CONTRATTO
ALLEGATO 1 SCHEMA DI CONTRATTO
Allegato 1
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CONTRATTO
PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO
CIG 6849439FDB
TRA
Ministero della Salute – DGPOB con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0, in persona di Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx (nel seguito per brevità anche “Amministrazione”);
E
, sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del _ e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero e in conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 225, della Legge 23 dicembre 2009, n, 191, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha indetto, con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 143 del 6 dicembre 2013 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 237 del 6 dicembre 2013, una procedura aperta svolta in ambito comunitario per la stipula di un Accordo Quadro, con più operatori economici, ai sensi dell’art. 59, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale delle Amministrazioni Pubbliche sul quale basare l’aggiudicazione di Appalti Specifici che ciascuna Amministrazione potrà aggiudicare per tutta la durata di detto Accordo Quadro;
b) che in data 23 ottobre 2014 l’Accordo Quadro è stato aggiudicato alla Seneca S.p.A., alla Xxxxxxx Wagonlit Italia S.r.l., alla Cisalpina Tours S.p.A. e alla Uvet American Express Corporate Travel S.p.A.;
c) che, a seguito della cessione del ramo di azienda “Business Travel” da Xxxxxx
S.p.A. alla Ventura S.p.A., comunicata a Consip S.p.A. in data 01.06.2015, e a valle dell’esito positivo dei controlli sulla sussistenza dei requisiti prescritti per legge in capo alla cessionaria Xxxxxxx S.p.A., in data 6 agosto 2015 Consip S.p.A. ha dato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il nulla osta al subentro nell’Accordo Quadro della Ventura S.p.A. alla Seneca S.p.A.;
<il seguente capoverso andrà previsto solo se l’Aggiudicatario non è la Ventura S.p.A.
d) che il Fornitore ha stipulato in data 21 Gennaio 2015 l’Accordo Quadro, attivato il 21 Gennaio 2015;>
<il seguente capoverso andrà previsto solo se l’Aggiudicatario è la Ventura S.p.A.
d) che Xxxxxx S.p.A. ha stipulato in data 21 Gennaio 2015 l’Accordo Quadro, attivato il 21 Gennaio 2015;>
e) che conseguentemente l’Amministrazione ha inviato in data la Richiesta d’Offerta ai suindicati Fornitori parti dell’Accordo Quadro ai fini del rilancio del confronto competitivo, il tutto nel rispetto di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, e dei relativi Allegati e, in particolare, del Capitolato Tecnico e del Capitolato d’Oneri;
f) che il Fornitore è risultato Aggiudicatario del predetto Appalto Specifico e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire i servizi oggetto del presente Contratto di fornitura (di seguito solo “Contratto”) alle condizioni, modalità e termini stabiliti nello stesso Contratto e suoi Allegati e nell’Accordo Quadro e relativi Allegati;
g) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati e dalla Richiesta di Xxxxxxx, nonché dall’Accordo Quadro e relativi Allegati (tra i quali in particolare il Capitolato d’Oneri ed il Capitolato Tecnico) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e degli impegni assunti con la firma del presente Contratto e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea formulazione dell’offerta che ritiene pienamente remunerativa;
h) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva rilasciata dalla ed avente n. per un importo di Euro = ( / ) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
i) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso l’Accordo Quadro e i
suoi Allegati, tra i quali in particolare l’Allegato A “Capitolato Tecnico” e l’Allegato B “Relazione tecnica del Fornitore”, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e devono pertanto intendersi integralmente richiamati.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: l’Allegato “1” (Offerta Economica del Fornitore presentata in sede di Appalto Specifico), l’Allegato “2” (“Richiesta d’offerta”), l’Allegato “3” (Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro), l’Allegato “4” (Travel Policy 2016 Ministero della Salute) e l’Allegato “5” (Protocollo di Legalità).
ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI
1. Nel corpo del presente Contratto vengono utilizzati i termini e le definizioni di cui all’art. 1 dell’Accordo Quadro.
2. Restano, in ogni caso, ferme le seguenti definizioni:
a) Accordo Quadro: l’Accordo, comprensivo di tutti i suoi Allegati, concluso dalla Consip S.p.A., anche per conto dell’Amministrazione, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
b) Capitolato Tecnico: il documento tecnico di cui all’Allegato “A” all’Accordo Quadro comprensivo delle relative Appendici;
c) Capitolato d’Oneri: il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;
d) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B” all’Accordo Quadro costituito dalla Relazione tecnica prodotta nella gara per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro dal Fornitore;
e) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “1” al presente Contratto, contenente i corrispettivi ed i valori offerti dal Fornitore durante il rilancio competitivo per l’affidamento del presente Contratto;
f) Amministrazione: il Ministero della Salute ossia le strutture (es. le Direzioni o i centri di costo o i centri di responsabilità), sottoindicate, responsabili delle missioni del personale facente parte della propria struttura ovvero del personale autorizzato, e di cui gestiscono le relative autorizzazioni, il controllo e le liquidazioni:
- Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione del Ministro;
- Xxx.xx Gen.le della ricerca sanitaria ed innovazione in sanità;
- Xxx.xx Gen.le dispositivi medici e servizio farmaceutico;
- Xxx.xx Gen.le sanità animale e farmaci veterinari;
- Xxx.xx Gen.le personale, organizzazione e bilancio;
- Xxx.xx Gen.le prevenzione sanitaria;
- Xxx.xx Gen.le vigilanza enti e sicurezza cure;
- Xxx.xx Gen.le comunicazione e rapporti internazionali;
- Xxx.xx Gen.le programmazione sanitaria;
- Xxx.xx Gen.le digitalizzazione e del sistema informativo sanitario e della statistica;
- Xxx.xx Gen.le professioni sanitarie e risorse umane del SSN
- Xxx.xx Gen.le igiene e sicurezza alimenti e nutrizione;
- Xxx.xx Gen.le organi collegiali per la tutela della salute;
- Segretariato Generale.
g) Impresa o Fornitore: l’impresa risultata aggiudicataria della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
h) Importo massimo del Contratto: l’importo calcolato moltiplicando le transaction fee unitarie offerte dal Fornitore per le quantità stimate ai fini dell’aggiudicazione della gara corrispondente a Euro ;
i) Fabbisogno totale stimato (o massimale): il quantitativo massimo di transazioni stimato, erogabile nel corso di validità del Contratto;
j) Parte: l’Amministrazione o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le “Parti”);
k) Ordini di acquisto: le singole Richiesta di Trasferta o di modifica o di cancellazione e la/e successiva/e transazione/i inoltrate dall’Amministrazione al Fornitore e relative alle prestazioni oggetto del Contratto.
3. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.
ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. Il presente Contratto è regolato:
a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dai suoi Allegati;
b) dal presente Contratto e dai suoi Allegati nonché dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati;
c) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. n. 163/2006 e s.m.i.;
d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
e) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per l’Amministrazione, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto;
f) dalle norme in materia di Contabilità dell’Amministrazione;
g) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
h) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di
contratti di diritto privato;
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell’Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l’Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal Contratto, troverà applicazione la disciplina dettata dall’Accordo Quadro, che si intende integralmente richiamata con particolare riferimento agli artt. 7, 8, 9, 14, 15, 19, 21, 23, 24.
6. L’Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto.
ARTICOLO 4
OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Con la stipula del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione, a prestare i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro di seguito indicati:
a) le Modalità di accesso ai servizi e di comunicabilità dei dati, secondo quanto stabilito nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, nel rispetto delle condizioni di erogazione offerte;
b) tutti i Servizi Base secondo quanto stabilito nei paragrafi 6.1 e 6.3 del Capitolato Tecnico, nel rispetto dei livelli minimi di conformità per i KPI previsti e degli eventuali livelli migliorativi offerti e segnatamente:
- SB1 - Servizio Standard;
- SB2 - Servizio Urgente;
- SB3 - Servizio Emergenze;
- SB4 - Business Travel Center;
- SB5 – Servizio di Rimborso;
- SB6 – Servizio Reclami;
- SB7 – Servizio Reportistica;
- SB8 – Servizio Fatturazione;
- SB9 – Servizio di Customer Satisfaction;
- SB10 - Servizio controllo tariffe di riferimento aeree da parte di società terze
i Servizi Opzionali, secondo quanto stabilito nei paragrafi 6.2 e 6.3 del Capitolato Tecnico, nel rispetto delle condizioni di erogazione offerte in Accordo Quadro, dei livelli minimi di conformità per i KPI previsti e di quanto stabilito dall’Amministrazione in sede di Richiesta di offerta, di seguito indicati:
- SO1 - Servizi di supporto al processo di Travel Management;
- SO2 – Inplant;
- SO6 – Servizio di Organizzazione Meeting
I predetti Servizi dovranno essere prestati dal Fornitore con le modalità e alle condizioni stabilite nell’Accordo Quadro e suoi Allegati (tra i quali in particolare il Capitolato Tecnico) nel presente Contratto e suoi Allegati e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, il tutto nella misura richiesta dall’Amministrazione, sino alla concorrenza del quantitativo massimo di transazioni medesimo pari a: 18.000.
Resta inteso che l’Amministrazione non potrà emettere Ordini di Acquisto, qualora il massimale sopra indicato sia stato interamente utilizzato; l’Amministrazione potrà, invece, richiedere un numero superiore di transazioni rispetto al fabbisogno stimato per i singoli servizi ed indicato nella Richiesta di offerta, a condizione che il massimale non sia stato interamente utilizzato dall’Amministrazione stessa.
2. I predetti quantitativi non sono garantiti al Fornitore in quanto non sono da considerarsi vincolanti per l’Amministrazione la quale, pertanto, non risponderà nei confronti del Fornitore nel caso in cui, le transazioni generate risultino complessivamente inferiori o diversamente distribuite rispetto alle suddette quantità.
3. E’ designato quale Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
4. L’Amministrazione potrà richiedere al Fornitore, nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, variazioni in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo di cui all’art. 11 “Corrispettivo e modalità di rimborso e fatturazione” agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
5. L’Amministrazione, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell’art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti, in aumento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell’importo di cui all’art. 11 “Corrispettivo e modalità di rimborso” del presente Contratto.
6. In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Amministrazione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall’Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
ARTICOLO 5 DURATA
1. Il presente Contratto ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.
ARTICOLO 6
OBBLIGAZIONI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati, nell’Accordo Quadro e nei suoi Allegati, e nel rispetto di quanto stabilito nella Richiesta di offerta.
2. Il Fornitore inoltre si impegna a rispettare gli obblighi indicati all’articolo 7 dell’Accordo Quadro da intendersi in questa sede integralmente riportati.
3. Il Fornitore si impegna a procedere alla prenotazione ed offerta delle “migliori opportunità di acquisto” disponibili al momento della richiesta di trasferta tenendo conto anche delle tariffe ”dedicate o corporate”. In nessun caso è possibile applicare un ricarico (mark-up) a spese dell’Amministrazione.
4. Il Fornitore si impegna a presentare, su richiesta dell’Amministrazione, entro 10 giorni dalla stessa richiesta copia della documentazione di spesa attestante il pagamento effettuato dal medesimo a favore degli Operatori finali in riferimento a specifiche trasferte.
ARTICOLO 7
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI INPLANT
1. Il Fornitore dovrà garantire l’erogazione di tutti i servizi relativi al Servizio di Inplant, secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico e nella Richiesta d’Offerta.
2. Il Fornitore dovrà garantire l’allestimento e la funzionalità dei locali messi a disposizione dall’Amministrazione presso la sede di Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0 entro il giorno lavorativo successivo alla stipula del Contratto.
3. Il Fornitore non dovrà provvedere al pagamento dei costi vivi di esercizio e delle utenze in quanto non enucleabili puntualmente dal costo complessivo delle utenze dell’intero stabile.
4. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.
5. Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso la sede dell’Amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all’Amministrazione, almeno un giorno lavorativo prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
6. Il Fornitore si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste.
7. Il locale dovrà essere utilizzato dal Fornitore, sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità, con la massima cura e diligenza, assumendosi l’obbligo di non destinarlo ad altri usi senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione, al solo fine dello svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto.
8. Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le attività svolte nei locali forniti dall’Amministrazione.
9. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
10. Alla scadenza, o se precedente alla data di cessazione del contratto, il Fornitore sarà tenuto a rilasciare il locale all’Amministrazione, nello stato in cui è stato consegnato, salvo il normale deterioramento d’uso.
ARTICOLO 8
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi indicati all’art. 14 dell’Accordo Quadro da intendersi in questa sede integralmente riportati.
ARTICOLO 9 LIVELLI DI SERVIZIO
1. Fermi i livelli di servizio previsti dall’Accordo Quadro ed al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico o se migliorativi nell’Offerta Tecnica del Fornitore per i Servizi Base, il Fornitore si obbliga, altresì, a prestare i Servizi Opzionali secondo i livelli di servizio, i criteri di misurazione e i limiti che ne determinano la valutazione, riportati nella Richiesta di Offerta pena l’applicazione delle penali stabilite nel successivo art. 14 del presente Contratto.
ARTICOLO 10
VERIFICA DI CONFORMITÀ
1. In corso di contratto l’Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale ai sensi degli artt. 321 e segg. del d.P.R. n. 207/2010.
2. Ai fini di cui sopra, la verifica di conformità potrà essere effettuata tenendo conto delle linee guida di cui al paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico relativo al vigente Accordo Quadro;
3. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, saranno applicate le penali previste dall’art. 14.
4. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.
5. Nel caso di cui sopra, l’Amministrazione rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e l’Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall’Impresa.
6. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
ARTICOLO 11
CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI RIMBORSO E FATTURAZIONE
1. L’importo massimo del Contratto è pari ad Euro
( /00), XXX xxxxxxx.
2. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall’Amministrazione per la prestazione dei servizi resi e i rimborsi per le spese di viaggio anticipate dal Fornitore saranno determinati secondo le modalità precisate ai paragrafi 9.1, 9.2 e 9.3 del Capitolato Tecnico nonché all’articolo 5 dell’Accordo Quadro, sulla base dei valori offerti dal Fornitore di cui all’Allegato “1”, Offerta Economica presentata in sede di Appalto Specifico.
3. Il Fornitore si impegna, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Committente riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla
normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dalla Committente stessa in apposita comunicazione.
4. Il Fornitore dovrà emettere fattura mensile posticipata per i corrispettivi relativi alle prestazioni eseguite nel mese di riferimento secondo le modalità precisate nel paragrafo 6.1.8 del Capitolato Tecnico. I relativi importi saranno corrisposti dall’Amministrazione entro i termini di pagamento previsti da quanto stabilito dal
D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. e previa verifica di conformità delle prestazioni eseguite.
5. Il Fornitore dovrà predisporre un rendiconto mensile per i rimborsi relativi alle spese anticipate per l’emissione dei Documenti di Viaggio nel mese di riferimento, secondo le modalità precisate nel paragrafo 6.1.8 del Capitolato Tecnico; gli importi dovuti saranno corrisposti dall’Amministrazione, insieme ai corrispettivi, entro i termini di pagamento previsti da quanto stabilito dal D. Lgs. n. 231/2002 e
s.m.i. e previa verifica di conformità delle prestazioni eseguite. L’estratto conto potrà essere inviato a mezzo mail all'indirizzo dell'Amministrazione xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx.
6. Il Fornitore dovrà indirizzare ad ognuno dei Centri di Costo dell’Amministrazione, e separato per ciascun capitolo di spesa e per ciascun piano gestionale, l’estratto conto contenente le informazioni relative alle transazioni erogate nel mese di riferimento per l’emissione dei Documenti di Viaggio e/o Xxxxxxxx Xxxxx, secondo le modalità precisate al paragrafo 6.1.8 del Capitolato Tecnico, con l’aggiunta dell’IVA se dovuta.
7. Congiuntamente alla presentazione dell’estratto conto, il Fornitore dovrà indirizzare ad ognuno dei Centri di Costo indicati dall’Amministrazione, e separata per ciascun capitolo di spesa e per ciascun piano gestionale, la fattura relativa ai corrispettivi dovuti nella misura offerta in sede di gara (offerta economica) e distinti per tipologia di Documento di Viaggio emesso e/o Visto rilasciato con l’aggiunta dell’IVA se dovuta.
8. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del presente Contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
9. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
10. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115, D.Lgs. n. 163/2006.
11. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto e le informazioni
richieste al paragrafo 6.1.8 del Capitolato Tecnico, e dovrà essere intestata e spedita all’ Amministrazione. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dall’Amministrazione, sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
12. Fermo quanto previsto all’articolo 5 dell’Accordo Quadro, il pagamento dei corrispettivi e dei rimborsi per le spese anticipate per l’emissione dei Documenti di Viaggio sarà effettuato secondo la normativa vigente, mediante bonifico sul conto corrente n. , intestato al Fornitore presso , Agenzia o Filiale , in , Via , A.B.I. , C.A.B.
. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge
13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Il Fornitore dichiara altresì che gli estremi identificativi dei soggetti delegati ad operare sul/i predetto/i conto/i sono i seguenti:
Nome Cognome Cod. Fisc Nome Cognome Cod. Fisc .
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13. In caso di ritardo nel pagamento dell’importo relativo a fattura non contestata, il tasso di mora viene stabilito secondo la normativa vigente.
14. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione dell’ultima verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
15. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del
D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
16. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
17. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività oggetto del presente Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r..
18. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 27.
ARTICOLO 12
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo. Rimangono in capo all’Amministrazione gli oneri su di essa gravanti ex lege.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
ARTICOLO 13 TRASPARENZA
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma,
lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell’Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.
ARTICOLO 14 PENALI
1. Rispetto dei time limits di invio del consuntivo a fronte di una Richiesta di Trasferta, riconducibile al Servizio Standard ovvero al Servizio Urgente, effettuata da un Viaggiatore Semplice - KPI 1 – soglia ≥ 95,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro, secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
2. Rispetto dei time limits di invio del consuntivo a fronte di una Richiesta di Trasferta, riconducibile al Servizio Standard ovvero al Servizio Urgente, effettuata da un Viaggiatore TOP/ALIAS - KPI 2 ≥ 97,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
3. Rispetto dei time limits di invio del 2ndo consuntivo, in caso di indisponibilità della soluzione inizialmente prescelta, a fronte di una Richiesta di Trasferta, riconducibile al Servizio Standard ovvero al Servizio Urgente, effettuata da un Viaggiatore Semplice - KPI 3 ≥ 95,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
4. Rispetto dei time limits di invio del 2ndo consuntivo, in caso di indisponibilità della soluzione inizialmente prescelta, a fronte di una Richiesta di Trasferta, riconducibile al Servizio Standard ovvero al Servizio Urgente, effettuata da un Viaggiatore TOP/ALIAS - KPI 4 ≥ 97,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o
dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
5. Rispetto dei time limits di invio del consuntivo a fronte di una Richiesta di modifica, riconducibile al Servizio Standard ovvero al Servizio Urgente, effettuata da un Viaggiatore Semplice - KPI 5 ≥ 95,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
6. Rispetto dei time limits di invio del consuntivo a fronte di una Richiesta di modifica, riconducibile al Servizio Standard ovvero al Servizio Urgente, effettuata da un Viaggiatore TOP/ALIAS - KPI 6 ≥ 97,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
7. Rispetto dei time limits di invio del Documento di viaggio emesso a fronte di una Richiesta di Trasferta effettuata da un Viaggiatore Semplice ovvero TOP/ALIAS - KPI 7 ≥ 98,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro -secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
8. Rispetto dei time limits di invio della conferma di modifica effettuata e dell’eventuale Documento di viaggio emesso a fronte di una Richiesta di modifica da un Viaggiatore Semplice ovvero TOP/ALIAS - KPI 8 ≥ 98,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, la applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
9. Correttezza del Documento di viaggio emesso, a fronte di una Richiesta di Trasferta effettuata da un Viaggiatore Semplice ovvero TOP/ALIAS, rispetto sia a quanto indicato che a quanto prescelto - KPI 9 ≥ 98,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto
stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), per ogni Documento di viaggio emesso non correttamente, al di sotto della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
10. Correttezza dei dati di riferimento della modifica effettuata, riportati nella conferma inviata dal BTC/Inplant, e correttezza dell’eventuale Documento di viaggio emesso, a fronte di una Richiesta di modifica effettuata da un Viaggiatore Semplice ovvero TOP/ALIAS - KPI 10 ≥ 98,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), per ogni dato di riferimento non corretto della modifica effettuata e per ogni documento di viaggio non corretto a fronte di una Richiesta di modifica, al di sotto della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
11. Rispetto del time limit relativo alla data di rimborso dell’errato addebito o del Documento di viaggio emesso (inutilizzato o inutilizzabile), a fronte di una richiesta effettuata da un Viaggiatore Semplice ovvero TOP/ALIAS, ed il cui pagamento per l’emissione del documento medesimo sia effettuato direttamente dal Fornitore - KPI 11 ≥ 98,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
12. Rispetto del time limit di invio della risposta a fronte di un reclamo ricevuto - KPI 12 ≥ 97,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
13. Correttezza del Trip plan proposto dal Fornitore relativamente alla soluzione scelta dal Viaggiatore, a fronte di una Richiesta di Trasferta ovvero di una Richiesta di modifica riconducibile al Servizio di Gestione della Mobilità effettuata da un Viaggiatore Semplice ovvero TOP/ALIAS - KPI 13 ≥ 98,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto
stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), per ogni Trip Plan errato al di sotto della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
14. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione e/o a Consip, rispetto ai termini stabiliti per la consegna di ogni documento di reportistica di cui al paragrafo 6.1.7. del CT, ovvero rispetto ai termini migliorativi offerti, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari allo 1 ‰ (unopermille) del valore del Contratto di Fornitura, fino al momento della consegna del suddetto documento, completo e conforme alle prescrizioni predette, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che per mancata consegna si intende anche la consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate nel CT.
15. Per ogni inadempimento del Fornitore rispetto agli obblighi di cui al paragrafo 6.3, dal punto 1 al punto 7, del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
16. Per ogni inadempimento del Fornitore rispetto agli obblighi di cui al paragrafo 6.3.1, dal punto 1 al punto 4, del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
17. Nel caso in cui l’Amministrazione riscontri da parte del Fornitore la violazione delle prescrizioni previste per l’individuazione delle disponibilità da riportare in “un consuntivo” e/o in un secondo consuntivo per indisponibilità delle soluzioni precedentemente individuate, di cui ai paragrafi 6.3.2.1 – 6.3.2.2 - 6.3.3.1 – 6.3.3.2 - 6.3.4.1 – 6.3.4.2 – 6.3.5.1 – 6.3.5.2 – 6.3.6.1 – 6.3.6.2 – 6.3.9 del Capitolato Tecnico, a fronte di Richieste di Trasferta o Richieste di Modifica riconducibili al Servizio Standard/Urgente e al servizio di Gestione della mobilità (qualora attivato dall’Amministrazione) per prenotazioni di tutti i Documenti di Viaggio, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni singolo inadempimento, carenza o violazione riscontrati, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
18. Nel caso in cui l’Amministrazione riscontri l’assenza nel consuntivo - predisposto a fronte di Richieste di Trasferta o Richieste di Modifica riconducibili al Servizio Standard/Urgente e al servizio di Gestione della mobilità (qualora attivato dall’Amministrazione) per prenotazioni di tutti i Documenti di Viaggio – di una o più delle informazioni riportate ai paragrafi 6.3.2.1 – 6.3.2.2 - 6.3.3.1 – 6.3.3.2 - 6.3.4.1 – 6.3.4.2 – 6.3.5.1 – 6.3.5.2 – 6.3.6.1 – 6.3.6.2 – 6.3.9 del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) per una o più carenze riscontrate nel singolo consuntivo, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
19. Nel caso in cui l’Amministrazione riscontri la mancata o carente comunicazione delle “informazioni minime” correlate ai Documenti di Viaggio – emessi a fronte di Richieste di Trasferta o Richieste di Modifica riconducibili al Servizio Standard/Urgente e al servizio di gestione della mobilità (qualora attivato dall’Amministrazione) per prenotazioni di tutti i Documenti di Viaggio – riportate ai paragrafi 6.3.2.5 – 6.3.3.5 – 6.3.4.5. – 6.3.5.5. – 6.3.6.5 – 6.3.7.1. del Capitolato Tecnico - l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per una o più carenze riscontrate per ogni documento, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
20. Per ogni emissione da parte del Fornitore di un Documento di viaggio in assenza di una comunicazione di riscontro da parte del Richiedente al consuntivo predisposto a fronte di Richieste di Trasferta o Richieste di Modifica riconducibili al Servizio Standard/Urgente e al servizio di Gestione della mobilità (qualora attivato dall’Amministrazione) per prenotazioni di tutti i Documenti di Viaggio – di cui ai paragrafi 6.3.2.1 – 6.3.2.2 - 6.3.3.1 – 6.3.3.2 - 6.3.4.1 – 6.3.4.2 – 6.3.5.1 – 6.3.5.2 –
6.3.6.1 – 6.3.6.2 – 6.3.9 del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
21. Nel caso in cui l’Amministrazione riscontri da parte del Fornitore la violazione delle prescrizioni specifiche previste per l’attività di prenotazione di soggiorni, di cui al paragrafo 6.3.6 dal punto a) al punto h) del Capitolato Tecnico, a fronte di Richieste di Trasferta o Richieste di Modifica riconducibili al Servizio Standard/Urgente/Emergenze e al servizio di Gestione della mobilità (qualora attivato dall’Amministrazione), l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni singolo inadempimento, carenza o violazione riscontrati, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
22. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti per l’attivazione e l’abilitazione di tutte le utenze indicate dall’Amministrazione per l’accesso alle modalità on-line (Travel Tool ovvero al Self Booking Tool se richiesto in sede di AS), secondo quanto definito nel paragrafo 7.2 del CT, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore del Contratto di Fornitura, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
23. Per ogni mancata consegna a ciascun Richiedente indicato dall’Amministrazione del “codice identificativo” (Codice ID Utenza) e della “password personale” (PWD) entro i termini indicati al paragrafo 7.2 del CT, l’Amministrazione stessa applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00 per ogni Richiedente, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
24. In caso di mancato rispetto del termine previsto ai paragrafi 5.4.2 e 6.2.3.1 del CT per l’invio delle comunicazioni informative relative agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
25. Nel caso in cui l’Amministrazione riscontri da parte del Fornitore una carenza contenutistica delle “comunicazioni di riscontro” alle richieste di rimborso effettuate sia con modalità off-line che on-line, rispetto a quanto previsto ai paragrafi 6.1.5.1 e 6.1.5.2 del CT, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), per una o più carenze riscontrate per singola “comunicazione di riscontro”, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
26. Per ogni mancato invio delle “comunicazioni di riscontro” o delle comunicazioni di indisponibilità relative alle richieste di rimborso, con modalità off-line che on-line, rispetto ai termini di cui ai paragrafi 6.1.5.1 e 6.1.5.2 del CT, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che nel caso in cui l’Amministrazione non ottenga il rimborso dovuto a causa di un’inadempienza o negligenza del Fornitore l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari al valore stesso del rimborso.
27. Nel caso in cui dal report mensile risulti che il Fornitore ha garantito una “% RISPARMIO PROPOSTA” per le diverse tipologie di Spese di Viaggio aeree, nell’ambito del Servizio Standard, inferiore alla rispettiva “% RISPARMIO PROPOSTA OFFERTA” in AS, come previsto al paragrafo 9.4 del CT, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari alla differenza tra la spesa mensile proposta
- quale ∑ tariffe di riferimento * (1 - % RISPARMIO PROPOSTA) - e la spesa mensile offerta in AS - quale ∑ tariffe di riferimento * (1 - % RISPARMIO PROPOSTA OFFERTA).
Nel caso in cui tale penale venga applicata dall’Amministrazione almeno tre volte nell’arco temporale di 12 mesi, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto di Fornitura, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
28. Resta inteso che deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e da quanto indicato dal Fornitore in Offerta tecnica; in tali casi l’Amministrazione applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui le attività ed i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni del Contratto e dei suoi allegati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 15
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel Contratto, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall’Amministrazione.
2. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della Amministrazione, il
Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’articolo precedente, l’Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
5. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. L’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ARTICOLO 16 CAUZIONE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data
dalla
avente n.
di importo pari ad Euro
= ( /00).
2. La cauzione a garanzia dell’esecuzione, rilasciata in favore dell’Amministrazione, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti dell’Amministrazione a far data dalla sottoscrizione della Contratto e per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso dall’Amministrazione con cadenza trimestrale.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Amministrazione.
6. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
ARTICOLO 17 RISERVATEZZA
1. Fermo restando quanto previsto nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico, il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o a conoscenza, nonché quelli relativi alle attività svolte dall’Amministrazione di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
5. E’ fatto divieto al Fornitore di utilizzare il presente affidamento quale referenza per altri incarichi, salvo esplicita autorizzazione.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 26, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
ARTICOLO 18
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali e/o sugli strumenti messi a disposizione del Fornitore, il Fornitore stesso assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione è tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Amministrazione, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
ARTICOLO 19 RISOLUZIONE
1. Fermo restando quanto previsto nell’Accordo Quadro, in caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall’Amministrazione per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente,
nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto e negli art. 135 e ss. del D.lgs. n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente Contratto nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’Accordo Quadro nonché per la partecipazione al rilancio competitivo, per l’affidamento del presente Appalto Specifico;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
d) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e) nei casi di cui agli articoli 11 (Corrispettivi modalità di rimborso e fatturazione), 13 (Trasparenza), 17 (Riservatezza), 18 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 21 (Danni e responsabilità civile), 23 (Divieto di subappalto/Subappalto), 24 (Divieto di cessione del contratto) e 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente Contratto;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 14 del presente Contratto;
3. Resta ferma la possibilità di risolvere il contratto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010, nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive.
4. In caso di risoluzione del Contratto il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell’Amministrazione.
5. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro ed a partire dalla data in cui si verifica tale risoluzione, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata inviata dall’Amministrazione al Fornitore.
6. In tutti i casi di risoluzione del Contratto l’Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una
penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. L’Amministrazione, nei casi di cui all’art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente le altre imprese che hanno partecipato alla procedura di rilancio competitivo e incluse nella relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta.
8. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto saranno oggetto, da parte dell’Amministrazione, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.
ARTICOLO 20 RECESSO
1. Fermo restando quanto previsto nell’Accordo Quadro, al quale si rinvia, l’Amministrazione ha diritto nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) nel caso in cui sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,
custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
5. L’Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell’Amministrazione.
7. In caso di recesso della Consip S.p.A. dall’Accordo Quadro ed a partire dalla data in cui si verifica tale recesso, l’Amministrazione ha la facoltà di recedere dal presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata inviata dall’Amministrazione al Fornitore.
ARTICOLO 21
DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, con esclusione di società terze erogatrici dei servizi di trasporto e/o pernottamento alberghiero.
2. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti da eventuali polizze assicurative e/o per danni eccedenti i massimali assicurati.
ARTICOLO 22
COSTI DELLA SICUREZZA
1. In considerazione della natura dei servizi oggetto della presente procedura, non sussiste, ad eccezione di quanto attiene “l’organizzazione meeting”, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui al predetto art. 26 in quanto i servizi in questione richiedono soltanto le generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro ma non specifiche competenze tecnico – settoriali, sia nelle procedure adottate nelle singole lavorazioni che nell’uso di determinate macchine. Ciò come anche ribadito in materia dalla Sentenza n. 12348 del 20 marzo 2008 dalla Corte di Cassazione. I costi stimati per la sicurezza per rischi da interferenza sono quindi pari a zero.
2. Relativamente all’”organizzazione meeting” si procederà a valutare, di volta in volta, l’eventuale possibilità di sussistenza di rischi interferenziali, in relazione
alle caratteristiche dell’evento stesso.
3. I costi stimati per la sicurezza per i rischi da interferenza sono quindi pari a zero, fatto salvo eventuali riunioni di coordinamento nel caso degli eventi di cui sopra.
ARTICOLO 23
DIVIETO DI SUBAPPALTO
<da inserire se il subappalto è vietato in quanto non richiesto dal Fornitore>
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
In alternativa
<da inserire se il subappalto è previsto in quanto richiesto dal Fornitore>
SUBAPPALTO
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Amministrazione, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) la copia autentica del contratto di subappalto; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti economici e/o tecnici, richiesti dal Bando di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; iii) la dichiarazione del subappaltatore circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006; iv) la dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei
confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni (ora, artt. 67 e 76 del D.Lgs. n. 159/2011).
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D.Lgs 163/2006, a trasmettere all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
10. Resta inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
11. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel Contratto.
14. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Amministrazione annullerà l’autorizzazione al subappalto.
17. L’Amministrazione, qualora ricorrano le previsioni di cui all’art.170 comma 7 del
d.P.R. 207/2010, sospenderà i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione.
18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge
n. 248/2006, dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
19. L’Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.
20. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Amministrazione annullerà l’autorizzazione al subappalto.
21. <eventuale, da inserire ove ciò sia stato previsto nella Richiesta di offerta: Ai sensi dell’art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, il Fornitore si obbliga a comunicare all’Amministrazione il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati>. Restano fermi gli oneri e le responsabilità di cui all’art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006. Restano fermi tutti i restanti obblighi ed adempimenti di legge.
ARTICOLO 24
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima. Resta fermo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
2. Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.
3. E’ fatto divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo commi 2 e 3, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
ARTICOLO 25
FORO COMPETENTE
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, nonché per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ARTICOLO 26
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. L’Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
5. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.
6. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dall’Amministrazione; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole dell’Amministrazione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati
personali. Il Fornitore prende atto che l’Amministrazione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
7. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, l’Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all’Amministrazione.
ARTICOLO 27
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, nonché delle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. In conformità alle previsioni dell’art. 23, comma 9 dell’Accordo Quadro di cui alle Premesse del presente Contratto, restano salve le indicazioni in tema di applicazione dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 emanate dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” con riferimento ai contratti stipulati dalle agenzie di viaggio.
5. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti
di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
ARTICOLO 28 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione del presente Contratto, è il responsabile delle attività contrattuali a cui l’Amministrazione farà riferimento per ogni aspetto riguardante l’esecuzione delle attività contrattuali.
ARTICOLO 29
CODICE ETICO - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico dell’Amministrazione consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del Contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo e così come verrà reso disponibile dall’Amministrazione medesima all’atto della stipula.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 x.x.
XXXXXXXX 00 XXXXXXXX FINALE
1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della
prescrizione.
3. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
lì Ministero della Salute Direttore Generale
Xxx.xx Gen.le Personale, Organizzazione e Bilancio
IL FORNITORE
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Il legale rappresentante
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 1 (Valore delle premesse e degli Allegati); Articolo 4 (Oggetto del Contratto); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni e adempimenti a carico del Fornitore); Articolo 7 (Modalità di esecuzione del Servizio di Inplant); Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo
10 (Verifica di conformità); Articolo 11 (Corrispettivi modalità di rimborso e fatturazione); Articolo 14 (Penali); Articolo 15 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 16 (Cauzione); Articolo 17 (Riservatezza); Articolo 18 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 19 (Risoluzione); Articolo 20 (Recesso); Articolo 21 (Xxxxx e responsabilità civile); Articolo 23 (Divieto di Subappalto/Subappalto); Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 25 (Foro competente); Articolo 26 (Trattamento dei dati personali); Articolo 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse); Articolo 29 (CODICE ETICO – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001); Articolo 30 (Clausola finale).
, lì
IL FORNITORE
Il legale rappresentante