, con i familiari, con i servizi specialistici e la collaborazione di tutti gli attori istituzionali o del terzo settore coinvolti.
3. L’assistente sociale, avvalendosi di tutti gli strumenti professionali in suo possesso effettua la valutazione sociale del bisogno Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari.
4. Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del servizio di Polizia locale.
5.- Le domande di contributo economico, a prescindere dalla fascia di reddito nella quale si colloca il richiedente, non sono accolte in presenza di accertato possesso di beni voluttuari, di lusso o comunque non compatibili con lo stato di indigenza dichiarato.
6. Per tutto l’iter della pratica e da parte di tutti i soggetti interessati a vario titolo all’intervento, dovrà essere garantita la tutela della privacy del richiedente, ai sensi di legge.
7. Successivamente l’Assistente Sociale, sulla base delle informazioni ottenute in sede di colloquio e delle altre informazioni in suo possesso, esprimerà il proprio parere in ordine alla sussistenza dello stato di bisogno e stenderà apposita relazione sociale con una proposta in ordine alla tipologia, all’entità ed alla durata di intervento. Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio - sanitarie e di gestione dell'alloggio.
8.L’Assistente Sociale, nella formulazione del progetto di intervento, può proporre l’esonero dalla retta dei servizi, nel caso in cui sussistano motivazioni di disagio sociale, segnalazioni dell’Autorità Giudiziaria, situazioni a rischio e altre situazioni pregiudizievoli per gli interessati.
9. Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o "l'ausilio finanziario"(contributo economico una tantum) possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".
art. 23 - assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti
1. Il Responsabile di Area, previa istruttoria del Servizio Sociale, sulla base del progetto di intervento predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.
2. Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a euro 280,00 mensili per un nucleo familiare costituito da un componente , con possibilità di parametrazione in base alla scala di equivalenza di cui all’art 10, e per non più di 12 mesi. Il sussidio potrà essere rinnovato e comunque non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale ed il reddito mensile del nucleo familiare (vedi allegato D)
3. L'ausilio finanziario (contributo economico una tantum), avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a euro 600,00 e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.
4. In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.
5. La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli al costo della vita.
6. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.
7. La decadenza del beneficio è prevista per il caso di contributi economici qualora il soggetto non partecipi attivamente al progetto di intervento sociale o non ne faccia l’utilizzo per il quale il contributo è stato erogato. In tal caso, l’assistente sociale che ha concordato il progetto di intervento, con apposita relazione dà atto della non collaborazione e si procederà a formalizzare la decadenza del contributo. Il beneficiario decaduto non potrà essere ammesso ad un nuovo contributo per almeno sei mesi.
0.Xx decadenza del beneficio si verificherà inoltre qualora nel corso del periodo per il quale lo stesso è stato concesso, non sussistano più i requisiti del “ minimo vitale”.
9. Qualora il progetto di intervento sia finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo e comprenda l’erogazione di provvidenze economiche, il soggetto richiedente deve dimostrare il proprio impegno a sperimentare le proposte di inserimento lavorativo e a trovare soluzioni per un mantenimento autonomo.
10. L’inerzia e il disinteresse a sottoporsi a progetti di inserimento lavorativo del soggetto richiedente la prestazione comporta l’immediata decadenza di ogni provvidenza economica accordata e, sulla base di una valutazione dell’assistente sociale, di ogni servizio concesso.
art. 24 - ricorsi
1. Contro il provvedimento di accoglimento o di diniego adottato con determinazione del Responsabile dell’area, è ammesso ricorso in carta semplice con atto scritto, presentato al Comune di Noviglio settore Servizi Sociali od allo stesso spedito a mezzo raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata.
2. Il ricorso dovrà essere presentato improrogabilmente entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento. Faranno fede la data di protocollazione del ricorso o la data di ricevimento in caso di raccomandata e di posta elettronica certificata.
3. Nel ricorso dovranno essere indicate le ragioni per cui si intende impugnare il provvedimento. L’Amministrazione risponde all’istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, comunicandone l’esito al ricorrente con lettera A.R., notifica del messo comunale o posta elettronica certificata.
CAPO IV ASSISTENZA DOMICILIARE
art. 25 - definizione
1. Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni socio assistenziali fornite al domicilio del richiedente, al fine di consentire la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre l’esigenza di ricorso a strutture residenziali.
2. Il servizio è rivolto:
a) ad anziani e/o invalidi soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
b) ad anziani e/o invalidi inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
c) ad anziani e/o invalidi temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
d) a persone comunque in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità.
art. 26 - finalità
1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento delle persone di cui all’articolo precedente, nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando loro gli interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.
art. 27 - prestazioni
1. Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:
a) promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano
b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto
c) aiuto nell’attività di assistenza diretta alla persona (igiene personale, aiuto per alzarsi dal letto, lavarsi, vestirsi, mobilizzazione, ecc…)
d) cura delle condizioni igieniche dell’alloggio (comuni attività domestiche, riordino del letto e della stanza, lavori di piccolo bucato e stiro, ecc…) periodicamente potranno venire richieste pulizie più approfondite in base a verifica della necessità da parte dei Servizi Sociali
e) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzioni di pratiche, ecc…)
f) trasporto presso strutture ospedaliere
g) trasporto utenti in luoghi di riabilitazione e cura
e quant' altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell’utente assistito.
art. 28 - ammissione al servizio
1. L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Responsabile del Servizio Servizi Sociali, sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso.
2. L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.
3. Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare
4. L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.
art. 29 - criteri di ammissione
1. L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie.
2. L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda.
3. In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.
4. In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:
1) autonomia funzionale
2) risorse familiari
3) condizioni economiche dell'interessato e del nucleo familiare
4) eventuali situazioni particolari. .
art. 30 - partecipazione al costo del servizio
1. I soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza Domiciliare partecipano al costo del servizio secondo la quota di contribuzione determinata annualmente dalla Giunta Comunale, tenendo conto del costo reale del servizio. La differenziazione della tariffa può essere prevista per scaglioni, dalla gratuità fino alla tariffa piena.
2. La valutazione della condizione economica, individuata secondo le modalità di cui all'art. 4 e seguenti del presente regolamento, deve essere eseguita avendo come riferimento la persona assistita.
art. 31 -pasti a domicilio
1. Il Comune attiva un servizio di consegna pasti a domicilio o da ritirarsi presso il luogo di confezionamento, destinato a coloro che non siano in grado di procurarseli autonomamente, con la finalità di prevenire il ricovero in strutture residenziali e favorire la permanenza nel proprio ambito familiare e sociale.
2. La pratica è istruita dall'Assistente Sociale e l'ammissione al servizio è disposta dal Responsabile del Servizio, con atto in cui è anche indicato il corrispettivo della prestazione.
3. Per il servizio pasti a domicilio la differenziazione della tariffa è applicata con riferimento alla situazione economica individuale dell’utente, per scaglioni, fino alla tariffa piena.
4. Per casi sociali gravi, a rischio di emarginazione sociale con relazione tecnica documentata e richiesta da parte del servizio sociale professionale, è prevista la gratuità.
art. - 32 ricorsi
1. Qualora la richiesta di assistenza domiciliare non venisse accolta, ovvero sorgessero controversie sulla quota di contribuzione stabilita per l'interessato, è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda di ammissione al servizio e dell'eventuale contributo da versare.
2. I termini procedurali sono quelli stabiliti nell'art. 24 del presente regolamento.
CAPO V
INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI, DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP IN STRUTTURE PROTETTE RESIDENZIALI
art. 33 - definizione e beneficiari
1. Possono beneficiare del contributo per l’integrazione della retta di ricovero i soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, i disabili ed i portatori di handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, residenti e regolarmente iscritti all’anagrafe comunale.
2. Per integrazione della retta di ricovero dei soggetti di cui al comma precedente in struttura protetta residenziale si intende l'intervento di natura economica che il Comune effettua nel caso in cui la situazione economica dei richiedenti non sia sufficiente per pagare interamente la retta.
3.L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire ai soggetti di cui al comma 1, in condizione di elevata fragilità personale o di limitazione dell’autonomia tali da non consentire il mantenimento a domicilio che versino in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui hanno necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.
art. 34 - domanda ed istruttoria
1. Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, i soggetti di cui all’art. 33 comma 1 o chi ne cura gli interessi devono presentare domanda al Comune, su apposito modulo, corredata da :
documentazione medica, rilasciata da medico o struttura del servizio pubblico, che attesti la sopravvenuta impossibilità al permanere del cittadino anziano o diversamente abile al proprio domicilio;
verbale di invalidità;
dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, prodotta secondo lo schema del modello ministeriale approvato con DPCM del 18.05.2001 pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6.07.2001 riferita al soggetto e/o attestazione I.S.E.E. in corso di validità, aggiornata con i redditi dell’anno precedente;
dichiarazione come da modello E (allegato al presente regolamento) con impegno espresso ad aggiornare il Comune della permanenza dei presupposti per l’erogazione e delle variazioni significative, da comunicarsi entro 20 giorni, pena la revoca del contributo;
dichiarazione della struttura sui costi a carico del ricoverato.
2. L’ufficio comunale competente istruirà la relativa pratica calcolando il contributo a carico del Comune.
3. Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, per calibrarlo nel modo più opportuno.
4. Nel caso di persone sole o in stato di abbandono, non gestibili a domicilio, il Servizio Sociale Comunale potrà attivare gli interventi necessari
Art. 35 - ammissione a beneficio
1. Con riguardo alla retta di ricovero, l'integrazione della retta di ricovero non pagabile dall'anziano, dal portatore di handicap, dalla persona diversamente abile è stabilita dal Responsabile di Area, in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.
2. L’accesso al contributo è inoltre subordinato alla preventiva verifica da parte dei Servizi Sociali dei seguenti requisiti:
- Idoneità della struttura residenziale al soddisfacimento dello specifico bisogno del cittadino anziano o diversamente abile, coerentemente ad un progetto assistenziale individuale;
- Possesso da parte della struttura residenziale di opportuna certificazione relativa all’autorizzazione al funzionamento, agli standard strutturali e gestionali, e ad ogni altro eventuale adempimento previsto dalla normativa vigente in merito alle specifiche prestazioni erogate;
- Situazione economica del ricoverando insufficiente a garantire, in tutto o in parte, la copertura della spesa richiesta dall’onere del ricovero;
- Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 36 accertata in esito ad opportuna indagine sociale.
3. In caso di mancata concessione del beneficio e nel caso in cui il richiedente del contributo, chi ne cura gli interessi o i familiari non ritengano corretto il calcolo stabilito dall’Amministrazione
Comunale, potranno formulare , per iscritto, richiesta di ricorso motivata e documentata.
4. I termini procedurali sono quelli stabiliti dall’articolo 24 del presente regolamento.
5. In caso di esito positivo, il diritto all’erogazione del contributo decorrerà dal giorno successivo alla conclusione dell’istruttoria.
6. Viene valorizzata la posizione individuale del soggetto utilizzando l’I.S.E.E. individuale: specificatamente si può accedere al beneficio in caso di I.S.E.E. inferiore o uguale a euro 14.000,00.
7. Qualora vi siano anziani e disabili, di cui all’art. 33, soli, privi di rete familiare e non in grado di provvedere all’integrale copertura della retta, il Comune provvede a erogare l’integrazione per il costo della struttura residenziale per il residuo rispetto alla quota di contribuzione che rimane a carico del soggetto, che è corrispondente all’importo da ritenersi funzionalmente disponibile al riguardo in capo alla stessa persona, vale a dire l’importo che la persona può pagare per il proprio ricovero, dovendosi considerare, a tal proposito, il totale delle entrate, al netto della quota garantita all’assistito per le spese personali, calcolata nella misura del 50% dell’importo corrispondente all’assegno sociale INPS dell’anno di riferimento
In tale ipotesi, il contributo ad integrazione viene erogato direttamente alla struttura ospitante, per conto dell’avente diritto, soggetto bisognoso assistito.
8. Nel caso di soggetti non soli nel nucleo familiare, considerato ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998 il Comune può, con onere a carico del proprio bilancio, erogare a favore del soggetto bisognoso un contributo finalizzato all’integrazione specifica per la retta di ricovero in strutture residenziali.
9. In tal ultimo caso, in presenza di I.S.E.E. individuale inferiore o uguale a euro 14.000,00 il Comune provvede a erogare l’integrazione per il costo della struttura residenziale esclusivamente per un eventuale residuo che rimanga rispetto alla quota di contribuzione che rimane a carico dei componenti del nucleo familiare (inteso ex D.Lgs. cit.) : la compartecipazione familiare viene calcolata utilizzando l’I.S.E.E. del nucleo di appartenenza, previa esclusione del soggetto bisognoso, per la valutazione della capacità contributiva complessiva, in aggiunta a quella sua personale già stimata.
10. In particolare vengono adottate le seguenti fasce, corrispondenti a soglie di proporzionalità:
- con I.S.E.E. (di cui al comma 9) inferiore o uguale a euro 10.000,00 compreso, la compartecipazione contributiva complessiva viene stimata pari al 25%, per cui il Comune verserà il 75% della quota residua calcolata ai sensi del comma 7, relativa alla retta socio-assistenziale di degenza;
- con I.S.E.E. (di cui al comma 9) da euro 10.000,00 a 12.500 compreso, la compartecipazione contributiva complessiva viene stimata pari al 50%, per cui il Comune verserà il 50% della quota residua calcolata ai sensi del comma 7, relativa alla retta socio assistenziale di degenza;
- con I.S.E.E. (di cui al comma 9) da euro 12.500,00 a 16.000,00 compreso, la compartecipazione contributiva complessiva viene stimata pari al 75%, per cui il Comune verserà il 25% della quota residua calcolata ai sensi del comma 7 relativa alla retta socio-assistenziale di degenza;
- con I.S.E.E. (di cui al comma 9) uguale o superiore a euro 16.000,00 la compartecipazione contributiva complessiva viene stimata pari al 100%, per cui il Comune non verserà alcun contributo.
11. La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere i predetti limiti e percentuali e di aggiornarli annualmente.
art. 36 - criteri ulteriori di selezione dei beneficiari ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130
1. Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 è facoltà del Comune fissare requisiti ulteriori di selezione dei beneficiari.
2. Condizioni tutte ineludibili per l’ottenimento del contributo di cui all’art. 33,da parte del soggetto interessato, in aggiunta alle condizioni di cui all’articolo 35 del presente regolamento sono le seguenti (in assimilazione ai criteri, vigenti a livello nazionale, relativi alla cd. “carta acquisti”):
- non titolarità né disponibilità maggioritaria di beni registrabili (art. c.c.c 2683) in numero complessivamente superiore all’unità;
- non essere intestatario di più di una utenza elettrica domestica;
- non essere intestatario di utenze elettriche non domestiche;
- non essere intestatario di più di una utenza del gas;
- non essere proprietario con quota superiore o uguale al 25% di più di un immobile ad uso abitativo;
- non essere proprietario con quota superiore o uguale al 10% di alcun immobile non ad uso abitativo, di categoria catastale C 7.
3. I predetti dati condizionanti devono essere riferiti al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente.
4. In caso di mancata produzione della relativa documentazione completa la richiesta di integrazione retta non verrà presa in considerazione.
art. 37 - revoca, sospensioni, verifiche
1. L’intervento economico comunale viene revocato in caso di dimissione dalla struttura o decesso dell’interessato. L’interessato, chi ne cura gli interessi o i familiari che hanno presentato la richiesta, si impegnano a comunicare al Comune entro 3 giorni suddette evenienze.
2. Si impegnano inoltre a segnalare assenze certificate di ricovero ospedaliero dalla RSA/RSD comportanti una riduzione della retta mensile a carico del soggetto. In tal caso il contributo comunale, a conguaglio, verrà diminuito proporzionalmente.
3. In caso di ridefinizione della retta il contributo economico verrà ridefinito proporzionalmente secondo i criteri di calcolo di cui all’art. 35.
4. Il contributo verrà sospeso allo scadere della validità della certificazione I.S.E.E. fino alla presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva unica/attestazione I.S.E.E. in corso di validità, con i redditi aggiornati rispetto all’anno precedente.
5. Il Comune provvederà ad esercitare un accurato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, ai sensi della normativa vigente, svolgendo o facendo svolgere dalla autorità competenti le verifiche necessarie.A tal fine, oltre a richiedere tutta la documentazione necessaria all’interessato, potrà assumere informazioni presso organi ed amministrazioni competenti.
6. In caso di dichiarazioni mendaci nella dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell’I.S.E.E. e nei documenti di cui agli artt. 34, 35 e 36 del presente regolamento ed in caso di mancata presentazione entro i termini della documentazione richiesta il soggetto decade dal beneficio.
A decorrere dall’emissione del certificato presentato sulla cui dichiarazione sostitutiva è stata rilevata la dichiarazione mendace, il soggetto, o chi ne cura gli interessi, dovrà restituire quanto percepito dal Comune a titolo di contributo per integrazione retta, fatto comunque salvo quanto previsto dalla normativa per le responsabilità penali del soggetto dichiarante.
7. Il Comune potrà convenzionarsi in funzione della propria necessità e programmazione territoriale, con strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali per disabili e anziani che, ai sensi della normativa vigente, siano autorizzate al funzionamento e accreditate con la Regione, per favorire una priorità d’accesso e condizioni vantaggiose per i propri residenti.
CAPO VI
BENEFICI ECONOMICI PER SPESE DI TRASPORTO
art. 38 - Benefici economici a favore di persone disabili e anziane che sostengano spese di trasporto per la frequenza continuativa presso centri diurni, centri socio educativi e servizi di formazione all’autonomia
1. Beneficiari del contributo possono essere le persone di cui all’art. 33 comma 1 del presente regolamento, che frequentino continuativamente un centro diurno, centro socio educativo o servizio di formazione all’autonomia, sostenendo spese per il trasporto.
2. La domanda di contributo economico va presentata in Comune, dall’interessato, da parte di chi ne cura gli interessi o dei familiari, in loro assenza da parte del servizio sociale e/o di organizzazioni di volontariato che seguono il disabile.
3. Per la valutazione della condizione economica si utilizza come riferimento l'I.S.E.E. individuale della persona assistita.
4. La domanda, indirizzata al Servizio sociale Comunale va presentata annualmente completa di: attestazione I.S.E.E. in corso di validità, e copia della DSU relativa del disabile e di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il centro frequentato/la frequenza/ il periodo di riferimento/ il servizio di trasporto utilizzato/il costo, in caso di mezzo proprio il tipo di veicolo e il chilometraggio giornaliero percorso
5. In caso di non disponibilità a bilancio, le richieste verranno messe in lista di attesa in ordine cronologico.
6. I beneficiari del contributo e/o loro famigliari sono tenuti a presentare al Comune, su richiesta dei servizi sociali, attestazione I.S.E.E. aggiornata, documentazione comprovante la frequenza e le spese sostenute.
7. Nel caso di sospensione, interruzione, riduzione, modifica del tipo di trasporto utilizzato sopravvenuta per qualsiasi motivo, che incida sulle spese sostenute dalla famiglia, i familiari dei disabili sono tenuti immediatamente a darne notizia all’ufficio servizi sociali.
Nel caso di trasporto con mezzo proprio di più di un disabile verrà dato il contributo previsto per una singola persona.
8. L’erogazione dei contributi avverrà in due fasi: il 70% a seguito di completamento dell’istruttoria ed il 30% a seguito verifica sulla reale frequenza e sui costi sostenuti per il trasporto.
9. Il contributo per il 2010 verrà calcolato nella misura indicata nella tabella ALLEGATO F e potrà essere annualmente rideterminato dalla Giunta Comunale.
CAPO VII SOGGIORNI CLIMATICI
art. 39 - contributi economici per partecipanti a soggiorni di vacanza socialmente rilevanti
1. Il Comune può organizzare, in proprio o tramite convenzioni, soggiorni di vacanza rivolti a tutta la popolazione o a particolari categorie di cittadini. Nel caso di anziani vengono considerati tali gli uomini che abbiano compiuto 65 anni e le donne che abbiano compiuto i 60 anni. Qualora alcuni di questi soggiorni vengano individuati dal Comune come socialmente rilevanti, è facoltà dei partecipanti, residenti nel Comune, all’atto dell’iscrizione inoltrare domanda in carta libera, corredata dalla presentazione della attestazione I.S.E.E. aggiornata del nucleo familiare per ottenere una riduzione sulla quota dovuta per il soggiorno (escluso il costo per il supplemento per la camera singola).
2. Competerà alla Giunta Comunale determinare annualmente le percentuali di compartecipazione alla spesa in base alle fasce I.S.E.E. ed esercitare la facoltà di stabilire un numero minimo di parteci-panti residenti quale condizione per l’organizzazione del soggiorno e di fissare, per i non residenti, una quota aggiuntiva per il servizio di trasporto.
CAPO VIII SERVIZIO TRASPORTI
art 40 - finalità del servizio e destinatari
1. La finalità del servizio trasporti è di favorire l’integrazione sociale dei cittadini garantendo l’opportunità di raggiungere le sedi riabilitative, sanitarie, alle persone impossibilitate a farlo autonomamente.
2. Si dicono straordinari i trasporti prestati una - tantum nel corso dell’anno, anche se per più giorni continuativi.
3. I destinatari del servizio trasporti comunale sono i cittadini, residenti nel territorio comunale, che presentino, oltre ad una assenza o notevole carenza di forme di assistenza parentale, nell’ordine di priorità sotto elencato, le seguenti caratteristiche:
a. disabili, non deambulanti, o con bisogno di accompagnatore per forte compromissione psichica o della capacità di orientamento;
b. anziani con bisogno di accompagnatore per compromissione del livello di autonomia;
c. minori disabili, non deambulanti, o con bisogno di accompagnatore per forte compromissione psichica o della capacità di orientamento;
d. altre persone a diverso titolo in carico al servizio sociale;
4. Per il primo accesso al servizio è prevista la valutazione dell’assistente sociale.
5. Per i trasporti, gestiti in proprio o in convenzione, le quote a carico degli utenti sono stabilite annualmente in apposita deliberazione utilizzando come riferimento l’I.S.E.E. individuale, in base alle fasce di cui all’art. 16, aggiornate annualmente.
CAPO IX
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
art. 41 - tipologia dei servizi socio-educativi
1. Tra le provvidenze socio-educative rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini e che hanno lo scopo di coprire esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo, come indicati all'art. 3 del presente regolamento, quali: refezione scolastica, trasporto scolastico, centri ricreativi diurni per minori e servizi per la prima infanzia.
art. 42 - avvisi pubblici
1. I servizi socio-educativi sono offerti a domanda degli interessati, previa idonea informazione al pubblico da parte dell'Amministrazione comunale, nelle forme rituali.
art. 43 - costo dei servizi
1. I cittadini ammessi a fruire del servizio interessato dovranno corrispondere una retta determinata annualmente dall'Amministrazione sulla base dei costi di gestione di ogni servizio.
2. Fatti salvi i casi di esenzione, chiunque usufruisca delle prestazioni è tenuto - secondo le normative vigenti – a sostenerne per intero o parzialmente il costo.
3. In caso di reiterato inadempimento all’obbligo di cui al comma 1, il Comune provvede alla sospensione del servizio erogato, sempre che ciò non rappresenti un pericolo per la salute o la dignità personale del diretto interessato. Restano in ogni caso impregiudicate per il comune tutte le azioni a tutela del soddisfacimento del diritto di credito nei confronti del diretto interessato, dei suoi aventi causa e degli eventuali obbligati.
art. 44- servizio di refezione scolastica
1. Le percentuali di compartecipazione alla spesa da parte dell’utenza sono stabilite per ogni anno scolastico dalla Giunta Comunale che fissa le tariffe agevolate per i residenti facendo riferimento all’I.S.E.E. familiare.
2. Per casi sociali gravi, in presenza di situazioni di provato disagio socio-economico, a rischio di emarginazione, con relazione tecnica documentata e richiesta da parte del servizio sociale professionale, potranno essere concesse ulteriori agevolazioni fino alla gratuità.
3. Al fine di agevolare le famiglie numerose, per le famiglie residenti aventi più di due figli che frequentano la refezione scolastica e che rientrano nella fascia I.S.E.E. stabilita dalla Giunta Comunale è prevista la gratuità per il terzo figlio ed i successivi.
4. Gli utenti residenti che non presentano l’attestazione I.S.E.E. entro i termini di raccolta delle domande vengono automaticamente inseriti nella fascia più alta.
5. E’ facoltà della Giunta Comunale stabilire maggiorazioni tariffarie per i non residenti.
art 45 - servizio trasporto alunni
1. Per casi sociali gravi, in presenza di situazioni di provato disagio socio-economico, a rischio di emarginazione, con relazione tecnica documentata e richiesta da parte del servizio sociale professionale, potranno essere concesse ulteriori agevolazioni fino alla gratuità.
2. Indipendentemente dall’I.S.E.E., le famiglie aventi più di un figlio che usufruisce del trasporto scolastico beneficiano della riduzione del 25% della tariffa piena per il secondo figlio ed i successivi. Va inteso che la quota intera è calcolata per il figlio maggiore d’età.
3.Nell’accesso al servizio viene data priorità ai residenti.
4. E’ facoltà della Giunta Comunale stabilire tariffe agevolate per i residenti facendo riferimento all’I.S.E.E. familiare e alle fasce I.S.E.E. di cui al presente regolamento.
5. E’ prerogativa della Giunta Comunale prevedere maggiorazioni tariffarie per i non residenti.
art 46- centro ricreativo diurno
1. Il Centro ricreativo diurno (CRD) per minori è una Unità d’Offerta sociale che, attraverso una puntuale progettazione svolge, nell'ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione per minori che nel periodo di chiusura delle attività scolastiche permangono nel proprio luogo di residenza.
2. La finalità dell’Unità d’offerta sociale CRD è sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra impegni lavorativi e impegni di accudimento dei figli in età scolare
nel periodo di chiusura delle attività scolastiche; offrire ai minori un luogo protetto di educazione, di socializzazione anche al fine di prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale.
3. Al fine di agevolare le famiglie numerose, sono previste tariffe agevolate per le famiglie residenti a Noviglio, aventi due o tre figli che frequentano il Centro Ricreativo Diurno.
Tali agevolazioni vengono annualmente deliberate dalla Giunta Comunale.
E’ facoltà della Giunta Comunale stabilire tariffe agevolate per i residenti facendo riferimento all’I.S.E.E. familiare e alle fasce I.S.E.E. di cui al presente regolamento aggiornate annualmente.
4. E’ prerogativa della Giunta Comunale prevedere maggiorazioni tariffarie per i non residenti.
5. Per casi sociali gravi, in presenza di situazioni di provato disagio socio-economico, a rischio di emarginazione, con relazione tecnica documentata e richiesta da parte del servizio sociale professionale, potranno essere concesse ulteriori agevolazioni fino alla gratuità.
art 47 - servizi per la prima infanzia
1. I Servizi per la Prima Infanzia sono servizi socio-educativi di interesse pubblico che hanno lo scopo di assicurare ad ogni bambino, senza distinzione di sesso, cultura, lingua, etnia, condizioni di salute e religione, uguali condizioni per un armonico sviluppo psico-fisico.
I Servizi per la Prima Infanzia, pur costituendo un'unica istituzione socio-educativa, si articolano in: Asilo nido, Nido aperto ed eventuali altri servizi integrativi attivati in relazione alle esigenze e risorse disponibili.
2. La struttura denominata “Asilo nido Le cicogne” è affidata ad un gestore esterno, titolare dell’autorizzazione al funzionamento, che provvede ad erogare il servizio agli utenti ed a introitare le rette concordate con l’Amministrazione comunale sulla base dei costi di gestione.
3. Per aderire al sistema convenzionale promosso dalla Regione Lombardia ed al fine di accedere ai finanziamenti del piano straordinario triennale nidi, adottato con d.g.r. 22 ottobre 2008 n. 8243, il Comune di Noviglio, singolo o associato, può sottoscrivere convenzioni per acquistare per i propri cittadini, le prestazioni socio educative erogate dalle unità d’offerta private per la prima infanzia identificate dalla Regione con d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20588, secondo lo schema di convenzione predisposto dalla Regione.
4. L Xxxxx Xxxx è rivolto ai bambini in fascia d’età dai tre mesi ai tre anni. Le iscrizioni sono aperte in via prioritaria ai residenti nel Comune di Noviglio poi, nel caso in cui ci siano posti disponibili, anche a bambini residenti in altri Comuni.
5. Le agevolazioni economiche sono riservate alle famiglie residenti a Noviglio, con minori utenti dell’asilo nido “Le cicogne”.
Il Comune utilizza come riferimento l’I.S.E.E. del nucleo familiare, in base alle fasce di cui al presente regolamento, annualmente aggiornate.
6. Per i gravi casi sociali documentati di bambini che necessitino dell’inserimento all’asilo nido, il Comune può prevedere ulteriori agevolazioni economiche fino alla concessione della gratuità, sulla base del Piano Assistenziale Individualizzato elaborato dall’assistente sociale, facendosi parzialmente o totalmente carico del costo della retta e dei pasti.
7. In caso di frequenza contemporanea di due fratelli/sorelle, il primo figlio paga la retta dovuta in base alla fascia I.S.E.E. del nucleo familiare , il secondo figlio paga il 50% della retta intera.
8. La modulistica per l'ammissione alla graduatoria ed il volantino esplicativo sulle rette di frequenza possono essere ritirati presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune e presso la segreteria del Nido Le Cicogne.
9. Sono previste nel corso dell'anno scolastico 2 graduatorie.
La prima graduatoria comprende le domande pervenute dal 1 gennaio al 15 maggio. La seconda graduatoria comprende le domande pervenute dal 16 maggio al 15 dicembre e quelle eventualmente inevase nelle graduatorie precedenti, che avranno titolo prioritario al di là del punteggio ottenuto. Le graduatorie verranno stilate dal Comune : entro il 25 maggio ed entro il 30 dicembre.
10. Le graduatorie di ammissione sono predisposte sulla base delle domande pervenute, tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi.
a) Attività lavorativa dei genitori - punteggi equivalenti da assegnare a entrambi i genitori
• entrambi i genitori che lavorano: punti 20
• famiglia monoparentale con genitore che lavora: punti 25
• presenza di un solo genitore che lavora: punti 10
• entrambi genitori in stato di disoccupazione: punti 5
• studente con obbligo di frequenza: punti 8
• genitori non occupati: punti 2
orario di lavoro del padre
• fino a 12 ore settimanali: punti 1
• da 13 a 24 ore settimanali: punti 2
• da 25 a 36 ore settimanali: punti 3
• da 37 e oltre: punti 4
• lavoro occasionale: punti 2
• lavoro stagionale: punti 2
orario di lavoro della madre
• fino a 12 ore settimanali: punti 1
• da 13 a 24 ore settimanali: punti 2
• da 25 a 36 ore settimanali: punti 3
• da 37 e oltre: punti 4
• lavoro occasionale: punti 2
• lavoro stagionale: punti 2
b) Situazioni particolari
• minore disabile con adeguata certificazione: punti 15
• presenza di un componente familiare disabile con adeguata certificazione: punti 10
• famiglia monoparentale con genitore in stato di disoccupazione: punti 20
• nucleo familiare in difficoltà sostenuto e certificato dai Servizi Sociali: punti 30
c) Figli
• gemelli o presenza di fratelli al di sotto dei tre anni: punti 5
• per ogni figlio dai 3 anni ai 6 anni: punti 2
• per ogni figlio dai 7 anni ai 14 anni: punti 1
Per famiglia monoparentale si intende condizione riferita a genitore che vive solo, vedovo, affidatario del minore in caso di separazione o divorzio o soggetto affidatario per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
11. A parità di punteggio si tiene conto della data di presentazione della domanda e successivamente del nucleo familiare con valore I.S.E.E. minore.
12. Entro 10 giorni dalla data di esposizione della graduatoria è possibile far pervenire, in carta semplice, al responsabile del competente settore comunale eventuali rilievi e/o reclami per integrare le domande di iscrizione con ulteriore o diversa documentazione.
Entro 10 giorni dalla scadenza del suddetto termine il responsabile del competente settore comunale predispone la pubblicazione della graduatoria definitiva. Assegnati i posti disponibili, viene stilata la lista di attesa.
La graduatoria di ammissione definitiva, viene esposta presso la segreteria dell’asilo nido e sul sito internet del Comune ed aggiornata ogni qual volta si renda necessario.
CAPO X
PROMOZIONE SOCIALE E SUSSIDIARIETÀ
art. 48 -promozione dei servizi di comunità
1. Il Comune riconosce e promuove i servizi di comunità come parte integrante e necessaria del sistema locale dei servizi sociali a rete.
2. A titolo meramente esemplificativo, il Comune, nell’organizzazione e nella gestione del sistema locale dei servizi sociali a rete:
a) promuove le attività rivolte a prevenire il disagio sociale e ad offrire opportunità di relazione, e di vita attiva;
b) promuove campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione e formazione, finalizzati ad incrementare il senso di cittadinanza, la solidarietà tra le culture e le generazioni, la parità tra uomo e donna, la percezione di sicurezza, la pratica di stili di vita sani e attivi e l’inclusione sociale delle persone svantaggiate;
d) favorisce e sostiene le iniziative, anche di carattere sperimentale ed innovativo, di aggregazione e di auto-organizzazione degli utenti, dei loro familiari e dei cittadini;
e) persegue l’obiettivo della massima interconnessione delle strutture e delle risorse, anche informali, di sostegno alle esigenze degli utenti e dei loro familiari;
f) promuove, al fine di assicurare la continuità e l’efficacia nel tempo degli interventi assistenziali, le attività rivolte a favorire ed accompagnare l’inserimento sociale e lavorativo degli utenti;
g) promuove i servizi e gli interventi di mediazione sociale e familiare, e di mediazione culturale;
h) Promuove gli interventi rivolti al reinserimento sociale e lavorativo degli ex carcerati
i) favorisce e sostiene l’autonoma organizzazione culturale e ricreativa dei cittadini e delle associazioni.
3. Il Comune, ai fini della promozione dei servizi di comunità, può sottoscrivere convenzioni con soggetti del terzo settore nelle forme previste dalle norme vigenti.
Il Comune, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo, può, dandone adeguata motivazione, sottoscrivere convenzioni con soggetti del terzo settore senza ricorso a forme di selezione ad evidenza pubblica, per lo svolgimento di attività che richiedano particolari qualità del soggetto o il radicamento sul territorio.
art. 49 - coprogettazione degli interventi sociali
1. Il Comune riconosce e promuove l’autonomo esercizio della funzione sociale degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose e degli altri enti privati che non perseguono scopo di lucro.
2. La partecipazione dei soggetti senza scopo di lucro alla programmazione ed alla verifica dell’efficienza del sistema locale dei servizi sociali a rete si realizza normalmente mediante il concorso alla definizione dei Piani di Zona.
3. La partecipazione dei soggetti senza scopo di lucro alla coprogettazione degli interventi sociali, in attuazione degli obiettivi programmati con i Piani di Zona, si realizza mediante l’indizione di apposite istruttorie, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, efficacia, proporzionalità e pubblicità delle iniziative.
4. Nell’esperimento dell’istruttoria in forma pubblica devono essere definiti i seguenti elementi:
a) le caratteristiche tecniche generali dell’intervento o prestazione sociale oggetto della coprogettazione;
b) le modalità ed i tempi del lavoro istruttorio;
c) le modalità di presentazione ed i requisiti delle proposte e dei contributi progettuali dei soggetti partecipanti.
5. I soggetti senza scopo di lucro partecipanti alla coprogettazione possono, in esito all’istruttoria in forma pubblica, esprimere la disponibilità a collaborare con il Comune alla realizzazione degli obiettivi programmati di produzione ed erogazione degli interventi e delle prestazioni sociali.
6. Il Comune può negoziare e concludere accordi con i soggetti senza scopo di lucro che abbiano espresso la disponibilità a collaborare di cui al precedente comma 5.
7. Con gli accordi di cui al precedente comma 6 le parti, anche integrando le proposte ed i contributi progettuali presentati nell’istruttoria pubblica, stabiliscono:
a) le modalità di accesso agli interventi e servizi sociali;
b) gli standard quantitativi e qualitativi delle prestazioni da erogare;
c) le forme di controllo sulla qualità delle prestazioni da erogare;
d) le quote di contribuzione richieste agli utenti delle prestazioni da erogare;
e) le risorse finanziarie, reali ed umane impiegate per la realizzazione degli obiettivi programmati;
f) le risorse finanziarie o le altre utilità economiche, di valore determinato, attribuite dal Comune a titolo di sostegno o di partenariato pubblico/privato (PPP) nella produzione ed erogazione dei servizi e degli interventi sociali oggetto di coprogettazione.
art. 50 - erogazione delle prestazioni sociali mediante accreditamento
1. In attuazione delle vigenti previsioni delle leggi statali e regionali il Comune, singolo o associato, sulla base dei criteri definiti dalla Regione, può prevedere l’erogazione di prestazioni sociali mediante accreditamento, definendo i requisiti di accreditamento delle unità d’offerta sociale.
CAPO XI
BENEFICI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI
art . 51 - procedure - soggetti ammessi
1. Le richieste di contributo da parte di Enti, associazioni e Comitati devono essere presentate al Comune nell’anno di riferimento.
2. La concessione di contributi, ausili finanziari e l’ attribuzione di vantaggi economici di cui ai seguenti articoli può essere disposta dall’ Amministrazione Comunale a favore:
- di Enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- di Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione della Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente la richiesta dell’ intervento.
3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l’attribuzione di benefici economici può essere disposta a favore di enti pubblici o privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà per eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità.
CAPO XII
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE
art. 52 - per l’attività ordinaria
1. Per gli Enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale, l’ istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e del programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque per l’anno successivo a quello per il quale l’ ente ha fruito del contributo comunale, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. L’erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale al momento dell’ approvazione dell’ intervento.
art. 53 - per iniziative
1. Per gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l’ effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l’ istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell’epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con cui si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico.
2. L’erogazione dei contributi finanziari di cui comma precedente avviene secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale al momento dell’ approvazione dell’ intervento.
3. La concessione dell’intervento è vincolata all’ impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
4. Gli interventi del Comune relativi all’ attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l’assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell’ uso agevolato di impianti, strutture ed attrezzature comunali, come riportato al presente capo. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell’ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per iniziative o manifestazioni dallo stesso organizzate e nell’ ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall’ Amministrazione Comunale.
art . 54 - informazione e patrocinio
1. Gli Enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l’ espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio o promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il Comune può concedere il patrocinio per pubblicizzare una singola iniziativa di valore ed interesse pubblico, in assenza di fini di lucro. Per patrocinio si intende l'autorizzazione ad usare il nome e simbolo del Comune. Il patrocinio non prevede la concessione di un contributo in denaro.
4. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore, indicando l’iniziativa, i temi trattati, la data, gli eventuali altri patrocini richiesti o concessi. Il patrocinio è concesso formalmente dal Sindaco.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l’ ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell’ iniziativa.
art. 55 - criteri e graduatoria
1. Se più soggetti concorrono alla concessione di cui all’ art. 51 comma 3, nell’ ambito dello stesso servizio e / o attività, la Giunta Comunale dovrà procedere alla formulazione di una graduatoria numerica individuando preliminarmente criteri di valutazione oggettivi a seconda della natura della concessione .
2. Nell’esame delle richieste verranno prese in considerazione i seguenti fattori:
- il numero dei soci residenti a Noviglio, se si tratta di un’associazione;
- l’utenza residente a Noviglio destinata all’attività del soggetto;
- la consistenza delle iniziative nel territorio comunale negli ultimi due anni di attività;
- gli obiettivi che intendono perseguire in relazione ai sussidi richiesti;
- se il soggetto ha altre forme di finanziamento
3. La graduatoria formulata dalla Giunta Comunale sarà pubblicata all’ Albo Pretorio per giorni quindici e contro di essa gli interessati potranno presentare ricorso al Sindaco entro dieci giorni dal termine della pubblicazione.
art. 56 - rendiconto
1. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività presentando, a consuntivo, un rendiconto delle concessioni operate e specificando natura e consistenza delle stesse.
CAPO XIII
ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO
art. 57 - interventi
1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni gruppi ed altri organismi avente natura associativa che curano la pratica da parte delle persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico - motorie ricreative nel tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quanto ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all’ immagine della comunità, agevolazioni per l’ uso di impianti e strutture di proprietà comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una tantum, alle società ed associazioni di cui comma 1 e 2 per l’organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui commi precedenti sono disposti con l’ osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi.
art. 58 - impianti e strutture
1. La concessione a condizione agevolata dell’ uso di impianti ed attrezzature di cui al presente capo, è regolata mediante apposito atto di indirizzo del competente organo comunale e, in caso di convenzione, prevede la successiva stipula della stessa da parte del responsabile dell’area competente con il soggetto che utilizza i suddetti beni. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate l’esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l’ uso delle stesse.
2. Nel caso che l’ impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto responsabilità del soggetto utilizzatore, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso i terzi, sia per quanto attiene ad eventuali richieste di risarcimento danni a qualsiasi titolo avanzate.
CAPO XIV SVILUPPO ECONOMICO
art. 59 - interventi
1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
al concorso per l’ organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel comune;
al concorso per l’ effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l’ adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti di genere ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio Comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. Nell’ atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente regolamento in mancanza delle quali la concessione non è più valida.
3. La concessione dei contributi una tantum per le finalità di cui al comma 1 avviene secondo quanto previsto al capo XII del presente regolamento.
CAPO XV INTERVENTI STRAORDINARI
art. 60 - interventi straordinari
1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
CAPO XVI
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI
art. 61 - interventi
1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
a. al sostegno dell’attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell’ ambiente;
b. alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
c. alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi XI e XII.
CAPO XVII
ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA
art. 62 - albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
1. E’ istituito, secondo quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, con particolare riferimento al 1° comma del Decreto del Presidente della 10 Repubblica il 7 aprile 2000, n. 118, l’Albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del Bilancio del Comune.
2. L’Albo viene aggiornato annualmente entro il 30 aprile e comunque entro l’approvazione del Rendiconto della Gestione, con l’inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio. Per ciascun soggetto che figura nell'Albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.
3. L’Ente, preposto alla tenuta dell’Albo, ne assicura la massima facilità di accesso e pubblicità e provvede, altresì, all’informatizzazione dello stesso, consentendone l’accesso gratuito. L’Albo è conservato presso l’Ufficio Servizi Sociali.
4. L’Albo riguarda i seguenti settori: assistenza e sicurezza sociale - attività sportive e ricreative del tempo libero- sviluppo economico – tutela dei valori ambientali – interventi straordinari.
5. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell’Albo sono indicati:
▪ la denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell’Ente e forma associativa o similare
▪ la sede legale
▪ il numero di codice fiscale o partita IVA
▪ la finalità dell’intervento, espressa in forma sintetica
▪ l’importo o valore economico dell’intervento totale dell’anno
▪ la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell’Albo sono indicati:
▪ nome, cognome e anno di nascita dei beneficiari
▪ la finalità dell’intervento espressa in forma sintetica
▪ l’importo o valore economico dell’intervento totale nell’anno
▪ la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni
6. L’ufficio Servizi Sociali cura la tenuta dell’albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
7. E’ fatto obbligo ai Responsabili di Area di segnalare tempestivamente all’Ufficio Servizi Sociali l’elenco descrittivo dei beneficiari di interventi di natura economica in correlazione all’assegnazione di altri vantaggi economici previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento, ai fini della completa tenuta dell’albo.
8. L’Albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Responsabile di area dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi di informazione comunale.
CAPO XVIII NORME GENERALI
art. 63 - disposizioni
1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata
3. Nel caso le disposizioni legislative si limitino a modificare le detrazioni di cui agli articoli 7, 8 e
9 del presente Regolamento, onde permettere ai cittadini di usufruire nell’immediatezza delle eventuali agevolazioni, l’accoglimento delle suddette modifiche sarà demandato ad atto della Giunta Comunale.
art. 64 - abrogazione di norme
1. “Il regolamento per le concessioni ex art. 12 legge 7 agosto 1990, n° 241 approvato con del. C.C. n. 39 del 23.07.1991 e modifiche approvate con del. C.C. n.17 del 31.03.1992 e C.C. n. 71 del 26.11.1992 , ed il “Regolamento attuativo dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate” approvato con del. C.C. n. 18 dell’11.03.2003 vengono abrogati.
2. L’entrata in vigore del presente Regolamento abroga tutte le vigenti norme regolamentari in contrasto con lo stesso e le linee di indirizzo approvate in via sperimentale antecedenti allo stesso.
art. 65 - entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera approvativa.
2. Le norme del presente regolamento si applicano ai nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività. Relativamente ai servizi socio educativi le norme del presente regolamento verranno applicate a partire dall’anno scolastico 2010/2011.
art. 66 - pubblicità del regolamento
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge n. 241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
RIFERIMENTI NORMATIVI NATURA | DATA | NUM. | OGGETTO |
D.A.C. | 22/12/1 947 | Costituzione della Repubblica Italiana | |
D.P.R. | 24/07/1977 | 616 | Trasferimento funzioni dello Stato alle Regioni |
L. | 27/05/1991 | 176 | Ratifica convenzione sui diritti del fanciullo |
L. | 05/02/1992 | 104 | Legge sull’handicap |
D.L. | 18/01/1993 | 9 | Disposizioni in materia sanitaria e socio-sanitaria |
L. | 15/02/1997 | 66 | Norme contro la violenza sessuale |
L. | 28/08/1997 | 285 | Diritti ed opportunità infanzia ed adolescenza |
L. | 27/12/1997 | 449 | Introduzione assegno di maternità e al nucleo familiare |
D. Lgs. | 31/03/1998 | 112 | Conferimento funzioni alle regioni ed enti locali |
D. Lgs. | 31/03/1998 | 109 | Introduzione riccometro |
L. | 03/08/1998 | 269 | Norme contro lo sfruttamento dei minori |
L. | 23/12/1998 | 448 | Norme sull’erogazione degli assegni di maternità e n.f. |
L. | 31/12/1998 | 476 | Ratifica convenzione internazionale dell’AJA sui minori |
D.P.C.M. | 07/05/1999 | 221 | Regolamento attuativo riccometro |
D. Lgs. | 03/05/2000 | 130 | Modificazioni all’istituto del riccometro |
D. Lgs. | 18/08/2000 | 267 | T.U. ordinamento EE.LL. |
L. | 08/11/2000 | 328 | Legge quadro servizi sociali |
D.M. | 21/12/2000 | 452 | Regolamento sugli assegni al nucleo e di maternità |
D.P.C.M. | 14/02/2001 | Integrazione e coordinamento prestazioni socio- sanitarie | |
L. | 28/03/2001 | 149 | Diritto del minore ad una famiglia |
D.P.C.M. | 04/04/2001 | 242 | Definizione di nucleo familiare per riccometro |
D.P.R. | 03/05/2001 | Piano nazionale Servizi Sociali | |
D.P.C.M. | 18/05/2001 | Approvazione modelli e norme per la D.S.U. | |
D.P.C.M. | 29/11/2001 | Livelli essenziali di assistenza | |
L. | 30/07/2002 | 189 | Norme sull’immigrazione |
L. | 20/03/2003 | 77 | Ratifica convenzione sui diritti dei minori |
D.LGS. | 30/06/2003 | 196 | Norme sulla privacy |
L.R. | 2008 | 3 | Legge regionale sui servizi sociali |
DPR | 22/12/1986 | 917 | Reddito soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche |
L.R. | 14/12/2004 | 34 | Politiche regionali per i minori |
DGR | 2005 | 20588 | ridefinizione dei servizi per l’infanzia |
Decreto R.L. | 15/02/2010 | 1254 | Prime indicazioni operative in ordine all’esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociali |
DGR | 03/02/2010 | 11152 | Acquisto da parte del sistema pubblico di posti già autorizzati nelle unità d’offerta socio educative per la prima infanzia |