CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE
COMPARTO AZIENDE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE
Quadriennio normativo 1994-1997 e Biennio economico 1994-1995.
INDICE
NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI
PARTE PRIMA
TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I: - Campo di applicazione art. 1
- Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
del contratto art. 2
TITOLO II. RELAZIONI SINDACALI
CAPO I - Disposizioni generali
- Obiettivi e strumenti art. 3 CAPO II - Diritti di informazione
- Informazione preventiva art. 4
- Esame a seguito di
informazione preventiva art. 5
- Informazione successiva art. 6
CAPO III - Contrattazione decentrata
- Tempi e procedure per la stipu- lazione o il rinnovo del contratto
decentrato art. 7
- Materie di contrattazione art. 8
- Composizione delle delegazioni art. 9 CAPO IV - Partecipazione e rappresentanza
- Forme di partecipazione art.10
- Rappresentanze sindacali dei
dirigenti art.11
- Contributi sindacali art.12
CAPO V - Norme finali
- Interpretazione autentica dei
contratti art.13
- Procedure di conciliazione art.14
- Limiti all’astensione dal lavoro art.15
TITOLO III : RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I Costituzione del rapporto di lavoro
- Il contratto individuale di lavoro art.16
- Periodo di prova art.17 CAPO II Struttura del rapporto
- Tempo di lavoro art.18
- Ferie art.19
- Riposo settimanale e festività art.20
- Aspettative art.21
CAPO III - Sospensioni della prestazione
- Assenze retribuite art.22
- Astensione obbligatoria e
facoltativa per maternità art.23
- Assenze per malattia art.24
- Infortuni sul lavoro e malattie
dovute a causa di servizio art.25 CAPO IV - Incarichi dirigenziali e valutazione
- Affidamento e revoca degli
incarichi dirigenziali art.26
- Valutazione dei dirigenti art.27
- Accordi di mobilità art.28 CAPO V: Estinzione del rapporto di lavoro
- Cause di cessazione del
rapporto di lavoro art.29
- Obblighi delle parti art.30
- Recesso dell’amministrazione art.31
- Nullità del licenziamento art.32
- Effetti del procedimento penale
sul rapporto di lavoro art.33
- Collegio di conciliazione art.34
- Termini di preavviso art.35
CAPO VI: Istituti di peculiare interesse
- Formazione art.36
- Patrocinio legale art.37
PARTE SECONDA
TITOLO I: TRATTAMENTO ECONOMICO
- Struttura della retribuzione art.38
- Stipendio tabellare art.39
- Effetti nuovi trattamenti economici art.40
- Istituzione e finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato art.41
- Retribuzione di posizione e
graduazione delle funzioni art.42
- Valori della retribuzione di posizione art.43
- Indennità di rischio e di posizione art.44
- Clausola di salvaguardia art.45
- Retribuzione di risultato e premio per la qualità della
prestazione individuale art.46
- Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento
dei servizi art.47
- Istituzione e finanziamento del Fondo per la corresponsione dei primi per la
qualità della prestazione individuale art. 48
- Cessazione e riconversione della progressione economica
per anzianità art.49
PARTE TERZA
TITOLO I: NORME FINALI E TRANSITORIE
- Norme transitorie art.50
- Norma finale art.51
- Verifica delle disponibilità
finanziarie complessive art.52
- Disapplicazioni art.53
COMPARTO AZIENDE
NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI AREA DELLA DIRIGENZA
ART. 1
(Servizi Pubblici essenziali)
1. Ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale dirigente delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sono i seguenti:
- attività relative al soccorso tecnico urgente, ivi compreso il servizio antincendi aeroportuale, per i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- i depositi cauzionali relativi a procedimenti giudiziari penali atti a garantire la libertà della persona in attesa di giudizio per la Cassa Depositi e Prestiti.
Il riferimento a ciascuna azienda o amministrazione autonoma dello Stato è riportato nel testo del presente accordo come amministrazione.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all' art. 2, la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
ART. 2
(Contrattazione decentrata e contingenti di personale)
1. In relazione alla struttura organizzativa delle singole amministrazioni, in contrattazione decentrata sono individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari vanno esentati dalla partecipazione ad astensioni dal lavoro perché la loro presenza in servizio e la loro attività sono necessarie per garantire la conti- nuità delle prestazioni indispensabili, inerenti ai servizi di cui all’art.1.
2. I contratti decentrati di cui al comma 1 sono stipulati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale di comparto e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata.
3. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili.
ART. 3
(Modalità di effettuazione degli scioperi)
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art.1, sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione secondo le modalità di cui al comma 2, al fine di restituire al servizio il carattere di ordinarietà per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. La proclamazione o la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto e coinvolgenti i servizi essenziali devono essere comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione o la revoca di scioperi relativi a vertenze nazionali di azienda devono essere comunicate alla amministrazione interessata. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
ART.4
(Limiti e sanzioni)
1. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 23 dicembre al 3 gennaio;
b) il giorno di pagamento di stipendi e pensioni;
c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie nazionali, su tutto il territorio nazionale ; nei medesimi giorni per le consultazioni elettorali regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie locali, nel rispettivo ambito territoriale;
d) nella giornata precedente o seguente alla proclamazione di scioperi di carattere generale.
5. In sede di contrattazione decentrata ai sensi del precedente art. 2, ed in relazione alle esigenze derivanti dalla specificità di determinate funzioni, potranno essere stabiliti ulteriori periodi di franchigia, in particolare nei giorni
dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo e nei giorni dal 31 ottobre al 3 novembre.
6. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.
7. Non sono opponibili ulteriori limitazioni al diritto di sciopero rispetto a quelle previste dal presente accordo e dalle norme di legge in vigore.
8. Fermo restando la disciplina di cui all’art. 15 del CCNL, le organizzazioni sindacali possono adottare codici di autoregolamentazione in materia di esercizio del diritto di sciopero che sono comunicati alle amministrazioni, all’ARAN e alla Commissione di Garanzia di cui alla legge 12 giugno 1990 n.146.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n, 146, e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 9 della predetta legge n. 146
ART. 5
(Procedure di raffreddamento e di conciliazione)
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organi, tempi e procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti in caso di sciopero.
2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto.
ART. 6
( Applicabilità’ dell’ accordo)
1.Le norme di cui al presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali, al livello di comparto, a livello nazionale di amministrazione ed a livello territoriale.
2. Le norme di cui al presente accordo non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ ordine costituzionali o relative a gravi eventi lesivi dell’ incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
ART.7
(Pubblicità’ dell’ accordo)
1. Le amministrazioni hanno l’ obbligo di adottare ogni utile iniziativa al fine di garantire la massima pubblicità del presente accordo. In particolare, le stesse
amministrazioni sono tenute a rendere pubblico il presente accordo in ogni sede in cui vi siano uffici di livello dirigenziale che abbiano rapporti con l’utenza.
ART.8
(Commissione di garanzia)
1. Gli accordi decentrati di cui all’art. 2, relativi alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, dovranno essere comunicati tempestivamente alla “Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali” a cura delle parti interessate e comunque anteriormente alla pubblicazione degli accordi medesimi.
COMPARTO AZIENDE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO AREA DELLA DIRIGENZA
P A R T E P R I M A
TITOLO I
Disposizioni generali CAPO I
ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con qualifica di dirigente e rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui all' art. 6 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 , dipendente dalle amministrazioni del comparto aziende ovvero :
- Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
- Cassa Depositi e Prestiti;
- Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).
2. Al personale del comparto soggetto a processi di mobilità o a mutamento di regime giuridico in conseguenza della soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino ivi compresi i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale o aziendale nel comparto o categoria di destinazione.
3. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come
d. lgs. n. 29 del 1993.
4. Il riferimento a ciascuna azienda o amministrazione autonoma dello Stato è riportato nel resto del presente contratto come Amministrazione.
ART. 2
Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all' art. 51, commi 1 e 2 del d. lgs n. 29 del 1993. Essa viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate da parte dell' A.RA.N. con idonea pubblicità.
3. Le Amministrazioni destinatarie del presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, previa comunicazione dell’ avvenuta stipulazione ai sensi del comma 2.
4. Qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti, notificata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 29 del 1993.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l' inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’ Accordo di cui al comma precedente.
8. In considerazione dell’ avvenuta scadenza del biennio 1994-1995, i termini trimestrali previsti ai precedenti commi 4, 5 e 6 del presente articolo non sono applicati alla fase contrattuale relativa al biennio successivo.
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3 Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è diretto a consentire un ampio e tempestivo coinvolgimento della categoria nelle decisioni riguardanti gli assetti organizzativi e l’attribuzione delle responsabilità dirigenziali, allo scopo di incrementare l’efficacia e l’efficienza dell’ attività amministrativa e di elevare il livello dei servizi erogati alla collettività, in relazione ai fini pubblici perseguiti dalle Amministrazioni.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente dalle leggi e dai contratti collettivi, nonché delle peculiarità delle funzioni dirigenziali, che sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti ed in grado di favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, le relazioni sindacali della dirigenza, in ciascuna delle Amministrazioni di cui all’ art.1 si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva, la quale si svolge a livello nazionale di comparto ed a livello decentrato di amministrazione sulle materie, con i tempi e le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt. 7, 8 e 9 del presente contratto, secondo le disposizioni del d.lgs n. 29 del 1993. La piena e corretta ap- plicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 12. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti;
b) esame, il quale si svolge nelle materie previste dall’ art. 5 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui agli artt. 9 e 11;
c) consultazione, per le materie per le quali la legge e il presente contratto la prevedono. In tali casi l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità il parere dei soggetti sindacali;
d) informazione, la cui finalità fondamentale è rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali; ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e l’opportunità e, in particolare, in tutti i casi in cui la legge o il presente contratto lo richiedano, le amministrazioni forniscono informazioni su specifici argomenti alle rappresentanze sindacali. Le informazioni sono fornite in tempo utile e in forma scritta. Per le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere adottate modalità e forme diverse;
e) procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative, finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui all' art.12;
f) altre forme di partecipazione previste dal successivo art. 10.
CAPO II
DIRITTI DI INFORMAZIONE
ART. 4
Informazione preventiva
1. Ciascuna Amministrazione informa in via preventiva, con documentazione da fornire in tempo utile all’attivazione delle procedure previste dagli artt. 5 e 8, le rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 ed 11 sui criteri generali che l’ Amministrazione medesima intende seguire nelle seguenti materie:
a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
b) sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti;
c) individuazione ed articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
d) modalità di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati ed istituti equiparati;
e) programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti;
f) misure di pari opportunità;
g) implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dirigenti
h) applicazione dei parametri concernenti la qualità e la produttività dei servizi e rapporti con l’utenza;
i) iniziative volte al miglioramento dei servizi sociali in favore dei dirigenti;
l) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
m) strategie e programmi di attività.
2. Le Amministrazioni del comparto possono individuare modalità di informazione preventiva più articolate, anche in materie non comprese nel comma precedente.
Art. 5
Esame a seguito di informazione preventiva.
1. Nelle materie previste dall’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), f) e g), ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11 può richiedere all’amministrazione, in forma scritta, un incontro per l’esame delle materie medesime.
Commento [E1]:
2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre rappresentanze sindacali.
3. L'incontro richiesto ha inizio, di norma, entro le quarantotto ore dalla ricezione della richiesta da parte dell’Amministrazione. Durante il periodo in cui si svolge l’esame l’Amministrazione non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie che ne sono oggetto e le XX.XX. che vi partecipano non assumono sulle stesse materie iniziative conflittuali. Ciascuna della due parti si adegua nei suoi comportamenti ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine di giorni 15 dalla ricezione dell’informazione, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 29 del 1993, ovvero entro un termine più breve ove sussistano obiettivi motivi di urgenza.
5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità degli organi competenti nelle stesse materie .
Art. 6 Informazione successiva
1. Su richiesta delle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11 e con le modalità indicate nell’art. 4, comma 1, le Amministrazioni forniscono adeguate informazioni sui provvedimenti e gli altri atti di gestione rilevanti ai fini del buon andamento degli uffici, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di lavoro della dirigenza, ferma restando la tutela della riservatezza dei singoli.
2. Le informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme opportune, tenendo conto in via prioritaria dell’ esigenza di continuità dell’azione amministrativa.
CAPO III CONTRATTAZIONE DECENTRATA
ART. 7
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato
1. La delegazione dell’Amministrazione per la trattativa decentrata è costituita entro 15 giorni dalla data in cui l’Amministrazione stessa ha avuto conoscenza della stipulazione del presente contratto ai sensi dell’art. 2 comma
2. La delegazione sindacale è convocata, per l’avvio delle trattative, entro 15 giorni dalla presentazione delle piattaforme.
2. La contrattazione decentrata deve riferirsi agli istituti contrattuali rimessi a tale livello e si svolge con le procedure previste dall’ art.51, comma 3, del decreto n. 29.
3. Il contratto decentrato diventa efficace a seguito del perfezionamento delle procedure previste dall’ art. 51, comma 3, del d. lgs. n. 29.
4. Il contratto decentrato deve contenere apposite clausole circa i tempi, le modalità e le procedure di verifica della sua attuazione.
5. Le piattaforme per il rinnovo del contratto collettivo decentrato concernenti le specifiche materie indicate nell'articolo 8 sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza del precedente contratto.
6. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto decentrato, l’Amministrazione non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie che ne sono oggetto e le XX.XX. che vi partecipano non assumono sulle stesse materie iniziative conflittuali.
Art. 8
Materie di contrattazione
1. La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) linee di indirizzo generale per l’attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti;
b) mobilità dei dirigenti nel quadro della disciplina prevista dall’art. 35, comma 8, del
decreto n. 29 e dall’art. 28 del presente contratto;
c) programmi di azione in materia di pari opportunità, anche in relazione agli obiettivi indicati dalla legge 10 aprile 1991, n. 125; in tale materia sono confermate tutte le disposizioni vigenti;
d) criteri generali, concernenti tempi e modalità, per l’applicazione delle norme in materia di tutela dell’ambiente nonché di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.lgs. n. 626/1994 e nei limiti stabiliti dall’ accordo quadro stipulati per l’attuazione di detto decreto;
e) criteri generali per la gestione delle iniziative di carattere socio- assistenziale a favore dei dirigenti;
f) criteri generali per l’attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
g) criteri generali per l’attribuzione dei compensi di cui all’art. 47, comma 4.
2. La contrattazione decentrata nelle materie di cui al comma 1 si svolge al livello centrale in ciascuna delle Amministrazioni di cui all’art.1.
3. I contratti decentrati non possono comportare, né direttamente né indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.
ART. 9
Composizione delle delegazioni
1. Ai sensi dell' art. 45, comma 8 del d.lgs n. 29 del 1993, in ciascuna Amministrazione di cui all’art.1 la delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
- da dirigenti, in rappresentanza degli uffici interessati.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- da rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente contratto.
- dalle RSU, ove costituite;
- da componenti delle rappresentanze sindacali di cui all’art. 11 a livello nazionale;
3. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.), alle cui direttive sono tenute in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell' art. 50, comma 7 del d. lgs. n. 29 del 1993.
CAPO IV PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA
Art. 10
Forme di partecipazione
1. E' costituita una Conferenza Nazionale con rappresentanti dell' A.RA.N., della Presidenza del consiglio dei ministri, delle Amministrazioni del comparto e delle Organizzazioni Sindacali, nell'ambito della quale, almeno 2 volte l'anno, sono verificati l’attuazione del presente contratto e gli effetti derivanti dalla sua applicazione con particolare riguardo agli istituti concernenti l’affidamento degli incarichi e l’attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato.
2. In ciascuna Amministrazione del comparto, su richiesta delle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11, possono essere istituite senza oneri Commissioni bilaterali composte da dirigenti ed esperti in rappresentanza degli uffici interessati, e da dirigenti designati dalle organizzazioni sindacali.
3. Tali Commissioni, che non hanno carattere negoziale, svolgono i seguenti compiti:
a) verifica dell’eventuale esistenza di elementi normativi, organizzativi o gestionali che si ripercuotono negativamente sull’azione amministrativa e sui rapporti con i cittadini e con gli utenti;
b) formulazione di proposte di soluzione di eventuali problemi agli organi competenti di ciascuna amministrazione, anche al fine di elaborare programmi, direttive, schemi di progetti di legge regolamenti o provvedimenti amministrativi, con particolare riguardo alla semplificazione dei procedimenti amministrativi.
4. In ciascuna Amministrazione del comparto, l’ Amministrazione medesima, d’ intesa con le Organizzazioni sindacali, può prevedere la costituzione di un Osservatorio, al fine di monitorare l’andamento dell’ attuazione della disciplina contrattuale anche in ordine: alla preparazione dei lavori della Conferenza di cui al comma 1; alla mobilità relativa ad eventuali esuberi, a seguito di processi di riorganizzazione, fusione o soppressione; ai processi di formazione e aggiornamento professionale.
Art. 11 Rappresentanze sindacali dei dirigenti
1. Le rappresentanze sindacali dei dirigenti sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) autonome costituite, per il personale dirigenziale, sulla base dei protocolli di intesa A.RA.N. - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, ovvero dalle rappresentanze sindacali previste dagli statuti delle singole organizzazioni, fino alla costituzione delle R.S.U.
b) le rappresentanze sindacali del personale dirigenziale, individuate ai sensi dell’art. 19 della legge n. 300 del 1970, in caso di non sottoscrizione, mancata adesione o sottoscrizione con riserva dei protocolli di cui alla lettera a).
2. Il dirigente eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di cui al comma 1 non può essere titolare, in nome dell’amministrazione, di relazioni sindacali disciplinate dal presente CCNL.
ART. 12
Contributi sindacali
1. I dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell’ organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’ amministrazione a cura del dirigente o dell’ organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione all’ amministrazione di appartenenza e all’ organizzazione sindacale interessata. L’ effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole Amministrazioni sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con le Amministrazioni medesime.
5. Le Amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi dei dirigenti deleganti e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
CAPO V NORME FINALI
ART. 13
Interpretazione autentica dei contratti
1. In attuazione dell'art. 53 del d. lgs n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'A.RA.N. può attivarsi autonomamente o su richiesta delle Amministrazioni del comparto.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del D.lgs n.29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
4. Con modalità analoghe a quelle indicate ai commi che precedono e con gli stessi effetti ivi previsti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati, le parti che li hanno sottoscritti procedono all’interpretazione autentica delle clausole oggetto di disaccordo.
5. Gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 del d.lgs n.29 del 1993 sono prodotti esclusivamente dagli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi.
ART. 14
Procedure di conciliazione
1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro nell’area dirigenziale del comparto aziende, le parti di comune intesa convengono sulla necessità che la effettuazione di azioni di sciopero ovvero l’emanazione di provvedimenti riguardanti i conflitti in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti ad appositi organismi di conciliazione. Tali organismi devono essere istituiti entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, d’intesa tra le parti stesse, presso ciascuna amministrazione centrale per i conflitti a livello nazionale e presso le sedi territoriali per quelli a livello locale.
2. Durante l’esperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero , le amministrazioni si astengono dall’adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei dirigenti direttamente coinvolti nel conflitto.
ART. 15
Limiti all’astensione dal lavoro
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’accordo sulla garanzia dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero per le aziende o unità organizzative aziendali alle quali dette disposizioni si applicano, in tutte le altre amministrazioni o unità del comparto non possono essere indetti scioperi:
a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e, successivamente, per la stessa vertenza, di durata superiore a due giornate lavorative consecutive; gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative;
b) in caso di scioperi distinti nel tempo, con intervalli inferiori alle 24 ore tra un'azione di sciopero e l'altra;
c) articolati per servizi, reparti od uffici di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 16
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro tra il dirigente e l’Amministrazione si costituisce mediante contratto individuale che ne regola il contenuto in conformità alle disposizioni di legge, alle normative dell’Unione Europea e alle disposizioni contenute nel presente contratto.
2. Il contratto di lavoro individuale è stipulato in forma scritta. In esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e il funzionamento dello stesso e, in particolare:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
b) la qualifica e il trattamento economico iniziale;
c) la durata del periodo di prova;
d) la sede di prima destinazione.
3. Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso. Tale aspetto è specificato nel contratto individuale. Costituisce, in ogni modo, causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L’amministrazione, prima di procedere all’assunzione, invita l’interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Tale termine può essere aumentato fino a sessanta giorni in casi particolari. Contestualmente l’interessato è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, salvo quanto previsto dall’ art. 17, comma 8, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’ art. 58 del decreto n. 29. In caso contrario, l’interessato dovrà produrre esplicita dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con la nuova amministrazione. Scaduto il termine sopra indicato, l’amministrazione comunica all’interessato di non procedere alla stipulazione del contratto.
5. I contratti individuali stipulati a norma dei commi 1, 2 e 3 prendono luogo, a far tempo dall’entrata in vigore del presente CCNL, dei provvedimenti di nomina
contemplati dalle previgenti disposizioni nell’ambito della disciplina pubblicistica del rapporto, producendone i medesimi effetti.
ART. 17
Periodo di prova
1. Il dirigente assunto in servizio è soggetto a un periodo di prova di sei mesi. Ai fini del computo della durata si tiene conto dei soli periodi di effettivo servizio. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella stessa qualifica presso altra pubblica amministrazione.
2. Il periodo di prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dai regolamenti applicabili per effetto dell’art. 72 del decreto
n. 29. Nell’ipotesi di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata del periodo di prova, decorso il quale il rapporto può essere risolto. I dirigenti provenienti dai ruoli della stessa Amministrazione hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari a quello previsto dall’ art. 24, 1° e 2° comma. Nell’ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio trova applicazione l’art. 25.
3. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 2 sono retribuite nella stessa misura prevista per i dirigenti non in prova.
4. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di corresponsione della relativa indennità sostitutiva, salvo che non ricorrano le ipotesi di sospensione di cui al comma 2. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’amministrazione deve essere mo- tivato . L’Amministrazione può recedere in qualunque momento qualora accerti la mancanza dei requisiti previsti dal bando di concorso.
5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
6. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio; spetta altresì al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio.
7. Il periodo di prova, alla scadenza, non può essere rinnovato né prorogato.
8. Durante il periodo di prova, il dirigente proveniente dalla stessa o da altra amministrazione del comparto mantiene il diritto alla conservazione del posto precedentemente occupato e, in caso di recesso o di mancato superamento, rientra a domanda nella posizione professionale precedente. Lo stesso diritto spetta al dirigente di una amministrazione del comparto assunto come dirigente presso altra amministrazione pubblica, durante il relativo periodo di prova.
9. Ai sensi dell’art. 28, comma 8, del d.lgs. n. 29 del 1993, sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, per i quali le procedure di formazione e valutazione continuano ad essere disciplinate dall’art. 25 della legge 5 dicembre 1988, n. 521.
CAPO II STRUTTURA DEL RAPPORTO
ART. 18
Tempo di lavoro
1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’amministrazione, il dirigente organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all’ espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero, o del riposo settimanale o delle festività di cui al successivo art.20, al dirigente deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze, un adeguato recupero del tempo di riposo sacrificato alle necessità del servizio.
3. I dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco garantiscono la propria disponibilità al fine di assumere la direzione di particolari interventi urgenti. Sono fatte salve le disposizioni emanate, in caso di calamità, dall’autorità competente tramite le apposite ordinanze di cui alla legge 225/92 o altre disposizioni legislative.
ART. 19
Ferie
1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a
32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta anche la retribuzione di posizione di cui agli artt. 43 e 44.
2. I dirigenti assunti al primo impiego presso l’ Amministrazione dello Stato, dopo la stipulazione del presente CCNL, hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l’ Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su cinque giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 28 giornate lavorative, ridotte a 26 per i dirigenti assunti al primo impiego ; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma 1.
Sono fatte salve le condizioni di maggior favore eventualmente preesistenti alla vigenza del presente contratto, che pertanto continuano ad applicarsi.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
5. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
6. Il dirigente che è stato assente ai sensi dell' art. 22 conserva il diritto alle ferie.
7. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie in accordo con il vertice dirigenziale della azienda, in modo da garantire la continuità dell’ufficio con riguardo alle esigenze di servizio ordinarie e straordinarie.
8. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
9. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E’ cura del dirigente informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
10. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell’ anno successivo.
11. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 10.
12. Fermo restando il disposto del comma 7, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento so- stitutivo.
ART. 20
Riposo settimanale e festività
1. In relazione all’assetto organizzativo dell’azienda e al tempo di lavoro di cui all’ art. 18, il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito avendo riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono, nonché limitatamente al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, la ricorrenza di S. Barbara, sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo nè a monetizzazione.
5. Nei confronti dei soli dirigenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2.
ART. 21
Aspettativa
1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza di anzianità, per un massimo di dodici mesi nel quadriennio.
2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli artt. 24 e 25.
3. L’azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dirigente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato.
4. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 3.
CAPO III
Sospensioni della prestazione ART. 22
Assenze retribuite
1. Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo e simili entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado o di affini di primo grado, in ragione di giorni tre consecutivi per evento;
- particolari motivi personali o familiari, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.
2. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l'intera retribuzione, compresa la retribuzione di cui agli artt. 43 e 44.
5. Le assenze previste dall’ art. 33, comma 3, della legge 104 del 1992, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
6. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.
7. Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e regolamentare del congedo straordinario.
ART. 23
Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità
1. Si applicano ai dirigenti le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con le integrazioni apportate dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e con le specificazioni contenute nei commi che seguono.
2. Alle lavoratrici dirigenti in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, spetta l’intera retribuzione, compresa quella di posizione di cui agli artt. 43 e 44.
3. Nel periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro, della durata massima di sei mesi, previsto per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, dall’ art. 7, comma 1, della legge 1204/71 integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati assenze retribuite per le quali spetta l’intera retribuzione, compresa quella di cui agli artt. 43 e 44. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e sino al compimento del terzo anno, nei casi previsti dall’art. 7, comma 2, della legge 1204/1971 la madre o in alternativa il padre hanno diritto ad un massimo di trenta giorni di assenza, retribuiti come quelli di cui sopra, per ciascun anno di età del bambino.
4. Il restante periodo di cinque mesi dell’ astensione facoltativa di cui al comma 2 rimane disciplinato, ai fini giuridici ed economici, dagli artt. 7, comma 3, e 15, comma 2, della legge 1204 del 1971, per cui alle lavoratrici madri o, in alternativa, ai lavoratori padri spetta il 30 % dell’intera retribuzione, compresa quella di posizione di cui agli artt. 43 e 44.
5. Le assenze di cui al comma 2 possono essere fruite nell’anno solare cumulativamente con quelle previste dall’ art. 22, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio.
6. Al dirigente, madre o padre, possono essere concessi periodi di aspettativa per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di
170 giorni per ciascun figlio. Tali periodi non sono utili ai fini della retribuzione, della carriera e dell’aumento economico. I medesimi periodi sono utili ai fini degli accrediti assicurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lett. a) della legge n. 335 del 1995.
ART. 24
Assenze per malattia
1. In caso di assenza per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, il dirigente che abbia superato il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo del predetto periodo di diciotto mesi, si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi negli ultimi tre anni.
2. Superato il periodo di diciotto mesi cui al comma 1, al dirigente che ne abbia fatto richiesta prima dello scadere del periodo stesso può essere concesso, in casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, durante il quale non sarà dovuta retribuzione ma decorrerà l’anzianità agli effetti del preavviso. In tale ipotesi, qualora il dirigente lo abbia richiesto, l’amministrazione ha facoltà di procedere, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, all’accertamento delle sue condizioni di salute al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Alla scadenza dei periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, e nel caso in cui il dirigente, a seguito dell’accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente stesso l’indennità sostitutiva del preavviso.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
5. Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc.
6. Il trattamento economico spettante al dirigente nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 è il seguente:
a) retribuzione intera, compresa la retribuzione di posizione di cui agli artt. 43 e 44, per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi.
7. Il dirigente si attiene scrupolosamente, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento che regolano la materia, in particolare per quanto attiene alla tempestiva comunicazione dello stato di infermità e del luogo di dimora e alla produzione della certificazione eventualmente necessaria.
8. Nel caso in cui l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dirigente è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all’amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest’ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6 e agli oneri riflessi relativi.
9. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto, a far tempo dalla quale si computa in ogni caso il triennio di riferimento di cui al comma 1. Per le malattie in corso alla predetta data, si applica la normativa vigente al momento dell’insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole e il computo del triennio di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, con il criterio predetto.
ART. 25
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Per l’ intero periodo al dirigente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 24, comma 6, lettera a), comprensiva della retribuzione di posizione di cui agli artt. 43 e 44.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l' assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al dirigente spetta l'intera retribuzione di cui all' art. 24 , comma 6, lettera a), comprensiva della retribuzione di posizione, per tutto il periodo di conservazione del posto. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24. Nel caso in cui l'amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al dirigente non spetta alcuna retribuzione.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti che prevedono la copertura delle spese per cure, per ricoveri in strutture sanitarie e per protesi, conseguenti alle infermità dipendenti da causa di servizio.
CAPO IV
XXXXXXXXX DIRIGENZIALI E VALUTAZIONE ART. 26
Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali
1. Ciascuna Amministrazione definisce ai sensi degli artt. 6 e 24 del d. lgs. n.
29 del 1993 le posizioni organizzative di livello dirigenziale e la relativa graduazione delle funzioni e delle responsabilità, ed attribuisce ad ogni dirigente un incarico di funzione tra quelli indicati al successivo art. 42. In ogni amministrazione, i dirigenti destinatari del presente CCNL sono preposti a tutte le posizioni organizzative di funzione dirigenziale individuate nell’ amministrazione medesima.
2. Ciascuna Amministrazione formula in via preventiva i criteri e le modalità per l'affidamento, l’ avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti nell' art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11, seguita, su richiesta, da esame, ai sensi dell’ art. 5 del presente CCNL. L’ atto di determinazione dei criteri viene reso pubblico a cura dell’ amministrazione.
3. Nella fase di prima attribuzione degli incarichi in applicazione del presente contratto, una volta definite le posizioni organizzative ai sensi del 1° comma, le Amministrazioni tengono conto della professionalità e dell'esperienza già acquisita, rispetto agli incarichi da conferire, dai dirigenti in servizio in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte dagli stessi.
4. L’ incarico, di norma, è a tempo determinato. In caso di incarico a tempo indeterminato, va comunque applicato, di norma, il criterio della rotazione degli incarichi di cui all’ art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993. In caso di incarico a tempo determinato, la durata dell’incarico, fatte salve le specificità da indicare nell'atto di affidamento, non può essere inferiore al periodo previsto per la periodica valutazione dei risultati; l’incarico a tempo determinato può, di norma, essere rinnovato.
5. All’ inizio di ogni anno ciascuna amministrazione provvede a rendere pubbliche le posizioni organizzative che prevede si renderanno disponibili nell’ anno stesso, a seguito di pensionamenti o di scadenza di incarichi a tempo determinato.
6. La revoca anticipata rispetto alla scadenza dell’incarico può avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all’accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell’art. 20 del decreto n. 29 del 1993.
7. L’ attribuzione, la modifica e la revoca degli incarichi sono disposte con atti scritti e motivati, in attuazione dei criteri e modalità stabiliti come previsto dal comma 2 e dal successivo art. 27, comma 4, fatta salva l’applicazione della legge n. 241 del 1990.
8. Per i dirigenti della Xxxxx Xxxxxxxx e Prestiti le disposizioni di cui al presente articolo dovranno essere applicate nel rispetto del particolare ordinamento dell’Azienda previsto dalla legge 13 maggio 1983, n. 197 e successive integrazioni e modificazioni
ART. 27
Valutazione dei dirigenti
1. Le amministrazioni, a norma dell'art. 20 del d.lgs. n. 29/1993, definiscono sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati dell’ attività dei singoli uffici dirigenziali anche attraverso i nuclei di valutazione o organi di controllo inter- no.
2. Le amministrazioni determinano in via preventiva e generale i criteri che informano i sistemi di valutazione. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro, ai sensi dell’art. 5. L’ atto di determinazione dei criteri viene reso pubblico a cura dell’ amministrazione.
3. Nel valutare l’operato dei dirigenti le amministrazioni dovranno tener conto in modo esplicito della correlazione tra le direttive impartite, gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti medesimi.
4. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, gli organi di cui al comma 1 acquisiscono in contraddittorio le deduzioni del dirigente interessato, il quale può essere assistito e/o rappresentato da un esponente dell’organizzazione sindacale cui egli aderisce o comunque conferisce mandato o da un legale di sua fiducia.
5. L’esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Di detto esito si tiene conto ai fini delle decisioni di affidamento degli ulteriori incarichi. Il dirigente conserva il diritto a presentare le proprie controdeduzioni anche rispetto ad una valutazione non negativa.
6. L’ inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, accertati con le procedure di cui all’ art. 20 del D. Lgs. n. 29 del 1993, possono determinare, in ragione del grado di scostamento rispetto alle direttive ed ai risultati da raggiungere:
a) l’affidamento di un incarico dirigenziale di rilievo organizzativo, livello di responsabilità e valore economico inferiore;
b) la perdita della retribuzione di posizione e il collocamento in disponibilità per la durata massima di un anno.
La medesima procedura di contraddittorio viene attivata nei procedimenti per i casi di revoca anticipata dell’incarico dirigenziale, anche se dovuta a ragioni organizzative e gestionali, di cui all’ art. 26, comma 6.
7. In caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave e reiterata si applica l’ art. 31, comma 5, del presente CCNL.
8. Per effetto del collocamento in disponibilità di cui al comma 6, lettera b), il posto corrispondente, ai sensi dell’ art. 20 comma 9, del d.lgs. n. 29 del 1993, non potrà essere ricoperto con l’assunzione di altro dirigente.
ART. 28
Accordi di mobilità
1. In applicazione dell'art. 35, comma 8 del d.lgs. n. 29 del 1993, tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti tra le stesse amministrazioni.
2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere stipulati:
- per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
- dopo detta dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità.
3. Al fine di avviare la stipulazione degli accordi di cui ai commi precedenti, la parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata ; il primo incontro avviene entro 30 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla data della richiesta, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità eventualmente avviati dalle Amministrazioni nei confronti di propri dirigenti sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazione.
4. Ai fini della stipulazione degli accordi di mobilità di cui all' art. 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono nonché da dirigenti in rappresentanza degli uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione è composta dalle rappresentanze sindacali individuate dall' art. 9.
5. Gli accordi di mobilità, stipulati ai sensi dei commi precedenti, ed il conseguente bando devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
b) le amministrazioni cedenti ed il numero dei dirigenti eventualmente interessati alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
c) i requisiti, ivi comprese le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali tipologie di laurea, richiesti al dirigente per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi.
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le forme di pubblicità da dare all'accordo ed al bando.
In ogni caso copia dell'accordo di mobilità e del bando deve essere affissa nelle Amministrazioni cedenti ed in quelle riceventi, in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi ai sensi dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993.
7. La mobilità diviene efficace nei confronti dei dirigenti a seguito della loro adesione scritta, da comunicare all’amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazione entro quindici giorni dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma 5, lett. e), unitamente al proprio curriculum professionale e di servizio.
8. Il dirigente, purché in possesso dei requisiti richiesti, è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricezione della dichiarazione di adesione. Qualora concorrano più domande, l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire.
9. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l’amministrazione di destinazione e al dirigente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni nell’ Amministrazione di appartenenza, se più favorevole.
10. Le amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell' A.RA.N., ai sensi dell' art. 50, comma 7 del d. lgs. n. 29 del 1993.
11. Ai sensi della legge n. 521 del 1988, non può essere assegnato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sulla base degli accordi di mobilità di cui al presente articolo, personale con qualifica dirigenziale appartenente ad altre amministrazioni.
CAPO V
Estinzione del rapporto di lavoro
ART. 29
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati agli artt. 24 e 25, ha luogo:
a) al compimento del limite massimo di età, o al raggiungimento dell’ anzianità massima di servizio ai sensi delle norme di legge in vigore;
b) per recesso del dirigente;
c) per recesso dell’amministrazione.
ART. 30
Obblighi delle parti
1. La risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo. La risoluzione del rapporto è comunque comunicata per iscritto dall’amministrazione. Nel caso di compimento dell’ anzianità massima di servizio l’amministrazione risolve il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell’interessato per la permanenza in servizio oltre tale compimento, da presentarsi almeno tre mesi prima; in fase di prima applicazione del presente contratto, la presente disposizione viene applicata a decorrere dal quarto mese successivo alla data di stipulazione del medesimo.
2. Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta all’amministrazione rispettando i termini di preavviso.
ART. 31
Recesso dell’amministrazione
1 . Nel caso di recesso dell’amministrazione, quest’ultima deve comunicarlo per iscritto all' interessato, indicandone contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.
2. Il recesso per giusta causa è regolato dall’ art. 2119 del codice civile. Costituiscono giusta causa di recesso dell’amministrazione fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, prima di formalizzare il recesso, l’ amministrazione contesta per iscritto l’ addebito convocando l’interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere e/o rappresentare da un esponente dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l'amministrazione, in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell’anzianità di servizio.
4. Avverso gli atti applicativi dei precedenti commi 1 e 2, ferma restando in ogni caso la possibilità di ricorso al giudice competente, il dirigente può altresì attivare le procedure di conciliazione disciplinate dall’ articolo 34 ed istituite ai sensi dell’ art. 59, comma 7, del D. lgs. n. 29 del 1993.
5. La responsabilità particolarmente grave e reiterata, accertata secondo le procedure di cui all’ art. 27 del presente contratto, costituisce giusta causa di recesso; in tale caso, non sono attivabili le procedure di conciliazione di cui al comma precedente. L’annullamento delle predette procedure di accertamento della responsabilità fa venir meno il recesso.
6. Non può costituire causa di recesso l’ esigenza organizzativa e gestionale nelle situazioni di esubero ; in tali situazioni si applicano prioritariamente le vigenti procedure di mobilità, ivi compresa quella di cui all’ art. 28 del presente CCNL.
7. Le parti convengono di porre in essere una azione congiunta di verifica circa l’applicazione e gli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo anche alla luce di eventuali modifiche legislative e giurisprudenziali che possano intervenire in materia.
ART. 32
Nullità del licenziamento
1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza è prevista dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:
a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti la diversità di sesso, di razza o di lingua;
b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall’ art. 2110 del codice civile, salvo quanto previsto dagli artt.24, comma 3, e 25, comma 2.
2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l’art. 18 della legge n. 300 del 1970.
ART. 33
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
1. Il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, salvo che l’amministrazione non intenda procedere ai sensi dell’ art. 27. Analogamente si procede nei casi previsti dall' art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 55 del 1990, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 16 del 1992. Salvo quanto previsto dal comma 2, la sospensione è revocata nel caso in cui la misura restrittiva abbia cessato i suoi effetti.
2. Il dirigente rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque rientranti nella previsione dell’ art. 31, comma 2, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, salva l’applicabilità dell’art. 31, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva.
3. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l’amministrazione di recedere con le procedure di cui all’ art. 31.
4. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di cui all’ art. 38, punti 1, 2 e 3, e l’ assegno per il nucleo familiare, ove spettante.
5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione “perché il fatto non sussiste” o” l’imputato non lo ha commesso”, l’ Amministrazione reintegra il dirigente nella medesima posizione rivestita prima della sospensione; quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno ali- mentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente a titolo di retribuzione per lo stesso periodo, se fosse rimasto in servizio.
ART. 34
Collegio di conciliazione
1. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione posta a base del recesso dell'amministrazione può ricorrere al Collegio di conciliazione previsto dal comma 3.
2. Il ricorso di cui al comma precedente deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di licenziamento. Il ricorso al collegio non ha effetto sospensivo del recesso dell’amministrazione.
3. Il Collegio di conciliazione è composto di tre membri. Il dirigente ricorrente e l’amministrazione designano ciascuno un componente, e i due componenti così designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni dalla loro designazione, il terzo componente, con funzioni di presidente.
4. Il dirigente interessato provvede alla designazione del componente che lo rappresenta nell’atto di ricorso. L’amministrazione comunica per iscritto al ricorrente la designazione del componente di sua pertinenza entro cinque giorni dalla ricezione del ricorso.
5. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, o comunque di mancato rispetto dei termini previsti per la designazione dei componenti, questi vengono designati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l’amministrazione.
6. Il Collegio, presenti le parti in causa, o, eventualmente, loro rappresentanti, esperisce un tentativo preliminare di conciliazione per verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca del recesso.
7. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l’Amministrazione si obblighi a riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità; in caso contrario, il Collegio, sentite le parti in causa, emette il proprio lodo, al quale l’Amministrazione è tenuta a conformarsi anche nel caso di cui al comma 15.
8. La procedura per la conciliazione e per l’emissione del lodo deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data della costituzione del Collegio.
9. Ove il Collegio, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'amministrazione una indennità supplementare. Questa, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, viene determinata in misura ricompresa tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato
maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di 22 mensilità.
10. L'indennità supplementare di cui al comma precedente è automaticamente aumentata, ove l’età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
7 mensilità in corrispondenza del 51^ anno compiuto; 6 mensilità in corrispondenza del 50^ e 52^ anno compiuto; 5 mensilità in corrispondenza del 49^ e 53^ anno compiuto; 4 mensilità in corrispondenza del 48^ e 54^ anno compiuto; 3 mensilità in corrispondenza del 47^ e 55^ anno compiuto; 2 mensilità in corrispondenza del 46^ e 56^ anno compiuto.
11. Le mensilità di cui ai commi 9 e 10 sono comprensive di tutti gli elementi fissi della retribuzione con esclusione di quella di risultato.
12. In caso di accoglimento del ricorso, l’amministrazione non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute al medesimo ai sensi dei commi 9 e 10 .
13. Le spese relative alla partecipazione dei componenti del Collegio al Collegio stesso sono a carico della parte soccombente.
14. In fase di prima applicazione del presente contratto e comunque non oltre il 30.11.97, il Collegio, ove accolga il ricorso, dispone la reintegrazione del dirigente nel posto di lavoro, rimanendo esclusa la tutela risarcitoria di cui ai commi 9 e 10, nei casi in cui accerti che il licenziamento è dovuto alle cause di nullità di cui all’ art. 32, ovvero è ingiustificato.
15. Il dirigente il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato da parte del collegio di conciliazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell’ indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del collegio, può avvalersi della disciplina di cui all’ art. 35, comma 10, del presente CCNL, senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra Amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
16. La procedura del presente articolo sarà sostituita da quella prevista all’ art. 69 del D. Lgs. n. 29 del 1993 dal momento della devoluzione al giudice ordinario delle controversie individuali di lavoro.
ART. 35
Termini di Preavviso
1. Salvo il caso della risoluzione automatica del rapporto di lavoro prevista all’ art. 30, 1° comma, e quello del recesso per giusta causa, negli altri casi previsti dal presente contratto per la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;
b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.
2. In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’ osservanza dei termini di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere all’ altra parte un’ indennità pari all’ importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’ amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da lui non osservato.
5. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di recesso risolvere anticipatamente il rapporto, sia all’ inizio, che durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’ altra parte.
6. Durante il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato nell’ anzianità lavorativa a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dirigente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall' art. 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione di cui all'
art. 38, punti 1, 2, 3 e 4, ed agli artt. 43 e 44.
10. Il dirigente il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato da parte del Collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 34, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell’indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del Collegio, può essere trasferito ad altra amministrazione del Comparto che vi abbia dato assenso, senza nullaosta dell’amministrazione di appartenenza né obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
CAPO VI
Istituti di peculiare interesse
ART. 36
Formazione
1. La formazione e l’aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle amministrazioni come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, normativo, tecnologico ed organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all’innovazione. Tale finalità è perseguita per realizzare l’ accrescimento dei livelli di efficienza/efficacia dell’azione amministrativa e del miglioramento della qualità del servizio.
2. Nei confronti dei dirigenti, la formazione ha in particolare l’obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio cognitivo necessario a ciascun dirigente, in relazione alle responsabilità attribuite o da attribuirsi, anche in situazioni di mobilità, per l’ottimale utilizzo dei sistemi operativi di gestione delle risorse umane, finanziarie e tecniche.
3. Ciascuna amministrazione, sulla base dei relativi stanziamenti di bilancio, definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ad iniziative di formazione dei dirigenti. Le iniziative formative sono realizzate dall' amministrazione, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell’ art. 8, avvalendosi della Scuola Superiore della P.A., e, per quanto riguarda i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Scuole Centrali Antincendi, nonchè della collaborazione di Università, soggetti pubblici o società specializzate nel settore.
4. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall’amministrazione con i dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.
5. Il dirigente può partecipare, senza oneri per l’amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano in linea con le finalità indicate nei commi 1 e 2. A tal fine, al dirigente può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi in un anno.
6. Qualora l’amministrazione riconosca l’effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del comma 5 con l’attività di servizio e l’incarico affidatogli, può concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
ART. 37
Patrocinio legale
1. Ai sensi dell’ art. 18 della legge 23 maggio 1997, n. 135, ciascuna Azienda assume, in favore dei dirigenti del comparto, l’onere dell’assistenza legale, in ogni ordine e grado di giudizio, nei procedimenti penali e civili per responsabilità conseguenti all’espletamento dei propri compiti istituzionali, escluse le ipotesi di dolo e colpa grave, incaricandone l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 44 del R.D. 1611 del 1933 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero rimborsando le spese del patrocinio legale autonomamente eletto dal dirigente.
2. Le spese di cui al comma 1, relative a procedimenti conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità per dolo o colpa grave del dirigente, sono rimborsate nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato.
3. Le Aziende, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, che dovranno essere restituite nel caso che la sentenza definitiva accerti la responsabilità per dolo o colpa grave del dirigente.
4. Nell’ambito della contrattazione decentrata possono identificarsi ulteriori forme di tutela, comunque attinenti alla responsabilità civile e al patrocinio legale, da realizzarsi mediante utilizzo e nei limiti delle risorse eventualmente disponibili per iniziative analoghe per il personale con qualifica dirigenziale.
PARTE II TITOLO I
Trattamento Economico ART. 38
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale si compone delle seguenti voci:
1) stipendio tabellare ;
2) indennità integrativa speciale ;
3) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita ;
4) retribuzione di posizione; per i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, vedi art. 44;
5) retribuzione di risultato; per i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, vedi artt. 47 e 48.
ART. 39
Stipendio tabellare
1. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 al personale già inquadrato nelle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore viene corrisposto un incremento mensile lordo rispettivamente di L. 187.000 e L. 219.000 che rias- sorbe l'indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi dirigenti, a decorrere dal 1° dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo è rideterminato rispettivamente in L. 400.000 e L. 420.000.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono privi di effetti ai fini degli aumenti periodici per anzianità previsti dalla normativa vigente.
ART. 40
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le misure dei trattamenti economici risultanti dall'applicazione del comma 2 dell’ articolo precedente hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'indennità alimentare di cui all'articolo 33, comma 4 del presente contratto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici - ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale- risultanti dall' applicazione dell’art. 39 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di fine rapporto e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
ART. 41
Istituzione e finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato
1. Con decorrenza da stabilirsi in sede di contratto per il biennio 1996-1997, è istituito in ciascuna delle Amministrazioni del comparto il Fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato, destinato alla corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato per i dirigenti in servizio a tempo indeterminato nell’Amministrazione medesima, con esclusione dei dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, cui si applicano i successivi commi 4,5,6,7 del presente articolo.
2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 ciascuna Amministrazione provvede mediante l'utilizzo:
a) delle risorse destinate a premi, indennità e compensi in vigore per il personale dirigenziale nella singola Azienda;
b) delle risorse di cui all’ art. 49 del presente CCNL;
c) delle risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario dei dirigenti nell’anno 1996.
d) l’ammontare di eventuali compensi relativi ai progetti previsti da specifiche disposizioni di legge la cui corresponsione è legata al raggiungimento di specifici risultati ed il cui finanziamento è comunque limitato nel tempo, quali ad esempio quelli dell’ art. 3, commi 193-196, della legge n. 549/95.
Le risorse di cui alla lettere a) e b) sono calcolate sulla base delle modalità stabilite dalle disposizioni in vigore, in relazione al personale con qualifica dirigenziale in servizio al 31.8.1993, secondo i criteri di cui all’art. 3, comma 19, della legge n. 537/93, tenendo conto di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo. In alternativa, l’Azienda può calcolare le medesime risorse con le stesse modalità ma in relazione al personale con qualifica dirigenziale effettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL.
3. Nell’ambito del fondo di cui al comma 1 vengono destinate al finanziamento per la corresponsione della retribuzione di risultato e dei premi per la qualità della prestazione individuale le seguenti risorse:
a) una quota pari a 1.200.000 di lire annue per ogni dirigente in servizio per la corresponsione di premi per la qualità della prestazione individuale;
b) un importo pari a 3.000.000 di lire annue per ogni dirigente in servizio per la componente retributiva collegata ai risultati conseguiti da ciascun dirigente in relazione agli obiettivi assegnati;
c) le eventuali risorse di cui al comma 2 lettera d).
4. Con decorrenza da stabilirsi in sede di contratto per il biennio 1996/97, è istituito il Fondo per l’indennità di rischio e di posizione da corrispondere ai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco in servizio a tempo indeterminato.
5. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 4 l’Amministrazione provvede mediante l’utilizzo:
a) delle risorse destinate all’indennità mensile pensionabile di cui all’art. 13 della legge n. 402 del 1987, spettante ai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
b) delle risorse di cui all’art. 49 del presente CCNL;
c) delle risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario dei dirigenti nell’anno 1996, ad eccezione della quota di tali compensi necessaria al finanziamento dei Fondi di cui agli artt. 47 e 48.
6.Le risorse di cui alla lettera a) dei commi 3 e 5 sono calcolate sulla base delle modalità stabilite dalle disposizioni in vigore, in relazione al personale con qualifica dirigenziale in servizio al 31.8.1993, secondo i criteri di cui all’art. 3, comma 19, della legge n. 537/93, tenendo conto di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo. In alternativa, l’Azienda può calcolare le medesime risorse con le stesse modalità ma in relazione al personale con qualifica dirigenziale effettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL.
7. Le eventuali risorse destinate alla retribuzione di posizione, che, a consuntivo, risultassero disponibili sono temporaneamente riutilizzate nell’ambito del fondo di cui all’art. 47 del medesimo anno e quindi riassegnate al fondo di cui al presente articolo dell’anno successivo.
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ART. 42
Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni
1. Nell’ambito del “Fondo per la retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato”, finanziato con le modalità di cui all’art. 41, comma 2 , la retribuzione di posizione è definita presso ogni Amministrazione al fine di assegnare ai dirigenti un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità.
2. Le Amministrazioni determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali, cui è correlato il trattamento economico di posizione, ai sensi dell’art. 24 del D.L.vo n. 29 del 1993. Le funzioni sono graduate tenendo conto dei criteri generali di cui al successivo comma 4, connessi alle dimensioni della struttura, alla collocazione della posizione nell’organizzazione dell’amministrazione, alla complessità organizzativa, alle responsabilità implicate dalla posizione, ai requisiti applicati alle diverse tipologie di uffici secondo le indicazioni del comma 5.
3. In base alle risultanze della graduazione le singole amministrazioni attribuiscono un valore economico ad ogni posizione dirigenziale prevista nell’assetto organizzativo delle amministrazioni medesime, tenendo comunque conto delle fasce economiche e dei parametri indicati all’art. 43.
4. I criteri generali di graduazione delle funzioni dirigenziali, da definire a seguito delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 del presente CCNL, sono così individuati:
I - Criteri attinenti all’ampiezza della struttura:
a) dimensioni delle risorse finanziarie e umane assegnate per il funzionamento della struttura;
b) dimensioni dell’area territoriale di competenza, se individuata, e/o del bacino di utenza in relazione agli specifici servizi offerti.
II - Criteri attinenti alla collocazione della posizione nell’ambito dell’organizzazione dell’amministrazione:
a) grado di autonomia rispetto all’organo sovraordinato;
b) eventuale sovraordinazione ad altri uffici dirigenziali;
c) eventuale potestà di intervento nei confronti di amministrazioni, enti od uffici esterni all’amministrazione di appartenenza.
III - Criteri attinenti alle responsabilità implicate dalla posizione:
a) rilevanza giuridica, economica, sociale degli effetti dei provvedimenti adottati o predisposti;
b) margini di discrezionalità dell’attività di competenza rispetto a prescrizioni legislative e regolamentari;
c) particolare criticità delle funzioni assegnate per le caratteristiche socio- economiche dell’area di impatto della competenza;
IV - Criteri attinenti ai requisiti richiesti per l’esercizio delle attività di competenza:
a) livello di impegno e di disagio richiesto dalla specifica posizione;
b) livello della specializzazione richiesta, anche in relazione all’iscrizione ad albi professionali ed esercizio delle relative, specifiche responsabilità;
c) coordinamento di alte professionalità, anche esterne all’amministrazione, ed anche nell’ambito di commissioni e organi collegiali.
5. I criteri di cui al comma 4 sono diversamente combinati in relazione alle seguenti, diverse tipologie di uffici:
a) uffici di consulenza, studio e ricerca;
b) uffici ispettivi;
c) uffici operativi centrali;
d) uffici operativi periferici.
6. Per i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco i criteri di cui al presente articolo si applicano con riferimento al Fondo per l’indennità di rischio e di posizione.
ART. 43
Valori della retribuzione di posizione
1. La retribuzione di posizione per i dirigenti delle Amministrazioni del comparto è definita, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all’art. 41, comma 1, e con i criteri previsti nell’art. 42, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di L. 12.000.000 fino a un massimo di L.70.000.000.
2. In ciascuna Amministrazione l’ individuazione e la graduazione delle retribuzioni di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed all’ interno dei seguenti parametri:
a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non può comunque essere inferiore a 1,4 né superiore a 3,8;
b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata in modo proporzionato all’ interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.
ART. 44
Indennita’ di rischio e di posizione
1. Per i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco la retribuzione di posizione assume la denominazione: indennità di rischio e di posizione. Il valore minimo di L. 12.000.000 di cui al comma 1, è sostituito dal valore dell’indennità mensile pensionabile, di cui all’ art. 13 della legge 3 ottobre 1987, n. 402, spettante a ciascun dirigente del Corpo Nazionale alla data di entrata in vigore del presente contratto; tale indennità resta disciplinata dalle norme attualmente vigenti ai fini del trattamento di quiescenza. Dalla data di entrata in vigore del presente contratto è disapplicato l’aggancio percentuale all’indennità spettante al livello più elevato della carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo, di cui al comma 1 del predetto art. 13.
ART. 45
Clausola di salvaguardia
1. Qualora, al momento dell’ entrata in vigore dei nuovi istituti di retribuzione di posizione e di risultato, l’importo delle indennità a carattere fisso e ricorrente in godimento secondo la disciplina previgente dovesse risultare superiore alla retribuzione di posizione di nuova attribuzione, il dirigente conserva la relativa differenza, denominata valore differenziale di posizione, utile ai fini della 13^ mensilità.
2. L’attribuzione al dirigente del valore differenziale di posizione è finanziata dal fondo per la retribuzione di posizione con priorità rispetto a tutte le altre modalità di utilizzo. Nei casi in cui tale fondo risultasse insufficiente a garantire l’integrale copertura del valore differenziale di posizione l’amministrazione utilizza le risorse destinate alla retribuzione di risultato di cui all’art. 46 che vengono temporaneamente ridotte in misura corrispondente proporzionalmente tra quelle destinate al premio per la qualità della prestazione individuale di cui al comma 2 e quelle per premiare i risultati in relazione agli obiettivi assegnati di cui al comma 6 del medesimo articolo.
3. Nel caso in cui il dirigente nella situazione di cui al comma 1 acquisisca nel tempo aumenti della retribuzione di posizione, gli stessi aumenti assorbono il valore differenziale di posizione.
4. Il valore differenziale di posizione non è invece riassorbibile da futuri aumenti contrattuali relativi allo stipendio base.
5. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato deve essere integralmente utilizzato. Eventuali risorse destinate alla retribuzione di posizione che, a consuntivo, risultassero disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato di cui all’art. 46, comma 6, del medesimo anno e quindi riassegnate alla quota del fondo di posizione dell’esercizio finanziario successivo. Le eventuali risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato di cui all’art. 46 non integralmente spese sono destinate al finanziamento della predetta
retribuzione nell’anno successivo.
6. Il mutato posizionamento di un ufficio dirigenziale nella graduazione o la mutata valutazione economica del posizionamento determinati dall’Amministrazione a seguito delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 del presente CCNL non possono comportare la riduzione della retribuzione di posizione del dirigente che continui ad essere preposto a quell’ufficio; pertanto, l’eventuale differenza viene mantenuta come valore differenziale di posizione.
7. Ai dirigenti che fruiscono dei distacchi di cui all’ art. 2 del DPCM n.770 del 1994 compete la retribuzione tabellare e la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco od altra di pari valenza in caso di individuazione o rideterminazione delle posizioni dirigenziali successivamente al distacco. Nella stessa
fattispecie non compete la componente retributiva di risultato di cui al successivo art. 46.
8. I commi 1,2,3,4 e 5 del presente articolo non si applicano ai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
ART. 46
Retribuzione di risultato
e premio per la qualità della prestazione individuale
1. Le risorse finanziarie, di cui all' art. 41, comma 3, sono destinate ogni anno a costituire una componente retributiva di risultato in ciascuna Amministrazione , finalizzata a remunerare :
a. la qualità della prestazione individuale;
b. i risultati conseguiti da ciascun dirigente in relazione agli obiettivi assegnati.
2. Le risorse specificatamente individuate dall’art. 41, comma 3, lettera a) sono finalizzate alla attribuzione di premi di qualità della prestazione individuale da corrispondere a non più del 10% dei dirigenti in servizio. Tali premi sono attribuiti al 1° luglio ed al 31 dicembre di ogni anno in seguito alla valutazione dell’attività svolta nel semestre precedente.
3. I principali fattori di valutazione, da considerare ai fini della attribuzione dei premi per la qualità della prestazione individuale variamente combinati ed integrati secondo le caratteristiche delle metodologie valutative adottate da ciascuna amministrazione e ponderati per le diverse posizioni dirigenziali, sono:
a) livello di eccellenza nel conseguimento degli obiettivi assegnati ;
b) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro nonché mediante la gestione degli istituti previsti dal contratto di lavoro;
c) capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell'organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi;
d) capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, i conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale;
f) capacità dimostrata nell’assolvere ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;
e) qualità dell'apporto personale specifico;
g) contributo all'integrazione tra diversi uffici e servizi e all'adattamento al contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative.
4. Le decisioni inerenti l’attribuzione del premio per la particolare qualità della prestazione devono essere rese pubbliche. A richiesta del singolo dirigente o delle Organizzazioni sindacali deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni medesime.
5. I risultati generali dell’applicazione del presente articolo sono comunicati alle XX.XX. che possono chiedere un incontro al riguardo con le amministrazioni interessate.
6. Le restanti risorse di cui all’art. 41, comma 3, lettere b) e c), vengono attribuite ai dirigenti sulla base della verifica del grado di realizzazione dei compiti istituzionali, anche rispetto ad obiettivi predeterminati dalla ammini- strazione medesima, nel rispetto dei criteri generali definiti in sede di contrattazione decentrata a norma dell’art. 8, comma 1, lettera f), tenendo comunque conto sia del livello di impegno richiesto dal posto di funzione sia della congruità delle risorse assegnate. Tale componente della retribuzione è attribuita al 1° gennaio di ogni anno in relazione all’ attività svolta nell’ anno precedente. L’erogazione è suddivisa in 13 rate mensili ed è posta a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dell’anno in cui avviene il pagamento.
7. L’importo annuo individuale della componente di risultato di cui al presente articolo, comma 1 lettera a e b non può comunque superare il valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita.
8. Sono esclusi dalla disciplina dei precedenti commi 6 e 7, i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, cui si applicano i successivi artt. 47 e 48.
ART. 47
Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei
servizi
1. Con la medesima decorrenza stabilita per il Fondo di cui all’art. 41, comma 4, per i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è istituito il Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi, che viene alimentato:
a) dai proventi derivanti dall’attività di formazione tecnico-professionale svolta dagli stessi, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 609 del 1996, in attuazione dell’art. 12 del D. lgs. n. 626 del 1994, nonchè dal contributo fornito all’ effettuazione dei servizi a pagamento previsti dalla legge n. 966 del 1965 e da quelli previsti dal DPR 21 aprile 1993, n. 246, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 nonché del DPR
15 novembre 1996, n.661. L’ammontare di tali proventi viene accertato tra le parti preventivamente alla contrattazione aziendale di cui al successivo comma 4.
b) da un importo pari a 3.000.000 di lire annue per ogni dirigente in servizio.
2. L’importo di cui al comma 1, lett. b), è finanziato dalle risorse già destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario dei dirigenti nell’anno 1996. La restante quota è destinata al finanziare l’art. 41, comma 5, lett. c) e l’art. 48, comma 2.
3. I criteri per l’attribuzione dei compensi di cui al presente articolo sono determinati, in sede di contrattazione aziendale, in relazione alle prestazioni di cui alla lett. a) del precedente comma 1; alle modalità di utilizzo, da parte dell’amministrazione, della disponibilità di cui al precedente articolo 18, comma 3; alla verifica del grado di realizzazione dei compiti istituzionali, anche rispetto ad obiettivi predeterminati dall’Amministrazione.
Le risorse di cui alla alla lett. a) del precedente comma 1, sono prioritariamente destinate alle prestazioni e alle modalità di utilizzo della disponibilità; quelle previste alla lett. b) dello stesso comma sono prioritariamente destinate alla verifica del grado di realizzazione dei compiti istituzionali.
4. Le eventuali risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato di cui al presente articolo non integralmente spese sono destinate al finanziamento della medesima retribuzione nell’anno successivo.
ART. 48
Istituzione e finanziamento del Fondo per la corresponsione dei premi per la qualità della prestazione individuale.
1. Con la medesima decorrenza stabilita per il Fondo di cui all’art. 41, comma 4, per i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco è istituito il Fondo per la corresponsione dei premi per la qualità della prestazione individuale.
2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con una parte delle risorse complessivamente destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai dirigenti per l’anno 1996 determinata in lire 1.200.000 lire annue per ciascun dirigente in servizio. La restante parte delle medesime risorse è invece destinata al finanziamento dei fondi di cui agli articoli 41, comma 4, e 47.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate all’attribuzione di premi per la qualità della prestazione individuale da corrispondere a non più del 10% dei dirigenti in servizio. Tali premi sono attribuiti al 1° luglio e al 31 dicembre di ogni anno in seguito alla valutazione dell’attività svolta nel semestre precedente.
4. I principali fattori di valutazione, da considerare ai fini della attribuzione dei premi per la qualità della prestazione individuale variamente combinati ed integrati secondo le caratteristiche delle metodologie valutative adottate da ciascuna amministrazione e ponderati per le diverse posizioni dirigenziali, sono quelli di cui all’art. 46, commi 3,4,5.
ART. 49
Cessazione e riconversione della
progressione economica per anzianità
1. In attuazione di quanto previsto dall’ art. 72, comma 3 del decreto
n. 29/93, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 31.12.1996.
Il valore delle classi e degli aumenti biennali in godimento con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.
Tale valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale derivante dall’applicazione dell’art. 6, 1°comma, del decreto legge n. 123/1991, convertito dalla legge n. 29/1991, ed ai valori percentuali dei relativi aumenti biennali.
2. La retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di cui al comma 1 viene mantenuta al singolo dirigente sotto forma di assegno personale non riassorbibile né rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita nonché della 13ª mensilità. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l’attribuzione della classe o dello scatto.
3. All’atto della cessazione del rapporto di lavoro nelle fattispecie previste dall’art. 29, la retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati viene attribuita ai fondi di cui all’ art. 41, commi 1 e 4, secondo le modalità indicate dal successivo comma 4.
4. A decorrere dall’esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3, costituito presso ciascuna amministrazione, l’intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei dirigenti cessati, valutato in relazione al numero di mensilità residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal fine, oltre alla tredicesima mensilità, le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. Per l’anno successivo il predetto importo è rapportato ad anno.
PARTE III TITOLO I
Norme finali e transitorie CAPO I
ART. 50
Norme transitorie
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vengono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste dalla previgente normativa.
ART. 51
Norma finale
1. Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, continuano ad applicarsi le normative vigenti.
2. Le integrazioni al presente contratto, derivanti dal precedente comma 1, nonché da ogni altra intesa prevista nel contratto medesimo, non possono comportare costi aggiuntivi, né altri oneri a carico delle parti.
3. Al dirigente comandato o collocato in posizione di fuori ruolo in altre Amministrazioni è conservata, nel rispetto dell’art. 3, comma 63, della
L. n. 537/93, nel caso che svolga funzioni di livello corrispondente, la retribuzione di posizione spettante presso l’Amministrazione di provenienza, laddove tale retribuzione sia superiore, o altra di pari valenza in caso di rideterminazione degli uffici dirigenziali successivamente al comando o al collocamento fuori ruolo.
4. Ai dirigenti che usufruiscono dei distacchi di cui all’art. 2 del DPCM 27 ottobre 1994, n. 770, compete la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco o altra di pari valenza in caso di rideterminazione degli uffici dirigenziali successivamente al distacco.
ART. 52
Verifica delle disponibilità finanziarie complessive
1. In caso di accertamento da parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D. Lgs. n. 29 del 1993, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio Nazionale dell'Eco- nomia e del Lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n.412.
2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello stesso.
ART. 53
Disapplicazioni
1. A norma dell'art. 72, comma 1, del D. Lgs. n. 29 del 1993, dalla data della stipula del presente CCNL, sono inapplicabili nei confronti del personale dell’autonoma area dirigenziale, le disposizioni di legge e i regolamenti che siano in contrasto con quelle definite nel contratto medesimo, a partire dalle disposizioni generali e particolari del D.P.R. 748 del 1972. In particolare, non sono più applicabili le seguenti norme:
a) con riferimento al contratto individuale di lavoro ( art. 16): art.12 D.P.R n.3/57;
b) con riferimento al periodo di prova ( art.17): art.10 D.P.R n.3/57;
c) con riferimento all’orario di lavoro ( art.18): art.20 D.P.R. n.748/72;
d) con riferimento alle ferie (art. 19): artt.36,39 e 40 del D.P.R.n.3/57;art.18
D.P.R. n.686/57;
e) con riferimento all’aspettativa ( art. 21): art. 69 e 70 D.P.R. n. 3/57
f) con riferimento alle assenze retribuite :artt:37,39 e 41 del D.P.R. n.3/57; art.3 commi da 37 a 41 L.n. 537/93: art.22, commi 22,23,24 e 26 L. n.724/94:
g) con riferimento alle assenze per malattia e agli infortuni e malattie derivanti da causa di servizio: artt 37,68, commi da 1 a 8, 70 e 71 del D.P.R.n.3/57;artt.30,31,32,33 e 34 del D.P.R. n.686/57;
h) con riferimento alla mobilità: l’ art.200 del D.P.R.n.3/57 è disapplicato a decorrere dall’applicazione degli accordi di mobilità di cui all’art. 28 del presente CCNL;
i) con riferimento al recesso: artt. 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,91,92,93,94,95,96,97,98 e 99 del D.P.R.n.3/57;
l) con riferimento al trattamento economico:comma 4, D.L.n.86/88 conv.L.n.160/88; artt. 12,13 e 14 del D.P.R. n.13/86; art.47,48,49 e 50 D.P.R. n.748/72; D.P.R. n.422/77; L.n.312/80 artt.133,134 e 135; D.L. n.681/82 conv.L.n.869/82; L.n.79/84; D.L. n. 154/86 conv. L. n. 341
/1986; art. 13 legge 402 /1987; art. 6 Legge 357 /88; L. 483/70 per la parte relativa al personale con qualifica dirigenziale; art.6 D.L. 370/87 conv. L. n. 460/87; art. 11, comma 3, L. 197/83.