Contratto di assicurazione
Contratto di assicurazione
(Capitolato di Polizza e Contratto) per l’affidamento dei servizi assicurativi
Lotto 1 – RCT/O
Indice
ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 6
Art. 1.1 – Emissione della polizza e delle appendici 6
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 6
Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 6
Art. 1.4 – Aggravamento del rischio 6
Art. 1.5 – Diminuzione del rischio 7
Art. 1.6 – Assicurazione per conto di chi spetta 7
Art. 1.8 – Durata del Contratto 7
Art. 1.9 – Facoltà di recesso della Contraente 7
Art. 1.11 – Rinvio alle norme di legge e Foro competente 7
Art. 1.12 – Assicurazioni presso diversi assicuratori 8
Art. 1.14 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio 8
Art. 1.15 – Forma delle comunicazioni della Contraente all’Assicuratore 8
Art. 1.16 – Elementi per il calcolo del premio 8
Art. 1.17 – Disciplina della responsabilità 9
Art. 1.18 – Personale distaccato o comandato 9
Art. 1.19 – Disposizione finale 9
ART. 2 – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONI 10
Art. 2.1 – Altre assicurazioni 10
Art. 2.2 – Regolazione del premio 10
Art. 2.3 – Estensione territoriale 10
Art. 2.4 – Efficacia temporale della garanzia (occurence basis) 10
Art. 2.5 – Massimale di garanzia 10
ART. 3 – CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCT/RCO 12
Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione 12
Art. 3.2 – Estensione della garanzia alle malattie professionali 13
Art. 3.3 – Precisazioni sulla qualifica di “Dipendente” e “Terzo” 13
Art. 3.4 – Responsabilità Civile Personale 14
Art. 3.5 – Condizioni particolari 14
Art. 3.7 – Rinuncia alla rivalsa 18
Art. 4.1 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro 18
Art. 4.2 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali 19
Art. 4.3 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) 19
DEFINIZIONI GENERALI
ASSICURATO
Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione e, pertanto, la Contraente, il Presidente, i componenti (anche non dipendenti) del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori dei conti, i componenti (anche non dipendenti) dell’Organismo di Vigilanza ed di eventuali altri Organi Collegiali, i Direttori Generali, i Dirigenti, i Dipendenti, anche in distacco o comando, ed i Soggetti ad essi equiparati nonché altro Personale non dipendente di cui la Contraente o l’Assicurato si avvale inclusi anche i collaboratori esterni e i soggetti che, in genere, siano sotto il controllo e la diretta supervisione dell’Assicurato anche in forza di un contratto.
CAPITOLATO DI POLIZZA
Il presente documento contenente le condizioni generali e speciali della polizza.
Il Capitolato di polizza ed il Contratto di appalto sottoscritto all’esito della procedura di gara, di seguito anche solo "Contratto”.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Quella svolta per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività svolta, nessuna esclusa ovunque e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture. L’Assicuratore dichiara quindi di essere a conoscenza di tutte le attività svolte dalla Contraente.
L’attività di cui sopra può essere svolta in regime di “lavoro agile", in attuazione alla disciplina legislativa e contrattuale attualmente vigente in materia.
BROKER
Xxxxxx Italia S.p.A. con sede legale in Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx e sede operativa in Xxxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx, x. 00 - 00000 Xxxx - indirizzo PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.
CONTRAENTE
Agenzia delle entrate-Riscossione.
POLIZZA
Il documento numerato emesso dall’Assicuratore a seguito della sottoscrizione del Contratto di assicurazione, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione stessa.
PARTE O PARTI
Agenzia delle entrate-Riscossione e l’Assicuratore, rispettivamente, disgiuntamente e congiuntamente intese.
FRANCHIGIA
L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPERTO
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO
La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro.
PREMIO
La somma, comprensiva di imposte, dovuta dalla Contraente per la copertura assicurativa.
RISCHIO
La probabilità del verificarsi del sinistro.
SINISTRO (secondo la formula temporale “loss occurence”)
Il verificarsi di un evento che fa sorgere l’obbligo da parte dell’Assicuratore al pagamento dell’indennizzo.
ASSICURATORE
L’impresa assicuratrice (o le imprese assicuratrici in caso di partecipazione alla gara in forma associata – R.T.I. / Consorzio / Coassicurazione) aggiudicataria della presente gara.
PERIODO ASSICURATIVO
Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di scadenza del Contratto.
DEFINIZIONI DI SETTORE
ATTO DI TERRORISMO
L’uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o di intesa con un’organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l’opinione pubblica o parte di essa.
ATTI VANDALICI
Atti caratterizzati da violenza e gusto gratuito della distruzione o danneggiamento.
DANNO CORPORALE
La morte, la lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva, compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale, esistenziale e simili.
DANNO MATERIALE
La distruzione, il deterioramento, l’alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose, e il pregiudizio economico che ne deriva.
RETRIBUZIONE
Tutto ciò che i prestatori di lavoro dipendenti inclusi i lavoratori parasubordinati e i lavoratori interinali nonché gli Organi della Contraente (Presidente, Comitato di gestione e Collegio dei revisori dei conti) ricevono a compenso dell’opera prestata - al lordo di ogni trattenuta – e/o gli importi pagati dalla Contraente a soggetti terzi quale corrispettivo per l’impiego del proprio personale.
COSE
Sia gli oggetti materiali che gli animali.
DESCRIZIONE ATTIVITA’
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali, comunque e dovunque svolte, e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall’Assicurato per statuto, per legge, regolamenti o delibere, compresi i regolamenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L'assicurazione si estende a tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, nessuna esclusa né eccettuata, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture.
ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1.1 – Emissione della polizza e delle appendici
L’Assicuratore è obbligato a rilasciare alla Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Il Contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell’Assicuratore che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, salvo quanto previsto al successivo Art. 1.7 – Buona fede.
Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Anche in deroga al disposto dell’Art. 1901 Codice Civile, la Contraente pagherà all’Assicuratore per il tramite del broker:
1. entro 30 (trenta) giorni, salvo offerta migliorativa, dalla data di sottoscrizione del Contratto di assicurazione, il premio di prima rata;
2. entro 30 (trenta) giorni, salvo offerta migliorativa, successivi a ciascuna data di scadenza annuale intermedia, il premio riferito al Periodo Assicurativo in corso;
3. entro 30 (trenta) giorni, salvo offerta migliorativa, dalla data di ricezione dell’appendice:
o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di xxxxxxx;
o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
In caso di regolazione premio passiva, l’Assicuratore sarà tenuto a rimborsare alla Contraente il premio, al netto delle imposte, entro il medesimo termine di cui al precedente punto 3 dalla data di ricezione dell’appendice sottoscritta dalla Contraente.
Se la Contraente, entro il termine di cui sopra, non provvede al pagamento del premio o della prima rata di premio, dei premi successivi o delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 dell’ultimo giorno utile al pagamento e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento stesso, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
Art. 1.4 – Aggravamento del rischio
L’Assicuratore accetta di ritenere in garanzia le coperture di cui al presente Contratto nel caso in cui si siano verificati aggravamenti del rischio (Art. 1898 Codice Civile) riservandosi - in contraddittorio
con la Contraente - la definizione del relativo incremento di premio e rinunciando al recesso dal Contratto per tale titolo.
Alla ricezione della proposta di incremento di premio, la Contraente, entro 15 (quindici) giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del Contratto e la Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui al precedente Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.
Art. 1.5 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, l’Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente ai sensi dell’Art. 1897 Codice Civile e rinuncia, ora per allora, al relativo diritto di recesso.
Art. 1.6 – Assicurazione per conto di chi spetta
Il presente Contratto di assicurazione è stipulato dalla Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.
Art. 1.7 – Buona fede
L’omissione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni della Contraente all’atto della stipulazione del Contratto di assicurazione o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto dell’Assicuratore, una volta venuto a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza dell’Assicuratore o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per il Periodo Assicurativo in corso).
Art. 1.8 – Durata del Contratto
Il Contratto di assicurazione avrà validità di 18 (diciotto) mesi con effetto dalle ore 00:00 del 01/11/2019 e scadenza alle ore 24:00 del 30/04/2021.
La Contraente - ai sensi dell’Art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 – potrà prorogare la durata del presente Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione della nuova impresa di assicurazione.
In tal caso l’Assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia oggetto del presente Contratto agli stessi
- o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Art. 1.9 – Facoltà di recesso della Contraente
La Contraente ha la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in qualsiasi momento, dandone comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC) all’Assicuratore ed al Broker, almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data di efficacia del recesso, indicata nella comunicazione stessa.
Nell’ipotesi in cui il recesso unilaterale fosse esercitato nel corso del Periodo Assicurativo, l’Assicuratore provvederà, per il periodo di rischio non corso, al rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto.
Art. 1.10 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 1.11 – Rinvio alle norme di legge e Foro competente
Per quanto non previsto dal presente Contratto di assicurazione – che verrà interpretato in maniera più estensiva e favorevole per la Contraente/Assicurato - qualora le norme contrattuali fossero
discordanti tra loro, valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Contraente e l’Assicuratore in relazione all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione del Contratto di assicurazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 1.12 – Assicurazioni presso diversi assicuratori
La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.
Art. 1.13 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Per la gestione e l’assistenza nell’esecuzione del Contratto la Contraente si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005; di conseguenza tutti i rapporti inerenti il presente Contratto, compreso il pagamento dei premi, saranno gestiti dal Broker.
Ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto della Contraente/dell’Assicurato all’Assicuratore si intenderà come fatta dalla Contraente/dall’Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dall’Assicuratore al Broker si intenderà come fatta dall’Assicuratore alla Contraente/all’Assicurato.
L’Assicuratore dà atto che, il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per la Contraente e riconosce al Broker stesso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il Broker medesimo ha incassato i relativi premi.
La remunerazione del Broker è posta per intero a carico dell’Assicuratore, nella misura del 1,80% sul premio imponibile.
Art. 1.14 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
L’Assicuratore fornirà semestralmente, entro il 15° giorno del mese successivo al semestre di riferimento, alla Contraente per il tramite del Broker, un elenco riepilogativo, in formato Excel®, dei Sinistri denunciati dall’inizio del Contratto di assicurazione, riportante:
- la numerazione attribuita;
- la data di accadimento;
- la natura dell’evento;
- lo stato del sinistro;
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato;
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione;
- una breve descrizione del sinistro.
L’Assicuratore dovrà fornire lo stesso riepilogo nel caso di ogni altra richiesta da parte della Contraente ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.
Rimane fermo l’obbligo dell’Assicuratore di fornire tali dati, nei termini di cui sopra, anche dopo la scadenza del presente Contratto e fino al termine della chiusura dei sinistri denunciati.
Art. 1.15 – Forma delle comunicazioni della Contraente all’Assicuratore
Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente Contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta elettronica e/o PEC - avverranno per il tramite del Broker, che viene quindi riconosciuto dalle Parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
Tutte le comunicazioni in ordine alla validità e/o interpretazione del presente Contratto o relative a contestazioni, diffide, recesso e risoluzione del Contratto stesso dovranno essere effettuata direttamente tra le Parti a mezzo PEC.
Art. 1.16 – Elementi per il calcolo del premio
Il premio del primo Periodo Assicurativo (12 mesi) è determinato in base all’applicazione del tasso, risultante dall’offerta economica presentata dall’Assicuratore, che rimane fisso per l’intera durata del
Contratto, al parametro del valore delle Retribuzioni espressamente indicato nello schema di offerta economica.
Il premio del secondo Periodo Assicurativo (6 mesi) sarà determinato applicando il suddetto tasso alla metà del parametro del valore delle Retribuzioni espressamente indicato nello schema di offerta economica.
Il premio del primo e secondo Periodo Assicurativo (ed eventuali proroghe) verrà versato in via anticipata nella misura dell’80%; il restante premio sarà versato in sede di regolazione, come specificato al successivo Art. 2.2 - Regolazione del premio.
Art. 1.17 – Disciplina della responsabilità
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla sede giurisdizionale e dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, comunitarie, usi e consuetudini, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.
Art. 1.18 – Personale distaccato o comandato
Le garanzie si intendono operanti anche qualora gli Assicurati fossero distaccati o comandati o prestino la propria attività presso terzi, su incarico e/o disposizione della Contraente.
Art. 1.19 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme di cui al presente Capitolato di polizza.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dall’Assicuratore vale solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le società che costituiscono l’Assicuratore, in caso di partecipazione alla gara in forma associata (R.T.I. – Consorzio - Coassicurazione).
ART. 2 – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONI
Art. 2.1 – Altre assicurazioni
In caso di sinistro coperto da una o più delle polizze preesistenti, le condizioni di polizza previste nel presente Capitolato di polizza, opereranno solo dopo l’esaurimento delle prestazioni previste dalle prime.
Pertanto, in caso di sinistro non coperto, o di mancanza di operatività totale o parziale - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, le condizioni di polizza previste nel presente Capitolato di polizza troveranno esclusiva ed immediata applicazione, senza alcun pregiudizio per la Contraente.
Art. 2.2 – Regolazione del premio
Il premio del Periodo Assicurativo viene anticipato, in via provvisoria, nella misura dell’80% (Art.1.16
– Elementi per il calcolo del premio), e sarà regolato alla fine del medesimo Periodo Assicurativo, applicando il tasso risultante dall’offerta economica presentata dall’Assicurato, al valore delle Retribuzioni effettivamente erogate nel Periodo Assicurativo di riferimento. Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione non verranno considerate modifiche o aggravamenti di rischio.
A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza di ciascun Periodo Assicurativo, la Contraente comunicherà all’Assicuratore, per il tramite del Broker, il valore delle Retribuzioni del Periodo Assicurativo di riferimento. Se, nel termine di scadenza di cui sopra, la Contraente non provvede alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, l’Assicuratore fisserà un ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dandone comunicazione alla Contraente, a mezzo PEC. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa nei confronti della Contraente, fermo l’obbligo di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.
L’Assicuratore, sulla base dei menzionati dati, provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa.
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate, rispettivamente dalla Contraente e dall’Assicuratore, nei termini di cui al precedente Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, nel rispetto della normativa di natura contabile/fiscale applicabile in materia.
L’Assicuratore ha il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati forniti dalla Contraente a fronte dei quali la Contraente stessa è tenuta a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
Art. 2.3 – Estensione territoriale
La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero (esclusi USA e Canada).
Art. 2.4 – Efficacia temporale della garanzia (occurence basis)
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente Contratto.
Art. 2.5 – Massimale di garanzia
I massimali assicurati nel presente capitolato di polizza sono pari a:
RCT:
Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), unico per sinistro, salvo offerta migliorativa.
RCO:
Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), per sinistro con il limite di:
Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), per singolo infortunato;
RC Terrorismo ed eventi socio-politici:
Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), per sinistro e per anno assicurativo o minor durata, salvo offerta migliorativa.
Art. 2.6 – Penali
In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali assunte dall’Assicuratore, la Contraente potrà applicare, salvo il maggior danno, le penali giornaliere di seguito riportate:
Prestazione | Rif. Art. | Xxxxxxx | Xxxxxx per ogni giorno di ritardo |
Emissione della polizza e delle appendici | 1.1 | Entro 30 (trenta) giorni dalla data di effetto di ciascun documento | 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore complessivo del Contratto |
Fornitura dei dati dell’andamento del rischio | 1.14 | Entro il 15° giorno del mese successivo al semestre di riferimento ovvero entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta | 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore complessivo del Contratto |
Apertura del Sinistro o rifiuto all’apertura del Sinistro | 4.1 | Entro 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della denuncia di sinistro. | 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore complessivo del Contratto |
Pagamento del risarcimento | 4.1 | Entro 30 (trenta) giorni dall’accettazione della proposta di liquidazione e firma della relativa quietanza | 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore complessivo del Contratto |
ART. 3 – CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCT/RCO
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in generale di cui ai precedenti Artt. 1 e 2.
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare e/o le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole alla Contraente.
Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione
A. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali precedentemente indicati, di quanto quest’ultimo, in conseguenza del fatto accaduto durante il periodo di vigenza del presente Contratto, debba pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni corporali e/o danni materiali in dipendenza della responsabilità derivante dall’esercizio delle attività o competenze istituzionalmente previste o consentite o delegate da leggi, da regolamenti, dall’atto costitutivo, o altri atti amministrativi.
La garanzia è operante anche per fatti dolosi o colposi commessi da persone delle quali la Contraente debba rispondere ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile.
B. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d’opera (RCO)
L’Assicuratore risponde delle somme che la Contraente sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile sia direttamente che ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile, per infortuni sul lavoro accaduti durante il periodo di vigenza del presente Contratto, nonché per le malattie professionali, sofferti dai propri dipendenti, anche in distacco o comando, dai direttori e dirigenti di ogni livello e dai componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, nonché da parasubordinati, soggetti impiegati in lavori socialmente utili, lavoratori temporanei, occasionali o accessori, e comunque da coloro per i quali la normativa pro tempore vigente pone a carico della Contraente l’iscrizione all’INAIL o attribuisce ad essa un ruolo di soggetto responsabile.
La Contraente rimarrà pertanto indenne:
1. da eventuali azioni di regresso esperite dall’INAIL ai sensi dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e X.Xxx. 23 febbraio 2000 n. 38, dall’INPS ai sensi della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e s.m.i. e/o da altri Enti aventi diritto ad esperire tali azioni di regresso;
2. dalla erogazione di somme che sia condannata a pagare in sede di giudizio al soggetto non tutelato dall’assicurazione di legge o agli aventi diritto, ovvero dalla erogazione di somme che sia condannata a pagare in sede di giudizio a titolo di risarcimento di danni eccedenti o non rientranti nella disciplina dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i e/o della Legge 12 giugno 1984 n. 222, e s.m.i., con una franchigia pari a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), salvo offerta migliorativa.
Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti:
- per la RC derivante all’Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche, nonché per la Responsabilità civile derivante al Responsabile delle Procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture ed al Direttore dell’esecuzione del Direttore dei lavori (Art. 31 del D.Lgs. 50/2016), nonché per la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall’Assicurato ai sensi della D.Lgs. n. 81/08, per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera (CSE) ai sensi D.Lgs. n. 81/08, per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera (CSP) ai sensi D.Lgs. n. 81/08, per l’attività da questi svolta, esclusivamente a favore della Contraente; nell’uno e nell’altro caso, con espressa rinuncia alla rivalsa, da parte dell’Assicuratore nei confronti degli stessi;
- per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
Art. 3.2 – Estensione della garanzia alle malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. 9.6.1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute in sede di giudizio.
Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.
L'estensione esplica i suoi effetti a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipula del Contratto assicurativo e sia conseguenza di fatti commessi e verificatisi per la prima volta non prima dei 12 (dodici) mesi precedenti alla decorrenza del Contratto ma non oltre la scadenza contrattuale. La garanzia vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il massimale di garanzia indicato nel presente Capitolato di polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione dell’Assicuratore:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi nello stesso anno assicurativo o minor periodo.
La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali.
L’esclusione di cui al precedente n. 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
L’Assicuratore ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato delle strutture della Contraente, ispezioni per le quali la Contraente stessa è tenuta a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione a ciò necessaria.
La presente estensione non si applica per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”).
Art. 3.3 – Precisazioni sulla qualifica di “Dipendente” e “Terzo”
Viene equiparato a dipendente della Contraente chiunque svolga mansioni presso la Contraente medesima, o per conto della stessa, sia in via continuativa che temporanea o sporadica, ivi compresi i terzi che partecipano, anche occasionalmente, alla attività svolta dalla Contraente.
Sono considerati terzi anche:
• i dipendenti della Contraente non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni;
Non sono considerati terzi ai fini della garanzia RCT solamente:
• il legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
• limitatamente ai danni alla persona, i dipendenti della Contraente, soggetti INAIL, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.
Art. 3.4 – Responsabilità Civile Personale
La copertura assicurativa di cui al presente Contratto è estesa, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche alla responsabilità civile personale dell’Assicurato.
Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti della Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale.
Resta salva la facoltà di surroga spettante all’Assicuratore in caso di dolo dell’Assicurato, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.
Art. 3.5 – Condizioni particolari
A titolo esemplificativo e non limitativo, la copertura si intende prestata per le seguenti garanzie:
1) Colpa grave
Xxxxx derivanti da colpa grave dell’Assicurato nonché colpa grave e/o dolo delle persone di cui deve rispondere.
2) Rapina/aggressioni
RC che possa ricadere sull’Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi nei locali, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e/o sociale.
3) Committenza
RC derivante all’Assicurato ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera l’Assicurato si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori e/o subaffidatari di lavori, forniture e servizi, professionisti, ecc.
Resta fermo il diritto di rivalsa dell’Assicuratore nei confronti dei medesimi per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.
4) Committenza auto ed altri veicoli
RC derivante all’Assicurato ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dalle persone incaricate dall’Assicurato - dipendenti e non dipendenti - in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi veicoli non siano di proprietà od in usufrutto della Contraente e purché tali veicoli risultino intestati presso il PRA alle persone incaricate dall’Assicurato - dipendenti e non dipendenti - o a familiare convivente, ovvero locati alle medesime persone.
Qualora il veicolo sia intestato a persona diversa dall’incaricato o familiare convivente, l’uso del veicolo per uscita di servizio dovrà risultare dalle autorizzazioni interne alle missioni/uscite da parte della Contraente.
La denuncia inoltrata dalla Contraente costituirà prova dell’autorizzazione all’uso del veicolo per motivi di servizio.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. L’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.
5) Danni da interruzioni o sospensioni di attività
La garanzia comprende i danni derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini del presente Capitolato di polizza. Il risarcimento verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto del 10% minimo Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per evento, con il massimo risarcimento di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per anno (o minor periodo) e per sinistro.
6) Danni a condutture ed impianti sotterranei
Danni a condutture aeree e sotterranee nonché ad impianti in genere.
Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per sinistro, con il massimo risarcimento di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per anno (o minor periodo) e per sinistro.
7) Impianti, attrezzature, macchinari in genere
RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato d’uso a Terzi; RC per danni provocati da apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato d'uso o servizio.
È compresa la RC derivante all’Assicurato dall’esistenza ed uso di apparecchiature di Terzi dislocate presso i locali dell’Assicurato medesimo ed utilizzati dall’utenza (fotocopiatrici, distributori di bevande, ecc.).
8) Proprietà e conduzione di fabbricati
RC derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati ovunque dislocati, loro pertinenze e dipendenze (compresa ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione e riadattamento), terreni ed aree in genere, a qualunque uso destinati e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, forni inceneritori, cancelli elettrici, ecc.).
La garanzia comprende i danni a terzi derivanti:
- da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- dalla caduta di neve e ghiaccio da fabbricati e piante. Per fabbricati si intendono:
(a) sia quelli in proprietà che quelli demaniali o in conduzione e/o concessione e/o locazione e/o comodato e/o leasing, comunque e a qualsiasi altro titolo utilizzati e/o detenuti, ed adibiti agli usi stabiliti dall’Assicurato,
(b) sia il patrimonio immobiliare di proprietà o comproprietà dell’Assicurato, anche se in uso o in possesso di Terzi.
La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.
L’Assicurato è esonerato dalla dichiarazione dell’ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, accordi, contratti in possesso della Contraente, da esibirsi previa richiesta dell’Assicuratore.
9) Installazione e/o manutenzione
Danni derivanti dall’esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all’esterno.
10) Organizzazione di convegni/eventi
RC derivante dalla partecipazione e organizzazione di convegni, mostre, fiere e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), iniziative e manifestazioni sociali, ricreative, sportive, turistiche, formative, culturali, espositive, congressuali, religiose e/o di aggregazione in genere, attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali Terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende in caso di seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi.
È compresa la RC derivante dall’organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stages - i partecipanti ai suddetti corsi o stages sono equiparati a tutti gli effetti a dipendenti -, attività sportive, sociali e ricreative direttamente gestite e/o gestite da Xxxxx, fatto salvo, in quest’ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti del Terzo che risulti responsabile.
11) Xxxxx a mezzi sotto carico e scarico
Danni a veicoli sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.
12) Danni a veicoli dei dipendenti e/o di Terzi
RC per i danni ai veicoli di dipendenti e/o di Terzi stazionanti in tutte le aree di pertinenza, compresi i parcheggi, delle strutture occupate dalla Contraente e/o nelle quali le stesse svolgono la propria attività. Tale garanzia è prevista con una franchigia di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni mezzo danneggiato.
13) Xxxxx a cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei lavori
Danni a cose di Xxxxx trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Scoperto 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), per ciascun Periodo Assicurativo annuo o minor periodo.
14) Xxxxxxxx e macchine operatrici
Danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche.
15) Cose in consegna e custodia
La garanzia comprende i danni alle cose di Xxxxx, consegnate o non consegnate, per le quali l’Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro, con un minimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) e con il limite complessivo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per ciascun Periodo Assicurativo annuo o minor periodo.
16) Inquinamento accidentale
Si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti ad inquinamento accidentale dell’acqua, dell’aria o del suolo. La garanzia si intende prestata con uno scoperto del 10% del danno, con il minimo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ed il massimo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) e comunque fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per anno (o minor periodo) e per sinistro.
17) Danni da incendio
L’assicurazione vale per la RC dell’Assicurato per danni cagionati a cose da incendio. Il massimo risarcimento è pari ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro in eccedenza al massimale previsto da valida garanzia ricorso Terzi della polizza Incendio dell’Assicurato, altrimenti opererà a primo rischio.
18) RC Attività varie
L’assicurazione vale anche per:
- gestione di mense, bar e/o spacci all'interno delle strutture, compreso il rischio degli alimenti smerciati; nel caso la gestione sia affidata a Xxxxx l'assicurazione opera per il rischio della committenza;
- RC derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici;
- proprietà o uso di cani e servizio di vigilanza con guardie armate e non e di servizi antincendio, compreso il rischio di eccesso colposo di legittima difesa;
- servizio sanitario di pronto soccorso prestato all’interno dell’azienda, compresa la RC personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti;
- RC derivante all’Assicurato dall'esistenza proprietà e manutenzione di cartelli ed insegne pubblicitarie, ovunque installate nel territorio nazionale;
- RC derivante all’Assicurato per danni da:
• dipendenti di altre società o Enti distaccati presso la Contraente;
• dipendenti della Contraente distaccati presso altre società od Enti;
- agli effetti della copertura nei confronti dei prestatori di lavoro assicurati ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e s.m.i., la garanzia sarà operante anche nel caso in cui l’Assicurato non sia in regola per errore od omissione, in buona fede, con gli obblighi per l’assicurazione di legge;
- attività organizzate dalla Contraente e gestite dalla stessa e/o da Xxxxx (in questo secondo caso opererà la RC Committenza) al fine di migliorare la qualità della vita dei prestatori di lavoro e/o Terzi quali asili nido, palestre, circoli ricreativi, ecc.
19) Furto
Furto sofferto da Terzi laddove l’autore del reato si sia avvalso di impalcature, ponteggi e/o altro assimilabile eretti, dalla Contraente direttamente o da Terzi appaltatori, per eseguire lavori a beni immobili, strutture o impianti di sua proprietà o a essa in uso.
20) Danni dovuti a cedimento o franamento del terreno
L’assicurazione vale per la RC dell’Assicurato per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno.
21) Xxxxx causati da scavo, posa e reinterro di opere
L’assicurazione vale per la RC dell’Assicurato per danni materiali causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a Xxxxx ma in tal caso limitatamente alla sua responsabilità in qualità di committente.
22) Circolazione
La copertura comprende la responsabilità derivante dalla circolazione, anche su aree non soggette alla disciplina della normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), di veicoli e natanti di proprietà o in uso all’ Assicurato non soggetti a tale normativa.
23) Rigurgito fogne
La copertura comprende i danni materiali derivanti dalla proprietà, conduzione e/o gestione di acquedotti e reti fognarie, compresi i danni da occlusione e rigurgito conseguenti a rottura accidentale.
24) RC Atti di Terrorismo e Atti di vandalismo
La copertura comprende la RC a seguito di atti di terrorismo e/o vandalismo, con l’esclusione di atti di terrorismo con l’uso di radiazioni nucleari /contaminazione radioattiva, qualora tali atti producano danni a Terzi e si possa ravvisare una responsabilità della Contraente, per il massimale precedentemente indicato (Art. 2.5 – Massimale di garanzia).
25) Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679
La copertura comprende le Perdite Patrimoniali, cagionate a terzi e/o a prestatori di lavoro e derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i e dal Regolamento UE 2016/679 in relazione al trattamento dei loro dati personali, comuni e/o sensibili.
Questa garanzia opera a condizione che il trattamento di tali dati personali sia strettamente strumentale allo svolgimento dell’attività istituzionale; non è invece operante per il trattamento di dati aventi finalità commerciali nonché per le multe o ammende inflitte direttamente all’Assicurato o alle persone di cui essa debba rispondere.
Art. 3.6 – Esclusioni
L'assicurazione R.C.T. non comprende:
a) i danni da furto, salvo quanto previsto dall'Art. 3.5 - Condizioni particolari - punto 15 e punto 19;
b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
d) i danni da detenzione o impiego di esplosivi;
e) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.);
f) i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto previsto dall’Art. 3.5 - Condizioni particolari - punto 13;
g) i danni alle cose trasportate;
h) i Sinistri conseguenti e/o derivanti, direttamente e/o indirettamente, da organismi e/o prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
i) sinistri conseguenti e/o derivanti da alluvione, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
l) xxxxxxxx conseguenti all’esposizione e/o contatto con l’asbesto o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
m) xxxxxxxx conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
n) i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Tale esclusione è valida a tutti gli effetti, salvo quanto previsto dall’Art. 3.5 - Condizioni particolari - punto 16;
o) i danni a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno;
p) i danni finanziari puri che non siano conseguenza di morte lesioni personali e danneggiamenti a cose;
q) i danni derivanti da responsabilità professionale della Contraente o dell’Assicurato.
Art. 3.7 – Rinuncia alla rivalsa
L’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa ai sensi del Art. 1916 del c.c. nei confronti di tutti i soggetti che rivestono la qualifica di Assicurati in base al Contratto, salvo il caso di dolo.
ART. 4 - CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI
Art. 4.1 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
A parziale deroga dell’Art. 1913 Codice Civile, i Sinistri devono essere denunciati per iscritto all’Assicuratore per il tramite del Broker entro 30 (trenta) giorni lavorativi, salvo offerta migliorativa, da quando la richiesta di risarcimento o la contestazione è pervenuta all’ufficio preposto della Contraente.
L’Assicurato, tramite il Broker, deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, una descrizione contenente le informazioni necessarie ad una corretta comprensione dei fatti, i documenti relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta di tutti gli elementi utili ed a coadiuvare all’Assicuratore per la migliore soluzione della pratica.
L’Assicuratore dovrà dare comunicazione al Broker dell’apertura del Sinistro e dei relativi xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla ricezione della denuncia del Sinistro.
Nel suddetto termine l’Assicuratore si obbliga a comunicare al Broker l’eventuale rifiuto all’apertura del Sinistro, motivandola dettagliatamente rispetto agli obblighi contrattuali.
L’Assicuratore, ricevuta la documentazione e la perizia di valutazione, provvederà entro 30 (trenta) giorni, ad inviare la proposta di risarcimento al Terzo danneggiato ed al Broker.
La Contraente dà facoltà all’Assicuratore di pagare direttamente al Terzo danneggiato l’importo dovuto a titolo di risarcimento nel termine massimo di 30 (trenta) giorni, salvo offerta migliorativa, dall’avvenuta accettazione della proposta di risarcimento da parte del danneggiato stesso e firma
della relativa quietanza, dando contestuale notizia dell’avvenuta liquidazione e dell’importo della stessa al Broker.
Nell’ipotesi di mancata accettazione della proposta di liquidazione da parte del Terzo danneggiato, l’Assicuratore ne darà tempestiva comunicazione al Broker.
La Contraente è tenuta a denunciare all’Assicuratore, tramite il Broker, eventuali Sinistri rientranti nella garanzia “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro” di cui all’Art. 3.1 (Oggetto dell’assicurazione) lett. B) solo ed esclusivamente:
a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell’INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.
Art. 4.2 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali
L’Assicuratore assume la gestione delle vertenze, fino all’esaurimento di ogni grado di giudizio, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato.
L’Assicurato indica all’Assicuratore, per la tutela dei suoi interessi, il nominativo di un legale di fiducia.
L’incarico professionale al legale indicato dall’Assicurato verrà conferito dall’Assicuratore e l’Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente e del perito.
Peraltro, ove l’Assicurato non dovesse tempestivamente provvedere alla difesa della controversia instaurata nei propri confronti, l’Assicuratore potrà nominare propri legali, periti, tecnici od esperti da affiancare a quelli successivamente nominati dall’Assicurato.
L’Assicuratore non potrà, comunque, effettuare alcuna transazione con il danneggiato senza il consenso dell’Assicurato, il quale a sua volta, non potrà raggiungere transazioni o accordi con il medesimo senza il benestare dell’Assicuratore. In caso di ingiustificato rifiuto della transazione l’Assicuratore e l’Assicurato saranno reciprocamente responsabili del pregiudizio economico arrecato.
In caso di definizione transattiva del danno l’Assicuratore, a richiesta dell’Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.
Sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale previsto dal presente Capitolato di polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto importo, le suddette spese verranno, per la parte eccedente il quarto del massimale, ripartite fra l’Assicuratore e l’Assicurato, al 50%
L’Assicuratore rinuncia ad eccepire l’improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’Art. 5, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall’Assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.
Art. 4.3 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
L’Assicuratore | Agenzia delle entrate-Riscossione |
Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, Agenzia delle entrate-Riscossione e l’Assicuratore dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 1.4 - Aggravamento del rischio
Art. 1.8 - Durata del Contratto
Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge e Foro competente Art. 1.12 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Art. 1.13 - Xxxxxxxx Xxxxxx
Art. 2.4 - Efficacia temporale della garanzia (occurence basis) Art. 2.6 - Penali
Art. 3.7 - Rinuncia alla rivalsa
Art. 4.1 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
L’Assicuratore | Agenzia delle entrate-Riscossione |
ALLEGATO “A”
Agenzia delle entrate-Riscossione - Retribuzioni preventive annue | Euro 317.400.000,00 |
CONTRATTO DI APPALTO
CONTRATTO DI APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI