REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI TITOLO I - NORME GENERALI
Articolo 1 - Oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione della legislazione vigente, i criteri e le modalità ai quali l'Azienda si attiene per la concessione di contributi in denaro e vantaggi economici di qualunque genere.
2. L’Azienda può concedere vantaggi economici e contributi in denaro al fine di sostenere ed incentivare interventi, iniziative, attività, eventi promossi da soggetti terzi, che perseguono finalità istituzionali, attribuite all’Azienda dalla legislazione regionale e dallo Statuto.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
Articolo 2 - Tipologia delle forme di sostegno
1. Il sostegno dell’Azienda può concretizzarsi a favore di interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni mediante:
a) l'attribuzione di altri vantaggi economici, in xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx o nell'ambito di forme di convenzione e coprogettazione, diversi dall'erogazione di denaro;
b) la concessione di contributi in denaro, in via ordinaria e straordinaria, anche nell'ambito di forme di convenzione e coprogettazione.
Articolo 3 - Soggetti beneficiari
1. La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta a favore di:
a) istituzioni universitarie;
b) enti pubblici o istituzioni pubbliche.
2. La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta per attività svolte in documentato coordinamento con Istituzioni universitarie, enti pubblici o istituzioni pubbliche a favore di:
a) enti del Terzo Settore come delineati dalla Legge n. 106/2016 e dall'art. 4 del Decreto legislativo n. 117/2017;
b) fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro;
c) società sportive senza fini di lucro.
3. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento i contributi in denaro alle persone fisiche, ai sindacati, ai movimenti e ai partiti politici.
4. I beneficiari devono svolgere le iniziative entro il territorio regionale.
5. Prima della presentazione della domanda, i soggetti di cui al comma 1 devono risultare regolarmente costituiti da almeno tre mesi.
Articolo 4 - Aree di intervento
1. I benefici di cui all'articolo 2, comma 1 sono concessi per favorire la partecipazione attiva dei soggetti che operano nel sostegno del diritto allo studio universitario, dell’orientamento alla scelta universitaria, del contrasto dell’abbandono nel percorso di formazione, della promozione della mobilità internazionale, dell’inserimento lavorativo dei laureandi e dei neolaureati, della promozione di imprese costituite da neolaureati.
2. Il sostegno del diritto allo studio universitario può comportare anche iniziative di carattere sociale, culturale, aggregativo, ricreativo, sportivo promosse dalle Istituzioni universitarie o da studenti, singoli o associati.
TITOLO II - DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI
Articolo 5 - Criteri generali per la concessione
1. I contributi ordinari, straordinari e gli altri vantaggi economici sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:
a) coerenza con la programmazione regionale e aziendale;
b) significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell'iniziativa;
c) capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale;
d) quantità e qualità delle iniziative programmate;
e) originalità ed innovazione delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
f) diversificazione delle fonti di finanziamento;
g) pluralità della compartecipazione di più enti e associazioni nella promozione dell’iniziativa;
h) garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità;
i) affidabilità dell'ente o associazione richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte e attività.
Articolo 6 - Presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione ai benefici è sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato.
2. La domanda descrive sinteticamente la finalità dell’iniziativa, i soggetti coinvolti, i destinatari, la durata, i costi stimati, i finanziamenti previsti, il luogo, le forme di informazione e di comunicazione.
Articolo 7 - Modalità di concessione dei contributi in xxx xxxxxxxxx
0. Quando non previsto dagli atti di programmazione annuale, il Presidente dell’Azienda, con proprio atto di indirizzo, stabilisce l'importo da destinare alla concessione di contributi in via ordinaria.
2. Fatta salva l’ipotesi di situazioni non prevedibili ed urgenti, la concessione dei contributi, cumulativamente riferibili a uno o più destinatari per gli obiettivi da raggiungere nell'ambito delle aree di intervento, è preceduta da un avviso pubblico, per un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. Nell'avviso di cui al comma precedente devono essere indicati:
a) le aree di intervento;
b) l'ammontare dell’importo complessivo a disposizione;
c) i soggetti che possono presentare la richiesta ed i relativi requisiti di partecipazione;
d) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
e) la natura e l'entità del contributo;
f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo;
g) il punteggio di valutazione corrispondente a ciascun criterio di cui alla lett. f), funzionale all'elaborazione delle graduatorie.
3. Per la valutazione di tali contributi, il Dirigente competente si avvale di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nelle aree di intervento oggetto di contributo.
4. I contributi sono concessi dal Dirigente competente, con propria determinazione, che specifica i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando la concessione e la relativa quantificazione o il diniego del contributo.
Articolo 8 - Modalità di concessione dei contributi in via straordinaria
1. Nell'ambito delle aree di intervento indicate all'articolo 4, per specifiche iniziative il Presidente può autorizzare contributi in via straordinaria, a fronte di situazioni non prevedibili o eccezionali.
2. I contributi sono concessi dal Dirigente competente, con propria determinazione, sulla base dell’atto di
indirizzo del Presidente.
Articolo 9 - Modalità di concessione dei vantaggi economici e disciplina
1. Al fine di favorire le iniziative nell'ambito delle aree indicate all'articolo 4, possono essere concessi i vantaggi economici rappresentati dall’utilizzo temporaneo di spazi aziendali ovvero dall’accesso a servizi quali mense, caffetterie, alloggi.
2. Il sostegno delle iniziative è disposto con atto di indirizzo del Presidente, se non compreso in atti di programmazione aziendali.
3. La concessione in uso di beni o altri vantaggi economici è disciplinata con determinazione del Dirigente competente, sulla base dell’atto di indirizzo del Presidente.
3. Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto presentato.
4. Ove non diversamente disciplinato, il beneficiario assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del Codice civile ed è tenuto a risarcire l'Azienda in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
5. Nel caso di concessione in uso dei beni di proprietà aziendale, il beneficiario solleva l’Azienda da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo.
6. L'attribuzione degli altri vantaggi economici non è di norma soggetta a rendicontazione, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione.
TITOLO III – CONVENZIONI E COPROGETTAZIONI
Articolo 10 - Convenzioni
1. Per tutte le tipologie di vantaggi economici o contributi, il Consiglio di amministrazione può approvare schemi di convenzione, a cui darà esecuzione il Dirigente competente.
2. Il Consiglio di amministrazione può stabilire che le convenzioni per determinati ambiti siano precedute da un avviso, qualora l'importo del contributo o del vantaggio economico superi una determinata soglia.
2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività dell’Azienda;
b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa;
c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
d) l'entità del contributo o del vantaggio economico assegnato;
e) l'obbligo di presentare una relazione finale sull’iniziativa svolta;
f) l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
g) gli oneri reciproci.
Articolo 11 - Coprogettazioni
1. L’Azienda può avviare un percorso di progettazione condivisa con tutti i soggetti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, per l'ideazione e la realizzazione di un’iniziativa nell'ambito delle aree di intervento da sostenere attraverso vantaggi o economici contributi.
2. L'individuazione dei soggetti da coinvolgere avviene tramite pubblicazione di apposito avviso nel sito istituzionale dell’Azienda.
TITOLO IV - DISCIPLINA DEL PATROCINIO
Articolo 12 - Concessione del Patrocinio
1. Il Patrocinio dell’Azienda è concesso dal Presidente.
2. Il Patrocinio non dà luogo all'automatica concessione di ulteriori benefici; qualora al Patrocinio si aggiunga anche la richiesta di concessione di vantaggi economici o di contributi, trovano applicazione le relative disposizioni e procedure del presente Regolamento.
Articolo 13 - Presentazione della domanda di Patrocinio
1. La domanda di concessione di Patrocinio è sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato.
2. La domanda contiene una breve illustrazione del tipo di iniziativa che si vuole organizzare, la data di realizzazione, le finalità prefissate e deve essere inviata almeno 30 (trenta) giorni prima dell'iniziativa.
3. La risposta all'interessato è fornita entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.
Articolo 14 - Materiale promozionale
1.Tutto il materiale promozionale, anche online, riporta la dicitura "Con il Patrocinio dell’Azienda per il diritto
allo studio universitario della Regione Campania", unitamente al logo.
TITOLO V - CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
Articolo 15 - Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria
1. I contributi sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione; se richiesto dal beneficiario con istanza motivata, il Dirigente competente può concedere un acconto, fino a un massimo del 50% del contributo, nei casi in cui si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività.
2. L’ammontare del contributo non può superare l’80% delle uscite rendicontate per lo svolgimento dell’attività o dell’iniziativa ammessa a finanziamento, come predeterminato nell’atto di concessione del contributo e comunque nel limite del 100% del disavanzo tra le entrate e le uscite, qualora inferiore.
3. Il limite dell'80% indicato nel comma precedente può essere superato:
a) in casi di particolare interesse o di alta valenza sociale e culturale;
b) se previsto dalla convenzione di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
Articolo 16 - Rendicontazione dei contributi
1. Per la rendicontazione dei contributi, ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno presentare:
a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività complessiva:
▪ breve relazione dell'attività complessiva;
▪ rendiconto consuntivo dell'esercizio;
b) per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria per specifiche iniziative:
▪ breve relazione dell'iniziativa;
▪ rendiconto consuntivo dell'iniziativa, distinguendo tutte le singole voci di entrata e di uscita e disavanzo;
▪ idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite, di cui gli originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica, anche a campione.
2. Le spese e le entrate dovranno essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo.
3. Saranno considerate solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, con esclusione - a titolo esemplificativo e non esaustivo - delle spese voluttuarie e dei beni durevoli, salvo che questi ultimi, al termine dell'iniziativa, siano riconosciuti di interesse e siano acquisiti dall'Azienda.
4. La documentazione di cui al primo comma deve essere presentata entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del contributo o entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell'esercizio o della iniziativa, salvo la possibilità di chiedere proroga motivata.
Articolo 17 - Liquidazione dei contributi economici
1. I contributi sono liquidati con provvedimento del Dirigente competente entro i 90 (novanta) giorni successivi alla presentazione della documentazione richiesta.
2. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.
3. Qualora l’Azienda risulti creditrice, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, si provvede alla compensazione decurtando la somma dovuta dall'importo del contributo; laddove sia presente una situazione debitoria particolarmente significativa, nessun contributo potrà essere erogato al beneficiario, finché non verrà preventivamente concertato e sottoscritto un piano di rientro rateale dal debito.
Articolo 18 - Ulteriori obblighi dei beneficiari
1. In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 del Decreto legislativo n. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, la concessione di contributi e altri vantaggi economici è subordinata alla previa presentazione di apposita autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000, in cui il legale rappresentante dichiari di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.
2. I beneficiari hanno l'obbligo:
a) di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e iniziative per cui sono stati concessi;
b) di comunicare tempestivamente eventuali modifiche parziali dell'iniziativa;
c) di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici per le attività e lo svolgimento delle iniziative.
3. Tutto il materiale pubblicitario, anche telematico, deve recare la seguente dicitura: "Con il contributo dell’Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania", unitamente al logo.
Articolo 19 - Mancata concessione e revoca dei benefici
1. Il Dirigente competente su indicazione del Responsabile del Procedimento procede alla revoca del contributo:
a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività, in caso di mancata presentazione della relazione dell'attività complessiva e del rendiconto consuntivo dell'esercizio, nei termini previsti dal presente Regolamento;
b) per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria per specifica iniziativa, qualora:
▪ i beneficiari non presentino breve relazione della iniziativa e rendiconto delle entrate e delle uscite, distinte per voci, con allegata la documentazione giustificativa, nei termini previsti dal presente Regolamento;
▪ l'iniziativa non sia stata realizzata o non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione, salvo cause di forza maggiore e salvo diversa disciplina in sede di stipula delle convenzioni di cui all'articolo 10 del presente Regolamento;
e) per la concessione di utilizzo di beni o altri vantaggi economici, qualora:
▪ l'attività o iniziativa svolta sia gravemente in contrasto con le finalità previste nell'atto di concessione;
▪ non siano state eseguite le prestazioni previste da un eventuale accordo tra Azienda e beneficiario;
▪ vi siano ragioni improrogabili di interesse pubblico.
2. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici, la condanna con sentenza definitiva, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), nei confronti del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, in base allo Statuto.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del presente Regolamento, costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici per il soggetto che risulti avere un debito liquido ed esigibile e sia stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile, abbia ricevuto la notificazione di riscossione coattiva di somme iscritte a ruolo per debiti nei confronti dell’Azienda.
3. Nel caso di revoca del contributo, l’Azienda provvede agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.
4. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.
Articolo 20 - Riduzione del contributo
1. Il Dirigente competente, dopo aver ricevuto comunicazione e aver prestato assenso in forma scritta alle modifiche avvenute, sentito il Responsabile del Procedimento, procede alla riduzione del contributo concesso in proporzione all'attività svolta, nei casi in cui:
a) l’iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente;
b) risulti parzialmente errata o insufficiente la rendicontazione;
c) i costi reali risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato.
TITOLO VI - PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA
Articolo 21 - Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario
1. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, qualora siano pari o superiori a diecimila euro, in ottemperanza all'art. 1, commi 125 e seguenti della Legge
n. 124/2017, come sostituito dall'art. 35 del Decreto-legge n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019.
2. L'inosservanza degli obblighi citati al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione pari all'1% degli importi ricevuti (con importo minimo fissato in duemila euro), nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 125 ter della legge n. 124/2017, come modificato dall'art. 35 del Decreto-legge n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019.
3. Il mancato adempimento nei termini di legge degli obblighi di cui al comma precedente comporta la revoca e la restituzione integrale del beneficio erogato.
Articolo 22 - Trasparenza
1. Per importi superiori a 1.000 (mille) euro, gli atti di concessione del vantaggio economico o di contributo sono pubblicati, a norma degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33/2013, sul sito istituzionale dell’Azienda nella sezione Amministrazione trasparente, secondo modalità di facile consultazione, indicando:
a) la denominazione del soggetto beneficiario ed i relativi dati fiscali;
b) l'importo del contributo o del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio ed il responsabile del procedimento;
e) la motivazione e le modalità eseguite per l'individuazione del beneficiario;
f) il collegamento telematico all'iniziativa selezionata.
2. La pubblicazione, ai sensi dell’articolo 21 del presente Regolamento, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e autorizzazioni di importo complessivo superiore a mille euro - nel corso dell'anno solare - al medesimo beneficiario.
Articolo 23 - Responsabile del Procedimento amministrativo
1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, il Dirigente individua il Responsabile del procedimento dell'istruttoria e di ogni altro adempimento previsto dal procedimento.
Articolo 24 - Controlli
1. L’Azienda effettua verifiche a campione del rispetto degli obblighi di cui al presente Regolamento.
2. Sono effettuate a campione presso il Casellario Giudiziale, in misura non inferiore al 5% delle dichiarazioni, le verifiche inerenti i soggetti richiedenti sulle dichiarazioni prodotte mediante autocertificazione resa a norma di legge.
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25 - Abrogazioni
1. Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia di concessione di contributi, anche adottata dalle disciolte Aziende per il diritto allo studio universitario.
Articolo 26 – Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
Articolo 27 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Azienda.