COPERTURA ASSICURATIVA ELETTRONICA
COPERTURA ASSICURATIVA ELETTRONICA
La presente polizza è stipulata tra
EUR SPA e Società controllate | |
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 | |
00000 XXXX | |
Codice Fiscale 80045870583 - P. Iva 02117131009 |
e Società
Durata del contratto
Dalle ore 24 del 31.12.2019
alle ore 24 del 31.12.2022
con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31. 12 di ogni anno
Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005
SOMMARIO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO
SEZIONE I DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO
SEZIONE II CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – NORME COMUNI
Art.1 Durata del contratto
Art.2 Recesso anticipato annuale
Art.3 Pagamento del premio – decorrenza dell’assicurazione Art.4 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art.6 Variazioni del rischio
Art.7 Revisione del prezzo Art 8 Recesso
Art.9 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Art.10 Recesso del contratto in caso di sinistro
Art.11 Modifiche dell’assicurazione Art.12 Altre assicurazioni
Art.13 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art.14 Gestione del contratto
Art.15 Oneri fiscali
Art.16 Forma delle comunicazioni
Art.17 Foro competente – elezioni di domicilio Art.18 Interpretazione del contratto
Art.19 Rinvio alle norme di legge Art.20 Trattamento dei dati Art.21 Coassicurazione e delega Art.22 Validità territoriale
Art.23 Sanzioni e restrizioni internazionali Art.24 Rinuncia al diritto di rivalsa
Art.25 Assicurazione per conto di chi spetta
SEZIONE III OGGETTO DELL’ ASSICURAZIONE
Art.26 Oggetto dell’Assicurazione Art.27 Maggiori costi
Art.28 Supporto dati
Art.29 Programmi in licenza d’uso Art.30 Danni da furto
Art.31 Atti dolosi – Eventi socio politici –
Art.32 Atti di terrorismo e di sabotaggio organizzato Art.33 Inondazione, alluvione, allagamento
Art.34 Terremoto Art.35 Xxxxx Xxxxxxxxx
Art.36 Danni ad impianti ed apparecchi ad impiego mobile
SEZIONE IV ESCLUSIONI
Art.37 Esclusioni
SEZIONE V NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art.38 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro Art.39 Pagamento dell’indennizzo
Art.40 Limite massimo dell’indennizzo
Art.41 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale Art.42 Copertura automatica – Leeway Clause
Art.43 Nomina dei periti - procedura per la liquidazione del danno – Art.44 Mandato dei periti liquidatori
Art.45 Criteri di indennizzo
Art.46 Xxxxx suscettibili da riparazione Art.47 Xxxxx non suscettibili di riparazione Art.48 Rendicontazione sinistri
SEZIONE VI CALCOLO E COSTITUZIONE DEL PREMIO
Art.49 Partite somme assicurate e calcolo del premio Art.50 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti Art.51 Riparto di coassicurazione
Art.52 Disposizioni finali
SCHEDA DI POLIZZA | |
NUMERO DI POLIZZA | …………………………… |
INTERMEDIARIO ALIQUOTA PROVVIGIONALE | …………………………… % calcolata sul premio imponibile prevista dal mandato Broker |
CONTRAENTE | Eur Spa - e società collegate - |
ASSICURATO | Il contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
SEDE LEGALE del Contraente | Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxx |
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. | P. Iva 02117131009 |
ATTIVITÀ SVOLTA | Gestione e valorizzazione del complesso dei beni di cui è titolare. Società a partecipazione pubblica ( 90% Ministero Economia e Finanze – 10% Roma Capitale). |
PERIODO DI ASSICURAZIONE | Effetto: dalle ore 24 del 31.12.2019 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2022 |
FRAZIONAMENTO | Annuale |
SOMME ASSICURATE | 1- Apparecchiature Elettroniche 2- Apparecchi ad impiego mobile 3- Maggiori costi 4- Spese d ricostruzioni dati |
FRANCHIGIA | Franchigia : vedere Tabella Limiti Sezione VII |
LIMITI TERRITORIALI | Sinistri occorsi ovunque nel mondo, eccetto U.S.A. e Canada |
PREMIO IMPONIBILE ANNUO | € |
IMPOSTE | € |
PREMIO LORDO ANNUO | € |
REGOLAZIONE PREMIO | SI |
Data Decorrenza : 31.12.2019 Prima Scadenza : 31.12.2020 Durata : fino al 31.12.2022 | Durata 3 anni |
SEZIONE I DEFINIZIONI
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
ASSICURATO: | Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
ASSICURAZIONE: | Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza. |
BROKER: | L’intermediario a cui è affidata la gestione dell’Assicurazione per incarico conferito dal Contraente. |
SOCIETÀ/ASSICURATORI: | La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio. |
CONTRAENTE: | Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. |
FRANCHIGIA: | L’importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell’assicurato. |
SCOPERTO: | La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico. |
INDENNIZZO: | La somma dovuta dalla società in caso di sinistro. |
MASSIMALE PER SINISTRO : | La massima esposizione della società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
PREMIO: | La somma dovuta dal contraente alla società. |
PERIODO ASSICURATIVO E/O DI ASSICURAZIONE: | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione. |
PERIODO DI ASSICURAZIONE | Il periodo maggiore di un anno intercorrente fra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
POLIZZA: | Il documento che prova e regola l'assicurazione. |
RISCHIO: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
SINISTRO: | Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Xxxx intendersi quale unico sinistro anche l’evento dannoso che causa danni contestualmente/contemporaneamente a più soggetti. |
SINISTRO IN SERIE | Tutti i danni derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si sono verificati in momenti diversi ed ancorchè le relative richieste di risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della presente polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate. Tutti i danni della serie saranno pertanto considerati come un unico sinistro: · agli effetti del massimale e/o del sottolimite previsto per la garanzia interessata · agli effetti dell’applicazione della relativa franchigia Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sottolimite e franchigia in vigore alla data in cui si è verificato l’ evento dannoso. |
DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO: | Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse: quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal contrante/assicurato. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a “ dipendenti o prestatori di lavoro” di cui alla presente definizione. |
COSE : | Sia gli oggetti materiali (beni fisicamente determinati) sia gli animali. |
DANNI: | I danni corporali e i danni materiali di seguito definiti. |
DANNI CORPORALI: | Il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale. |
DANNI MATERIALI: | La distruzione o il danneggiamento di cose. |
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE: | hardware, computer, centralini, fotocopiatrici, fax, terminali e apparati EDP, scanner, telefoni, televisori, registratori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, antifurti, tutti i macchinari, le apparecchiature, gli impianti, le attrezzature elettriche ed elettroniche, centrali e periferiche, apparecchi a impiego fisso e mobile, componenti ed accessori inclusi impianti antintrusione e simili, supporti dati relativi alla apparecchiature in precedenza descritte. |
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE : | Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers (lap-top, ecc.), telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile. |
DATI: | Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi. |
PROGRAMMI: | Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati. |
DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO
La presente polizza assicura tutte le attrezzature elettroniche e gli apparecchi ad impiego mobile, sia di proprietà, che in locazione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.
Si intendono garantite dalla presente polizza le apparecchiature elettroniche di proprietà o comproprietà del Contraente/Assicurato anche se in uso o in possesso di terzi; di proprietà di terzi sia in gestione,
locazione, comodato, detenzione, noleggio, possesso, uso, custodia e deposito alla Contraente/Assicurato per l’esercizio delle sue attività istituzionali, comprese le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali.
A titolo esemplificativo e non limitativo con la presente polizza si assicurano le seguenti partite:
⮚ Partita 1 A titolo esemplificativo e non esaustivo : Apparecchiature elettroniche per l’elaborazione dei dati, con relativi programmi, accessori e componenti, macchine da ufficio, impianti di condizionamento, impianti di antifurto ed in genere tutte le apparecchiature e/o macchinari e/o attrezzature con componente elettrica ed elettronica.
⮚ Partita 2 Apparecchiature elettroniche ad “Impiego Mobile”
⮚ Partita 3 Maggiori costi
⮚ Partita 4 Spese di ricostruzione dati
Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione delle ubicazioni ove si trovano gli enti assicurati e della loro identificazione e valorizzazione unitaria, nonché della successiva comunicazione di qualsiasi variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso della Contraente, da esibirsi previa richiesta della Società.
Non sarà necessario dare comunicazione alla Società, durante il tempo dell’assicurazione, dell'aumento degli enti assicurati, né sarà necessario corrispondere alcun supplemento di premio.
Ai sensi e per gli effetti delle clausole tutte della presente assicurazione, Le società controllate della contraente assumono la qualifica di assicurato aggiunto, e pertanto tutte le garanzie sono estese anche alle suddette società.
SEZIONE II
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – NORME COMUNI
Art. 1 DURATA DEL CONTRATTO
La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella scheda di polizza; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.
E’ facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi.
La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ ASSICURAZIONE , salvo ulteriori proroghe concordate fra le parti. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell’ambito di tale periodo, con un massimo comunque di 120 giorni. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art.2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE
E’ attribuita alle parti la facoltà di recedere dal contratto presente a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 120 giorni prima di ogni scadenza annuale.
Art.3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.
Il Contraente pagherà all’intermediario incaricato:
✓ entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
✓ entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
✓ entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla società.
Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale.
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 la società prende atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal contraente ai sensi del
D.M.E.F. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del decreto.
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art.4 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010 ss.mm.i.. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo.
Art.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
La Società ha determinato il premio e concluso il presente contratto in base alle dichiarazioni del contraente e/o assicurato il quale è obbligato a comunicare, con la massima diligenza, tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, secondo quanto previsto all’articolo VARIAZIONE DEL RISCHIO. In particolare, costituisce presupposto essenziale per la conclusione del presente contratto che il contraente e/o l’assicurato dichiari e garantisca, come in effetti dichiara e garantisce sottoscrivendo il presente contratto, di aver adottato (o di adottare entro il termine essenziale convenuto per iscritto tra le parti), e di mantenere attive, in vigenza di polizza, tutte le misure di sicurezza necessarie – in aderenza ai principali standard internazionali e conformemente alla normativa sulla privacy – a salvaguardare i propri dati e il proprio sistema informatico, a mitigarne le vulnerabilità e a prevenirne infrazioni.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l’omissione da parte del contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità
Art.6 VARIAZIONI DEL RISCHIO
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, deve essere comunicata per iscritto dal contraente alla società entro 30 giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall’annualità successiva.
Art.7 REVISIONE DEL PREZZO
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all’articolo VARIAZIONI DEL RISCHIO, la società, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’assicurazione, potrà segnalare al contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all’articolo VARIAZIONI DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
Il contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO.
Art.8 RECESSO
In caso di mancato accordo ai sensi dell’articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la società può recedere dal contratto di assicurazione.
Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto 1 dell’articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla società ovvero, nei casi di cui al punto 2 del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Art.9 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1 del Codice Civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al punto 2 del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.
Art.10 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la società o il contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale indirizzata al contraente e al broker.
In tal caso la società, entro 30 giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.
La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o del contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
Art.11 MODIFICHE DELL’ ASSICURAZIONE
La polizza e le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere accettate dalla società e provate per iscritto.
Art.12 ALTRE ASSICURAZIONI
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.
A parziale deroga dell’art. 1910 del Codice Civile, il contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare alla società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. La società, pertanto, risponde per l’intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.
In caso di sinistro, il contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Art.13 TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla società.
Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
La società, con il pagamento di qualsiasi sinistro, si surrogherà, fino a concorrenza dello stesso, nei diritti e nelle azioni che il contraente ha diritto di esercitare in dipendenza di detto sinistro e il contraente, ove così richiesto, dovrà riconoscere o cedere alla società relativi diritti e azioni e comunque fare quanto necessario per tutelare tali diritti, ivi inclusa la sottoscrizione di tutti gli atti necessari che consentano alla società di agire legalmente.
Art.14 GESTIONE DEL CONTRATTO
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.
Il Contraente, l’assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla Società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura del 12 % sul premio imponibile.
Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del Premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
Art.15 ONERI FISCALI
Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Art.16 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali il contraente, l’assicurato e la società sono tenuti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata). Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.17 FORO COMPETENTE - ELEZIONE DI DOMICILIO
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l’assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii.
Art.18 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all’assicurato e/o contraente.
Art.19 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana indipendentemente dal luogo in cui si verifica il sinistro. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari.
Art.20 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 ss. mm. e ii., nonché del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, laddove non in contrasto con il Regolamento, e del Garante per la Protezione dei Dati Personali 26.4.2007, la Società informa che i dati verranno trattati senza finalità eccedente l’oggetto della presente polizza e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.
Art.21 COASSICURAZIONE E DELEGA
In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata; in ogni caso la società delegataria si impegna, altresì, a emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri e a rilasciare all’avente diritto quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le società coassicuratrici danno mandato alla società delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant’altro. Pertanto, la firma apposta dalla società delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.
Art.22 VALIDITA’ TERRITORIALE
L’assicurazione è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del mondo a eccezione di Stati Uniti d’America e Canada.
Art.23 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI
In nessun caso la società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la società – o qualsiasi suo dipendente o collaboratore – a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, oppure uno dei suoi Stati membri o del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Art.24 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato o altri soggetti che collaborano con il Contraente/Assicurato (compresi Enti, Istituti, Associazioni culturali sociali, sportive e ricreative, escluse le Municipalizzate) e delle persone che ricoprono una carica, (Presidente, Segretario, Componenti CDA) e comunque dei responsabili in genere, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante al Contraente per legge.
Art.25 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con
l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
SEZIONE III
OGGETTO DELL’ ASSICURAZIONE
Art.26 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso dall’ articolo “Esclusioni”.
A titolo esemplificativo e non limitativo l’assicurazione comprende:
a) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx ed altri fenomeni elettrici;
b) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d’aria, di regolazione e di segnalazione (vizi di costruzione);
c) incendio, fulmine, esplosioni, implosioni e scoppi, fumo, bruciature, acqua;
d) xxxxxx, furto semplice o con scasso;
e) dolo e/o colpa grave delle persone di cui l’assicurato debba rispondere a norma di legge;
f) trombe d’aria, uragani, gelo, ghiaccio, neve, grandine, alluvione ed inondazioni, caduta massi, valanghe, terremoto;
g) caduta di aereo di cose da essi trasportate (esclusi ordigni esplosivi), superamento del "muro del suono”;
h) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino idoneo scarico i residuati del sinistro;
i) danni causati agli enti assicurati cagionati da dipendenti dell’assicurato, da terzi o dalle autorità competenti nel tentativo di limitare o evitare l’evento dannoso;
j) costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili sino alla concorrenza del 10% dell’indennità pagabile a termini di polizza;
k) scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo terrorismo e sabotaggio;
l) qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.
Art.27 MAGGIORI COSTI
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
2. applicazione di metodi di lavoro alternativi;
3. prestazioni di servizi da terzi;
4. lavoro straordinario, notturno e festivo;
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazione dell'attività dell’Assicurato e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurati.
e) Danni ai supporti dati
f) Ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati
L’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile.
Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio o impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima prevista di 30 giorni.
Si precisa inoltre che l’indennizzo verrà liquidato con una franchigia di 3 giorni.
Art.28 SUPPORTO DATI
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le previsioni di cui di cui all’art. Esclusioni”. La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti, e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista o smagnetizzazione.
Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato per la memorizzazione di informazioni.
Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall’Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall’Assicurato.
Se la ricostituzione non è necessaria, e non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
L’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del codice civile.
In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importi superiori a quanto riportato nella successiva “SCHEDA FRANCHIGIE- SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
Art.29 PROGRAMMI IN LICENZA D’USO
La Società indennizza, in caso di danno materiale e diretto ai suddetti programmi causato da evento accidentale non espressamente escluso dalle condizioni di polizza, i costi necessari effettivamente sostenuti per la duplicazione e il riacquisto di detti programmi distrutti, danneggiati o sottratti. Tale duplicazione o riacquisto deve avvenire entro il termine temporale di 12 mesi altrimenti l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
Il risarcimento sarà determinato in base al costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d’uso. Se il valore così determinato eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione, come disposto dall’art. 6 della Sezione n. 5 – Gestione dei Sinistri.
A parziale deroga dell’art.7, l’Assicurato od il Contraente deve immediatamente comunicare alla Società I danni ai programmi in licenza d’uso mediante telegramma o telefax.
Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.
Art.30 DANNI DA FURTO
I danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura dei locali che contengono le cose assicurate.
I mezzi di chiusura devono essere costituiti da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo o lega metallica, inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 10% con il minimo di € 250,00; si applica lo scoperto del 25% con il minimo di € 500,00 qualora i mezzi di chiusura violati , non soddisfino i requisiti sopra indicati od il furto venga commesso:
- con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
rimuovendo dalla propria sede, con o senza effrazione del telaio, lastre di cristallo o vetro stratificato.
Art.31 ATTI DOLOSI – EVENTI SOCIO POLITICI
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti delle somme assicurate:
1) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi;
2) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente/Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.
La Società non risponde dei danni:
a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissioni di controlli o manovre;
c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella SCHEDA FRANCHIGIE-SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO, sotto la voce “Eventi socio-politici”.
Art.32 ATTI DI TERRORISMO E DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO
La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo con il max risarcimento indicato nella SCHEDA FRANCHIGIE-SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.
Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Il pagamento dell’indennizzo avverrà nei limiti previsti nella scheda di rischio.
La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta.
Art.33 INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO
La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento ad esclusione che tali eventi non siano derivati da terremoto.
La Società non risponde dei danni causati da:
⮚ mareggiata, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura impianti di estinzione;
⮚ causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento, sugli enti assicurati;
⮚ da frana, cedimento, o smottamento del terreno;
⮚ ad enti mobili all’aperto
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle presenti garanzie con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. in caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.
Art.34 TERREMOTO
La Società rimborsa i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Esclusioni – la Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto.
b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da xxxxxxxx.
c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati.
d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro". La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle presenti garanzie con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. in caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.
La Società rimborsa nei limiti previsti dalla SCHEDA FRANCHIGIE-SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
Art.35 DANNI ELETTRICI
Ferme le esclusioni previste all’art. 12, la Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:
- l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- siano installati dei sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati.
Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicati, si applica lo scoperto del 10% (diecipercento) con il minimo di Euro 500,00; nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione, si applica lo scoperto del 20% (ventipercento) con il minimo di Euro 1.000,00.
Art.36 DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE
Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della U.E., a condizione che, per natura o costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.
Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
La garanzia furto, nella fase di trasporto su veicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.
Per i danni di furto, rapina, scippo, urto, e caduta accidentale, l’indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti nella SCHEDA FRANCHIGIE-SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.
SEZIONE IV ESCLUSIONI
Art.37 ESCLUSIONI
La Società non risarcisce i danni ed i guasti:
1) determinati da dolo del Contraente/Assicurato;
2) da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o di corrosione, ruggine ed incrostazione;
3) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
4) riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione, ivi comprese le spese che l’assicurato dovrebbe sostenere nell’ambito della manutenzione stessa;
5) verificatisi in occasione di spedizioni, trasporti ed impiego mobile eseguito al di fuori dei luoghi d’installazione indicati in polizza;
6) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi a meno che non siano connessi ai lavori di pulitura, revisione o manutenzione ordinaria, eseguiti nei luoghi di installazione;
7) di natura estetica, quali per esempio, graffi su superfici verniciate, smaltate o lucidate, che non siano connessi con danni risarcibili;
8) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
9) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che l’assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
10) ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
11) ammanchi, smarrimenti;
12) ad apparecchiature in deposito, giacenza, immagazzinamento in luoghi diversi da quelli a disposizione dell’Assicurato, fatto salvo il caso in cui sia necessario per manutenzione/riparazione;
13) attribuibili a difetti noti al Contraente od all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza.
SEZIONE V
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art.38 OBBLIGI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
In deroga a quanto disposto dall’art. 1913 del codice civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l’Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza. Resta salvo quanto previsto all’art. 34, ultimo comma, del presente capitolato.
Art.39 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
II pagamento dell’indennizzo viene effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale del Perito e non sia stata fatta opposizione. Se è stata iniziata una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento sarà fatto dopo 30 giorni dalla data in cui è stata emessa la sentenza definitiva accettata da entrambe le Parti.
Art.40 LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art.41 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE
Se dalle stime fatte risulta che i valori eccedevano al momento del sinistro le somme assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Resta comunque convenuto che non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20%, fermo in ogni caso che l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Art.42 COPERTURA AUTOMATICA – LEEWAY CLAUSE
Premesso che l’Assicurato con le somme assicurate con la presente polizza ha inteso garantire per il giusto valore tutto quanto forma oggetto delle definizioni la Società s’impegna ad assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore che potrebbero avvenire in corso d’anno dovuti ad inserimenti/esclusioni. La Società s'impegna inoltre ad assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore relativi ai beni assicurati maturati nel corso dell’annualità assicurativa.
La garanzia prevista dai due commi precedenti è prestata, in eccedenza, fino al massimo del 30% della somma assicurata, con l’intesa che entro 120 (centoventi) giorni successivi ad ogni scadenza annuale, l’Assicurato comunicherà alla Società il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti e/o eliminazioni che delle variazioni del valore degli enti esistenti.
Di conseguenza la Società provvederà all’emissione di un’apposita appendice per l’aggiornamento di valori in base al rapporto inoltrato a cura dell’Assicurato; con l’appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso relativamente agli aumenti, di cui l’Assicurato è tenuto a corrispondere il 50% del premio annuo ad essa pertinente, ad eccezione della parte eventualmente eccedente il 30%.
La stessa procedura sarà utilizzata per l’aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori di assicurazione preesistenti.
I premi dovuti a termini della presente clausola dovranno essere pagati e/o rimborsati nei 60 giorni successivi alla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.
Se il pagamento non sarà effettuato in detto termine, la presente condizione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell’avvenuto pagamento, ferma nel frattempo la validità delle altre condizioni di polizza.
Art.43 NOMINA DEI PERITI – PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dal Contraente/Assicurato con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.
Nel caso in cui i Periti non addivengano ad un accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. II terzo Xxxxxx potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i Periti.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.
A richiesta di una delle parti, il terzo Perito dovrà essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sopporta lE spese del proprio Perito.
Quella del terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l’Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall’indennizzo dovutogli.
I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale sarà valida ancorché il Perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti.
Se la Società respinge una qualsiasi richiesta di indennizzo dell’Assicurato, e se entro 12 mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente polizza.
I Periti sono dispensanti da ogni formalità giudiziaria.
Art.44 MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI
Ai Periti è conferito il seguente mandato:
a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dai documenti contrattuali e successivi Atti di Variazione;
c) riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e che non erano state rese note alla Società;
d) verificare l’esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati;
e) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione;
Art.45 CRITERI DI INDENNIZZO
L’assicurazione è prestata in base al valore a nuovo.
Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dell’impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale od equivalente comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.
Art.46 DANNI SUSCETTIBILI DA RIPARAZIONE
Si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore ricavabile dai residui.
Art.47 DANNI NON SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE
1) Si stima il valore a nuovo al momento del sinistro del bene danneggiato;
2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.
L’ammontare del danno è pari all’importo stimato in 1), dedotto dell’importo stimato in 2).
Inoltre di comune accordo tra le Parti, si stabilisce che, nel caso in cui non fosse possibile reperire sul mercato beni equivalenti per rendimento a quelli danneggiati, la Società si impegna, nel limite della somma assicurata, a risarcire le spese necessarie per l’acquisto di beni aventi rendimento simile a quelli danneggiati.
Art.48 RENDICONTAZIONE SINISTRI
La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze annuali, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato:
- Sinistri riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del Sinistro stesso;
- Sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato;
- Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.
Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
Qualora la Società non adempia all’obbligo di cui sopra nei termini previsti, il Contraente potrà richiedere il pagamento di una penale giornaliera di € 10 per ogni giorno di inadempimento.
L’ammontare complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% dell’ importo contrattuale al netto delle imposte.
Le penali verranno comminate previa valutazione delle circostanze che hanno determinato gli inadempimenti o i ritardi nell’adempimento e delle eventuali motivazioni addotte dalla Società a giustificazione degli stessi.
Il credito derivante dall’applicazione delle penali potrà essere compensato dal Contraente tramite incameramento della cauzione definitiva per la parte pari all’ammontare della penale comminata.
SEZIONE VI
CALCOLO E COSTITUZIONE DEL PREMIO
Art.49 PARTITE SOMME ASSICURTAE E CALCOLO DEL PREMIO
Partita | Enti Assicurati | Somme Assicurate | Tasso Lordo | Premio Lordo |
in Euro | ‰ | Annuo | ||
1 | Apparecchiature Elettroniche | 3.170.000,00 | €…………………..= | |
2 | Apparecchi ad impiego mobile | 15.000,00 | €…………………..= | |
5 | Maggiori costi | 50.000,00 | €…………………..= | |
6 | Spese di ricostruzione dati | 35.000,00 | € …...……………= | |
TOTALE | €.......……………….= |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | .= |
Imposte | € | .= |
TOTALE | € | .= |
Art.50 SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
La Società, nei limiti delle somme assicurate di cui all’Art.48, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie riportate nella presente polizza con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti riferiti alle singole garanzie riportate nella sezione 3
Garanzia | Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Apparecchiature elettroniche | Le somme assicurate | Scoperto del 10% minimo € 750,00 |
Apparecchi ad impiego mobile (partita 2) | Le somme assicurate | Scoperto del 10% minimo € 250,00 |
Apparecchi ad impiego mobile (partita 2) Per i danni da furto, rapina, scippo, urto, e caduta accidentale, di cui alla Sez. III Art. 36 | Le somme assicurate | Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00; si applica lo scoperto del 25% con il minimo di € 500,00 qualora i mezzi di chiusura non soddisfino i |
requisiti (vedi art 36) | ||
Maggiori costi | Xxxxxxx indennizzabile 30 gg per sinistro | Franchigia giorni 3 |
Supporto dati | Limite di risarcimento pari al 80% delle somme assicurate | Scoperto del 10% minimo € 250,00 |
Danni da furto | Le somme assicurate | Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00; si applica lo scoperto del 25% con il minimo di € 500,00 qualora i mezzi di chiusura non soddisfino i requisiti |
Atti dolosi Eventi socio politici | Limite di risarcimento pari al 80% delle somme assicurate | Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00 |
Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato | Limite di risarcimento Euro 3.000.000,00 per anno | Scoperto 15% con il minimo di € 1.000,00 |
Inondazione, alluvione, allagamento | Limite di risarcimento Euro 100.000,00 per anno | Scoperto 20% con il minimo di € 5.000,00 |
Terremoto | Limite di risarcimento pari a € 2.000.000,00 per anno. | Scoperto 20% con il minimo di € 5.000,00 |
Rimane inteso che, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.
Art.51 RIPARTO DI COASSICURAZIONE
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.52 DISPOSIZIONE FINALE
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
L’ASSICURATO/CONTRAENTE LA SOCIETA’
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx:
Ai sensi degli artt. N. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di Assicurazione:
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Assicurazione presso diversi assicuratori Recesso per sinistro
Foro competente
Esagerazione dolosa del danno Procedura per la valutazione del danno Mandato dei Periti
L’ASSICURATO/CONTRAENTE LA SOCIETA’